AWPTOIOHAZZOTIA Via Dúca d6gll Aònrzzi n.8 07100 s^ssA - L'AoulLA tc. 8 Fex 0882.f52060 ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATTVO REGÍONALE PER Lf ,ABRUZZO - L'AQUILA RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE per BERNAIìDINI Rita, nala a Roma il 27.12.1952, ivi residente, C.F. BRNRTI52T67H50I S, rappresentata e difesa dagli Awocati Paolo Mazzotta del Foro di L'Aquila (C.F, MZZ PLA 68P01 A345F), Giuseppe Rossodivita del Foro di Roma (C.F. RSSGPP69R22F205U) e Vincenzo di Narma del Foro di Teramo (C.F. DNNVCN 68D29A345 A), ricevere le comunicazioni e/o notifiche al i quali dichiarano di voler seguente numero di fax: 178- La sottoscritta Rita Bcrnardini delega a rappresentarla c difenderla nel presente giudizio ed in ogni sua fàse grado, gli avv.li € Piìolo Mazzotta del l'oro di L'Aquila, Giuseppe Rossodivita dcl fòro di Roma e Vinccnzo Di Nanna deLtbro di Ieramo, conlèrendo loro. all'uopo, tutte Ie l'acoltà 2270658 e/o al seguente indi.'Ìzzo PEC: [email protected], ed elettivamente domiciliati in Sassa-L'Aquila, Via Duca degli Abruzzi, n.8, presso lo studio dell'aw. Paolo Mazzotta, in forza di procura stesa a margine del presente atto, Ricevuta l'inlòrmaliva ai sensi cìel d.lgs. 196/2003, la sottoscrilta aulorizzo il tratlamgnto dei dati pcrsonali e dei dati sensibili ai 1ìùi dell'eseouziole del prcsente Elegge domicilio presso lo sludio rìcl pr-ino, iìvv. Paolo Mazrotta, in Sassa- t.'Aquila. Via Duca degli Abbruzzi. n. 8. contro la REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in L Aquila - Via L. Da Vinci, n.6, rappresentata e d\fesa opelegis dall'Awocatura Distrettuale deìlo Stato in L Aquila - Via Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico; - CONSIGLIO RIGIONALE D'ABRVZZO, in persona pro tempore, con leggg, sia congiuntamentc che clisgiuntamente. m0ndato. ricorrente - di sede del Presidente in UAquila - Via M. Jacobucci, n.4, rappresentato difeso ope-legis dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila e - Via Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico; - CONSIGLIO REGIONALE D'ABRIJZZO - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATM - Ufficio Affari Istituzionali ed Europei - Ufficio Affari Isfituzionali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede in L Aquila - Via M- Jacobucci, n.4, rappresentato e difeso ope legis dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila - Via :..,,t^t L. 40.J ìt.t i' RitalBernardini ìU--& \ n l>^-l\.-..-' (t,a firma è autentica) Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico; e nei 1) ALBI confronti Paolo, residente in Teramo - Via Pigliacelli, 1; 2) BRAGHINI Salvatore, residente in Avezzano - Via Garibaldi, 195 - PEC [email protected]; 3) BRUNETTI Bruna, residente in Roma - Via Romeo Rodriguez Pereira, 212; 4) CIFALDI Gianmarco, residente in Teramo - Yia Zaccaria, T; 5) COLUCCI Leonardo, residente in Vasto (CH) - Via Pitagora, 71, PEC [email protected]; 6) DEL COCO Rosita, residente in Teramo - Via F.P. Tosti, 9, 7) DEL MALVO' Gabriele, residente in Lanciano (CH) - Via Vittorio Veneto, 22; 8) Dl BIASE Antonio, residente in Tollo (CH) - Via P. Di Piemonte, 2, PEC [email protected]; 9) DI MARCO Carlo, residente in Giulianova (TE) n. 1 5, PEC carlo.dimarco- I6 P.zza della Libertri, [email protected]; 10) GRIFONI Ariberto, residente in Teramo - Via Potito Randi, n.4; 11) LO PICCOLO Francesco, residente in Ripa Teatina (CH) - Via Contrada Feudo, 54, PEC [email protected] dg.abruzzo.it; residente in Fidenza (PR), viale 1'Maggio,32; 12) LOVILI Giorgio, 13) MADRIGALE Manlio, residente in Chieti - Via Largo Santa Maria, l3; 14) MONTINARO Danilo, residente in Lanciano (CH) - Via E. Mammarella, 1; 15) MANZO Marco, residente in Spoltore (PE) - Via Pescarina, 63, PEC indipendentidentiry @p e c.it; l6) NIEDDU Fabio, residente in Montesilvano (PE) - Via Metauro, 10, PEC avvlabionieddu@cnfpec. it; 17) TRISI Fiammetla, residente in Montesilvano (PE) - Strada Contrada San Giovanni, 3 4 126, PEC fi [email protected]; controinteressati per I'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari della Determinazione n.57lALIAIE del Regionale d'Abruzzo 6 agosto 2015 - Direzione Affari della Presidenza Servizio Affari Istituzionali ed Europei, notificata del Consiglio e Legislativi - in dafa 17 agosto 2015, avente ad oggetto "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'art.6 della L.R. 28.8.2011, n.35 e smi. Trasmissione candidature", nella parte in cui ha ritenuto "non ammissìbile la candidatura di ... - Bernardini Rita, per la sussisfenza della condizione di ineleggibilità prevista dall'art.4, comna 2 dell'Awiso" (doc.1); - nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa nell'elenco dei candidati alla nomina, da parte deì Consiglio Regionale d'Abruzzo, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto, ai sensi dell'art,6 della L,R. 28,8,2011, n.35. FATTO 1. Con Determinazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - servizio Affari Istituzionali ed Europei n.42 deI 5.6.2015 veniva approvato Avviso Pubblico per l"'Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: "lstituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 agosto 2011, n.35, Ufftcio monocratico", pubblicato sul BURAT n.2l del 17 .6.2015 termine e sul sito del Consiglio Regionale (doc.2), disciplinando e le modalità di il presentazione delle candidature per l'elezione all'Ufficio in parola. 2. L'Awiso pubblico precisa che: "ll Garante dei detenuti è scelto: a) tra coloro che abbiamo svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo estemo-nondo intemo, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti; b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario; c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali e che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive; d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale; e) tra coloro che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione". 2. Essendo in possesso dei requisiti richiesti ai fini della nomina, in virtù di quanto purìtualmente indicato nel proprio curriculum (cfr. Doc.3 a11.1) e come a tutti noto in ragione del quarantennale impegno pubblico, sociale e politico in tema di diritti umani, di problematiche penitenziarie e detentive e della protezione dei diritti fondamentali, in data 12 luglio 2015 la ricorente presentava Ia propria candidatura corredandola della necessaria documentazione, avendo cura di precisare nella dichiarazione allegata all'istanza di "aver riportato due condanne a seguito di disobbedienze civili, per violazione dell'art.73 deì D.P.R. 309/90". 3. In data 17 agosto 2015 veniva notificata alla Determinazione n.57|AL/AIE del ricorrente la 6 agosto 2015 a firma della Dirigente Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio Regionale d'Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, avente ad oggetto "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'art.6 della L.R. 28.8.2011, n.35 e smi. - Trasmissione candidature" con la quale la sua candidatura veniva dichiarata "non ammissibile ....., per la sussistenza della condizione di ineleggibilità prevista dall'art.4, comma 2 dell'Awiso" (doc.1). 13. Tale prowedimento, lesivo della posizione della ricorrente, è palesemente ingiusto ed illegittimo e deve, quindi, essere annullato per i seguentl MOTIVI 1) Violazione e falsa applicazione dell'Awiso Pubblico approvato con Determinazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - servizio Affari Istituzionali ed Europei n,42 del 5,6,2015 per l"'Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", artt.6 e 7. Incompetenza e difetto di attribuzione, 2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 235/2012, art'? dell'Awiso Pubblico per l"'Elezione del Garante delle e persone sotfoposte a misure restrittive della libertà personale" art.4' 3) Viofazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23512012, rapporto all'art,1l detle disposizioni preliminari al art,1 ' in codice Civile, all'art.l della L.689/1981 ed all'art.25 della Costituzione, comma 2'. Violazione dell'art. 7 della Convenzione EDU. Violazione dell'af.166 co.1 c.p. In subordine incostituzionalità della norma di cui all'art.7 del D.Lgs,235/2013 per contrasto con gli artt.3, 25 e 5l della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del|a L.24111990, art.3 per carenza di motivazione. Eccesso contraddittorietà di potere per sviamento, illogicità, ed ingiustizia manifeste. Carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti. Violazione del principio di ragionevolezza. 4) Violazione e falsa applicazione dell'art.l3 del D.Lgs. 23512012. In subordine incostituzionalità dell'art.13 del D.Lgs.235l20l2 per violazione dell'art,3 della Costituzione. L'Awiso pubblico del 5. Giugno 2015, che rappresenta lalex specialis da applicarsi al procedimento per I'elezione del Garante delle sottoposte "termini e persone a misure restrittive della libertà personale, all'art.6 disciplina modalità" di presentazione della domanda" ed, all'art.1 descrive la "documentazione a corredo della domanda" disponendo al comma 2 che "le candidature complete e pervenute nei termini sono trasmesse ai Capigruppo Consiliari per la valutazione dei curricula ai fini della nomina" (cfr.doc.2). in parola si attribuisce al Servizio od all'Ufficio regionale preposti alla ricezione delle domande poteri od ln nessuna parte dell'Awiso attribuzioni inerenti l'esclusione di candidature per ragioni differenti dall'inosservanza dei termini e delle modalità di spedizione delle istanze degli interessati (art.6) e dalla mancata allegazione alla domanda del curciculum vltae e della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 (art.1). L'stanza della ricorrente (cfr.doc.3) e stata spedita nei termini previsti e corredata della prescritta documentazione. La verifica dell'Uffrcio doveva riguardare I'aspetto strettamente formale delle candidature, essendo espressamente demandata ai Capigruppo Consiliari la successiva valutazione ai fini della nomina. Residuerebbe, in ipotesi, in capo agli Ufftci Regionali la sola possibilità di evidenziare ai Capigruppo Consiliari ed al Consiglio Regionale il l'eventuale sussistenza di ipotesi di "incandidabiliÍÈ2, ma giammai di adottare prowedimenti espressamente previsti di potere esclusione per motivi diversi da quelli dall'Awiso, analoghi a quello oggetto dell'odierna impugnazione, che risulta, pertanto, nullo, o, comunque annullabiler per di attribuzione dell'organo che lo ha incompetenza e difetto adottato oltre che per violazione dell'Awiso Pubblico. 2) Fermo il motivo dell'accoglimento del sopra svolto e la sua preliminare rilevanza ai fini presente gravame, deve evidenziarsi che il prowedimento impugnato è stato adottato in palese violazione dell'art.7 del D.Lgs. 23512012 (c.d. Legge Severino) nonché dell'art.4 dell'Awiso Pubblico per la presentazione delle candidature per l'elezione da patle del Consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberlà personale", che, ne ha recepito integralmente all'art. 4 (requisiti e cause ostative) comma 2, il testo: "lncandidabilita' alle cariche elettive repionali Art. 7 Incandidab i I ita' al le Ì. e Iez io ni re gi onal i Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricopríre le cqriche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie localí: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione Jìnalizzata al trafrtco illecito sostanze stupef.rcenli o psícotrope di cui all'qrticolo di 74 del testo unico approvato con decreîo del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. o per un delitto di cui all'articolo 73 del cítato testo unico, concernente la produzione o il tralfrco di dette sostanze, o per un deliîto concernente Ia fabbricazione, l'imporîazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno Orbene, il chiaro e inequivocabile tenore letterale della norna sancrsce l "'incandidabilità di chi abbia riportato una condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 73 T.U.ST., nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno. L'On. Rita Bernardini, tuttavia, come è agevole accertare tramite la semplice lettura del certificato del casellario (doc.4), tra l'altro acquisito anche dagli Uffici Regionali, ha riportato, per quel titolo di reato, condanne risalenti al 2002 ed aI 2004 - tra I'altro con due concessione nel primo caso dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione e nel secondo con sostituzione delle pena detentiva in pena pecuniaria e con successiva applicazione dell'indulto per I'intera pena che, pur "cumulate", sono ben al di sotto del il limite stabilito non solo dal citato an. 7, ma dallo stesso "bando". E allora evidente come I'ingiusta decisione di "esclusione" della candidatura della ricorrente sia palesemente illegittima per violazione dei citati artt. 7 della legge "Severìno" e 4 del citato "bando". L'interpretazione letterale proposta, in linea con dizionari riconoscono il significato che i al termine "nonché", è inohre corroborata dall'interpretazione sistematica che si desume dalla lettura della lettera e) dello stessa norma, ohe, com'è noto, impone I'esclusione nel caso di condarma definitiva a pena non inferiore a due anni per un delitlo non colposo, sicché il riferimento operato dalla norma di legge e dal "bando" "ad una pena non inferiore ad un anno di reclusione", non può non esser relativo all'ipotesi di una condanna per il delitto di cui all'art. 73 T.U.ST. Un significato pacifico e non contestato che, ammesso sia necessario, riceve un'ulteriore e insuperabile conferma nell'interpretazione logico giuridica della norma, considerato che, ma è appena il - caso di precisarlo, il riferimento ad una "pena della reclusione non inferiore ad un anno" non può certo esser relativo a condanne per T.U.ST. o/e al porto, trasporto il gravissimo delitto di cui all'art. 74 e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, reati puniti con pene così severe da non poter essere contenute entro I'indicato limite di pena, che dunque, non può non riferirsi al reato di cui all'art. 73 T.U.ST., peraltro nella fattispecie attenuata di cui al comma 5, come nel caso delle condanne riportate dall'On. Bernardini per la sua attività politica di disobbedienza civile finalizzata alla legalizzazione della "cannabis", come precisato nella dichiarazione allegata all'istanza. 3) Una interpretazione della norma di cui all'art.7 citato che differisca da quella di cui sopra imporrebbe di evidenziare che il D.Lgs. 235/2012 non può, comrurque, applicarsi a condanne intervenute precedentemenle alla sua entrata in vigore sia perché, ai sensi dell'art. I I delle disposizione preliminari al Codice Civile, la legge non ha effetto retroattivo e a nulla vale che detta norma sia entrata in vigore in epoca antecedente al procedimento de quo perché nessuna legge sopravvenuta può far scaturire da pregresse sentenze di condanna conseguenze giuridiche pregiudizievoli, incandidabilità riferita a dette sentenze è sia perché la in contrasto con I'art .25 della Costituzione, tenuto conto che, anche se la incandidabilità non potesse ritenersi slrictu sensu vna condama, comunque sarebbe incostituzionale la possibilità di prendere in considerazione sentenze precedenti rispetto alla entrata in vigore delle legge che la prevede. A parere di chi scrive, suffragato da parte della giurisprudenza e dalla prevalente dottrina, le prescrizioni di incandidabilità di cui alla norma in esame hanno natura di vera e propria sanzione penale e, pertanto, la noÍna non può operare che per il futuro, in ossequio al stessa principio dell'irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 della Costituzione, oltre che a livello di formazione primaria (art.2 c.p.). Le norme incriminatrici e, piir in generale, tutte quelle che dispongono I'irrogazione di una pena, soggiacciono al principio di legalità e a tutti i suoi corollari, primo fra tutti il principio di irretroattività, in virtù del quale, per poter garantire il diritto all'autodetermin azione e all'assunzione di scelte libere e consapevoli da parle dei consociati, una norna penale non può che dispone per il futuro. Il contenuto dell'aÍ.25 della Costituzione è, dunque, rivolto essenzialmente al Legislatore oltre che al giudice. Il primo non può punire fatti che al momento della loro commissione non costituivano reato o che, pur costituendo reato, erano puniti meno severamente; il secondo non può applicare al reo norme penale sfavorevoli, sia sotto il profilo dell'incriminazione che sotto quello sanzionatorio. Il medesimo principio di inetroattività della sanzione sorregge anche le norme che comminano sanzioni amministrative. L'art.1 della L.689/1981 prevede che "nessuno possa assoggettato a sanzioni amministrative, se non essere in forza di una legge che sia entrata in vigore prìma della commissione della violazione. Il principio di irretroattività della legge penale, come consacrato dall'art.25 della Costituzione e dell'art.2 del c.p., va coordinato con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte Euopea dei Diritti dell'Uomo in applicazione dell'art.7 della Convenzione EDU, che estende l'ambito di operatività dei principi convenzionali al di là dei reati e delle pene come qualificati dal diritto interno, dovendo trovare applicazione per tutte Ie fattispecie "intrinsecamente penali" in base alla ooncezione autonomistica oronria della CEDU. 10 La Corte di Strasburgo ha a più riprese ribadito la natura penale (e quindi inetroattiva) di talune sanzione qualificate come "amministrative" dagli ordinamenti nazionali, sulla base della valutazione della natura dell'illecito, della gravità della sanzione, nonché degli scopi preventivi e repressivi dalla stessa perseguiti e dalle relative modalità di esecuzione. E' certamente vero che la giurisprudenza oggi prevalente ha ritenuto di poter negare la natura sanzionatoria e non solo penale delle misure all'esame, introducendo il concetto di "effetto di natura amministrativa", ma ciò ha ritenuto sull'opinabile assunto che la condama penale costituisce un mero presupposto, in presenza del quale I'ordinamento riformula un giudizio di indegnità morale a ricoprire deteminate cariche elettive. Orbene, la formulazione imporre la valutazione in di un siffatto principio non può che concreto delle condanne eyentualmente riportate dal candidato escluso per "indegnità". Nel caso che ci occupa tale valutazione consente di accertare che la formulazione di un tale giudizio con riferimento all'On. Bernardini è obiettivamente insostenibile. E' appena il caso di ribadire ed evidenziare che le condanne ritenute idonee ad inficiare la candidatura della ricorrente all'incarico di "Garante dei detenuti" sono state riportate all'esiúo di manifestazioni di disobbedienza civile nell'esercizio della sua attività politica finalizzata alla legalizzazione della "cannabis", tanto che in sede di applicazione della pena il giudice penale ha ritenuta sussistente l'attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale e sociali di cui all'arf.62 n.l c.p.. Altro che indegnità o inidoneità a svolgere mansioni pubblichel Vale" ancora. considerare incandidabilità la ai fini del venir rilevanza delle circostanze che ll meno della la prima causa di sentenza di condanna è stata sottoposta a sospensione condizionale, che si estende anche alle pene accessorie ai sensi dell'art.166 co.l c.p., e che in ordine alla seconda, che aveva comminato la sola pena pecuniaria attraverso I'istituto della conversione, è intervenuto indulto ai sensi della L.31.7.2006, n.241, ragion per cui, comunque, i comportamenti contestati non sono più censurati né censurabili. Alla luce delle considerazioni appena svolte, il prowedimento impugnato risulta altresì affetto da eccesso di potere sotto I'aspetto di tutte le figure sintomatiche richiamate in rubrica ed assunto in patente violazione del principio di ragionevolezza. ,l) Ulteriore profilo di illegittimità del prowedimento gravato deve rawisarsi in relazione alla violazione elo falsa applicazione dell'art.13 dello stesso D.Lgs.235120 1 2. Le condame della ricorrente sono divenute inevocabili oltre 1 I anni fa e, a mente della norma appena richiamata, la durata della incandidabilità non può eccedere i sei anni. Si obietterà che tale norma sarebbe dettata solo con riferimento alle cariche di deputato, senatore o membro del Parlamento europeo e non pure per le candidature a cariche di livello regionale, ma una tale interpretazione si rivelerebbe in contrasto tanto con la lettera dell'articolo comma 1 secondo periodo che recita testualmente: "In ogni caso I'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni", quanto con il suo inserimento nel capo V relativo alle disposizioni comuni e, quindi, riferibile a tutte le ipotesi contemplate dalla legge. Diversamente l'esclusione dell'incandidabilità ad altre cariche che non siano quelle di deputato, senatore e parlamentare europeo, sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, pretendendosi I'applicazione di discipline ingiustificatamente diverse a situazione analoghe. 12 Se la finalità principale del regime dell"'incandidabilità" è quella di escludere per motivi di "indegnità" coloro che si siano macchiati di delitti di una certa gravità, ferma la valutazione in concreto della effettiva portata degli illeciti, non si comprende perché ammettere "soglie i vari livelli di govemo debbano di indegnità differenti". Oltretutto prevedendo, in modo obiettivamente discutibile, un regime che appare concepito, per lo meno in astratto, a maglie piu larghe proprio per le cariche "superiori", nazionali ed europee. 5. La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di eventuali altri atti non conosciuti. ISTANZA CAUTELARE I motivi sopra svolti fondano I'accoglimento del ricorso. Il prowedimento impugnato reca un pregiudizio grave e ineparabile, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione di merito sul ricorso, tanto alla ricorrente quanto, amministrazione ci sia permesso affermarlo, alla che sarebbe privata della possibilità di all'importante incarico di "Garante delle persone sottoposte stessa eelggere a misure restrittive della libertà personale" una personalità quale I'On. Bernardini di capacità e competenze riconosciute a livello intemazionale, che potrebbe, con ogni probabilità, coagulare intorno a sé la maggioranza qualificata prevista per I'elezione. La scelta del "garante" dovrà awenire in tempi rapidi non essendo più procrastinabile in quanto la Regione Abrtzzo è una delle sole due Regioni italiane a non avere ancora proweduto alla nomina. Vi è dunque procedura il rischio concreto di nomina che nelle more del giudizio di merito la possa essere ultimata e ciò comporterebbe per la ricorrente il danno derivante dalla omessa valutazione della sua candidatura e l3 deI suo curriculum. La riconente si troverebbe privata dell'utilità stessa di una decisione di merito che interverrebbe dopo il consolidamento della posizione dell'eletto. Quanto sopra porta a qualificare come grave ed ineparabile il pregiudizio economico, morale e professionale connesso all'esecuzione in corso del prowedimento impugnato e, di converso, come ídonea una misura cautelare che, nel sospendere I'efficacia dell'atto gravato, disponga l'ammissione con riserya della riconente nell'elenco dei candidati alla nomina da parte del consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto, ai sensi dell'art.6 della L.R. 28.8.2011, n.35. I difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio. ISTANZA AL PRXSIDENTE DEL TRIBUNALE DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE In relazione alla proposta domanda cautelare, sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in quanto I'amministrazione resistente sí accinge a procedere alla individuazione del "Garante" tra i candidati ricompresi nell'elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari ed a procedere all'elezione in una delle prossime sedute di Consiglio di cui la prima utile già convocata per il l5 settembre 2015. Si chiede, pefanto, che il Presidente del Tribunale adito voglia dispone, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia ed esecutività dell'atto impugnato, e I'ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco dei candidati alla nomina da parte del consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale monocratico costituito dal Garante scelto, 28.8.2011, n.35. 14 - Ufficio ai sensi dell'art.6 della L.R. I difensori chiedono di essere sentiti dal Presidente. P.Q.M. "Voglia I'Ecc. Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, anche con decisione in forma semplificata, previa concessione delle invocate misure cautelari, annullare l'impugnato prowedimento, dichiarando il diritto della ricorrente ad essere inclusa nell'elenco dei candidati alla nomina da parte del consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto, ai sensi dell'a-rt.6 della L.R. 28.8.2011, n.35, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite." Si allegano i seguenti atti: 1) copia del prowedimento impugnato; 2) copia Avviso Pubblico del 5.6.2015, pubblicato in data 17.6.2015; 3) copia istanza con allegati della ricorrente; 4) visura sul sistema informativo del Casellario Giudiziale; 5) copia istanza per intervento in autotutela; 6) istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito; 715) dichiarazione di conformita' all'originale delle copie dell'atto e dei documenti riprodotti su supporto informatico. oon riserua di ogni deduzione, produzione e richiesta. Ai fini della quantificazione del contributo unificato si dichiara valore della presente causa e' indeterminabile e che, pertanto, e' pari ad € ó50,00. L Aquila, 10.9.2015 che il il C.U. dovuto RELATADI NOTIFICA Ad istanza dell'aw. Paolo Mazzotla del Foro di L'Aquila, che, unitamente agli avv.ti Giuseppe Rossodivita e Vincenzo di Nanna, agisce nell'interesse di Bemardini Rita, io sottosuitto ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. Presso la Corte d'appello dell'Aquila, ho notificato I'atto suesteso in copia conforme all'originale a: f) REGIONE ABRUZT'O, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale in L'Aquila - Via L. Da Vinci, n.ó, mediante consegna a mani di 2) REGIONE ABRUZZO, in persona el legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila - Via Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico, mediante consepna a mani di 3) in CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO, Presidente persona del pro tempore, presso la sede in L'Aquila - Via M. Jacobucci, n.4, mediante consegna a mani di 4) in CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO, Presidente prolempore, rappresentato Distrettuale dello Stato persona del e difeso ope-legis dall'Awocatura in L'Aquila - Via Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico, mediante consegna a mani di 5) CONSTGLIO REGIONALE D',ABRUZZO AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI - DIREZIONE - Servizio Affari Istituzionali ed Europei - Ufficio Affari Istituzionali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la Sede lCt in L'Aquila - Via M- Jacgbucci, n.4. mediante consegna a mani di 6) CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI - DIREZIONE - Servizio Affari Istituzionali ed Europei - Ufficio Affari Istituzionali, in persona del legale rappresentante pro'tempore, rappresentato e difeso ope /egls dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila - Via Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico, mediante consegna a mani di 7) ALBI Paolo, residente in Teramo - Via Pigliacelli, 1, CAP 64100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r. 8) BRUNETTI Bruna, residente in Roma - Via Romeo Rodriguez Pereira, 212, CAP 00136, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r. 9) CIFALDI Gianmarco, residente in Teramo - Yia Zaccaria, T, CAP 64100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Raco.a.r. 10) DEL COCO Rosita, residente in Teramo - Via F.P Tosti, 9, CAP 64100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r. 11) DEL MALVO' Gabriele, residente in Lanciano (CH) - Via Vittorio YeneIo,22, CAP 66034, mediante spedizíone a mezzo del servízio Postale in plico Racc.a.r. 12) GRIFONI Ariberto, residenle in Teramo - Via Potito Randi, n.4, CAP 64100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r, t7 13) LOVILI Giorgio, residente in Fidenza (PR), viale 1' Maggio, 32, CAP 43036, mediante spedizione a mezzo del servizio Postale in plico Racc.a.r. 14) MADRIGALE Manlio, residente in Chieti - Via Largo Santa Maria, 13, CAP 66100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r. 15) MONTINARO Danilo, residente Mammarella, I , in Lanciano (CH) - Via E. CAP 66034, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r. 18