Direttive relative alla procedura di ammissione
- al Bachelor in Insegnamento nella scuola dell’infanzia
- al Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare
Anno accademico 2013/14
Scopo
Il presente documento descrive le direttive relative alla procedura di ammissione al Bachelor in
Insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola elementare e fa riferimento all’articolo 3 e seguenti del
Regolamento Bachelor in Insegnamento nella scuola dell’infanzia o in Insegnamento nella scuola
elementare (di seguito “Regolamento”).
La procedura di ammissione
In base alla capacità formativa del Dipartimento, la Direzione del DFA, in accordo con il Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS), prevede un numero limitato di posti.
La procedura di ammissione ha lo scopo di verificare le attitudini di sviluppo professionale dei candidati
ammissibili al corso di laurea specialistica secondo l’art. 4 del Regolamento.
Per selezionare gli studenti da ammettere alla formazione Bachelor viene applicata una procedura di
ammissione suddivisa in tre fasi:
1. Domanda di iscrizione, che comprende:
la verifica formale della corrispondenza dei titoli del candidato ai requisiti di ammissione al corso di
laurea.
2. Valutazione, che comprende:
la valutazione della documentazione personale e il colloquio;
l’eventuale verifica della padronanza della lingua italiana;
l’eventuale esame complementare di storia e geografia.
3. Conferma di iscrizione.
Le decisioni di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione del Bachelor e vengono
rese in ossequio a quanto disposto nei rispettivi piani degli studi e nel Regolamento. La Commissione di
ammissione è designata dalla Direzione del DFA ed è composta da formatori interni, di regola docenti di
scienze dell’educazione. Sono generalmente attivate tre commissioni: due per i candidati al Bachelor in
Insegnamento nella scuola elementare e una per i candidati al Bachelor in Insegnamento nella scuola
dell’infanzia. Ogni Commissione di ammissione è formata da due membri che si accordano in merito alla
presidenza.
Di regola, il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai candidati, fatti salvi i casi
particolari esplicitamente menzionati.
La domanda di iscrizione
Di regola, la prima fase si apre in gennaio e termina in marzo; le date esatte vengono indicate di anno in
anno sul sito http://www.supsi.ch/dfa. Essa ha come scopo la verifica formale della corrispondenza dei titoli
del candidato ai requisiti di ammissione al corso di laurea.
In questa fase il candidato compila la domanda di iscrizione online dal sito http://www.supsi.ch, inviando per
posta tutti i documenti richiesti a comprova dell’adempimento dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4.1 del
Regolamento, ed effettuando il pagamento della tassa online. La procedura online riporta le istruzioni per la
compilazione del modulo, per la fornitura degli allegati e per l’esecuzione del pagamento della tassa
percepita con la domanda di iscrizione.
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È d’obbligo la produzione dei seguenti documenti:
a. fotocopia del titolo valido per l’ammissione (o attestato di frequenza della scuola per coloro che lo
conseguiranno nel corso dell’anno oppure domanda di ammissione per i candidati che intendono
frequentare il corso Passerella SUPSI-DFA);
b. fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale con validità 6 mesi dalla data di rilascio;
Il candidato che non produce tutti i documenti richiesti nei termini indicati viene escluso senza ulteriori avvisi
dalla procedura di ammissione.
Al termine di questa prima fase, il Presidente della Commissione di ammissione Bachelor comunica per
iscritto gli esiti ai candidati, e meglio:
a. ammissibile: la procedura di ammissione prosegue;
b. non ammissibile: la domanda d’iscrizione è rifiutata.
Nella medesima comunicazione ai candidati ammissibili vengono inviate le “Linee guida per la compilazione
della documentazione personale” e le informazioni relative alle fasi successive della procedura di
ammissione, ossia l’incontro per un colloquio personale, la necessità di eventuali esami complementari di
storia e geografia per candidati in possesso di una maturità estera e la necessità di verifica della padronanza
della lingua italiana per candidati che adempiono i requisiti dell’art. 4.1, ma il cui titolo non è stato conseguito
in lingua italiana.
La valutazione: documentazione personale e colloquio
In questa fase i candidati ammissibili inviano la documentazione personale, da redigere secondo le
indicazioni contenute nel documento “Linee guida per la compilazione della documentazione personale”, che
frattanto hanno ricevuto.
La Commissione di ammissione valuta la documentazione e il Presidente della stessa convoca, attraverso il
segretariato, i candidati per un colloquio personale. Nei casi particolari elencati di seguito, i candidati
vengono convocati per esami complementari.
Per i candidati in possesso di un titolo che certifichi una formazione liceale estera, il Regolamento (art. 4.3.)
prevede degli esami complementari in storia e geografia della Svizzera. Per le due materie è previsto un
unico esame scritto, della durata di 2 ore. L’esame si svolge generalmente a inizio maggio. La data, l’orario e
l’aula sono comunicati dal segretariato. Per la preparazione dell’esame, è a disposizione sul sito
http://www.supsi.ch/dfa un documento informativo con i contenuti dell’esame e i riferimenti bibliografici.
Per i candidati che adempiono i requisiti dell’art. 4.1 del Regolamento, ma il cui titolo non è stato conseguito
in lingua italiana e per i candidati per i quali sono state riscontrate gravi lacune nella padronanza della lingua
italiana in sede di valutazione della documentazione personale, durante il colloquio individuale o durante
l’esame di storia e geografia, la Commissione di ammissione ha facoltà di richiedere un esame per la verifica
della padronanza della lingua italiana che attesti una competenza corrispondente al livello C2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QECR).
Gli esami sono svolti generalmente nel mese di maggio da esaminatori interni e/o esterni al DFA. Al
candidato viene data comunicazione dell’esame (con indicazione della data, del luogo e dell’ora) dal
segretariato.
In caso di mancato inoltro della documentazione personale entro i termini stabiliti, di mancata presenza al
colloquio o di mancato superamento di uno degli esami complementari richiesti, la procedura di ammissione
si interrompe e il candidato risulta non ammesso.
La conferma di iscrizione o la non ammissione
Ai candidati che hanno superato la procedura di ammissione e che sono ammessi alla formazione in base
alla graduatoria scaturita dalla procedura di ammissione e ai posti disponibili, viene richiesto di confermare
definitivamente la propria iscrizione tramite il modulo di conferma di iscrizione.
Viene inoltre richiesto il pagamento della prima tassa semestrale di frequenza al corso di laurea, tassa che
non sarà in alcun caso rimborsabile (es. ritiro, abbandono, ecc.). Il mancato pagamento della tassa, entro i
termini fissati, comporta l’esclusione dalla formazione.
Direttive ammissione SI/SE, v2 06.11.2012
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Per i candidati in graduatoria, ma che non possono essere ammessi a causa del numero limitato di posti
disponibili, la Direzione del DFA si riserva la possibilità di gestire delle liste d’attesa per l’anno accademico
entrante (generalmente, il termine ultimo per la decisione sui subentranti è la fine di luglio). Tali candidati
possono essere presi in considerazione quali subentranti in caso di mancata conferma dell’iscrizione da
parte di altri candidati che li hanno preceduti in graduatoria o in caso di abbandoni. Il segretariato informa
direttamente gli interessati.
I candidati non ammessi e coloro che non sono stati ammessi a causa del numero limitato di posti disponibili
possono ripetere la procedura di ammissione senza vincoli.
Il reclamo
Richiamato l’art. 20 del Regolamento, contro le decisioni della Commissione di ammissione è possibile il
reclamo alla Direzione del Dipartimento. Il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della
decisione, in forma scritta e succintamente motivato.
A seguito di reclamo:
a. la Direzione del Dipartimento ha facoltà di convocare le parti a un’udienza al termine della quale
evaderà direttamente il reclamo, che può essere respinto, accolto, accolto parzialmente.
All’udienza sono convocati il candidato e il Presidente dalla Commissione di ammissione.
L’udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato;
b. in alternativa all’udienza, la Direzione del Dipartimento prenderà una decisione succintamente
motivata, senza ulteriori formalità.
Contro le decisioni della Direzione del Dipartimento è possibile il ricorso al Direttore della SUPSI. Il ricorso è
da presentare entro 15 giorni dalla notifica della decisione, in forma scritta e succintamente motivato.
Entrata in vigore
Le presenti direttive entrano in vigore il 6 novembre 2012.
Le direttive emesse per l’anno accademico 2011/12 sono abrogate.
Direttive ammissione SI/SE, v2 06.11.2012
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