LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN
REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL’ARTE
Relatore: Francesca BARAGIOLA– Cestec SpA
17 novembre 2009
BERGAMO
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE LOMBARDIA: STATO DELL’ARTE
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Regioni che hanno già disciplinato e attivato un proprio sistema di certificazione energetica che sostituisce il D.Lgs. 311/06
ƒ Prov. Aut. BOLZANO DEL. 2923/2007
ƒ Regione LOMBARDIA DGR 5018/2007 e s.m.i. ƒ Regione LIGURIA REG. 1/09
ƒ Regione EMILIA_ROMAGNA D.A.L. 156/2008
ƒ Regione PIEMONTE DGR 43‐11965 4 agosto 2009
Regioni che hanno disciplinato la materia ma non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi
Regioni che hanno disciplinato la materia all’interno di un quadro più ampio (edilizia sostenibile) e non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi
Regioni nelle quali il sistema è basato sulle Linee guida nazionali
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RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE PER TITOLO DI STUDIO DEI CERTIFICATORI ACCEREDITATI ¾
Soggetti certificatori accreditati: oltre 10.000
¾
Soggetti certificatori iscritti (quota di 120 euro): 6.911
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ALCUNI DATI STATISTICI
¾
Sito web www.cened.it
ƒ
oltre 605.000
visitatori da gennaio a ottobre 2009 ANDAMENTO ACE DEPOSITATI PER MESE IN REGIONE LOMBARDIA DAL 01/09/2007
Trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari – 1° luglio 2009
Chiusura pratiche 55% ‐ dicembre 2008
Chiusura pratiche 55% ‐ febbraio 2008
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ACE DEPOSITATI PER PROVINCIA DAL 01/09/07
I risultati dall’inizio del processo di certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia confermano il forte interesse che l’esperienza lombarda suscita nei professionisti e nei cittadini.
¾
ACE registrati:
154.589 (al 30/09/2009)
2%
7%
10%
4%
12%
13%
37%
6%
2%
3%
4%
ANALISI DI 90.000 CERTIFICATI ENERGETICI DEPOSITATI NEL CATASTO REGIONALE
RESIDENZIALE
NON RESIDENZIALE
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DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA – DGR 22 DICEMBRE 2008 – N. VIII/8745
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FINALITÀ DELLA DGR VIII/5018 e s.m.i.
Il perfezionamento nell’applicazione della Direttiva europea formalmente avviato in Lombardia nel giugno 2007
¾ Attuare il risparmio energetico; ¾ Promuovere l’uso razionale dell’energia; 27 giugno 2007 – DGR VIII/5018
31 ottobre 2007 – DGR VIII/5773
¾ Favorire la produzione energetica da FER.
22 dicembre 2008– DGR VIII/8745
In conformità ai principi fondamentali fissati
Direttiva 2002/91/CE D.lgs. 192/05 e s.m.i.
In attuazione
Art. 25, Legge II dicembre 2006 – N. 24 17 novembre 2009
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CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA
ART. 17 al Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i.
In relazione a quanto disposto all’art.117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’art.16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n.11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome: Le norme contenute nel D.Lgs. 192/05 e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal D.Lgs.192/05 e s.m.i. e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
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I RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
DGR VIII/5018
pubblicata sul BURL il 20 luglio 2007
allegato E: Procedura di calcolo
DGR VIII/5773
pubblicata sul BURL il 9 novembre 2007
abroga la DGR VIII/5773 ad eccezione dell’allegato E
DD 15833
pubblicata sul BURL il 13 dicembre 2007 contenente la nuova versione della procedura di calcolo
abroga l’allegato E della DGR VIII/5018
DGR VIII/8745
pubblicata sul BURL il 15 gennaio 2009
abroga la DGR VIII/5773
DD 5796
pubblicato sul BURL il 26 giugno 2009 contenente l’aggiornamento della procedura di calcolo
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DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA – DGR 22 DICEMBRE 2008 – N. VIII/8745
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STRUTTURA PORTANTE DELLA DGR VIII/8745
¾ Requisiti di prestazione energetica:
ƒ minimi dell’involucro (punto 5);
ƒ degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria (punto 6);
ƒ del sistema edificio‐impianto (punto 7).
¾ Certificazione energetica (punto 9);
¾ Catasto regionale delle certificazioni energetiche degli edifici (punto 18).
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CAMPO DI ESCLUSIONE
Le norme contenute nel presente provvedimento non si applicano a:
Gli immobili tutelati dai beni ambientali nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione del loro carattere o aspetto (caratteri storici o artistici);
Gli immobili sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo;
I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi tipici del settore civile.
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PRINCIPI GENERALI TIPOLOGICI
Vengono fornite indicazioni generali al progettista per ottenere edifici con ridotti consumi di energia primaria.
• Orientamento e distribuzione delle unità immobiliari
• Corretta distribuzione e orientamento delle superfici trasparenti (massimizzazione in inverno degli apporti solari gratuiti e controllo in estate della radiazione solare)
• Utilizzo di adeguati materiali e componenti
• Utilizzo di sistemi di ventilazione naturale, meccanica o mista
• Sfruttamento dell’illuminazione naturale
• Utilizzo di sistemi di illuminazione artificiale ad alta efficienza
• Utilizzo di tecnologie che sfruttano fonti rinnovabili
• Utilizzo di sistemi di controllo e gestione degli impianti per valorizzare gli apporti gratuiti
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REQUISITI PRESTAZIONALI
Requisiti minimi involucro (punto 5)
Requisiti minimi impianto (punto 6)
Requisiti minimi Sistema edificio impianto termico (punto 7)
Tutte le verifiche devono essere documentate nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della L.10/91
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LA PROCEDURA DI CALCOLO
Al fine di garantire l’oggettività nell’interpretazione delle regole la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dovrà essere eseguita utilizzando la procedura di calcolo opportunamente predisposta.
Le verifiche dei requisiti prestazionali devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita all’allegato E della DGR n. 8/5018 e s.m.i. Si procede analogamente per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell’attestato di certificazione energetica .
In ragione dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, in funzione delle definizioni di nuove procedure aggiuntive per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, Regione Lombardia, con Decreto Dirigenziale, si riserva la possibilità di modificare e integrare la procedura di calcolo.
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REQUISITI MINIMI DI INVOLUCRO
Verifica termoigrometrica
Verifica della trasmittanza termica
Prestazioni estive
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VERIFICA TERMOIGROMETRICA
QUANDO
• nuova costruzione
• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
• ristrutturazione edilizia
• ampliamento volumetrico
• recupero a fini abitativi del sottotetto
• manutenzione straordinaria
PRESCRIZIONE
Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, il progettista provvede, conformemente alla normativa tecnica vigente: • alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell’involucro edilizio;
• alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti a temperatura controllata o climatizzati e l’esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile.
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VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA
QUANDO
PRESCRIZIONE
• ristrutturazione edilizia che coinvolge il 25% o meno della superficie disperdente
• ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente
• manutenzione straordinaria
Per tutte le categorie di edifici, per le strutture opache e per le chiusure trasparenti comprensive di infissi, oggetto dell’intervento, siano esse verticali, orizzontali o inclinate, delimitanti il volume a temperatura controllata o climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il valore della trasmittanza termica media, U, deve essere inferiore a quello riportato nella Tabella A.2.1 di cui all’Allegato A, in funzione della fascia climatica di riferimento, incrementato del 30%
per le sole strutture opache. 17 novembre 2009
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VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA
QUANDO
PRESCRIZIONE
• ristrutturazione edilizia • ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente
• manutenzione straordinaria
Per tutte le categorie di edifici, il valore della trasmittanza termica media, delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità
immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, mantenuti a temperatura controllata, deve essere inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e
inclinate ed inferiore a 2,8 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi. I medesimi limiti devono essere rispettati per tutte le strutture verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non dotati di impianto termico, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata. Per questi ultimi i limiti di cui sopra possono essere omessi qualora gli ambienti siano areati tramite aperture
permanenti rivolte verso l’esterno.
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PRESTAZIONI ESTIVE DELL’INVOLUCRO – SISTEMI SCHERMANTI
DEFINIZIONE
Sistemi schermanti: sono sistemi che permettono di ridurre l’irradiazione solare sulle superfici trasparenti appartenenti all’involucro edilizio; non sono considerati tali i sistemi, fissi o mobili, applicati all’interno dell’ambiente a temperatura controllata o climatizzato.
QUANDO
• nuova costruzione
• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
• ristrutturazione edilizia
• ampliamento volumetrico
• recupero a fini abitativi del sottotetto
• manutenzione straordinaria
PRESCRIZIONE
Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista provvede a verificare l’efficacia dei sistemi schermanti, con applicazione limitata all’oggetto dell’intervento:
Riduzione estiva della radiazione solare del 70%
Completo utilizzo della radiazione solare in inverno
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PRESTAZIONI ESTIVE DELL’INVOLUCRO – SISTEMI FILTRANTI
DEFINIZIONE
Sistemi filtranti: sono pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile
QUANDO
• ristrutturazione edilizia che coinvolge il 25% o meno della superficie disperdente
• ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente
• manutenzione straordinaria
• recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
PRESCRIZIONE
E’ consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi filtranti.
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PRESTAZIONI ESTIVE DELL’INVOLUCRO
QUANDO
• nuova costruzione
• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
• ristrutturazione edilizia
• ampliamento volumetrico
• recupero a fini abitativi del sottotetto
• manutenzione straordinaria
PRESCRIZIONE
Strutture verticali opache (ad esclusione N/NE/NO) Esclusa zona F
Insolazione estiva I m,s ≥ 290 W/m2
Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista verifica sul solo oggetto dell’intervento, in alternativa:
• massa superficiale ≥ 230 kg/m2
• trasmittanza termica periodica < 0,12 W/m2K
Strutture orizzontali o inclinate opache
Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista verifica sul solo oggetto dell’intervento: • trasmittanza termica periodica < 0,20 W/m2K
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REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI TERMICI
Efficienza globale media stagionale
Verifiche nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore
Obbligo utilizzo fonti energetiche rinnovabili
Contabilizzazione del calore
Altre prescrizioni
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EFFICIENZA GLOBALE MEDIA STAGIONALE
QUANDO
• nuova installazione di impianto termico
• ristrutturazione di impianto termico
• sostituzione di generatore di calore
PRESCRIZIONE
• efficienza globale media stagionale superiore a un valore limite
• redazione dell’attestato di certificazione energetica, ACE, nei casi di nuova installazione e ristrutturazione (con installazioni di potenze termiche utili inferiori a 100 kW)
• redazione dell’attestato di certificazione energetica, ACE, e della diagnosi energetica nei casi di nuova installazione, di ristrutturazione e di semplice sostituzione (con installazioni di potenze termiche utili superiori a 100 kW)
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EFFICIENZA GLOBALE MEDIA STAGIONALE
ε gH,yr =
QNH,yr
QEPH,yr
QNH,yr è il fabbisogno energetico annuale per il riscaldamento dell’ambiente considerato [kWh] QEPH,yr è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell’ambiente considerato [kWh] ε gH,yr = (75 + 3 log Pn )%
Fluido termovettore liquido
ε gH,yr = (65 + 3 log Pn )%
Fluido termovettore aria
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore di calore . 17 novembre 2009
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VERIFICHE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE
In alternativa
QUANDO
• sostituzione di generatore di calore
PRESCRIZIONE
• Rendimento termico utile a carico totale > 90 + 2 log Pn
• Pompe di calore con COP superiore a valori limite stabiliti
• Sistemi di regolazione del calore: dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli ambienti o zone, centralina di termoregolazione su 2 livelli (con sonda su temperatura aria interna ed eventualmente temperatura aria esterna per impianti autonomi e con sonda su temperatura acqua di mandata ed temperatura aria esterna per impianti centralizzati)
• Eventuale aumento di potenza del generatore di calore (+ 10%) motivato con apposita relazione
• Verifica della corretta equilibratura del sistema di distribuzione
• Per sostituzioni di generatori di calore con Pn inferiori a 35 kW, la relazione tecnica è sostituita dalla Dichiarazione di conformità.
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VERIFICHE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE
In alternativa (2)
QUANDO
• sostituzione di generatore di calore con sistema di evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più unità
immobiliari e sia di tipo collettivo ramificato o qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti edilizi che non permettano il rispetto dei punti precedenti
PRESCRIZIONE
• Rendimento termico utile a carico parziale 30% sia > 85 + 2 log Pn
• Dettagliata relazione nei quali si attestino i motivi della deroga.
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OBBLIGO DI FONTI ENRGETICHE RINNOVABILI
QUANDO
• nuova installazione di impianto termico
• ristrutturazione di impianto termico
PRESCRIZIONE
Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria
attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. DEROGHE
Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impianti alimentati da FER, oppure esistano condizioni tali da impedire il loro sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica. 17 novembre 2009
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OBBLIGO DI FONTI ENRGETICHE RINNOVABILI
PRECISAZIONI
Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni emanate da Regione Lombardia. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. La disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calore purché siano rispettati valori prefissati Si considera altresì rispettato il disposto di cui sopra qualora pari fabbisogno di energia primaria sia soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscaldamento.
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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
QUANDO
• nuova installazione di impianto termico
• ristrutturazione di impianto termico
• sostituzione di generatore di calore
PRESCRIZIONE
• In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati nella relazione tecnica.
• Le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. • Per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. 17 novembre 2009
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ALTRE PRESCRIZIONI
Per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. .
In occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. 17 novembre 2009
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ALTRE PRESCRIZIONI
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, è prescritto il trattamento dell’acqua impiegata in tali impianti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
Per gli interventi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o nei casi di sola ristrutturazione dell’impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di calore che abbiano efficienza superiore con temperatura di mandata del fluido termovettore bassa, quest’ultima non deve essere superiore a 50°C. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35 °C.
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REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO
Verifica sull’EPH
Verifiche delle trasmittanze
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VERIFICA SULL’EPH
QUANDO
PRESCRIZIONE
• nuova costruzione
• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
• ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superfici disperdente
• ampliamento volumetrico con aumento volumetrico > 20%
• recupero a fini abitativi del sottotetto
Per tutte gli edifici si procede, in sede progettuale, alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, EPH, ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite prefissati, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio, in funzione del rapporto di forma e dei gradi giorno del Comune dove l’edificio è ubicato.
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INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
EPH =
QEPH,yr
A
per gli edifici residenziali della classe E1 ad eslusione di collegi, case di pena e caserme [kWh/m2anno]
EPH =
QEPH,yr
V
per tutti gli altri edifici [kWh/m3anno]
QEPH,yr è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell’ambiente considerato [kWh] A è la superficie utile [m2]
V è il volume lordo riscaldato [m3]
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VERIFICA DELLE TRASMITTANZE
In alternativa
QUANDO
• ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superfici disperdente senza ristrutturazione di impianto termico
PRESCRIZIONE
In sede progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze
effettuata sulla sola parte dell’edificio oggetto dell’intervento, senza applicare la maggiorazione del 30%.
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LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N° 10
pubblicata sul BURL 2° supplemento straordinario al n° 26 del 30 giugno 2009
Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegamento ordinamentale
ART. 1: Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” in materia di certificazione energetica
Sanzioni a carico del Soggetto certificatore
Sanzioni a carico del progettista
Sanzioni a carico del direttore lavori
Sanzioni a carico del venditore e del locatore
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SANZIONI A CARICO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Il Soggetto Certificatore accreditato che redige l’attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
Se l’attestazione comporta l’assegnazione di una classe di efficienza superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadro di superficie netta calpestabile
riscaldata dell’edificio in oggetto, fino a un massimo di € 10.000,00. In ogni caso l’attestato è inefficace e viene cancellato dal Catasto energetico regionale Verifica a carico di Regione Lombardia per conto di Cestec SpA (Organismo di accreditamento)
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SANZIONI A CARICO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
L’applicazione della sanzione a carico del Soggetto certificatore accreditato comporta comporta la sospensione per 6 mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per altro motivo di non conformità comporta la cancellazione per 2 anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di avere superato un idoneo corso di formazione.
Nel caso di sanzione a carico del Soggetto certificatore, l’ente accertatore provvede a dare comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED
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CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO SUGLI ACE ‐ Decreto n. 2055 del 3 marzo 2009
Controllo su 40 attestati di certificazione energetica scelti in modo casuale
Definizione dell’esito provvisorio del controllo
Aspetti amministrativi: verifica, dai dati in possesso, del rispetto delle condizioni di
incompatibilità previste al punto 16.5 della DGR VIII/8745 e dell’iter seguito per la redazione ed il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Valutazione dei dati: verifica della coerenza tra i dati inseriti nel file di interscambio dati dal Soggetto certificatore e quelli rilevati dall’Ispettore.
Definizione dell’esito definitivo del controllo, a seguito di un eventuale contraddittorio con il Soggetto certificatore.
Comunicazione a Regione Lombardia dell’esito del controllo per una eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori .
Relatore: Francesca BARAGIOLA
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED
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CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO ‐ VALUTAZIONE DEI DATI
Relatore: Francesca BARAGIOLA
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED
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CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO ‐ VALUTAZIONE DEI DATI
Ubicazione del generatore di calore
Tipologia di impianto
Il valore dichiarato dal Soggetto certificatore e quello rilevato dall’Ispettore deve essere il medesimo
Modalità di produzione
Combustibile
Tipologia dei terminali di emissione
Tipologia di ventilazione
Trasmittanza della superficie disperdente dell’elemento rilevato
Orientamento elemento rilevato
Temperatura di esercizio
Tipologia di generatore di calore
Relatore: Francesca BARAGIOLA
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È prevista la verifica della plausibilità del dato riportato dal Soggetto certificatore rispetto a quanto rilevato dall’Ispettore
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED
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CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO ‐ VALUTAZIONE DEI DATI
La verifica si intende superata qualora il valore relativo alla Funzione penalità non sia superiore a 15.
F.P. = Σi ei * pi
Superficie utile dichiarata < (1+ 0.15) Superficie utile rilevata
Volume netto dichiarato > (1‐ 0.15) Volume netto rilevato
Pot. th. nom. al focolare dichiarata > (1‐ 0.50) Pot. th. nom. al focolare rilevata
Potenza elettrica ausiliari dichiarata > (1‐ 0.40) Potenza elettrica ausiliari rilevata
Relatore: Francesca BARAGIOLA
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED
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CAMPAGNA SPERIMENTALE DI CONTROLLO – ESITI SUI 40 CONTROLLI EFFETTUATI
TOTALE CONTROLLI CON ESITO POSITIVO: 25
TOTALE CONTROLLI CON ESITO NEGATIVO: 15
Relatore: Francesca BARAGIOLA
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SANZIONI A CARICO DEL PROGETTISTA
Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00. La sanzione è aumentata del 50% se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.
Nel caso di sanzione a carico del Progettista, l’ente accertatore provvede a dare comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
Verifica a carico del Comune
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LA LEGGE REGIONALE 26/03
Comma 1: “I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica”
Comma 1‐bis (aggiunto dal comma 1, art.12, lettera a, Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 39): “Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate”
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BERGAMO
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LA LEGGE REGIONALE 26/03
comma 1‐ter (aggiunto dal comma 1, art.12, Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33): “I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono l’involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate”
IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE PREVISTE DALLA DGR VIII/5018 E SMI E DEL DIRITTO ALLO SCOMPUTO DEVE ESSERE VERIFICATO UTILIZZANDO LA PROCEDURA DI
CALCOLO VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
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SANZIONI A CARICO DEL DIRETTORE LAVORI
Il direttore lavori che realizza l’intervento in difformità della prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 15.000,00. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità
comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l’adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.
Nel caso di sanzione a carico del direttore lavori, l’ente accertatore provvede a dare comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
Verifica a carico del Comune
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SANZIONI A CARICO DEL VENDITORE/LOCATORE
L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di allegazione dell’ACE all’atto di trasferimento incorre nella sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 20.000,00. Il notaio ha l’obbligo di trasmettere l’atto all’Organismo di accreditamento, qualora non sia stato allegato all’atto l’ACE.
Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di produzione dell’ACE, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10.000,00. Verifica a carico di Regione Lombardia per conto di Cestec SpA (Organismo di accreditamento)
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PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 – AMPLIAMENTO VOLUMETRICO – art 3 c. 1 e 2
COSA
Ampliamento di edifici esistenti (ultimati prima del 31/03/2005), a destinazione esclusivamente residenziale, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi
DOVE
All’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. QUANTO
non più del 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi‐familiari e comunque per non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare;
non più del 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari, purché di volumetria complessiva non superiore a 1.200 mc;
tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo (ovvero non più del 13,33%) se l’intervento ricade all’interno di un parco regionale, ad eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l’incremento massimo ammissibile resta pari al 20%.
Francesca Baragiola – Cestec SpA
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PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 – AMPLIAMENTO VOLUMETRICO
COME
CASO 1 – EPH edificio A > EPHLIMITE
EDIFICIO “A”
Edificio esistente
EDIFICIO “B”
Ampliamento
VERIFICHE RICHIESTE SULL’EDIFICIO ESISTENTE
si applicano le verifiche previste dalla DGR VIII/8745, a seconda del tipo di intervento che s’intende realizzare per conseguire la diminuzione certificata al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
VERIFICHE RICHIESTE SULL’AMPLIAMENTO
la porzione di edificio ampliata dovrà rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla DGR VIII/8745 per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell’edificio esistente
DOCUMENTI
‐Relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 secondo lo schema allegato alla DGR 8/5018 e s.m.i. riferita all’intero edificio comprensivo di ampliamento;
‐Dichiarazione asseverata dal progettista secondo il modello riportato all’Allegato A DDG 19 agosto 2009 n. 8554 nella quale si certifica la diminuzione di almeno il 10% dell’EPH, riferito all’edificio esistente;
‐Relazione dettagliata degli interventi previsti.
Francesca Baragiola – Cestec SpA
17 novembre 2009
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PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 – AMPLIAMENTO VOLUMETRICO
COME
CASO 2 – EPH edificio A < EPHLIMITE
EDIFICIO “A”
Edificio esistente
EDIFICIO “B”
Ampliamento
VERIFICHE RICHIESTE SULL’EDIFICIO ESISTENTE
nessuna
VERIFICHE RICHIESTE SULL’AMPLIAMENTO
la porzione di edificio ampliata dovrà rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla DGR VIII/8745 per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell’edificio esistente
DOCUMENTI
‐Relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 secondo lo schema allegato alla DGR 8/5018 e s.m.i. riferita al solo ampliamento;
‐Dichiarazione asseverata dal progettista secondo il modello riportato all’Allegato B DDG 19 agosto 2009 n. 8554 nella quale si certifica il rispetto dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio di cui all’art. 3 comma 1 LR 13/2009
Francesca Baragiola – Cestec SpA
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PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 – AMPLIAMENTO VOLUMETRICO
Francesca Baragiola – Cestec SpA
17 novembre 2009
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PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 – AMPLIAMENTO VOLUMETRICO
ACE
al termine dei lavori di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 3 comma 1 LR 16/2009, il proprietario dovrà dotarsi dell’ACE riferito all’intero edificio (DGR 8/5018 e s.m.i.);
nel caso in cui la porzione ampliata sia dotata di proprio impianto termico, occorrerà
produrre due attestati, uno per la parte di edificio esistente (se dotata di impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento) e uno riferito all’ampliamento.
Francesca Baragiola – Cestec SpA
17 novembre 2009
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PIANO CASA LEGGE REGIONALE 13/09 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – art. 3 c. 3
COSA
Sostituzione degli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
DOVE
All’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
QUANTO
incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente;
l’incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale).
COME
diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al rispettivo valore limite.
Francesca Baragiola – Cestec SpA
17 novembre 2009
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Relatore: Ivan MOZZI
17 novembre 2009
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la certificazione energetica degli edifici in regione lombardia