TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
RICORSO EX ART. 702-BIS COD. PROC. CIV.
Nell'interesse della società ALFA S.R.L. (nel seguito, "Alfa", ovvero la
"Società"), con sede legale in Milano, via Orefici n. 3, C.F. e P. IVA ---,
in persona dell'Amministratore Unico, signor Mario Rossi, rappresentata
e difesa in virtù di procura alle liti in calce al presente ricorso dalla
dott.ssa Michela Manente (C.F. ---) ed elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Borromeo n. 8.
La ricorrente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le
notificazioni nel corso del giudizio al numero di fax ---, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata ---.
contro
ANGELO VERDI – C.F. --- – residente in Milano, Corso G. Matteotti n. 12
°-°-°
1.
PREMESSE IN FATTO
La ricorrente è titolare di una quota di nominali Euro 4.000,00,
pari al 40% del capitale della società Beta S.r.l. (nel seguito, "Beta": cfr.
visura storica Beta sub ns. doc. 1).
L'altro socio di Beta è il signor Angelo Verdi (nel seguito, il
signor "Verdi", o il "Promissario Acquirente"), titolare di una quota
pari al 60% del capitale sociale (cfr. ancora ns. doc. 1).
Con contratto preliminare sottoscritto il 30 aprile 2010 (nel
seguito, il "Preliminare"), il signor Verdi ha promesso di acquistare le
quote del 40% di Beta appartenenti ad Alfa, al prezzo di Euro 4.000,00,
pari al loro valore nominale, con atto da sottoscriversi "entro il termine
del 31 maggio 2010 presso notaio da nominare" (cfr. ns. doc. 2, art. 3).
Tuttavia, il Promissario Acquirente non si è mai reso disponibile
alla stipulazione del contratto definitivo, né entro il termine pattuito del
31 maggio 2010, né successivamente a tale data, in occasione dei due
incontri presso il notaio dott. Luca Bianchi di Milano, ai quali Alfa lo
aveva convocato, rispettivamente, per il 16 giugno 2010 e il 6 luglio
2010 (cfr. ns. docc. 3 e 4).
Nelle more, Alfa ha ricevuto, in acconto sul corrispettivo della
cessione delle quote di cui al Preliminare, l'importo di Euro 2.000,00,
mediante un bonifico bancario in data 1° maggio 2010 (cfr. ns. doc. 5),
rimanendo pertanto creditrice del restante importo di Euro 2.000,00.
In questa situazione, la ricorrente è ora costretta ad agire
giudizialmente per l'esecuzione in forma specifica del Preliminare de quo
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ. al fine di ottenere una
sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
°-°-°
2.
L'APPLICABILITÀ DEL RITO DI CUI AGLI ARTT. 702-BIS E SS. COD.
PROC. CIV.
Precisiamo anzitutto che sussistono nel caso di specie tutti i
presupposti per poter istruire la controversia secondo il rito sommario di
cognizione.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 702-bis, 1° comma, cod. proc. civ.,
l'istituto in esame trova applicazione "nelle cause in cui il tribunale
–2–
giudica in composizione monocratica". E non è dubbio che la fattispecie
di cui trattasi è di competenza del Giudice monocratico ex art. 50-ter cod.
proc. civ.
In secondo luogo, la presente controversia ha natura documentale
(Nota 1).
Infine, quanto all'applicabilità del rito in relazione al petitum, è
pacifica l'opinione secondo cui il nuovo procedimento sommario è
utilizzabile per ogni tipologia di domanda, non solo di condanna, ma
anche di mero accertamento o costitutiva (Nota 2).
°-°-°
3.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Non vi è dubbio che il Promissario Acquirente si è reso
gravemente inadempiente al Preliminare, essendo largamente scaduto il
termine del 31 maggio 2010 indicato dalle parti per la sottoscrizione del
contratto definitivo.
Inoltre, il signor Verdi non si è mai presentato alle riunioni fissate
da Alfa presso lo studio del notaio Luigi Bianchi di Milano al fine di
concludere il contratto definitivo (cfr. ancora ns. docc. 3 e 4).
Nota 1 Si veda, sul punto, la giurisprudenza di merito che ritiene assoggettabili al rito
sommario di cognizione quei procedimenti in cui "i soli mezzi istruttori dedotti siano di
natura esclusivamente documentale" (cfr. Trib. Prato, ordinanza 10 novembre 2009, in
Giur. It., 2010, pag. 905; nonché Trib. Torino, protocollo in data 10 febbraio 2011;
Trib. Modena, protocollo in data 21 dicembre 2009; Trib. Verona, protocollo n. 127/09).
Nota 2 Cfr. F. P. LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2009, pag.
1568 e ss.; S. MENCHINI, L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della
tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. Giur., 2009,
pag. 1026; in giurisprudenza, cfr. Trib. Mondovì, 5 dicembre 2009, in Foro It., 2009, I,
pag. 3506.
–3–
Tale perdurante inadempimento è del tutto ingiustificato.
Il Promissario Acquirente non ha, infatti, mai sollevato alcuna
contestazione in relazione al suo obbligo di dare esecuzione al
Preliminare.
Ma vi è di più.
Che il resistente fosse consapevole di essere obbligato alla
stipulazione del contratto definitivo trova la più lampante conferma nel
fatto che egli ha versato la metà del prezzo convenuto per l'acquisto della
partecipazione sociale di Alfa e cioè Euro 2.000,00 (cfr. ancora ns. doc.
5).
In tale situazione, emerge in maniera chiara e inconfutabile che
sussistono tutti i presupposti perché la ricorrente ottenga la pronuncia, ex
art. 2932 cod. civ., di una sentenza che tenga luogo del negozio giuridico
non concluso e, con efficacia costitutiva, produca, nei confronti del
Promissario Acquirente, il trasferimento delle quote di Beta appartenenti
ad Alfa, con condanna del Resistente al pagamento del prezzo di vendita
di tali quote, pari a Euro 2.000,00.
°-°-°
Tutto ciò premesso, la società ALFA S.R.L., ut supra rappresentata e
difesa, con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione,
anche istruttoria e di integrazione delle conclusioni di merito, delle
istanze istruttorie e delle produzioni documentali
CHIEDE
–4–
che, letto il ricorso, l'Onorevole Tribunale adito voglia fissare con
decreto, ai sensi dell'art. 702-bis, 3° comma, cod. proc. civ., l'udienza di
comparizione delle parti assegnando ai convenuti termine per la
costituzione in giudizio, e sin d'ora
INVITA
il signor ANGELO VERDI – C.F. --- – residente in Milano, Corso G.
Matteotti n. 12
a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ.,
entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza che sarà fissata dal
Giudice, espressamente avvertendolo che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702-bis, commi 4°
e 5°, cod. proc. civ. e, in particolare, quelle di eccepire l'incompetenza
del giudice adito, di sollevare le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonché di proporre domande riconvenzionali e istanze
di chiamata di terzi in causa e che comunque, in caso di mancata
costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in
narrativa, così giudicare:
1) pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga
luogo del contratto definitivo di cui al contratto preliminare inter
partes in data 30 aprile 2010 e per l'effetto trasferire al signor Angelo
–5–
Verdi la proprietà delle quote di Beta S.r.l., di nominali Euro 4.000,00,
pari al 40% del capitale sociale della stessa, detenute da Alfa S.r.l. e,
pertanto, condannare Angelo Verdi a corrispondere ad Alfa S.r.l. la
somma di Euro 2.000,00, quale saldo del prezzo pattuito per la
cessione delle quote oggetto di trasferimento, oltre a rivalutazione e
interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo;
2) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o
dipendente dalle domande che precedono;
3) con vittoria di spese e competenze di lite a carico del signor Angelo
Verdi.
Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed
eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi
istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione
del convenuto, oppure ove l'Onorevole Tribunale adito decidesse di
procedere ai sensi dell'art. 702-ter, 3° comma, cod. proc. civ.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002 e successive
modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a
Euro 4.000,00 oltre interessi e che pertanto verrà versato un contributo
unificato di Euro ---.
°-°-°
Si producono in copia, oltre alla lettera informativa in data 28
febbraio 2013, i seguenti documenti:
1)
visura storica Beta S.r.l.;
2)
contratto preliminare di cessione di quote tra Alfa S.r.l. e Angelo
–6–
Verdi in data 30 aprile 2010;
3)
raccomandata A/R da Alfa S.r.l. ad Angelo Verdi in data 3 giugno
2010;
4)
raccomandata A/R da Alfa S.r.l. ad Angelo Verdi in data 21 giugno
2010;
5)
ordine di bonifico di Angelo Verdi in favore di Alfa S.r.l. in data 1°
maggio 2010 per Euro 2.000,00.
Milano, 25 marzo 2013
dott.ssa Michela Manente
PROCURA ALLE LITI
Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di Amministratore Unico di Alfa S.r.l., C.F. e P. IVA ---, con
sede legale in Milano, Via Orefici n. 3 - informato della possibilità di ricorrere al procedimento di
mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - delega la dott.ssa Michela Manente (C.F.---), a
rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado
successivi, anche di esecuzione, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge inerente al
mandato, ivi compreso il potere di conciliare e/o transigere la controversia, di rilasciare quietanze, di
chiamare terzi in causa e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di
nominare procuratori in sua vece, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Milano, Piazza
Borromeo n. 8.
E' autentica
–7–
Scarica

Ricorso – Avv. Valeria Mazzoletti – III sess – 29 maggio 2013