TRIBUNALE CIVILE DI MILANO RICORSO EX ART. 702-BIS COD. PROC. CIV. Nell'interesse della società ALFA S.R.L. (nel seguito, "Alfa", ovvero la "Società"), con sede legale in Milano, via Orefici n. 3, C.F. e P. IVA ---, in persona dell'Amministratore Unico, signor Mario Rossi, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce al presente ricorso dalla dott.ssa Michela Manente (C.F. ---) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Borromeo n. 8. La ricorrente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio al numero di fax ---, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ---. contro ANGELO VERDI – C.F. --- – residente in Milano, Corso G. Matteotti n. 12 °-°-° 1. PREMESSE IN FATTO La ricorrente è titolare di una quota di nominali Euro 4.000,00, pari al 40% del capitale della società Beta S.r.l. (nel seguito, "Beta": cfr. visura storica Beta sub ns. doc. 1). L'altro socio di Beta è il signor Angelo Verdi (nel seguito, il signor "Verdi", o il "Promissario Acquirente"), titolare di una quota pari al 60% del capitale sociale (cfr. ancora ns. doc. 1). Con contratto preliminare sottoscritto il 30 aprile 2010 (nel seguito, il "Preliminare"), il signor Verdi ha promesso di acquistare le quote del 40% di Beta appartenenti ad Alfa, al prezzo di Euro 4.000,00, pari al loro valore nominale, con atto da sottoscriversi "entro il termine del 31 maggio 2010 presso notaio da nominare" (cfr. ns. doc. 2, art. 3). Tuttavia, il Promissario Acquirente non si è mai reso disponibile alla stipulazione del contratto definitivo, né entro il termine pattuito del 31 maggio 2010, né successivamente a tale data, in occasione dei due incontri presso il notaio dott. Luca Bianchi di Milano, ai quali Alfa lo aveva convocato, rispettivamente, per il 16 giugno 2010 e il 6 luglio 2010 (cfr. ns. docc. 3 e 4). Nelle more, Alfa ha ricevuto, in acconto sul corrispettivo della cessione delle quote di cui al Preliminare, l'importo di Euro 2.000,00, mediante un bonifico bancario in data 1° maggio 2010 (cfr. ns. doc. 5), rimanendo pertanto creditrice del restante importo di Euro 2.000,00. In questa situazione, la ricorrente è ora costretta ad agire giudizialmente per l'esecuzione in forma specifica del Preliminare de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ. al fine di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. °-°-° 2. L'APPLICABILITÀ DEL RITO DI CUI AGLI ARTT. 702-BIS E SS. COD. PROC. CIV. Precisiamo anzitutto che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per poter istruire la controversia secondo il rito sommario di cognizione. In primo luogo, ai sensi dell'art. 702-bis, 1° comma, cod. proc. civ., l'istituto in esame trova applicazione "nelle cause in cui il tribunale –2– giudica in composizione monocratica". E non è dubbio che la fattispecie di cui trattasi è di competenza del Giudice monocratico ex art. 50-ter cod. proc. civ. In secondo luogo, la presente controversia ha natura documentale (Nota 1). Infine, quanto all'applicabilità del rito in relazione al petitum, è pacifica l'opinione secondo cui il nuovo procedimento sommario è utilizzabile per ogni tipologia di domanda, non solo di condanna, ma anche di mero accertamento o costitutiva (Nota 2). °-°-° 3. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO Non vi è dubbio che il Promissario Acquirente si è reso gravemente inadempiente al Preliminare, essendo largamente scaduto il termine del 31 maggio 2010 indicato dalle parti per la sottoscrizione del contratto definitivo. Inoltre, il signor Verdi non si è mai presentato alle riunioni fissate da Alfa presso lo studio del notaio Luigi Bianchi di Milano al fine di concludere il contratto definitivo (cfr. ancora ns. docc. 3 e 4). Nota 1 Si veda, sul punto, la giurisprudenza di merito che ritiene assoggettabili al rito sommario di cognizione quei procedimenti in cui "i soli mezzi istruttori dedotti siano di natura esclusivamente documentale" (cfr. Trib. Prato, ordinanza 10 novembre 2009, in Giur. It., 2010, pag. 905; nonché Trib. Torino, protocollo in data 10 febbraio 2011; Trib. Modena, protocollo in data 21 dicembre 2009; Trib. Verona, protocollo n. 127/09). Nota 2 Cfr. F. P. LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2009, pag. 1568 e ss.; S. MENCHINI, L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. Giur., 2009, pag. 1026; in giurisprudenza, cfr. Trib. Mondovì, 5 dicembre 2009, in Foro It., 2009, I, pag. 3506. –3– Tale perdurante inadempimento è del tutto ingiustificato. Il Promissario Acquirente non ha, infatti, mai sollevato alcuna contestazione in relazione al suo obbligo di dare esecuzione al Preliminare. Ma vi è di più. Che il resistente fosse consapevole di essere obbligato alla stipulazione del contratto definitivo trova la più lampante conferma nel fatto che egli ha versato la metà del prezzo convenuto per l'acquisto della partecipazione sociale di Alfa e cioè Euro 2.000,00 (cfr. ancora ns. doc. 5). In tale situazione, emerge in maniera chiara e inconfutabile che sussistono tutti i presupposti perché la ricorrente ottenga la pronuncia, ex art. 2932 cod. civ., di una sentenza che tenga luogo del negozio giuridico non concluso e, con efficacia costitutiva, produca, nei confronti del Promissario Acquirente, il trasferimento delle quote di Beta appartenenti ad Alfa, con condanna del Resistente al pagamento del prezzo di vendita di tali quote, pari a Euro 2.000,00. °-°-° Tutto ciò premesso, la società ALFA S.R.L., ut supra rappresentata e difesa, con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria e di integrazione delle conclusioni di merito, delle istanze istruttorie e delle produzioni documentali CHIEDE –4– che, letto il ricorso, l'Onorevole Tribunale adito voglia fissare con decreto, ai sensi dell'art. 702-bis, 3° comma, cod. proc. civ., l'udienza di comparizione delle parti assegnando ai convenuti termine per la costituzione in giudizio, e sin d'ora INVITA il signor ANGELO VERDI – C.F. --- – residente in Milano, Corso G. Matteotti n. 12 a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza che sarà fissata dal Giudice, espressamente avvertendolo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702-bis, commi 4° e 5°, cod. proc. civ. e, in particolare, quelle di eccepire l'incompetenza del giudice adito, di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché di proporre domande riconvenzionali e istanze di chiamata di terzi in causa e che comunque, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare: 1) pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto definitivo di cui al contratto preliminare inter partes in data 30 aprile 2010 e per l'effetto trasferire al signor Angelo –5– Verdi la proprietà delle quote di Beta S.r.l., di nominali Euro 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale della stessa, detenute da Alfa S.r.l. e, pertanto, condannare Angelo Verdi a corrispondere ad Alfa S.r.l. la somma di Euro 2.000,00, quale saldo del prezzo pattuito per la cessione delle quote oggetto di trasferimento, oltre a rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo; 2) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono; 3) con vittoria di spese e competenze di lite a carico del signor Angelo Verdi. Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione del convenuto, oppure ove l'Onorevole Tribunale adito decidesse di procedere ai sensi dell'art. 702-ter, 3° comma, cod. proc. civ. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a Euro 4.000,00 oltre interessi e che pertanto verrà versato un contributo unificato di Euro ---. °-°-° Si producono in copia, oltre alla lettera informativa in data 28 febbraio 2013, i seguenti documenti: 1) visura storica Beta S.r.l.; 2) contratto preliminare di cessione di quote tra Alfa S.r.l. e Angelo –6– Verdi in data 30 aprile 2010; 3) raccomandata A/R da Alfa S.r.l. ad Angelo Verdi in data 3 giugno 2010; 4) raccomandata A/R da Alfa S.r.l. ad Angelo Verdi in data 21 giugno 2010; 5) ordine di bonifico di Angelo Verdi in favore di Alfa S.r.l. in data 1° maggio 2010 per Euro 2.000,00. Milano, 25 marzo 2013 dott.ssa Michela Manente PROCURA ALLE LITI Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di Amministratore Unico di Alfa S.r.l., C.F. e P. IVA ---, con sede legale in Milano, Via Orefici n. 3 - informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - delega la dott.ssa Michela Manente (C.F.---), a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado successivi, anche di esecuzione, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi compreso il potere di conciliare e/o transigere la controversia, di rilasciare quietanze, di chiamare terzi in causa e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di nominare procuratori in sua vece, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Milano, Piazza Borromeo n. 8. E' autentica –7–