Associazione Italiana Trattamenti superficiali Alluminio
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SCHEDA TECNICA N.1/94
DISPOSIZIONI VIGENTI IN
MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELL'ALLUMINIO E
DELL'ALLUMINIO ANODIZZATO CON GLI ALIMENTI
C:\aital\SCHEDE TECNICHE\scheda01.94.doc
Situazione aggiornata al 20.05.1994
AITAL
DISPOSIZIONI VIGENTI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ DELL'ALLUMINIO E DELL'ALLUMINIO
ANODIZZATO CON GLI ALIMENTI
Allo stato attuale non esiste alcuna legge comunitaria che vieti l'utilizzo
dell'alluminio nella fabbricazione di articoli da cucina o, in genere, da imballaggio
che possano andare a contatto con prodotti alimentari.
Soltanto in Francia esiste una legge del 27.08.1987, della quale si riporta qui di
seguito la traduzione1, che fissa i limiti dei costituenti delle leghe di alluminio nei
materiali e negli oggetti a contatto con derrate di prodotti alimentari e bibite e
fornisce disposizioni sui criteri da rispettare nel processo di anodizzazione.
Oltre a tale legge, secondo notizie forniteci dall'ASSOMET, "l'unico riferimento
all'alluminio si trova nel progetto di Vademecum-Raccomandazione, attualmente
allo studio dei servizi responsabili di igiene sanitaria della Commissione Cee, che
fornirà un’interpretazione del punto 4.A - che riguarda gli attrezzi e gli utensili
dell'allegato 1 della Direttiva 91/497 CEE- relativa ai problemi sanitari ed alle
sostanze a contatto con le carni fresche.
Nella fattispecie, si propone di vietare l'uso di coltelli da macello costituiti da
superfici galvanizzate ovvero da materiali d'alluminio non resistenti alla corrosione".
1
Sul testo di seguito riportato la segreteria AITAL declina ogni responsabilità su eventuali errori di
intrepretazione o di traduzione del testo originale in lingua francese.
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Luglio 1994
AITAL
MINISTERO DELL'ECONOMIA, DELLA FINANZA E DELLA PRIVATIZZAZIONE FRANCESE
Legge del 27 agosto 1987 relativa ai materiali e oggetti in alluminio o in sue leqhe a contatto con derrate,
prodotti e bibite alimentari.
I ministri dello Stato, il ministro dell'economia,
delle finanze e della privatizzazione, il ministro
dell'industria, delle P. e T. e del turismo, il
ministro dell'agricoltura, il ministro delegato
presso il ministero degli affari sociali e
dell'impiego, l'incaricato della salute e della
famiglia, e il segretario dello Stato presso il
ministro dell'economia, delle finanze e
privatizzazione, l'incaricato dei consumi e della
concorrenza.
E' tollerato un tenore in rame superiore a 0,10%
(m/m) ma non superiore allo 0,20% (m/m)
purché il tenore in cromo e quello in manganese
siano inferiori a 0,05% (m/m).
Art.3. Nelle leghe d'alluminio impiegate per la
fabbricazione dei materiali e degli oggetti
designati all'art.1, l'alluminio deve predominare
in peso su ciascuno degli altri elementi presenti.
Il tenore in peso degli elementi che possono
essere aggiunti nelle leghe d'alluminio o che vi
possono essere presenti allo stato di impurezze
non devono eccedere i seguenti valori:
Vista la legge del 1 agosto 1905, modificata
sulla frode e falsificazione di prodotti o servizi:
Visto il decreto n. 73.138 del 12 febbraio 1973
riguardante l'applicazione della legge 1 agosto
1905
riguardante
i
prodotti
chimici
nell'alimentazione umana e i materiali e gli
oggetti a contatto con derrate, prodotti o
bevande destinate all'alimentazione degli uomini
o degli animali così come i processi e i prodotti
utilizzati per la pulizia di questi materiali o
oggetti:
-silicio
-magnesio
-manganese
-nichel
-ferro
-rame
-antimonio
-cromo
-titanio
-zirconio
-zinco
-stronzio
-stagno
Vista l'opinione espressa dal Consiglio
Superiore di Igiene Pubblica della Francia il 25
giugno 1985.
13,50%
11,00%
4,00%
3,00%
2,00%
0,60%
0,40%
0,35%
0,30%
0,30%
0,25%
0,20%
0,10%
Decidono:
Arsenico, tantalio, berillio, tallio, piombo e
ciascuno degli altri elementi presenti devono
essere minori dello 0,05% con un totale non
superiore a 0, 1 5%
Art.1. Il materiale e gli oggetti in alluminio o sue
leghe destinati alla vendita, messi in vendita o
venduti per la messa in contatto con derrate,
prodotti o bibite alimentari cosicché i predetti
materiali e oggetti a contatto con le derrate,
prodotti e bibite devono soddisfare le
prescrizioni della legge.
Art.4. I rivestimenti applicati sui materiali e gli
oggetti designati all'art.1 devono essere
conformi alla regolamentazione in vigore che li
riguarda.
Art.2. L'alluminio impiegato per la fabbricazione
dei materiali e degli oggetti designati all'art.1
deve contenere almeno il 99% di alluminio.
Le impurezze, il cui tenore totale non deve
superare l'1% in peso dell'alluminio, sono
limitate nel modo seguente:
•
•
ferro + silicio minore di 1%
titanio minore di 0, 1 5%
•
ciascuno degli elementi seguenti:
- cromo,
zinco,
rame,
manganese, magnesio, nichel,
stagno, minore di 0,10%
- piombo, tallio, berillio, e
ciascuna delle altre impurità
presenti minore di 0.05%.
Art.5. L'anodizzazione dei materiali e degli
oggetti in alluminio o sue leghe conformi alle
disposizioni degli artt.2 e 3 della presente legge,
non può essere praticata che in bagni diluiti di
acidi, di seguito indicati, utilizzati da soli o
mescolati:
•
•
•
•
•
acido solforico
acido sulfomaleico
acido sulfosalicilico
acido ossalico
acido fosforico
Lo strato di ossido può essere colorato con
pigmenti
o
coloranti
autorizzati
dalla
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Luglio 1994
AITAL
regolamentazione in vigore relativa ai materiali e
agli oggetti a contatto con le derrate alimentari.
Con l'eccezione dei materiali e oggetti in
alluminio o sue leghe anodizzati in acido
fosforico o ricoperti con un rivestimento
conforme all'art.4 della presente legge è
obbligatoria una operazione finale di fissaggio.
Questa può essere condotta in acqua pura
distillata
o
demineralizzata
contenente
eventualmente al massimo 8 grammi per litro di
acetato di nichel e 1 grammo per litro di cobalto
o uno dei due sali alla concentrazione massima
indicata. L'insieme delle condizioni tecniche, in
particolare la temperatura e la durata, devono
essere scelte in maniera tale che, alla fine di
questa operazione, lo strato di ossido formato
dopo l'anodizzazione perda il suo potere
assorbente dovuto alla sua porosità naturale e
acquisisca un’inerzia ottimale.
Art.6. Il direttore generale della concorrenza, del
consumo e della repressione delle frodi, il
direttore generale dell'industria, il direttore
generale dell'alimentazione e il direttore
generale della salute sono incaricati, ciascuno
per ciò che li concerne dell'esecuzione della
presente legge che sarà pubblicata nel Giornale
Ufficiale della Repubblica Francese.
Parigi 27 agosto 1987
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