ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Ufficio stampa Rassegna stampa 24 - 26 febbraio 2007 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected]) 1 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SOMMARIO Pag. 3 PROFESSIONI:Tra i dodici punti di Prodi come sempre la caccia ai professionisti (mondo professionisti) Pag. 4 PROFESSIONI: Una nuova "sigla" associativa all'insegna di multidisciplinarità e spirito europeista - di Maria Guadini - Presidente Unione professioni Legali (diritto e giustizia) Pag. 5 AVVOCATI: I legali promuovono il modello-Ordini (il sole 24 ore) Pag. 6 AVVOCATI: Un legale a difesa dei consumatori (italia oggi) Pag. 7 AVVOCATI: Giudizio negativo sul testo legislativo (il nuovo amico) Pag. 8 CASSA FORENSE: Cassa-Ordini, linea diretta on-line (italia oggi – modello) Pag. 9 CASSA FORENSE: Tutte le novità sui trattamenti assistenziali (italia oggi – modello) Pag.10 CASSA FORENSE: Legali, lezioni di previdenza (italia oggi – modello 5) Pag.11 SERVIZIO GIUSTIZIA: Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della giustizia - di Gabriele Guarda - Presidente dell’Unione Europea dei funzionari giudiziari (diritto e giustizia) Pag.13 UNIVERSITA’: Università, la riforma al palo (italia oggi) Pag.14 UNIVERSITA’: Miur: salveremo il salvabile (italia oggi) Pag.15 ANTIRICICLAGGIO: Registro clientela per professionisti (italia oggi) Pag.16 ANTIRICICLAGGIO: Semplificazioni per i non professionisti (italia oggi) Pag.17 ANTIRICICLAGGIO: A rischio il rapporto di fiducia tra cliente e professionista legale (italia oggi) Pag.19 ANTIRICICLAGGIO: Segnalazioni per via telematica (italia oggi) Pag.21 ANTIRICICLAGGIO: Rischio praticante per il mini-studio (italia oggi) 2 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA MONDO PROFESSIONISTI Tra i dodici punti di Prodi come sempre la caccia ai professionisti La riforma delle professioni nei dodici punti del governo Prodi Ter. La compagine governativa rivista e corretta che si appresta a chiedere la fiducia delle camere non molla l’osso. La riforma degli ordini professionali diventa addirittura uno dei punti blindati del programma. Nel suo documento, “prendere o lasciare” Romano Prodi sottolinea infatti la necessità di "un impegno forte per cultura, scuola, università, ricerca e innovazione", senza dimenticare l'importanza di proseguire nell'azione di "liberalizzazioni e di tutela del cittadino consumatore nell'ambito dei servizi e delle professioni". La parola qualificante è "prosecuzione". Significa che si attaccheranno non le inefficienze burocratiche e i poteri forti, ma ancora gli avvocati, gli ingegneri, i dottori commercialisti, gli artigiani, gli indipendenti. Insomma tutti coloro che non hanno santi nel paradiso del centrosinistra. Come prima e peggio di prima. Alcuni toccheranno ferro. Luigi Berliri 3 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Una nuova "sigla" associativa all'insegna di multidisciplinarità e spirito europeista di Maria Guadini - Presidente Unione professioni Legali Nel mese di Novembre 2006 alcuni professionisti, tra cui la scrivente, hanno dato vita ad un nuovo sodalizio associativo, denominato l'Unione professioni legali, di seguito Upl in forma di associazione non riconosciuta, aperto a tutti i soggetti che, secondo diverse specificità, si occupano di diritto. L'idea di racchiudere al proprio interno le differenti voci componenti il panorama forense e legale è sorta con il preciso intento di valorizzare l'elemento della multidisciplinarità, quale valore aggiunto, con cui rispondere unitariamente alle nuove sfide che attendono gli operatori del diritto nell'immediato futuro. L'associazione, infatti, è aperta agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai professori universitari, ai ricercatori, ai notai, ai laureandi in Giurisprudenza, a tutti i professionisti del diritto, nonché agli “aderenti”, individui, privi del diritto di voto, non esercenti una professione legale, ma che reputino strumentali ai loro interessi, privati e/o pubblici, le iniziative dalla stessa intrapresa. Quali sono le peculiarità che fanno dell'Upl una valida alternativa rispetto agli altri organismi associativi? Si può affermare senza timore di essere smentiti che essa è l'unica associazione a prevedere nella propria compagine una rappresentanza pressoché eterogenea di tutti gli esperti del diritto senza limiti di età e di categoria, favorendo quindi un confronto intergenerazionale e pluridisciplinare su qualsivoglia dibattito afferente la tematica forense e legale, e che, nello svolgere attività di difesa anche di natura sindacale dei propri associati, non ha timore di promuovere una figura professionale più dinamica e moderna, capace di trarre dalla libera concorrenza uno stimolo per fare sempre di più e meglio. L'Upl, come lo dimostrano i fini statutari che paiono trascendere ogni delimitazione territoriale, nasce con un radicato spirito europeista (basti pensare alla bandiera europea inserita, insieme a quell'italiana, nel logo), ed è in tale ambito che rivolgerà le proprie istanze nella pervicace convinzione che l'allargamento dei confini europei rappresenti un'opportunità da cogliere, creando all'uopo una serie di sinergie transnazionali idonee a sostenere le sfide di un mondo sempre più globalizzato ed informatizzato. Non a caso le prime iniziative intraprese dalla neo-costituita Upl sono tutte caratterizzate da una risoluta difesa della tutela dei diritti umani in accezione universale, con l'adesione all'Appello del Governo sulla moratoria internazionale della pena di morte e la pubblicazione a celebrazione dell'Anno 2007, anno delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni di ogni genere, di una propria monografia sulla tutela antidiscriminatoria che uscirà nel mese di Settembre 2007. Il direttivo nazionale, che resterà in carica per un quadriennio ovvero dal 22 novembre 2006 al 22 novembre 2010, è costituito oltre che dalla scrivente, avv. Maria Gualdini, del Foro di Parma, presidente nazionale, da tre vicepresidenti, la prof.ssa avv. Lucia Silvagna, professore associato di diritto sindacale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma ed avvocato giuslavorista del foro di Parma, avv. Michele Morenghi, del foro di Viterbo, esperto in arbitrati e controversie internazionali, dott. Matteo Menchi, del foro di Firenze, civilista con una forte vocazione per il diritto commerciale internazionale, dal segretario nazionale, dott. Roberto Maria Meola, del foro di Roma, specializzato in diritto dell'immigrazione, e dalla dott.ssa Barbara Giovanna Bello, referente nazionale delle pari opportunità. L'Upl presenterà a breve le proprie proposte in tema di riforma processo penale, processo civile, class action, codice deontologico, accesso alla professione forense, e regolamentazione astensione dalle udienze. Per conoscere meglio l'associazione e le finalità perseguite si consiglia di visitare il sito dell’associazione, ove sono disponibili anche i link allo Statuto ed al Programma. 4 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Avvocati. Per L’Anf è però possibile una sinergia con le associazioni I legali promuovono il modello-Ordini Nessuna spaccatura tra base e vertice dell’avvocatura. Certo c’è discordanza su alcuni punti, ma Ordini e associazioni sono uniti nel tutelare gli interessi della professione. Come provano le “affollate” astensioni andate in scena di recente per protestare contro le liberalizzazioni imbastite dal Governo Prodi. Dunque,le organizzazioni che rappresentano quota consistente dei quasi 200mila avvocati italiani gettano acqua sul “fuoco” della polemica tra il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, e il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa (si veda «il Sole-24 Ore» del 18 e 20 febbraio scorsi). Nel difendere il disegno di legge di riforma delle professioni, in particolare, il Guardasigilli aveva. sottolineato il progressivo allontanamento tra la base delle categorie (caratterizzata da una mentalità più aperta alle innovazioni) e le strutture ordinistiche (contraddistinte da un approccio più conservatore). Secondo Alpa, invece, gli Ordini sono da sempre orientati a un modello professionale incardinato sulle competenze. A riprova di ciò il Cnf ha da poco introdotto per i legali (a partire dal 2008) l’obbligo di formazione permanente. «Ordini e associazioni — sottolinea Valter Militi, presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana giovani avvocati — devono muoversi in sinergia come avviene per la formazione. Aiga e Ordini gestiscono insieme molte Scuole forensi. Certo, da tempo ci battiamo per nuove regole che consentano una maggiore rappresentanza dei giovani nelle istituzioni professionali, ma non ci sentiamo in competizione con i vertici della categoria». Posizione analoga esprime Giovanni Lega, alla guida dell’Asla (l’Associazione degli studi legali): «La nostra fiducia negli Ordini non è venuta meno. Siamo però dell’idea che debba essere compiuto uno sforzo di rinnovamento da parte di istituzioni che devono essere meno autoreferenziali» Per il Segretario generale dell’Anf (l’Associazione nazionale forense, l’ex sindacato), Bruno Sazzini, il Ddl Mastella — che crea associazioni tra iscritti agli Ordini autorizzate a rilasciare attestati di competenza— può innescare un meccanismo virtuoso a vantaggio della collettività. «Salvaguardato il molo degli Ordini— spiega infatti Sazzini — bisogna discutere sulla loro efficienza. Prendiamo il sistema di controllo deontologico. E possibile che su 200mila avvocati attualmente pendano in secondo grado davanti al Cnf non più di 50 ricorsi contro provvedimenti disciplinari?». Così come, secondo Sazzini, va rivisto il modello di formazione permanente proposto dal Cnf, troppo accentrato, «Per elevare la qualità dell’offerta sarebbe più funzionale — aggiunge il segretario dell’Anf— un modello in cui gli Ordini assicurino i livelli minimi di formazione, lasciando alle realtà associative, anche in concorrenza tra loro, i percorsi di specializzazione». Marco Bellinazzo 5 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Un legale a difesa dei consumatori L'avvocato specializzato nella tutela contrattuale e nell'adr I consumatori sono diventati la nuova frontiera degli avvocati: chiusi sul versante imprenditoriale dall'ingombrante presenza di grandi studi associati, e su quello delle controversie private dalla presenza di principi del foro con una vasta rete di contatti sui rispettivi territori, molti giovani legali stanno battendo una strada ancora poco esplorata in Italia: la tutela dei diritti dei consumatori. Un mercato con buone prospettive di crescita, soprattutto se a breve sarà approvata una legge italiana sulle class action, sull'esempio dell'istituto da tempo presente negli Stati Uniti. Prima regola aggiornarsi Più che in qualsiasi altro segmento del diritto, il settore consumeristico premia professionisti che abbiano voglia di aggiornarsi continuamente. ´Si tratta di un segmento in continua evoluzione, che richiede legali capaci di coniugare la conoscenza dei principi civilistici, con le norme di settore', spiega Francesco Camilletti, legale e docente di Diritto privato alla Statale di Milano. Le conoscenze basilari devono dunque riguardare: il diritto civile, la responsabilità extracontrattuale, il Codice del consumo, il Testo unico bancario e il Testo unico dell'intermediazione finanziaria. Al di là delle conoscenze teoriche, poi, è fondamentale una certa dimestichezza con gli Adr, vale a dire gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Gli strumenti stragiudiziali, infatti, spesso consentono al consumatore di ottenere il risultato sperato senza dover spendere somme eccessive e senza dover attendere i tempi lunghi del giudizio ordinario. Oltre alle conoscenze tecniche svolgono un ruolo fondamentale le abilità personali: un buon avvocato, a prescindere dal settore di competenza, deve saper costruire una propria rete di contatti e conoscenze, puntando a far circolare il proprio nome il più possibile tra i potenziali clienti. I canali d'ingresso al mercato Il consumer law negli ultimi anni è diventato materia di studio in numerosi corsi di specializzazione a livello internazionale. Frequentare un master a tema dopo la laurea in giurisprudenza può dunque aprire la strada alla professione. Un'alternativa è rappresentata dal contatto diretto con associazioni dei consumatori, come spiega il presidente di Altroconsumo Paolo Martinello: ´Organizzazioni come la nostra consentono non solo di entrare a contatto con altri legali che già si occupano di diritto dei consumatori, ma anche di confrontarsi con altri professionisti che operano in queste realtà, come economisti, alimentaristi e analisti finanziari, in modo da acquisire una più ampia conoscenza della materia consumeristica'. L'esperienza in un'associazione di consumatori può essere fatta, per esempio, nel corso del biennio di tirocinio: un modo per apprendere le tecniche del diritto e saggiare la propria propensione verso il settore. Una professione che si può svolgere in provincia Diversamente da molte altre professioni, l'avvocato dei consumatori non deve necessariamente spostarsi dal proprio luogo di nascita per trovare lavoro. Le grandi città del Nord offrono maggiori possibilità di lavoro, ma anche nel Centro-sud il settore si sta facendo strada grazie all'accresciuta sensibilità dei consumatori stessi. Inoltre, la presenza di network su tutto il territorio nazionale consente di usufruire dei vantaggi della rete e del brand anche in provincia. Difficile quantificare i possibili guadagni: trattandosi di un'attività autonoma, i compensi sono legati alla capacità di tessere relazioni, all'abilità professionale e all'andamento del mercato. Ovviamente è difficile immaginare di realizzare guadagni simili ai legali d'impresa: il differente valore delle cause, la limitata disponibilità economica di molti clienti e il frequente ricorso a strumenti stragiudiziali di soluzione delle controversie incidono sui possibili compensi. ´La liberalizzazione del patto di quota lite', precisa Camilletti, ´apre però la strada a possibili accordi con il consumatore, in base ai quali all'avvocato può essere riconosciuta una percentuale di quanto il consumatore ottiene con la sentenza'. Ulteriori spazi per la professione potrebbero aprirsi in caso di introduzione di una legge sulle azioni collettive, che consentono a un gruppo di consumatori di agire in gruppo per la medesima violazione del diritto. ´L'introduzione della class action consentirebbe di garantire meglio i consumatori', conclude Martinello, ´e renderebbe più conveniente per gli stessi legali specializzarsi nel settore'. (riproduzione riservata) Luigi dell'Olio 6 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL NUOVO AMICO Intervista all’avvocato Comandini Giudizio negativo sul testo legislativo PESARO- Nei giorni scorsi l’avvocato Paolo Emilio Comandini del Foro di Pesaro stato eletto insieme al collega avvocato Filippo Marra del Foro dì Urbino, delegato per le Marche dell’O.U.A. (Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana). Avvocato Comandini,quali sono le finalità dell’O.U.A.? “L’O.U.A. è l’organismo che rappresenta l’avvocatura italiana nei confronti del potere politico. E’ in pratica il sindacato nazionale degli avvocati italiani E’ l’O. UÀ. che recentemente ha indetto lo sciopero degli avvocati e le manifestazioni di protesta contro la legge Bersani e attualmente è impegnata per la riforma dell’ordinamento professionale dell’Avvocatura, nell’ambito della riforma delle professioni”. In occasione dell’Assemblea nazionale dell’O.U.A. del 9 e 10 febbraio si è parlato anche dei DICO, Che cosa ci può dire in merito? “L’assemblea, a prescindere da ogni considerazione di carattere etico, ha rilevato gravi lacune e incongruenze tali da provocare una litigiosità tra i soggetti interessati, al provvedimento del Governo, e soprattutto incertezze legislative.” Un suo giudizio,quale delegato regionale dell’O.UA., sui DICO. “Nel testo legislativo vi sono gravi lacune che riguardano in particolare l’uso della lettera raccomandata per istaurare il rapporto di convivenza; il mancato coordinamento delle norme del codice civile in relazione alla materia successoria; la mancata indicazione della procedura da applicare in caso di liti tra conviventi; la genericità delle disposizioni in materia di permesso di soggiorno per convivenza,suscettibile di facili simulazioni; completa incertezza della normativa previdenziale e pensionistica, specialmente per quanto riguarda le pensioni di reversibilità fra ex coniugi e coniuge superstite e figli aventi diritto per età o handicap” Dunque un giudizio negativo sui DICO? “Certamente, perchè ritengo che la tutela pubblica delle coppie di fatto creerà sicuramente un grave contrasto di interessi tra i soggetti coinvolti, con membri della famiglia tradizionale, cIa un punto di vista della distribuzione delle risorse pubbliche, sempre insufficienti,destinate alla famiglia tradizionale. Ad esempio,nell’assegnazione di alloggi popolari, nella partecipazione a concorsi o graduatorie per altri benefici o sovvenzioni pubbliche e soprattutto per i diritti ereditari, che penso creerà contrasti infiniti fra i soggetti interessati”. A cura di Paolo Montanari 7 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI (MODELLO 5) Il successo dell’azione è di buon auspicio per i lavori del gruppo di studio per lo sviluppo Cassa-Ordini, linea diretta on-line Al 6 febbraio 2007 oltre 22 mila le informazioni A luglio del 2004 il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di sviluppo e completamento dell’informatizzazione della Cassa, decise di attivare un sistema di collegamento telematico con i Consigli dell’Ordine per tutte le comunicazioni istituzionali (nuove iscrizioni, cancellazioni, radiazioni, trasferimenti, passaggi).A tal fine tutti i Consigli dell’Ordine sono stati dotati di apposita casella di posta elettronica certificata ed è stata rilasciata di tutti i consiglieri segretari la necessaria firma digitale perla sottoscrizione delle comunicazioni. Il progetto sembrò ambizioso e di difficile realizzazione essendo storicamente molto complesso il modo di intendere le comunicazioni istituzionali da parte dei Consigli, basti pensare che alcuni Consigli ritenevano di assolvere a tale obbligo inviando la copia dell’albo allorché veniva pubblicato! Il sistema predisposto dalla Cassa consente l’immediata acquisizione al data base informatico della Cassa dei dati comunicati, senza alcuna possibifità di errore, mediante l’utilizzo di file elettronici inviati via e-mail, con enormi risparmi di tempo e con conseguente celerità di evasione delle varie pratiche (in particolare le nuove domande di iscrizione), in cui è di fondamentale importanza conoscere la posizione relativa all’iscrizione all’Albo. Dal luglio 2004 è iniziata, così, un’opera certosina di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei Consigli che, grazie anche alla preziosa collaborazione dei Delegati, ha dato frutti insperati. Cassa Forense è stata vicina a molti Consigli per fornire tutti i supporti informativi e tecnici per realizzare tale forma di collegamento. Sono stati effettuati cinque turni di corsi informativi/operativi tenuti dal personale della Cassa, presso la sede della Cassa, a favore del personale degli Ordini Forensi. Ai corsi hanno aderito 55 Consigli per un totale di 98 persone tra funzionari di segreteria e Consiglieri. L’iniziativa ha dato ottimi risultati sia in termini di ritorno delle informazioni sia perché ha aperto nuovi e proficui canali di dialogo con gli Ordini partecipanti. Al momento solo pochissimi Ordini non hanno inviato alcuna comunicazione in via telematica (solo 9 su 185) a causa della difficoltà degli stessi riscontrato nella corretta compilazione dei file elettronici. A breve anche tali Ordini saranno operativi in virtù della continua assistenza fornita dal personale della Cassa guidato, per la realizzazione del progetto, dal Sig. Angelo Strano che si è avvalso della infaticabile collaborazione dei Sig.ri Lanzidei e Petrillo e della Dott.ssa Simonazzi dell’Ufficio Informatico. A dimostrazione dell’efficienza di questo modo di comunicare si evidenzia che, alla data del 6 febbraio 2007, sono state regolarmente trasmesse alla Cassa n. 22.190 informazioni, di cui n. 20.473 lavorate. Le predette lavorazioni hanno permesso la creazione di ben 10.514 nuove anagrafiche di professionisti non presenti nel data base della Cassa e l’aggiornamento dei dati presenti di ben 9.950 posizioni, il tutto in poco più di un annodi attività. Particolare attenzione va posta sul numero delle nuove posizioni anagrafiche di professionisti originate in via telematica rispetto a quanto avveniva con l’inserimento manuale dei certificati cartacei. E’ possibile affermare che, in un anno, la quantità degli inserimenti è raddoppiata pur mantenendo lo stesso numero di unità lavorative. Tutto questo è stato possibile grazie alle procedure informatiche realizzate dal CED e dalla stretta e continua e proficua collaborazione tra il personale adibito alla gestione di questa nuova attività (settore cancellazione) e quello del Servizio Informatico. Collaborazione sempre più necessaria in quanto le procedure, inizialmente scritte non potevamo certamente prevedere tutte le casistiche cui si sarebbe andati incontro, ed hanno pertanto bisogno di essere continuamente implementate, corrette ed adeguate all’enorme mole dei dati che pervengono alla Cassa. I risultati ottenuti hanno, così, superato ogni più rosea previsione e confermano che avevamo visto giusto nell’intraprendere tale strada che è quella del futuro. Il gruppo di lavoro appositamente creato ora comincerà lo studio e la successiva sperimentazione di altre comunicazioni e ciò per migliorare l’efficienza e l’erogazione dei servizi da parte della Cassa in favore dei propri iscritti. La strada è aperta con successo. 8 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI (MODELLO 5) Tutte le novità sui trattamenti assistenziali Alla luce delle modifiche apportate al Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, approvate dal Comitato dei Delegati e ratificate dai Ministeri vigilanti, con decorrenza 1° gennaio 2007, è opportuno ritornare sull’argomento già trattato nel numero precedente di modello 5, per meglio far conoscere i nuovi criteri di erogazione ed i requisiti richiesti per la loro concessione. Assistenza per stato di bisogno. Sono beneficiari dell’assistenza per stato di bisogno gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti. L’assistenza è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto previa valutazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti a quello della proposta di erogazione, nonché la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dei benefici richiesti. I redditi, che saranno deliberati ogni anno, per il 2007 non dovranno essere superiori a 29.280,00 aumentati di 9.760,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il numero di quattro. La Cassa comunica annualmente ad ogni Consiglio dell’Ordine, l’importo destinato alle erogazioni assistenziali; in base al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’erogazione. Il Consiglio dell’Ordine, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti, l’entità di tale importo e le modalità per accedere alla erogazione. Le proposte di erogazione devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno successivo all’esercizio chiuso al 31 dicembre. Le sonune non utilizzate vanno a formare il fondo per interventi straordinari. La giunta esecutiva della Cassa, in via straordinaria, potrà deliberare, in situazioni di particolare gravità ed urgenza, l’erogazione del trattamento di assistenza anche oltre i limiti del fondo attribuito al Consiglio dell’Ordine al quale appartiene l’iscritto, fino ad un massimo pari al fondo medesimo. Assistenza indennitaria. L’assistenza indennitaria può essere erogata nei casi di catastrofe o calamità naturali, dichiarati ai sensi dell’afl. 5 della legge 24febbraio 1992 n. 225, a favore degli iscritti che risiedono o esercitano la professione in un Comune colpito dall’evento e che a tale causa abbiano subito un danno nell’esercizio della attività professionale. L’indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali, può essere concesso anche ai superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell’evento calamitoso, siano titolari di pensioni a carico della Cassa o abbiano diritto a conseguirla. Inoltre la Cassa può erogare indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortuni o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta 1’attività professionale. Il requisito dell’iscrizione deve sussistere al momento in cui si è verificato l’evento. L’indennizzo per infortunio o malattia può essere concesso per eventi che si verificano già nel terzo anno di iscrizione. L’indennizzo è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell’attività, per periodi continuativi di almeno tre mesi, per non più di dodici mesi, anche se i vari periodi non sono continuativi; l’indennizzo è determinato in misura mensile pari ad un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui determinati dall’iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori. Per il trattamento indennitario per infortuni o malattia l’elargizione è demandata alla giunta esecutiva. Altre previdenze. La Cassa, inoltre, può erogare, a favore dei beneficiari e dei loro familiari di cui all’art. 2 lett. A e C del nuovo Regolamento, borse di studio, contributi spese funerarie, contributi alle spese di ricovero in istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti e contributi per assistenza infermieristica domiciliare. Infine, a favore infine degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che con- sentivano l’iscrizione ad un albo, la Cassa assicura l’assistenza sanitaria integrativa diretta o indiretta e, per gli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni, erogazioni assistenziali integrative del trattamento previdenziale. Paolo Fusco 9 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI (MODELLO 5) Legali, lezioni di previdenza Qualche giorno fa, nell’attesa (famosi passi persi) che il giudice monocratico cli una sezione distaccata di tribunale iniziasse finalmente l’udienza civile, attesa protrattasi dalle ore 9,00 alle ore 10,45, ho chiacchierato nel corridoio con un collega, poco più che quarantenne, che mi chiedeva lumi sulla sua domanda d’indennizzo ex art. 18 del regolamento d’assistenza, di cui attendeva l’esito. In particolare mi chiedeva se fosse vero, come aveva saputo da altri colleghi, che l’ammontare dell’indennizzo fosse esiguo, dimostrando così di nulla sapere che il regolamento prevede che l’indennizzo mensile sia commisurato al reddito dichiarato dall’avvocato. Inoltre, m’informava che aveva ricevuto, «grazie all’assicurazione che tutti gli avvocati hanno», appena euro 450,00 per i giorni in cui era stato ricoverato in ospedale, rivelando così, come ho appurato nel corso della conversazione, di nulla sapere che detta somma l’aveva avuta a seguito della polizza sanitaria stipulata dalla Cassa forense. E’ evidente la totale mancanza d’informazione del collega, nonostante riguardasse un problema in cui era incorso e per il quale aveva avanzato alcune richieste. E’ inutile nascondere che l’ignoranza del predetto collega sulle questioni previdenziali è molto diffusa fra tutti gli avvocati. Non penso cli sbagliare se stimo in appena il 10% il numero degli avvocati che conoscono più o meno bene la previdenza forense e le questioni ad essa connesse. Ciò nonostante che la Casa si preoccupi d’informare continuamente i colleghi. Occorre, infatti, ricordare che la Cassa pubblica ben due riviste, in cui tratta continuamente argomenti previdenziali ed informa i colleghi su tutti’gli aspetti ed iniziative. Inoltre, il sito on lime della Cassa (www.cassaforense.it) contiene tutte le notizie necessarie in modo completo: statuto, regolamento, modelli, convenzioni, ecc.... Infine, non bisogna dimenticare l’opera dei delegati che in ogni foro organizzano incontri e danno continuamente informazioni ai colleghi. Evidentemente ciò non è sufficiente. Dunque, cosa fare? Ritengo che bisogna seguire l’esempio del mio ordine di appartenenza, l’Ordine di Trani, che nel corso annuale della scuola forense ha previsto due conversazioni sulla previdenza forense, tenuti dal delegato alla cassa, al fine di informare i giovani, sin dai loro primi passi nel mondo forense, dell’importanza della previdenza per il loro futuro e delle incombenze a cui dovranno far fronte non appena iscritti all’ordine. Inoltre, il presidente dell’ordine ha voluto ché, subito dopo il giuramento, ai giovani iscritti sia distribuito un kit in cui sono compresi la guida alla cassa e la guida alla tutela sanitaria. Certo ciò non basta a colmare la disinformazione soprattutto nei colleghi meno giovani, ma è una iniziativa meritevole di lode e che può senz’altro essere seguita dagli altri ordini. Riccardo Marchio 10 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della giustizia di Gabriele Guarda - Presidente dell’Unione europea dei funzionari giudiziari Il “servizio giustizia” è reso da una struttura organizzata “simile” all’azienda e deve svolgersi con l’utilizzazione “al meglio” delle risorse disponibili. È questo il messaggio contenuto in gran parte delle relazioni svolte nella prima giornata del Convegno sul tema “Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della giustizia”, organizzato a Padova per il 22 e 23 febbraio dal Master interfacoltà in valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane, in collaborazione con il locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati. In questo contesto è stata particolarmente interessante l’esperienza illustrata dal dott. Mario Barbuto, presidente del tribunale di Torino, in merito all’attuazione in quell’ufficio giudiziario di un “Progetto Strasburgo” per la riduzione dei tempi dei processi civili. Il dott. Barbuto, sottolineando che va sfatato l’equivoco secondo il quale «la giustizia non è un’azienda» ovvero che il «rendere giustizia» non è monetizzabile ed è sottratto alla logica imprenditoriale dei costi/ricavi, ha dimostrato che si possono applicare i principi aziendalistici anche ad un ufficio giudiziario. A Torino infatti sin dal 2001 i rapporti interpersonali con e tra magistrati, personale amministrativo e avvocati sono stati impostati sulla base dell’individuazione di un obiettivo comune (vision del problema irrisolto), della percezione che solo attraverso uno sforzo congiunto sarebbe stato possibile realizzarlo (mission) e del coinvolgimento anche emotivo dei protagonisti (condivisione della mission). In pratica il programma è stato incentrato su una Circolare contenente un prontuario di 20 regole processuali, che ha rappresentato una anticipazione del Compendium de bonnes pratiques realizzato dalla Commissione per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) presso il Consiglio d’Europa. Partendo dal principio costituzionale della «durata ragionevole del processo», e dal fatto che la durata ultra-triennale di una causa civile viene considerata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (ed ora, dopo la “legge Pinto” del 2001, anche dalla giurisprudenza delle nostre Corti d’appello) come una durata “intollerabile” ai sensi dell’articolo 6.1 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, e quindi suscettibile di indennizzo pecuniario a carico dello Stato, il dott. Barbuto ha predisposto un “Prontuario”; una sorta di decalogo incentrato sull’utilizzo più rigoroso del potere di direzione del processo da parte del giudice, con l’obiettivo di arrivare alla definizione, con precedenza assoluta, di tutte le cause civili esistenti, se pendenti da oltre tre anni. Il progetto, varato ufficialmente il 4 dicembre 2001, con l’assenso del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, è stato adottato dai giudici con convinzione ed entusiasmo, ed è stato condiviso anche dal personale di cancelleria. I risultati raggiunti sono evidenziati nel seguente prospetto: Censimento delle cause ultratriennali nel periodo 2001/2006 presso il tribunale di Torino 11 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Data del Censimento Sezioni stralcio Sez.centrali Quattro Totale (diverse da Sez. cause Stralcio) distaccate ultra-triennali 1 gennaio 2001 6.919 2.225 n.c. 9.144 1 gennaio 2002 4.416 3.525 n.c. 7.941 1 gennaio 2003 2.104 784 n.c. 2.888 1 gennaio 2004 740 1.026 n.c. 1.766 1 gennaio 2005 185 834 532 1.551 1 gennaio 2006 25 766 477 1.268 30 novembre 2006 6 867 664 1.537 L’applicazione del programma ha avuto inoltre sensibili benefici anche sulla durata media dei processi civili, che attualmente presso il Tribunale di Torino oscilla fra gli otto e i dieci mesi. 12 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Il restyling del 3+2 voluto da Mussi non ha fatto in tempo a concludere l'iter Università, la riforma al palo I due decreti arenati davanti al Consiglio di stato Decisamente una riforma sfortunata quella dell'università. Due governi ci hanno provato a rivedere la Berlinguer-Zecchino. E tutti e due, seppur vicini al traguardo, non sono riusciti a portare a termine l'operazione di restyling del 3+2. Il ministro Fabio Mussi proprio ieri avrebbe dovuto riferire in consiglio dei ministri sull'iter dei due schemi di regolamento: passaggio al Consiglio di stato per il parere di rito e invio alla Corte dei conti per la registrazione. Sembrava fatta. Ma dal Consiglio di stato hanno fatto sapere di non aver mai ricevuto nessun provvedimento dal ministero dell'università. Al ministro del nuovo governo quindi toccherà andare a recuperare il tutto e far riprendere l'iter. Anche se, dallo staff di Mussi, fanno sapere che se le cose dovessero precipitare il tentativo estremo sarà quello di salvare le riforme forti, quelle su cui il ministro diessino ha puntato in questi nove mesi. Prima fra tutte appunto gli schemi di decreto sulla disciplina dei corsi di laurea triennale e magistrale. Non si può quindi prevedere né come né quando la vicenda legislativa iniziata parecchi mesi fa avrà un esito positivo. I decreti, infatti, erano stati varati dall'ex ministro dell'istruzione Letizia Moratti e dopo un botta e risposta con gli atenei, i testi erano arrivati sul tavolo della Corte dei conti, per essere poi richiamati, con il cambio del governo, da Mussi, perché giudicati in alcune parti insoddisfacenti, e anche perché a parere del ministro, era prematura la sperimentazione a partire dal 2007. Il nuovo testo, riveduto e corretto in alcune sue parti, presentava ora alcune modifiche, in particolare il tetto massimo di 20 esami mentre per le magistrali di 12. Mussi aveva inasprito il tetto previsto dai decreti di cui si era occupata l'ex sottosegretario all'istruzione Maria Grazia Siliquini, che aveva stabilito 8 o in alcuni casi 10 prove l'anno, per un totale, solo per la laurea triennale, di 30 esami. Il testo corretto si soffermava anche sul problema dei crediti vincolati che aveva suscitato non poche polemiche. Il riconoscimento obbligato dei crediti universitari, in caso di trasferimento da un ateneo all'altro, aveva visto la rivolta dei rettori che vedevano nella norma un serio limite all'autonomia e si vedevano negare il diritto e il dovere di intervenire sulla qualità dei crediti acquisiti all'interno di un'altra esperienza di studio. La Siliquini era stata costretta a fare un passo indietro, chiedendo invece agli atenei il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti vincolati e restituendo così la palla tra le mani degli accademici. Mussi va ancora oltre e stabilisce che agli studenti che cambiano sede o corso vada riconosciuto il maggior numero possibile di crediti secondo criteri e modalità previsti dal regolamento del corso di laurea di destinazione. Quando il trasferimento avviene nell'ambito di una stessa classe la quota di crediti deve essere pari al 50% di quelli maturati. Questo limite però non si applica nel caso di studenti provenienti dalle università telematiche. Un altro paletto è quello del riconoscimento da parte degli atenei di conoscenze e di abilità professionali certificate, le famose, convenzioni tra atenei e enti pubblici per laureare l'esperienza che ora non potrà valere più di 60 crediti per la laurea triennale e fino a 40 per quella magistrale. Le modifiche riguardano anche il corpo docente: i corsi di laurea dovranno garantire che almeno la metà degli insegnamenti, 90 su 180 crediti complessivi, siano tenuti da professori di ruolo. Per adeguarsi a tutto questo però il tempo c'è. Per l'attuazione, era stato deciso infatti di garantire la gradualità nell'arco di un triennio, a partire dal 2008/2009 per essere definitiva nell'anno accademico 2010- 2011. (riproduzione riservata) Benedetta P. Pacelli e Ignazio Marino 13 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Miur: salveremo il salvabile Si cercherà di salvare il salvabile. Ma in questo tentativo in extremis, se le cose dovesse precipitare, si cercherà almeno di mettere in salvo le riforme forti e sulle quali il ministro dell'università Fabio Mussi si era battuto dall'inizio della legislatura. Prima tra tutte il regolamento per istituire l'Agenzia di valutazione delle università e degli enti di ricerca, l'Anvur, che fanno sapere da viale Kennedy, era ormai concluso e pronto per approdare sul tavolo di palazzo Chigi. Molti i problemi che i tecnici del ministero e lo stesso Mussi hanno dovuto affrontare per dare concretezza a un'Authority che fosse realmente terza, indipendente. A bollire nella pentola ministeriale anche il regolamento sul First, il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica, previsto nella legge Finanziaria, e che Mussi aveva annunciato esser pronto entro fine marzo. Si tratta di un unico canale che riunisce i precedenti fondi Far, Prin, Firb, che secondo il numero uno dell'università avrebbe permesso di dare più soldi alla ricerca di base e alla ricerca industriale. Una struttura che si coordinerà con l'agenzia di valutazione e che per il prossimo triennio ha previsto uno stanziamento di circa 7 miliardi di euro. C'è poi il capitolo ricercatori, per i quali, come previsto dalla Finanziaria, lo stesso Mussi con proprio decreto dovrebbe disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi per la categoria. 14 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Registro clientela per professionisti I contenuti della prima bozza del decreto di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio Il documento potrà essere alternativo all'archivio unico Registro della clientela e software contabile ai fini antiriciclaggio, in alternativa all'archivio unico per i professionisti, che non saranno chiamati a effettuare segnalazioni di operazioni sospette per consulenze prive di effetti patrimoniali. I sospetti da segnalare dovranno riguardare anche le operazioni finalizzate al finanziamento del terrorismo internazionale. Depenalizzazione per la mancata attivazione dell'archivio e sanzioni ridotte per mancata segnalazione di operazioni sospette. Assegni bancari e circolari di norma non trasferibili. Nessun obbligo antiriciclaggio per gioiellieri e antiquari. Sono alcune delle novità che, dovrebbero essere introdotte, attraverso il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/60/Ce, meglio conosciuta come terza direttiva antiriciclaggio, la cui delega al governo è contemplata dall'art. 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (comunitaria per il 2005). Il decreto dovrebbe peraltro abrogare tout court l'intera normativa previgente, andando, quindi, nella direzione di un Testo unico antiriciclaggio. Il testo in commento è solo un primo schema, il quale, dopo le osservazioni informali di tutti i soggetti in causa (previste entro il 27 febbraio), sarà di nuovo modificato in alcuni aspetti prima di essere inviato, in prima lettura, per il previsto parere alle commissioni parlamentari e seguire poi tutto l'iter legislativo che ne porterà ulteriori modificazioni. Da segnalare che, come si legge nell'ultimo articolo del decreto, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continueranno a essere vigenti, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto stesso. Ne deriva che l'attuale normativa (e in particolare il dm 141/06) resterà in vigore ancora per il 2007 e, presumibilmente, per parte del 2008. Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore Nel riconfermare il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti o titoli bancari o postali al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione supera i 12.500, il legislatore precisa che tale soglia scatta anche nei confronti di operazione frazionata. Rilevante novità interessa la disciplina degli assegni, sia bancari o postali o circolari, sia i vaglia, che vengono direttamente emessi e rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità. Sarà il cliente che dovrà espressamente richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegno in forma libera da poter utilizzare, ovviamente, per pagamenti di importo inferiore alla soglia generale di 12.500 euro, oltre la quale occorre comunque indicare il beneficiario e apporre la clausola di non trasferibilità. Inoltre, per ciò che concerne gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (i tradizionali assegni a me medesimo), essi potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane, indipendentemente dall'importo indicatovi, quindi viene sostanzialmente meno la libera possibilità di trasferimento di fondi mediante il mezzo dell'assegno. Doppia soglia per la circolazione dei contanti Mentre per i professionisti legali (come meglio si dirà in seguito) l'obbligo di verifica della clientela scatta al superamento della nuova soglia dei 15.000 euro, sia per gli intermediari finanziari che per gli ´altri soggetti' scattano obblighi di verifica dei clienti (argomento anche in questo caso meglio precisato avanti) quando essi eseguono operazioni occasionali (al di fuori del rapporto di affari) che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 12.500 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazione unica o frazionata. Inoltre, come puntualizzato sopra, la soglia dei 12.500 euro rimane come limite massimo per i trasferimenti di contante, libretti e titoli al portatore. Luciano De Angelis e Christina Feriozzi 15 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Semplificazioni per i non professionisti L'art. 14 della bozza di decreto prevede obblighi antiriciclaggio, per soggetti diversi, dagli intermediari finanziari e dai professionisti. Si tratta della maggior parte dei soggetti a oggi contemplati dall'art. 2 del dm. 143/06 conosciuti come operatori non finanziari. Si tratta, in particolare, degli operatori che svolgono attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività, specificatamente richiesti dalle norme di ciascuna categoria, fra cui si annoverano: a)il recupero crediti per conto terzi (in presenza della licenza di cui all'art. 115 del Tulps); b)custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (con licenza di cui all'art. 134 del Tulps); c)trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate (con l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6/6/74, n. 298); d)gestione di case da gioco (in presenza delle autorizzazioni concesse dalla legge in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5 co. 3 del dlgs 457/97, conv. con modificazioni da legge 27/2/98, n. 30); e)offerta attraverso internet e le altre reti telematiche o di telecomunicazione di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal ministero dell'economia e finanze - amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell'art. 1 co. 535 della legge 23/12/05, n. 266); f)agenzie di affari in mediazione immobiliare (in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 3/2/89, n. 39). Da evidenziare, che l'attuale bozza di decreto consentirebbe l'esclusione da ogni obbligo antiriciclaggio molte categorie che oggi a tali obblighi sono assoggettati. In particolare, sarebbero esentanti da ogni obbligo i commercianti di cose antiche, i gestori di case d'asta e gallerie d'arte, coloro che esercitano commercio, compresa l'esportazione e l'importazione di oro per finalità industriali e di investimento, nonché le imprese dedite alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi. 16 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI A rischio il rapporto di fiducia tra cliente e professionista legale L'applicazione alle professioni legali della direttiva comunitaria 91/308/Cee relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro non ha dato i risultati sperati. La diversa tempistica con cui i paesi di Eurolandia hanno recepito le direttive di Bruxelles all'interno dei propri sistemi nazionali, unita alle difficoltà di applicazione dei dettami stessi imposti dalla Commissione allo svolgimento delle normali attività professionali, hanno impedito di fatto la creazione di quello scudo al riciclaggio di denaro sporco ideato dai vertici europei. Il mea culpa è arrivato dalla stessa Commissione Ue che a distanza di 16 anni dalla pubblicazione della prima direttiva in materia di riciclaggio di denaro sporco ha commissionato un'inchiesta tra i professionisti legali di Eurolandia per verificare lo stato dell'arte dell'applicazione delle regole stabilite da Bruxelles. ´È indubbio che allo stato attuale si deve implementare il sistema di controllo sul riciclaggio di denaro sporco affinando il ruolo giocato dai professionisti legali in questa partita', si legge nel documento presentato dalla Commissione. ´In base a quanto mostrato dall'inchiesta, i nostri sforzi futuri si dovranno concentrare su tre aspetti: migliorare la qualità del sistema di implementazione nazionale delle norme antiriciclaggio approvate a livello comunitario, aumentare gli sforzi per l'identificazione e la lotta al riciclaggio e verificare l'esistenza di ulteriori strumenti per facilitare l'osservanza delle regole da parte dei professionisti legali'. In questo contesto, la terza direttiva antiriciclaggio, cui gli stati membri dovranno dare attuazione entro il 15 dicembre 2007, rappresenta un'importante finestra per cercare di porre rimedio ai problemi incontrati fino a questo momento. Ma quali sono state le maggiori difficoltà segnalate dai professionisti legali di Eurolandia in materia di applicazione delle direttive europee in materia di antiriciclaggio? ´Nel caso delle professioni legali (con particolare riguardo per gli avvocati), l'entrata in vigore della direttiva europea si è tradotta in cambiamenti rilevanti nell'organizzazione delle loro attività professionali', si legge nel documento redatto a conclusione dell'indagine condotta tra le associazioni professionali di avvocati, notai e consulenti del lavoro attivi in 19 paesi del Vecchio continente. ´L'impatto più consistente, in base a quanto riscontrato dalla Commissione, risulta connesso con tre macro classi: la creazione di un rapporto professionale tra legale e cliente; la capacità di identificare transazioni sospette e di riportarle alle autorità competenti; la necessità di adattare l'organizzazione interna in maniera tale da poter agire in conformità con i dettami della direttiva europea'. Se l'identificazione del cliente non sembra variare la pratica già in atto tra i notai del Vecchio continente, le cose si fanno più complicate quando la direttiva viene applicata alla categoria degli avvocati. In questo caso, infatti, alcune problematiche possono insorgere sia nei rapporti professionali all'interno di un paese sia in quelli che contrappongono soggetti residenti in paesi diversi. In cima alla lista delle complicazioni figura la tempistica di accertamento dell'identità del proprio cliente da parte del legale. Ancora più complicato appare il caso in cui il potenziale cliente dell'avvocato viene presentato al legale da parte di un altro professionista, come per esempio il consulente fiscale. In questo caso, la direttiva europea non stabilisce il percorso attraverso cui il legale è chiamato a farsi carico dell'accertamento dell'identità del proprio cliente. Nella prassi questo cavillo viene risolto chiamando in causa i legami di fiducia che uniscono i due professionisti al comune cliente. Non solo. In molti paesi appare sempre più complicato (questa volta anche per i notai) l'ottenimento della documentazione sull'effettiva provenienza dei capitali che vengono a costituire l'oggetto della prestazione di lavoro dei professionisti 17 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA legali. Soprattutto nel caso in cui il cliente è rappresentato da una società con sede in un paese diverso da quello di residenza dei legali. A questo si aggiunga che i problemi di identificazione dei soggetti e della provenienza del denaro è stato spesso acuito dalla differente tempistica di trasposizione della direttiva antiriciclaggio all'interno dei membri di Eurolandia. In base a quanto stabilito da Bruxelles, la seconda direttiva europea sarebbe dovuta entrare in vigore all'interno dei 15 paesi Ue entro la scadenza ultima del 15 giugno 2003. Soltanto quattro paesi (Danimarca, Finlandia, Germania e Olanda), tuttavia, hanno rispettato la volontà della Commissione. I restanti 11, invece, hanno acconsentito a uniformarsi ai dettami di Bruxelles soltanto in una fase successiva. Tra gli ultimi della classe figura l'Italia, che ha recepito la direttiva europea soltanto all'inizio del 2006, quasi a tre anni di distanza dallo scadere del termine ultimo indicato dalla Commissione. L'identificazione della reale identità dei soggetti coinvolti non rappresenta tuttavia il terreno più impervio della direttiva Ue. Al centro del contendere tra Bruxelles e i professionisti legali si è imposto infatti il delicatissimo tema dell'obbligatorietà della denuncia da parte dell'avvocato, del notaio o del consulente del lavoro entrato a conoscenza della natura illecita dei fondi utilizzati per le transazioni condotte dai propri clienti. ´La direttiva antiriciclaggio fa sì che i professionisti legali perdano la loro caratteristica di ”porti sicuri” a cui affidare i propri segreti', si legge nel documento redatto da Bruxelles. ´Si tratta di un cambiamento radicale nel principio di confidenzialità osservato per tradizione da queste categorie di professionisti'. E questo si è tradotto in un deterioramento dei rapporti di fiducia tra cliente e professionista legale. (riproduzione riservata) Gabriele Frontoni 18 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Antiriciclaggio, segnalazioni per via telematica Segnalazioni per via telematica delle attività sospette, apposizione del timbro sul retro dei documenti che cambiano consulente, costituzione dell'archivio unico informatico anche per i professionisti economico-legali senza passare per il filtro dell'ordine. Sono queste le prime indicazioni dei professionisti in merito alle nuove regole sull'antiriciclaggio contenute nella bozza di decreto legislativo messa a punto dal ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione della direttiva 2005/60/Ce (terza direttiva in materia di antiriciclaggio). I primi a inviare le loro osservazioni sul testo sono stati Lapet, la Libera associazione periti ed esperti tributari, e Int, l'Istituto nazionale tributaristi. Ma entro il 28 febbraio potranno dire la loro anche tutti gli altri professionisti. Ieri si sono mossi gli avvocati, il Cnf ha deliberato le linee d'indirizzo sulla direttiva e, settimana prossima, invierà una lettera al sottosegretario all'economia Mario Lettieri. Tre i suggerimenti che arrivano dall'associazione Lapet guidata da Roberto Falcone: sono da rivedere le modalità di segnalazione dei professionisti legali, l'organizzazione amministrativa e le procedure di controllo interno, nonché gli obblighi di segnalazione. Nello specifico i tributaristi propongono l'apposizione di un timbro (che con data certa indichi il giorno di consegna e il nome del professionista che ha ricevuto il documento) da applicare direttamente sul retro dei documenti di quei clienti che cambiano consulente ´per evitare', dichiara il presidente di Lapet, ´ che il professionista subisca sanzioni per omissioni dovute a un altro collega che ha seguito il cliente prima di lui'. Lapet poi suggerisce che le omissioni e i comportamenti sanzionabili dal punto di vista amministrativo siano riferiti sia ai professionisti sia ai collaboratori di studio, ma non nel caso di sanzioni penali. Inoltre, è da modificare la previsione di trasmettere la segnalazione delle operazioni sospette agli ordini professionali. ´Più efficace e tempestiva', sottolinea Falcone, ´è di sicuro la segnalazione diretta all'Unità di informazione finanziaria'. Da rivedere pure il periodo di conservazione dei documenti. Troppo lunghi 10 anni. ´Con l'invio telematico delle segnalazioni i documenti, una volta trasmessi, resterebbero memorizzati nel sistema e sarebbero consultabili in qualsiasi momento, senza interpellare il professionista che a suo tempo aveva provveduto alla segnalazione'. E, infine, nell'elenco dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio andrebbero inseriti anche i Centri di elaborazione dati (Ced). Nonostante il giudizio complessivo dell'opera di riorganizzazione della normativa, anche l'Int mette l'accento su alcuni aspetti del dlgs. Propone, infatti, fin da subito l'istituzione anche per i professionisti economico-legali dell'archivio unico informatico, con la mera facoltà di sostituirlo con il registro della clientela e non viceversa come previsto dal dlgs. Non solo. L'aumento a 15 mila euro per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nelle operazioni occasionali da parte dei professionisti legali andrebbe esteso anche agli altri importi previsti dal decreto ancora fermi al vecchio limite di 12.500 euro. (riproduzione riservata) Chiara Cinti 19 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Dopo le 11 sentenze-bussola della Cassazione le categorie chiedono paletti ancora più chiari Rischio praticante per il mini-studio Professionisti: non è organizzazione. Ma il test è caso per caso Scudo anti-Irap ancora debole per i mini-studi professionali. Che eviteranno l'imposta operando fra le mura domestiche, senza collaboratori fissi e con il minimo indispensabile, come auto, pc, fax e telefono. Ma saranno a rischio, invece, con praticanti, segretarie o soggetti tuttofare operativi in modo più o meno continuativo. Sono alcune delle indicazioni che emergono dalle 11 sentenze depositate venerdì 16 febbraio dalla Cassazione. Principi solo in parte condivisi dalle categorie interessate: secondo avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, la presenza di pochi ausiliari non giustifica l'Irap. E soprattutto non deve abbracciare i praticanti, che sono presenti accanto al dominus, secondo loro, solo ´per imparare' e per semplice ´deontologia professionale'. Aspetto controverso che, si desume dalle pronunce della Cassazione, come gli altri elementi strutturali dovrà essere valutato caso per caso. La mini-bussola della Cassazione La Suprema corte, venerdì 16 febbraio, con 11 sentenze sull'Irap ha messo i paletti per dire chi, fra i professionisti, deve o non deve versare l'imposta nata per le imprese. Nelle pronunce è stata recepita la cosiddetta ´tesi intermedia', a metà fra le istanze del fisco e le contestazioni dei professionisti. Per il primo, l'auto-organizzazione personale, tipica del lavoro autonomo abituale (stabilità dell'attività, programmazione del tempo e delle energie ecc.), allarga le maglie dell'imposizione in modo molto ampio, così da far rientrare fra i soggetti obbligati tutti i titolari di partita Iva, esclusi co.co.co. e occasionali. Per i secondi, l'intuitus personae, l'essenzialità della figura del professionista e del suo valore intellettuale produce un risultato finale che poco ha a che fare con la dotazione anche lavorativa dello studio: senza il dominus lo studio non va avanti, e l'Irap, che tassa la presenza di un'organizzazione autonoma, non va versata. La scelta dei giudici di legittimità ha fatto allineare i due piatti della bilancia, sulla base di una valutazione ´socio-economica' che, spiegano le pronunce, dovrà essere effettuata caso per caso. Lo studio è in casa e il professionista lavora da solo? Niente Irap. Lo studio è in cantina e periodicamente ripulito da una colf? Quasi certamente niente Irap (non necessariamente si tratta di una dipendente e comunque poco ha a che fare con il risultato Ôprofessionale' finale). Lo studio è nell'appartamento di fronte e c'è anche un praticante? Le cose si complicano. Ancor di più, se l'avvocato o il commercialista che ritiene di far tutto da sé ha una segretaria che risponde al telefono, smista i fax, fissa gli appuntamenti dei clienti. Peggio se il praticante, per esempio di uno studio legale, dopo vari mesi di gavetta è diventato ben di più che un peso da gestire o un allievo da istruire: magari ascolta da solo i clienti, fa ricerche che prima faceva l'avvocato, e questi guadagna più tempo, riuscendo a seguire qualche pratica in più (con entrate in più). Ebbene, dalle sentenze, e in particolare dalla n. 3678/07 (relatore Massimo Scuffi), emerge una prima risposta: le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per collaborazioni e compensi a terzi, che devono figurare dal quadro 20 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA RE della dichiarazione dei redditi, sono un elemento di prova che c'è organizzazione. Il principio alla base è quello per cui la presenza di un dipendente, anche il praticante, e certamente la segretaria, sono parte di una struttura organizzata che agevola economicamente il lavoro del professionista. Il parere dei professionisti Critico il giudizio degli avvocati. Secondo Giuseppe Bassu, segretario del Cnf e vicepresidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) che comunque riconosce ´una certa apertura' riscontrabile nelle sentenze, ´l'essenzialità del professionista, anche per l'Irap, non può essere dimenticata né trascurata: ci possono anche essere degli impiegati, ma la struttura è incentrata sull'avvocato. La maggior parte degli studi in Italia non è strutturata all'americana'. Dei 180 mila legali, ricorda Bassu, la ´stragrande maggioranza' opera nelle condizioni del piccolo studio professionale. L'Irap ´rappresenta un balzello ingiustificato', prosegue, ´sul cui futuro sarebbe auspicabile maggiore concertazione anche con i professionisti'. ´La ridotta presenza di forza lavoro non giustifica l'imposizione dell'Irap', sostiene anche Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro, ´con una segretaria o qualche praticante non si può certo parlare di struttura organizzata. Nel caso dei praticanti, in particolare, si tratta di futuri professionisti lì per osservare e imparare. In ogni caso il legislatore deve intervenire. La Cassazione ha mandato un segnale molto forte per dire che un adeguamento è necessario e opportuno, perché il professionista non è un'impresa, ma un operatore dell'intelletto'. Sulla stessa linea anche Mario Damiani, vicepresidente del consiglio dei dottori commercialisti, secondo cui ´un solo praticante non rileva per l'organizzazione: è un dovere deontologico, peraltro, accogliere la figura in studio. Più difficile il caso in presenza della segretaria. In ogni caso', prosegue, ´occorre fissare paletti ancora più definiti sull'Irap; anche per questo, la categoria chiederà la convocazione di un tavolo istituzionale'. Secondo Paolo Moretti, consigliere nazionale dei ragionieri, ´le decisioni sono in linea con i precedenti. La speranza è ora che l'odiato tributo, che ha dato vita a un enorme contenzioso, scompaia'. Per Moretti ´le richieste di rimborso, dopo le pronunce della Cassazione, ci saranno, ma è ancora troppo presto per prevedere in quale misura, certo è che i ministudi professionali rappresentano almeno un quarto della categoria'. Anche i geometri sottolineano l'opportunità di non considerare la presenza di tirocinanti ai fini Irap: ´Non si tratta di lavoratori subordinati veri e propri', ricorda Enrico Rispoli, consigliere nazionale dei geometri, ´la stessa Cassazione ha recentemente posto l'accento sulla funzione formativa e perciò negato la necessarietà della retribuzione'. La categoria ribadisce il no all'imposta, ´che dovrebbe gravare', precisa Rispoli, ´su un concetto di produttività che poco ha a che vedere con l'attività del ministudio professionale'. (riproduzione riservata) Silvana Saturno 21 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected]