IL “CEDOLINO UNICO”
Legge 191 del 23 dicembre 2009 (legge
finanziaria 2010), art. 2, comma 197:
a decorrere dall’ anno 2011 il pagamento
delle competenze accessorie dovute al
personale statale è disposto
congiuntamente alle competenze fisse,
mediante ordini collettivi di pagamento,
emessi dal NoiPA (ex SPT).
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Principali novità per le scuole:
- a decorrere dal 1/1/2011 le competenze
accessorie ( fondo dell’ istituzione
scolastica, funzioni strumentali, ecc.) al
personale sono pagate con le modalità
previste dal cedolino unico e non più
direttamente dalle scuole;
- a decorrere dal 1/1/2013 anche il
pagamento degli stipendi del personale
supplente breve viene effettuato secondo le
modalità previste dal cedolino unico e non
più direttamente dalle scuole;
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Come funziona
Le istituzioni scolastiche non ricevono più
direttamente i fondi ma la comunicazione di una
“disponibilità di fondi” al sistema NoiPA, che
non deve essere prevista in bilancio.
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Le competenze fisse ed accessorie sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno
finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.
Le eventuali somme rimaste da pagare alla fine
di ogni esercizio sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio
successivo (DL 78/2010 art. 4 c. 4-ter)
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La dotazione finanziaria complessiva a
disposizione di ciascuna Istituzione scolastica e'
individuata con il decreto ministeriale, di cui al
comma 1 del presente articolo, emanato per
l'anno finanziario in corso, e dalle somme
determinate per gli anni precedenti e non ancora
utilizzate.
(Decreto MEF 1/12/2010 art. 7 c. 2)
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Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni
scolastiche le somme accreditate dal MIUR a
tutto il 31 dicembre 2010 per compensi
accessori… Le competenze accessorie dovute
per l'a.s. 2010/11 dovranno essere pagate da
ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di
cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette
giacenze, le competenze accessorie verranno
liquidate con le nuove modalità (Decreto MEF
1/12/2010 art. 16)
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Le scuole inseriscono sul SIDI i contratti di
supplenza
la DG bilancio ripartisce i fondi disponibili tra i
POS
Le scuole inseriscono su SIDI - Funzioni NoiPA gli
importi dei compensi
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Le scuole, in quanto POS, inseriscono attraverso
il SIDI gli elenchi di liquidazione specificanti il
beneficiario, la tipologia contrattuale del
compenso e l'importo lordo dipendente.
NoiPA provvede: al calcolo del netto e degli oneri
fiscali e contributivi; alle comunicazioni mensili
agli enti di previdenza; alla presentazione del
770.
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Continuano ad essere pagati secondo le modalità
previgenti:
• I compensi erogati con disponibilità assegnate
da enti terzi;
• Rimborsi di spese di missione o similari e
l'erogazione di somme a titolo risarcitorio
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I controlli
Rimangono fermi i controlli, in capo ai revisori dei
conti, sulla contrattazione di istituto e sulle
dichiarazioni dei POS, circa le competenze
accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT
in qualità di mero intermediario provvede ai
relativi pagamenti
(nota MIUR prot. 3980 del 16/5/2011)
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La comunicazione a NoiPA dei compensi deve
essere convalidata sia dal DS che dal DSGA.
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Il personale per il quale gli uffici possono ordinare
il pagamento delle competenze accessorie può
essere solo il personale dipendente.
Per i contratti di supplenza NoiPA verifica che
quanto comunicato non superi il valore tabellare
previsto per la qualifica, rapportato al periodo di
servizio.
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Le scuole possono chiedere stampe riepilogative
dei pagamenti effettuati, in funzione ad es. del
periodo di emissione e della fattispecie di
accessorio.
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Scuole in sofferenza finanziaria:
gli interventi del MIUR
• Invita le scuole ad essere flessibili nella
gestione della cassa
• Assegna direttamente a Comuni e Regioni le
spese per TARSU, visite fiscali, mensa
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Chiarisce che la scuola non può accertare entrate
a carico del MIUR se non dopo specifica
comunicazione
Risparmia sui contratti di pulizia, i compensi ai
revisori, i finanziamenti tramite gli USR
Taglia le indennità di funzioni superiori
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Chiede alle scuole di attingere all’avanzo di
amministrazione “per far fronte ad eventuali
deficienze di competenza”
Contributo straordinario a fine esercizio finanziario
“sulla base del raffronto delle passività con il
fondo cassa e le altre attività al netto dei residui
attivi dello Stato”
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Punti critici
• Sperequazioni
• Compatibilità con l’autonomia scolastica
• Il MIUR non tiene conto che di solito i
finanziamenti da terzi sono vincolati
• Il MIUR non tiene conto dei debiti fuori bilancio
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“Si rammenta la necessità di assumere
tempestivamente gli impegni di spesa.
In particolare, ai finanziamenti vincolati deve
corrispondere, successivamente
all’accertamento della somma, un impegno di
spesa...
I finanziamenti non vincolati dovranno essere
impegnati al perfezionamento dell’obbligazione
giuridica (es. contratti di supplenza breve).”
(istruzioni PA 2010)
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Cosa fanno le scuole ?
 Contenimento delle spese ?
 Anticipi di cassa
 Economie sul fondo d'istituto
 Ricorso ai contributi delle famiglie
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 Comunicano a SIDI impegni per supplenze
superiori a quelli effettivi
 Debiti fuori bilancio o accertamenti “inventati”
 Mancato pagamento oneri fiscali e contributivi
 Mancato pagamento compensi accessori (in
particolare: ore eccedenti per la sostituzione di
colleghi assenti; indennità di funzioni superiori al
collaboratore vicario)
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Il superamento del budget delle ore eccedenti per
la sostituzione dei colleghi assenti cosituisce
danno all’erario ?
E il conferimento di incarico di collaboratore
vicario ?
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Debiti fuori bilancio
Circolare RGS n. 7 del 5/2/2008:
spese continuative e ricorrenti indispensabili per
assicurare la continuità dei servizi, per le quali
non è stato possibile assumere l’impegno
unicamente per carenza dello stanziamento
 Sono assimilabili a sopravvenienze passive
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Qualora nel corso dell’esercizio l’andamento della
spesa sia tale da non assicurare il rispetto delle
originarie previsioni, il Ministro dispone
variazioni compensative (L. 266/2005 art. 1 c.
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La mancata segnalazione da parte del funzionario
responsabile dell’andamento della spesa in
maniera tale da rischiare di non garantire il
rispetto delle previsioni è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare (DL 112/2008 art. 60
comma 14).
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Obbligo di denuncia per danno
all’erario
Qualora il fatto dannoso venga accertato da
un impiegato con qualifica di ispettore
generale, nel corso di una ispezione, questi e'
tenuto a farne immediatamente denuncia al
procuratore generale della Corte dei conti,
informandone nel contempo il direttore
generale o il capo del servizio competente
(DPR 3/1957 art. 20 c. 2)
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“...la terminologia usata (ad es. l'uso dei termini …
ispettore generale di cui all'art. 20 del DPR 3/57)
va interpretata alla luce dell'evoluzione della
legislazione, della contrattazione collettiva...
circa la denominazione delle qualifiche e le
funzioni esercitate...
Ovviamente, anche gli organi di controllo sono
tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la
finanza pubblica” (nota Procuratore Generale
CdC 9434 del 2/8/2007)
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“Il dipendente... fermo restando l'obbligo di
denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al
proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui
sia venuto a conoscenza” (DPR 62/2013 art. 8)
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