AWPTOIOHAZZOTIA
Via Dúca d6gll Aònrzzi n.8
07100 s^ssA - L'AoulLA
tc.
8 Fex 0882.f52060
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATTVO REGÍONALE PER
Lf
,ABRUZZO - L'AQUILA
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE
per BERNAIìDINI Rita, nala a Roma
il
27.12.1952,
ivi
residente, C.F.
BRNRTI52T67H50I S, rappresentata e difesa dagli Awocati Paolo Mazzotta
del Foro di L'Aquila (C.F, MZZ PLA 68P01 A345F), Giuseppe Rossodivita
del Foro di Roma (C.F. RSSGPP69R22F205U) e Vincenzo di Narma del
Foro di Teramo (C.F. DNNVCN 68D29A345 A),
ricevere le comunicazioni e/o notifiche
al
i
quali dichiarano di voler
seguente numero
di fax:
178-
La sottoscritta Rita Bcrnardini
delega
a
rappresentarla c
difenderla nel
presente
giudizio ed in ogni sua fàse
grado, gli avv.li
€
Piìolo
Mazzotta del l'oro di L'Aquila,
Giuseppe Rossodivita dcl fòro
di Roma e Vinccnzo Di Nanna
deLtbro di Ieramo, conlèrendo
loro. all'uopo, tutte Ie l'acoltà
2270658 e/o al seguente indi.'Ìzzo PEC: [email protected],
ed elettivamente domiciliati in Sassa-L'Aquila, Via Duca degli Abruzzi, n.8,
presso lo studio
dell'aw. Paolo Mazzotta, in forza di procura
stesa a margine
del presente atto,
Ricevuta l'inlòrmaliva ai sensi
cìel d.lgs. 196/2003, la
sottoscrilta aulorizzo il
tratlamgnto dei dati pcrsonali
e
dei dati sensibili ai 1ìùi
dell'eseouziole del prcsente
Elegge domicilio presso lo
sludio rìcl pr-ino, iìvv. Paolo
Mazrotta, in Sassa- t.'Aquila.
Via Duca degli Abbruzzi. n. 8.
contro
la REGIONE ABRUZZO, in persona del legale
rappresentante pro
tempore, con sede legale in L Aquila - Via L. Da Vinci, n.6, rappresentata e
d\fesa opelegis dall'Awocatura Distrettuale deìlo Stato in L Aquila
- Via
Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico;
- CONSIGLIO RIGIONALE D'ABRVZZO, in persona
pro tempore, con
leggg, sia congiuntamentc
che clisgiuntamente.
m0ndato.
ricorrente
-
di
sede
del Presidente
in UAquila - Via M. Jacobucci, n.4, rappresentato
difeso ope-legis dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila
e
- Via
Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico;
- CONSIGLIO REGIONALE D'ABRIJZZO - DIREZIONE
AFFARI
DELLA PRESIDENZA E LEGISLATM - Ufficio Affari Istituzionali ed
Europei - Ufficio Affari Isfituzionali, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con Sede in L Aquila - Via M- Jacobucci, n.4, rappresentato e
difeso ope legis dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila - Via
:..,,t^t L. 40.J ìt.t i'
RitalBernardini
ìU--&
\
n
l>^-l\.-..-'
(t,a firma è autentica)
Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico;
e nei
1)
ALBI
confronti
Paolo, residente in Teramo - Via Pigliacelli, 1;
2) BRAGHINI Salvatore, residente in Avezzano - Via Garibaldi, 195 - PEC
[email protected];
3) BRUNETTI Bruna, residente in Roma - Via Romeo Rodriguez
Pereira,
212;
4) CIFALDI Gianmarco, residente in Teramo - Yia Zaccaria, T;
5) COLUCCI Leonardo, residente in Vasto (CH) - Via Pitagora, 71,
PEC
[email protected];
6) DEL COCO Rosita, residente in Teramo - Via F.P. Tosti, 9,
7) DEL
MALVO' Gabriele, residente in Lanciano (CH) - Via Vittorio Veneto,
22;
8) Dl BIASE Antonio, residente in Tollo (CH) - Via P. Di Piemonte, 2, PEC
[email protected];
9) DI MARCO Carlo, residente in Giulianova (TE) n. 1 5, PEC
carlo.dimarco-
I6
P.zza della Libertri,
[email protected];
10) GRIFONI Ariberto, residente in Teramo - Via Potito Randi, n.4;
11) LO PICCOLO Francesco, residente in Ripa Teatina (CH) - Via Contrada
Feudo, 54, PEC [email protected] dg.abruzzo.it;
residente in Fidenza (PR), viale 1'Maggio,32;
12)
LOVILI Giorgio,
13)
MADRIGALE Manlio, residente in Chieti - Via Largo Santa Maria, l3;
14) MONTINARO Danilo, residente in Lanciano (CH) - Via E. Mammarella,
1;
15) MANZO Marco, residente
in Spoltore (PE) - Via
Pescarina, 63, PEC
indipendentidentiry @p e c.it;
l6) NIEDDU Fabio, residente in Montesilvano (PE) - Via Metauro, 10, PEC
avvlabionieddu@cnfpec. it;
17) TRISI Fiammetla, residente in Montesilvano (PE) - Strada Contrada San
Giovanni,
3 4
126, PEC fi [email protected];
controinteressati
per I'annullamento,
previa adozione delle idonee misure cautelari
della Determinazione n.57lALIAIE del
Regionale d'Abruzzo
6
agosto 2015
- Direzione Affari della Presidenza
Servizio Affari Istituzionali ed Europei, notificata
del
Consiglio
e Legislativi -
in dafa 17 agosto
2015,
avente ad oggetto "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale ai sensi dell'art.6 della L.R. 28.8.2011, n.35 e smi. Trasmissione candidature", nella parte in cui ha ritenuto "non ammissìbile la
candidatura
di ... - Bernardini Rita, per la
sussisfenza della condizione di
ineleggibilità prevista dall'art.4, comna 2 dell'Awiso" (doc.1);
-
nonche'
di ogni altro atto presupposto,
conseguente
e/o
comunque
connesso;
e
per la declaratoria del diritto della ricorrente
ad essere ammessa nell'elenco dei candidati alla nomina, da parte deì
Consiglio Regionale d'Abruzzo, del Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale - Ufficio monocratico costituito
dal Garante scelto, ai sensi dell'art,6 della L,R. 28,8,2011, n.35.
FATTO
1. Con Determinazione del
Consiglio Regionale d'Abruzzo -
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - servizio Affari Istituzionali
ed Europei n.42 deI 5.6.2015 veniva approvato Avviso Pubblico per
l"'Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale: "lstituzione dell'Ufficio del Garante delle
persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale", ai sensi dell'art.6 della
L.R. 23 agosto 2011, n.35, Ufftcio monocratico", pubblicato sul BURAT
n.2l del 17 .6.2015
termine
e sul sito del Consiglio Regionale (doc.2), disciplinando
e le modalità di
il
presentazione delle candidature per l'elezione
all'Ufficio in parola.
2.
L'Awiso pubblico precisa che: "ll Garante dei detenuti
è scelto:
a) tra coloro che abbiamo svolto attività di grande responsabilità e rilievo in
ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e
del rapporto mondo estemo-nondo intemo, con attenzione particolare al
dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze
giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito
penitenziario;
c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali e che
abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte
in attività di impegno sociale;
e) tra coloro che hanno ricoperto incarichi istituzionali di
grande
responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza
nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo
ai temi della detenzione".
2. Essendo in possesso dei requisiti richiesti ai fini della nomina, in
virtù di quanto purìtualmente indicato nel proprio curriculum (cfr. Doc.3
a11.1) e come a tutti noto in ragione del quarantennale impegno pubblico,
sociale e politico in tema di diritti umani, di problematiche penitenziarie e
detentive e della protezione dei diritti fondamentali, in data 12 luglio 2015 la
ricorente presentava Ia propria candidatura corredandola della necessaria
documentazione, avendo cura
di
precisare nella dichiarazione allegata
all'istanza di "aver riportato due condanne a seguito di disobbedienze civili,
per violazione dell'art.73 deì D.P.R. 309/90".
3. In data 17 agosto 2015 veniva notificata alla
Determinazione n.57|AL/AIE del
ricorrente la
6 agosto 2015 a firma della Dirigente
Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio Regionale d'Abruzzo -
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, avente ad oggetto "Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ai sensi
dell'art.6 della L.R. 28.8.2011, n.35 e smi. - Trasmissione candidature" con
la quale la sua candidatura veniva dichiarata "non ammissibile ....., per la
sussistenza della condizione
di ineleggibilità prevista dall'art.4, comma 2
dell'Awiso" (doc.1).
13. Tale prowedimento, lesivo della posizione della ricorrente,
è
palesemente ingiusto ed illegittimo e deve, quindi, essere annullato per i
seguentl
MOTIVI
1) Violazione e falsa applicazione dell'Awiso Pubblico approvato
con Determinazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo
-
Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi - servizio Affari Istituzionali
ed
Europei n,42 del 5,6,2015 per l"'Elezione del Garante delle persone
sottoposte
a misure restrittive della libertà
personale", artt.6
e
7.
Incompetenza e difetto di attribuzione,
2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 235/2012, art'?
dell'Awiso Pubblico per l"'Elezione del Garante delle
e
persone
sotfoposte a misure restrittive della libertà personale" art.4'
3) Viofazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23512012,
rapporto all'art,1l detle disposizioni preliminari
al
art,1
'
in
codice Civile,
all'art.l della L.689/1981 ed all'art.25 della Costituzione, comma 2'.
Violazione dell'art. 7 della Convenzione EDU. Violazione dell'af.166
co.1 c.p.
In subordine incostituzionalità della norma di cui all'art.7 del
D.Lgs,235/2013 per contrasto con gli artt.3, 25 e
5l
della Costituzione.
Violazione e/o falsa applicazione del|a L.24111990, art.3 per carenza di
motivazione. Eccesso
contraddittorietà
di potere per
sviamento, illogicità,
ed ingiustizia manifeste. Carenza
di
istruttoria,
travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti. Violazione del principio
di ragionevolezza.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art.l3 del D.Lgs. 23512012.
In
subordine incostituzionalità dell'art.13 del D.Lgs.235l20l2 per
violazione dell'art,3 della Costituzione.
L'Awiso pubblico del 5. Giugno 2015,
che rappresenta
lalex specialis
da applicarsi al procedimento per I'elezione del Garante delle
sottoposte
"termini
e
persone
a misure restrittive della libertà personale, all'art.6 disciplina
modalità" di presentazione della domanda"
ed,
all'art.1 descrive la
"documentazione a corredo della domanda" disponendo al comma 2 che "le
candidature complete
e
pervenute nei termini sono trasmesse ai
Capigruppo Consiliari per la valutazione dei curricula
ai fini
della
nomina" (cfr.doc.2).
in parola si attribuisce al Servizio
od
all'Ufficio regionale preposti alla ricezione delle domande poteri
od
ln
nessuna parte dell'Awiso
attribuzioni inerenti l'esclusione
di
candidature per ragioni differenti
dall'inosservanza dei termini e delle modalità
di spedizione delle istanze
degli interessati (art.6) e dalla mancata allegazione alla domanda del
curciculum vltae e della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt.46
e 47
DPR 445/2000 (art.1).
L'stanza della ricorrente (cfr.doc.3) e stata spedita nei termini previsti
e corredata della prescritta documentazione.
La verifica dell'Uffrcio doveva riguardare I'aspetto
strettamente
formale delle candidature, essendo espressamente demandata ai Capigruppo
Consiliari la successiva valutazione ai fini della nomina.
Residuerebbe,
in
ipotesi,
in
capo agli Ufftci Regionali
la
sola
possibilità di evidenziare ai Capigruppo Consiliari ed al Consiglio Regionale
il
l'eventuale sussistenza di ipotesi di "incandidabiliÍÈ2, ma giammai
di
adottare prowedimenti
espressamente previsti
di
potere
esclusione per motivi diversi da quelli
dall'Awiso, analoghi a quello oggetto dell'odierna
impugnazione, che risulta, pertanto, nullo, o, comunque annullabiler per
di attribuzione dell'organo che lo ha
incompetenza e difetto
adottato
oltre che per violazione dell'Awiso Pubblico.
2) Fermo
il motivo
dell'accoglimento
del
sopra svolto e la sua preliminare rilevanza ai fini
presente gravame, deve evidenziarsi
che il
prowedimento impugnato è stato adottato in palese violazione dell'art.7 del
D.Lgs. 23512012 (c.d. Legge Severino) nonché dell'art.4 dell'Awiso
Pubblico per la presentazione delle candidature per l'elezione da patle del
Consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive
della liberlà personale", che,
ne ha recepito integralmente
all'art. 4 (requisiti
e cause ostative) comma 2,
il testo:
"lncandidabilita' alle cariche elettive repionali
Art.
7
Incandidab i I ita' al le
Ì.
e Iez io
ni
re gi onal
i
Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono
comunque ricopríre
le
cqriche
di
presidente della giunta regionale,
assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi
comunque denominati delle unità sanitarie localí:
a) coloro che
hanno
riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per
il delitto di
associazione Jìnalizzata al trafrtco illecito
sostanze stupef.rcenli o psícotrope
di cui all'qrticolo
di
74 del testo unico
approvato con decreîo del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.
309. o per un delitto di cui all'articolo 73 del cítato testo unico, concernente
la produzione o
il tralfrco di dette sostanze, o per un deliîto concernente
Ia
fabbricazione, l'imporîazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché',
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno
Orbene, il chiaro e inequivocabile tenore letterale della norna sancrsce
l
"'incandidabilità di chi abbia riportato una condanna definitiva per il delitto
di cui all'art. 73 T.U.ST., nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno.
L'On. Rita Bernardini, tuttavia, come è agevole accertare tramite la
semplice lettura del certificato del casellario (doc.4), tra l'altro acquisito
anche dagli
Uffici Regionali, ha riportato, per quel titolo di reato,
condanne risalenti al 2002 ed aI 2004
-
tra I'altro con
due
concessione nel
primo caso dei benefici della sospensione condizionale della pena
e della
non menzione e nel secondo con sostituzione delle pena detentiva in pena
pecuniaria e con successiva applicazione dell'indulto per I'intera pena che, pur "cumulate", sono ben al di sotto del
il limite
stabilito non solo dal
citato an. 7, ma dallo stesso "bando".
E
allora evidente come I'ingiusta decisione di "esclusione" della
candidatura della ricorrente
sia
palesemente illegittima per violazione dei
citati artt. 7 della legge "Severìno" e 4 del citato "bando".
L'interpretazione letterale proposta, in linea con
dizionari riconoscono
il
significato che i
al termine "nonché", è inohre corroborata
dall'interpretazione sistematica che si desume dalla lettura della lettera e)
dello stessa norma, ohe, com'è noto, impone I'esclusione nel caso di
condarma definitiva a pena non inferiore a due anni per un delitlo non
colposo, sicché il riferimento operato dalla norma di legge e dal "bando" "ad
una pena non inferiore ad un anno di reclusione", non può non esser relativo
all'ipotesi di una condanna per il delitto di cui all'art. 73 T.U.ST.
Un significato pacifico e non contestato che, ammesso sia necessario,
riceve un'ulteriore e insuperabile conferma nell'interpretazione logico
giuridica della norma, considerato che, ma è appena
il
-
caso di precisarlo, il
riferimento ad una "pena della reclusione non inferiore ad un anno" non può
certo esser relativo a condanne per
T.U.ST.
o/e al porto, trasporto
il
gravissimo delitto di cui all'art. 74
e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, reati puniti con pene così severe da non poter essere contenute
entro I'indicato limite di pena, che dunque, non può non riferirsi al reato di
cui all'art. 73 T.U.ST., peraltro nella fattispecie attenuata di cui al
comma 5, come nel caso delle condanne riportate dall'On. Bernardini
per la sua attività politica
di
disobbedienza civile finalizzata alla
legalizzazione della "cannabis", come precisato nella dichiarazione
allegata all'istanza.
3) Una interpretazione della norma di cui all'art.7 citato che differisca
da quella di cui sopra imporrebbe di evidenziare che
il D.Lgs. 235/2012 non
può, comrurque, applicarsi a condanne intervenute precedentemenle alla sua
entrata in vigore sia perché, ai sensi dell'art. I I delle disposizione preliminari
al Codice Civile, la legge non ha effetto retroattivo e a nulla vale che detta
norma sia entrata in vigore in epoca antecedente al procedimento de quo
perché nessuna legge sopravvenuta può far scaturire da pregresse sentenze di
condanna conseguenze giuridiche pregiudizievoli,
incandidabilità riferita a dette sentenze è
sia perché
la
in contrasto con I'art .25 della
Costituzione, tenuto conto che, anche se
la incandidabilità non
potesse
ritenersi slrictu sensu vna condama, comunque sarebbe incostituzionale la
possibilità di prendere in considerazione sentenze precedenti rispetto alla
entrata in vigore delle legge che la prevede.
A parere di chi scrive, suffragato da parte della giurisprudenza e dalla
prevalente dottrina, le prescrizioni
di incandidabilità di cui alla norma in
esame hanno natura
di vera e propria sanzione penale e, pertanto, la
noÍna non può operare che per
il
futuro,
in
ossequio
al
stessa
principio
dell'irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 della Costituzione,
oltre che a livello di formazione primaria (art.2 c.p.).
Le norme incriminatrici e, piir in generale, tutte quelle che dispongono
I'irrogazione di una pena, soggiacciono al principio di legalità e a tutti i suoi
corollari, primo fra tutti il principio di irretroattività, in virtù del quale, per
poter garantire
il
diritto all'autodetermin azione e all'assunzione di
scelte
libere e consapevoli da parle dei consociati, una norna penale non può che
dispone per
il futuro. Il contenuto dell'aÍ.25 della Costituzione è, dunque,
rivolto essenzialmente al Legislatore oltre che al giudice. Il primo non può
punire fatti che al momento della loro commissione non costituivano reato o
che, pur costituendo reato, erano puniti meno severamente;
il
secondo non
può applicare al reo norme penale sfavorevoli, sia sotto
il
profilo
dell'incriminazione che sotto quello sanzionatorio.
Il
medesimo principio di inetroattività della sanzione sorregge anche
le norme che comminano sanzioni amministrative.
L'art.1 della L.689/1981 prevede che "nessuno possa
assoggettato a sanzioni amministrative, se non
essere
in forza di una legge che sia
entrata in vigore prìma della commissione della violazione.
Il
principio
di
irretroattività della legge penale, come consacrato
dall'art.25 della Costituzione e dell'art.2 del c.p., va coordinato con quanto
affermato dalla giurisprudenza della Corte Euopea dei Diritti dell'Uomo in
applicazione dell'art.7 della Convenzione EDU, che estende l'ambito di
operatività dei principi convenzionali al di là dei reati e delle pene come
qualificati dal diritto interno, dovendo trovare applicazione per tutte
Ie
fattispecie "intrinsecamente penali" in base alla ooncezione autonomistica
oronria della CEDU.
10
La Corte di Strasburgo ha a più riprese ribadito la natura penale (e
quindi inetroattiva) di talune sanzione qualificate come "amministrative"
dagli ordinamenti nazionali, sulla base della valutazione della natura
dell'illecito, della gravità della sanzione, nonché degli scopi preventivi
e
repressivi dalla stessa perseguiti e dalle relative modalità di esecuzione.
E' certamente vero che la giurisprudenza oggi prevalente ha ritenuto di
poter negare la natura sanzionatoria e non solo penale delle misure all'esame,
introducendo
il
concetto
di "effetto di natura amministrativa", ma ciò
ha
ritenuto sull'opinabile assunto che la condama penale costituisce un mero
presupposto, in presenza del quale I'ordinamento riformula un giudizio di
indegnità morale a ricoprire deteminate cariche elettive.
Orbene,
la
formulazione
imporre la valutazione
in
di un siffatto principio non può che
concreto delle condanne eyentualmente
riportate dal candidato escluso per "indegnità".
Nel caso che ci occupa tale valutazione consente di accertare che la
formulazione di un tale giudizio con riferimento all'On. Bernardini
è
obiettivamente insostenibile.
E'
appena
il
caso
di ribadire ed evidenziare che le condanne
ritenute idonee ad inficiare la candidatura della ricorrente all'incarico
di "Garante dei detenuti" sono state riportate all'esiúo di manifestazioni
di disobbedienza civile nell'esercizio della sua attività politica finalizzata
alla legalizzazione della "cannabis", tanto che in sede di applicazione
della pena il giudice penale ha ritenuta sussistente l'attenuante di avere
agito per motivi di particolare valore morale e sociali di cui all'arf.62
n.l
c.p..
Altro
che indegnità o inidoneità a svolgere mansioni pubblichel
Vale" ancora. considerare
incandidabilità
la
ai fini del venir
rilevanza delle circostanze che
ll
meno della
la prima
causa di
sentenza di
condanna è stata sottoposta a sospensione condizionale, che si estende anche
alle pene accessorie ai sensi dell'art.166 co.l c.p., e che in ordine alla
seconda, che aveva comminato
la sola pena pecuniaria attraverso I'istituto
della conversione, è intervenuto indulto ai sensi della L.31.7.2006, n.241,
ragion per cui, comunque, i comportamenti contestati non sono più censurati
né censurabili.
Alla luce delle
considerazioni appena svolte,
il
prowedimento
impugnato risulta altresì affetto da eccesso di potere sotto I'aspetto di tutte le
figure sintomatiche richiamate in rubrica ed assunto in patente violazione del
principio di ragionevolezza.
,l) Ulteriore profilo di illegittimità del prowedimento gravato
deve
rawisarsi in relazione alla violazione elo falsa applicazione dell'art.13 dello
stesso D.Lgs.235120 1 2.
Le condame della ricorrente sono divenute inevocabili oltre
1
I
anni
fa e, a mente della norma appena richiamata, la durata della incandidabilità
non può eccedere i sei anni.
Si obietterà che tale norma sarebbe dettata solo con riferimento alle
cariche di deputato, senatore o membro del Parlamento europeo e non pure
per le candidature a cariche di livello regionale, ma una tale interpretazione
si rivelerebbe in contrasto tanto con la lettera dell'articolo comma 1 secondo
periodo che recita testualmente: "In ogni caso I'incandidabilità, anche in
assenza della pena accessoria, non è
inferiore a sei anni", quanto con
il
suo
inserimento nel capo V relativo alle disposizioni comuni e, quindi, riferibile
a tutte le ipotesi contemplate dalla legge.
Diversamente l'esclusione dell'incandidabilità ad altre cariche che non
siano quelle
di
deputato, senatore
e
parlamentare europeo, sarebbe
incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, pretendendosi
I'applicazione di discipline ingiustificatamente diverse a situazione analoghe.
12
Se la finalità principale del regime dell"'incandidabilità" è quella di
escludere per motivi di "indegnità" coloro che si siano macchiati di delitti di
una certa gravità, ferma la valutazione in concreto della effettiva portata
degli illeciti, non si comprende perché
ammettere "soglie
i
vari livelli di govemo
debbano
di indegnità differenti". Oltretutto prevedendo, in modo
obiettivamente discutibile, un regime che appare concepito, per lo meno in
astratto, a maglie piu larghe proprio per le cariche "superiori", nazionali ed
europee.
5. La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso
a
seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di eventuali
altri atti non conosciuti.
ISTANZA CAUTELARE
I motivi sopra svolti fondano I'accoglimento del ricorso.
Il prowedimento impugnato reca un pregiudizio grave e ineparabile,
durante
il tempo necessario
a giungere ad una decisione di merito sul ricorso,
tanto alla ricorrente quanto,
amministrazione
ci
sia permesso affermarlo, alla
che sarebbe privata della possibilità di
all'importante incarico
di
"Garante delle persone sottoposte
stessa
eelggere
a
misure
restrittive della libertà personale" una personalità quale I'On. Bernardini di
capacità e competenze riconosciute a livello intemazionale, che potrebbe,
con ogni probabilità, coagulare intorno a sé la maggioranza qualificata
prevista per I'elezione.
La scelta del "garante" dovrà awenire in tempi rapidi non essendo più
procrastinabile in quanto la Regione Abrtzzo è una delle sole due Regioni
italiane a non avere ancora proweduto alla nomina.
Vi
è dunque
procedura
il rischio concreto
di nomina
che nelle more del giudizio di merito la
possa essere ultimata
e ciò comporterebbe per la
ricorrente il danno derivante dalla omessa valutazione della sua candidatura e
l3
deI suo curriculum.
La riconente si troverebbe privata dell'utilità stessa di una decisione di
merito che interverrebbe dopo il consolidamento della posizione dell'eletto.
Quanto sopra porta
a
qualificare come grave ed ineparabile il
pregiudizio economico, morale e professionale connesso all'esecuzione in
corso del prowedimento impugnato e, di converso, come ídonea una misura
cautelare che,
nel
sospendere I'efficacia dell'atto gravato, disponga
l'ammissione con riserya della riconente nell'elenco dei candidati alla
nomina da parte del consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte
a misure
restrittive della libertà personale - Ufficio monocratico costituito dal
Garante scelto, ai sensi dell'art.6 della L.R. 28.8.2011, n.35.
I difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.
ISTANZA AL PRXSIDENTE DEL TRIBUNALE
DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE
In relazione alla proposta domanda cautelare,
sussiste una situazione di
estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino
alla data della camera di consiglio, in quanto I'amministrazione resistente sí
accinge
a
procedere
alla individuazione del "Garante" tra
i
candidati
ricompresi nell'elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari ed a procedere
all'elezione in una delle prossime sedute di Consiglio di cui la prima utile già
convocata per
il l5
settembre 2015.
Si chiede, pefanto, che
il
Presidente del Tribunale adito voglia
dispone, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia ed esecutività
dell'atto impugnato, e I'ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco
dei candidati alla nomina da parte del consiglio Regionale del Garante delle
persone sottoposte
a
misure restrittive della libertà personale
monocratico costituito dal Garante scelto,
28.8.2011, n.35.
14
- Ufficio
ai sensi dell'art.6 della L.R.
I difensori chiedono di
essere sentiti dal Presidente.
P.Q.M.
"Voglia I'Ecc. Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, anche
con decisione in forma semplificata, previa concessione delle invocate
misure cautelari, annullare l'impugnato prowedimento, dichiarando
il diritto
della ricorrente ad essere inclusa nell'elenco dei candidati alla nomina da
parte del consiglio Regionale del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale - Ufficio monocratico costituito dal Garante
scelto, ai sensi dell'a-rt.6 della L.R. 28.8.2011, n.35, con vittoria di spese,
diritti
e onorari
di lite."
Si allegano i seguenti atti:
1) copia del prowedimento impugnato; 2) copia Avviso Pubblico del
5.6.2015, pubblicato
in
data 17.6.2015; 3) copia istanza con allegati della
ricorrente; 4) visura sul sistema informativo del Casellario Giudiziale; 5)
copia istanza per intervento in autotutela; 6) istanza di fissazione di udienza
per la trattazione del merito; 715) dichiarazione di conformita' all'originale
delle copie dell'atto e dei documenti riprodotti su supporto informatico.
oon riserua di ogni deduzione, produzione e richiesta.
Ai fini della quantificazione del contributo unificato si dichiara
valore della presente causa e' indeterminabile e che, pertanto,
e' pari ad € ó50,00.
L Aquila, 10.9.2015
che
il
il C.U. dovuto
RELATADI NOTIFICA
Ad istanza dell'aw. Paolo Mazzotla del Foro di L'Aquila, che, unitamente
agli avv.ti Giuseppe Rossodivita e Vincenzo di Nanna, agisce nell'interesse di
Bemardini Rita, io sottosuitto ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. Presso
la Corte d'appello dell'Aquila, ho notificato I'atto suesteso in copia conforme
all'originale a:
f)
REGIONE ABRUZT'O, in persona del legale rappresentante pro
tempore, presso la sede legale in L'Aquila - Via L. Da Vinci, n.ó, mediante
consegna a mani di
2) REGIONE ABRUZZO, in persona el legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa ope legis
dall'Awocatura Distrettuale dello Stato in
L'Aquila - Via Buccio di Ranallo, complesso monumentale San Domenico,
mediante consepna a mani di
3)
in
CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO,
Presidente
persona del
pro tempore, presso la sede in L'Aquila - Via M. Jacobucci, n.4,
mediante consegna a mani di
4)
in
CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO,
Presidente prolempore, rappresentato
Distrettuale dello Stato
persona del
e difeso ope-legis dall'Awocatura
in L'Aquila - Via Buccio di Ranallo,
complesso
monumentale San Domenico, mediante consegna a mani di
5)
CONSTGLIO REGIONALE D',ABRUZZO
AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
- DIREZIONE
- Servizio Affari
Istituzionali ed Europei - Ufficio Affari Istituzionali, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, presso la Sede
lCt
in L'Aquila - Via M- Jacgbucci,
n.4. mediante consegna a mani di
6)
CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
- DIREZIONE
- Servizio Affari
Istituzionali ed Europei - Ufficio Affari Istituzionali, in persona del legale
rappresentante pro'tempore, rappresentato e difeso ope /egls dall'Awocatura
Distrettuale dello Stato
in L'Aquila - Via Buccio di Ranallo,
complesso
monumentale San Domenico, mediante consegna a mani di
7) ALBI Paolo, residente in Teramo - Via Pigliacelli, 1, CAP
64100,
mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r.
8) BRUNETTI Bruna, residente in Roma - Via Romeo Rodriguez Pereira,
212, CAP 00136, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico
Racc.a.r.
9) CIFALDI Gianmarco, residente in Teramo - Yia Zaccaria, T, CAP 64100,
mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Raco.a.r.
10)
DEL COCO Rosita, residente in Teramo - Via F.P Tosti, 9, CAP 64100,
mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r.
11) DEL MALVO' Gabriele, residente
in Lanciano (CH) - Via Vittorio
YeneIo,22, CAP 66034, mediante spedizíone a mezzo del servízio Postale in
plico Racc.a.r.
12) GRIFONI Ariberto, residenle in Teramo - Via Potito Randi, n.4, CAP
64100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico Racc.a.r,
t7
13)
LOVILI Giorgio, residente in Fidenza (PR), viale 1' Maggio, 32, CAP
43036, mediante spedizione a mezzo del servizio Postale in plico Racc.a.r.
14)
MADRIGALE Manlio,
residente in Chieti - Via Largo Santa Maria, 13,
CAP 66100, mediante spedizione a mezzo del Servizio Postale in plico
Racc.a.r.
15) MONTINARO Danilo, residente
Mammarella,
I
,
in
Lanciano (CH)
- Via E.
CAP 66034, mediante spedizione a mezzo del Servizio
Postale in plico Racc.a.r.
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Il testo del ricorso al Tar