Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
VI Convegno del Centro Apistico Regionale
Anagrafe e sanità nel settore apistico:
strategie d’intervento e
prospettive future
Luigi Ruocco
Dirigente veterinario, Ufficio II
19 ottobre 2015
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Viale Pilone 113 – ASTI
Perché un’anagrafe?
tutela economico-sanitaria, profilassi animale e
valorizzazione del patrimonio apistico;
sicurezza alimentare;
farmacosorveglianza;
politiche di sostegno;
tutela e salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema;
miglioramento delle conoscenze del settore apistico
sotto il profilo produttivo e sanitario.
NORMATIVA
Decreto Legge 23 ottobre 1925 n. 2079 “Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura”.
DPR 320/54 (RPV) Artt. 154 – 158, disciplina lotta alle malattie delle api.
DPR 30 aprile 1996, n.317 Art. 1. comma 2: Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che
siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento.
LEGGE 24 dicembre 2004, n.313: disciplina dell'apicoltura. Art. 6: Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è
fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, … , specificando collocazione e numero di alveari,
entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei
quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad
almeno il 10 per cento in più o in meno.
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n.158: Art. 14: Il titolare dell’azienda, se non già registrato presso il SV
dell’ASL competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto
servizio.
REGOLAMENTO (CE) 852/2004: Art. 6, comma 2: Ogni OSA notifica all’opportuna autorità competente ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
REGOLAMENTO (CE) 1234/2007: Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura (programmi triennali di
sostegno all’apicoltura poi detti programmi apicoli).
DECRETO 4 dicembre 2009, Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale.
D.M. 11 agosto 2014, Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in
attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009.
DECRETO 4 dicembre 2009
Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale
Elementi
a) Denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;
b) La banca dati dell’anagrafe apistica, di seguito detta BDA;
c) Cartello identificativo;
d) Registro d’allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare
informazioni rilevanti ai fini dell’anagrafe apistica nazionale (documenti di
trasporto, bolle, fatture, ecc.).
DECRETO 4 dicembre 2009
Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale
Fondamenti
•
Denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
•
Assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari
(codice alfanumerico ai sensi del D.P.R. 317/96 e circolare del Ministero della sanità
n. 11 del 14 agosto 1996): IT001RM005 - IT001RMA05
•
Registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti
dal manuale operativo.
BDA: Principi
1. Ufficialità e centralità (unica, la fonte a cui deve far riferimento
ciascun portatore di interesse).
2. Responsabilità dell’apicoltore e/o delegati, delle associazioni di
categoria e dei SV delle ASL ciascuno per le proprie competenze.
3. Integrazione con le soluzioni tecnico-organizzative già adottate a
livello regionale e locale.
4. Alimentazione in tempo reale evitando duplicazioni e richieste
ridondanti.
5. Accessibilità del dato agli aventi diritto, alle PA e ai richiedenti
nel rispetto della normativa sulla privacy.
DECRETO 4 dicembre 2009
Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale
Responsabili
•
il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;
•
le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;
•
il CSN;
•
i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
•
l’AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
•
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
•
il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali.
DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale +
DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo
Compiti del proprietario
Il proprietario dell’apiario o la persona da lui delegata:
a) denuncia la propria attività all’ASL e richiede l’attribuzione del codice
identificativo;
b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento;
c) provvede alla identificazione dei singoli alveari, riportando sulle arnie il codice
identificativo individuale ed un progressivo numerico;
d) registra e aggiorna annualmente, nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31
dicembre di ogni anno, la consistenza degli apiari ( = numero alveari) nonché
l’ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell’indirizzo e delle coordinate
geografiche; nel caso in cui non vi siano state variazioni, provvede a confermare
le informazioni già registrate in BDA (“conferma dati annualità precedente”);
e) accede alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento;
f) comunicare la cessazione dell’attività di apicoltura.
DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale +
DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo
Compiti del SV
Il SV delle ASL competenti per territorio:
a)
attribuisce il codice identificativo all’apicoltore e registra l’allevamento in BDA;
b)
effettua controlli per verificare la corretta applicazione del sistema I&R degli allevamenti
apistici, sottoponendo a controllo annuale almeno l’1% degli allevamenti apistici situati nel
territorio di competenza, selezionati sulla base dell’analisi del rischio e ne registra gli esiti in
BDA;
c)
visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
d)
registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.
DECRETO 4 dicembre 2009 Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale +
DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo
Compiti delle Regioni e PP.AA.
Le Regioni e le PP.AA.:
a)
sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione
di competenza;
b)
effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell’applicazione del presente
decreto sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero della Salute di concerto con il
MIPAAF, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
PPAA di Trento e Bolzano.
D.M. 11 agosto 2014
Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale
- Registrazione dell’apicoltore -
•
Ogni proprietario di alveari dichiara, accedendo alla BDA, direttamente o tramite
persona delegata, l’inizio dell’attività di apicoltura e richiede l’assegnazione di un codice
identificativo univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal SV
dell’USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell’apicoltore. La
dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall’inizio dell’attività di
apicoltura.
•
Con la dichiarazione di cui sopra si intende assolto l’obbligo della comunicazione di
inizio attività di cui all’art 6 della legge 313/04 “Disciplina dell’apicoltura”.
•
Al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la PA, sarà possibile attivare lo
scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione
applicativa per quanto riguarda l’obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Reg.
(CE) n. 852/2004 inerente l’igiene dei prodotti alimentari.
DELEGA
Il proprietario degli alveari, o suo delegato, comunica alla BDA se intende egli stesso
operare l’aggiornamento della BDA o se intende avvalersi della facoltà di delegare ad
uno (uno solo) dei soggetti il compito di aggiornare la BDA con le informazioni dovute.
Anagrafe Apistica Nazionale:
la Banca Dati Apistica
Autenticazione
Richiesta account
Validazione account
Selezione ruolo
Profili e funzionalità -1
Profili e funzionalità -2
Attribuzione delega
Gestione deleghe
Anagrafica persone
Azienda
Attività di apicoltura
Apiari
Ubicazione Apiari -1
Ubicazione Apiari -2
D.M. 11 agosto 2014
Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale
- Aggiornamento BDA -
•
le informazioni relative al censimento annuale (nel caso di temporanea
interruzione di attività, gli apicoltori che intendono mantenere l’iscrizione
nell’anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l’aggiornamento in
BDA della consistenza degli apiari posseduti, dichiarando possesso zero di
alveari per l’anno di riferimento);
•
le informazioni inerenti le movimentazioni:
a) qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi
d’api, api regine), contestualmente al verificarsi dell’evento;
b) gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un
nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario
(entro 7 giorni);
c) la compilazione on-line del Documento di accompagnamento sostituisce a
tutti gli effetti la consegna ai SV del modello cartaceo dello stesso
documento;
d) la DGSAF può, con proprie disposizioni, variare la tipologia di
movimentazioni per le quali è prevista la registrazione in BDA.
Censimenti
Movimentazioni
Uscite/Ingressi
Cartello identificativo
• di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
• dimensioni minime equivalenti al formato A4;
• colore del fondo bianco;
• riportante la scritta “Anagrafe Apistica Nazionale – D.M. 04/12/2009” e il
codice identificativo univoco dell’apicoltore;
• caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro,
stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile;
• gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo
chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario;
• i cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono
validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente
decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del presente manuale.
Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e
sottospecie allevata
Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in
BDA le informazioni relative a:
• tipologia di attività:
produzione per commercializzazione/apicoltore professionista (di cui alla Legge 24
dicembre 2004, n. 313)
produzione per autoconsumo
• modalità di allevamento:
apicoltura convenzionale
apicoltura biologica
• classificazione degli apiari detenuti:
stanziali
nomadi
• specie e sottospecie allevata:
Apis mellifera ligustica
Apis mellifera siciliana/sicula
Apis mellifera carnica
Apis mellifera altro.
D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 DENUNCIA
CAPO II - Denuncia delle malattie infettive e diffusive
Art. 2 – Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e
diffusiva degli animali di cui all’art.1, …, deve essere immediatamente
denunciata al Sindaco.
•
Peste americana
•
Peste europea
•
Nosemiasi (solo Nosema apis)
•
Acariosi (Acarapis woodi)
•
Infestazioni
•
Varroatosi (Varroa destructor, endemica, > O.M. 21-4-1983 e
O.M. 17-2-1995)
parassitarie esotiche
Tropilaelaps spp. (O.M. 20-04-2004)
da
Aethina
tumida
e
D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 - IMPORTAZIONE
CAPO IX - Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione,
esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi
animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine
Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di
origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò
delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di
provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e
previo favorevole controllo sanitario.
D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320
- NORME DI CARATTERE GENERALE Definizione di
«caso»? La presenza
CAPO XXIX – Malattie delle api
di sintomi clinici o
Art. 154 – Nei casi di malattie delle api (pesti apiarie,
nosemiasi,
l’isolamento
di spore
acariasi) il Sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti
o batteri?
provvedimenti:
a) Divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi
materiale possibile di contagio;
b) Divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di
occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere
degli infetti o sospetti;
c) Divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad
appropriata sterilizzazione;
d) Chiusura delle arnie vuote;
e) Divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell’apiario
infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.
Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo
delle api calcolato in almeno 3 chilometri dall’apiario infetto.
D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320
– PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI CAPO XXIX – Malattie delle api
Art. 155 – A completamento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo,
nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle
famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che
hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di
covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve
essere vangato o disinfettato.
Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni
trattamenti curativi. L’apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e
sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.
Art. 156 – Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili,
per la nosemiasi e l’acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere
sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.
Quali sono i
Art. 157 – In casi particolari il Prefetto può autorizzare il trasferimento
criteri perdegli
la
alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.
chiusura del
focolaio?
Art. 158 - Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere
data comunicazione all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e, dove esiste, al
consorzio apistico provinciale.
D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320, Artt. 154-158
- CRITICITA’ -
• Definizioni interpretabili
• Misure talvolta inadeguate dal punto di vista scientifico
• Di difficile attuazione
• Adozione di un approccio simile a quello utilizzato per le malattie del
bestiame
• Scarse denunce di malattia da parte degli apicoltori
• Mancata attuazione delle misure
Note di chiarimento del Min Sal sulla
Nosemiasi
Nota 17114 del 01-10-2011 – Nosemiasi.
• Le misure previste dal RPV per la nosemiasi (sequestro) si applicano solo
in presenza di sintomi clinici tipici causati da Nosema apis.
• L’isolamento di spore di Nosema ceranae non deve essere denunciato né
determina l’aperura di un focolaio e l’applicazione delle norme contenute
nel RPV.
• Non essendoci trattamenti autorizzati viene consigliato l’uso di buone
pratiche apistiche e integratori.
Note di chiarimento del Min Sal sulla Peste
Americana
Nota 7575 del 18-04-2012 - Peste Americana.
• L’isolamento delle spore in un alveare non è sufficiente per ordinare la distruzione
dell’alveare. La distruzione deve essere effettuata solo negli alveari che
presentano la malattia in forma conclamata;
• La distruzione può essere ordinata anche in assenza di prove di laboratorio, è
sufficiente che il veterinario ASL ritenga che i sintomi di malattia siano
riconducibili a peste americana;
• L’apiario rimane sotto sequestro per 14 giorni e sottoposto a un nuovo controllo
clinico. Se altri alveari presentano la malattia in forma conclamata si procede
nuovamente alla distruzione degli stessi;
• Sconsigliato l’uso degli antibiotici perché la malattia ricompare nel momento in cui
vengono interrotti.
Note di chiarimento del Min Sal sulla
Peste Europea
Nota 22996-03/12/2013-DGSAF-COD_UO-P – Peste europea.
• «Caso di peste europea» = la conferma da parte del Veterinario Ufficiale della presenza in
apiario di forme cliniche tipiche di malattia. Nei casi dubbi è possibile ricorrere agli esami
di laboratorio o kit di campo;
• Nei casi di sospetto evidenziati a seguito di segnalazione clinica o sulla base di referti di
prove di laboratorio che confermino l’isolamento di Melissococcus plutonius, effettua un
sopralluogo in apiario al fine di confermare o escludere la presenza di forme cliniche di
malattia;
• Distruzione delle famiglie non più vitali e di quelle con un quadro clinico che evidenzia una
forte compromissione della famiglia;
• Per le altre famiglie con sintomi clinici ma non compromesse è effettuata la messa a
sciame (eliminazione dei favi del nido) associata a:
- sostituzione della regina,
- aggiunta di api adulte provenienti da famiglie sane,
- appropriata nutrizione da realizzarsi su famiglie con sintomi in forma lieve;
•
In questi ultimi apiari, il sequestro dura almeno 9 giorni e comunque il tempo strettamente
necessario per consentire la verifica da parte del Veterinario Ufficiale che negli alveari non
vi siano sintomi clinici di malattia nelle larve nate dopo la ripresa della deposizione da parte
della regina. Qualora i sintomi clinici dovessero persistere, il sequestro è mantenuto fino
alla scomparsa dei sintomi clinici.
•
Nel caso di distruzione di tutte le famiglie che presentano sintomi clinici tipici di malattia
su richiesta dell’apicoltore, il sequestro viene revocato una volta effettuata la distruzione
delle famiglie.
O.M. 17 febbraio 1995: profilassi varroasi
- CRITICITA’ -
Art. 1: nei casi di Varroasi, il sindaco ricevuta la denuncia dispone..
• Cosa si intende “caso”?
• La presenza di poche Varroe è sufficiente per aprire un focolaio?
• Quando si deve quindi aprire un focolaio?
Art. 2: il Sindaco dispone l’esecuzione degli interventi diagnostici per l’accertamento del livello di
parassitosi negli apiari posti in un raggio di 5 km. Gli interventi diagnostici e disinfestanti
possono all’occorrenza coincidere.
• Metodica diagnostica?
• Livello di parassitosi che discrimina l’esecuzione o meno del trattamento disinfestante?
• Controlli attuabili i in 5 km di raggio?
Art 3: … i provvedimenti sanitari sono revocati dopo accertamento ufficiale dei risultati degli
interventi effettuati tramite controlli clinici e parassitologici ovvero dopo l’avvenuta distruzione
dell’apiario
• Interventi diagnostici?
• Come devono essere valutati i risultati dei controlli clinici e parassitologici ai fini della
revoca delle misure o al contrario per la distruzione degli alveari?
Note di chiarimento del Min Sal sulla Varroa
Nota 13975 del 12-07-2013 e nota 22996 del 03/12/2013
• La denuncia di varroatosi si effettua solo in presenza di forme cliniche di
malattia;
• Forme cliniche: api con addome piccolo + ali deformi + varroe in fase
foretica, accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la
sopravvivenza delle famiglie, nonché essere causa di re-infestazione degli
apiari circostanti;
• Spesso le forme particolarmente gravi sono la conseguenza della mancata o
errata esecuzione di trattamenti;
• Gli interventi diagnostici negli apiari presenti nel raggio di 5 km sono solo di
tipo clinico e diretti ad individuare altri casi di malattia;
• Gli apiari sotto sequestro devono essere sottoposti a trattamento contro
Varroa destructor oppure sottoposti a distruzione (nel caso il Veterinario
Ufficiale ritenga che il trattamento sia comunque ininfluente nell’assicurare la
sopravvivenza della famiglia);
• Il sequestro permane fino alla regressione dei sintomi clinici o alla distruzione
degli alveari con sintomatologia.
Proposta di modifica della attuali norme di controllo delle
malattie delle api -1
• DDL Lorenzin: «Il Ministro della salute può disporre con decreto di natura
regolamentare, previo parere del CSS, specifiche misure tecniche volte a
contenere le malattie …, qualora queste abbiano assunto un carattere endemico
ovvero per le stesse risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche,
terapeutiche o vaccinali».
Peste americana - Peste europea – Nosemiasi - Varroasi
• Viene introdotta la “notifica” da farsi direttamente al Veterinario Ufficiale
della ASL.
• A seguito di notifica, l’apertura e la chiusura del focolaio sono gestite dalla
ASL in assenza del coinvolgimento del Sindaco.
Peste americana
• Notifica di sospetto: forme cliniche oppure esiti di prove di laboratorio (sporebatteri) comunicata da apicoltore, laboratorio etc…
• Conferma: la conferma è effettuata dal Veterinario Ufficiale in presenza di
sintomi clinici tipici di malattia (possibile farsi coadiuvare da kit di campo e in
casi particolarmente dubbi anche prove di laboratorio)
• Misure a seguito di conferma:
•
•
•
•
Sequestro dell’apiario
Distruzione delle sole famiglie con sintomi clinici di malattia
Controlli clinici negli apiari presenti nel raggio di 1 km (da valutare)
Revoca del sequestro e chiusura del focolaio in assenza di nuovi casi clinici di malattia a distanza di
15 giorni dalla distruzione.
Proposta di modifica della attuali norme di controllo delle
malattie delle api -2
Peste europea
• Sequestro minimo di 1 settimana.
• Distruzione delle famiglie non più vitali e di quelle con un quadro clinico con prognosi
infausta.
• Per le restanti famiglie con sintomi clinici possibile applicare una delle seguenti misure:
- messa a sciame
- sostituzione della regina
- aggiunta di api adulte
- appropriata nutrizione.
• Revoca del sequestro se al termine del periodo prescritto le famiglie rimanenti non
presentano nuovi sintomi clinici di malattia.
• Non ci sono zone di sorveglianza.
Nosemiasi (Nosema apis)
• Sospetto: isolamento di spore di Nosema apis, notifica apicoltore forme cliniche con
diarrea.
• Conferma: sintomi clinici + isolamento di spore di Nosema apis
• Misure di controllo: sequestro fino alla scomparsa dei sintomi e contestuale adozione di
buone pratiche apistiche (corretto orientamento delle arnie e appropriata nutrizione).
Proposta di modifica della attuali norme di controllo delle
malattie delle api -3
Varroa
1. Piani regionali per il trattamento degli apiari che sulla base delle linee guida
ministeriali tengano conto delle tipologie produttive e degli ecosistemi del
territorio (es. tempistica di trattamento).
2. Piani di controllo da parte delle Regioni per verificare la corretta esecuzione
dei trattamenti.
3. Individuazione di misure di intervento in caso di mancata effettuazione dei
trattamenti.
Alcune considerazioni …
• Modifiche utili ad incentivare la denuncia degli apicoltori?
• L’intervento del Veterinario Ufficiale è un valore aggiunto?
• Promozione della prevenzione (pagamento di Peste A e Peste E con la
Legge 218 per chi adotta buone pratiche … e viene accreditato dalla
ASL)?
• Nel caso dell’attivazione di sistemi di accreditamento basati
sull’adozione di buone pratiche apistiche …
• Sono efficaci?
• Sono applicabili?
• Sono controllabili?
Aethina tumida,
Piccolo coleottero dell’alveare, diffusione nel mondo
Aethina tumida,
Ciclo biologico
Sono possibili fino a sei generazioni/anno
Normativa
• Codice Sanitario degli Animali Terrestri (Art. 1.1.3) e Direttiva
82/894/CEE, dispongono la notifica entro 24 ore del rilevamento di Aethina
tumida alla OIE e alla Commissione europea.
• La Direttiva 92/65/CEE prevede che il certificato sanitario per gli scambi
comunitari di api e bombi possa essere emesso solo se questi provengono da un
territorio non soggetto a restrizione per Aethina tumida di 100 km di raggio.
• Il Regolamento 206/2010/UE prevede che api regine e colonie di bombi
possano provenire solo da Paesi terzi autorizzati e da un territorio non
soggetto a restrizione per Aethina tumida (100 km dal caso accertato).
• Ordinanza 20/4/2004, Profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp.
Codice degli animali terrestri
Capitolo 9.4.
Infestazione da Aethinia tumida
Un paese in cui è stata accertata la presenza di A.tumida:
• può riacquisire l’indennità solo dopo che siano trascorsi 5 anni di sorveglianza (95%
confidenza, 1% prevalenza) con esito negativo;
• può commercializzare solo api regine a condizione che:
A. la partita sia stata sottoposta ad esame clinico
B. provengano da un area di 100 km di raggio dove nessun apiario è stato
soggetto a misure restrittive per Aethina tumida nei precedenti 6 mesi;
• il miele deve essere:
– filtrato,
– sottoposto a trattamento a 50 C°,
– congelato a -12 C°;
• la sorveglianza deve proseguire anche negli anni successivi.
OM 20 aprile 2004,
Norme per la profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp.
• Malattia denunciabile.
• Possono essere adottate (se ritenute applicabili) le misure già previste nel RPV per
il controllo ed eradicazione di altre malattie delle api (CAPO XXIX artt. 154-158):
• sequestro,
• distruzione delle arnie infette (fuoco),
• trattamento del terreno circostante,
• zone di sorveglianza,
• trasferimento delle arnie dalle località infette previo accertamento sanitario.
Controlli per la prevenzione d’introduzione di Aethina
Tumida in Italia
• L’Italia è l’unico SM della UE che effettua da diversi anni controlli gratuiti
preventivi sulle partite di api regine importate;
• I controlli vengono effettuati presso due laboratori (IZS Roma e IZS
Varese) prima che la partita arrivi a destino in apiario;
• Negli altri Paesi UE i controlli sono invece effettuati contestualmente
all’arrivo della partita in apiario;
• In Italia i controlli hanno riguardato prevalentemente api regine
provenienti dall’Argentina;
• Tutti i controlli effettuati sono risultati negativi.
First occurence of Aethina tumida in Italy
Aethina tumida
nel mondo
Distribuzione mondiale Aethina tumida, lugl-dic 2014
Distribuzione mondiale Aethina tumida, lugl-dic 2015
Prime misure
Nota della DGSAFV n.18843 del 12 settembre 2014
a) Individuazione di una zona protezione (ZP) di 20 km di raggio;
b) Controllo clinico di tutti gli apiari presenti nella ZP (in ciascun apiario controllo di
un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza del 5% con 95% di
confidenza);
c) Rintraccio e controllo a destino degli apiari che hanno effettuato nomadismo nella
zona a rischio;
d) Distruzione dell’intero apiario in caso di rilevamento di Aethina tumida e
trattamento del terreno circostante.
(un abbattimento selettivo = distruzione delle sole arnie infestate, non sarebbe stato
coerente con l’obiettivo di eliminare rapidamente tutti i siti di replicazione di Aethina
tumida presenti nella ZP a causa della bassa sensibilità della diagnosi clinica e della
conseguente alta probabilità di risultati falsi negativi (non è possibile escludere che le
arnie che risultano non infestate possano contenere uova non visibili a occhio nudo (2/3
più piccole di quelle delle api) spesso deposte in piccole fessure) e dei lunghi tempi di
ricontrollo)
Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e
Comunitario per rinvenimento di Aethina tumida in alveari del territorio
di Gioia Tauro (RC), n. 94 del 19 settembre 2014
Nella ZP di 20 km:
• Censimento e sequestro di tutti gli allevamenti apistici;
• Visita di tutti gli apiari tesa a verificare la presenza di Aethina tumida nella
forma adulta o larvale;
• In caso di rilevamento di Aethina tumida, distruzione dell’intero apiario e
trattamento del terreno circostante;
• Nella totalità delle arnie, trappole da esaminare dopo 48 ore e a cadenza
settimanale;
• Blocco di ogni movimentazione.
Nella ZS (il restante territorio della Regione Calabria)
• Medesime misure della ZP (censimento e sequestro di tutti gli apiari, controlli
clinici, trappole, distruzione degli apiari infestati etc.);
• Movimentazione consentita solo all’interno della ZS e se apiario indenne da
Aethina tumida (negativo in due verifiche compiute a distanza di 21 giorni).
1 ottobre 2014 - nuove indicazioni alle Regioni per effettuare
attività di sorveglianza negli apiari
Rischio elevato
• Apiari che hanno effettuato attività di nomadismo in Calabria nel 2014;
• Apiari che hanno ricevuto materiale biologico (api regine, pacchi d’ape) dalla Calabria nel
medesimo anno;
• In questi apiari: controllo clinico* degli alveari (2% di prevalenza) e trappole per 3 settimane
se negative;
Rischio medio
• Apiari che hanno effettuato nomadismo in altre regioni ma che si presuma abbiamo avuto
contatti con altri apiari che hanno effettuato nomadismo nella regione Calabria;
• Apiari con numero di arnie superiore ai 300 alveari;
• In questi apiari: controllo clinico degli alveari (5% di prevalenza).
*Sono state fornite dettagliate indicazioni su come effettuare il controllo clinico nelle arnie.
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale
delle attività sanitarie della Regione Sicilia
A seguito dell’attività di rintraccio degli apicoltori che avevano effettuato
attività di nomadismo nella piana di Gioia Tauro, il 7 novembre 2014 è stato
accertato un focolaio in Provincia di Siracusa (Comune di Melilli):
• distruzione dell’apiario (effettuata il 13 novembre),
• istituzione di una ZP di 10 km, in cui:
sequestro degli apiari presenti,
effettuazione di una indagine epidemiologica per verificare le
movimentazioni a rischio in entrata ed uscita dall’apiario infestato,
indagini cliniche sugli apiari eventualmente rintracciati,
controlli clinici in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza
del 5% con 95% di confidenza e numero di alveari tale da rilevare una
prevalenza del 2% con 95% di confidenza,
uso di trappole che dovranno essere controllate per due mesi
Misure adottate dalla Commissione europea
Decisione 2014/909/UE
• Divieto di spedizione da Calabria e Sicilia verso il rimanente territorio
dell’Unione Europea (Italia inclusa)
A) api mellifere
B) bombi
C) sottoprodotti apicoli non trasformati
D) miele in favo per consumo umano
E) attrezzatture apistiche.
La Decisione sarà con ogni probabilità prorogata fino a novembre 2015.
Sorveglianza nazionale
Nota n. 7104 del 19 marzo 2015
Due tipologie di controllo:
A) Controllo random
• Individuazione di tre Macro-aree: Nord-Centro-Sud (esclusa Calabria e
Sicilia);
• In ogni Macro-area devono essere controllati nella fase post-invernale
164 apiari (esame clinico su numero di alveari tale da rilevare una
prevalenza del 2% con il 95% di confidenza).
B) Controllo basato sul rischio
• Ogni regione dovrà controllare nel periodo tardo estivo-autunnale gli
apiari che rientrano nei seguenti criteri di rischio:
apiari che hanno effettuato attività di nomadismo fuori regione;
apiari che ricevono materiale biologico (pacchi d’ape, api regine) da
altre regioni;
altri criteri individuati dalle regioni.
Sorveglianza in Sicilia e Calabria (Nota n. 12686
del 13 maggio 2015)
Sicilia:
• Province di Siracusa, Catania e Ragusa: 164* apiari da sottoporre a visita clinica (5%
prevalenza alveari - 95% confidenza);
• Rimanente territorio della Sicilia: 164* apiari da sottoporre a visita clinica (5%
prevalenza alveari - 95% confidenza).
Calabria:
• Tutti gli apiari presenti nella ZP;
• 164* apiari da controllare clinicamente nella ZS (5% prevalenza alveari - 95%
confidenza).
* 2% prevalenza apiari
Ulteriori misure di sorveglianza
Note n. 22693 e n. 22698 del 9 settembre 2015
Calabria:
• 20 postazioni nella ZP;
• 10 postazioni ai confini con la ZP;
Sicilia:
• 3 postazioni nella ZP;
• 4 postazioni ai confini della ZP;
• Ciascuna postazione è costituita da 2 nuclei orfani.
• Ogni nucleo deve avere 2 telaini con covata non opercolata, poche api, polline e
miele.
• Ogni postazione è soggetta a vista clinica ogni 10 giorni.
61 casi Aethina tumida nel 2014
60 casi Aethina tumida nella ZP in Calabria nel 2014
1 caso Aethina tumida nella ZP in Sicilia nel 2014
61 casi Aethina tumida nella ZS in Calabria e Sicilia
nel 2014
14 casi Aethina tumida nel 2015
14 casi confermati al 13/10/2015 nella ZP in Calabria
0 casi confermati al 13/10/2015 nella ZP in Sicilia
14 casi confermati al 13/10/2015 nella ZS in
Calabria e Sicilia
Perché una strategia di eradicazione
a)
numero di adulti rilevati nei focolai molto basso (alcune unità),
b) pochi alveari con la contemporanea presenza di larve e adulti (segno di infestazione
recente),
c)
esito negativo dei controlli effettuati nei primi giorni nelle altre province calabresi
(Crotone, Catanzaro, Cosenza),
d) infestazione confinata in un raggio di 18 km dal caso di Gioia Tauro,
e)
esito negativo dei controlli effettuati su agrumi in stato di decomposizione,
f)
negatività nel tempo degli apiari presenti nella zona di protezione.
L’adozione di una strategia di eradicazione ha evitato che altre regioni italiane
venissero sottoposte a misure restrittive da parte della UE (vendita di pacchi d’ape api
regine).
Strategia di contenimento
• Stabilire l’ampiezza delle zone di restrizione in cui limitare le movimentazioni
(20-100 km) a partire dal focolaio.
• Stabilire i criteri per la movimentazione all’interno delle zone di restrizione.
• Stabilire le misure da adottare nelle zone di restrizione:
• Utilizzo di trappole negli apiari
• Utilizzo di trappole nell’ambiente nella zona infestata
• Implementazione di buone pratiche apistiche:
a) forza delle famiglie
b) igiene dell’arnia
c) smielatura entro 2 giorni
d) controllo dell’umidità nei locali di smielatura
e) trattamenti con farmaci.
Grazie per l’attenzione
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Ruocco - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria