N. 32 / Luglio 2012
Flash SSIC
« Giù le mani dalle ore supplementari!» Volantini sindacali e realtà
Attualmente il sindacato Unia sta distribuendo sui cantieri edili volantini sul tema delle ore supplementari. Quando non fa affermazioni manifestamente inesatte, il sindacato omette di menzionare regolamentazioni specifiche. Qui di seguito presentiamo la procedura da seguire per le ore perse in conformità al CNM e prendiamo chiaramente posizione sui contenuti dei volantini.
Precisazioni della SSIC in breve:
■ È senz’altro possibile compensare i giorni di lavoro persi a causa del maltempo con le ore
supplementari (pagina 2)
■ Non è obbligatorio far capo all’indennità per intemperie in caso di interruzioni del lavoro dovute
al maltempo (pagina 2)
■ Oltre alle ore supplementari, il CNM ammette anche le ore in difetto (pagina 3)
■ Il tempo di lavoro perso può essere compensato con le vacanze in tre casi specifici (pagina 4)
■ Il lavoro di sabato è ammesso se esigenze operative lo richiedono (pagina 4)
Procedura in caso di ore perse Se non è possibile rispettare l’orario previsto dal calendario di lavoro a causa di condizioni meteorologiche sfavore­
voli, guasti tecnici o penuria di lavoro, le ore perse possono essere compensate nel corso dell’anno. La convenzione
protocollare «Orario di lavoro» precisa le modalità da seguire nel caso specifico.
■ I collaboratori interessati vanno informati sulla perdi­
ta di ore lavorative.
■ A fine mese le ore perse vengono dedotte dal saldo
delle ore supplementari.
SBV
SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs
■ Per i collaboratori che non hanno ore supplementari,
le ore perse sono riportate nel controllo mensile delle
ore come differenza tra le ore effettivamente presta­
te e quelle previste secondo il calendario di lavoro (art.
24 cpv. 4 e art. 47 cpv. 2 CNM, cifra 1 della conven­
zione protocollare «Orario di lavoro»).
■ Se a fine mese il saldo negativo è inferiore a 10 ore,
le ore in difetto possono essere compensate durante
l’anno. Non appena queste sono state recuperate, la
differenza tra le ore previste e quelle effettive viene
cancellata nel controllo individuale mensile. Non sono
necessari ulteriori provvedimenti.
☞ Consiglio 2: L’impresa deve informare i collaboratori sulla compensazione delle ore di lavoro il più presto possibile, in modo chiaro e
trasparente.
☞ Consiglio 1: I saldi negativi inferiori a 10 ore
a fine mese possono essere compensati nel corso dell’anno senza che siano necessarie misure
particolari.
■ Se il saldo negativo a fine mese è pari o superiore a
10 ore, occorre adeguare/modificare il calendario di
lavoro. In concreto:
◆ I collaboratori vanno informati sulle ore negative.
N. di art. 600 013
L’impresa deve comunicare ai collaboratori il mo­
mento della compensazione. Lo fa non appena sa
quando le ore potranno essere compensate (duran­
te l’anno), di regola con almeno 14 giorni di anticipo.
◆ L’impresa è libera di scegliere come intende infor­
mare i collaboratori. Secondo la cifra 4 della conven­
zione protocollare «Orario di lavoro» è semplice­
mente tenuta a garantire la trasparenza e a rispetta­
re un termine di preavviso di due settimane (in
analogia all’art. 69 dell’ordinanza 1 concernente la
legge sul lavoro). Per il resto sono applicabili le nor­
me generali sulla comunicazione dell’orario di lavo­
ro contemplate nella legge sul lavoro (cfr. art. 46
e 47 LL, art. 69­70 OLL1).
◆
■ Per le perdite di lavoro e le relative compensazioni fa
stato quanto segue:
◆ Le ore vengono compensate individualmente su
qualsiasi cantiere (art. 25 cpv. 3 CNM in combinato
disposto con la cifra 5 della convenzione protocol­
lare «Orario di lavoro»).
1
Le perdite di lavoro possono ripetersi. Non vige un
limite per le ore.
◆ La compensazione deve avvenire nello stesso anno
civile. Un eventuale saldo negativo a fine anno è
perso e non può essere riportato all’anno successi­
vo (art. 25 cpv. 3ter CNM). Le ore non prestate de­
vono essere pagate. Lo stesso vale alla fine del
rapporto di lavoro (art. 26 cpv. 6 CNM).
◆
☞ Consiglio 3: Le ore non prestate in base al
controllo delle ore devono essere compensate
entro la fine dell’anno, altrimenti decadono. Le
ore non prestate vanno retribuite dal datore di
lavoro.
La compensazione non è legata a un determinato cantiere. Avviene su base individuale.
Risposta della SSIC alle affermazioni contenute nei volantini Affermazione 1 Le ore supplementari non possono essere utilizzate per compensare il tempo di lavoro perso a causa del maltempo.
Precisazione della SSIC
➞ È assolutamente possibile compensare il tempo di lavoro perso a causa del maltempo
con le ore supplementari.
Dove è disciplinato questo aspetto?
■ L’art. 26 cpv. 3 CNM stabilisce che il datore di lavoro
è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazi­
one totale o parziale del saldo esistente delle ore
supplementari con tempo libero di pari durata.
■ La convenzione protocollare «Orario di lavoro» del 14
aprile 2008 (cifre 2 e 3), firmata con i sindacati Unia
e Syna, completa le disposizioni di cui all’art. 25 segg.
CNM. Prevede chiaramente la possibilità di adeguare
il calendario al nuovo contesto in caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli, guasti tecnici e penuria
di lavoro (cfr. anche art. 25 cpv. 3–4 CNM). La cifra 3
ammette addirittura la rinuncia a tale adeguamento
se il tempo di lavoro perso può essere compensato con le ore supplementari.
Affermazione 2 In caso di cattivo tempo occorre interrompere immediatamente il lavoro. In caso di ore perse per questo motivo va imperativamente richiesta l’indennità per intemperie garantita dallo Stato.
Precisazione della SSIC
➞ L’interruzione dell’attività è disposta dal datore di lavoro. Se il lavoro viene effettivamente
interrotto a causa di condizioni meteorologiche estreme, non è affatto obbligatorio far capo
all’indennità per intemperie.
È vero che, per quanto ciò sia tecnicamente possibile, i
lavori all’aperto devono essere interrotti in caso di condi­
zioni meteorologiche pregiudizievoli per la salute dei la­
voratori (art. 328 CO e art. 28 cpv. 2 CNM 2008). La
decisione spetta esclusivamente al datore di lavoro, non
al sindacato. È quindi il datore di lavoro a ordinare
l’interruzione dopo aver interpellato i dipendenti interes­
sati (art. 28 cpv. 3 CNM).
Se il lavoro viene effettivamente interrotto a causa di
condizioni meteorologiche sfavorevoli, non è affatto obb­
ligatorio far capo all’indennità per intemperie.
Si consiglia di optare per la compensazione con le ore
supplementari e/o l’adeguamento del calendario di lavo­
ro. La compensazione con le ore supplementari è la so­
luzione più semplice e pragmatica sia per le imprese che
per i lavoratori.
■ Se il tempo di lavoro perso a causa del maltem-
po è compensato con le ore supplementari, i
lavoratori percepiscono il salario pieno.
■ Se, invece, si chiede l’indennità per intemperie,
il salario dei lavoratori interessati si riduce del
20 %.
2
Affermazione 3 Non sono ammesse ore in difetto.
➞ Precisazione della SSIC
Oltre alle ore supplementari compensabili, il CNM e la convenzione protocollare «Orario di lavoro»
ammettono esplicitamente le ore in difetto (dette anche ore mancanti o perse).
La costruzione è un settore particolarmente esposto alle
oscillazioni stagionali. Accanto ai problemi operativi,
sono soprattutto le cattive condizioni meteorologiche
in inverno a causare regolarmente interruzioni
dell’attività. Ne consegue che il lavoro si concentra nei
mesi estivi. A titolo di esempio, ricordiamo che a tem­
perature particolarmente rigide non è tecnicamente
possibile eseguire lavori di betonaggio. Tenere conto di
questo fattore era del resto nelle intenzioni delle parti
contraenti il CNM. Lo scopo degli articoli da 23 a 28 del
CNM e della convenzione protocollare «Orario di lavo­
ro» del 14 aprile 2008, entrata in vigore il 1° maggio
2008, è appunto quello di bilanciare adeguatamente le
oscillazioni stagionali e di permettere alle imprese attive
nell’edilizia principale di impiegare il personale per tut­
to l’anno, in base a contratti di durata indeterminata,
evitando nel contempo riduzioni salariali. La soluzione
attuale concretizza questa volontà e garantisce una si­
tuazione win­win per tutte le parti coinvolte.
■ Secondariamente è possibile riportare al mese succes­
Dove sono disciplinati questi aspetti?
La cifra 3 della convenzione protocollare «Orario di la­
voro», firmata anche dal sindacato Unia, prevede espli­
citamente che non è necessario modificare il calendario
di lavoro nei casi in cui
■ il tempo di lavoro perso può essere compensato con
ore supplementari o
■ il tempo di lavoro perso può essere compensato nel
periodo di conteggio (mese civile) o
■ al termine del periodo di conteggio la differenza ris­
petto al calendario originale è inferiore a 10 ore.
Gli art. 25 cpv. 3ter e 26 cpv. 6 CNM disciplinano espres­
samente la procedura da seguire alla fine dell’anno o
alla fine del rapporto di lavoro per le ore in difetto. Se
non sono imputabili a una colpa del lavoratore (ma ad
es. al maltempo), queste ore non possono essere ripor­
tate all’anno successivo (art. 25 cpv. 3ter CNM) e non
possono essere conteggiate con il salario alla fine del
rapporto di lavoro. Anche in questo caso è evidente che
le ore in difetto esistono e sono ammesse, altrimenti
non sarebbe stato necessario regolamentare la questi­
one nel CNM.
sivo e compensare in un secondo tempo fino a 10 ore
in difetto senza modificare il calendario di lavoro.
■ In terzo luogo sono ammesse anche più di 10 ore in
difetto che possono essere compensate adeguando
il calendario di lavoro. Le modalità di questo adegua­
mento (forma) non sono disciplinate. Contrariamente
a quanto sostenuto dai sindacati, visto che la conven­
zione protocollare «Orario di lavoro» non contempla
disposizioni specifiche, l’impresa non è tenuta ad al­
lestire «fisicamente» un nuovo calendario. Secondo
la cifra 4 della convenzione, deve semplicemente in­
formare i diretti interessati in modo trasparente e
rispettare un termine di preavviso di due settimane
(in analogia all’art. 69 dell’ordinanza 1 concernente
la legge sul lavoro). Per il resto sono applicabili le
norme generali sulla comunicazione dell’orario di la­
voro contemplate nella legge sul lavoro (cfr. art. 46 e
47 LL, art. 69­70 OLL1).
Da queste disposizioni si possono trarre le seguenti conclusioni:
■ In primo luogo le ore in difetto possono senz’altro
essere compensate nel mese in cui sono state matu­
rate.
3
Affermazione 4 Il tempo di lavoro perso non può in nessun caso essere compensato con il saldo delle vacanze poiché le vacanze disposte dal datore di lavoro devono sempre essere comunicate con tre mesi di anticipo. Precisazione della SSIC
➞ Il tempo di lavoro perso può essere compensato con le vacanze in tre casi specifici.
Il tempo di lavoro perso deve essere compensato innan­
zitutto con i meccanismi previsti dal CNM e dalla con­
venzione protocollare «Orario di lavoro» (pianificazione
previdente in base al calendario di lavoro, compensazi­
one con le ore supplementari e adeguamento del ca­
lendario).
Capita spesso che i collaboratori accumulino giorni di
vacanza (anche) dagli anni precedenti. È nell’interesse
dei lavoratori e in quello dell’impresa (ad es. evitare in­
fortuni) che questi giorni vengano goduti al più presto.
Nei tre casi seguenti è possibile attingere ai giorni di
vacanza accumulati (soprattutto negli anni precedenti).
1. Le vacanze aziendali sono in linea di principio
possibili, ma devono di norma essere annunciate
tempestivamente (e figurare nel calendario di lavoro)
e non possono superare una certa durata.
2. Le vacanze concordate sono ammesse previo
accordo tra le parti sul momento e la durata.
3. Le vacanze obbligatorie possono essere dispos­
te dal datore di lavoro unilateralmente a breve termi­
ne nel caso in cui questa fosse l’unica misura per
salvaguardare i posti di lavoro dei collaboratori inte­
ressati (cfr. Streiff / von Kaenel, N 13 zu Art. 329c;
Basler Kommentar, Rz. 2 zu Art. 329c).
Osservazione: secondo la giurisprudenza, le vacanze
ordinate in modo unilaterale (ad eccezione di una situ­
azione di vacanze obbligatorie) devono effettivamente
essere comunicate con tre mesi di anticipo se non vi è
un interesse aziendale preponderante.
Attenzione: la compensazione con il saldo delle vacanze è lecita se si tratta di un saldo dell’anno precedente
e se ne è stato discusso prima con il collaboratore (conclusione di un accordo). Invece, la compensazione con il
saldo delle vacanze è illecita se i giorni di lavoro perso ad esempio per intemperie vengono dedotti retroattiva­
mente (senza il consenso del lavoratore e senza che viga una situazione di vacanze obbligatorie o aziendali).
Affermazione 5 Il lavoro di sabato non è ammesso e non può quindi essere utilizzato per la compensazione.
Precisazione della SSIC
➞ Il lavoro di sabato è disciplinato dall’art. 27 CNM ed è ammesso se necessario per esigenze
operative.
Il CNM dispone chiaramente che in casi motivati (da
esigenze operative) è possibile lavorare il sabato a con­
dizione che l’impresa ne dia comunicazione alla com­
missione professionale paritetica competente almeno
24 ore prima dell’inizio dei lavori (art. 27 cpv. 2 CNM).
L’impresa non deve né giustificarlo, né chiederne l’auto­
rizzazione.
Anche le ore prestate di sabato sono ore supplementa­
ri rispetto al calendario di lavoro vigente e possono
essere compensate in un secondo tempo con i giorni di
lavoro perso a causa di maltempo secondo il meccanis­
mo previsto all’art. 26 CNM. Tutte le ore prestate di sa­
bato danno diritto a un supplemento salariale del 25 %.
Informazioni
Svizzera italiana:
Svizzera romanda:
Svizzera tedesca:
Vittorino Anastasia, SSIC, tel. 091 825 54 23, [email protected]
Blaise Clerc, SRL, tel. 021 641 43 20, [email protected]
Servizio giuridico SSIC, tel. 044 258 82 00, [email protected]
Editore: Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo
tel. 044 258 81 11, Fax 044 248 83 35, www.costruttori.ch
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