“GLI ASPETTI DI TUTELA
CONTRATTUALE PER LA
FORNITURA DI
PRODOTTI IMBALLATI IN
GERMANIA”
5 MARZO 2009
Dott. Zeno Poggi
INTRODUZIONE
Importanza di mettere per iscritto il contratto: quando due parti si
accordano, anche verbalmente, assumono degli obblighi che possono
essere invocati da entrambe le parti.
Al fine di evitare malintesi e/o di trovarsi nella difficoltà di dover provare
i contenuti di tali accordi (verbali) sarà quindi meglio usare la forma
scritta.
La pattuizione scritta è importante non solo in caso di conclusione
positiva della trattativa, per fissare i termini dell’accordo, ma anche, in
fase di trattativa, per disciplinare le conseguenze di un eventuale
fallimento di essa.
La pattuizione scritta serve a delimitare gli spazi dell’eventuale
contenzioso e a prevederne i possibili esiti, anche dal punto di vista
patrimoniale.
In tale ottica è bene ricordare che esistono degli obblighi che insorgono
già nella fase pre-contrattuale, come l’obbligo di riservatezza,
l’esclusività della trattativa, i costi relativi ad essa (quali quelli per
viaggi, dimostrazioni campioni) che, se non esplicitamente previsti,
possono dare adito a contenzioso.
PRIMA DEL CONTRATTO: ACCORDI
PRECONTRATTUALI.
Le scritture precontrattuali,nella fase delle
trattative,permettono di circoscrivere e simultaneamente
determinare le possibili ipotesi di responsabilità
precontrattuale a carico dell'una o dell'altra parte,
fornendo maggiore certezza e sicurezza all'attività
negoziale dell'impresa.
Ogniqualvolta la trattativa si articola temporalmente in
più fasi, è importante non assumere vincoli contrattuali
finché non si sia integralmente perfezionato un
soddisfacente accordo.
E’ proprio in queste circostanze che v'è il rischio di
incorrere nella responsabilità precontrattuale.
PRIMA DEL CONTRATTO: ACCORDI
PRECONTRATTUALI.
In un quadro, quindi, di relativa incertezza, è sempre più diffuso
tra gli operatori internazionali l'utilizzo di strumenti negoziali volti a
disciplinare lo svolgimento delle trattative, come ad esempio la
lettera di intenti (detta anche memorandum of understanding),
ovverosia un accordo con il quale le parti puntualizzano:
L'oggetto della trattativa;
Il punto a cui eventualmente è già giunta;
Il programma (adempimenti, incontri, tempistica) secondo cui la
trattativa sarà in seguito condotta.
Sarà comunque bene chiarire espressamente che ogni e
qualsivoglia vincolo giuridico, relativo al rapporto oggetto di
trattativa, sorgerà solo quando essa sarà integralmente
perfezionata.
LEGGE APPLICABILE E FORO
COMPETENTE
La redazione di contratti internazionali richiede attenzioni maggiori
e comporta problemi più complessi di quelli relativi agli scambi dello
stesso paese. Infatti, dal momento che nel rapporto internazionale
sono coinvolti sistemi giuridici differenti, nella redazione dei contratti
si presenteranno numerose variabili aggiuntive rispetto a quelle dei
rapporti interni.
Proprio per questo si dovrà tenere presente che:
Il comportamento delle parti può essere diverso;
Leggi, regole e consuetudini a cui le parti si riferiscono sono diverse
e possono avere conseguenze diverse;
La cultura e la lingua sono diverse.
Poiché le definizioni incerte e l’assenza di previsioni contrattuali
sono spesso causa di controversie (evitabili), nella redazione di ogni
contratto internazionale, di qualsiasi natura esso sia, si dovranno
affrontare delle scelte preventive che riguardano:
LA DETERMINAZIONE DELLA
LEGGE DA APPLICARE:
La convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali prevede infatti che, in assenza di una scelta
ad opera delle parti, si debba applicare la legge del paese in cui il
contratto ha il collegamento più stretto, che si presume sussistere
con il paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione
caratteristica.
Poiché tale prestazione è in molti casi di difficile individuazione, è
preferibile per le parti scegliere la legge applicabile, prima di
redigere il contratto (in modo da tenere presente la normativa già in
questa fase).
Quanto alla legge da preferire, si tratta di una decisione che dipende
da valutazioni di opportunità e dalla possibilità di raggiungere un
accordo con la controparte.
La soluzione normalmente preferita è quella di scegliere la legge
italiana, che offre il duplice vantaggio di essere conosciuta e di
permettere la standardizzazione dei contratti .
LA DETERMINAZIONE DEI MODI DI
RISOLUZIONE DELLE EVENTUALI
CONTROVERSIE:
Tribunali statali oppure arbitri privati: nel caso
si scelga il tribunale è bene determinare
preventivamente il foro competente, di regola
preferendo il foro presso la propria sede.
La lingua del contratto.
LA VENDITA
Dal punto di vista giuridico, in generale, con la vendita il venditore
trasferisce la proprietà del bene all’acquirente, che può disporre di quel
bene liberamente e senza vincoli.
Nella prassi è consentito alle parti negoziare liberamente la vendita di
beni mobili secondo la loro volontà; tuttavia alcune regole poste dalla
normativa interna di molti paesi e dalla normativa uniforme
stabiliscono degli obblighi per entrambe le parti.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina della compravendita
internazionale , si deve fare riferimento principalmente alla convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci
(Vienna 1980). Tale convenzione è stata ratificata da numerosi Stati, tra
cui l’Italia. Tra i più importanti citiamo Argentina, Austria, Cina , Francia,
Germania, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, USA.
In presenza di un contratto tra una parte Italiana ed una controparte di
un paese contraente, la convenzione si applica direttamente. Quando le
parti decidano di sottoporre il contratto alla legge italiana, poiché l’Italia
è paese contraente della Convenzione, si applicheranno le norme della
stessa.
PUNTI CHE UN CONTRATTO DI VENDITA
INTERNAZIONALE DOVREBBE AVERE:
Premesse
Descrizione della merce venduta
Condizioni di trasporto e di consegna
Termine di consegna
Modalità di imballaggio
RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Modalità di trasporto
Documenti che il venditore deve fornire, rappresentativi della merce
PUNTI CHE UN CONTRATTO DI VENDITA
INTERNAZIONALE DOVREBBE PREVEDERE:
Modalità con le quali l’acquirente può contestare e reclamare la
qualità della merce
Garanzia ai consumatori
Dichiarazione di conformità del bene a norme specifiche
Condizioni di pagamento
Limitazioni della responsabilità per ritardo nella consegna o per
mancanza di conformità
Clausola di forza maggiore
Legge regolatrice del contratto
Foro competente
Lingua del contratto
INCOTERMS
Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per
l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci
maggiormente usati nella vendita internazionale.
Essi servono ad evitare fraintendimenti, controversie e contenzioso
tra i contraenti, che spesso non sono consapevoli delle diversità tra
le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi.
L’oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e
alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo
alla consegna della merce.
Scopo primario degli Incoterm è infatti sempre stato quello di
disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio dalla
frontiera.
EX Works (EXW)
Franco fabbrica, franco magazzino, ecc.
(....luogo convenuto)
Il venditore ha solo l’obbligo di mettere a disposizione del
compratore la merce nei propri locali o in altro luogo convenuto (es.
magazzino, fabbrica ecc) nel giorno e ora convenuti, senza
provvedere al suo caricamento a bordo del mezzo ed allo
sdoganamento all’esportazione.
Nel contratto di vendita può comunque essere pattuito che il
venditore si assuma la responsabilità ed i rischi connessi
all'operazione di carico della merce.
La condizione di vendita EXW rappresenta il livello minimo di
obbligazioni per il venditore.
Il compratore dopo aver preso in consegna la merce non appena è
stata messa a sua disposizione nel luogo, giorno e ora convenuti,
deve sopportare tutti i rischi e gli oneri dal momento in cui gli è stata
messa a disposizione la merce.
DELIVERED DUTY
PAID (DDP)
Reso sdoganato
(....luogo di destinazione convenuto)
Il venditore deve consegnare la merce sdoganata all’importazione nel
luogo convenuto del Paese di destinazione alla data concordata, ma
non scaricata dal mezzo con cui è stato effettuato il trasporto.
Deve sostenere tutti i rischi e gli oneri fino a quel momento, deve fornire
tutta la documentazione necessaria per mettere il compratore in grado
di ritirare la merce entro i termini di tempo concordati, nonché
sdoganare la merce all’importazione nel Paese di destinazione e
pagare imposte, oneri e diritti per l’importazione, se dovuti. Deve poi
provvedere ad ottenere, a sue spese e rischi eventuali, licenze e
autorizzazioni di importazione.
Il compratore deve ritirare la merce immediatamente non appena gli
sia stata messa a disposizione nel posto di destinazione convenuto.
Questa condizione di vendita può essere utilizzata per tutti i modi di
trasporto. Tuttavia, qualora la consegna venga effettuata nel porto di
destinazione a bordo della nave sarebbe più appropriato usare il DES;
qualora invece, la stessa venga effettuata sulla banchina (molo)
sarebbe più appropriato utilizzare il DEQ.
Con l’attuazione della direttiva CE
94/62 “Imballaggi e rifiuti di
imballaggio” (modificata con la
direttiva 2004/12/CE) il sistema si è
esteso alla maggior parte dei paesi
europei, con l’esclusione dell’Italia,
che ha adottato il sistema di
contribuzione al CONAI.
Polonia
Zielony Punkt
In Polonia il Punto Verde è attivo dall’8 febbraio 2002.
Gestito da REKOPOL,
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
ul. Pory 59,
02-757 Warszawa
www.rekopol.pl
Leggi nazionali: The Waste Act (11/05/2002), The Act on Packaging
and Packaging Waste (11/05/2002), The Act on Producer
Responsibility with regard to the Management of Certain Waste,
Product Fee and Deposit Fee (11/05/2002).
Il sistema raccoglie e ricicla tutti i tipi di imballaggi da quelli per uso
casalingo ai quelli industriali.
SPAGNA
In Spagna il Punto Verde è attivo dal 22 novembre 1996, è nato allo
scopo di attuare l’ordinanza per il ritiro e riciclo dei rifiuti da
imballaggio in Spagna
Gestito da ECOMBES
Ecoembalajes España, S.A
Orense, 4 - 8ª planta
E- 28020 Madrid
www.ecombes .com
Leggi nazionali:Packaging and Packaging Waste Act 11/97
(La legge obbliga il produttore e distributore degli imballaggi dei
prodotti posti in consumo a partecipare al ritiro e all’opera di
riciclaggio)
FRANCIA
In Francia il Punto Verde è attivo dal 1992, in risposta al decreto del
1 aprile 1992.
Gestito da ECO EMBALLAGES
44 avenue Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret
www.ecoemballages.fr
La Francia è stato il secondo paese dopo la Germania ad adottare il
sistema del punto verde
Leggi nazionali: Decreto del 1 aprile 1992 (qualsiasi persona
responsabile dell’immissione nel mercato di prodotti e relativi
imballaggi deve contribuire al ritiro degli imballaggi o attraverso un
proprio sistema di raccolta o aderendo ad un sistema di raccolta
pubblico), Legge 15 juillet 1975 (grands principes de la politique
française en matière de déchets), direttiva 94/62/CE.
GRAN BRETAGNA
In Gran Bretagna ci sono diversi sistemi per il riciclo dei rifiuti da
imballaggi.
Le imprese che vogliono utilizzare il Punto Verde devono concludere
un contratto di licenza del marchio punto verde, Green Dot, con la
società VALPAK
Valpak Ltd.
Vantage House,
Stratford Business Park
Banbury Road
Stratfort-upon-Avon Warwickshire
CV37 7GW www.green-dot.org.uk
Leggi nazionali: "The Producer Responsibility Obligations
(Packaging Waste) Regulations del 1997"
REPUBBLICA CECA
Nella Repubblica Ceca il Punto Verde è attivo dal 1997.
Gestito da EKO-KOM
Na Pankráci 1685 / 19
140 21 Prague 4
Czech Republic
www.ekokom.cz
Opera attraverso contratti di licenza del marchio
Leggi nazionali: Packaging Act No. 477/2001, direttiva
94/62/EC (recepita in Repubblica Ceca con decreto di
legge 31 dicembre 2001)
AUSTRIA
In Austria il Punto Verde è attivo dal 1993, come risposta all’
“Austrian Packaging Ordinance”.
È gestito da ARA (Altstoff Recycling Austria AG)
Mariahilferstrasse 123
1062 Vienna
www.ara.at
Leggi nazionali: Austrian Packaging Ordinance (1 ottobre 1993)
raccoglie sia gli imballaggi del consumo privato sia dell’uso
industriale.
Opera attraverso contratti di licenza del marchio
SLOVACCHIA
In Slovacchia il Punto Verde è attivo dall’aprile del 2003.
È gestito da ENVI-PAK
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
www.envipak.sk
Ha un contratto di licenza con PRO EUROPE per l’uso del marchio
Il sistema consiste nella concessione del marchio punto verde
calcolato sul volume e tipologia di imballaggio.
Leggi nazionali: Waste Act No. 223/2001, Packaging Waste Act No.
529/2002, Governmente regulation No. 220/2005 –limits for
recycling and recovery of packaging waste.
UNGHERIA
In Ungheria il Punto Verde è attivo da aprile del 2001.
È gestito da ÖKO-Pannon Kht.
1146 Budapest
Hungária krt. 179-187
www.okopannon.hu
Leggi nazionali: Decreto 94/2002 on "packaging and packaging
waste”: recepimento della direttiva 94/62/CE, “the Product Charge
Law” (1995)
SLOVENIA
In Slovenia il Punto Verde è attivo da luglio 2003.
È gestito da SLOPAK
vodovodna 100
1000 Ljubljana
www.slopak.si
Ha un contratto di licenza con PRO EUROPE per l’uso del
marchio
Leggi nazionali: “Management of Packaging and Packaging
Waste” 2000
GRECIA
In Grecia il Punto Verde è attivo dal 1 marzo 2003
È gestito da HERRCO (Hellenic Recovery & Recycling Corporatio
Himaras 5
Maroussi 15125 Greece
www.herrco.gr
Leggi nazionali: Legge No.2939, Agosto 2001, "Terms and
Measures for the alternative management of packaging
Establishment of the National Organization for the Alternative
Management of Packaging and Other Waste (NOAMPOW)”
HERRCO raccoglie e ricicla la plastica, il vetro, l’alluminio, i metalli e
i cartoni delle bevande.
BULGARIA
In Bulgaria il Punto Verde è attivo da febbraio 2004
È gestito da EcoPack Bulgaria Jsc
784 Sofia,
180 Tzarigradsko Shousse Blvd.
www.ecopack.bg
Leggi nazionali: Waste Management Act (WMA)
EcoPack è l’unica organizzazione nel paese che dal
2005 ha avviato un progetto pilota per la raccolta
differenziata su larga scala, in tutto il paese.
ROMANIA
In Romania il Punto Verde è attivo dal 2003.
È gestito da ECO-ROM Ambalaje SA
Avenue 1 Mai
6 District,
061629 Bucharest
www.ecoromambalaje.ro
Ha un contratto di licenza con PRO EUROPE per l’uso del marchio
raccoglie sia gli imballaggi del consumo privato sia dell’uso
industriale.
Si occupa del ritiro e del riciclo di tutti i tipi di imballaggi
Leggi nazionali: Directive 04/12/EC on packaging and packaging
waste, Government Decision (GD) No. 621/2005, regarding
management of packaging and packaging waste.
TURCHIA
In Turchia il Punto Verde è attivo dal 2003.
È gestito da ÇEVKO
Cenap Sehabettin Sok. No: 94
81020 Kosuyolu Kadiköy
Istanbul
www.cevko.org.tr
Si occupa della raccolta e del riciclo di plastica, vetro, metalli, carta,
cartone e materiali compositi.
Leggi nazionali: “Regulation on the Control of Packaging and
Packaging Waste” in vigore dal 1 gennaio 2005.
LITUANIA
In Lituania il Punto Verde è attivo dal 2003.
È gestito da ŽALIASIS TAŠKAS, UAB
Mindaugo st. 32
LT-2006 Vilnius
www.zaliasistaskas.lt
Ha un contratto di licenza con PRO EUROPE per l’uso
del marchio (3 marzo 2003)
Leggi nazionali: “Law on Packaging and Packaging
Waste Management” del 1 gennaio 2003, “Law on
Environment pollution Tax” del 1 gennaio 2003.
LETTONIA
In Lettonia il Punto Verde è attivo da gennaio del 2000.
È gestito da LATVIJAS ZALAIS PUNKTS
Baznicas street 20/22
Riga, LV-1010
www.zalais.lv
Si occupa del ritiro e del riciclo: degli imballaggi, del materiale
usa e getta (stoviglie da tavola), dei materiali pericolosi per
l’ambiente e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Leggi nazionali: Packaging Law in vigore dal 1 luglio 2002,
Natural Resources Tax Law in vigore dal primo gennaio 2006.
ESTONIA
In Estonia il Punto Verde è attivo da luglio 2004.
È gestito da Estonian Recovery Organization (ERO)
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
www.eto.ee
Leggi nazionali: “The Packaging Act” (giugno 2004). La
legge obbliga il recupero di tutti gli imballaggi immessi
sul mercato.
SVEZIA
In Svezia il Punto Verde è attivo dal 1994.
È gestito da Reparegistret AB (REPA)
Box 712 S-101 33 Stockholm
www.repa.se
Le società affiliate a REPA che si occupano del ritiro e del riciclo dei
rifiuti sono: Plastkretsen (per i rifiuti da imballaggio di plastica),
Returwell (per il cartone ondulato), Returkartong (per i rifiuti da
imballaggio di carta e cartone), Metallkretsen (per i rifiuti da
imballaggio di metallo)
I rifiuti da imballaggio di vetro sono gestiti da Svensk Glas
Återvinning, nata nel 1986 e con un proprio sistema di
finanziamento.
Leggi nazionali: “Ordinance on Producers' Responsibility for
Packaging” del 1997
NORVEGIA
In Norvegia il Punto Verde è attivo da gennaio 2000.
È gestito da Grønt Punkt Norge AS
Karenslyst Allé 9A
P.o Box 91 Skøyen
N-0212 Oslo
www.grontpunkt.no
Si occupa del ritiro e del riciclo: dei rifiuti da imballaggio di plastica
(sia uso privato che professionale), dei rifiuti da imballaggi di
cartone, dei cartoni delle bevande, dei metalli.
Leggi nazionali: “Eco-tax on packaging materials” dal 1994, direttiva
94/62/CE “imballaggi e rifiuti di imballaggio”
IRLANDA
In Irlanda il Punto Verde è attivo dal 1997.
È gestito da Repak Limited
No. 1 Ballymount Road,
Clondalkin Dublin 22
www.repak.ie
Si occupa del ritiro e del riciclo di: vetro, plastica, carta, acciaio e
alluminio
Leggi nazionali: “Waste Management Act” del 1996, Waste
Management (Packaging) Regulations 1997 ("the Regulations").
PORTOGALLO
In Portogallo il Punto Verde è attivo dal 1996.
È gestito da Sociedade Ponto Verde S.A.
Edifìcio Infante D. Henrique
Rua João Chagas, 53-1° Dt °
P 1495-072 Cruz Quebrada-Dafundo.
www.pontoverde.pt
Si occupa del recupero e del ritiro di: vetro, plastica, carta, cartone,
alluminio, acciaio e legno.
Leggi nazionali: Law-Decree No. 366-A/97, Regulation Ordinance
No. 29-B/98, Law-Decree No. 162/2000.
BELGIO
In Belgio il Punto Verde è attivo dal 1994.
È gestito da Fost Plus
Rue Martin V 40
B-1200 Brussels
www.fostplus.be
La raccolta è così organizzata: Vetro (bottiglie, bottigliette, barattoli),
carta e cartone (compresi i giornali e le riviste), PMD (bottiglie e
flaconi di plastica, imballaggi metallici, cartoni delle bevande).
Leggi nazionali: Cooperation Agreement between the three Belgian
regions Brussels, Flanders and Wallonia (recepimento della direttiva
Europea 94/62/CE), in vigore dal 5 marzo 1997.
OLANDA
In Olanda il Punto Verde è attivo dal 2005
È gestito da Nedvang
Schorpioenstraat 290
3067 KW Rotterdam
www.nedvang.nl
Si occupa del recupero e del riciclo di: plastica, carta e cartone,
vetro e legno, sia per quanto riguarda il consumo privato che quello
industriale.
Leggi nazionali: Packaging Decree del 24 marzo 2005,
“Supplementary Agreement” del 27 luglio 2007 (in vigore dal 1°
gennaio 2008), che fissa una tassa per tutte le aziende che
immettono più di 15.000 Kg di imballaggi nel marcato olandese.
FINLANDIA
In Finlandia il Punto Verde è attivo dal 1997.
È gestito da the Environmental Register of Packaging PYR Ltd
Iso Roobertinkatu 1 A
00120 Helsinki
www.pyr.fi
Non è stato fondato da compagnie private ma da organizzazioni
pubbliche dell’industria e del commercio.
Si occupa del ritiro e del riciclo di: cartone ondulato, sacchetti e
imballaggi industriali, carta e cartone, cartoni delle bevande,
plastica, alluminio, stagno, acciaio e legno.
Leggi nazionali: Finnish Wastw Act (1993/1072), Council of State
Decisions on Packaging and Packaging Waste (962/1997 e
17/2005)
UCRAINA
In Ucraina il Punto Verde è attivo dal 1999.
È gestito da UkrPEC
10-A Ryleeva str., r. 514
04073 Kyiv
Ha un contratto di licenza con PRO EUROPE per l’uso del marchio.
È un organizzazione pubblica.
Leggi nazionali: Ukrainian Law On Waste (1998)
CIPRO
A Cipro il Punto Verde è attivo dal 2002.
È gestito da GREEN DOT (CYPRUS) Public Co. Limited
41-49 St. Nicolao Str.,
Nimeli court, Block B, Suite B21,
Engomi, 2408 Nicosia
www.greendot.com.cy
Leggi nazionali: The Packaging Waste Act 32 (I) 2002.
Il primo obiettivo fissato dalla legge era quello di rispettare i requisiti
della direttiva europea 94/62/CE entro il 31 dicembre 2005. Il
termine per raggiungere i requisiti fissati dalla direttiva 2004/12/EU
(modifica della direttiva 94/62) è il 31 dicembre 2012.
LUSSEMBURGO
Nel Lussemburgo il Punto Verde è attivo dal 1995.
È gestito da VALORLUX A.S.B.L.
Zone Industrielle Am Bann
3372 Leudelange B.P.26
3205 Leudelange
www.valorlux.lu
È nato in quanto iniziativa del settore privato.
Leggi nazionali: “The Grand-Ducal Ordinance” del 10 ottobre 1998,
in vigore dal 1 gennaio 1999, ha come
obiettivo di prevenire, ridurre, riutilizzare e / o riciclare i rifiuti
d’imballaggio.