Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 57
21.02.2014
Processo tributario. Inammissibilità
“extrema ratio”
Categoria: Contenzioso
Sottocategoria: Processo tributario
Nel processo tributario, i vizi della procura al difensore abilitato devono essere interpretati in senso
restrittivo, limitando soltanto ai casi più gravi il giudizio d’inammissibilità del ricorso. È quanto si ricava
dalla giurisprudenza, sia della Suprema Corte, sia delle Commissioni Tributarie.
Conferimento
incarico
Nel processo tributario l’assistenza tecnica è esercitata in virtù del
conferimento di apposito incarico.
L’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che l’incarico ai difensori
debba essere conferito mediante:
1. atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. in calce o a margine dell’atto;
3. oralmente in udienza.
Nell’ipotesi sub. 1 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), poiché l’atto su
cui è conferita la procura costituisce provvedimento separato dal ricorso, lo
stesso deve essere prodotto in giudizio e allegato al fascicolo di parte.
In particolare, la procura notarile rilasciata con l’espressione “ad litem”, deve
fare specificamente riferimento alla controversia per la quale è conferita. In
caso contrario, non può valere né come procura generale, in mancanza di
un'esplicita volontà in tal senso manifestata dal conferente, né come procura
speciale, essendo priva di ogni riferimento a una specifica controversia (cfr.
Cass. n. 12486/2000).
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Nell’ipotesi sub 2 (procura in calce o a margine), la sottoscrizione autografata
della parte, può essere certificata direttamente dal difensore mediante
apposizione della propria firma. La certificazione della sottoscrizione del
conferente la procura, ha la funzione di:
Ì riferire al difensore la paternità del ricorso (cfr. Cass. n. 21326/2006);
Ì attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata
persona, previamente identificata, a prescindere da ogni accertamento
circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal
sottoscrittore. La prova della falsità della firma del conferente, richiede
l’esperimento della querela di falso. Ciò vale, sia nel caso in cui
l'autenticazione del difensore venga effettuata con separata firma, sia
nel caso in cui l'autenticazione venga effettuata implicitamente con la
firma dell'atto recante la procura a margine o in calce (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25032/2005).
Nell’ipotesi sub 3 (incarico conferito oralmente nel corso dell'udienza
pubblica), è necessario che se ne dia atto nel verbale d'udienza. Posto che l’art.
18 comma 3 del D.Lgs. 546/92 prescrive che, il ricorso deve essere sottoscritto
da un difensore munito di procura, la dottrina ha evidenziato che l'incarico può
essere conferito oralmente in udienza solo quando:
Ì sebbene la parte sia legittimata a stare in giudizio personalmente,
ritenga, successivamente alla proposizione del ricorso, di avvalersi
dell'assistenza tecnica di un difensore;
Ì la parte decida di sostituire, durante il giudizio, il difensore incaricato.
Giudizio di
appello
Se nella procura conferita al difensore per il primo grado di giudizio sono state
utilizzate formule, quali “per il presente giudizio” o altre similari, senza
specifiche indicazioni delimitative, l’efficacia della medesima si estende anche
al processo di appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio (cfr.
Cass. n. 13089/2000, n. 16718/2007 e n. 21436/2009).
È stata negata, invece, l'estensione del mandato conferito nel giudizio di primo
grado a quello di secondo grado, nel caso di procura dal seguente tenore
letterale: “conferisce procura speciale, anche disgiunta, con ogni più ampia
facoltà di legge, ivi compresa quella di richiesta di sospensione dell'atto
impugnato e di procedere - ove nell'interesse del sottoscritto lo ritengano
opportuno - alla conciliazione giudiziale delle controversia, ai sensi del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 48, ai signori (...) eleggendo a tal fine domicilio presso il loro
studio in (...)” (cfr. Cass. n. 13888/2008 e n. 6469/2010).
Con sentenza n. 20520/2006, la S.C., a fronte di una procura dal seguente tenore
letterale “conferisce procura speciale (...) anche al Dott.(…), affinché anche egli
rappresenti, assista e difenda la società nel presente procedimento e
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nell'eventuale giudizio di appello”, ha ritenuto che il difensore fosse munito di
mandato difensivo per il giudizio di appello, ma che, in assenza di previsione
espressa, non fosse legittimato a proporre l’atto di impugnazione.
Giudizio di
rinvio
Nel caso di giudizio di rinvio, non è necessario il conferimento di una nuova
procura, poiché si ha una continuazione del giudizio dinanzi al giudice,
appunto, del rinvio, e non l'istituzione di un nuovo processo.
Processo per
revocazione
Nel caso di giudizio per revocazione (ex art 395 c.p.c), trattandosi di
un’impugnazione a carattere eccezionale, occorre invece il conferimento di
una procura speciale.
Procedimento
esecutivo
Con riferimento alla fase esecutiva del processo civile, la giurisprudenza ha
precisato che la procura conferita per il processo di cognizione, è volta non
solo al conseguimento di un pronunciamento giudiziale favorevole, ma, altresì,
alla realizzazione coattiva del precetto del giudice attraverso l'esecuzione
forzata. Pertanto, in difetto di espressa limitazione, detta procura deve ritenersi
valida anche con riguardo al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di
opposizione (ex multis, Cass. 14.12.2007 n. 26296).
Si ritiene che questo principio sia applicabile al processo tributario. Pertanto,
nell’ipotesi di giudicato favorevole al contribuente, il medesimo non dovrebbe
conferire una nuova procura, né per l'instaurazione della procedura esecutiva,
né per il giudizio di ottemperanza.
Onde evitare contestazioni, quando si redige la procura, è opportuno
esplicitare la validità della medesima anche in relazione alle predette fasi
esecutive secondo un’espressione dal seguente tenore “(...) per ogni stato e
grado del procedimento, ivi inclusa l'eventuale fase esecutiva condotta avanti il
giudice civile o tramite il giudizio di ottemperanza”.
Qualora per il giudizio davanti la Commissione Tributaria sia stato nominato,
per esempio, un dottore commercialista, per la successiva procedura
esecutiva avanti il giudice ordinario, è necessario conferire una nuova
procura a un avvocato.
Procedimento
cautelare
Per quanto poi concerne l'esercizio della tutela cautelare nel processo
tributario, è sufficiente l'ordinaria procura “ad litem”, senza la necessità di
conferire un'ulteriore procura, che attribuisca uno specifico potere in tal senso.
Il giudizio cautelare, infatti, non è un giudizio autonomo rispetto a quello
principale, ma s’inserisce incidentalmente in questo.
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Processo
riassunto a
seguito di
dichiarazione
di
incompetenza
Inammissibilità
extrema ratio
Quando la causa deve essere riassunta in conseguenza della dichiarazione di
incompetenza del giudice adito, non è necessario il conferimento di una nuova
procura. La riassunzione, infatti, determina la continuazione del primo giudizio
dinanzi al giudice competente, e non l'istituzione di un nuovo processo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione tende a limitare al massimo le
pronunce di inammissibilità dei ricorsi, in ipotesi di difetti nel rilascio della
procura. Ciò in ossequio all'orientamento secondo cui, le disposizioni
processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela
delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di
inammissibilità” (C. Cost., sentenze n. 189/2000 e n. 520/2002).
Cass. Sez. V civ. n. 6532/2012
Nel processo tributario non è legittimo dichiarare subito l'inammissibilità
del ricorso in caso di vizi che comportano la nullità della procura, o,
comunque, in presenza di difetti circa la rappresentanza e l'assistenza dei
contribuenti. L'inammissibilità può essere dichiarata solo a seguito
dell'inottemperanza, da parte del contribuente, circa l'ordine di
regolarizzare
la
propria
posizione.
Nell'ipotesi
di
difetto
di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero di un vizio che
determini la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti
un termine perentorio per la costituzione della persona, alla quale spetta
la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, oppure per il rilascio della procura alle liti, o per la
rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento
della prima notificazione.
Insomma, nel caso in cui, il ricorrente non provveda, per esempio, alla nomina
un difensore abilitato, pur avendone l’obbligo (si pensi a una causa di valore
superiore a euro 2.582,28), la sanzione della nullità non può essere applicata
dalla Commissione adita sic et simpliciter.
In una simile evenienza, infatti, ai sensi dell’art. 182 del codice di procedura
civile, applicabile al processo tributario per via del generale rinvio, di cui all’art.
1 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice è tenuto a verificare d’ufficio la regolarità
della costituzione delle parti e, quando occorre, a invitarle a completare, o a
mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
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Come noto, le disposizioni del codice di procedura civile sono applicabili nel
processo tributario stante il rinvio disposto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs 31
dicembre 1992, n. 546. Non si può, quindi, dubitare che l’art. 182 c.p.c. sia
applicabile anche al processo tributario, così come conferma la circolare 30
marzo 2010 n. 17, § 3.1, dell’Agenzia delle Entrate.
La procura su
foglio separato
Un difetto che può, invece, pregiudicare il ricorso tributario, è rappresentato
dalla mancanza del timbro di congiunzione, che unisce all’atto la procura alle
liti, rilasciata a un professionista su foglio separato. Precisamente, se la procura
non è legata al corpo dell'atto difensivo dal predetto timbro, la stessa deve
ritenersi inadeguata al raggiungimento degli scopi preposti, con conseguente
inammissibilità dell'impugnazione.
Questo è ciò che sostenuto la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con
la sentenza n. 247/29/2012 (Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile
l’appello proposto da Equitalia).
I giudici capitolini hanno osservato che “la materiale congiunzione tra il foglio
separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede,
non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma riguarda un
contesto di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in
ordine alla provenienza del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della
procura stessa al giudizio di cui trattasi”.
Con riguardo alla procura rilasciata su foglio separato, la giurisprudenza della
Cassazione opera una distinzione tra foglio allegato “facente parte dell’atto” e
“foglio staccato dall’atto processuale cui accede e a esso legato”, ritenendo che
il primo e non il secondo contenga elementi certi di riferimento all’atto per il
quale la procura è stata predisposta.
Cass. 22 novembre 1994 n. 9886.
È affetta da nullità, la procura autenticata dal difensore e rilasciata su un
foglio staccato dall’atto processuale cui accede e legato allo stesso da una
spilletta (e che non può considerarsi apposta in calce, perché non forma con
l’atto un corpo unico), atteso che la stessa, da un lato, è priva dei requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) e,
dall’altro, è inidonea a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità
dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale
controversa.
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Cass. SS.UU. ordinanza 13 giugno 1995 n. 444
È “nulla” la procura che “è apposta su un foglio a parte spillato al ricorso”, e
quindi non idonea a conferire il potere di proporre il giudizio.
Altre pronunce di legittimità hanno affermato la validità della procura
rilasciata su un foglio separato dal ricorso, che, però, forma corpo unico con
esso, in ragione di segni esteriori, quali la numerazione progressiva dei fogli
(Cass. n. 7768 del 1996; n. 550 del 1997 e n. 4810 del 1998) e i timbri di
congiunzione (Cass. n. 9492 del 1995; SS.UU. n. 13666/02).
Deve considerarsi valida anche la procura rilasciata su un foglio separato, se la
pagina finale del ricorso sia sottoscritta fino all'ultimo rigo, in modo tale da non
consentire l'indicazione della procura sul medesimo foglio, e il foglio aggiunto
sia numerato progressivamente, così da formare un corpo unico con l’atto (CTP
di Trento n. 85 del 2008).
In merito alla procura su atto separato, inoltre, è stato precisato che:
Ì nel caso in cui la scrittura privata, con la quale è conferita la procura,
non sia congiunta materialmente all'atto del processo, la stessa deve
essere autenticata da un notaio (Cass. n. 8902 del 1994);
Ì se la procura è notificata unitamente all'atto cui accede, non è
necessaria la menzione nella stessa del procedimento per il quale è
stata rilasciata (Cass. n. 5033 del 1998).
Procura del
difensore solo
sul ricorso
depositato
In chiusura, si segnala quanto recentemente affermato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Campobasso (sentenza n. 10/1/14).
Secondo i giudici del capoluogo molisano, non può costituire causa di
difformità tra il ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate e quello depositato
presso la segreteria della Commissione adita, il fatto che solo sul secondo sia
apposta la procura al difensore, mentre sul primo vi sia solo una dicitura
apposta sul margine che recita: “Vi è mandato sull'originale”.
Le difformità tra l'atto depositato e quello consegnato o spedito, ha osservato
la CTP, devono essere interpretate in senso restrittivo, riferendole unicamente
agli elementi fondamentali e sostanziali del ricorso, ovverosia ai casi in cui, il
rigore estremo e la conseguente declaratoria d’inammissibilità trovi una seria
giustificazione.
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