La libertà religiosa del minore
Esiste un diritto alla libera
formazione della coscienza ?
Le norme religiose: diritto canonico
Can. 226 § 2: “spetta primariamente ai genitori cristiani
curare l’educazione cristiana dei figli secondo la dottrina
insegnata dalla Chiesa”.
 Can. 867 § 1: “I genitori sono tenuti all’obbligo di
provvedere che i bambini siano battezzati entro le
prime settimane”.
 Can. 1366: “I genitori o coloro che ne fanno le veci, che
fanno battezzare o educare i figli in una religione
acattolica, siano puniti con una censura o con altra
giusta pena”.

Diritto ebraico
Ebreo è chi nasce (almeno) da madre ebrea.
 Gen., 17, 23-27: “E parlò il Signore ad Abramo (…)
Questo è il mio patto che osserverete tra me, voi e la
tua discendenza dopo di te. Circonciderete tutti i vostri
maschi. Circonciderete la carne del vostro prepuzio;
questo sarà il segno del patto tra me e voi. All’età di
otto giorni per le vostre generazioni, verranno
circoncisi tutti i maschi”.
 Importanza di insegnamento

Diritto islamico
 Ogni
essere umano nasce musulmano, salvo poi
essere (eventualmente) corrotto e introdotto ad
altra religione;
 Le decisioni in materia spettano al padre
secondo l’istituto della wilayah (tutela legale);
 Circoncisione tra i tre e i sette anni – occasione
di festa – preferibilmente un venerdì di Ramadan
Due aree problematiche
 Diritti
dei genitori vs. diritti dei minori
 Diritti
dei genitori e ruolo dello Stato
Art. 30 Cost., 1° comma
“E dovere dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori dal matrimonio”.
Art. 147 Codice Civile
“Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l’obbligo di mantenere, istruire
ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli”
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Art. 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente”.
Art. 316 Codice Civile

“Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età
maggiore o all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni
di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere
senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave
pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti
urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori e il figlio, se
maggiore degli anni 14, suggerisce le determinazioni che ritiene
più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a
quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a
curare l'interesse del figlio”.
Art. 320 Codice Civile, I-III co.
“I genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli
nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i
beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in
caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, disposizioni dell'articolo 316”

Ordinanza Tribunale dell'Aquila 23.10.2003
(caso Adel Smith)
“La proposizione di una domanda giudiziale, anche
cautelare, non deve essere necessariamente proposta da
entrambi i genitori, benché la potestà genitoriale sia
normalmente congiunta, per di più laddove – come nel
caso all’esame di questo giudice – si tratta di richiesta
di provvedimento d’urgenza e, comunque, privo di
incidenza sulla sfera patrimoniale dei minori e volto
piuttosto ad ampliare la sfera giuridica soggettiva degli
stessi”

Artt. 330 e 333 Codice civile


Art. 330: “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla
potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa
inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio
del figlio”
Art. 333: “Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze
può adottare i provvedimenti convenienti e può anche
disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”
Art. 336 Codice civile
“I provvedimenti indicati negli articoli precedenti
sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche
del genitore interessato (...).
In caso di urgente necessità il tribunale può
adottare anche d'ufficio, provvedimenti
temporanei nell'interesse del figlio”.
Modello italiano – Potestà genitoriale
Diritti-doveri vincolati alla cura degli interessi/diritti
della prole. Funzionalità/strumentalità.
 Obbligazione globale di risultato: a carico di entrambi
(congiuntamente o disgiuntamente, salvo
redistribuzione interna tra genitori)
 Estesa da comma successivi di medesimo articolo (cfr.
art. 261 c. c. e giurisprudenza) a figli nati fuori da
matrimonio
 Istruzione ED educazione (Stato riconosce ruolo di
famiglia)

Trib. Min. Genova (1959)
“il diritto del padre di educare il figlio come meglio
ritiene, trova dei limiti che sono costituiti
dall’eccesso di potere. La scelta della propria
religione è una questione talmente delicata e
personale che nessuno può e deve usare
costringimenti per influenzarla e modificarla.
Neppure ai genitori, quindi, è permesso usare
mezzi coercitivi per indurre i figli a praticare e
seguire una fede religiosa da essi non voluta”
Legge 194/1978 – Interruzione volontaria della
gravidanza di minorenne
Art. 12: “nei primi 90 giorni quando vi siano seri motivi che
impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone
esercenti la potestà o la tutela …. il giudice tutelare … sentita la
donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce
e della relazione trasmessagli (dalle autorità sanitarie) può
autorizzare la donna con atto non soggetto a reclamo”.
Corte Cost. ord. 76/1996: non c’è co-decisione “la decisione
essendo rimessa – alle condizioni previste – soltanto alla donna”
Convenzione di Oviedo -1997
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina
(ratificata con l. 145/2001)
Art. 6, par. 2
“Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità
di dare consenso a un intervento, questo non può
essere effettuato senza l’autorizzazione del suo
rappresentante, di un’autorità, o di una persona o di un
organo designato dalla legge. Il parere del minore è preso in
considerazione come un fattore sempre più determinante, in
funzione della sua età e del suo grado di maturità”
Scelta di religione cattolica in scuola media
superiore – l. 18 giugno 1986, n. 141
“Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta
dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica” (1° co.)
“La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
secondaria superiore (…) è sottoscritta per ogni anno
scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la
potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa
di cui all’art. 147 del codice civile” (5°co.).
C.D. Proposta di legge n. 36 (28 aprile 2006) – Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi
Art. 4
“I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori dal matrimonio, in coerenza con la propria
fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro
personalità e senza pregiudizio della salute dei
medesimi.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 316 c. c., i
minori, a partire dal quattordicesimo anno di età,
possono compiere autonomamente le scelte pertinenti
all’esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di
contrasto fra i genitori decide il giudice competente,
tenendo conto dell’interesse primario del minore”
Venezia, Tribunale per i Minorenni,
7.10.98
Il tribunale interviene dopo l’interruzione, da parte
di una minore di 9 anni, del programma
terapeutico ufficialmente riconosciuto per la
leucemia linfoblastica acuta per sperimentare
altra terapia con peggioramento del quadro
prognostico (dal 70% al 30% di probabilità di
guarigione con grave incertezza quanto alla
sopravvivenza)
Non limitata la potestà dei genitori
(citati art. 6 Oviedo e art. 32 Cost.)

La prognosi è incerta

Mancano presupposti per una limitazione, in quanto la
decisione dei genitori non aveva lasciato una guarigione
certa per una terapia incerta, non era stata dettata da
motivi ideologici, non appariva segnata da
inadeguatezza, superficialità, negligenza,

La bambina è in grado di comprendere la dimensione
del problema e rifiuta il t.s. ufficiale (chemioterapia)
Ancona, Corte d’Appello, 26.3.99
I genitori sottraggono alla terapia tradizionale il
loro bambino di 9 anni colpito da osteosarcoma
osteoblastico midollare per il quale il programma
terapeutico consisteva in trattamento
chemioterapico seguito da amputazione della
gamba con prognosi di sopravvivenza a 5 anni
dalla diagnosi pari al 60%, esclusione di ogni
possibilità di guarigione.
(Segue)
 Lo
portano in Germania da un omeopata per
“probabili” motivi ideologici (solo dopo si
scopre che erano testimoni di Geova)
 Il Tribunale per i Minorenni di Ancona LIMITA
LA POTESTA’ DEI GENITORI nominando
un tutore e poi un curatore speciale che
rappresenti il minore
Corte d’Appello di Ancona revoca il
provvedimento del TM
 La
prognosi di sopravvivenza è comunque
ridottissima anche nel caso della terapia
tradizionale
 Il minore respinge la terapia che, perciò,
sarebbe per lui devastante mentre al momento è
tranquillo
Trattamenti sanitari - Vaccinazioni
Mancata vaccinazione del minore
Autorità scolastiche avvisano sanitarie
Provvedimenti
Esonero dall’obbligo e
ex art. 333-336 c.c.
Sospensione sanzioni
amministrative
Trattamenti sanitari – Rifiuto trasfusioni
Lev. 17, 10-16: “ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in
mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue, contro di
lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo eliminerò
dal suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue (…) perciò
ho ordinato agli Israeliti: Non mangerete sangue di alcuna specie
di essere vivente, perché il sangue è la vita d’ogni carne; chiunque
ne mangerà sarà eliminato”.
Atti 15, 28-29: “Abbiamo deciso, lo Spirito santo e noi, di non
imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie:
astenetevi (…) dal sangue”.
Adulti

Paziente adulto: se consapevole e informato prevale sua
volontà anche se pregiudizievole ad eccezione del caso
di intervento “urgente e indifferibile” (App. Trento, 19
dicembre 2003)

Paziente adulto non consapevole: non vale cartellino
“no sangue”: è espressione di “volontà astratta, non
specifica ma programmata, non informata ma
ideologica e soprattutto … non attuale” (App. Trieste,
25 ottobre 2003) (Trib. aveva statuito differentemente)
Caso “Oneda”
(Cass., 13 dic. 1983)
(anche se le condotte) “trovano diretta fonte in un
precetto della fede religiosa qualificato come
inderogabile, non si può pretendere di
condizionare o menomare l’obbligatorietà delle
leggi deducendo la rilevanza di un precetto ad
esse estraneo”
Sentenza del Tribunal Constitucional de
Espana del 18.7.2002
 Un
bambino di tredici anni cade dalla bicicletta e
riporta lesioni non gravi di per sé che però lo
mettono in serio pericolo di vita a causa di
un’anomalia costituzionale implicante il
gravissimo rischio di un’emorragia
(segue)



I sanitari dispongono una trasfusione di sangue che i genitori ed
il minore stesso rifiutano per le loro credenze religiose.
I medici ricorrono all’autorità giudiziaria perché questa autorizzi
il ricorso alla trasfusione ematica anche oltre e senza il consenso
dei genitori del minore, essendo l’intervento assolutamente
necessario a salvare il bambino dal rischio concreto di morte.
L’autorità giudiziaria interviene autorizzando la trasfusione in
luogo dei genitori i quali, a fronte del provvedimento giudiziario,
si rimettono all’autorità nel senso che non fanno nulla per
impedirne l’esecuzione atteso che la loro credenza religiosa
impedisce loro di scegliere liberamente un certo tipo di
trattamento clinico, ma non impone di disobbedire agli ordini
giudiziari.
(segue)

Il minore, però, reagisce con vero terrore alla prospettiva di una
trasfusione e allora i medici chiedono ai genitori di convincere il
bambino a sottoporsi al trattamento necessario

I genitori, coerentemente con le loro convinzioni religiose e con l’educazione
religiosa impartita al figlio, non ritengono di poter esercitare alcuna
pressione, pur restando pienamente collaborativi con gli interventi che
l’autorità giudiziaria vorrà ordinare

I medici rinunciano ad effettuare la trasfusione al minore sedato sotto
anestesia e lo rimandano a casa dove qualche giorno dopo le sue condizioni
peggiorano: il minore viene nuovamente ricoverato e, ormai in stato
confusionale, sottoposto a trasfusione ormai inutile, sempre senza alcuna
opposizione concreta da parte dei genitori.
I GENITORI VENGONO CONDANNATI PER
OMICIDIO COLPOSO A SEGUITO DI CONDOTTA
OMISSIVA
 “La sentenza di condanna per omicidio dei genitori aderenti al
credo dei TdG … viola il loro diritto fondamentale di libertà
religiosa (…) diritto alla vita è considerato valore superiore
dell’ordinamento costituzionale (…) ma la delimitazione dei
diritti in gioco non può essere estesa fino alla privazione del
diritto di libertà religiosa” (Costr Cost. spagnola)

- minore era contario

- genitori non tenuti ad azione contraria a loro convincimenti
quando essi non ostacolano pubblici poteri
Minori

Paziente minore: se genitori rifiutano, Tribunale dei minorenni,
adito in via di urgenza da responsabile sanitario, terrà conto, ove
possibile delle esigenze di fede dei genitori e valuterà la
possibilità di cure alternative e rispettose del credo religioso
(App. Ancona, 658/1999);

Diversamente, adotterà tutte le misure necessarie perché siano
effettuate le cure del caso: ad es. allontanando il minore dalla casa
familiare con affidamento temporaneo al responsabile del
reparto in cui è ricoverato o ai servizi sociali (Trib. Min. Trento,
30 dicembre 1996).
XV legislatura: d.d.l. n. 3
(Disposizioni in materia di consenso informato e di
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)

2.. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve
comunque prestare il proprio consenso al trattamento
sanitario. Se il trattamento al quale il soggetto maggiore di anni
quattordici deve essere sottoposto comporta un serio rischio per
la sua salute o se da esso possono derivare conseguenze gravi o
permanenti, la decisione del minore deve essere confermata
dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l’amministrazione
di sostegno, fermo restando lo scopo esclusivo della salvaguardia
della salute fisica del minore stesso come previsto al comma 1.
In caso di minore di età inferiore ad anni quattordici, deve
comunque essere sentito il suo parere in merito ai trattamenti
sanitari”
Attenuanti-Scriminanti
“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso
della persona che può validamente disporne” (art. 50 c. p.:
Consenso dell’avente diritto)
“Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’avere
agito per motivi di particolare valore morale o sociale” (art. 62 c.
p.: circostanze attenuanti comuni)
“Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute dall’art.
62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse,
qualora le ritenga tali da giustificate una diminuzione della pena”
(art. 62 bis c. p.: attenuanti generiche)
Attenuanti per libertà religiosa ?

Caso Oneda: genitori condannati per omicidio ma con
attenuante ex art. 62 cp (“per motivi di particolare valore
morale o sociale”) di aver agito per non violare un precetto
religioso).

Uso mezzi coercitivi:

Tribunale di Arezzo, novembre 1997: esclusione di motivi
religiosi

Cass. Sez. VI., pen., 14 dicembre 2006 n. 40789): escluso reato
maltrattamenti in famiglia se percosse non riconducibili ad
“unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l’integrità
fisica e morale della congiunta” ma dovute ai “continui dissidi tra
i coniugi circa l’educazione religiosa dei figli che la madre, tdG,
impartiva secondo la propria fede, in contrasto con il marito”-
“Escissioni” femminili
Esistono tre tipi di mutilazioni genitali:
1) clitoridectomia in cui viene tolta tutta, o parte della clitoride;
2) l’escissione che consiste nella asportazione della clitoride e delle
piccole labbra;
3) l’infibulazione, la forma estrema, che prevede oltre alla
clitoridectomia e all’escissione, anche il raschiamento delle grandi
labbra che sono poi fatte aderire e tenute assieme, così che, una
volta cicatrizzate, ricoprano completamente l’apertura della
vagina, a parte un piccolo orifizio che servirà a far defluire l’urina
e il sangue mestruale.

Escissione femminile
Motivi di escissioni
1) Identità culturale: la mutilazione stabilisce chi fa parte del gruppo sociale e la
sua pratica viene mantenuta per salvaguardare l’identità culturale del gruppo.
2) Identità sessuale: la mutilazione viene ritenuta necessaria perché una ragazza
diventi una donna completa. La rimozione della clitoride e delle piccole labbra
- "parte maschile" del corpo della donna - sono indispensabili per esaltare la
femminilità, spesso sinonimo di docilità ed obbedienza.
3) Controllo della sessualità: in molte società vi è la convinzione che le mutilazioni
riducano il desiderio della donna per il sesso, riducendo quindi il rischio di
rapporti sessuali al di fuori del matrimonio.
4) Credenze sull’igiene, estetica e salute: le ragioni igieniche portano a ritenere che
i genitali femminili esterni siano "sporchi". Alcuni gruppi credono che se la
clitoride toccasse la testa del neonato, durante il parto, esso morirebbe.
5) Religione: la pratica delle mutilazioni genitali femminili è antecedente all’Islam
e la maggior parte dei musulmani non la usano. Tuttavia nel corso dei secoli
questa consuetudine ha acquisito una dimensione religiosa e le popolazioni di
fede islamica che la applicano adducano come motivo la religione. Il Corano
non parla delle mutilazioni, esistono solo alcuni hadith (detti attribuiti al
Profeta) che ne fanno cenno. In un di essi si racconta che Maometto vedendo
praticare una escissione abbia detto alla donna che la praticava: "Quando
incidi non esagerare, così facendo il suo viso sarà splendente e il marito sarà
estasiato". A conti fatti le mutilazione genitali vengono praticate anche da
cattolici, protestanti, animisti, copti e falasha (ebrei etiopi) nei vari paesi
interessati.
Art. 5 Codice civile
“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono
vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano
altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico
o al buon costume”
Convenzione di Oviedo -1997
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina
(ratificata con l. 145/2001)
Articolo 6 – Protezione delle persone che non
hanno la capacità di dare consenso
“1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un
intervento non può essere effettuato su una
persona che non ha capacità di dare consenso, se
non per un diretto beneficio della stessa”
Art. 582 c. p., Lesione personale
“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia del
corpo o nella mente, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni”
L. n. 7, 9 gennaio 2006, art. 6
(introduzione art. 583 bis c. p.)





Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli
organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione
degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le
funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle
indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al
secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto
è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è
commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in
Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Female Genital Mutilation Act 2003
Art. 1: (1) A person is guilty of an offence if he excises, infibulates
or otherwise mutilates the whole or any part of a girl's labia
majora, labia minora or clitoris.
(5) For the purpose of determining whether an operation is
necessary for the mental health of a girl it is immaterial whether
she or any other person believes that the operation is required as
a matter of custom or ritual.
Art. 5: Person guilty of an offence under this Act is liable :
(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not
exceeding 14 years or a fine (or both),
(b) on summary conviction, to imprisonment for a term not
exceeding six months or a fine not exceeding the statutory
maximum (or both).
l. 194/1978
Art. 19. “Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della
gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate
negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre
anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene
senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle
lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza
l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la
cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro
anni”.
Comitato nazionale per la bioetica
La circoncisione: Profili bioetici, 25 settembre 1998
“si deve ritenere che l'operazione circoncisoria
maschile non rientri fra gli atti di disposizione
del corpo umano dannosi per la persona e,
dunque, giuridicamente illeciti”
Comitato nazionale per la bioetica
La circoncisione: Profili bioetici, 25 settembre 1998

la prassi della circoncisione può essere oggettivamente ricondotta alle forme
di esercizio del culto garantite dall'art. 19 Cost. … l'atto circoncisorio non
pare, invero, contrastare con il parametro del "buon costume", ove
quest'ultimo sia inteso secondo l'accezione ristretta comunemente accolta in
questa materia, ossia come complesso di principi inerenti alla sola sfera
dell'onore, del pudore e del decoro in campo sessuale.

Né, d'altro canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per se stessa, altri benivalori pure costituzionalmente protetti. Infatti, la pratica di sottoporre i figli
maschi a circoncisione sembra rientrare in quei margini di "disponibilità"
riconosciuti anche ai genitori dall'art. 30 Cost. in ambito educativo. Per altro
verso, la circoncisione, nonostante lasci tracce indelebili e irreversibili, non
produce, nondimeno, ove correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni
nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile.
Separazione
“di trasmettere al figlio
un atteggiamento aprioristico di intransigenza, di
intolleranza e di acritico rifiuto verso l’altrui
condotta, soprattutto religiosa, impedendo in tal
modo al figlio stesso di vivere ed assimilare un
regolare processo di socializzazione e
temperanza” (Tribunale di Bologna, 5 febbraio
1997) (Lubavitch)
Addebito a padre che pretendeva
Separazione II
Figlie affidate a padre (prima a madre) perché quest’ultima
le aveva coinvolte, contro la volontà dell’altro genitore
nella propria esperienza religiosa “totalizzante,
integralista e intransigente” (Trib. Per i
minorenne, Genova, 16 agosto 1999).
(Lubavitch)
“Patti educativi”

Prima del matrimonio
Irrilevanza e non automatica causa di addebitabilità
separazione-divorzio

In sede di separazione-divorzio:
si tratta non di “un’obbligazione civile, ma di obbligazione
puramente morale tra i due coniugi” di fronte al cui
inadempimento tribunale nulla può fare (Tribunale di Prato, 25
ottobre 1996); contra Trib.Civ. Rimini 9 giugno 1998 *
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
Disposizioni in materia di separazione dei genitori
ed affidamento condiviso dei figli
Art. 155 c. c.(novellato): giudice prende “atto, se
non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori”
Interesse del minore e poligamia
L’autorizzazione al ricongiungimento famigliare “viene
concessa nell’interesse del figlio minore, per garantirgli
la vicinanza del genitore, indipendentemente dal fatto
che questo sia o meno sposato con l’altro genitore del
figlio, e che sia sposato in regime monogamico o
poligamico” (Corte App. Torino, 18 aprile 2001;
conforme Trib. Bologna, ord. 12 marzo 2003).
Interesse del minore e kefalà
in considerazione dell’interesse del minore “che si trova
ormai in territorio italiano, affidato a una coppia di
nazionalità italiana e senza prospettiva alcuna di poter
trovare adeguata accoglienza in caso di ritorno in
patria” accolta domanda per la c. d. “adozione in casi
particolari” (Trib. Minorenni Trento, 11 marzo 2002).
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minore - Università degli Studi dell`Insubria