Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 57 21.02.2014 Processo tributario. Inammissibilità “extrema ratio” Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Nel processo tributario, i vizi della procura al difensore abilitato devono essere interpretati in senso restrittivo, limitando soltanto ai casi più gravi il giudizio d’inammissibilità del ricorso. È quanto si ricava dalla giurisprudenza, sia della Suprema Corte, sia delle Commissioni Tributarie. Conferimento incarico Nel processo tributario l’assistenza tecnica è esercitata in virtù del conferimento di apposito incarico. L’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che l’incarico ai difensori debba essere conferito mediante: 1. atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2. in calce o a margine dell’atto; 3. oralmente in udienza. Nell’ipotesi sub. 1 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), poiché l’atto su cui è conferita la procura costituisce provvedimento separato dal ricorso, lo stesso deve essere prodotto in giudizio e allegato al fascicolo di parte. In particolare, la procura notarile rilasciata con l’espressione “ad litem”, deve fare specificamente riferimento alla controversia per la quale è conferita. In caso contrario, non può valere né come procura generale, in mancanza di un'esplicita volontà in tal senso manifestata dal conferente, né come procura speciale, essendo priva di ogni riferimento a una specifica controversia (cfr. Cass. n. 12486/2000). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Nell’ipotesi sub 2 (procura in calce o a margine), la sottoscrizione autografata della parte, può essere certificata direttamente dal difensore mediante apposizione della propria firma. La certificazione della sottoscrizione del conferente la procura, ha la funzione di: Ì riferire al difensore la paternità del ricorso (cfr. Cass. n. 21326/2006); Ì attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, previamente identificata, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore. La prova della falsità della firma del conferente, richiede l’esperimento della querela di falso. Ciò vale, sia nel caso in cui l'autenticazione del difensore venga effettuata con separata firma, sia nel caso in cui l'autenticazione venga effettuata implicitamente con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce (cfr. Cass. SS.UU. n. 25032/2005). Nell’ipotesi sub 3 (incarico conferito oralmente nel corso dell'udienza pubblica), è necessario che se ne dia atto nel verbale d'udienza. Posto che l’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 546/92 prescrive che, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura, la dottrina ha evidenziato che l'incarico può essere conferito oralmente in udienza solo quando: Ì sebbene la parte sia legittimata a stare in giudizio personalmente, ritenga, successivamente alla proposizione del ricorso, di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore; Ì la parte decida di sostituire, durante il giudizio, il difensore incaricato. Giudizio di appello Se nella procura conferita al difensore per il primo grado di giudizio sono state utilizzate formule, quali “per il presente giudizio” o altre similari, senza specifiche indicazioni delimitative, l’efficacia della medesima si estende anche al processo di appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio (cfr. Cass. n. 13089/2000, n. 16718/2007 e n. 21436/2009). È stata negata, invece, l'estensione del mandato conferito nel giudizio di primo grado a quello di secondo grado, nel caso di procura dal seguente tenore letterale: “conferisce procura speciale, anche disgiunta, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di richiesta di sospensione dell'atto impugnato e di procedere - ove nell'interesse del sottoscritto lo ritengano opportuno - alla conciliazione giudiziale delle controversia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, ai signori (...) eleggendo a tal fine domicilio presso il loro studio in (...)” (cfr. Cass. n. 13888/2008 e n. 6469/2010). Con sentenza n. 20520/2006, la S.C., a fronte di una procura dal seguente tenore letterale “conferisce procura speciale (...) anche al Dott.(…), affinché anche egli rappresenti, assista e difenda la società nel presente procedimento e Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info nell'eventuale giudizio di appello”, ha ritenuto che il difensore fosse munito di mandato difensivo per il giudizio di appello, ma che, in assenza di previsione espressa, non fosse legittimato a proporre l’atto di impugnazione. Giudizio di rinvio Nel caso di giudizio di rinvio, non è necessario il conferimento di una nuova procura, poiché si ha una continuazione del giudizio dinanzi al giudice, appunto, del rinvio, e non l'istituzione di un nuovo processo. Processo per revocazione Nel caso di giudizio per revocazione (ex art 395 c.p.c), trattandosi di un’impugnazione a carattere eccezionale, occorre invece il conferimento di una procura speciale. Procedimento esecutivo Con riferimento alla fase esecutiva del processo civile, la giurisprudenza ha precisato che la procura conferita per il processo di cognizione, è volta non solo al conseguimento di un pronunciamento giudiziale favorevole, ma, altresì, alla realizzazione coattiva del precetto del giudice attraverso l'esecuzione forzata. Pertanto, in difetto di espressa limitazione, detta procura deve ritenersi valida anche con riguardo al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione (ex multis, Cass. 14.12.2007 n. 26296). Si ritiene che questo principio sia applicabile al processo tributario. Pertanto, nell’ipotesi di giudicato favorevole al contribuente, il medesimo non dovrebbe conferire una nuova procura, né per l'instaurazione della procedura esecutiva, né per il giudizio di ottemperanza. Onde evitare contestazioni, quando si redige la procura, è opportuno esplicitare la validità della medesima anche in relazione alle predette fasi esecutive secondo un’espressione dal seguente tenore “(...) per ogni stato e grado del procedimento, ivi inclusa l'eventuale fase esecutiva condotta avanti il giudice civile o tramite il giudizio di ottemperanza”. Qualora per il giudizio davanti la Commissione Tributaria sia stato nominato, per esempio, un dottore commercialista, per la successiva procedura esecutiva avanti il giudice ordinario, è necessario conferire una nuova procura a un avvocato. Procedimento cautelare Per quanto poi concerne l'esercizio della tutela cautelare nel processo tributario, è sufficiente l'ordinaria procura “ad litem”, senza la necessità di conferire un'ulteriore procura, che attribuisca uno specifico potere in tal senso. Il giudizio cautelare, infatti, non è un giudizio autonomo rispetto a quello principale, ma s’inserisce incidentalmente in questo. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Processo riassunto a seguito di dichiarazione di incompetenza Inammissibilità extrema ratio Quando la causa deve essere riassunta in conseguenza della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, non è necessario il conferimento di una nuova procura. La riassunzione, infatti, determina la continuazione del primo giudizio dinanzi al giudice competente, e non l'istituzione di un nuovo processo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione tende a limitare al massimo le pronunce di inammissibilità dei ricorsi, in ipotesi di difetti nel rilascio della procura. Ciò in ossequio all'orientamento secondo cui, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (C. Cost., sentenze n. 189/2000 e n. 520/2002). Cass. Sez. V civ. n. 6532/2012 Nel processo tributario non è legittimo dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso in caso di vizi che comportano la nullità della procura, o, comunque, in presenza di difetti circa la rappresentanza e l'assistenza dei contribuenti. L'inammissibilità può essere dichiarata solo a seguito dell'inottemperanza, da parte del contribuente, circa l'ordine di regolarizzare la propria posizione. Nell'ipotesi di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero di un vizio che determini la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona, alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, oppure per il rilascio della procura alle liti, o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Insomma, nel caso in cui, il ricorrente non provveda, per esempio, alla nomina un difensore abilitato, pur avendone l’obbligo (si pensi a una causa di valore superiore a euro 2.582,28), la sanzione della nullità non può essere applicata dalla Commissione adita sic et simpliciter. In una simile evenienza, infatti, ai sensi dell’art. 182 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario per via del generale rinvio, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice è tenuto a verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, a invitarle a completare, o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Come noto, le disposizioni del codice di procedura civile sono applicabili nel processo tributario stante il rinvio disposto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Non si può, quindi, dubitare che l’art. 182 c.p.c. sia applicabile anche al processo tributario, così come conferma la circolare 30 marzo 2010 n. 17, § 3.1, dell’Agenzia delle Entrate. La procura su foglio separato Un difetto che può, invece, pregiudicare il ricorso tributario, è rappresentato dalla mancanza del timbro di congiunzione, che unisce all’atto la procura alle liti, rilasciata a un professionista su foglio separato. Precisamente, se la procura non è legata al corpo dell'atto difensivo dal predetto timbro, la stessa deve ritenersi inadeguata al raggiungimento degli scopi preposti, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Questo è ciò che sostenuto la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 247/29/2012 (Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da Equitalia). I giudici capitolini hanno osservato che “la materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma riguarda un contesto di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi”. Con riguardo alla procura rilasciata su foglio separato, la giurisprudenza della Cassazione opera una distinzione tra foglio allegato “facente parte dell’atto” e “foglio staccato dall’atto processuale cui accede e a esso legato”, ritenendo che il primo e non il secondo contenga elementi certi di riferimento all’atto per il quale la procura è stata predisposta. Cass. 22 novembre 1994 n. 9886. È affetta da nullità, la procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall’atto processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta (e che non può considerarsi apposta in calce, perché non forma con l’atto un corpo unico), atteso che la stessa, da un lato, è priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) e, dall’altro, è inidonea a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Cass. SS.UU. ordinanza 13 giugno 1995 n. 444 È “nulla” la procura che “è apposta su un foglio a parte spillato al ricorso”, e quindi non idonea a conferire il potere di proporre il giudizio. Altre pronunce di legittimità hanno affermato la validità della procura rilasciata su un foglio separato dal ricorso, che, però, forma corpo unico con esso, in ragione di segni esteriori, quali la numerazione progressiva dei fogli (Cass. n. 7768 del 1996; n. 550 del 1997 e n. 4810 del 1998) e i timbri di congiunzione (Cass. n. 9492 del 1995; SS.UU. n. 13666/02). Deve considerarsi valida anche la procura rilasciata su un foglio separato, se la pagina finale del ricorso sia sottoscritta fino all'ultimo rigo, in modo tale da non consentire l'indicazione della procura sul medesimo foglio, e il foglio aggiunto sia numerato progressivamente, così da formare un corpo unico con l’atto (CTP di Trento n. 85 del 2008). In merito alla procura su atto separato, inoltre, è stato precisato che: Ì nel caso in cui la scrittura privata, con la quale è conferita la procura, non sia congiunta materialmente all'atto del processo, la stessa deve essere autenticata da un notaio (Cass. n. 8902 del 1994); Ì se la procura è notificata unitamente all'atto cui accede, non è necessaria la menzione nella stessa del procedimento per il quale è stata rilasciata (Cass. n. 5033 del 1998). Procura del difensore solo sul ricorso depositato In chiusura, si segnala quanto recentemente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (sentenza n. 10/1/14). Secondo i giudici del capoluogo molisano, non può costituire causa di difformità tra il ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate e quello depositato presso la segreteria della Commissione adita, il fatto che solo sul secondo sia apposta la procura al difensore, mentre sul primo vi sia solo una dicitura apposta sul margine che recita: “Vi è mandato sull'originale”. Le difformità tra l'atto depositato e quello consegnato o spedito, ha osservato la CTP, devono essere interpretate in senso restrittivo, riferendole unicamente agli elementi fondamentali e sostanziali del ricorso, ovverosia ai casi in cui, il rigore estremo e la conseguente declaratoria d’inammissibilità trovi una seria giustificazione. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info