Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
ANNO 2005
JAHR 2005
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO47050147091|R050|S020|]
[AM47050147091|R050|S020|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2005, n. 25
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 13. Juni 2005, Nr. 25
Regolamento relativo alle disposizioni sul
pronto soccorso nelle aziende della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige . .
pag. 7
Durchführungsverordnung betreffend die
Erste-Hilfe-Maßnahmen in den Betrieben
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol . . . Seite
[BO47050147097|R060|]
[AM47050147097|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
7 ottobre 2005, n. 777/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 7. Oktober 2005, Nr. 777/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani,
rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di
raccolta della Comunità Comprensoriale
Val Pusteria, Brunico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 12
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Wertstoffzentrum der Bezirksgemeinschaft
Pustertal, Bruneck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO47050147089|C080|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
21 ottobre 2005, n. 2214
Nuove disposizioni in materia di compensi
da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 16
[BO47050147104|E010|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 novembre 2005, n. 2353
Criteri di attuazione dell’articolo 24 LP 8
maggio 2000, n. 4, concernente gli interventi per favorire l’insediamento di attività
economiche in zone montane (Multiservizi)
- modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di
data 30.8.2002, modificata con deliberazioni n. 2259 di data 20.9.2002 e n. 3273 di
data 19.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 17
[BO47050147106|B020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 novembre 2005, n. 2361
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 e al corrispondente
documento tecnico di accompagnamento
e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27
della legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147103|T051|I100|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 novembre 2005, n. 2364
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
art. 7, decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m.,
art. 2 - adozione del piano d'azione per il
contenimento degli inquinanti atmosferici
(periodo novembre 2005-marzo 2006) . . .
pag. 19
[BO47050147109|V015|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 novembre 2005, n. 2401
Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e
s.m. - articolo 9 - proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto definitivo denominato
«Lavori di costruzione del III lotto della discarica per rsu e rsau in località Ischia
Podetti», nel Comune di Trento, disposta
con deliberazione di Giunta provinciale n.
2479 di data 6 ottobre 2000 . . . . . . . . . . . . .
pag. 24
[BO47050147098|T051|V015|]
DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
26 ottobre 2005, n. 24/2005
Legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13,
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e
s.m.: progetto della «Circonvallazione sud
di Trento», nei Comuni di Trento e Besenello - prescrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 25
[BO47050147088|V015|]
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA
9 novembre 2005, n. 25/2005
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del
DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e
s.m.: valutazione tecnica preliminare della
significatività dell'impatto ambientale del
progetto di variante al programma di attuazione delle aree estrattive del Comune
di Cembra - modifiche al progetto di coltivazione del lotto 2 - Comune di CembraScreening n. 25/2005S - non sottoposizione a procedura di valutazione dell’impatto
ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 26
[BO47050147071|E020|]
COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME - COMMISS. ASSEGNAZ.
ALLOGGI EDIL. ABITATIVA
Graduatorie comprensoriali provvisorie anno 2005 - dei richiedenti l'assegnazione
di alloggi di edilizia abitativa pubblica: generalità, emigrati trentini e immigrati extracomunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 26
[BO47050147105|E020|]
COMPRENSORIO BASSA VALS. E TESINO - COMMISS. ASSEGNAZ.
ALLOGGI EDILIZIA ABITAT.
9 novembre 2005
Graduatoria comprensoriale definitiva relativa al 2° semestre 2004 dei richiedenti
l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica - LP n. 16/90 «Interventi a favore delle persone anziane» . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 30
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
3
[BO47050147072|E020|]
COMPRENSORIO D. GIUDICARIE - COMMISSIONE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA
Graduatoria definitiva per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia abitativa pubblica,
a favore di persone anziane, situati sul territorio comprensoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 30
Comune di CEMBRA
[BO47050147099|S110|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
21 settembre 2005, n. 30
Modifica dell’art. 16 dello Statuto del Comune di Cembra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 33
Comune di RONCEGNO TERME
[BO47050147090|P025|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
18 ottobre 2005, n. 34
Rettifica errore materiale al PRG in località
Marlecchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 33
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO47050147070|S020|]
[AM47050147070|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 settembre 2005, n. 3569
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. September 2005, Nr. 3569
Modifica della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1406 del 7.5.2001 inerente ai
«Criteri per l’assunzione temporanea di
personale nel servizio delle aziende sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano»
pag. 34
Änderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1406 vom 7.5.2001 betreffend
die «Kriterien für die zeitbegrenzte Aufnahme von Personal in den Dienst der Sanitätsbetriebe der Autonomen Provinz Bozen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147096|P025|]
[AM47050147096|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 ottobre 2005, n. 3860
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Oktober 2005, Nr. 3860
Comune di Rasun Anterselva: approvazione di modifiche al piano urbanistico . . . . .
pag. 38
Gemeinde Rasen-Antholz: Genehmigung
von Abänderungen zum Bauleitplan . . . . . . Seite
[BO47050147079|P025|]
[AM47050147079|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 ottobre 2005, n. 3868
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Oktober 2005, Nr. 3868
Comune di Bronzolo: approvazione di una
modifica al piano urbanistico . . . . . . . . . . . .
pag. 40
Gemeinde Branzoll: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147101|P025|]
[AM47050147101|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3959
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3959
Comune di Bolzano: previsione della Zona
produttiva di interesse provinciale «Argine
sinistro dell’Isarco» modifica d'ufficio del
piano urbanistico - approvazione definitiva
pag. 42
Gemeinde Bozen: Ausweisung des Gewerbegebietes von Landesinteresse «Am
linken Eisackufer» - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige
Genehmigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147102|P025|]
[AM47050147102|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3960
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3960
Comune di Bolzano: cambiamento urbanistico della superficie dell’hotel Sheraton
da zona D3 - zona produttiva d’interesse
provinciale a zona per impianti turistici alloggiativi - modifica d'ufficio del piano urbanistico - approvazione definitiva . . . . . .
pag. 44
Gemeinde Bozen: Umwidmung der Fläche
des Sheraton Hotels von Zone D3 - Gewerbegebiet von Landesinteresse in Zone
für touristische Einrichtungen - Beherbergung Abänderung des Bauleitplanes von
Amts wegen - Endgültige Genehmigung . . Seite
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4
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147076|P025|]
[AM47050147076|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3963
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3963
Comune di Brennero: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con integrazioni d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 46
Gemeinde Brenner: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147095|P025|]
[AM47050147095|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3964
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3964
Comune di Rasun-Anterselva: rigetto di
una modifica al piano urbanistico . . . . . . .
pag. 47
Gemeinde Rasen-Antholz: Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . Seite
[BO47050147093|P025|]
[AM47050147093|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3965
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3965
Comune di Terento: approvazione di una
modifica al piano urbanistico . . . . . . . . . . . .
pag. 48
Gemeinde Terenten: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147075|P025|]
[AM47050147075|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3966
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3966
Comune di Valle Aurina: approvazione di
una modifica al piano urbanistico . . . . . . .
pag. 49
Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147094|P025|]
[AM47050147094|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3967
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3967
Comune di Chienes: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con una rettifica d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 51
Gemeinde Kiens: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Richtigstellung von Amts wegen . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147074|P025|]
[AM47050147074|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3968
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3968
Comune di San Candido: approvazione di
una modifica al piano urbanistico con
un’integrazione d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 52
Gemeinde Innichen: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung von Amts wegen . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147077|P025|]
[AM47050147077|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3971
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3971
Comune di Laives: approvazione di una
modifica al piano urbanistico . . . . . . . . . . . .
pag. 53
Gemeinde Leifers: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147078|P025|]
[AM47050147078|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3972
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3972
Comune di Bolzano: approvazione di modifiche al piano urbanistico . . . . . . . . . . . . .
pag. 54
Gemeinde Bozen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147069|S020|]
[AM47050147069|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3988
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3988
Compensi ai revisori dei conti . . . . . . . . . . .
pag. 57
Vergütungen der Rechnungsrevisoren . . . Seite
[BO47050147085|C056|]
[AM47050147085|C056|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4019
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4019
Documento unico di programmazione per
le zone obiettivo 2 2000-2006 - modifica
della deliberazione dell'11.8.2004 n. 2801
(Sostituzione dei responsabili delle misure
1.2, 2.3 e 3.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 58
Einheitliches
Programmplanungsdokument für die Ziel 2-Gebiete 2000-2006 Abänderung des Beschlusses Nr. 2801
vom 11.8.2004 (Ersetzung der Verantwortlichen für die Maßnahmen 1.2, 2.3 und 3.4) Seite
46
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Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147080|C210|]
[AM47050147080|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4030
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4030
Liquidazione coatta amministrativa della
società Cooperativa «Professional Team
società cooperativa arl» con sede a Bolzano, corso Italia n. 30, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 59
Zwangsliquidation im Verwaltungsweg der
Genossenschaft «Professional Team Genossenschaft mbH» mit Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30, und Ernennung des Liquidationskommissärs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147081|C210|]
[AM47050147081|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4031
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4031
Liquidazione coatta amministrativa della
società Cooperativa «Kri.on piccola società cooperativa arl», con sede a Salorno, via
Nazionale n. 48 e nomina del commissario
liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 59
Zwangsliquidation im Verwaltungsweg der
Genossenschaft «Kri.on Kleine Genossenschaft mbH» mit Sitz in Salurn, Staatsstraße Nr. 48 und Ernennung des Liquidationskommissärs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147082|C210|]
[AM47050147082|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4032
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4032
Liquidazione coatta amministrativa della
società Cooperativa «Video Professional
società cooperativa arl», con sede a Bolzano, via Trento n. 14 e nomina del commissario liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 60
Zwangsliquidation im Verwaltungsweg der
Genossenschaft «Video Professional Genossenschaft mbH», mit Sitz in Bozen,
Trientnerstraße Nr. 14 und Ernennung des
Liquidationskommissärs . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147086|A030|]
[AM47050147086|A030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4038
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4038
Disciplinare della certificazione volontaria
genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto . . .
pag. 61
Richtlinien für die freiwillige genetisch-gesundheitliche Zertifizierung des Vermehrungsmaterials von Obstpflanzen . . . . . . . . Seite
[BO47050147083|P015|]
[AM47050147083|P015|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4057
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4057
Nuovo vincolo di tutela archeologica nel
Comune di Appiano - zona archeologica
San Paolo-Aica, p.f. 2601 in P.T. 357/I CC
Appiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 64
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Eppan - Archäologische Zone St.
Pauls-Aich, Gp. 2601, in Ezl. 357/I KG Eppan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147084|E050|]
[AM47050147084|E050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4081
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4081
Integrazione della propria delibera del 26
settembre 2005, n. 3564 concernente «Direttive per la posa in opera di sonde geotermiche» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 65
Ergänzung des eigenen Beschlusses vom
26. September 2005, Nr. 3564, betreffend
«Richtlinien für die Niederbringung von
Erdwärmesonden» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147107|O040|]
[AM47050147107|O040|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 novembre 2005, n. 4142
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. November 2005, Nr. 4142
Modifica deliberazione della Giunta provinciale 10 agosto 2005, n. 2835 . . . . . . . . .
pag. 66
Änderung Beschluss der Landesregierung
vom 10. August 2005, Nr. 2835 . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147108|S020|]
[AM47050147108|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 novembre 2005, n. 4157
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. November 2005, Nr. 4157
Linee guida provinciali per l’attività vaccinale nelle Aziende Sanitarie - integrazione
della delibera della Giunta provinciale n.
2923 dd. 10.8.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 66
Landesrichtlinien für die Impftätigkeit in
den Sanitätsbetrieben - Ergänzung des
Beschlusses der Landesregierung Nr.
2923 vom 10.8.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
5
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59
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Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147110|I090|]
[AM47050147110|I090|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 novembre 2005, n. 4339
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. November 2005, Nr. 4339
Modifica ai criteri di agevolazione approvati con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2180 del 30.6.2003 e n. 2597 del
28.7.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 70
COMUNE DI BOLZANO
Änderung der Förderungskriterien, genehmigt mit Beschlüssen der Landesregierung Nr. 2180 vom 30.6.2003 und Nr.
2597 vom 28.7.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
70
GEMEINDE BOZEN
[BO47050147092|D020|]
[AM47050147092|D020|]
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
27 settembre 2005, n. 253
BESCHLUSS DES AUSSERORDENTLICHEN KOMMISSÄRS
vom 27. September 2005, Nr. 253
Via Claudia Augusta: sdemanializzazione
dell’area di m2 114 della p.f. 2692 ed aggregazione della stessa alla p.ed. 1014 entrambe in CC Dodiciville . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 71
Claudia-Augusta-Straße:
Ausgliederung
der Fläche von 114 m2 auf der Gp. 2692
aus dem öffentlichen Gut und Angliederung derselben an die Bp. 1014, beide in
KG Zwölfmalgreien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO47050147100|D020|]
[AM47050147100|D020|]
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
3 novembre 2005, n. 453
BESCHLUSS DES AUSSERORDENTLICHEN KOMMISSÄRS
vom 3. November 2005, Nr. 453
Sdemanializzazione e cessione di una
porzione di 205 m2 della p.f. 218/2 in CC
Gries di proprietà comunale, via Sarentino
pag. 71
Entklassifizierung und Abtretung von 205
m2 der gemeindeeigenen Gp. 218/2 in KG
Gries, Sarntalerstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
ANNO 2005
JAHR 2005
PARTE SECONDA
ZWEITER TEIL
ORDINANZE E SENTENZE
BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE
CORTE COSTITUZIONALE
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[BO47050147073|C220|]
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
24 ottobre 2005, n. 407
Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5, lettera b) e
11, nonché dell'art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Trento 17 giugno
2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 72
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
ANNO 2005
JAHR 2005
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[S147050147054|T040|C214|C090|I090|A070|]
[B147050147054|T040|C214|C090|I090|A070|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4052
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4052
Settori artigianato, industria, commercio e
servizi, innovazione e cooperative, turismo: criteri per l’applicazione della legge
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 «Interventi della Provincia Autonoma di BolzanoAlto Adige per il sostegno dell’economia»
Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und
Dienstleistungen, Innovation und Genossenschaften, Tourismus: Anwendungsrichtlinien zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 «Maßnahmen des Landes
Südtirol zur Förderung der gewerblichen
Wirtschaft»
71
71
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
SUPPLEMENTO N. 2
BEIBLATT NR. 2
ANNO 2005
JAHR 2005
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[S247050147114|D020|S020|A090|U030|L015|]
[B247050147114|D020|S020|A090|U030|L015|]
LEGGE PROVINCIALE
18 novembre 2005, n. 10
LANDESGESETZ
vom 18. November 2005, Nr. 10
Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni
7
Änderungen von Landesgesetzen in den
Bereichen Arbeit, Raumordnung, Fürsorge, Gesundheitswesen, Mobilität, Forstund Domänenverwaltung und andere Bestimmungen
ANNO 2005
JAHR 2005
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[BO47050147091|R050|S020|]
[AM47050147091|R050|S020|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2005, n. 25
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 13. Juni 2005, Nr. 25
(Registrato alla Corte dei Conti il 25.10.2005, registro 1, foglio 31)
(Registriert beim Rechnungshof am 25.10.005, Register 1, Blatt 31)
Regolamento relativo alle disposizioni sul
pronto soccorso nelle aziende della Provincia
Autonoma di Bolzano-Alto Adige
Durchführungsverordnung betreffend die Erste-Hilfe-Maßnahmen in den Betrieben der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
1190 del 11.4.2005
hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 1190
vom 11.4.2005 zur Kenntnis genommen und
emana
erlässt
il seguente regolamento:
folgende Verordnung:
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 1
Anwendungsbereich
1. Il presente regolamento disciplina le modalità
di applicazione delle misure sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 25ter della legge
provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche. Il presente regolamento si applica a tutte le
aziende ed unità operative, di seguito denominate
“aziende” escluse le aziende con unico socio, operanti
in provincia di Bolzano.
1. Diese Verordnung regelt die Modalitäten zur
Anwendung der Erste-Hilfe-Maßnahmen in den Betrieben, in Durchführung des Artikels 25ter des Landesgesetzes vom 27. Oktober 1988, Nr. 41, in geltender Fassung, und gilt für alle Betriebe und Arbeitseinheiten, in der Folge „Betriebe“ genannt, ausgenommen die Einmann- bzw. Einfraubetriebe, die in Südtirol ihre Tätigkeit ausüben.
8
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Art. 2
Classificazione delle aziende
Art. 2
Klassifizierung der Betriebe
1. Le aziende sono classificate in tre gruppi, tenuto
conto della tipologia di attività svolta, del numero dei
lavoratori e lavoratrici occupati e dei fattori di rischio:
a) Gruppo A:
1) le aziende che svolgono attività industriali,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche, le aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, le aziende
che eseguono lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del
20 marzo 1956, n. 320, e successive modifiche, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
1. Die Betriebe werden aufgrund der Art der ausgeübten Tätigkeit, der Anzahl der Beschäftigten und der
vorhandenen Risikofaktoren in drei Gruppen eingeteilt:
a) Gruppe A:
1) Betriebe, die industrielle Tätigkeiten ausüben, die der Erklärungs- oder Meldepflicht
laut Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 17. August 1999, Nr. 334, unterliegen, Wärmekraftwerke, Nuklearanlagen und
-labore laut den Artikeln 7, 28 und 33 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 17. März
1995, Nr. 230, in geltender Fassung, Bergbaubetriebe und weitere bergbauliche Tätigkeiten, die vom gesetzesvertretenden
Dekret vom 25. November 1996, Nr. 624,
festgelegt sind, Betriebe die Untertagearbeiten laut Dekret des Präsidenten der Republik
vom 20. März 1956, Nr. 320, in geltender
Fassung, ausüben, Betriebe, die Sprengstoffe, Schießpulver und Munition herstellen,
2) Betriebe oder Produktionseinheiten mit mehr
als fünf Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die den INAIL-Tarifgruppen mit Risikoindex für eine bleibende Behinderung von
mehr als vier angehören oder auf diese zurückgeführt werden können, wie sie aus den
nationalen, im Gesetzesanzeiger der Republik
veröffentlichten INAIL-Statistiken der letzten
drei Jahre hervorgehen, die am 31. Dezember
jedes Jahres aktualisiert werden,
3) Betriebe oder Produktionseinheiten mit
mehr als fünf unbefristet angestellten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen des
landwirtschaftlichen Sektors,
2)
le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori e lavoratrici appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale, relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
3)
le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura;
b)
Gruppo B:
1) le aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel
gruppo A;
b)
Gruppe B:
1) Betriebe oder Produktionseinheiten mit drei
oder mehr Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die nicht in die Gruppe A fallen,
c)
Gruppo C:
1) le aziende o unità produttive con fino a tre
lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel
gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di
appartenenza della propria azienda o unità
produttiva e, qualora appartenga al gruppo
A, la comunica all'azienda sanitaria competente sul territorio in cui si svolge l'attività
lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda
svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
c)
Gruppe C:
1) Betriebe oder Produktionseinheiten mit bis
zu drei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die nicht in die Gruppe A fallen.
2. Der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin legt
die Gruppe fest, zu der der Betrieb oder die
Produktionseinheit gehört, und zwar - sofern
vorgesehen - nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt oder der zuständigen Ärztin.
Im Fall einer Zugehörigkeit zur Gruppe A
wird dies dem Sanitätsbetrieb gemeldet, in
dessen Einzugsgebiet die betriebliche Tätigkeit ausgeübt wird, damit die notwendigen
Dringlichkeitsmaßnahmen ergriffen werden
können. Übt der Betrieb Tätigkeiten aus, die
in mehrere Gruppen fallen, nimmt der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin Bezug auf
die Tätigkeit mit dem höchsten Risikoindex.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
9
Art. 3
Organizzazione delle misure di pronto soccorso
Art. 3
Organisation der Erste-Hilfe-Maßnahmen
1. Le aziende appartenenti ai gruppi A e B sono
dotate di:
a) una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo
di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema d’emergenza.
1. Die Betriebe der Gruppe A und B haben folgende Ausstattung:
a) einen Erste-Hilfe-Koffer an jedem Arbeitsort, der
angemessen und an einem leicht zugänglichen
Ort aufbewahrt wird und anhand einer geeigneten Kennzeichnung auffindbar ist,
b) ein geeignetes Kommunikationsmittel, das unverzüglich das Notfallsystem aktivieren kann.
2. Le aziende del gruppo C sono dotate di:
a)
un pacchetto di medicazione, adeguatamente
custodito in un luogo facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata;
b)
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema d’emergenza.
3. I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono determinate nell’allegato A.
4. Nelle aziende di gruppo A, anche consorziate,
il datore di lavoro, sentito il medico competente,
quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al
comma 1, deve garantire il raccordo tra il sistema di
pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza
del Servizio sanitario provinciale.
5. Ai lavoratori e alle lavoratrici che prestano la
propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede
dell’azienda, va fornito il pacchetto di medicazione di
cui al comma 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo
per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza.
2. Die Betriebe der Gruppe C haben folgende Ausstattung:
a) einen Verbandskasten an jedem Arbeitsort, der
angemessen und an einem leicht zugänglichen
Ort aufbewahrt wird und anhand einer geeigneten Kennzeichnung auffindbar ist,
b) ein geeignetes Kommunikationsmittel, das unverzüglich das Notfallsystem aktivieren kann.
3. Die Mindestinhalte des Erste-Hilfe-Koffers und
des Verbandskastens sind in der Anlage A festgelegt.
4. In Betrieben - auch zusammengeschlossenen der Gruppe A hat der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt
bzw. der zuständigen Ärztin, sofern vorgesehen, neben der Bereitstellung der Ausstattungen laut Absatz
1, auch eine Verbindung des internen Erste-HilfeSystems mit dem Notfallsystem des Landesgesundheitsdienstes zu gewährleisten.
5. Den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen,
die ihren Dienst an abgelegenen Orten und nicht am
Standort des Betriebssitzes versehen, ist ein Verbandskasten laut Absatz 2 zur Verfügung zu stellen
sowie ein geeignetes Kommunikationsmittel zur Verbindung mit dem Betrieb, um das Notfallsystem unverzüglich aktivieren zu können.
Art. 4
Formazione degli addetti al pronto soccorso
Art. 4
Ausbildung der Erste-Hilfe-Beauftragten
1. Gli addetti al pronto soccorso seguono un corso di formazione teorico-pratico per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l'attivazione
degli interventi di pronto soccorso.
2. Oltre alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati
possono essere incaricati come addetti al pronto soccorso anche il datore di lavoro stesso o i suoi familiari
che collaborano nell’azienda.
3. La formazione è svolta da un medico. Sotto
sorveglianza di un medico, preferibilmente un medico
specializzato in medicina d’emergenza o del lavoro, la
formazione può essere svolta anche da:
1. Die Erste-Hilfe-Beauftragten absolvieren eine
theoretische und praktische Ausbildung für die
Durchführung der internen Erste-Hilfe-Maßnahmen
und die Aktivierung der Notfalleinsätze.
2. Neben den Beschäftigten können auch der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin selbst oder dessen
bzw. deren im Betrieb mitarbeitende Familienangehörige zu Erste-Hilfe-Beauftragten ernannt werden.
3. Die Ausbildung wird von Ärzten durchgeführt.
Unter Aufsicht eines Arztes bzw. einer Ärztin, wobei
ein Facharzt bzw. eine Fachärztin in Notfall- oder
Arbeitsmedizin bevorzugt werden, können auch folgende Personen die Ausbildung durchführen:
a) diplomierte Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, wobei jene mit Zusatzausbildung bevorzugt sind, die im Rettungs- und Notfalldienst tätig sind,
a)
infermieri diplomati o infermiere diplomate, preferibilmente con formazione nell’ambito dell’emergenza, che operano nel sistema di emergenza
e di urgenza;
10
b)
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
istruttori e istruttrici di pronto soccorso che
hanno svolto la formazione di livello B per soccorritori e soccorritori volontari.
b)
Ausbilder und Ausbilderinnen der Ersten Hilfe,
die das Ausbildungsprogramm der Stufe B zum
Rettungssanitäter oder freiwilligen Rettungshelfer absolviert haben.
4. La durata minima del corso di formazione per
gli incaricati delle aziende del gruppo A è di 16 unità
di formazione.
5. La durata minima del corso di formazione per
gli incaricati delle aziende dei gruppi B e C è di dodici
unità di formazione.
6. Il contenuto dei corsi di cui al comma 5 tiene
conto della categoria e dell’attività svolta dalle aziende, suddivise nelle seguenti tipologie:
a) settore servizi ed amministrazione;
b) settore trasporto e circolazione;
c) settore di produzione, edilizia ed agricoltura.
4. Die Beauftragten der Betriebe der Gruppe A
absolvieren einen Ausbildungskurs von mindestens
16 Unterrichtseinheiten.
5. Die Beauftragten der Betriebe der Gruppen B
und C absolvieren einen Ausbildungskurs von mindestens zwölf Unterrichtseinheiten.
6. Der Inhalt der Kurse laut Absatz 5 ist auf die
Kategorie und die spezifische Tätigkeit der Betriebe
abgestimmt, die in folgende Bereiche unterteilt sind:
a) Bereich Dienstleistungen und Verwaltung,
b) Bereich Transport und Verkehr,
c) Bereich Produktion, Bauwesen und Landwirtschaft.
7. I contenuti minimi dei corsi di cui ai commi 4 e
5 sono determinati nell’allegato B.
8. La formazione va ripetuta con cadenza decennale e può essere limitata alla sola parte pratica della
formazione.
9. Una commissione nominata dalla Giunta provinciale valuta la conformità dei corsi di formazione
con i contenuti minimi di cui all’allegato B. Inoltre
accredita, anche parzialmente le esperienze formative
maturate.
7. Die Mindestinhalte der Kurse laut den Absätzen 4 und 5 sind in der Anlage B festgelegt.
8. Die Ausbildung wird alle zehn Jahre wiederholt und kann auf den praktischen Ausbildungsteil
beschränkt sein.
9. Eine von der Landesregierung ernannte Kommission überprüft die Übereinstimmung der Ausbildungskurse mit den Mindestinhalten laut Anlage B.
Außerdem erkennt sie bereits erworbene Bildungserfahrungen, auch teilweise, an.
Art. 5
Disposizione transitoria
Art. 5
Übergangsbestimmung
1. Entro il 31 dicembre 2008 gli addetti al pronto
soccorso devono avere frequentato un corso di formazione.
1. Bis zum 31. Dezember 2008 müssen die ErsteHilfe-Beauftragten einen Ausbildungskurs besucht
haben.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es
zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Bolzano, 13 giugno 2005
Bozen, 13. Juni 2005
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
Allegato A (articolo 3)
Anlage A (Artikel 3)
Oltre i contenuti minimi definiti dal dm 388/2003
e ritenuti necessari dalla valutazione
dei rischi specifici la casetta di pronto soccorso
e il pacchetto di medicazione devono contenere:
1.
Cassetta di pronto soccorso:
Guanti sterili monouso (5 paia)
Visiera paraschizzi
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
singole (10)
Außer der im MD 388/2003 vorgesehenen
Mindestinhalte und jene aufgrund
der Risikobewertung als notwendig erachteten
Inhalte, müssen der Erste-Hilfe-Koffer und
der Verbandskasten folgenden Inhalt aufweisen:
1.
Erste-Hilfe-Koffer:
Sterile Einweg-Handschuhe (5 Paar)
Schutzbrille
Sterile Gazekompressen 10 x 10 in Einzelverpackungen (10)
11
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
2.
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste
singole (2)
Teli sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
-
Confezioni di cerotti di varie misure pronti
all'uso (2)
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
Un paio di forbici
Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (2)
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
Pacchetti di medicazione: misura 8 (3 confezioni), misura 10 (3 confezioni)
Benda orlata: misura 8 (3 confezioni), misura
10 (3 confezioni)
Una coperta isotermica
Un dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale
Un disinfettante senza iodio
-
Pacchetto di medicazione
Guanti sterili monouso (2 paia)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste
singole (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
singole (3)
Confezione di cerotti di varie misure pronti
all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza
Pacchetti di medicazione: misura 8 (2 confezioni), misura 10 (2 confezioni)
Benda orlata: misura 8 (2 confezioni), misura
10 (2confezioni)
Una coperta isotermica
Un dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale.
Allegato B (articolo 4)
-
Sterile Gazekompressen 18 x 40 in Einzelverpackungen (2)
Sterile Einweg-Tücher (2)
eine Packung Netzschlauchbinde mittlerer
Größe (1)
Packungen mit gebrauchsfertigen Pflastern
in verschiedenen Größen (2)
Pflasterrolle, 2,5 cm breit(2)
eine Schere
Eis zum sofortigen Gebrauch (zwei Packungen)
Einwegsäckchen für sanitäre Abfälle (2)
-
Temperaturmessgerät
Blutdruckmessgerät
-
-
Verbandspäckchen: Größe 8 (3 Packungen),
Größe 10 (3 Packungen)
Mullbinden, umrandet: Größe 8 (3 Packungen), Größe 10 (3 Packungen)
eine Rettungsdecke
eine Schutzfolie für die Atemspende
-
ein jodfreies Desinfektionsmittel
-
-
2.
Verbandskasten
Sterile Einweg-Handschuhe (2 Paar)
Sterile Gazekompressen 18 x 40 in Einzelverpackungen (1)
Sterile Gazekompressen 10 x 10 in Einzelverpackungen (3)
Packungen mit gebrauchsfertigen Pflastern
in verschiedenen Größen (1)
Pflasterrolle, 2,5 cm breit (2)
Mullbindenrolle, umrandet, 10 cm breit (1)
eine Schere
Eispackung zum sofortigen Gebrauch (eine
Packung)
Einwegsäckchen für sanitäre Abfälle (1)
Anweisungen zum Gebrauch der genannten
Mittel und zur Erste-Hilfe-Leistung bis zum
Eintreffen des Notfalldienstes
Verbandspäckchen: Größe 8 (2 Packungen),
Größe 10 (2 Packungen)
Mullbinden, umrandet: Größe 8 (2 Packungen), Größe 10 (2 Packungen)
eine Rettungsdecke
eine Schutzfolie für die Atemspende.
Anlage B (Artikel 4)
Contenuti minimi della formazione degli
addetti al pronto soccorso aziendale
Mindestinhalte der Ausbildung für die
Erste-Hilfe-Beauftragten in den Betrieben
Aree tematiche:
• Allertare il sistema di soccorso, riconoscere le circostanze e comunicare l’emergenza;
• ruolo e funzioni dell’addetto al Pronto soccorso;
Themenbereich;
• Aktivieren des Notfallsystems, Erkennen der Umstände und Meldung eines Notfalls;
• Rolle und Aufgaben der Erste-Hilfe-Beauftragten;
12
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
•
riconoscere un’emergenza sanitaria, sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento dell’infortunato, auto-protezione del personale addetto al
soccorso;
•
Erkennen eines medizinischen Notfalls, Aufrechterhalten der Lebensfunktionen, Lagerung des Unfallopfers, Selbstschutz der Erste-Hilfe-Leistenden;
•
interventi di primo soccorso, attuazione corretta
delle tecniche;
traumi e patologie in ambiente di lavoro;
•
applicazione pratica ed esercizi relativi agli argomenti trattati.
•
Erste-Hilfe-Einsätze, richtige Anwendung der
Techniken;
Verletzungen und Krankheiten im Arbeitsbereich;
Praktische Anwendungen und Übungen zu den
behandelten Themen.
•
•
•
[BO47050147097|R060|]
[AM47050147097|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
7 ottobre 2005, n. 777/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 7. Oktober 2005, Nr. 777/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti
speciali pericolosi e non - Centro di raccolta
della Comunità Comprensoriale Val Pusteria,
Brunico
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffzentrum der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Bruneck
IL DIRETTORE D'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
omissis
……
autorizza
ermächtigt
la Comunità Comprensoriale Val Pusteria con sede
legale in Brunico (BZ), Via Dante 2, fino al 31.10.2010,
con numero d'autorizzazione: 2391, ad effettuare
deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
per conto terzi dei sottoelencati tipi di rifiuti:
die Bezirksgemeinschaft Pustertal mit rechtlichem
Sitz in Bruneck (BZ), Dantestr. 2, bis 31.10.2010, mit
Ermächtigungsnummer: 2391, zur Zwischenlagerung
(D15) und Ansammlung (R13) für Dritte der unten
angeführten Abfallarten:
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Codice di rifiuto: 150105
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Abfallkodex: 150105
Abfallart: Verbundverpackungen
Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Codice di rifiuto: 160214
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Abfallkodex: 160214
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
13
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische
Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21,
20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla
voce 20 01 37
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter
20 01 37 fällt
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
I rifiuti di cui sopra possono essere depositati preliminarmente nel piano terra e nel piano superiore del
centro di raccolta di Brunico nelle aree e nei box assegnati come indicato nella planimetria allegata alla
domanda dd. 24.8.2005.
Obgenannte Abfälle können im Erd- und Obergeschoss des Wertstoffzentrums Bruneck über eigene
zugewiesen Lagerflächen und Boxen entsprechend
den Planunterlagen zum Ansuchen vom 24.8.2005
zwischengelagert werden.
Codice di rifiuto: 160211*
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Abfallkodex: 160211*
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200123
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200135*
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose
Abfallkodex: 200135*
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische
Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23
fallen
I rifiuti pericolosi contraddistinti dal CER 160211,
CER 200123 e CER 200135 possono essere depositati
preliminarmente solamente nel piano inferiore del
centro di raccolta di Brunico come indicato nella domanda suppletiva del 29.9.2005.
Die gefährliche Abfälle EAK 160211, EAK 200123
und EAK 200135 dürfen lediglich im Untergeschoss
des Wertstoffzentrums Bruneck entsprechend den
dem Zusatzansuchen vom 29.9.2005 zwischengelagert
werden.
Codice di rifiuto: 080317*
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 080317*
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 130204*
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Abfallkodex: 130204*
Abfallart: chlorierte Maschinen-,
Schmieröle auf Mineralölbasis
Codice di rifiuto: 130205*
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Abfallkodex: 130205*
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle auf Mineralölbasis
Codice di rifiuto: 130206*
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione
Abfallkodex: 130206*
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Getriebe-
und
14
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Codice di rifiuto: 130207*
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
Abfallkodex: 130207*
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-,
Getriebe- und Schmieröle
Codice di rifiuto: 130208*
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Abfallkodex: 130208*
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Codice di rifiuto: 160107*
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Abfallkodex: 160107*
Abfallart: Ölfilter
Codice di rifiuto: 200121*
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200121*
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200133*
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle
voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
Abfallkodex: 200133*
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16
06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte
Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien
enthalten
Codice di rifiuto: 200134
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 20 01 33
Abfallkodex: 200134
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
I rifiuti CER 080315, CER 130204, CER 130205,
CER 130206, CER 130207, CER 130208, CER 160107,
CER 200121, CER 200133 e CER 200134 possono essere
depositati preliminarmente solamente nel locale oli
nel piano inferiore del centro di raccolta di Brunico
come indicato nella planimetria allegata alla domanda
suppletiva del 29.9.2005.
Die Abfälle EAK 080315, EAK 130204, EAK
130205, EAK 130206, EAK 130207, EAK 130208, EAK
160107, EAK 200121, EAK 200133 und EAK 200134
dürfen lediglich im Öllagerraum im Untergeschoss
des Wertstoffzentrums Bruneck entsprechend den
Planunterlagen zum Zusatzansuchen vom 29.9.2005
zwischengelagert werden.
Gestore dell’impianto: Comunità Comprensoriale Pusteria
Betreiber der Anlage: Bezirksgemeinschaft Pustertal
Sede di stoccaggio:
Centro di raccolta di Brunico presso la discarica “Tendone” di Brunico
Ort der Zwischenlagerung:
Wertstoffzentrum Bruneck bei der Deponie “Dietenheim”
in Bruneck
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati
come indicato nel progetto approvato con parere
favorevole dell’Ufficio VIA, prot. n. 62.08.02/4228
del 5.9.2000.
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen
Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des Amtes für UVP, Prot. Nr. 62.08.02/4228
vom 5.9.2000, genehmigten Projekt aufgestellt
werden.
2.
È vietata l’accettazione presso il centro di raccolta
di rifiuti solidi urbani.
2.
Die Annahme von Restmüll am Wertstoffzentrum
ist verboten.
3.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio
di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da
evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità
degli addetti e della popolazione nonché per
l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il
punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del
Comitato Interministeriale.
3.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt
gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt
entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli
1984 eingehalten werden.
4.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio
provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti
devono essere posti presso l'area di stoccaggio
dei contrassegni ben visibili.
4.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und
Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
15
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
5.
La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e
del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente
dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
5.
Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die
Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle haben in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen
zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung
oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die
Empfänger die Ermächtigungen laut geltender
Bestimmungen besitzen.
6.
In conformità all'articolo 12 del testo aggiornato
del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
deve essere tenuto un apposito registro di carico
e scarico.
Le annotazioni devono essere effettuate entro 24
ore.
6.
Gemäß Artikel 12 Buchstabe d) des aktualisierten
Textes des Legislativdekretes Nr. 22 vom 05. Februar 1997 muss ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden. Die Eintragungen
müssen innerhalb von 24 Stunden erfolgen.
7.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
CCIAA competente per territorio entro il 30 di
aprile di ogni anno il MUD ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25.1.1994.
7.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen
Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.1.1994 einzureichen.
8.
Si fa osservare che con delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18.3.1991 è stato vietato
in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio
di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano.
8.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 1307/91 vom 18.3.1991
beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit
anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt
werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes
kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz
Bozen zu verbieten.
9.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi, ove risulti l’inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata
violazione di legge o delle normative tecniche.
Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il
provvedimento stesso viene revocato.
9.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten
aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird
oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist
die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
G. ANGELUCCI
DER AMTSDIREKTOR
G. ANGELUCCI
16
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E
COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND
MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO47050147089|C080|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
21 ottobre 2005, n. 2214
Nuove disposizioni in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
di definire i compensi di cui all'art. 3, secondo comma, del DPGP 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg., così come
sostituito con DPP n. 3-33/Leg. dd. 23 febbraio 2005, secondo quanto previsto nella tabella A, allegata quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento che sostituisce integralmente le tabelle A) e B) di
cui alle deliberazioni n. 4674 dd. 11 giugno 1999 e n. 7261 dd. 12 novembre 1999;
di dare atto che il presente provvedimento trova applicazione nei confronti delle procedure per le quali non
sia stata ancora nominata la Commissione esaminatrice;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
Allegato
TABELLA A
COMPENSO BASE
CATEGORIA/QUALIFICA
COMPENSO in €
A
B base ed evoluto
C base ed evoluto
D base ed evoluto
Direttori/dirigenti
770
850
950
1050
1300
COMPENSO VARIABILE (su base oraria)
N. prove previste dal bando
1
2
3 e oltre
dirigenti/direttori
Da 1 a 100
25
30
35
40
Numero candidati
Da 101 a 400
30
35
40
45
Oltre i 401
35
40
45
50
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
17
LIMITE MASSIMO DI ORE RETRIBUIBILI PER NUMERO CANDIDATI
Numero candidati
Numero ore retribuite
Da 1 a 100
Da 101 A 400
Oltre i 401
30
90
110
MODALITÀ RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE
Il numero dei candidati considerato ai fini del riconoscimento del compenso variabile fa riferimento al numero di soggetti che si presentano alla prima prova prevista dalla procedura. Tale dicitura non comprende la prova
di preselezione inserita all’interno di una procedura di concorso.
Per ogni ulteriore ora, per un massimo del 30% sul numero delle ore retribuibili, verrà corrisposta una retribuzione del 10% sul compenso orario di riferimento.
In caso di partecipazione dei sostituti o dei membri aggiunti, la quota erogata sarà proporzionale
all’impegno effettivamente assunto dagli stessi.
In caso di procedure che prevedono la sola valutazione dei titoli, questa sarà considerata alla stregua di una
prova.
MODALITÀ RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE PER PARTICOLARI PROCEDURE
Per la procedura di accertamento della conoscenza della lingua straniera, che presenta caratteristiche peculiari rendendola difficilmente riconducibile agli schemi tradizionali, ai componenti della Commissione sarà erogato
un compenso forfetario pari al 50% del compenso base previsto per la categoria “D base” e un compenso orario,
basato sull’effettiva attività rilevata dal verbale delle operazioni, pari ad € 50,00.
Per le procedure del corso concorso, che prevede solitamente una selezione iniziale su una o più prove ed
un’analoga selezione finale dopo un periodo intermedio di formazione, il compenso base viene erogato una sola
volta mentre quello variabile viene riferito alle due procedure selettive, iniziale e finale, singolarmente considerate. Nel caso un componente della commissione partecipasse solo alla prima selezione, e alle prove finali partecipasse il suo sostituto, allo stesso spetterà un compenso approssimativo da stabilire nel provvedimento di nomina, sulla base del numero dei candidati rimasti, della categoria/livello dei partecipanti, dell’impegno temporale
stimato per la conclusone della procedura.
Per le procedure nelle quali non sia possibile fare un’immediata e certa equiparazione tra la figura a concorso
e le categorie di riferimento proprie del comparto autonomie locali, nel provvedimento di nomina della commissione sarà determinata la categoria cui fare rinvio per la determinazione del compenso.
[BO47050147104|E010|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 novembre 2005, n. 2353
Criteri di attuazione dell’articolo 24 LP 8 maggio 2000, n. 4, concernente gli interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane (Multiservizi) - modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data 30.8.2002, modificata con deliberazioni n. 2259 di data 20.9.2002 e n. 3273 di data 19.12.2003
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di modificare il testo del punto 2.2 “Termini e modalità per la presentazione delle domande; documentazione
da allegare alla domanda”, ultimo capoverso, dei criteri di attuazione dell’articolo 24 della LP 4/00 approvati
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data 30.8.2002 e ss.mm., sostituendo le parole “6 mesi”
con le seguenti:
“1 anno”
ed integrando il seguente periodo, dopo la parentesi:
“prorogabile per giustificati e gravi motivi per un periodo che non potrà comunque superare i sei mesi.”;
18
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
2)
di modificare il testo del punto 2.4 “Istruttoria delle domande; documentazione da presentare per la
concessione delle agevolazioni; modalità di liquidazione; casi di revoca”, penultimo capoverso, dei criteri di
attuazione dell’articolo 24 della LP 4/00 approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 di data
30.8.2002 e ss.mm., sostituendo le parole “6 mesi” con le seguenti:
“1 anno”
ed integrando il seguente periodo, dopo la parentesi:
“prorogabile per giustificati e gravi motivi per un periodo che non potrà comunque superare i sei mesi,”;
3)
di stabilire che le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) trovano applicazione anche per i rapporti sorti e
non ancora esauriti ai sensi dei criteri di attuazione della LP n. 4/2000, articolo 24;
4)
di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
[BO47050147106|B020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 novembre 2005, n. 2361
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 20052007 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi
dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
2.
di apportare al bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate nell'allegato prospetto A che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento e l'allegato prospetto A saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
PARTITE DI GIRO
USCITE
PARTITE DI GIRO
VARIAZIONE
2005
+7.658.108,00
VARIAZIONE
2005
+7.658.108,00
(importi in euro)
VARIAZIONE
VARIAZIONE
2006
2007
VARIAZIONE
2006
VARIAZIONE
2007
19
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO
CAPITOLO
OGGETTO DELLE PREVISIONI
VARIAZIONE
2005
ENTRATE
693900 AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFE- +7.658.108,00
RIMENTI DI CREDITI E DI BENI DI PROPRIETÀ DELLA
PROVINCIA
USCITE
993900 CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI DI PROPRIETÀ +7.658.108,00
DELLA PROVINCIA A TITOLO DI SOTTOSCRIZIONE DI
AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE
MOTIVO DELLA
VARIAZIONE:
VARIAZIONE
2006
VARIAZIONE
2007
note
Adeguamento degli stanziamenti per revisione perizia di stima dei beni che la Provincia Autonoma di Trento intende conferire a
Trentino Trasporti Spa nell'ambito dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci dd. 10 novembre 2004.
[BO47050147103|T051|I100|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 novembre 2005, n. 2364
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, art. 7, decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m., art. 2 - adozione del piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodo novembre 2005-marzo 2006)
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di adottare, per i motivi esposti in premessa, il piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici, per il periodo novembre 2005-marzo 2006, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
di revocare la propria deliberazione n. 2507 del 29 ottobre 2004, come modificata con deliberazione n. 29 del
21 gennaio 2005;
3)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino AltoAdige;
4)
di disporre la comunicazione di copia del presente provvedimento al Consorzio dei Comuni Trentini, ai Comuni previsti dalla zonizzazione (Zona A) del territorio approvata con deliberazione di Giunta provinciale n.
3347 di data 24 dicembre 2003 ed alle strutture provinciali interessate.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
20
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Allegato
Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (novembre 2005-marzo 2006)
Premessa
I limiti previsti dal decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999, di attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e dai successivi decreti di attuazione, risultano
particolarmente severi da rispettare nel territorio provinciale. Il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi
di qualità dell'aria si verifica principalmente nelle aree urbane con maggiore numero di abitanti e densità di popolazione e dove sono localizzate infrastrutture, attività produttive e commerciali con strade di comunicazione tali
da indurre elevati livelli di traffico.
A fronte di questi rischi la Provincia Autonoma di Trento ha dato corso ad un accordo di programma sulla
qualità dell’aria (deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004), coinvolgendo i Comuni inseriti nella zonizzazione e altri soggetti pubblici e privati interessati, che prevede azioni a medio e lungo periodo
per la riduzione definitiva degli inquinanti in atmosfera. In continuità con le iniziative contenute nell’accordo, il
presente piano riporta nuovi provvedimenti di tipo permanente a carattere stagionale e provvedimenti da adottare
durante gli episodi di inquinamento acuto, nonché le modalità di attuazione degli stessi.
1.
Proposte operative per provvedimenti di tipo stagionale permanente ed interventi da attuare in episodi
di inquinamento acuto
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, le Regioni e le Province autonome sono tenute a definire piani d'azione contenenti misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
La necessità di adottare un piano di azione si è manifestata anche in Trentino, particolarmente nella stagione
invernale ed in situazioni di forte stabilità atmosferica con assenza di ventilazione e precipitazioni, condizione
questa che comporta frequenti e ripetuti superamenti dei limiti medi giornalieri.
In accordo con queste valutazioni e considerazioni di carattere generale, viene quindi definito uno schema
coerente di piano d'azione, contenente misure a carattere stagionale permanente, da un lato, e interventi da attuarsi in situazioni di inquinamento acuto dall’altro.
2.
Piano d’azione: criteri e procedure per l'adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in zona A (IT0401)
2.1 - Indicazioni generali
2.1.1 Dove si applicano i provvedimenti:
L’area assoggettata ai provvedimenti stagionali e di emergenza coincide con il territorio dei comuni classificati come zone di risanamento dalla zonizzazione provinciale (zona A IT0401) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003, riportati nella seguente tabella:
Elenco dei comuni inseriti in zona A (IT 0401)
Codice Istat Comune
022001
022003
022006
022013
022022
022032
022034
022035
022061
022098
022103
022104
022116
022117
022123
Nome Comune
ALA
ALDENO
ARCO
BESENELLO
BORGO VALSUGANA
CALCERANICA AL LAGO
CALDONAZZO
CALLIANO
CIVEZZANO
ISERA
LAVIS
LEVICO TERME
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MORI
Codice Istat Comune
022124
022126
022127
022128
022129
022139
022144
022153
022156
022161
022167
022205
022222
022224
022225
Nome Comune
NAGO-TORBOLE
NAVE SAN ROCCO
NOGAREDO
NOMI
NOVALEDO
PERGINE VALSUGANA
POMAROLO
RIVA DEL GARDA
RONCEGNO
ROVERETO
SAN MICHELE ALL'ADIGE
TRENTO
VILLA LAGARINA
VOLANO
ZAMBANA
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I provvedimenti potranno essere adottati su base volontaria, con le stesse modalità e vincoli, anche dai comuni non inseriti nella zona-A (IT0401).
2.1.2 Quando si applicano i provvedimenti:
Il periodo di applicazione dei provvedimenti è il seguente: 14 novembre 2005-31 marzo 2006.
2.1.3 Chi adotta i provvedimenti:
I provvedimenti stagionali e di emergenza, sia di tipo strutturale sia quelli previsti al manifestarsi di episodi
di inquinamento acuto, sono adottati dall’organo competente dei 30 comuni inseriti in zona-A (IT0401).
2.2
Provvedimenti di tipo stagionale permanente
Le amministrazioni comunali sono impegnate ad adottare, per tutto il periodo di durata del piano, interventi
riguardanti attività diffuse sul territorio che contribuiscano in modo rilevante al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare provvedono a:
•
introdurre o estendere il divieto di bruciare all’aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura,
ecc.) senza alcun tipo di deroga;
•
disporre per il rigoroso rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica, anche attraverso l’individuazione di un responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;
•
richiedere alla cittadinanza il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all’interno
degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal DPR n. 412/1993 e s.m. (18 °C + 2 °C di tolleranza per gli
edifici della categoria E. 8 “attività industriali e artigianali” e 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);
•
intensificare il controllo della combustione (Comune di Trento e Servizio energia della Provincia, secondo la
rispettiva competenza ai sensi dell’art. 12 della LP n. 10/1997), mirandolo al territorio della zonizzazione ed
ai combustibili più inquinanti;
•
adottare limitazioni del traffico secondo le seguenti indicazioni:
dal 14.11.2005
al 31.3.2006
•
•
•
2.3
lunedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore.18.00
Veicoli diesel e benzina pre-Euro 1
(vetture: precedenti a 91/441/EEC,
veicoli leggeri: precedenti a 93/59/EEC,
veicoli pesanti: precedenti a 91/542/EEC Stage I)
disporre o incrementare, quando compatibili con la situazione meteo, le attività di lavaggio delle strade, al
fine di evitare l’accumulo di polveri fini lungo le piattaforme stradali;
disporre che la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi giardini ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e
spazzamento ad umido;
programmare almeno 3 domeniche ecologiche nell’arco del periodo di validità del piano.
Provvedimenti di emergenza
2.3.1 Modalità di individuazione degli episodi di inquinamento atmosferico acuto
Il superamento delle soglie di inquinamento tali da richiedere la messa in atto dei provvedimenti di emergenza, viene determinato sulla base dei monitoraggi effettuati dalla rete provinciale di controllo della qualità
dell'aria gestita dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA).
I valori di riferimento, a seconda del tipo di inquinante considerato, sono le medie orarie o la media di 24
ore calcolate sulle 24 ore del giorno di riferimento.
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2.3.2 Bollettino giornaliero di qualità dell’aria
Durante i periodi di inquinamento acuto l’APPA invia, di norma entro le ore 12.00, il bollettino di qualità
dell’aria al Consorzio dei Comuni Trentini, ai comuni della zona A (IT0401) ed ai soggetti interessati nel quale
sono riportate le seguenti informazioni:
le stazioni che evidenziano il superamento dei limiti;
i dati di concentrazione degli inquinanti.
2.3.3 Modalità di coordinamento dei provvedimenti da attuare in episodi di inquinamento acuto
Il coordinamento dei provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento verrà effettuato da un Nucleo operativo composto dai rappresentanti del Consorzio dei Comuni Trentini,
dei Comuni di Trento e Rovereto, Besenello, Zambana, Riva del Garda e, quale supporto tecnico, potranno essere
invitati anche tecnici dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’Ufficio previsioni e organizzazione.
Il Nucleo operativo è convocato dal Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini.
2.3.4 Inquinanti considerati e limiti previsti
I valori di concentrazione di inquinanti nell'aria che individuano la situazione di criticità e quindi la necessità di adottare i provvedimenti sono costituiti dai valori limite previsti per i singoli inquinanti su base oraria e/o
giornaliera.
Tab. 2.3.4 Valori limite e soglie per il piano d'azione
Inquinante
Limite
PM10
NO2
CO
SO2
50 µg/mc - media giornaliera
200 µg/mc media oraria nelle 24 ore
10 mg/mc - media 8 ore
125 µg/mc - media giornaliera
2.3.5 Misure in situazioni di inquinamento acuto
Nel caso di prolungato superamento per oltre sei giorni consecutivi delle soglie indicate nella tabella 2.3.4,
rilevato in almeno due delle stazioni di monitoraggio presenti nei comuni della zona A (IT 0401), il Nucleo operativo previsto dal punto 2.3.3 formula le indicazioni in base alle quali i comuni rientranti nella zonizzazione assumono - tenendo anche conto delle specificità locali e dei servizi pubblici presenti - ulteriori misure di contenimento delle emissioni tra le seguenti tipologie:
•
misure di limitazione della circolazione dei veicoli diesel e benzina pre-Euro I (vetture: precedenti a
91/441/EEC, veicoli leggeri: precedenti a 93/59/EEC, veicoli pesanti: precedenti a 91/542/EEC Stage I);
•
misure di limitazione della circolazione dei ciclomotori a due tempi e dei motoveicoli che non rispettano la
direttiva 2003/77/CE;
•
circolazione a targhe alterne di tutti i veicoli nei centri urbani dotati di adeguati servizi pubblici di trasporto urbano;
•
divieto di usare combustibili solidi per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di economia domestica, nel caso vi sia la possibilità di usare combustibili alternativi (metano,gpl);
•
stipulazione di accordi con Trentino trasporti per l’utilizzo agevolato dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano ed implementazione delle corse e delle navette tra parcheggi periferici e centro;
•
intensificazione di messaggi alla popolazione a non usare il mezzo privato e usufruire dei mezzi di trasporto pubblico.
Le indicazioni del Nucleo operativo tengono conto della prevedibile durata del fenomeno, nonché delle previsioni meteo. Le indicazioni del Nucleo operativo sono formulate e comunicate ai comuni e, per conoscenza,
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e all’Ufficio
stampa della Provincia direttamente dal Consorzio dei Comuni Trentini per posta elettronica.
Le ordinanze comunali che dispongono le conseguenti misure di limitazione temporanea della circolazione
ai sensi di questo punto hanno effetto con decorrenza dal giorno e dall’ora precisati nelle indicazioni del Nucleo
operativo.
I provvedimenti previsti nella situazione di inquinamento acuto potranno essere ricalibrati in funzione della loro compatibilità con la struttura urbanistica e viabilistica dei singoli centri comunali interessati.
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2.3.6 Efficacia dei provvedimenti recanti misure in situazioni di inquinamento acuto
I provvedimenti adottati ai sensi del punto 2.3.5. mantengono efficacia fino al giorno e ora precisati nelle
indicazioni del Nucleo operativo, come comunicate ai sensi del punto precedente. Il Nucleo operativo può aggiornare le predette indicazioni in ragione della gravità e durata del fenomeno nonché delle previsioni meteo. In particolare, il Nucleo operativo potrà valutare il rientro della fase di emergenza o la sospensione temporanea dei
provvedimenti, qualora le previsioni meteorologiche siano tali da preludere ad una risoluzione naturale della fase
critica oppure qualora lo richiedano particolari situazioni organizzative.
2.3.7 Misure complementari
Oltre ai provvedimenti stagionali permanenti e a quelli previsti nelle situazioni di inquinamento acuto elencati nei precedenti paragrafi, i singoli comuni potranno promuovere iniziative a carattere educativo e di sensibilizzazione nell’ambito del proprio territorio.
2.3.8 Deroghe
Sono esclusi dai provvedimenti di blocco della circolazione le seguenti categorie di veicoli:
a) autobus per il trasporto pubblico e scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio e taxi;
b) veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso pubblico e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d’urgenza;
c) ambulanze e autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
d) veicoli per il trasporto di valori, sostanze deperibili, rifiuti speciali e pericolosi e trasporto animali;
e) veicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
f) autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto;
g) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall’apposito contrassegno o guidati da
soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;
h) veicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, nonché Trentino Servizi, Enel,
Telecom e Ferrovie dello Stato e di tutte le società di servizio pubblico;
i) veicoli con alimentazione a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici o ibridi regolarmente omologati;
j) veicoli con targa straniera utilizzati da soggetti residenti all’estero;
k) i veicoli privati utilizzati dal personale provinciale e comunale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all’attività di protezione civile
comprovate da dichiarazione del rispettivo Dirigente;
l) i veicoli privati utilizzati dal personale di enti o uffici pubblici nell’ambito di attività lavorativa ispettiva, muniti di idonea attestazione dell’ente di appartenenza sui compiti di istituto;
m) i veicoli di lavoratori in servizio presso Enti pubblici o Aziende il cui turno di lavoro abbia inizio o fine
in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l’articolazione del turno di lavoro;
n) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili come tali per
i servizi di competenza;
o) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
p) veicoli in proprietà di autoscuole per attività di esame e di insegnamento alla guida;
q) i veicoli con almeno tre persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
r) gli autoveicoli omologati per due posti con due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
s) mezzi agricoli.
Nel caso di applicazione dei provvedimenti che dispongono la circolazione a targhe alterne sono in
ogni caso esclusi dai provvedimenti anche i seguenti veicoli:
1) i veicoli con qualsiasi alimentazione purché conformi alle direttive Euro 4 o superiori;
2) i veicoli adibiti al trasporto merci o al trasporto promiscuo, mezzi d’opera, veicoli ad uso speciale, veicoli per trasporti specifici;
3) veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli appositi albi durante lo svolgimento della rispettiva attività e dagli assicuratori durante lo svolgimento delle rispettive attività.
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Ulteriori deroghe, purché limitate e compatibili con gli obiettivi del presente piano di azione, potranno essere eccezionalmente disposte dalle singole Amministrazioni comunali, in presenza dei seguenti presupposti:
• le deroghe non siano in palese contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri comuni considerati dal piano;
• le deroghe siano correlate a interessi pubblici ovvero a comprovate situazioni di emergenza o comunque ad
altre motivate circostanze, anche non fronteggiabili in tempi successivi, nonché per particolari esigenze di
persone oltre i sessantacinque anni.
2.3.9 Disposizioni conclusive
Il blocco della circolazione può essere disposto anche con riferimento alle strade provinciali o ex statali per
le tratte ricadenti all’interno del centro abitato, in presenza di viabilità alternativa o di circonvallazioni con le
stesse caratteristiche di quelle inibite al traffico, in modo che tale misura garantisca il flusso veicolare di collegamento o di trasferimento a livello sovracomunale.
[BO47050147109|V015|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 novembre 2005, n. 2401
Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto definitivo denominato «Lavori di costruzione del
III lotto della discarica per rsu e rsau in località Ischia Podetti», nel Comune di Trento, disposta
con deliberazione di Giunta provinciale n. 2479 di data 6 ottobre 2000
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
2.
3.
4.
di prorogare di ulteriori cinque anni, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del
Comitato provinciale per l’ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 23/2005 di data 26 ottobre 2005,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis), l’efficacia della
valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo
denominato “Lavori di costruzione del III lotto della discarica per rsu e rsau in località Ischia Podetti”, nel
Comune di Trento, così come modificato con la “Variante al progetto di costruzione del III lotto della
discarica per rsu e rsau di Ischia Podetti”, sottoposta a procedura di screening conclusasi con determinazione
del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 24/2002 del 4 luglio 2002;
di confermare l’obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n.
2479 di data 6 ottobre 2000 e di subordinare la proroga di cui al punto 1) al rispetto delle prescrizioni
impartite con la determinazione del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n.
24/2002 del 4 luglio 2002;
di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa a Trentino Servizi SpA, proponente
della richiesta di proroga, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e al Servizio per le politiche
di gestione dei rifiuti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30
giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
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[BO47050147098|T051|V015|]
DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
26 ottobre 2005, n. 24/2005
Legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.: progetto della «Circonvallazione sud di Trento», nei Comuni di Trento e Besenello - prescrizioni
omissis
IL COMITATO PROVINCIALE PER L’AMBIENTE
omissis
delibera
1)
di stralciare dal verbale di deliberazione del Comitato provinciale per l’ambiente n. 27/1999 di data 15 settembre 1999, per le motivazioni sopra esposte e in conformità al rapporto istruttorio redatto dall’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente, la seguente prescrizione: “per mitigare l’impatto acustico generato dalla nuova arteria nella zona residenziale compresa tra via della Stazione e la località le Basse, sia prevista la creazione di tomi opportunamente vegetati a sud dello svincolo di Mattarello, al fine di aumentare
l’assorbimento della rumorosità in prossimità della sorgente e garantire un maggiore abbassamento dei livelli in prossimità dei soggetti esposti”;
2)
di prescrivere che, a seguito della realizzazione della barriera acustica lungo la ferrovia da parte di Rete Ferroviaria Italiana SpA, venga effettuata, a cura del Servizio gestione strade d’intesa con l’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente, una verifica dell’efficacia della suddetta barriera ai fini del rispetto dei limiti
normativi in materia di emissioni acustiche;
3)
di dare atto del superamento delle indicazioni di cui ai punti n. 1), 2) e 3) del verbale di deliberazione del
Comitato provinciale per l’ambiente n. 18/2003 di data 23 luglio 2003;
4)
di disporre che copia integrale del presente provvedimento sia trasmessa al Servizio opere stradali della Provincia Autonoma di Trento, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e art. 4, comma
2, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
5)
di disporre che copia integrale del presente provvedimento sia trasmessa al Servizio gestione strade e alle
strutture provinciali coinvolte nell’istruttoria;
6)
di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Presidente della Giunta provinciale per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
7)
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige.
IL VICEPRESIDENTE
C. BORTOLOTTI
IL SEGRETARIO
E. MENAPACE
26
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147088|V015|]
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA
9 novembre 2005, n. 25/2005
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto di variante al
programma di attuazione delle aree estrattive del Comune di Cembra - modifiche al progetto di
coltivazione del lotto 2 - Comune di Cembra- Screening n. 25/2005S - non sottoposizione a procedura di valutazione dell’impatto ambientale
PREMESSA
omissis
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
omissis
determina
1.
che il progetto di cui sopra, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di
valutazione dell'impatto ambientale, richiamando all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato tecnico interdisciplinare nel verbale di deliberazione n. 75/2004 di data 15 ottobre 2004;
2.
che il contenuto integrale della presente decisione sia comunicato al proponente e per conoscenza al Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio geologico, Servizio foreste e fauna e Servizio minerario;
3.
che la presente decisione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL DIRETTORE
F. SCALET
[BO47050147071|E020|]
COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDIL. ABITATIVA
Graduatorie comprensoriali provvisorie - anno 2005 - dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di
edilizia abitativa pubblica: generalità, emigrati trentini e immigrati extracomunitari
LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER
LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni e le relative disposizioni attuative approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 3998 del 29.3.1993 e s.m. e i.;
rilevato che dal 2 novembre al 17 dicembre 2004 sono pervenute 15 nuove domande e 25 aggiornamenti da
parte della generalità dei cittadini, 1 aggiornamento da parte di un richiedente emigrato trentino e 9 nuove domande e 13 aggiornamenti da parte di cittadini extracomunitari;
visto il proprio verbale della seduta di data 26 ottobre 2005, inerente l'esame delle domande pervenute e la
formazione delle relative graduatorie provvisorie;
rende noto
1.
di aver proceduto ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i. e alle relative disposizioni attuative approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 3998 di data 29.3.1993 e s.m. e i., alla
formazione delle graduatorie comprensoriali provvisorie - anno 2005 - dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica generalità, emigrati trentini ed immigrati extracomunitari - come da allegati elenchi.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
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2.
di aver escluso dalle graduatorie - perché inammissibili - le domande dei signori:
•
PEPE Mariantonietta (generalità) in quanto non ha integrato entro il termine fissato (10 giorni dalla data
di ricevimento della nota prot. 5155/D9 di data 12.07.2005) la domanda con la presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione comprovante il possesso dei requisiti. In
contrasto con l’art. 6 delle disposizioni attuative (allegato A)) della LP 21/92 e s.m. e i.;
•
BEN JEDDOU Taoufik Ben Mohamed (immigrato straniero) in quanto - alla data di apertura dei termini per
la presentazione delle domande - non possedeva il requisito di “costanza di lavoro, dipendente o
autonomo, o iscritto nelle liste di collocamento”. In contrasto con il 1° comma dell’art. 10 della LP 2
maggio 1990 n. 13 e s.m. e i.;
3.
di aver escluso dalla graduatoria generalità - per rinuncia - la domanda del signor PIRA Giuseppe.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e per i richiedenti emigrati
all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti, ovvero chiunque abbia interesse, possono presentare ricorso alla Commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 7 della
legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, presso la Provincia Autonoma di Trento.
IL PRESIDENTE
S. LONGO
IL SEGRETARIO
F. BRAITO
28
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Comprensorio della Valle di Fiemme
Via Alberti 4 - 38033 CAVALESE
Tel. 0462-241382 Fax. 0462-241322
E-mail [email protected]
Domande di Assegnazione alloggio
Edizione 04/06 1
GRADUATORIA PROVVISORIA (Generalità)
(in ordine di punteggio)
Posizione
Identificativo domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
C01 04/06 1 655 03 G
C01 04/06 1 642 03 G
C01 04/06 1 646 03 G
C01 04/06 1 650 03 G
C01 04/06 1 634 03 G
C01 04/06 1 636 03 G
C01 04/06 1 652 03 G
C01 04/06 1 665 03 G
C01 04/06 1 654 03 G
C01 04/06 1 640 03 G
C01 04/06 1 630 03 G
C01 04/06 1 669 03 G
C01 04/06 1 666 03 G
C01 04/06 1 631 03 G
C01 04/06 1 662 03 G
C01 04/06 1 664 03 G
C01 04/06 1 656 03 G
C01 04/06 1 659 03 G
C01 04/06 1 639 03 G
C01 04/06 1 647 03 G
C01 04/06 1 657 03 G
C01 04/06 1 643 03 G
C01 04/06 1 648 03 G
C01 04/06 1 637 03 G
C01 04/06 1 644 03 G
C01 04/06 1 667 03 G
C01 04/06 1 649 03 G
C01 04/06 1 668 03 G
C01 04/06 1 632 03 G
C01 04/06 1 641 03 G
C01 04/06 1 658 03 G
C01 04/06 1 663 03 G
C01 04/06 1 653 03 G
C01 04/06 1 633 03 G
C01 04/06 1 638 03 G
C01 04/06 1 651 03 G
C01 04/06 1 645 03 G
C01 04/06 1 635 03 G
Richiedenti e/o Intestatari
MIMIOLA SERENA
DALLABONA CHIARA
DELLANTONIO GIUSTINA
GABRIELLI SERENELLA
BRAITO ALDO
CAVIOLA MIRIAM
GOSS MAURIZIO
SPINA UGO
KARBOWNIK MALGORZATA
CROCE LUISE
BITONTE ANTONIA
ZUCCONI DANIELA
VANZO ELIO
BLUMTHALER LUDMILLA
PIREDDA KATIUSCIA
SAPORITO VINCENZA
MONACO ANTONIO
PAGANINI LORENA MARIA
CROCE FABIO
FELICETTI VALTER
NARDON MARISA
DALPALU' MAURIZIO
FIANO FABRIZIO
CERONI ROBERTO
DEFLORIAN KATIA
VANZO EVELIN
FIPINGER MONICA
VENTURINI LUCA
BONINSEGNA GIOVANNI
DAGOSTIN MARIA GRAZIA
PACIELLO SERENELLA
PIREDDA SUSANNA
IURLARO RINALDO
BORTOLOTTI ANNA MARIA
COSTANZO LUIGINA
GIRARDI FRANCESCA
DEFLORIAN LUIGI ELIO
CAMPANA VINCENZO
Totale
ZR
ZP
ZS
43
40
35
34
33
33
33
32
31
31
31
31
31
30
30
30
30
29
29
29
28
27
27
27
27
26
26
24
24
24
23
23
21
21
21
20
18
15
4
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
4
2
2
4
3
2
2
4
3
4
4
3
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
4
4
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
4
2
2
4
3
2
2
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4
4
3
4
4
2
2
4
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2
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3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
4
2
2
3
3
3
3
29
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Comprensorio della Valle di Fiemme
Via Alberti 4 - 38033 CAVALESE
Tel. 0462-241382 Fax. 0462-241322
E-mail [email protected]
Domande di Assegnazione alloggio
Edizione 04/06 1
GRADUATORIA PROVVISORIA (Trentini all'estero)
(in ordine di punteggio)
Posizione
Identificativo domanda
1
C01 04/06 1 692 03 T
Richiedenti e/o Intestatari
CAINELLI WALTER ALBERTO
Totale
36
ZR ZP
ZS
2
2
4
ZR ZP
ZS
Comprensorio della Valle di Fiemme
Via Alberti 4 - 38033 CAVALESE
Tel. 0462-241382 Fax. 0462-241322
E-mail [email protected]
Domande di Assegnazione alloggio
Edizione 04/06 1
GRADUATORIA PROVVISORIA (Extracomunitari)
(in ordine di punteggio)
Posizione
Identificativo domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
C01 04/06 1 677 03 E
C01 04/06 1 686 03 E
C01 04/06 1 675 03 E
C01 04/06 1 682 03 E
C01 04/06 1 680 03 E
C01 04/06 1 690 03 E
C01 04/06 1 687 03 E
C01 04/06 1 679 03 E
C01 04/06 1 689 03 E
C01 04/06 1 691 03 E
C01 04/06 1 678 03 E
C01 04/06 1 676 03 E
C01 04/06 1 688 03 E
C01 04/06 1 671 03 E
C01 04/06 1 685 03 E
C01 04/06 1 681 03 E
C01 04/06 1 683 03 E
C01 04/06 1 684 03 E
C01 04/06 1 670 03 E
C01 04/06 1 672 03 E
C01 04/06 1 674 03 E
Richiedenti e/o Intestatari
FESKA ASLAN
SARHI ABDELAZIZ
DZAFERI SKENDER
HASANI MAKSUT
GASHI AGIM
SULEJMONI MURTEZAN
SINANI FATMIR
FESKA RASIM
SULEJMONI KAZIM
VILLALBA ACOSTA LUIS ALBERTO
FESKA MILAZIM
EL M'KHATRI AHMED
KOTECI SINJARI ADELINA
AHSAIN MESSAOUD
QRICH MOHAMMED
GASHI ARSIM
MIHALI DUMITRU
NAVEED AKHTAR
AHAMMED BABUL
BAOMAR HAYAT
BENZIDIYA BRAHIM
Totale
39
37
37
37
36
36
35
34
34
33
33
30
26
25
25
25
23
23
19
18
17
4
3
1
4
1
2
4
1
4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
3
4
3
1
3
4
1
2
4
2
4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
3
4
4
1
4
30
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147105|E020|]
COMPRENSORIO BASSA VALS. E TESINO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITAT.
9 novembre 2005
Graduatoria comprensoriale definitiva relativa al 2° semestre 2004 dei richiedenti l'assegnazione
di alloggi di edilizia abitativa pubblica - LP n. 16/90 «Interventi a favore delle persone anziane»
LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 4.10.2005 è stata pubblicata
la graduatoria provvisoria del 2° semestre 2004 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa
pubblica;
Premesso che è stata data comunicazione agli interessati dell'avvenuta approvazione della graduatoria, con
l'espresso avvertimento della possibilità di proporre opposizione in relazione a quanto disposto dai "Criteri e modalità di attuazione" della LP 16/90;
Premesso che non è stata presentata nessuna opposizione;
rende noto
di aver proceduto con i criteri e le modalità di attuazione della LP 18 giugno 1990 n. 16, approvati dalla Giunta
provinciale con provvedimento n. 7946 dd. 21.6.1991 e smi. alla formazione della graduatoria definitiva relativa al
2° semestre 2004 di cui all'allegata tabella A).
IL PRESIDENTE
B. PEROZZO
IL SEGRETARIO
G. DALLA ROSA
Allegato A
Posiz.
Cognome
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VALENTINI
KLASER
PAPARUSSO
MONTIBELLER
VALANDRO
MEZZANOTTE
BEZZELE
TORGHELE
PATERNOSTER
FRANCO
IVANKA
PAOLO
FRANJO
JGNAC
MARIO
PIERINA
OTTILIA
MARJA
PUNTI
31
29
28
25
25
24
20
20
19
Zone Omogenee
0
7
88
27
7
2
11
9
20
05 - 04
05 - 06
05 - 04
05 - 04
05 - 03
05 - 03
05
03
04 - 03
[BO47050147072|E020|]
COMPRENSORIO D. GIUDICARIE - COMMISSIONE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA
Graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, a favore di
persone anziane, situati sul territorio comprensoriale
LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Vista la graduatoria provvisoria relativa alle domande presentate nel 2° semestre 2004 formulata dalla
Commissione in data 29 giugno 2005 ai sensi di quanto disposto dalla legge provinciale 18.6.1990, n. 16 e ss.mm.,
graduatoria pubblicata sul BURTAA n. 30/I-II del 26 luglio 2005;
visto quanto disposto dalle modalità di attuazione della succitata LP 16/90;
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
31
visto che con lettera raccomandata AR gli interessati sono stati informati del punteggio attribuito invitandoli
a produrre entro 15 giorni eventuali ricorsi;
preso atto che nel termine assegnato non sono pervenuti ricorsi;
visto quanto disposto in materia di edilizia abitativa pubblica;
ad unanimità di voti palesi, espressi ed accertati nelle forme di legge,
rende noto
la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica situati sul territorio comprensoriale a favore di persone anziane relative alle domande presentate nel 2° semestre 2004, composta da due nominativi per quanto riguarda la generalità ed un nominativo extracomunitario, si sensi di quanto disposto dalla
LP 18.6.1990, n. 16 e ss.mm. e dalle modalità di attuazione della stessa.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
R. ARMANI
32
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
33
Comune di CEMBRA
[BO47050147099|S110|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
21 settembre 2005, n. 30
Modifica dell’art. 16 dello Statuto del Comune di Cembra
16. CONSIGLIERI COMUNALI
1.
2.
3.
4.
5.
I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta al Sindaco che le comunica al Consiglio comunale nella prima adunanza. Esse sono irrevocabili ed efficaci dalla presentazione. Il Consiglio comunale provvede alla immediata surrogazione.
Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede adeguate giustificazioni.
Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente
propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.
Ai Consiglieri comunali ed Assessori spetta un indennità di presenza di Euro 51,65 per ogni effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o della Giunta o della Commissione edilizia. Le indennità di presenza
non sono tra loro cumulabili nell'ambito di una medesima giornata e non spettano ai titolari di indennità di
carica.
Comune di RONCEGNO TERME
[BO47050147090|P025|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
18 ottobre 2005, n. 34
Rettifica errore materiale al PRG in località Marlecchi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in modo favorevole ex art. 56 della LR 1/93, così come modificato dall’art. 16
comma 6 della LR 10/1998, ora art. 81 del vigente TULLRROC;
Posto che nel piano regolatore generale del Comune di Roncegno sono stati riscontrati degli errori materiali
inerenti alla cartografia della località Marlecchi;
Considerato che l’arch. Boneccher Francesca, allo scopo richiesta ha prodotto la documentazione relativa alla
correzione degli errori che consta dei seguenti documenti dd. 2005:
Tavola Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - correzione errori materiali scala 1: 2.880;
Ritenuto di procedere alla rettifica secondo il procedimento previsto dall’art. 42 bis della LP 22/1991 e s.m.;
Evidenziato che tavolarmente la correzione riguarda la rettifica dell’area agricola di interesse secondario la
quale deve risultare più ampia rispetto all’area a bosco, in quanto nella stesura del PRG variante 2001 l’area a
bosco (passando dalla cartografia scala 1:10.00 a scala 1:2.880) è stata indicata in maniera errata;
Ritenuto pertanto di procedere alla correzione dovuta per motivi di regolarità tecnico-amministrativa;
Visto il citato art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. =, astenuti n. =, espressi in forma palese ai sensi di legge,
delibera
1.
di rettificare come indicato in premessa gli errori materiali nel PRG del Comune di Roncegno relativi alla
cartografia della località Marlecchi, come da documentazione a firma dell’arch. Boneccher Francesca in
premessa citata, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);
2.
di trasmettere la documentazione prevista dall’art. 42 bis comma 3 della LP n. 22/1991 e s.m. alla Giunta
provinciale;
34
3.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• Opposizione ex art. 97 punto 13 del Testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni
contenute nel DPGR 27.2.1995, n. 4/L e nella LR 23.10.1998, n. 10;
• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971
n. 1034;
• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR
24.11.1971, n. 1199.
IL SINDACO
V. M. SGLAVO
IL SEGRETARIO
G.TOMMASINI
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[BO47050147070|S020|]
[AM47050147070|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 settembre 2005, n. 3569
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. September 2005, Nr. 3569
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1406 del 7.5.2001 inerente ai «Criteri per l’assunzione temporanea di personale
nel servizio delle aziende sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano»
Änderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1406 vom 7.5.2001 betreffend die
«Kriterien für die zeitbegrenzte Aufnahme von
Personal in den Dienst der Sanitätsbetriebe
der Autonomen Provinz Bozen»
omissis
1.
2.
........
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
di approvare l’allegata proposta inerente l’introduzione dell’articolo 2bis e la modifica dell’articolo 2 comma 6, dell’articolo 4 e dell’articolo 9
della deliberazione della Giunta provinciale n.
1406 del 7.5.2001, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige l’allegata proposta inerente l’introduzione dell’articolo 2bis e la modifica dell’articolo 4 della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1406 del 7.5.2001, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.
1.
2.
den beigelegten Vorschlag betreffend die Einfügung des Artikels 2bis und die Abänderung des
Artikels 2 Absatz 6, des Artikels 4 und des Artikels 9 des Beschlusses der Landesregierung Nr.
1406 vom 7.5.2001, welcher integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen;
den beigelegten Vorschlag betreffend die Einfügung des Artikels 2bis und die Änderung des Artikels 4 des Beschlusses der Landesregierung Nr.
1406 vom 7.5.2001, welcher integrierender Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Allegato
35
Anlage
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1406 del
7.5.2001 - introduzione dell’articolo 2bis e modifica
degli articoli 2, 4 e 8
Beschluss der Landesregierung Nr. 1406 vom
7.5.2001 - Einfügung des Artikels 2bis und Änderung
der Artikel 2, 4 und 8
Articolo 1
Artikel 1
1. Il comma 6 dell’articolo 2 viene sostituito dal seguente:
“6. Il direttore generale, qualora ne ravvisi l’opportunità e la convenienza, può, con provvedimento motivato prescindere dalla nomina della commissione e
dall’accertamento dell’idoneità dei concorrenti. In
questo caso non ha rilievo la preferenza quaternaria
della precedenza di 2° e 3° ordine di cui all’articolo 4.
Qualora in un momento successivo si intendesse introdurre l’esame di idoneità per le graduatorie permanenti, è necessario sottoporre all’esame le persone
già inserite nella graduatoria e che precedentemente
non hanno espletato l’esame, qualora non abbiano
ancora assunto servizio.”
1. Der Absatz 6 des Artikels 2 wird durch folgenden
ersetzt:
„6. Wenn es der Generaldirektor für zweckmäßig und
angemessen erachtet, kann er mit begründeter Maßnahme von der Ernennung der Kommission und von
der Feststellung der beruflichen Eignung der Bewerber absehen. In diesem Fall kommt beim Vorrang
zweiter und dritter Ordnung gemäß Artikel 4 der
quartären Vorzug nicht mehr zum Tragen.
Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt beschließt,
die Eignungsprüfung für die permanenten Rangordnungen einzuführen, müssen jene Personen, die bereits in der Rangordnung aufscheinen und in der Vergangenheit keine Eignungsprüfung ableget haben,
einer Eignungsprüfung unterzogen werden, sofern sie
noch nicht in den Dienst aufgenommen worden sind.“
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 viene inserito il
seguente comma:
“7. Gli iscritti in una graduatoria permanente, per i
quali sia stata accertata l’idoneità senza aver ottenuto
un punteggio, hanno la precedenza rispetto a coloro,
che hanno successivamente sostenuto l’esame
d’idoneità ai sensi dell’articolo 2bis. Gli iscritti nella
graduatoria senza punteggio, che alla scadenza della
graduatoria intendono essere inseriti nella nuova
graduatoria, devono essere sottoposti ad un esame
d’idoneità ai sensi dell’articolo 2bis.”
2. Nach dem Absatz 6 des Artikels 2 wird folgender
Absatz hinzugefügt:
“7. Diejenigen, die auf Grund ihrer Eignung in einer
Rangordnung eingetragen sind, denen aber im Rahmen der Feststellung der Eignung keine Punkte zugewiesen wurden, haben gegenüber jenen den Vorrang, die erst in der Folge die Eignungsprüfung gemäß Artikel 2bis bestanden haben. Die in einer Rangordnung ohne Punkte eingetragenen Personen, die bei
Fälligkeit der Rangordnung in die neue Rangordnung
eingetragen werden möchten, müssen sich einer Eignungsprüfung gemäß Artikel 2bis unterziehen.“
Articolo 2
Artikel 2
1. Viene inserito il seguente articolo:
1. Folgender Artikel wird eingeführt:
„Art. 2bis
„Art. 2bis
1. L’idoneità professionale viene accertata a mezzo di esame a contenuto teorico o teorico-pratico sulle
materie inerenti alla disciplina nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
1. Die berufliche Eignung wird aufgrund einer
theoretischen oder theoretisch-praktischen Prüfung
über Themen betreffend den Fachbereich sowie über
die Aufgaben, die mit der zu vergebenden Funktion
zusammenhängen, feststellt.
2. Die Kriterien und Modalitäten für die Bewertung werden von der Prüfungskommission vor Beginn
der obgenannten Prüfung festgelegt und in der Sitzungsniederschrift festgehalten.
3. Für die Bewertung stehen der Kommission
insgesamt 20 Punkte zur Verfügung. Die Eignungsprüfung gilt dann als bestanden, wenn der Bewerber
mindestens 14 von 20 Punkten erreicht.“
2. I criteri e le modalità di valutazione vengono
stabiliti dalla commissione esaminatrice prima
dell’inizio del sopraccitato esame e redatti a verbale.
3. Per la valutazione la commissione dispone
complessivamente di 20 punti. Il superamento
dell’esame d’idoneità presuppone il raggiungimento
del punteggio minimo di 14 punti su 20. “
36
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Articolo 3
Artikel 3
1. L’articolo 4 viene sostituito dal seguente:
“Le graduatorie vengono formate secondo i criteri di
precedenza e di preferenza come di seguito elencati:
1. Der Artikel 4 wird durch folgenden ersetzt:
„Die Rangordnungen werden aufgrund der hier aufgelisteten Vorrangs- und Vorzugskriterien erstellt:
Preferenza primaria
Preferenza
secondaria
Preferenza
terziaria
Preferenza
quaternaria
Criteri di
preferenza in
caso di parità
P D
R I
E
C 1°
E
D O
E R
N D
Z I
A N
E
Candidati, che nella medesima
figura professionale sono utilmente collocati in una graduatoria di concorso, ovvero in un’altra
graduatoria valevole per l’assunzione a tempo indeterminato della stessa azienda sanitaria che
forma la graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.
Nell’ordine
della
rispettiva graduatoria
P D
R I
E
C 2°
E
D O
E R
N D
Z I
A N
E
Candidati che fino alla data della
formazione della graduatoria
abbiano ottenuto l’idoneità professionale all’assunzione a tempo
determinato presso l’azienda
sanitaria che forma la graduatoria. A questi sono equiparati i
candidati che non abbiano ancora
ottenuto l’idoneità professionale,
ma che alla medesima data abbiano già superato il periodo di
prova per l’assunzione a tempo
determinato nella medesima figura professionale presso l’azienda
sanitaria che forma la graduatoria.
Coloro che al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle domande
si trovino già in
servizio presso la
stessa azienda sanitaria nella medesima figura professionale.
Ammontare dei
punti risultanti
dall’esame d’idoneità ai sensi
dell’articolo 2bis
Maggiore anzianità
di servizio nella
rispettiva
figura
professionale prestato nel pubblico
impiego.
il servizio di medico volontario o servizio civile volontario a carattere
esclusivo e a tempo pieno.
In caso di ulteriore parità si applicano i criteri stabiliti per l’accesso
all’ impiego statale (DPR 487 del
9.5.1994 e successive modifiche)
P D
R I
E
C 3°
E
D O
E R
N D
Z I
A N
E
Candidati che fino alla data della
formazione della graduatoria non
siano ancora sottoposti alla valutazione di idoneità per l’assunzione a tempo determinato, nonché coloro che alla medesima data
non abbiano ancora superato il
periodo di prova per l’assunzione
a tempo determinato nella medesima figura professionale presso
l’azienda sanitaria che forma la
graduatoria.
Coloro che al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle domande
si trovino già in
servizio presso la
stessa azienda sanitaria nella medesima figura professionale.
Ammontare dei
punti risultanti
dall’esame d’idoneità ai sensi dell’articolo 2bis
Maggiore anzianità
di servizio nella
rispettiva
figura
professionale prestato nel pubblico
impiego.
il servizio di medico volontario o servizio civile volontario a carattere
esclusivo e a tempo pieno.
In caso di ulteriore parità si applicano i criteri stabiliti per l’accesso
all’impiego statale
(DPR 487 del
9.5.1994 e successive modifiche)
il servizio di medico volontario o servizio civile volontario a carattere
esclusivo e a tempo pieno.
In caso di ulteriore parità si applicano i criteri stabiliti per l’accesso
all’impiego statale
(DPR 487 del
9.5.1994 e successive modifiche)
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
V
O
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G
V
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G
V
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A
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G
1.
O
R
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N
G
2.
O
R
D
N
U
N
G
3.
O
R
D
N
U
N
G
Tertiärer Vorzug
Quartärer Vorzug
37
Primärer Vorzug
Sekundärer
Vorzug
Vorzugskrterien
bei Gleichstand
Bewerber, die im entsprechenden
Berufsbild in einer Wettbewerbsrangordnung oder in einer anderen für die unbefristete Anstellung gültigen Rangordnung des
Sanitätsbetriebes, welcher eine
Rangordnung für die zeitbegrenzte Aufnahme erstellt, eingetragen
sind.
In der Reihenfolge
der entsprechenden Rangordnung
Bewerber, die bis zum Datum der
Erstellung der Rangordnung die
berufliche Eignung für eine befristete Anstellung im entsprechenden Berufsbild im Sanitätsbetrieb,
der die Rangordnung erstellt,
bereits erlangt haben. Diesen
Bewerbern sind jene gleichgestellt, deren berufliche Eignung
noch nicht festgestellt worden ist,
die aber zu diesem Datum im
Sanitätsbetrieb, der die Rangordnung erstellt, die Probezeit für die
befristete Anstellung im entsprechenden Berufsbild bereits positiv
abgeleistet haben.
Jene, die sich am
Verfallstag für die
Vorlage der Gesuche in demselben
Berufsbild und im
selben Sanitätsbetrieb bereits im
Dienst befinden
Punkteanzahl bei
der Eignungsprüfung
gemäß
Artikel 2bis
Höheres Dienstalter in der entsprechenden Berufsfigur, geleistet im
öffentlichen Dienst.
die Tätigkeit als
Volontariatsärztin/
-arzt oder des
freiwilligen Zivildienstes, als ausschließliche Vollzeitbeschäftigung.
Bei
weiterem
Gleichstand werden die
Kriterien, wie sie
für den Zugang
zum Staatsdienst
gelten (DPR 487
vom
9.5.1994,
i.g.F.) angewendet.
Bewerber, die bis zum Datum der
Erstellung der Rangordnung noch
nicht der Feststellung der beruflichen Eignung für eine befristete
Anstellung im entsprechenden
Berufsbild unterzogen worden
sind, sowie jene, die zu diesem
Datum die Probezeit für die befristete Anstellung im entsprechenden Berufsbild im Sanitätsbetrieb, der die Rangordnung erstellt, noch nicht abgeleistet
haben.
Jene, die sich am
Verfallstag für die
Vorlage der Gesuche in demselben
Berufsbild und im
selben Sanitätsbetrieb bereits im
Dienst befinden
Punkteanzahl bei
der Eignungsprüfung
gemäß
Artikel 2bis
Höheres Dienstalter in der entsprechenden Berufsfigur, geleistet im
öffentlichen Dienst.
die Tätigkeit als
Volontariatsärztin/
-arzt oder des
freiwilligen Zivildienstes, als ausschließliche Vollzeitbeschäftigung.
Bei
weiterem
Gleichstand werden die
Kriterien, wie sie
für den Zugang
zum Staatsdienst
gelten (DPR 487
vom
9.5.1994,
i.g.F.) angewendet.
die Tätigkeit als
Volontariatsärztin/
-arzt oder des
freiwilligen Zivildienstes, als ausschließliche Vollzeitbeschäftigung.
Bei
weiterem
Gleichstand werden die Kriterien,
wie sie für den
Zugang
zum
Staatsdienst gelten
(DPR 487 vom
9.5.1994,
i.g.F.)
angewendet.
38
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Articolo 4
Artikel 4
1. Il comma 1 dell’articolo 8 viene sostituito dal seguente:
1. I termini e le scadenze per gli avvisi pubblici, la
formulazione, l’approvazione e l’utilizzazione delle
graduatorie permanenti vengono determinati come
risultano dalla tabella seguente:
1. Der Absatz 1 des Artikels 8 wird durch folgenden
ersetzt:
1. Die Termine und die Fälligkeiten für die periodische
Ausschreibung, die Erstellung, die Genehmigung und
die Verwendung der permanenten Rangordnungen
werden laut der folgenden Tabelle festgelegt:
Termine per la presentazione
delle domande:
entro le ore 12 del
Approvazione
delle graduatorie entro
Pubblicazione delle graduatorie all’albo pretorio
dell’azienda sanitaria
e possibilità di ricorso
Efficacia e utilizzazione
delle graduatorie
approvate
31.01
31.05
30.09
15.03
15.06
15.10
Per almeno 10 giorni consecutivi dalla data di approvazione
01.04
01.08
01.12
Termin für die Vorlage
der Gesuche:
innerhalb 12 Uhr des
Genehmigung der
Rangordnung innerhalb
Veröffentlichung der Rangordnungen an der Amtstafel
des Sanitätsbetriebes
und Rekursmöglichkeit
Gültigkeit und Verwendung
der genehmigten
Rangordnungen
31.01
31.05
30.09
15.03
15.06
15.10
Für mindestens 10 aufeinander
folgenden Tagen ab dem Datum der Genehmigung
01.04
01.08
01.12
[BO47050147096|P025|]
[AM47050147096|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 ottobre 2005, n. 3860
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Oktober 2005, Nr. 3860
Comune di Rasun Anterselva: approvazione
di modifiche al piano urbanistico
Gemeinde Rasen-Antholz: Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico comunale vigente del
Comune di Rasun Anterselva;
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Rasen-Antholz;
Premesso che il Comune propone le seguenti
modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli
allegati grafici:
Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen,
beantragt:
Delibera consiliare n. 16 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 16 vom 21. April 2005
Modifica dell’art. 17 Zona residenziale B4 - zona di
completamento delle norme di attuazione al piano
urbanistico comunale relativamente all’altezza massima consentita da 8,00 m a 9,00 m.
Änderung des Art. 17 Wohnbauzone B4 - Auffüllzone
der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
betreffend die höchstzulässige Gebäudehöhe von 8,00
m auf 9,00 m.
Delibera consiliare n. 17 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 17 vom 21. April 2005
Trasformazione di ca. 3,2 ettari della p.f. 1548/1 del
CC Anterselva da bosco in prato e pascolo alberato ad
Anterselva di Sopra.
Umwidmung von ca. 3,2 ha der Gp. 1548/1 der KG
Antholz von Wald in bestockte Wiese und Weide in
Antholz Obertal.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
39
Delibera consiliare n. 19 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 19 vom 21. April 2005
Trasformazione di ca. 32 m2 della p.f. 57/1 del CC
Rasun di Sotto da parcheggio pubblico in zona residenziale A12 - Centro storico - con piano di recupero.
Umwidmung von ca. 32 m2 der Gp. 57/1 der KG Niederrasen von öffentlichem Parkplatz in Wohnbauzone
A12 - Historischer Ortskern - mit Wiedergewinnungsplan.
Delibera consiliare n. 20 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21. April 2005
Ampliamento di ca. 120 m2 della zona per attrezzature collettive - Amministrazione e servizi pubblici ad
Anterselva di Mezzo.
Erweiterung um ca. 120 m2 der Zone für öffentliche
Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in Antholz Mittertal.
Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni.
Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 (per la delibera consiliare n.
17 del 21 aprile 2005), espressi nella seduta del 22
settembre 2005.
Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission und des gesonderten Gutachtens der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des
Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 (für den Ratsbeschluss Nr. 17 vom 21. April 2005), welche in der
Sitzung vom 22. September 2005 erteilt wurden.
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11.8.1997, n. 13.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13.
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
di approvare con una correzione d’ufficio le modifiche
al piano urbanistico comunale, proposte dal Comune
di Rasun Anterselva, come segue:
die von der Gemeinde Rasen-Antholz beantragten
Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur
von Amts wegen wie folgt zu genehmigen:
Delibera consiliare n. 16 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 16 vom 21. April 2005
La modifica dell’art. 17 Zona residenziale B4 - Zona di
completamento delle norme di attuazione al piano
urbanistico comunale relativa all’altezza massima di 9
m è approvata, come proposta dal Comune in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, per consentire la realizzazione della cubatura
prevista.
Die Änderung des Art. 17 Wohnbauzone B4 - Auffüllzone der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die höchstzulässige Gebäudehöhe von
9 m wird in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission so genehmigt, wie von der
Gemeinde beantragt, um die vorgesehene Dichte realisieren zu können.
Delibera consiliare n. 17 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 17 vom 21. April 2005
La trasformazione di ca. 3,2 ettari della p.f. 1548/1 del
CC Anterselva da bosco in prato e pascolo alberato ad
Anterselva di Sopra è approvata; si tratta della rettifica di un errore materiale nell’allegato grafico.
Umwidmung von ca. 3,2 ha der Gp. 1548/1 der KG
Antholz von Wald in bestockte Wiese und Weide in
Antholz Obertal; es handelt sich um die Richtigstellung eines materiellen Fehlers in der grafischen Unterlage.
Die Abteilung Forstwirtschaft (Schreiben vom
9.9.2005, Prot. 5888) hat das Vorhaben befürwortet.
La Ripartizione Foreste (lettera del 9.9.2005, prot.
5888) ha espresso parere favorevole in merito.
40
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Delibera consiliare n. 19 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 19 vom 21. April 2005
La trasformazione di ca. 32 m2 della p.f. 57/1 del CC
Rasun di Sotto da parcheggio pubblico in zona residenziale A12 - Centro storico - con piano di recupero è
approvata poiché si tratta dell’area di pertinenza di
un adiacente esercizio alberghiero.
Die Umwidmung von ca. 32 m2 der Gp. 57/1 der KG
Niederrasen von öffentlichem Parkplatz in Wohnbauzone A12 - Historischer Ortskern mit Wiedergewinnungsplan wird genehmigt; es handelt sich um die
Zubehörsfläche eines anliegenden Hotelbetriebes.
Delibera consiliare n. 20 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21. April 2005
L’ampliamento di ca. 120 m2 della Zona per attrezzature collettive - Amministrazione e servizi pubblici ad
Anterselva di Mezzo è approvato per consentire la
costruzione di una nuova cappella per il cimitero.
L’Ufficio beni architettonici ed artistici (lettera del
19.9.2005, prot. 7510) e la Commissione distrettuale
cimiteriale (lettera del 12.9.2005, prot. 13951) hanno
espresso parere favorevole in merito;
Die Erweiterung um ca. 120 m2 der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistung in Antholz Mittertal wird genehmigt,
um den Bau einer neuen Friedhofskapelle zu ermöglichen.
Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler (Schreiben
vom 19.9.2005, Prot. 7510) und die Sprengelkommission für Friedhöfe (Schreiben vom 12.9.2005, Prot.
13951) haben das Vorhaben befürwortet;
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147079|P025|]
[AM47050147079|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
17 ottobre 2005, n. 3868
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17. Oktober 2005, Nr. 3868
Comune di Bronzolo: approvazione di una
modifica al piano urbanistico
Gemeinde Branzoll: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Bronzolo;
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Branzoll;
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 33 del 28.6.2005
Ratsbeschluss Nr. 33 vom 28.6.2005
Individuazione di 6 ambiti di tutela degli insiemi, per
i quali il comitato di esperti ha espresso parere positivo (note del 12.10.2004 prot. n. 6455 e dell’11.4.2005
prot. n. 2384), secondo l’allegato grafico. Si tratta
degli ambiti centro storico, centro civico, Aquila Nera,
Thomsen, porto fluviale e cave.
Ausweisung von 6 Gebieten mit Ensembleschutz, für
welche das zustimmende Gutachten des Sachverständigenbeirates (Schreiben vom 12.10.2004 Prot. Nr.
6455 und vom 11.4.2005 Prot. Nr. 2384) vorliegt, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich um die
Gebiete historischer Dorfkern, Dorfzentrum, Schwarzer Adler, Thomsen, Etschhafen und Steinbrüche.
Weiters sollen die Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan durch folgenden neuen Artikel 42 - Ensembleschutz, ergänzt werden:
„Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden,
werden im Sinne des Artikel 25 des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt.
Inoltre viene proposto di integrare le norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente nuovo articolo 42 - Tutela degli insiemi:
“Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel
piano di zonizzazione, dichiarati come “ensemble”,
vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Tutti gli edifici, gli spazi pubblici e privati, nonché gli
oggetti minori elencati nel “Piano per la tutela degli
insiemi del Comune di Bronzolo” (prot. 6455/VB del
12.10.2004 Comitato esperti) compresi entro il perimetro indicato nel grafico, sono sottoposti a tutela
degli insiemi.
Edifici, spazi pubblici e privati nonché oggetti, la cui
posizione coincide con il perimetro di cui sopra, sono
soggetti a tutela solo per la parte definita dal perimetro stesso (p.es. singole facciate di un edificio).”
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n.
13, espressi nella seduta del 6.10.2005, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta
provinciale corrisponde a detti pareri;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, LP dell’11.8.1997, n. 13;
Sämtliche Gebäude, öffentlichen und privaten Bereiche, sowie die im „Plan für Ensembleschutz der Gemeinde Branzoll“ (Prot. 6455/VB vom 12.10.2004 Beirat für Ensembleschutz) aufgelisteten kleineren Objekte, welche sich innerhalb der im Flächenwidmungsplan gekennzeichneten Kontur befinden, unterliegen dem Ensembleschutz.
Gebäude, öffentliche und private Bereiche sowie Objekte, deren Lage mit der obgenannten Kontur zusammenfallen, unterliegen dem Ensembleschutz nur
für den Teil, welcher durch die Kontur gekennzeichnet wird (z.B. einzelne Fassaden eines Gebäudes).“
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der
erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997,
Nr. 13, die in der Sitzung vom 6.10.2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende
Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
41
di approvare l’individuazione di 6 ambiti di tutela degli insiemi, per i quali il comitato di esperti
ha espresso parere positivo (note del 12.10.2004
prot. n. 6455 e dell’11.4.2005 prot. n. 2384), come
proposta dal Comune di Bronzolo con delibera
consiliare n. 33 del 28.6.2005. Si tratta degli ambiti centro storico, centro civico, Aquila Nera,
Thomsen, porto fluviale e cave.
Viene pure approvata l’integrazione delle norme
di attuazione al piano urbanistico con il seguente
nuovo articolo 42 - tutela degli insiemi:
“Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati
nel piano di zonizzazione, dichiarati come
“ensemble”, vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13.
Tutti gli edifici, gli spazi pubblici e privati, nonché gli oggetti minori elencati nel “Piano per la
tutela degli insiemi del Comune di Bronzolo”
(prot. 6455 del 12.10.2004 e prot. 2384
dell’11.4.2005 Comitato esperti) compresi entro il
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
die von der Gemeinde Branzoll mit Ratsbeschluss
Nr. 33 vom 28.6.2005 beantragte Ausweisung
von 6 Gebieten mit Ensembleschutz, für welche
das zustimmende Gutachten des Sachverständigenbeirates (Schreiben vom 12.10.2004 Prot. Nr.
6455 und vom 11.4.2005 Prot. Nr. 2384) vorliegt,
zu genehmigen. Es handelt sich um die Gebiete
historischer Dorfkern, Dorfzentrum, Schwarzer
Adler, Thomsen, Etschhafen und Steinbrüche.
Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch den nachstehend
angeführten neuen Artikel 42 - Ensembleschutz,
wird befürwortet:
„Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden, werden im Sinne des Artikel 25 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt.
Sämtliche Gebäude, öffentlichen und privaten
Bereiche, sowie die im „Plan für Ensembleschutz
der Gemeinde Branzoll“ (Prot. 6455 vom
12.10.2004 und Prot. 2384 vom 11.4.2005 Beirat
für Ensembleschutz) aufgelisteten kleineren Ob-
42
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
perimetro indicato nel grafico, sono sottoposti a
tutela degli insiemi.
jekte, welche sich innerhalb der im Flächenwidmungsplan gekennzeichneten Kontur befinden,
unterliegen dem Ensembleschutz.
Gebäude, öffentliche und private Bereiche sowie
Objekte, deren Lage mit der obgenannten Kontur
zusammenfallen, unterliegen dem Ensembleschutz nur für den Teil, welcher durch die Kontur
gekennzeichnet wird (z.B. einzelne Fassaden eines Gebäudes);“
Edifici, spazi pubblici e privati nonché oggetti, la
cui posizione coincide con il perimetro di cui sopra, sono soggetti a tutela solo per la parte definita dal perimetro stesso (p.es. singole facciate di
un edificio);”
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147101|P025|]
[AM47050147101|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3959
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3959
Comune di Bolzano: previsione della Zona
produttiva di interesse provinciale «Argine
sinistro dell’Isarco» modifica d'ufficio del piano urbanistico - approvazione definitiva
Gemeinde Bozen: Ausweisung des Gewerbegebietes von Landesinteresse «Am linken
Eisackufer» - Abänderung des Bauleitplanes
von Amts wegen - Endgültige Genehmigung
Visto il piano urbanistico vigente del Comune di
Bolzano;
Vista la propria delibera n. 1989 del 6.6.2005,
concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano mediante la previsione di
una Zona produttiva di interesse provinciale “Argine
sinistro dell’Isarco”;
Constatato che la città di Bolzano, capoluogo della provincia, svolge secondo il piano provinciale di
sviluppo e coordinamento territoriale LEROP il ruolo
di centro primario in cui sono da collocare insediamenti produttivi di particolare qualità;
Constatato che le aree previste nel piano urbanistico comunale per gli insediamenti produttivi saranno a breve esaurite mentre continua a manifestarsi
una elevata domanda di aree per insediamenti;
Le aree intercluse tra la sponda sinistra dell'Isarco, l'autostrada e l'impianto di termovalorizzazione
dei rifiuti residui, compreso il sito inquinato della
cosiddetta "Collina Pasquali", risulta destinata dal
vigente piano urbanistico comunale come Zona per
opere ed impianti pubblici, in quanto originariamente
vi era previsto l'ampliamento degli impianti di smaltimento rifiuti urbani e di compostaggio. A seguito
delle modifiche del piano di smaltimento rifiuti prevedendo la temovalorizzazione dei rifiuti residui le
aree in oggetto non saranno più necessarie per questi
scopi mentre risulta urgente la bonifica del sito inquinato della collina Pasquali, per evitare danni ambientali sia a breve che a lungo termine.
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bozen;
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss
Nr. 1989 vom 6.6.2005, betreffend eine Abänderung
von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Bozen
durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes von
Landesinteresse „Am linken Eisackufer“;
Nach Feststellung, dass die Landeshauptstadt
Bozen aufgrund des Landesentwicklungs- und Raumordnungsplanes LEROP das Oberzentrum des Landes
darstellt, in welchem besonders hochwertige Betriebsansiedlungen erforderlich sind;
Nach Feststellung, dass die im Bauleitplan ausgewiesenen Gewerbegebiete in kurzer Zeit alle ausgeschöpft sein werden, während eine große Nachfrage
besteht, die neue Ausweisungen erfordert;
Die eingeschlossene Fläche zwischen dem linken
Eisackufer, der Autobahn und der Restmüllverwertungsanlage, einschließlich der Altlast des so genannten "Pasqualihügels", ist im geltenden Bauleitplan als
Zone für öffentlich Bauten und Anlagen gewidmet, da
sie ursprünglich für die Erweiterung der Abfallentsorgungsanlagen mit Kompostierung vorgesehen
waren. Infolge der Änderungen des Abfallentsorgungskonzeptes mit thermischer Restmüllverwertung
werden diese Flächen nicht mehr benötigt, während
die Altlast des Pasqualihügels saniert werden muss,
damit Umweltschäden kurzfristig und langfristig
vermieden werden.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
43
Sentito il parere favorevole della Commissione
urbanistica provinciale, seduta del 13.10.2005;
Visto l'art. 21, comma 4, della legge urbanistica
provinciale;
Ciò premesso,
Die betroffenen Flächen, im unmittelbaren Nahbereich des Autobahnanschlusses, sind für gewerbliche Nutzung geeignet, wobei in der Durchführungsplanung die urbanistischen und verkehrstechnischen
Auswirkungen sorgfältig zu berücksichtigen sind,
damit eine funktionelle Eingliederung in das Siedlungsgefüge und Infrastrukturnetz sichergestellt
wird, auch hinsichtlich der weiteren Entwicklung des
Stadtgebietes östlich der Autobahn, und mögliche
negative Auswirkungen eingedämmt werden.
In der Erwägung, dass es aufgrund dieser Ausführungen angebracht ist, die Abänderung des Bauleitplanes zu beschließen, wobei insbesonders bereits
in dieser Phase eine Straße und eine Radwegverbindung über den Eisack vorgesehen werden, damit Verbindungen auf möglichst kurzen Wegen für den nicht
motorisierten Verkehr realisiert werden können.
Nach Feststellung, dass die vorliegende Änderung den Zielen und angestrebten Maßnahmen des
Landesentwicklungs- und Raumordnungsplanes, Abschnitt III, Kapitel 4.2 Maßnahmen B. Gewerbegebiete, entspricht;
Nach Feststellung, dass die Festlegung der Gewerbegebiete von Landesinteresse gemäß Artikel 47,
Absatz 1, des Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr.
13 vom 11.8.1997, i.g.F., mit Beschluss der Landesregierung erfolgt;
Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem
4.7.2005, im Sekretariat der Gemeinde Bozen, sowie
am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die
Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden
ist;
dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch
Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekannt gegeben
worden ist;
Nach Feststellung, dass während dieser Frist weder bei der Gemeinde Bozen noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes
eingegangen sind;
Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten
Prot.-Nr. 66652/05 vom 20.9.2005 der Gemeinde Bozen.
Nach Anhören des positiven Gutachtens der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 13.10.2005;
Nach Einsichtnahme in den Art. 21, Absatz 4, des
Landesraumordnungsgesetzes;
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
Le aree in oggetto ubicate nell'immediata vicinanza del casello autostradale, sono idonee per insediamenti produttivi, premesso che la pianificazione
attuativa dovrà considerare attentamente gli impatti
urbanistici e viabilistici al fine di garantire l'integrazione funzionale nell'assetto urbano e nelle reti infrastrutturali, mitigando eventuali impatti negativi e
considerando, già in questa fase, gli ulteriori sviluppi
del territorio urbano nell'ambito sito ad est dell'autostrada.
Considerato, che sulla base delle indicazioni richiamate si ritiene opportuno approvare la modifica
del piano urbanistico comunale, definendo già in questa fase una strada ed un collegamento oltre l'Isarco
alla pista ciclabile affinché possano essere realizzati
dei collegamenti su percorsi più brevi destinati al
traffico non motorizzato.
Constatato, che la presente modifica corrisponde
agli obiettivi e alle misure previste dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, come
vengono esposte nella parte III, capitolo 4.2 (sotto
misure: B. Zone per insediamenti produttivi);
Constatato che la definizione delle zone produttive di interesse provinciale è effettuata con delibera
della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 47, 1°
comma, della legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13, e
succ. modifiche;
Constatato, che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30
giorni, a partire dal 4.7.2005, nella segreteria del Comune di Bolzano e presso la sede dell'Amministrazione provinciale;
che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale;
Constatato, che durante questo periodo né al
Comune di Bolzano, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in
merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico;
Vista la parere favorevole del Comune di Bolzano
n. prot. 66652/05 del 20.9.2005
ad unanimità di voti legalmente espressi
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
1.
di modificare d‘ufficio il piano urbanistico del
Comune di Bolzano mediante il cambiamento
della destinazione d'uso da Zona per opere ed
Den Bauleitplan der Gemeinde Bozen durch Umwidmung der Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen in Gewerbegebiet von Landesinteresse,
44
2.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
impianti pubblici in Zone produttive di interesse
provinciale, detta- “Argine sinistro dell’Isarco”
nonché inserimento di una strada di accesso e un
collegamento alla pista ciclabile, come da allegato grafico in scala 1:5.000 (omissis);
di provvedere alla pubblicazione della presente
delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
benannt „Am linken Eisackufer“, und Eintragung
einer Zufahrtsstraße und Anbindung an den
Radweg abzuändern, gemäß beiliegender Graphik im Maßstab 1:5.000(....);
2.
für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im
Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147102|P025|]
[AM47050147102|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3960
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3960
Comune di Bolzano: cambiamento urbanistico della superficie dell’hotel Sheraton da zona D3 - zona produttiva d’interesse provinciale a zona per impianti turistici alloggiativi modifica d'ufficio del piano urbanistico - approvazione definitiva
Gemeinde Bozen: Umwidmung der Fläche
des Sheraton Hotels von Zone D3 - Gewerbegebiet von Landesinteresse in Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen
- Endgültige Genehmigung
Visto il piano urbanistico vigente del Comune di
Bolzano;
Vista la propria delibera n. 1682 del 17.5.2005,
concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano mediante cambiamento
urbanistico della superficie dell’hotel Sheraton da
zona D3 - zona produttiva d’interesse provinciale a
zona per impianti turistici alloggiativi;
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bozen;
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss
Nr. 1682 vom 17.5.2005, betreffend eine Abänderung
von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Bozen
durch die Umwidmung der Fläche des Sheraton Hotels von Zone D3 - Gewerbegebiet von Landesinteresse in Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung;
Nach Feststellung, dass die Bauparzelle 4282 der
KG Zwölfmalgreien im Bauleitplan der Gemeinde Bozen als Zone D3 - Gewerbegebiet von Landesinteresse
ausgewiesen ist und bereits durch einen Beherbergungsbetrieb mit Restauration (das Hotel „Four Points
- Sheraton“) im Sinne der Gastgewerbeordnung LG.
Nr. 58 vom 14.12.1988, Art. 2,3 und 5 i.g.F. genutzt
wird;
Nach Einsichtnahme in Art. 128, Abs. 4 des Landesraumordnungsgesetzes in geltender Fassung, in
dem die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen, Beherbergung und Restauration im Gemeindegebiet von Bozen zulässig ist, und in Art. 32,
Abs. 5, der Durchführungsbestimmungen zum Landesraumordnungsgesetz, DLH Nr. 5 vom 23.2.1998, welcher urbanistische Parameter für diese Zonen festlegt;
Nach Feststellung, dass die betroffene Fläche
derzeit Teil des Gewerbegebietes von Landesinteresse
ist und eine komplementäre Einrichtung der Bozner
Messe darstellt, weshalb die Änderung des Bauleitplanes der Gemeinde Bozen von Amts wegen, im Sinne des Art. 21, Absatz 2, des Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr. 13 vom 11.8.1997 i.g.F., vorgenommen
werden kann, gemäß graphischer Beilage im Maßstab
1:5000;
Constatato che la p.ed 4282 del CC di Dodiciville
risulta nel piano urbanistico comunale della città di
Bolzano come zona D3 - zona produttiva di interesse
provinciale e viene già utilizzata da un esercizio ricettivo con ristorante (l’hotel „Four Points - Sheraton“) ai
sensi delle norme in materia di esercizi pubblici legge
urbanistica provinciale LP n. 58 del 14.12.1988 e succ.
modifiche;
Visto l’art. 128 comma 4 della legge urbanistica
provinciale e succ. modifiche in cui la destinazione di
una zona per impianti turistici alloggiativi e per impianti turistici ristorativi è ammissibile per il territorio comunale di Bolzano nonché l'articolo 32, comma
5 del regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale DPGP n. 5 del 23.2.1998 che detta dei
parametri urbanistici per queste zone;
Constatato che il lotto in oggetto risulta attualmente integrato nella zona produttiva di interesse
provinciale e costituisce una strutture complementare
della Fiera di Bolzano per cui la modifica al piano
urbanistico del Comune di Bolzano può essere apportata d'ufficio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge urbanistica provinciale, LP n. 13 dell'11.8.1997 e
succ. modifiche, secondo l'allegato grafico in scala
1:5000;
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Constatato, che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30
giorni, a partire dal 6.6.2005, nella segreteria del Comune di Bolzano e presso la sede dell'Amministrazione provinciale;
che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale;
Constatato, che durante questo periodo né al
Comune di Bolzano, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in
merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico;
che il Comune di Bolzano ha dato un parere contrario (n. prot. 68698/05 del 26.9.2005) alla succitata
delibera, perché la normativa urbanistica provinciale
già consente di realizzare all’interno delle zone produttive impianti turistici alloggiativi e ristorativi e di
conseguenza la modifica del piano urbanistico non
risulta necessaria;
Sentito il parere maggioritario favorevole della
Commissione urbanistica provinciale (seduta del
13.10.2005), poiché è opportuno di modificare la destinazione urbanistica della suddetta particella edilizia da zona D3 - zona produttiva di interesse provinciale in zona per impianti turistici alloggiativi, corrispondente all'utilizzo effettivo attuale, affinché tale
utilizzo venga garantito anche a lunga scadenza;
Visto l'art. 21, comma 4, della legge urbanistica
provinciale;
Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem
6.6.2005, im Sekretariat der Gemeinde Bozen, sowie
am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die
Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden
ist;
dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch
Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekannt gegeben
worden ist;
Nach Feststellung, dass während dieser Frist weder bei der Gemeinde Bozen noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes
eingegangen sind;
dass die Gemeinde Bozen ein negatives Gutachten (Prot. Nr. 68698/05 vom 26.9.2005) zu oben erwähntem Beschluss abgegeben hat, da die urbanistischen Bestimmungen des Landes es gestatten innerhalb der Gewerbezonen touristische Einrichtungen
und Restaurants zu errichten und daher die Änderung
des Bauleitplanes nicht notwendig erscheint;
Nach Anhören des mehrheitlich positiven Gutachtens der Landesraumordnungskommission (Sitzung vom 13.10.2005), da es angebracht ist die oben
genannte Bauparzelle von Zone D3 - Gewerbegebiet
von Landesinteresse in Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung, gemäß tatsächlich bestehender Nutzung umzuwandeln, damit diese Nutzung
auch längerfristig gesichert bleibt;
Nach Einsichtnahme in den Art. 21, 4. Absatz,
des Landesraumordnungsgesetzes;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
ad unanimità di voti legalmente espressi
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
1.
2.
45
di modificare il piano urbanistico del Comune di
Bolzano mediante. il cambiamento urbanistico
della particella edilizia 4282 della CC di Dodiciville da zona D3 - zona produttiva di interesse provinciale in zona per impianti turistici alloggiativi;
Nelle norme di attuazione al piano urbanistico di
Bolzano viene aggiunto l'articolo 43/bis come segue:
“Articolo 43/bis
La zona per impianti turistici alloggiativi sulla
p.ed. 4282 CC Dodiciville è destinata ad un esercizio ricettivo come struttura terziaria a servizio
complementare della la fiera di Bolzano. Per questa zona valgono i seguenti indici:
1) Densità edilizia massima: 2,5m3/m2
2) Rapporto massimo di copertura: 60%
3) Altezza massima degli edifici: 12m
4) Distanza minima dal confine: 5m
5) Distanza minima tra gli edifici: 10m";
2.
den Bauleitplan der Gemeinde Bozen durch die
Umwidmung der Bauparzelle 4282 der KG
Zwölfmalgreien von Zone D3 - Gewerbegebiet
von Landesinteresse in Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung abzuändern;
Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan der Gemeinde Bozen werden durch Artikel
43/bis wie folgt ergänzt:
"Artikel 43/bis
Die Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung auf der Bp. 4282 der KG Zwölfmalgreien
ist für einen Hotelbetrieb als Dienstleistungseinrichtung zur Messe Bozen bestimmt. Für diese
Zone gelten folgende Bauvorschriften:
1) Höchstzulässige Baumassendichte: 2,5m3/m2
2) Höchstzulässiges Überbauungverhältnis: 60%
3) Höchstzulässige Gebäudehöhe: 12m
4) Mindestgrenzabstand: 5m
5) Mindestgebäudeabstand: 10m";
46
3.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
di provvedere alla pubblicazione della presente
delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im
Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147076|P025|]
[AM47050147076|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3963
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3963
Comune di Brennero: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con integrazioni
d’ufficio
Gemeinde Brenner: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen
von Amts wegen
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Brennero;
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli
allegati grafici:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Brenner;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde, laut grafischer Unterlagen beantragt:
Delibera consiliare n. 28 dell’8 settembre 2004
Ratsbeschluss Nr. 28 vom 8. September 2004
Previsione di una centrale idroelettrica con presa
d’acqua e condotta forzata (“Gröbner”) sull’Isarco.
Ausweisung eines Wasserkraftwerkes mit Wasserfassung und Druckrohrleitung („Gröbner“) am Eisack:
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta
del 6 ottobre 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde
al parere della Commissione urbanistica provinciale.
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind.
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 6. Oktober 2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende
Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten
der Landesraumordnungskommission entspricht.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto 1997, n. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1)
di approvare con integrazioni d’ufficio la modifica al piano urbanistico comunale, proposta dal
Comune di Brennero come segue:
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1)
die von der Gemeinde Brenner beantragte Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von
Amts wegen wie folgt zu genehmigen:
Delibera consiliare n. 28 dell’8 settembre 2004
Ratsbeschluss Nr. 28 vom 8. September 2004
La previsione di una centrale idroelettrica con
presa d’acqua e condotta forzata (“Gröbner”)
Die Ausweisung eines Wasserkraftwerkes mit
Wasserfassung und Druckrohrleitung („Gröbner“)
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
am Eisack wird genehmigt, damit die fünf bereits
bestehenden, kleineren Wasserkraftwerke zusammengelegt werden können.
Von Amts wegen wird die Fläche des Wasserkraftwerkes als Gewerbegebiet mit Sondernutzung für E-Werk im Sinne des Art. 44/bis des
Raumordnungsgesetzes abgegrenzt.
sull’Isarco è approvata al fine di poter unire in un
unico impianto cinque piccole centraline elettriche esistenti.
D’ufficio l’area della centrale idroelettrica viene
delimitata come zona produttiva con destinazione particolare per centrale idroelettrica ai sensi
dell’art. 44/bis della legge urbanistica provinciale.
Il primo comma dell’art. 14/bis (Zona produttiva
per centrali idroelettriche) delle norme d’attuazione al piano urbanistico comunale viene sostituito con il seguente comma:
Questa zona comprende le aree destinate ai sensi
dell’art. 44/bis, comma 4 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, come zona per insediamenti produttivi con la specifica destinazione d’uso per impianto idroelettrico.
L’Ufficio sistemazione bacini montani nord (lettera del 16 settembre 2005, prot. n. 8201) e
l’Ufficio caccia e pesca (lettera del 12 settembre
2005, prot. n. 5932) hanno espresso parere favorevole in merito con prescrizioni; l’Ufficio tutela
acque (lettera del 27 settembre 2005, prot. n.
3150) ha espresso altresì parere positivo;
2)
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
47
Der erste Absatz des Art. 14/bis (Gewerbegebiet
für Wasserkraftwerke) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird durch folgenden Absatz ersetzt:
Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des
Artikels 44/bis, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13, als Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für E-Werk bestimmt sind.
Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung
Nord (Schreiben vom 16. September 2005, Prot.
Nr. 8201) und das Amt für Jagd und Fischerei
(Schreiben vom 12. September 2005, Prot. Nr.
5932) haben das Vorhaben mit Vorschriften befürwortet; das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 27. September 2005, Prot. Nr. 3150) hat
ebenfalls ein positives Gutachten erteilt;
2)
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147095|P025|]
[AM47050147095|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3964
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3964
Comune di Rasun-Anterselva: rigetto di una
modifica al piano urbanistico
Gemeinde Rasen-Antholz: Ablehnung einer
Abänderung zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico rielaborato del Comune
di Rasun Anterselva;
Nach Einsichtnahme in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Rasen Antholz;
Constatato che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale secondo gli
allegati;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung, laut Unterlagen zum Bauleitplan beantragt;
Delibera consiliare n. 18 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 18 vom 21. April 2005
Integrazione dell’art. 32 delle norme di attuazione al
piano urbanistico comunale (Zona di verde agricolo)
con il seguente comma:
Ergänzung des Art. 32 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan (Landwirtschaftsgebiet) mit
folgendem Absatz:
Per le distanze sulla stessa proprietà valgono le disposizioni del Codice civile.
Für die Gebäudeabstände bei Gebäuden im selben
Eigentum gelten die Bestimmungen gemäß Bürgerlichem
Gesetzbuch.
48
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Constatato che avverso le succitate delibere non
sono state presentate né proposte, né osservazioni;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta
del 13 ottobre 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde
ai suddetti pareri;
Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto 1997, n. 13;
Ciò premesso,
Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingegangen sind;
Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission sowie des gesonderten Gutachtens der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche
in der Sitzung vom 13. Oktober 2005 erteilt wurden
und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung den genannten Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
Delibera consiliare n. 18 del 21 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 18 vom 21. April 2005
Di rigettare l’integrazione dell’art. 32 delle norme di
attuazione al piano urbanistico comunale (Zona di
verde agricolo) per motivi urbanistici ed igienici.
La modifica in oggetto è una deroga a favore di un
esercizio alberghiero. Deroghe dalla normativa unificata sono ammesse soltanto nel pubblico interesse,
quando queste siano più restrittive rispetto alla norma generale ed assicurino un chiaro miglioramento
della pianificazione;
Die Ergänzung des Art. 32 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan (Landwirtschaftsgebiet)
aus urbanistischen und hygienischen Gründen abzulehnen.
Beim Antrag handelt es sich um eine Ausnahmeregelung zu Gunsten eines Gastbetriebes. Abweichungen
von den allgemeinen Richtlinien können jedoch nur
im öffentlichen Interesse vorgenommen werden, sie
können nur restriktiver sein und eine klare Verbesserung für die Planung darstellen;
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147093|P025|]
[AM47050147093|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3965
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3965
Comune di Terento: approvazione di una modifica al piano urbanistico
Gemeinde Terenten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Terento;
Constatato che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale secondo gli
allegati grafici:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Terenten;
Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage beantragt:
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
49
Delibera consiliare n. 28 del 23 giugno 2005
Ratsbeschluss Nr. 28 vom 23. Juni 2005
Trasformazione di bosco in verde agricolo con particolare vincolo paesaggistico (ca. 2.050 m2);
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet mit
besonderer Bindung (ca. 2.050 m2);
Constatato che avverso la suddetta delibera non
sono state presentate né osservazioni, né proposte;
Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurde;
Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission sowie des gesonderten Gutachtens der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 6. Oktober 2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende
Entscheidung der Landesregierung diesen Gutachten
entspricht;
Gestützt auf die Art.19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale nonchè il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta
del 6 ottobre 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde
a questi pareri;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto 1997, n. 13;
Ciò premesso
Dies vorausgeschickt
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
Delibera consiliare n. 28 del 23 giugno 2005
Ratsbeschluss Nr. 28 vom 23. Juni 2005
1.
di approvare la trasformazione di bosco in verde
agricolo con particolare vincolo paesaggistico per
consentire il riempimento dell’area in oggetto in
fase di realizzazione dell’impianto di biogas. Con
decreto n. 11 del 21 marzo 2005 l’ispettorato forestale di Brunico ha autorizzato il cambio di coltura;
1.
die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet mit besonderer Bindung zu genehmigen,
um die Aufschüttung des Gälendes im Zuge der
Errichtung der Biogasanlage zu ermöglichen. Mit
Dekret Nr. 11 vom 21. März 2005 hat das
Forstinspektorat Bruneck die Kulturändeung ermächtigt;
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147075|P025|]
[AM47050147075|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3966
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3966
Comune di Valle Aurina: approvazione di una
modifica al piano urbanistico
Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico del Comune di Valle
Aurina;
Nach Einsichtnahme in den Bauleitplan der Gemeinde Ahrntal;
50
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Constatato che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale secondo gli
allegati grafici:
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung, laut grafischer Unterlagen zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 14 del 15 marzo 2005
Ratsbeschluss Nr. 14 vom 15. März 2005
Trasformazione di parte della zona per insediamenti
produttivi “Großgasteiger” a Rio Bianco in parcheggio
con iniziativa privata e zona di verde agricolo;
Umwidmung eines Teiles des Gewerbegebietes „Großgasteiger“ in Weissenbach in Parkplatz mit Privatinitiative und Landwirtschaftsgebiet;
Constatato che avverso la succitata delibera consiliare è stata presentata un’osservazione;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta
del 6 ottobre 2005 facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde ai
suddetti pareri;
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand eingebracht wurde;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 6. Oktober 2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende
Entscheidung der Landesregierung diesen Gutachten
entspricht;
Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto 1997, n. 13.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
Delibera consiliare n. 14 del 15 marzo 2005
Ratsbeschluss Nr. 14 vom 15. März 2005
di approvare la trasformazione di parte della zona per
insediamenti produttivi “Großgasteiger” a Rio Bianco
in parcheggio con iniziativa privata e zona di verde
agricolo, in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori
aree per parcheggio in questo ambito;
di respingere l’osservazione presentata in conformità
alle conclusioni motivate del Comune che la Giunta
provinciale fa proprie;
die Umwidmung eines Teiles des Gewerbegebietes
„Großgasteiger“ in Weissenbach in Parkplatz mit
Privatinitiative und Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, da in diesem Bereich Bedarf an zusätzlichen
Parkflächen besteht;
den eingebrachten Einwand laut begründeter Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abzulehnen;
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
51
[BO47050147094|P025|]
[AM47050147094|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3967
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3967
Comune di Chienes: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con una rettifica
d’ufficio
Gemeinde Kiens: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Richtigstellung von Amts wegen
Visto il piano urbanistico rielaborato del Comune
di Chienes;
Nach Einsichtnahme in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Kiens;
Constatato che il Comune propone le seguenti
modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli
allegati:
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung, laut Unterlagen zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 11 del 6 maggio 2005
Ratsbeschluss Nr. 11 vom 6. Mai 2005
Trasformazione di ca. 5.500 m2 di bosco in verde agricolo;
Umwidmung von ca. 5.500 m2 Wald in landwirtschaftliches Grün;
Constatato che avverso la suddetta delibera non
sono state presentata né proposte, né osservazioni;
Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 6. Oktober 2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende
Entscheidung der Landesregierung diesen Gutachten
entspricht;
Gestützt auf die Art.19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta
del 6 ottobre 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde
ai suddetti pareri;
Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto 1997, n. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
Delibera consiliare n. 11 del 6 maggio 2005
Ratsbeschluss Nr. 11 vom 6. Mai 2005
di approvare la trasformazione di ca. 5.500 m2 di
bosco in verde agricolo a Corti, aumentando lievemente d’ufficio, in conformità al parere dell’Ufficio
ecologia paesaggistica (lettera n. 1143 del 5 settembre
2005), l’area di compensazione per rettificare la delimitazione del bosco in base allo stato di fatto.
die Umwidmung von ca. 5.500 m2 Wald in landwirtschaftliches Grün in Hofern zu genehmigen, wobei
jedoch im Sinne des Gutachtens des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 11433 vom 5. September 2005) die Ausgleichsfläche von Amts wegen geringfügig vergrößert wird, da eine Richtigstellung der
Waldabgrenzung auf Grund des tatsächlichen Waldbestandes vorgenommen werden muss.
Das Forstinspektorat Bruneck hat positives Gutachten
zur Umwidmung erteilt (Schreiben Prot. Nr. 1488 vom
26. August 2005);
L’Ispettorato forestale di Brunico ha espresso parere
positivo in merito alla trasformazione (lettera n. 1488
del 26 agosto 2005);
52
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147074|P025|]
[AM47050147074|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3968
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3968
Comune di San Candido: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con un’integrazione d’ufficio
Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung von Amts wegen
Visto il piano urbanistico rielaborato del Comune
di San Candido;
Nach Einsichtnahme in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Innichen;
Constatato, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale secondo
l’allegato:
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung, laut Unterlage zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 19 dell’11 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 19 vom 11. April 2005
Inserimento di una pista naturale per slittini tra il
Rifugio Baranci ed il Centro sportivo San Candido
come impianto per il tempo libero e relativa integrazione dell’art. 32 delle norme di attuazione al piano
urbanistico.
Anmerkung einer Naturrodelbahn zwischen der Haunoldhütte und dem Sportzentrum in Innichen als
Freizeitanlage und entsprechende Ergänzung des Art.
32 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan.
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare è stata presentata un’osservazione;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta
del 6 ottobre 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde
ai suddetti pareri;
Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand eingebracht wurden;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission, gemäß Art. 2 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche
in der Sitzung vom 6. Oktober 2005 erteilt wurden
und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung den genannten Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto 1997, n. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
Delibera consiliare n. 19 dell’11 aprile 2005
Ratsbeschluss Nr. 19 vom 11. April 2005
Di approvare l’inserimento di una pista naturale per
slittini tra il Rifugio Baranci ed il Centro sportivo San
Candido, in quanto si tratta di una pista per slittini
Die Eintragung einer Naturrodelbahn zwischen der
Haunoldhütte und dem Sportzentrum in Innichen zu
genehmigen, da es sich um eine seit langem beste-
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
53
già esistente da anni che percorre in gran parte una
strada forestale; d’ufficio viene integrata la legenda
nonché le norme di attuazione in adeguamento alle
norme unificate con il seguente articolo: “Pista naturale per slittini”:
henden Rodelbahn handelt, welche größtenteils auf
einer Forststraße verläuft. Von Amts wegen wird die
Legende ergänzt sowie die Durchführungsbestimmungen mit folgendem Artikel „Naturrodelbahn“ in
Anpassung an die vereinheitlichten Durchführungsbestimmungen:
Art. 36
Pista naturale per slittini
Art. 36
Naturrodelbahn
La pista naturale per slittini prevista nel piano di
zonizzazione è destinata esclusivamente all'esercizio di
tale pratica sportiva invernale.
Sulle aree interessate è vietata qualsiasi edificazione
ad esclusione dei lavori strettamente necessari per
l’allestimento e la manutenzione delle piste medesime; è
consentita inoltre la realizzazione delle necessarie costruzioni alla partenza ed all’arrivo della pista, le quali però
non devono superare i 18 m3 ciascuna.
Delle aree previste in zona di verde agricolo può tuttavia essere tenuto conto, in conformità all'art. 107 della
legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, nel computo
della cubatura ammessa;
Die im Flächenwidmungsplan eingetragene Naturrodelbahn ist ausschließlich für die Ausübung dieser
Wintersportart vorbehalten
Auf diesen Flächen ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme jener Arbeiten, welche für das Anlegen und die Instandhaltung der Naturrodelbahnen erforderlich sind; zulässig sind auch die notwendigen Bauten
am Start und Ziel der Naturrodelbahn, welche eine Kubatur von jeweils 18 m3 nicht überschreiten dürfen.
Das davon betroffene Landwirtschaftsgebiet kann
jedoch für die Berechnung der zulässigen Kubatur gemäß
Artikel 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13, in Rechnung gestellt werden;
-
di respingere l’osservazione presentata, in
quanto si tratta dell’inserimento di una pista per
slittini già esistente da decenni.
-
den eingereichten Einwand abzulehnen, da es
sich um die Eintragung einer seit Jahrzehnten
bestehenden Rodelbahn handelt.
-
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
-
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147077|P025|]
[AM47050147077|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3971
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3971
Comune di Laives: approvazione di una modifica al piano urbanistico
Gemeinde Leifers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Laives;
Premesso, che il Comune propone le seguenti
modifiche al piano urbanistico:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Leifers;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 28 del 17.3.2005
Ratsbeschluss Nr. 28 vom 17.3.2005
Nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici - istruzione, a La Costa, in conformità allo stato di fatto, ed
inserimento dell’accesso alla chiesa come strada comunale tipo E, secondo l’allegato grafico.
Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung Unterricht, in Seit, entsprechend dem tatsächlichen
Bestand und Eintragung der Zufahrt zur Kirche als
Gemeindestraße Typ E, gemäß graphischer Unterlage.
54
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell’art. 2 della legge urbanistica provinciale, LP dell’11.8.1997, n. 13, espressi
nella seduta del 13.10.2005, facendo presente che la
sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detti pareri;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, LP dell’11.8.1997, n. 13;
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der
erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997,
Nr. 13, die in der Sitzung vom 13.10.2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende
Entscheidung der Landesregierung genannten Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
di approvare la nuova delimitazione della zona
per attrezzature collettive - amministrazione e
servizi pubblici - istruzione, a La Costa, come
proposta dal Comune di Laives con delibera consiliare n. 28 del 17.3.2005. Corrisponde allo stato
di fatto. Viene pure approvato l’inserimento
dell’accesso alla chiesa come strada comunale tipo E;
1.
die von der Gemeinde Leifers mit Ratsbeschluss
Nr. 28 vom 17.3.2005 beantragte Neuabgrenzung
der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung - Unterricht,
in Seit, zu genehmigen. Sie entspricht dem tatsächlichen Bestand. Auch die Eintragung der Zufahrt zur Kirche als Gemeindestraße Typ E wird
genehmigt;
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147078|P025|]
[AM47050147078|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3972
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3972
Comune di Bolzano: approvazione di modifiche al piano urbanistico
Gemeinde Bozen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Bolzano;
Premesso, che il Comune propone le seguenti
modifiche al piano urbanistico:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bozen;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 54 del 29.6.2004
Ratsbeschluss Nr. 54 vom 29.6.2004
Previsione di una zona per opere ed impianti pubblici
(IS - istruzione superiore e professionale ed AP - amministrazione e servizi pubblici) sulle pp.ed. 58/1,
58/2, 479 e pp.ff. 2278 e 2253 CC Gries, trasformando
Ausweisung einer Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen (IS - Ober- und Berufsschule und AP - öffentliche Verwaltung und Dienste) auf Bp. 58/1, 58/2, 479
und Gp. 2278 und 2253 KG Gries, durch Umwidmung
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
55
“Per la zona per opere ed impianti pubblici in Piazza
Gries valgono le seguenti prescrizioni:
a) L’altezza massima delle nove costruzioni non
deve superare l’altezza massima dell’edificio esistente sulla p.ed. 58/1, CC Gries;
b) le nuove costruzioni dovranno rispettare una
distanza minima di 10 m dall’edificio esistente
sulla p.ed. 479, CC Gries;
c) sulla p.ed. 58/2, CC Gries, è fissato un allineamento vincolante in arretramento al ciglio stradale di
m 2, per consentire la realizzazione di un marciapiede lungo via Fago.”
einer Fläche von rund 2.550 m2, die derzeit als
Wohnbauzone A2 - Wiedergewinnungszone ausgewiesen ist, gemäß graphischer Unterlage. Es sollen
darin die Musikschule, ein Postamt und die Stadtviertelbibliothek untergebracht werden. Weiters wird
beantragt, Artikel 24.1. - Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen, der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan, durch den nachstehend angeführten
Wortlaut zu ergänzen:
„Für die Zone für öffentliche Bauten am Grieser Platz
gelten folgende Bauvorschriften:
a) die höchste Höhe der Neubauten darf jene des
bestehenden Gebäudes auf der Bp. 58/1, KG Gries,
nicht überschreiten;
b) der Abstand von Neubauten zum Gebäude auf der
Bp. 479, KG Gries, muss mindestens 10 Meter
betragen;
c) für die Bp. 58/2, KG Gries, wird 2 Meter von der
Straße zurückgesetzt eine Baufluchtlinie eingetragen, um längs der Fagenstraße einen Gehsteig
zu errichten.“
Delibera consiliare n. 21 del 24.2.2005
Ratsbeschluss Nr. 21 vom 24.2.2005
Inserimento di un percorso ciclabile e/o pedonale tra
via Bergamo e via Rovigo, di grande utilità per la popolazione del quartiere e gli scolari, secondo l’allegato
grafico.
Eintragung eines Fahrrad- und/oder Fußweges zwischen Bergamo- und Rovigostraße, der für die Bevölkerung des Viertels und die Schulkinder von großem
Nutzen ist, gemäß graphischer Unterlage.
Vista la delibera n. 165 del 30.8.2005, con la quale il Commissario ha preso posizione su un’osservazione, presentata avverso la delibera consiliare n.
54/2004;
Vista la delibera n. 109 del 9.8.2005, con la quale
il Commissario ha preso posizione su un’osservazione,
presentata avverso la delibera consiliare n. 21/2005;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, LP dell’11.8.1997, n. 13;
Ciò premesso,
Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 165
vom 30.8.2005, mit welchem der Kommissär zu einem
Einwand Stellung genommen hat, der gegen Ratsbeschluss Nr. 54/2004 vorgebracht wurde;
Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 109
vom 9.8.2005, mit welchem der Kommissär zu einem
Einwand Stellung genommen hat, der gegen Ratsbeschluss Nr. 21/2005 vorgebracht wurde;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 13.10.2005
erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13;
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
un’area di 2.550 m2 ca., che attualmente è classificata
come zona residenziale A2 - zona di recupero, secondo l’allegato grafico. È destinata alla sistemazione
della scuola di musica, di un ufficio postale e della
biblioteca pubblica. Inoltre viene proposto di integrare l’articolo 24.1. - zone per opere ed impianti pubblici, delle norme di attuazione al piano urbanistico, con
la seguente dicitura:
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 13.10.2005,
facendo presente, che la sotto riportata decisione
della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1)
di approvare le modifiche al piano urbanistico,
proposte dal Comune di Bolzano, come segue:
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1)
die von der Gemeinde Bozen beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:
delibera consiliare n. 54 del 29.6.2004
Ratsbeschluss Nr. 54 vom 29.6.2004
Viene approvata la previsione di una zona per
opere ed impianti pubblici (IS - istruzione supe-
Die Ausweisung einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (IS - Ober- und Berufsschule und
56
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
AP - öffentliche Verwaltung und Dienste) auf Bp.
58/1, 58/2, 479 und Gp. 2278 und 2253 KG Gries,
wird genehmigt. Hierfür wird eine Fläche von
rund 2.550 m2, die derzeit als Wohnbauzone A2 Wiedergewinnungszone ausgewiesen ist, umgewidmet. Es werden darin die Musikschule, ein
Postamt und die Stadtviertelbibliothek untergebracht.
Was die diesbezüglich eingebrachten Einwendungen betrifft, schließt sich die Landesregierung den begründeten Schlussfolgerungen der
Gemeinde an, die sie sich zu Eigen macht.
Die Ergänzung des Artikel 24.1. - Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, wird demnach mit
folgendem Wortlaut befürwortet:
„Für die Zone für öffentliche Bauten am Grieser
Platz gelten folgende Bauvorschriften:
d) die Firsthöhe des Neubaus auf der Bp. 58/2,
KG Gries, muss unter der Traufhöhe des
bestehenden Gebäudes auf der Bp. 58/1, KG
Gries, liegen;
e) Die Südfassade des Neubaus auf der Bp. 58/2
KG Gries, muss hinter der Fassadenlinie des
bestehenden Gebäudes auf der Bp. 58/1 KG
Gries, liegen;
f) für die Bp. 58/2, KG Gries, wird 2 Meter von
der Straße zurückgesetzt eine Baufluchtlinie
eingetragen, um längs der Fagenstraße
einen Gehsteig zu errichten.“
riore e professionale e AP - amministrazione e
servizi pubblici) sulle pp.ed. 58/1, 58/2, 479 e
pp.ff. 2278 e 2253 CC Gries. A tale scopo viene
trasformata un’area di 2.550 m2 ca., che attualmente è classificata come zona residenziale A2 zona di recupero. La zona è destinata alla sistemazione della scuola di musica, di un ufficio postale e della biblioteca pubblica.
Per quanto riguarda le osservazioni in merito
presentate la Giunta provinciale si associa alle
conclusioni motivate del Comune, che fa proprie.
L’integrazione dell’articolo 24.1. - zone per opere
ed impianti pubblici, delle norme di attuazione al
piano urbanistico, viene quindi approvata con la
seguente dicitura:
“Per la zona per opere ed impianti pubblici in
Piazza Gries valgono le seguenti prescrizioni:
d) L’altezza di colmo della nuova costruzione
sulla p.ed. 58/2, CC Gries deve essere inferiore alla linea di grondaia dell’edificio esistente sulla p.ed. 58/1, CC Gries;
e) la facciata sud della nuova costruzione sulla
p.ed. 58/2 CC Gries deve essere posta dietro
la linea di facciata dell’edificio insistente sulla p.ed. 58/1, CC Gries;
f) sulla p.ed. 58/2, CC Gries, è fissato un allineamento vincolante in arretramento al ciglio
stradale di m 2, per consentire la realizzazione di un marciapiede lungo via Fago.”
Delibera consiliare n. 21 del 24.2.2005
Ratsbeschluss Nr. 21 vom 24.2.2005
Die Eintragung eines Fahrrad- und/oder Fußweges zwischen Bergamo- und Rovigostraße, wird
befürwortet. Er ist für die Bevölkerung des Viertels und die Schulkinder unbedingt erforderlich.
Was die diesbezüglich eingebrachten Einwendungen betrifft, schließt sich die Landesregierung den begründeten Schlussfolgerungen der
Gemeinde an, die sie sich zu Eigen macht;
Viene approvato l’inserimento di un percorso ciclabile e/o pedonale tra via Bergamo e via Rovigo.
È indispensabile per la popolazione del quartiere
e gli scolari.
Per quanto riguarda le osservazioni in merito
presentate la Giunta provinciale si associa alle
conclusioni motivate del Comune, che fa proprie;
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147069|S020|]
[AM47050147069|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2005, n. 3988
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 24. Oktober 2005, Nr. 3988
Compensi ai revisori dei conti
Vergütungen der Rechnungsrevisoren
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
omissis
......
delibera
1.
Ai revisori dei conti ed al presidente del collegio
dei revisori delle Aziende Servizi Sociali competono le seguenti indennità di carica:
a)
b)
57
beschließt
1.
in den Betrieben für Sozialdienste stehen den
Rechnungsprüfern und dem Präsidenten des
Rechnungsprüferkollegiums folgende Amtsentschädigungen zu:
a) dem Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums
eine jährliche Vergütung von höchstens Euro 3.222,00 brutto, sowie eine Spesenvergütung für Unterkunfts-, Verpflegungs- und
Reisespesen, die von diesem, im Interesse
und im Auftrag des Betriebes für Sozialdienste, durchgeführt werden, innerhalb des
Ausmaßes, das für die Bediensteten der
Landesverwaltung gilt.
Sollte die Amtsdauer des Rechnungsprüfers
nicht mit dem Haushaltsjahr zusammenfallen, so wird die besagte Vergütung auf 1/12
für jeden Monat oder für Bruchteile des Monats der Amtsdauer herabgesetzt;
b) dem Präsidenten des Rechnungsprüferkollegiums eine jährliche Vergütung von Euro
4.297,00 brutto sowie eine Spesenvergütung
für Unterkunfts-, Verpflegungs- und Reisespesen, die von diesem, im Interesse und
im Auftrag des Betriebes für Sozialdienste,
durchgeführt werden, innerhalb jenes Ausmaßes, das für die Bediensteten der Landesverwaltung gilt. Sollte die Amtsdauer des
Präsidenten nicht mit dem Haushaltsjahr
zusammenfallen, so wird die besagte Vergütung auf 1/12 für jeden Monat oder für
Bruchteile des Monats der Amtsdauer herabgesetzt.
al membro del collegio dei revisori, un compenso annuale fino ad un massimo di
3.222,00 euro lordi, ed il rimborso delle spese per l’alloggio, il vitto e le spese di viaggio, riguardanti le missioni effettuate dallo
stesso nell’interesse e per incarico dell’Azienda Servizi Sociali, nella stessa misura
prevista per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
Qualora la durata in carica del revisore dei
conti non coincida con l’esercizio finanziario, il compenso viene ridotto di 1/12 per
ogni mese o frazione di mese della durata
dell’incarico;
al presidente del collegio dei revisori, un
compenso annuale fino ad un massimo di
4.297,00 euro lordi ed il rimborso delle spese per l’alloggio, il vitto e le spese di viaggio, riguardanti le missioni effettuate dallo
stesso nell’interesse e per incarico dell’Azienda Servizi Sociali, nella stessa misura
prevista per i dipendenti dell’amministrazione provinciale. Qualora la durata in carica
del presidente del collegio dei revisori non
coincida con l’esercizio finanziario, il compenso verrà ridotto di 1/12 per ogni mese o
frazione di mese della durata dell’incarico.
2.
Le indennità fissate con la presente deliberazione
entreranno in vigore dal primo giorno del mese
successivo alla data della sua pubblicazione.
2.
Die mit diesem Beschluss festgelegten Entschädigungen treten am ersten Tag des darauf folgenden Monats nach dessen Veröffentlichung in
Kraft.
3.
La pubblicazione della presente deliberazione
avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
58
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147085|C056|]
[AM47050147085|C056|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4019
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4019
Documento unico di programmazione per le
zone obiettivo 2 2000-2006 - modifica della
deliberazione dell'11.8.2004 n. 2801 (Sostituzione dei responsabili delle misure 1.2, 2.3 e
3.4)
Einheitliches
Programmplanungsdokument
für die Ziel 2-Gebiete 2000-2006 - Abänderung
des Beschlusses Nr. 2801 vom 11.8.2004 (Ersetzung der Verantwortlichen für die Maßnahmen 1.2, 2.3 und 3.4)
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
omissis
….
delibera
beschließt
1)
di sostituire la dott.ssa Elisa Montali della
Ripartizione turismo con il dott. Wolfgang
Grosslercher nella funzione di responsabile
per la realizzazione della misura 1.2 e 3.4;
1)
Frau Dr. Elisa Montali von der Abteilung Tourismus als Verantwortliche für die Umsetzung der
Maßnahmen 1.2 und 3.4 durch Herrn Dr. Wolfgang Grosslercher zu ersetzen;
2)
di sostituire il dott. Matthias Zöschg della
Ripartizione foreste con la dott.ssa Angelika
Aichner nella funzione di responsabile per la
realizzazione delle misure 2.3;
2)
Herrn Dr. Matthias Zöschg von der Abteilung
Forstwirtschaft als Verantwortlichen für die Umsetzung der Maßnahmen 2.3 durch Frau Dr. Angelika Aichner zu ersetzen;
3)
di approvare l’allegata lista dei nuovi responsabili di misura.
3)
die beiliegende Liste der neuen Maßnahmenverantwortlichen zu genehmigen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
NEUE MASSNAHMENVERANTWORTLICHE FÜR ZIEL 2
NUOVI RESPONSABLI DI MISURA PER OBIETTIVO 2
MASSNAHME/MISURA
Maßnahme/misura 1.1
Maßnahme/misura 1.2
Maßnahme/misura 2.1
Maßnahme/misura 2.2
Maßnahme/misura 2.3
Maßnahme/misura 3.1
Maßnahme/misura 3.2
Maßnahme/misura 3.3
Maßnahme/misura 3.4
Maßnahme/misura 4.1
NAME/NOME
M. Zadra
W. Großlercher
J. Kirchler
B. Fontana
A. Aichner
M. Defant
F. Schöpf
E. Lucio
W. Großlercher
A. Schuster
ABTEILUNG/AMT
RIPARTIZIONE/UFFICIO
28.4
36.2
7.3
35.3
32.2
35.4
34.1
35.1
36.2
39.1
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
59
[BO47050147080|C210|]
[AM47050147080|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4030
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4030
Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa «Professional Team società
cooperativa arl» con sede a Bolzano, corso
Italia n. 30, e nomina del commissario liquidatore
Zwangsliquidation im Verwaltungsweg der
Genossenschaft «Professional Team Genossenschaft mbH» mit Sitz in Bozen, Italienallee
Nr. 30, und Ernennung des Liquidationskommissärs
omissis
1)
2)
3)
…..
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
di disporre, per i motivi citati in premessa, la
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa „Professional Team società cooperativa
arl“, con sede a Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545terdecies del Codice Civile e 194 e seguenti del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modifiche;
di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del signor Marcello Salsotto, con
studio a Bolzano, piazza Walther 22;
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
1)
2)
3)
aus den in den Prämissen erwähnten Gründen
die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der
„Professional Team Genossenschaft mbH“, mit
Sitz in Bozen, Italienallee Nr. 30, im Sinne von
Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches und
von Art. 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender
Fassung, zu erklären;
Herrn Marcello Salsotto, mit Büro in Bozen, Waltherplatz 22, zum Liquidationskommissär zu ernennen;
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147081|C210|]
[AM47050147081|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4031
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4031
Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa «Kri.on piccola società cooperativa arl», con sede a Salorno, via Nazionale n. 48 e nomina del commissario liquidatore
Zwangsliquidation im Verwaltungsweg der
Genossenschaft «Kri.on Kleine Genossenschaft mbH» mit Sitz in Salurn, Staatsstraße
Nr. 48 und Ernennung des Liquidationskommissärs
omissis
1)
…..
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
i disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa „Kri.on piccola società cooperativa arl“, con
sede a Salorno, via Nazionale n. 48, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del
1)
aus den in den Prämissen erwähnten Gründen
die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der
„Kri.on Kleine Genossenschaft mbH“, mit Sitz in
Salurn, Staatsstraße Nr. 48, im Sinne von Artikel
2545-terdecies des Zivilgesetzbuches und von
60
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Codice Civile e 194 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;
2)
3)
disporre la nomina del commissario liquidatore
nella persona del signor Leonardo Salsotto, con
studio a Bolzano, piazza Walther 22;
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale.
2)
3)
Art. 194 und folgende des Königlichen Dekretes
vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender Fassung,
zu erklären;
Herrn Leonardo Salsotto, mit Büro in Bozen, Waltherplatz 22, zum Liquidationskommissär zu ernennen;
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147082|C210|]
[AM47050147082|C210|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4032
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4032
Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa «Video Professional società
cooperativa arl», con sede a Bolzano, via
Trento n. 14 e nomina del commissario liquidatore
Zwangsliquidation im Verwaltungsweg der
Genossenschaft «Video Professional Genossenschaft mbH», mit Sitz in Bozen, Trientnerstraße Nr. 14 und Ernennung des Liquidationskommissärs
omissis
.......
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
1)
di disporre, per i motivi citati in premessa, la
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa „Video Professional società cooperativa
arl“, con sede a Bolzano, via Trento n. 14, ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies
del Codice Civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;
1)
aus den in den Prämissen erwähnten Gründen
die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der
„Video Professional Genossenschaft mbH“, mit
Sitz in Bozen, Trientnerstraße Nr. 14, im Sinne
von Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches
und von Art. 194 und folgende des Königlichen
Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender
Fassung, zu erklären;
2)
di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del signor Marcello Salsotto, con
studio a Bolzano, piazza Walther 22;
2)
Herrn Marcello Salsotto, mit Büro in Bozen, Waltherplatz 22, zum Liquidationskommissär zu ernennen;
3)
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3)
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
61
[BO47050147086|A030|]
[AM47050147086|A030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4038
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4038
Disciplinare della certificazione volontaria genetico-sanitaria del materiale di propagazione
vegetale delle piante da frutto
Richtlinien für die freiwillige genetischgesundheitliche Zertifizierung des Vermehrungsmaterials von Obstpflanzen
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
omissis
….
delibera
beschließt
-
di approvare l’allegato disciplinare per la certificazione volontaria genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto
che ne costituisce parte integrante;
-
-
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
-
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Disciplinare della certificazione volontaria geneticosanitaria del materiale di propagazione vegetale
delle piante da frutto
1.
beiliegende Richtlinien für die genetischgesundheitliche Zertifizierung des Vermehrungsmaterials von Obstpflanzen, die integrierender
Bestandteil dieses Beschlusses sind, zu genehmigen;
die gegenständliche Maßnahme im Amtsblatt
der Region zu veröffentlichen.
Finalità e soggetti
Richtlinien der freiwilligen genetischgesundheitlichen Zertifizierung des Vermehrungsmaterials der Obstpflanzen
1.
Zielsetzung und Geltungsbereich
1. La certificazione di cui al comma 1 dell’articolo
6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e seguenti modifiche, persegue lo scopo di offrire al settore della produzione di frutta la massima garanzia
d’identità genetica e dello stato sanitario dei vegetali
del settore vivaistico.
2. Le aziende vivaistiche autorizzate ai sensi
dell’articolo 5 della legge provinciale 23 marzo 1981,
n. 8, e seguenti modifiche ed aventi il centro aziendale vivaistico produttivo sul territorio provinciale possono richiedere la certificazione per i propri campi di
piante madri e per i vivai situati nel territorio provinciale al Servizio fitosanitario provinciale presso la
ripartizione Agricoltura.
1. Die Zertifizierung im Sinne von Absatz 1, Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. März 1981, Nr. 8, in
geltender Fassung, verfolgt das Ziel, dem Bereich der
Obsterzeugung die größte Garantie an Sortenechtheit
und gesundheitlichem Status des Baumschulmaterials
zu bieten.
2. Die gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom
23. 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, ermächtigten
Baumschulbetriebe mit der Betriebseinheit mit Baumschulproduktion auf Landesgebiet können für die auf
diesem Gebiet befindlichen eigenen Muttergärten und
Baumschulquartiere beim Landespflanzenschutzdienst bei der Abteilung Landwirtschaft die Zertifizierung beantragen.
2.
2.
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente disciplinare
sono adottate le seguenti definizioni:
prebase: materiale di moltiplicazione prodotto da
Begriffsbestimmungen
Für die Anwendung der gegenständlichen Richtlinien werden folgende Begriffe verwendet:
Vorstufenmaterial: Vermehrungsmaterial das aus
62
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
piante madri costituite per filiazione diretta dalla
fonte primaria o dall’accessione;
Mutterpflanzen erzeugt wurde, die aus direkter Abstammung aus dem Ursprungsmaterial oder aus Übernahme stammen;
base: materiale di moltiplicazione prodotto da piante
madri costituite per filiazione diretta da piante madri
di categoria prebase;
Basismaterial: Vermehrungsmaterial das aus Mutterpflanzen erzeugt wurde, die aus direkter Abstammung aus Mutterpflanzen der Kategorie Vorstufenmaterial stammen,
certificato: materiale di moltiplicazione prodotto da
piante costituite per filiazione diretta da piante madri
di categoria base;
Zertifiziertes Material: Vermehrungsmaterial das aus
Mutterpflanzen erzeugt wurde, die durch direkte
Abstammung aus Mutterpflanzen der Kategorie Basismaterial stammen,
centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri
ed i documenti previsti dai manuali delle singole specie;
Betriebseinheit: autonome, dauerhaft eingerichtete
Produktionseinheit, bei welcher die in den Produktionshandbüchern der einzelnen Arten vorgesehenen
Register und Dokumente geführt werden,
certificazione: procedura tecnico-legislativa cui viene
sottoposto il materiale di propagazione per l’accertamento ed il mantenimento dello stato sanitario e della
corrispondenza varietale o clonale stabilita dai manuali di produzione delle singole specie;
Zertifizierung: technisch-normatives Verfahren, dem
das Vermehrungsmaterial zur Feststellung und zur
Erhaltung des gesundheitlichen Status und der Sortenechtheit oder der Stabilität der Klone von den Produktionshandbüchern der einzelnen Arten unterworfen wird,
manuale di produzione: documento contenente le
modalità di svolgimento delle attività di produzione e
di controllo dei materiali di moltiplicazione nel sistema provinciale di certificazione;
Produktionshandbuch: Dokument, welches die Modalitäten über den Produktionsablauf und die Kontrolle
der Vermehrungsmaterialien im Zertifizierungsystem
auf Landesebene beinhaltet,
virus controllato (vt): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri organismi nocivi specifici di
particolare importanza economica, come specificamente indicato dai manuali di produzione delle singole specie;
Virusgetestet (vt): Material, das frei ist von Viren,
Viroiden, Phytopasmen und anderen spezifischen
Schaderregern von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, wie sie einzeln in den Produktionshandbüchern der jeweiligen Arten angegeben sind,
virus esente (vf): materiale esente da virus, viroidi,
fitoplasmi ed altri organismi nocivi noti per la specie
considerata come specificamente indicato dai manuali
di produzione delle singole specie;
Virusfrei (vf): Material, das frei ist von Viren, Viroiden, Phytoplasmen und anderen für die betreffende
Art bekannten Schadorganismen wie sie einzeln in
den Produktionshandbüchern der jeweiligen Arten
angegeben sind,
vivaio: luogo ove si effettua la coltivazione delle piante secondo quanto previsto dai manuali di produzione
delle singole specie.
Baumschule: Ort, wo der Anbau der Pflanzen gemäß
den Produktionshandbüchern der einzelnen Arten
erfolgt.
3.
3.
Fasi della certificazione
1. Il processo di certificazione si articola nelle seguenti fasi:
a) la conservazione del materiale di prebase, che si
svolge nel Centro di conservazione per la premoltiplicazione gestito dal Centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg;
b)
la premoltiplicazione del materiale di base, che si
attua nel Centro di premoltiplicazione gestito dal
Centro di sperimentazione agraria e forestale di
Laimburg;
Phasen der Zertifizierung
1. Der Zertifizierungsprozess gliedert sich in folgende Phasen:
a) die Konservierung des Vorstufenmaterials, welche in dem vom land- und forstwirtschaftlichen
Versuchszentrum verwalteten KonservierungsZentrum für die Vorvermehrung durchgeführt
wird,
b) die Vorvermehrung des Basismaterials, welche
in dem vom land- und forstwirtschaftlichen Versuchszentrum verwalteten Zentrum für die Vorvermehrung durchgeführt wird,
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
c)
d)
4.
la moltiplicazione del materiale certificato, che si
attua nei campi di piante madri per marze e portainnesti;
nei vivai per le piante certificate destinate alla
produzione frutticola.
c)
Manuali di produzione
4.
d)
63
die Vermehrung des zertifizierten Materials, die
in den Quartieren mit Mutterpflanzen für Edelreiser und Unterlagen durchgeführt wird,
in den Baumschulen für die zertifizierten Pflanzen, die für die Obsterzeugung bestimmt sind.
Produktionshandbücher
Le norme tecniche da applicare alle fasi della certificazione sono contenute, distinte per specie o gruppi di specie da frutta, in appositi manuali di produzione disposti dal direttore di ripartizione Agricoltura
su proposta del Servizio fitosanitario provinciale.
Die auf den Phasen der Zertifizierung anzuwendenden technischen Bestimmungen werden vom Direktor der Abteilung Landwirtschaft auf Vorschlag des
Landespflanzenschutzdienstes erlassen und sind nach
in den nach Art oder Gruppen von Obstarten untergliederten Produktionshandbüchern enthalten.
5.
5.
Compiti dell’organo certificante
Aufgaben des Zertifizierungsorganes
c)
il controllo tecnico-amministrativo di tutte le fasi
della certificazione, compreso il controllo dei materiali pronti per la cessione;
d)
il rilascio degli attestati di certificazione;
e)
f)
l’emanazione di misure contingenti in materia
fitosanitaria;
il riconoscimento di materiali di propagazione
prodotti sulla base di schemi di certificazione di
altri organismi.
Für die Zertifizierung obliegt dem Landespflanzenschutzdienst:
a) die Überprüfung der Eignung der Zentren für die
Konservierung, die Vorvermehrung und die Vermehrung sowie deren Anerkennung,
b) die Kontrolle des in den Zentren der Konservierung, der Vorvermehrung, der Vermehrung sowie des in den Baumschulen vorhandenen Materials,
c) die technisch-administrative Überwachung aller
Phasen der Zertifizierung, einschließlich der
Kontrolle des für die Weitergabe fertigen Materials,
d) die Ausstellung der Zertifizierungsbescheinigungen,
e) die Anordnung von dringenden phytosanitären
Maßnahmen,
f) die Anerkennung von Vermehrungsmaterial, welches auf der Grundlage von Zertifizierungsnormen anderer Stellen erzeugt wurde.
6.
Etichettatura
6.
Ai fini della certificazione al Servizio fitosanitario
provinciale compete:
a) la verifica dell’idoneità dei centri di conservazione, premoltiplicazione e moltiplicazione nonché
il loro riconoscimento;
b) il controllo sul materiale presente nei centri di
conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e nei vivai;
1. Il Servizio fitosanitario provinciale dopo aver
svolto i previsti controlli autorizza per ciascuna tipologia di materiale di cui al punto 2 l’apposizione di
un’etichetta conformemente alle modalità stabilite
nel relativo manuale di produzione di cui al punto 4.
2. Il materiale di propagazione prodotto, approvato secondo quanto previsto nel comma 1, viene
contrassegnato tramite etichetta quale materiale certificato “virusesente (v.f.)” o “viruscontrollato (v.t.)”
accompagnato dalla menzione della varietà e del clone.
3. La tipologia dell’etichetta di cui all’articolo 6,
comma 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8 e
seguenti modifiche è disposta dal direttore del Servizio fitosanitario provinciale.
Etikettierung
1. Der Landespflanzenschutzdienst ermächtigt
für jeden Typ von Material gemäß Punkt 2 nach
Durchführung der vorgesehenen Kontrollen das Anbringung einer Etikette entsprechend den im jeweiligen Produktionshandbuch gemäß Punkt 4 festgelegten Modalitäten.
2. Das erzeugte Vermehrungsmaterial, das gemäß Absatz 1 genehmigt wurde, wird als „virusfrei“
(v.f.) oder „virusgetestet“ (v.t.) gekennzeichnet, zusammen mit der Bezeichnung der Sorte und des
Klons.
3. Die Art der Etikette gemäß Artikel 6, Absatz 2
des Landesgesetzes vom 23. März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, wird vom Direktor des Landespflanzenschutzdienstes festgelegt.
64
7.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Tariffario
7.
Gebühren
Gli oneri relativi all’attività di certificazione del
materiale di propagazione, svolta dal Servizio fitosanitario provinciale, sono a carico dei richiedenti e
disposti nella misura seguente:
2,40 euro per 100 astoni certificati;
0,15 euro per 50 portainnesti certificati;
100,00 euro per singola ispezione ai fini del rilascio di un attestato di certificazione.
Die Gebühren für die Zertifizierungstätigkeit des
Vermehrungsmaterials seitens des Landespflanzenschutzdienstes gehen zu Lasten der Antragsteller sind
in folgender Höhe festgelegt:
2,40 Euro je 100 zertifizierte Jungbäume,
0,15 Euro je 50 zertifizierte Unterlagen,
100,00 Euro für jede einzelne Kontrolle zum
Zwecke der Ausstellung einer Bescheinigung.
8.
8.
Disposizioni transitorie
1. I materiali di propagazione, fino al termine del
loro ciclo biologico in atto, e le strutture riconosciuti e
rispettivamente autorizzati ai sensi della normativa
provinciale vigente al momento dell’approvazione del
presente disciplinare rimangono tali.
2. Fino all’applicazione della certificazione nazionale di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003 il
presente disciplinare si applica per i materiali di propagazione di cui al precedente comma 1. in deroga ai
requisiti territoriali.
Übergangsbestimmungen
1. Die Vermehrungsmaterialien und die Strukturen, die zum Zeitpunkt der Genehmigung gegenwärtiger Richtlinien gemäß der geltenden Landesbestimmungen zertifiziert sind, bleiben anerkannt beziehungsweise genehmigt; für das Vermehrungsmaterial gilt dies bis zum Ende ihres bereits begonnenen
biologischen Zykluses.
2. Bis zur Anwendung der staatlichen Zertifizierung gemäß Ministerialdekret vom 24. Juli 2003 werden die für die im vorhergehenden Absatz 1 genannten Vermehrungsmaterialien die gegenwärtigen
Richtlinien in Abweichung zu den territorialen Voraussetzungen angewandt.
[BO47050147083|P015|]
[AM47050147083|P015|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4057
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4057
Nuovo vincolo di tutela archeologica nel Comune di Appiano - zona archeologica San
Paolo-Aica, p.f. 2601 in P.T. 357/I CC Appiano
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Eppan - Archäologische Zone St. PaulsAich, Gp. 2601, in Ezl. 357/I KG Eppan
omissis
a)
…..
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo del 22.1.2004, n. 42) la p.f. 2601 in P.T. 357/I
CC Appiano.
a)
im Sinne der Art. 10 und des Art. 13 des Kodex
der Kultur- und Landschaftsgüter (Gesetzvertretendes Dekret vom 22.1.2004, Nr. 42) die
Gp. 2601 Ezl. 357/I, KG Eppan unter Denkmalschutz zu stellen.
Proprietaria:
Nanni Bauer in Kössler nata il 4.2.1961 a Bolzano
Eigentümerin:
Nanni Bauer in Kössler geb. am 4.2.1961 in Bozen
Motivazione:
Nel fondo esistono i resti di una villa romana
particolarmente ricca con terme, mosaici ed affreschi;
Begründung:
In dem Grundstück befinden sich die Reste einer
außergewöhnlich reich ausgestatteten römerzeitlichen Villa mit Badeanlage, Mosaiken und
Fresken;
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
b)
c)
di notificare la presente deliberazione in via
amministrativa alla proprietaria della particella
vincolata.
di presentare all’Ufficio tavolare di Appiano domanda di annotazione del vincolo di tutela agli
effetti della citata legge a carico della particella
di cui sopra, autorizzando il Direttore della Ripartizione beni culturali a presentare la relativa
domanda all’Ufficio tavolare di Appiano.
b)
c)
65
von diesem Beschluss im Verwaltungswege die
Eigentümerin der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen;
beim Grundbuchsamt in Eppan den Antrag auf
Anmerkung des Denkmalschutzes im Sinne des
Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der
Landesabteilung Denkmalpflege von Südtirol zu
ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag beim
Grundbuchsamt in Eppan einzubringen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147084|E050|]
[AM47050147084|E050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
31 ottobre 2005, n. 4081
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 31. Oktober 2005, Nr. 4081
Integrazione della propria delibera del 26 settembre 2005, n. 3564 concernente «Direttive
per la posa in opera di sonde geotermiche»
Ergänzung des eigenen Beschlusses vom 26.
September 2005, Nr. 3564, betreffend «Richtlinien für die Niederbringung von Erdwärmesonden»
omissis
....
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
di integrare la propria delibera 26 settembre 2005, n.
3564, sostituendo il punto 2.3 come segue:
“2.3 Le perforazioni devono rispettare le distanze
legali dal limite di proprietà e comunque una distanza
minima di 6 m. La riduzione della distanza minima
dal limite di proprietà è sottoposta alla dichiarazione
di assenso da parte del proprietario dell’immobile
confinante.”
den eigenen Beschlusses vom 26. September 2005, Nr.
3564, zu ergänzen, wobei der Punkt 2.3 folgende Fassung erhält:
„2.3 Die Bohrungen müssen die gesetzlichen Abstände zur Grundstücksgrenze und jedenfalls einen Mindestabstand von 6 m aufweisen. Eine Unterschreitung
des Mindestabstandes zur Grundstücksgrenze bedarf
der Einverständniserklärung des Eigentümers des
angrenzenden Grundstücks.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der
Region veröffentlicht
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
66
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
[BO47050147107|O040|]
[AM47050147107|O040|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 novembre 2005, n. 4142
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. November 2005, Nr. 4142
Modifica deliberazione della Giunta provinciale 10 agosto 2005, n. 2835
Änderung Beschluss der Landesregierung
vom 10. August 2005, Nr. 2835
omissis
.....
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
1.
di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 2835 dd. 10 agosto 2005, sostituendo
al punto 1) le parole “lettera b)” con le parole
“lettera c)”;
1.
den Beschluss der Landesregierung Nr. 2835 vom
10. August 2005 abzuändern, indem man bei
Punkt 1) die Wörter „Buchstabe b)“ mit den Wörtern „Buchstabe c)“, ersetzt;
2.
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO47050147108|S020|]
[AM47050147108|S020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 novembre 2005, n. 4157
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. November 2005, Nr. 4157
Linee guida provinciali per l’attività vaccinale
nelle Aziende Sanitarie - integrazione della
delibera della Giunta provinciale n. 2923 dd.
10.8.2005
Landesrichtlinien für die Impftätigkeit in den
Sanitätsbetrieben - Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2923 vom
10.8.2005
omissis
1.
…..
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
di integrare la delibera della Giunta provinciale
n. 2923 dd. 10.8.05, linee guida provinciali per
l’attività vaccinale nelle Aziende Sanitarie. Le integrazioni sono contenute nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
1.
die Ergänzungen des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2923 vom 10.8.05, Landesrichtlinien
für die Impftätigkeit in den Sanitätsbetrieben, zu
genehmigen, welche in der Anlage A enthalten
sind, die wesentlichen Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses bildet.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
Allegato A
A
PROCEDIMENTI E CRITERI
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Anlage A
A
VERFAHRENSWEISEN UND KRITERIEN
Tutti i medici, i quali effettuano vaccinazioni sono tenuti ad attenersi ai seguenti procedimenti e criteri:
Alle Ärzte, welche Impfungen durchführen, sind
verpflichtet, sich an folgende Rahmenbedingungen
bzw. Vorgehensweisen zu halten:
1.
1.
Invito alla vaccinazione
Einladung zur Impfung
Per assicurare che ogni bambino venga invitato,
si mantiene il sistema dell’invito da parte del Comune
o rispettivamente da parte del Servizio d’Igiene e
Salute Pubblica.
Um sicherzustellen, dass alle Kinder erfasst werden, wird das System der Einladung durch die Gemeinde bzw. durch den Dienst für Hygiene beibehalten.
I pediatri di libera scelta organizzano le sedute
vaccinali nel modo seguente:
In occasione della prima visita preventiva (bilancio di
salute dalla 4° alla 6° settimana) viene fissato l’appuntamento per l’effettuazione della prima vaccinazione del bambino (DtaP, IPV, HB (HiB)), contemporaneamente il medico consegna al genitore l’opuscolo
informativo messo a disposizione dall’Amministrazione provinciale e risponde ad eventuali domande.
Die Kinderärzte organisieren die Impfungen wie
folgt:
Anlässlich der ersten Vorsorgeuntersuchung (Gesundheitsbild zwischen der 4. und 6. Woche) erfolgt
die Terminvereinbarung zur ersten Impfung des Kindes (DtaP, IPV, HB (HiB)), dabei ist dem Erziehungsberechtigten die von der Landesverwaltung zur Verfügung gestellte Informationsbroschüre auszuhändigen
und auf dessen Fragen einzugehen.
In seguito alla vaccinazione viene fissato l’appuntamento per la prossima vaccinazione.
La seconda vaccinazione è effettuata a 5 mesi
contemporaneamente alla terza visita preventiva, a
condizione che lo stato di salute del bambino lo permetta. Altrimenti viene fissato, a breve termine, un
appuntamento per la seconda vaccinazione.
A 8 - 10 mesi, in occasione della quarta vista preventiva, viene fissato l’appuntamento per la quinta
visita preventiva e per la terza vaccinazione (a 12
mesi).
La terza vaccinazione (DTaP, IPV, HBV, HiB) è effettuata a 11 mesi in occasione della quinta visita
preventiva.
L’ufficio provinciale competente in materia provvederà a modificare il periodo in cui tale visita preventiva potrà essere effettuata.
In seguito alla vaccinazione viene fissato
l’appuntamento per la prima vaccinazione MMR (tra il
12° e 15° mese di vita).
A 5 - 7 anni, in occasione della visita preventiva,
viene effettuato il richiamo DtaP, IPV e MMR. Qualora
il bambino non sia ancora vaccinato, gli viene somministrata la prima dosi. La vaccinazione MMR può essere effettuata anche in un secondo momento.
L’ufficio provinciale competente in materia provvederà a modificare il periodo in cui tale visita preventiva potrà essere effettuata.
A 14 anni, l’adolescente può essere nuovamente
vaccinato in occasione della visita preventiva. Tra
l’11° e il 15° anno di età, sono previsti una seconda
dose dT(aP) e una seconda dose MMR, qualora non
siano già state effettuate. Se il/la giovane non è anco-
Nach erfolgter Impfung wird der Termin für die
nächste Impfung vereinbart.
Die zweite Impfung (DTaP, IPV, HBV, HiB) erfolgt
mit 5 Monaten zeitgleich mit der dritten Vorsorgeuntersuchung, sofern dies der Gesundheitszustand des
Kindes erlaubt. Andernfalls wird ein nächstmöglicher
Termin für die zweite Impfung festgelegt.
Mit 8-10 Monaten, anlässlich der vierten Vorsorgevisite, wird der Termin zur fünften Vorsorgevisite
und zur dritten Impfung (mit 12 Lebensmonaten)
festgelegt.
Die 3. Impfung (DTaP, IPV, HBV, HiB) erfolgt mit
11 Monaten, anlässlich der fünften Vorsorgevisite.
Das zuständige Landesamt wird die entsprechende Anpassung der Zeitspanne vornehmen, in der
die Vorsorgevisite möglich ist.
Nach erfolgter Impfung wird der Termin zur ersten MMR Impfung (zwischen dem 12. und 15. Monat)
vereinbart.
Mit 5 - 7 Jahren, anlässlich der Vorsorgeuntersuchung erfolgt die DtaP, IPV und MMR Auffrischung.
Sollte das Kind noch nicht geimpft sein, wird die erste
Dosis verabreicht. Die MMR Impfung kann auch zu
einem gesonderten Termin angeboten werden.
Das zuständige Landesamt wird die entsprechende Anpassung der Zeitspanne vornehmen, in der
die Vorsorgevisite möglich ist.
Mit 14 Jahren kann der Jugendliche anlässlich der
Vorsorgeuntersuchung wiederum geimpft werden.
Zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr sind die dT(aP)
und eine zweite Dosis MMR vorgesehen, falls diese
nicht bereits durchgeführt wurde. Ist der Jugendliche
68
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
ra vaccinato/a, si provvede alla prima vaccinazione
MMR.
noch ungeimpft, ist die erste MMR Impfung zu verabreichen.
Il pediatra di libera scelta è assolutamente tenuto
ad informare il genitore del fatto che nonostante abbia fissato un appuntamento per la vaccinazione, è
possibile che riceva un ulteriore invito da parte del
comune o rispettivamente da parte dell’Azienda Sanitaria:
Se il bambino è già stato vaccinato, il genitore
può ritenere l’invito inconsistente.
Der Kinderarzt hat bei jeder Terminvereinbarung
die Pflicht, den Erziehungsberechtigten unbedingt
darauf hinzuweisen, dass eine weitere Einladung von
Seiten der Gemeinde/bzw. von Seiten des Sanitätsbetriebes folgen könnte:
-
La lettera d’invito del Comune è integrata come
segue:
Se intende dare seguito all’invito di fare vaccinare il proprio figlio / la propria figlia dal medico
igienista, Le chiediamo gentilmente, per motivi
organizzativi, di volersi mettere in contatto con
quest’ultimo al più tardi 4 giorni prima
dell’appuntamento proposto.
È pregato/a gentilmente di voler portare il libretto delle vaccinazioni.
-
Ist das Kind bei Erhalt der schriftlichen Einladung bereits geimpft, so kann der Erziehungsberechtigte die Einladung als hinfällig erachten.
-
Dem Einladungsschreiben der Gemeinde wird
folgender Satz eingefügt:
Sollten Sie das Angebot annehmen, Ihr Kind beim
Sprengelhygienearzt impfen zu lassen, so sollten
Sie das aus organisatorischen Gründen bis spätestens 4 Tage vor dem vorgeschlagenen Termin
diesem mitteilen.
Bitte nehmen Sie zur Impfung den Impfpass mit.
In occasione dell’invito orale, i genitori vengono
informati sulla vaccinazione e ricevono il relativo
materiale.
Ogni vaccinazione deve essere iscritta nel libretto delle vaccinazioni.
Sussiste sempre la possibilità di eseguire vaccinazioni mancanti fissando appositi appuntamenti
(vaccinazione opportunistica).
Anlässlich jeder mündlichen Einladung, werden
die Eltern über die Impfung informiert und erhalten
das entsprechende Material.
Jede durchgeführte Impfung ist zudem im Impfpass einzutragen.
Es besteht immer die Möglichkeit, fehlende Impfungen durch eigene Terminvereinbarung nachzuholen (opportunistische Impfung).
2.
2.
Anamnesi
Anamnese
L’anamnesi va assolutamente fatta dal medico
vaccinante (oppure dall’assistente sanitaria competente) mediante un colloquio personale. Contemporaneamente viene compilato il documento d’anamnesi
allegato.
In ogni caso non è ammesso consegnare o perfino inviare il documento d’anamnesi ai genitori ai fini
della compilazione.
Il medico conserva il documento d’anamnesi.
Die Anamnese muss vom impfenden Arzt (oder
von der zuständigen Sanitätsassistentin) unbedingt in
einem persönlichen Gespräch durchgeführt werden.
Dabei wird der beiliegende Impfanamnesebogen ausgefüllt.
Es ist jedenfalls nicht zulässig, den Eltern den
Impfbogen vor der Impfung zum Ausfüllen zu übergegeben oder gar zuzuschicken.
Der Arzt bewahrt den Impfanamnesebogen auf.
3.
3.
Conferma / Comunicazione
Rückmeldung
La conferma dell’avvenuta vaccinazione all’organo responsabile per l’immissione dei dati (Comune o
rispettivamente Azienda Sanitaria/Servizio d’Igiene e
Sanità Pubblica), avviene settimanalmente a cura del
medico vaccinante.
Die Rückmeldung der erfolgten Impfung an die
Einrichtungen, welche für die Eingabe der Daten verantwortlich sind (Gemeinde bzw. Sanitätsbetrieb/
Dienst für Hygiene), erfolgt wöchentlich seitens des
impfenden Arztes.
4.
4.
Vaccino
Il vaccino può essere ordinato per iscritto presso
il Servizio d’Igiene e Sanità pubblica territorialmente
competente.
Per evitare inutili sprechi di risorse, i vaccini devono essere restituiti ai Servizi d’Igiene e Sanità pub-
Impfstoff
Die Bestellung des Impfstoffes erfolgt schriftlich
beim örtlich zuständigen Dienst für Hygiene.
Um unnötige Verschwendung von Ressourcen zu
vermeiden, müssen Impfstoffe zwei Monate vor Ab-
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
blica due mesi prima del termine di scadenza, rispettando la catena del freddo .
69
Il vaccino messo gratuitamente a disposizione
dall’Azienda Sanitaria può essere utilizzato esclusivamente per la vaccinazione di pazienti iscritti nel
servizio sanitario provinciale.
lauf des Verfallsdatums an die Dienste für Hygiene
zurückgegeben werden, unter Einhaltung der Kühlkette.
Der vom Sanitätsbetrieb kostenlos zur Verfügung
gestellte Impfstoff darf nur für jene Patienten verwendet werden, die im Landesgesundheitsdienst als
Betreuungsberechtigte eingetragen sind.
5.
5.
Notifica di effetti collaterali indesiderati nonché di casi di malattia
Meldung der unerwünschten Nebenwirkungen
sowie der Krankheitsfälle
Tutti gli effetti collaterali previsti dal Ministero
devono essere notificati ai sensi del decreto Ministeriale del 12 dicembre 2003, così come devono essere
notificati tutti i casi di malattia. Di particolare importanza è la notifica di casi di malattia di pazienti che
sono stati vaccinati contro la rispettiva malattia (fallimenti vaccinali).
In caso di effetti collaterali verificatisi in seguito
a vaccinazione, ogni medico è inoltre obbligato ad
annotare questo fatto in un’apposita cartella.
Alle vom Ministerium vorgesehenen Nebenwirkungen sind gemäß Ministerialdekret vom 12. Dezember 2003 zu melden, ebenso wie alle Krankheitsfälle gemeldet werden müssen. Besonders wichtig ist
die Meldung von Krankheitsfällen bei Patienten, die
gegen die entsprechende Krankheit geimpft worden
sind (fallimenti vaccinali).
Jeder Arzt, der unerwünschte Nebenwirkungen
nach einer Impfung feststellt, ist zudem verpflichtet,
dies in einer eigenen Kartei schriftlich festzuhalten.
6.
6.
Esenzione da vaccinazione
Impfbefreiung
L’esenzione da vaccinazione può essere disposta
esclusivamente dal Servizio d’Igiene e Sanità pubblica.
Qualora il medico vaccinante abbia motivo di
credere che sussistano dei motivi per un esenzione
dalla vaccinazione, è tenuto ad inviare ai sensi della
direttiva della Ripartizione Sanità dd. 21.12.1994, al
Servizio d’Igiene e Sanità pubblica il documento di cui
alla delibera della Giunta provinciale n. 3409 dd. 3
luglio 1995. Il Servizio d’Igiene e Sanità pubblica, qualora lo ritenga necessario, può richiedere l’intervento
della commissione provinciale per le vaccinazioni.
Ogni rinvio che superi 3 mesi, deve essere comunicato al Servizio d’Igiene e Sanità pubblica oppure,
qualora l’invito alla vaccinazione sia stato inviato da
parte del Comune, al medico igienista, indicando i
motivi medici che giustificano tale rinvio.
Die Impfbefreiung kann nur vom Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit gewährt werden.
Hat der impfende Arzt Anlass anzunehmen, dass
Gründe für eine Impfbefreiung vorliegen, übermittelt
er dem Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit
im Sinne der Richtlinie der Abteilung Gesundheitswesen vom 21.12.1994, das Formblatt gem. Beschluss
der Landesregierung Nr. 3409 vom 3. Juli 1995. Bei
Notwendigkeit kann der Dienst für Hygiene die Entscheidung der Landesimpfkommission anfordern.
B
B
Vaccino gratuito per i pediatri che svolgono
attività libero professionale (meramente privatistica)
In aggiunta ai pediatri di libera scelta autorizzati
ad effettuare vaccinazioni in base al contratto collettivo, anche i pediatri che svolgono attività libero professionale (meramente privatistica) e che sono iscritti
all’ordine dei medici della Provincia di Bolzano possono utilizzare il vaccino messo gratuitamente a disposizione dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente per effettuare le vaccinazioni previste in età
pediatrica nel rispetto del calendario vaccinale provinciale, a condizione che sussistano i presupposti di
cui ai piani nazionali vaccini 1999-2000 e 2005-2007
nonché alla delibera n. 2923 dd. 10.8.2005, così come
integrati dai criteri di cui nel presente allegato.
Jeder Aufschub von über 3 Monaten ist dem
Dienst für Hygiene oder, falls die Einladung durch die
Gemeinde erfolgt ist, dem Sprengelhygienearzt zu
melden samt Angabe der medizinischen Begründung.
Kostenloser Impfstoff für freiberufliche (rein
private) Kinderärzte
Zusätzlich zu allen gemäß Kollektivvertrag der
Basiskinderärzte zur Durchführung der Impfung ermächtigten Basiskinderärzte, können auch alle freiberuflich tätigen (rein privaten) Kinderärzte, die in die
Südtiroler Ärztekammer eingetragen sind, den vom
Sanitätsbetrieb kostenlos zur Verfügung gestellten
Impfstoff verwenden, unter der Bedingung dass die
Voraussetzungen gemäß gesamtstaatlichen Impfplänen 1999-2000 und 2005-2007 sowie gemäß Beschluss
Nr. 2923 vom 10.8.2005, ergänzt durch die in gegenständlichem Anhang angeführten Kriterien, gegeben
sind.
70
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
A questo scopo deve essere stipulata un’apposita
convenzione con l’Azienda Sanitaria territorialmente
competente nella quale il medico si impegna all’ottemperanza dei criteri di cui alla presente deliberazione. Tale convenzione è firmata dal Direttore Generale, sentito il parere del Servizio d’Igiene e Sanità
Pubblica.
L’Azienda Sanitaria ha facoltà di svolgere opportuni controlli sull’ottemperanza degli obblighi contrattuali e dei criteri di cui alla presente delibera.
Il costo del vaccino non deve in ogni caso essere
addebitato ai genitori del bambino vaccinato.
In caso di accertate irregolarità e non ottemperanza degli obblighi contrattuali e dei criteri di cui
alla presente delibera, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di
recedere unilateralmente dalla convenzione stipulata.
Zu diesem Zweck muss eine eigene Vereinbarung
mit dem örtlich zuständigen Sanitätsbetrieb abgeschlossen werden, in der sich der Arzt zur Einhaltung
der in gegenständlichem Beschluss angeführten Kriterien verpflichtet. Diese Vereinbarung wird vom Generaldirektor, nach Anhörung des Dienstes für Hygiene
und öffentliche Gesundheit, unterzeichnet.
Der Sanitätsbetrieb hat die Möglichkeit angemessene Kontrollen bezüglich der Einhaltung der
vertraglichen Verpflichtungen sowie der in gegenständlichem Beschluss angeführten Kriterien durchzuführen.
Es ist jedenfalls untersagt, den Erziehungsberechtigten des geimpften Kindes die Kosten Impfstoffes in Rechnung zu stellen.
Im Falle festgestellter Unregelmäßigkeiten und
Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen
sowie der Kriterien gemäß gegenständlichem Beschluss, kann der Sanitätsbetrieb einseitig von der
Vereinbarung zurücktreten.
[BO47050147110|I090|]
[AM47050147110|I090|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 novembre 2005, n. 4339
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. November 2005, Nr. 4339
Modifica ai criteri di agevolazione approvati
con deliberazioni della Giunta provinciale n.
2180 del 30.6.2003 e n. 2597 del 28.7.2003
Änderung der Förderungskriterien, genehmigt
mit Beschlüssen der Landesregierung Nr.
2180 vom 30.6.2003 und Nr. 2597 vom
28.7.2003
omissis
1.
2.
3.
........
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
il comma 1 del punto 1 del capitolo II dei criteri
di agevolazione vigenti, approvati con propria
deliberazione n. 2597 del 28 luglio 2003 è così
modificato:
“È ammessa la presentazione di due domande di
agevolazione all’anno, qualora la seconda domanda si riferisce a investimenti già realizzati.
Omissis”;
la presente modifica entra in vigore il giorno
della loro approvazione da parte della Giunta
provinciale;
la presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
1.
2.
3.
Punkt 1, Absatz 1 des Kapitels II der geltenden
Förderungskriterien, genehmigt mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 2597 vom 28. Juli 2003
ist so abgeändert:
„Es ist die Einreichung von zwei Förderungsgesuchen pro Jahr zulässig, wobei das zweite Gesuch nur im Falle von bereits getätigten Investitionen eingereicht werden kann. ........“;
diese Änderung tritt am Tag ihrer Genehmigung
seitens der Landesregierung in Kraft;
der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der
Region veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
71
Comune di BOLZANO
GEMEINDE BOZEN
[BO47050147092|D020|]
[AM47050147092|D020|]
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
27 settembre 2005, n. 253
BESCHLUSS DES AUSSERORDENTLICHEN KOMMISSÄRS
vom 27. September 2005, Nr. 253
Via Claudia Augusta: sdemanializzazione
dell’area di m2 114 della p.f. 2692 ed aggregazione della stessa alla p.ed. 1014 entrambe
in CC Dodiciville
Claudia-Augusta-Straße: Ausgliederung der
Fläche von 114 m2 auf der Gp. 2692 aus dem
öffentlichen Gut und Angliederung derselben
an die Bp. 1014, beide in KG Zwölfmalgreien
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI BOLZANO
DIE SONDERKOMMISSARIN FÜR DIE PROVISORISCHE
VERWALTUNG DER GEMEINDE BOZEN
........
omissis
delibera
1)
di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il
passaggio dell’area di m2 114 della pf. 2692 in CC
Dodiciville, come identificata nel tipo di frazionamento n. 238/2005 di data 14.2.2005 del geom.
Giorgio Toresan, dal demanio pubblico ramo
strade ai beni patrimoniali indisponibili, ai sensi
dell’art. 5 del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Bolzano, e
l’aggregazione della stessa area alla p.ed. 1014 in
CC Dodiciville.
beschließt
1)
aus den eingangs dargelegten Gründen den Übergang der Fläche von 114 m2 der Gp. 2692 in
KG Zwölfmalgreien, wie im Teilungsplan Nr.
238/2005 vom 14.2.2005 des Geom. Giorgio Toresan festgelegt, von der Straßendomäne zu den
unverfügbaren Vermögensgütern im Sinne des
Art. 5 der Ordnung für die Verwaltung des Liegenschaftsvermögens der Gemeinde Bozen sowie
die Angliederung dieser Fläche an die Bp. 1014 in
KG Zwölfmalgreien zu ermächtigen.
[BO47050147100|D020|]
[AM47050147100|D020|]
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
3 novembre 2005, n. 453
BESCHLUSS DES AUSSERORDENTLICHEN KOMMISSÄRS
vom 3. November 2005, Nr. 453
Sdemanializzazione e cessione di una porzione di 205 m2 della p.f. 218/2 in CC Gries di
proprietà comunale, via Sarentino
Entklassifizierung und Abtretung von 205 m2
der gemeindeeigenen Gp. 218/2 in KG Gries,
Sarntalerstraße
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI BOLZANO
DIE SONDERKOMMISSARIN FÜR DIE PROVISORISCHE
VERWALTUNG DER GEMEINDE BOZEN
omissis
………
delibera
1.
di autorizzare, ex art. 4 co. 4 del regolamento per
la gestione immobiliare del Comune di Bolzano,
la sdemanializzazione di 205 m2 della p.f. 218/2
come da tipo di frazionamento n. 477/2005 del
13.6.2005 redatto dal geom. Norbert Piovesan,
facente parte integrante della presente deliberazione (omissis) e di dichiarare il suo passaggio al
patrimonio disponibile.
beschließt
1.
gemäß Art. 4, Abs. 4, der Ordnung für die Verwaltung des Immobiliarvermögens der Gemeinde
Bozen die Aussonderung aus dem öffentlichen
Gut von 205 m2 der Gp. 218/2 so zu genehmigen,
wie dise im Teilungsplan Nr. 477/2005 vom
13.6.2005 des Geom. Norbert Piovesan (....) vorgesehen ist und diese Fläche in das verfügbare
Vermögen einzugleidern. Der Teilungsplan liegt
diesem Beschluss als integrierender Bestandteil
bei.
72
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
ANNO 2005
JAHR 2005
PARTE SECONDA
ZWEITER TEIL
ORDINANZE E SENTENZE
BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE
CORTE COSTITUZIONALE
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[BO47050147073|C220|]
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA
24 ottobre 2005, n. 407
Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5, lettera b) e 11, nonché
dell'art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in
materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Piero Alberto
Fernanda
Annibale
Franco
Giovanni Maria
Francesco
Ugo
Romano
Paolo
Alfio
Alfonso
Franco
Luigi
Gaetano
CAPOTOSTI
CONTRI
MARINI
BILE
FLICK
AMIRANTE
DE SIERVO
VACCARELLA
MADDALENA
FINOCCHIARO
QUARANTA
GALLO
MAZZELLA
SILVESTRI
Presidente
Giudice
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5, lettera b), e 11, nonché dell'art. 6, comma 7, della
legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di
servizi pubblici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 agosto 2004, depositato in cancelleria il 23 agosto 2004 e iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia Autonoma di Trento.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 agosto 2004 e depositato il successivo 23 agosto, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità
costituzionale, in via principale, dell'art. 4, commi 1, 5, lettera b), e 11, nonché dell'art. 6, comma 7, della legge
della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi
pubblici), denunciandone il contrasto con gli artt. 97, 98 e 117 della Costituzione e con l'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
73
Quanto all'art. 4, comma 1, che, introducendo il comma 3-bis, integra l'art. 8 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), esso prevede che possa
essere destinato, tramite distacco, «personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali».
La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere a) e g),
della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Secondo il ricorrente, a disciplinare la materia interverrebbero infatti l'art. 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e l'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994), in forza dei quali la figura dell'esperto provinciale o regionale deve essere reperita tra i “funzionari” e non
tra i “dirigenti”, con collocamento fuori ruolo, e non già distacco, dei primi, stabilendo, inoltre, che alla designazione provveda la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e che la nomina sia del Ministro degli affari esteri.
Ad avviso del Governo, le sollevate censure non potrebbero essere emendate sostenendo - come sembrerebbe
fare la Provincia Autonoma di Trento - che l'art. 58 della legge n. 52 del 1996 farebbe riferimento soltanto ai quattro funzionari regionali e provinciali del contingente aggiuntivo derivato a seguito dell'elevazione da 25 a 29 del
numero massimo di esperti da inviare, così da circoscrivere la necessità del collocamento fuori ruolo al solo personale statale. Né varrebbe sostenere che la disposizione presuppone l'avvenuta adozione degli atti di designazione e di nomina previsti dall'ordinamento statale o che, in ogni caso, atterrebbe all'organizzazione interna del
personale della Provincia, di esclusiva competenza provinciale. Il fatto che - osserva il ricorrente - la normativa
statale demandi la nomina degli esperti “non dirigenti” al Ministro e ne richieda il collocamento fuori ruolo, con
inserimento nell'organico della rappresentanza permanente, impedirebbe di ritenere che l'art. 4, comma 1, concerna l'organizzazione interna del personale provinciale e che i vizi denunciati possano essere superati.
È poi denunciato il comma 5, lettera b), dello stesso art. 4, il quale introduce il comma 1-bis nell'art. 47 della
già citata legge provinciale n. 7 del 1997, prevedendo, tra l'altro, che il personale insegnante temporaneo, nonché
il restante personale con contratto a termine non superiore ad un anno o «con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno», possa, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere
«altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro».
Tale disposizione violerebbe, secondo lo Stato ricorrente, l'art. 9, punto 2, dello Statuto speciale di autonomia
e le relative norme di attuazione di cui al DPR 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e successive modificazioni, che attribuiscono la materia dell'istruzione alla legislazione concorrente provinciale, in riferimento ai
principi generali dell'ordinamento scolastico di cui all'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado) e «all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il cui combinato disposto disciplina le incompatibilità del personale docente, vietando l'esercizio di attività commerciale, industriale o professionale, nonché la possibilità di
assumere o mantenere impegni alle dipendenze di privati», consentendo unicamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994).
Peraltro, la norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 98 della Costituzione, violando il principio del
servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato.
Il medesimo art. 4 viene impugnato anche nel suo comma 11, il quale, ai soli effetti giuridici, riconosce ope
legis la qualifica di “direttore di divisione” al personale con qualifica di “direttore di sezione”, facendo decorrere
tale inquadramento dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni.
Ad avviso del Governo, la norma, eccedendo la competenza statutaria, contrasterebbe con l'art. 97, primo e
terzo comma, della Costituzione, giacché «il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una
fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più
elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso», alla quale - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 194 del 2002, n. 373 del 2002 e 274 del 2003) - è «possibile apportare deroghe
solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza».
Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, infine, l'art. 6, comma 7, il quale stabilisce che il personale
regionale trasferito alla Provincia, secondo le modalità di cui alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di
funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e Bolzano), e che, per almeno cinque anni, sia stato
incaricato della reggenza di ripartizione, venga inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere
dalla preposizione ad uno degli incarichi previsti dagli artt. 25 e 27 della legge provinciale n. 7 del 1997.
La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e contrasterebbe con l'art. 97, primo e terzo comma,
della Costituzione per le stesse ragioni che fondano la censura dell'art. 4, comma 11.
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2. - Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale, rinviando ad una successiva memoria
l'esposizione delle proprie ragioni, ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
3. - In prossimità dell'udienza la Provincia Autonoma di Trento ha depositato memoria con la quale argomenta diffusamente avverso l'impugnativa statale.
3.1. - Quanto alla denuncia dell'art. 4, comma 1, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 8 della legge provinciale n. 7 del 1997, prevedendo la possibilità di destinare personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale,
presso la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, si osserva che detta norma è stata abrogata dall'art. 5
della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento - legge finanziaria) e che nel periodo della sua vigenza non
avrebbe trovato applicazione alcuna.
La Provincia chiede, pertanto, che, su tale specifica questione, sia dichiarata cessata la materia del contendere.
In subordine, se ne sostiene comunque l'infondatezza, giacché il profilo relativo alla qualifica del personale
da destinare alla rappresentanza italiana presso l'UE e quello sulla posizione giuridica che esso assumerebbe non
toccherebbero in alcun modo aspetti della materia “politica estera”.
3.2. - In riferimento alla denuncia dell'art. 4, comma 5, lettera b), che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 47
della legge provinciale n. 7 del 1997, la Provincia sostiene, anzitutto, che la disposizione sarebbe stata censurata
unicamente in relazione a quanto previsto per il personale insegnante temporaneo, avendo lo Stato evocato la
violazione del combinato disposto degli artt. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Ciò posto, si osserva che la questione proposta sarebbe stata indotta «da un'imperfetta formulazione della
disposizione» oggetto di censura, la quale si riferisce genericamente al “personale insegnante temporaneo”, così
da rendere «incerto l'ambito soggettivo di applicazione della norma», laddove invece la Provincia avrebbe inteso
disciplinare esclusivamente le incompatibilità del personale docente della scuola materna e degli istituti di formazione professionale, in tal modo esercitando la propria potestà legislativa primaria nelle corrispondenti materie,
in base all'art. 8, numero 26 e numero 29, dello Statuto.
Ove invece si interpretasse la norma come applicabile a tutto il personale docente e si ritenesse, altresì, che
l'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 esprima un principio fondamentale valido anche per il personale precario, in
forza del rinvio operato dall'art. 541, comma 2, dello stesso decreto legislativo, la disposizione denunciata sostiene la Provincia - potrebbe anche essere dichiarata illegittima, ma soltanto «nella parte in cui si riferisce al
personale delle scuole elementari, medie e superiori, con esclusione della parte in cui - in modo incontestatamente legittimo - si riferisce al personale docente delle scuole materne e degli istituti di formazione professionale».
3.3. - Sarebbe poi infondata, secondo la difesa provinciale, la questione riguardante l'art. 4, comma 11, che ha
riconosciuto, al personale che rivestiva nel 1983 la qualifica di direttore di sezione, la qualifica, ai soli effetti giuridici, di direttore di divisione.
Nel ricostruire sinteticamente la disciplina provinciale in materia di ordinamento del personale, la resistente
rammenta che la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 (Modifiche e integrazioni all'ordinamento degli uffici e
statuto del personale della Provincia di Trento) individuava, nell'ambito delle qualifiche della carriera direttiva,
quelle di direttore di divisione e di direttore di sezione e che il successivo art. 2 della legge provinciale 26 maggio
1980, n. 13 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento
del personale) aveva inquadrato «nel settimo livello il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere
o di direttore di sezione e qualifiche equiparate»; personale che è stato poi inquadrato, nel 1987, nel IX livello,
corrispondente alla categoria “D-livello evoluto” del vigente ordinamento.
In forza della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante il “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento”, venne disposto (art. 30) che, per la preposizione ad un ufficio (quale articolazione organizzativa inferiore ai servizi e ai dipartimenti), era necessario superare un concorso interno, al quale erano ammessi, tra l'altro, i funzionari inquadrati nel VII livello (cioè, gli ex direttori di sezione) e “i funzionari
di cui all'articolo 57”, rientrando fra essi i funzionari collocati nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione. Peraltro, anche per la nomina a dirigente, l'art. 26, comma 7, della stessa legge provinciale n. 13 del 1980
prevedeva, in determinati casi, un concorso interno da indire tra i funzionari del VII livello e «i funzionari di cui
all'articolo 57».
Sicché, sostiene la Provincia, «sin dal 1983 la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione non implicava
un diverso livello funzionale rispetto a quella degli ex direttori di sezione».
Con il superamento del sistema delle carriere - si argomenta ancora nella memoria - sorgeva il problema di
tutelare l'affidamento «di chi era stato assunto con la prospettiva di una progressione economica pressoché certa
e si trovava, invece, collocato in un sistema ispirato a criteri diversi». A ciò si pose mano, in ambito provinciale,
con l'art. 19, comma 9, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio
di previsione per l'anno 1998), in forza del quale la Giunta provinciale, per tre anni dall'entrata in vigore della
legge, poteva attribuire la qualifica di direttore al personale già inquadrato, alla data di entrata in vigore della
legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, nei ruoli provinciali con la qualifica di direttore di sezione o equiparate.
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La stessa legge provinciale n. 3 del 1998 precisava, inoltre, le funzioni del «personale in possesso della qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione».
Ad avviso della Provincia, anche la legge provinciale n. 3 del 1998 «non differenziava affatto gli ex direttori di
sezione dai direttori di divisione, perché l'attribuzione a questi ultimi della responsabilità di un ufficio era condizionata al superamento del concorso interno di cui all'art. 30 legge provinciale n. 12 del 1983, così come per gli ex
direttori di sezione».
Ciò troverebbe conferma - argomenta ancora la resistente - in base alla declaratoria delle mansioni di competenza dei funzionari di IX livello e cioè del livello al quale, nel 1998, appartenevano gli ex direttori di sezione,
rendendosi evidente che «il livello funzionale dei dipendenti di IX livello (ex direttori di sezione) non era certo
inferiore a quello dei direttori di divisione, definito dall'art. 20 LP n. 3 del 1998».
Infine, si osserva nella memoria, il personale già di IX livello è stato inquadrato - dal 1° giugno 1999 e in base
al “Nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali”
dell'8 marzo 2000 - nella categoria “D-livello evoluto”, che, sebbene presenti una declaratoria di mansioni «più
sintetica rispetto a quella del precedente IX livello», tuttavia mantiene, nella sostanza, le medesime funzioni, così
confermando che «la norma impugnata non implica il passaggio ad una fascia funzionale superiore».
Sicché, ad avviso della Provincia Autonoma, non potrebbe reputarsi conferente l'evocato parametro dell'art.
97, terzo comma, Cost., giacché la disposizione censurata «riconosce - al personale rivestente, alla data di entrata
in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica di direttore di sezione - una qualifica (quella di
direttore di divisione) che non corrisponde affatto a mansioni più elevate rispetto a quelle rientranti nella competenza degli ex direttori di sezione».
Peraltro, sostiene ancora la Provincia, anche a voler ritenere, soltanto in ipotesi, che la disposizione denunciata comporti il passaggio ad una fascia funzionale superiore, non sarebbe comunque violato l'art. 97, terzo comma, Cost., giacché la norma censurata «ha riconosciuto una qualifica ad esaurimento, per la quale non è concepibile un accesso dall'esterno». In definitiva, l'art. 4, comma 11, non ha assegnato “posti vacanti”, bensì «ha solo eccezionalmente - inquadrato in una qualifica ad esaurimento quei funzionari che erano stati esclusi dalle operazioni di riassetto del personale assunto prima del 1983, operazioni che, come visto, sono state largamente compiute anche dal legislatore statale». In siffatta prospettiva, la norma impugnata sarebbe comunque «coerente con i
principi di ragionevolezza e buon andamento».
3.4. - Da ultimo, sarebbe infondata, ad avviso della Provincia, anche la questione sollevata avverso l'art. 6,
comma 7, in forza del quale il personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia in base alla
legge regionale n. 3 del 2003, in possesso di determinati requisiti, è «inquadrato, a domanda, nella qualifica di
dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7».
Nella memoria si osserva che la disposizione denunciata si collocherebbe «in una situazione particolare»,
come quella del trasferimento di alcuni uffici dalla Regione alla Provincia, con necessità di assicurarne «la continuità nella loro guida e conduzione nel momento delicato del passaggio». Sicché, «se nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige agli uffici di livello dirigenziale (come le ripartizioni) erano preposti - tramite la reggenza - funzionari non aventi qualifica dirigenziale, per la Provincia non si sarebbe potuta assicurare la continuità nella direzione di quegli uffici (diventati servizi), che […] non avrebbero potuto essere diretti dai funzionari che li avevano
guidati negli ultimi anni».
La norma censurata non avrebbe, quindi, il fine di far «scivolare verso l'alto una categoria di funzionari», ma
quello, «da un lato, di evitare il rischio che certi servizi rimanessero scoperti (se nella Provincia non si fossero
trovati dirigenti idonei a guidarli, e in attesa del concorso pubblico), dall'altro lato, di garantire continuità nella
gestione dei servizi, assicurando la possibilità di preporre ad essi i funzionari che negli ultimi anni ne erano stati
responsabili e che, quindi, meglio conoscevano le relative problematiche».
L'art. 6, comma 7, tutelerebbe, quindi, «la buona amministrazione dei servizi trasferiti dalla Regione, evitando bruschi cambi di direzione ed il rischio di disperdere le specifiche competenze acquisite da chi per anni ha
diretto un certo ufficio».
Osserva ancora la Provincia che la disposizione impugnata non disporrebbe «un automatico inquadramento
nella qualifica dirigenziale di chi possiede i requisiti ivi previsti», considerato che, prima ancora dell'inquadramento, la Giunta dovrebbe «valutare la necessità di attribuire al personale trasferito uno degli incarichi dirigenziali»; con ciò sarebbe confermato che l'intenzione della norma non è quella di «privilegiare una categoria di dipendenti ma solo dare la possibilità alla Giunta di utilizzare il personale trasferito per dirigere un servizio qualora ciò
risulti opportuno in base al principio di buona amministrazione».
Proprio sotto il profilo delle esigenze di continuità amministrativa, argomenta ancora la resistente, la stessa
giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 331 del 1988, ha reputato che fosse legittima una norma regionale che riservava ai dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, incaricati della responsabilità di un
ufficio ad una certa data, un corso-concorso per l'ammissione alla prima qualifica dirigenziale. La Provincia
sostiene, quindi, che, nonostante la fattispecie all'esame «non sia uguale» a quella decisa dalla sentenza n. 331 del
1988, tuttavia sembrerebbe «chiara l'analogia di ispirazione fra le norme contestate, derivante dalla sussistenza,
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anche nel caso de quo, dell'esigenza di assicurare la continuità delle funzioni, dal carattere non automatico
dell'inquadramento (con relativa valutazione di idoneità) e dalla transitorietà della disciplina».
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato talune disposizioni della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia
di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) e, segnatamente, l'art. 4, commi 1, 5, lettera b), e 11, nonché
l'art. 6, comma 7.
L'art. 4, comma 1, che integra l'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento
del personale della Provincia Autonoma di Trento), introducendo il comma 3-bis, prevede che possa essere destinato, tramite distacco, «personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali»,
eccederebbe la competenza statutaria e violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione,
che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Interverrebbero, infatti, a disciplinare tale
specifico aspetto l'art. 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e
l'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), in forza dei quali la figura dell'esperto provinciale o
regionale deve essere reperita tra i “funzionari” e non tra i “dirigenti”, con collocamento fuori ruolo, e non già
distacco, dei primi, stabilendo, inoltre, che alla designazione provveda la Conferenza dei presidenti delle Regioni e
delle Province autonome e che la nomina sia del Ministro degli affari esteri.
Una seconda censura riguarda il comma 5, lettera b), dello stesso art. 4, il quale introduce il comma 1-bis
nell'art. 47 della già citata legge provinciale n. 7 del 1997, prevedendo, tra l'altro, che il personale insegnante
temporaneo, nonché il restante personale con contratto a termine non superiore ad un anno o «con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno», possa, previa autorizzazione della competente
struttura, svolgere «altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro».
Tale disposizione violerebbe, ad avviso dello Stato, l'art. 9, punto 2, dello Statuto speciale di autonomia e le
relative norme di attuazione di cui al DPR 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e successive modificazioni, in riferimento ai principi generali dell'ordinamento scolastico di cui all'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e «all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il cui combinato disposto disciplina le incompatibilità del personale docente», consentendo unicamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994).
Peraltro, la norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 98 della Costituzione, violando il principio del
servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato.
Ulteriore denuncia investe il comma 11 del medesimo art. 4, il quale, ai soli effetti giuridici, riconosce ope legis la qualifica di “direttore di divisione” al personale con qualifica di “direttore di sezione”, facendo decorrere
tale inquadramento dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni.
Ad avviso del Governo, la norma, eccedendo la competenza statutaria, contrasterebbe con l'art. 97, primo e
terzo comma, della Costituzione, giacché «il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una
fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più
elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso», alla quale - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 194 del 2002, n. 373 del 2002 e 274 del 2003) - è «possibile apportare deroghe
solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza».
Infine, viene censurato l'art. 6, comma 7, il quale stabilisce che il personale regionale trasferito alla Provincia,
secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2003, e che, per almeno cinque anni, sia stato incaricato
della reggenza di ripartizione, venga inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione ad uno degli incarichi previsti dagli artt. 25 e 27 della legge provinciale n. 7 del 1997.
La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e contrasterebbe con l'art. 97, primo e terzo comma, della
Costituzione, per le stesse ragioni addotte a fondamento della precedente censura riferita all'art. 4, comma 11.
2. - La prima denuncia del Presidente del Consiglio dei ministri, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettere a) e g), della Costituzione, investe, come detto, il comma 1 dell'art. 4 della legge della Provincia di
Trento 17 giugno 2004, n. 6, il quale, introducendo il comma 3-bis nell'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7, ha previsto che possa essere destinato, tramite distacco, «personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali».
Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
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La norma censurata è stata però abrogata dall'art. 5 della legge della Provincia Autonoma di Trento 10
febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento - legge finanziaria) e, nelle more della sua vigenza, non ha trovato applicazione, così
come, del resto, affermano concordemente le parti del presente giudizio.
L'intervenuta abrogazione della disposizione oggetto di censura deve, pertanto, ritenersi satisfattiva delle
pretese del ricorrente e, conseguentemente (sentenze n. 272 del 2005, n. 196 del 2004 e ordinanza n. 137 del
2004), va dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione di legittimità costituzionale posta sul comma 1 dell'art. 4.
3. - È fondata, nei limiti di quanto verrà precisato in prosieguo di motivazione, la questione sollevata avverso
il comma 5, lettera b), dello stesso art. 4, che introduce il comma 1-bis nell'art. 47 della già citata legge provinciale
n. 7 del 1997, dettando la disciplina del regime delle incompatibilità del personale insegnante temporaneo, nonché del restante personale con contratto a termine non superiore ad un anno o «con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».
Il ricorrente incentra la censura sul puntuale richiamo della norma statutaria (art. 9, numero 2) che attribuisce alla Provincia Autonoma di Trento la potestà legislativa concorrente, in base ai limiti indicati dall'art. 5 del
medesimo Statuto, in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), evocando inoltre le relative norme di attuazione, dettate dal DPR n. 405 del 1988, il
quale, appunto, disciplina l'esercizio, da parte della Provincia medesima, delle attribuzioni statali in materia di
istruzione elementare e secondaria (si veda, in particolare, l'art. 1 del citato DPR). Con ciò appare del tutto evidente come la prospettazione della questione muova dal presupposto che la disposizione denunciata intenda recare
una disciplina sull'incompatibilità del personale docente delle scuole elementari e secondarie della Provincia di
Trento, derogando al principio posto dall'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994, fatto salvo dall'art. 53, comma 1, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, per cui al suddetto personale è inibita la possibilità di esercitare attività commerciale, industriale o professionale, nonché la possibilità di assumere o mantenere impegni alle dipendenze di privati, essendo consentito esclusivamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico
(art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994). Regime di incompatibilità, questo, che trova applicazione anche
nei confronti del “personale insegnante temporaneo”, al quale fa riferimento la disposizione denunciata, giacché
l'art. 541, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1994, estende al personale docente non di ruolo, al
quale sono affidati incarichi o supplenze, le norme dettate per i docenti di ruolo, in quanto compatibili.
La questione, dunque, non investe in alcun modo, secondo quanto fatto palese dal motivo di ricorso in esame, la disciplina dell'incompatibilità del personale docente delle scuole materne e degli istituti della formazione
professionale, materie nelle quali la Provincia gode di potestà legislativa primaria ai sensi dell'art. 8, numero 26 e
numero 29, dello Statuto, ma si limita appunto a censurare quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lettera b), della
legge provinciale n. 6 del 2004, soltanto nei confronti del personale docente temporaneo delle scuole a «carattere
statale» e cioè, secondo la definizione fornita dall'art. 4 del DPR n. 405 del 1988, delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento.
Così circoscritto il thema decidendum, non può accedersi alla tesi sostenuta dalla difesa provinciale, per cui la
disposizione denunciata potrebbe essere interpretata come rivolta al solo personale docente delle scuole materne
e degli istituti professionali, con esclusione quindi del personale docente temporaneo delle scuole a carattere
statale, per il quale rimarrebbe fermo il principio posto dal citato art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
La formulazione della disposizione, che si riferisce al “personale insegnante temporaneo”, senza ulteriori
precisazioni, è troppo ampia e generica perché si possa leggerla nel senso riduttivo suggerito dalla Provincia di
Trento e, a tal fine, non aiuterebbe neppure la circostanza che essa sia stata dettata nel più ampio contesto della
revisione dell'ordinamento del personale provinciale, giacché anche la disciplina sullo stato giuridico dei docenti
delle scuole elementari e secondarie, dunque a «carattere statale», è rimessa a leggi provinciali, «nel rispetto dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato», in base all'art. 2 del DPR n. 405 del 1988.
In ogni caso, a rendere definitivamente impraticabile l'opzione ermeneutica auspicata dalla Provincia di
Trento risulta decisivo il fatto che il regime di incompatibilità del personale docente temporaneo della scuola
dell'infanzia e degli istituti di formazione professionale è dettato dall'art. 189, comma 9, della legge provinciale n.
12 del 1983, quale disposizione che si inserisce nel corpo di un articolo volto a disciplinare esclusivamente le
supplenze del predetto personale. Orbene, proprio l'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2004 è intervenuto, col
suo comma 10, sull'art. 189 della legge provinciale n. 12 del 1983, disponendo però solo l'abrogazione del comma
2 e non già del citato comma 9 in tema di incompatibilità. È evidente che non interessa, ai fini della presente decisione, stabilire quale sia il rapporto tra fonti che si è venuto a determinare a seguito della vigenza della norma
impugnata e cioè se vi sia stata, o meno, un'abrogazione implicita dell'art. 189, comma 9, della legge provinciale
n. 12 del 1983 da parte del comma 5, lettera b), dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2004, ovvero se la prima
delle citate disposizioni sopravviva per il suo contenuto di specialità. Nell'un caso e nell'altro è certo comunque
che la norma denunciata ha una virtualità interpretativa tale da rendersi applicabile anche ai docenti temporanei
delle scuole a «carattere statale».
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Nel disporre, dunque, che il personale insegnante temporaneo delle scuole a «carattere statale» possa, previa
autorizzazione della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione che la stessa non determini
conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di
lavoro», la disposizione censurata eccede la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9, numero 2), contrastando con il principio posto dall'art. 508 del D.Lgs. n. 297
del 1994. Essa, infatti, rende possibile, per il predetto personale, lo svolgimento di “altra attività” senza alcuna
limitazione di oggetto, laddove, invece, la legge statale consente al personale docente unicamente l'esercizio della
libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994).
Deve, quindi, essere dichiarata l'incostituzionalità della disposizione denunciata, nella parte in cui si riferisce
anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di
Trento a «carattere statale».
4. - L'ulteriore questione sollevata dal ricorso investe l'art. 4, comma 11, della medesima legge provinciale n. 6
del 2004, il quale, nel riconoscere ope legis, ai soli effetti giuridici, la qualifica di “direttore di divisione” al personale
con qualifica di “direttore di sezione”, facendo decorrere tale inquadramento dalla data della deliberazione della
Giunta provinciale che affida le nuove mansioni, violerebbe la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.
4.1. - Per meglio cogliere la genesi e la portata applicativa della disposizione denunciata, è utile ricordare
che, nel contesto dell'articolata e complessa disciplina provinciale in materia di ordinamento del personale, l'art.
27 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre
1971, n. 20, prevedeva, tra le qualifiche dell'allora carriera direttiva, quelle di direttore di divisione e di direttore
di sezione, precisando, nei successivi articoli 30 e 31, che al primo era affidata la direzione della divisione, dell'ufficio o del reparto cui era preposto, mentre al direttore di sezione erano attribuiti compiti di collaborazione con i
superiori gerarchici e di istruzione e cura delle pratiche loro affidate. Peraltro, l'avanzamento dalla qualifica di
direttore di sezione a quella di direttore di divisione si conseguiva, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione
(art. 33 della legge provinciale n. 8 del 1963, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale n. 20 del 1971).
Successivamente, l'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, recante il “Nuovo assetto retributivofunzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale”, inquadrò, con decorrenza
dal 1° luglio 1978 e «avuto riguardo alla qualifica rivestita» alla medesima data, «nel settimo livello il personale
della carriera direttiva con qualifica di consigliere o di direttore di sezione e qualifiche equiparate», affidando ad
esso, tra l'altro, «attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche». La
medesima legge provinciale n. 13 del 1980 provvide, inoltre, ad abolire le promozioni tramite scrutinio per merito
comparativo (art. 16).
Con la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante il “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della
Provincia Autonoma di Trento”, oltre a dettarsi la disciplina sulla dirigenza, venne stabilito che, in particolari
evenienze (art. 26, comma 7), la nomina a dirigente avvenisse tramite concorso interno al quale potevano partecipare anche i funzionari del settimo livello e “i funzionari di cui all'articolo 57”; analogamente disponevano gli
artt. 30 e 53 rispettivamente in ordine alla preposizione ad uffici e servizi.
Proprio il citato art. 57, rubricato “Sistemazioni transitorie”, prevedeva, al comma 1, che i «funzionari rivestenti, in base al preesistente ordinamento, la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione o qualifiche equiparate, che non vengano inquadrati e preposti ai sensi del precedente articolo 53, sono collocati nelle
medesime qualifiche ad esaurimento». La legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, non menzionava più, dunque, i
direttori di sezione, ormai inquadrati nei livelli funzionali-retributivi già istituiti dalla precedente legge provinciale n. 13 del 1980, ai quali, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, veniva aggiunto il nono livello (art. 15 della legge
provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, che recepiva l'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987).
Alla revisione dell'ordinamento del personale della Provincia di Trento provvedeva, poi, la legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7, dettando una rinnovata disciplina della dirigenza e istituendo, altresì, la nuova qualifica di “direttore” (art. 29), per la preposizione ad “uffici” (art. 31) o per l'assegnazione di incarichi speciali (art. 32), alla
quale potevano accedere, per pubblico concorso, anche coloro che avessero maturato un'esperienza professionale
quinquennale nei livelli da VII a IX dell'organico provinciale (art. 30-bis). Inoltre, in base all'art. 21 della medesima
legge, lo stesso accesso alla dirigenza veniva consentito, sempre tramite concorso pubblico, a chi fosse in possesso della qualifica di direttore ovvero avesse maturato un'esperienza professionale in qualifiche corrispondenti al
settimo, ottavo e nono livello dell'organico provinciale.
Proprio in vista del primo inquadramento nella nuova qualifica di direttore, l'art. 19 della legge provinciale
23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998) prevedeva, al
comma 9, che, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta provinciale potesse attribuire
detta qualifica al personale già inquadrato, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 26 maggio 1980,
n. 13, nella qualifica di direttore di sezione o equiparate e che, alla medesima data, avesse maturato l'anzianità,
quinquennale, per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione, secondo quanto già stabilito dall'articolo 33,
primo comma, della legge provinciale n. 8 del 1963 e successive modificazioni. La stessa legge provinciale n. 3 del
1998 fissava, inoltre, le mansioni (art. 20, comma 1) del personale in possesso della qualifica ad esaurimento di
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ispettore generale e di direttore di divisione, assegnando ad esso quelle di collaborazione con i dirigenti per lo
svolgimento di attività di studio e di ricerca, ovvero per lo svolgimento di attività ispettive o di controllo e verifica
dell'attività amministrativa.
Dal 1° giugno 1999, in base al “Nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del
comparto Autonomie locali”, sottoscritto in data 8 marzo 2000, il personale di IX livello è stato inquadrato nel
livello “D-evoluto” e l'attività di competenza è caratterizzata, segnatamente, da «contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati».
4.2. - La disposizione denunciata, maturata nel descritto contesto normativo, si sottrae alle censure che le
sono state mosse con il ricorso.
La norma censurata ha inteso infatti soddisfare le aspettative, altrimenti destinate ad essere definitivamente
frustrate, di una residua quota di funzionari rivestenti una particolare posizione giuridica e cioè quella di coloro
che, ancora alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 12 del 1983, avevano la qualifica di direttore di
sezione e che non avevano potuto fruire della disciplina prevista dall'art. 19, comma 9, della legge provinciale n. 3
del 1998 per la prima attribuzione della qualifica di direttore, giacché non in possesso dell'anzianità - quinquennale - prevista per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione in base a scrutinio per merito comparativo,
quale sistema di avanzamento abolito, come visto, dalla legge n. 13 del 1980.
A tal fine, si è previsto il passaggio in una qualifica, appunto quella di direttore di divisione, già ad esaurimento all'entrata in vigore della legge provinciale n. 12 del 1983 (art. 57), i cui contenuti professionali - definiti da
ultimo dall'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 1998 - si sono progressivamente omologati a quelli del personale interessato dalla disposizione in esame, così come dimostrano le declaratorie di livello funzionale che si sono
succedute a regolare l'attività del personale provinciale inquadrato nel settimo, poi nono e, infine, nel livello “Devoluto”. Ed analoga progressiva omologazione tra le diverse posizioni giuridiche in questione si è avuta quanto
agli accessi consentiti dalla normativa provinciale, sia a regime, sia in sede di prima applicazione, alla qualifica
dirigenziale ed a quella di direttore istituita con legge provinciale n. 7 del 1997.
In linea con quanto rilevato si pone, del resto, la delibera della Giunta, alla quale rinvia il comma 11 dell'art.
4 e che è stata adottata l'11 febbraio 2005 (delibera n. 229), in forza della quale è stato disposto il passaggio alla
qualifica di direttore di divisione per 6 funzionari soltanto, attribuendo agli stessi funzioni di collaborazione con i
dirigenti di vari servizi, funzioni di studio, istruttorie, di coordinamento.
Non è senza rilievo, infine, che proprio il passaggio ad una qualifica ad esaurimento, nei limiti e in base ai
presupposti appena ricordati, rende ulteriore giustificazione alla deroga, del tutto singolare, che il legislatore
provinciale, nella fattispecie, ha previsto rispetto alla regola del concorso pubblico, invero mirante a disciplinare
l'ordinario accesso in posizioni lavorative stabili e a regime e non certo in posizioni che, per definizione, sono già
destinate a scomparire.
Quello previsto dal denunciato art. 4, comma 11, della legge provinciale n. 6 del 2004 è dunque un inquadramento ope legis del tutto eccezionale e sorretto da peculiari ragioni giustificative, che consentono di ritenere non fondata la questione sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, Cost.
5. - È fondata, invece, la questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 7.
Tale disposizione stabilisce che il personale «di cui al comma 1», in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
21 della legge provinciale n. 7 del 1997, che sia stato incaricato presso la Regione della reggenza di ripartizione
per almeno cinque anni, venga «inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione
a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27» della medesima legge provinciale n. 7 del 1997.
Il comma 1 dello stesso art. 6 della legge provinciale n. 6 del 2004, richiamato dalla norma impugnata, prevede, a sua volta, che «per la cura degli adempimenti e delle attività delegate o trasferite alla Provincia ai sensi
della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e
Bolzano), nonché per l'eventuale conseguente necessità di riorganizzazione della struttura, la Giunta provinciale
può istituire con le modalità previste dall'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, fino a quattro nuovi servizi. Per gli stessi fini la Giunta provinciale può istituire fino a trentadue nuovi uffici o incarichi speciali».
Posto che, in base all'ordinamento della Provincia di Trento, ai servizi - che costituiscono unità fondamentali
della struttura organizzativa (art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1983) - sono preposti dei dirigenti
(artt. 7, comma 4, della legge provinciale n. 12 del 1983 e 17, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997), risulta chiaro che il personale interessato dalla disposizione denunciata è quello da destinare ai nuovi quattro istituendi servizi, per la cui preposizione è appunto necessaria la qualifica dirigenziale.
Il ricorrente si duole che la norma violi l'art. 97 Cost., in quanto derogherebbe ingiustificatamente alla regola
del pubblico concorso. Dal canto suo la Provincia di Trento, pur non contestando che, nella fattispecie, si opera un
passaggio nella qualifica dirigenziale di funzionari non in possesso di tale qualifica, sostiene che siffatta deroga
troverebbe giustificazione nel fatto che, altrimenti, non si sarebbe potuta assicurare la continuità nella direzione
di quegli stessi uffici, senza disperdere la professionalità di chi, negli anni, li aveva diretti. Peraltro, a giustificazione dell'intervento normativo censurato, si soggiunge che esso non prevederebbe un «automatico inquadramento
nella qualifica dirigenziale», giacché, decorrendo esso «dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (cioè, degli incarichi di capo-servizio o degli altri incarichi
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Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 22.11.2005 - Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 22.11.2005
dirigenziali)», richiederebbe una previa valutazione della Giunta provinciale circa «la necessità di attribuire al
personale trasferito uno degli incarichi dirigenziali», con ciò confermando che l'intenzione della norma non è
quella di «privilegiare una categoria di dipendenti ma solo dare la possibilità alla Giunta di utilizzare il personale
trasferito per dirigere un servizio qualora ciò risulti opportuno in base al principio di buona amministrazione».
5.1 - Come questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 218 del 2002, n. 373 del 2002 e n. 274 del 2003), anche l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola
del pubblico concorso e «non sono pertanto ragionevoli norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la
copertura della totalità dei posti vacanti» (sentenza n. 159 del 2005). E si è altresì precisato che anche «il passaggio
da un'area ad un'altra comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera ed è
quindi soggetto al principio del pubblico concorso» (sentenze n. 159 del 2005 e n. 320 del 1997). Ne consegue, pertanto, la necessità di «un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo principio e l'interesse a consolidare
pregresse esperienze lavorative» (ancora sentenza n. 159 del 2005, nonché sentenze n. 205 e n. 34 del 2004).
Nella fattispecie, la disposizione oggetto di censura prescinde del tutto dal pubblico concorso, che pure la
legge provinciale n. 7 del 1997 contempla in via ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale (art. 21), consentendo che la nomina avvenga “a domanda” degli interessati, per i quali si richiede il possesso del requisito della
pregressa “reggenza di ripartizione” presso la Regione per almeno 5 anni. Né può dirsi che costituisca una forma
di selezione concorsuale il fatto che l'inquadramento debba essere preceduto dalla «preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27» della citata legge provinciale n. 7 del 1997, per il cui conferimento provvede la
Giunta provinciale in forza dell'art. 24 della stessa legge provinciale e cioè «con riferimento alle caratteristiche dei
programmi da realizzare e delle strutture da dirigere, alle capacità professionali dimostrate e alle esperienze formative acquisite, nonché ai risultati di valutazione conseguiti in precedenza da ogni singolo dirigente». Con tutta
evidenza si tratta di valutazione discrezionale per nulla equiparabile ad una selezione concorsuale, che la norma
impugnata in nessun caso prevede.
Anche la sentenza n. 331 del 1988 di questa Corte, richiamata da parte della difesa della Provincia, non può
costituire utile precedente al fine di giustificare l'intervento normativo denunciato in questa sede, giacché, al di là
di ogni ulteriore considerazione sulla specificità della fattispecie allora scrutinata, in quel caso il passaggio alla
qualifica superiore, disposto dal legislatore regionale solo in sede di prima attuazione al fine di privilegiare la
continuità delle funzioni, era tuttavia subordinato allo strumento del corso-concorso, seppure riservato, e dunque
ad un giudizio d'idoneità e non già ad una progressione automatica.
Nel caso all'esame, il meccanismo previsto dall'art. 6, comma 7, dell'inquadramento “a domanda” nella qualifica dirigenziale, non realizza quel necessario contemperamento tra il principio posto dall'art. 97, terzo comma,
Cost. e l'interesse al consolidamento di esperienze lavorative in precedenza maturate, imponendosi dunque una
declaratoria di incostituzionalità della disposizione impugnata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, lettera b), della legge della Provincia di Trento 17
giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), che introduce il
comma 1-bis nell'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della
Provincia Autonoma di Trento), nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento a «carattere statale»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della medesima legge provinciale n. 6 del 2004;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 1, della stessa legge provinciale n. 6 del 2004, che introduce il comma 3-bis dell'art. 8 della citata legge
provinciale n. 7 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, della stessa legge provinciale n. 6 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
PIERO ALBERTO CAPOTOSTI, PRESIDENTE
PAOLO MADDALENA, REDATTORE
GIUSEPPE DI PAOLA, CANCELLIERE
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
G. DI PAOLA
PROPRIETARIO/EDITORE
BESITZER/VERLEGER
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PARTE II:
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(si pubblica il martedì)
I. Teil
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II. Teil
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(erscheint am Dienstag)
PARTE III:
annunzi legali;
(si pubblica il venerdì)
III. Teil:
Amtsanzeigen
(erscheint am Freitag)
PARTE IV:
(si pubblica il lunedì)
IV. Teil:
Wettbewerbe und Prüfungen
(erscheint am Montag)
concorsi ed esami;
PARTE V:
personale regionale e provinciale.
(si pubbl. una volta al mese)
V. Teil:
Personal der Region und der Provinzen
(erscheint einmal im Monat)
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Decreto del presidente della giunta provinciale n. 25