 Una carrozzeria è un ambiente di lavoro dove si
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effettua la riparazione delle autovetture incidentate i,
Le attività che generalmente si effettuano in
carrozzeria sono:
smontaggio delle parti danneggiate
raddrizzatura della scocca
stuccatura
carteggiatura
verniciatura
essicatura nella cabina forno
rimontaggio e finizione
Nelle carrozzerie devono essere presenti tutta una
serie di attrezzature obbligatorie per esercitare
l'attività. Le principali sono il banco dime per la
raddrizzatura e la cabina forno per l'evaporazione ed
essicatura delle vernici.
 Si definisce cabina forno, un ambiente chiuso,
con pressione controllata, dotato di uno o più
ingressi, dove usualmente si effettua
l'applicazione della vernice delle automobili
nelle carrozzerie. Per garantire le condizioni di
lavoro ideali (temperatura, portata aria, umidità,
ecc.), le cabine forno sono dotate di uno o più
gruppi di ventilazione, costituiti da uno o più
motori e uno o più bruciatori per riscaldare l'aria
immessa
 IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI
AUTOVEICOLI
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 A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E
ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.
 1) L'impianto per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli
è autorizzato a svolgere le fasi di:
- smontaggio autoveicoli o parte di essi;
- riparazione (battilastra);
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche
mediante taglio a freddo o a caldo e
saldatura;
- seppiatura e pulizia della lamiera;
- applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;
- carteggiatura;
- applicazione sigillanti;
- applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti
vernicianti;
- applicazione di cere protettive per scatolati;
- applicazione di prodotti plastici e antirombo;
- finitura e lucidatura;
- tintometro;
- lavaggio attrezzi e recupero solventi;
 Attualmente le carrozzerie italiane sono obbligate per
normativa europea ad utilizzare vernici all'acqua, meno
inquinanti ma con tempi di evaporazione in forno più
lunghi e risultati qualitativi mediamente inferiori alla
vecchia vernice a solvente. Da questa normativa sono
per ora escluse le grandi carrozzerie industriali.
Recentemente nuove tecnologie hanno consentito di
ridurre i tempi di essiccaziona anche delle vernici
all'acqua attraverso l'utilizzo di specifici forni
costruiti da ditte specializzate.
 L'evoluzione delle forme e dei materiali ha costretto i
carrozzieri ad operare riparazioni sempre diverse a
seconda del danno e della posizione. Ad oggi un
carrozziere è in grado di effettuare riparazioni su
metallo, plastica e vetroresina.
 2)
Le fasi di applicazione, appassimento ed
essiccazione dei prodotti vernicianti
compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo,
anche se riferite a ritocchi, devono essere
svolte in cabine dotate di idonei impianti per
la captazione degli effluenti.
 3) E' consentito un utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 5
kg/ora per ciascuna cabina e comunque non
superiore ai 20 kg/giorno complessivi per
l'intero stabilimento.
 4) I prodotti vernicianti possono
contenere solventi organici con
l'esclusione dei solventi organici
clorurati e delle sostanze di cui alla
tabella A1 e alla tabella D, classe 1
dell'Allegato I Parte II della parte V
del D.Lgs. n. 152/2006.
 1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o
tossiche per la riproduzione e/o mutagene
(tabella A1)
 In via generale le emissioni di sostanze
ritenute cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene devono essere
limitate nella maggiore misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio.
 Composti organici sotto forma di gas, vapori
o polveri (tabella D)
 5)
Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione,
appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad
un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di
prefiltraggio a secco, per il trattamento del
particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per
il trattamento dei solventi, con filtro avente una
carica non inferiore a 150 kg di carbone attivo (per
ciascuna cabina di verniciatura), correttamente
dimensionato in termini di spessore e velocità di
attraversamento.
 6) Ogni carica di carbone attivo deve essere
sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di
carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti
vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può
essere considerata una capacità di adsorbimento
superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per
100 kg di carbone attivo impiegato.
 7) Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai
carboni attivi, durante la fase di essiccazione la
temperatura di esercizio del forno non deve superare i
45°C.
 8)
Gli effluenti derivanti dalle fasi di
carteggiatura a macchina, di saldatura
e di taglio a caldo devono essere
trattati in un filtro a secco per
l'abbattimento del particolato.
 9) L'esercizio, la manutenzione
dell'impianto e la sostituzione del
carbone attivo devono essere tali da
garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei limiti di
emissione di seguito fissati:
 10) I generatori di calore a servizio
della cabina di verniciatura possono
funzionare esclusivamente a metano,
GPL o gasolio e le conseguenti
emissioni non sono sottoposte ad
autorizzazione in quanto le potenzialità
sono contenute entro quelle previste al
co.14 dell’art. 269 del D.Lgs. n.
152/2006.
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14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di
potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui
all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in
emulsione, o a biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in
emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica
nominale inferiore a 3 MW;
d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei
rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di
recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla
parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte
quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva
inferiore o uguale a 3 MW;
f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW;
g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW;
h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti
petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica
nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5
MW se alimentati a gasolio;
i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti
pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale
esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche
per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla
parte quinta del presente decreto.
 11) Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve
essere svolto in modo tale da permettere di
raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello
smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni
derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale
recupero dei solventi sono considerate trascurabili.
 12) Sono considerate trascurabili le emissioni
derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte
di essi; riparazione (battilastra); sostituzione delle
parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante
taglio a freddo; seppiatura e pulizia lamiere;
applicazione stucchi a spatola; carteggiatura manuale;
applicazione sigillanti; applicazione cere protettive per
scatolati; applicazione prodotti plastici e antirombo;
finitura e lucidatura; tintometro.
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Parte III
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti
Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in cui si
effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie degli
autoveicoli e componenti degli stessi, eccettuate le carrozzerie
degli autobus

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 275, si applicano i
seguenti valori di emissione, espressi in grammi di solvente per
metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi
dagli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari:

a) vernici a due strati 120 g/m2

b) altre vernici 60 g/m2.
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Per le zone d'applicazione della vernice all'aria di ventilazione
delle cabine di verniciatura non si applicano i valori di emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V.

Per gli essiccatori il valore di emissione per le sostanze
organiche, espresse come carbonio organico totale, è pari a 50
mg/Nm3. Il valore di emissione per le polveri è pari a 3 mg/Nm3.
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