Associazione Italiana Trattamenti superficiali Alluminio 28100 Novara – Via Pacinotti, 1/F – C.P. 127 – C. F. 94022810033 Tel. 0321 691523, fax 0321 692601 website: www.federtrattamenti.com/aital, E-Mail: [email protected] SCHEDA TECNICA N.1/94 DISPOSIZIONI VIGENTI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELL'ALLUMINIO E DELL'ALLUMINIO ANODIZZATO CON GLI ALIMENTI C:\aital\SCHEDE TECNICHE\scheda01.94.doc Situazione aggiornata al 20.05.1994 AITAL DISPOSIZIONI VIGENTI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ DELL'ALLUMINIO E DELL'ALLUMINIO ANODIZZATO CON GLI ALIMENTI Allo stato attuale non esiste alcuna legge comunitaria che vieti l'utilizzo dell'alluminio nella fabbricazione di articoli da cucina o, in genere, da imballaggio che possano andare a contatto con prodotti alimentari. Soltanto in Francia esiste una legge del 27.08.1987, della quale si riporta qui di seguito la traduzione1, che fissa i limiti dei costituenti delle leghe di alluminio nei materiali e negli oggetti a contatto con derrate di prodotti alimentari e bibite e fornisce disposizioni sui criteri da rispettare nel processo di anodizzazione. Oltre a tale legge, secondo notizie forniteci dall'ASSOMET, "l'unico riferimento all'alluminio si trova nel progetto di Vademecum-Raccomandazione, attualmente allo studio dei servizi responsabili di igiene sanitaria della Commissione Cee, che fornirà un’interpretazione del punto 4.A - che riguarda gli attrezzi e gli utensili dell'allegato 1 della Direttiva 91/497 CEE- relativa ai problemi sanitari ed alle sostanze a contatto con le carni fresche. Nella fattispecie, si propone di vietare l'uso di coltelli da macello costituiti da superfici galvanizzate ovvero da materiali d'alluminio non resistenti alla corrosione". 1 Sul testo di seguito riportato la segreteria AITAL declina ogni responsabilità su eventuali errori di intrepretazione o di traduzione del testo originale in lingua francese. Pag. 2/2 Luglio 1994 AITAL MINISTERO DELL'ECONOMIA, DELLA FINANZA E DELLA PRIVATIZZAZIONE FRANCESE Legge del 27 agosto 1987 relativa ai materiali e oggetti in alluminio o in sue leqhe a contatto con derrate, prodotti e bibite alimentari. I ministri dello Stato, il ministro dell'economia, delle finanze e della privatizzazione, il ministro dell'industria, delle P. e T. e del turismo, il ministro dell'agricoltura, il ministro delegato presso il ministero degli affari sociali e dell'impiego, l'incaricato della salute e della famiglia, e il segretario dello Stato presso il ministro dell'economia, delle finanze e privatizzazione, l'incaricato dei consumi e della concorrenza. E' tollerato un tenore in rame superiore a 0,10% (m/m) ma non superiore allo 0,20% (m/m) purché il tenore in cromo e quello in manganese siano inferiori a 0,05% (m/m). Art.3. Nelle leghe d'alluminio impiegate per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti designati all'art.1, l'alluminio deve predominare in peso su ciascuno degli altri elementi presenti. Il tenore in peso degli elementi che possono essere aggiunti nelle leghe d'alluminio o che vi possono essere presenti allo stato di impurezze non devono eccedere i seguenti valori: Vista la legge del 1 agosto 1905, modificata sulla frode e falsificazione di prodotti o servizi: Visto il decreto n. 73.138 del 12 febbraio 1973 riguardante l'applicazione della legge 1 agosto 1905 riguardante i prodotti chimici nell'alimentazione umana e i materiali e gli oggetti a contatto con derrate, prodotti o bevande destinate all'alimentazione degli uomini o degli animali così come i processi e i prodotti utilizzati per la pulizia di questi materiali o oggetti: -silicio -magnesio -manganese -nichel -ferro -rame -antimonio -cromo -titanio -zirconio -zinco -stronzio -stagno Vista l'opinione espressa dal Consiglio Superiore di Igiene Pubblica della Francia il 25 giugno 1985. 13,50% 11,00% 4,00% 3,00% 2,00% 0,60% 0,40% 0,35% 0,30% 0,30% 0,25% 0,20% 0,10% Decidono: Arsenico, tantalio, berillio, tallio, piombo e ciascuno degli altri elementi presenti devono essere minori dello 0,05% con un totale non superiore a 0, 1 5% Art.1. Il materiale e gli oggetti in alluminio o sue leghe destinati alla vendita, messi in vendita o venduti per la messa in contatto con derrate, prodotti o bibite alimentari cosicché i predetti materiali e oggetti a contatto con le derrate, prodotti e bibite devono soddisfare le prescrizioni della legge. Art.4. I rivestimenti applicati sui materiali e gli oggetti designati all'art.1 devono essere conformi alla regolamentazione in vigore che li riguarda. Art.2. L'alluminio impiegato per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti designati all'art.1 deve contenere almeno il 99% di alluminio. Le impurezze, il cui tenore totale non deve superare l'1% in peso dell'alluminio, sono limitate nel modo seguente: • • ferro + silicio minore di 1% titanio minore di 0, 1 5% • ciascuno degli elementi seguenti: - cromo, zinco, rame, manganese, magnesio, nichel, stagno, minore di 0,10% - piombo, tallio, berillio, e ciascuna delle altre impurità presenti minore di 0.05%. Art.5. L'anodizzazione dei materiali e degli oggetti in alluminio o sue leghe conformi alle disposizioni degli artt.2 e 3 della presente legge, non può essere praticata che in bagni diluiti di acidi, di seguito indicati, utilizzati da soli o mescolati: • • • • • acido solforico acido sulfomaleico acido sulfosalicilico acido ossalico acido fosforico Lo strato di ossido può essere colorato con pigmenti o coloranti autorizzati dalla Pag. 3/3 Luglio 1994 AITAL regolamentazione in vigore relativa ai materiali e agli oggetti a contatto con le derrate alimentari. Con l'eccezione dei materiali e oggetti in alluminio o sue leghe anodizzati in acido fosforico o ricoperti con un rivestimento conforme all'art.4 della presente legge è obbligatoria una operazione finale di fissaggio. Questa può essere condotta in acqua pura distillata o demineralizzata contenente eventualmente al massimo 8 grammi per litro di acetato di nichel e 1 grammo per litro di cobalto o uno dei due sali alla concentrazione massima indicata. L'insieme delle condizioni tecniche, in particolare la temperatura e la durata, devono essere scelte in maniera tale che, alla fine di questa operazione, lo strato di ossido formato dopo l'anodizzazione perda il suo potere assorbente dovuto alla sua porosità naturale e acquisisca un’inerzia ottimale. Art.6. Il direttore generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi, il direttore generale dell'industria, il direttore generale dell'alimentazione e il direttore generale della salute sono incaricati, ciascuno per ciò che li concerne dell'esecuzione della presente legge che sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Repubblica Francese. Parigi 27 agosto 1987 Pag. 4/4 Luglio 1994