Le agevolazioni Contributive presenti sullo scenario legislativo odierno
A cura di Ernesto Palomba
Introduzione
Al fine di agevolarne l'accesso al lavoro o il reimpiego, il legislatore ha disposto una serie
di benefici in favore dei datori di lavoro che procedano all'assunzione di lavoratori
disoccupati o sospesi dal lavoro in possesso di particolari requisiti; nonché in favore di chi
stabilizza rapporti di lavoro e/o instaura rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tali benefici di norma si sostanziano in una riduzione dell'ammontare dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti; talora, invece, consistono nell'erogazione di veri e
propri contributi finanziari in favore dei datori di lavoro medesimi.
Con specifico riferimento alla fruizione dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223/1991
e dalla L. n. 407/1990 nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità o
servizio di leva, l'INPS con circ. n. 84/1999, ha precisato che il datore ha diritto alle
agevolazioni per l'intero periodo previsto dalle disposizioni citate. In tali ipotesi è
consentito il differimento temporale di godimento dei benefici.
Inoltre, l'art. 4, commi 12-15, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato
del lavoro) stabilisce dei principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, anche al
fine di garantire un'omogenea applicazione delle misure già previste a legislazione
vigente, compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della L. n. 407/1990 (assunzione
di disoccupati di lunga durata), e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della L. n.
223/1991 (assunzioni dalle liste di mobilità).
In base al principio generale stabilito dal legislatore della Riforma, non è possibile
applicare gli incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi
assumere, pertanto, gli incentivi non spettano né nell'ipotesi in cui viene assunto il
lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell'ipotesi in cui viene
assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di
assunzione (INPS circ. n. 137/2012).
In particolare, gli incentivi non spettano nei seguenti casi:
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Si pensi alle
disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra ad
un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente
azienda;
- in caso di violazione del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Si pensi ad esempio all'art. 15, L. n.
264/1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo
determinato e indeterminato) in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia
stato oggetto - negli ultimi sei mesi - di licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro
e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di
personale; ovvero all'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell'ex dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi; per i lavoratori stagionali il
medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a
termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da
parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali; ovvero ancora all'art.
47, comma 6, L. n. 428/1990, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle
assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano
immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o
nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello
stesso articolo), un'azienda (o un suo ramo) in crisi, ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo;
- in assenza, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, di
offerta di riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine;
- qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione
o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità
produttiva. A differenza dell'obbligo di assunzione - che si riferisce al datore di lavoro o
utilizzatore nella sua interezza -, in caso di sospensione va invece considerata solo la
situazione della singola unità produttiva;
- con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi
in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima
agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o
controllo.
In questo modo, oltre a stabilire alcuni limiti sulla spettanza e la durata degli incentivi,
prevedendo un'equivalenza tra l'utilizzazione diretta e indiretta di uno stesso lavoratore,
viene anche introdotto un criterio di flessibilità che consente di superare alcune prassi
applicative precedenti al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge di Riforma),
riguardanti la successione di contratti.
Infine, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione
e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella
parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e
la data della tardiva comunicazione.
Nella materia de qua l'INPS ha precisato che i moduli telematici "407" (assunzione di
disoccupati di lunga durata) e "223" (assunzioni dalle liste di mobilità) sono stati comunque
adeguati alle principali novità di cui alla legge n. 92/2012 e che, nella loro nuova versione,
continueranno ad essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le agenzie di
somministrazione.
L'adeguamento
non
riguarda
comunque
le
assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012 (INPS mess. n.
12957/2012; INPS circ. n. 137/2012).
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, L. n. 223/1991
Le agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità consistono in una riduzione dell'aliquota contributiva posta a
carico del datore di lavoro ex art. 25, comma 9, L. n. 223/1991, ovvero in un contributo
mensile a suo favore ex art. 8, commi 2 e 4 della stessa legge.
Le disposizioni di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. n. 223/1991 non si
applicano ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da privati datori di lavoro non
imprenditori (art. 24, comma 1-bis, L. n. 223/1991).
Gli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. 223/1991, relativi ai benefici contributivi
concessi ai datori di lavoro che assumono i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si
applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, L.
311/2004 (programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o miranti al reimpiego
di lavoratori coinvolti in tali programmi). In quest'ultimo caso, beneficiario finale
dell'agevolazione sarà l'utilizzatore, ma a fruire direttamente del beneficio contributivo sarà
l'agenzia di somministrazione, che avrà l'obbligo di trasferire il beneficio a favore
dell'utilizzatore (INPS circ. n. 12/2006; INPS mess. n. 3558/2006).
Nel caso in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un'impresa in
forza di una somministrazione di lavoro e sia successivamente assunto, ancora come
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con contratto a termine di
12 mesi ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, occorre sommare i relativi
periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva; ciò in
ragione della previsione di cui all'art. 4, comma 13, della L. n. 92/2012, secondo la quale
per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in
cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato (ML interpello n. 40/2012).
Il datore di lavoro può continuare ad usufruire delle agevolazioni contributive anche nel
caso in cui modifichi l'inquadramento professionale del lavoratore assunto dalle liste di
mobilità, ad es. facendolo passare dalla qualifica di impiegato a quella di dirigente (ML
nota n. 1066/2006).
La previsione dell'agevolazione non si applica con riferimento ai lavoratori che siano stati
collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attività che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti
con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 13, comma 2, lett. c), D.L. n.
35/2005).
Stante la disciplina dei soci di cooperativa prevista dalla L. n. 142/2001 che, accanto al
rapporto associativo riconosce espressamente la presenza di un ulteriore e distinto
rapporto di lavoro, il Ministero del lavoro, con la nota n. 1074/2005, ha ritenuto applicabile
anche ai lavoratori soci di cooperativa le agevolazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 4, L. n.
223/1991. Anche l'INPS, rivedendo la propria precedente posizione, ha riconosciuto
l'applicabilità dei benefici contributivi previsti dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L.
n. 223/1991 anche per i soci lavoratori di cooperativa, i quali abbiano instaurato con la
stessa anche un rapporto di lavoro in forma subordinata (INPS circ. n. 77/2006; ML nota n.
6583/2006).
Contributi in misura ridotta
L'art. 25, comma 9, L. n. 223/1991, dispone che i datori di lavoro che assumano con
contratto a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6, per i
primi 18 mesi del rapporto versano i contributi in misura pari a quella prevista per gli
apprendisti.
Come è stato precisato dall'INPS con circ. n. 260/1991, l'agevolazione in parola riguarda
esclusivamente l'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro (nella quale deve
essere ricompresa l'aliquota dello 0,50 di cui all'art. 3, L. n. 297/1982), mentre rimane
ferma la quota a carico del dipendente nella misura prevista per la generalità dei
lavoratori.
Se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è stato assunto invece a termine per un
periodo non superiore a 12 mesi, il beneficio contributivo (quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti) spetta - ex art. 8, comma 2, L.
n. 223/1991 - per l'intera durata del rapporto. Tuttavia, in caso di proroga del contratto di
lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a quello iniziale ex art. 4 del D.Lgs.
n. 368/2001, l'agevolazione contributiva pur continuando ad applicarsi non potrà superare
complessivamente, tra periodo iniziale e proroga, la durata di 12 mesi di cui all'art. 8,
comma 2, L. n. 223/1991 (INPS circ. n. 109/2005; INPS mess. n. 32661/2010; INPS circ.
n. 137/2012).
In caso di trasformazione, in corso di svolgimento, in un rapporto a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo è riconosciuto per ulteriori 12 mesi decorrenti dal periodo di paga in
corso al momento della trasformazione, per un massimo di complessive 103 settimane
(INPS mess. n. 3558/1998; circ. n. 50/1997).
Nell'ipotesi di riassunzione a tempo indeterminato successiva alla conclusione di un
rapporto di lavoro a termine, il datore di lavoro - che aveva fruito del beneficio di cui all'art.
8, comma 2 - non può beneficiare anche dell'agevolazione di cui all'art. 25, comma 9: le
agevolazioni in parola sono infatti in rapporto di alternatività (INPS mess. n. 199/2000; ML
interpello n. 11/2011).
L'agevolazione in oggetto:
- spetta anche in caso di assunzione a tempo parziale e non concerne i premi dovuti
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Contributo mensile
Sempre al fine di agevolarne il reimpiego, è previsto inoltre dall'art. 8, commi 2, 4 e 4 bis,
L. n. 223/1991, un contributo mensile in favore delle aziende che - senza esservi tenute in
base al diritto di precedenza di cui al comma 1 - assumano a tempo pieno ed
indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero trasformino a tempo pieno e
indeterminato un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato
con detti lavoratori. Il beneficio non spetta ai datori di lavoro che, durante il periodo in cui
vige il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (6
mesi), procedono alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per
riduzione del personale (INPS mess. n. 124/2003; ML nota n. 1564/2006; ML interpello n.
18/2009; INPS circ. n. 137/2012).
Il contributo è di ammontare pari al 50% dell'indennità di mobilità di cui avrebbe
beneficiato il lavoratore qualora non fosse stato assunto e, come è stato precisato con
circ. INPS n. 252/1992, viene corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione al lavoratore.
Ne consegue che in presenza di giornate non retribuite per eventi diversi (ad es. sciopero,
malattia, maternità) il contributo mensile verrà commisurato al numero delle giornate
effettivamente retribuite (calcolando anche le giornate per le quali è stato erogato un
emolumento ridotto): in tale ipotesi l'importo mensile del contributo deve essere diviso per
il numero di giorni di calendario del mese da prendere in considerazione, l'importo così
ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni non retribuiti ed il prodotto
dell'operazione detratto dall'ammontare del contributo mensile.
In ogni caso la somma risultante a credito dell'azienda non può eccedere l'ammontare
della retribuzione corrisposta al lavoratore in quel mese, comprensiva delle eventuali
quote di emolumenti ultramensili.
Il contributo a favore delle aziende viene corrisposto per 12 mesi, elevati a 24 per i
lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni, e raggiunge i 36 mesi per
aziende operanti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale.
L'erogazione cessa alla scadenza del relativo periodo massimo di godimento, anche se
non è stato interamente usufruito a causa della sussistenza di periodi non retribuiti e non
può in ogni caso superare la durata dell'erogazione dell'indennità di mobilità che sarebbe
spettata al lavoratore in mancanza di assunzione, una volta detratti gli eventuali periodi nei
quali l'interessato abbia già goduto dell'indennità stessa.
Il beneficio in oggetto cessa altresì a decorrere dalla data in cui il lavoratore matura il
diritto alla pensione di vecchiaia.
Presentazione della domanda di ammissione alla riduzione contributiva e al contributo
mensile
A partire dal 1º novembre 2011 le richieste per il godimento degli incentivi per l'assunzione
dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità devono essere presentate esclusivamente in
modalità telematica (INPS circ. n. 140/2011).
Per effetto delle modifiche apportate, in materia di certificazioni, all'art. 40, comma 1, del
T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, dall'art. 15, comma
1, della legge n. 183/2011, a decorrere dal 1º gennaio 2012, per la richiesta degli incentivi
di cui sopra, i datori di lavoro e i loro intermediari devono allegare al modulo on-line "223"
non più i certificati attestanti l'iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore, bensì le
autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore; nulla muta, invece, per i lavoratori i
quali possono continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per l'impiego
e agli altri uffici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro
potenziali datori di lavoro privati (INPS mess. n. 7268/2012 e mess. n. 12957/2012).
Entro i termini previsti dalla legge, il datore di lavoro, deve inviare la comunicazione
telematica di assunzione, proroga o trasformazione, e, prima dell'invio della denuncia
contributiva (UniEmens) relativa al lavoratore, deve trasmettere la dichiarazione di
responsabilità, attraverso la funzionalità, accessibile all'interno del Cassetto previdenziale
Aziende, denominata "Invio istanze on-line", allegando copia in formato elettronico del
modulo di autocertificazione firmato dal lavoratore con una copia di un documento
d'identità del lavoratore.
In seguito alla verifica circa la correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro,
viene attribuito, entro il giorno successivo all'invio, automaticamente alla posizione
contributiva interessata il codice autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto (nella
sezione "istanze on-line" del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l'esito
della richiesta).
Pertanto, il datore di lavoro può, dal momento della definizione positiva della pratica, fruire
dell'incentivo mediante esposizione dei corrispondenti codici nella denuncia contributiva
UniEmens.
Operazioni societarie
Il diritto ai benefici economici è escluso nei confronti del datore di lavoro che assume
lavoratori collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da impresa avente un assetto
proprietario sostanzialmente coincidente o con la quale è in rapporto di collegamento o
controllo (art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991), nonchè per i rapporti svolti senza soluzione
di continuità alle dipendenze di imprese che, pur apparendo formalmente diverse e
distinte, rappresentano, nei fatti, l'una la trasformazione o derivazione dell'altra (INPS
circc. n. 239/1994 e n. 122/1999). Pertanto, le agevolazioni in esame non sono fruibili nel
caso di trasferimento d'azienda, in quanto viene a mancare uno dei presupposti per il loro
godimento: l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro (INPS circ. n. 109/2003).
Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (c.d. "piccola mobilità")
Per l'anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni
per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il
finanziamento delle relative misure incentivanti; di conseguenza, non è possibile fruire
delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.
Rimangono in vigore le disposizioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli artt. 8,
commi 2 e 4, art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 (INPS circ. n. 13/2013; INPS mess.
n. 4679/2013).
Tuttavia, per i lavoratori licenziati da piccole imprese (che occupano anche meno di 15
dipendenti) per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro (c.d. "piccola mobilità), è stata prevista una diversa forma
di agevolazione. Il Ministero del lavoro, con il decreto direttoriale n. 264/2013, come
modificato dal decreto direttoriale n. 390/2013, ha disposto l'erogazione di 190 euro
mensili per 12 mesi nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato e per 6 mesi se
l'assunzione avviene mediante contratto a tempo determinato.
L'ammissione al beneficio verrà gestita dall'INPS con procedura informatizzata e
automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.
Tale incentivo potrà essere fruito nel caso di lavoratori soci di cooperative qualora
stabiliscano con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Sono esclusi i
datori di lavoro pubblici e quelli domestici.
L'istanza dovrà essere presentata:
- a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet
dell'INPS, dell'apposita circolare esplicativa;
- se l'assunzione è successiva alla data della pubblicazione della predetta circolare, entro
30 giorni dalla data della stessa assunzione.
Il beneficio spetta in base all'ordine di priorità nell'accesso al beneficio definito in base alla
data dell'assunzione.
Lavoratori sospesi in CIGS
Gli artt. 8, c. 9, L. n. 407/1990 e 4, c. 3, D.L. n. 148/1993 prevedono particolari
agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che procedano all'assunzione di
lavoratori in CIGS.
Le disposizioni relative ai benefici contributivi sopra citati si applicano anche ai lavoratori
posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 155, L. n.
311/2004 (programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o miranti al reimpiego
di lavoratori coinvolti in tali programmi), dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 249/2004 (cessazione
dell'attività dell'intera azienda, settore di attività o stabilimento), ovvero in caso di
cessazione di attività, dell'art. 1, comma 5, L. n. 223/1991 (programma per crisi aziendale).
Tale previsione non si applica con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di
attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume
o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 13,
comma 2, lett. c), D.L. n. 35/2005; INPS circ. n. 12/2006; INPS mess. n. 3558/2006).
Lavoratori sospesi da almeno 24 mesi
A norma dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 sono riconosciute particolari agevolazioni
contributive ai datori di lavoro in genere ammessi alla stipula dei contratti di formazione e
lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori iscritti negli albi
professionali) che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), con
richiesta nominativa: lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento
straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi.
A seguito delle modifiche apportate alla norma dall'art. 4, comma 14 della legge 28 giugno
2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012), si
restringono le fattispecie escluse dal riconoscimento degli sgravi contributivi in oggetto alle
assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato
motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, e non più licenziati per qualsiasi
causa o sospesi, come previsto dalla normativa previgente.
Ovviamente, la modifica all'art. 8 deve essere interpretata in conformità ai principi generali
di cui all'art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012, in base ai quali:
- anche se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione
del personale l'incentivo spetta se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori
licenziati e questi rifiutano;
- il beneficio è ammissibile nei casi in cui il licenziamento non genera un diritto di
precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato;
- ricorre la sostituzione di lavoratori licenziati quando si assume un altro lavoratore per
adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla
riassunzione (INPS circ. n. 137/2012).
Ricorrendone i requisiti, è ammissibile la concessione della suddetta agevolazione anche
ai lavoratori soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato (ML nota n. 6583/2006;
ML nota n. 540/2006; INPS circ. n. 77/2006).
Misura delle agevolazioni
Le agevolazioni contributive in parola sono stabilite dall'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990,
nelle misure che seguono (v. anche INPS circ. n. 25/1991).
A) Per la generalità dei datori di lavoro ammessi al beneficio:
si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a
carico del datore di lavoro (l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982
rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro), fermo restando il versamento
dell'intera quota a carico del lavoratore; l'applicazione di tale riduzione esclude, per i
lavoratori interessati, l'azienda dalla fiscalizzazione degli oneri sociali;
B) per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane:
si applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di
assunzione del lavoratore, dei contributi a carico del datore di lavoro (ivi compresa
l'aliquota dello 0,50% ex art. 3 della legge n. 297/1982), mentre è dovuta l'intera
contribuzione a carico del lavoratore (i datori di lavoro operanti nei territori del
Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa - enti pubblici economici, liberi
professionisti, consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane - hanno dunque
solamente titolo alla riduzione del 50%) (ML interpello n. 49/2011).
L'INPS, con la circolare n. 121/1993, a rettifica dell'opinione originariamente espressa, ha
reso noto che le agevolazioni contributive in oggetto trovano applicazione anche in caso di
assunzione del lavoratore a tempo parziale.
Condizioni per la concessione del beneficio
Condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 9,
L. n. 407/1990 è lo status dei lavoratori (disoccupati o in CIGS) che deve essere
comprovato dal centro per l'impiego (v. INPS mess. n. 19269/2006 e ML nota n.
6583/2006, per le definizioni, quanto riportato nella nota illustrativa sul Collocamento)
L'attribuzione delle agevolazioni, essendo collegata all'assunzione, deve avvenire nel
rispetto delle procedure di avviamento al lavoro.
Lavoratori sospesi per almeno tre mesi
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 148/1993, ai datori di lavoro, comprese le società
cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti - salvo che l'assunzione
avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale - i quali assumano a tempo
pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del
trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non
continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento sono
concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223
(contributo mensile in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto
il lavoratore) riconosciuti per la durata ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del
lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.
Per un periodo di dodici mesi, inoltre, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è pari a quella stabilita per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei
lavoratori (per ulteriori chiarimenti, v. anche INPS circc. n. 260/1992 e n. 148/1993; mess.
n. 19269/2006).
Il diritto ai benefici di cui sopra è escluso nelle stesse ipotesi previste in tema di mobilità (v.
par. 2).
In merito alla concessione dei benefici di cui all'art. 8, comma 4, L. n. 223/1991 l'INPS, con
circ. n. 172/1994, ha osservato quanto segue:
- per effetto della riduzione di tre mesi della durata dell'erogazione, il contributo spetta, per
un periodo di nove mesi elevato a 21 per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano
compiuto 50 anni;
- per i lavoratori ultracinquantenni assunti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con
percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è
ulteriormente elevato a 33 mesi.
Peraltro, essendo il beneficio in discorso assimilabile al contributo di cui al citato art. 8, sia
ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per fruire teoricamente dell'indennità
di mobilità che per quanto riguarda la decorrenza dell'agevolazione, occorre applicare le
norme relative alle predette indennità con riferimento alla data di risoluzione del rapporto
di lavoro.
La domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere redatta in conformità al mod.
contr. 236/1 e ad essa deve essere allegata la dichiarazione della ditta di provenienza
redatta in conformità al mod. contr. 236/2.
La domanda dovrà essere indirizzata alla sede INPS presso la quale la ditta richiedente
effettua gli adempimenti contributivi la quale provvederà ad autorizzare l'azienda a
conguagliare nella denuncia contributiva UniEmens Individuale le somme di cui è
creditrice.
L'autorizzazione deve essere rinnovata al 1º gennaio di ciascun anno compreso nell'arco
della sua durata.
Lavoratori destinatari di trattamenti in deroga
L'art. 7-ter, comma 7, D.L. n. 5/2009 riconosce un incentivo in favore dei datori di lavoro,
che, non avendo in atto sospensioni dal lavoro, assumono, a tempo pieno o parziale,
determinato o indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari, per gli anni 2009,
2010, 2011 e 2012, di ammortizzatori sociali in deroga (oltre a lavoratori licenziati o
sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura
concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991). L'incentivo,
concesso dall'INPS, è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa
autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il
numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito ancora non erogato (ML circ. n.
39/2010).
L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore
della legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009, con la quale lo stesso è stato
introdotto (INPS circ. n. 5/2010).
L'agevolazione non è riconosciuta nei casi previsti dall'art. 8, comma 4-bis, della legge n.
223/1991. In particolare, l'incentivo non spetta:
- se l'assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o
contrattuale;
- se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo. In tali casi, il beneficio spetta comunque se l'assunzione
avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
- se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale,
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto,
ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1
della L. n. 223/1991;
- se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi
dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008;
- se il datore di lavoro che assume abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi
precedenti l'assunzione.
In tutti questi casi l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di
acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle
predette riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell'incentivo, inoltre, è soggetta alla condizione di regolarità di cui all'art. 1,
commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
Misura e durata dell'incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per
ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al
trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto
della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986 e con esclusione di
quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L'incentivo spetta, in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo pari alla durata residua
del trattamento riconosciuto al lavoratore. Nel caso di assunzione a tempo determinato per
un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale, l'incentivo spetta solo
per tale periodo inferiore; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni
previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere
dell'ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (INPS circ. n. 5/2010).
L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della
normativa vigente (ML circ. n. 39/2010).
Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro
a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.
Modalità di presentazione della domanda
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare la comunicazione di assunzione al Centro per
l'impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal
D.M. 30 ottobre 2007.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di
responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell'incentivo. Pertanto, il datore
di lavoro deve inoltrare all'INPS una dichiarazione di responsabilità contenente:
- il codice fiscale del lavoratore assunto ai sensi dell'art. 7-ter, comma 7, del D.L. n.
5/2009;
- il codice comunicazione che identifica in modo univoco l'Unificato Lav di assunzione;
- l'attestazione che l'assunzione non deriva da un obbligo preesistente; che tra l'impresa
che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo; che l'azienda non
ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione,
riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti, ovvero ottenuti, il trattamento
straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall'art. 19, comma 1, del
D.L. n. 185/2008, ovverosia che ha in atto tali sospensioni per personale avente qualifiche
diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l'incentivo; che l'azienda nei sei mesi
precedenti l'assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia che nei sei
mesi precedenti l'assunzione ha licenziato, per riduzione di personale, lavoratori aventi
qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l'incentivo.
L'invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del
codice autorizzazione, per la concreta fruizione dell'incentivo.
A decorrere dal 29 settembre 2011, la dichiarazione di responsabilità deve essere inoltrata
esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio online "DiResCo"
disponibile sul sito internet dell'INPS (INPS circ. n. 5/2010; mess. n. 1715/2010 e n.
30703/2010; v. anche INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011).
L'invio deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di decorrenza
dell'assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data del 13 gennaio 2010 (data di
pubblicazione della circolare INPS n. 5/2010), la dichiarazione di responsabilità deve
essere inoltrata entro il mese successivo a tale data.
I datori di lavoro agricolo possono usufruire di una nuova funzionalità della procedura
online "DiResCo", la quale consente la sottoscrizione telematica della richiesta di incentivo
economico (INPS mess. n. 17878/2010).
Lavoratori disoccupati
Le agevolazioni illustrate al paragrafo 4 sono riconosciute dall'art. 8, comma 9, L. n.
407/1990, ai medesimi datori di lavoro, sempre a decorrere dal 1º gennaio 1991, in caso di
assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), mediante richiesta
nominativa:
- di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi;
- sempreché le nuove assunzioni non siano dirette a sostituire lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
L'arco temporale di riferimento ai fini dell'eventuale sostituzione è da rapportare ai 6 mesi
immediatamente precedenti l'assunzione, in analogia a quanto previsto in materia di
riduzioni o sospensioni di personale dall'art. 15, c. 6 della legge n. 264/1949, così come
modificato dall'articolo 6, c. 4 del D.Lgs. n. 297/2002 (prima della modifica il termine era
fissato in 12 mesi). Pertanto, è possibile ammettere alle agevolazioni contributive previste
dall'art. 8, c. 9, L. n. 407/1990 i datori di lavoro che procedano alle relative assunzioni di
personale una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro
(INPS mess. n. 20399/2005).
Le agevolazioni spettano anche se il lavoratore ha già intrattenuto in passato con la
medesima azienda un rapporto di lavoro, qualora siano trascorsi 24 mesi in stato di
disoccupazione (ML interpello n. 9/2013).
Il reddito che deriva dalla indennità di disoccupazione erogata non rileva ai fini della
valutazione dei requisiti per fruire dei benefici ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 (INPS
mess. n. 10378/2012).
Ai fini del godimento dei benefici contributivi è necessaria la dichiarazione di responsabilità
prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego, ex art. 3 del D.Lgs. n.
297/2002, corredata dall'attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di
disoccupazione da parte del medesimo Centro (ML nota n. 5516/2006; interpello n.
49/2008).
L'agevolazione di cui sopra può essere concessa anche ai lavoratori soci di cooperativa
con rapporto di lavoro subordinato (ML nota n. 540/2006; INPS circ. n. 77/2006) e nel caso
di trasferimento d'azienda (ML interpello n. 20/2010).
Non è, invece, possibile applicare l'incentivo in esame ai rapporti di lavoro emersi a
seguito di procedura di regolarizzazione o emersione dal nero, perché in tal caso non
sussiste la condizione soggettiva di "disoccupazione" dei lavoratori, in quanto già
prestavano lavoro alle dipendenze del datore di lavoro (ML interpello n. 18/2010).
Poiché la finalità della disposizione di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, è quella di
promuovere la creazione di posti di lavoro stabili in favore di lavoratori svantaggiati, l'INPS,
con la circolare n. 137/2012, ha interpretato estensivamente la parola "assunzioni"
contenuta nella norma, ritenendo che l'incentivo previsto nel citato articolo si debba ora
riconoscere anche nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente
rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di
almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato; infatti, anche in
questo caso si realizza la fattispecie di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'incentivo comunque non spetta se la trasformazione è effettuata nei confronti di un
lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione.
A decorrere dal 1º novembre 2011 le richieste per il godimento degli incentivi per
l'assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi devono essere presentate
esclusivamente in modalità telematica (INPS circ. n. 140/2011).
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate, in materia di certificazioni, all'art. 40, comma
1, del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, dall'art. 15,
comma 1, della legge n. 183/2011, a decorrere dal 1º gennaio 2012, per la richiesta degli
incentivi in esame, i datori di lavoro e i loro intermediari devono allegare al modulo on-line
"407" non più i certificati attestanti lo stato di disoccupazione dei lavoratori, bensì le
autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore; nulla muta, invece, per i lavoratori i
quali possono continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per l'impiego
e agli altri uffici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro
potenziali datori di lavoro privati (INPS mess. n. 7268/2012 e mess. n. 12957/2012).
Benefici ex L. n. 191/2009
In base all'art. 2, commi 134 e 135 della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) ai datori di
lavoro che assumono a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
disoccupati beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
aventi almeno 50 anni di età, è riconosciuta in via sperimentale per l'anno 2010 la
riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge n. 223/1991, che disciplinano gli sgravi spettanti ai datori di lavoro che assumono
lavoratori in mobilità (comma 134, primo periodo). La durata della riduzione contributiva
prevista dai suddetti articoli è, altresì, prolungata, per chi assume a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 35 anni di anzianità
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2010 (comma 134, secondo periodo).
Il beneficio è stato prorogato per l'anno 2011 dall'art. 1, comma 33, L. n. 220/2010 (v.
anche D.M. n. 62509/2011 e INPS circ. n. 76/2012) e per il 2012 dall'art. 33, comma 25, L.
n. 183/2011.
Le modalità di attuazione dei benefici contributivi sono state definite con D.M. n.
53343/2010.
Con il D.M. n. 62509/2011, il Ministero del lavoro ha ribadito che per il riconoscimento dei
benefici de quo, per l'anno 2011, si applicano le modalità definite nel citato D.M. n.
53343/2010.
In particolare, il beneficio non spetta:
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto
collettivo, da un contratto individuale;
- se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, o abbia in atto sospensioni dal
lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata
all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
licenziati, sospesi o in riduzione di orario;
- se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, tra l'impresa che
assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza
degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In tali casi,
il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
La riduzione contributiva (comma 134, primo periodo) spetta anche nell'ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di
lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore fosse
titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data
dell'assunzione a tempo determinato e abbia compiuto 50 anni alla data della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
L'incentivo spetta anche in caso di proroga di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi
della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell'indennità (INPS
circ. n. 22/2011; INPS mess. n. 3311/2013).
Il prolungamento della riduzione contributiva (comma 134, secondo periodo) spetta
nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza. Tale
prosecuzione può essere attuata mediante il mero proseguimento, durante il 2010, del
rapporto di lavoro, per il quale sono scadute (il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010) le
riduzioni contributive (contributo apprendisti) o mediante la proroga (nel corso del 2010) di
un rapporto di lavoro a termine oltre i 12 mesi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n.
223/1991.
Sempre la Finanziaria per il 2010, all'art. 2, comma 151, ha riconosciuto, in via
sperimentale per il 2010 - successivamente prorogato per l'anno 2011 dall'art. 1, comma
33, L. n. 220/2010 (v. anche D.M. n. 62509/2011 e INPS circ. n. 76/2012) e per l'anno
2012 dall'art. 33, comma 25, L. n. 183/2011 - ai datori di lavoro che assumono a tempo
pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali o dell'indennità di disoccupazione edile, un incentivo pari all'indennità
spettante al lavoratore assunto, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa.
Con D.M. n. 53344/2010 sono state disciplinate le modalità di attuazione dell'incentivo.
Con il D.M. n. 62509/2011, il Ministero del lavoro ha ribadito che per il riconoscimento del
beneficio de quo, per l'anno 2011, si applicano le modalità definite nel citato D.M. n.
53344/2010.
L'incentivo non spetta:
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto
collettivo, da un contratto individuale;
- se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero abbia in atto sospensioni
dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati, sospesi o in riduzione di orario;
- se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, tra il datore di
lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o
controllo. In tali casi, l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi
dal licenziamento.
L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della
normativa vigente e con i benefici contributivi di cui all'art. 2, comma 134, della legge n.
191/2009.
L'incentivo è erogato dall'INPS attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a titolo di contributi previdenziali (ML circ. n. 39/2010).
L'INPS con la circolare n. 76/2012 fornisce le istruzioni operative per l'effettivo godimento
degli incentivi previsti dall'art. 2, commi 134 e 151 della legge n. 191/2009 connessi alle
assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011.
Le istanze per la richiesta dei benefici possono essere accolte nei limiti delle risorse
stanziate.
La fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro sia in regola
con l'assolvimento degli obblighi contributivi; osservi le norme poste a tutela della
sicurezza dei lavoratori e applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli
regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per accedere ai benefici, i datori di lavoro devono presentare domanda, contenente una
dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. A
decorrere dal 29 settembre 2011, la domanda deve essere presentata esclusivamente in
modalità telematica, tramite il servizio online "Di.Res.Co. - Dichiarazioni di Responsabilità
del Contribuente" disponibile sul sito dell'INPS, seguendo il percorso "servizi on line", "per
tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e
consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del
contribuente" (v. anche INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011; INPS
circ. n. 76/2012).
L'inoltro deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 (INPS circ. n. 76/2012).
Benefici ex L. n. 92/2012
L'art. 4, commi 8 e 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del
lavoro) prevede un incentivo volto a favorire l'assunzione di:
- soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi (norma connessa con
l'abrogazione delle norme sul contratto di inserimento);
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione
europea e nelle aree di cui all'art. 2, punto 18, lett. e) del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione (ossia i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna
in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato), annualmente individuate con decreto
ministeriale;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,
ovunque residenti.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che
instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le
imprese di somministrazione (INPS circ. n. 111/2013).
Non rientra, invece, nell'incentivo la stipula di contratti di lavoro domestico, intermittente,
ripartito, accessorio.
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le
trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in quest'ultimo
caso la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio) e riguarda sia i
rapporti full-time che part- time.
L'agevolazione, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di
lavoro, ha durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12
mesi per quelle a termine.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione spetta per complessivi
18 mesi. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo
di 12 mesi.
In applicazione del principio del cumulo di cui all'art. 4, comma 13, L. n. 92/2012,
l'incentivo spetta anche nel caso in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo
determinato, venga effettuata - con soluzione di continuità - una nuova assunzione (a
tempo determinato o indeterminato) dell'ex dipendente: per il riconoscimento dell'incentivo
è necessario che il lavoratore abbia mantenuto - secondo la disciplina dello stato di
disoccupazione contenuta nel D.Lgs. n. 181/2000 - l'anzianità di disoccupazione superiore
a 12 mesi. In tali ipotesi l'incentivo spetta, se sussistono le altre condizioni di legge, per la
durata residua rispetto a quanto già goduto in precedenza.
Il beneficio in questione è riferibile non solo ai contributi sociali dovuti all'INPS, ma anche
ai premi assicurativi dovuti all'INAIL (ML circ. n. 34/2013).
Requisiti soggettivi dei lavoratori
L'art. 4, comma 8 della legge n. 92/2012 si riferisce ai lavoratori di età non inferiore a 50
anni, disoccupati da oltre 12 mesi.
La norma richiama la categoria di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2, n. 18, lett. c), del
regolamento (CE) n. 800/2008, aggiungendo tuttavia il requisito della durata non inferiore
a 12 mesi della disoccupazione.
La nozione di disoccupazione richiama la disciplina della disoccupazione di cui al D.Lgs. n.
181/2000: pertanto il lavoratore deve essere un disoccupato registrato presso il servizio
competente (cioè il Centro per l'impiego competente per domicilio) e la durata della
disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi, in base alle regole fissate dagli artt. 2 e
4 del D.Lgs. n. 181/2000.
L'art. 4, comma 11, legge n. 92/2012 prevede che le agevolazioni si applicano nel rispetto
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, anche in relazione alle assunzioni
di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione
Europea e nelle aree di cui all'art. 2, n. 18), lett. e), del predetto regolamento, annualmente
individuate con decreto interministeriale, nonché in relazione alle assunzioni di donne di
qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque
residenti.
Riguardo alla nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" da almeno sei
mesi, il Ministero del lavoro, in attuazione di un'altra norma che pure si riferiva a tale
nozione - l'art. 20, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003 - con D.M. 20 marzo 2013 ha
precisato che tale locuzione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei
mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno
svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione". Pertanto, la
nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di
regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo
della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). I
rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono quindi considerati non
"regolarmente retribuiti". Analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui
remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (4.800 euro, in
caso di lavoro autonomo e 8.000 euro, per le collaborazioni coordinate e continuative e le
altre prestazioni di lavoro di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986)
(ML circ. n. 34/2013). L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di
disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000; pertanto la condizione di "priva di
impiego regolarmente retribuito" non richiede la previa registrazione della donna presso il
Centro per l'impiego.
Riguardo al requisito della residenza delle lavoratrici, la norma fa riferimento alle regioni
ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale
approvata per l'Italia. Per il periodo 2007-2013, tale carta è stata definita con decisione
C(2007) 5618, recepita nella legislazione nazionale con D.M. 27 marzo 2008.
Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza, purchè si tratti di
residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori
delle aree indicate (INPS mess. n. 12212/2013).
In alternativa al requisito della residenza, è previsto che l'incentivo si applichi per le donne,
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in relazione ad impieghi nelle
"aree" di cui all'art. 2, n. 18), lettera e), del Regolamento (CE) 800/2008. Si fa riferimento
da una parte a settori, dall'altra parte a specifiche professioni, caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Sul
punto, con D.M. 16 aprile 2013 è stato stabilito che all'individuazione di tali settori e
professioni si provvede, per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno con
decreto interministeriale. Sono attualmente in fase di definizione i decreti relativi agli anni
2013 e 2014.
Per la categoria di "donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, ovunque residenti" occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente
la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto una
attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una
attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui
all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986) la cui remunerazione annua sia
superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un
reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro; anche in questo caso si prescinde dalla
registrazione presso il Centro per l'impiego.
Condizioni di spettanza dell'incentivo
L'incentivo è subordinato:
- alla regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, inerente:
l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenzia di
somministrazione (essendo l'agenzia in via principale gravata degli obblighi contributivi);
mentre la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
riguarda sia l'agenzia di somministrazione che l'utilizzatore (poiché su entrambi incombono
obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato);
- all'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 4, commi 12, 13 e 15, L. n. 92/2012;
- alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
L'incentivo, già nella sua astratta disciplina legale, è conforme alle prescrizioni dei
paragrafi 2, 3 e 5 dell'art. 40 del regolamento comunitario n. 800/2008.
Invece, la condizione prevista dal paragrafo 4 dell'art. 40, inerente l'incremento
occupazionale, deve essere verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni
agevolate. In base al paragrafo 4, l'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la
trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di
lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; l'incentivo è comunque
applicabile, qualora l'incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore,
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età,
riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo. L'incremento deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione
del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il
rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei
dipendenti è calcolato in Unità di lavoro annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale
proprio del diritto comunitario (INPS circ. n. 111/2013).
Gli incentivi sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non abbia
ricevuto e, poi, non rimborsato o depositato in conto bloccato aiuti illegali o incompatibili
della Commissione europea, nonchè alla circostanza che il datore di lavoro non sia
un'impresa in difficoltà.
Coordinamento con altri incentivi
Nel caso in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto dall'art.
4, commi 8-10, L. n. 92/2012 sia quelli dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 9, della
legge n. 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l'assunzione di disoccupati
di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi, si applicherà quest'ultimo.
Ricorrendo particolari condizioni è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla
legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'incentivo della legge n.
407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Infatti spetta l'incentivo di cui alla legge n. 407/1990, nell'ipotesi in cui si trasformi a tempo
indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 92/2012
a condizione - tra l'altro - che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe
avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto di lavoro fosse
cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato; non spetta se il lavoratore ha
maturato nel frattempo il diritto di precedenza all'instaurazione del rapporto a tempo
indeterminato. L'incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della
trasformazione.
Nell'eventualità in cui sussistano sia i requisiti di applicazione dell'incentivo previsto
dall'art. 4, commi 8-10, L. n. 92/2012 sia quelli dell'incentivo previsto dagli artt. 8, commi 2
e 4, o 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità, si applicheranno questi ultimi.
Adempimenti del datore di lavoro
Per fruire dell'incentivo i datori di lavoro devono inviare apposita comunicazione all'INPS,
tramite il modulo di istanza on-line "92-2012", disponibile dal 30 luglio 2013 presso il sito
internet www.inps.it, nel Cassetto previdenziale Aziende (INPS circ. n. 111/2013; mess. n.
12212/2013).
Il modulo deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni a
scopo di somministrazione.
La comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva sulla
quale viene indicata la contribuzione agevolata.
Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli
formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.
L'Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la
sussistenza effettiva dei presupposti dell'incentivo.
Lavoratori a tempo parziale
Le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 sono riconosciute in caso di
assunzione a tempo indeterminato di lavoratori non solo a tempo pieno ma anche a tempo
parziale.
Se il datore di lavoro assume nuovamente dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20
ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle
agevolazioni ex art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 occorre distinguere le fattispecie
realizzatesi prima o dopo la L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro):
- per le ipotesi verificatesi prima del 18 luglio 2012 (data entrata in vigore della L. n.
92/2012), il beneficio deve essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite
massimo di fruizione dei 36 mesi, perché non c'è stata interruzione dello stato di
disoccupazione;
- per le ipotesi verificatesi dopo il 18 luglio 2012, non è più configurabile la fattispecie ex
art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000, abrogata dall'art. 4, comma 33, lett. c), L. n.
92/2012 nella parte in cui prevedeva la "conservazione dello stato di disoccupazione a
seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione" (ML interpello n. 9/2013).
Giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica
Per i lavoratori con qualifica di apprendista, a decorrere dal 1º gennaio 2007, la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro è rideterminata in misura pari al 10% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in sostituzione del contributo fisso settimanale
(art. 1, comma 773, L. n. 296/2006).
Riduzioni sono previste per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9.
In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l'aliquota complessiva a carico dei
datori di lavoro è pari all'1,5% per il 1º anno e al 3% per il secondo anno.
Con il comunicato del Ministero del lavoro del 13 luglio 2007 la contribuzione del 10% è
stata così ripartita fra le gestioni previdenziali interessate:
- INPS: F.p.l.d. 9,01%; C.u.a.f. 0,11%; malattia 0,53%; maternità 0,05%;
- INAIL: 0,30%.
Poiché dal 1º gennaio 2007, aumenta dello 0,30% l'aliquota I.v.s. per la quota a carico del
dipendente, aumenta anche il contributo a carico dell'apprendista che dal 5,54% passa al
5,84% (art. 1, comma 769, L. n. 296/2006; INPS mess. n. 25374/2007).
Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, i datori di
lavoro che occupano fino a 9 dipendenti fruiscono dell'esonero della quota di contribuzione
a loro carico per i primi 3 anni di durata del contratto di apprendistato. Restano escluse
dall'agevolazione contributiva le imprese con almeno 10 lavoratori alle quali è applicata
l'aliquota del 10% (art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, c.d. "legge di stabilità 2012").
La contribuzione a carico dell'apprendista resta invariata.
L'INPS puntualizza, con la circ. n. 128/2012, che restano esclusi dalla sfera di operatività
dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità ex art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti,
opera il regime contributivo di cui agli artt. 25, comma 9 e 8, comma 4 della legge n.
223/1991.
Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo "gennaio 2013", resta escluso dalla misura
agevolata il contributo relativo all'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).
La concessione dello sgravio de quo, secondo quanto indicato dal Ministero del lavoro,
deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al
Regolamento CE n. 1998/2006.
Al fine di accedere allo sgravio contributivo de quo, le imprese dovranno presentare
all'INPS una specifica dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della
previsione contenuta nel D.P.R. n. 445/2000.
Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e
nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali
eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La predetta dichiarazione dovrà
inoltre contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla
data della richiesta.
L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo
di tre anni.
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di
apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è
quindi fruito dell'agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere
ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi
nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione "de minimis".
Per la corretta fruizione dell'agevolazione è necessario:
- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di
apprendistato agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia,
ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire;
- verificare che lo sgravio concesso per il contratto di apprendistato non faccia superare i
limiti "de minimis", previsti dai regolamenti comunitari (INPS mess. n. 20123/2012).
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono
riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.
Con riferimento agli adempimenti per accedere allo sgravio, le aziende devono:
- inoltrare la dichiarazione "de minimis" avvalendosi esclusivamente della funzionalità
contatti del cassetto previdenziale aziende;
- allegare copia digitale debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione
apposito e selezionare l'oggetto "Assunzioni agevolate e gravi", quindi "Apprendistato" e
aggiungere la dicitura "sgravio apprendisti 2012-2016".
Al fine di ottimizzare le operazioni di ammissione al beneficio (in particolare per la gestione
dei periodi pregressi), le aziende interessate dovranno inviare la dichiarazione "de
minimis" con ogni possibile urgenza.
Le aziende che sono in possesso dei requisiti per rientrare nella agevolazione contributiva
in esame, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "4R", con
decorrenza non anteriore a gennaio 2012, che assume il significato di "azienda che - nel
rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis - fruisce dello sgravio
contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione alla assunzione di apprendisti".
Soci volontari e svantaggiati di cooperative sociali
Per cooperative sociali si intendono quelle che, a norma dell'art. 1 della L. n. 381/1991,
risultano avere lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso due tipi di attività:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nell'atto costitutivo e nello statuto dovrà essere specificato in quale dei due settori la
cooperativa intende operare, sia che trattasi di organismi di nuova istituzione che di
cooperative già costituite (ML circ. n. 116/1992).
Inoltre la denominazione sociale deve espressamente recare l'indicazione di "cooperativa
sociale", non avendo valore nessun'altra dicitura, anche se di contenuto analogo.
Le agevolazioni contributive previste dall'art. 4, L. n. 381/1991 (v. infra) sono riservate
esclusivamente alle cooperative di "tipo b" (cooperative finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficiano, pertanto, le
cooperative di "tipo a" (cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).
Un particolare regime assicurativo e contributivo è previsto anche per i soci di cooperative
sociali che prestino la loro attività gratuitamente (soci volontari).
Per la concessione di ogni forma di agevolazione le società cooperative devono essere
iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto
12 febbraio 1911, n. 278. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) e d), L. n. 381/1991 le
cooperative sociali devono essere iscritte nel registro prefettizio - oltre che nella sezione
cui afferisce l'attività svolta - anche nella sezione cooperative sociali (INPS circ. n.
90/1998).
Soci o persone svantaggiate
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 381/1991
si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali (con una
percentuale d'invalidità almeno del 45%, ovvero del 33% se la domanda di iscrizione alle
liste di collocamento obbligatorio è stata avanzata prima delle date di riferimento indicate
dalla circolare INPS n. 95/1994), gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori di età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, nonché i soggetti indicati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, L. n. 381/1991).
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
Sulle retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate - la cui condizione di svantaggio
deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione - le aliquote
contributive per le assicurazioni obbligatorie previdenziali ed assistenziali sono ridotte a
zero, sia per la parte a carico del datore che per quella a carico del lavoratore (INPS circ.
n. 188/1994).
L'accertamento della condizione percentuale di cui sopra deve essere effettuato in
relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della
cooperativa, esclusi i soci volontari; conseguentemente va riconosciuto il beneficio del
totale "abbattimento della contribuzione" anche nei confronti delle persone svantaggiate
che rivestono la qualifica di lavoratori subordinati (ML circ. n. 116/1992; INPS circ. n.
109/1993).
Per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate può
essere preso a riferimento un "arco temporale" non superiore ai dodici mesi, qualora a
fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento
costante della percentuale richiamata (ML interpello n. 4/2008).
In caso di cooperative sociali ad oggetto plurimo, ai fini della fruizione delle agevolazioni in
oggetto, la percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere calcolata in rapporto al solo
personale impiegato nelle attività di "tipo b", escludendo invece il personale impiegato
nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo a" (ML interpello n. 42/2009).
Soci volontari
Sia alle cooperative sociali di "tipo a" sia a quelle di "tipo b", oltre ai soci ordinari, possono
partecipare i soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente (art. 2, L. n.
381/1991).
Tali soci non beneficiano delle tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge in
favore dei lavoratori subordinati o autonomi, ad eccezione dell'assicurazione per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (v. anche SCAU circ. n. 20/1992). Al riguardo
il Ministero del lavoro, con D.M. 11 giugno 1992, ha precisato che la retribuzione da
assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni è quella convenzionale
giornaliera di importo corrispondente alla misura del minimo di retribuzione giornaliera in
vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Sostituzione per maternità e paternità
Nelle aziende con meno di 20 dipendenti ai datori di lavoro che assumono lavoratori con
contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo di
maternità, di paternità e parentale è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Quando
la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera
dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto.
Il beneficio si applica anche ai premi assicurativi INAIL e spetta fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in astensione o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001;
v. anche INPS circ. n. 136/2001; INAIL nota 24 luglio 2001; nota n. 301/2013).
Non incide sul riconoscimento del beneficio il fatto che il lavoratore in astensione (a tempo
pieno o a tempo parziale) sia sostituito con due lavoratori a tempo parziale o con un
lavoratore a tempo pieno. L'INPS, infatti, con mess. n. 28/2001 ha chiarito che lo sgravio in
oggetto trova applicazione in tutti i casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti
assunti in sostituzione è pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito;
in caso contrario il beneficio non può essere riconosciuto neanche in forma parziale.
L'agevolazione può quindi legittimamente applicarsi alla sostituzione di un lavoratore a
tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale dato che in tale ipotesi l'orario di lavoro
del lavoratore assunto in sostituzione è sicuramente inferiore a quello del lavoratore
sostituito (ML nota n. 391/2005).
Inoltre, la sostituzione non implica necessariamente l'equivalenza delle qualifiche del
sostituto e del sostituito; così ad es. è ammissibile il beneficio in caso di sostituzione di un
apprendista con una persona qualificata, purchè sia rispettata l'equivalenza oraria delle
prestazioni (v. INPS mess. n. 93/2001).
Le aziende interessate (quelle che occupano meno di 20 dipendenti o nelle quali operino
lavoratrici autonome), per beneficiare della riduzione, devono attestare con
autocertificazione, che l'assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di
lavoratori in astensione e che la forza occupazionale aziendale, al momento
dell'assunzione, sia inferiore alle 20 unità.
Nel computo dei dipendenti sono considerati tutti i lavoratori di qualunque qualifica. Sono
invece esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione, mentre
quelli in part-time vanno computati in relazione all'orario svolto (INPS circc. n. 117/2000; n.
174/2000; ENPALS circ. n. 34/2000).
Lo sgravio contributivo non spetta quando l'assenza è a titolo diverso (per es. per ferie)
(ML interpello n. 36/2008).
Con il messaggio n. 1382/2011 l'INPS ritiene che lo sgravio possa trovare applicazione
anche nell'eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne
dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l'assunzione del
sostituto.
Dirigenti
Ai sensi dell'art. 20, L. n. 266/1997, le imprese con meno di 250 dipendenti che - in
attuazione di apposite convenzioni stipulate tra l'agenzia per l'impiego e le confederazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative - assumono, anche a
termine, dirigenti privi di occupazione fruiscono, per ciascun dirigente assunto e per un
periodo massimo di 12 mesi, di un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva
dovuta agli istituti previdenziali.
Con nota 5 febbraio 2013, n. 1091, il Ministero del lavoro ha comunicato che tra le misure
di spending review (D.L. n. 98/2011; D.L. n. 52/2012; D.L. n. 95/2012) è stato previsto
l'azzeramento, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, del capitolo di spesa riguardante
le somme da erogare a titolo di contributo alle imprese con meno di 250 dipendenti ed ai
loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, stante
il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in esame, a decorrere
dall'autoliquidazione 2012/2013, la riduzione del premio del 50%, non sarà applicata né in
regolazione né in rata (INAIL nota n. 1091/2013).
Il contributo del 50% va calcolato con riferimento alla contribuzione dovuta sia dal datore
di lavoro che dal lavoratore (INAIL nota n. 301/2013).
Il beneficio contributivo spetta anche se l'assunzione avviene per il tramite di Agenzie per il
lavoro (ML interpello n. 12/2008). Tale specifico regime agevolativo spetta, inoltre, nel
caso in cui un lavoratore si veda attribuita al momento dell'assunzione la qualifica di
dirigente non posseduta prima (ML interpello n. 45/2009).
Lavoratori detenuti o internati
Ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193, contenente norme per favorire l'attività
lavorativa dei detenuti, le cooperative sociali di cui all'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n.
381 e le aziende, pubbliche o private che, organizzando attività di servizio o produttive
all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e
internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354,
possono usufruire di particolari benefici contributivi.
In particolare le agevolazioni spettano alle cooperative prescindendo dal luogo in cui è
svolta l'attività lavorativa dei detenuti o internati, e quindi sia all'interno che all'esterno
dell'istituto di detenzione; le aziende, pubbliche o private, invece, hanno diritto ai benefici
in questione limitatamente alle persone impiegate nelle attività lavorative che si svolgono
all'interno degli istituti penitenziari (INPS circ. n. 134/2002).
Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone di cui sopra, sono
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (art. 4, comma 3-bis, L. n. 381/1991).
Gli sgravi contributivi si applicano anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello
stato di detenzione del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, e per i 24 mesi successivi alla
cessazione dello stato di detenzione, per i detenuti ed internati che non ne hanno
beneficiato.
Ai sensi dell'art. 20 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l'amministrazione penitenziaria, da una
parte, e le cooperative e le aziende, dall'altra, devono stipulare apposite convenzioni per
favorire le opportunità di lavoro dei soggetti detenuti o internati. Con tali accordi le parti
devono disciplinare l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché
la formazione ed il trattamento retributivo che, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 354/1975,
deve essere stabilito in misura non inferiore ai 2/3 di quanto previsto dai contratti collettivi.
Ai fini della concessione delle agevolazioni, in base alle istruzioni fornite dall'INPS con la
circ. n. 134/2002 le aziende interessate devono presentare alla competente sede
dell'Istituto di previdenza copia della convenzione stipulata con l'amministrazione
penitenziaria, nonché copia della dichiarazione di assunzione fornita loro dalla direzione
del penitenziario presso cui svolgono l'attività produttiva o di servizio.
Giovani genitori
L'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha istituito, presso il
Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di
sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.
Con il D.M. 19 novembre 2010, sono stati stanziati 51.000.000 euro per la realizzazione di
interventi in favore dell'occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e
con figli minori.
In particolare, il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi
dei giovani genitori, alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati e finalizzata a
consentire l'erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese private e delle
società cooperative che provvedano ad assumere, con un contratto a tempo
indeterminato, anche parziale, le persone iscritte alla banca dati stessa.
La gestione della banca dati e l'erogazione dell'incentivo sono affidati all'INPS sulla base
di una convenzione stipulata con il Dipartimento della gioventù (INPS circ. n. 115/2011).
A decorrere dal 14 settembre 2011 (INPS comunicato 14 settembre 2011), possono
iscriversi alla banca dati coloro che possiedono, alla data di presentazione della domanda,
congiuntamente i seguenti requisiti:
- età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del
trentaseiesimo anno di età);
- essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori;
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo
determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di
inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione
coordinata e continuativa. La domanda d'iscrizione può essere presentata anche se il
rapporto di lavoro è cessato; in tal caso, però, è richiesto l'ulteriore requisito della
registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'impiego (art. 2, D.M. 19
novembre 2010).
Per iscriversi alla banca dati dei giovani genitori è necessario disporre del PIN, rilasciato
dall'INPS; se l'utente non ne è già in possesso, può richiederlo all'Istituto previdenziale
seguendo le indicazioni disponibili presso il sito internet o contattando il numero verde
803.164.
L'accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento
della Gioventù (www.gioventu.gov.it), sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato
dall'INPS (INPS circ. n. 115/2011).
L'incentivo di 5.000 euro è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative (in
questo caso anche per l'assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale) ed è cumulabile
con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
L'incentivo spetta per l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale. Sono ammessi
all'incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta
svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro che consentono l'iscrizione alla banca
dati.
Sono esclusi dall'incentivo gli enti pubblici, economici e non economici, nonché i datori di
lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano, invece,
nell'ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal D.Lgs. n. 155/2006.
Per poter usufruire del beneficio devono, inoltre, ricorrere le seguenti condizioni:
- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal
contratto collettivo, da un contratto individuale;
- il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione,
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva
l'ipotesi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di
lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale,
salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti
l'assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti.
Le aziende, a seguito dell'assunzione, devono richiedere il beneficio economico attraverso
il modulo telematico disponibile sul sito internet dell'INPS all'interno della funzionalità
"Istanze on-line" del Cassetto previdenziale Aziende.
La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella
dichiarazione UniEmens. L'incentivo deve, comunque, essere fruito, fino al raggiungimento
della misura di 5.000 euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel
singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro (INPS
circ. n. 115/2011; mess. n. 20065/2011).
Lavoratori "under 30" e lavoratrici di ogni età .Benefici ex D.M. 5 ottobre 2012
Il decreto ministeriale 5 ottobre 2012, che, in attuazione dell'art. 24, comma 27 del D.L. n.
201/2011, ha istituito il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in
termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne" prevede i
seguenti incentivi:
- di importo pari a 12.000 euro per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro
a termine, di collaborazione coordinata, anche in modalità progetto, e di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti
l'assunzione;
- di importo minore per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo
determinato di durata minima di 12 mesi (il valore dell'incentivo è pari a 3.000 euro, se la
durata del contratto è di durata non inferiore a 12 mesi; è pari a 4.000 euro, se la durata
del contratto supera i 18 mesi; è pari a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo
determinato supera i 24 mesi).
Gli incentivi sono corrisposti dall'INPS e sono riconosciuti, nei limiti delle risorse stanziate,
fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, per i contratti stipulati
con giovani di età fino a 29 anni (che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della
trasformazione/assunzione) e donne di qualunque età.
Tali incentivi, che sono erogati in un'unica soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni,
stabilizzazioni, assunzioni, non spettano se:
- l'assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza
alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine (art. 4, comma 12, lett. b), legge n. 92/2012);
- presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi (art. 4, comma 12, lett. c), legge n. 92/2012).
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle
norme in materia di sicurezza sul lavoro e all'osservanza dei contratti collettivi, secondo
quanto prevede l'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006.
Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel
rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di stato d'importanza minore
("de minimis").
Benefici ex D.L. n. 76/2013
L'art. 1 del D.L. n. 76/2013 (in vigore dal 28 giugno 2013), convertito dalla L. n. 99/2013,
ha previsto incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani.
In particolare, al fine di favorire la creazione di occupazione stabile di giovani fino a 29
anni di età, viene istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse stanziate, un incentivo
per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. E'
sufficiente la presenza di una sola delle condizioni.
L'incentivo non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.
Condizioni
Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei
lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione; i dipendenti
part-time sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro
dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Le assunzioni devono essere effettuate dal giorno successivo all'entrata in vigore del
decreto e in ogni caso non antecedente alla data di approvazione degli atti di
riprogrammazione, e non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro comunica la data di
decorrenza dell'incentivo tramite avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.
Il D.L. n. 76/2013 dispone, inoltre, che siano rispettati gli altri parametri oggettivi di cui
all'art. 40 del regolamento (CE) n. 800/2008. Pertanto, nei casi in cui l'assunzione non
rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono essere resi vacanti
in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età,
riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
a licenziamenti per riduzione del personale. L'agevolazione non deve superare il 50% dei
costi salariali riferiti ai 12 mesi successivi all'assunzione. Nel caso in cui il lavoratore
interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi
salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione. Al lavoratore
svantaggiato deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.
All'incentivo di cui D.L. n. 76/2013 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Misura e durata del beneficio
L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali,
per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante
conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le
diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile
dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore assunto.
L'incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per
lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla
trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un'ulteriore assunzione di
lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola
assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive indicate.
Modalità di accesso al beneficio
L'INPS deve provvedere nei 60 giorni successivi al 28 giugno 2013 (data di entrata in
vigore del D.L. n. 76/2013) all'adeguamento delle proprie procedure telematiche allo scopo
di ricevere le domande di ammissione allo sgravio e alla regolamentazione delle discipline
attuative.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS. L'Istituto, entro 3 giorni dalla presentazione della
domanda di ammissione al beneficio, comunica al soggetto richiedente l'effettiva
disponibilità di risorse ed opera in favore dello stesso una riserva di somme pari
all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata
alla domanda.
Il datore di lavoro richiedente deve effettuare l'assunzione che dà titolo all'agevolazione
entro 7 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione e ha l'onere di comunicare, entro i
successivi 7 giorni lavorativi, al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto
di lavoro.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini perentori, il richiedente decade dalla
riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto e, in caso di insufficienza
delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata
dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento
alla regione per la quale è stata verificata l'insufficienza delle risorse, fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
E' possibile che le Regioni prevedano un ulteriore finanziamento dell'incentivo in parola.
Lavoratori a tempo determinato nelle start-up innovative
In base all'art. 28 del D.L. n. 179/2012, come modificato in sede di conversione, per il
periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una impresa start-up innovativa di cui all'art.
25, comma 2, del medesimo D.L. n. 179/2012, ovvero per il più limitato periodo previsto
dalla stessa disposizione al successivo comma 3 per le società già costituite, trovano
applicazione disposizioni di maggiore flessibilità per la costituzione e gestione di rapporti a
termine.
In particolare è previsto che:
- le ragioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in materia di contratto a
termine, nonché le ragioni di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di
somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, si intendono sussistenti nel
caso di aziende start-up innovative per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali
all'oggetto sociale dell'azienda stessa;
- nei suddetti casi, il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata
minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di
stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi. Entro tale limite di durata
massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 2, inerenti o strumentali all'oggetto sociale della
start-up innovativa, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n.
368/2001, o anche senza soluzione di continuità;
- in deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo
contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di
cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio;
- i contratti così stipulati sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art.
10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001.
Qualora, per effetto della successione di contratti a termine il rapporto di lavoro tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei
mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del
comma 3 dell'art. 28, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista ovvero
la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione
d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte
che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall'altra, da una parte variabile,
consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla
produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di
rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote
o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
Ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale è affidata la possibilità di definire in via diretta ovvero
in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi
comuni i criteri per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori
assunti da una società start-up; in particolare, possono definire:
- criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione
dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile;
- disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e
stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
Infine, viene previsto che gli interventi e le misure in esame saranno oggetto di
monitoraggio in relazione agli effetti in materia di promozione delle start-up innovative (art.
28, D.L. n. 179/2012).
Lavoratori che fruiscono dell'ASpI
Il comma 10-bis dell'art. 2, L. n. 92/2012, inserito dall'art. 7, comma 5, lett. b), D.L. n.
76/2013 (c.d. "Pacchetto lavoro", in vigore dal 28 giugno 2013), ha introdotto un nuovo
incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato
lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).
In particolare, è previsto che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a
tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpI è concesso, per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50%
dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Tale beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento
o controllo.
Ai fini dell'ottenimento del suddetto beneficio, l'impresa che assume deve dichiarare, sotto
la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le
suddette condizioni ostative.
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