ANATOCISMO ED USURA
BANCARIA
ANOMALIE RELATIVE AI CONTI CORRENTI
ANOMALIE RELATIVE AI MUTUI ED ALTRI
FINANZIAMENTI
Relatore dr. Piero Luigi Mangano
Busto Arsizio 12 dicembre 2014
2
Anatocismo: definizione
Anatocismo: fenomeno che consente agli interessi maturati di assumere, con
cadenza predefinita (capitalizzazione), natura di debito produttiva di altri
interessi.
Capitalizzazione periodica (mensile, trimestrale, semestrale …) degli
interessi : meccanismo contabile “in forza del quale una certa misura
d’interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione
di un’obbligazione accessoria in principale” (Corte d’Appello di Torino, 27
aprile 2012).
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3
L’anatocismo bancario: i riferimenti normativi
Art. 1283 c.c:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per
almeno sei mesi”
Usi contrari: tali si intendono usi normativi e non negoziali (usi piazza)
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L’anatocismo: la genesi giurisprudenziale
Cass., 16.3.99 n. 2374:
Gli usi contrari normativi (art. 1283 c.c.) consistono “nella ripetizione generale,
uniforme costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus),
accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un
mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma
che già esiste o che si ritiene debba fare parte dell’ordinamento”
Sono invece usi negoziali quelli che consistono nella semplice reiterazione di
comportamenti a opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non
solo dall’elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità”
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L’anatocismo bancario: riferimenti
normativi
Legge n. 154/92 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari (abrogata dalla D.Lgs. 385/1993, ad eccezione dell’art. 10)
Art. 4 : “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora.
[…]
Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli resi pubblici sono nulle”.
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L’anatocismo bancario: riferimenti
normativi
Art. 6 :
I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in
senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo
domicilio notificato.
Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui
al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale.
Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per
le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate
ragioni tecniche.
[…]
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal
contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto
decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.
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Corte di Cassazione Sez. Un. del 4 novembre 2004, n. 21095
“Della insuperabile valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole
anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben
consapevole anche il legislatore. Il quale - nell’intento di evitare un prevedibile diffuso
contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25
del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed
efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari
stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della
materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella
norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale […].
[Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale precedenti
alla deliberazione CICR 2000] non possono che essere dichiarate
nulle, perché stipulate in violazione dell’articolo 1283 cc (cfr.
Cassazione 4490/02)”.
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Testo Unico Bancario – D.Lgs. n. 385/93, modificato dal D.Lgs. n. 324/99, dalla
sentenza della Corte Cost. n. 425/2000 e D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
Art. 120 - (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi)
01. […]
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al
giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
[…]
1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in
relazione all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del
servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori.
3. […].
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Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in
vigore il 22 aprile 2000)
Art. 2 – Conto corrente
Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con
le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le
medesime modalità.
Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se
contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica.
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Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in
vigore il 22 aprile 2000)
Art. 3 – Finanziamenti con piano di rimborso rateale
Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che
il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze
temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al
momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.
Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di
finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica[…].
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Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in
vigore il 22 aprile 2000)
Art. 7 – Disposizioni transitorie
Le
condizioni
applicate
sulla
base
dei
contratti
stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera
devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1° luglio.
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e
gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di
tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro
il 31 dicembre 2000.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono
essere approvate dalla clientela.
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Alla luce della deliberazione CICR 2000 e delle sentenze della
Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, l’imposizione di
interessi anatocistici su saldi in conto corrente dovrebbe essere
ammissibile allorquando:
1. il contratto di apertura conto corrente o di mutuo sia successivo al 22 aprile 2000
(ex multis, Corte di Cassazione 30 maggio 2011, n. 9695) o, comunque,
2. sia stata “bilateralmente sancita” per iscritto con espressa accettazione da parte del
cliente (ex multis, Trib. Torino 31 luglio 2012, n. 5292/12 e Deliberazione CICR art.
7) e, in ogni caso,
3. venga rispettato il principio di parità di trattamento tra il criterio di capitalizzazione
degli interessi passivi e di quelli attivi, con applicazione del medesimo regime di
calcolo dei relativi interessi composti (Deliberazione CICR art. 2).
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Problema di coordinamento con l’art. 1283 c.c.
La delibera CICR del 9 febbraio 2000 è una norma regolamentare secondaria, priva della
forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa (art. 1283 cod. civ.)
e, come tale, dovrebbe essere disapplicata in tutti quei casi in cui si configuri un conflitto
con essa (Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Due possibilità alternative:
- Cassazione sez. Unite per dirimere il contrasto;
- nuovo intervento del Legislatore.
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Conseguenze della declaratoria di nullità della
clausola sulla capitalizzazione degli interessi
L’art. 1283 c.c. non specifica quale siano le conseguenze e le sanzioni in caso di
clausola di capitalizzazione nulla. Pertanto non abbiamo un caso di nullità ordinaria ex
art. 1418 c.c..
La Corte di Cassazione sez. Unite chiarisce che in caso di invalidità della clausola di
capitalizzazione comporta la fondatezza della “pretesa del correntista di ripetere
quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo
carico dalla banca […]” (Corte di Cassazione sez. Unite 2 dicembre 2010, n. 24418).
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Conseguenze della declaratoria di nullità della
clausola sulla capitalizzazione degli interessi
 La nullità della singola clausola non determina nullità dell’intero
contratto. Secondo la disposizione generale la nullità di singole clausole
importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita
dalla nullità (art. 1419, 1° co., c.c.);
 La clausola sulla capitalizzazione degli interessi si considera come non
apposta, con la conseguenza che è improduttiva di effetti. Si configura
un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., con diritto di ripetere
ciò che si è già pagato o di non provvedere a saldo degli interessi ancora
non saldati.
 Gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza
operare capitalizzazione alcuna. Andrà pertanto operata una distinzione
fra interessi legittimi e interessi illegittimi. Gli interessi legittimamente
addebitati non potranno essere chiesti in restituzione.
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L’anatocismo: la genesi giurisprudenziale
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D.Lgs 4.8.1999, n. 342, art. 25
I comma
 Regime pro futuro (secondo comma): “Dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto
il seguente: " 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori".
II comma
 Regime transitorio (terzo comma): Le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale
data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera,
che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento,
le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.
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L’anatocismo: Corte Costituzionale
Corte Cost 17.10.2000 n. 425:
ha dichiarato
“costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l’art. 25, comma 3, d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla
produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari
stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR), siano
valide ed efficaci”.
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L’anatocismo: normativa vigente
Art. 7 delibera CICR 9.2.2000
“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i
relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
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L’anatocismo: normativa vigente
Art. 117 T.U.B.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei
buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente,
emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento
della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o
il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
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L’anatocismo: normativa vigente
Art. 118 T.U.B.
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente,
la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora
sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un
giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto»,
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal
CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data
prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria
riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente.
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Ius variandi
L’attuale disciplina (art. 118 t.u.b)
Contratti a tempo indeterminato: è consentita la facoltà di modificare
unilateralmente:
1) tassi di interesse;
2) prezzi;
3) altre condizioni previste dal contratto
al ricorrere di due condizioni:
 la specifica approvazione della clausola che consente lo ius variandi
La presenza di un giustificato motivo
Altri contratti di durata: è consentita la modifica delle clausole contrattuali che non
riguardino i tassi di interesse se ricorre un giustificato motivo
Per le imprese (diverse dalle microimprese) non possono essere inserite clausole
specificamente approvate dal cliente che consentano la modifica dei tassi di interesse al
verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto.
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L’anatocismo: normativa vigente
Art. 119 T.U.B.
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno
una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto
e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del
cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono
essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
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USURA RELATIVA AI CONTI CORRENTI
Art. 644 c.p.
Comma I
«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari […]»
Comma III
«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera
di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria.»
Comma IV
«Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.»
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Modalità di computo dell’interesse
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T.A.N. : Tasso Annuo Nominale
T.A.E.G. (ISC) : Tasso Annuo Effettivo Globale (Comprensivo
di tutti gli oneri strumentali all’accesso al credito)
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Giurisprudenza: calcolo del tasso d’interesse
effettivo
 “Anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in
considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo
rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente
sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle
istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la
commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della
determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un
aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari” (Cassazione penale, 19 dicembre 2011, n.
46669);
 “Il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. […] impone di
considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli
oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi
rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un
costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le
volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge
da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di
procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”
(Cassazione penale n. 12028/102; conf. Tribunale Alba, 18 dicembre 2011).
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Usura
 Formula Banca d’Italia
Tasso Effettivo Globale =
O.F.
X
36500
NUMERI DEBITORI
+
COMMISSIONI
ACCORDATO
X
100
X
100
Capitale x giorni
FORMULA CORRETTA
O.F.
X
365.000
NUMERI DEBITORI
+
COMMISSIONI X 4
ACCORDATO
T.A.E.G. > T.A.E.G.M
USURA SOGGETTIVA
644 III° comma
T.A.E.G. > Tasso soglia
USURA OGGETTIVA
644 I° comma
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La prova del saldo debitorio e il c.d. “saldo
zero”
Art. 50 T.U.B:
“La Banca d’Italia e le Banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto
dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto,
certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca
interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”
 L’estratto conto «autocertificato» dalla banca stessa può consentire alla
medesima di ottenere il decreto ingiuntivo
In caso di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del correntista,
l’estratto del conto corrente non costituisce la prova del saldo debitorio del
conto corrente
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La giurisprudenza in materia di saldo debitorio
«Saldo Zero»
cfr. ex multis: Cass., 3 maggio 2011, n. 9695:
L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ,
di cui all'art. 50 d.lg. 1º settembre 1993 n. 385, in caso di contestazione non costituisce di per
sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista
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La giurisprudenza in materia di saldo
continua
debitorio «Saldo Zero»
Cass., 2 dicembre 2011, n. 25857:
«Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645
c.p.c., il certificato di saldaconto ha valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare
del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente , con la quale il cliente
riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti,
trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non
consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un
aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto»
Nello stesso senso cfr. Cass., 19 marzo 2009, n. 6705.
Nei rapporti bancari in conto corrente , una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei
requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può
dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto
notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto , atteso che soltanto la
produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale
ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca ,
sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti.
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La giurisprudenza in materia di saldo
debitorio «Saldo Zero»
Cass. 26.1.2011, n. 1842 e Cass. 25.11.2012, n. 23974):
«Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di
legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del
proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture
contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del
conto. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare
le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione
contabile con quello di prova del proprio credito».
Sintesi
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La giurisprudenza in materia di saldo
debitorio «Saldo Zero»
Qualora la banca non provi il proprio credito mediante la produzione in giudizio
degli estratti del conto corrente dall’apertura del proprio credito (specialmente in
caso di credito contestato) il saldo del conto deve essere ricostruito partendo da un
saldo iniziale pari a zero
Cfr. App. Milano, 6.12.12; Trib. Bari, 17.11.12; Trib. Napoli, 8.1.09; Trib.
Pescara, 23.11.05
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La giurisprudenza in materia di saldo
debitorio «Saldo Zero»
Art. 119, 4° co. t.u.b.
Il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e
comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni
 Qual è l’effetto della previsione che limita a 10 anni l’obbligo di
conservazione della documentazione da parte della banca?
 La banca può provare il saldo finale del conto producendo il saldo
iniziale risalente al decennio precedente e non all’apertura del conto
corrente?
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La prescrizione nei rapporti bancari
Qualora la banca venga condannata a restituire le somme illecitamente
addebitate, ne consegue l’azione di ripetizione dell’indebito
• L’azione di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.
• L’azione di ripetizione dell’indebito conseguente alla nullità si prescrive
invece nel termine di dieci anni
Qual è il dies a
quo della
prescrizione
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1° interpretazione:
dalla chiusura del conto corrente poiché il
rapporto costituisce «unicum»
2° interpretazione:
dalla data del pagamento in subordine
dall’annotazione dei movimenti
34
La prescrizione nei rapporti bancari
Cass. S.U. 2.12.2010, n. 24418
La prescrizione dell’azione di ripetizione si prescrive in 10 anni decorrenti:
Se trattasi di operazioni entro il Fido
dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto poiché i versamenti effettivi
hanno natura ripristinatoria della provvista
Se trattasi di operazioni Extra Fido
Poiché i versamenti effettivi hanno natura solutoria
In queste situazioni infatti il versamento non ha la natura di ripristinare la provvista ma
ha la natura di un pagamento diretto all’estinzione di un debito sorto con la banca,
nonostante il carattere unitario del rapporto.
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La prescrizione nei rapporti bancari
Art. 2, co. 61 della l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010 (
“decreto milleproroghe”):
<<In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del
codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni
caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto>>
Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78
Il decreto milleproroghe, avendo efficacia retroattiva, lede il principio di ragionevolezza
delle norme (art. 3 Cost, art. 6 CEDU) in considerazione del fatto che la stessa è
intervenuta in via di interpretazione autentica in una situazione nella quale non v’era
alcuna incertezza interpretativa e in considerazione dell’assenza di interessi generali
idonei a giustificare l’effetto retroattivo della norma
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USURA CONTRATTI DI DURATA
(MUTUI – LEASING – FINANZIAMENTI)
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Applicazione Normativa
 644 c.p.
 L. 108/96
Conseguenza
Art. 1815 II comma c.c.
In caso di usura la clausola determinativa degli interessi è nulla
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Applicazione Giurispridenziale
La Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza 2/4/00 n. 5286, così si è espressa sugli
interessi di mora: «Non v'e ragione per escluderne l’applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione
dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso
soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini
dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3°comma, ha valore
assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principia di omogeneità di trattamento degli
interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, del codice civile,
nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella
legale "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica
di per se il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale
posto dalla legge»
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Applicazione Giurispridenziale
Cassazione Civile 5324/2003
«In tema di contratto di mutuo l’art. 1 della Legge 108/1996 che prevede la fissazione di un
tasso di soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, riguarda
sia gli interessi corrispettivi, che gli interessi di mora....»
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Applicazione Giurispridenziale
Cassazione Penale 46669/2011 che sancisce il principio dell'irretroattività del decreto sviluppo
13.05.2011 n. 70, ciò ai sensi dell'art. 2, comma 3° codice penale in relazione al tasso di soglia
precedentemente previsto per la mancata modifica della norma incriminatrice.
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Applicazione Giurispridenziale
Cassazione Civile 350/2013
«... ai fini dell’applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.1815 c.c. comma 2° si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui essi sono promessi o
comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora (Corte Cost.
25.02.2002 n. 29: " il riferimento contenuto nel d.l. 394/2000 art. 1 comma 1 agli interessi a qualunque
titolo convenuti rende plausibile, senza necessita di specifica motivazione, l’assunto secondo cui il tasso
di soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Cass. Civile 5324/2003)»
Corte Appello Venezia n. 342 del 18/02/2013
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Giurisprudenza: ambito di applicazione della
normativa
La legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394
E’ possibile affermare che la normativa riprodotta e la giurisprudenza conseguente non lasciano
dubbio alcuno che la pattuizione di un tasso di interesse (anche di mora) ultra soglia costituisce elemento
usurario rilevante e il Banchiere non può nemmeno usufruire della scusante fondata sull'ignoranza della
norma come da Istruzioni Banca D'Italia al riguardo, atteso che la Sua Associazione (l'ABI), sin dal
2001, lo aveva messo in guardia significando con la circolare del 3/4/2001 LG/OF/RA/002270 che la
Legge n. 24 del 28/2/2001 “rileva sia ai fini penali (Art. 644 c. p.) sia ai fini civilistici (interessi usurari
di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.)”, e che “non v'e dubbio che la stessa si applichi da quando la legge n.
108/96 è divenuta operativa”
Si rammenta la previsione del comma 2° dell'Art. 1815 C.C.: “Se sono convenuti interessi usurari, la
clausola e nulla e non sono dovuti interessi” che, raccordata con la citata statuizione della Legge n.
24/2001 (“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del foro pagamento”), conferma quanto con la presente si suppone.
Corre l’obbligo di sottolineare come la clausola di salvaguardia che l’Istituto di Credito inserisce nel
contratto sia nulla in quanto trasgredisce l’assolutezza dell’aprioristico divieto di usura intaccando interessi
generali della collettività dettati dal legislatore con il D.L. 29/12/2000 n 394, convertito in legge n 24 del
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28/2/2001 di interpretazione
autentica
della legge.
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USURA
Legge 7 marzo 1996 n. 108
Art. 1
L’art. 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
[…]
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
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USURA
Art. 2
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso
effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari […], nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura[…].
Art. 4
Il secondo comma dell’art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
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Giurisprudenza: conseguenze della declaratoria
di invalidità degli interessi eccedenti la soglia
antiusura
 “Ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi e moratori […]
maturati [… e] considerati usurari [sono] automaticamente sostituiti, anche ai sensi
degli artt. 1419, comma 2, e 1339, circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione
ai diversi periodi, dai tassi soglia” (Cassazione civile, sez. I , 11 gennaio 2013, n. 602).
 “In caso di interessi usurari, per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge
108/1996, il cliente potrà reclamare l'intero ammontare delle competenze versate a
titolo di interessi, in dipendenza della nullità della clausola” (Tribunale di Torino, 6
ottobre 2009).
 “In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso
divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 è illegittima anche se convenuta
in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un
tasso diverso da quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a
quella data non ancora esaurito […]” (Cass. civ. Sez. I, 17/11/2000, n. 14899).
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ANALISI TASSO USURARIO DI MUTUO
 Tasso effettivo Globale, comprensivo di
 Spese Istruttoria
 Spese peritali
 Spese di incasso rata
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.
Tasso Moratorio
Remunerazione a qualsiasi titolo
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Non contempla la «proiezione» anche delle spese ed oneri relativi
all’accesso al credito
Nullità insanabile ex art. 1423 c.c.
Clausola apposta su «formulari prestampati» art. 1341 II comma
c.c. - 1342 c.c.
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USURA SOPRAVVENUTA
Nel corso del rapporto alla variazione dei tassi soglia si genera lo status
usurario
Rideterminazione dei tassi applicati al limite del tasso soglia.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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anatocismo ed usura bancaria - Sindacato Avvocati Busto Arsizio