Provincia di Siena SOMMARIO NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO DOCUMENTI DI CACCIA ___________________________________________________________________________________ 7 1) Porto d’Armi; 2) Licenza di caccia; 3) Versamento di Concessione Governativa e Regionale; 4) Polizza Assicurativa; 5) Contributo ATC; 6) Tesserino Regionale (annotazioni, carniere, cumulo giornate); 7) Primo anno di rilascio; 8) Obbligo lenti._________________________________ 7 TESSERINO VENATORIO REGIONALE ______________________________________________________________________ 10 TESSERINO VENATORIO PROVINCIALE (LIBRETTO USCITE CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI) ____________________ 11 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) ____________________________________________________________________ 12 1) Iscrizione e versamento contributo annuo; 2) Sconfinamento; 3) Prenotazione Atc; 4) Mobilità Venatoria; 5) Difformità di specie cacciabili in mobilità; 6) Pre-apertura in ATC diverso da quello di residenza. ___________________________________________________________________ 12 CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI TOSCANI ____________________________________________________________ 13 CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI CHE HANNO OPTATO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO__________ 14 MOBILITA’ DEI CACCIATORI NON RESIDENTI IN TOSCANA ____________________________________________________ 14 APERTURA ANTICIPATA E APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA _______________________________ 15 1) Residenza Venatoria; 2) Caccia vagante; 3) Accesso agli appostamenti temporanei; 4) Specie abbattibili, ma non autorizzate dalla Regione Toscana; 5) Utilizzo del cane. _______________________________________________________________________________________________ 15 CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI _____________________________________________________________ 17 CALENDARIO VENATORIO (CACCIA VAGANTE O SPROVVISTI DI APPOSTAMENTO IN PERIODO NON CONSENTITO) __ 18 1) Raccolta bossoli; 2) Periodo non consentito caccia vagante; 3) Caccia alla lepre; 4) Orari e periodi addestramento cani; 5) Caccia alla volpe 18 CACCIA ALLA LEPRE ____________________________________________________________________________________ 19 CACCIA ALLA VOLPE ____________________________________________________________________________________ 19 STORNO E ALTRE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA_________________________________________________________ 20 1) Prescrizioni regionali per l’abbattimento di specie in deroga; 2) STORNO e altre specie prelevabili in deroga___________________________ 201 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 FRINGUELLO: CACCIA O PRELIEVO IN DEROGA AD ALTRI FRINGILLIDI (SE CONSENTITO DA NORMA SPECIFICA) ____ 21 ESERCIZIO DI CACCIA: MODALITA’ ________________________________________________________________________ 22 1) Opzione art. 28 LRT 3/94; 2) Caccia da veicoli a motore e natanti; 3) Caccia a rastrello; 4) Caccia in Aree Vocate e non Vocate al cinghiale fuori periodo consentito.________________________________________________________________________________________________________ 22 CACCIA ALLA BECCACCIA E AL BECCACCINO: MODALITA’ ___________________________________________________ 23 SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE, NON CACCIABILI, CERVIDI, BOVIDI, FASIANIDI E LEPRE ABBATTUTI FUORI DAL PERIODO STABILITO DALLA REGIONE TOSCANA O FUORI DAL PERIODO STABILITO DALLA PROVINCIA _______ 24 1) Specie particolarmente protette; 2) Specie non cacciabili; 3) Abbattimento ungulati fuori dal periodo di caccia._________________________ 24 CHIUSURA GENERALE, TEMPI, PERIODI E ORARI DELLA CACCIA ______________________________________________ 25 1) Chiusura Generale della caccia; 2) Giorni silenzio venatorio; 3) Orari di caccia; 4) Caccia oltre 3 gg. alla settimana. _____________________ 25 DISTANZE DI CACCIA ED ALTRI DIVIETI DI ATTIVITA’ VENATORIA ______________________________________________ 27 1) Parchi e Riserve Naturali; 2) Giardini ed impianti sportivi; 3) Demanio regionale; 4) Sospensiva TAR; 5) Macchine agricole; 6) Distanze da abitazioni, strade carrozzabili, ferrovie,luoghi di lavoro ecc.; 7) Aree percorse da fuoco; 8) Esplosione pericolosa; 9) Terreno ricoperto di neve o piene. ___________________________________________________________________________________________________________________ 27 ESERCIZIO DI CACCIA: MEZZI VIETATI _____________________________________________________________________ 31 1) Mezzi non consentiti; 2) Munizione spezzata per abbattere ungulati; 3) Trappole, sostanze adesive, reti, tagliole, lacci; 4) Bocconi avvelenati; 5) Balestre; 6) Richiami acustici; 7) Armi aria compressa; 8) Detenzione tagliole e trappole ____________________________________________ 31 ARMI AD ARIA COMPRESSA O GAS COMPRESSO IMPIEGATE PER ATTIVITA’ VENATORIA E TEMPO LIBERO _________ 32 TRASPORTO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA ____________________________________ 33 DETENZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, USO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA ________ 34 1) Fucile capace di contenere più colpi; 2) Sparo da autoveicolo o natante; 3) Sparo lungo una pubblica via; 4) Balestre; 5) Silenziatori; 6) Contraffazione, alterazione armi; 7) Detenzione armi clandestine; 8) Luogo detenzione armi; 9) Porto d’armi in luogo pubblico e privato con o senza licenza; 10) Detenzione armi, munizioni ed esplosivo; 11) Consegna di arma a minore; 12) Abbandono d’arma e munizioni ___________ 34 APPOSTAMENTI ________________________________________________________________________________________ 42 DPGR 26/07/2011 n. 33/R ___________________________________________________________________________________________________ 42 APPOSTAMENTI TEMPORANEI ____________________________________________________________________________ 42 1) Materiali non consentiti per la costruzione di appostamenti temporanei 2) Rimozione; 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze di caccia; 5) Distanze ________________________________________________________________________________________________________ 42 2 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 APPOSTAMENTI FISSI ABUSIVI ED ESERCIZIO DI CACCIA ALL’INTERNO DI ESSI (TITOLARI E FREQUENTATORI) _____ 44 1) Installazione appostamenti fissi e complementari abusivi; 2) Esercizio di caccia in app. fisso abusivo; 3) Collocazione; 4) Frequentatori; 5) Falsità in atto pubblico; 6) Installazione in crinale montano; 7) Richiami vivi utilizzabili; 8) Esposizione tabella; 9) Smantellamento; 10) Esibizione autorizzazione a vigilanza __________________________________________________________________________________________________ 44 APPOSTAMENTO FISSO PER COLOMBACCI_________________________________________________________________ 47 1) Distanze _______________________________________________________________________________________________________________ 47 APPOSTAMENTO FISSO ALLA MINUTA SELVAGGINA ________________________________________________________ 49 1) Frequentatori; 2) Uscire da app. fisso alla minuta selvaggina; 3) Recupero animali feriti; 4) Distanze __________________________________ 49 APPOSTAMENTI FISSI: ART. 73 C.2 LETT. C) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI _____________________________________ 51 ART. 73 C.2 LETT. D) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI SU LAGO ARTIFICIALE ______________________________________ 51 1) Caccia in appostamento temporaneo palmipedi e trampolieri 2) Recupero animali feriti 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze di caccia 5) Appostamenti fissi abusivi; 6) App.fissi alla minuta selvaggina; 7) Distanze; 8) Autorizzazione e smantellamento _______________ 51 RICHIAMI: DETENZIONE E USO ____________________________________________________________________________ 54 1) Richiami acustici a funzionamento elettromagnetico; 2) Richiami vivi accecati o mutilati; 3)Richiami vivi provenienti da allevamento; 4) Utilizzo richiami diversi in appostamento fisso; 5) Richiami non inanellati; 6) N° Richiami vivi negli app. fissi temporanei; 7) Specie; 8) Detenzione richiami; 9) Preparazione e ritiro richiami.- __________________________________________________________________________ 54 UTILIZZO GABBIE PER LA DETENZIONE DI UCCELLI DA RICHIAMO PER ATTIVITA’ VENATORIA E PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE________________________________________________________________________________________ 58 1) Dimensioni gabbie per i richiami vivi. ___________________________________________________________________________________ 58 MALTRATTAMENTO E ABBANDONO ANIMALI _______________________________________________________________ 59 1) Lesione ad animale; 2) Morte dell’animale; 3) Abbandono animale; 4) Condizioni incompatibili con l’animale; 5) Collare elettrico _______ 59 ESCHE E BOCCONI AVVELENATI __________________________________________________________________________ 60 RISERVE NATURALI REGIONALI___________________________________________________________________________ 61 OASI DI PROTEZIONE ____________________________________________________________________________________ 62 Esercizio di caccia; 2) Disturbo alla fauna; 3) Tabellazione; 4) Addestramento cani nell’Oasi di Protezione. ______________________________ 62 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (L.R.T. N. 56 DEL 6 APRILE 2000 ART. 3 LETT. D) _______________________________ 63 1) Esercizio di caccia nella ZPS; 2) Addestramento cani nella ZPS (Crete di Camposodo e Leonina, Lucciola Bella e Crete dell’Orcia e del Formone, Laghi di Chiusi e Montepulciano, Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano).______________________________________________ 63 3 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA ____________________________________________________________________ 65 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di Ripopolamento e Cattura _______________________________ 65 ZONE DI PROTEZIONE ___________________________________________________________________________________ 66 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di protezione____________________________________________ 66 ZONE DI RISPETTO VENATORIO ___________________________________________________________________________ 62 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Z.R.V. __________________________________________________________ 62 CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA___________________________________________________ 66 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Pubblico Riproduzione Fauna Selvatica. _____________________ 66 CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE______________________________ 67 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Privato Riproduzione Fauna Selvatica; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. __________________________________________________________________________________ 67 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV) ___________________________________________________________________ 70 1) Esercizio di caccia; 2) Sospensiva TAR; 3) Tabellazione; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. _______________ 70 AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (A.A.V)_______________________________________________________________ 78 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. ____________________________________ 78 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI, CANI VAGANTI, MALGOVERNO INCAUTA CUSTODIA ANIMALI___________ 84 1) Orari e periodi di allenamento; 2) Aree vietate. _______________________________________________________________________________ 84 AREE ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE PER CANI _________________________________________________ 85 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Disciplinare Provinciale per l’istituzione e l’attività; 4) Gare cinofile ____________________________ 85 FONDI CHIUSI___________________________________________________________________________________________ 90 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Notifica costituzione; 4) Catture di selvaggina; 5) Riapertura.__________________________________ 90 DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 25__________________________________________________________________________ 91 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani. _______________________________________________________ 91 DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 33__________________________________________________________________________ 92 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani. _______________________________________________________ 92 4 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DIVIETI DI CACCIA: COLTURE IN ATTO E ATTIVITA’ZOOTECNICHE _____________________________________________ 93 1) Esercizio di caccia; 2) Caccia in territorio in attualità di coltivazione; 3) Caccia nelle attività zootecniche; 4) Distanze da recinti e allevamenti fauna selvatica; 5) Tabellazione, 6) Comunicazione e autorizzazione, 7) Addestramento e allenamento cani.______________________________ 93 CINGHIALE _____________________________________________________________________________________________ 95 1) Periodi di caccia; 2) Uso munizione spezzata; 3) Detenzione; 4) Immissione; 5) Modalità di caccia; 6) Caccia in battuta; 7) Scheda di presenza; ________________________________________________________________________________________________________________________ 95 8) Contenimenti e soggetti autorizzati; 9) Radio, 10) Detenzione munizione spezzata; 11) Contrassegno auricolare.________________________ 95 ISCRIZIONE SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE E DOVERI _____________________________________________________ 97 CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA ______________________________________________________________ 98 LISTA DI PRESENZA ____________________________________________________________________________________ 101 CACCIA AL CINGHIALE IN AREA VOCATA _________________________________________________________________ 101 INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE (ART. 37 LRT. 3/94) ___________________________________________ 104 CINGHIALE: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA_______________________ 105 Territorio vocato alla presenza del cinghiale: 1) Battuta; 2) Divieto foraggiamento;3) Quota fissa; 4) Parata _____________________________ 105 Territorio non vocato alla presenza del cinghiale ______________________________________________________________________________ 106 CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: IL REGOLAMENTO DI CACCIA DI SELEZIONE___________________________ 107 Apposizione contrassegno; 2) Disciplinare provinciale; 3) Periodo non consentito; 4) Mezzi di abbattimento non consentiti. _______________ 107 DISCIPLINA DEL CAPO ABBATTUTO (ERRORE GRAVE)________________________________________________________________________ 112 DISCIPLINA DEL POSTO AUTO _____________________________________________________________________________________________ 112 SEGNALAZIONI __________________________________________________________________________________________________________ 113 APPOSTAMENTI e ALTANE ________________________________________________________________________________________________ 113 COMPORTAMENTI DURANTE CACCIA SELEZIONE ____________________________________________________________________________ 114 TRASPORTO AMICHEVOLE________________________________________________________________________________________________ 115 CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: IL REGOLAMENTO DI CACCIA NELLE AFV E NELLE AAV _________________ 116 1) Disciplinare di caccia nelle AFV e AAV_____________________________________________________________________________________ 116 5 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI 118 COMMERCIO FAUNA SELVATICA _________________________________________________________________________ 120 DETENZIONE FAUNA SELVATICA_________________________________________________________________________ 122 DETENZIONE FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO _________________________________________________ 124 IMMISSIONE E INTRODUZIONE FAUNA SELVATICA__________________________________________________________ 127 ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA AI FINI DI RIPOPOLAMENTO ____________________________________________ 128 ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI ___________________________________________________ 131 ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A FINI ORNAMENTALI., AMATORIALI E PER IL MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI LOCALI (AGGIORNATO CON DPGR 17/09/2012 N. 51/R) ______________________ 134 ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI _____________________________________________ 137 DETENZIONE DI UCCELLI APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI DA UTILIZZARSI COME RICHIAMI VIVI_________ 139 CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO ______________________________________________________________ 140 UCCELLAGIONE _______________________________________________________________________________________ 143 TABELLAZIONE ________________________________________________________________________________________ 144 POTERI E DOVERI DELLA VIGILANZA _____________________________________________________________________ 144 6 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DOCUMENTI DI CACCIA 1) Porto d’Armi; 2) Licenza di caccia; 3) Versamento di Concessione Governativa e Regionale; 4) Polizza Assicurativa; 5) Contributo ATC; 6) Tesserino Regionale (annotazioni, carniere, cumulo giornate); 7) Primo anno di rilascio; 8) Obbligo lenti. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia con impiego di armi senza licenza perché mai conseguita o perché revocata ovvero porto d’armi e licenza scaduti Documenti in possesso ma non visionabili* Esercizio di caccia con impiego di armi senza licenza perché mai conseguita o perché revocata ovvero porto d’armi e licenza scaduti (applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e stipula di assicurazione) Esercizio di caccia provvisto di licenza che non sia ad uso caccia (applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e stipula di assicurazione) * LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Legge 2/10/1967 n. 895 s.m art. 4 Arresto da 18 mesi a 3 anni Art. 699 Codice Penale Reclusione da 16 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da € 137.33 a € 1373.33 In caso di detenzione di fauna selvatica Art. 624 – 625 C.P. 1 L.R.T. 3/94 s.m. Artt. 29 L.R.T. 3/94 s.m. Artt. 29 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera c L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera c Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 SEQUESTRO Art. 354 C.P.P Armi e fauna L.R.T. 3/94 Art. 60 Armi e fauna L.R.T. 3/94 Art. 60 Armi e fauna COMPETENZA Notizia Reato Procura Repubblica Tribunale Ordinario Comunicazione a Questura competente Provincia Comunicazione a Questura competente Provincia Comunicazione a Questura competente 1 - NOTA OPERATIVA: Si contesta “furto aggravato” (art. 624 - 625 CP) a chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente di selvaggina: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza 34352 del 27/5/2004 “Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è …. ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia”. NOTA OPERATIVA: qualora i documenti di cui sopra fossero in possesso dell’individuo, ma non visionabili, procedere al “sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria” art.13 L. 689 del 24/11/1981. DOPO 5 GIORNI, se la documentazione non è presentata, il sequestro amministrativo è trasformato in penale. NOTA BENE: In caso di possesso di Licenza di porto d’armi diversa da quella per la caccia (tiro a volo, uso sportivo, difesa personale ecc.) contestare tutte le sanzioni amministrative,ma non sequestrare l’arma. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 7 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco senza licenza perché mai conseguita, revocata o scaduta (applicare anche le sanzioni relative alla mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e stipula di assicurazione) ai fini del versamento regionale si considerano armi ad 1 colpo) Documenti in possesso ma non visionabili* Esercizio di caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi o senza il rispetto dei minimi previsti dalla legge. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Artt. 29 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 comma 5 Mancata esibizione, pur essendone munito, della licenza che si intende comprensiva anche dei versamenti. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 comma 5 Mancata esibizione, pur essendone munito della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 comma 5 Esercizio di caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per infortuni, morte o invalidità permanente o con polizza scaduta o con massimali inferiori. L. 157/92 Art. 12 c. 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera c L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera b L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera m MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 25,00 a € 150,00 Recidiva € 420,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera m Da € 25,00 a € 150,00 L. 157/92 Art. 31 c.1 lett.b Da € 103,29 (£. 200.000) a € 619,74 (£. 1.200.000) Recidiva da € 206,58 (£. 400.000) a € 1.239,49 (£. 2.400.000) € 50,00 (€ 25,00 se esibito entro 5 giorni) € 50,00 (€ 25,00 se esibito entro 5 giorni) € 206,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Armi e fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Comunicazione a Questura competente Provincia Recidiva € 412,00 NOTA OPERATIVA: qualora la licenza di porto di fucile ad uso caccia fosse in possesso dell’individuo, ma non visionabile, procedere al “sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria” art.13 L. 689 del 24/11/1981. DOPO 5 GIORNI, se la documentazione non è presentata, il sequestro amministrativo è trasformato in penale. 2 Tale violazione è contestabile solo se il trasgressore a cui si richiede l’esibizione dei documenti di caccia (ad esclusione della licenza di porto di fucile) ne è in possesso per quanto di conoscenza dell’agente accertatore, altrimenti applicare la sanzione relativa alla mancanza di tali documenti contestando la sanzione per l’intero importo ovvero identificare il trasgressore e i 8 mezzi di caccia utilizzati e contestare adeguate violazioni e relative sanzioni scaduto il termine di 5 (cinque) giorni successivi al controllo. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa. Esercizio di caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 29 c. 1° D.P.R. 26/10/1972 n. 641 s.m art. 2 Recupero evasione dal 100 al 200% dell’importo evaso L.R.T. 3/94 s.m. art. 7 / 58 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera c L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera c L.R.T. n. 54 del 15/05/1980 s.m. art. 6 Esercizio di caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza accompagnatore con licenza da almeno 3 anni Esercizio di caccia senza osservare la prescrizione emanata nel pubblico interesse dall’Autorità di Pubblica Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul libretto di porto di fucile L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 comma 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q T.U.L.P.S. R.D. n.773 del 18.06.1931 e s.m. Art. 9 T.U.L.P.S. R.D. n.773 del 18.06.1931 e s.m. Art. 17 c.1° MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,58 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna -Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna - Provincia Sanzione amm.va dal 100 al 200% della tassa medesima, comunque non inferiore a € 103.28 (£. 200.000), oltre al pagamento della tassa dovuta L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Art. 354 C.P.P. Armi e fauna -Agenzie delle Entrate - Regione Toscana Ufficio Tributi e Contenzioso Via Novoli 26 Firenze Provincia Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale 9 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 TESSERINO VENATORIO REGIONALE DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Esercizio di caccia senza aver conseguito il tesserino regionale, quindi non potervi iscrivere le indicazioni prescritte 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 comma 7 Mancata esibizione, pur essendone munito, del tesserino regionale. L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 comma 7 N.B. Si contesta anche la mancata annotazione della giornata venatoria. Uso di penna non indelebile per le annotazioni previste sul tesserino regionale. Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale: 4 giornata venatoria giorno, mese 5 ATC o Istituto Privato; mobilità e fruizione continuativa delle giornate capi stanziali e beccaccia dopo l’abbattimento capi migratori al termine della giornata venatoria (fringuello dopo l’abbattimento, se debitamente prescritto) 6 Non indicare sul tesserino venatorio il deposito dei capi di selvaggina stanziale e di beccaccia mediante l’apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 L.R. n.20 /02 e s.m. art.6 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 L.R. n.20 del 10/6/2002 e s.m art. 6 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q + art.58 lett. i L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera m + art.58 lett. i MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Da € 80,00 a € 480,00 Da € 25,00 a € 150,00 € 160,00 Da € 80,00 a € 480,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna € 50,00 + € 160,00 COMPETENZA Provincia Provincia (€ 185,00 - se esibito entro 5 gg.) € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera i Da € 80,00 a € 480,00 € 160,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera i Da € 80,00 a € 480,00 € 160,00 Provincia L.R. n.20/2002 e s.m art. 6 c. 3 3 NOTA OPERATIVA: Nelle Aziende Agrituristico-Venatorie è obbligatorio il possesso del tesserino venatorio (L.R. 18 giugno 2012, n. 29). L’annotazione sul tesserino va effettuata dal trasgressore in presenza degli agenti accertatori o viceversa e la stessa va riportata nel testo del verbale di accertamento amm.vo. Stessa sanzione si applica a seguito di verifica incrociata annotazioni tesserino - presenze sul registro caccia al cinghiale 6 Solo in caso di deroga alla specie 4 5 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 10 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Superamento del carniere complessivo per ogni giornata di caccia 7 : LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g L.R. n.20/02 s.m. art. 4 c.1 Esercizio di caccia oltre i tre giorni consentiti settimanalmente L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g L.R. n.20 /02 s.m. art.1 c.2 Esercizio di caccia oltre le giornate consentite dal cumulo (1 ottobre-30 novembre) L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 8 Effettuare un numero complessivo di giornate superiore a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l’intera stagione venatoria 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g L.R. n.20/02 s.m. art.1 c.3 L.R.T. 3/94 Art. 58 lett. q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna in eccedenza di carniere Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Provincia L.R. n.20/02 s.m. art. 6 c. 2 TESSERINO VENATORIO PROVINCIALE (libretto uscite caccia di selezione ungulati) DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia da parte di cacciatore senza essere in possesso del tesserino venatorio provinciale (libretto uscite caccia di selezione ungulati). Esercitare la caccia da parte di cacciatore senza avere annotato le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati sul tesserino venatorio provinciale (libretto uscite caccia di selezione ungulati) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 20/02 e s.m. Art. 6 bis LR.T. 3/94 Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 20/02 e s.m. Art. 6 bis L.R.T. 3/94 Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia Provincia 7 CARNIERE GIORNALIERO: 2 capi selvaggina stanziale; 20 capi selvaggina migratoria di cui: lepre: 1 capo; Palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 complessivi Beccaccia: 3 capi; Tortora: 10 capi. 8 NOTA OPERATIVA:Verifica incrociata annotazioni tesserino - presenze sul registro caccia al cinghiale Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 11 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) 1) Iscrizione e versamento contributo annuo; 2) Sconfinamento; 3) Prenotazione Atc; 4) Mobilità Venatoria; 5) Difformità di specie cacciabili in mobilità; 6) Pre-apertura in ATC diverso da quello di residenza. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia senza essere iscritto all’A.T.C. entro il quale è stato sorpreso a svolgere attività venatoria ovvero senza aver provveduto al versamento della quota di iscrizione all’A.T.C. 9 Esercizio di caccia senza essere iscritto all’A.T.C. entro il quale è stato sorpreso a svolgere attività venatoria mediante sconfinamento vicino a quello per cui è autorizzato (misurare la distanza dal confine). Esercitare la caccia mancando di annotare le giornate di caccia in mobilità sul tesserino venatorio Esercizio di caccia in ATC impiegando un pacchetto di cinque giornate in difformità delle modalità e delle specie che impongono la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale. Esercizio di caccia mediante pacchetti di giornate utilizzabili per forme specifiche di caccia in difformità da quanto stabilito dagli AATTCC LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 13 ter comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera d DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. art. 10 c. 4 art. 11 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lettera d Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 155,00 a € 930,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera i Da € 80,00 a € 480,00 L.R.T .3/94 art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T .3/94 art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 Art. 15 c. 5 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 9 COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 Ulteriore recidiva € 730,00 € 206,67 10 Recidiva € 346,67 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 8 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 SEQUESTRO Ulteriore recidiva € 486,67 € 160,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L’iscrizione all’ulteriore ATC è comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata con bollettino postale prestampato oppure con bollettino non prestampato vidimato dall’ATC. 10 12 CALCOLO SANZIONE SCONFINAMENTO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA:€ 310,00:3= 103,33 → € 310,00-103,33= € 206,67 Sanzione ridotta di un terzo Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di in difformità delle modalità che impongono la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria (purchè non sia detenuta/abbattuta fauna stanziale) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 L.R.T .3/94 art. 58 lettera g DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 3 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI TOSCANI DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lettera d MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Recidiva € 520,00 L’annotazione va effettuata dal trasgressore in presenza degli agenti accertatori o viceversa Esercizio di caccia in mobilità in ATC presso cui non si è iscritti per cacciatori residenti in Toscana: - in un numero di giornate superiori a 20 alla selvaggina migratoria da appostam.; - senza rispettare la prescrizione della caccia da appostamento alla migratoria e trovato in possesso di selvaggina stanziale; - in un numero di giornate superiori a 20 al cinghiale in battuta; Esercizio di caccia in ATC al quale si accede dal 1° Ottobre tramite la fruizione della mobilità oltre 5 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria e stanziale (esclusi gli ungulati) verificabili attraverso documentazione al seguito e sistema banca dati regionale SIFV L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 3 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Esercizio di caccia in ATC al quale si accede dal 1° Ottobre tramite la fruizione della mobilità per 5 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria e stanziale (esclusi gli ungulati) senza prenotazione regionale verificabile attraverso documentazione al seguito o sistema banca dati regionale SIFV2 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 155,00 a € 930,00 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 4 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T.3/94 Art. 58 lettera d L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lettera d Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 Ulteriore recidiva € 730,00 Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 Ulteriore recidiva € 730,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 Ulteriore recidiva € 730,00 13 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CACCIA IN MOBILITA’ DEI CACCIATORI CHE HANNO OPTATO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in numero superiore a dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo a partire dal 1° Ottobre. Esercitare la caccia mancando di annotare le giornate di caccia in mobilità sul tesserino venatorio Esercizio di caccia in appostamento temporaneo, da parte di cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, in periodo precedente al 1/10, escluso i giorni di apertura anticipata della caccia. Esercizio di caccia, in appostamento temporaneo da parte di cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, oltre il numero delle 10 giornate di caccia consentite alla selvaggina migratoria LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 L.R.T.3/94 Art. 58 lettera d DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 15 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 16 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.28 c. 3 bis/ 3ter MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia Recidiva € 520,00 Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 80,00 a € 480,00 Ulteriore recidiva € 730,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. a Da € 210,00 a € 1.260,00 € 420,00 sospensione Licenza 1 anno Recid sospensione Licenza 3 anni L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera i DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 16 c. 3 L.R.T. 3/94 art.28 c. 3 bis/ - 3ter SEQUESTRO DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 16 c. 3 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 € 160,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Provincia MOBILITA’ DEI CACCIATORI NON RESIDENTI IN TOSCANA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o la caccia agli ungulati in periodo precedente al 1° ottobre. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 17 c. 1 L.R.T.3/94 Art. 58 lettera d MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia Recidiva € 520,00 Ulteriore recidiva € 730,00 14 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o la caccia agli ungulati senza aver provveduto ad utilizzare il sistema di teleprenotazione regionale Iscrizione a più di un ATC nel territorio regionale toscano Non rinunciare all’ATC di residenza venatoria nella propria regione se residente venatoriamente in Toscana LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 L.R.T.3/94 Art. 58 lettera d MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 17 c. 1 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 13 ter c. 6 Ulteriore recidiva Da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 13 c. 2 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 Ulteriore recidiva € 730,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno APERTURA ANTICIPATA E APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA 1) Residenza Venatoria; 2) Caccia vagante; 3) Accesso agli appostamenti temporanei; 4) Specie abbattibili, ma non autorizzate dalla Regione Toscana; 5) Utilizzo del cane. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia, in giornata di preapertura venatoria, al di fuori della propria residenza venatoria (seconda 11 ATC) Esercitare la caccia in pre-apertura da parte di cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’art. 28 c. 3 lett. B della LRT 3/94 in ATC diverso da quello di residenza venatoria (seconda 12 ATC) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 c. 6 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 9 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 c. 3 ter DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 10 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 11 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia ISCRIZIONE ATC: In caso il cacciatore non sia iscritto all’ATC applicare sanzione di cui art. 13 ter c. 4 / art. 58 lett. D LRT 3/94 s.m. La violazione si contesta solo se il trasgressore è stato sorpreso ad esercitare l’attività venatoria in pre-apertura nell’ULTERIORE ATC ed a cui è iscritto, altrimenti applicare norma di cui a pag. 15 13 (1° o 2° paragrafo). 12 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia vagante o sprovvisto di preparazione di sito nelle giornate di preapertura LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R. n.20/02 s.m. art. 8 c.1 Accedere agli appostamenti fissi e temporanei nelle giornate di preapertura, con il fucile carico ovvero montato e non in custodia L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° Superamento del carniere complessivo nella giornata di apertura anticipata della caccia 13 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5 L.R. n.20/02 s.m. art. 8 c.1 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R. n.20/02 s.m. art. 8 c.1 Esercizio di caccia 14 abbattendo, o catturando specie cacciabili nei giorni di apertura anticipata escluso quelle previste in deroga e autorizzabili dalla Regione Toscana. Esercizio di caccia 15 abbattendo o catturando specie cacciabili nei giorni di apertura anticipata previste in deroga dalla Regione Toscana, ma non autorizzate Utilizzo del cane come ausilio di caccia nelle giornate di apertura anticipata anche per il solo riporto. (Si applica se il divieto è previsto dal vigente Calendario Venatorio Provinciale) L. 157/92 art. 18 L 157/92 art. 30 lettera a L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 20/02 sm. Art.8 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 c. 5 13 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 929.62 a € 2582.28 Sosp. Lic. 1 a 3 anni € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna in eccedenza di carniere Provincia L.157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Notizia Reato Procura Repubblica Tribunale Provincia Provincia APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA (se autorizzata dalla Giunta Regionale Toscana) LRT 20/02 sm. Art. 8: 5 capi di colombaccio, 4 capi di merlo da app. temporaneo, 4 capi complessivi di palmipedi da app. fisso nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente. 14 Legge 157/92 - art. 12 - Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 15 Legge regionale Toscana n. 3/94 sm. Art. 28 - Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo 16 articolo 31.È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI DESCRIZIONE VIOLAZIONE Iscrizione a più di un ATC LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Provincia L.R.T. 3/94 art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Provincia L.R.T. 3/94 art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 13 c. 1 Non rinunciare ad ATC di residenza nella propria regione se residenti venatoriamente in Toscana Esercizio di caccia al di fuori delle prescrizioni disposte dalla Regione Toscana sulla base di accordi stipulati con altre regioni, nel periodo di apertura generale, quello immediatamente successivo e quello seguente. Esercizio di caccia al di fuori delle prescrizioni disposte dalla Regione Toscana con altre regioni con cui non ha stipulato accordi, nel periodo di apertura generale, quello immediatamente successivo e quello seguente.Es: caccia vagante alla selvaggina migratoria Esercitare il prelievo in deroga a specie abbattibili non rispettando le prescrizioni deliberate dalla Regione Toscana (residenza in Toscana, autorizzazione, tempi, modalità di abbattimento e numero di capi) Non provvedere all’aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali nel sito web regionale del sistema di prenotazione L.R.T. 3/94 s.m. Art. 13 ter c. 6 DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 13 c. 2 L.R.T. 20/02 art. 15 comma 2 vedi delibera Giunta regione Toscana in vigore L.R.T. 20/02 art. 15 comma 2 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 vedi delibera Giunta regione Toscana in vigore L.R.T. 3/94 s.m. art. 37 ter c. 3 vedi delibera Giunta regione Toscana in vigore L.R.T. 3/94 s.m. art. 13 ter c. 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Provincia DPGR N. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 17 c. 5 17 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CALENDARIO VENATORIO (caccia vagante o sprovvisti di appostamento in periodo non consentito) 1) Raccolta bossoli; 2) Periodo non consentito caccia vagante; 3) Caccia alla lepre; 4) Orari e periodi addestramento cani; 5) Caccia alla volpe DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancato recupero dei bossoli delle cartucce sparate lasciate sul luogo di caccia. Esercizio di caccia vagante o sprovvisto di appostamento nel periodo in cui la caccia si svolge solo da appostamento fisso o temporaneo in quanto fissato da disposizione provinciale Esercizio di caccia vagante da natante non ancorato nel periodo in cui la caccia si svolge solo da appostamento fisso o temporaneo in quanto fissato da disposizione provinciale Accedere agli appostamenti fissi e temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia con il fucile racchiuso in idoneo involucro carico. Accedere agli appostamenti fissi e temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia con il fucile montato o carico e non racchiuso in idoneo involucro LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 31 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R. n.20 del 10/6/2002 art. 3 c. 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R. n.20 del 10/6/2002 art. 3 c.2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R. n.20 del 10/6/2002 art. 3 c.2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° L.R. n.20 del 10/6/02 art. 3 c.5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° L.R. n.20 /02 art.3 c.5 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia 18 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CACCIA ALLA LEPRE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a sette partecipanti Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a quattro fino a 7 partecipanti. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R. n.20 del 10/6/2002 art. 3 comma 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5° MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Calendario Venatorio Norme provinciali CACCIA ALLA VOLPE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia alla volpe su tutto il territorio Provinciale in difformità alle disposizioni provinciali (minimo 8 partecipanti, comunicazione preventiva alla Provincia di avvenuta costituzione della squadra, designazione del responsabile e rispetto indicazioni degli ATC) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia Calendario Venatorio Norme provinciali 19 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 STORNO E ALTRE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA 1) Prescrizioni regionali per l’abbattimento di specie in deroga; 2) STORNO e altre specie prelevabili in deroga ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRONTUARIO IL PRELIEVO DELLO STORNO o DI ALTRE SPECIE NON È AUTORIZZATO, DESCRIZIONE VIOLAZIONE Abbattere, catturare e detenere esemplari di storno o di altre specie in deroga al di fuori del periodo di prelievo o oltre il numero totale di capi da abbattere individualmente Prelevare in deroga capi di storno o di altre specie in deroga da parte di soggetti diversi da quelli abilitati al prelievo ovvero con mezzi, impianti e metodi di prelievo non autorizzati ( es. forma vagante o sprovvisti di appostamento) Prelevare esemplari di storno o di altre specie in deroga in numero giornaliero superiore ovvero in numero complessivo superiore per ogni cacciatore per l’intero periodo di deroga. Prelevare esemplari di storno o di altre specie in deroga al di fuori dei luoghi e delle circostanze di tempo autorizzate. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO L. 157/92 Art. 18 L. 157/92 art. 30 lettera h L.R.T. 3/94 s.m. art. 37/ter c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Vedi Delibera Giunta regione Toscana in vigore L.R.T. 3/94 s.m. art. 37/ter c. 3 Vedi Delibera Giunta regione Toscana in vigore L.R.T. 3/94 s.m. art. 37/ter c. 3 Vedi Delibera Giunta regione Toscana in vigore Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospens. licenza da 1 a 3 anni L.157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato Procura Repubblica Tribunale € 210,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna COMPETENZA (Informativa alla Procura della Repubbl. del Tribunale) Provincia 20 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Prelevare,impiegare gli esemplari di storno o di altre specie in deroga in violazione delle prescrizioni che disciplinano l’esercizio della deroga riportate nella Delibera Giunta regione Toscana in vigore (es.vendita storni prelevati) Usare richiami della specie di riferimento LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 37/ter c. 3 Vedi Delibera Giunta regione Toscana in vigore L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lett.e L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera g MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. h IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Da 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva 520,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia FRINGUELLO: CACCIA O PRELIEVO IN DEROGA AD ALTRI FRINGILLIDI (se consentito da norma specifica) ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRONTUARIO IL PRELIEVO DEL FRINGUELLO O ALTRI FRINGILLIDI NON È AUTORIZZATO, LEGGE LEGGE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE DESCRIZIONE VIOLAZIONE ARTICOLO VIOLAZIONE Abbattere, catturare o detenere Fringillidi 16 in numero superiore alle 5 unità. Abbattere detenere Fringillidi in numero non superiore a 5 unità L. 157/92 art. 18 comma 1 modificato dal DPCM 22/11/1993 L.R.T. 3/94 s.m. art. 27 lettera c ARTICOLO SANZIONE Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni L. 157/92 art. 30 lettera h L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale, se debitamente prescritto L.R.T. 3/94 s.m. art. 28-37/ter c. 3 lett. g € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera i Da € 80,00 a € 480,00 € 160,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Notizia di reato Procura Repubblica tribunale Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia (Informativa alla Procura della Repubbl. del Tribunale) Provincia Vedi Delibera Giunta R. Toscana in vigore Esercitare il prelievo in deroga al fringuello (o altre specie di fringillidi) non rispettando le prescrizioni deliberate dalla Regione Toscana (es. residenza in Toscana, residenza venatoria, autorizzazione, tempi, modalità di abbattimento, numero di capi se debitamente prescritto) 16 L.R.T. 3/94 s.m. art. 37/ter c. 3 Vedi Delibera Giunta regione Toscana in vigore Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Fringillidi : fringuello, peppola, cardellino, frosone, verdone, fanello, ciuffolotto, verzellino, lucherino, crociere Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno 21 ESERCIZIO DI CACCIA: MODALITA’ 1) Opzione art. 28 LRT 3/94; 2) Caccia da veicoli a motore e natanti; 3) Caccia a rastrello; 4) Caccia in Aree Vocate e non Vocate al cinghiale fuori periodo consentito. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE € 420,00 sospensione Licenza 1 anno Recid sospensione Licenza 3 anni € 210,00 Esercizio di caccia in forma diversa da quella prescelta in via esclusiva (opzione art. 28 c. 3 LRT 3/94)) L.R.T. 3/94 s.m. art.28 c. 3 – 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. a Da € 210,00 a € 1.260,00 Esercizio in qualunque forma di tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 (aree per addestramento e allenamento cani ) L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera r L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 Esercizio di caccia sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili (valutare l’eventuale violazione delle distanze da strade carrozzabili o divieti di circolazione su strade non pubbliche o fuori strada) Esercizio di caccia a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua L. 157/92 art. 21 lettera i L. 157/92 art. 30 lettera i L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera a L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 2065,83 sospensione licenza da 1 a 3 anni € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato Procura Repubblica Tribunale L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia 22 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CACCIA ALLA BECCACCIA E AL BECCACCINO: MODALITA’ DESCRIZIONE VIOLAZIONE Fare la posta alla beccaccia LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. n.20/02 art. 3 c. 7 bis L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera v L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera z L.R.T. n.20/02 art. 3 c.7 Esercitare la caccia alla beccaccia un’ora prima degli orari consentiti dal Calendario Venatorio Regionale L.R.T. 3/94 s.m. Art. 30 L.R.T. n.20/02 art. 2 c. 1-2 lett. b Esercizio di caccia alla beccaccia nel periodo tra il 1 e il 31 gennaio con l’ausilio di cani diversi da quelli da ferma o da cerca Esercizio di caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino L.R.T. n.20/02 art. 3 c.7 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia 23 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE, NON CACCIABILI, CERVIDI, BOVIDI, FASIANIDI E LEPRE ABBATTUTI FUORI DAL PERIODO STABILITO DALLA REGIONE TOSCANA O FUORI DAL PERIODO STABILITO DALLA PROVINCIA 1) Specie particolarmente protette; 2) Specie non cacciabili; 3) Abbattimento ungulati fuori dal periodo di caccia. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Abbattere, catturare, detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti 17 L. 157/92 art. 2 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera. b Abbattere, catturare, detenere esemplari di orso, stambecco camoscio d’Abruzzo e muflone sardo L. 157/92 art. 2 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera c Abbattere, catturare, detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale è vietato l’abbattimento L. 157/92 art. 2 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera g Abbattere, catturare, detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita (specie non previste dall’art. 18 L. 157/92) L. 157/92 art. 18 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera h MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da € 774.69 a € 2065.83 sospensione licenza da 1 a 3 anni Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da € 1032,91 a € 6197,48 revoca licenza per 10 anni Ammenda fino a € 3098.74 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione (vedi Convenzione 24 Berna recepita dalla L. 5 Agosto 1981 n. 503 – SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE”. 17 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Abbattere ungulati della specie: capriolo, cervo, daino, muflone fuori dai tempi e dai modi previsti dal regolamento (DPGR in vigore) e di conseguenza del Calendario venatorio provinciale 18 L.R.T. 20/02 s.m. art. 7 comma 6 Abbattere, catturare, detenere specie previste dall’art. 18 L. 157/92 e nei periodi da questo previsti ma non previste dal “Calendario Venatorio Regionale – Norme Regionali” (es. caccia alla lepre dopo 8 Dicembre, salvo autorizzata dalla provincia fino al 31/12) Abbattere, catturare, detenere specie previste dall’art. 18 L. 157/92 e nei periodi da questo previsti ma non previste dal “Calendario Venatorio Norme Provinciali” (es. divieto caccia al fagiano dal 1° al 31 Gennaio) L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 c. 5 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera o Da € 1.030,00 a € 6.180,00 € 2060,00 a capo Recidiva € 4.120,00 a capo L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 2.060,00 a € 12.360,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 20/02 s.m. CHIUSURA GENERALE, TEMPI, PERIODI E ORARI DELLA CACCIA 1) Chiusura Generale della caccia; 2) Giorni silenzio venatorio; 3) Orari di caccia; 4) Caccia oltre 3 gg. alla settimana. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura per ogni singola specie prevista dall’art. 18 c. 1 L.157/92 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 18 modificato dal DPCM 22/11/93 MINIMO E MASSIMO L. 157/92 art. 30 lettera a 18 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto da 3 a 1 anno o ammenda da € 929.63 a € 2582.28 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni ulteriore recidiva sospensione definitiva licenza L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale ART. 7 comma 6 LR 20/02 – Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell’ISPRA, piani di abbattimento in forma selettiva 25 di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO Esercizio di caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24) L. 157/92 art.18 comma 5 L. 157/92 art. 30 lettera f Esercizio di caccia in violazione agli orari consentiti e/o determinati dal Calendario Venatorio L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 20/02 art. 2 Esercizio di caccia oltre i tre giorni consentiti settimanalmente (escluso il periodo dal 1/10 al 30/11, cumulo permesso per la sola caccia alla selvaggina migrat. da appostam.) L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 comma 2 Esercizio di caccia in modo continuativo da appostamento ( 1.10/30.11) abbattendo e detenendo selvaggina diversa da quella migratoria. L.R.T. 20/02 s.m. Art. 1 c. 3 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516.46 Recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni € 210,00 L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno 26 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DISTANZE DI CACCIA ED ALTRI DIVIETI DI ATTIVITA’ VENATORIA 1) Parchi e Riserve Naturali; 2) Giardini ed impianti sportivi; 3) Demanio regionale; 4) Sospensiva TAR; 5) Macchine agricole; 6) Distanze da abitazioni, strade carrozzabili, ferrovie,luoghi di lavoro ecc.; 7) Aree percorse da fuoco; 8) Esplosione pericolosa; 9) Terreno ricoperto di neve o piene. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia nei: 1- Parchi nazionali; 2- Parchi naturali regionali; 3- Riserve naturali LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 21 lettera b L. 157/92 art. 30 lettera d L. n.394 / 91 art. 11 c.3 lett.f L. n.394 / 91 art. 30 c.1 Esercitare la caccia nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive L. 157/92 art. 21 lettera a L.157/92 art. 30 lettera d Esercizio di caccia nei giardini, Parchi ad uso pubblico e Privati, parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi. L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera bb L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464.82 a € 1549.37 sospens. Licenza da 1 a 3 anni ulteriore recidiva revoca licenza Arresto fino ad 1 anno e ammenda da € 103.29 a € 25.822.84 Recidiva sanzioni raddoppiate Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464.82 a € 1549.37 sosp. Licenza da 1 a 3 anni ulteriore recidiva revoca licenza € 210,00 L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno 27 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia all’interno di proprietà demaniali regionali (ove sia espressamente vietata). Esercizio di caccia nelle Aree Contigue ai Parchi Naturali e Regionali effettuato da parte di cacciatori non aventi diritto all’accesso agli ATC su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta, salvo i programmi di prelievo autorizzati dall’ATC e l’Amm.ne Parco. Esercitare la caccia a distanza inferiore a MT. 100 da macchine operatrici agricole in funzione LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 c.1 lett. bb L.R.T. 3/94 s.m. art. 23 comma 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera c L.R.T.3/94 s.m. art. 58 lettera e L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera d L.R.T.3/94 s.m. art. 58 lettera e MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Da € 155,00 a € 930,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno Ulteriore recidiva da € 365,00 a € 2.190,00 Ulteriore recidiva € 730,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Esercitare la caccia alla selvaggina migratoria per una distanza inferiore a 1.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera aa L.R.T.3/94 s.m. art. 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno 28 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Esercizio di caccia nelle località ove vi siano opere di difesa dello Stato o dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali debitamente tabellate L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera dd Esercizio di caccia nelle aree percorse da fuoco, di estensione superiore ad un ettaro debitamente tabellate (Il divieto è in vigore per 5 anni dalla data di istituzione) L.R.T. 39/2000 e s.m art. 76 c. 4 Esercitare l’attività venatoria negli specchi d’acqua dove si eserciti l’industria della pesca dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca (se debitamente tabellate) L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera ii Esercitare la caccia nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 1 Esercitare la caccia nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 1 L.R.T.3/94 s.m. art. 58 lettera e L.R.T.3/94 s.m. art. 58 lettera e MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T.3/94 s.m. art. 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno 29 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Sparare in direzione di immobili, strade carrozzabili, ferrovie da distanza minore di metri 150 con fucile ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla Provocare accensioni ed esplosioni pericolose nelle vicinanze di luoghi di cui sopra L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 2 Sparare in direzione di stabbi o stazzi e altri recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione da distanza minore di metri 150 con fucile ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla Esercitare la caccia quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve (escluso la caccia di selezione agli ungulati nel territorio sottoposto a caccia programmata, nelle AFV e in aree recintate predisposte per il prelievo degli ungulati nelle AAV ) Esercitare la caccia negli stagni, nei corsi d’acqua, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coperti in tutto o in parte da ghiaccio e sui terreni sommersi da piene di fiume L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera e MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 7 L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Ammenda fino a € 102 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Provincia Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno Art. 703 C.P L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera e SEQUESTRO L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia 30 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 ESERCIZIO DI CACCIA: MEZZI VIETATI 1) Mezzi non consentiti; 2) Munizione spezzata per abbattere ungulati; 3) Trappole, sostanze adesive, reti, tagliole, lacci; 4) Bocconi avvelenati; 5) Balestre; 6) Richiami acustici; 7) Armi aria compressa; 8) Detenzione tagliole e trappole DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Esercizio di caccia con mezzi non consentiti L.157/92 art. 13 comma 5 L. 157/92 art 30 lettera h Usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati L.157/92 art. 21 lettera u L 157/92 art. 30 lettera h Usare esche o bocconi avvelenati vischio e altre sostanze adesive, trappole, reti, (vedi uccellagione) tagliole, lacci, archetti o congegni similari L.157/92 art. 13 comma 5 art 21 lettera u L 157/92 art. 30 lettera h L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 c. 1 lett. L L R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Valutare se procedere ai sensi dell’art. 544 bis/ter C.P. (maltrattamento) Usare esche o bocconi avvelenati vischio e altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari Produrre vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica 19 19 l’uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di 31 cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla provincia; Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Usare armi impostate con scatto provocato dalla preda LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.157/92 Art.21 lettera u L 157/92 art. 30 lettera h Esercitare la caccia facendo uso di balestre. L. 157/92 art 21 lettera u L 157/92 art. 30 lettera h Esercitare la caccia usando a fine di richiamo, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettroma_ gnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione di suono (sono assimilati gli apparecchi elettronici) 20 L.157/92 art. 21 lettera r L 157/92 art. 30 lettera h MINIMO E MASSIMO (vedi armi e munizioni) IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione Licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione Licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione Licenza da 1 a 3 anni L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi, fauna e richiami acustici. Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale ARMI AD ARIA COMPRESSA O GAS COMPRESSO IMPIEGATE PER ATTIVITA’ VENATORIA E TEMPO LIBERO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia usando armi ad aria compressa o gas compressi con potenza superiore a 7,5 joule. Esercitare la caccia usando armi ad aria compressa o gas compressi con potenza inferiore a 7.5 joule. Trasportare armi di cui all’art. 1 del Decreto 9 Agosto 2001 n. 362 senza usare massima diligenza ovvero trasportarle senza che siano scariche o in custodia 21 20 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.157/92 art. 13 comma 5° L 157/92 art. 30 lettera h L. 110/75 art. 4 c 1 (modificata da L.526/99 art.11) D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 L.157/92 art. 13 comma 5° L. 110/75 art.4 c .4 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 10 c. 1 / 2 MINIMO E MASSIMO L 157/92 art. 30 lettera h D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 16 c. 1 Da € 516,46 a € 3.098,74 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni Arresto da 1 mese ad 1 anno e ammenda da € 51.64 a € 206.58 Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni € 1.032,00 L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Rapporto al Questore Prefettura 22 In caso di richiamo acustico rappresentato da telefono cellulare si sequestra: 1 - l’apparato telefonico portatile completo di pila; 2- la scheda di memoria contenente la riproduzione del suono. NON SI SEQUESTRA LA SIM CARD salvo che il suono sia memorizzato sulla stessa.21 DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Ministero degli Interni Art. 1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. 22 DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DM 09/12/1997:in contanti direttamente presso la sede del concessionario addetto al servizio riscossione tributi di Siena - Monte dei Paschi di Siena indicando i seguenti codici : codice ufficio 9A2 – codice territoriale F598 – causale PA – codice tributo 741 T e 945 T oppurepresso uno sportello bancario o ufficio postale mediante il modello F23 32 indicando i codici di cui sopra Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Chiunque detiene armi ad aria compressa di cui all’art. 1 del D.M. 09/08/2001 n. 362 23 senza che sulle stesse sia stato apposto a cura del produttore o dell’importatore lo specifico punzone che certifica l’energia cinetica entro il limite consentito. Vietato affidare a minori le armi di cui all’art. 1 del D.M. 09/08/2001 n. 362 (21) Utilizzare armi di cui all’art. 1 del D.M. 09/08/2001 n. 362 (21) da parte di persone che non abbiano la maggiore età o da parte di minori non assistiti da soggetti maggiorenni 25 Portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo le armi di cui all’art. 1 del D.M. 09/08/2001 n. 362 (21) ovvero portarle in riunioni pubbliche. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA 24 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 4 c. 1 / 2 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 16 c. 1 Da € 516,46 a € 3.098,74 € 1.032,00 Rapporto al Questore Prefettura D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 7 c. 7 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 8 c. 3 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 16 c. 1 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 16 c. 1 Da € 516,46 a € 3.098,74 € 1.032,00 Rapporto al Questore Prefettura 23 Da € 516,46 a € 3.098,74 € 1.032,00 Rapporto al Questore Prefettura 23 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 9 c. 1 D.M. Interno n.362 del 9/8/2001 Art. 16 c. 1 Da € 516,46 a € 3.098,74 € 1.032,00 Rapporto al Questore Prefettura23 TRASPORTO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA 1) Trasporto armi. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Trasporto d’armi per uso venatorio che non siano scariche e in custodia nei centri abitati. Trasporto d’armi per uso venatorio che non siano scariche e in custodia a bordo di veicoli di qualsiasi genere. 26 Trasporto d’armi per uso venatorio che non siano scariche e in custodia nei giorni o nei periodi non consentiti all’esercizio venatorio. 20 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 4 L.R.T 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 4 L.R.T 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 4 L.R.T 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 23 DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Ministero degli Interni Art. 1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. 24 DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DM 09/12/1997:in contanti direttamente presso la sede del concessionario addetto al servizio riscossione tributi di Siena - Monte dei Paschi di Siena indicando i seguenti codici : codice ufficio 9A2 – codice territoriale F598 – causale PA – codice tributo 741 T e 945 T oppurepresso uno sportello bancario o ufficio postale mediante il modello F23 indicando i codici di cui sopra 25 Fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico. 26 33 Il divieto si applica anche negli Istituti Faunistici e nelle strutture Faunistiche ai soggetti non autorizzati (purché non si configuri l’esercizio di caccia) Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Trasporto d’armi per uso venatorio carica in custodia a bordo di veicoli di qualsiasi genere purché non si configuri l’esercizio di caccia in questo caso applicare sanzione di cui alla pag. 27. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 4 L.R.T 3/94 s.m. art.58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia DETENZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, USO DI ARMI E MUNIZIONI IMPIEGATE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA 1) Fucile capace di contenere più colpi; 2) Sparo da autoveicolo o natante; 3) Sparo lungo una pubblica via; 4) Balestre; 5) Silenziatori; 6) Contraffazione, alterazione armi; 7) Detenzione armi clandestine; 8) Luogo detenzione armi; 9) Porto d’armi in luogo pubblico e privato con o senza licenza; 10) Detenzione armi, munizioni ed esplosivo; 11) Consegna di arma a minore; 12) Abbandono d’arma e munizioni DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia con fucile ad anima liscia capace di contenere nel serbatoio più di 2 colpi o con arma a canna rigata capace di contenere più colpi di quanti ne stabilisca l’omologazione. Esercitare la caccia sparando da veicoli o natanti non ancorati saldamente o aeromobili a distanza consentita da un luogo abitato o nelle sue adiacenze o a distanza consentita lungo una pubblica via o in direzione di essa. Esercitare la caccia sparando da veicoli o natanti non ancorati saldamente o aeromobili a distanza consentita da un luogo abitato o nelle sue adiacenze o a distanza consentita lungo una pubblica via o in direzione di essa LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 art. 13 L.157/92 art. 30 lettera h Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Notizia Reato alla Procura Repubblica Tribunale L.157/92 Art.21 lettera i L. 157/92 art. 30 lettera i L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale LRT 3/94 s.m. art. 32 lettera b L.R.T 3/94 s.m. art. 58 lettera e Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 2065.83 sospensione Licenza da 1 a 3 anni. Ulteriore Recidiva Revoca lic.10 anni € 210,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno 34 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia sparando da veicoli o natanti non ancorati saldamente o aeromobili in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.157/92 Art.21 lettera i MINIMO E MASSIMO L. 157/92 art. 30 lettera i Art. 703 C.P. art. 57 T.U.L.P.S. Esercitare la caccia sparando da veicoli o natanti non ancorati saldamente o aeromobili in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa LRT 3/94 sm. art. 32 lettera b e art. 33 comma 1 L.R.T 3/94 sm. art. 58 lettera e Esercizio della caccia facendo uso di balestre. E’ sempre vietato il porto di balestra corredata di frecce con punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o ad arpione 27 (T.U.L.P.S..art. 45) L.157/92 Art.13 L. 157/92 art. 30 lettera h L. n.110 del 18/04/1975 art. 4 c.2, 3 L. n.110 del 18/04/1975 art. 4 c. 3 Esercizio della caccia facendo impiego di balestre LRT 3/94 sm. art. 32 lettera o LRT 3/94 sm. art. 30 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 27 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 2065.83 sospensione Licenza da 1 a 3 anni. Ulteriore Recidiva Revoca lic.10 anni € 210,00 L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 Art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 51.64 a € 206,58 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno E’ consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo (uso sportivo) munita di dardi con punte a profilo ogivale ordinario. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 35 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia con armi non espressamente previste dall’art.13 della Legge 157/92 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 13 MINIMO E MASSIMO L. 157/92 art. 30 lettera h Art. 699 C.P. Esercizio di caccia con armi munite di silenziatore o con scatto provocato dalla preda ( vedi anche violazioni in merito ad alterazione d’arma) Contraffazione, cancellazione o alterazione dei numeri di catalogo o di matricola o degli altri segni distintivi impressi sulle armi comuni da sparo o sulle canne. Detenzione di armi o canne clandestine, cioè non iscritte al catalogo nazionale o sprovviste della matricola Omessa variazione di luogo di detenzione delle armi 28 L. 157/92 art. 21 lettera u L.157/92 art. 30 lettera h L. n.110 del 18/04/1975 art. 3 relativo alla modifica dell’arma Art 699 C.P. c. 2 28 L. n.110 del 18/4/75 Art. 11 modificata da D.L. 324 del 13/11/90 Art. 10 L. n.110 del 18/4/75 Art. 23 comma 3 TULPS art. 38 in relazione all’art.58 RD 635/40 L. n.110 del 18/04/1975 art. 23 comma 4 IMPORTO SANZIONE Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sosp. Licenza da 1 a 3 anni Arresto da 3 a 18 mesi Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 154.94 a € 1032.91 Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 154.94 a € 1549.37 Reclusione da 1 a 6 anni multa da € 103.29 a € 1032.91. RD 773/31 Art. 221 Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103,29 SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Arresto facoltativo L.157/92 art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Arresto facoltativo Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Arresto facoltativo Art.354 C.P.P. Armi Arresto obbligatorio in flagranza art.354 C.P.P. Armi Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia di Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale 36 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Alterazione di arma (modifica di caratteristiche meccaniche, di dimensioni, di potenzialità di offesa o modifica che ne renda più agevole il porto, l’uso o l’ occultamento) es: canna segata, silenziatore, calcio segato ecc. Porto d’arma alterata (modifica di caratteristiche meccaniche, di dimensioni, di potenzialità di offesa o modifica che ne renda più agevole il porto, l’uso o l’ occultamento) es: canna segata, silenziatore, calcio segato, ecc.. Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi comuni da sparo o canne clandestine non iscritte al catalogo nazionale ovvero armi comuni da sparo con matricola abrasa o canne con matricola abrasa.- L. n.110 del 18/04/1975 art. 3 Reclusione da 1 a 3 anni multa da € 309.87 a € 2065.83 Art.354 C.P.P Armi Arresto facoltativo Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L. n.110 del 18/4/75 art. 3 Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 154.94 a € 1032.91 Art.354 C.P.P Armi Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Reclusione da 2 a 8 anni multa da € 154 a € 1549 Art.354 C.P.P Armi Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Porto d’armi nelle pubbliche riunioni da parte di persona munita di licenza L. n.110 del 18/04/75 art. 4 comma 4 Art.354 C.P.P Armi Porto d’armi nelle pubbliche riunioni da parte di persona non munita di licenza L. n. 110 del 18/04/1975 art. 4 comma 4 Notizia Reato Procura Repubblica Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Porto d’armi comuni da sparo da parte di persona non munita di porto di armi o con licenza scaduta in luogo pubblico o aperto al pubblico Art. 699 C.P. comma 2 L. n.110 del 18/04/75 Art. 23 comma 4 Arresto obbligatorio in flagranza Arresto da 4 a 18 mesi e ammenda da € 103.29 a € 413.17 Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 206.58 a € 413.17 Art. 699 C.P. Art. 699 C.P. Reclusione da 16 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da 137.33 a 1373.33 L.895 del 02/10/1967 art. 4 Art.354 C.P.P Armi Art.354 C.P.P Armi 37 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto da 3 mesi a 18 mesi Art.354 C.P.P Armi Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 51.65 a € 206.58 Art.354 C.P.P Armi Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a € 103.29 Art.354 C.P.P Polvere da sparo Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Porto d’armi comuni da sparo (fucile da caccia) da parte di soggetto non munito di porto d’armi o con libretto scaduto fuori dall’abitazione o delle appartenenze di essa ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico Porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente o nocchiere, salvo autorizzazioni previste dal TULPS Detenzione di esplosivo (polvere da sparo) per caricamento di cartucce da caccia in quantità superiore ai 5 Kg Art. 699 C.P. Detenzione illegale di armi comuni da sparo o parti di esse e munizioni L 895 del 2/10/67 art. 2 e 7 31 Reclusione da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi e multa da € 103.29 a € 1032.91 Art.354 C.P.P Armi Detenzione illegale di armi o munizioni (non regolarmente denunciate) la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Art. 697 C.P. 32 comma 1 Arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda fino a € 371.85 Art.354 C.P.P Armi Detenzione illegale di armi da guerra o tipo guerra e parti di esse e di munizione da guerra L. 895 del 2/10/67 art.2 Reclusione da 1 a 8 anni e multa da € 206.58 a € 1549.37 Art.354 C.P.P armi Arresto obbligatorio Art.380 C.P.P 29 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 4 comma 1 29 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 4 comma 1 R.D. 635/40 Art. 97 Art 678 C.P. 30 L. 110 del 18/04/1975 Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell' art.42 del TULPS 18 giugno 1931,n.773 ,e successive modificazioni,non possono essere portati,fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,armi,mazze ferrate o bastoni ferrati,sfollagente,noccoliere. 30 Art. 678 CP. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247. 31 L 895 del 2/10/67 Art. 2. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. 32 Art. 697 CP.Detenzione abusiva di armi.Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o 38 con l'ammenda fino a euro 258. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenzione di munizioni da caccia eccedenti le 1000 ma non superiori a 1500 non regolarmente denunciate Detenzione di munizioni da caccia eccedenti le 1500 a pallini o palla ovvero 200 per pistola e rivoltella LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 110 del 18/04/1975 art.26 33 T.U.L.P.S. Art.38 34 R.D. 635/40 Art. 97 Detenzione o porto di cartucce a palla non denunciate Art. 697 C.P. Detenzione o porto abusivo, senza denuncia, di munizioni per armi comuni da sparo da parte di soggetto non in possesso di armi regolarmente denunciate Detenzione o porto abusivo di munizioni, da parte di soggetto in possesso di armi regolarmente denunciate (è consentita la detenzione fino a 1.000 cartucce a pallini da parte di soggetto in possesso di armi regolarmente denunciate ai sensi dell’art. 26 della L. 110/75) Art. 697 C.P. comma 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Art.. 697 C.P. Arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a € 371.85 Art.354 C.P.P Munizioni Art 678 C.P. Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a € 247.90 Art.354 C.P.P Munizioni Arresto da due mesi a un anno o ammenda fino a € 371.85 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda fino a € 371.85 Art.354 C.P.P Munizioni Art.354 Armi C.P.P Arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda fino a € 371.85 Art.354 Armi C.P.P Art. 697 C.P. L. n. 110 del 18/04/1975 Art. 26 33 L. 110 del 18/04/1975 art. 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni è soggetto all'obbligo della denuncia,stabilito dall' art.38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773 ,chi,in possesso di armi regolarmente denunziate,detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia. 34 Art. 38 TULPS: Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. Regolamento applicazione art. 38 TULPS: Art. 57 L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della Legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia. Art. 58 La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi,delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della Legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della Legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state 39 precedentemente denunciate. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO Assicurare con ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica, la custodia delle armi e degli esplosivi L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 1 35 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 2 Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda fino a € 516,46 Art.354 C.P.P.Armi Non effettuare immediata denunzia all’Ufficio locale di P.S., o al più vicino Comando CC, dello smarrimento o del furto di armi o parti di esse o di esplosivi di qualunque natura. Non effettuare l’immediato deposito presso l’ufficio locale di PS, o al più vicino Comando CC, di armi o parti di esse rinvenute. L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 3 36 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 4 Ammenda fino a € 516,46 Art.354 C.P.P.Armi L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 5 37 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 7 Arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a € 206,58 Art.354 C.P.P.Armi Non dare immediata notizia all’ufficio locale di PS, o al più vicino Comando CC, del rinvenimento o la conoscenza di depositi di esplosivi di qualunque natura Consegnare a minori di anni 18, che non siano in possesso della licenza dell’Autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti, o a persone imperite nel maneggio, un’arma di cui all’art. 2 commi 1°-2° o esplosivi diversi dai giocattoli pirici L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 6 38 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 comma 7 Arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a € 206,58 Art.354 C.P.P.Armi L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 bis comma 1 39 L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 bis comma 1 Arresto fino a 2 anni Art.354 C.P.P Armi Se trattasi di armi clandestine →→→→→→→→→ →→→→→→→→→ Ammenda fino a € 1032.91 Reclusione da 1 a 3 anni COMPETENZA Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Arresto obbligatorio 35 Art. 20 comma 1 . Custodia delle armi e degli esplosivi denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza. 36 Art. 20 comma 3 Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,se questo manchi,al più vicino comando dei carabinieri.Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. 37 Art. 20 comma 5 Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o,in mancanza,presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. 38 Art. 20 comma 6 Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,in mancanza,al più vicino comando dei carabinieri. 39 Art. 20 bis comma 1 Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più 40 grave reato, con l'arresto fino a due anni. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Trascurare di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone di cui all’art.20 bis c.1 L. 110/75, giunga ad impossessarsene agevolmente LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 bis comma 2 40 MINIMO E MASSIMO L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 bis comma 2 Arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino a € 1032.91 Reclusione da 1 a 3 anni Se trattasi di armi clandestine Trascurare di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone di cui all’art. 20 bis c.1 L. 110/75, giunga ad impossessarsene agevolmente: a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportive; b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria. IMPORTO SANZIONE →→→→→→→→→ L. n. 110 del 18/04/1975 art. 20 bis comma 3 42 →→→→→→→→ Ammenda da € 154.94 a € 516.46 SEQUESTRO COMPETENZA Art.354 C.P.P Armi Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Arresto obbligatorio 41 Art.354 C.P.P Armi Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Reclusione da 1 a 3 anni Se trattasi di armi clandestine →→→→→→→→→ →→→→→→→→ 40 Arresto obbligatorio Art. 20 bis comma 2. -Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. 41 Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 42 Art. 20 bis comma 3. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che 41 non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 APPOSTAMENTI 43 DPGR 26/07/2011 n. 33/R Art. 73 - Appostamenti fissi (articolo 34 L.r. 3/1994) 1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno. 2. Gli appostamenti fissi si distinguono in: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento; d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali. Art. 74 - Appostamenti temporanei (articolo 34 L.r. 3/1994) 1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza. 2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio. 3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. 4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono. 5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo e non sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 77 e 80 DPGR 33R_2011 modificato dal DPGR 51/R_2012. APPOSTAMENTI TEMPORANEI 1) Materiali non consentiti per la costruzione di appostamenti temporanei 2) Rimozione; 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze di caccia; 5) Distanze 44 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzare, per l’installazione di appostamenti temporanei, vegetazione spontanea arbustiva ed erbacea appartenente specie tutelate dalla normativa vigente, e/o utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Mancata rimozione degli appostamenti temporanei da parte dei fruitori al momento dell’abbandono o al termine della giornata venatoria LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. n.20/02 art. 3 c. 3 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 74 c.3 eventuali violazioni di norme specifiche a tutela della flora L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. n.20/02 Art. 3 c. 4 DPGR n. 33/R del 2011 art. 74 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 43 I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell’autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 78, comma 1, lettera b) della legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) 44 Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 42 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Installare appostamenti temporanei prima dell’orario consentito (massimo un’ora prima dell’orario di caccia) Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 80 metri da altro appostamento dello stesso tipo occupato. 45 Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 100 metri da appostamento fisso alla minuta selvaggina occupato 46 Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 100 metri da appostamento fisso per colombacci occupato39 Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei con impiego di richiami vivi o volantini a distanza inferiore a 200 metri da altri appostamenti fissi occupati. (DPGR 51R_2012). Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso per palmipedi e trampolieri occupato Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso (occupato) per palmipedi e trampolieri su lago artificiale Esercitare la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia, a distanza inferiore a 100 metri da tutti gli appostamenti fissi occupati LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R. n.20/02 Art. 3 c.4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 1 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 3 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 3 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 4 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 3 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 3 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 2011 Art. 77 c. 5 La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può ridurre tale distanza fino a 50 metri Le Province possono portare a 200 metri le distanze degli appostamenti temporanei agli appostamenti fissi di cui all’art. 73, comma 2, lettere a) e b) per la gestione di particolari territori o l’esercizio di particolari forme di caccia. 45 46 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 43 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Installazione e utilizzo di appostamento temporaneo a distanza inferiore a 100 mt. da aree in cui vige il divieto di caccia. Procedere al recupero di animali feriti con l’uso del fucile uscendo da appostamenti temporanei per un raggio superiore a 50 mt., purchè si tratti comunque di area soggetta alla caccia programmata 47 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L. R.T.n. 3/ 94 s.m. art. 34 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 80 c. 3 L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 83 c. 1 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Valutare se è in corso lo svolgimento della caccia vagante APPOSTAMENTI FISSI ABUSIVI ED ESERCIZIO DI CACCIA ALL’INTERNO DI ESSI (TITOLARI E FREQUENTATORI) 1) Installazione appostamenti fissi e complementari abusivi; 2) Esercizio di caccia in app. fisso abusivo; 3) Collocazione; 4) Frequentatori; 5) Falsità in atto pubblico; 6) Installazione in crinale montano; 7) Richiami vivi utilizzabili; 8) Esposizione tabella; 9) Smantellamento; 10) Esibizione autorizzazione a vigilanza DESCRIZIONE VIOLAZIONE Installare appostamenti fissi o complementari sprovvisti di autorizzazione della provincia (abusivi) Esercizio di caccia in appostamenti fissi e complementari sprovvisti di autorizzazione della provincia (abusivi). Sul verbale di accertamento amm.vo riportare:“in violazione art. 6 della L.R.T. 54/80” Collocare capanni complementari per colombacci in un raggio superiore a 35 mt. dal capanno principale. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 c. 6 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 81 L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 81 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.n. 54/80 art. 6 →→→→→→→→→ →→→→→→→→ →→→→→→→→ →→→→→→ L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 78 c. 1 L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Regione Toscana Provincia Provincia Art. 83 c. 3. La disposizione si applica ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti. 47 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 44 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in appostamento fisso e/o complementare senza provvedere alla convalida annuale dell’autorizzazione effettuata inviando l’attestazione di pagamento alla Provincia Modifica abusiva della dislocazione di un appostamento fisso autorizzato. Esercizio di caccia in appostamento fisso abusivamente dislocato in luogo diverso rispetto a quello autorizzato. Installare e mantenere in esercizio appostamenti fissi senza provvedere a comunicarne la presenza al Comune competente per territorio In qualità di opzionista di cui all’art. 28 c. 3 lett. C LRT 3/94, essere titolare di più di 1 (uno) appostamento fisso per tutto il territorio regionale. (Salvo le autorizzazioni preesistenti all’entrata in vigore della LRT 23.02.2005 n. 34 relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci) In qualità di opzionista di cui all’art. 28 c. 3 lett. C LRT 3/94, essere titolare di appostamento fisso ricadente nel territorio regionale collocato al di fuori dell’ATC di residenza o dell’ulteriore ATC. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 82 c. 1 L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Decadenza autorizzazione app. fisso Provincia L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 81 / 82 c. 2 L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 81 / 82 c. 2 L R.T. 3/ 94 s.m. art. 6 bis L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Decadenza autorizzazione app. fisso Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Decadenza autorizzazione app. fisso Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 81 c. 6 L R.T. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 81 c. 6 45 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in appostamento fisso senza esserne: a) il titolare b) iscritto nell’elenco dei frequentatori comunicato alla Provincia; c) Altro cacciatore purchè accompagnato dal titolare o da un frequentatore 48 Esercizio di caccia in appostamento fisso da parte di opzionista di cui art. 28 c. 3 lett. B LRT 3/94 senza essere in possesso di CONSENSO SCRITTO alla frequentazione. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Installazione di appostamenti sia fissi che temporanei nei tratti montani di crinale individuati dalle Province in cui non possono essere collocati tali appostamenti Mancata esposizione della tabella rilasciata dalla Provincia nel capanno principale ed in eventuali capanni complementari Esporre tabelle nell’appostamento fisso recanti dicitura diversa da: “APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA N. __“ LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia Reclusione fino a due anni Decadenza autorizzazione app. fisso Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 2 L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 3 Art. 483 Codice Penale L.R T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 75 c.2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 C. 6 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 81 c. 9 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 C. 6 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 81 c.9 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE 46 DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO. 48 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancato smantellamento dei capanni e delle strutture aggiuntive dalla cessazione dell’attività o dalla decadenza o revoca dell’autorizzazione a cura del titolare con modalità e/o tempi diversi stabiliti dalla Provincia 49 Mancata esibizione al personale di vigilanza, dell’autorizzazione all’appostamento fisso,da parte del titolare o da parte dei cacciatori autorizzati ad utilizzare l’appostamento LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T.n. 3/94 s.m. art. 34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 81 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 81 c. 8 APPOSTAMENTO FISSO PER COLOMBACCI 1) Distanze 50 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in appostamento fisso per colombacci senza esserne: a) il titolare b) iscritto nell’elenco dei frequentatori comunicato alla Provincia; c) Altro cacciatore purchè accompagnato dal titolare o da un frequentatore 51 Esercizio di caccia in appostamento fisso da parte di opzionista di cui art. 28 c. 3 lett. B LRT 3/94 senza essere in possesso di CONSENSO SCRITTO alla frequentazione. Costruire ed utilizzare appostamenti fissi ai colombacci a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso alla minuta selvaggina LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 2 L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 2 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, corredata dal consenso del proprietario e del conduttore del fondo, il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Provincia per 2 anni (art.74 c.2) Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE 47 DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO. 49 50 51 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Costruire ed utilizzare appostamenti fissi ai colombacci a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso per trampolieri Costruire ed utilizzare appostamenti fissi ai colombacci a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso per palmipedi e trampolieri Costruire ed utilizzare appostamenti fissi ai colombacci a distanza inferiore a 600 metri da altro appostamento fisso 52 dello stesso tipo Installazione e utilizzo di appostamento 53 fisso a distanza inferiore a 200 mt. da aree in cui vige il divieto di caccia. Sono esclusi: Fondi chiusi; Zone di Rispetto Venatorio; Foreste demaniali; Divieti speciali di caccia (art.33 - 25); Divieti di caccia che non abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica; Divieti di caccia posti in Regioni confinanti. Tali distanze non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 L. R.T.n. 3/ 94 s.m. art. 34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 80 c. 1/2 D.G.P. Siena n. 19 del 27.01.2004 54 52 La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d). LA PROVINCIA DI SIENA HA PROVVEDUTO A MODIFICARE LA DISTANZA PONENDOLA A 600 METRI. 53 Nella costruzione di app.fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia. La provincia può diminuire fino a 200 metri le distanze (nota 15). 54 La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 48 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Procedere al recupero di animali feriti con l’uso del fucile uscendo da appostamenti fissi ai colombacci per un raggio superiore a 50 mt., purchè si tratti comunque di area soggetta 55 alla caccia programmata Valutare se è in corso lo svolgimento della caccia vagante Esercitare la caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, ad esclusione della beccaccia, a distanza inferiore a 100 metri da appostamento fisso ai colombacci occupato LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 83 c. 1 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 77 c. 3/5 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia APPOSTAMENTO FISSO ALLA MINUTA SELVAGGINA 1) Frequentatori; 2) Uscire da app. fisso alla minuta selvaggina; 3) Recupero animali feriti; 4) Distanze 56 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in appostamento fisso per colombacci senza esserne: a) il titolare b) iscritto nell’elenco dei frequentatori comunicato alla Provincia; c) Altro cacciatore purchè accompagnato dal titolare o da un frequentatore 57 Esercizio di caccia in appostamento fisso da parte di opzionista di cui art. 28 c. 3 lett. B LRT 3/94 senza essere in possesso di CONSENSO SCRITTO alla frequentazione. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 2 L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 2 55 Art. 83 c. 3. La disposizione si applica ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti. 56 Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali. 57 I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE 49 DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Procedere al recupero di animali feriti con l’uso del fucile uscendo da appostamenti fissi alla minuta selvaggina per un raggio superiore a 50 mt., purchè si tratti comunque di area soggetta alla caccia programmata 58 Valutare se è in corso lo svolgimento della caccia vagante Costruire ed utilizzare appostamenti fissi alla minuta selvaggina a distanza inferiore a 200 metri da altro appostamento fisso dello stesso tipo Esercitare la caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, ad esclusione della beccaccia, a distanza inferiore a 100 metri da appostamento fisso alla minuta selvaggina occupato Costruire ed utilizzare appostamenti fissi alla minuta selvaggina a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso per trampolieri Costruire ed utilizzare appostamenti fissi alla minuta selvaggina a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso per colombacci LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 83 c. 1 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 83 c. 1 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 77 c. 3/5 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 Art. 83 c. 3. La disposizione si applica ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti. 58 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 50 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Costruire ed utilizzare appostamenti fissi alla minuta selvaggina a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso per palmipedi e trampolieri (entrambe le tipologie) Installazione e utilizzo di appostamento fisso a distanza inferiore a 200 mt. da aree in cui vige il divieto di caccia. Sono esclusi: Fondi chiusi; Zone di Rispetto Venatorio; Foreste demaniali; Divieti speciali di caccia (art.33 25); Divieti di caccia che non abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica; Divieti di caccia posti in Regioni confinanti. Tali distanze non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 1 L. R.T.n. 3/ 94 s.m. art. 34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 80 c. 1 D.G.P. Siena n. 19 del 27.01.2004 59 APPOSTAMENTI FISSI: Art. 73 c.2 lett. C) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI Art. 73 c.2 lett. D) A PALMIPEDI E TRAMPOLIERI SU LAGO ARTIFICIALE 1) Caccia in appostamento temporaneo palmipedi e trampolieri 2) Recupero animali feriti 3) Orari di preparazione appostamenti; 4) Distanze di caccia 5) Appostamenti fissi abusivi; 6) App.fissi alla minuta selvaggina; 7) Distanze 60 ; 8) Autorizzazione e smantellamento DESCRIZIONE VIOLAZIONE Installare app. fissi per palmipedi e trampolieri di cui alla LRT 3/94 art 73 c.2 lett. C in luoghi diversi rappresentati da acqua, in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad allagamento. 59 60 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LR.T. n.3/94 Art. 34 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 73 c. 2 lett. C La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1. Le distanze sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 51 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Installare app. fissi per palmipedi e trampolieri di cui alla LRT 3/94 art 73 c.2 lett. D in luoghi diversi rappresentati da lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali Costruzione di capanni complementari autorizzati nelle aree allagate in numero diverso da quanto stabilito dal Regolamento Regionale (fino a 5 ha allagati n° 2 capanni; oltre 5 ha allagati n° 4 capanni) Collocare capanni complementari per palmipedi e trampolieri a distanza inferiore a 80 m. dall’appostamento principale o da altri capanni complementari Esercitare la caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, ad esclusione della beccaccia, a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso ai palmipedi e trampolieri occupato (per entrambe le tipologie) Esercizio di caccia in appostamento fisso per palmipedi e trampolieri (per entrambe le tipologie) senza esserne: a) il titolare b) iscritto nell’elenco dei frequentatori comunicato alla Provincia; c) Altro cacciatore purchè accompagnato dal titolare o da un frequentatore 61 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L. R.T. 3/ 94 art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 78 c. 2 L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 78 c. 2 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 77 c. 3/5 L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Fauna Provincia LR.T. n.3/94 Art. 34 SEQUESTRO COMPETENZA DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 73 c. 2 lett. D DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 84 comma 2 I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 28, comma 3, lettera b della LRT 3/4994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche IN ASSENZA DEL TITOLARE 52 DELL’AUTORIZZAZIONE, purchè in possesso del CONSENSO SCRITTO. 61 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Procedere al recupero di animali feriti con l’uso del fucile da parte di cacciatori non titolari dell’autorizzazione e/o non autorizzati all’uso dell’impianto all’interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell’argine di contenimento del lago. Costruire ed utilizzare appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri (entrambe le tipologie) a distanza inferiore a 400 metri dagli appostamenti fissi dello stesso 62 tipo occupati Costruire ed utilizzare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso ai trampolieri occupato (entrambe le tipologie). Esercitare la caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, ad esclusione della beccaccia, a distanza inferiore a 200 metri da appostamento fisso ai trampolieri occupato (entrambe le tipologie).. Installazione e utilizzo di appostamento fisso per palmipedi e trampolieri (entrambe le tipologie) a distanza inferiore a 200 mt. da aree in cui vige il divieto di caccia. Sono esclusi: Fondi chiusi; Zone di Rispetto Venatorio; Foreste demaniali; Divieti speciali di caccia (art.33 25); Divieti di caccia che non abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica; Divieti di caccia posti in Regioni confinanti. Tali distanze non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto. 62 63 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R. T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 76 c. 2 lett. B/C L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 77 c. 3 L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 77 c. 3 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T.3/ 94 art. 34 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 83 comma 2 L. R.T.n. 3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 80 c. 1 D.G.P. Siena n. 19 del 27.01.2004 63 La provincia per la gestione di particolari territori può ridurre la distanza a 200 metri tra appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui alla LRT 3/94 art. 73 c. 2 lett. C. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 53 RICHIAMI 64 : DETENZIONE E USO 1) Richiami acustici a funzionamento elettromagnetico; 2) Richiami vivi accecati o mutilati; 3)Richiami vivi provenienti da allevamento; 4) Utilizzo richiami diversi in appostamento fisso; 5) Richiami non inanellati; 6) N° Richiami vivi negli app. fissi temporanei; 7) Specie; 8) Detenzione richiami; 9) Preparazione e ritiro richiami.DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Usare a fine di richiamo, richiami acustici a funzionamento meccanico elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione di suono Usare a fine di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (opportuna visita veterinaria per accertamento maltrattamento) L. 157/92 art. 21 lettera r L. 157/92 art. 30 lettera h L. 157/92 art. 21 lettera r eventuale maltratt.to Art. 544 bis/ter C.P. L. 157/92 art. 30 lettera h Utilizzare negli appostamenti fissi richiami diversi da quelli specifici della tipologia di riferimento, escluse le forme domestiche 65 , (salvo vedi nota a fondo pagina) Usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici (identificati con anello inamovibile numerato) 66 L.R.T. 3/ 94 s.m. art.34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 85 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera f art. 34 comma 3 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sosp. Licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a € 1549.37 L.157/92 Art. 28 Armi, mezzi e fauna L.157/92 Art.28 Armi, richiami e fauna Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Richiami non autorizzati Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art. 60 Richiami non autorizzati Provincia 64 Comodato e cessione dei richiami di cattur. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l’attività venatoria o modifichino l’opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi. 65 Fanno eccezione gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 73, comma 2, lettere d) nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola, e per gli appostamenti fissi per la minuta selvaggina di cui all’articolo 73, comma 2, lettera a) nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella. 66 54 Le specie domestiche impiegate come richiamo vivo non sono contrassegnate con anello inamovibile. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenere richiami di cattura la cui legittima detenzione, non sia certificabile con documentazione esistente presso la Provincia 67 . Usare richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato (sono esclusi quelli già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento) Non comunicare alla Provincia, entro 30 giorni, ogni variazione del numero dei soggetti detenuti Usare negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore che abbia l’opzione per la forma di caccia di cui all’art. 28 c. 3 lettera B L.R.T. 3/94, più di 40 richiami complessivamente (nel caso di uccelli di cattura non più di 10 per specie). Usare negli appostamenti fissi in cui sono presenti esclusivamente cacciatori con opzione per la forma di caccia di cui all’art. 28 c. 3 lettera C L.R.T. 3/94, più di 15 richiami complessivamente (nel caso di uccelli di cattura non più di 10 per specie) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L. R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 4 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 3 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 6 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 57 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 6 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 85 c. 2 COMPETENZA LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati 68 Provincia € 100,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia € 100,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 85 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 6 SEQUESTRO € 100,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia Provincia 67 Qualora il possesso di richiami non sia certificabile dal cacciatore perché la documentazione esistente non è sul posto visionabile, sequestrare i richiami mancanti di certificazione e porli in custodia al cacciatore detentore. 68 I richiami vivi non identificati con anello inamovibile che vengono lasciati in custodia al trasgressore dovranno essere sottoposti a rilievo fotografico e descrittivo. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 55 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenere uccelli di cattura a fine di richiamo che non appartengano alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell’anatra. Usare uccelli di cattura a fine di richiamo che non appartengano alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell’anatra Detenere per ogni cacciatore che eserciti la caccia da appostamento fisso (opzione art. 28 c. 3 lettera BL.R.T. 3/94) più di quaranta richiami di cattura con il limite massimo di dieci uccelli di cattura per ogni specie detenibile. Detenere da parte di ogni cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’art. 28 c. 3 lettera C - L.R.T. 3/94, più di 10 richiami di cattura. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE COMPETENZA L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. H Da 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva 520,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e s.m. Art. 57 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lett.e SEQUESTRO DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 57 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 2 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 34 comma 2 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia 56 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Lasciare uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche, anche in ore notturne, nelle voliere di mantenimento interne all’impianto, che siano collocate con un lato a più di 10 m. dall’argine o comunque con il lato più lontano a distanza superiore a 30 m.dall’argine stesso 69 Impiegare come richiamo vivo il piccione domestico negli appostamenti fissi alla minuta selvaggina e per palmipedi e trampolieri (entrambe le tipologie) fuori dal periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l’uso di richiami vivi appartenenti all’ordine dei caradriformi e degli anatidi. Preparazione e ritiro dei richiami fuori dell’orario consentito (un’ora prima e un’ora dopo l’orario di caccia). 69 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. art. 34 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. H Da 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva 520,00 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 85 c. 4 L.R.T 3/94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 85 c. 4 L.R.T 3/94 s.m. art. 35 comma 2 L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 LRT.3/94 Art.60 Richiami non autorizzati Provincia Provincia 57 UTILIZZO GABBIE PER LA DETENZIONE DI UCCELLI DA RICHIAMO PER ATTIVITA’ VENATORIA E PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE 1) Dimensioni gabbie per i richiami vivi. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Trasportare, utilizzare, detenere uccelli da richiamo per caccia e partecipazione a fiere e mostre, in gabbie inferiori per lunghezza – larghezza e altezza di 20X15X20 cm., e comunque più di un soggetto per gabbia di specie Allodola e specie di analoghe dimensioni. Chiunque trasporta, utilizza, detiene uccelli da richiamo per caccia e partecipazione a fiere e mostre in gabbie che non siano tradizionali di legno o di materiale plastico o non aventi gli spigoli arrotondati o non aventi il fondo formato da barrette metalliche delle dimensioni di 30X25X25 cm (lunghezza – larghezza e altezza), e comunque più di un soggetto per gabbia delle specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e specie di analoghe dimensioni Chiunque trasporta, utilizza, detiene uccelli da richiamo per attività venatoria in ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni non siano inferiori in altezza a 40 cm. E rapportate al numero dei soggetti trasportati, per le specie colombaccio e pavoncella. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Richiami non autorizzati e mezzi Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Richiami non autorizzati e mezzi Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Richiami non autorizzati e mezzi Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 58 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 58 c. 1 lett. B L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 58 c. 1 lett. C SEQUESTRO COMPETENZA 58 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Chiunque trasporta, utilizza, detiene uccelli da richiamo per caccia e partecipazione a fiere e mostre in gabbie che non siano tradizionali di legno o di materiale plastico o non aventi gli spigoli arrotondati o non aventi il fondo formato da barrette metalliche delle dimensioni di 40X40X40 cm (lunghezza – larghezza e altezza), e comunque più di un soggetto per gabbia delle specie Ghiandaia,Cornacchia Grigia e specie di analoghe dimensioni Utilizzare per il trasporto delle specie di cui all’art. 43 c.1 lett.a 70 /b 71 , ceste o cassette con tetto in tela con altezza inferiore a 25 cm. e dimensioni non rapportate al numero dei soggetti trasportati e comunque in numero superiore a 10 (dieci). 72 Trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami vivi in maniera che non avvenga in sacche di materiale morbido e flessibile e/o che non consentano una buona areazione e/o che non mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Richiami non autorizzati e mezzi Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Richiami non autorizzati e mezzi Provincia L.R.T.3/94 s.m. Art. 58 lett. Q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Richiami non autorizzati e mezzi Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 58 c. 1 lett. D L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 58 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 58 c. 3 SEQUESTRO COMPETENZA MALTRATTAMENTO E ABBANDONO ANIMALI 1) Lesione ad animale; 2) Morte dell’animale; 3) Abbandono animale; 4) Condizioni incompatibili con l’animale; 5) Collare elettrico DESCRIZIONE VIOLAZIONE Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti e fatiche o a lavori insopportabili per le sue peculiarità LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Art. 544 - ter C.P. L. 20.07.2004 n. 189 Art.1 MINIMO E MASSIMO Art. 544 - ter C.P. L. 20.07.2004 n. 189 Art.1 IMPORTO SANZIONE Reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da € 3.000 a € 15.000 SEQUESTRO Art.354 C.P.P. Animali e mezzi COMPETENZA Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale 70 Allodola e altre specie di analoghe dimensioni Merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e altre specie di analoghe dimensioni. 72 Valutare maltrattamento animali. 71 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 59 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale Art. 544 - bis C.P. L. 20.07.2004 n. 189 Art.1 Art. 544 - bis C.P. L. 20.07.2004 n.189 Art.1 Reclusione da 3 mesi a 18 mesi Art. 354 C.P.P. Animali e mezzi Chiunque abbandona animali domestici ART 727 comma 1 C P ART 727 c. 1 C P. Art. 354 C.P.P. Animali e mezzi Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ART 727 comma 2 C P ART 727 c. 2 C P Uso del collare elettrico o di altro analogo strumento che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni fase del rapporto uomo-animale ART 727 comma 2 C.P. ART 727 comma 2 C.P. Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000 Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000 Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000 Art. 354 C.P.P. Animali e mezzi Art. 354 C.P.P. Mezzi COMPETENZA Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale ESCHE E BOCCONI AVVELENATI DESCRIZIONE VIOLAZIONE Vietato utilizzare, abbandonare, preparare o detenere esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive (fatte salve le attività di derattizzazione –art.2) Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di Guardia Particolare Giurata o di Guardia Volontaria Valutare se applicare l’art. 674 C.P. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T n.39 del 16/08/01 Art.1 comma 1° L.R.T n.39/01 Art.3 comma 1° Fino a € 1.549,37 € 516,46 →→→→→→→→→ Art.3 comma 3° Fino a € 3.098,74 € 1032,91 SEQUESTRO 73 Art.3 c.1° Art. 3 c. 2 74 COMPETENZA Provincia 73 Sequestro cautelare delle esche e dei bocconi avvelenati e confisca amm.va ai sensi Art. 13 c.4° L. 689/81 74 Articolo 3 comma 2°:In caso di violazione delle disposizioni di cui all’art.1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo- pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall’art.1 dà luogo alla revoca dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza. 60 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Vietato preparare qualsiasi alimento in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all’animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di Guardia Particolare Giurata o di Guardia Volontaria Valutare se applicare l’art. 674 C.P. Mancato adempimento da parte del Medico Veterinario a quanto indicato nell’art.6 Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T n.39 del 16/08/01 Art.1 comma 2° L.R.T n.39/01 Art.3 comma 1° Fino a € 1.549,37 € 516,46 →→→→→→→→→ Art.3 comma 3° Fino a € 3.098,74 € 1032,91 L.R.T n.39 del 16/08/01 Art.6 L.R.T n.39/01 Art.6 comma 4° Da € 25,82 a € 103,29 € 50,00 Art. 674 C.P. Art. 674 C.P. Arresto fino a un mese o ammenda fino a € 206,00 SEQUESTRO Art.3 c.1 Art. 3 c. 2 COMPETENZA Provincia Provincia Art. 354 C.P.P. Mezzi Notizia Reato Procura Repubblica del Tribunale RISERVE NATURALI REGIONALI DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Esercizio di caccia nelle Riserve Naturali L.157/92 art. 21 lett.B L. 157/92 art. 30 lettera d Vietato introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall’art.18. 17 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 14 c. 3 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 MINIMO E MASSIMO Da € 309,87 a € 3.098,74 IMPORTO SANZIONE Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464.82 a € 1549.37 sosp. Lic. Da 1 a 3 anni Recid.10 anni € 618,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 art.28 Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia 61 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Circolare con mezzi motorizzati al di fuori della strade indicate dagli artt. 2 e 3 del CdS (DLgs. 285/92), nonché delle strade private in territorio sottoposto a protezione compreso all’interno di Riserve Naturali Regionali. Non ottemperare alla formale intimazione di fermarsi da parte del conducente in caso di circolazione con mezzi motorizzati in fuoristrada LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. B L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 1 Da € 154,00 a € 516,00 € 172,00 L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. B art. 10 c. 2 L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 2 Da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia Sanzione applicata in aggiunta alla sanzione art. 2 c. 1/ 10 c. 1 Provincia OASI DI PROTEZIONE Esercizio di caccia; 2) Disturbo alla fauna; 3) Tabellazione; 4) Addestramento cani nell’Oasi di Protezione. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO Esercizio di caccia nelle Oasi di protezione L.157/92 art. 21 lett.C L. 157/92 art. 30 lettera d Esercizio di caccia durante la stagione venatoria al di fuori delle prescrizioni adottate dalla Provincia con piani di cattura o di abbattimento degli ungulati. 75 Disturbo o nocumento della fauna selvatica nelle oasi di protezione L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T 3/94 s.m. art. 15 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 75 IMPORTO SANZIONE Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464.82 a € 1549.37 sosp. Lic. Da 1 a 3 anni Recid.10 anni € 100,00 € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 art.28 Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna se abbattuta illegalmente Provincia Provincia 62 Verificare se applicare anche la relativa sanzione penale Provincia di Siena – AGOSTO 2011 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Oasi di Protezione-Divieto di caccia” in Istituto già autorizzato Addestramento e allenamento dei cani nelle Oasi di Protezione. Circolare con mezzi motorizzati al di fuori della strade indicate dagli artt. 2 e 3 del CdS (DLgs. 285/92), nonché delle strade private in territorio sottoposto a protezione compreso all’interno di Oasi di Protezione. Non ottemperare alla formale intimazione di fermarsi da parte del conducente in caso di circolazione con mezzi motorizzati in fuoristrada LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 15 comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lett.mm L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 1 Da € 50,00 a € 300,00 Da € 154,00 a € 516,00 € 100,00 Provincia € 172,00 Provincia L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. G art. 10 c. 2 L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 2 Da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 Sanzione applicata in aggiunta alla sanzione art. 2 c. 1/ 10 c. 1 Provincia ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (L.R.T. n. 56 del 6 Aprile 2000 Art. 3 lett. D) 1) Esercizio di caccia nella ZPS; 2) Addestramento cani nella ZPS (Crete di Camposodo e Leonina, Lucciola Bella e Crete dell’Orcia e del Formone, Laghi di Chiusi e Montepulciano, Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano). DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in giornate di preapertura venatoria di cui all’art. 8 della LRT n. 20 del 10 Giugno 2002 8ad eccezione caccia agli ungulati). Svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. B LRT 20/02 art. 1 c.3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. H L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 c.1 lettera e L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO LRT.3/94 art.60 Fauna COMPETENZA Provincia Provincia 63 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia con prelievo di specie in deroga ai sensi dell’art. 9 par. 1 lett.c della Dirett. 79/409/CEE Esercitare l’attività venatoria nel mese di Gennaio ad eccezione della caccia da appostamento fisso o temporaneo o in forma vagante in giorni diversi dalla domenica e Giovedì ad eccezione della caccia agli ungulati Esercitare la caccia utilizzando munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali LAGHI, STAGNI, PALUDI, ACQUITRINI, LANCHE, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. Effettuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi Effettuare ripopolamenti a scopo venatorio ad esclusione di quelli effettuati negli Istituti Faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura. Abbattere esemplari appartenenti alla specie: Pernice bianca (Lagopus Mutus), Combattente (Philomacus Pugnax) e Moretta (Aythya Fuligola) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 20/02 art. 1 c.3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. B LRT 20/02 art. 1 c.3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. A LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. D MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 c.1 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 c.1 lettera e Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT 20/02 art. 1 c.3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. E D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. F L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT 20/02 art. 1 c.3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. G LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno 64 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di Ripopolamento e Cattura DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Esercitare la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura L 157/92 art. 21 lettera c L 157/92 art. 30 lettera d Esercizio di caccia durante la stagione venatoria al di fuori delle prescrizioni adottate dalla Provincia con piani di cattura o di abbattimento degli ungulati. 76 Tabellazione abusiva di Zona di Ripopolamento e Cattura (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Zona di Ripopolamento e Cattura-Divieto di caccia” in Istituto già autorizzato Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Addestramento e allenamento dei cani nella Zona di Ripopolamento e Cattura. Circolare con mezzi motorizzati al di fuori della strade indicate dagli artt. 2 e 3 del CdS (DLgs. 285/92), nonché delle strade private in territorio sottoposto a protezione compreso all’interno di Zona di Ripopolamento e Cattura Non ottemperare alla formale intimazione di fermarsi da parte del conducente in caso di circolazione con mezzi motorizzati in fuoristrada L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art. 16 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q/n L.R.T. 3/94 s.m. art. 15 comma 5 76 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464.81 a € 1549.37 L.157/92 art.28 Armi e fauna Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna se abbattuta illegalmente € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. G L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 1 Da € 50,00 a € 300,00 Da € 154,00 a € 516,00 € 100,00 Provincia € 172,00 Provincia L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. G art. 10 c. 2 L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 2 Da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 Sanzione applicata in aggiunta alla sanzione art. 2 c. 1/ 10 c. 1 Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Provincia Provincia 65 Verificare se applicare anche la relativa sanzione penale Provincia di Siena – AGOSTO 2011 ZONE DI PROTEZIONE 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Zona di protezione DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna se abbattuta illegalmente Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 c.1 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 14 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q/n € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Esercizio di caccia nelle “Zone di Protezione” istituite dalle Province lungo le rotte di migrazione dell’avifauna L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 c. 1 lett. Bb Esercizio di caccia durante la stagione venatoria al di fuori delle prescrizioni adottate dalla Provincia con piani di cattura o di abbattimento degli ungulati. 77 Tabellazione abusiva di Zona di Protezione (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Addestramento e allenamento dei cani nella Zona di Protezione. 77 MINIMO E MASSIMO € 100,00 66 Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa. Provincia di Siena – AGOSTO 2011 ZONE DI RISPETTO VENATORIO 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nella Z.R.V. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 c.1 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 17 bis comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q/n L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 155,00 a € 930,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 17 bis L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art. 17 bis L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Esercizio di caccia nelle “Zone di Rispetto Venatorio” (esclusa la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione o da appostamento se la provincia lo consente) L.R.T. 3/94 s.m. art. 17 bis comma 4 Tabellazione abusiva di Zona di Rispetto Venatorio (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Zona di Rispetto VenatorioDivieto di caccia” in Istituto già autorizzato Addestramento e allenamento dei cani nella Zona di Rispetto Venatorio. Immettere fauna selvatica all’interno o al di fuori delle strutture di ambientamento senza autorizzazione della Provincia SEQUESTRO LRT.3/94 art.60 Fauna COMPETENZA Provincia € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia € 310,00 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 27 c. 4 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia 62 Provincia di Siena – AGOSTO 2011 CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Pubblico Riproduzione Fauna Selvatica. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia nei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna selvatica allo stato naturale Esercizio di caccia durante la stagione venatoria al di fuori delle prescrizioni adottate dalla Provincia con piani di cattura o di abbattimento degli ungulati. 78 Tabellazione abusiva di Centri Pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Centro Pubblico di riproduzione della fauna allo stato naturale” in Istituto già autorizzato Addestramento e allenamento dei cani nei Centri Pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale 78 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 c. 1 lett. BB L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera d MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Ulteriore recidiva da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 520,00 e sosp. Lic. Per 1 anno. Ulter. Rec.€ 730,00 sosp. Licenza 1 anno € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna se abbattuta illegalmente Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art. 17 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q/n Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 17 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 66 Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Circolare con mezzi motorizzati al di fuori della strade indicate dagli artt. 2 e 3 del CdS (DLgs. 285/92), nonché delle strade private in territorio sottoposto a protezione compreso all’interno di Centro Pubblico di Riproduzione di Fauna selvatica Non ottemperare alla formale intimazione di fermarsi da parte del conducente in caso di circolazione con mezzi motorizzati in fuoristrada LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. G L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 1 Da € 154,00 a € 516,00 € 172,00 L.R.T. 48/94 s.m. art. 2 c. 1 lett. G art. 10 c. 2 L.R.T. 48/94 s.m. art. 10 c. 2 Da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia Sanzione applicata in aggiunta alla sanzione art. 2 c. 1/ 10 c. 1 Provincia CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento cani nel Centro Privato Riproduzione Fauna Selvatica; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia nei Centri Privati di riproduzione della fauna selvatica Esercizio di caccia durante la stagione venatoria al di fuori delle prescrizioni adottate dalla Provincia con piani di cattura o di abbattimento degli ungulati. 79 Tabellazione abusiva di Centro Privato di Riproduz. Fauna Selvatica (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) 79 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 c. 1 lett. Bb art. 18 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera d L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. Art.18 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q / n MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Ulteriore recidiva da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 520,00 e sosp. Lic. Per 1 anno. Ulter. Rec.€ 730,00 sosp. Licenza 1 anno Revoca nel caso che il gestore effettui o consenta a terzi l’esercizio della caccia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna se abbattuta illegalmente Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva € 100,00 COMPETENZA Provincia Provincia Provincia 67 Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Centro Privato di riproduzione della fauna allo stato naturale” in Istituto già autorizzato Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Addestramento e allenamento dei cani nei Centri Privati di riproduz. Della fauna allo stato naturale Istituzione di Centro Privato di Riproduzione Fauna Selvatica senza autorizzazione della Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 18 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art. 18 comma 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q / n € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia Non rispettare il diritto di prelazione della Provincia sull’acquisto di fauna selvatica proveniente dal CPRFS LRT 3/94 s.m. art. 18 comma 6° L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Immettere fauna selvatica all’interno del CPRFS al di fuori delle modalità stabilite dalla Provincia Prelevare, tramite cattura, animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, da parte di personale diverso dal titolare dell’impresa agricola, o persona nominativamente indicata nell’autorizzazione Non apporre contrassegni di riconoscimento numerati forniti dalla Provincia ai capi prodotti nel CPRFS al termine delle operazioni di cattura ovvero non indicarli nel registro. DGP 158/03 art.8 LRT 3/94 s.m. art. 18 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 28 c. 6 LRT 3/94 s.m. art. 18 DGP158/03 art.9 LRT 3/94 s.m. art. 18 DGP 158/03 art.10 c.2° 68 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Immettere nel territorio regionale capi prodotti nel CPRFS senza essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla Provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie Non provvedere alla tenuta del registro vidimato ovvero non registrare: n° progressivo dell’operazione e data; provenienza selvaggina immessa e estremi del fornitore; destinazione selvaggina catturata ed estremi dell’acquirente; quantità e specie immesse o catturate; numeri dei contrassegni dei capi prodotti; generalità dell’incaricato responsabile dell’operazione. Non tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro, che in caso di controllo, deve essere reperibile nell’ambito del comprensorio del CPRFS LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia LRT 3/94 s.m. art. 18 comma 2 bis L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT 3/94 s.m. art. 18 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LRT 3/94 s.m. art. 18 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DGP 158/03 art.11 c.2° Non predisporre nessun tipo di vigilanza LRT 3/94 s.m. da parte del direttore del CPRFS art. 18 DGP 158/03 art.13 c.4° L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 28 c. 6 DGP 158/03 art.11 c.1 69 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV) 1) Esercizio di caccia; 2) Sospensiva TAR; 3) Tabellazione; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in AFV senza autorizzazione del direttore concessionario LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 20 c. 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera d MINIMO E MASSIMO Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Recidiva € 520,00 e sosp. Lic. Per 1 anno. Ulter. Rec.€ 730,00 sosp. Licenza 1 anno € 310,00 Tabellazione abusiva di AFV (eventuale L.R.T. 3/94 s.m. art. 20 comma 5 coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q / n L.R.T. 3/94 s.m. art. 20 comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Ulteriore recidiva da € 365,00 a € 2.190,00 Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Azienda FaunisticoVenatoria-Caccia consentita ai soli autorizzati” pur essendo già autorizzata Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva € 100,00 COMPETENZA Provincia Provincia LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Provincia 70 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in difformità dal piano di assestamento e prelievo approvato dalla Provincia. Immissione o liberazione di fauna in data successiva al 31 Agosto all’interno dell’AFV (salvo deroga) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T.3/94 s.m. art. 20 c. 8 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 31 LRT 3/94 s.m. Art. 20 comma 9° DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 33 c. 5 Mancata annotazione in A.F.V. dei capi L.R.T 3/94 s.m. art. 20 abbattuti, sul permesso numerato, da parte del cacciatore al termine della DPGR n. 33/R giornata venatoria. del 26/07/2011 Art. 37 c. 1 Omessa comunicazione alla Provincia LRT 3/94 s.m. Art.20 c.1 dell’effettuazione di ogni intervento di immissione con almeno 5 gg. di anticipo DPGR n. 33/R con la precisazione del luogo e del 26/07/2011 dell’orario Art. 33 c. 5 Immissione di animali di allevamento privi della certificazione sanitaria di legge DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 7 lett. A (All. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 7 lett. E (All. A) LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (All.A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (All. A) SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Provincia Provincia Provincia 71 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenere o allevare fauna selvatica in cattività per il ripopolamento all’interno dell’AFV senza autorizzazione.(Nel periodo compreso tra il 1.02 e il 31.08 la detenzione di fagiani, ai soli fini del ripopolamento dell’AFV, è consentita solo se preventivamente autorizzata dal Dirigente Servizio Risorse Faunistiche Esercitare la caccia a specie al di fuori del piano annuale di abbattimento predisposto dalla Provincia Esercizio di caccia nelle A.F.V. palustri oltre le ore 14. Esercitare la caccia all’interno di AFV in possesso di permesso giornaliero sprovvisto di: -denominazione dell’AFV; -numero progressivo di ordine; -firma del direttore; -data; -nome e cognome del cacciatore; -n° licenza porto di fucile e Questura di rilascio; -tipo di selvaggina a cui è autorizzato a cacciare. Mancata conservazione in AFV di una copia del permesso giornaliero. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 31 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (All. A) Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 (All. A) L.R.T.3/94 s.m. art. 20 c. 11 bis LRT.3/94 art.60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 35 c. 2 LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lett. Q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 comma 2 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 2 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 30 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (All. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 13 (All. A) LRT 3/94 s.m. Art.20 c. 8 Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 € 100,00 72 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata conservazione in allegato al registro generale dell’AFV, del permesso collettivo, rilasciato solo al Responsabile della battuta, in caso di caccia al cinghiale o al fagiano completo dei dati di cui all’art. 9 comma 2° DGP 91/2006 Non indicare nominativamente gli addetti al caricamento delle armi nell’elenco partecipanti allegato al permesso collettivo Rilasciare permessi di caccia alla fauna migratoria con durata inferiore alla mezza giornata Impiantare un numero superiore ad un appostamento fisso ogni 300 ettari o frazione superiore di 150 ettari. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.11 bis LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 37 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 comma 3° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.11bis LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 37 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 comma 3° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.11 bis LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 34 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art.9 c. 5° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 34 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 6° (Alleg. A) Esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante (limitazione introdotta dal disciplinare provinciale) ovvero violando le norme del calendario venatorio MINIMO E MASSIMO DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 5° (Alleg. A) 73 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo al beccaccino e la posta alla beccaccia Esercitare la caccia alla selvaggina migratoria senza rispettare la densità massima di un cacciatore ogni 90 ettari 80 . Autorizzare, durante la pre-apertura, cacciatori da appostamento temporaneo in numero superiore a quello consentito rispetto al parametro di 1 ogni 90 ettari o frazione superiore Svolgere gare cinofile, allenamento e addestramento di cani nel periodo riproduttivo compreso tra il 1° Aprile e il 15 Luglio. Svolgere gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani senza autorizzazione del direttore dell’AFV LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 20/02 s.m. Art. 3 c. 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 34 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 5° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.11 bis LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera g DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 34 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 5° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 10 comma 1° LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 34 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 5° (Alleg. A) Provincia D.R. 292/94 art. 37 c.2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 10 c. 1° (Alleg. A) 80 La Regione Toscana ha abbassato la densità ad un cacciatore ogni 80 ettari 74 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non provvedere alla tenuta del registro vidimato dalla Provincia, con pagine numerate progressivamente ovvero non registrare: a) n° progress. Dell’operazione e data b) provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore; c) destinazione della selvaggina catturata e gli estremi dell’acquirente; d) quantità e specie immesse o catturate; Non riportare giornalmente sul registro all’inizio dell’attività venatoria: n° progressivo del permesso; data del permesso; tipo di caccia; Entro 48 h. la registrazione deve essere completata con l’indicazione dei capi abbattuti distinti per specie e relativi a ciascun permesso. Utilizzare registri secondari che non abbiano le medesime caratteristiche del registro generale compresa la vidimazione da parte della Provincia. Tenere registri secondari senza avere più di un guardiacaccia in servizio permanente nel caso di AFV costituite da soci consorziati Tenere ed utilizzare registri secondari da parte dell’aziende consorziate senza autorizzazione della Provincia. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 36 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 11 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 37 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 2° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 36 c. 3 DGP 91/2006 Art. 20 c. 1 (All. A DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 4° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 11 c. 4° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art .20 c.1 DGP 91/2006 Art. 20 c. 1 (All. A LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 36 c. 3 DGP 91/2006 Art. 20 c. 1 (All. A LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 4°(Alleg. A) 75 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non effettuare il riepilogo dei dati a cadenza ANNUALE entro il 20 Marzo sul registro generale in caso di impiego di registri secondari. Non tenere a disposizione della vigilanza il registro che deve essere reperibile nell’ambito del comprensorio dell’AFV in orario di esercizio venatorio presso il Direttore o persona delegata Mancata autorizzazione o comunicazione 81 alla Provincia di costituzione di allevamento di selvaggina a qualsiasi titolo nell’AFV da parte del direttore dell’AFV. Non segnalare tempestivamente ogni modifica relativa agli allevamenti presenti all’interno dei confini dell’AFV, rispetto a quanto indicato nella scheda anagrafica. Assicurare la vigilanza nell’AFV con almeno un guardiacaccia ogni 500 ettari di superficie o frazione superiore a 250 (Fino a 750 ettari: 1 guardiacaccia; fino a 1.250 ettari: 2 guardiacaccia) Effettuare la vigilanza all’interno dell’AFV con personale non adeguatamente preparato sulla normativa di riferimento LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art.20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 36 c. 3 DGP 91/2006 Art. 20 c. 1 (All. A DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 5° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 3° (Alleg. A) DGP 91/2006 Art. 20 c. 1 (All. A LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art.12 c.1–2 (All. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art.12 c. 3°(Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c. 11 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 46 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 1° (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 51 c. 1 lett. G LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q LRT 3/94 s.m. Art. 20 c.1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia La costituzione di allevamenti di selvaggina a qualsiasi titolo, nonché l’impianto delle strutture necessarie, da parte del Direttore dell’AFV è subordinata all’autorizzazione della Provincia. Nel caso che il titolare dell’allevamento sia un imprenditore agricolo operante all’interno dell’AFV, non è necessaria l’autorizzazione, ma è comunque obbligatoria la comunicazione ed il rispetto della normativa vigente, soprattutto in ordine alla tenuta dei registri, ai parametri di densità ed alla tutela sanitaria. 81 76 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Destinare il guardiacaccia a funzioni diverse da quelle esclusivamente e costantemente di sorveglianza e controllo Non regolarizzare il guardiacaccia in servizio, in via diretta o tramite un socio consorziato, con un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato 82 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art. 20 c. 1/11 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 2°(Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c. 1/11 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 2° (Alleg. A) Non garantire libero accesso ai mezzi della Polizia Provinciale in servizio, nei fondi rustici vincolati dalla Concessione LRT 3/94 s.m. Art. 20 c. 1/11 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 4°(Alleg. A) Non consegnare al Comandante della Polizia Provinciale da parte del Direttore concessionario, le chiavi di sbarre o cancelli che chiudono strade interne e impediscano l’accesso dei veicoli a porzioni di territorio oggetto della concessione. Non segnalare adeguatamente i confini perimetrali e lungo le strade pubbliche il territorio dell’AFV, con apposite tabelle LRT 3/94 s.m. Art. 20 c. 1/11 Istituire aree addestramento cani con immissione e abbattimento di selvaggina all’interno dell’AFV senza autorizzazione. LRT 3/94 s.m. Art.20 c.1 82 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 4° (Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art. 20 c. 1/5 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.15 c. 1°(Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.10 c. 2°(Alleg. A) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. A) Sono consentite deroghe non superiori a 3 mesi durante i quali il Dirigente autorizza temporaneamente l’utilizzo di G.G.V Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 77 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Istituire l’AFV con il confine a distanza inferiore di 500 metri da altra AFV o comunque nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti. Installazione di recinzioni perimetrali di A.F.V. che impediscono il libero passaggio della selvaggina Esercitare la caccia all’interno di recinzioni destinate alla produzione di selvaggina da destinare al ripopolamento situate all’interno dell’AFV. Installare recinzioni di ampiezza superiore al 20% della superficie dell’AFV, ma non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, muflone, daino e cervo Esercitare la caccia ad altre specie nelle recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, muflone, daino e cervo durante il periodo di utilizzazione. Permettere la fuoriuscita di animali selvatici dalle recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, muflone, daino e cervo per incuria o inadeguatezza delle stesse- LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA LRT 3/94 s.m. Art. 20 comma 6° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 20 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 32 c. 1 LRT 3/94 s.m. Art. 20 comma 1/11 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 e sospensione licenza per 1 anno DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 32 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 20 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 32 c. 3 LRT 3/94 s.m. Art. 20 comma 1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 32 c. 3 LRT 3/94 s.m. Art. 20 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 32 c. 4 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera p Da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva da € 520,00 a € 3.020,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 520,00 Per ciascun capo immesso Recidiva € 1.040,00 78 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (A.A.V) 83 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 4) Disciplinare Autorizzazione degli Istituti Faunistici Privati. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 21 c. 12 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 42 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 21 c. 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q / n € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Azienda AgrituristicoVenatorio-Caccia consentita ai soli autorizzati” pur essendo già autorizzata Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido propr. E resp. Struttura) Immissione di specie non provenienti da allevamenti e non appartenenti a specie selvatiche proprie della fauna italiana L.R.T. 3/94 s.m. art. 21 comma 6 L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 21 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Mancata annotazione in AAV dei capi abbattuti, sul permesso numerato, da parte del cacciatore al termine della giornata venatoria L.R.T. 3/94 s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Esercizio di caccia in AAV senza autorizzazione del direttore concessionario Tabellazione abusiva di AAV DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 43 c. 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 45 c.1 83 Provincia 78 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Immettere specie ungulate o lepri al di fuori degli idonei recinti, regolarmente comunicati alla Provincia, ovvero immetterli in recinti non idonei in modo tale che fuoriescano nel territorio circostante (vedi immissioni di selvaggina) Esercitare la caccia su specie non immesse o comunque non allevate in cattività, ovvero non presenti nel piano di gestione84 Esercitare la caccia in AAV in possesso di permesso giornaliero sprovvisto di: -denominazione AAV; -n°progressivo di ordine e firma del direttore; -data; -nome e cognome del cacciatore; -n° porto d’armi e Questura di rilascio. Mancata conservazione della copia del permesso giornaliero nell’AAV Mancata conservazione in allegato al registro generale dell’AAV, del permesso collettivo, rilasciato solo al Responsabile della battuta, in caso di caccia al cinghiale o al fagiano completo dei dati di cui all’art. 9 comma 2° DGP 91/2006 Alleg. B 84 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 7 bis LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 7 c. 3 (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 1° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 42 c. 1 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 1(Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 1° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c 2 (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 1° DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c 2 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 12 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 45 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Se trattasi di cinghiale € 520,00 a capo. Vedi sanzione specifica art. 58 lett. P L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 3 (Alleg. B) Ad eccezione della caccia agli ungulati, alle specie predatrici e opportunistiche dei cui all’art. 21 c. 8 della LRT 3/94, durante la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e giovedì. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 79 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non indicare nominativamente gli addetti al caricamento delle armi nell’elenco partecipanti allegato al permesso collettivo Esercitare la caccia su selvaggina migratoria ad eccezione del germano reale e quaglia provenienti da allevamenti nazionali Svolgere gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani senza autorizzazione del Direttore dell’AAV Svolgere gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani con immissione e abbattimento di selvaggina senza autorizzazione. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art.21 c.1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 45 c. 2 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia € 210,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 comma 3° (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 12° LRT 3/94 s.m. Art.58 lett.g Da € 105,00 a € 630,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 42 c. 2 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 9 c. 4 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 12° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 42 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art.10 c. 1 (Alleg.B) LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 12 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 42 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Provincia LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.10 c. 1 (Alleg.B) 80 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Istituire aree addestramento cani all’interno dell’AAV senza autorizzazione della Provincia (vedi sanzione tabellazione abusiva area addestramento cani) Immettere soggetti non muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione immediatamente prima dell’utilizzazione all’interno di aree addestramento cani con abbattimento localizzate all’interno dell’AAV. Immettere all’interno di aree recintate soggetti dello stesso sesso all’interno di aree addestramento cani con abbattimento localizzate all’interno dell’AAV. Non provvedere alla tenuta del registro vidimato dalla Provincia, con pagine numerate progressivamente, ovvero non registrare tutte le operazioni di immissione con i seguenti dati: - n°progressivo dell’operazione e data; - provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore; - quantità e le specie immesse. Non tenere a disposizione degli organi di vigilanza in orario di esercizio venatorio, il registro, che comunque in caso di controllo deve essere reperibile nell’ambito del comprensorio dell’AAV, presso il Direttore o persona da esso delegato Utilizzare registri secondari che non abbiano le medesime caratteristiche del registro generale compresa la vidimazione da parte della Provincia. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art. 24 comma 1° MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 47 c. 4 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1(Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art.10 c. 2 (Alleg.B) LRT 3/94 s.m. Art. 24 c. 7 quater LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT 3/94 s.m. Art. 24 c. 7 ter LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT 3/94 s.m. Art. 21 comma 12 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 44 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 1 (Alleg.B) LRT 3/94 s.m. Art. 21 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 4 (Alleg.B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art. 21 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 44 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 5° (Alleg. B) 81 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Tenere registri secondari senza avere più di un guardiacaccia in servizio permanente nel caso di AFV costituite da soci consorziati Non effettuare il riepilogo dei dati a cadenza ANNUALE entro il 20 Marzo sul registro generale in caso di impiego di registri secondari. Utilizzare registri secondari da parte dell’AFV senza farne segnalazione sul registro generale da parte del Direttore. Non riportare giornalmente sul registro, prima dell’inizio dell’attività venatoria: - n° progressivo; - data; - tipo di caccia; Entro 48 ore la registrazione deve essere completata con l’indicazione dei capi abbattuti distinti per specie e relativi a ciascun permesso. Mancata comunicazione alla Provincia, in ordine ad ogni variazione in ordine: -ai dati anagrafici e tecnici dell’intestatario dell’autorizzazione; -ai proprietari e conduttori dei terreni; -alla sostituzione del Direttore; -alla tenuta dei registri; -ai parametri di densità ed alla tutela sanitaria LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art. 21 LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 11 c. 4° (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.20 c.1 DGP 91/2006 Art. 20 c. 1 (All. B) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 44 c. 3 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 6° (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art. 21 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 6°(Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art. 21 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 45 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.11 c. 2°(Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art. 21 comma 1° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art.12 c. 2°(Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) 82 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non assicurare la vigilanza nell’AAV con almeno un guardiacaccia ogni 500 ettari di superficie o frazione superiore a 250 (Fino a 750 ettari: 1 guardiacaccia; fino a 1.250 ettari: 2 guardiacaccia) Destinare il guardiacaccia a funzioni diverse da quelle esclusivamente e costantemente di sorveglianza e controllo Effettuare la vigilanza all’interno dell’AFV con personale non adeguatamente preparato sulla normativa di riferimento Non regolarizzare il guardiacaccia in servizio, in via diretta o tramite un socio consorziato, con un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato 85 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 2° (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art. 51 c. 1 lett. G LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LRT 3/94 s.m. Art. 21 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 2° (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE Provincia LRT 3/94 s.m. Art. 21 c. 9 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 46 DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 16 c. 1° (Alleg. B) LRT 3/94 s.m. Art. 21 c. 9 Non garantire libero accesso ai mezzi della Polizia Provinciale in servizio, nei fondi rustici vincolati dalla Concessione LRT 3/94 s.m. Art. 21 DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 4° (Alleg. B) Non consegnare al Comandante della Polizia Provinciale da parte del Direttore concessionario, le chiavi di sbarre o cancelli che chiudono strade interne e impediscano l’accesso dei veicoli a porzioni di territorio oggetto della concessione LRT 3/94 s.m. Art. 21 85 MINIMO E MASSIMO DGP 16.5.2006 n. 91 Art.16 c. 4° (Alleg. B) DGP 16.5.2006 n. 91 Art. 20 c. 1 (Alleg. B) Sono consentite deroghe non superiori a 3 mesi durante i quali il Dirigente autorizza temporaneamente l’utilizzo di G.G.V Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 Provincia 83 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Istituire l’AAV con il confine a distanza inferiore di 500metri da altra AAV o comunque nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE LRT 3/94 s.m. Art.21 comma 3° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO LA SANZIONE E’ A CARICO DEL DIRETTORE COMPETENZA Provincia ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI, CANI VAGANTI, MALGOVERNO INCAUTA CUSTODIA ANIMALI 1) Orari e periodi di allenamento; 2) Aree vietate. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Addestramento e allenamento dei cani in violazione agli orari e ai periodi stabiliti dalla L.R. n.20/02. Allenamento e addestramento dei cani da parte di cacciatore non iscritto all’ ATC dove viene svolta l’attività Allenamento e addestramento cani nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all’art. 42 c. 2 della LRT 3/94 e alla Delib. Consiglio Regionale 20/12/1994 n. 588 anche se prive di tabellazione. Svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria in zona di protezione speciale . LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art.32 lettera mm L.R.T. n. 20/02 Art. 5 c. 1 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LRT 20/02 e s.m. Art. 5 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm LRT 20/02 art. 1 c. 3 bis D.G.R.T n. 454 del 16.06.2008 D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare 17.10.2007 Art. 5 c. 1 lett. h 84 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Allenamento cani a distanza inferiore a 50 mt. dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento per palmipedi e trampolieri (art. 73 c. 3 lett. D 86 ) ovvero a 100 mt. dal centro del capanno in caso di appostamenti di cui all’art. 73, comma 2 lett. C. 87 Lasciare incustoditi nelle campagne i cani da guardia a più di 200 MT dall’abitazione o dal bestiame al pascolo. Omessa custodia e malgoverno di animali (chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 45 comma 2 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Art. 672 C.P. modif. da L. 24.11.1981 n. 689 art. 33 lett.A art.38 c. 2 Art. 672 C.P. Da € 25,00 a € 258,00 € 50,00 88 Prefettura di Siena L.R.T.3/ 94 s.m. art. 34 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 83 c. 4 AREE ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE PER CANI 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Disciplinare Provinciale per l’istituzione e l’attività; 4) Gare cinofile DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia all’interno di aree addestramento cani Esercizio di caccia durante la stagione venatoria al di fuori delle prescrizioni adottate dalla Provincia con piani di cattura o di abbattimento degli ungulati. 89 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 24 c. 4 - 5 L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 5 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 € 100,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna se abbattuta illegalmente COMPETENZA Provincia Provincia 86 Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali. 87 Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad allagamento. 88 MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato presso un Ufficio postale o presso una Banca, utilizzando un bollettino F23 dell’Agenzia delle Entrate, reperibile presso i predetti Uffici, intestato a “SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - CONCESSIONARIO DELLA PROVINCIA DI SIENA”. Dovranno altresì essere indicati sul MODELLO F23 i seguenti codici: CAMPO 2: va indicata la Banca o la Posta, nonché la relativa Agenzia alla quale si conferisce delega per eseguire il pagamento; CAMPO 4: vanno indicati i dati anagrafici del versante; CAMPO 6: indicare dicitura“R6K”; CAMPO 9: indicare in causale “PA”; CAMPO 10: indicare “anno” e “numero” del verbale; CAMPO 11: indicare codice “741T”; CAMPO 12:indicare “sanzione amministrativa”; CAMPO 13: indicare “importo” del verbale 89 Verificare se applicare anche la relativa sanzione amministrativa. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 85 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzare fauna selvatica di allevamento nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento diversa da quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata (lepre e cinghiale solo in aree recintate). Effettuare attività di abbattimento fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento in superfici superiori a 15, fatta eccezione all’interno delle AAV per cui la superficie non può essere superiore a 50 ettari. ettari ovvero su soggetti che devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzo, muniti di anello di riconoscimento di colore arancione. Effettuare attività di abbattimento fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento con impiego di soggetti che devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzo e muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione. Tabellazione abusiva di area addestramento cani LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 24 c. 7 bis LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 7 quater LRT 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 7 quater LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 8 L.R.T 3/94 s.m. art. 58 lett. Q / n Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia 86 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Area addestramento cani” pur essendo stata già autorizzata Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Istituire aree addestramento cani per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani senza autorizzazione della Provincia Violazione delle modalità e dei tempi fissati dalla Provincia in autorizzazione in merito alle misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Accedere alle aree addestramento cani da parte di soggetti non autorizzati o comunque non muniti di specifica autorizzazione Mancata tenuta del registro nelle aree addestramento cani con abbattimento Mancata annotazione nel registro delle immissioni e degli abbattimenti nelle aree addestramento cani con o senza abbattimento, da parte del responsabile della gestione, LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 24 comma 8 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 1° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 48 c. 5 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 5° LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 24 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 50 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 24 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 50 c. 6 LRT 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Provincia Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia 87 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Disporre una tabellazione di confine non conforme all’art. 26 LRT 3/94 recante la scritta “Area addestramento cani” Svolgere attività di addestramento cani su cinghiale e lepre senza attività di sparo in aree non adeguatamente recintate e tali da impedire la fuoriuscita dei soggetti immessi (vedi immissioni) Immettere capi di lepre in recinti addestramento cani non provenienti da allevamenti nazionali, sprovvisti di documentazione di legittima provenienza e necessaria certificazione sanitaria. Catturare e abbattere cinghiali non più idonei presenti nei recinti, senza autorizzazione della Provincia 90 Immettere cinghiali in aree non adeguatemente recintate e tali da impedirne la fuoriuscita (vedi immissioni) Immettere cinghiali in recinti di addestramento di superficie inferiore a 10 ettari 91 Consentire all’interno del recinto la presenza di soggetti di sesso diverso Svolgere attività di allenamento e addestramento cani violando le norme contenute in autorizzazione LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 8° L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 + € 15,00 a tabella € 310,00 + € 5,00 a tabella abusiva L.R.T 3/94 s.m. art. 24 c.7 ter LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna L.R.T 3/94 s.m. art. 24 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 50 c. 5 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 c. 7 ter LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Provincia Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 49 90 Contestare anche esercizio di caccia in area addestramento cani senza autorizzazione ovvero in caso di cattura della fauna impiego di mezzi non consentiti. Solo per l’addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le disposizioni ENCI. 91 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 88 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Contenimento di specie ungulate, predatrici o concorrenti senza autorizzazione 92 , 93 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 5bis art.37 c. 3 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Esercitare il contenimento di specie ungulate, predatrici o concorrenti da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 37 LRT 3/94.82 83 Esercitare il contenimento di specie ungulate, predatrici o concorrenti in assenza di un agente responsabile di cui all’art. 51 LRT 3/94. 82 83 Svolgere attività di addestramento cani dal tramonto al sorgere del sole o al di fuori degli orari consentiti dal Calendario venatorio 94 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 5bis art. 37 c. 3 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 5bis art. 37 c. 3 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 49 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 1 LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 4° LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Effettuare gare cinofile senza abbattimento all’interno di ZRC senza autorizzazione della Provincia. Il divieto è in vigore in periodo di caccia aperta dal 10 Aprile al 15 Luglio). Effettuare gare cinofile su selvaggina immessa o naturale in territorio libero senza autorizzazione della Provincia, Istituire aree addestramento cani da parte di titolare di autorizzazione di AAV non ricadenti interamente all’interno dell’Azienda stessa. Addestrare e allenare cani da sangue o da tana su percorsi diversi da quelli predisposti ovvero su specie selvatiche non provenienti da allevamento ovvero al di fuori delle indicazioni ENCI L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 50 c. 4 92 Verificare il periodo durante il quale avviene l’intervento e le modalità e contestare esercizio di caccia senza autorizzazione Verificare il periodo durante il quale avviene l’intervento e le modalità. 94 Se riportato in autorizzazione 93 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 89 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non rispettare le prescrizioni del regolamento di gestione dell’area predisposto dal titolare e da lui sottoscritto. Non disporre per la vigilanza venatoria nelle aree addestramento cani di una guardia di cui all’art. 51 della LRT 3/94 95 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 9 bis LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 49 L.R.T 3/94 s.m. art. 24 comma 9 bis LR.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 51 c. 2 FONDI CHIUSI 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Notifica costituzione; 4) Catture di selvaggina; 5) Riapertura. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia in fondo chiuso LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art.32 lett.bb L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera f Tabellazione abusiva di fondo chiuso L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 3 L.R.T 3/94 s.m. art. 58 lett. q / n Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Fondo chiuso”da parte del proprietario o conduttore del fondo su fondi chiusi già costituiti e recintati . L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q 95 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva Da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 520,00 Sosp. Licenza 1 anno € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva € 100,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia Provincia Provincia 90 Può essere anche il titolare in possesso di decreto di guardia giurata volontaria Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26. Mancata notifica della costituzione di fondo chiuso al Comune e anche alla Provincia in caso di fondo superiore a 3 ha Catturare la fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia (vedi anche sanzioni di natura penale: mezzi non consentiti) Mancata comunicazione alla Provincia dell’eventuale riapertura del fondo chiuso LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 2 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 5 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Mezzi e Fauna Provincia Provincia DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 25 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e debitamente tabellati LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m art. 25 c. 10 art.32 lettera hh MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m art. 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 Tabellazione abusiva di fondo istituito ai sensi dell’art. 25 L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 10 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q / n Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Divieto di caccia ai sensi dell’art.25 della L.R.3/94” su fondi già costituiti Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 Addestramento e allenamento dei cani nelle aree vietate ai sensi dell’art. 25 L.R. 3/94. L.R.T. 3/94 s.m. art. 25 comma 10 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q SEQUESTRO LRT.3/94 art.60 Fauna COMPETENZA Provincia € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia € 100,00 Provincia Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 91 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DIVIETI DI CACCIA: ARTICOLO 33 1) Esercizio di caccia; 2) Tabellazione; 3) Addestramento e allenamento cani. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n L.R.T. 3/94 art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Esercitare la caccia in zone di divieto istituite dalle Province, sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica (inconsistenza faunistica, salvaguardia ambiente e/o produzioni. Agricole, tutela e incolumità persone, particolari condizioni stagionali, climatiche, malattie e altre calamità). Esercitare la caccia nelle aree vietate dai Comuni a tutela della pubblica incolumità per ragioni turistiche o altre motivazioni L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 5 Tabellazione abusiva di zone istituite ai sensi dell’art.33 commi 5 e 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 commi 5/8 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q / n Mancata apposizione di tabelle recanti l’indicazione del divieto di caccia ai sensi art. 33 commi 5/8 su aree già autorizzate Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 Addestramento e allenamento dei cani nelle Aree vietate ai sensi art. 33 c. 5/8. L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 commi 5/8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 33 comma 8 L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera e SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia € 100,00 Provincia Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 92 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DIVIETI DI CACCIA: COLTURE IN ATTO E ATTIVITA’ZOOTECNICHE 1) Esercizio di caccia; 2) Caccia in territorio in attualità di coltivazione; 3) Caccia nelle attività zootecniche; 4) Distanze da recinti e allevamenti fauna selvatica; 5) Tabellazione, 6) Comunicazione e autorizzazione, 7) Addestramento e allenamento cani. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia in forma vagante nei terreni con coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, impianti vivaistici, vigneti e uliveti specializzati fino alla data del raccolto, nei terreni coltivati a soia e a riso e a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore ai 3 anni, purchè tabellati come prescritto in Delib.C.R. del 20.12.1994 n. 588 Esercitare la caccia vagante e da appostamento temporaneo su terreni in attualità di coltivazione debitamente tabellati come prescritto in Delibera Cons. Reg. n. 588 del 20/12/94 fino al momento del raccolto Esercitare la caccia vagante e da appostamento temporaneo in presenza di colture specializzate o intensive di cui alla Del. Cons. Reg. n. 588 del 20/12/94 debitamente tabellate fino al momento del raccolto. Esercitare la caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo nelle superfici dove si svolge l’attività zootecnica di cui alla Del. Cons. Reg. n. 588 del 20.12.1994 debitamente tabellate per il periodo di utilizzazione LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 1 € 210,00 Recidiva Da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 520,00 Sosp. Licenza 1 anno L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera f Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera f Recidiva Da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva € 520,00 Sosp. Licenza 1 anno € 210,00 L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera g Recidiva Da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva € 520,00 sosp.Lic.1 anno € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Del Reg. Toscana n. 588 del 20/12/1994 L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 3 Del Reg. Toscana n.588 del 20/12/94 L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 3 Del Reg. Toscana n.588 del 20/12/94 IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera f Del Reg. Toscana n. 588 del 20/12/1994 L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 1 MINIMO E MASSIMO SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia 93 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia a distanza inferiore di 50 MT. da apiari, stabbi, stazzi, ed altri recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica Esercitare la caccia avvicinandosi con il cane non al guinzaglio a distanza inferiore da 100 MT. da animali pascolanti nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo regolarmente tabellati Tabellazione abusiva di terreni in attualità di coltivazione Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Coltura in atto-divieto di caccia fino al raccolto” in aree già istituite Omessa comunicazione all’A.T.C. dell’apposizione di tabelle e del periodo di durata del divieto a salvaguardia delle colture e delle attività zootecniche di cui alla Del. Reg. Toscana n. 588 del 20/12/94 Mancata autorizzazione rilasciata dal Comune a difesa di altre colture danneggiabili non previste dalla Del. Reg. Toscana n. 588/94 Tabellazione abusiva di attività zootecnica LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 3 Del Reg. Toscana n.588 del 20/12/94 punto 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 3 D.R.T n.588 20/12/94 punto 3 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera e Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva € 520,00 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q / n del L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 4 Del Reg. Toscana n.588 del 20/12/94 punto 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 4 Del Reg. Toscana n.588 del 20/12/94 punto 2 L.R.T 3/94 s.m. art. 42 Del .Reg.Toscana n. 588 del 20/12/94 L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 3 Del.Reg. Toscana n. 588/94 art. 2 COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia € 100,00 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 58 lettera q/n Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q / n Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q / n L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Del .Reg.Toscana n. 588 del 20/12/94 L.R.T 3/94 s.m. art. 42 € 210,00 SEQUESTRO 94 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura “Attività zootecnica in attodivieto di caccia fino al…” in aree già istituite Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 Allenamento e addestramento cani nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all’art. 42 c. 2 della LRT 3/94 e alla Delib. Consiglio Regionale 20/12/1994 n. 588 anche se prive di tabellazione. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 42 comma 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Del.Reg. Toscana n. 588/94 Art.2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia LRT 20/02 e s.m. Art. 5 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm CINGHIALE 1) Periodi di caccia; 2) Uso munizione spezzata; 3) Detenzione; 4) Immissione; 5) Modalità di caccia; 6) Caccia in battuta; 7) Scheda di presenza; 8) Contenimenti e soggetti autorizzati; 9) Radio, 10) Detenzione munizione spezzata; 11) Contrassegno auricolare. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Caccia in periodo di chiusura generale per la specie Esercizio di caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1° Febbraio e il 30 Settembre. Usare munizione spezzata nella caccia al cinghiale e agli altri ungulati (applicare anche sanzione amministrativa) Usare munizione spezzata nella caccia al cinghiale e agli altri ungulati (applicare anche sanzione penale) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 18 L. 157/92 art. 30 lett.a L.157/92 art. 21 lettera u L 157/92 art. 30 lettera h L.R.T 3/94 s.m. Art. 32 comma 1 lett. i L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 929.63 a € 2582.28 sospensione licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a €1549.37 Recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO L.157/92 28 Art. C.P.P. Armi e Fauna COMPETENZA art. 354 Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Armi e Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna 95 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzo di armi in battuta al cinghiale che non siano: A) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica; B) armi a canna rigata di cal. Non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm; C) è ammesso anche l’uso di fucili a 2 o 3 canne Esercizio di caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale e nel periodo indicato dalla Delibera C.R. annuale 96 inerente la determinazione da parte della provincia: 1- Zone; 2- Periodi; 3- Giorni di caccia. Detenzione di capi di cinghiale di cui si accerti l’abbattimento all’interno di zone vocate al cinghiale in forma diversa dalla battuta o da parte di singoli o squadre non assegnatarie nel distretto di gestione. Detenzione di cinghiali in strutture recintate o luoghi non autorizzati 97 Immissione di cinghiali nel territorio regionale al di fuori dei casi previsti da autorizzazione motivata della Provincia previo parere della Giunta Regionale LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 13 commi 1, 2 MINIMO E MASSIMO L. 157/92 art. 30 lettera h IMPORTO SANZIONE Ammenda fino a € 1549.37 Recidiva sospensione licenza da 1 a tre anni SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. Art. 32 lett. EE L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 92 L.R.T 3/94 s.m. Art. 32 c. 1 lett. Ff L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera p Da € 260,00 a € 1.560,00 € 520,00 a capo introdotto L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Recidiva da € 520,00 a € 3.120,00 Recidiva € 1040,00 L.R.T 3/94 s.m. art 30 comma 5 DCR 62 del 24/07/2012 Art. 1 Calendario Venatorio Provinciale L.R.T. 20/02 s.m. Calendario Venatorio Provinciale DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 92 96 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 24/07/2012. Determinazioni di competenza della Provincia per la stagione venatoria 2012/2013 in relazione alla specie cinghiale 2. E’ vietata la detenzione di ungulati ad eccezione dei seguenti casi comunque autorizzati dalla provincia: a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della l.r. 3/1994; b) aree per l’addestramento dei cani di cui all’ articolo 24 della l.r. 3/1994; c) aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994, esclusivamente in aree recintate; in queste aree è consentito anche l’abbattimento dei capi eventualmente riprodotti; d) centri di recupero della fauna selvatica; c) aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della L.R.T. 3/1994; in queste aree è consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente riprodotti. 97 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 96 ISCRIZIONE SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE E DOVERI 98 99 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia in battuta al cinghiale (iscritto alla squadra) senza avere come requisito l’iscrizione al registro provinciale relativo alla squadra di caccia al cinghiale in battuta anteriormente alla data del 31.12.1995 Esercitare la caccia da parte di iscritto a squadra, in battuta al cinghiale sprovvisto di attestato di frequenza rilasciato dalle Associazioni Venatorie in merito a norme di sicurezza per la caccia in battuta1 Esercitare la caccia in battuta al cinghiale senza essere abilitati ai sensi dell’art. 95 c.1 lett.b e senza essere iscritti al registro dei cacciatori per la caccia al cinghiale istituito presso la Provincia. Avvalersi, da parte del titolare dell’autorizzazione al contenimento dei cinghiali di personale diverso da proprietari e conduttori dei fondi ovvero dei cacciatori iscritti nel registro provinciale della caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37 LRT 3/94 100 Esercitare la caccia in battuta al cinghiale sprovvisto di abilitazione provinciale alla conduzione di cani da traccia e/o da limiere abilitati dalla Provincia. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m Art. 58 lettera g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 95 c. 1 lett. B L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 MINIMO E MASSIMO COMPETENZA € 210,00 Provincia Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Provincia Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Provincia Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m Art. 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 95 c. 1 lett. C L.R.T. 3/94 s.m art. 28 bis comma 4 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m Art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 95 c. 1 lett. C SEQUESTRO Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 95 c. 1 lett. C L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 IMPORTO SANZIONE Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Provincia Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno 98 Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale: a)i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’ articolo 29, comma 7 della l.r. 3/1994; b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta; c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; d) i conduttori di cani da traccia e/o da limiere abili-tati dalla provincia. La provincia riconosce la validità delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Regione Toscana previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto. 99 Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta, prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 95. 100 Salvo altra sanzione Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 97 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzo in battuta al cinghiale di fucile a canna liscia caricato con munizioni diverse da quelle a palla unica o a salve; Utilizzo in battuta al cinghiale di armi diverse da quelle a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne; Utilizzo in battuta al cinghiale di fucili diversi da quelli a due o tre canne; Utilizzo in battuta al cinghiale di arco con caratteristiche non consentite (potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 mm) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 12 lett. A L.R.T. 3/94 art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 12 lett. B L.R.T. 3/94 art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 12 lett. B L.R.T. 3/94 art. 28 bis comma 9 MINIMO E MASSIMO L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 12 lett. C Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia al cinghiale in battuta, in: - area vocata al cinghiale diversa da quella assegnata; - in area non vocata istituita dalla Provincia di Siena al di fuori del programma di cui all’art. 88 c. 2 101 ; (Contestazione al singolo cacciatore) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia DCR 62/2012 art. 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 1/2 101 I programmi di gestione e di controllo di cui all’articolo 28 bis, comma 4, della l.r. 3/1994 sono parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati di cui all’articolo 28 bis, comma 3, della l.r. 3/1994. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 98 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta o in forma singola al di fuori delle prescrizioni riportate dal Calendario Venatorio provinciale Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta senza possedere il requisito di cui all’art. 95 DPGR 33R_2011. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta in numero superiore a tre giornate settimanali. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta detenendo munizione spezzata. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale senza indossare indumenti ad alta visibilità. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta abbattendo capi di fauna selvatica diversi dal cinghiale LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis DCR 62/2012 art. 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 art. 88/95 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia 99 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta con un numero inferiore a 18 cacciatori iscritti alle squadre già registrate al Distretto di Gestione ovvero senza preventiva autorizzazione del Comitato di gestione dell’ATC. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta con un numero superiore a 9 (nove) o inferiore a 6 (sei) cacciatori. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta per i gruppi costituiti da più di 18 cacciatori iscritti senza che il responsabile (o vice responsabile) abbia preventivamente segnalato con appositi cartelli l’area dove verrà effettuato l’intervento ovvero non esporli durante lo stesso. Non provvedere, subito dopo l’abbattimento, alla segnatura sul tesserino venatorio regionale del capo abbattuto LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna COMPETENZA L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera i Da € 80,00 a € 480,00 € 160,00 Provincia Provincia L.R. n.20 del 10/6/2002 e s.m art. 6 c. 2 100 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 LISTA DI PRESENZA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata o parziale compilazione della lista, da parte del responsabile o vice responsabile del gruppo di cacciatori, delle presenze prima dell’inizio di ogni giornata di caccia con tutti i dati richiesti. Esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate al cinghiale in forma di battuta senza che il responsabile (o vice responsabile) sia in grado di esibire la lista dei componenti del gruppo presenti alla battuta vidimato dall’ATC.. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) L.R.T 3/94 s.m. art. 28 bis comma 9 DCR 62/2012 art. 1 Calendario Venatorio 2012/2013 Norme provinciali Punto B) MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia CACCIA AL CINGHIALE IN AREA VOCATA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia al cinghiale in forma diversa da quella in battuta in area vocata al cinghiale, salvo quanto indicato all’articolo 91, comma 6, e nei programmi di cui all’articolo 88, comma 2 DPGR 33/R del 2011 Effettuare battuta di caccia al cinghiale con un numero di partecipanti inferiore a 18 iscritti alla squadra (come previsto dal Regolamento Regionale) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 1 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 5 MINIMO E MASSIMO Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia 101 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Effettuare battuta di caccia al cinghiale con un numero di partecipanti inferiore a 30, ma superiore a 18; come previsto da Disposizione. Dirigenziale della Provincia di Siena. Effettuare battuta di caccia al cinghiale con squadre composte da meno di 40 iscritti al registro dei cacciatori per la caccia al cinghiale istituito presso ogni Provincia ed A.T.C Iscriversi a più di una squadra di caccia al cinghiale in Toscana Esercitare la caccia in battuta al cinghiale da parte di squadra a cui non è assegnato direttamente il territorio o non sorteggiata o senza rispettare il criterio della rotazione programmata Esercitare la caccia al cinghiale in battuta in difformità del periodo, delle giornate e degli orari di caccia stabiliti dall’ATC tenuto conto del Calendario Venatorio Esercitare la caccia al cinghiale in battuta in difformità del periodo, delle giornate e degli orari di caccia stabiliti dall’ATC tenuto conto del Calendario Venatorio non garantendo lo svolgersi delle altre forme di caccia LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 5 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera q Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 4 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 4 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 10 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 2 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 2 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna COMPETENZA Provincia Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia 102 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzare gli apparati radio ricetrasmittenti per fini diversi da quelli di sicurezza durante l’esercizio di caccia (vedi anche disposizioni P.P.T.T.) Portare cartucce a munizione spezzata da parte dei partecipanti alla caccia al cinghiale; battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve Mancata apposizione del contrassegno auricolare al cinghiale abbattuto da effettuarsi prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento; -ovvero prima di caricarlo su qualsiasi mezzo di trasporto; - ovvero prima dell’uscita dall’area di battuta in caso di trasporto manuale (Quanto sopra è valido anche per le operazioni di contenimento e per la caccia al cinghiale all’interno delle AFV) 102 Non indossare indumenti ad alta visibilità durante la partecipazione alle battute di caccia al cinghiale Non avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio per tutti i partecipanti alle battute di caccia al cinghiale 102 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 12 lett. d L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 13 L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 20/02 Art. 4 bis c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 20/02 Art. 4 bis c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 58 lett. q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 97 L’importo della sanzione di € 100,00 viene moltiplicato per il numero dei soggetti sprovvisti di contrassegno auricolare. Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 103 INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE (ART. 37 LRT. 3/94) DESCRIZIONE VIOLAZIONE Partecipare ad interventi di controllo e limitazione al cinghiale, nelle Zone e Oasi di Protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici e Privati di Riproduzione Fauna selvatica privati, senza essere: • Agenti provinciali; o sotto il loro coordinamento da persone diverse da: • Proprietari o conduttori dei fondi • muniti di licenza per l’esercizio venatorio; • Agenti previsti dall’ articolo 51 della L.R 3/1994; • Cacciatori abilitati ai sensi art.37 della L.R. 3/1994. (Applicare anche eventuale altra sanzione amministrativa e/o penale) Realizzare interventi di controllo e limitazione delle popolazioni di ungulati nelle AFV, AAV e Aree addestramento cani da parte di personale diverso da : • Titolare autorizzazione; • Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/1994 (Applicare anche eventuale altra sanzione amministrativa e/o penale) Effettuare il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 92 c. 4 L.R.T. 3/94 Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 92 c. 4 L.R.T. 3/94 art. 32 lett. nn L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera r MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Da € 400,00 a € 2.000,00 € 666,66 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia Provincia Realizzare documentazione fotografica Provincia 104 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CINGHIALE: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA Territorio vocato alla presenza del cinghiale: 1) Battuta; 2) Divieto foraggiamento;3) Quota fissa; 4) Parata DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia, in area vocata al cinghiale, da parte di squadre assegnate all’area di gestione, con metodo diverso da quello di battuta con l’uso dei cani da seguita (braccata) Effettuare il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo. Istituire punti di alimentazione senza comunicazione della dislocazione all’ATC e alla Provincia in periodo in cui la pratica del foraggiamento è autorizzata. Non versare all’ATC, tramite la squadra ospitante, da parte cacciatori ospiti in mobilità la quota annualmente stabilita Non versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno da parte della squadra ospitante, le quote riscosse dai cacciatori ospiti in mobilità Adottare la tecnica della “parata” senza il consenso delle aree di gestione confinanti ovvero non avvertirle entro 24 ore Realizzare la “parata” con metodi diversi da: a) Presenza fisica nelle ore precedenti la battuta; b) Utilizzo nastro bicolore o mezzi analoghi, da collocarsi dopo il tramonto e da rimuovere prima del sorgere del sole. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Rapporto a Provincia e ATC Ammonizione Da € 400,00 a € 2.000,00 € 666,66 Realizzare documentazione fotografica Provincia Da € 400,00 a € 2.000,00 € 666,66 Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Provincia DCP. N. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC Provincia DCP. N. 62/2005 Art. 16 comma 3 DCP. N. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 1 DCP. N. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 2 DCP. n. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Ammonizione DCP. N. 62/2005 Art. 4 comma 4 DCP. N. 62/2005 Art. 26 L.R.T. 3/94 art. 32 lett. nn L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera r L.R.T. 3/94 Art. 32 lett. nn L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera r DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 4 DCP. N. 62/2005 Art. 16 comma 3 Provincia Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Provincia Provincia Provincia Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 105 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Lasciare l’area dove si svolge la parata non presidiata da alcuni membri della squadra. DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 2 DCP. n. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC Uso di sostanze e materiali inquinanti di qualsiasi genere, nonché del fuoco, ovvero parate e disturbi di qualsiasi tipo o genere in Aree di Gestione diverse da quella di competenza Effettuare interventi di contenimento alla cerca nell’abbattimento notturno o da appostamento alla volpe, purchè previsti nel piano di abbattimento, oltre le ore 23,00 DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 3 DCP. n. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 8 DCP. n. 62/2005 Art. 26 Rapporto a Provincia e ATC SEQUESTRO Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 Ammonizione Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 COMPETENZA Provincia Provincia Provincia Territorio non vocato alla presenza del cinghiale DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia al cinghiale in battuta, disponendo un numero ridotto di partecipanti in area diversa da quella assegnata ovvero in area non vocata istituita dalla Provincia di Siena (Contestazione ad ogni singolo cacciatore) Comportamento non soddisfacente da parte degli abilitati ex-art. 37 a seguito di interventi di eradicazione del cinghiale Effettuare interventi di contenimento alla cerca nell’abbattimento notturno o da appostamento alla volpe, purchè previsti nel piano di abbattimento, oltre le ore 23,00 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. Art. 28 bis comma 9 L.R.T 3/94 s.m. Art.58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA € 100,00 L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Sospens. 1 anno dal Reg. Prov.le Recidiva: Sosp. permanente Ammonizione Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 98 c. 1/2 DCP. N. 62/2005 Art. 23 comma 3 DCP. N. 62/2005 Art. 25/26/27/28 Rapporto a Provincia e ATC DCP. N. 62/2005 Art. 21 comma 8 DCP. N. 62/2005 Art. 25/26/27/28 Rapporto a Provincia e ATC Provincia Recidiva DCP n. 62/2005 art. 27 106 Provincia di Siena – OTTOBRE 2012 CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: Il Regolamento di caccia di selezione Apposizione contrassegno; 2) Disciplinare provinciale; 3) Periodo non consentito; 4) Mezzi di abbattimento non consentiti. DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO Esercizio di caccia al capriolo, daino, muflone e cervo in periodi diversi da quelli previsti dalla L. 157/92. L.157/92 art. 18 L 157/92 art. 30 lettera a Esercizio di caccia al capriolo, daino, muflone e cervo al di fuori dei modi e dei tempi stabiliti dal Regolamento. L.157/92 art. 18 L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera o Da € 1.030,00 a € 6.180,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva Da € 2.060,00 a € 12.360,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 c. 6 Esercizio di caccia al capriolo, daino, cervo, muflone al di fuori del periodo stabilito per classi età dal Calendario venatorio regionale 103 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 Esercizio di caccia al capriolo, daino, muflone e cervo nel periodo compreso tra la terza domenica di Settembre e il 31 Gennaio in assenza di autorizzazione della Provincia. L.R.T. 3/94 Art. 30 c. 6 Esercizio di caccia, con abbattimento, di capriolo, daino, muflone e cervo da parte di personale non abilitato (applicare anche sanzione di cui a capoverso successivo) L.R.T. 3/94 s.m. art. 30 c. 5 Esercizio di caccia al capriolo, daino, muflone e cervo sprovvisto di abilitazione. L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 103 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T. 20/02 s.m. Art. 7 c. 6 L.R.T 3/94 s.m. Art. 58 lettera o Da € 1.030,00 a € 6.180,00 L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera o Recidiva Da € 2.060,00 a € 12.360,00 Da € 1.030,00 a € 6.180,00 L.R.T 3/94 s.m art 58 lettera g Recidiva Da € 2.060,00 a € 12.360,00 Da € 105,00 a € 630,00 L.R.T. 20/02 Art. 7 c. 6 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 99 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE Da € 929.62 a € 2582.28 sosp. licenza da 1 a 3 anni sospensione autorizzazione tempo determinato € 2060,00 per ogni capo abbattuto. Recidiva € 4.120,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 2060,00 per ogni capo abbattuto. Recidiva € 4.120,00 € 2060,00 per ogni capo abbattuto. COMPETENZA L.157/92 Art.28 Art. 354 C.P.P. Armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Recidiva € 4.120,00 € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Vedi Calendario di prelievo dei cervidi per la stagione venatoria in corso espressi da ISPRA e relativa Delibera di consiglio regionale. Provincia di Siena – ottobre 2012 SEQUESTRO 107 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non apporre su ogni capo di cervide e bovide abbattuto un contrassegno numerato prima di procedere allo spostamento dal punto di abbattimento. Non provvedere a chiudere in maniera inamovibile la fascetta numerata dopo la rimozione del capo abbattuto dal punto di abbattimento e/o morte Manomissione o danneggiamento volontario della fascetta numerata applicata al capo abbattuto e non segnalato al n.verde del Corpo Polizia Provinciale Manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno applicato al capo abbattuto e non segnalato subito dopo l’abbattimento al n.verde del Corpo Polizia Provinciale Esercitare la caccia di selezione agli ungulati a bordo di auto. (Vedi anche eventuale sanzione amministrativa per la distanza da pubblica via ed eventuale violazione penale per lo sparo da autoveicolo) 104 105 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 7 DCP n. 47/2009 art. 8 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP 47 del 22.04.2009 art. 8 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 8/ 11 c. 1 lett.e L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP 47 del 22.04.2009 art. 1 c. 2 / 12 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 Art. 11 c. 1 lett. A MINIMO E MASSIMO L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. g Da € 105,00 a € 630,00 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 104 L.689/81 Realizzare documentazione fotografica. Provincia Provincia L.689/81 art. 13 Fascetta auricolare manomessa Provincia NOTE: 1 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q NOTE: COMPETENZA NOTE: 1 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94s.m. art. 58 lettera q SEQUESTRO L.689/81 art. 13 Fascetta auricolare manomessa NOTE: Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 105 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore Esclusione 1 anno dalla caccia di selezione 108 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Abbattere qualsiasi esemplare di fauna selvatica durante la caccia di selezione, non appartenente alla famiglia dei Cervidi e Bovidi, in periodo e orario in cui è consentita la caccia alla specie abbattuta Esercitare la caccia si selezione pur in presenza di esclusione per un anno dalla medesima ai sensi dell’art. 12 del DCP 47/2009 Esercitare la caccia di selezione agli ungulati effettuando lo scambio dei capi abbattuti con altro selecontrollore Utilizzo di armi diverse da quelle a canna rigata o sprovviste di ottica o sistemi di puntamento elettronico. (verificare l’uso per eventuale abbattimento di munizione spezzata) Utilizzo di armi diverse da quelle a canna rigata per la caccia di selezione a cervidi e bovidi e che non siano: a) armi a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm 106 107 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 11 c. 1 lett. b L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 11 c. 1 lett. c L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 11 c. 1 lett. g L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94s.m. art. 58 lettera q L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q SEQUESTRO L.R.T. 3/94 s.m. Art. 60 Fauna NOTE: Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 106 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 60 Fauna NOTE: COMPETENZA Provincia 1 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 60 Fauna Provincia NOTE: 1 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. g DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 5 L. 157/92 art. 13 commi 1, 2 MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L. 157/92 art. 30 lettera h Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore Esclusione dalla caccia di selezione per 1 anno € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni L.R.T. 3/94 s.m. Art. 60 107 Fauna Provincia L. 157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Armi e Fauna NOTE:1 Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale 109 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercizio di caccia di selezione contemporaneamente in due distretti dello stesso ATC ovvero in due ATC diversi della Regione Toscana (esclusi i cacciatori che hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’art. 28 c. 3 lettera D della L.R.T 3/94) Esercitare la caccia di selezione da parte di selecontrollore che ha scelto l’opzione di cui all’art.12, comma 5 lettera b, della Legge 157/92. (Applicare anche violazione art. 28 c. 3 – 4 LRT 3/94 sm sanzionata art. 58 lett. A stessa legge) Mancata segnalazione dell’uscita sul tesserino provinciale (la segnatura verrà affettuata dal trasgressore alla presenza dell’accertatore e dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento). (DGP 218/2010 art. 26 c. 3) Mancata annotazione sul tesserino provinciale degli abbattimenti effettuati (DGP 218/2010 art. 26 c. 4) Non esporre il tesserino di riconoscimento unitamente a quello provinciale in modo ben visibile sull’autovettura utilizzata ovvero in caso di trasporto amichevole della “figlia” compilata in ogni sua parte. (DGP 218/2010 art. 21 c. 2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c.9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 1 DCP n. 47/2009 art. 11 c. 1 lett. I L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 60 Fauna Provincia DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 1 DCP n. 47/2009 art. 11 c. 1 lett. j L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 1 DCP n. 47/2009 art. 12 c. 1 b L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 L.R.T. 20/02 Art. 6 bis L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q NOTE: 108 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Effettuare rilievi Provincia fotografici della pagina del libretto DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 Note: Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 110 109 Effettuare rilievi Provincia fotografici della pagina del libretto L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Effettuare rilievi Provincia fotografici Note: DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 Esclusione 1 anno dalla caccia di selezione 108 Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore Esclusione 1 anno dalla caccia di selezione 110 Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di gestione 109 110 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata consegna a fine stagione all’ATC del tesserino venatorio provinciale. (DGP 218/2010 art. 26 c.5) Compilazione errata o incompleta del tesserino provinciale. (DGP 218/2010 art. 21 c.2) Non far pervenira all’ATC la testa del capo abbattuto ovvero la relativa mandibola debitamente scarnificata ovvero la scheda di abbattimento diligentemente compilata e messa in involucri separati. (DGP n.218/2010 art. 29 c. 1/44 lett.N) Utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dalla Provincia (DGP n. 218/2010 art. 29 c. 2) Spostamento dall’appostamento indicato in cartografia per una distanza superiore ai 100 metri durante l’esercizio di selezione agli ungulati e solo per una migliore posizione di tiro (esclusi i distretti dove è consentita la caccia alla cerca). (DGP n.218/2010 Art. 20 c. 6/44.A) Abbattimento di un capo da un appostamento non autorizzato. (DGP n. 218/2010 Art.20 c. 6/44 lett.A) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Effettuare rilievi fotografici Note:2 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Effettuare rilievi fotografici Note:3 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di gestione Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Esclusione caccia di selezione per un anno Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di gestione Provincia Recidiva: Esclusione caccia di selezione per un anno DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 111 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Abbattimento di un capo non assegnato dal C.S.O. durante l’attività di selezione da appostamento (DGP n. 218/2010 art. 23 c.1/45 c.2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO NOTE: Perdita COMPETENZA Provincia punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 distretto di gestione DISCIPLINA DEL CAPO ABBATTUTO (ERRORE GRAVE) DESCRIZIONE VIOLAZIONE Abbattimento di un capo di classe di età diverso da quello assegnato 111 (DGP n. 218/2010 Art. 44 c. 2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 12 c. 1 lett. A L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO NOTE: Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di gestione COMPETENZA Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 DISCIPLINA DEL POSTO AUTO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Parcheggio non giustificato dell’auto impiegata in località diversa da quella riportata in cartografia ovvero parcheggio in luogo caratterizzato da scarsa visibilità e difficile accesso. (DGP 218/2010 art. 21 c. 1/ art. 44 c) Parcheggio in luogo caratterizzato da scarsa visibilità e difficile accesso. (DGP 218/2010 art. 21 c. 1/ art. 45 c.2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di gestione DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 112 COMPETENZA Provincia Provincia 111 CAPRIOLO:- MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa nel periodo estivo; - MASCHIO (piccolo, giovane o adulto) al posto della FEMMINA (piccola, giovane o adulta) e viceversa nel periodo invernale; - MASCHIO (giovane o adulto) al posto del piccolo e viceversa nel periodo estivo; DAINO: MASCHIO (fusone, balestrone, palancone) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa; - MASCHIO (fusone, balestrone, palancone) al posto del piccolo e viceversa nel periodo estivo; - MASCHIO (balestrone, palancone) al posto del piccolo e viceversa nel periodo invernale; - MASCHIO PALANCONE O BALESTRONE al posto del FUSONE e viceversa; MUFLONE: - MASCHIO (M1, M2, M3) al posto della FEMMINA (giovane e adulta) e viceversa; - PICCOLO (F0, M0) al posto del MASCHIO di età superiore a 1 anno (M1, M2, M3) e viceversa in periodo estivo; CERVO: MASCHIO (fusone, subadulto, adulto o anziano) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa; - MASCHIO (subadulto, adulto o anziano) al posto del piccolo e viceversa; - MASCHIO fusone al posto del MASCHIO adulto o anziano e viceversa.112 Esclusione caccia di selezione per un anno Provincia di Siena – ottobre 2012 112 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Parcheggiare arrecando danno alle colture agricole o creare ogni forma di intralcio o impedimento alle attività agricole (DGP 218/2010 art. 21 c. 1/art. 45 c.2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO NOTE: COMPETENZA Provincia Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 gestione SEGNALAZIONI DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata segnalazione entro le 24 ore dell’abbattimento, del ferimento del capo o del colpo mancato al proprio responsabile di gruppo. (DGP 218/2010 art. 27 c. 1/ art. 44 g) Mancata segnalazione del colpo mancato entro 24 ore l’avvenuto sparo al proprio responsabile di gruppo. (DGP 218/2010 art. 27 c,1/ 45 c.2) Mancata segnalazione e/o omessa verifica di un abbattimento di un capo malformato e/o in cattivo stato sanitario al Presidente del CSO. (DGP 218/2010 art. 27 c. 2/45 c. 2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO NOTE: COMPETENZA Provincia Esclusione caccia di selezione per un anno DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Provincia Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q iscritti al distretto di gestione Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Provincia Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 gestione APPOSTAMENTI e ALTANE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Costruire altane senza il consenso del proprietario o del conduttore del fondo ovvero arrecando danno alla vegetazione arborea. (DGP 218/2010 art. 20 c.8/ 45 c. 2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO NOTE: COMPETENZA Provincia Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 iscritti al distretto di gestione 113 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dello appostamento dopo aver effettuato l’abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, salvo autorizzazione del proprietario del fondo (DGP 218/2010 art. 20 c. 7/ art. 45 c.2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia NOTE: Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 gestione COMPORTAMENTI DURANTE CACCIA SELEZIONE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Erroneo abbattimento del capo in violazione del piano di abbattimento (DGP 218/2010 art. 22 c.1/ 45 c. 2) Mancata messa in custodia dell’arma al termine dell’uscita di caccia (DGP 218/2010 art. 44 lett. i) Utilizzare segugi per la caccia agli ungulati fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle province e per la caccia al cinghiale. Riassegnare i capi da abbattere direttamente tra selecontrollori eludendo il controllo della C.S.O. del Distretto. (DGP n. 218/2010 art. 22 c.2/44 lett.q) 113 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R T. 3/94 s.m. art. 32 lett. U L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA Provincia NOTE: Perdita punteggio nella graduatoria dei selecontrollori iscritti al distretto di DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 L.R.T. 3/94 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 gestione 113 Provincia Provincia art. 60 Fauna L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 Esclusione caccia di selezione per un anno 114 Provincia di Siena – ottobre 2012 TRASPORTO AMICHEVOLE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Effettuare il trasporto amichevole fra selecontrori per appostamanenti o per settori di caccia ubicati in diverso distretto ovvero non segnalare adeguatamente il posto auto del trasportato DGP 218/2010 art.21 c.4/ art. 45 c.2) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO € 100,00 COMPETENZA Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 CACCIA ALLA CERCA (nei distretti dove e’ consentita) DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non indicare nel tesserino venatorio provinciale il numero distintivo del posto auto. (DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b) Non conservare l’arma in custodia e scarica durante qualsiasi spostamento durante l’attività di cerca. (DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b) Estrarre l’arma dalla custodia in luogo diverso da quello prescelto per l’abbattimento. (DGP 218/2010 art.20 c.9/art. 44 b) Non concludere l’attività di cerca al posto auto dal quale ha avuto inizio. (DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b) 114 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 114 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 Esclusione caccia di selezione per un anno 115 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Spostare o fare spostare l’auto durante l’uscita di caccia, ad eccezione per il recupero del capo abbattuto. (DGP 218/2010 art. 20 c.9/ art. 44 b) Mancata messa in custodia dell’arma al termine dell’uscita di caccia. (DGP 218/2010 art.20 c.9/ art. 44 b) Effettuare l’attività di cerca al di fuori del settore dove è riservato. (DGP 218/2010 art. 20 c.9/ art. 44 b) Effettuare l’attività di cerca a bordo di qualsiasi automezzo. (DGP 218/2010 art. 20 c.9/art.44 b) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 100 c. 2 DCP n. 47/2009 art. 13 c. 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: Il Regolamento di caccia nelle AFV e nelle AAV 1) Disciplinare di caccia nelle AFV e AAV DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia di selezione agli ungulati al di fuori dei piani di abbattimento predisposti dalla Provincia. (DGP n. 218/2010 art. 41 c.1/45 c. 2) 115 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 1 DCP n. 47/2009 art. 10/12 c. 1 A MINIMO E MASSIMO L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno IMPORTO SANZIONE € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno SEQUESTRO L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna NOTE: 115 COMPETENZA Provincia 116 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Prelevare con metodo selettivo cervidi e bovidi da parte di personale non abilitato alla caccia di selezione, salvo lo stesso sia accompagnato da personale abilitato (DGP n. 218/2010 art. 41 c.2/45 c. 2) L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 1 DCP n. 47/2009 Art. 10/12 c. 1 A Prelevare con metodo selettivo cervidi e bovidi da parte di personale non abilitato ed accompagnato da un cacciatore non abilitato alla caccia di selezione. 116 (DGP n. 218/2010 art. 41 c.2/45 c. 2) L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 1 DCP n. 47/2009 Art. 10/12 c. 1 A Mancata applicazione del contrassegno numerato fornito dalla Provincia al capo abbattuto (DGP n. 218/2010 art. 41 c.3/44 c. 1) L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 5 DCP n. 47/2009 Art. 10/11 c. 1 e Mancata applicazione del contrassegno numerato fornito dalla Provincia al capo abbattuto prima del suo spostamento dal punto di abbattimento. (DGP n. 218/2010 art. 41 c.3/44 c. 1) Mancata registrazione del capo abbattuto nel registro di caccia. (DGP n. 218/2010 art. 41 c.3/44 c. 1) L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 1/5 DCP n. 47/2009 Art. 10/11 c. 1 e L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera g DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera g DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. g DCP n. 47/2009 Art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 210,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna NOTE:1 Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna NOTE:1 Provincia NOTE: 117 Provincia Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia 116 Contestare sanzione amministrativa anche all’accompagnatore ancorchè sprovvisto di fucile riportando nel testo la citazione di cui alla Legge 689/81 art. 5. Concorso di persone. - Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 117 Esclusione 5 anni e ritiro tesserino di selecontrollore 117 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Consegna al di fuori dei tempi e dei modi stabiliti dalla Provincia dei reperti scarnificati dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento e ad eventuali reperti anatomici e misure biometriche (DGP n. 218/2010 art.41 c.3/45 c. 2 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 91 c. 1 DCP n. 47/2009 art. 10/12 c.3 lett.c L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO NOTE: 118 COMPETENZA Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO: Regolamento Provinciale per il recupero degli ungulati feriti DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare l’attività venatoria durante il recupero degli ungulati feriti (vedi anche sanzione penale, se in periodo di chiusura generale della caccia) (DGP n. 218/2010 art. 30/39) Recupero del capo ferito da parte di conduttore non abilitato (vedi anche sanzioni amministrative e penali in funzione del periodo, dei luoghi e dei tempi). (DGP n. 218/2010 art. 30/ 45 c.2) Recupero del capo ferito da parte di conduttore non iscritto nel registro provinciale (vedi anche sanzioni amministrative e penali in funzione del periodo, dei luoghi e dei tempi). (DGP n. 218/2010 art. 32/ 45 c.2) Recupero del capo ferito con cane non autorizzato. (DGP n. 218/2010 art. 38 c. 4/ 39) 118 119 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 96 c. 2 DCP n. 47/2009 Art. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 95 c. 1 lett. D Art. 96 c. 1/2 DCP n. 47/2009 Art. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 95 c. 1 lett. D Art. 96 c. 1/2 DCP n. 47/2009 Art. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 96 c. 3 DCP n. 47/2009 Art. 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE NOTE 119 Provincia 1 Provincia 1 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Sospensione 5 anni da attività recupero DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Recidiva: Sospensione per 1 anno del conduttore dall’attività di recupero ungulati DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 In caso di recidiva esclusione dalla cacciadi selezione per un anno Rapporto al Dirigente Risorse Faunistiche Provincia Siena. Sospensione definitiva del conduttore dall’attività di recupero ungulati Provincia di Siena – ottobre 2012 COMPETENZA Provincia 118 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Recupero del capo ferito nei giorni di silenzio venatorio, in occasione di interventi di cui all’art. 37 o in istituti faunistici pubblici in assenza di comunicazione da parte del conduttore al Corpo di Polizia 120 (vedi anche sanzioni Provinciale amministrative e penali in funzione del periodo, dei luoghi e dei tempi). (DGP n. 218/2010 art. 35/ 45 c.2) Recupero del capo ferito nei giorni di silenzio venatorio, in occasione di interventi di cui all’art. 37 o all’interno di Riserve Naturali senza concordare modalità intervento con personale vigilanza o, in assenza, con il Corpo di Polizia Provinciale (vedi anche sanzioni amministrative e penali in funzione del periodo, dei luoghi e dei tempi). (DGP n. 218/2010 art. 35/ 45 c.2) Recupero del capo ferito nei giorni di silenzio venatorio, in occasione di interventi di cui all’art. 37 o all’interno di AFV, AAV, e CPRFS senza il consenso del direttore concessionario o senza concordarne le modalità del recupero. (vedi anche sanzioni amministrative e penali in funzione del periodo, dei luoghi e dei tempi). (DGP n. 218/2010 art. 35/ 45 c.2) Allenare o addestrare ausiliari per il recupero degli ungulati in aree non consentite. (DGP n. 218/2010 art. 37/39) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO 1 COMPETENZA Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 121 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 NOTE: 1 Provincia Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Recidiva: Sospensione per 1 anno del conduttore dall’attività di recupero ungulati Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 96 c. 2/4 DCP n. 47/2009 Art. 1 DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 96 c. 2/4 DCP n. 47/2009 Art. 1 DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 28 bis c. 9 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 96 c. 2/4 DCP n. 47/2009 Art. 1 DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 L.R.T. 20/02 s.m. art. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 96 c. 1 DCP n. 47/2009 Art. 1 Provincia DCP n. 47/2009 art. 14 c. 1 120 Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. 121 Rapporto al Dirigente Risorse Faunistiche Provincia Siena. Sospensione per un anno del conduttore dall’attività di recupero ungulati 119 Provincia di Siena – ottobre 2012 COMMERCIO FAUNA SELVATICA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica appartenente alle specie particolarmente protette di cui all’ art. 2 comma 1 della L. 157/92 Commercio e detenzione a tal fine di tipica fauna Alpina della quale è vietato l’abbattimento Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili che non appartengano alle seguenti specie: Germano Reale, Pernice Rossa, Pernice di Sardegna, Starna, Fagiano e Colombaccio LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 21 lettera ee L.157/92 art. 21 lettera ee L. 157/92 art. 21 lettera bb MINIMO E MASSIMO L. 157/92 art. 30 lettera L L. 157/92 art. 30 lettera L L. 157/92 art. 30 lettera L IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.83 L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.83 L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.83 L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale 120 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Commercio di fauna selvatica morta non soggetta a processi di conservazione e non proveniente da allevamenti a fini alimentari o dall’estero, utilizzata per fini alimentari appartenente alle seguenti specie: Germano Reale, Pernice Rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio, Lepre, Coniglio Selvatico, Cervo, Daino, Capriolo e Cinghiale dopo il 5° giorno di chiusura della caccia a ciascuna specie (salvo proroga del Comune di ulteriori 5 giorni) Detenere e/o commerciare fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente Commercio di esemplari vivi di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti Commercio di fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 43 comma 2 L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 43 comma 4 L. 157/92 art. 21 lettera cc L.R.T. 3 /94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.83 L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.83 L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L. 157/92 art. 21 lettera t L.157/92 art. 30 lettera L L.157/92 art. 30 lettera L Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale 121 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Acquistare, detenere e rendere esemplari di fauna selvatica (uccelli e mammiferi) ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme di tassidermia LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L. 157/92 art. 21 lettera ee MINIMO E MASSIMO L.157/92 art. 30 lettera L IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.83 L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale DETENZIONE FAUNA SELVATICA DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti L. 157/92 art. 2 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera b Detenere esemplari di Orso, Stambecco, Camoscio d’Abruzzo e Muflone Sardo L. 157/92 art. 2 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera c Detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale Alpina della quale sia vietato l’abbattimento L. 157/92 art. 2 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera g Detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita L. 157/92 art. 18 comma 1 L. 157/92 art. 30 lettera h MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da € 774.69 a € 2065.83 sospensione licenza da 1 a 3 anni Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da € 1032.91 a € 6197.48 revoca licenza per 10 anni Ammenda fino a € 3098.74 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni 122 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenzione di fauna autoctona appartenente alle specie cacciabili al di fuori dei casi autorizzati dalla legge Detenzione di Fringillidi in numero superiore alle 5 unità (fringuello, peppola, cardellino, frosone, verdone, fanello, ciuffolotto, verzellino, lucherino, crociere) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. art. 32 lettera ee L. 157/92 art. 18 comma 1 mod. DPCM del 22/11/93 MINIMO E MASSIMO L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q L. 157/92 art. 30 lettera h Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Da € 105,00 a € 630,00 Detenzione di Fringillidi in numero non superiore alle 5 unità (fringuello, peppola, cardellino, frosone, verdone, fanello, ciuffolotto, verzellino, lucherino, crociere) L.R.T. 3/94 s.m. art. 27 comma 1 lettera C Omessa comunicazione entro le 24 ore alla Provincia o al Comune competente del rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà o di uova e piccoli nati per sottrarli a sicura morte o distruzione Mancata segnalazione e trasmissione del contrassegno di selvaggina rinvenuta o abbattuta contrassegnata da anelli, all’ISPRA o all’Ufficio Caccia della Provincia di residenza con indicazione di luogo e ora di rinvenimento L.R.T 3/94 s.m. art. 38 commi 1 e 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T 3/94 s.m. art. 36 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno € 100,00 € 100,00 SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale 123 Provincia di Siena – ottobre 2012 DETENZIONE FAUNA SELVATICA A SCOPO TASSIDERMICO DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti per attività di imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L. 157/92 art. 2 comma 1 art 6 commi 2 e 3 L.157/92 art. 30 lett. b Detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti per attività di imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T 3/95 art. 5 L.R.T. 3/95 art.7 c.1 Detenere esemplari di Orso, Stambecco, Camoscio d’Abruzzo e Muflone Sardo per attività di tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L: 157/92 art. 2 comma 1 art. 6 commi 2 e 3 L.157/92 art. 30 lett. c Detenere esemplari di Orso, Stambecco, Camoscio d’Abruzzo e Muflone Sardo per attività di tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) Detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, della quale è vietato l’abbattimento, per tassidermia ed imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T 3/95 art. 5 L.R.T. 3/95 art.7 c.1 L .157/92 art. 2 comma 1 art. 6 commi 2 e 3 L.157/92 art. 30 lett. g L.R.T 3/95 art. 5 L.R.T. 3/95 art.7 c.1 Detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, della quale è vietato l’abbattimento, per tassidermia ed imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da € 774.69 a € 2065.83 sospensione licenza da 1 a 3 anni Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva: revoca autorizzazione Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da € 1032.91 a € 6197.48 revoca licenza per 10 anni Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva: revoca autorizzazione Ammenda fino a € 3098.74 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva: revoca autorizzazione SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Rapporto Provincia L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Rapporto Provincia L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Rapporto Provincia 124 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita per tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L. 157/92 art. 18 comma 1 art 6 commi 2 e 3 L. 157/92 art. 30 lett. h Detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita per tassidermia e imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) Detenzione di Fringillidi 122 in numero superiore alle 5 unità per attività di tassidermia ed imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T 3/95 art. 5 L.R.T. 3/95 art.7 c.1 L. 157/92 art. 18 comma 1 mod. D.P.C.M. del 22/11/93 e art 6 commi 2 e 3 L. 157/92 art. 30 lett. h Detenzione di Fringillidi1 in numero superiore alle 5 unità per attività di tassidermia ed imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T 3/95 art. 5 L.R.T. 3/95 art.7 c.1 Detenzione di Fringillidi1 in numero inferiore a 5 unità per attività di tassidermia ed imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T. 3/94 s.m. Art. 27 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera g Detenzione di Fringillidi in numero inferiore a 5 unità per attività di tassidermia ed imbalsamazione (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T 3/95 art. 5 122 MINIMO E MASSIMO Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 210,00 a € 1.260,00 L.R.T. 3/95 art.7 c.1 Fringuello, peppola, cardellino, frosone, verdone, fanello, ciuffolotto, verzellino, lucherino, crociere ecc. Provincia di Siena – ottobre 2012 IMPORTO SANZIONE Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva: revoca autorizzazione Ammenda fino a € 1549.37 recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva: revoca autorizzazione € 210,00 Recidiva € 420,00 e sospensione licenza per 1 anno Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva: revoca autorizzazione SEQUESTRO COMPETENZA L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Rapporto Provincia L.157/92 Art. 28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Rapporto Provincia L.R.T. 3/94 art. 60 Fauna Provincia Rapporto Provincia 125 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Detenzione per attività di tassidermia ed imbalsamazione di esemplari cacciabili al di fuori dei tempi fissati dal Calendario Venatorio per l’esercizio di caccia (senza segnalazione alla Provincia) L.R.T. 3/95 art. 5 c.3 Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione senza la prescritta autorizzazione della Provincia L.R.T. 3/95 art. 2 c. 1 Mancata tenuta dei prescritti registri di carico e scarico vidimati dalla Provincia per gli esemplari per i quali è prevista la segnalazione L.R.T. 3/95 art. 6 c.1 Mancata autorizzazione al trattamento di fauna selvatica al di fuori dei periodi di caccia L.R.T. 3/95 art. 6 comma 2 Mancata apposizione di contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro su ognuno degli esemplari soggetti a segnalazione L.R.T. 3/95 art. 6 comma 4 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/95 art. 7 c.1 →→→→→→→→ L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva revoca autorizzazione € 100,00 L.R.T. 3/95 art. 7 c.1 →→→→→→→→ L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/95 art. 7 c.1 →→→→→→→→ L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/95 art. 7 c.1 →→→→→→→→ L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/95 art. 7 c.1 →→→→→→→→ Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva revoca autorizzazione € 100,00 Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva revoca autorizzazione € 100,00 Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva revoca autorizzazione € 100,00 Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva revoca autorizzazione SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia Rapporto Provincia Rapporto Provincia Rapporto Provincia Rapporto Provincia Rapporto Provincia 126 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Omessa compilazione del registro per gli esemplari per i quali è prevista la segnalazione: specie; generalità di chi richiede il trattamento; circostanze in cui ne è venuto i possesso; data di invio alla Provincia della richiesta di autorizzazione al trattamento; estremi dell’autorizzazione dati relativi alla riconsegna dell’esemplare; generalità del ricevente se diverso dal richiedente; data di consegna. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/95 art. 6 c.1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/95 art. 7 c.1 →→→→→→→→ Sospensione autorizzazione per 60 gg. Recidiva revoca autorizzazione SEQUESTRO L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna COMPETENZA Provincia Rapporto Provincia IMMISSIONE E INTRODUZIONE FAUNA SELVATICA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Immissione di fauna selvatica sul territorio Regionale senza l’autorizzazione della Provincia Immissione di selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole (escluso il cinghiale) Immissione di fauna appartenente alla specie cinghiale LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE L.R. 3/94 s.m. Art. 32 lett. ff L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R. 3/94 s.m. Art. 32 lett.ff L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera p Da € 25,00 a € 150,00 € 50 DPGR n. 13/R del 25/2/04 art.86 c.1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera p Da € 260,00 a € 1.560,00 Recidiva € 100,00 € 520,00 a capo Recidiva € 1040,00 a capo SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia Provincia 127 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO Introdurre sul territorio nazionale fauna selvatica viva proveniente dall’estero (escluso le specie presenti sul territorio regionale e solo a scopo di ripopolamento, dietro autorizzazione del M.C.P.A.A.F. su parere dell’I.N.F.S) L.R.T. 3/94 s.m. art. 44 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera L Da € 80,00 a € 480,00 Introduzione dall’estero di selvaggina lecitamente abbattuta da cacciatori senza che ne sia documentata la legittima provenienza Immissione di fauna selvatica sul territorio Regionale senza l’autorizzazione della Provincia L.R.T. 3/94 art. 44 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R. 3/94 s.m. Art. 32 lett. ff L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA € 160,00 per ciascun capo per chi importa fauna senza autorizzazione. Revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni. € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia € 100,00 L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA AI FINI DI RIPOPOLAMENTO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare la caccia all’interno di allevamento di fauna selvatica a fini di ripopolamento LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA LRT.3/94 art.60 Fauna Provincia € 100,00 L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia € 100,00 L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art 58 lettera e Da € 105,00 a € 630,00 € 210,00 Recidiva € 520,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 Esercitare la caccia vagante a distanza inferiore a 100 metri dalla recinzione di allevamenti di fauna selvatica ai fini di ripopolamento che hanno superficie recintata inferiore a 3 ettari. Istituzione di allevamento di fauna selvatica ai fini di ripopolamento, senza autorizzazione della Provincia MINIMO E MASSIMO DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 128 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Omissione del titolare di impresa agricola di comunicare alla Provincia l’attività di allevatore Tabellazione abusiva di allevamento di fauna selvatica a fini di ripopolamento Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Mancata tabellazione recante la dicitura “Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento” lungo il confine delle recinzioni perimetrali Addestramento e allenamento dei cani nell’Allevamento di fauna selvatica a fini di ripopolamento Produrre specie non tipiche nazionali per uso venatorio negli allevamenti di selvaggina a fine di ripopolamento Mancata tenuta e compilazione del registro vidimato dalla Provincia : 1) n. riproduttori, 2) natalità (escluso lepre in recinto), 3) mortalità (escluso lepre in recinto), 4) cessioni (indicazione del nominativo dell’acquirente), 5) eventi patologici significativi, 6) controlli sanitari e amministrativi eseguiti LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO L.R.T. 3 /94 Art.60 Fauna COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 2 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 c. 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q/n Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 L.R.T. 3/94 s.m. Art.39 c.1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Provincia L.R.3/94 art.60 Fauna L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia Provincia Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 2/3 129 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato ovvero compilarlo in copia singola.compilato in duplice copia. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione della specie e il numero di capi ceduti. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamentoa specie e il numero di capi ceduti. Cessione di richiami vivi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi il numero dell’anello identificativo Vendita dei capi che non siano accompagnati da idonea certificazione sanitaria dell’AUSL di competenza Non dotare gli allevamenti a fini di ripopolamento di ungulati di recinzioni idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali (vedi anche “immissione ungulati”) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 7 130 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non marcare tutti i capi ungulati con contrassegni numerati inamovibili approvati dalla Provincia Mancato rispetto della densità limitata dei capi fissata dall’INFS negli allevamenti a fine di ripopolamento : -fagiano: da 30 a 60 gg 0,5 mq/capo -fagiano: oltre 60 gg 1 mq / capo -pernici: da 30 a 60 gg 0,25 mq/capo -pernici: oltre 60 gg 1 mq/capo -lepri: in recinto 100 mq/capo -ungulati: in recinto 5000 mq / capo LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 6 L.R.T 3/94 s.m. art. 39 comma 1 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 54 c. 4 ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ALIMENTARI DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Costituzione di allevamento di selvaggina a fini alimentari senza l’autorizzazione della Provincia Mancata comunicazione del titolare di impresa agricola della costituzione di allevamento di selvaggina a fini alimentari a Provincia. Esercizio di caccia negli allevamenti a scopo alimentare. L.R.T. 3/94 s.m. art. 41 c. 3 e s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 41 c. 3 e s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 41 c 7 e s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia Tabellazione abusiva di allevamento di fauna selvatica a fini alimentari L.R.T. 3/94 s.m. art. 41 c. 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lett. q/n € 100,00 + € 5,00 a tabella abusiva Provincia Mancata apposizione di tabelle recanti la dicitura: “Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari” L.R.T. 3/94 s.m. Art. 41 Comma 8 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 + € 15,00 a tabella abusiva Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Provincia 131 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Addestramento e allenamento dei cani nell’Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari Inosservanza alle disposizioni inerenti la collocazione, leggibilità delle tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all’art.26 (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Non dotare gli allevamenti a fini alimentari di recinzioni idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali Omessa apposizione dei contrassegni predisposti dal titolare e approvati dalla Provincia su ogni animale allevato a fini alimentari Apposizione di contrassegni non approvati dal Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera mm L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 26 c.1 -2- 3 L.R.T. 3/94 s.m. art.58 lettera n Da € 155,00 a € 930,00 € 310,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 41 c. 2 e s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 41 c. 6 e s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 41 c. 6 e s.m. L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Mancata tenuta e compilazione del registro vidimato dalla Provincia : 1) n. riproduttori, 2) natalità (escluso lepre in recinto), 3) mortalità (escluso lepre in recinto), 4) cessioni (indicazione del nominativo dell’acquirente), 5) eventi patologici significativi, 6) controlli sanitari e amministrativi eseguiti Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato ovvero compilarlo in copia singola compilato in duplice copia. L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.3/94 art.60 Fauna L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 2/3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 132 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione della specie e il numero di capi ceduti. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamentoa specie e il numero di capi ceduti. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato ovvero compilarlo in copia singola.compilato in duplice copia. Abbattimenti effettuati da persone non autorizzate o in assenza del personale di vigilanza della Provincia o di altre Pubbliche Amministrazioni. Inosservanza del titolare dell’allevamento di selvaggina a scopo alimentare di riportare su apposito registro (a pagine numerate e vistate dalla Provincia) il movimento dei capi LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. Art. 41 comma 9 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 41 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna non annotata Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 39 comma 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 133 Provincia di Siena – ottobre 2012 ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A FINI ORNAMENTALI., AMATORIALI E PER IL MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI LOCALI (aggiornato con DPGR 17/09/2012 n. 51/R) DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenere fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali per l’utilizzazione e per il mantenimento di tradizioni locali senza autorizzazione della Provincia Istituzione di allevamento a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona senza autorizzazione* della Provincia. Istituzione di allevamento a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona senza essere iscritto ad un’associazione ornitologica nazionale o comunitaria legalmente 123 costituita. Istituzione di allevamento a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona senza comunicazione di istituzione alla Provincia da parte di imprenditore agricolo. Esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone senza provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato entro il 10° giorno dalla nascita ovvero entro e non oltre il 60° giorno dalla nascita 124 per i pullus di anatidi. Utilizzare per l’inanellamento dei pullus anelli anelli inamovibili non forniti dall’assciazione ornitologica di appartenza. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 comma 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 comma 4 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia 123 L’eventuale perdita di tale requisito o l’iscrizione ad altra associazione ornitologica deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia. L’autorizzazione decade in caso di omessa iscrizione o mancato rinnovo dell’iscrizione all’associazione ornitologica prescelta 124 Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevatore dall’associazione ornitologica di appartenenza. Provincia di Siena – ottobre 2012 134 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzare per l’inanellamento dei pullus anelli anelli inamovibili sprovvisti della sigla dell’associazione, il numero matricola dell’allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell’anello, il numero progressivo e l’anno di nascita del soggetto. Detenzione di un numero superiore a 10 riproduttori per ogni specie cacciabile presente nell’elenco delle specie allevate (ad esclusione dei casi autorizzati dalla Provincia). Allevare a scopo ornamentale e amatoriale e per il mantenimento delle tradizioni locali specie ungulate Detenere ungulati in strutture recintate allevamento a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona 125 : Omessa tenuta del registro di carico e scarico vidimato dalla Provincia e/o mancata compilazione dello stesso. 126 Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato ovvero compilarlo in copia singola compilato in duplice copia. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 comma 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lett. Ee L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna in eccedenza Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art . 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 c. 2/3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 c. 5 125 E’ vietata la detenzione di ungulati ad eccezione dei seguenti casi comunque autorizzati dalla provincia: a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della l.r. 3/1994; b) aree per l’addestramento dei cani di cui all’ articolo 24 della l.r. 3/1994; c) aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994, esclusivamente in aree recintate; in queste aree è consentito anche l’abbattimento dei capi eventualmente riprodotti; d) centri di recupero della fauna selvatica. 126 Nel registro sono indicati: a) il numero di riproduttori e loro origine;b) la natalità;c) la mortalità;d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;e) gli eventi patologici significativi; f) i controlli sanitari ed 135 amministrativi eseguiti. Per la lepre in recinto i dati di cui alle lettere b) e c) possono non essere indicati. Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione della specie e il numero di capi ceduti. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamentoa specie e il numero di capi ceduti. Cessione di richiami vivi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi il numero dell’anello identificativo Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato ovvero compilarlo in copia singola.compilato in duplice copia. Utilizzare a scopo di ripopolamento soggetti allevati a scopo amatoriale e ornamentale senza certificazione sanitaria e autorizzazione dell’ATC e della Provincia. Esporre gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche nelle fiere e per le manifestazioni canore senza identificazione mediante anello inamovibile e numerato. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 c. 7 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 L.R.3/94 art.60 Fauna L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 53 c. 5 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e sm. Art. 55 c. 8 136 Provincia di Siena – ottobre 2012 ALLEVAMENTO DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI DESCRIZIONE VIOLAZIONE Istituzione di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi senza autorizzazione della Provincia. Istituzione di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi senza comunicazione di istituzione alla Provincia da parte di imprenditore agricolo. Applicazione al pullus di anello inamovibile sprovvisto di: -sigla provincia; -sigla o numero identificazione allevatore; -n° d’individuazione del soggetto. Applicazione al pullus di anello inamovibile non approvato dalla Provincia Presenza in allevamento di soggetti riproduttori sprovvisti di apposito anello inamovibile e numerato. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art. 60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 56 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 56 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 56 c. 2 137 Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Omessa tenuta del registro di carico e scarico vidimato dalla Provincia e/o mancata compilazione dello stesso. 127 Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato ovvero compilarlo in copia singola compilato in duplice copia. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione della specie e il numero di capi ceduti. Cessione di capi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi l’indicazione dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamentoa specie e il numero di capi ceduti. Cessione di richiami vivi allevati a terzi senza rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza su modulo numerato in duplice copia senza riportarvi il numero dell’anello identificativo Partecipazione a fiere e manifestazioni canore senza che il soggetto sia munito di anello inamovibile e numerato. Allevare specie diverse da allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art . 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 53 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 55 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 56 c. 1 Art. 57 c. 1 127 Nel registro sono indicati: a) il numero di riproduttori e loro origine;b) la natalità;c) la mortalità;d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;e) gli eventi patologici significativi; f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Per la lepre in recinto i dati di cui alle lettere b) e c) possono non essere indicati. Provincia di Siena – ottobre 2012 138 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non provvedere entro il decimo giorno dalla nascita ad inanellare con anello inamovibile numerato il pullus. 128 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO L.R.3/94 art.60 Richiami COMPETENZA Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 56 c. 3 DETENZIONE DI UCCELLI APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI DA UTILIZZARSI COME RICHIAMI VIVI DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzare come richiami vivi uccelli non appartenenti alle seguenti specie: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell’anatra. 129 . Utilizzare come richiami vivi da caccia o esporre nelle fiere e nelle manifestazioni canore uccelli sprovvisti di anello inamovibile e numerato. Non comunicare alla Provincia entro 30 giorni le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli da richiamo detenuti da cacciatori 128 129 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Richiami Provincia L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Richiami Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 57 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Richiami Provincia L.R.T. 3/94 s.m. Art. 40 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 57 c. 1 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 57 c. 4 E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il 60° giorno dalla nascita. Non sussiste obbligo dell’anello inamovibile e numerato per le forme domestiche del piccione e anatra. Provincia di Siena – ottobre 2012 139 CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Esercitare l’attività di cattura degli uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi al di fuori di impianti autorizzati dalla Regione (Applicare sanzione penale UCCELLAGIONE) Esercitare attività di cattura dal tramonto ad un’ora prima del sorgere del sole (nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura). Utilizzare negli impianti di cattura reti orizzontali dotati di mezzi di scatto diversi da quelli meccanici o manuali Utilizzare negli impianti di cattura reti che non rispettino le prescrizioni del 130 DPGR 33/R_2004 art. 61 c. 4 Impianti di cattura attivati con personale inferiore a quello indicato 131 dal DPGR 33/R_2004 art. 64 c. 1 Gestire da parte di un operatore più impianti contemporaneamente (stesso giorno e periodo) LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 59 c. ½ L.R.T. 3/94 s.m. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 65 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 61 c. 3 L.R.T 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 61 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 64 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 64 c. 3 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art. 60 Fauna e richiami (vedi penale) Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Rete e materiale di cattura Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 Art. 60 Rete e materiale di cattura Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia 130 Le reti devono essere costituite da doppio filo ritorto e avere dimensioni non inferiori a 20 millimetri per l’allodola, non inferiori a 32 millimetri per i turdidi e non inferiori a 50 millimetri per pavoncella e colombaccio. Nel caso di impianti per la cattura contemporanea di uccelli di taglia diversa si utilizza la rete con maglia adatta per la specie più piccola. 131 Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura è: a) due operatori negli impianti a reti verticali con più di 130 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali; b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attività viene temporaneamente ridotta a non più di 130 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l’attività ad una sola coppia di reti. 140 2. Le disposizioni di cui sopra possono essere derogate in caso di specifica autorizzazione da parte dell’ ISPRA. Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenere per la gestione dell’impianto di cattura un numero superiore a 80 uccelli ovvero un numero superiore a 20 uccelli di cattura per specie Utilizzare per ogni impianto di cattura un numero di richiami vivi superiore a 40 unità con un massimo di venti unità di cattura per specie Utilizzare negli impianti con reti orizzontali un numero superiore a due coppie di reti. Mancato controllo delle reti ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni climatiche avverse 132 . (Verificare se sussistono maltrattamenti) Mancata tenuta nel casello dell’impianto di cattura di un raccoglitore contenente: a) il registro progressivo giornaliero degli esemplari catturati, ceduti o morti; b) il registro del riepilogo giornaliero degli esemplari catturati nel quale sono annotati gli uccelli catturati con indicazione della sigla e del numero riportato nella fascetta di marcatura, gli uccelli catturati deceduti e gli uccelli inanellati ricatturati; c) il registro personale cessioni; d) il registro dei richiami; e) il modulo di segnalazione di ricattura di uccelli inanellati. 132 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 64 c. 4 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 64 c. 5 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 64 c. 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 65 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Richiami non autorizzati Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Richiami non autorizzati Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Rete e materiale di cattura Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 65 c. 3 l’operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l’incolumità dei soggetti catturati. Provincia di Siena – ottobre 2012 141 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Utilizzare nell’impianto di cattura richiami vivi accecati, mutiliati o legati per le ali. Analoghe prescrizioni valgono per gli zimbelli il cui uso è consentito a condizione che siano semplicemente imbracati. (Valutare applicazione sanzione penale maltrattamento) Non assicurare la necessarie ed idonee condizioni igienico-sanitarie nella struttura e nella gestione dei locali di stabulazione degli uccelli catturati 133 Esercitare attività di cattura superando il quantitativo stabilito per ogni singola specie dalla Giunta Regionale. (Valutare applicazione sanzione penale uccellagione) Non provvedere all’inanellamento con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura Non provvedere alla registrazione degli uccelli catturati subito dopo la cattura E’ vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo. 133 LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Richiami Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 65 c. 6 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 L.R.3/94 art.60 Richiami L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 65 c. 5 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 66 c. 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 67 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 67 c. 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 67 c. 2 Provincia L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia 142 Ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfestazione periodica. Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Detenere uccelli catturati in locali non idonei. Maltrattamento In caso di morte; In caso di lesioni, sevizie ecc LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE Art.544 bis C.P. Art.544 ter C.P. Art. 544 bis C.P. Art. 544 ter C.P. Vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura a fini di richiamo da parte di personale non autorizzato L. 157/92 art. 5 comma 9 L. 157/92 art. 30 lettera L Esercizio di caccia nel raggio di 300 ml. Dall’impianto di cattura, in caso di particolari condizioni ambientali, logistiche e morfologiche che lo consentono la zona di protezione può essere diminuita a 200 metri. 134 L.R.T. 3/94 s.m. art. 34 comma 7 L.R.T. 3/94 s.m. art . 58 lettera e DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 60 c. 2 MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA Art. 354 C.P.P. Fauna e locali Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Fauna LRT.3/94 art.60 Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Provincia SEQUESTRO COMPETENZA Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 774.69 a € 2065.58 - Recidiva revoca licenza per 10 anni - Ulteriore recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza € 100,00 L.157/92 art.28 Art. 354 C.P.P. Fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale L.R.3/94 art.60 Richiami e mezzi Provincia € 100,00 L.R.3/94 art.60 Mezzi Provincia Reclusione da 3 a 18 mesi Da € 105,00 a € 630,00 Recidiva da € 260,00 a € 1.560,00 Reclusione da 3 a 12 mesi o multa da € 3.000 a € 15.000 Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46 a € 2065.58 € 210,00 Recidiva € 520,00 UCCELLAGIONE DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO Esercitare l’uccellagione, prendere nidi, uova e piccoli nati di uccelli salvo quanto disposto dall’art 36 L.R.T.3/94 ovvero per salvarli e sottrarli da sicura distruzione e morte purché se ne dia avviso entro le 24 ore successive alla competente Provincia o Comune L. 157/92 art. 3 L. 157/92 art. 30 lettera e (VALUTARE MALTRATTAMENTO ANIMALI) Art. 544 bis/ter C.P. Art.544 bis/ter C.P. Esercitare attività di cattura di uccelli a scopo di richiamo in impianto sprovvisto di autorizzazione rilasciata alla Provincia dalla Regione (vedi uccellagione) Vendere a privati o detenere da parte di questi, reti atte all’esercizio di uccellagione (il provvedimento non si applica per i soggetti abilitati dall’INFS) L.R.T 3/94 s.m. art.34 c. 7 DPGR n. 33/R del 26/07/2011 Art. 59 c. ½ L.R.T. 3/94 s.m. art. 32 lettera p L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 134 IMPORTO SANZIONE Nel caso di impianti ricadenti all’interno di aziende faunistico venatorie il divieto riguarda solo la selvaggina migratoria. Il divieto deve essere segnalato a cura delle province con l’apposizione di tabelle recanti la scritta: “Provincia di ... - Impianto di cattura - Divieto di caccia”. In caso di impianti ricadenti all’interno di aziende faunistico venatorie la tabella deve specificare il 143 divieto di caccia solo per la selvaggina migratoria Provincia di Siena – ottobre 2012 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico in violazione alle prescrizioni dei decreti di autorizzazione che prevedono tempi, modi, luoghi e mezzi consentiti. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE L.R.T. 3/94 s.m. art. 36 comma 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q MINIMO E MASSIMO Da € 50,00 a € 300,00 IMPORTO SANZIONE € 100,00 SEQUESTRO L.R.3/94 art.60 Fauna COMPETENZA Provincia TABELLAZIONE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Tabellazione abusiva (eventuale coobbligazione in solido proprietari e responsabili struttura) Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi di legge Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi di legge LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA VAI ALLE PAGINE RELATIVE AI VARI ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI E VEDI “ TABELLAZIONE ABUSIVA DI…..” L.R.T. 3/94 s.m. art.32 lettera s L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q art. 635 C.P. art. 635 C.P. fatte salve eventuali aggravanti Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 Provincia Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale POTERI E DOVERI DELLA VIGILANZA DESCRIZIONE VIOLAZIONE Mancata esibizione della fauna abbattuta o catturata da parte di qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia in esercizio o in attitudine di caccia Esercizio di caccia da parte del personale di vigilanza di cui all’art 51 comma 1, nel territorio in cui svolge in prevalenza il servizio di vigilanza venatoria Esercizio di caccia da parte di GGV e GAV nell’espletamento delle loro funzioni, e impiego di mezzi di cui all’art. 31 durante il servizio di vigilanza Non presenziare direttamente ai contenimenti di cui all’art. 37 LRT 3/94 per la realizzazione dei piani di abbattimento. LEGGE LEGGE ARTICOLO VIOLAZIONE ARTICOLO SANZIONE MINIMO E MASSIMO IMPORTO SANZIONE SEQUESTRO COMPETENZA L.R.T. 3/94 s.m. art. 54 comma 1 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 51 comma 2 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 51 comma 3 L.R.T. n.7/98 art.6 c. 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia L.R.T. 3/94 s.m. art. 37 comma 3 L.R.T. 3/94 s.m. art. 58 lettera q Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00 L.R.3/94 art.60 Fauna Provincia 144 Provincia di Siena – ottobre 2012