ANATOCISMO ED USURA
Le risposte del CTU ai quesiti del Giudice
A cura di Giovanni Fabio Aiello
Struttura del seminario
Parte I
Anatocismo, tassi ultralegali, condizioni non pattuite nei
rapporti di c/c.
Parte II
Conti correnti ed usura.
I Parte
ANATOCISMO, TASSI
ULTRALEGALI, CONDIZIONI NON
PATTUITE NEI RAPPORTI DI C/C
Le risposte del CTU ai quesiti del Giudice
ANATOCISMO:
dal greco ἀνατοκισμός anatokismós,
composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura»
Fenomeno in forza del quale interessi maturati su un determinato capitale
producono a loro volta altri interessi (definiti: composti o anatocistici).
Disciplina: art. 1283 c.c.
Art. 1283 c.c.
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi.
Quindi
1. Deve trattarsi di usi normativi che abbiano efficacia derogatoria.
2. La domanda deve essere volta a chiedere gli interessi sugli interessi.
3. Il debito deve essere arrivato a scadenza con i relativi interessi e le parti si
sono accordate per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento.
4. Gli interessi non possono produrre a loro volta interessi se non è trascorso
almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.
L’evoluzione dell’anatocismo in Italia
DAL 1952
(Norme Uniformi Bancarie approvate dall’ABI)
CAPITALIZZAZIONE OGNI 3 MESI SUI SALDI DI C/C CREDITORI PER LA BANCA
L’art. 7 delle NUB prevedeva che la capitalizzazione degli interessi passivi PER IL CORRENTISTA
avvenisse ogni tre mesi e, cioè, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di
ogni anno.
CAPITALIZZAZIONE ANNUALE SUI SALDI DI C/C CREDITORI PER IL CORRENTISTA
L’art. 7 delle NUB prevedeva che la capitalizzazione degli interessi attivi per il correntista avvenisse
annualmente e, cioè, solo al 31 dicembre di ogni anno.
TALE COMPORTAMENTO E’ STATO RITENUTO COSTANTEMENTE LEGITTIMO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
SINO AL 1999 (Cass. nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98)
NONOSTANTE LA PREVISIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 142/92 E DELL’ART. 117, COMMA 6, DEL D.LGV. 385/93
Art. 4, legge n. 154 del 17 febbraio 1992
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si
considerano non apposte.
Art. 117, comma 6, D.Lgv. n. 385 dell’1 settembre 1993
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
Comportamento ritenuto legittimo poiché
La Corte di Cassazione
Riteneva che i clienti si fossero adeguati all’inserimento della
clausola anatocistica in quanto questa era compresa nella
modulistica predisposta dagli istituti di credito, in conformità con le
direttive dell’ABI, per cui essa clausola era insuscettibile di
negoziazione individuale e la sua sottoscrizione costituiva
presupposto necessario ed indefettibile per accedere ai servizi
bancari.
Si riteneva, in sostanza, che essa fosse conforme a norme di diritto
oggettivo esistenti e facesse parte dell’ordinamento giuridico (opinio
juris ac necessitatis).
Il revirement del 1999
Corte di Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374
“La previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso
negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore
alla scadenza degli interessi”.
Corte di Cassazione 30 marzo 1999, n. 3096
“La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto
corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale,
essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella
annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di
ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI
nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio
juris ac necessitatis”.
Il revirement del 1999
Corte di Cassazione 11 novembre 1999, n. 12507
“La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex
art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.),
come esige l' art. 1283 cod. civ.[…]. L'inserimento della clausola nel contratto, in
conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' A.B.I., non
esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di
uso negoziale non quello di uso normativo”.
Tentativo di «Sanatoria» del passato
Articolo 25, comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
" 1. … omissis …. "
Dopo il comma 1 dell’art. 120 del TUB è aggiunto il seguente:
" 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei
contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al
comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere
adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i
tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.
Illegittimo Costituzionalmente
Sentenza 17.10.2000 n° 425
Delibera CICR del 9 febbraio
2000
(IN VIGORE DAL 22 APRILE 2000)
ARTICOLO 2
1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base
dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico
produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può,
se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.
Disciplina transitoria
(art. 7)
Delibera CICR del 9 febbraio 2000
(IN VIGORE DAL 22 APRILE 2000)
ARTICOLO 7
1.
Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30
giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2.
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30
giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna
notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e comunque entro il 31 dicembre 2000.
3.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
SENTENZA CASSAZIONE A SS.UU.
N. 21095 DEL 4 NOVEMBRE 2004
Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano
violazione del divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c., non
rinvenendosi l’esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al
divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al
mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non
essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino
ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è poi
dimostrata essere contra legem.
SENTENZA CASSAZIONE A SS.UU.
N. 24418 DEL 2 DICEMBRE 2010
1. Viene ribadito che l’azione di ripetizione del cliente di una banca che
lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i
versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla
data in cui è stato estinto il saldo del conto in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati.
2. Viene riconosciuta e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale ante 1 luglio 2000 per contrasto con il divieto di anatocismo
stabilito dall’art. 1283 c.c.
3. Gli interessi a debito del correntista maturati anteriormente all’1 luglio 2000
devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna mentre quelli a
credito, devono essere capitalizzati annualmente.
2° Tentativo di «Sanatoria» del passato
Art. 2, c. 61, d.l. 225/2010 convertito nella l. 10/2011 (c.d. milleproroghe)
In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935
del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti
nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di
importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto legge.
Illegittimo Costituzionalmente
Sentenza 5 aprile 2012, n° 78
L’ultimo intervento del Legislatore
Articolo unico, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (stabilità 2014)
All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori
che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente
sulla sorte capitale».
Le vicissitudini successive all’approvazione della legge di stabilità 2014 (1/2)
L’art. 31 del decreto legge competitività (d.l. 24.6.2014, n. 91), suddiviso in tre
commi, è intervenuto modificando nuovamente , a distanza di circa soli 6 mesi,
l’art. 120 del D.Lgv. n. 385/93.
COMMA 1: si affidava al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la
generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua, reintroducendo,
di fatto, l’anatocismo seppure con diversa cadenza temporale;
COMMA 2: si prevedeva che si dovesse continuare a trovare applicazione la
delibera CICR del febbraio 2000 fino alla entrata in vigore della delibera CICR
prevista dal comma 1, reintroducendo così nuovamente gli interessi anatocistici;
COMMA 3: veniva dettata una disciplina transitoria per regolare il passaggio
della diversa periodicità degli interessi, da infrannuali ad annuali.
Le vicissitudini successive all’approvazione della legge di stabilità 2014 (2/2)
E’ ACCADUTO PERO’ CHE
1. L’articolo 31 contenuto nel decreto competitività non è stato convertito in legge per cui è
tornato in vigore quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014;
2. Il CICR non ha adottato nessuna delibera, né in attuazione del decreto competitività – che
prevedeva la validità della delibera del 2000 finché non fosse stata emanata quella nuova – né
in attuazione della Legge di Stabilità 2014.
DAL MOMENTO CHE
1. L’art. 120 TUB vigente è quello di cui alla Legge di Stabilità che rinvia ad una emananda
delibera CICR
2. Esiste una delibera CICR che, ammettendo l’anatocismo, è in contrasto con il dettato della
Legge vigente
NE CONSEGUE
Un evidente disallineamento tra normativa primaria e secondaria
La primissima giurisprudenza pronunziatasi sulla legge di stabilità 2014
Tribunale Milano, ordinanza 25 marzo 2015 (Pres. Cosentini; Est. Brat)
Tribunale Milano, ordinanza 3 aprile 2015 (Pres. Cosentini; Est. Ferrari)
A partire dal 1° gennaio 2014 l’anatocismo bancario in ogni sua forma è
vietato. Il nuovo art. 120 TUB, come modificato dall’art. 1, comma 629
della Legge di Stabilità 2014 dispone che “gli interessi periodicamente
capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi”. Tale disposizione è
immediatamente applicabile, senza che necessiti la emanazione della
delibera CICR attuativa del nuovo art. 120 TUB, e vieta l’anatocismo.
Le questioni che deve affrontare il CTU nella ricontabilizzazione
dei rapporti di c/c
Anatocismo
Interessi ultra-legali
C.m.s.
Decorrenza delle valute
Spese trimestrali e non
Problema della determinazione delle rimesse solutorie
Interessi usurari
Calcolo dell’eventuale danno
Quesito-tipo omnicomprensivo
(1/7)
«Una volta individuate le censure e i rilievi mossi dal correntista nell'atto di citazione
(capitalizzazione interessi passivi, interessi ultralegali, CMS non pattuite, giorni banca,
spese non convenute, interessi usurari ecc. ecc.) e nei limiti in cui i seguenti quesiti siano
riferibili ai primi, determini il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare-avere inerente ai
rapporti bancari per cui è giudizio, durante tutto l'arco temporale e sino alla chiusura del
conto, sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti (nei termini previsti
nell'ordinanza istruttoria) (o, comunque, di quella di cui le parti, in sede di operazioni
peritali, di comune accordo, consentano l'acquisizione), partendo:
- (1° ipotesi) dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (se attore è il
correntista), ovvero
- (2° ipotesi) dal saldo zero nel caso in cui manchi la documentazione contabile iniziale,
(se attore è la banca perché la stessa abbia richiesto il decreto ingiuntivo o abbia
formulato domanda riconvenzionale nel giudizio di ripetizione intrapreso dal cliente)
applicando i seguenti criteri:
IL PROBLEMA DELLA DOCUMENTAZIONE GIA’ PRODOTTA IN ATTI
Quesito-tipo omnicomprensivo
(2/7)
a. con riferimento al tasso ultralegale di interesse debitore, nel caso in cui non risulti una
pattuizione inter partes di un tasso debitore ultralegale nonché nelle ipotesi in cui per la
determinazione del tasso di interesse debitore si rinvii alla cd. clausole uso piazza, effettui, il
CTU, il seguente calcolo:
A) Per i contratti conclusi anteriormente al 9.7.1992, applichi gli interessi al tasso legale
previsto dall’art. 1284 c.c. per l’intera durata del rapporto;
B) Per i contratti successivi al 9.7.1992 applichi gli interessi sulla base dei criteri stabiliti
dall’art. 117, comma 7, lett. a, Dec. Lgs. 385/1993. In tal caso, il tasso di riferimento dovrà
essere quello relativo all’anno precedente alla data di stipulazione del contratto. Il tasso dei
Buoni del Tesoro (minimo o massimo) da applicare dovrà essere quello più favorevole al
correntista, come emerge dalla interpretazione letterale della norma. Quanto al tasso
nominale, dovrà applicarsi quello dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni
chiusura trimestrale del conto
L’INDIVIDUAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
Quesito-tipo omnicomprensivo
(3/7)
b) Con riferimento all’anatocismo, nelle ipotesi sopra indicate, ove i tassi debitori
siano espressi con capitalizzazione trimestrale o annuale:
A) Effettui il CTU un nuovo calcolo con capitalizzazione semplice sino all’1/7/2000,
B) A far data dall’1.7.2000, applichi il CTU, la capitalizzazione trimestrale degli
interessi, con le modalità previste dalla banca, sempre che le stesse risultino
pubblicate nella G.U. entro il 30.6.2000 o , comunque, comunicate alla clientela.
L’ANATOCISMO
c) Applichi il CTU le c.m.s. e le spese, a qualunque titolo addebitate, solo se pattuite.
escluda il ctu ogni forma di capitalizzazione di cms e altre voci.
IL TRATTAMENTO DELLA CMS E DELLE ALTRE
SPESE
Quesito-tipo omnicomprensivo
(4/7)
d) Accerti il CTU se vi sia stata pattuizione della valuta per versamenti e prelievi; in
caso negativo consideri quale data di valuta, sia per l'accredito che per l'addebito, la
data dell'operazione risultante dall'estratto conto.
LA VALUTA DA ASSEGNARE AL RICALCOLO
e) Per i contratti stipulati dopo il 2.4.1997 (data della prima rilevazione trimestrale dei tassi
soglia, ai sensi della L. 108/96), ove risulti una pattuizione convenzionale di interessi, accerti
il CTU se:
A. Al momento in cui furono convenuti gli interessi questi erano superiori al tasso soglia;
B. Nel prosequio del rapporto, sia stato superato il tasso soglia.
In entrambe le suddette ipotesi,
1) determini il c.t.u. gli interessi dovuti nei limiti del tasso-soglia allora vigente;
2) non calcoli alcun interesse per i segmenti temporali in cui il tasso-soglia risulti superato.
L’INDIVIDUAZIONE DEL TASSO SOGLIA E LE CONSEGUENZE DEL SUO SUPERAMENTO
Quesito-tipo omnicomprensivo
(5/7)
Una volta fatta applicazione del suddetti criteri, si seguano le seguenti indicazioni operative (alternative):
1. Accerti il CTU, tenendo conto dei saldi contabili ovvero evidenziati nei vari estratti conto in atti, se nel corso del
rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento (pattuito inter partes o
comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c
bancari o negli scalari, alle imprese di un conto o rilevabili dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei
rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.).
• Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, il CTU consideri solutori i successivi versamenti compiuti dal
correntista, se e nella misura in cui siano serviti a "ripianare" lo scoperto di conto (comprensivo del capitale
utilizzato dal cliente e delle sole competenze, legittimamente, ad esso addebitate).
• Consideri, per contro, ripristinatori i versamenti che abbiano avuto, anche solo in parte, la funzione di ripristinare
la capacità di indebitamento del correntista (N.B. Dunque, è possibile che uno dei suddetti versamenti abbia
carattere parzialmente ripristinatorio e parzialmente solutorio. Es. il saldo passivo, in presenza di un conto
affidato per 5, è di - 15 e il cliente esegue un versamento di 20, di cui 15 avranno funzione solutoria e 5 funzione
ripristinatoria del fido concesso).
• Operata tale distinzione in base alla natura/funzione del versamento, verifichi quali dei suddetti versamenti, con
funzione anche solo in parte solutoria, siano prescritti, in virtù del decorso decennale dalla data in cui è stata
effettuata la singola operazione.
L’INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE
PRESCRITTE SUI SALDI ORIGINARI
Quesito-tipo omnicomprensivo
(6/7)
2. Accerti il CTU, tenendo conto dei saldi ricalcolati, depurati dalle illegittime competenze bancarie (e non dei saldi
evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto sia stato superato il limite dell'affidamento
(pattuito inter partes o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido
annotati negli e/c bancari o negli scalari, alle imprese di un conto o rilevabili dall'analisi delle categorie comunicate
alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.).
• Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, il CTU consideri solutori i successivi versamenti compiuti dal
correntista, se e nella misura in cui siano serviti a "ripianare" lo scoperto di conto (comprensivo del capitale
utilizzato dal cliente e delle sole competenze, legittimamente, ad esso addebitate).
• Consideri, per contro, ripristinatori i versamenti che abbiano avuto, anche solo in parte, la funzione di ripristinare
la capacità di indebitamento del correntista (N.B. Dunque, è possibile che uno dei suddetti versamenti abbia
carattere parzialmente ripristinatorio e parzialmente solutorio. Es. il saldo passivo, in presenza di un conto
affidato per 5, è di - 15 e il cliente esegue un versamento di 20, di cui 15 avranno funzione solutoria e 5 funzione
ripristinatoria del fido concesso).
• Operata tale distinzione in base alla natura/funzione del versamento, verifichi quali dei suddetti versamenti, con
funzione anche solo in parte solutoria, siano prescritti, in virtù del decorso decennale dalla data in cui è stata
effettuata la singola operazione.
L’INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE
PRESCRITTE SUI SALDI RICALCOLATI
Quesito-tipo omnicomprensivo
(7/7)
Quantifichi il CTU il maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c.
IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO
Art. 1224 c.c.
1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di
danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali,
anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il
creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della
mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale,
gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore
spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
Il saldo «ZERO» (1/2)
Cass. 7 maggio 2015, n.
9201
«Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che
qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e
quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga
domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le
parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97). ….
In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di
interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in
conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di
legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve
dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a
partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero.( Cass. 23974/10).»
Il saldo «ZERO» (2/2)
Cass. 7 maggio 2015, n.
9201
«Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la
banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto
di conto mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai
correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio.
Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di
accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda . In
tal senso del tutto corretta è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui era onere
degli allora appellanti fornire l'estratto conto zero tanto più ove si tenga conto che tale
estratto conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i quali ne avevano o
ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione e sotto tale
profilo gli stessi erano in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della
possibilità di produrre il documento.»
L’ordine di esibizione ex art. 210 cpc
«L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., è provvedimento
discrezionale del giudice di merito (censurabile, come tale, in sede di legittimità solo per
vizio di motivazione), riguarda, quindi, “documenti che siano specificamente indicati dalla
parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un
preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino
indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la
cui prova non sia acquisibile aliunde” (Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N.
13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N.
4363/1997; Cass. N. 4907/1988).»
«L'esibizione, a norma dell'art. 210 cod. proc. civ., poi, non può essere ordinata allorché
l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione,
acquisendone copia e producendola in causa» (Cass., 6 ottobre 2005, n. 19475 ; Cass., 10
gennaio 2003, n. 149: in quest’ultimo caso, la Cassazione ha ritenuto non censurabile il
mancato accoglimento dell'istanza di esibizione che sarebbe dovuta essere rivolta
preventivamente agli istituti di credito interessati; Cass. N. 9514/1999).
Cronologia delle operazioni da effettuare per la
rideterminazione del saldo di c/c
1. Individuazione della documentazione disponibile (estratti conto, scalari,
contratti – verificare la mancanza di ee/cc per periodi intermedi) e dei fidi
concessi;
2. Inserimento dei dati in un foglio di calcolo;
3. Riordino per valuta (se pattuita) con azzeramento delle voci in contestazione;
4. Inserimento dei tassi sostitutivi e delle competenze pattuite;
5. Nuovi termini di capitalizzazione (anche delle competenze)
6. Individuazione separata delle competenze prescritte;
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle competenze
prescritte;
8. Calcolo dell’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c..
1. Individuazione della documentazione disponibile (estratti conto,
scalari, contratti – verifica la mancanza di ee/cc per periodi intermedi) e
dei fidi concessi
-
Mancanza di ee/cc intermedi: 4 soluzioni, tutte con dei limiti
Inizio dal primo e/c che non presenti soluzione di continuità;
Operazione di raccordo;
Ricostruzione delle operazioni dallo scalare;
Determinazione del ricalcolo per blocchi.
SOLO PER LE IMPRESE: Conto di mastro
Mancanza delle condizioni di affidamento
- Ricostruzione dallo scalare in funzione dei doppi tassi (limiti in caso di
tripli tassi).
2. Inserimento dei dati in un foglio di calcolo
(utilizzo del Filtro)
Data
08/04/2002
02/04/2002
02/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
Valuta
Descrizione operazione
28/03/2002 effetti insoluti
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
Dare
1.030,63
2,01
1,34
Avere
0,26
156,37
171,76
433,36
93,12
20.000,00
50,00
Saldo
-1.030,63
-1.032,64
-1.033,98
-1.033,72
-1.190,09
-1.361,85
-1.795,21
-1.888,33
18.111,67
18.161,67
3. Riordino per data o per valuta
Data
08/04/2002
02/04/2002
02/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
05/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
Valuta
Descrizione operazione
28/03/2002 effetti insoluti
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
Dare
1.030,63
2,01
1,34
Avere
0,26
156,37
171,76
433,36
93,12
20.000,00
50,00
Saldo
-1.030,63
-1.032,64
-1.033,98
-1.033,72
-1.190,09
-1.361,85
-1.795,21
-1.888,33
18.111,67
18.161,67
Riportare le date dell’addebito
competenze sempre a fine
Data
Valuta
Descrizione operazione
trimestre
08/04/2002 28/03/2002 effetti insoluti
02/04/2002
02/04/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
05/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
Riordino per data
Data
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
02/04/2002
02/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
05/04/2002
08/04/2002
Valuta
Descrizione operazione
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
28/03/2002 effetti insoluti
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
Dare
1.030,63
2,01
1,34
Avere
0,26
156,37
171,76
433,36
93,12
20.000,00
50,00
Saldo
-1.030,63
-1.032,64
-1.033,98
-1.033,72
-1.190,09
-1.361,85
-1.795,21
-1.888,33
18.111,67
18.161,67
Riordino per valuta
Dare
Avere
0,26
156,37
171,76
433,36
2,01
1,34
20.000,00
50,00
93,12
1.030,63
Saldo
0,26
-156,11
-327,87
-761,23
-763,24
-764,58
19.235,42
19.285,42
19.192,30
18.161,67
Data
08/04/2002
02/04/2002
02/04/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
05/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
Valuta
Descrizione operazione
28/03/2002 effetti insoluti
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
Dare
1.030,63
2,01
1,34
Avere
0,26
156,37
171,76
433,36
93,12
20.000,00
50,00
Saldo
-1.030,63
-1.032,64
-1.033,98
-1.033,72
-1.190,09
-1.361,85
-1.795,21
-1.888,33
18.111,67
18.161,67
3. Azzeramento delle voci in contestazione
Riordino per data
Data
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
02/04/2002
02/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
05/04/2002
08/04/2002
Valuta
Descrizione operazione
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
28/03/2002 effetti insoluti
Riordino per valuta
Dare
Avere
0,00
0,00
0,00
0,00
2,01
1,34
20.000,00
50,00
93,12
1.030,63
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,01
-3,35
19.996,65
20.046,65
19.953,53
18.922,90
Data
08/04/2002
02/04/2002
02/04/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
05/04/2002
04/04/2002
04/04/2002
Valuta
Descrizione operazione
28/03/2002 effetti insoluti
29/03/2002 spese comunicazioni
29/03/2002 spese comunicazioni
31/03/2002 Interessi a credito
31/03/2002 Spese trimestrali
31/03/2002 CMS
31/03/2002 Interessi a debito
31/03/2002 comp. Da conto n. 06055918/02
03/04/2002 accensione finanziamento
04/04/2002 versamento
Dare
Avere
1.030,63
2,01
1,34
0,00
0,00
0,00
0,00
93,12
20.000,00
50,00
Saldo
-1.030,63
-1.032,64
-1.033,98
-1.033,98
-1.033,98
-1.033,98
-1.033,98
-1.127,10
18.872,90
18.922,90
4. Inserimento dei tassi sostitutivi (esempio: fido 10.000 €)
INTERESSI PASSIVI
Data
Descrizione Operazione
*****
*****
27/03/2008 bonifico
28/03/2008 cambio tassi
31/03/2008 assegno
31/03/2008 pagamenti diversi
31/03/2008 Interessi a credito
31/03/2008 Spese trimestrali
31/03/2008 CMS
31/03/2008 Interessi a debito
01/04/2008 pagamenti diversi
01/04/2008 assegni
Dare
Avere
Saldo
*****
*****
250,00
*****
*****
13.347,25
1
13.347,25
3
-11.652,75
0
-14.644,48
0
-14.571,04
0
-14.571,04
0
-14.571,04
0
-14.643,26
1
-16.247,25
0
-21.247,25
0
25.000,00
2.991,73
73,44
0,00
0,00
72,23
1.603,99
5.000,00
gg
Int.ssi I
II Tasso
tasso
I Tasso
*****
7,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
7,874%
7,874%
7,874%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
*****
2,16
-
*****
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,672%
9,874%
9,874%
9,874%
INTERESSI ATTIVI
Int.ssi II
tasso
Tot.int.
Passivi
Tasso
Tot.int.
Attivi
*****
€
€
€
€
€
€
€
€ 1,26
€
€
-
*****
3,41
-
*****
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
3,000%
*****
1,10
3,29
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4. Inserimento delle CMS
CMS
Data
Descrizione Operazione
*****
*****
27/03/2008 bonifico
28/03/2008 cambio tassi
31/03/2008 assegno
31/03/2008 pagamenti diversi
31/03/2008 Interessi a credito
31/03/2008 Spese trimestrali
31/03/2008 CMS
31/03/2008 Interessi a debito
01/04/2008 pagamenti diversi
01/04/2008 assegni
II tasso
Max di periodo CMS I TASSO CMS II TASSO TOTALE CMS
CMS
Avere
Saldo
*****
*****
250,00
***** ***** ***** *****
13.347,25
1
13.347,25
3
-11.652,75
0
-14.644,48
0
-14.571,04
0
-14.611,04
0
-14.765,98
0 0,25% 0,75%
-14.838,21
1
-16.442,20
0
-21.442,20
0
-
25.000,00
2.991,73
73,44
40,00
154,94
72,23
1.603,99
5.000,00
gg
I tasso
CMS
Dare
*****
27.325,72
*****
25,00
*****
129,94
*****
154,94
5. Nuovi termini di capitalizzazione degli interessi
Interessi maturati sino al 30 giugno 2000
Capitalizzazione annuale degli interessi a credito del correntista – nessuna
capitalizzazione di quelli a credito della banca
Problema
Quando vengono accreditati gli interessi maturati dall’inizio del periodo di
ricontabilizzazione e sino a tutto il 30 giugno 2000 a credito della banca (??)
Soluzione 1
Al 30 giugno 2000
Soluzione 2
Al 31 dicembre 2000
Soluzione 3
Al termine del periodo
di ricontabilizzazione
Interessi maturati dal 30 giugno 2000
Necessità di verifica della pubblicazione in GU delle condizioni della «capitalizzazione
bilanciata» e della comunicazione al correntista (in che modo ?)
5. Nuovi termini di capitalizzazione degli interessi
La CMS è componente degli «interessi» ?
Si
Segue la stessa
capitalizzazione
No
Viene riconosciuta
solo al termine della
ricontabilizzazione
Con quale periodicità ricalcolarla ??
Necessità di verifica delle pattuizioni contrattuali
6. L’individuazione separata delle competenze prescritte
INTERRUZIONE DEL TERMINE
PRESCRIZIONALE
RETROCESSIONE AI 10 ANNI DALLA DATA
DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
DATA INIZIO RAPPORTO O
PRIMO E/C DISPONIBILE
Necessità di individuare il periodo di tempo oggetto di indagine
Timeline
PERIODO OGGETTO DI INDAGINE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE
COMPETENZE PRESCRITTE
10 ANNI
6. L’individuazione separata delle competenze prescritte
La necessità di riordinare il c/c in base alle «date di disponibilità»
Il principio espresso dalla Cassazione con la Sentenza a SSUU n. 24418/10 si fonda sul concetto
delle rimesse «solutorie» e «ripristinatorie» di carattere fallimentare
ACCREDITI
Descrizione operazione
ADDEBITI
Data disponibilità
Descrizione operazione
Data disponibilità
Versamento in contanti
Contabile
Prelievo in contanti
Contabile
Versamento divisa straniera
Contabile
Emissione assegno circolare
Contabile
Giroconto
Contabile
Disposizioni di pagamento
Contabile
Bonifico
Contabile
Bonifico
Contabile
Vers.to ass.circ.stessa banca
Contabile
Giroconto
Contabile
Spese bancarie e simili
Contabile
Assegni tratti sul c/c
Contabile
Vers.to ass.circ.altra banca
Valuta
Vers.to ass.banc.stessa succ.
Contabile
Vers.to ass.altra succ. o banca
Valuta
Insoluto
Accredito eff. Sbf
Valuta
Insoluto su accredito disp.immed.
Contabile
Accredito anticipi vari
Valuta
Richiamo assegno o effetto
Contabile
Valuta
NECESSITA’ DI CONOSCERE L’ENTITA’ DEL FIDO
Metodologia empirica per la determinazione del fido
Saldo
entro 1°
fido x
gg/1000
Differenza
Saldo liquido
meno I e II
fido
Saldo liquido
53.074.744
53.971.744
41.461.037
30.627.157
Dallo
scalare
Saldo entro fido
II fido
38.000.000
38.000.000
38.000.000
30.627.157
12.000.000
12.000.000
3.461.037
-
in E/C
Fido
II Fido
totale numeri I+II fido
Numeri oltre fido
Totale numeri su e/c
3.302.034
802.610
4.104.644
250.602
4.355.246
Saldo Fuori II Fido
3.074.744
3.971.744
-
Giorni
4
60
10
16
Dallo
scalare
Numeri entro I fido
152.000
2.280.000
380.000
490.035
3.302.035
Saldo
entro 2°
fido x
gg/1000
Saldo
fuori fido
x
gg/1000
Numeri entro II fido
Numeri fuori
fido
48.000
720.000
34.610
802.610
12.299
238.305
250.604
212.299
3.238.305
414.610
490.035
4.355.248
I Fido =
II Fido =
38.000.000
12.000.000
Totale Numeri
6. L’individuazione separata delle competenze prescritte
Le competenze progressive
Data
12/03/1999
15/03/1999
15/03/1999
15/03/1999
17/03/1999
22/03/1999
31/03/1999
31/03/1999
31/03/1999
31/03/1999
01/04/1999
02/04/1999
02/04/1999
Movimenti Movimenti
Dare
Avere
84.000
1.121.000
208.000
77.252
317.260
114.026
7.344.000
Descrizione operazioni
comm. Effetti
2.500.000 versamento
550.000 versamento
pagamenti diversi
85.508 bonifico
3.000.000 accredito effetti
0 Interessi a credito
Spese trimestrali
CMS
Interessi a debito
comm. Su fidejussione
assegni
535.200 versamento
Saldo
10.296.241
12.796.241
13.346.241
12.225.241
12.310.749
15.310.749
15.310.749
15.102.749
15.025.497
14.708.237
14.594.211
7.250.211
7.785.411
Fido
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Versamenti
Versamento Competenze
Saldo extra fido
solutori extrarientro fido progressive
fido
-
-
2.455.620
2.455.620
2.455.620
2.455.620
2.455.620
2.455.620
2.455.620
2.663.620
2.740.872
3.058.132
3.172.158
3.172.158
3.172.158
-
6. L’individuazione separata delle competenze prescritte
Pagamento competenze
prescritte
Data
Movimenti
Dare
Movimenti
Avere
Descrizione operazioni
******
******
******
******
02/12/1999 2.220.000
assegni
02/12/1999
6.301.889 giroconto
03/12/1999 191.000.000
assegni
06/12/1999
807.000
assegni
06/12/1999 47.000.000
assegni
06/12/1999 1.289.964
effetti insoluti
06/12/1999
22.500
comm. Insoluto
06/12/1999
100.000.000 bonifico
06/12/1999
50.000.000 bonifico
06/12/1999
35.000.000 bonifico
******
******
******
******
20/07/2004
449,39
pagamenti diversi
Saldo
******
50.421.630
56.723.519
-134.276.481
-135.083.481
-182.083.481
-183.373.445
-183.395.945
-83.395.945
-33.395.945
1.604.055
******
-18.601,01
Fido
Saldo extra fido
******
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
******
11.000,00
******
Versamento
rientro fido
Versamenti
Competenze
solutori extraprogressive
fido
******
******
5.734.590
5.734.590
124.276.481
5.734.590
125.083.481
5.734.590
172.083.481
5.734.590
173.373.445
5.734.590
173.395.945
5.757.090
73.395.945 100.000.000 5.757.090
23.395.945
50.000.000 5.757.090
23.395.945 5.757.090
******
******
******
7.601,01
21.893,74
Totale versamenti solutori extra-fido
€
******
2.341.620
2.341.620
2.341.620
2.341.620
2.341.620
2.341.620
2.341.620
5.757.090
5.757.090
5.757.090
******
21.747,10
21.747,10
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle
competenze prescritte – L’interpretazione prevalente - (interessi
ante 30/6/2000 a credito della banca riconosciuti al termine della ricontabilizzazione)
Data
*****
10/10/2014
10/10/2014
20/10/2014
12/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
Descrizione Operazione
Dare
Avere
Saldo
*****
comm. Ant. Fatture
accredito importo non anticipato
comm. Servizi inbiz
comm. Ant. Fatture
spese emiss. e/c
bolli
Interessi a credito
Spese trimestrali
commissione disponibilità fondi
Interessi a debito
azzeramento saldo per estinzione
*****
*****
*****
*****
82.576,68
0
83.199,38
10
83.199,38
23
83.199,38
6
83.199,38
0
83.185,98
0
83.557,63
0
83.505,83
0
83.505,83
0
83.505,83
0
87.100,23
0
0,00
622,70
0,00
0,00
0,00
13,40
371,65
51,80
3.594,40
18/11/2014 SALDO
Interessi a credito banca periodo 01/01/1999- 30/06/2000
SALDO DA RICALCOLO NETTO COMPETENZE PRESCRITT
COMPETENZE PRESCRITTE PERIODO 01/01/1999-22/07/04
SALDO FINALE A CREDITO CORRENTISTA
87.100,23
42,55
87.057,68
21.893,74
65.163,94
gg
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
INTERESSI
PASSIVI
CMS
Tot.int. Passivi
TOTALE CMS
*****
*****
-
INTERESSI
ATTIVI
Tot.int.
Attivi
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
*****
75,91
174,58
45,54
-
ATTENZIONE: nel ricalcolo
degli interessi attivi per la
banca è necessario
annullare i periodi «coperti»
dalle competenze prescritte
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle
competenze prescritte – L’interpretazione prevalente L’annullamento degli interessi attivi per la banca «coperti» da competenze prescritte
Ipotesi:
Periodo «ante decennio»: 1.1.1996-30.9.1999
Competenze prescritte nel periodo: lire 11.900.000 così imputabili (art.
1194 c.c.):
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
1996
1996
1996
1996
1997
1997
Totale
3.200.000
1.800.000
2.000.000
1.500.000
1.750.000
1.650.000
11.900.000
NELLA RIDETERMINAZIONE DEL SALDO SI
DOVRANNO AZZERARE TUTTI GLI
INTERESSI CHE, SECONDO I CRITERI
FORMULATI DAL QUESITO, SAREBBERO
MATURATI NEL PERIODO
1.1.96 – 30.6.1997
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle competenze prescritte –
L’interpretazione prevalente - L’annullamento degli interessi attivi per la banca «coperti» da
competenze prescritte
INTERESSI PASSIVI
Data
01/01/1996
07/01/1996
08/01/1996
08/01/1996
11/01/1996
15/03/1996
17/03/1996
22/03/1996
31/03/1996
31/03/1996
31/03/1996
31/03/1996
02/04/1996
*****
30/06/1997
30/06/1997
30/06/1997
30/06/1997
30/06/1997
05/07/1997
05/07/1997
11/07/1997
11/07/1997
12/07/1997
12/07/1997
12/07/1997
12/07/1997
*****
Descrizione Operazione
Saldo iniziale
bonifico
assegni
spese comunicazioni
versamento
pagamenti diversi
bonifico
accredito effetti
Interessi a credito
Spese trimestrali
CMS
Interessi a debito
assegni
*****
bonifico
Interessi a credito
Spese trimestrali
CMS
Interessi a debito
giroconto
estinzione finanziamento
bolli
effetti insoluti
assegni
bolli
assegni
effetti insoluti
*****
Dare
Avere
1.417.656
200.000
5.470.000
3.000
5.000.000
1.121.000
85.508
3.000.000
0
0
0
0
7.344.000
*****
*****
46.631.819
0
0
0
0
26.192.076
37.200.000
18.000
1.520.316
3.000.000
18.000
15.204.000
2.527.680
*****
*****
Saldo
gg
-1.417.656
6
-1.217.656
1
-6.687.656
0
-6.690.656
3
-1.690.656
64
-2.811.656
2
-2.726.148
5
273.852
9
273.852
0
273.852
0
273.852
0
273.852
2
-7.070.148
0
*****
*****
-13.368.181
0
-13.368.181
0
-13.368.181
0
-13.368.181
0
-13.368.181
5
12.823.895
0
-24.376.105
6
-24.394.105
0
-25.914.421
1
-28.914.421
0
-28.932.421
0
-44.136.421
0
-46.664.101
0
*****
*****
I Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Int.ssi
tasso
I
2.330
334
5.499
29.644
1.541
3.734
*****
6.849
8.219
1.370
*****
II Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Int.ssi II
tasso
*****
2.307
11.816
2.180
*****
Ricalcolo senza
annullamento
INTERESSI ATTIVI
Tot.int.
Passivi
2.330
334
5.499
29.644
1.541
3.734
*****
9.156
20.035
3.550
*****
Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Tot.int.
Attivi
675
150
*****
*****
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle competenze prescritte –
L’interpretazione prevalente - L’annullamento degli interessi attivi per la banca «coperti» da
competenze prescritte
INTERESSI PASSIVI
Data
Descrizione Operazione
01/01/1996 Saldo iniziale
Data dalla quale si
07/01/1996 bonifico
ricalcolano
le competenze
08/01/1996
assegni
08/01/1996
spese
comunicazioni
a favore della
banca in
11/01/1996
versamento
quanto non più «coperte»
15/03/1996 pagamenti diversi
da quelle prescritte
17/03/1996 bonifico
22/03/1996 accredito effetti
31/03/1996 Interessi a credito
31/03/1996 Spese trimestrali
31/03/1996 CMS
31/03/1996 Interessi a debito
02/04/1996 assegni
*****
*****
30/06/1997 bonifico
30/06/1997 Interessi a credito
30/06/1997 Spese trimestrali
30/06/1997 CMS
30/06/1997 Interessi a debito
05/07/1997 giroconto
05/07/1997 estinzione finanziamento
11/07/1997 bolli
11/07/1997 effetti insoluti
12/07/1997 assegni
12/07/1997 bolli
12/07/1997 assegni
12/07/1997 effetti insoluti
*****
*****
Dare
Avere
Saldo
1.417.656
200.000
5.470.000
3.000
5.000.000
1.121.000
*****
46.631.819
0
0
0
0
26.192.076
37.200.000
18.000
1.520.316
3.000.000
18.000
15.204.000
2.527.680
*****
-1.417.656
6
-1.217.656
1
-6.687.656
0
-6.690.656
3
-1.690.656
64
-2.811.656
2
-2.726.148
5
273.852
9
273.852
0
273.852
0
273.852
0
273.852
2
-7.070.148
0
*****
*****
-13.368.181
0
-13.368.181
0
-13.368.181
0
-13.368.181
0
-13.368.181
5
12.823.895
0
-24.376.105
6
-24.394.105
0
-25.914.421
1
-28.914.421
0
-28.932.421
0
-44.136.421
0
-46.664.101
0
*****
*****
Ricalcolo con
85.508
annullamento
3.000.000
0
0
0
0
7.344.000
*****
*****
gg
I Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Int.ssi
tasso
I
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
*****
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
6.849
8.219
1.370
*****
II Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
INTERESSI ATTIVI
Int.ssi II
tasso
Tot.int.
Passivi
Tasso
*****
2.307
11.816
2.180
*****
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
*****
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
int. Prescritti
9.156
20.035
3.550
*****
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Le competenze prescritte verranno riconosciute al termine del periodo di ricalcolo
Tot.int.
Attivi
675
150
*****
*****
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle
competenze prescritte – Una prima interpretazione «alternativa»
IL «TAGLIO» DELLA RICONTABILIZZAZIONE AL MOMENTO DELL’ASSORBIMENTO
DELLE COMPETENZE PRESCRITTE
Ipotesi:
Periodo «ante decennio»: 1.1.1996-30.9.1999
Competenze prescritte nel periodo: lire 11.900.000 così imputabili (art.
1194 c.c.):
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
1996
1996
1996
1996
1997
1997
Totale
3.200.000
1.800.000
2.000.000
1.500.000
1.750.000
1.650.000
11.900.000
LA RICONTABILIZZAZIONE DEL
RAPPORTO AVRA’ INIZIO A PARTIRE
DAL SALDO ORIGINARIO DEL
CONTO 30 GIUGNO 1997,
FACENDO SALVE TUTTE LE
OPERAZIONI CHE, SINO AD
ALLORA, SONO STATE ANNOTATE
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle competenze prescritte –
Una prima interpretazione «alternativa»
IL «TAGLIO» DELLA RICONTABILIZZAZIONE AL MOMENTO DELL’ASSORBIMENTO
DELLE COMPETENZE PRESCRITTE
INTERESSI PASSIVI
Data
Descrizione Operazione
30/06/1997 SALDO INIZIALE DA E/C
05/07/1997 giroconto
05/07/1997 estinzione finanziamento
11/07/1997 bolli
11/07/1997 effetti insoluti
12/07/1997 assegni
12/07/1997 bolli
12/07/1997
Vieneassegni
preso il saldo
12/07/1997
effetti
insoluti da e/c
iniziale come
*****
*****
Dare
Avere
26.192.076
37.200.000
18.000
1.520.316
3.000.000
18.000
15.204.000
2.527.680
*****
*****
Saldo
gg
I Tasso
-20.000.000
5
5,0%
6.192.076
0
5,0%
-31.007.924
6
5,0%
-31.025.924
0
5,0%
-32.546.240
1
5,0%
-35.546.240
0
5,0%
-35.564.240
0
5,0%
-50.768.240
0
5,0%
-53.295.920
0
5,0%
*****
***** *****
Int.ssi I
II Tasso
tasso
6.849
8.219
1.370
*****
Le competenze prescritte NON verranno
riconosciute al termine del periodo di ricalcolo
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Int.ssi II
tasso
6.849
17.267
3.089
*****
INTERESSI ATTIVI
Tot.int.
Passivi
Tasso
Tot.int.
Attivi
13.699
25.486
4.458
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
*****
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento delle
competenze prescritte – Una seconda interpretazione «alternativa»
Le competenze prescritte vengono riportate nell’e/c ai fini della determinazione del
saldo sul quale calcolare gli interessi
Ipotesi:
Periodo «ante decennio»: 1.1.1996-30.9.1999
Competenze prescritte nel periodo: lire 11.900.000 così imputabili (art.
1194 c.c.):
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
1996
1996
1996
1996
1997
1997
Totale
3.200.000
1.800.000
2.000.000
1.500.000
1.750.000
1.650.000
11.900.000
NELLA RICONTABILIZZAZIONE, AL
TERMINE DI OGNI TRIMESTRE,
SARANNO INSERITE LE
COMPETENZE RISULTATE
PRESCRITTE CHE
MODIFICHERANNO IL SALDO DEL
CONTO SUL QUALE CALCOLARE LE
NUOVE COMPETENZE
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
7. Determinazione del saldo finale con l’inserimento
delle competenze prescritte –
Una seconda interpretazione «alternativa»
INTERESSI PASSIVI
Data
01/01/1996
07/01/1996
08/01/1996
08/01/1996
11/01/1996
15/03/1996
17/03/1996
22/03/1996
31/03/1996
31/03/1996
31/03/1996
31/03/1996
02/04/1996
*****
30/06/1997
30/06/1997
30/06/1997
30/06/1997
30/06/1997
05/07/1997
05/07/1997
11/07/1997
11/07/1997
12/07/1997
12/07/1997
12/07/1997
12/07/1997
*****
Descrizione Operazione
Saldo iniziale
bonifico
assegni
spese comunicazioni
versamento
pagamenti diversi
bonifico
accredito effetti
Interessi a credito
Spese trimestrali
CMS
Interessi a debito
assegni
*****
bonifico
Interessi a credito
Spese trimestrali
CMS
Interessi a debito
giroconto
estinzione finanziamento
bolli
effetti insoluti
assegni
bolli
assegni
effetti insoluti
*****
Dare
Avere
1.417.656
200.000
5.470.000
3.000
5.000.000
1.121.000
85.508
3.000.000
0
0
0
3.200.000
7.344.000
*****
*****
46.631.819
0
0
0
1.650.000
26.192.076
37.200.000
18.000
1.520.316
3.000.000
18.000
15.204.000
2.527.680
*****
Saldo
gg
-1.417.656
6
-1.217.656
1
-6.687.656
0
-6.690.656
3
-1.690.656
64
-2.811.656
2
-2.726.148
5
273.852
9
273.852
0
273.852
0
273.852
0
-2.926.148
2
-10.270.148
0
*****
*****
-33.368.181
0
-33.368.181
0
-33.368.181
0
-33.368.181
0
-35.018.181
5
-8.826.105
0
-46.026.105
6
-46.044.105
0
-47.564.421
1
-50.564.421
0
-50.582.421
0
-65.786.421
0
-68.314.101
0
*****
*****
I Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Int.ssi
tasso
I
2.330
334
5.499
29.644
1.541
3.734
1.603
*****
6.849
8.219
1.370
*****
Le competenze prescritte NON verranno
riconosciute
al termine del periodo di ricalcolo
*****
II Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Int.ssi II
tasso
*****
17.136
29.610
5.146
*****
1996
1996
1996
1996
1997
1997
Totale
3.200.000
1.800.000
2.000.000
1.500.000
1.750.000
1.650.000
11.900.000
INTERESSI ATTIVI
Tot.int.
Passivi
2.330
334
5.499
29.644
1.541
3.734
1.603
*****
23.985
37.830
6.516
*****
Tasso
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
*****
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
*****
Tot.int.
Attivi
675
*****
*****
Da inserire
nell’e/c al
pari di quelle
al 31/3/96 e
al 30/6/97
8. Il calcolo dell’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c.
3 metodi
1. Facendo riferimento al risultato medio dell’attività in un certo periodo, dal quale
sia possibile inferire la redditività (marginale) media dell’investimento (Cass., 16
novembre 1988, n. 6201, Cass., 24 luglio 1993, n. 8320);
2. Mediante la rivalutazione della somma in misura corrispondente al tasso di
inflazione desumibile dagli indici ISTAT del costo della vita (Cass., 6 ottobre 2000, n.
13332, Cass. 26 ottobre 2000, n. 14089, Cass. 7 marzo 2006, n. 488
3. Con riferimento al costo del denaro e, precisamente, con riferimento allo scarto, se
positivo, tra i tassi d’interesse applicati dal sistema bancario alla clientela di
primaria importanza nel periodo della mora (cosiddetto Prime-Rate ABI –
dall’1.1.2004, il tasso per il ritardo nei pagamenti) ed il tasso d’interesse legale
(Cass., 7 marzo 1991, n. 2410, Cass., 22 marzo 1991, n. 3101, Cass., 14 gennaio 1992, n. 320, Cass., 14
novembre 1992, n. 11968, Cass., 30 maggio 1995, n. 6066, Cass., 27 luglio 1999, n. 8114, Cass., 8 settembre
1999, n. 9518, Cass., 6 ottobre 2000, n. 13332).
8. Il calcolo dell’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c.
Il terzo metodo
DATA
SALDO CONTABILE
CONTABILE
10/08/1990
10/08/1990
14/08/1990
14/08/1990
******
30/09/2009
11/11/2009
14/11/2009
18/11/2009
18/11/2009
0
5.000.000
5.000.000
-70.000.000
******
75.256,25
71.623,67
71.901,12
71.901,12
GG.
0
4
0
2
******
42
3
4
0
TASSO
TASSO
LEGALE SOSTITUTIVO
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
******
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
13,000%
13,000%
13,000%
13,000%
******
8,000%
8,000%
8,000%
8,000%
DIFFERENZA
POSITIVA
TASSI
8,000%
8,000%
8,000%
8,000%
******
5,000%
5,000%
5,000%
5,000%
TOTALE
DANNO
4.384
******
432,98
29,43
39,40
xxxxxxx
II Parte
Conti correnti ed usura
Le risposte del CTU ai quesiti del Giudice
La legge n. 108 del marzo 1996 – Articolo 2
1. «Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei
Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ Ufficio Italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1993 n.
385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura…»
4. «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà.»
Es.: TEGM in D.M.= 6%-----> Tasso usura = 6% + (6%/2) = 6% + 3% = 9%
La formula della Banca d’Italia per il calcolo del Tasso effettivo
Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull’usura
del 26 marzo (n.74) e del 4 maggio 2006 (n. 102)
Formula valida sino al 31 dicembre 2009 :
T.E.G. = INTERESSI x 36.500 + ONERI x 100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
Dove:
• Gli «interessi» sono dati dalle competenze (interessi debitori) di pertinenza del
trimestre di riferimento;
• I «numeri debitori» sono dati dal prodotto fra i «capitali» ed i «giorni»;
• Gli «oneri», secondo il disposto della legge n. 108/96, sono rappresentati da
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, collegate all’erogazione del
credito, escluse quelle per imposte e tasse (La CMS non rientra nel calcolo del TEGM.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali - § C5 delle «Istruzioni» del
26.3 e del 4.5.2006);
• L’«accordato» è il fido concesso ovvero la massima esposizione di periodo.
IL PROBLEMA DELLA CMS: entra o no nel calcolo del TEG ???
Non dovrebbe rientrarvi Æ confronto tra dati non omogenei
Un metodo alternativo (Comunicazione BI prot. N. 1166966 del 2 dicembre 2005)
(1/2)
Prima operazione:
Confrontare per ogni singolo periodo, il tasso soglia (senza l’inclusione della CMS) con il TEG;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Seconda operazione:
Confrontare, per ogni singolo periodo, la CMS in concreto applicata, con la CMS media rilevata
separatamente dalla Banca d’Italia ed indicata nei DD.MM. attuativi, pubblicati ai sensi dell’art. 2
della legge n. 108/96;
Solo se, in uno o nell’altro dei casi, presi singolarmente, si dovesse avere il superamento
dell’importo di riferimento (tasso soglia per gli interessi, percentuale media della CMS aumentata
del 50% per la CMS stessa), si dovrà procedere ad un ulteriore calcolo
Un metodo alternativo (Comunicazione BI prot. N. 1166966 del 2 dicembre 2005)
(2/2)
«A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con
l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca
avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine")»;
Esempio: Scopertura media di 10.000 € (nessuna operazione effettuata nel trimestre); Tasso soglia
DM: 12%; CMS “soglia” riportata nello stesso DM: 0,75%; T.E.G. applicato, senza CMS: 7% (€ 175 =
10.000 x 7% / 4); CMS applicata: 1% (€ 100 = 10.000 x 1%).
Conseguenza: rispetto del tasso soglia previsto per gli interessi (7% < 12% ma non al rispetto del tasso
soglia rispetto alla CMS (1% > 0,75%).
MA
Il costo del denaro di € 275 (175 + 100) complessivamente sopportato dal correntista (T.E.G.)
ammonterebbe, percentualmente, all’11% (10.000 x 11% : 4 = 275) < 12 % del TEGM di cui al DM
PER CUI
La differenza tra il TEG effettivamente applicato ed il tasso soglia (maggiore del TEG) costituirebbe una franchigia
utile ad assorbire la differenza tra la CMS applicata e quella “soglia” (minore della CMS effettivamente applicata).
PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL T.E.G.M.
Art. 2 bis, comma 2, DL 28.11.08, n. 185, conv. dalla L. 28.1.09, n. 2
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione
all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio
non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni
1 gennaio 2010
DM in G.U.
29.7.2009
(istruzioni 12.8.2009 della
Banca d’Italia)
PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL T.E.G.
Estratto dalle Istruzioni Banca d’Italia del 12 agosto 2009
D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009).
Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari
devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate
rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al
punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle segnalazioni alla Banca d’Italia):
a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009;
(Omissis ….).
Decisioni dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) nn. 1308/2010, 1363/2010, 1364/2010, 475/2011,
1008/2011, 1012/2011, 15/2012) Æ La CMS non rientra nella determinazione del TEG
Le modifiche introdotte all’art.2 della l. 108/96
dall’art. 8 del DL 70/2011 (a partire dall’1 luglio 2011)
4. «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato
di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali…»
LIMITE
Es.: TEGM in D.M.= 6%---->
Tasso usura = 6% + (6%/4)
+ 4% =
6% +1,5% + 4 =11,5%
Es.: TEGM in D.M.= 16%----> Tasso usura = 16% +
(16%/4) + 4% =
16% +4% + 4 = 24%
11,5% < 14% (6% + 8%)
24% = 24% (16% + 8%)
Es.: TEGM in D.M.= 16,1%----->
Tasso usura = 16,1% + (16,1%/4)
+ 4% =
16,1% +4,025% + 4 = 24,025%
24,125% > 24,1% (16,1% + 8%)
La formula della Banca d’Italia per il calcolo del Tasso effettivo
Per i rapporti successivi al 31 dicembre 2009 :
T.E.G. = INTERESSI x 36.500 + ONERI su base annua x 100
NUMERI DEBITORI
ACCORDATO
Dove:
• Gli «interessi» sono dati dalle competenze (interessi debitori) di pertinenza
del trimestre di riferimento;
• I «numeri debitori» sono dati dal prodotto fra i «capitali» ed i «giorni»;
• Gli «oneri», sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici
mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione
• L’«accordato» è il fido concesso ovvero la massima esposizione di periodo
La verifica del superamento del Tasso soglia ante 31.12.09
Inserire
Numeri
debitori da
ec
Inserire
solo
Interessi
passivi
Inserire
solo spese
senza CMS
Inserire
Punta di
Max
scoperto
Inserire
Fido
periodo
Totale
Interessi
passivi
Tasso di
accordato da
Spese
interesse
max utilizzato scalari di
TEGM
trimestrale (esclusa
conto
da e/c
medio c.m.s.)*100
corrente
applicato
Inserire
solo
CMS
A+ (Oneri
con
CMS*100/
Accordato)
A+
(Spese*100
/
Accordato)
Int.pass
*365/
numeri
Totale
Tasso
numeri
soglia
(%) debitori E/C
Inserire
spese +
CMS
Superamento
tasso soglia
TEGM
oneri
Superamento
(inclusa (incluso
tasso soglia*
c.m.s.)*100 c.m.s.)*
(A)
CMS/
Max
utilizzato
c.m.s.
applicata
trimestral
mente
dalla
banca
c.m.s.
media
applicat
a
trimest
ralment
e dalla
c.m.s.
soglia
(Banca
d'Italia)
Supera
mento
CMS
soglia
2t1999
13,710
2.823.060
99.663
12,89
77.500
30.784.941
30.784.941
13,137
NO
154.462
13,387
NO
76.962
0,250
0,630
NO
3t1999
13,350
18.100.000
619.880
12,50
86.250
59.154.141
59.154.141
12,646
NO
234.135
12,896
NO
147.885
0,250
0,645
NO
4t1999
13,395
17.559.130
601.341
12,50
105.500
55.341.273
55.341.273
12,691
NO
243.853
12,941
NO
138.353
0,250
0,645
NO
1t2000
13,770
14.288.990
487.956
12,46
103.750
36.461.787
36.461.787
12,749
NO
194.904
12,999
NO
91.154
0,250
0,660
NO
2t2000
14,295
43.729.010
1.534.439
12,81
150.750
99.908.022
99.908.022
12,959
NO
400.520
13,209
NO
249.770
0,250
0,675
NO
3t2000
14,730
23.480.240
874.132
13,59
124.500
98.842.893
98.842.893
13,714
NO
371.607
13,964
NO
247.107
0,250
0,705
NO
4t2000
15,285
20.822.930
794.805
13,93
143.750
87.405.198
87.405.198
14,096
NO
362.263
14,346
NO
218.513
0,250
0,705
NO
1t2001
15,630
41.777.570
1.602.178
14,00
175.500
123.517.694
123.517.694
14,140
NO
484.294
14,390
NO
308.794
0,250
0,720
NO
La verifica del superamento del Tasso soglia post 31.12.09
Int.pass
*36500
/
numeri
periodo
Tasso
soglia (% )
Totale numeri
debitori E/C
Totale
interessi
addebitati
A+ (Oneri
*100/
Accordato)
Tasso di
accordato da
interesse
oneri su base
scalari di conto
trimestrale
annuale
corrente
medio applicato
TEGM
Superamento
tasso soglia
(A)
1t2010
14,385
9.818.079,00
2.574,09
9,570
2.741,54
100.000,00
12,311
NO
2t2010
14,730
9.596.096,00
2.472,04
9,403
1.889,38
100.000,00
11,292
NO
3t2010
13,710
9.328.956,00
2.380,87
9,315
1.840,44
100.000,00
11,156
NO
4t2010
13,725
9.498.097,00
2.594,04
9,969
1.850,94
100.000,00
11,820
NO
1t2011
13,530
9.429.343,00
2.615,70
10,125
1.869,43
100.000,00
11,995
NO
2t2011
13,635
9.444.568,00
2.628,68
10,159
1.992,03
100.000,00
12,151
NO
3t2011
15,588
11.218.997,00
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NO
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