Internet
@
Minori
navigazione sicura
Consigli per famiglie ed educatori
Consigli per bambini e ragazzi
Codice di Autoregolamentazione
Link utili
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del
Veneto è stato il primo in Italia a promuovere uno
specifico progetto destinato alla tutela dei minori
durante la navigazione in Internet.
Un mezzo di comunicazione e informazione che si è
ormai rivelato imprescindibile, ma che espone anche
ai pericoli della cosiddetta “criminalità informatica”
quanti, come i minori, non siano sufficientemente
accorti nell’uso di strumenti fin troppo liberi, e
perciò potenzialmente ambigui, come le chat lines
e le mails.
Internet @ Minori: navigazione sicura costituisce,
dunque, un progetto di chiara utilità sociale, che trova
nella sinergia tra Autorità, insegnanti, comunicatori,
Università e, ovviamente, bambini e adolescenti
la ragione della sua efficacia e del suo successo,
ulteriormente incrementata dalla collaborazione
con la Polizia Postale.
In questo contesto la Regione, che vede nella
tutela della centralità e della dignità della persona il
fondamento del suo operare, è ben lieta di presentare
la seconda edizione dell’opuscolo che questo
progetto mira a divulgare, e che costituisce una
sorta di “guida ragionata” al corretto avvicinamento
alle vaste potenzialità culturali ed informative
rappresentate dal web.
Giancarlo Galan
Presidente della Regione del Veneto
È con entusiasmo e soddisfazione che saluto l’uscita
della seconda edizione dell’opuscolo “Internet @
minori: navigazione sicura”, una guida per i genitori,
e gli educatori in generale, per proteggere i minori
dalle insidie della rete. La guida è frutto di un progetto
che ormai da 4 anni il CORECOM del Veneto, primo in
Italia, con la direzione scientifica di Patrizia Adamoli,
realizza con Irecoop Veneto, nelle scuole della
Regione per sensibilizzare gli adolescenti ad un
uso corretto di Internet e per informare gli adulti,
nell’ultimo anno anche gli anziani, su come vigilare
e aiutare figli e nipoti a utilizzare lo strumento
informatico con intelligenza e senza rischi. Abbiamo
voluto e creduto in questo progetto tenendo conto
da un lato della fragilità e del delicato equilibrio
psicofisico dei minori e dall’altro della scarsa
conoscenza e familiarità che gli adulti hanno del
mezzo telematico, delle sue infinite potenzialità e dei
suoi lati oscuri. Crediamo che l’informazione in ogni
campo sia sempre la base di partenza per decidere
e fare scelte consapevoli e ponderate.
I nostri minori possono imparare molto da Internet,
conoscere, approfondire e divertirsi, bastano
semplici regole su come utilizzare la rete. Con
questo opuscolo il CORECOM del Veneto spera di
fornire uno strumento valido per imparare queste
regole.
Buona navigazione a tutti.
Roberto Pellegrini
Presidente del CORECOM Veneto
Internet @ Minori
navigazione sicura
Il progetto pilota “Internet @ Minori: navigazione sicura”
Dopo quattro anni di attività il progetto pilota “Internet @ Minori:
navigazione sicura” può dirsi giunto ad una fase di maturità e
di consolidamento degli obbiettivi posti nelle prime fasi della
sperimentazione.
In quattro anni, sono state coinvolte nelle sette province della
Regione Veneto, Scuole – dalle elementari alle superiori Associazioni del terzo settore, Università, Università della Terza
età e Operatori del mondo della Comunicazione e dei Media
creando una rete di sensibilizzazione al tema della navigazione
sicura per i minori che ha interessato, nelle varie attività e con
diversi approcci e metodologie, bambini, ragazzi, insegnanti,
educatori e famiglie, dai genitori ai nonni.
Questa pubblicazione, completamente riaggiornata nei
contributi e nei contenuti rispetto alla precedente edizione,
vuole rappresentare un ulteriore supporto alla divulgazione
di una informazione – formativa relativa ai temi della
comunicazione in rete e all’uso consapevole, sia da parte dei
bambini che degli adulti, delle risorse e delle potenzialità offerte
da Internet. Ad una prima parte di presentazione generale del
tema in termini di comunicazione, rischi, pericoli e opportunità,
seguono contributi a carattere tecnologico e giuridico di facile
lettura per permettere a tutti di crearsi una mappa mentale
di primo riferimento rispetto alla quale, poi, poter approfondire
i singoli aspetti partendo dalle proprie esigenze e sensibilità.
Un ulteriore elemento di grande utilità è poi rappresentato
dal contributo della Polizia Postale – che in tutti questi anni
ha operato concretamente per la buona riuscita del progetto
– e dai consigli pratici offerti sia ai grandi che ai piccoli per
navigare in sicurezza.
Per i più piccoli inoltre anche un simpatico inserto colorato
da ritagliare e costruire per tenere sempre presenti i principi
base per un comportamento corretto durante la navigazione.
È poi riportato integralmente il testo del Codice di
Autoregolamentazione Internet @ Minori oltre che link utili,
indispensabili sia per segnalazioni alle autorità competenti in
materia di reati informatici sia per un costante aggiornamento
sul tema che, come tutti i temi legati alla comunicazione, è
costantemente in divenire e trasformazione.
Patrizia Adamoli
Direzione Scientifica Progetto Pilota
“Internet @ Minori: navigazione sicura”
Potenzialità e rischi on-line
Oggi bambini e ragazzi vivono in un contesto sociale ad
altissimo livello di contenuto comunicativo. Fin dalla nascita
sono immersi e inevitabilmente influenzati dagli strumenti della
comunicazione e dai contenuti trasmessi dai media. Attraverso
l’esplorazione, la sperimentazione, il gioco e la collaborazione
tra pari, i bambini di oggi raggiungono competenze e
sviluppano capacità multimediali nell’uso degli strumenti della
comunicazione che li differenzia non solo dalle generazioni che
li hanno preceduti, ma soprattutto dal mondo che dovrebbe
guidarli nei processi di formazione e di crescita, e cioè gli adulti.
Come si può facilmente intuire, questo divario di competenze
può generare diverse difficoltà se non addirittura pericoli per
una armonica crescita dei soggetti minori. Il saper usare uno
strumento infatti non significa avere la competenza sufficiente
per usarlo correttamente e senza incorrere nei rischi che può
contenere pur senza manifestarli in modo esplicito.
È allora necessario sviluppare una sensibilità e una cultura
generale per un corretto approccio ai nuovi media e alle
tecnologie che permetta alle nuove generazioni di crescere,
come è giusto che sia, con gli strumenti del loro tempo, ma
con una educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi.
La rete Internet oggi per i bambini e i ragazzi è una grande
occasione di comunicazione, di conoscenza, di sapere. Nella
rete è possibile trovare stimoli dinamici per l’apprendimento e
l’approfondimento, è possibile fruire di contenuti formativi ed
educativi oltre che soprattutto poter entrare in relazione ed
ampliare e sviluppare la necessità intrinseca all’adolescenza di
relazionare con l’altro. Attraverso le mail, le chat, l’uso condiviso
di games e musica, la possibilità di creare e montare propri
video e dar vita a diari-blog, i ragazzi si divertono e trovano
risposta alle necessità della loro età, ma allo stesso tempo,
come detto, possono rendersi vittime e soggetti di potenziali
rischi. Rischi che possono essere di natura personale–psichica
entrando in contatto con contenuti offensivi o scioccanti,
oppure rischi di natura informatico-commerciale nel caso
di acquisti incauti o uso di file illegali. Per tutelare i minori
rispetto ai potenziali pericoli della rete, senza però togliere
tutte le componenti creative del mezzo, possono esserci
diverse vie che vanno valutate in relazione all’età e al carattere
del soggetto. Per i più piccoli possono per esempio essere
utilizzati sistemi di filtraggio dei contenuti - sia richiedendoli al
proprio Internet Service Provider sia installandone di personali
nel PC di casa - mentre per i più grandi è meglio attuare e
seguire una politica di educazione al media attraverso un
approccio di ordine relazionale-pedagogico. In tutti i casi è
però necessario che l’adulto si attivi nell’attenzione all’uso
dei mezzi di comunicazione, alfabetizzandosi in un costante
aggiornamento che gli consenta di mantenere vivo il rapporto
con il minore sviluppando un rapporto di crescita condivisa
che deve passare sempre e comunque attraverso la relazione
empatica ed umana della parola, della vicinanza, dell’aiuto e
dell’esempio.
Patrizia Adamoli
Docente di Tecnologie comunicative e Media Education
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Macerata
Le tecnologie per la protezione dei minori
La sicurezza informatica si è sempre trovata a dover contrastare
minacce nuove in maniera innovativa e pionieristica. Le difficoltà
che oggi la tecnologia deve affrontare per sviluppare una adeguata
strategia di protezione per i minori on-line non sono dissimili
dalle problematiche che hanno dovuto risolvere i creatori dei
primi programmi antivirus. Come si combatte un fenomeno fino
a pochi anni fa completamente sconosciuto? Forse è per questo
che le misure di protezione sono ancora oggi così differenti l’una
dall’altra. Esse devono affrontare difficoltà e complessità tali da
portare spesso ad approcci strategicamente molto diversi fra loro.
I principali elementi di complessità che possiamo rilevare prima di
cimentarci nella realizzazione di un filtro per la protezione dei minori
sono:
La definizione di contenuto non adatto
A parte le situazioni ovvie, la definizione di contenuto non adatto non
è per nulla banale e muta dinamicamente con l’età dell’interessato e
con il tipo di educazione che gli si vuole impartire. Un genitore potrebbe
decidere di considerare come inadatta per suo figlio di 11 anni la
visione di cartoni animati con personaggi anatomicamente sviluppati,
mentre altri genitori potrebbero considerare innocua la fruizione di tali
contenuti. Lo stesso dicasi per contenuti in cui si mostra in maniera
positiva il consumo di alcool, o dove si presentano scene di violenza
pur senza spargimenti di sangue. Come si fa a spiegare a un software
cosa è adatto per i propri figli e cosa non lo è?
Ogni contenuto poi porta con sè delle “sotto-categorie” che a loro volta
possono rappresentare un nuovo confine. Se una blanda violenza -
come ad esempio una scazzottata non cruenta - può essere tollerata
all’interno di un contenuto destinato a un adolescente, il giudizio può
cambiare se l’origine della violenza fa riferimento a ragioni razziste
- tipo una scazzottata fra un gruppo di bianchi e un gruppo di neri. La
decisione alla fine spetta al genitore o all’educatore, ma è la tecnologia
che deve dare a essi la possibilità di discernere fra le due eventualità.
I veicoli di trasmissione del contenuto
Il giovane riceve o può ricevere contenuti da molteplici fonti e canali.
Non vi sono solo le pagine web e la posta, ma anche i servizi di
messaggistica istantanea, le chat, i forum, il peer-to-peer, il Voice
over IP, lo streaming video (pensiamo a YouTube), gli sms, lo sharing
tramite bluetooth, ecc. Un filtro dovrebbe essere in grado di coprire
tutti questi canali su molteplici piattaforme.
Il comportamento della persona da proteggere
Quale risposta adotteranno i ragazzi che il software dovrà andare a
proteggere? Possiamo contare due situazioni, conscio o ignaro, e tre
tipologie di comportamento, cooperativo, passivo o non cooperativo. La
condizione migliore ovviamente è quella del ragazzo conscio del fatto
che vi è un filtro attivo sul suo computer e cooperativo, nella misura in
cui quando il filtro sbaglia egli si adopera attivamente per evitare che
l’errore si ripeta. La condizione peggiore è quella del ragazzo conscio del
filtro e non cooperativo, ovvero che cerca in tutti i modi di disabilitarlo o
comunque di contrastarne gli effetti. La condizione inoltre può mutare a
seconda del grado di conoscenze tecniche del giovane. Di tutto questo il
software deve tenere conto, cosa che va ad aumentare ulteriormente il
livello di complessità che deve affrontare.
Delle software house che hanno sviluppato filtri per la protezione dei
minori, molte hanno adottato l’approccio più semplice: il confronto con
un database di indirizzi. La soluzione è mutuata dai firewall aziendali che
non consentono ai dipendenti di recarsi su siti in cui il datore di lavoro
ritiene che essi perdano il loro tempo lavorativo. I firewall controllano
che il sito richiamato dal dipendente non faccia parte di un elenco di
siti “perditempo”, fra cui quelli erotici, e una volta confermata la non
pericolosità del sito esso viene mostrato al computer dell’utente.
L’analisi in questo caso si basa su parametri rigidi, logici, che fanno
riferimento a una blacklist o, nel caso si voglia creare un walled garden
per i più piccoli, a una whitelist. Non a caso filtri di questo genere vengono
frequentemente sviluppati da aziende che già hanno al loro attivo la
distribuzione di programmi antivirus e firewall, e che quindi sono già
munite del know-how necessario. I filtri basati su database sono tanto
efficaci quanto è completa e aggiornata la loro banca dati, e questo
rappresenta spesso un limite molto serio alla loro capacità di far fronte
alle minacce. Dalla loro tuttavia essi hanno il pregio di operare molto
velocemente, oltre che essere relativamente facili da sviluppare. Un
altro approccio è rappresentato dagli analizzatori dinamici dei contenuti.
Essi implementano algoritmi che vanno dalla semplice analisi logica del
contenuto (ad es. quante volte compare una parola incriminata all’interno
di una pagina) a vere e proprie intelligenze artificiali. Attualmente vi sono
due tipi di analizzatori, quelli semantici - che analizzano i testi, e quelli
grafici – che analizzano le immagini e i video. Esistono e vengono già
distribuiti analizzatori del suono, che rivelano l’umore o le intenzioni di
una persona analizzando il modo in cui parla, ma al momento non risulta
che essi vengano utilizzati anche per la protezione dei minori.
L’analizzatore dinamico è spesso lento e fallace, ma rappresenta
indubbiamente la strada da percorrere se si desidera proteggere il
minore dai nuovi contenuti che vengono immessi ogni giorno in Rete.
Difendere i minori non significa solo non consentirgli di visionare
contenuti inadatti, ma anche impedirgli di inviare all’esterno informazioni
che potrebbero risultare potenzialmente dannose per loro e per le loro
famiglie. In questo vengono in aiuto i filtri outbound, che non permettono
la trasmissione verso l’esterno di informazioni precedentemente
identificate come riservate. Anche in questo caso la soluzione è mutuata
dalla normale sicurezza informatica, e più precisamente dai firewall,
che analizzano tutte le comunicazioni verso l’esterno alla ricerca di
dati considerati segreti e quindi non comunicabili. Ma se il dato da
difendere per gli adulti può essere il numero della loro carta di credito o
la password della webmail, quando questo metodo viene applicato alla
protezione dei minori il dato riservato inizia a essere il proprio indirizzo di
casa, il numero di telefono, o il nome e l’indirizzo della scuola frequentata.
In questo caso il filtro logico deve possedere elementi di elasticità che
gli consentano di riconoscere un dato riservato anche quando esso è
leggermente diverso da quello registrato nel suo database. L’indirizzo
“Corso Cavour 214”, ad esempio, dovrebbe essere riconosciuto anche
quando il minore tenta di comunicarlo sotto altre forme, tipo “Cso Cavour
214”, o “Cavour: 214”, ma anche “Via Cavuor, 214”, ecc. Una categoria
atipica di software per la protezione dei minori è rappresentata dai
cosiddetti identificatori d’età. Essi non compiono in sè nessuna azione
per difendere in maniera attiva il minore collegato in Rete, limitandosi a
comunicare all’azienda che gestisce la connessione (l’Internet Service
Provider) che a essere collegato è un minore, e che quindi l’ISP dovrà
compiere tutte le azioni necessarie a garantirne la protezione. Sarà poi
l’ISP a doversi dotare di filtri adeguati e a trasferire il collegamento a
Internet in un’area protetta, detta anche di “navigazione differenziata”.
Sistemi del genere si limitano quindi a spostare il problema su altri,
considerati in questo caso più adatti a fronteggiare la minaccia.
Tutte le tecnologie presentate hanno bisogno non solo di funzionare
adeguatamente, ma anche di possedere un sistema di reportistica
completo e ben strutturato. Il genitore o l’educatore deve essere messo
in grado di controllare cosa ha fatto il minore durante la sua attività in
Internet, per sapere almeno quali siti ha visitato ed eventualmente in
quali frangenti si è attivato il filtro. Maggiori attività il filtro è in grado di
registrare, meglio è. Il limite in questi casi deve essere rappresentato
solo dall’eventuale rispetto della privacy che l’adulto intenderà adottare
nei confronti del minore.
Luca Sambucci
Esperto di Security
Internet @ Minori
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Le risposte legislative
Per comprendere, nella poliedricità dei suoi sorprendenti aspetti, la
drammaticità crescente che ha assunto il fenomeno della pedopornografia, per conoscere i modi con cui si è gradatamente mobilitata la
società civile, nelle sue componenti pubbliche e private, che, sgomente,
ne hanno preso via via coscienza, occorre conoscere come si è
dipanata, dall’origine, l’attenzione e la missione autenticamente morale,
prima, delle varie organizzazioni laiche nazionali ed internazionali, e
quindi degli enti regolatori, che hanno affrontato, non senza qualche
evidente difficoltà, per quanto riguarda l’Italia, e, forse, con qualche
indecisione indotta da una imperfetta conoscenza delle implicazioni
tecniche offerte dalla complessità di Internet, la delicata tematica.
Importante è, per ogni osservatore, conoscere approfonditamente
che cosa sono la pedofilia e la pornografia cominciando dalla genesi
del doppio fenomeno, approdato sulla Rete dopo che, con tutta la sua
drammaticità, si era presentato, travolgendo ogni ragionevole previsione
di possibile freno morale e giuridico, già agli inizi della cosiddetta società
post moderna. E’ importante conoscere, sia pure in grande sintesi,
come si sono sviluppate le linee di tendenza della giurisprudenza, prima
e dopo la “grande riforma” delle norme penali del 1998, costretta a
fare continuamente i conti con le varie, imprevedibili e complicatissime
forme di comunicazioni elettroniche che sulla Rete hanno costituito il
brodo primordiale in cui hanno vegetato – e tuttora ahimè vegetano
– le attività criminose che vedono ancora, incredibilmente, nel bambino
l’obiettivo di un’azione turpe e distruttiva di uno dei più fondamentali
valori dell’umanità. L’excursus che segue può soddisfare tale esigenza
di conoscenza, e forse nel contempo giustificare, attraverso la cruda
concretezza del dibattito giuridico tuttora in corso, la stessa ragione per
cui è stata decisa questa pubblicazione.
Pedofilia e pornografia:
storia antica e recente
Il termine “pedofilia” ha origine greca e indica un particolare tipo di
perversione sessuale, caratterizzato dall’attrazione erotica di una
persona verso i fanciulli, spesso indipendentemente dal loro sesso.
Tale fenomeno è conosciuto fin dall’antichità. Nella cultura greca e
latina i termini “pais” e “puer” sono indicati indifferentemente per
indicare sia il figlio che lo schiavo, segno evidente di una scarsa
affettività e valorizzazione dell’infanzia in quanto tale.
Nelle società del passato la condizione del bambino non muta di
molto. Viene educato attraverso punizioni corporali, esposto a pericoli
di ogni genere e sfruttato nel lavoro e sessualmente.
E’ soltanto tra la fine del XVIII sec. e l’inizio del XIX sec. che emerge
una corrente di pensiero che considera il bambino come una persona
indifesa e necessitante una tutela e una protezione particolari.
La “pornografia” (qui aggettivata come minorile con riferimento
all’ipotesi più conosciuta e prevista dal legislatore) ha origini molto
più recenti e costituisce un mezzo (ma, come vedremo, anche un
reato specifico a se stante) di cui si serve di norma il pedofilo per
soddisfare i propri turpi istinti, ma più spesso per incrementare i
contatti orientati allo scambio, all’adescamento ed al vile commercio
del corpo di minori attraverso lo sfruttamento della loro immagine
distribuita fra “amatori” anche per via telematica.
Internet, nel più recente passato, ma ancor più nella fase attuale, ha
costituito il mezzo di trasporto e di conoscenza “ideale” per favorire
e far convergere in un univoco intento criminoso la realizzazione di
entrambe le finalità, che, come appare evidente, sono complementari
e funzionali le une alle altre.
Solo di recente, dopo la scoperta in Belgio delle violenze sessuali
fatte su bambini poi uccisi, l’opinione pubblica occidentale ha preso
coscienza del turpe fenomeno dello sfruttamento della prostituzione
e della pornografia minorile. Si è scoperto che il traffico di minori
per finalità di lavoro e di sfruttamento sessuale ha essenzialmente
cinque reti internazionali: una dall’America Latina verso l’Europa e il
Medio Oriente; un’altra dall’Asia Meridionale e dal Sud Est Asiatico
verso l’Europa Settentrionale e il Medio Oriente; e tre mercati interni:
europeo, arabo e dell’Africa Settentrionale.
In passato, con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, si
erano riconosciuti i diritti primari dei bambini ad essere nutriti, curati,
accolti, soccorsi, aiutati e protetti; questa dichiarazione venne poi
ampliata nel 1959, quando viene riconosciuto al bambino il diritto
alla famiglia, all’educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale,
sociale e spirituale.
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Una prima risposta sanzionatoria
degna di lode
Nel 1971 nasce poi a New York la società per la “Prevenzione della
crudeltà ai bambini” che segna un momento di svolta nella presa di
coscienza della questione dell’infanzia.
Al IV Congresso internazionale sull’infanzia maltrattata e
abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984, fu definito abuso ogni
atto omissivo o autoritario che mettesse in pericolo o danneggiasse
la salute e lo sviluppo emotivo di un bambino, comprendendovi anche
la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli
atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e la mancanza di
rispetto dell’emotività del fanciullo.
L’abuso sessuale fu definito come il coinvolgimento di bambini
e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono
ancora appieno e alle quali non sono in grado di acconsentire con
consapevolezza.
Il riconoscimento più significativo fu fatto nel 1989 con la “Convenzione
dei diritti del fanciullo” stipulata a New York e ratificata dall’Italia con
L. 27-5-1991, n° 176. In particolare, l’art. 16 della Convenzione
stabilisce il principio della difesa dell’onore e della reputazione del
fanciullo, riconoscendogli un’identità, indipendentemente dalla famiglia
d’origine, dalla nazionalità e dalla razza.
L’art. 34 pone l’obbligo per gli Stati di “Proteggere il bambino da tutte
le forme di sfruttamento sessuale o abuso sessuale”, tra cui anche il
loro impiego in attività di prostituzione e pornografia.
La legge 269/1998 è, per l’Italia, un adempimento, seppur tardivo,
della Convenzione di New York del 1989.
Il legislatore italiano, in adempimento, appunto, di tali impegni, ha
emanato la legge 269/1998 che opera inserimenti nel codice
penale di nuove figure di reato, le quali incriminano, con la previsione
di pene severissime, quei comportamenti particolarmente offensivi
dei bambini indicati dalla “Convenzione sui diritti del fanciullo”. Essa
(intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitù”) introduce infatti nel corpo del codice
gli art. 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile),
600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies
(iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione
minorile), nonché gli art. 600 sexies e 600 septies disciplinanti le
circostanze aggravanti ed attenuanti e le pene accessorie.
La collocazione delle fattispecie nella sezione del codice dedicata ai
reati contro la libertà e personalità individuale evidenzia quale sia il
bene giuridico che si intende tutelare in via primaria: l’integrità psicofisica del minore.
Per questo motivo alcune fattispecie sono costruite in chiave di
reato di pericolo, al fine di anticipare la soglia di tutela penale per
punire quelle condotte che, se portate a termine, darebbero luogo,
inevitabilmente, alla lesione del bene protetto.
Pertanto il legislatore non si è limitato a colpire coloro che inducono
un minore a prostituirsi o ne sfruttano o favoriscono la mercificazione
del corpo (art. 600 bis), o coloro che sfruttano un fanciullo al fine
di realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale
pornografico (art. 600 ter c. 1), condotte direttamente lesive
dell’integrità fisica e morale del minore, ma si è spinto oltre, fino a
punire anche quei comportamenti criminosi diretti a favorire lo
sviluppo del mercato della pedofilia (quali il commercio, la distribuzione,
la divulgazione, la pubblicizzazione e la cessione del materiale
pornografico, realizzati attraverso lo sfruttamento di minori).
Il legislatore, inoltre, per rendere più incisiva e concreta la lotta
alla pedofilia e, prendendo atto dell’enorme diffusione del materiale
pornografico attraverso la rete Internet, ha previsto all’art. 14 nuovi
mezzi di contrasto per la repressione di tali reati; viene consentito
l’acquisto simulato di materiale pornografico, viene concessa
l’apertura di siti Internet di “copertura” per smascherare i trafficanti
di bambini e le immagini realizzate attraverso lo sfruttamento del loro
corpo, viene consentito il ritardo dell’esecuzione di provvedimenti di
arresto e di sequestro, per non scoprire le investigazioni in corso.
carattere del singolo individuo e alla personale capacità di interagire
con il proprio passato e il proprio presente.
Molte volte è all’interno del nucleo familiare che si annida il germe
della pedofilia: nei rapporti genitori-figli, zii-nipoti, nonni-nipoti.
Ma “la pedofilia non è una malattia”: così la Cassazione ha stabilito,
rigettando la richiesta di concessione delle attenuanti formulata
dall’imputato a ragione di una sua presunta capacità di intendere
e volere. La Suprema Corte, infatti, ammette che la pedofilia,
come “modifica dell’oggetto sessuale verso i bambini”, presenta
ordinariamente carattere di abitualità, ma precisa che ai fini penali
questa condizione non esclude né attenua la capacità di intendere
e volere. Sarà il giudice, nel caso concreto, sulla base dell’esame dei
test psicologici e psichiatrici, di colloqui clinici e di altri elementi, a
valutare – afferma la Corte – se ricorrono le condizioni di una vera
e propria malattia in grado di escludere o scemare grandemente la
capacità di intendere e volere.
Nell’immaginario collettivo il pedofilo è un individuo deviato,
probabilmente affetto da una patologia grave con disturbi psichici o
psichiatrici. Più realisticamente, nella pedofilia vengono a confluire
tante cause che non si esauriscono con una spiegazione meramente
psichiatrica, ma che si correlano a fattori legati alla cultura, al
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Il nuovo corso delle leggi e regolamenti di tutela
Detto di tale quadro giuridico-legislativo, elaborato immediatamente
a ridosso dei fenomeni criminosi più eclatanti registrati fino a tutto il
2003, che rimane in vigore, vi sono da menzionare, prima di passare
alle indicazioni legislative di una fase successiva più evoluta e concreta,
tuttora anch’essa vigente, le numerose iniziative per lo più svolte da
associazioni onlus, che si sono per così dire affiancate al legislatore
ed ai tutori della legge nell’intento di tutelare, prevalentemente con
modalità e filosofie d’intervento di tipo preventivo, non soltanto il
bambino, ma anche la famiglia, in un duplice intento e contesto di tutela
che trova la sua sintesi nell’affermare la complementarietà dei ruoli
da esplicare, per la difesa del bene comune, il bambino, servendosi di
tutto ciò che gli apparati giuridici e le norme di autoregolamentazione
dei soggetti che operano sulla Rete mettono loro a disposizione (si
veda, per tutte, il Libro Bianco “Internet e Minori”, edito da Armando
Editore – Febbraio 2007).
Genitori e famiglie possono (si direbbe, anzi, debbono), in effetti,
costituire la “difesa avanzata” dei loro figli minori contro i pericoli
indotti da una navigazione in Rete incontrollata e priva delle opportune
guide e cautele. Sia nel Codice di autoregolamentazione elaborato dai
Provider che nelle nuove iniziative legislative culminate nella legge 6
febbraio 2006 n. 38 recante le “Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo di Internet” e, da ultimo, il decreto ministeriale 8 gennaio 2007
recante norme sui “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che
i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di
impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti
segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”,
forniscono, per via indiretta, a genitori, famiglie ed educatori i mezzi
giuridici e legali per far rispettare i principi di tutela diffusa che con tali
iniziative è stata raggiunta.
Gli ultimi due atti normativi sono concretamente interdipendenti
nell’indirizzare le famiglie che hanno minori da tutelare rispetto ai
pericoli provenienti dalla Rete, giacchè introducono istituti (ad es. il
Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia – contemplato
dal decreto ministeriale sopra ricordato) e obblighi di comportamento
e di adozione di cautele anche tecniche (vedasi i cosiddetti strumenti
di filtraggio menzionati nello stesso decreto) in capo ai fornitori
di connettività alla Rete (i cosiddetti Provider) la cui violazione è
pesantemente sanzionata e per il cui effettivo funzionamento le
famiglie possono anche svolgere, volendo, un’azione di accertamento
e di segnalazione molto tempestiva ed efficace.
Nino Catania
Giurista, Direttore generale ANFoV
Vademecum per la navigazione sicura
Le regole d’oro per la navigazione sicura dei minori
Consigli ai minori per una navigazione “sicura” su Internet
1. Quando sei su Internet non dare mai a nessuno il tuo indirizzo di
casa, il tuo numero di telefono o il nome della tua scuola, a meno
che i tuoi genitori non ti diano il permesso; non dare a nessuno
informazioni e dati di carte di credito o informazioni bancarie ed in
generale non compilare moduli on–line;
2. Non prendere appuntamenti con persone conosciute su Internet,
anche se dicono di essere tuoi coetanei, senza prima avere il
permesso dei tuoi genitori e fai venire anche loro al primo incontro;
3. Se frequenti una chat room e qualcuno ti dice qualcosa di strano
o preoccupante (ad esempio discorsi sul sesso), parlane appena
possibile con i tuoi genitori;
4. Non rispondere mai ad e-mail o messaggi fastidiosi o allusivi,
specie se di argomento sessuale e se ti capita di notare fotografie
di persone adulte o bambini nudi parlane sempre ai tuoi genitori;
5. Non accettare inviti, appuntamenti e non inviare foto;
6. Non scaricare – senza parlarne con gli adulti – loghi, suonerie,
immagini o file in genere, sia da Internet che come allegati a
messaggi di posta elettronica, che possono creare intromissioni
nel computer, ovvero possono comportare costi o addebiti
indesiderati;
7. Leggere sempre con attenzione tutte le indicazioni di accettazione
alla navigazione del sito e nel dubbio parlane con un adulto;
8. Ricorda che se qualcuno ti fa un’offerta che sembra troppo bella
per essere vera, probabilmente non lo è;
9. Se non riesci a parlare subito con i tuoi genitori di situazioni
Le regole d’oro per la navigazione sicura dei minori
particolari che ti sono accadute, che hai visto o hai letto su
Internet (magari perché sono occupati o sono assenti per il
lavoro), parlane appena puoi con i tuoi insegnanti;
10. Rivolgersi all’adulto nel caso di incontro con siti “disturbanti” o
indesiderati;
11. Inoltre ricordati che alcuni comportamenti in rete possono
essere illegali. Per maggiori informazioni consulta l’apposita guida
disponibile presso http://www.internetminori.org;
12. Ricorda che Internet è come il mondo reale: ci sono le cose belle
e le cose brutte. Basta seguire queste regole e fare un po’ di
attenzione per divertirsi e per imparare tante cose interessanti,
senza rischiare brutte sorprese.
2.
3.
4.
Le regole d’oro per la navigazione sicura degli adulti
Indicazioni e suggerimenti per la navigazione sicura degli adulti
La maggior garanzia di tutela per i minori è quella di non lasciarli soli
in un ambiente popolato da adulti. I genitori dovrebbero effettuare
il più possibile le navigazioni sulla rete in compagnia del minore (in
verità cosa più agevole con i bambini che con gli adolescenti).
Si propongono alcuni consigli per i genitori dei bambini che usano
Internet:
1. Tenere il computer in un posto centrale della casa, non nella
stanza del bambino. Il computer dovrebbe essere un’attività
per tutta la famiglia, non un pretesto del bambino per isolarsi
5.
6.
7.
e comunque assistere il minore durante la navigazione fintanto
che non siano state adottate tutte le necessarie misure per la
navigazione sicura ovvero ogni volta che sia necessario esercitare
una funzione di guida e di controllo;
Stabilire i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in rete
secondo l’età del minore;
Cercare di imparare ad usare Internet (non è difficile) per riuscire
a capire cosa fanno i tuoi bambini e creare un rapporto di dialogo
con il minore, essere disponibili, farsi raccontare dei suoi contatti
e dei suoi interessi in rete (siti visitati, chat, ricerche e scoperte
effettuate) e cercare di conoscere gli amici on-line dei tuoi
bambini;
Leggere e visionare le e-mail con i tuoi bambini. Molti pedofili
attaccano foto di pornografia infantile alle e-mail inviate ai
bambini. La pornografia viene usata dal pedofilo per convincere
il bambino che altri bambini compiono atti sessuali; assicurarsi
di controllare tutti gli attachments alle e-mail (file di testo o di
immagini allegati);
Controllare l’eventuale iscrizione a chat verificando che siano
garantite per i minori e, meglio, se con moderatore;
Aiutare i tuoi bambini ad usare il computer in maniera equilibrata.
Molti bambini si appassionano troppo al computer, dimenticando
di giocare con gli amici reali;
Assicurarsi che i ragazzi comprendano che non possono
incontrare nessuno nella vita reale, conosciuto on-line, senza il
consenso dei genitori, e che le persone on-line non sempre sono
Le regole d’oro per la navigazione sicura degli adulti
così sincere su chi sono;
8. Insegnare ai tuoi bambini a non dare informazioni personali alle
persone che incontrano on-line, specialmente in luoghi pubblici
come le chat rooms;
9. Tenere i bambini lontani dalle chat rooms o dagli irc’s, a meno che
non siano controllati;
10. Incoraggiare discussioni tra te e i tuoi bambini su ciò che trovano
divertente on-line;
11. Insegnare ai tuoi bambini a non rispondere quando ricevono email
offensive o dannose, messaggi da chat o altre comunicazioni,
specie su argomenti sessuali;
12. Seguire i tuoi bambini quando sono on-line e vedere dove vanno
(senza pressarli troppo);
13. Se non si possono sorvegliare i minori durante la loro connessione
on-line, usare dei software di protezione (riconoscono alcune parole
chiave, tipo “sex”, “erotico” ecc., e non consentono l’accesso ai siti
che le contengono) per evitare che si trovino inconsapevolmente
in siti pornografici;
14. Installare sul computer un programma che memorizza gli
indirizzi Internet visitati dal minore e controllare quelli visitati
frequentemente;
15. In generale, insegnare ai bambini quali possono essere i rischi
di Internet senza terrorizzarli e senza dimenticare che la rete è
come il mondo reale: vi sono cose belle, ma anche cose brutte;
16. Per impedire la navigazione incontrollata alla rete utilizzare per le
parole chiave (password) di accesso nomi di fantasia non presenti
in dizionari italiani e stranieri; scegliere una combinazione di
lettere e numeri che creino una parola facilmente memorizzabile;
memorizzare le password evitando di scriverle; non rivelare le
password e comunque cambiarle spesso;
17. I servizi di posta elettronica offrono in genere opzioni che
permettono di configurarli in modo da evitare la ricezione di
messaggi indesiderati e/o dannosi anche per i minori; gli allegati ai
messaggi di posta elettronica possono contenere dei programmi
eseguibili pericolosi per il sistema informatico, è quindi necessario
avere cautela se provengono da persone non conosciute.
Internet @ Minori
navigazione sicura
Link utili
Indirizzi utili
Come segnalare illeciti e comportamenti scorretti
Siti web dai contenuti illeciti o contatti con persone sospette
devono essere segnalati alla Polizia Postale e delle Comunicazioni
all’indirizzo:
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/contatti.html
Segnaliamo anche il sito del numero 114: http://www.114.it
Regione del Veneto
Comitato regionale per le Comunicazioni
CORECOM Veneto
Via Allegri, 29 - 30174 VENEZIA Mestre
Tel. 041/2794360 - Fax 041/2794358
www.regione.veneto.it/corecom
[email protected]
Ulteriori informazioni operative:
Secondo l’età del minore scegliere filtri o percorsi di navigazione
differenziata, che impediscono l’accesso a siti non desiderati,
verificando periodicamente il loro funzionamento.
Per informazioni su prodotti per la protezione del proprio PC quali:
antivirus, black list, strumenti antispamming, personal firewall, ecc.:
http://www.italia.gov.it/chihapauradellarete
http://www.interno.it/sezioni/attivita/minori/s_000000200.htm
Link:
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/consigli/internet_tutti.htm
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/consigli/internet_genitori. htm
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/guido/index.htm
http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/messaggi/index.htm
Link fumetti:
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/guido/index.htm
oppure
112 - PRONTO INTERVENTO
oppure
POLIZIA POSTALE
tel. 041/5310438
[email protected]
oppure
www.carabinieri.it
Codice di autoregolamentazione
Premessa
Considerato che:
a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete
telematica è divenuta sempre più pervasiva;
b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto dall’ordinamento
giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli articoli della Costituzione che
riguardano, direttamente o indirettamente, l’infanzia e la gioventù e la Convenzione
Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie,
di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita
autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza,
solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua
privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento);
c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere agevolata
da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i
minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli;
d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o
dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale;
e) sussiste l’esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente
contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all’informazione e la libertà di espressione
dei minori e di tutti gli altri individui;
f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell’ambito
dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni
elettroniche.
Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto
della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche
adottare un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche
come “Codice”).
Finalità
Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone
dunque i seguenti obiettivi e finalità:
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete
telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in
contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso
paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete;
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri
dati personali;
e) assicurare, nel rispetto dell’ordinamento vigente, una collaborazione piena alle
autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della
criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati
tramite l’utilizzo della rete telematica;
f) agevolare, nel rispetto dell’art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
- Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali
non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero, secondo quanto
previsto all’art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti
delle comunicazioni indesiderate;
g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di
autoregolamentazione.
Viste e considerate altresì le norme nazionali ed internazionali di riferimento e
cioè:
VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della
Costituzione;
CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a
New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera
e) dell’art. 17 che testualmente prevede che gli Stati “favoriscono l’elaborazione di
principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e
dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni
degli articoli 13 e 18” e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà
di espressione del minore (articolo 13) e l’obbligo degli Stati di garantire ai genitori
di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i
figli (articolo 18);
CONSIDERATA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini, adottata a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, in particolare l’art. 50, dal titolo “Notizie o immagini relative ai
minori” e l’art. 130, dal titolo “Comunicazioni indesiderate”;
VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno – in
particolare gli Articoli:
– Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata);
– Art. 14 (Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit);
– Art. 15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - caching);
– Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting);
– Art. 17 (Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza);
– Art. 18 (Codici di condotta);
CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi
audiovisivi e di informazione COM (96) 483;
CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16
ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet;
VISTA l’adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della decisione n.
276/1999/CE sul piano d’azione comunitario pluriennale per promuovere l’uso
sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo
diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare le linee d’azione indicate dalla
Commissione:
1. creare un ambiente più sicuro;
2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di denunciare
eventuali sospetti di pornografia infantile;
3. incoraggiare l’autoregolamentazione e i codici di condotta;
4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione;
5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio PICS (Platform for
Internet Content Selection), e di codificazione su base volontaria, quali ad esempio
ICRA (Internet Content Rating Association);
6. facilitare l’intesa a livello internazionale sui sistemi di codificazione;
7. incoraggiare le azioni di sensibilizzazione;
8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione;
9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta scala;
10. realizzare azioni di sostegno;
11. valutarne le implicazioni giuridiche;
12. coordinarne l’attuazione con iniziative internazionali analoghe;
13. valutarne l’impatto con le misure comunitarie;
VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 276/1999/
CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d’azione comunitario per
promuovere l’uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 anni, fino al 31
dicembre 2004;
CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la protezione
dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03);
VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dell’Unione Europea sul
“Programma di protezione dei minori su Internet” del 28 novembre 2001;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l’Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16 gennaio 2002
“Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni
Statali”;
VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione del
Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni
nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitù”; in particolare, il terzo comma dell’art. 600-ter
Codice penale;
VISTA la Convenzione del Consiglio D’Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla
sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il “Codice delle
comunicazioni elettroniche”.
Internet @ Minori
navigazione sicura
Art. 1
Definizioni
1.1 Aderente
Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet,
anche a titolo non direttamente oneroso per Clienti ed
Utenti, e che aderisce al Codice direttamente o per il
tramite delle Associazioni firmatarie.
1.2 Cliente
Il soggetto giuridico che stipula un contratto con
l’Aderente.
1.3 Utente
Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi
forniti dall’Aderente.
1.4 Access provider
Il soggetto che offre al pubblico e nell’ambito della propria
attivitàimprenditoriale servizi di accesso ad Internet.
1.5 Hosting/housing provider
Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili
dall’esterno (shared/dedicated hosting provider) o la
possibilità di collegare computer di proprietà del Cliente alla
rete Internet (housing provider).
1.6 Content provider
Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo
tecnico, dati, informazioni e programmi.
1.7 Gestore dell’Internet Point
Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e
strumenti, non ad uso esclusivo, che consentono l’accesso
ai servizi della rete Internet.
1.8 Servizi di navigazione differenziata
Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri
indicati dall’Aderente ai sensi del successivo punto
3.2, circoscrivono o escludono l’accesso a determinati
contenuti.
1.9 Accesso condizionato
Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili
all’Utente, mediante procedure e/o strumenti di tipo logico
o fisico (ad es. codice identificativo di utente, password,
smart card, ecc.).
1.10 Marchio “Internet e Minori”
Logotipo che testimonia l’adesione al Codice del soggetto
che svolge attività imprenditoriale su Internet e ne attesta
la conformità dei comportamenti agli impegni assunti. Il
marchio verrà prescelto dal Comitato di Garanzia di cui al
successivo art. 6.
Art. 2
Ambito e modalità di applicazione
2.1 Adesione
Il Codice, promosso dalle Associazioni firmatarie,
si applica a tutti gli Aderenti che lo sottoscrivono
direttamente o attraverso le Associazioni medesime.
L’Aderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle
comunicazioni commerciali, la dicitura “Aderente al Codice
di autoregolamentazione Internet e Minori” oltre al relativo
logo che viene concesso in licenza d’uso gratuito e a tempo
indeterminato fino all’eventuale revoca, secondo quanto
disposto all’art. 7.
2.2 Obblighi conseguenti all’adesione
L’adesione
volontaria
al
presente
Codice
di
autoregolamentazione implica inderogabilmente:
– l’accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso
e in particolare l’accettazione delle attività di vigilanza e
delle sanzioni ivi previste;
– l’adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione
dei servizi alle disposizioni del presente Codice.
2.3 Recesso
L’adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a
tempo indeterminato.
L’eventuale recesso dell’Aderente dovrà essere
comunicato secondo le modalità fissate dal Regolamento di
Organizzazione di cui al successivo punto 6.2.
Art. 3
Strumenti per la tutela del minore
3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori
L’Aderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home
page) dei propri servizi un riferimento “TUTELA DEI MINORI”,
chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web
con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità
per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull’esistenza
degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle
modalità di segnalazione, al Comitato di Garanzia di cui
all’art. 6, delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo
delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia.
3.2 Servizi di navigazione differenziata
L’Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle
Famiglie, agli Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche e alle
Aggregazioni giovanili, Servizi di navigazione differenziata
che dovranno essere chiaramente identificabili come tali,
ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di
Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio
di non discriminazione, tali servizi non potranno impedire
l’accesso ai contenuti sicuri offerti dai Content provider
aderenti.
3.3 Classificazione dei contenuti
Il Content provider aderente potrà applicare i sistemi
di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno
subordinare ad Accesso condizionato.
3.4 Identificatori d’età
L’Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell’età
dell’Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme
sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e
garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità. In
particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire
all’identità, al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica,
all’eventuale pseudonimo (“alias” o “nick name”), all’indirizzo
Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque
permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o
indirettamente.
3.5 Profilazione e trattamenti occulti
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196),
l’Aderente non esegue alcuna profilazione dell’Utente
minore né alcun trattamento dei suoi dati personali senza
la previa autorizzazione espressa, a seguito di informativa
chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni che
l’Aderente medesimo intende effettuare e sull’uso che di
tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la
potestà genitoriale.
3.6 Custodia di password
L’Aderente custodisce le password di accesso ai servizi
assegnate agli Utenti con adeguate misure di sicurezza.
L’Aderente si impegna a fornire all’Utente la possibilità di
cambiare la password.
3.7 Anonimato protetto
L’Aderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare i
propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi.
In ogni caso, l’Aderente dovrà essere effettivamente
informato della reale identità personale del soggetto cui
viene concesso di fruire dell’anonimizzazione. All’interno
dell’informazione di cui al punto 3.1 l’Aderente dovrà altresì
avvertire preventivamente gli Utenti della possibilità che
elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da
terze parti all’insaputa dell’Aderente, possano comunque
consentire di risalire alla loro identità.
3.8 Identificazione dell’Utente
L’Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente
a Utenti identificati direttamente o identificabili tramite
elementi univoci anche se indiretti.
3.9 Prestazione di servizi fiduciari
L’Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio
registrazione di un nome a dominio per conto di un Cliente
che vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in
modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la
massima riservatezza.
3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori
3.10.1 Individuazione dei dati
L’accesso alla rete Internet richiede l’assegnazione
permanente o temporanea all’Utente di un indirizzo di
rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente,
l’Aderente conserva, come dati utili:
a. i registri di assegnazione degli indirizzi IP;
b. il numero IP utilizzato per l’accesso alle eventuali funzioni
di pubblicazione dei contenuti.
Nel caso di assegnazione temporanea dell’indirizzo
IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e
cessazione dell’assegnazione, numero di IP assegnato
temporaneamente ed eventuale numero telefonicoutilizzato
(se disponibile).
3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati
L’Aderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1
con modalità che ne garantiscano una ragionevole
attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel
rispetto
delle
disposizioni
vigenti
in
materia.
I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva
la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori,
senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla
normativa vigente.
3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati
3.10.3.1 All’Autorità giudiziaria
Nel caso di provvedimento dell’Autorità giudiziaria,
l’Aderente, eseguirà quanto richiesto documentando per
iscritto le operazioni compiute.
3.10.3.2 Al Cliente
Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento
dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l’Aderente fornirà
al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo
riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e
identificazione certa del richiedente.
3.11 Contrasto alla pedo-pornografia on-line
L’Aderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
trattamento dei dati personali, si impegna a conservare il
numero IP utilizzato dall’Utente per l’accesso alle funzioni di
pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente.
L’Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare
la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare
con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni,
al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse
di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati
presso i propri server, così come risultanti dai relativi
contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre i tre
giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento
dell’Autorità richiedente.
Art. 4
Responsabilità
4.1 Access provider
L’Aderente che offre servizi di accesso ad Internet
dovrà verificare direttamente (p.e. tramite l’avvenuta
sottoscrizione di un contratto) o indirettamente (almeno
tramite CLI - Calling Line Identifier - o metodi analoghi)
l’accesso alla rete. Nei contratti di accesso ad Internet
l’Aderente inserisce clausole che responsabilizzano il
Cliente anche per l’uso dei servizi concessi a terzi.
4.2 Housing/hosting provider
L’Aderente che offre servizi di housing e hosting dedicato
dovrà identificare con ragionevole certezza il proprio Cliente
che ha il controllo degli apparati oggetto di tali servizi. Nel
caso di servizi di hosting condiviso, l’Aderente è tenuto a
conservare i dati di cui alla lettera b) del punto 3.10.
4.3 Content Provider
L’Aderente che offre direttamente contenuti tramite
qualsiasi metodo o protocollo di comunicazione, è tenuto a
identificare in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle
metodologie indicate al punto 3.3, la natura e i contenuti
della comunicazione stessa, adoperandosi per adeguare
o rimuovere il contenuto su segnalazione del Comitato
di Garanzia, di cui al successivo art. 6, e comunque delle
Autorità competenti.
Internet @ Minori
navigazione sicura
4.4 Gestore dell’Internet Point
L’Aderente che offre servizi di accesso al pubblico come
“Internet Point” o simili deve fornire strumenti adeguati per
la navigazione dei minori ed identificare, direttamente o
indirettamente, l’utilizzatore dei servizi medesimi.
Art. 5
Vigilanza
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è
affidata al Comitato di Garanzia di cui al successivo art.
6. In un’ottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi
tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce
eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice.
Art. 6
Comitato di Garanzia
6.1 Costituzione
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del
Codice è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in
seguito indicato anche come “Comitato”) costituito da undici
componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto
del Ministro delle Comunicazioni, adottato di concerto con
il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ed individuati
come segue: – quattro componenti in rappresentanza degli
Aderenti designati dalle Associazioni di categoria firmatarie
del presente Codice; – due componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero delle
Comunicazioni e due in rappresentanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento dell’Innovazione e delle
Tecnologie; – tre componenti designati dalle Associazioni
per la tutela dei minori e dal Consiglio Nazionale degli Utenti.
In sede di prima nomina tali ultimi componenti saranno
scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori,
istituito presso il Ministero delle Comunicazioni. Il Ministero
delle Comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di
supporto al Comitato. Con i medesimi criteri e modalità sono
nominati anche undici componenti supplenti. I componenti
ed il Presidente nominati durano in carica tre anni.
6.2 Funzionamento
Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria
sono definite da un apposito Regolamento di Organizzazione
adottato di comune accordo dai componenti del Comitato
medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento. Nel
medesimo Regolamento verranno indicate le modalità di
realizzazione dell’apposito sito web dedicato al Codice.
6.3 Poteri
Il Comitato controlla che l’Aderente possieda tutti i requisiti
e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice,
segnalando agli interessati eventuali inottemperanze al
Codice medesimo. Nel caso di accertate inottemperanze
da parte degli Aderenti si applicheranno le sanzioni di cui
al successivo art. 7.
6.4 Tempi di attuazione del Codice
Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere
effettivi gli obblighi di cui al presente Codice, che comunque
entreranno in vigore entro e non oltre i sei mesi successivi
alla firma dello stesso.
6.5 Decadenza dei componenti
Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di
Organizzazione le ragioni che determinano la decadenza
dei componenti del Comitato.
6.6 Rimborsi
Le Associazioni firmatarie del presente Codice si
impegnano a segnalare, entro i trenta giorni successivi alla
sottoscrizione del presente Codice, l’Associazione, tra quelle
firmatarie, che garantirà il rimborso delle spese sostenute,
e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni
per la tutela dei minori per la loro partecipazione alle
sedute del Comitato di Garanzia, secondo le modalità che
saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del
Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise tra
tutte le Associazioni firmatarie. Il limite massimo annuo
complessivo di tali spese è fissato in 8.000 Euro. Saranno
ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche
da parte di Enti istituzionali per l’eventuale svolgimento
di attività di studio, promozione, ricerca e comunicazione
anche in relazione alla campagna d’informazione che sarà
auspicabilmente effettuata sul tema della tutela dei minori
in Rete.
Art. 7
Procedure e misure di autodisciplina
7.1 Procedura per l’irrogazione dei provvedimenti
disciplinari
7.1.1 Attivazione del procedimento
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte
dell’Aderente una violazione degli obblighi definiti all’art.
3, può segnalare al Comitato di Garanzia tale violazione
inviando una comunicazione alla Segreteria del Comitato
medesimo secondo le indicazioni del punto 3.1. Per attivare
la segnalazione dovrà essere compilato l’apposito modulo
guidato, contenuto nelle pagine web informative, di cui al
punto 3.1, indicando:
– le sue generalità;
– i suoi recapiti (indirizzo completo e numero di telefono,
nonché, eventualmente, numero di fax ed indirizzo email);
– descrizione dettagliata della violazione della norma del
Codice e degli elementi di responsabilità dell’Aderente
riscontrati.
All’invio della segnalazione “telematica” di cui sopra, verrà
attribuito un Numero di Protocollo che l’interessato
dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli
stessi elementi informativi) da inviare per posta, tramite
Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato. La
Segreteria procede ad una classificazione e registrazione
delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa
conferma postale. I dati trasmessi verranno trattati
secondo le norme sulla tutela dei dati personali.
7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento
La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro
una settimana dal ricevimento della lettera raccomandata
di conferma, comunica all’Aderente l’apertura del
procedimento di autodisciplina nei suoi confronti e le
contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono
considerate inammissibili le segnalazioni prive dei requisiti
di cui al punto 7.1.1.
7.1.3 Richiesta di documentazione
L’Aderente che riceve una comunicazione di apertura di
un procedimento di autodisciplina nei suoi confronti, può
trasmettere alla Segreteria, entro quindici giorni dalla
comunicazione, la documentazione che ritiene utile per
chiarire la sua posizione.
7.1.4 Audizione dell’Aderente
L’Aderente al quale sia stata comunicata l’apertura
di un procedimento di autodisciplina, può richiedere
un’audizione al Comitato negli stessi tempi previsti per
l’invio di documentazione L’audizione sarà effettuata in
occasione della prima riunione del Comitato, che informerà
l’interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni.
7.1.5 Decisione
Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la
Segreteria predispone i verbali delle attività che vengono
sottoposti all’approvazione dei singoli componenti. Il
Comitato completa l’iter procedurale entro sessanta
giorni dall’apertura del procedimento di autodisciplina. Le
decisioni finali vengono prese a maggioranza dei due terzi
(con approssimazione all’unità superiore). Le audizioni si
svolgono nell’ambito di riunioni del Comitato valide, ai fini
delle decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi
(con approssimazione all’unità superiore) del numero
dei componenti. Gli esiti delle procedure di autodisciplina
rimangono agli atti del Comitato e vengono conservati a
cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate
e ne cura la pubblicazione sull’apposito sito web previsto dal
Regolamento di Organizzazione.
7.1.6 Esecuzione della decisione
L’Aderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato
tempestivamente e comunque non oltre i quindici giorni
successivi alla comunicazione del provvedimento adottato.
La mancata esecuzione di quanto previsto nella decisione
comporta, a seguito della procedura prevista dall’art. 7,
l’applicazione della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2
seguente.
7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari
7.2.1 Richiamo
Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del
procedimento di cui al punto 7.1, la violazione di uno o più
degli obblighi previsti dall’art. 3, invierà all’Aderente una
comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare
entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l’adesione al
Codice.
7.2.2 Censura
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti,
ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione
di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare
gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al
Codice, il Comitato invia all’interessato una comunicazione
di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a
quanto previsto nel provvedimento adottato.
7.2.3 Revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio
“Internet e Minori”
7.2.3.1 Revoca temporanea
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti,
ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione
di censura, il Comitato revocherà l’autorizzazione all’uso
del marchio “Internet e Minori”. L’uso del marchio sarà
nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato,
su richiesta dell’Aderente, l’adeguamento dei suoi
comportamenti agli impegni assunti.
7.2.3.2 Revoca prolungata
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca
temporanea, intervengano le condizioni per un secondo
provvedimento di revoca, l’Aderente non potrà avanzare
richiesta di riammissione all’uso del marchio “Internet e
minori” prima di un anno.
7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca
L’Aderente al quale sia stato revocato l’uso del marchio
“Internet e Minori” non potrà più utilizzare il marchio
medesimo fino a che non sia stato nuovamente autorizzato
o riammesso all’uso. Tutti i provvedimenti di revoca saranno
raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto
al punto 7.1.5.
Firmato:
AIIP - Associazione Italiana Internet Providers
Paolo Nuti
ANFoV - Associazione per la convergenza nei servizi di
comunicazione
Nino Catania
Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti
Matteo Fici
Federcomin - Federazione delle imprese delle
Comunicazioni e dell’informatica
Alberto Tripi
Il Ministro delle Comunicazioni
Maurizio Gasparri
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
Lucio Stanca
Internet @ Minori
navigazione sicura
Glossario
Browser
Programma usato per navigare nei siti Web, come
Internet Explorer e Netscape Navigator.
Ipertesto
Termine associato alla tecnica di collegamento fra
pagine mediante link ipertestuali.
Chat - Chat Rooms
Sistema che consente la comunicazione sincrona in tempo reale - fra utenti. Molti siti Internet offrono
questa funzione che consente l’incontro in “stanze”
virtuali in cui vengono discussi temi di interesse
comune.
ISP
Abbreviazione di Internet Service Provider.
Download
Trasferimento di dati da un computer a un altro.
Link ipertestuale
Una scorciatoia per arrivare ad un’altra pagina
Web. Per andare alla destinazione indicata si clicca
sul link (normalmente parola evidenziata da altro
colore o sottolineatura).
Sito
Insieme di pagine web collegate tra di loro da link
come in una “ragnatela”.
Motore di ricerca - Search Engine
È un servizio Web che consente di interrogare un
database alla ricerca di parole chiave.
TCP/IP - Trasmission Control Protocol - Internet
Protocol
Il protocollo usato dai computer di Internet per
comunicare fra loro.
Newsgroup
Gruppo di discussione su Internet, in cui le persone
si scambiano notizie ed opinioni.
URL - Uniform Resource Locator
Indirizzo di un sito su Internet. Lo si digita nel
Browser per visitare il sito corrispondente.
Nickname
Letteralmente “soprannome”. È l’identità che
assume un utente in rete. In una chat è necessario
identificarsi con un nickname.
User Id
Abbreviazione di User Identity. È il nome che
identifica un utente in un servizio on-line. Insieme alla
password è una delle informazioni che vanno fornite
per accedere a Internet attraverso un provider.
Password
Una parola, un insieme di caratteri o di numeri,
necessaria per avere accesso ad un sistema
informatico.
World Wide Web
Termine usato per indicare tutti i siti Web su
Internet.
E-mail
Sistema per l’invio di messaggi elettronici fra
computer.
Hacker
Esperto di informatica che usa la sua abilità per
infiltrarsi in sistemi protetti o in computer di semplici
utenti per catturarne le informazioni personali.
Produttori di Virus informatici.
Homepage
La prima pagina che viene visualizzata quando si
arriva su un sito Web.
HTML - Hypertext Markup Language
Linguaggio di programmazione usato per creare le
pagine web.
Internet
Rete di computer interconnessi che comunicano
utilizzando il protocollo TCP/IP.
JPEG - Joint Photo - Grapich Experts Group
Formato di file, per immagini adatto per il Web, in
particolare per le fotografie.
Portale
Un sito che svolge la funzione di punto di partenza
per la navigazione. In genere raccoglie informazioni
e servizi di interesse comune.
Scanner
Dispositivo che produce versioni digitali delle
immagini mediante scansione con fascio di luce.
Shareware
Software distribuito liberamente su Internet.
Cos’è il CORECOM
È l’organo di consulenza, garanzia e gestione della Giunta e del
Consiglio Regionale in materia di comunicazione e media locali,
ed è inoltre organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. Il CORECOM Veneto è disciplinato dalla legge
regionale n. 18/01.
nella sede del CORECOM dal 1999, è costituito da sette postazioni
autonome per la registrazione programmata delle trasmissioni televisive,
l’archiviazione dei dati, la lettura, la ricerca e la consultazione mediante
parole chiave.
4.
Il CORECOM Veneto è composto da:
Presidente
Roberto PELLEGRINI
Componenti
Antonio FRANZINA
Nicolino MANGOLINI
Lucio PASQUALETTO
Giancarlo MASTELLA
Maria Rosaria MIGLIORIN
Barbara TRENTIN (dimissionaria)
COMPITI
Nello svolgimento delle funzioni di consulenza e vigilanza nel settore
dei media locali, il CORECOM cura, in particolare:
1. la conoscenza del sistema locale delle comunicazioni, attraverso
la tenuta e l’aggiornamento della banca dati dell’emittenza
radiofonica e televisiva del Veneto;
2. la vigilanza sul rispetto della Legge 28/2000 (Par condicio)
da parte delle radio e televisioni private e della concessionaria
pubblica (Rai regionale) sia durante le campagne per le
consultazioni elettorali e referendarie che nel resto dell’anno;
del
Centro
regionale
di
Monitoraggio
3. l’attività
dell’informazione televisiva, con l’obiettivo di vigilare
sulla corretta ed equilibrata informazione ai cittadini.
Il Centro di monitoraggio regionale sull’informazione televisiva, attivo
5.
il sostegno e lo sviluppo del settore radiotelevisivo locale
in collaborazione e raccordo con gli organi regionali e
statali mediante l’espressione di pareri, l’individuazione
di linee di indirizzo e con l’assegnazione di provvidenze
e rimborsi previsti dalla normativa statale e regionale:
- definizione delle graduatorie delle televisioni locali
beneficiarie di provvidenze statali (ex lege 448/1998).
- gestione dei rimborsi alle emittenti locali dei messaggi politici
gratuiti trasmessi in campagna elettorale;
la realizzazione di iniziative promozionali, di studio e di ricerca
nel settore radiotelevisivo e dei media (Premio Vesce,
convegni, studi, ricerche, indagini, progetti, pubblicazioni).
Le funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Il 23 Dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione tra Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni e Regione Veneto, per l’attribuzione
al Corecom di funzioni delegate di vigilanza e garanzia in materia di
comunicazioni. Le nuove funzioni, attivate dal 1° febbraio 2005,
riguardano:
1. Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio
di telecomunicazione e utenti in ambito locale;
2. Vigilanza in materia di tutela dei minori con riferimento al settore
radiotelevisivo locale:
3. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore
radiotelevisivo locale;
4. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
di massa in ambito locale.
CORECOM Veneto
Via Allegri, 29 - 30174 Mestre (VE)
Tel. 041/2794360
Fax 041/2794358
www.regione.veneto.it/corecom
[email protected]
“Internet @ minori: navigazione sicura”- CORECOM Veneto
progetto editoriale a cura di Patrizia Adamoli
Segreteria Organizzativa Irecoop Veneto Padova
Progetto Grafico: QUBO creativity & co.
Stampa: Firma srl
Maggio 2007
In collaborazione con
Polizia Postale e delle Comunicazioni
Compartimento del Veneto
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