Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari VI Convegno del Centro Apistico Regionale Anagrafe e sanità nel settore apistico: strategie d’intervento e prospettive future Luigi Ruocco Dirigente veterinario, Ufficio II 19 ottobre 2015 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Viale Pilone 113 – ASTI Perché un’anagrafe? tutela economico-sanitaria, profilassi animale e valorizzazione del patrimonio apistico; sicurezza alimentare; farmacosorveglianza; politiche di sostegno; tutela e salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema; miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario. NORMATIVA Decreto Legge 23 ottobre 1925 n. 2079 “Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura”. DPR 320/54 (RPV) Artt. 154 – 158, disciplina lotta alle malattie delle api. DPR 30 aprile 1996, n.317 Art. 1. comma 2: Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento. LEGGE 24 dicembre 2004, n.313: disciplina dell'apicoltura. Art. 6: Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, … , specificando collocazione e numero di alveari, entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n.158: Art. 14: Il titolare dell’azienda, se non già registrato presso il SV dell’ASL competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio. REGOLAMENTO (CE) 852/2004: Art. 6, comma 2: Ogni OSA notifica all’opportuna autorità competente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. REGOLAMENTO (CE) 1234/2007: Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura (programmi triennali di sostegno all’apicoltura poi detti programmi apicoli). DECRETO 4 dicembre 2009, Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale. D.M. 11 agosto 2014, Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009. DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale Elementi a) Denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici; b) La banca dati dell’anagrafe apistica, di seguito detta BDA; c) Cartello identificativo; d) Registro d’allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell’anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.). DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale Fondamenti • Denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari; • Assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari (codice alfanumerico ai sensi del D.P.R. 317/96 e circolare del Ministero della sanità n. 11 del 14 agosto 1996): IT001RM005 - IT001RMA05 • Registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo. BDA: Principi 1. Ufficialità e centralità (unica, la fonte a cui deve far riferimento ciascun portatore di interesse). 2. Responsabilità dell’apicoltore e/o delegati, delle associazioni di categoria e dei SV delle ASL ciascuno per le proprie competenze. 3. Integrazione con le soluzioni tecnico-organizzative già adottate a livello regionale e locale. 4. Alimentazione in tempo reale evitando duplicazioni e richieste ridondanti. 5. Accessibilità del dato agli aventi diritto, alle PA e ai richiedenti nel rispetto della normativa sulla privacy. DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale Responsabili • il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata; • le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA; • il CSN; • i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali; • l’AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN; • le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; • il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale + DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo Compiti del proprietario Il proprietario dell’apiario o la persona da lui delegata: a) denuncia la propria attività all’ASL e richiede l’attribuzione del codice identificativo; b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento; c) provvede alla identificazione dei singoli alveari, riportando sulle arnie il codice identificativo individuale ed un progressivo numerico; d) registra e aggiorna annualmente, nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza degli apiari ( = numero alveari) nonché l’ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell’indirizzo e delle coordinate geografiche; nel caso in cui non vi siano state variazioni, provvede a confermare le informazioni già registrate in BDA (“conferma dati annualità precedente”); e) accede alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento; f) comunicare la cessazione dell’attività di apicoltura. DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale + DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo Compiti del SV Il SV delle ASL competenti per territorio: a) attribuisce il codice identificativo all’apicoltore e registra l’allevamento in BDA; b) effettua controlli per verificare la corretta applicazione del sistema I&R degli allevamenti apistici, sottoponendo a controllo annuale almeno l’1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell’analisi del rischio e ne registra gli esiti in BDA; c) visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale; d) registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega. DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale + DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo Compiti delle Regioni e PP.AA. Le Regioni e le PP.AA.: a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza; b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell’applicazione del presente decreto sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero della Salute di concerto con il MIPAAF, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano. D.M. 11 agosto 2014 Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale - Registrazione dell’apicoltore - • Ogni proprietario di alveari dichiara, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l’inizio dell’attività di apicoltura e richiede l’assegnazione di un codice identificativo univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal SV dell’USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell’apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall’inizio dell’attività di apicoltura. • Con la dichiarazione di cui sopra si intende assolto l’obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all’art 6 della legge 313/04 “Disciplina dell’apicoltura”. • Al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la PA, sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l’obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 inerente l’igiene dei prodotti alimentari. DELEGA Il proprietario degli alveari, o suo delegato, comunica alla BDA se intende egli stesso operare l’aggiornamento della BDA o se intende avvalersi della facoltà di delegare ad uno (uno solo) dei soggetti il compito di aggiornare la BDA con le informazioni dovute. Anagrafe Apistica Nazionale: la Banca Dati Apistica Autenticazione Richiesta account Validazione account Selezione ruolo Profili e funzionalità -1 Profili e funzionalità -2 Attribuzione delega Gestione deleghe Anagrafica persone Azienda Attività di apicoltura Apiari Ubicazione Apiari -1 Ubicazione Apiari -2 D.M. 11 agosto 2014 Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale - Aggiornamento BDA - • le informazioni relative al censimento annuale (nel caso di temporanea interruzione di attività, gli apicoltori che intendono mantenere l’iscrizione nell’anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l’aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti, dichiarando possesso zero di alveari per l’anno di riferimento); • le informazioni inerenti le movimentazioni: a) qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine), contestualmente al verificarsi dell’evento; b) gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario (entro 7 giorni); c) la compilazione on-line del Documento di accompagnamento sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai SV del modello cartaceo dello stesso documento; d) la DGSAF può, con proprie disposizioni, variare la tipologia di movimentazioni per le quali è prevista la registrazione in BDA. Censimenti Movimentazioni Uscite/Ingressi Cartello identificativo • di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo; • dimensioni minime equivalenti al formato A4; • colore del fondo bianco; • riportante la scritta “Anagrafe Apistica Nazionale – D.M. 04/12/2009” e il codice identificativo univoco dell’apicoltore; • caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile; • gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario; • i cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente manuale. Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a: • tipologia di attività: produzione per commercializzazione/apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313) produzione per autoconsumo • modalità di allevamento: apicoltura convenzionale apicoltura biologica • classificazione degli apiari detenuti: stanziali nomadi • specie e sottospecie allevata: Apis mellifera ligustica Apis mellifera siciliana/sicula Apis mellifera carnica Apis mellifera altro. D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 DENUNCIA CAPO II - Denuncia delle malattie infettive e diffusive Art. 2 – Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all’art.1, …, deve essere immediatamente denunciata al Sindaco. • Peste americana • Peste europea • Nosemiasi (solo Nosema apis) • Acariosi (Acarapis woodi) • Infestazioni • Varroatosi (Varroa destructor, endemica, > O.M. 21-4-1983 e O.M. 17-2-1995) parassitarie esotiche Tropilaelaps spp. (O.M. 20-04-2004) da Aethina tumida e D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 - IMPORTAZIONE CAPO IX - Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario. D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 - NORME DI CARATTERE GENERALE Definizione di «caso»? La presenza CAPO XXIX – Malattie delle api di sintomi clinici o Art. 154 – Nei casi di malattie delle api (pesti apiarie, nosemiasi, l’isolamento di spore acariasi) il Sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti o batteri? provvedimenti: a) Divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile di contagio; b) Divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli infetti o sospetti; c) Divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione; d) Chiusura delle arnie vuote; e) Divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell’apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati. Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api calcolato in almeno 3 chilometri dall’apiario infetto. D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 – PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI CAPO XXIX – Malattie delle api Art. 155 – A completamento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L’apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato. Art. 156 – Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e l’acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi. Quali sono i Art. 157 – In casi particolari il Prefetto può autorizzare il trasferimento criteri perdegli la alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario. chiusura del focolaio? Art. 158 - Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e, dove esiste, al consorzio apistico provinciale. D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320, Artt. 154-158 - CRITICITA’ - • Definizioni interpretabili • Misure talvolta inadeguate dal punto di vista scientifico • Di difficile attuazione • Adozione di un approccio simile a quello utilizzato per le malattie del bestiame • Scarse denunce di malattia da parte degli apicoltori • Mancata attuazione delle misure Note di chiarimento del Min Sal sulla Nosemiasi Nota 17114 del 01-10-2011 – Nosemiasi. • Le misure previste dal RPV per la nosemiasi (sequestro) si applicano solo in presenza di sintomi clinici tipici causati da Nosema apis. • L’isolamento di spore di Nosema ceranae non deve essere denunciato né determina l’aperura di un focolaio e l’applicazione delle norme contenute nel RPV. • Non essendoci trattamenti autorizzati viene consigliato l’uso di buone pratiche apistiche e integratori. Note di chiarimento del Min Sal sulla Peste Americana Nota 7575 del 18-04-2012 - Peste Americana. • L’isolamento delle spore in un alveare non è sufficiente per ordinare la distruzione dell’alveare. La distruzione deve essere effettuata solo negli alveari che presentano la malattia in forma conclamata; • La distruzione può essere ordinata anche in assenza di prove di laboratorio, è sufficiente che il veterinario ASL ritenga che i sintomi di malattia siano riconducibili a peste americana; • L’apiario rimane sotto sequestro per 14 giorni e sottoposto a un nuovo controllo clinico. Se altri alveari presentano la malattia in forma conclamata si procede nuovamente alla distruzione degli stessi; • Sconsigliato l’uso degli antibiotici perché la malattia ricompare nel momento in cui vengono interrotti. Note di chiarimento del Min Sal sulla Peste Europea Nota 22996-03/12/2013-DGSAF-COD_UO-P – Peste europea. • «Caso di peste europea» = la conferma da parte del Veterinario Ufficiale della presenza in apiario di forme cliniche tipiche di malattia. Nei casi dubbi è possibile ricorrere agli esami di laboratorio o kit di campo; • Nei casi di sospetto evidenziati a seguito di segnalazione clinica o sulla base di referti di prove di laboratorio che confermino l’isolamento di Melissococcus plutonius, effettua un sopralluogo in apiario al fine di confermare o escludere la presenza di forme cliniche di malattia; • Distruzione delle famiglie non più vitali e di quelle con un quadro clinico che evidenzia una forte compromissione della famiglia; • Per le altre famiglie con sintomi clinici ma non compromesse è effettuata la messa a sciame (eliminazione dei favi del nido) associata a: - sostituzione della regina, - aggiunta di api adulte provenienti da famiglie sane, - appropriata nutrizione da realizzarsi su famiglie con sintomi in forma lieve; • In questi ultimi apiari, il sequestro dura almeno 9 giorni e comunque il tempo strettamente necessario per consentire la verifica da parte del Veterinario Ufficiale che negli alveari non vi siano sintomi clinici di malattia nelle larve nate dopo la ripresa della deposizione da parte della regina. Qualora i sintomi clinici dovessero persistere, il sequestro è mantenuto fino alla scomparsa dei sintomi clinici. • Nel caso di distruzione di tutte le famiglie che presentano sintomi clinici tipici di malattia su richiesta dell’apicoltore, il sequestro viene revocato una volta effettuata la distruzione delle famiglie. O.M. 17 febbraio 1995: profilassi varroasi - CRITICITA’ - Art. 1: nei casi di Varroasi, il sindaco ricevuta la denuncia dispone.. • Cosa si intende “caso”? • La presenza di poche Varroe è sufficiente per aprire un focolaio? • Quando si deve quindi aprire un focolaio? Art. 2: il Sindaco dispone l’esecuzione degli interventi diagnostici per l’accertamento del livello di parassitosi negli apiari posti in un raggio di 5 km. Gli interventi diagnostici e disinfestanti possono all’occorrenza coincidere. • Metodica diagnostica? • Livello di parassitosi che discrimina l’esecuzione o meno del trattamento disinfestante? • Controlli attuabili i in 5 km di raggio? Art 3: … i provvedimenti sanitari sono revocati dopo accertamento ufficiale dei risultati degli interventi effettuati tramite controlli clinici e parassitologici ovvero dopo l’avvenuta distruzione dell’apiario • Interventi diagnostici? • Come devono essere valutati i risultati dei controlli clinici e parassitologici ai fini della revoca delle misure o al contrario per la distruzione degli alveari? Note di chiarimento del Min Sal sulla Varroa Nota 13975 del 12-07-2013 e nota 22996 del 03/12/2013 • La denuncia di varroatosi si effettua solo in presenza di forme cliniche di malattia; • Forme cliniche: api con addome piccolo + ali deformi + varroe in fase foretica, accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie, nonché essere causa di re-infestazione degli apiari circostanti; • Spesso le forme particolarmente gravi sono la conseguenza della mancata o errata esecuzione di trattamenti; • Gli interventi diagnostici negli apiari presenti nel raggio di 5 km sono solo di tipo clinico e diretti ad individuare altri casi di malattia; • Gli apiari sotto sequestro devono essere sottoposti a trattamento contro Varroa destructor oppure sottoposti a distruzione (nel caso il Veterinario Ufficiale ritenga che il trattamento sia comunque ininfluente nell’assicurare la sopravvivenza della famiglia); • Il sequestro permane fino alla regressione dei sintomi clinici o alla distruzione degli alveari con sintomatologia. Proposta di modifica della attuali norme di controllo delle malattie delle api -1 • DDL Lorenzin: «Il Ministro della salute può disporre con decreto di natura regolamentare, previo parere del CSS, specifiche misure tecniche volte a contenere le malattie …, qualora queste abbiano assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali». Peste americana - Peste europea – Nosemiasi - Varroasi • Viene introdotta la “notifica” da farsi direttamente al Veterinario Ufficiale della ASL. • A seguito di notifica, l’apertura e la chiusura del focolaio sono gestite dalla ASL in assenza del coinvolgimento del Sindaco. Peste americana • Notifica di sospetto: forme cliniche oppure esiti di prove di laboratorio (sporebatteri) comunicata da apicoltore, laboratorio etc… • Conferma: la conferma è effettuata dal Veterinario Ufficiale in presenza di sintomi clinici tipici di malattia (possibile farsi coadiuvare da kit di campo e in casi particolarmente dubbi anche prove di laboratorio) • Misure a seguito di conferma: • • • • Sequestro dell’apiario Distruzione delle sole famiglie con sintomi clinici di malattia Controlli clinici negli apiari presenti nel raggio di 1 km (da valutare) Revoca del sequestro e chiusura del focolaio in assenza di nuovi casi clinici di malattia a distanza di 15 giorni dalla distruzione. Proposta di modifica della attuali norme di controllo delle malattie delle api -2 Peste europea • Sequestro minimo di 1 settimana. • Distruzione delle famiglie non più vitali e di quelle con un quadro clinico con prognosi infausta. • Per le restanti famiglie con sintomi clinici possibile applicare una delle seguenti misure: - messa a sciame - sostituzione della regina - aggiunta di api adulte - appropriata nutrizione. • Revoca del sequestro se al termine del periodo prescritto le famiglie rimanenti non presentano nuovi sintomi clinici di malattia. • Non ci sono zone di sorveglianza. Nosemiasi (Nosema apis) • Sospetto: isolamento di spore di Nosema apis, notifica apicoltore forme cliniche con diarrea. • Conferma: sintomi clinici + isolamento di spore di Nosema apis • Misure di controllo: sequestro fino alla scomparsa dei sintomi e contestuale adozione di buone pratiche apistiche (corretto orientamento delle arnie e appropriata nutrizione). Proposta di modifica della attuali norme di controllo delle malattie delle api -3 Varroa 1. Piani regionali per il trattamento degli apiari che sulla base delle linee guida ministeriali tengano conto delle tipologie produttive e degli ecosistemi del territorio (es. tempistica di trattamento). 2. Piani di controllo da parte delle Regioni per verificare la corretta esecuzione dei trattamenti. 3. Individuazione di misure di intervento in caso di mancata effettuazione dei trattamenti. Alcune considerazioni … • Modifiche utili ad incentivare la denuncia degli apicoltori? • L’intervento del Veterinario Ufficiale è un valore aggiunto? • Promozione della prevenzione (pagamento di Peste A e Peste E con la Legge 218 per chi adotta buone pratiche … e viene accreditato dalla ASL)? • Nel caso dell’attivazione di sistemi di accreditamento basati sull’adozione di buone pratiche apistiche … • Sono efficaci? • Sono applicabili? • Sono controllabili? Aethina tumida, Piccolo coleottero dell’alveare, diffusione nel mondo Aethina tumida, Ciclo biologico Sono possibili fino a sei generazioni/anno Normativa • Codice Sanitario degli Animali Terrestri (Art. 1.1.3) e Direttiva 82/894/CEE, dispongono la notifica entro 24 ore del rilevamento di Aethina tumida alla OIE e alla Commissione europea. • La Direttiva 92/65/CEE prevede che il certificato sanitario per gli scambi comunitari di api e bombi possa essere emesso solo se questi provengono da un territorio non soggetto a restrizione per Aethina tumida di 100 km di raggio. • Il Regolamento 206/2010/UE prevede che api regine e colonie di bombi possano provenire solo da Paesi terzi autorizzati e da un territorio non soggetto a restrizione per Aethina tumida (100 km dal caso accertato). • Ordinanza 20/4/2004, Profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp. Codice degli animali terrestri Capitolo 9.4. Infestazione da Aethinia tumida Un paese in cui è stata accertata la presenza di A.tumida: • può riacquisire l’indennità solo dopo che siano trascorsi 5 anni di sorveglianza (95% confidenza, 1% prevalenza) con esito negativo; • può commercializzare solo api regine a condizione che: A. la partita sia stata sottoposta ad esame clinico B. provengano da un area di 100 km di raggio dove nessun apiario è stato soggetto a misure restrittive per Aethina tumida nei precedenti 6 mesi; • il miele deve essere: – filtrato, – sottoposto a trattamento a 50 C°, – congelato a -12 C°; • la sorveglianza deve proseguire anche negli anni successivi. OM 20 aprile 2004, Norme per la profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp. • Malattia denunciabile. • Possono essere adottate (se ritenute applicabili) le misure già previste nel RPV per il controllo ed eradicazione di altre malattie delle api (CAPO XXIX artt. 154-158): • sequestro, • distruzione delle arnie infette (fuoco), • trattamento del terreno circostante, • zone di sorveglianza, • trasferimento delle arnie dalle località infette previo accertamento sanitario. Controlli per la prevenzione d’introduzione di Aethina Tumida in Italia • L’Italia è l’unico SM della UE che effettua da diversi anni controlli gratuiti preventivi sulle partite di api regine importate; • I controlli vengono effettuati presso due laboratori (IZS Roma e IZS Varese) prima che la partita arrivi a destino in apiario; • Negli altri Paesi UE i controlli sono invece effettuati contestualmente all’arrivo della partita in apiario; • In Italia i controlli hanno riguardato prevalentemente api regine provenienti dall’Argentina; • Tutti i controlli effettuati sono risultati negativi. First occurence of Aethina tumida in Italy Aethina tumida nel mondo Distribuzione mondiale Aethina tumida, lugl-dic 2014 Distribuzione mondiale Aethina tumida, lugl-dic 2015 Prime misure Nota della DGSAFV n.18843 del 12 settembre 2014 a) Individuazione di una zona protezione (ZP) di 20 km di raggio; b) Controllo clinico di tutti gli apiari presenti nella ZP (in ciascun apiario controllo di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza del 5% con 95% di confidenza); c) Rintraccio e controllo a destino degli apiari che hanno effettuato nomadismo nella zona a rischio; d) Distruzione dell’intero apiario in caso di rilevamento di Aethina tumida e trattamento del terreno circostante. (un abbattimento selettivo = distruzione delle sole arnie infestate, non sarebbe stato coerente con l’obiettivo di eliminare rapidamente tutti i siti di replicazione di Aethina tumida presenti nella ZP a causa della bassa sensibilità della diagnosi clinica e della conseguente alta probabilità di risultati falsi negativi (non è possibile escludere che le arnie che risultano non infestate possano contenere uova non visibili a occhio nudo (2/3 più piccole di quelle delle api) spesso deposte in piccole fessure) e dei lunghi tempi di ricontrollo) Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e Comunitario per rinvenimento di Aethina tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC), n. 94 del 19 settembre 2014 Nella ZP di 20 km: • Censimento e sequestro di tutti gli allevamenti apistici; • Visita di tutti gli apiari tesa a verificare la presenza di Aethina tumida nella forma adulta o larvale; • In caso di rilevamento di Aethina tumida, distruzione dell’intero apiario e trattamento del terreno circostante; • Nella totalità delle arnie, trappole da esaminare dopo 48 ore e a cadenza settimanale; • Blocco di ogni movimentazione. Nella ZS (il restante territorio della Regione Calabria) • Medesime misure della ZP (censimento e sequestro di tutti gli apiari, controlli clinici, trappole, distruzione degli apiari infestati etc.); • Movimentazione consentita solo all’interno della ZS e se apiario indenne da Aethina tumida (negativo in due verifiche compiute a distanza di 21 giorni). 1 ottobre 2014 - nuove indicazioni alle Regioni per effettuare attività di sorveglianza negli apiari Rischio elevato • Apiari che hanno effettuato attività di nomadismo in Calabria nel 2014; • Apiari che hanno ricevuto materiale biologico (api regine, pacchi d’ape) dalla Calabria nel medesimo anno; • In questi apiari: controllo clinico* degli alveari (2% di prevalenza) e trappole per 3 settimane se negative; Rischio medio • Apiari che hanno effettuato nomadismo in altre regioni ma che si presuma abbiamo avuto contatti con altri apiari che hanno effettuato nomadismo nella regione Calabria; • Apiari con numero di arnie superiore ai 300 alveari; • In questi apiari: controllo clinico degli alveari (5% di prevalenza). *Sono state fornite dettagliate indicazioni su come effettuare il controllo clinico nelle arnie. Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle attività sanitarie della Regione Sicilia A seguito dell’attività di rintraccio degli apicoltori che avevano effettuato attività di nomadismo nella piana di Gioia Tauro, il 7 novembre 2014 è stato accertato un focolaio in Provincia di Siracusa (Comune di Melilli): • distruzione dell’apiario (effettuata il 13 novembre), • istituzione di una ZP di 10 km, in cui: sequestro degli apiari presenti, effettuazione di una indagine epidemiologica per verificare le movimentazioni a rischio in entrata ed uscita dall’apiario infestato, indagini cliniche sugli apiari eventualmente rintracciati, controlli clinici in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza del 5% con 95% di confidenza e numero di alveari tale da rilevare una prevalenza del 2% con 95% di confidenza, uso di trappole che dovranno essere controllate per due mesi Misure adottate dalla Commissione europea Decisione 2014/909/UE • Divieto di spedizione da Calabria e Sicilia verso il rimanente territorio dell’Unione Europea (Italia inclusa) A) api mellifere B) bombi C) sottoprodotti apicoli non trasformati D) miele in favo per consumo umano E) attrezzatture apistiche. La Decisione sarà con ogni probabilità prorogata fino a novembre 2015. Sorveglianza nazionale Nota n. 7104 del 19 marzo 2015 Due tipologie di controllo: A) Controllo random • Individuazione di tre Macro-aree: Nord-Centro-Sud (esclusa Calabria e Sicilia); • In ogni Macro-area devono essere controllati nella fase post-invernale 164 apiari (esame clinico su numero di alveari tale da rilevare una prevalenza del 2% con il 95% di confidenza). B) Controllo basato sul rischio • Ogni regione dovrà controllare nel periodo tardo estivo-autunnale gli apiari che rientrano nei seguenti criteri di rischio: apiari che hanno effettuato attività di nomadismo fuori regione; apiari che ricevono materiale biologico (pacchi d’ape, api regine) da altre regioni; altri criteri individuati dalle regioni. Sorveglianza in Sicilia e Calabria (Nota n. 12686 del 13 maggio 2015) Sicilia: • Province di Siracusa, Catania e Ragusa: 164* apiari da sottoporre a visita clinica (5% prevalenza alveari - 95% confidenza); • Rimanente territorio della Sicilia: 164* apiari da sottoporre a visita clinica (5% prevalenza alveari - 95% confidenza). Calabria: • Tutti gli apiari presenti nella ZP; • 164* apiari da controllare clinicamente nella ZS (5% prevalenza alveari - 95% confidenza). * 2% prevalenza apiari Ulteriori misure di sorveglianza Note n. 22693 e n. 22698 del 9 settembre 2015 Calabria: • 20 postazioni nella ZP; • 10 postazioni ai confini con la ZP; Sicilia: • 3 postazioni nella ZP; • 4 postazioni ai confini della ZP; • Ciascuna postazione è costituita da 2 nuclei orfani. • Ogni nucleo deve avere 2 telaini con covata non opercolata, poche api, polline e miele. • Ogni postazione è soggetta a vista clinica ogni 10 giorni. 61 casi Aethina tumida nel 2014 60 casi Aethina tumida nella ZP in Calabria nel 2014 1 caso Aethina tumida nella ZP in Sicilia nel 2014 61 casi Aethina tumida nella ZS in Calabria e Sicilia nel 2014 14 casi Aethina tumida nel 2015 14 casi confermati al 13/10/2015 nella ZP in Calabria 0 casi confermati al 13/10/2015 nella ZP in Sicilia 14 casi confermati al 13/10/2015 nella ZS in Calabria e Sicilia Perché una strategia di eradicazione a) numero di adulti rilevati nei focolai molto basso (alcune unità), b) pochi alveari con la contemporanea presenza di larve e adulti (segno di infestazione recente), c) esito negativo dei controlli effettuati nei primi giorni nelle altre province calabresi (Crotone, Catanzaro, Cosenza), d) infestazione confinata in un raggio di 18 km dal caso di Gioia Tauro, e) esito negativo dei controlli effettuati su agrumi in stato di decomposizione, f) negatività nel tempo degli apiari presenti nella zona di protezione. L’adozione di una strategia di eradicazione ha evitato che altre regioni italiane venissero sottoposte a misure restrittive da parte della UE (vendita di pacchi d’ape api regine). Strategia di contenimento • Stabilire l’ampiezza delle zone di restrizione in cui limitare le movimentazioni (20-100 km) a partire dal focolaio. • Stabilire i criteri per la movimentazione all’interno delle zone di restrizione. • Stabilire le misure da adottare nelle zone di restrizione: • Utilizzo di trappole negli apiari • Utilizzo di trappole nell’ambiente nella zona infestata • Implementazione di buone pratiche apistiche: a) forza delle famiglie b) igiene dell’arnia c) smielatura entro 2 giorni d) controllo dell’umidità nei locali di smielatura e) trattamenti con farmaci. Grazie per l’attenzione