Comitato Regionale Toscana Settore Calcio DIVISIONE CALCIO AMATORI Viale Matteotti 42 50132 Firenze Tel.: 055-571231 Fax:055-579918 Internet: www.aicstoscana.it e-mail: [email protected] e-mail attività gare: [email protected] Giudice Sportivo: Comitato di Lucca Responsabile Settore Calcio Romani Roberto 349-8127455 Presidente Comitato Regionale: Ciofini Giancarlo Stagione Sportiva 2006/2007 Comunicato Ufficiale N.° 01 DEL 19/02/2007 1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE CALCIO 1.1 SITO INTERNET Si segnala che l’indirizzo internet del Comitato Regionale è: www.aicstoscana.it Per favorire il servizio alle Società sportive ed ai Comitati all’interno del sito saranno disponibili le notizie generali dell’attività, oltre ai Comunicati Ufficiali del Settore Calcio, dalle ore 14.00 del primo giorno successivo alla loro pubblicazione. Si conferma che l’indirizzo della posta elettronica è rimasto invariato: Email: [email protected] e [email protected] Si evidenzia che i Comunicati Ufficiali si intendono pubblicati esclusivamente mediante affissione all’albo istituito presso il Comitato Regionale; pertanto, l’inserimento sul sito Internet degli stessi, riveste unicamente carattere informativo e deve ritenersi “ salvo errori ed omissioni”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 SETTORE CALCIO REGIONALE COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO AMATORI Campionati – Regionali Stagione Sportiva 2006/2007 Si raccomanda tutte le Società iscritte di comunicare al momento dell’iscrizione i propri recapiti telefonici dei dirigenti che si occupano della programmazione delle gare e almeno un idirizzo e-mail per l’invio dei comunicati ufficiali. Si specifica che la mancata visione dei comunicati ufficiali da parte delle Società non potrà essere presa in esame in sede di reclamo, quindi rinnovo l’invito a comunicare il proprio indirizzo e-mail da parte delle Società iscritte. Si rende noto che le decisioni del Giudice Sportivo sono INAPPELLABILI in qualunque altro grado di Giudizia Sportiva. Ammeno che non ci sia pelese incongruenza tra la decisione del Giudice Sportivo e le morme vigenti. Al momento della comunicazione delle gare specificare NOME DEL CAMPO DI GARA la DATA l’ORA e L’INDIRIZZO COMPLETO ED ESATTO DI DOVE E’ UBICATO IL CAMPO DI GARA specificare se si tratta di campo all’aperto o palestra *------------------------------------* *---------------------------------* | AICS | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | CALCIO A 11| | COMITATO | | CALCIO A 5 | | REGIONALE | ** SETTORE CALCIO AICS ** | CALCIO A 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO | CITTA’ | INDIRIZZI | NOTE | |--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------| | | | | | | | 1747 | PALESTRA KEYNES | PRATO | VIA REGGIANA | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1776 | ROSIGNANO SOLVAY "CANOTTIERI" | ROSIGNANO SOLVAY | VIA OBERDAN CHIESA | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1765 | CENTRO SPORTIVO IL CARBONIZZO | PISTOIA | MONTALE DI PISTOIA | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1745 | CECINA CALCETTO ACQUA PARK | CECINA | VIA TEVERE 25 | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1536 | BANDITELLA PICCHI CALCIO | LIVORNO | LOCALITA’ BANDITELLA | SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7| | | | | | | | 1719 | 5 QUERCE CIRCOLO 5 QUERCE | LIVORNO | LOCALITA’ 5 QUERCE | SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7| | | | | | | | 1582 | LIVORNO SALESIANI | LIVORNO | VIA PANNOCCHIA | SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7| | | | | | | | 1518 | CENTRO SPORTIVO MARINA VERDE | CALAMBRONE | VIALE DEL TIRRENO | SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7| | | | | | | | 1592 | NIBBIAIA CAMPO COMUNALE | ROSIGNANO MARITTIMO| VIA CANTINI | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1513 | CECINA CAMPO SCUOLA | CECINA | LOCALITA’ VILLAGGIO SCOLASTICO | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1755 | CENTRO SPORTIVO MARCO BETTI | LA CELLA PISA | VIA FIORENTINA | SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7| | | | | | | | 1556 | GIARDINO CIRCOLO IL GIARDINO | ROSIGNANO SOLVAY | VIA PER ROSIGNANO | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1628 | PESCINE CIRCOO ARCI LE PESCINE| ROSIGNANO SOLVAY | VIA DELLE PESCINE | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1589 | AGRITURISMO SAN MARTINO | RIPARBELLA | VIA SALAIOLA | CALCIO A 7 | | | | | | | | 1537 | FINAL CLUB | BADIA A POZZEVERI | VIA DEI BOGGI CORTE MANNARI | SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7| | | | | | | | 1819 | PALAPRATO | PRATO | LOCALITA’ MALISETI | CALCIO A 5 | | | | | | | | 1682 | CAMPO CUSTOZZA | SIENA | VIA T. SARROCCHI | CALCIO A 7 | | | | | | | 1645 | C.T.L. CIRCOLO TENNIS LIDO | LIDO DI CAMAIORE | VIA MAGAZZENO 26 | | | | | | | 1636 | CALCETTO LUCCA | ARANCIO LUCCA | VIA TEMPAGNANO 36 | | | | | | | 1619 | PALESTRA PILLI | SIENA | LOCALITA’ SAN ROCCO A PILLI | | | | | | |------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------| | | | CALCIO A 5 | | CALCIO A 5 | | -----------------------------| CALCIO A 5 REGOLAMENTO ORGANICO REGIONALE A.I.C.S. 1/3 PARTE I Art. 1 - Disposizioni Generali Possono partecipare ai Campionati o manifestazioni indette dal Comitato Regionale Toscano A.I.C.S., le Società, i Gruppi Sportivi, regolarmente affiliati per la stagione in corso (l'affiliazione ed il tesseramento deve essere anteriore al 31-03-°°), e che abbiano preso parte a campionati indetti dal Comitato Provinciale di appartenenza.Annualmente saranno stabilite dal Comitato Regionale, le manifestazioni ed i criteri di partecipazione. Fermo restando che la 1° e la 2° classificata parteciperanno di diritto alla fase regionale. Qualora una delle due citate, rinunciasse, le suddette saranno sostituite con le migliori classificate successivamente nel campionato. Art. 2 - Iscrizione Le Società di cui all'art. 1, dovranno versare entro i termini previsti, le relative quote di partecipazione. Il Comitato Regionale Toscana A.I.C.S., annualmente stabilirà le quote di partecipazione (Iscrizione e Cauzione). Le quote dovranno essere versate sul conto corrente postale n.13740501 intestato al COMITATO REGIONALE A.I.C.S. TOSCANA - Viale G. Matteotti n.42, Firenze - . Le cauzioni saranno restituite al termine delle manifestazioni, con detrazione delle eventuali ammende pecuniarie. Art. 3 - Tesseramento Per la partecipazione alle manifestazioni Regionali termine utile per tesserare nuovi atleti è il 31 MARZO di ciascun anno. I C.P. sono direttamente responsabili nel caso di tesseramento oltre tale data. Queste le sanzioni che saranno adottate: a) perdita della gara per 3-0 nel calcio a 11g. nel calcio a 5/7 la perdita della gara è di 4-0 b) Ammenda di euro 100,00; c) Ritiro del deposito cauzionale; d) Inibizione per un anno del ff. dirigente accompagnatore ufficiale; e) Espulsione della Società e squalifica da ogni rango dell'Associazione per 1 anno. SETTORE GIOVANILE: Per il Settore Giovanile le Società partecipanti alle manifestazioni regionali, non avranno l'obbligo di presentare la distinta giocatori, (comunque sia dovranno osservare quanto sopra esposto per il Settore Amatori). Art. 4 - Cartellinamento CARTELLINO PLURIMO: alla società (settore giovanile ed amatoriale) viene concessa deroga per il cartellinamento plurimo dei propri atleti (FIGC - CSI UISP ETC.) purchè l'atleta risulti tesserato per la stessa società.Inoltre un’atleta tesserato aics nella stagione corrente non può essere tesserato per altra società partecipante allo stesso campionato aics Mentre per i tornei organizzati da società l’atleta può prendere parte alla manifestazione, purchè nel regolamento del torneo sia previsto la clausola del nulla-osta che, deve ritenersi valida solo ed esclusivamente per la manifestazione di cui trattasi. 1/4 DEROGA: viene concessa deroga per gli atleti che prendono parte a manifestazioni in altri Enti con convenzione, purchè gli stessi non abbiano da scontare squalifiche inflitte da enti dove l’atleta ha subito l’nfrazione. Si ricorda che l’attività di CALCIO A 5 m/f, calcio a 7 amatori è attività puramente ricreativa. L’atleta può partecipare a più manifestazioni dello stesso campionato purchè siano osservate le seguenti disposizioni: Un’atleta può giocare contemporaneamente: 1. CALCIO A 11 AMATORI se tesserato per una società può giocare contemporaneamente nel Calcio a 5 – Calcio a 7 m/f anche in società diverse 2. Partecipazione di atleti nel calcio a 5° manifestazioni Regionali: è viatata la partecipazione di atleti FIGC che abbiano preso parte a gare di Calcio a 5 (Serie A-B) mentre possono partecipare atlteti tesserati FIGC di tutte le altre categorie. 3. E’ vietata la partecipazione di atleti tesserati aics per la stagione di cui trattasi a più campionati provinciali; es.atleta tesserato nel calcio a 5 per un determinato Comitato Provinciale non potrà essere tesserato in altro campionato provinciale. L’atleta può partecipare a gare di campionato in Comitati diversi solo se: 1. Se tesserato nel calcio a 5 può essere tesserato per il Calcio a 7 Amatori e calcio a 5 amatori in comitati diversi; 2. Se tesserato nel calcio a 7 amatori può prendere parte ad attività di calcio a 5 amatori in comitati diversi; 3. L’atleta che subisce una squalifica a giornate od a tempo comunque sia non potrà giocare gare in nessun comitato provinciale, se non a squalifica scontata. L’atleta che sarà trovato in difetto (tesserato per altra società nell’anno di cui trattasi), nei suoi confronti sarà applicato quanto previsto dal presente regolamento gioco calcio aics Parte IV art.24 comma c) Art. 5 - Requisiti Atleti Per partecipare alle gare, gli atleti della categoria Amatori dovranno aver compiuto anagraficamente il 16° anno di età ed essere in regola con le vigenti norme Sanitarie previste dalla Legge. Le categorie previste per il Settore Giovanile che questo Comitato indirà annualmente sono le seguenti: CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA PRIMI CALCI MINICALCIATORl ESORDIENTI PRIME LEVE GIOVANISSIMI (8 anni) (9 anni) (10 anni) (11 anni) (12 anni e oltre) I Presidenti di ciascuna Società partecipante saranno ritenuti i diretti responsabili di ogni inadempienza alle norme sanitarie vigenti. Art. 6 - Identificazione Atleti Per il SETTORE GIOVANILE è necessaria solo la presentazione del cartellino purché sia plastificato e regolarmente vidimato dal Comitato Provinciale di appartenenza. Per il SETTORE AMATORI, oltre alla tessera, è necessario presentare al Direttore di Gara un documento di identità (carta di identità - patente passaporto). Non saranno 1/5 ammessi a prendere parte alle gare atleti sprovvisti o della tessera oppure del documento di riconoscimento. Art. 7 - Richiesta Forza Pubblica E fatto obbligo alle Società che prendono parte all'attività di questo Ente di presentare da parte della squadra ospitante o prima menzionata in calendario Richiesta di Forza Pubblica al Direttore di gara prima dell'inizio della gara. La richiesta regolarmente vidimata dovrà essere allegata al referto del direttore di gara. Le società in difetto incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste: l° Infrazione euro 20,00 (Venti euro); 2° Infrazione euro 30,00 (Trenta euro); dalla 3° infrazione in poi l'ammenda sarà di euro 60,00 (sessanta euro). PARTE II DISPUTA DELLE GARE Art. 8 Giorni di Gara Le gare di Campionato si disputeranno come segue: SETTORE AMATORI (Calcio a 11g.Calcio a 5 m/f-Calcio a 7 m/f) CAMPIONATO REGIONALE AMATORI ECCELLENZA e COPPA TOSCANA AMATORI ECCELLENZA: Le gare potranno svolgersi dal Lunedì al Venerdì nelle ore serali con inizio non prima delle ore 21.00, il Sabato pomeriggio in orario compreso tra le 15.00 e le 18.00 e la Domenica mattina con inizio compreso fra le ore 9.30 e le 11.30. Eventuali spostamenti infrasettimanali dovranno essere concordati fra le due società direttamente interessate, le quali una volta trovato l'accordo, dovranno comunicarlo per iscritto (Telefax o Telex) a firma dei due responsabili almeno 5 giorni prima della disputa della gara e fatta pervenire al COMITATO REGIONALE A.I.C.S. TOSCANA. Non saranno presi in considerazione comunicazioni tramite telefono oppure accordi senza i requisiti sopra richiesti. COPPA TOSCANA AMATORI: Le gare si dovranno svolgere dal Lunedì al Venerdì in notturna preferibilmente a partire dalle ore 21.15. Previo accordo fra le due società direttamente interessate si potrà giocare anche il Sabato e la Domenica mattina, le società dovranno attenersi a quanto sopra descritto per il Campionato Amatori Eccellenza. SETTORE GIOVANILE: Le gare dovranno svolgersi il Sabato pomeriggio e la Domenica mattina. Eventuali spostamenti di gare già precedentemente programmate non potranno subire variazioni. Comunque, le due società potranno anche anticipare o posticipare le gare previo accordo e lettera firmata da entrambe a firma dei due responsabili e fatta pervenire al COMITATO REGIONALE A.I.C.S. TOSCANA tramite telefax o telex, almeno 5 giorni prima della disputa della gara. PER MOTIVI TECNICO - ORGANIZZATIVI non saranno prese in considerazione spostamenti di gare già precedentemente pubblicate sul C.U. Regionale. Art. 9 - Rinvio d'Autorità della Gara 1/6 L'Ente organizzatore si riserva di rinviare, anticipare o posticipare uno o più gare già precedentemente pubblicate, per causa di forza maggiore o per motivi tecnico-organizzativi, nonché di invertire le gare in calendario stesse. Art. 10 - Recuperi Le gare rinviate causa maltempo od altro, dovranno essere recuperate entro cinque giorni dal rinvio. In caso di rinvio i dirigenti delle due società dovranno comunicare al direttore di gara il recupero della gara stessa, specificando giorno, e orario del recupero. Qualora le due società non trovassero l'accordo, il Settore Calcio regionale provvederà d'ufficio al recupero della gara. Art. 11 - Durata della Gara e sostituzioni previste La durata delle gare avranno il seguente svolgimento: Le sostituzioni, senza vincolo di ruolo, nel numero massimo indicato possono avvenire solo con giocatori che siano stati preventivamente indicati nella nota presentata al Direttore di gara prima della stessa. SETTORE AMATORI: CALCIO A 11 la durata delle gare è di 35' per tempo. - Sostituzioni:5 s.v. di ruolo CALCIO A 5 AMATORI m/f tempi di 25’ cad. Sostituzioni volanti CALCIO A 7 AMATORI tempi di 30’ cad. Sostituzioni volanti (Nel calcio a 5 i giocatori di riserva sono 5 – nel calcio a 7 i calciatori di riserva sono massimo 5) SETTORE GIOVANILE: Categoria Allievi A e B Sostituzioni:5 Categoria Giovanissimi Sostituzioni:5 Categoria Prime Leve Sostituzioni:5 Categoria Esordienti Sostituzioni:5 Categoria Minicalciatori Sostituzioni:5 Categoria Primi Calci Categorie Scuole Calcio 35' per tempo - 30' per tempo - 25'per tempo - 20'per tempo - 20'per tempo - 3 tempi di 10’ cad volanti 3 tempi di 10’ cad volanti Nelle semifinali e finali, qualora al termine dei tempi regolamentari, le squadre risultassero in parità si procederà direttamente ai calci di rigore, i quali dovranno essere calciati nella prima serie da 5 calciatori diversi. Vi fosse ulteriore parità si passerà ai calci di rigore ad oltranza che, dovranno essere calciati dai giocatori ogni volta diversi da quelli che avevano calciato precedentemente, sino a quando non si saranno utilizzati tutti i giocatori presenti sul terreno di gioco. Nei calci di rigore ad oltranza vincerà la squadra che avrà segnato e l'altra sbagliato il calcio di rigore. Nel caso che anche la seconda serie termini in parità, si procederà ad ulteriori Calci di rigore ad oltranza ed in questo caso possono essere calciati anche da un SOLO giocatore già precedentemente utilizzato. 1/7 Nei calci di rigore per determinare la vincente di una gara di finale, il pallone calciato da un giocatore deve terminare la propria corsa o in porta o fuori (qualora il pallone calciato colpisca il portiere o parato parzialmente e termina la propria corsa in rete, il goal è da ritenersi valido. Oppure il pallone calciato colpisca il palo e successivamente il portiere e finisca in porta il goal è da ritenersi valido a tutti gli effetti). Art. 12 - Tempo di attesa Ogni società dovrà consegnare al direttore di gara le note ufficiali in duplice copia, debitamente compilate in ogni sua parte, 15' prima dell'inizio della stessa e non oltre 15' dopo l'orario ufficiale della gara. La società dovrà essere pronta a scendere in campo per la disputa della gara non oltre 15' dopo l'orario ufficiale. Le società in difetto saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti. Art. 13 - Determinazioni vincente in caso di parità Nella manifestazione ove è prevista la classifica, in caso di parità di punti si terrà conto della classifica avulsa per la determinazione di vincenti di campionati come segue: a) Punteggio classifica avulsa tra 3 o più squadre - Punteggio scontri diretti fra 2 squadre. b) Differenza reti classifica avulsa (tra 3 o più squadre). Differenza reti scontri diretti (tra 2 squadre - I goal in trasferta non contano doppio). c) Maggior numero di reti attive nella classifica avulsa. d) Differenza reti generale dell'intero girone eliminatorio. e) Maggior numero di reti segnate nell'intero girone eliminatorio. f) Sorteggio da effettuarsi alla presenza dei Dirigenti delle società direttamente interessate e dei Responsabili del Comitato Regionale A.I.C.S. Toscana (questo criterio è valido in tutte le fasi delle manifestazioni nelle quali è prevista l'eliminazione diretta dopo una gara di andata e una di ritorno). Ne1le gare di finale (quarti di finale e semifinale) con gare di andata e ritorno le reti segnate fuori casa in caso di parità saranno considerate doppie (fac-simile Coppe Europee di calcio). Qualora al termine della gara di ritorno vi fosse parità anche di reti segnate fuori casa si procederà per determinare la vincente ai calci di rigore come previsto dal presente regolamento. g) Nelle manifestazioni regionali con gare di andata e ritorno, qualora una società non si presenti per la disputa della gara, questa sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti ed a suo carico saranno addebitate le spese inerenti (Campo ed arbitro) oltre al ritiro del deposito cauzionale. Art. 14 - Campi di gioco 1/8 Tutte le gare dovranno essere giocate su campi di gioco di dimensioni regolamentari (Calcio a 11 g. Calcio giovanile – Calcio a 5/7 m/f) Art.15 - Palloni Per ogni gara dovranno essere messi a disposizione del Direttore di Gara n. 3 palloni regolamentari (2 dalla società ospitante, 1 dalla società ospitata). Nel Calcio a 5 Amatori m/f i palloni dovranno essere a rimbalzo ridotto (se si gioca su campi coperti) oppure palloni regolamentari se si gioca su campi all’aperto. Per le categorie giovanili le società dovranno attenersi a quanto segue: ALLIEVI A e B - GIOVANISSIMI e PRIME LEVE pallone n.5 ESORDIENTI - MINICALCIATORI - PRIMI CALCI pallone n.5 ridotto CALCIO A 7 AMATORI La gara si articola in due frazioni di gioco della durata di 30' ciascuno, con un intervallo di 10', il pallone da utilizzare deve essere n.5. Ogni squadra può essere composta da 7 giocatori titolari e da un massimo di 5 giocatori di riserva. Le sostituzioni sono volanti e possono avvenire in qualsiasi momento della gara, anche senza preventivo consenso del D.G. (ad eccezione di quella del portiere che deve avvenire a gioco fermo). Il giocatore che subentra deve attendere, prima di farlo, che il compagno da sostituire abbia lasciato il rettangolo di gioco. Quest'ultimo può prendere posto in panchina ed in seguito può rientrare in campo in sostituzione di altro atleta. FUORIGIOCO - nel calcio a 7 amatori NON è prevista l'applicazione del fuorigioco, salvo che in occasione di calcio di punizione, per la battuta dei quali, da parte della squadra che ne usufruisce, sia stato richiesto il rispetto della distanza (metri 6). Nel calcio a 7 amatori non è previsto l'impiego del segnalinee, ma soltanto nelle semifinali e finali è obbligatorio la terna arbitrale. Il terreno di gioco deve avere le seguenti dimensioni: 1) lunghezza massima mt.60, larghezza massima mt.40. 2) le porte devono avere le seguenti caratteristiche: larghezza mt.6, altezza mt.2. 3) Il dischetto del calcio di rigore deve essere collocato a mt.9. Nel Calcio a 7 amatori l'espulsione da campo deve ritenersi definitiva e non temporanea come nel calcio a 5. Pertanto l'atleta espulso deve abbandonare immediatamente il rettangolo di gioco. Le altre norme regolamentari sono le stesse che sono adottate nel calcio a 11, ad esempio quelle che riguardano i falli da ultimo uomo ed i falli di mano volontari. Come nel calcio a 11 quindi il portiere non può ricevere con le mani un retro-passaggio volontario o un fallo laterale battutto da un suo compagno e la segnatura di una rete è valida da calcio di rinvio, da ripresa del gioco da centrocampo o da calcio di rinvio, il pallone è considerato in gioco appena esso è stato toccato. Infine il lancio della moneta prima dell'inizio della gara serve solo per stabilire quale delle due squadre deve battere il calcio di avvio. CALCIO A 5 AMATORI m/f Applicasi le regole gioco calcio F.I.G.C. (Calcio a 5), mentre per la parte organizzativa saranno applicate le norme e articoli del presente regolamento 1/9 organico aics, così come le sanzioni disciplinari saranno applicate quanto previsto dal presente regolamento. CAMPO DI GIOCO: le dimensioni del campo di gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche: Lunghezza max. mt 45,00 larghezza max. 22,00 mt. Misure minime: lunghezza mt.35,00 larghezza minima mt.18,00 PARTE III DOVERI DELLE SOCIETA' Art.16 - Doveri ed obblighi delle Società Le persone, gli Enti soggetti alla osservanza delle norme devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonchè della correttezza morale e materiale sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito del Comitato, nonchè di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari. Art. 17 - Responsabilità delle Società in particolare a) Le Società i rispondono direttamente dell''operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti A.I.C.S.. b) Le Società sono oggettivamente responsabili dei propri Dirigenti, soci e, tesserati agli effetti disciplinari. Le Società rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo (intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro), sia su quello delle Società avversarie. Le Società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco. Il verificarsi di aggressioni da parte di tesserati oppure del pubblico può comportare l'applicazione dell'art. 26 "Sanzioni a carico delle Società" in particolare il comma 6. Art.18 - Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dal regolamento e dalle regole del gioco del calcio e Decisioni Ufficiali. E' nei poteri dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara, quando si verifichino fatti o situazioni tali che egli, a suo giudizio, ritenga pregiudizievole alla incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena inadempienza di giudizio. In alternativa l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro-forma per fini cautelativi o di ordine pubblico. E' peraltro fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare giudizio o dal far proseguire una gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti e delle situazioni previste nel precedente capoverso, si siano introdotte sulla superficie di gioco recintata persone la cui presenza contrasti con le disposizioni dei singoli regolamenti. In tal caso, impregiudicato ogni successivo 1/10 giudizio, la gara non iniziata o sospesa dovrà, comunque, avere svolgimento secondo le disposizioni del Settore Calcio Regionale A.I.C.S.. Art.19 - Potere degli Organi Disciplinari in relazione alla validità delle gare Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti esclusivamente tecnici, spetta agli organi della Disciplina Sportiva, stabilire, se essi abbiano avuto influenza sulla sua regolarità, ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Disciplina Sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare, ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di cui all'art. 25 del presente Regolamento, ovvero ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; b).fuori dei casi di cui sopra, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, gli Organi della Disciplina Sportiva possono o annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero ordinarne l'effettuazione. Art. 20 - Obbligo comunicazione orario gare Le Società ospitanti o prime menzionate in calendario, entro 7 giorni prima della disputa della gara, dovranno comunicare al Comitato Regionale, giorno, campo e orario della gara. In difetto, la Società inadempiente verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e subirà le conseguenze previste dal presente Regolamento (art.25 parte 3°, Doveri delle Società). Art.21 - Colori sociali Ogni Società, all'atto dell'iscrizione a qualsiasi manifestazione organizzata dal Comitato Regionale A.I.C.S., ha l'obbligo di comunicare i propri colori sociali nonché quelli di riserva. In caso di colori confondibili spetta alla prima Società menzionata in calendario a cambiare le maglie. Art.22 - Palloni Vedi art.15. In merito si specifica quanto segue: in mancanza assoluta di palloni, l'arbitro non inizierà o proseguirà la gara. Le Società in difetto saranno considerate rinunciataria a tutti gli effetti e subiranno le conseguenze di cui all'art. 25, parte 4°, Sanzioni. Per il CALCIO A 7 AMATORI il pallone da utilizzare è il n.5. Calcio a 5 M/F: il pallone in cui si dovranno disputare gare è il pallone a rimbalzo controllato sui campi chiusi (es.Palestre) mentre si dovrà giocare con il 4 sui campi all’aperto. Art.23 - Forfait Una Società che rinuncia ad una gara vedrà assegnarsi la sconfitta della medesima con il punteggio di 0-3, un'ammenda di euro 50,00 l'indennizzo di eventuali spese incontrare dalla Società avversaria per quanto la stessa avrà 1/11 documentato al Comitato Regionale e sarà automaticamente esclusa dal proseguo della manifestazione con incameramento della cauzione. Nel calcio a 5 e / m/f in caso di rinuncia sarà assegnato il 4-0 oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento. Nelle manifestazioni regionali con gare di andata e ritorno, qualora una società non si presenti per la disputa della gara nei termini prefissati, la società rinunciataria sarà automaticamente espulsa dal proseguo del torneo, così come nel caso che una società faccia disputare alla gara atleti che non abbiano i requisiti per la partecipazione alla stessa (vedi parte 4 Sanzioni comma c) PARTE IV^ SANZIONI Art.24 - Punizione sportiva di perdita di gara a).La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa, con il punteggio di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria qualora questi fosse migliore nella differenza reti. b).La punizione sportiva di perdita della gara può esser inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti sopra indicati risulti di entrambe. c).La punizione sportiva è del pari inflitta alla Società che fa partecipare alla gara giocatori che rientrano nella fattispecie dell'articolo 4, che fa partecipare giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. In questo caso l’atleta che incorrerà in questa infrazione (solo doppio tesseramento) sarà applicata una squalifica dai 3 ai 6 mesi. La squalifica sarà inflitta anche al Dirigente Accompagnatore ufficiale della società in difetto (Sanzione da 3 ai 6 mesi) ed ammenda pecuniaria alla società di € 100,00. In questo caso sarà provveduto all’annullamento della seconda tessera e l’atleta ritornerà in forza alla prima società che ha provveduto al tesseramento dell’atleta. d) La posizione irregolare dei giocatori di riserva inibiti determina l'applicazione della perdita della gara, solo se questi sono in effetti stati utilizzati durante la gara stessa (squalifiche inflitte dagli Organi Disciplinari dei Comitati Nazionale, Regionale e Provinciale A.I.C.S.. Non determina la perdita della gara ma solo sanzioni disciplinari e pecunarie l'utilizzo quali collaboratori arbitrali, di tesserati squalificati o inibiti. Art.25 - Sanzioni a carico delle Società a) Le Società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni: 1) ammonizione o deplorazione; 2) ammenda; 3) ammenda con diffida; 4) obbligo di disputare una piò gare a porte chiuse; 1/12 5) squalifica del campo per 1 o più giornate di gara od a tempo determinato fino a 2 anni, 6) esclusione dal campionato di competenza; 7) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione regionale; 8) non ammissione a determinate manifestazioni od esclusione alla partecipazione alle stesse. b) Alle Società può inoltre essere inflitta la punizione di perdita della gara nelle ipotesi previste dall'articolo 25 del presente Regolamento c) Alle Società che fanno partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto dievidenti irregolarità l'A.I.C.S. abbia a revocare successivamente la tessera già concessa, può essere applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna delle manifestazioni in corso, cui abbiano partecipato i suddetti calciatori. Art.26 - Sanzioni a carico di Dirigenti, Soci e tesserati a) I dirigenti, i soci e i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti o di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più' delle seguenti sanzioni: 1) ammonizione o deplorazione; 2) ammonizione con diffida; 3) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all'A.I.C.S., a ricoprire cariche in seno all'Associazione ed a rappresentarne la Società; 4) Perdita temporanea della qualifica di socio della Società; 5) squalifica per uno o più giornate di gara; 6) squalifica a tempo determinato. Le sanzioni previste ai numeri 3-4-6 non possono superare la durata di anni 5 (radiazione da ogni rango dell'Associazione). Art.27 - Sospensione cautelare Gli Organi della Disciplina Sportiva possono disporre in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito od è in corso procedimento disciplinare. Detti organi possono parimenti disporre la sospensione, in via cautelare, dei campi di gioco delle Società nei confronti delle quali è istituito od è in corso provvedimento disciplinare. I provvedimenti perdono di efficacia dopo 2 mesi dalla loro data, salvo innovazione. Art. 28 - Inasprimento delle sanzioni - Recidiva La Società o il tesserato che, dopo essere stato punito nell'annata in corso per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nei Regolamenti, ne commette altre della stessa indole, soggiace ad aggravamento della sanzione. Peraltro ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse precedentemente. Spetta all'Organo della Disciplina Sportiva fissare i limiti dei precedenti disciplinari. Nelle ipotesi previste dall'art. 25 comma a) del presente Regolamento, la recidiva comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica. 1/13 Art.29 - Esecuzione delle sanzioni La squalifica di un atleta avverrà alla 2° ammonizione, pertanto la prima ammonizione deve considerarsi "ammonizione con diffida". a) Salvo il caso di espulsione dal campo, per cui il giocatore o dirigente è automaticamente inibito a partecipare alla gara immediatamente successiva , tutte le sanzioni che comportino squalifiche o inibizioni ai tesserati, devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del C. U. b) Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. c) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico del tesserato si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non siano successivamente annullate con delibera dagli Organi Disciplinari. Peraltro se la Società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il calciatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso di annullamento della gara di cui al primo comma del presente punto c), il calciatore dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva. d) Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, se non possono essere scontate in tutto od in parte nell'annata in cui sono State erogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo nell'annata o nelle annate successive, pur nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato Società. Comunque sia, il Comitato Regionale al termine di ogni stagione sportiva comunicherà ai Comitati Provinciali i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari ancora da scontare nell'anno o negli anni successivi. Il Comitato Provinciale successivamente dovrà comunicare alle proprie Società eventuali residui da scontare. e) I tecnici colpiti da provvedimento disciplinare a termine, non possono per tutta la durata della squalifica, a pena di inasprimento, svolgere alcuna attività inerente la disputa delle gare, essendo loro preclusa la direzione della squadra, l'assistenza al a s essa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi. I dirigenti, i soci e gli altri tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito AICS fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa a pena di inasprimento. Agli stessi in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare. f) Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si presumono conosciuti alta data di pubblicazione del relativo C. U. g) Le sanzioni erogate dagli Organi di Disciplina Sportiva sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato reclamo. Art. 30 - La riabilitazione 1/14 Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi della Disciplina Sportiva, la Presidenza del Comitato Regionale A.I.C.S., abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dell'A.I.C.S., dopo 5 anni dalla dichiarazione, possono essere riabilitate, a seguito del loro ricorso, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione il ricorrente non abbia ritratto vantaggio economico. 2) Che il ricorrente abbia ininterrottamente osservato condotta specchiata sotto il profilo civile, penale e sportivo e che non sia stato mai oggetto di misure di prevenzione di polizia. 3) Che ricorrano particolari circostanze d'ordine morale e sportivo che facciano presumere che l'infrazione non venga più ripetuta. La presidenza del Comitato Regionale decide senza motivazioni dopo aver sentito, se lo ritiene necessario, il parere degli Organi Disciplinari. Il parere di tali organi dovrà essere reso stilla base del riesame degli atti e tenuto conto delle circostanze di cui sopra. Il riabilitato rimane comunque ineleggibile negli Organi dell'Associazione. PARTE V ORGANI DISCIPLINARI E RECLAMI Art. 31 - Organi e competenze • • Gli Organi della disciplina sportiva sono i seguenti: GIUDICE SPORTIVO REGIONALE DI 1° GRADO COMMISSIONE D'APPELLO REGIONALE La competenza del Giudice Sportivo Regionale di 1° grado è relativa a: - fatti ed irregolarità verificatesi nel corso di manifestazioni regionali, Il suo giudizio rimane inappellabile salvo squalifiche e/o inibizioni superiori a mesi 2 ed ammende superiori a euro 50,00. Le competenze della Commissione Disciplinare Regionale sono: - su squalifiche e/o inibizioni superiori a mesi 2, nonche' ammende superiori a euro 50,00 inflitte dal Giudice Sportivo Regionale di 1° grado, - su decisioni assunte da Giudici di 2° grado Provinciali o Zonali e relative a manifestazioni provinciali o zonali. Art.32 Norme per la presentazione dei reclami Sono legittimate a presentare reclamo le Società direttamente interessate. Non sono ammessi reclami avverso decisioni tecniche arbitrali. Eventuali reclami inerenti irregolarità del campo, dovranno essere preannunciati anche, per iscritto, al DG, da presentarsi allo stesso prima dell'inizio della gara o al termine se dette irregolarità sono sopravvenute nel corso della gara. Le modalità per la presentazione dei reclami sono le seguenti: a) Al Giudice di 1° grado. Dopo preannuncio telegrafico entro le 24 ore successive alla gara, devono essere inviati tassativamente entro 48 ore dalla data di disputa della gara oggetto di gravame (termine prorogabile per ulteriori 24 ore se entro tale periodo vi è giorno festivo) al Comitato 1/15 Regionale A.I.C.S. Viale G. Matteotti n.42 a Firenze a mezzo raccomandata, accompagnata da: 1- Ricevuta comprovante invio di copia reclami, a mezzo raccomandata, alla controparte; 2- Tassa reclamo di euro 80,00. I reclami oltre che firmati dal Presidente o Vice Presidente della Società dovranno essere particolareggiati e documentati e non generici pena la loro inammissibilità. b) Alla Commissione d'Appello Regionale: dovranno essere inviati entro 8 giorni dalla pubblicazione nel C.U. Provinciale o Zonale della decisione che si intende impegnare, a mezzo raccomandata ed accompagnata da: - ricevuta comprovante invio di copia del reclamo alla controparte, se interessata, - documentazione relativa per un completo esame - tassa reclamo euro 80,00. Le decisioni del Giudice Sportivo Regionale per quanto riguarda l'attuale composizione delle manifestazioni regionali sono inappellabili. - Art. 33 - Ritiro cautelativo della tessera Su segnalazione dell'arbitro, del Guardalinee, dei Commissari di campo o dietro richiesta avallata dal Direttore di gara, di un Dirigente di Società, potrà essere ritirato in via cautelativa un tesserino A.I.C.S. per essere esaminato in sede Per i reclami anche parzialmente accolti, verrà restituita la tassa reclamo. Art. 34 - Comunicati Ufficiali I Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione ed affissi all'albo nella sede del Comitato Regionale AICS. Art. 35- Accettazione del Regolamento La partecipazione alle gare organizzate dal Comitato Regionale A.I.C.S., presuppone la conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente Regolamento. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Regionale A.I.C.S., in casi particolari vengono le norme F.I.G.C. in quanto applicabili. I Comitati Provinciali che partecipano alle attività indette dal Comitato Regionale Toscano a far data dal 1 Settembre ’04, hanno l’obbligo di adeguare i propri regolamenti provinciali a quanto predisposto dal presente regolamento ed eventuali modifiche. Art. 36 - Responsabilità per danni od infortuni di tesserati L'A.I.C.S.Comitato Regionale Toscano,declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni causati prima, durante e dopo le gare a tesserati o a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa A.I.C.S.. 1/16 VISITA MEDICA AGONISTICA: Ogni società all’atto dell’iscrizione dovrà documentare a questo Ente, con dichiarazione a firma del Presidente la Società, che i propri atleti, sono stati sottoposti a visita medica AGONISTICA e dichiarati idonei all’attività agonistica come prevede la legge in materia di tutela sanitaria. REGOLAMENTO REGIONALE A.I.C.S. – CALCIO A 5 m/f Art.1 - PARTECIPAZIONE Possono partecipare alle manifestazioni regionali: - Le Società o i Gruppi Sportivi regolarmente affiliati per la stagione in corso all'A.I.C.S. - Giocatori regolarmente tesserati per le Società o Gruppi Sportivi di cui sopra, entro e non oltre il 31 Marzo dell’anno di cui trattasi. - Giocatori tesserati per altri E.P.S., anche se da diverse società. Non possono partecipare: - Giocatori già tesserati per Società F.I.G.C. svolgenti attività di calcio a 11 PROFESSIONISTICO. - Giocatori che abbiano preso parte a gare ufficiali di serie A o B di calcio a 5 F.I.G.C. In caso di inosservanza del presente articolo la società che schiererà tali atleti incorrerà oltre che alla perdita della gara per 0-4 ( od eventualmente miglior risultato conseguito sul campo) esclusione dalla manifestazione a cui ha preso parte indebitamente l’atleta, Squalifica dell’Atleta per 6 mesi con comunicazione alla FIGC del nominativo dell’atleta. Squalifica del Dirigente accompagnatore da 3 ai 6 mesi di attività dall’aics. Ammenda pecuniaria equivalente alla cauzione depositata. Squalifica della società da ogni attività aics per 1 anno Art.2 - IDENTIFICAZIONE ATLETI Avviene dietro presentazione al DG, prima di ogni gara, della e tessera A.I.C.S. e documento d'identità personale. Qualora un Comitato Provinciale rilasci tessere (con foto) plastificate e chiaramente punzonata, tale tessera è valida per l'identificazione del giocatore - ferma restando la facoltà da parte del DG, in caso di dubbia autenticazione, di ritirare tale tessera ed inviarla per controllo e decisioni al giudice sportivo regionale. ART. 3 - GARE (ORARI E DURATA) a) Le gare potranno svolgersi tutte le sere dal Lunedì al Venerdì con orario d'inizio compreso fra le 21.00 e le 22.30m per altri orari o disputa nei giorni di Sabato o Domenica è obbligatorio l'accordo con la Società ospitata. b) La durata delle gare è prevista in due tempi di 25' ciascuno, con intervallo massimo di 5 minuti. I tempi supplementari sono previsti solo nelle gare di semifinale e finale, qualora fosse necessario definire una vincente nelle altre fasi si procederà direttamente dopo i tempi regolamentari all'effettuazione dei calci di rigore. c) Il tempo massimo d'attesa consentito è stabilito in 15' oltre l'orario ufficiale di inizio gara, intendendo che entro tale termine la squadre ritardataria deve essere disponibile sul terreno di gioco per iniziare la gara. d) Il Settore Calcio a 5 m/f provvederà al programma delle gare settimanale e mensile sui campi che lo stesso ha stabilito. 1/17 e) Ogni società partecipante alle manifestazioni organizzate dal Comitato Provinciale Aics,dovrà indicare nel modulo di iscrizione, il campo e le sue dimensioni ricordando che si dovrà rispettare tale norma. Non saranno programmate gare su campi che non abbiano i requisiti previsti dall’Art.4 del presente regolamento (escluso possibili deroghe). La società che ha gare come da calendario in casa è responsabile oggettivamente e di conseguenza punibile come previsto dal suddetto regolamento se il campo non corrisponde ai dati comunicati al Comitato Provinciale Aics. ART.4 - NORME TECNICHE (campi - palloni - regolamento) Si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento Tecnico pubblicato da pag.4. Per le parti non citate si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento Tecnico F.I.G.C. - Calcio a 5che in estratto viene in allegato pubblicato. ART.5 - AUTOMATISMO SANZIONI Un giocatore espulso dal campo, è automaticamente escluso dalla gara immediatamente successiva (salvo più grave sanzione decisa dal Giudice Sportivo).Tutte le altre decisioni di squalifica, assunte dal Giudice Sportivo, avranno validità a partire dalla gara che si svolgerà almeno nel terzo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del C.U. riportante la sanzione. ART.6 - PRESENTAZIONE RECLAMI Sono legittimate a presentare reclamo le Società direttamente interessate. Non sono ammessi reclami avverso decisioni tecniche arbitrali. Le modalità per la presentazione dei reclami sono le seguenti: c) Al Giudice di 1° grado. Dopo preannuncio telegrafico entro le 24 ore successive alla gara, devono essere inviati tassativamente entro 48 ore dalla data di disputa della gara oggetto di gravame (termine prorogabile per ulteriori 24 ore se entro tale periodo vi è giorno festivo) al Comitato Regionale Toscano AICS Via G.Matteotti 42 FIRENZE a mezzo raccomandata rr., accompagnata da: 3Ricevuta comprovante invio di copia reclami, a mezzo raccomandata, alla controparte; 4Tassa reclamo di €.50,00 I reclami oltre che firmati dal Presidente o Vice Presidente della Società dovranno essere particolareggiati e documentati e non generici pena la loro inammissibilità. d) - Alla Commissione d'Appello Regionale: dovranno essere inviati entro 8 giorni dalla pubblicazione nel C.U. Regionale della decisione che si intende impugnare, a mezzo raccomandata ed accompagnata da: ricevuta comprovante invio di copia del reclamo alla controparte, se interessata, documentazione relativa per un completo esame tassa reclamo € 75,00 Le decisioni del Giudice Sportivo Regionale per quanto riguarda l'attuale composizione delle manifestazioni regionali sono inappellabili, salvo le squalifiche o inibizioni superiori a mesi 2 o ammenda superiori a €100.000 ed esclusione di Società da future manifestazioni per le quali è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Regionale con le modalità previste al punto b) del presente articolo. 1/18 PASSAGGIO AL PORTIERE Fermo restando che sarà applicato in toto il Regolamento F.I.G.C. edizione 2006. Con le sole eccezioni del passaggio volontario al portiere da parte di un proprio compagno di gioco. - I giocatori possono passare al proprio portiere la pala senza limitazioni anche volontariamente senza che la palla passi la metà campo o venga toccata da un avversario, fermo restando che il portiere giochi il pallone con i piedi e per 4 secondi altrimenti gli arbitri fischieranno un calcio di punizione di seconda (NON CUMULABILE) al limite dell’area di rigore. - Il portiere può controllare con le mani la palla solo se il passaggio è stato effettuato con la testa o con il petto mantenendo comunque il possesso della stessa per non più di 4 secondi. L’altra modifica riguarda la durata della gara che sarà di 2 tempi 25 minuti con un intervallo di 10 minuti, la dove sono previsti i tempi supplementari gli stessa avranno una durata di 5 minuti ciascuno. Il tempo di attesa se una squadra è in ritardo sarà di 25 minuti pari ad un tempo di gioco il quale partirà dal momento in cui le Società devono presentare agli arbitri le note e i documenti di gara (15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara). QUARTI DI FINALE GARE DI ANDATA Da programmarsi tra il 26 febbraio 2007 al 09 marzo 2007 QARTI DI FINALE GARE DI RITORNO Da programmarsi tra il 12 marzo 2007 al 21 marzo 2007 SEMIFINALI E FINALI Sabato 24 marzo a FIRENZE Per le gare dei quarti sarà applicato il Regolamento U.E.F.A. per il passaggio del turno Si ricorda a tutti i Camitati Provinciali e Zonale ed a tutte le Società partecipanti che la comunicazione delle sedi e date delle gare va fatta pervenire al Comitato Regionale ed al Responsabile del settore calcio con almeno SETTE giorni di anticipo rispetto alla data della gara (NON SARANNO ACCETTATE COMUNICAZIONI DOPO TALE TERMINE). Si ricorda in oltre che è OBBLIGATORIO l’uso dei parastinchi, senza dei quali l’atleta non può prendere parte alla gara, ed è in oltre OBBLIGATORIO l’uso del pallone a ribalzo controllato. La vincente della Coppa Campioni parteciperà ai prossimi Campionati Nazionali che si svolgeranno a Cervia dal 29 aprile al 1 maggio 2007. Le Società che non accederanno alle Semifinali saranno ammesse di diritto alla Coppa Toscana 2007 1/19 QUARTI - ANDATA - DAL 26.02.07 AL 09.03.07 gara 1° nominata 2° nominata campo 1 2 3 4 EUROFISA MARGINONE C.T.L. LE PANTERE CoDIF CAFFE’ MIRO’ (Pisa 2) Blocco Operatorio DA DA DA DA ora Data Arbitro COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE QUARTI - RITORNO - DAL 12.03.07 AL 21.03.07 gara 1 2 3 4 1° nominata 2° nominata campo CoDIF CAFFE’ MIRO’ (Pisa 2) Blocco Operatorio EUROFISA MARGINONE C.T.L. LE PANTERE DA DA DA DA ora Data Arbitro COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE SEMIFINALI gara 1° nominata Vincente gara 1 5 Vincente gara 3 6 2° nominata campo Vincente gara 2 Vincente gara 4 FIRENZE FIRENZE ora Data 17.00 18.30 24/03/07 24/03/07 Doppio Arbitro Siena Rosignano FINALI ¾ posto ½ posto gara 1° nominata Perdente gara 5 7 Vincente gara 6 8 2° nominata campo Ora Data Doppio Arbitro Perdente gara 6 Vincente gara 6 FIRENZE FIRENZE 21.00 22.30 24/03/07 24/03/07 Siena Rosignano Firenze Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Regionale Toscana IL RESPONSABILE Romani Roberto IL PRESIDENTE Ciofini Giancarlo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------