ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Ufficio stampa
Rassegna
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24 - 26 febbraio 2007
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
Pag. 3 PROFESSIONI:Tra i dodici punti di Prodi come sempre la caccia ai
professionisti (mondo professionisti)
Pag. 4 PROFESSIONI: Una nuova "sigla" associativa all'insegna di multidisciplinarità e
spirito europeista - di Maria Guadini - Presidente Unione professioni Legali
(diritto e giustizia)
Pag. 5 AVVOCATI: I legali promuovono il modello-Ordini (il sole 24 ore)
Pag. 6 AVVOCATI: Un legale a difesa dei consumatori (italia oggi)
Pag. 7 AVVOCATI: Giudizio negativo sul testo legislativo (il nuovo amico)
Pag. 8 CASSA FORENSE: Cassa-Ordini, linea diretta on-line (italia oggi – modello)
Pag. 9 CASSA FORENSE: Tutte le novità sui trattamenti assistenziali
(italia oggi – modello)
Pag.10 CASSA FORENSE: Legali, lezioni di previdenza (italia oggi – modello 5)
Pag.11 SERVIZIO GIUSTIZIA: Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio
della giustizia - di Gabriele Guarda - Presidente dell’Unione Europea dei
funzionari giudiziari (diritto e giustizia)
Pag.13 UNIVERSITA’: Università, la riforma al palo (italia oggi)
Pag.14 UNIVERSITA’: Miur: salveremo il salvabile (italia oggi)
Pag.15 ANTIRICICLAGGIO: Registro clientela per professionisti (italia oggi)
Pag.16 ANTIRICICLAGGIO: Semplificazioni per i non professionisti (italia oggi)
Pag.17 ANTIRICICLAGGIO: A rischio il rapporto di fiducia tra cliente e professionista
legale (italia oggi)
Pag.19 ANTIRICICLAGGIO: Segnalazioni per via telematica (italia oggi)
Pag.21 ANTIRICICLAGGIO: Rischio praticante per il mini-studio (italia oggi)
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MONDO PROFESSIONISTI
Tra i dodici punti di Prodi come sempre la caccia ai professionisti
La riforma delle professioni nei dodici punti del governo Prodi Ter. La compagine governativa rivista e
corretta che si appresta a chiedere la fiducia delle camere non molla l’osso. La riforma degli ordini
professionali diventa addirittura uno dei punti blindati del programma. Nel suo documento, “prendere o
lasciare” Romano Prodi sottolinea infatti la necessità di "un impegno forte per cultura, scuola,
università, ricerca e innovazione", senza dimenticare l'importanza di proseguire nell'azione di
"liberalizzazioni e di tutela del cittadino consumatore nell'ambito dei servizi e delle professioni". La
parola qualificante è "prosecuzione". Significa che si attaccheranno non le inefficienze burocratiche e i
poteri forti, ma ancora gli avvocati, gli ingegneri, i dottori commercialisti, gli artigiani, gli indipendenti.
Insomma tutti coloro che non hanno santi nel paradiso del centrosinistra. Come prima e peggio di
prima. Alcuni toccheranno ferro. Luigi Berliri
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Una nuova "sigla" associativa all'insegna di multidisciplinarità e spirito europeista
di Maria Guadini - Presidente Unione professioni Legali
Nel mese di Novembre 2006 alcuni professionisti, tra cui la scrivente, hanno dato vita ad un nuovo
sodalizio associativo, denominato l'Unione professioni legali, di seguito Upl in forma di associazione
non riconosciuta, aperto a tutti i soggetti che, secondo diverse specificità, si occupano di diritto. L'idea
di racchiudere al proprio interno le differenti voci componenti il panorama forense e legale è sorta con
il preciso intento di valorizzare l'elemento della multidisciplinarità, quale valore aggiunto, con cui
rispondere unitariamente alle nuove sfide che attendono gli operatori del diritto nell'immediato futuro.
L'associazione, infatti, è aperta agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai professori universitari, ai
ricercatori, ai notai, ai laureandi in Giurisprudenza, a tutti i professionisti del diritto, nonché agli
“aderenti”, individui, privi del diritto di voto, non esercenti una professione legale, ma che reputino
strumentali ai loro interessi, privati e/o pubblici, le iniziative dalla stessa intrapresa.
Quali sono le peculiarità che fanno dell'Upl una valida alternativa rispetto agli altri organismi
associativi? Si può affermare senza timore di essere smentiti che essa è l'unica associazione a
prevedere nella propria compagine una rappresentanza pressoché eterogenea di tutti gli esperti del
diritto senza limiti di età e di categoria, favorendo quindi un confronto intergenerazionale e
pluridisciplinare su qualsivoglia dibattito afferente la tematica forense e legale, e che, nello svolgere
attività di difesa anche di natura sindacale dei propri associati, non ha timore di promuovere una figura
professionale più dinamica e moderna, capace di trarre dalla libera concorrenza uno stimolo per fare
sempre di più e meglio.
L'Upl, come lo dimostrano i fini statutari che paiono trascendere ogni delimitazione territoriale, nasce
con un radicato spirito europeista (basti pensare alla bandiera europea inserita, insieme a quell'italiana,
nel logo), ed è in tale ambito che rivolgerà le proprie istanze nella pervicace convinzione che
l'allargamento dei confini europei rappresenti un'opportunità da cogliere, creando all'uopo una serie di
sinergie transnazionali idonee a sostenere le sfide di un mondo sempre più globalizzato ed
informatizzato. Non a caso le prime iniziative intraprese dalla neo-costituita Upl sono tutte
caratterizzate da una risoluta difesa della tutela dei diritti umani in accezione universale, con l'adesione
all'Appello del Governo sulla moratoria internazionale della pena di morte e la pubblicazione a
celebrazione dell'Anno 2007, anno delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni di ogni
genere, di una propria monografia sulla tutela antidiscriminatoria che uscirà nel mese di Settembre
2007. Il direttivo nazionale, che resterà in carica per un quadriennio ovvero dal 22 novembre 2006 al 22
novembre 2010, è costituito oltre che dalla scrivente, avv. Maria Gualdini, del Foro di Parma,
presidente nazionale, da tre vicepresidenti, la prof.ssa avv. Lucia Silvagna, professore associato di
diritto sindacale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma ed avvocato
giuslavorista del foro di Parma, avv. Michele Morenghi, del foro di Viterbo, esperto in arbitrati e
controversie internazionali, dott. Matteo Menchi, del foro di Firenze, civilista con una forte vocazione
per il diritto commerciale internazionale, dal segretario nazionale, dott. Roberto Maria Meola, del foro
di Roma, specializzato in diritto dell'immigrazione, e dalla dott.ssa Barbara Giovanna Bello, referente
nazionale delle pari opportunità. L'Upl presenterà a breve le proprie proposte in tema di riforma
processo penale, processo civile, class action, codice deontologico, accesso alla professione forense, e
regolamentazione astensione dalle udienze. Per conoscere meglio l'associazione e le finalità perseguite
si consiglia di visitare il sito dell’associazione, ove sono disponibili anche i link allo Statuto ed al
Programma.
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IL SOLE 24 ORE
Avvocati. Per L’Anf è però possibile una sinergia con le associazioni
I legali promuovono il modello-Ordini
Nessuna spaccatura tra base e vertice dell’avvocatura. Certo c’è discordanza su alcuni punti, ma Ordini
e associazioni sono uniti nel tutelare gli interessi della professione. Come provano le “affollate”
astensioni andate in scena di recente per protestare contro le liberalizzazioni imbastite dal Governo
Prodi. Dunque,le organizzazioni che rappresentano quota consistente dei quasi 200mila avvocati italiani
gettano acqua sul “fuoco” della polemica tra il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, e il
presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa (si veda «il Sole-24 Ore» del 18 e 20 febbraio
scorsi). Nel difendere il disegno di legge di riforma delle professioni, in particolare, il Guardasigilli
aveva. sottolineato il progressivo allontanamento tra la base delle categorie (caratterizzata da una
mentalità più aperta alle innovazioni) e le strutture ordinistiche (contraddistinte da un approccio più
conservatore). Secondo Alpa, invece, gli Ordini sono da sempre orientati a un modello professionale
incardinato sulle competenze. A riprova di ciò il Cnf ha da poco introdotto per i legali (a partire dal
2008) l’obbligo di formazione permanente. «Ordini e associazioni — sottolinea Valter Militi,
presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana giovani avvocati — devono muoversi in sinergia come
avviene per la formazione. Aiga e Ordini gestiscono insieme molte Scuole forensi. Certo, da tempo ci
battiamo per nuove regole che consentano una maggiore rappresentanza dei giovani nelle istituzioni
professionali, ma non ci sentiamo in competizione con i vertici della categoria».
Posizione analoga esprime Giovanni Lega, alla guida dell’Asla (l’Associazione degli studi legali): «La
nostra fiducia negli Ordini non è venuta meno. Siamo però dell’idea che debba essere compiuto uno
sforzo di rinnovamento da parte di istituzioni che devono essere meno autoreferenziali»
Per il Segretario generale dell’Anf (l’Associazione nazionale forense, l’ex sindacato), Bruno Sazzini, il
Ddl Mastella — che crea associazioni tra iscritti agli Ordini autorizzate a rilasciare attestati di
competenza— può innescare un meccanismo virtuoso a vantaggio della collettività. «Salvaguardato il
molo degli Ordini— spiega infatti Sazzini — bisogna discutere sulla loro efficienza. Prendiamo il
sistema di controllo deontologico. E possibile che su 200mila avvocati attualmente pendano in secondo
grado davanti al Cnf non più di 50 ricorsi contro provvedimenti disciplinari?». Così come, secondo
Sazzini, va rivisto il modello di formazione permanente proposto dal Cnf, troppo accentrato, «Per
elevare la qualità dell’offerta sarebbe più funzionale — aggiunge il segretario dell’Anf— un modello in
cui gli Ordini assicurino i livelli minimi di formazione, lasciando alle realtà associative, anche in
concorrenza tra loro, i percorsi di specializzazione». Marco Bellinazzo
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ITALIA OGGI
Un legale a difesa dei consumatori
L'avvocato specializzato nella tutela contrattuale e nell'adr
I consumatori sono diventati la nuova frontiera degli avvocati: chiusi sul versante imprenditoriale
dall'ingombrante presenza di grandi studi associati, e su quello delle controversie private dalla presenza di
principi del foro con una vasta rete di contatti sui rispettivi territori, molti giovani legali stanno battendo una
strada ancora poco esplorata in Italia: la tutela dei diritti dei consumatori. Un mercato con buone prospettive di
crescita, soprattutto se a breve sarà approvata una legge italiana sulle class action, sull'esempio dell'istituto da
tempo presente negli Stati Uniti.
Prima regola aggiornarsi Più che in qualsiasi altro segmento del diritto, il settore consumeristico premia
professionisti che abbiano voglia di aggiornarsi continuamente. ´Si tratta di un segmento in continua evoluzione,
che richiede legali capaci di coniugare la conoscenza dei principi civilistici, con le norme di settore', spiega
Francesco Camilletti, legale e docente di Diritto privato alla Statale di Milano. Le conoscenze basilari devono
dunque riguardare: il diritto civile, la responsabilità extracontrattuale, il Codice del consumo, il Testo unico
bancario e il Testo unico dell'intermediazione finanziaria. Al di là delle conoscenze teoriche, poi, è fondamentale
una certa dimestichezza con gli Adr, vale a dire gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Gli
strumenti stragiudiziali, infatti, spesso consentono al consumatore di ottenere il risultato sperato senza dover
spendere somme eccessive e senza dover attendere i tempi lunghi del giudizio ordinario. Oltre alle conoscenze
tecniche svolgono un ruolo fondamentale le abilità personali: un buon avvocato, a prescindere dal settore di
competenza, deve saper costruire una propria rete di contatti e conoscenze, puntando a far circolare il proprio
nome il più possibile tra i potenziali clienti.
I canali d'ingresso al mercato Il consumer law negli ultimi anni è diventato materia di studio in numerosi corsi
di specializzazione a livello internazionale. Frequentare un master a tema dopo la laurea in giurisprudenza può
dunque aprire la strada alla professione. Un'alternativa è rappresentata dal contatto diretto con associazioni dei
consumatori, come spiega il presidente di Altroconsumo Paolo Martinello: ´Organizzazioni come la nostra
consentono non solo di entrare a contatto con altri legali che già si occupano di diritto dei consumatori, ma anche
di confrontarsi con altri professionisti che operano in queste realtà, come economisti, alimentaristi e analisti
finanziari, in modo da acquisire una più ampia conoscenza della materia consumeristica'. L'esperienza in
un'associazione di consumatori può essere fatta, per esempio, nel corso del biennio di tirocinio: un modo per
apprendere le tecniche del diritto e saggiare la propria propensione verso il settore.
Una professione che si può svolgere in provincia Diversamente da molte altre professioni, l'avvocato dei
consumatori non deve necessariamente spostarsi dal proprio luogo di nascita per trovare lavoro. Le grandi città
del Nord offrono maggiori possibilità di lavoro, ma anche nel Centro-sud il settore si sta facendo strada grazie
all'accresciuta sensibilità dei consumatori stessi. Inoltre, la presenza di network su tutto il territorio nazionale
consente di usufruire dei vantaggi della rete e del brand anche in provincia. Difficile quantificare i possibili
guadagni: trattandosi di un'attività autonoma, i compensi sono legati alla capacità di tessere relazioni, all'abilità
professionale e all'andamento del mercato. Ovviamente è difficile immaginare di realizzare guadagni simili ai
legali d'impresa: il differente valore delle cause, la limitata disponibilità economica di molti clienti e il frequente
ricorso a strumenti stragiudiziali di soluzione delle controversie incidono sui possibili compensi. ´La
liberalizzazione del patto di quota lite', precisa Camilletti, ´apre però la strada a possibili accordi con il
consumatore, in base ai quali all'avvocato può essere riconosciuta una percentuale di quanto il consumatore
ottiene con la sentenza'. Ulteriori spazi per la professione potrebbero aprirsi in caso di introduzione di una legge
sulle azioni collettive, che consentono a un gruppo di consumatori di agire in gruppo per la medesima violazione
del diritto. ´L'introduzione della class action consentirebbe di garantire meglio i consumatori', conclude
Martinello, ´e renderebbe più conveniente per gli stessi legali specializzarsi nel settore'. (riproduzione riservata)
Luigi dell'Olio
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IL NUOVO AMICO
Intervista all’avvocato Comandini
Giudizio negativo sul testo legislativo
PESARO- Nei giorni scorsi l’avvocato Paolo Emilio Comandini del Foro di Pesaro stato eletto insieme
al collega avvocato Filippo Marra del Foro dì Urbino, delegato per le Marche dell’O.U.A. (Organismo
Unitario dell’Avvocatura Italiana).
Avvocato Comandini,quali sono le finalità dell’O.U.A.? “L’O.U.A. è l’organismo che rappresenta
l’avvocatura italiana nei confronti del potere politico. E’ in pratica il sindacato nazionale degli avvocati
italiani E’ l’O. UÀ. che recentemente ha indetto lo sciopero degli avvocati e le manifestazioni di
protesta contro la legge Bersani e attualmente è impegnata per la riforma dell’ordinamento
professionale
dell’Avvocatura,
nell’ambito
della
riforma
delle
professioni”.
In occasione dell’Assemblea nazionale dell’O.U.A. del 9 e 10 febbraio si è parlato anche dei DICO,
Che cosa ci può dire in merito? “L’assemblea, a prescindere da ogni considerazione di carattere etico,
ha rilevato gravi lacune e incongruenze tali da provocare una litigiosità tra i soggetti interessati, al
provvedimento del Governo, e soprattutto incertezze legislative.” Un suo giudizio,quale delegato
regionale dell’O.UA., sui DICO. “Nel testo legislativo vi sono gravi lacune che riguardano in
particolare l’uso della lettera raccomandata per istaurare il rapporto di convivenza; il mancato
coordinamento delle norme del codice civile in relazione alla materia successoria; la mancata
indicazione della procedura da applicare in caso di liti tra conviventi; la genericità delle disposizioni in
materia di permesso di soggiorno per convivenza,suscettibile di facili simulazioni; completa incertezza
della normativa previdenziale e pensionistica, specialmente per quanto riguarda le pensioni di
reversibilità fra ex coniugi e coniuge superstite e figli aventi diritto per età o handicap”
Dunque un giudizio negativo sui DICO? “Certamente, perchè ritengo che la tutela pubblica delle coppie
di fatto creerà sicuramente un grave contrasto di interessi tra i soggetti coinvolti, con membri della
famiglia tradizionale, cIa un punto di vista della distribuzione delle risorse pubbliche, sempre
insufficienti,destinate alla famiglia tradizionale. Ad esempio,nell’assegnazione di alloggi popolari, nella
partecipazione a concorsi o graduatorie per altri benefici o sovvenzioni pubbliche e soprattutto per i
diritti ereditari, che penso creerà contrasti infiniti fra i soggetti interessati”. A cura di Paolo Montanari
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ITALIA OGGI (MODELLO 5)
Il successo dell’azione è di buon auspicio per i lavori del gruppo di studio per lo sviluppo
Cassa-Ordini, linea diretta on-line
Al 6 febbraio 2007 oltre 22 mila le informazioni
A luglio del 2004 il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di sviluppo e completamento
dell’informatizzazione della Cassa, decise di attivare un sistema di collegamento telematico con i Consigli
dell’Ordine per tutte le comunicazioni istituzionali (nuove iscrizioni, cancellazioni, radiazioni, trasferimenti,
passaggi).A tal fine tutti i Consigli dell’Ordine sono stati dotati di apposita casella di posta elettronica certificata
ed è stata rilasciata di tutti i consiglieri segretari la necessaria firma digitale perla sottoscrizione delle
comunicazioni. Il progetto sembrò ambizioso e di difficile realizzazione essendo storicamente molto complesso il
modo di intendere le comunicazioni istituzionali da parte dei Consigli, basti pensare che alcuni Consigli
ritenevano di assolvere a tale obbligo inviando la copia dell’albo allorché veniva pubblicato! Il sistema
predisposto dalla Cassa consente l’immediata acquisizione al data base informatico della Cassa dei dati
comunicati, senza alcuna possibifità di errore, mediante l’utilizzo di file elettronici inviati via e-mail, con enormi
risparmi di tempo e con conseguente celerità di evasione delle varie pratiche (in particolare le nuove domande di
iscrizione), in cui è di fondamentale importanza conoscere la posizione relativa all’iscrizione all’Albo. Dal luglio
2004 è iniziata, così, un’opera certosina di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei Consigli che, grazie anche
alla preziosa collaborazione dei Delegati, ha dato frutti insperati. Cassa Forense è stata vicina a molti Consigli
per fornire tutti i supporti informativi e tecnici per realizzare tale forma di collegamento. Sono stati effettuati
cinque turni di corsi informativi/operativi tenuti dal personale della Cassa, presso la sede della Cassa, a favore
del personale degli Ordini Forensi. Ai corsi hanno aderito 55 Consigli per un totale di 98 persone tra funzionari
di segreteria e Consiglieri. L’iniziativa ha dato ottimi risultati sia in termini di ritorno delle informazioni sia
perché ha aperto nuovi e proficui canali di dialogo con gli Ordini partecipanti. Al momento solo pochissimi
Ordini non hanno inviato alcuna comunicazione in via telematica (solo 9 su 185) a causa della difficoltà degli
stessi riscontrato nella corretta compilazione dei file elettronici. A breve anche tali Ordini saranno operativi in
virtù della continua assistenza fornita dal personale della Cassa guidato, per la realizzazione del progetto, dal Sig.
Angelo Strano che si è avvalso della infaticabile collaborazione dei Sig.ri Lanzidei e Petrillo e della Dott.ssa
Simonazzi dell’Ufficio Informatico. A dimostrazione dell’efficienza di questo modo di comunicare si evidenzia
che, alla data del 6 febbraio 2007, sono state regolarmente trasmesse alla Cassa n. 22.190 informazioni, di cui n.
20.473 lavorate. Le predette lavorazioni hanno permesso la creazione di ben 10.514 nuove anagrafiche di
professionisti non presenti nel data base della Cassa e l’aggiornamento dei dati presenti di ben 9.950 posizioni, il
tutto in poco più di un annodi attività. Particolare attenzione va posta sul numero delle nuove posizioni
anagrafiche di professionisti originate in via telematica rispetto a quanto avveniva con l’inserimento manuale dei
certificati cartacei. E’ possibile affermare che, in un anno, la quantità degli inserimenti è raddoppiata pur
mantenendo lo stesso numero di unità lavorative. Tutto questo è stato possibile grazie alle procedure informatiche realizzate dal CED e dalla stretta e continua e proficua collaborazione tra il personale adibito alla gestione di
questa nuova attività (settore cancellazione) e quello del Servizio Informatico. Collaborazione sempre più
necessaria in quanto le procedure, inizialmente scritte non potevamo certamente prevedere tutte le casistiche cui
si sarebbe andati incontro, ed hanno pertanto bisogno di essere continuamente implementate, corrette ed adeguate
all’enorme mole dei dati che pervengono alla Cassa. I risultati ottenuti hanno, così, superato ogni più rosea
previsione e confermano che avevamo visto giusto nell’intraprendere tale strada che è quella del futuro. Il gruppo
di lavoro appositamente creato ora comincerà lo studio e la successiva sperimentazione di altre comunicazioni e
ciò per migliorare l’efficienza e l’erogazione dei servizi da parte della Cassa in favore dei propri iscritti. La
strada è aperta con successo.
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ITALIA OGGI (MODELLO 5)
Tutte le novità sui trattamenti assistenziali
Alla luce delle modifiche apportate al Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, approvate dal Comitato dei
Delegati e ratificate dai Ministeri vigilanti, con decorrenza 1° gennaio 2007, è opportuno ritornare
sull’argomento già trattato nel numero precedente di modello 5, per meglio far conoscere i nuovi criteri di
erogazione ed i requisiti richiesti per la loro concessione.
Assistenza per stato di bisogno. Sono beneficiari dell’assistenza per stato di bisogno gli iscritti alla Cassa a tutti
gli effetti. L’assistenza è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza dell’iscritto previa valutazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante, dichiarati
per ciascuno dei due anni precedenti a quello della proposta di erogazione, nonché la sussistenza delle condizioni
legittimanti la concessione dei benefici richiesti. I redditi, che saranno deliberati ogni anno, per il 2007 non
dovranno essere superiori a 29.280,00 aumentati di 9.760,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il
numero di quattro. La Cassa comunica annualmente ad ogni Consiglio dell’Ordine, l’importo destinato alle
erogazioni assistenziali; in base al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31ottobre dell’anno precedente a
quello cui si riferisce l’erogazione. Il Consiglio dell’Ordine, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione,
deve portare a conoscenza dei propri iscritti, l’entità di tale importo e le modalità per accedere alla erogazione.
Le proposte di erogazione devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno successivo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre. Le sonune non utilizzate vanno a formare il fondo per interventi straordinari. La giunta
esecutiva della Cassa, in via straordinaria, potrà deliberare, in situazioni di particolare gravità ed urgenza,
l’erogazione del trattamento di assistenza anche oltre i limiti del fondo attribuito al Consiglio dell’Ordine al
quale appartiene l’iscritto, fino ad un massimo pari al fondo medesimo.
Assistenza indennitaria. L’assistenza indennitaria può essere erogata nei casi di catastrofe o calamità naturali,
dichiarati ai sensi dell’afl. 5 della legge 24febbraio 1992 n. 225, a favore degli iscritti che risiedono o esercitano
la professione in un Comune colpito dall’evento e che a tale causa abbiano subito un danno nell’esercizio della
attività professionale. L’indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali, può essere concesso anche ai
superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell’evento calamitoso, siano titolari di pensioni a carico della
Cassa o abbiano diritto a conseguirla. Inoltre la Cassa può erogare indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre
anni e non pensionati, che per infortuni o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta 1’attività
professionale. Il requisito dell’iscrizione deve sussistere al momento in cui si è verificato l’evento. L’indennizzo
per infortunio o malattia può essere concesso per eventi che si verificano già nel terzo anno di iscrizione.
L’indennizzo è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell’attività, per periodi continuativi di almeno tre
mesi, per non più di dodici mesi, anche se i vari periodi non sono continuativi; l’indennizzo è determinato in
misura mensile pari ad un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui determinati dall’iscritto
nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori. Per il trattamento indennitario per
infortuni o malattia l’elargizione è demandata alla giunta esecutiva.
Altre previdenze. La Cassa, inoltre, può erogare, a favore dei beneficiari e dei loro familiari di cui all’art. 2 lett.
A e C del nuovo Regolamento, borse di studio, contributi spese funerarie, contributi alle spese di ricovero in
istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti e contributi per assistenza infermieristica domiciliare. Infine, a
favore infine degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che con- sentivano l’iscrizione ad un albo, la Cassa
assicura l’assistenza sanitaria integrativa diretta o indiretta e, per gli avvocati pensionati che abbiano compiuto
ottanta anni, erogazioni assistenziali integrative del trattamento previdenziale. Paolo Fusco
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ITALIA OGGI (MODELLO 5)
Legali, lezioni di previdenza
Qualche giorno fa, nell’attesa (famosi passi persi) che il giudice monocratico cli una sezione distaccata
di tribunale iniziasse finalmente l’udienza civile, attesa protrattasi dalle ore 9,00 alle ore 10,45, ho
chiacchierato nel corridoio con un collega, poco più che quarantenne, che mi chiedeva lumi sulla sua
domanda d’indennizzo ex art. 18 del regolamento d’assistenza, di cui attendeva l’esito. In particolare
mi chiedeva se fosse vero, come aveva saputo da altri colleghi, che l’ammontare dell’indennizzo fosse
esiguo, dimostrando così di nulla sapere che il regolamento prevede che l’indennizzo mensile sia
commisurato al reddito dichiarato dall’avvocato. Inoltre, m’informava che aveva ricevuto, «grazie
all’assicurazione che tutti gli avvocati hanno», appena euro 450,00 per i giorni in cui era stato
ricoverato in ospedale, rivelando così, come ho appurato nel corso della conversazione, di nulla sapere
che detta somma l’aveva avuta a seguito della polizza sanitaria stipulata dalla Cassa forense.
E’ evidente la totale mancanza d’informazione del collega, nonostante riguardasse un problema in cui
era incorso e per il quale aveva avanzato alcune richieste. E’ inutile nascondere che l’ignoranza del
predetto collega sulle questioni previdenziali è molto diffusa fra tutti gli avvocati. Non penso cli
sbagliare se stimo in appena il 10% il numero degli avvocati che conoscono più o meno bene la
previdenza forense e le questioni ad essa connesse. Ciò nonostante che la Casa si preoccupi d’informare
continuamente i colleghi. Occorre, infatti, ricordare che la Cassa pubblica ben due riviste, in cui tratta
continuamente argomenti previdenziali ed informa i colleghi su tutti’gli aspetti ed iniziative. Inoltre, il
sito on lime della Cassa (www.cassaforense.it) contiene tutte le notizie necessarie in modo completo:
statuto, regolamento, modelli, convenzioni, ecc....
Infine, non bisogna dimenticare l’opera dei delegati che in ogni foro organizzano incontri e danno
continuamente informazioni ai colleghi. Evidentemente ciò non è sufficiente. Dunque, cosa fare?
Ritengo che bisogna seguire l’esempio del mio ordine di appartenenza, l’Ordine di Trani, che nel corso
annuale della scuola forense ha previsto due conversazioni sulla previdenza forense, tenuti dal delegato
alla cassa, al fine di informare i giovani, sin dai loro primi passi nel mondo forense, dell’importanza
della previdenza per il loro futuro e delle incombenze a cui dovranno far fronte non appena iscritti
all’ordine. Inoltre, il presidente dell’ordine ha voluto ché, subito dopo il giuramento, ai giovani iscritti
sia distribuito un kit in cui sono compresi la guida alla cassa e la guida alla tutela sanitaria.
Certo ciò non basta a colmare la disinformazione soprattutto nei colleghi meno giovani, ma è una
iniziativa meritevole di lode e che può senz’altro essere seguita dagli altri ordini. Riccardo Marchio
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della giustizia
di Gabriele Guarda - Presidente dell’Unione europea dei funzionari giudiziari
Il “servizio giustizia” è reso da una struttura organizzata “simile” all’azienda e deve svolgersi con
l’utilizzazione “al meglio” delle risorse disponibili. È questo il messaggio contenuto in gran parte delle
relazioni svolte nella prima giornata del Convegno sul tema “Persone, mezzi e prassi virtuose per il
miglior servizio della giustizia”, organizzato a Padova per il 22 e 23 febbraio dal Master interfacoltà in
valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane, in collaborazione con il locale Consiglio
dell’Ordine degli avvocati.
In questo contesto è stata particolarmente interessante l’esperienza illustrata dal dott. Mario Barbuto,
presidente del tribunale di Torino, in merito all’attuazione in quell’ufficio giudiziario di un “Progetto
Strasburgo” per la riduzione dei tempi dei processi civili.
Il dott. Barbuto, sottolineando che va sfatato l’equivoco secondo il quale «la giustizia non è
un’azienda» ovvero che il «rendere giustizia» non è monetizzabile ed è sottratto alla logica
imprenditoriale dei costi/ricavi, ha dimostrato che si possono applicare i principi aziendalistici anche ad
un ufficio giudiziario. A Torino infatti sin dal 2001 i rapporti interpersonali con e tra magistrati,
personale amministrativo e avvocati sono stati impostati sulla base dell’individuazione di un obiettivo
comune (vision del problema irrisolto), della percezione che solo attraverso uno sforzo congiunto
sarebbe stato possibile realizzarlo (mission) e del coinvolgimento anche emotivo dei protagonisti
(condivisione della mission).
In pratica il programma è stato incentrato su una Circolare contenente un prontuario di 20 regole
processuali, che ha rappresentato una anticipazione del Compendium de bonnes pratiques realizzato
dalla Commissione per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) presso il Consiglio d’Europa. Partendo dal
principio costituzionale della «durata ragionevole del processo», e dal fatto che la durata ultra-triennale
di una causa civile viene considerata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (ed ora, dopo la
“legge Pinto” del 2001, anche dalla giurisprudenza delle nostre Corti d’appello) come una durata
“intollerabile” ai sensi dell’articolo 6.1 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali” del 1950, e quindi suscettibile di indennizzo pecuniario a carico dello Stato,
il dott. Barbuto ha predisposto un “Prontuario”; una sorta di decalogo incentrato sull’utilizzo più
rigoroso del potere di direzione del processo da parte del giudice, con l’obiettivo di arrivare alla
definizione, con precedenza assoluta, di tutte le cause civili esistenti, se pendenti da oltre tre anni. Il
progetto, varato ufficialmente il 4 dicembre 2001, con l’assenso del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Torino, è stato adottato dai giudici con convinzione ed entusiasmo, ed è stato condiviso
anche dal personale di cancelleria.
I risultati raggiunti sono evidenziati nel seguente prospetto:
Censimento delle cause ultratriennali nel periodo 2001/2006 presso il tribunale di Torino
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Data del
Censimento
Sezioni
stralcio
Sez.centrali
Quattro
Totale
(diverse da
Sez.
cause
Stralcio)
distaccate
ultra-triennali
1 gennaio 2001
6.919
2.225
n.c.
9.144
1 gennaio 2002
4.416
3.525
n.c.
7.941
1 gennaio 2003
2.104
784
n.c.
2.888
1 gennaio 2004
740
1.026
n.c.
1.766
1 gennaio 2005
185
834
532
1.551
1 gennaio 2006
25
766
477
1.268
30 novembre 2006
6
867
664
1.537
L’applicazione del programma ha avuto inoltre sensibili benefici anche sulla durata media dei processi
civili, che attualmente presso il Tribunale di Torino oscilla fra gli otto e i dieci mesi.
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ITALIA OGGI
Il restyling del 3+2 voluto da Mussi non ha fatto in tempo a concludere l'iter
Università, la riforma al palo
I due decreti arenati davanti al Consiglio di stato
Decisamente una riforma sfortunata quella dell'università. Due governi ci hanno provato a rivedere la
Berlinguer-Zecchino. E tutti e due, seppur vicini al traguardo, non sono riusciti a portare a termine
l'operazione di restyling del 3+2. Il ministro Fabio Mussi proprio ieri avrebbe dovuto riferire in
consiglio dei ministri sull'iter dei due schemi di regolamento: passaggio al Consiglio di stato per il
parere di rito e invio alla Corte dei conti per la registrazione. Sembrava fatta. Ma dal Consiglio di stato
hanno fatto sapere di non aver mai ricevuto nessun provvedimento dal ministero dell'università. Al
ministro del nuovo governo quindi toccherà andare a recuperare il tutto e far riprendere l'iter. Anche se,
dallo staff di Mussi, fanno sapere che se le cose dovessero precipitare il tentativo estremo sarà quello di
salvare le riforme forti, quelle su cui il ministro diessino ha puntato in questi nove mesi. Prima fra tutte
appunto gli schemi di decreto sulla disciplina dei corsi di laurea triennale e magistrale. Non si può
quindi prevedere né come né quando la vicenda legislativa iniziata parecchi mesi fa avrà un esito
positivo. I decreti, infatti, erano stati varati dall'ex ministro dell'istruzione Letizia Moratti e dopo un
botta e risposta con gli atenei, i testi erano arrivati sul tavolo della Corte dei conti, per essere poi
richiamati, con il cambio del governo, da Mussi, perché giudicati in alcune parti insoddisfacenti, e
anche perché a parere del ministro, era prematura la sperimentazione a partire dal 2007. Il nuovo testo,
riveduto e corretto in alcune sue parti, presentava ora alcune modifiche, in particolare il tetto massimo
di 20 esami mentre per le magistrali di 12. Mussi aveva inasprito il tetto previsto dai decreti di cui si era
occupata l'ex sottosegretario all'istruzione Maria Grazia Siliquini, che aveva stabilito 8 o in alcuni casi
10 prove l'anno, per un totale, solo per la laurea triennale, di 30 esami. Il testo corretto si soffermava
anche sul problema dei crediti vincolati che aveva suscitato non poche polemiche. Il riconoscimento
obbligato dei crediti universitari, in caso di trasferimento da un ateneo all'altro, aveva visto la rivolta dei
rettori che vedevano nella norma un serio limite all'autonomia e si vedevano negare il diritto e il dovere
di intervenire sulla qualità dei crediti acquisiti all'interno di un'altra esperienza di studio. La Siliquini
era stata costretta a fare un passo indietro, chiedendo invece agli atenei il riconoscimento del maggior
numero possibile dei crediti vincolati e restituendo così la palla tra le mani degli accademici. Mussi va
ancora oltre e stabilisce che agli studenti che cambiano sede o corso vada riconosciuto il maggior
numero possibile di crediti secondo criteri e modalità previsti dal regolamento del corso di laurea di
destinazione. Quando il trasferimento avviene nell'ambito di una stessa classe la quota di crediti deve
essere pari al 50% di quelli maturati. Questo limite però non si applica nel caso di studenti provenienti
dalle università telematiche. Un altro paletto è quello del riconoscimento da parte degli atenei di
conoscenze e di abilità professionali certificate, le famose, convenzioni tra atenei e enti pubblici per
laureare l'esperienza che ora non potrà valere più di 60 crediti per la laurea triennale e fino a 40 per
quella magistrale. Le modifiche riguardano anche il corpo docente: i corsi di laurea dovranno garantire
che almeno la metà degli insegnamenti, 90 su 180 crediti complessivi, siano tenuti da professori di
ruolo. Per adeguarsi a tutto questo però il tempo c'è. Per l'attuazione, era stato deciso infatti di garantire
la gradualità nell'arco di un triennio, a partire dal 2008/2009 per essere definitiva nell'anno accademico
2010- 2011. (riproduzione riservata) Benedetta P. Pacelli e Ignazio Marino
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ITALIA OGGI
Miur: salveremo il salvabile
Si cercherà di salvare il salvabile. Ma in questo tentativo in extremis, se le cose dovesse precipitare, si
cercherà almeno di mettere in salvo le riforme forti e sulle quali il ministro dell'università Fabio Mussi
si era battuto dall'inizio della legislatura. Prima tra tutte il regolamento per istituire l'Agenzia di
valutazione delle università e degli enti di ricerca, l'Anvur, che fanno sapere da viale Kennedy, era
ormai concluso e pronto per approdare sul tavolo di palazzo Chigi. Molti i problemi che i tecnici del
ministero e lo stesso Mussi hanno dovuto affrontare per dare concretezza a un'Authority che fosse
realmente terza, indipendente. A bollire nella pentola ministeriale anche il regolamento sul First, il
Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica, previsto nella legge Finanziaria, e che
Mussi aveva annunciato esser pronto entro fine marzo. Si tratta di un unico canale che riunisce i
precedenti fondi Far, Prin, Firb, che secondo il numero uno dell'università avrebbe permesso di dare più
soldi alla ricerca di base e alla ricerca industriale. Una struttura che si coordinerà con l'agenzia di
valutazione e che per il prossimo triennio ha previsto uno stanziamento di circa 7 miliardi di euro. C'è
poi il capitolo ricercatori, per i quali, come previsto dalla Finanziaria, lo stesso Mussi con proprio
decreto dovrebbe disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi per la categoria.
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ITALIA OGGI
Registro clientela per professionisti
I contenuti della prima bozza del decreto di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio
Il documento potrà essere alternativo all'archivio unico
Registro della clientela e software contabile ai fini antiriciclaggio, in alternativa all'archivio unico per i
professionisti, che non saranno chiamati a effettuare segnalazioni di operazioni sospette per consulenze prive di
effetti patrimoniali.
I sospetti da segnalare dovranno riguardare anche le operazioni finalizzate al finanziamento del terrorismo
internazionale. Depenalizzazione per la mancata attivazione dell'archivio e sanzioni ridotte per mancata
segnalazione di operazioni sospette. Assegni bancari e circolari di norma non trasferibili. Nessun obbligo
antiriciclaggio per gioiellieri e antiquari.
Sono alcune delle novità che, dovrebbero essere introdotte, attraverso il decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2005/60/Ce, meglio conosciuta come terza direttiva antiriciclaggio, la cui delega al governo è
contemplata dall'art. 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (comunitaria per il 2005). Il decreto dovrebbe peraltro
abrogare tout court l'intera normativa previgente, andando, quindi, nella direzione di un Testo unico
antiriciclaggio.
Il testo in commento è solo un primo schema, il quale, dopo le osservazioni informali di tutti i soggetti in causa
(previste entro il 27 febbraio), sarà di nuovo modificato in alcuni aspetti prima di essere inviato, in prima lettura,
per il previsto parere alle commissioni parlamentari e seguire poi tutto l'iter legislativo che ne porterà ulteriori
modificazioni.
Da segnalare che, come si legge nell'ultimo articolo del decreto, le disposizioni emanate in attuazione di norme
abrogate o sostituite continueranno a essere vigenti, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi del decreto stesso. Ne deriva che l'attuale normativa (e in particolare il dm 141/06)
resterà in vigore ancora per il 2007 e, presumibilmente, per parte del 2008.
Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore Nel riconfermare il divieto di trasferimento di denaro
contante o di libretti o titoli bancari o postali al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione
supera i 12.500, il legislatore precisa che tale soglia scatta anche nei confronti di operazione frazionata. Rilevante
novità interessa la disciplina degli assegni, sia bancari o postali o circolari, sia i vaglia, che vengono direttamente
emessi e rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità. Sarà il cliente che dovrà espressamente
richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegno in forma libera da poter utilizzare, ovviamente, per
pagamenti di importo inferiore alla soglia generale di 12.500 euro, oltre la quale occorre comunque indicare il
beneficiario e apporre la clausola di non trasferibilità. Inoltre, per ciò che concerne gli assegni bancari o postali
emessi all'ordine del traente (i tradizionali assegni a me medesimo), essi potranno essere girati unicamente per
l'incasso a una banca o a Poste italiane, indipendentemente dall'importo indicatovi, quindi viene sostanzialmente
meno la libera possibilità di trasferimento di fondi mediante il mezzo dell'assegno.
Doppia soglia per la circolazione dei contanti Mentre per i professionisti legali (come meglio si dirà in
seguito) l'obbligo di verifica della clientela scatta al superamento della nuova soglia dei 15.000 euro, sia per gli
intermediari finanziari che per gli ´altri soggetti' scattano obblighi di verifica dei clienti (argomento anche in
questo caso meglio precisato avanti) quando essi eseguono operazioni occasionali (al di fuori del rapporto di
affari) che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
12.500 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazione unica o frazionata. Inoltre, come
puntualizzato sopra, la soglia dei 12.500 euro rimane come limite massimo per i trasferimenti di contante, libretti
e titoli al portatore. Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
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ITALIA OGGI
Semplificazioni per i non professionisti
L'art. 14 della bozza di decreto prevede obblighi antiriciclaggio, per soggetti diversi, dagli intermediari
finanziari e dai professionisti.
Si tratta della maggior parte dei soggetti a oggi contemplati dall'art. 2 del dm. 143/06 conosciuti come
operatori non finanziari. Si tratta, in particolare, degli operatori che svolgono attività il cui esercizio
resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio attività, specificatamente richiesti dalle norme di ciascuna categoria,
fra cui si annoverano:
a)il recupero crediti per conto terzi (in presenza della licenza di cui all'art. 115 del Tulps);
b)custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (con
licenza di cui all'art. 134 del Tulps);
c)trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate (con
l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, di cui alla legge 6/6/74, n. 298);
d)gestione di case da gioco (in presenza delle autorizzazioni concesse dalla legge in vigore, nonché al
requisito di cui all'art. 5 co. 3 del dlgs 457/97, conv. con modificazioni da legge 27/2/98, n. 30);
e)offerta attraverso internet e le altre reti telematiche o di telecomunicazione di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal ministero
dell'economia e finanze - amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell'art. 1 co. 535
della legge 23/12/05, n. 266);
f)agenzie di affari in mediazione immobiliare (in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo
istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 3/2/89,
n. 39).
Da evidenziare, che l'attuale bozza di decreto consentirebbe l'esclusione da ogni obbligo antiriciclaggio
molte categorie che oggi a tali obblighi sono assoggettati. In particolare, sarebbero esentanti da ogni
obbligo i commercianti di cose antiche, i gestori di case d'asta e gallerie d'arte, coloro che esercitano
commercio, compresa l'esportazione e l'importazione di oro per finalità industriali e di investimento,
nonché le imprese dedite alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione di oggetti preziosi.
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ITALIA OGGI
A rischio il rapporto di fiducia tra cliente e professionista legale
L'applicazione alle professioni legali della direttiva comunitaria 91/308/Cee relativa alla prevenzione
del riciclaggio di denaro non ha dato i risultati sperati. La diversa tempistica con cui i paesi di
Eurolandia hanno recepito le direttive di Bruxelles all'interno dei propri sistemi nazionali, unita alle
difficoltà di applicazione dei dettami stessi imposti dalla Commissione allo svolgimento delle normali
attività professionali, hanno impedito di fatto la creazione di quello scudo al riciclaggio di denaro
sporco ideato dai vertici europei. Il mea culpa è arrivato dalla stessa Commissione Ue che a distanza di
16 anni dalla pubblicazione della prima direttiva in materia di riciclaggio di denaro sporco ha
commissionato un'inchiesta tra i professionisti legali di Eurolandia per verificare lo stato dell'arte
dell'applicazione delle regole stabilite da Bruxelles.
´È indubbio che allo stato attuale si deve implementare il sistema di controllo sul riciclaggio di denaro
sporco affinando il ruolo giocato dai professionisti legali in questa partita', si legge nel documento
presentato dalla Commissione. ´In base a quanto mostrato dall'inchiesta, i nostri sforzi futuri si
dovranno concentrare su tre aspetti: migliorare la qualità del sistema di implementazione nazionale
delle norme antiriciclaggio approvate a livello comunitario, aumentare gli sforzi per l'identificazione e
la lotta al riciclaggio e verificare l'esistenza di ulteriori strumenti per facilitare l'osservanza delle regole
da parte dei professionisti legali'. In questo contesto, la terza direttiva antiriciclaggio, cui gli stati
membri dovranno dare attuazione entro il 15 dicembre 2007, rappresenta un'importante finestra per
cercare di porre rimedio ai problemi incontrati fino a questo momento. Ma quali sono state le maggiori
difficoltà segnalate dai professionisti legali di Eurolandia in materia di applicazione delle direttive
europee in materia di antiriciclaggio?
´Nel caso delle professioni legali (con particolare riguardo per gli avvocati), l'entrata in vigore della
direttiva europea si è tradotta in cambiamenti rilevanti nell'organizzazione delle loro attività
professionali', si legge nel documento redatto a conclusione dell'indagine condotta tra le associazioni
professionali di avvocati, notai e consulenti del lavoro attivi in 19 paesi del Vecchio continente.
´L'impatto più consistente, in base a quanto riscontrato dalla Commissione, risulta connesso con tre
macro classi: la creazione di un rapporto professionale tra legale e cliente; la capacità di identificare
transazioni sospette e di riportarle alle autorità competenti; la necessità di adattare l'organizzazione
interna in maniera tale da poter agire in conformità con i dettami della direttiva europea'. Se
l'identificazione del cliente non sembra variare la pratica già in atto tra i notai del Vecchio continente,
le cose si fanno più complicate quando la direttiva viene applicata alla categoria degli avvocati. In
questo caso, infatti, alcune problematiche possono insorgere sia nei rapporti professionali all'interno di
un paese sia in quelli che contrappongono soggetti residenti in paesi diversi. In cima alla lista delle
complicazioni figura la tempistica di accertamento dell'identità del proprio cliente da parte del legale.
Ancora più complicato appare il caso in cui il potenziale cliente dell'avvocato viene presentato al legale
da parte di un altro professionista, come per esempio il consulente fiscale. In questo caso, la direttiva
europea non stabilisce il percorso attraverso cui il legale è chiamato a farsi carico dell'accertamento
dell'identità del proprio cliente. Nella prassi questo cavillo viene risolto chiamando in causa i legami di
fiducia che uniscono i due professionisti al comune cliente. Non solo. In molti paesi appare sempre più
complicato (questa volta anche per i notai) l'ottenimento della documentazione sull'effettiva
provenienza dei capitali che vengono a costituire l'oggetto della prestazione di lavoro dei professionisti
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legali. Soprattutto nel caso in cui il cliente è rappresentato da una società con sede in un paese diverso
da quello di residenza dei legali. A questo si aggiunga che i problemi di identificazione dei soggetti e
della provenienza del denaro è stato spesso acuito dalla differente tempistica di trasposizione della
direttiva antiriciclaggio all'interno dei membri di Eurolandia. In base a quanto stabilito da Bruxelles, la
seconda direttiva europea sarebbe dovuta entrare in vigore all'interno dei 15 paesi Ue entro la scadenza
ultima del 15 giugno 2003. Soltanto quattro paesi (Danimarca, Finlandia, Germania e Olanda), tuttavia,
hanno rispettato la volontà della Commissione. I restanti 11, invece, hanno acconsentito a uniformarsi
ai dettami di Bruxelles soltanto in una fase successiva.
Tra gli ultimi della classe figura l'Italia, che ha recepito la direttiva europea soltanto all'inizio del 2006,
quasi a tre anni di distanza dallo scadere del termine ultimo indicato dalla Commissione.
L'identificazione della reale identità dei soggetti coinvolti non rappresenta tuttavia il terreno più
impervio della direttiva Ue. Al centro del contendere tra Bruxelles e i professionisti legali si è imposto
infatti il delicatissimo tema dell'obbligatorietà della denuncia da parte dell'avvocato, del notaio o del
consulente del lavoro entrato a conoscenza della natura illecita dei fondi utilizzati per le transazioni
condotte dai propri clienti. ´La direttiva antiriciclaggio fa sì che i professionisti legali perdano la loro
caratteristica di ”porti sicuri” a cui affidare i propri segreti', si legge nel documento redatto da
Bruxelles. ´Si tratta di un cambiamento radicale nel principio di confidenzialità osservato per tradizione
da queste categorie di professionisti'. E questo si è tradotto in un deterioramento dei rapporti di fiducia
tra cliente e professionista legale. (riproduzione riservata) Gabriele Frontoni
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Antiriciclaggio, segnalazioni per via telematica
Segnalazioni per via telematica delle attività sospette, apposizione del timbro sul retro dei documenti
che cambiano consulente, costituzione dell'archivio unico informatico anche per i professionisti
economico-legali senza passare per il filtro dell'ordine. Sono queste le prime indicazioni dei
professionisti in merito alle nuove regole sull'antiriciclaggio contenute nella bozza di decreto legislativo
messa a punto dal ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione della direttiva 2005/60/Ce
(terza direttiva in materia di antiriciclaggio). I primi a inviare le loro osservazioni sul testo sono stati
Lapet, la Libera associazione periti ed esperti tributari, e Int, l'Istituto nazionale tributaristi. Ma entro il
28 febbraio potranno dire la loro anche tutti gli altri professionisti. Ieri si sono mossi gli avvocati, il Cnf
ha deliberato le linee d'indirizzo sulla direttiva e, settimana prossima, invierà una lettera al
sottosegretario all'economia Mario Lettieri.
Tre i suggerimenti che arrivano dall'associazione Lapet guidata da Roberto Falcone: sono da rivedere le
modalità di segnalazione dei professionisti legali, l'organizzazione amministrativa e le procedure di
controllo interno, nonché gli obblighi di segnalazione. Nello specifico i tributaristi propongono
l'apposizione di un timbro (che con data certa indichi il giorno di consegna e il nome del professionista
che ha ricevuto il documento) da applicare direttamente sul retro dei documenti di quei clienti che
cambiano consulente ´per evitare', dichiara il presidente di Lapet, ´ che il professionista subisca
sanzioni per omissioni dovute a un altro collega che ha seguito il cliente prima di lui'. Lapet poi
suggerisce che le omissioni e i comportamenti sanzionabili dal punto di vista amministrativo siano
riferiti sia ai professionisti sia ai collaboratori di studio, ma non nel caso di sanzioni penali. Inoltre, è da
modificare la previsione di trasmettere la segnalazione delle operazioni sospette agli ordini
professionali. ´Più efficace e tempestiva', sottolinea Falcone, ´è di sicuro la segnalazione diretta
all'Unità di informazione finanziaria'. Da rivedere pure il periodo di conservazione dei documenti.
Troppo lunghi 10 anni. ´Con l'invio telematico delle segnalazioni i documenti, una volta trasmessi,
resterebbero memorizzati nel sistema e sarebbero consultabili in qualsiasi momento, senza interpellare
il professionista che a suo tempo aveva provveduto alla segnalazione'. E, infine, nell'elenco dei soggetti
sottoposti agli obblighi antiriciclaggio andrebbero inseriti anche i Centri di elaborazione dati (Ced).
Nonostante il giudizio complessivo dell'opera di riorganizzazione della normativa, anche l'Int mette
l'accento su alcuni aspetti del dlgs. Propone, infatti, fin da subito l'istituzione anche per i professionisti
economico-legali dell'archivio unico informatico, con la mera facoltà di sostituirlo con il registro della
clientela e non viceversa come previsto dal dlgs. Non solo. L'aumento a 15 mila euro per
l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nelle operazioni occasionali da parte dei
professionisti legali andrebbe esteso anche agli altri importi previsti dal decreto ancora fermi al vecchio
limite di 12.500 euro. (riproduzione riservata) Chiara Cinti
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Dopo le 11 sentenze-bussola della Cassazione le categorie chiedono paletti ancora più chiari
Rischio praticante per il mini-studio
Professionisti: non è organizzazione. Ma il test è caso per caso
Scudo anti-Irap ancora debole per i mini-studi professionali. Che eviteranno l'imposta operando fra le
mura domestiche, senza collaboratori fissi e con il minimo indispensabile, come auto, pc, fax e
telefono. Ma saranno a rischio, invece, con praticanti, segretarie o soggetti tuttofare operativi in modo
più o meno continuativo. Sono alcune delle indicazioni che emergono dalle 11 sentenze depositate
venerdì 16 febbraio dalla Cassazione. Principi solo in parte condivisi dalle categorie interessate:
secondo avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, la presenza di pochi ausiliari
non giustifica l'Irap. E soprattutto non deve abbracciare i praticanti, che sono presenti accanto al
dominus, secondo loro, solo ´per imparare' e per semplice ´deontologia professionale'. Aspetto
controverso che, si desume dalle pronunce della Cassazione, come gli altri elementi strutturali dovrà
essere valutato caso per caso.
La mini-bussola della Cassazione La Suprema corte, venerdì 16 febbraio, con 11 sentenze sull'Irap ha
messo i paletti per dire chi, fra i professionisti, deve o non deve versare l'imposta nata per le imprese.
Nelle pronunce è stata recepita la cosiddetta ´tesi intermedia', a metà fra le istanze del fisco e le
contestazioni dei professionisti.
Per il primo, l'auto-organizzazione personale, tipica del lavoro autonomo abituale (stabilità dell'attività,
programmazione del tempo e delle energie ecc.), allarga le maglie dell'imposizione in modo molto
ampio, così da far rientrare fra i soggetti obbligati tutti i titolari di partita Iva, esclusi co.co.co. e
occasionali.
Per i secondi, l'intuitus personae, l'essenzialità della figura del professionista e del suo valore
intellettuale produce un risultato finale che poco ha a che fare con la dotazione anche lavorativa dello
studio: senza il dominus lo studio non va avanti, e l'Irap, che tassa la presenza di un'organizzazione
autonoma, non va versata.
La scelta dei giudici di legittimità ha fatto allineare i due piatti della bilancia, sulla base di una
valutazione ´socio-economica' che, spiegano le pronunce, dovrà essere effettuata caso per caso. Lo
studio è in casa e il professionista lavora da solo? Niente Irap. Lo studio è in cantina e periodicamente
ripulito da una colf? Quasi certamente niente Irap (non necessariamente si tratta di una dipendente e
comunque poco ha a che fare con il risultato Ôprofessionale' finale). Lo studio è nell'appartamento di
fronte e c'è anche un praticante? Le cose si complicano.
Ancor di più, se l'avvocato o il commercialista che ritiene di far tutto da sé ha una segretaria che
risponde al telefono, smista i fax, fissa gli appuntamenti dei clienti. Peggio se il praticante, per esempio
di uno studio legale, dopo vari mesi di gavetta è diventato ben di più che un peso da gestire o un allievo
da istruire: magari ascolta da solo i clienti, fa ricerche che prima faceva l'avvocato, e questi guadagna
più tempo, riuscendo a seguire qualche pratica in più (con entrate in più). Ebbene, dalle sentenze, e in
particolare dalla n. 3678/07 (relatore Massimo Scuffi), emerge una prima risposta: le spese per
prestazioni di lavoro dipendente, per collaborazioni e compensi a terzi, che devono figurare dal quadro
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
RE della dichiarazione dei redditi, sono un elemento di prova che c'è organizzazione. Il principio alla
base è quello per cui la presenza di un dipendente, anche il praticante, e certamente la segretaria, sono
parte di una struttura organizzata che agevola economicamente il lavoro del professionista.
Il parere dei professionisti Critico il giudizio degli avvocati. Secondo Giuseppe Bassu, segretario del
Cnf e vicepresidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) che comunque riconosce ´una certa
apertura' riscontrabile nelle sentenze, ´l'essenzialità del professionista, anche per l'Irap, non può essere
dimenticata né trascurata: ci possono anche essere degli impiegati, ma la struttura è incentrata
sull'avvocato. La maggior parte degli studi in Italia non è strutturata all'americana'. Dei 180 mila legali,
ricorda Bassu, la ´stragrande maggioranza' opera nelle condizioni del piccolo studio professionale.
L'Irap ´rappresenta un balzello ingiustificato', prosegue, ´sul cui futuro sarebbe auspicabile maggiore
concertazione anche con i professionisti'.
´La ridotta presenza di forza lavoro non giustifica l'imposizione dell'Irap', sostiene anche Marina
Calderone, presidente dei consulenti del lavoro, ´con una segretaria o qualche praticante non si può
certo parlare di struttura organizzata. Nel caso dei praticanti, in particolare, si tratta di futuri
professionisti lì per osservare e imparare. In ogni caso il legislatore deve intervenire. La Cassazione ha
mandato un segnale molto forte per dire che un adeguamento è necessario e opportuno, perché il
professionista non è un'impresa, ma un operatore dell'intelletto'.
Sulla stessa linea anche Mario Damiani, vicepresidente del consiglio dei dottori commercialisti,
secondo cui ´un solo praticante non rileva per l'organizzazione: è un dovere deontologico, peraltro,
accogliere la figura in studio. Più difficile il caso in presenza della segretaria. In ogni caso', prosegue,
´occorre fissare paletti ancora più definiti sull'Irap; anche per questo, la categoria chiederà la
convocazione di un tavolo istituzionale'.
Secondo Paolo Moretti, consigliere nazionale dei ragionieri, ´le decisioni sono in linea con i precedenti.
La speranza è ora che l'odiato tributo, che ha dato vita a un enorme contenzioso, scompaia'. Per Moretti
´le richieste di rimborso, dopo le pronunce della Cassazione, ci saranno, ma è ancora troppo presto per
prevedere in quale misura, certo è che i ministudi professionali rappresentano almeno un quarto della
categoria'.
Anche i geometri sottolineano l'opportunità di non considerare la presenza di tirocinanti ai fini Irap:
´Non si tratta di lavoratori subordinati veri e propri', ricorda Enrico Rispoli, consigliere nazionale dei
geometri, ´la stessa Cassazione ha recentemente posto l'accento sulla funzione formativa e perciò
negato la necessarietà della retribuzione'. La categoria ribadisce il no all'imposta, ´che dovrebbe
gravare', precisa Rispoli, ´su un concetto di produttività che poco ha a che vedere con l'attività del ministudio professionale'. (riproduzione riservata) Silvana Saturno
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