Comitato Regionale Toscana
Settore Calcio
DIVISIONE CALCIO AMATORI
Viale Matteotti 42 50132 Firenze
Tel.: 055-571231
Fax:055-579918
Internet: www.aicstoscana.it
e-mail: [email protected]
e-mail attività gare: [email protected]
Giudice Sportivo: Comitato di Lucca
Responsabile Settore Calcio Romani Roberto 349-8127455
Presidente Comitato Regionale: Ciofini Giancarlo
Stagione Sportiva 2006/2007
Comunicato Ufficiale N.° 01
DEL 19/02/2007
1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE CALCIO
1.1 SITO INTERNET
Si segnala che l’indirizzo internet del Comitato Regionale è:
www.aicstoscana.it
Per favorire il servizio alle Società sportive ed ai Comitati all’interno del sito saranno disponibili le
notizie generali dell’attività, oltre ai Comunicati Ufficiali del Settore Calcio, dalle ore 14.00 del primo
giorno successivo alla loro pubblicazione.
Si conferma che l’indirizzo della posta elettronica è rimasto invariato:
Email: [email protected] e [email protected]
Si evidenzia che i Comunicati Ufficiali si intendono pubblicati esclusivamente mediante
affissione all’albo istituito presso il Comitato Regionale; pertanto, l’inserimento sul sito
Internet degli stessi, riveste unicamente carattere informativo e deve ritenersi “ salvo errori ed
omissioni”.
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1/2
SETTORE CALCIO REGIONALE
COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO AMATORI
Campionati – Regionali Stagione Sportiva 2006/2007
Si raccomanda tutte le Società iscritte di comunicare al momento dell’iscrizione i propri recapiti
telefonici dei dirigenti che si occupano della programmazione delle gare e almeno un idirizzo e-mail
per l’invio dei comunicati ufficiali.
Si specifica che la mancata visione dei comunicati ufficiali da parte delle Società non potrà essere
presa in esame in sede di reclamo, quindi rinnovo l’invito a comunicare il proprio indirizzo e-mail da
parte delle Società iscritte.
Si rende noto che le decisioni del Giudice Sportivo sono INAPPELLABILI in qualunque altro grado di
Giudizia Sportiva. Ammeno che non ci sia pelese incongruenza tra la decisione del Giudice Sportivo e
le morme vigenti.
Al momento della comunicazione delle gare specificare NOME DEL CAMPO DI GARA la DATA
l’ORA e L’INDIRIZZO COMPLETO ED ESATTO DI DOVE E’ UBICATO IL CAMPO DI GARA
specificare se si tratta di campo all’aperto o palestra
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| AICS
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E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
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CALCIO A 11|
| COMITATO
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CALCIO A 5 |
| REGIONALE
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**
SETTORE CALCIO AICS
**
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CALCIO A 7 |
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| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
| CITTA’
| INDIRIZZI
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NOTE
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| 1747 | PALESTRA KEYNES
| PRATO
| VIA REGGIANA
| CALCIO A 5
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| 1776 | ROSIGNANO SOLVAY "CANOTTIERI" | ROSIGNANO SOLVAY
| VIA OBERDAN CHIESA
| CALCIO A 5
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| 1765 | CENTRO SPORTIVO IL CARBONIZZO | PISTOIA
| MONTALE DI PISTOIA
| CALCIO A 5
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| 1745 | CECINA CALCETTO ACQUA PARK
| CECINA
| VIA TEVERE 25
| CALCIO A 5
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| 1536 | BANDITELLA PICCHI CALCIO
| LIVORNO
| LOCALITA’ BANDITELLA
| SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7|
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| 1719 | 5 QUERCE CIRCOLO 5 QUERCE
| LIVORNO
| LOCALITA’ 5 QUERCE
| SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7|
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| 1582 | LIVORNO SALESIANI
| LIVORNO
| VIA PANNOCCHIA
| SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7|
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| 1518 | CENTRO SPORTIVO MARINA VERDE | CALAMBRONE
| VIALE DEL TIRRENO
| SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7|
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| 1592 | NIBBIAIA CAMPO COMUNALE
| ROSIGNANO MARITTIMO| VIA CANTINI
| CALCIO A 5
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| 1513 | CECINA CAMPO SCUOLA
| CECINA
| LOCALITA’ VILLAGGIO SCOLASTICO | CALCIO A 5
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| 1755 | CENTRO SPORTIVO MARCO BETTI
| LA CELLA PISA
| VIA FIORENTINA
| SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7|
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| 1556 | GIARDINO CIRCOLO IL GIARDINO | ROSIGNANO SOLVAY
| VIA PER ROSIGNANO
| CALCIO A 5
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| 1628 | PESCINE CIRCOO ARCI LE PESCINE| ROSIGNANO SOLVAY
| VIA DELLE PESCINE
| CALCIO A 5
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| 1589 | AGRITURISMO SAN MARTINO
| RIPARBELLA
| VIA SALAIOLA
| CALCIO A 7
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| 1537 | FINAL CLUB
| BADIA A POZZEVERI | VIA DEI BOGGI CORTE MANNARI
| SIA CALCIO A 5 CHE CALCIO A 7|
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| 1819 | PALAPRATO
| PRATO
| LOCALITA’ MALISETI
| CALCIO A 5
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| 1682 | CAMPO CUSTOZZA
| SIENA
| VIA T. SARROCCHI
| CALCIO A 7
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| 1645 | C.T.L. CIRCOLO TENNIS LIDO
| LIDO DI CAMAIORE
| VIA MAGAZZENO 26
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| 1636 | CALCETTO LUCCA
| ARANCIO LUCCA
| VIA TEMPAGNANO 36
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| 1619 | PALESTRA PILLI
| SIENA
| LOCALITA’ SAN ROCCO A PILLI
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CALCIO A 5
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CALCIO A 5
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CALCIO A 5
REGOLAMENTO ORGANICO REGIONALE A.I.C.S.
1/3
PARTE I
Art. 1 - Disposizioni Generali
Possono partecipare ai Campionati o manifestazioni indette dal Comitato
Regionale Toscano A.I.C.S., le Società, i Gruppi Sportivi, regolarmente affiliati
per la stagione in corso (l'affiliazione ed il tesseramento deve essere anteriore
al 31-03-°°), e che abbiano preso parte a campionati indetti dal Comitato
Provinciale di appartenenza.Annualmente saranno stabilite dal Comitato
Regionale, le manifestazioni ed i criteri di partecipazione. Fermo restando che
la 1° e la 2° classificata parteciperanno di diritto alla fase regionale. Qualora
una delle due citate, rinunciasse, le suddette saranno sostituite con le migliori
classificate successivamente nel campionato.
Art. 2 - Iscrizione
Le Società di cui all'art. 1, dovranno versare entro i termini previsti, le relative
quote di partecipazione. Il Comitato Regionale Toscana A.I.C.S., annualmente
stabilirà le quote di partecipazione (Iscrizione e Cauzione).
Le quote dovranno essere versate sul conto corrente postale n.13740501
intestato al COMITATO REGIONALE A.I.C.S. TOSCANA - Viale G. Matteotti
n.42, Firenze - . Le cauzioni saranno restituite al termine delle manifestazioni,
con detrazione delle eventuali ammende pecuniarie.
Art. 3 - Tesseramento
Per la partecipazione alle manifestazioni Regionali termine utile per tesserare
nuovi atleti è il 31 MARZO di ciascun anno. I C.P. sono direttamente
responsabili nel caso di tesseramento oltre tale data.
Queste le sanzioni che saranno adottate:
a)
perdita della gara per 3-0 nel calcio a 11g. nel calcio a 5/7 la perdita
della gara è di 4-0
b)
Ammenda di euro 100,00;
c)
Ritiro del deposito cauzionale;
d)
Inibizione per un anno del ff. dirigente accompagnatore ufficiale;
e)
Espulsione della Società e squalifica da ogni rango dell'Associazione
per 1 anno.
SETTORE GIOVANILE: Per il Settore Giovanile le Società partecipanti alle
manifestazioni regionali, non avranno l'obbligo di presentare la distinta
giocatori, (comunque sia dovranno osservare quanto sopra esposto per il
Settore Amatori).
Art. 4 - Cartellinamento
CARTELLINO PLURIMO: alla società (settore giovanile ed amatoriale) viene
concessa deroga per il cartellinamento plurimo dei propri atleti (FIGC - CSI UISP ETC.) purchè l'atleta risulti tesserato per la stessa società.Inoltre
un’atleta tesserato aics nella stagione corrente non può essere tesserato per
altra società partecipante allo stesso campionato aics Mentre per i tornei
organizzati da società l’atleta può prendere parte alla manifestazione, purchè
nel regolamento del torneo sia previsto la clausola del nulla-osta che, deve
ritenersi valida solo ed esclusivamente per la manifestazione di cui trattasi.
1/4
DEROGA: viene concessa deroga per gli atleti che prendono parte a
manifestazioni in altri Enti con convenzione, purchè gli stessi non abbiano da
scontare squalifiche inflitte da enti dove l’atleta ha subito l’nfrazione.
Si ricorda che l’attività di CALCIO A 5 m/f, calcio a 7 amatori è attività
puramente ricreativa. L’atleta può partecipare a più manifestazioni dello
stesso campionato purchè siano osservate le seguenti disposizioni:
Un’atleta può giocare contemporaneamente:
1. CALCIO A 11 AMATORI se tesserato per una società può giocare
contemporaneamente nel
Calcio a 5 – Calcio a 7 m/f anche in
società diverse
2. Partecipazione di atleti nel calcio a 5° manifestazioni Regionali: è
viatata la partecipazione di atleti FIGC che abbiano preso parte a
gare di Calcio a 5 (Serie A-B) mentre possono partecipare atlteti
tesserati FIGC di tutte le altre categorie.
3. E’ vietata la partecipazione di atleti tesserati aics per la stagione di
cui trattasi a più campionati provinciali; es.atleta tesserato nel
calcio a 5 per un determinato Comitato Provinciale non potrà
essere tesserato in altro campionato provinciale. L’atleta può
partecipare a gare di campionato in Comitati diversi solo se:
1. Se tesserato nel calcio a 5 può essere tesserato per il Calcio a 7
Amatori e calcio a 5 amatori in comitati diversi;
2. Se tesserato nel calcio a 7 amatori può prendere parte ad attività di
calcio a 5 amatori in comitati diversi;
3. L’atleta che subisce una squalifica a giornate od a tempo
comunque sia non potrà giocare gare in nessun comitato
provinciale, se non a squalifica scontata.
L’atleta che sarà trovato in difetto (tesserato per altra società nell’anno di cui
trattasi), nei suoi confronti sarà applicato quanto previsto dal presente
regolamento gioco calcio aics Parte IV art.24 comma c)
Art. 5 - Requisiti Atleti
Per partecipare alle gare, gli atleti della categoria Amatori dovranno aver
compiuto anagraficamente il 16° anno di età ed essere in regola con le vigenti
norme Sanitarie previste dalla Legge.
Le categorie previste per il Settore Giovanile che questo Comitato indirà
annualmente sono le seguenti:
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
PRIMI CALCI
MINICALCIATORl
ESORDIENTI
PRIME LEVE
GIOVANISSIMI
(8 anni)
(9 anni)
(10 anni)
(11 anni)
(12 anni e oltre)
I Presidenti di ciascuna Società partecipante saranno ritenuti i diretti
responsabili di ogni inadempienza alle norme sanitarie vigenti.
Art. 6 - Identificazione Atleti
Per il SETTORE GIOVANILE è necessaria solo la presentazione del cartellino
purché sia plastificato e regolarmente vidimato dal Comitato Provinciale di
appartenenza.
Per il SETTORE AMATORI, oltre alla tessera, è necessario presentare al
Direttore di Gara un documento di identità (carta di identità - patente passaporto). Non saranno
1/5
ammessi a prendere parte alle gare atleti sprovvisti o della tessera oppure del
documento di riconoscimento.
Art. 7 - Richiesta Forza Pubblica
E fatto obbligo alle Società che prendono parte all'attività di questo Ente di
presentare da parte della squadra ospitante o prima menzionata in calendario
Richiesta di Forza Pubblica al Direttore di gara prima dell'inizio della
gara. La richiesta regolarmente vidimata dovrà essere allegata al referto
del direttore di gara.
Le società in difetto incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste:
l° Infrazione euro 20,00 (Venti euro);
2° Infrazione euro 30,00 (Trenta euro);
dalla 3° infrazione in poi l'ammenda sarà di euro 60,00 (sessanta euro).
PARTE II
DISPUTA DELLE GARE
Art. 8 Giorni di Gara
Le gare di Campionato si disputeranno come segue:
SETTORE AMATORI (Calcio a 11g.Calcio a 5 m/f-Calcio a 7 m/f)
CAMPIONATO REGIONALE AMATORI ECCELLENZA e COPPA TOSCANA
AMATORI ECCELLENZA: Le gare potranno svolgersi dal Lunedì al Venerdì
nelle ore serali con inizio non prima delle ore 21.00, il Sabato pomeriggio in
orario compreso tra le 15.00 e le 18.00 e la Domenica mattina con inizio
compreso fra le ore 9.30 e le 11.30.
Eventuali spostamenti infrasettimanali dovranno essere concordati fra le due
società direttamente interessate, le quali una volta trovato l'accordo, dovranno
comunicarlo per iscritto (Telefax o Telex) a firma dei due responsabili almeno 5
giorni prima della disputa della gara e fatta pervenire al COMITATO
REGIONALE A.I.C.S. TOSCANA.
Non saranno presi in considerazione comunicazioni tramite telefono oppure
accordi senza i requisiti sopra richiesti.
COPPA TOSCANA AMATORI: Le gare si dovranno svolgere dal Lunedì al
Venerdì in notturna preferibilmente a partire dalle ore 21.15. Previo accordo
fra le due società direttamente interessate si potrà giocare anche il Sabato e la
Domenica mattina, le società dovranno attenersi a quanto sopra descritto per
il Campionato Amatori Eccellenza.
SETTORE GIOVANILE: Le gare dovranno svolgersi il Sabato pomeriggio e la
Domenica mattina. Eventuali spostamenti di gare già precedentemente
programmate non potranno subire variazioni.
Comunque, le due società potranno anche anticipare o posticipare le gare
previo accordo e lettera firmata da entrambe a firma dei due responsabili e
fatta pervenire al COMITATO REGIONALE A.I.C.S. TOSCANA tramite telefax o
telex, almeno 5 giorni prima della disputa della gara.
PER MOTIVI TECNICO - ORGANIZZATIVI non saranno prese in
considerazione spostamenti di gare già precedentemente pubblicate sul
C.U. Regionale.
Art. 9 - Rinvio d'Autorità della Gara
1/6
L'Ente organizzatore si riserva di rinviare, anticipare o posticipare uno o più
gare già precedentemente pubblicate, per causa di forza maggiore o per motivi
tecnico-organizzativi, nonché di invertire le gare in calendario stesse.
Art. 10 - Recuperi
Le gare rinviate causa maltempo od altro, dovranno essere recuperate entro
cinque giorni dal rinvio.
In caso di rinvio i dirigenti delle due società dovranno comunicare al direttore
di gara il recupero della gara stessa, specificando giorno, e orario del recupero.
Qualora le due società non trovassero l'accordo, il Settore Calcio regionale
provvederà d'ufficio al recupero della gara.
Art. 11 - Durata della Gara e sostituzioni previste
La durata delle gare avranno il seguente svolgimento:
Le sostituzioni, senza vincolo di ruolo, nel numero massimo indicato possono
avvenire solo con giocatori che siano stati preventivamente indicati nella nota
presentata al Direttore di gara prima della stessa.
SETTORE AMATORI:
CALCIO A 11 la durata delle gare è di 35' per tempo. - Sostituzioni:5 s.v. di
ruolo
CALCIO A 5 AMATORI m/f
tempi di 25’ cad. Sostituzioni volanti
CALCIO A 7 AMATORI
tempi di 30’ cad. Sostituzioni volanti
(Nel calcio a 5 i giocatori di riserva sono 5 – nel calcio a 7 i calciatori di
riserva sono massimo 5)
SETTORE GIOVANILE:
Categoria Allievi A e B
Sostituzioni:5
Categoria Giovanissimi
Sostituzioni:5
Categoria Prime Leve
Sostituzioni:5
Categoria Esordienti
Sostituzioni:5
Categoria Minicalciatori
Sostituzioni:5
Categoria Primi Calci
Categorie Scuole Calcio
35'
per
tempo
-
30'
per
tempo
-
25'per
tempo
-
20'per
tempo
-
20'per
tempo
-
3 tempi di 10’ cad volanti
3 tempi di 10’ cad volanti
Nelle semifinali e finali, qualora al termine dei tempi regolamentari, le squadre
risultassero in parità si procederà direttamente ai calci di rigore, i quali
dovranno essere calciati nella prima serie da 5 calciatori diversi. Vi fosse
ulteriore parità si passerà ai calci di rigore ad oltranza che, dovranno essere
calciati dai giocatori ogni volta diversi da quelli che avevano calciato
precedentemente, sino a quando non si saranno utilizzati tutti i giocatori
presenti sul terreno di gioco. Nei calci di rigore ad oltranza vincerà la squadra
che avrà segnato e l'altra sbagliato il calcio di rigore. Nel caso che anche la
seconda serie termini in parità, si procederà ad ulteriori Calci di rigore ad
oltranza ed in questo caso possono essere calciati anche da un SOLO giocatore
già precedentemente utilizzato.
1/7
Nei calci di rigore per determinare la vincente di una gara di finale, il pallone
calciato da un giocatore deve terminare la propria corsa o in porta o fuori
(qualora il pallone calciato colpisca il portiere o parato parzialmente e termina
la propria corsa in rete, il goal è da ritenersi valido. Oppure il pallone calciato
colpisca il palo e successivamente il portiere e finisca in porta il goal è da
ritenersi valido a tutti gli effetti).
Art. 12 - Tempo di attesa
Ogni società dovrà consegnare al direttore di gara le note ufficiali in duplice
copia, debitamente compilate in ogni sua parte, 15' prima dell'inizio della
stessa e non oltre 15' dopo l'orario ufficiale della gara. La società dovrà essere
pronta a scendere in campo per la disputa della gara non oltre 15' dopo
l'orario ufficiale. Le società in difetto saranno considerate rinunciatarie a tutti
gli effetti.
Art. 13 - Determinazioni vincente in caso di parità
Nella manifestazione ove è prevista la classifica, in caso di parità di punti si
terrà conto della classifica avulsa per la determinazione di vincenti di
campionati come segue:
a) Punteggio classifica avulsa tra 3 o più squadre - Punteggio scontri diretti
fra 2 squadre.
b) Differenza reti classifica avulsa (tra 3 o più squadre).
Differenza reti scontri diretti (tra 2 squadre - I goal in trasferta non
contano doppio).
c) Maggior numero di reti attive nella classifica avulsa.
d) Differenza reti generale dell'intero girone eliminatorio.
e) Maggior numero di reti segnate nell'intero girone eliminatorio.
f) Sorteggio da effettuarsi alla presenza dei Dirigenti delle società direttamente
interessate e dei Responsabili del Comitato Regionale A.I.C.S. Toscana (questo
criterio è valido in tutte le fasi delle manifestazioni nelle quali è prevista
l'eliminazione diretta dopo una gara di andata e una di ritorno). Ne1le gare di
finale (quarti di finale e semifinale) con gare di andata e ritorno le reti segnate
fuori casa in caso di parità saranno considerate doppie (fac-simile Coppe
Europee di calcio). Qualora al termine della gara di ritorno vi fosse parità
anche di reti segnate fuori casa si procederà per determinare la vincente ai
calci di rigore come previsto dal presente regolamento.
g) Nelle manifestazioni regionali con gare di andata e ritorno, qualora una
società non si presenti per la disputa della gara, questa sarà considerata
rinunciataria a tutti gli effetti ed a suo carico saranno addebitate le spese
inerenti (Campo ed arbitro) oltre al ritiro del deposito cauzionale.
Art. 14 - Campi di gioco
1/8
Tutte le gare dovranno essere giocate su campi di gioco di dimensioni
regolamentari (Calcio a 11 g. Calcio giovanile – Calcio a 5/7 m/f)
Art.15 - Palloni
Per ogni gara dovranno essere messi a disposizione del Direttore di Gara n. 3
palloni regolamentari (2 dalla società ospitante, 1 dalla società ospitata).
Nel Calcio a 5 Amatori m/f i palloni dovranno essere a rimbalzo ridotto (se si
gioca su campi coperti) oppure palloni regolamentari se si gioca su campi
all’aperto.
Per le categorie giovanili le società dovranno attenersi a quanto segue:
ALLIEVI A e B - GIOVANISSIMI e PRIME LEVE pallone n.5
ESORDIENTI - MINICALCIATORI - PRIMI CALCI pallone n.5 ridotto
CALCIO A 7 AMATORI
La gara si articola in due frazioni di gioco della durata di 30' ciascuno, con un
intervallo di 10', il pallone da utilizzare deve essere n.5.
Ogni squadra può essere composta da 7 giocatori titolari e da un massimo di 5
giocatori di
riserva. Le sostituzioni sono volanti e possono avvenire in
qualsiasi momento della gara, anche senza preventivo consenso del D.G. (ad
eccezione di quella del portiere che deve avvenire a gioco fermo). Il giocatore
che subentra deve attendere, prima di farlo, che il compagno da sostituire
abbia lasciato il rettangolo di gioco. Quest'ultimo può prendere posto in
panchina ed in seguito può rientrare in campo in sostituzione di altro atleta.
FUORIGIOCO - nel calcio a 7 amatori NON è prevista l'applicazione del
fuorigioco, salvo che in occasione di calcio di punizione, per la battuta dei
quali, da parte della squadra che ne usufruisce, sia stato richiesto il rispetto
della distanza (metri 6). Nel calcio a 7 amatori non è previsto l'impiego del
segnalinee, ma soltanto nelle semifinali e finali è obbligatorio la terna arbitrale.
Il terreno di gioco deve avere le seguenti dimensioni:
1) lunghezza massima mt.60, larghezza massima mt.40.
2) le porte devono avere le seguenti caratteristiche: larghezza mt.6, altezza
mt.2.
3) Il dischetto del calcio di rigore deve essere collocato a mt.9.
Nel Calcio a 7 amatori l'espulsione da campo deve ritenersi definitiva e non
temporanea come nel calcio a 5. Pertanto l'atleta espulso deve abbandonare
immediatamente il rettangolo di gioco.
Le altre norme regolamentari sono le stesse che sono adottate nel calcio a 11,
ad esempio quelle che riguardano i falli da ultimo uomo ed i falli di mano
volontari. Come nel calcio a 11 quindi il portiere non può ricevere con le mani
un retro-passaggio volontario o un fallo laterale battutto da un suo compagno
e la segnatura di una rete è valida da calcio di rinvio, da ripresa del gioco da
centrocampo o da calcio di rinvio, il pallone è considerato in gioco appena esso
è stato toccato. Infine il lancio della moneta prima dell'inizio della gara serve
solo per stabilire quale delle due squadre deve battere il calcio di avvio.
CALCIO A 5 AMATORI m/f
Applicasi le regole gioco calcio F.I.G.C. (Calcio a 5), mentre per la parte
organizzativa saranno applicate le norme e articoli del presente regolamento
1/9
organico aics, così come le sanzioni disciplinari saranno applicate quanto
previsto dal presente regolamento.
CAMPO DI GIOCO: le dimensioni del campo di gioco dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
Lunghezza max. mt 45,00 larghezza max. 22,00 mt.
Misure minime: lunghezza mt.35,00 larghezza minima mt.18,00
PARTE III
DOVERI DELLE SOCIETA'
Art.16 - Doveri ed obblighi delle Società
Le persone, gli Enti soggetti alla osservanza delle norme devono mantenere
condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine
nonchè della correttezza morale e materiale sportiva in ogni rapporto di natura
agonistica, economica e sociale.
Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi
della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito del
Comitato, nonchè di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a
terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso
procedimenti disciplinari.
Art. 17 - Responsabilità delle Società in particolare
a) Le Società i rispondono direttamente dell''operato di chi le rappresenta ai
sensi dei regolamenti A.I.C.S..
b) Le Società sono oggettivamente responsabili dei propri Dirigenti, soci e,
tesserati agli effetti disciplinari. Le Società rispondono altresì, sempre a titolo
di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri
accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo (intendendosi per tale
anche l'eventuale campo neutro), sia su quello delle Società avversarie. Le
Società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio
campo di gioco. Il verificarsi di aggressioni da parte di tesserati oppure del
pubblico può comportare l'applicazione dell'art. 26 "Sanzioni a carico delle
Società" in particolare il comma 6.
Art.18 - Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio,
alla prosecuzione od alla interruzione delle gare
Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dal regolamento
e dalle regole del gioco del calcio e Decisioni Ufficiali. E' nei poteri dell'arbitro
astenersi dalla prosecuzione della gara, quando si verifichino fatti o situazioni
tali che egli, a suo giudizio, ritenga pregiudizievole alla incolumità propria, dei
guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara
in piena inadempienza di giudizio. In alternativa l'arbitro ha facoltà di far
proseguire la gara stessa pro-forma per fini cautelativi o di ordine pubblico. E'
peraltro fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare giudizio o dal far
proseguire una gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti e delle
situazioni previste nel precedente
capoverso, si siano introdotte sulla
superficie di gioco recintata persone la cui presenza contrasti con le
disposizioni dei singoli regolamenti. In tal caso, impregiudicato ogni successivo
1/10
giudizio, la gara non iniziata o sospesa dovrà, comunque, avere svolgimento
secondo le disposizioni del Settore Calcio Regionale A.I.C.S..
Art.19 - Potere degli Organi Disciplinari in relazione alla validità delle
gare
Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti esclusivamente tecnici,
spetta agli organi della Disciplina Sportiva, stabilire, se essi abbiano avuto
influenza sulla sua regolarità, ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri gli
Organi della Disciplina Sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo,
salvo ogni altra
sanzione disciplinare, ovvero adottare il provvedimento
della punizione
sportiva di cui all'art. 25 del presente Regolamento, ovvero ordinare la
ripetizione della gara dichiarata irregolare;
b).fuori dei casi di cui sopra, quando ricorrano estremi di carattere
eccezionale, gli Organi della Disciplina Sportiva possono o annullare la gara e
disporre la ripetizione, ovvero ordinarne l'effettuazione.
Art. 20 - Obbligo comunicazione orario gare
Le Società ospitanti o prime menzionate in calendario, entro 7 giorni prima
della disputa della gara, dovranno comunicare al Comitato Regionale, giorno,
campo e orario della gara. In difetto, la Società inadempiente verrà considerata
rinunciataria a tutti gli effetti e subirà le conseguenze previste dal presente
Regolamento (art.25 parte 3°, Doveri delle Società).
Art.21 - Colori sociali
Ogni Società, all'atto dell'iscrizione a qualsiasi manifestazione organizzata dal
Comitato Regionale A.I.C.S., ha l'obbligo di comunicare i propri colori sociali
nonché quelli di riserva. In caso di colori confondibili spetta alla prima Società
menzionata in calendario a cambiare le maglie.
Art.22 - Palloni
Vedi art.15. In merito si specifica quanto segue: in mancanza assoluta di
palloni, l'arbitro non inizierà o proseguirà la gara. Le Società in difetto saranno
considerate rinunciataria a tutti gli effetti e subiranno le conseguenze di cui
all'art. 25, parte 4°, Sanzioni.
Per il CALCIO A 7 AMATORI il pallone da utilizzare è il n.5.
Calcio a 5 M/F: il pallone in cui si dovranno disputare gare è il pallone a
rimbalzo controllato sui campi chiusi (es.Palestre) mentre si dovrà giocare con
il 4 sui campi all’aperto.
Art.23 - Forfait
Una Società che rinuncia ad una gara vedrà assegnarsi la sconfitta della
medesima con il punteggio di 0-3, un'ammenda di euro 50,00 l'indennizzo di
eventuali spese incontrare dalla Società avversaria per quanto la stessa avrà
1/11
documentato al Comitato Regionale e sarà automaticamente esclusa dal
proseguo della manifestazione con incameramento della cauzione.
Nel calcio a 5 e / m/f in caso di rinuncia sarà assegnato il 4-0 oltre alle
sanzioni previste nel presente regolamento.
Nelle manifestazioni regionali con gare di andata e ritorno, qualora una società
non si presenti per la disputa della gara nei termini prefissati, la società
rinunciataria sarà automaticamente espulsa dal proseguo del torneo, così
come nel caso che una società faccia disputare alla gara atleti che non
abbiano i requisiti per la partecipazione alla stessa (vedi parte 4 Sanzioni
comma c)
PARTE IV^
SANZIONI
Art.24 - Punizione sportiva di perdita di gara
a).La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni
che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o che
ne abbia impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara
stessa, con il punteggio di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul
campo dalla squadra avversaria qualora questi fosse migliore nella differenza
reti.
b).La punizione sportiva di perdita della gara può esser inflitta alle due Società
interessate quando la responsabilità dei fatti sopra indicati risulti di entrambe.
c).La punizione sportiva è del pari inflitta alla Società che fa partecipare alla
gara giocatori che rientrano nella fattispecie dell'articolo 4, che fa partecipare
giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
In questo caso l’atleta che
incorrerà in questa infrazione (solo doppio
tesseramento) sarà applicata una squalifica dai 3 ai 6 mesi. La squalifica sarà
inflitta anche al Dirigente Accompagnatore ufficiale della società in difetto
(Sanzione da 3 ai 6 mesi) ed ammenda pecuniaria alla società di € 100,00. In
questo caso sarà provveduto all’annullamento della seconda tessera e l’atleta
ritornerà in forza alla prima società che ha provveduto al tesseramento
dell’atleta.
d) La posizione irregolare dei giocatori di riserva inibiti determina
l'applicazione della perdita della gara, solo se questi sono in effetti stati
utilizzati durante la gara stessa (squalifiche inflitte dagli Organi Disciplinari
dei Comitati Nazionale, Regionale e Provinciale A.I.C.S.. Non determina la
perdita della gara ma solo sanzioni disciplinari e pecunarie l'utilizzo quali
collaboratori arbitrali, di tesserati squalificati o inibiti.
Art.25 - Sanzioni a carico delle Società
a) Le Società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello
Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente, sono
punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle
seguenti sanzioni:
1) ammonizione o deplorazione;
2) ammenda;
3) ammenda con diffida;
4) obbligo di disputare una piò gare a porte chiuse;
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5) squalifica del campo per 1 o più giornate di gara od a tempo determinato
fino a 2 anni,
6) esclusione dal campionato di competenza;
7) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione
regionale;
8) non ammissione a determinate manifestazioni od esclusione alla
partecipazione alle stesse.
b) Alle Società può inoltre essere inflitta la punizione di perdita della gara nelle
ipotesi previste dall'articolo 25 del presente Regolamento
c) Alle Società che fanno partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto dievidenti irregolarità l'A.I.C.S. abbia a revocare successivamente la tessera già
concessa, può essere applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per
ciascuna delle manifestazioni in corso, cui abbiano partecipato i suddetti
calciatori.
Art.26 - Sanzioni a carico di Dirigenti, Soci e tesserati
a) I dirigenti, i soci e i tesserati in genere che si rendono responsabili della
violazione dello Statuto, dei Regolamenti o di ogni altra disposizione vigente,
sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più'
delle seguenti sanzioni:
1) ammonizione o deplorazione;
2) ammonizione con diffida;
3) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all'A.I.C.S., a ricoprire
cariche in seno all'Associazione ed a rappresentarne la Società;
4) Perdita temporanea della qualifica di socio della Società;
5) squalifica per uno o più giornate di gara;
6) squalifica a tempo determinato.
Le sanzioni previste ai numeri 3-4-6 non possono superare la durata di anni 5
(radiazione da ogni rango dell'Associazione).
Art.27 - Sospensione cautelare
Gli Organi della Disciplina Sportiva possono disporre in via cautelare, la
sospensione da ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è
istituito od è in corso procedimento disciplinare.
Detti organi possono parimenti disporre la sospensione, in via cautelare, dei
campi di gioco delle Società nei confronti delle quali è istituito od è in corso
provvedimento disciplinare. I provvedimenti perdono di efficacia dopo 2 mesi
dalla loro data, salvo innovazione.
Art. 28 - Inasprimento delle sanzioni - Recidiva
La Società o il tesserato che, dopo essere stato punito nell'annata in corso per
una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nei
Regolamenti, ne commette altre della stessa indole, soggiace ad aggravamento
della sanzione.
Peraltro ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi
violazioni disciplinari commesse precedentemente. Spetta all'Organo della
Disciplina Sportiva fissare i limiti dei precedenti disciplinari.
Nelle ipotesi previste dall'art. 25 comma a) del presente Regolamento, la
recidiva comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica.
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Art.29 - Esecuzione delle sanzioni
La squalifica di un atleta avverrà alla 2° ammonizione, pertanto la
prima ammonizione deve considerarsi "ammonizione con diffida".
a) Salvo il caso di espulsione dal campo, per cui il giocatore o dirigente è
automaticamente inibito a partecipare alla gara immediatamente successiva ,
tutte le sanzioni che comportino squalifiche o inibizioni ai tesserati, devono
essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo alla
pubblicazione del C. U.
b) Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà
scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava
quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
c) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico del tesserato si
considerano
scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido
agli effetti della classifica e non siano successivamente annullate con delibera
dagli Organi Disciplinari.
Peraltro se la Società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio
giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di
squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il calciatore
dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
Nel caso di annullamento della gara di cui al primo comma del presente punto
c), il calciatore dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente
successiva.
d) Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, se non possono
essere scontate in tutto od in parte nell'annata in cui sono State erogate,
debbono essere scontate anche per il solo residuo nell'annata o nelle annate
successive, pur nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito dalla
sanzione abbia cambiato Società. Comunque sia, il Comitato Regionale al
termine di ogni stagione sportiva comunicherà ai Comitati Provinciali i
tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari ancora da scontare nell'anno o
negli anni successivi.
Il Comitato Provinciale successivamente dovrà comunicare alle proprie
Società eventuali residui da scontare.
e) I tecnici colpiti da provvedimento disciplinare a termine, non possono per
tutta la durata della squalifica, a pena di inasprimento, svolgere alcuna
attività inerente la disputa delle gare, essendo loro preclusa la direzione della
squadra, l'assistenza al a s essa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso
al recinto di gioco e agli spogliatoi.
I dirigenti, i soci e gli altri tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a
termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito AICS
fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa a pena di
inasprimento. Agli stessi in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del
recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.
f) Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di
comunicazione diretta agli interessati, si presumono conosciuti alta data di
pubblicazione del relativo C. U.
g) Le sanzioni erogate dagli Organi di Disciplina Sportiva sono
immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato reclamo.
Art. 30 - La riabilitazione
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Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi della Disciplina
Sportiva, la Presidenza del Comitato Regionale A.I.C.S., abbia dichiarato la
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dell'A.I.C.S., dopo
5 anni dalla dichiarazione, possono essere riabilitate, a seguito del loro ricorso,
quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione il ricorrente
non abbia ritratto vantaggio economico.
2) Che il ricorrente abbia ininterrottamente osservato condotta specchiata
sotto il profilo civile, penale e sportivo e che non sia stato mai oggetto di
misure di prevenzione di polizia.
3) Che ricorrano particolari circostanze d'ordine morale e sportivo che facciano
presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.
La presidenza del Comitato Regionale decide senza motivazioni dopo aver
sentito, se lo ritiene necessario, il parere degli Organi Disciplinari. Il parere di
tali organi dovrà essere reso stilla base del riesame degli atti e tenuto conto
delle circostanze di cui sopra.
Il riabilitato rimane comunque ineleggibile negli Organi dell'Associazione.
PARTE V
ORGANI DISCIPLINARI E RECLAMI
Art. 31 - Organi e competenze
•
•
Gli Organi della disciplina sportiva sono i seguenti:
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE DI 1° GRADO
COMMISSIONE D'APPELLO REGIONALE
La competenza del Giudice Sportivo Regionale di 1° grado è relativa a:
- fatti ed irregolarità verificatesi nel corso di manifestazioni regionali,
Il suo giudizio rimane inappellabile salvo squalifiche e/o inibizioni superiori a
mesi 2 ed ammende superiori a euro 50,00.
Le competenze della Commissione Disciplinare Regionale sono:
- su squalifiche e/o inibizioni superiori a mesi 2, nonche' ammende superiori
a euro 50,00 inflitte dal Giudice Sportivo Regionale di 1° grado,
- su decisioni assunte da Giudici di 2° grado Provinciali o Zonali e relative a
manifestazioni provinciali o zonali.
Art.32 Norme per la presentazione dei reclami
Sono legittimate a presentare reclamo le Società direttamente interessate.
Non sono ammessi reclami avverso decisioni tecniche arbitrali.
Eventuali reclami
inerenti irregolarità del campo, dovranno essere
preannunciati anche, per iscritto, al DG, da presentarsi allo stesso prima
dell'inizio della gara o al termine se dette irregolarità sono sopravvenute nel
corso della gara.
Le modalità per la presentazione dei reclami sono le seguenti:
a) Al Giudice di 1° grado. Dopo preannuncio telegrafico entro le 24 ore
successive alla gara, devono essere inviati tassativamente entro 48 ore
dalla data di disputa della gara oggetto di gravame (termine prorogabile per
ulteriori 24 ore se entro tale periodo vi è giorno festivo) al Comitato
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Regionale A.I.C.S. Viale G. Matteotti n.42 a Firenze a mezzo raccomandata,
accompagnata da:
1- Ricevuta comprovante invio di copia reclami, a mezzo raccomandata, alla
controparte;
2- Tassa reclamo di euro 80,00.
I reclami oltre che firmati dal Presidente o Vice Presidente della Società
dovranno essere particolareggiati e documentati e non generici pena la loro
inammissibilità.
b) Alla Commissione d'Appello Regionale:
dovranno essere inviati entro 8 giorni dalla pubblicazione nel C.U.
Provinciale o Zonale della decisione che si intende impegnare, a mezzo
raccomandata ed accompagnata da:
- ricevuta comprovante invio di copia del reclamo alla controparte, se
interessata,
- documentazione relativa per un completo esame
- tassa reclamo euro 80,00.
Le decisioni del Giudice Sportivo Regionale per quanto riguarda l'attuale
composizione delle manifestazioni regionali sono inappellabili.
-
Art. 33 - Ritiro cautelativo della tessera
Su segnalazione dell'arbitro, del Guardalinee, dei Commissari di campo o
dietro richiesta avallata dal Direttore di gara, di un Dirigente di Società, potrà
essere ritirato in via cautelativa un tesserino A.I.C.S. per essere esaminato in
sede
Per i reclami anche parzialmente accolti, verrà restituita la tassa reclamo.
Art. 34 - Comunicati Ufficiali
I Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro
pubblicazione ed affissi all'albo nella sede del Comitato Regionale AICS.
Art. 35- Accettazione del Regolamento
La partecipazione alle gare organizzate dal Comitato Regionale A.I.C.S.,
presuppone la conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente
Regolamento. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento
Regionale A.I.C.S., in casi particolari vengono le norme F.I.G.C. in quanto
applicabili.
I Comitati Provinciali che partecipano alle attività indette dal Comitato
Regionale Toscano a far data dal 1 Settembre ’04, hanno l’obbligo di
adeguare i propri regolamenti provinciali a quanto predisposto dal
presente regolamento ed eventuali modifiche.
Art. 36 - Responsabilità per danni od infortuni di tesserati
L'A.I.C.S.Comitato Regionale Toscano,declina ogni responsabilità per eventuali
danni od infortuni causati prima, durante e dopo le gare a tesserati o a terzi,
salvo quanto previsto dalla parte assicurativa A.I.C.S..
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VISITA MEDICA AGONISTICA: Ogni società all’atto dell’iscrizione dovrà
documentare a questo Ente, con dichiarazione a firma del Presidente la
Società, che i propri atleti, sono stati sottoposti a visita medica AGONISTICA
e dichiarati idonei all’attività agonistica come prevede la legge in materia di
tutela sanitaria.
REGOLAMENTO REGIONALE A.I.C.S. – CALCIO A 5 m/f
Art.1 - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alle manifestazioni regionali:
- Le Società o i Gruppi Sportivi regolarmente affiliati per la stagione in corso all'A.I.C.S.
- Giocatori regolarmente tesserati per le Società o Gruppi Sportivi di cui sopra, entro e non
oltre il 31 Marzo dell’anno di cui trattasi.
- Giocatori tesserati per altri E.P.S., anche se da diverse società.
Non possono partecipare:
- Giocatori già tesserati per Società F.I.G.C. svolgenti attività di calcio a 11
PROFESSIONISTICO.
- Giocatori che abbiano preso parte a gare ufficiali di serie A o B di calcio a 5 F.I.G.C.
In
caso
di
inosservanza del presente articolo la società che schiererà tali atleti incorrerà oltre che
alla perdita della gara per 0-4 ( od eventualmente miglior risultato conseguito sul campo)
esclusione dalla manifestazione a cui ha preso parte indebitamente l’atleta, Squalifica
dell’Atleta per 6 mesi con comunicazione alla FIGC del nominativo dell’atleta. Squalifica
del Dirigente accompagnatore da 3 ai 6 mesi di attività dall’aics. Ammenda pecuniaria
equivalente alla cauzione depositata. Squalifica della società da ogni attività aics per 1
anno
Art.2 - IDENTIFICAZIONE ATLETI
Avviene dietro presentazione al DG, prima di ogni gara, della e tessera A.I.C.S. e documento
d'identità personale.
Qualora un Comitato Provinciale rilasci tessere (con foto) plastificate e chiaramente
punzonata, tale tessera è valida per l'identificazione del giocatore - ferma restando la facoltà
da parte del DG, in caso di dubbia autenticazione, di ritirare tale tessera ed inviarla per
controllo e decisioni al giudice sportivo regionale.
ART. 3 - GARE (ORARI E DURATA)
a) Le gare potranno svolgersi tutte le sere dal Lunedì al Venerdì con orario d'inizio
compreso fra le 21.00 e le 22.30m per altri orari o disputa nei giorni di Sabato o
Domenica è obbligatorio l'accordo con la Società ospitata.
b) La durata delle gare è prevista in due tempi di 25' ciascuno, con intervallo massimo di 5
minuti. I tempi supplementari sono previsti solo nelle gare di semifinale e finale, qualora
fosse necessario definire una vincente nelle altre fasi si procederà direttamente dopo i
tempi regolamentari all'effettuazione dei calci di rigore.
c) Il tempo massimo d'attesa consentito è stabilito in 15' oltre l'orario ufficiale di inizio gara,
intendendo che entro tale termine la squadre ritardataria deve essere disponibile sul
terreno di gioco per iniziare la gara.
d) Il Settore Calcio a 5 m/f provvederà al programma delle gare settimanale e mensile sui
campi che lo stesso ha stabilito.
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e) Ogni società partecipante alle manifestazioni organizzate dal Comitato Provinciale
Aics,dovrà indicare nel modulo di iscrizione, il campo e le sue dimensioni ricordando che
si dovrà rispettare tale norma. Non saranno programmate gare su campi che non
abbiano i requisiti previsti dall’Art.4 del presente regolamento (escluso possibili deroghe).
La società che ha gare come da calendario in casa è responsabile oggettivamente e di
conseguenza punibile come previsto dal suddetto regolamento se il campo non
corrisponde ai dati comunicati al Comitato Provinciale Aics.
ART.4 - NORME TECNICHE (campi - palloni - regolamento)
Si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento Tecnico pubblicato da pag.4. Per le parti
non citate si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento Tecnico F.I.G.C. - Calcio a 5che in estratto viene in allegato pubblicato.
ART.5 - AUTOMATISMO SANZIONI
Un giocatore espulso dal campo, è automaticamente escluso dalla gara immediatamente
successiva (salvo più grave sanzione decisa dal Giudice Sportivo).Tutte le altre decisioni di
squalifica, assunte dal Giudice Sportivo, avranno validità a partire dalla gara che si svolgerà
almeno nel terzo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del C.U. riportante la
sanzione.
ART.6 - PRESENTAZIONE RECLAMI
Sono legittimate a presentare reclamo le Società direttamente interessate.
Non sono ammessi reclami avverso decisioni tecniche arbitrali.
Le modalità per la presentazione dei reclami sono le seguenti:
c)
Al Giudice di 1° grado. Dopo preannuncio telegrafico entro le 24 ore successive alla
gara, devono essere inviati tassativamente entro 48 ore dalla data di disputa della gara
oggetto di gravame (termine prorogabile per ulteriori 24 ore se entro tale periodo vi è giorno
festivo) al Comitato Regionale Toscano AICS Via G.Matteotti 42 FIRENZE a mezzo
raccomandata rr., accompagnata da:
3Ricevuta comprovante invio di copia reclami, a mezzo raccomandata, alla
controparte;
4Tassa reclamo di €.50,00
I reclami oltre che firmati dal Presidente o Vice Presidente della Società dovranno
essere particolareggiati e documentati e non generici pena la loro inammissibilità.
d)
-
Alla Commissione d'Appello Regionale:
dovranno essere inviati entro 8 giorni dalla pubblicazione nel C.U. Regionale della
decisione che si intende impugnare, a mezzo raccomandata ed accompagnata da:
ricevuta comprovante invio di copia del reclamo alla controparte, se interessata,
documentazione relativa per un completo esame
tassa reclamo € 75,00
Le decisioni del Giudice Sportivo Regionale per quanto riguarda l'attuale composizione delle
manifestazioni regionali sono inappellabili, salvo le squalifiche o inibizioni superiori a mesi 2
o ammenda superiori a €100.000 ed esclusione di Società da future manifestazioni per le
quali è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Regionale con le modalità previste al
punto b) del presente articolo.
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PASSAGGIO AL PORTIERE
Fermo restando che sarà applicato in toto il Regolamento F.I.G.C. edizione 2006.
Con le sole eccezioni del passaggio volontario al portiere da parte di un proprio
compagno di gioco.
- I giocatori possono passare al proprio portiere la pala senza limitazioni anche
volontariamente senza che la palla passi la metà campo o venga toccata da un
avversario, fermo restando che il portiere giochi il pallone con i piedi e per 4
secondi altrimenti gli arbitri fischieranno un calcio di punizione di seconda (NON
CUMULABILE) al limite dell’area di rigore.
- Il portiere può controllare con le mani la palla solo se il passaggio è stato
effettuato con la testa o con il petto mantenendo comunque il possesso della
stessa per non più di 4 secondi.
L’altra modifica riguarda la durata della gara che sarà di 2 tempi 25 minuti con un
intervallo di 10 minuti, la dove sono previsti i tempi supplementari gli stessa avranno
una durata di 5 minuti ciascuno.
Il tempo di attesa se una squadra è in ritardo sarà di 25 minuti pari ad un tempo di
gioco il quale partirà dal momento in cui le Società devono presentare agli arbitri le
note e i documenti di gara (15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara).
QUARTI DI FINALE GARE DI ANDATA
Da programmarsi tra il 26 febbraio 2007 al 09 marzo 2007
QARTI DI FINALE GARE DI RITORNO
Da programmarsi tra il 12 marzo 2007 al 21 marzo 2007
SEMIFINALI E FINALI
Sabato 24 marzo a FIRENZE
Per le gare dei quarti sarà applicato il Regolamento U.E.F.A. per il passaggio del
turno
Si ricorda a tutti i Camitati Provinciali e Zonale ed a tutte le Società partecipanti che
la comunicazione delle sedi e date delle gare va fatta pervenire al Comitato
Regionale ed al Responsabile del settore calcio con almeno SETTE giorni di anticipo
rispetto alla data della gara (NON SARANNO ACCETTATE COMUNICAZIONI
DOPO TALE TERMINE).
Si ricorda in oltre che è OBBLIGATORIO l’uso dei parastinchi, senza dei quali l’atleta
non può prendere parte alla gara, ed è in oltre OBBLIGATORIO l’uso del pallone a
ribalzo controllato.
La vincente della Coppa Campioni parteciperà ai prossimi Campionati Nazionali che
si svolgeranno a Cervia dal 29 aprile al 1 maggio 2007.
Le Società che non accederanno alle Semifinali saranno ammesse di diritto alla
Coppa Toscana 2007
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QUARTI - ANDATA - DAL 26.02.07 AL 09.03.07
gara
1° nominata
2° nominata
campo
1
2
3
4
EUROFISA
MARGINONE
C.T.L.
LE PANTERE
CoDIF
CAFFE’ MIRO’
(Pisa 2)
Blocco Operatorio
DA
DA
DA
DA
ora
Data
Arbitro
COMUNICARE
COMUNICARE
COMUNICARE
COMUNICARE
QUARTI - RITORNO - DAL 12.03.07 AL 21.03.07
gara
1
2
3
4
1° nominata
2° nominata
campo
CoDIF
CAFFE’ MIRO’
(Pisa 2)
Blocco Operatorio
EUROFISA
MARGINONE
C.T.L.
LE PANTERE
DA
DA
DA
DA
ora
Data
Arbitro
COMUNICARE
COMUNICARE
COMUNICARE
COMUNICARE
SEMIFINALI
gara 1° nominata
Vincente gara 1
5
Vincente gara 3
6
2° nominata
campo
Vincente gara 2
Vincente gara 4
FIRENZE
FIRENZE
ora
Data
17.00
18.30
24/03/07
24/03/07
Doppio Arbitro
Siena
Rosignano
FINALI ¾ posto ½ posto
gara 1° nominata
Perdente gara 5
7
Vincente gara 6
8
2° nominata
campo
Ora
Data
Doppio Arbitro
Perdente gara 6
Vincente gara 6
FIRENZE
FIRENZE
21.00
22.30
24/03/07
24/03/07
Siena Rosignano
Firenze
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Regionale Toscana
IL RESPONSABILE
Romani Roberto
IL PRESIDENTE
Ciofini Giancarlo
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Comunicato Ufficiale N.° 01