Seminario di diritto processuale civile
I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
I mezzi di impugnazione contemperano
due esigenze contrastanti:

non accontentarsi
di un unico grado
di giudizio, che
potrebbe essere
viziato da errori
Milano, 24 novembre
2006

Conseguire lo
scopo
fondamentale del
giudizio di
cognizione, ossia
la certezza
2
Tutti gli ordinamenti moderni adottano una
soluzione di compromesso:


Definitività e non ripetibilità del
giudizio dopo l’eventuale
espletamento di una sola sua
rinnovazione (doppio grado di
giurisdizione)
Previsione di un altro eventuale
giudizio di controllo sulla legalità
delle prime due fasi
Milano, 24 novembre
2006
3
Art. 323 c.p.c:
mezzi di impugnazione

“ I mezzi per
impugnare le
sentenze , oltre
al REGOLAMENTO
DI COMPETENZA
(artt. 42 ss.) nei
casi previsti dalla
legge, sono:
Milano, 24 novembre
2006



l’APPELLO (artt.339 ss.)
il RICORSO PER
CASSAZIONE (artt. 360
ss.)
la REVOCAZIONE
(artt.395 ss.)
l’OPPOSIZIONE DI
TERZO (artt. 404 ss.)”
4
L’ART. 324 C.P.C. PREVEDE, PERTANTO, UNA SERIE
LIMITATA DI MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ATTRAVERSO L’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA
SERIE DI IMPUGNAZIONI O ATTRAVERSO
L’IMPLICITA ACCETTAZIONE DELLA PRONUNCIA A
SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE
DI IMPUGNAZIONE (decorso dei termini) SI
CONSEGUE L’INCONTROVERTIBILITA’ DELLA
PRONUNCIA STESSA
Milano, 24 novembre
2006
5
L’incontrovertibilita’ della sentenza:
“COSA GIUDICATA
FORMALE”(formale
= processuale)
+
se la sentenza non
riguarda solo il rito
“COSA
GIUDICATA
SOSTANZIALE”
Milano, 24 novembre
2006
6
IL GIUDICATO

COSA GIUDICATA
FORMALE:
SITUAZIONE IN FORZA DELLA QUALE
NESSUN GIUDICE PUO’ PRONUNCIARSI
SUL DIRITTO SUL QUALE E’ GIA’
INTERVENUTA UNA PRONUNCIA CHE
ABBIA ESAURITO LA SERIE DEI
POSSIBILI RIESAMI ( o MEZZI DI
IMPUGNAZIONE ORDINARI)
Art. 324 c.p.c.
Milano, 24 novembre
2006

COSA GIUDICATA
SOSTANZIALE
L’ACCERTAMENTO PASSATO IN
GIUDICATO FA STATO AD OGNI
EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI
E I LORO AVENTI CAUSA
Art. 2909 c.c.
7
ART. 324 C.P.C.
COSA GIUDICATA FORMALE:
“SI INTENDE PASSATA IN GIUDICATO LA
SENTENZA CHE NON E’ PIU’ SOGGETTA
NE’ A REGOLAMENTO DI COMPETENZA,
NE’ AD APPELLO, NE’ A RICORSO PER
CASSAZIONE, NE’ A REVOCAZIONE PER I
MOTIVI DI CUI AI NUMERI 4) E 5)
DELL’ART.395”
Sia che i diversi gradi di giudizio si siano effettivamente svolti, sia che le
parti abbiano rinunciato ad essi
Milano, 24 novembre
2006
8
IL GIUDICATO COPRE:

“DEDOTTO”
e

“DEDUCIBILE”
La sentenza passata in giudicato rende incontestabile, a
seconda dei casi, l’esistenza (o il modo di essere) o
l’inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione,
impedendo che di essa possa tornare a discutersi, in un
successivo processo, sulla base di fatti che erano stati già
dedotti nel giudizio in cui è stata resa la sentenza,
oppure che avrebbero potuto essere fatti valere già in
quel giudizio
Milano, 24 novembre
2006
9
IL GIUDICATO
INTERNO:
giudicato formatosi
nello stesso processo
ESTERNO
giudicato formatosi in un
processo diverso
tutte le sentenze
producono il giudicato
interno (anche le
sentenze di rito sono
vincolanti all’interno
dello stesso processo)
solo le sentenze di
merito e le pronunce di
rito della Cassazione
su giurisdizione e
competenza producono
un giudicato esterno

Milano, 24 novembre
2006

10
OGGETTO DEL GIUDICATO
Tendenzialmente l’oggetto del giudicato coincide
con l’oggetto della domanda e con l’oggetto del
processo. La non coincidenza può essere
secundum ius
contra ius
per esempio nelle ipotesi di
pluralità di domande tra loro
alternative o condizionate (il
giudice affronta e decide la
seconda domanda a seconda
dell’esito della prima)
errore del giudice
ai fini del giudicato rileva il quid
decisum (cioè l’oggetto della
sentenza) e non il quid disputatum
(cioè l’oggetto della domanda)
nel nostro ordinamento, a differenza del sistema formulare romano, non
esiste alcuna preclusione da res in iudicium deducta
Milano, 24 novembre
2006
11
Oggetto di impugnazione sono
le sentenze
Gli altri provvedimenti
del giudice, in
particolare le
ordinanze, non sono
autonomamente
impugnabili, poiché
refluiscono nella
sentenza. Il giudice con
la sentenza ha il potere
di riesaminare le
questioni risolte con
ordinanza.
Milano, 24 novembre
2006
Art. 177 c.p.c. : EFFETTI E
REVOCA DELLE ORDINANZE
“Le ordinanze, comunque
motivate, non possono mai
pregiudicare la decisione della
causa.
Salvo quanto disposto dal
comma seguente, le
ordinanze possono essere
sempre modificate o revocate
dal giudice che le ha
pronunciate.
12
Art. 177 c.p.c. 3° comma
Non sono modificabili
né revocabili dal
giudice che le ha
pronunciate:
Milano, 24 novembre
2006
1.
le ordinanze pronunciate
sull’accordo delle parti in materia
della quale queste possono
disporre; esse sono tuttavia
revocabili dal giudice istruttore o dal
collegio, quando vi sia l’accordo di
tutte le parti
2.
le ordinanze dichiarate
espressamente non impugnabili
dalla legge (es. ordinanza sulla
ricusazione, art. 53 c.p.c.)
3.
le ordinanze per le quali la legge
disponga uno speciale mezzo di
reclamo
13
CONDIZIONI delle IMPUGNAZIONI
contro le sentenze

INTERESSE AD AGIRE =
INTERESSE AD
IMPUGNARE:
SOCCOMBENZA
che si sviluppa in una critica al
provvedimento (motivi di
impugnazione)

LEGITTIMAZIONE AD
IMPUGNARE:
QUALITA’ DI PARTE
NELLA PRECEDENTE
FASE DEL PROCESSO
(salva la situazione di chi è
legittimato a proporre
l’opposizione di terzo)
Milano, 24 novembre
2006

POSSIBILITA’ GIURIDICA
DI IMPUGNAZIONE:
esistenza di un
PROVVEDIMENTO
IMPUGNABILE
se mancano questi
requisiti,
l’impugnazione è
INAMMISSIBILE
14
Principio di CONSUMAZIONE
dell’impugnazione
L’impugnazione dichiarata
INAMMISSIBILE (per difetto delle
condizioni dell’impugnazione, per
decorrenza del termine, per
inosservanza dell’ordine del giudice
di integrazione del contraddittorio...)
NON PUO’ ESSERE RIPROPOSTA,
anche se non ancora decorso il
termine previsto dalla legge
Milano, 24 novembre
2006
15
TERMINI per la proposizione delle
impugnazioni

TERMINE BREVE
(art. 325 c.p.c.)

TERMINE LUNGO
(art. 327 c.p.c.)
Applicabile, solo per le impugnazioni
ordinarie, quando non decorre il
termine breve o quando quest’ultimo
non sia ancora scaduto
Milano, 24 novembre
2006
16
TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI
(art. 325 c.p.c.)

30 GIORNI x
proporre appello,
revocazione e
opposizione di
terzo di cui all’art.
404, II comma cpc

60 GIORNI per
proporre il ricorso
per cassazione e
per la revocazione
delle sentenze
della Cassazione –
art. 391 bis
TERMINI PERENTORI
Milano, 24 novembre
2006
17
DECORRENZA dei TERMINI BREVI
per le IMPUGNAZIONI (art. 326 c.p.c.)

Per le impugnazioni
ordinarie il termine
decorre dalla
NOTIFICAZIONE
DELLA SENTENZA*
Art. 285: la notificazione della
sentenza, ai fini della decorrenza del
termine per l’impugnazione, si fa, su
istanza di parte, a norma dell’art.
170 I (notifica al procuratore costituito) e III
comma (notifica presso la residenza o
domicilio eletto della parte costituita
personalmente)
Milano, 24 novembre
2006
principio
dell’UNITARIETA’ DEL
TERMINE PER
L’IMPUGNAZIONE:
dal perfezionamento della
notifica della sentenza il
termine breve decorre sia
per il notificante che per
il notificato
* eccezione: regolamento di
competenza; termine decorre
dalla COMUNICAZIONE della
sentenza
18
DECORRENZA dei TERMINI BREVI
per le IMPUGNAZIONI (art. 326 c.p.c.)
 Per
le impugnazioni straordinarie
(proponibili anche avverso
sentenze passate in giudicato)di
cui all’art. 395 n. 1), 2), 3), 6),
397 e 404 II comma cpc, il
termine decorre da:
- giorno in cui si è scoperto il dolo
o la falsità o la collusione o è
stato recuperato il documento o
è passata in giudicato la
sentenza di cui al n. 6) dell’art.
395 o il PM ha avuto conoscenza
della sentenza
Milano, 24 novembre
2006
il termine
decorre, dunque,
dalla scoperta del
vizio occulto
19
DECORRENZA dei TERMINI BREVI CONTRO
gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328
c.p.c.)
Se durante la decorrenza del termine breve si verifica uno
degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c. (morte, perdita
della capacità di stare in giudizio – es. x fallimento- di una
delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di
tale rappresentanza) il termine stesso è interrotto e ricomincia
a decorrere dal momento della RINNOVAZIONE della
NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

La rinnovazione può essere effettuata agli EREDI
collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del
defunto.
N.B. la Corte Cost. ha dichiarato l’art. 328 illegittimo nella parte in cui
non prevede l’interruzione del termine anche per eventi che colpiscano il
procuratore costituito (morte, radiazione o sospensione dall’albo)
Milano, 24 novembre
2006
20
DECORRENZA del TERMINE LUNGO
per le IMPUGNAZIONI ORDINARIE (art.
327 c.p.c.)

Indipendentemente dalla notificazione della
sentenza , l’appello, il ricorso per cassazione e la
revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5)
dell’art. 395 non possono proporsi decorso il termine
di UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA
questa disposizione non si applica quando la parte contumace
dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità
della citazione – art. 164 - o della notificazione di essa – art. 160
– e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292
Milano, 24 novembre
2006
21
DECORRENZA del TERMINE LUNGO
CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA
(art. 328 c.p.c., terzo comma)

Se uno degli eventi interruttivi di cui
all’art. 299 cpc si verifica dopo i sei
mesi dalla pubblicazione della
sentenza, il termine lungo è
prorogato per tutte le parti di altri 6
mesi dal giorno dell’evento
Milano, 24 novembre
2006
22
I vizi della sentenza:

Errores in
procedendo:
violazione delle
norme che
disciplinano l’attività
delle parti e del
giudice
Milano, 24 novembre
2006

Errores in iudicando:
inerenti il contenuto stesso
della decisione, in relazione
alle conclusioni cui essa è
pervenuta vuoi quanto alla
ricostruzione dei fatti, vuoi
quanto all’individuazione e
all’interpretazione delle
norme giuridiche ad essi
applicate
23
I vizi della sentenza:

Errores in
procedendo:
INVALIDITA’
PROPRIA: difetto di
elementi formali (es.
mancanza di motivazione)
o extraformali (pronuncia
di un giudice
irregolarmente costituito)
della decisione
Milano, 24 novembre
2006
DERIVATA: conseguenza dell’invalidità
di un atto pregresso, ai sensi dell’art.
159, 1° co. (es. sentenza pronunciata
nonostante l’invalidità non sanata
dell’atto introduttivo) o conseguenza
della decisione in merito della causa
nonostante l’assenza di un presupposto
processuale (es. giurisdizione o
competenza)
24
I vizi della sentenza:

Errores in iudicando:
INGIUSTIZIA
Difformità della decisione rispetto alle
conclusioni che avrebbero dovuto essere
tratte da una corretta valutazione delle
prove e/o dall’esatta applicazione delle
norme sostanziali pertinenti alla fattispecie
Milano, 24 novembre
2006
25
CLASSIFICAZIONI dei mezzi di
impugnazione delle sentenze


Milano, 24 novembre
2006
mezzi di
impugnazione
ordinari
mezzi di
impugnazione
straordinari


mezzi di
gravame o
impugnazioni
sostitutive
mezzi di
impugnazione in
senso stretto o
impugnzioni
rescindenti
26
CLASSIFICAZIONI dei mezzi di
impugnazione delle sentenze

mezzi di
impugnazione
a critica
libera (es. appello)

m. di i. innanzi a
giudice diverso da
quello che ha
emanato il
provvedimento
impugnato (es. appello e
ricorso per cassazione)

mezzi di
impugnazione
a critica
vincolata (es.
ricorso per cassazione)
Milano, 24 novembre
2006

m. di i. innanzi a
stesso giudice che ha
emanato il
provvedimento
impugnato (es.
revocazione e opposizione di
terzo)
27
MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ORDINARI
IMPUGNAZIONI CHE IMPEDISCONO, FINCHÈ
SONO PROPONIBILI, CHE LA SENTENZA
PASSI IN GIUDICATO
Si ricollegano a vizi che la parte legittimata ben può cogliere fin
dal momento della pubblicazione della sentenza
VIZI PALESI
Milano, 24 novembre
2006
dies a quo CERTO
28
ART. 324 C.P.C.
COSA GIUDICATA FORMALE:
“SI INTENDE PASSATA IN GIUDICATO LA
SENTENZA CHE NON E’ PIU’ SOGGETTA
NE’ A REGOLAMENTO DI COMPETENZA,
NE’ AD APPELLO, NE’ A RICORSO PER
CASSAZIONE, NE’ A REVOCAZIONE PER I
MOTIVI DI CUI AI NUMERI 4) E 5)
DELL’ART.395”
Sia che i diversi gradi di giudizio si siano effettivamente svolti, sia che le
parti abbiano rinunciato ad essi (decorso dei termini o acquiescenza)
Milano, 24 novembre
2006
29
MEZZI DI IMPUGNAZIONE
STRAORDINARI
IMPUGNAZIONI CHE NON INTERFERISCONO
CON IL PASSIGGIO IN GIUDICATO DELLA
SENTENZA e che, d’altra parte, sono
esperibili
anche
contro
una
sentenza
formalmente passata in giudicato
Si ricollegano a vizi che potrebbero emergere in un momento
successivo alla pubblicazione della sentenza (revocazione),
oppure a soggetti che sono rimasti estranei al processo
(opposizione di terzo)
VIZI OCCULTI
dies a quo INCERTO: la scoperta del vizio
Milano, 24 novembre
2006
30
MEZZI DI IMPUGNAZIONE
STRAORDINARI
OPPOSIZIONE
DI TERZO:
- cd. ORDINARIA,
art. 404 c.p.c., 1°
COMMA
- cd. REVOCATORIA,
art. 404 c.p.c., 2°
COMMA

Milano, 24 novembre
2006

REVOCAZIONE cd.
STRAORDINARIA
di cui ai n. 1), 2),
3) e 6) dell’art. 395
e art. 397 c.p.c.:
31
MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA
VINCOLATA

IMPUGNAZIONI AMMESSE SOLO
PER VIZI PREDETERMINATI DALLA
LEGGE
Es.:RICORSO PER CASSAZIONE (v. art. 360), REVOCAZIONE (v.
artt. 395 e 397) e OPPOSIZIONI DI TERZO cd. REVOCATORIA (v.
art. 404, II comma)
Milano, 24 novembre
2006
32
MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA
LIBERA

IMPUGNAZIONI AMMESSE PER
QUALUNQUE TIPO DI VIZIO, NON
PREDETERMINATO DALLA LEGGE
Es.: APPELLO, OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA
(salvo che si ricolleghi a vizi del contraddittorio)
Milano, 24 novembre
2006
33
MEZZI DI GRAVAME o
IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE

La parte soccombente ha il potere
di provocare il riesame della
pronuncia impugnata, che viene
sostituita, anche se di contenuto
identico, dalla sentenza del giudice
dell’impugnazione
Es.: APPELLO
Milano, 24 novembre
2006
34
MEZZI DI IMPUGNAZIONE IN SENSO
STRETTO o IMPUGNAZIONI RESCINDENTI

La parte soccombente ha il potere
di investire il giudice non del potere
di ridecidere, ma del potere di
verificare l’esistenza di un vizio
(fase rescindente)
La sentenza impugnata sarà annullata solo in caso di
accoglimento dell’impugnazione. Dopo l’annullamento, infatti,
seguirà, innanzi allo stesso o altro giudice, la cd. fase
rescissoria
Milano, 24 novembre
2006
35
PERDITA DEL POTERE DI
IMPUGNARE
 DECORSO
-
-
DEI
TERMINI
Termine cd. breve
(artt. 325 - 326)
Termine cd. lungo
(art. 327)

ACQUIESCENZA
(art. 329)
N.B. l’opposizione di terzo ordinaria
(art. 404, I comma) è l’unico mezzo
di impugnazione non soggetto a
termini
Milano, 24 novembre
2006
36
Art. 329 c.p.c.: ACQUIESCENZA
TOTALE O PARZIALE
“Salvi i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6)
dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da
accettazione espressa o da atti
incompatibili con la volontà di avvalersi
delle impugnazioni ammesse dalla legge
ne esclude la proponibilità.
L’impugnazione parziale importa
acquiescenza alle parti della sentenza non
impugnate”
Milano, 24 novembre
2006
37
Prima categoria di acquiescenza:
1. art.
329 I comma: acquiescenza =
manifestazione di volontà della parte di
accettazione della sentenza e conseguente
rinuncia al diritto di impugnare (salvi i casi in
cui la parte soccombente venga successivamente a
conoscenza di un motivo di revocazione straordinaria)
Accettazione ESPRESSA:
dichiarazione unilaterale
non recettizia
Milano, 24 novembre
2006
Accettazione TACITA: atti
incompatibili con la volontà di
avvalersi delle impugnazioni
ammesse dalla legge
38
INAMMISSIBILITA’ DI
ACQUIESCENZA PREVENTIVA
L’acquiescenza è possibile solo se:
a) la sentenza sia già stata
pubblicata, e quindi sia già sorto il
diritto ad impugnare
b) l’impugnazione non sia stata
ancora proposta
Milano, 24 novembre
2006
39
Seconda categoria di
acquiescenza:
2.
art. 329 II comma: ACQUIESCENZA
TACITA QUALIFICATA
Se una sentenza è costituita da più capi e solo alcuni di essi
sono oggetto di impugnazione, i capi non impugnati
passano in giudicato (SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART.
336, I comma)
Milano, 24 novembre
2006
40
L’IMPUGNAZIONE nei PROCESSI
CON PLURALITA’ di PARTI

Art. 331 cpc:
INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO
IN CAUSE
INSCINDIBILI
Milano, 24 novembre
2006

Art. 332 cpc:
NOTIFICAZIONE DELL’
IMPUGNAZIONE
RELATIVA A CAUSE
SCINDIBILI
41
Art. 331 cpc
“Se la sentenza pronunciata tra più parti in
causa inscindibile o in cause tra loro
dipendenti non è stata impugnata nei
confronti di tutte, il giudice ordina
l’integrazione del contraddittorio fissando
il termine nel quale la notificazione deve
essere fatta e, se è necessario, l’udienza
di comparizione.
L’impugnazione è dichiarata inammissibile
se nessuna delle parti provvede
all’integrazione nel termine fissato”
Milano, 24 novembre
2006
42
Nelle ipotesi che rientrano nell’ambito di
applicazione dell’art. 331, l’impugnazione
tempestivamente proposta nei confronti di alcuna
soltanto delle parti è idonea ad instaurare
validamente il giudizio di impugnazione, evitando
il passaggio in giudicato della sentenza nei
confronti di tutte le parti
A condizione che la successiva integrazione del contraddittorio
avvenga nel termine fissato dal giudice
Milano, 24 novembre
2006
43
CAUSA INSCINDIBILE
-
-
ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO
cd. SOSTANZIALE ab origine, ex art. 102
ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO
cd. PROCESSUALE (es. intervento coatto di terzo
disposto dal giudice ex art. 10, morte della parte nel corso
del processo e subentro degli eredi)
-
ipotesi di SUCCESSIONE a TITOLO
PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO
(salvo l’estromissione dell’alienante prima della pronuncia
della sentenza)
Milano, 24 novembre
2006
44
CAUSA INSCINDIBILE
-
-
ipotesi di LITISCONSORZIO cd. UNITARIO:
cumulo di domande (tra parti diverse)
connesse per identità dell’oggetto e del
titolo, in quanto relative ad un rapporto
giuridico sostanziale unico rispetto a più
contitolari
ipotesi di INTERVENTO (volontario o coatto)
di un terzo titolare di un rapporto giuridico
dipendente da quello oggetto del giudizio
(intervento adesivo dipendente)
Milano, 24 novembre
2006
45
Art. 332 cpc
“ Se la impugnazione di una sentenza
pronunciata in cause scindibili è stata
proposta soltanto da alcuna delle parti o nei
confronti di alcuna di esse, il giudice ne
ordina la notificazione alle altre, in
confronto delle quali l’impugnazione non è
preclusa o esclusa, fissando il termine nel
quale la notificazione deve essere fatta e,
se necessario, l’udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non
avviene, il processo rimane sospeso fino a
che non siano decorsi i termini previsti
negli articoli 325 e 327 primo comma”
Milano, 24 novembre
2006
46
Se al litisconsorzio corrisponde una
pluralità di cause scindibili non è
necessario che la sentenza venga
impugnata nei confronti di tutte le
parti, ma è sufficiente evitare che si
abbiano più impugnazioni separate
e dunque più giudizi d’impugnazione
Milano, 24 novembre
2006
47
DIFFERENZE ART 332 rispetto all’art.
331

il giudice non ordina l’integrazione del
contraddittorio, ovvero di estendere il giudizio di
impugnazione alle parti non coinvolte, ma ordina
solo la notifica a queste ultime dell’impugnazione
sorta di LITIS DENUNTIATIO
LA PARTE CHE RICEVE LA NOTIFICA, QUALORA VOGLIA
IMPUGNARE A PROPRIA VOLTA LA SENTENZA, DEVE FARLO
NECESSARIAMENTE NELLE FORME DELL’IMPUGNAZIONE
INCIDENTALE, CHE SI INSERISCE NELLO STESSO
PROCESSO GIA’ AVVIATO DALLA PRIMA IMPUGNAZIONE
Milano, 24 novembre
2006
48


la notifica è prevista solo nei confronti delle parti
che potrebbero ancora concretamente impugnare,
per le quali l’impugnazione non sia già preclusa o
esclusa (es. per scadenza dei termini, acquiescenza,
non soccombenza)
se l’ordine del giudice non viene rispettato la
conseguenza non è l’inammissibilità
dell’impugnazione ma solo la sospensione del
processo d’impugnazione fino alla scadenza dei
termini per tutte le parti soccombenti, ossia fino a
quando sarà definitivamente esclusa la possibilità di
altre impugnazioni
Milano, 24 novembre
2006
49
Art. 335 cpc: RIUNIONE DELLE
IMPUGNAZIONI SEPARATE
“Tutte le impugnazioni proposte
separatamente contro la stessa
sentenza debbono essere
riunite, anche d’ufficio in un solo
processo”
Milano, 24 novembre
2006
50
DIVIETO di REFORMATIO IN PEIUS
Dall’inscindibilità delle posizioni processuali
deriva il principio per cui, fatta eccezione per le
ipotesi di estensione soggettiva previsti dagli art.
331-332, l’impugnazione può giovare
esclusivamente a chi l’ha proposta
Se vi sono PIÙ PARTI SOCCOMBENTI o una SOCCOMBENZA PARZIALE
RECIPROCA, non è possibile che l’impugnante veda riformare la sentenza
in senso a sé sfavorevole salvo che tale sia conseguenza
dell’accoglimento dell’impugnazione proposta da un’altra parte
Milano, 24 novembre
2006
51
DIVIETO di REFORMATIO IN PEIUS
Es. se il convenuto impugna la
sentenza che lo ha condannato a
pagare 50 e l’attore, che ne aveva
chiesto la condanna al pagamento di
100, non impugna a sua volta, il
giudice dell’impugnazione non può
condannare l’impugnante al
pagamento di un importo maggiore di
50
Milano, 24 novembre
2006
52
IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
Per assicurare l’unicità dei processi in
fase di impugnazione, il legislatore ha
previsto un istituto di carattere
generale applicabile a qualunque tipo
di impugnazione:
l’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE
Milano, 24 novembre
2006
53
IMPUGNAZIONI INCIDENTALI – Art.
333 cpc
“Le parti alle quali sono state fatte le
notificazioni previste negli articoli
precedenti, debbono proporre, a
pena di decadenza, le loro
impugnazioni in via incidentale nello
stesso processo”
Milano, 24 novembre
2006
54
IMPUGNAZIONI INCIDENTALI – Art.
333 cpc
La parte che impugna per prima deve rispettare le forme
prescritte per l’impugnazione principale (es. atto di
citazione per l’appello, ricorso per il ricorso in
cassazione..), mentre le parti che abbiano già ricevuto la
notifica dell’impugnazione principale o una delle notifiche
previste dagli artt. 331 e 332 (notifica dell’integrazione
del contraddittorio o notifica della litis denuntiatio), se
anch’esse soccombenti devono rispettare le forme e i
termini prescritti per le impugnazioni incidentali (es. art.
343: l’appello incidentale va proposto a pena dei
decadenza nella comparsa di costituzione e risposta
depositata almeno venti giorni prima dell’udienza indicata
nell’atto introduttivo; artt. 370-371: il ricorso incidentale
per cassazione si propone con il controricorso nel termine
previsto per quest’ultimo)
Milano, 24 novembre
2006
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IMPUGNAZIONE INCIDENTALE
TARDIVA
L’impugnazione incidentale deve, a
pena di inammissibilità, essere
proposta entro il termine “breve”
decorrente dalla notifica della
sentenza o quello annuale decorrente
dalla pubblicazione (se scadono prima
di quelli relativi all’impugnazione
incidentale stessa
DEROGA: ART. 334 CPC
Milano, 24 novembre
2006
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ART. 334 cpc: IMPUGNAZIONE
INCIDENTALE TARDIVA
“Le parti, contro le quali è stata proposta
impugnazione e quelle chiamate ad
integrare il contraddittorio a norma
dell’art. 331, possono proporre
impugnazione incidentale anche quando
per esse è decorso il termine o hanno fatto
acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l’impugnazione principale è
dichiarata inammissibile, l’impugnazione
incidentale perde efficacia”
Milano, 24 novembre
2006
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Scopo dell’impugnazione incidentale
tardiva:

Evitare “impugnazioni cautelative”
La ratio dell’impugnazione incidentale è
individuabile nel divieto di reformatio in
peius
Milano, 24 novembre
2006
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La giurisprudenza sull’impugnazione
incidentale tardiva
Fino agli anni ’80 la giurisprudenza
riteneva che l’impugnazione
incidentale tardiva fosse soggetta a
LIMITI DI NATURA OGGETTIVA,
ovvero che essa fosse consentita
esclusivamente nei confronti dello
stesso capo di sentenza investito
dall’impugnazione principale o un
capo strettamente connesso
Milano, 24 novembre
2006
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EFFETTI della PRONUNCIA di
IMPUGNAZIONE
Di regola, gli effetti della pronuncia
del giudice dell’impugnazione,
sostitutiva o rescindente, investono
solo le parti della sentenza
effettivamente impugnate
Eccezione: art. 336 cpc
Milano, 24 novembre
2006
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EFFETTO ESPANSIVO cd. INTERNO

Art. 336, I comma: la riforma o la
cassazione (= pronuncia meramente rescindente)
parziale ha effetto anche sulle parti
della sentenza dipendenti dalla
parte riformata o cassata (es. condanna alle
spese, situazione pregiudiziale...)
se il capo di sentenza non impugnato è dipendente da quello
impugnato, non opera, dunque, l’art. 329 II comma
(acquiescenza tacita qualificata)
Milano, 24 novembre
2006
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EFFETTO ESPANSIVO cd. ESTERNO

Art. 336, II comma: la riforma o la
cassazione (= pronuncia meramente rescindente)
estende i suoi effetti ai
provvedimenti e agli atti dipendenti
dalla sentenza riformata o cassata
(es. sentenze non definitive, sentenze di condanna generica,
sentenze parzialmente definitive...)
Milano, 24 novembre
2006
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ART. 337 cpc: sospensione
dell’esecuzione e dei processi
“L’esecuzione della sentenza non è sospesa
per effetto dell’impugnazione di essa,
salve le disposizioni degli articoli 283,
373, 401 e 407.
Quando l’autorità di una sentenza è
invocata in un diverso processo, questo
può essere sospeso se tale sentenza è
impugnata.”
Milano, 24 novembre
2006
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