LA RIFORMA DEL LAVORO
LICENZIAMENTI
LICENZIAMENTI
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Conseguenze licenziamento illegittimo
Prima della riforma
l’effetto del licenziamento illegittimo era, sempre
e soltanto, la reintegrazione nel posto di lavoro,
con il riconoscimento di tutte le retribuzioni e la
contribuzione dovuta per i periodi ante
reintegrazione.
Con la riforma in esame
vi sono quattro diversi tipi di conseguenze che si
applicano ad almeno dieci diverse fattispecie
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Conseguenze licenziamento illegittimo
I quattro diversi tipi di conseguenze:
A) Regime della reintegrazione piena, analoga alla
precedente: risarcimento “integrale” dei periodi
pregressi; reintegrazione; opzione per le 15
mensilità;
B) Regime della reintegrazione attenuato: limitazione
a non più di 12 mensilità di retribuzione quale
risarcimento per i periodi pregressi ma con
versamento
della
contribuzione
“piena”,
reintegrazione; opzione per le 15 mensilità;
C) Regime risarcitorio pieno: indennità risarcitoria
onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità;
D) Regime risarcitorio attenuato: indennità risarcitoria
onnicomprensiva da 6 a 12.
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Dimensione dell’Azienda
Aziende di maggiori dimensioni (c.d. più di 15 dipendenti)
Il datore di lavoro ( imprenditore o non imprenditore) occupa:
-
in ciascuna sede, stabilimento, ufficio o reparto autonomo più di 15 dipendenti
(5 per gli agricoli);
più di 15 dipendenti (più di 5 per gli agricoli) nello stesso Comune anche se
ciascuna unità non li supera;
complessivamente occupa più di 60 dipendenti.
Aziende fino a 15 dipendenti
Non si computano il coniuge e i parenti entro il secondo grado in linea diretta o
collaterale del datore di lavoro.
I part-time si computano in proporzione all’orario svolto.
Non si computano, per norme specifiche, gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori
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con contratto di inserimento.
Forma del licenziamento
Il licenziamento deve essere comunicato per scritto.
Indicazione dei motivi (prima era il lavoratore a richiederli).
Se manca la forma scritta il licenziamento è inefficace.
Conseguenze
Reintegrazione:
Risarcimento integrale dei periodi pregressi (retribuzione+contributi)
dedotto quanto percepito – minimo 5 mensilità.
Opzione del lavoratore
reintegrazione.
per
15
mensilità
in
alternativa
alla
Vale anche per le Aziende fino a 15 dipendenti
Licenziamento scritto ma senza motivazione
Conseguenze
Se il licenziamento è comunque valido, sanzione da 5 a 12 mensilità
omnicomprensiva
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Licenziamento discriminatorio
Credo politico - fede religiosa - appartenenza al
sindacato - attività sindacali partecipazione a
sciopero - matrimonio - maternità e paternità – razza –
lingua – sesso – handicap – età – orientamento
sessuale – convinzioni personali - altri casi di nullità
per legge - motivo illecito determinante.
In realtà non rientra in nessuna delle tipologie
“formali” di licenziamento, in quanto nessun licenziato
viene motivato con ragioni discriminatorie.
E’ il lavoratore che lo invoca e il giudice può accertarlo
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Licenziamento discriminatorio
Conseguenze
Reintegrazione:
Risarcimento totale dei periodi pregressi (retribuzione + contributi)
dedotto quanto percepito – minimo 5 mensilità.
Opzione del lavoratore per 15 mensilità in alternativa alla
reintegrazione.
Se il lavoratore non chiede le 15 mensilità e non ottempera entro 30
giorni all’invito a rispondere il rapporto di lavoro si risolve, fermo
restando il risarcimento.
Vale anche per le Aziende fino a 15 dipendenti
e per i dirigenti.
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Licenziamento disciplinare
Giusta causa
Causa che non consente la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto.
Giustificato motivo soggettivo
Notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del lavoratore.
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Licenziamento disciplinare
Invalidità del licenziamento


Insussistenza del fatto contestato
Il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (rimprovero scrittomulta-sospensione) in base al C.c.n.l. o al codice disciplinare aziendale
Conseguenze
Reintegrazione
Risarcimento del periodo pregresso fino ad un massimo di 12 mensilità, dedotto quanto
percepito e quanto “percepibile” con ordinaria diligenza.
Contribuzione “piena” con interessi legali, dedotto quanto accreditato per periodi lavorati
Il lavoratore può optare per 15 mensilità alternative alla reintegrazione che si aggiungono al
risarcimento.
Se il lavoratore non chiede le 15 mensilità e non ottempera entro 30 giorni all’invito a riprendere
il lavoro il rapporto si risolve, fermo restando il risarcimento.
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Licenziamento disciplinare
Condotta punibile con sanzione conservativa
Il codice del C.c.n.l. e l’eventuale codice disciplinare aziendale
devono essere affissi.
Codice disciplinare aziendale: non è il semplice regolamento, ma
deve essere un vero e proprio codice disciplinare con indicazione
di comportamenti sanzionabili e relativa specifica sanzione. Non
basta il semplice richiamo all’applicabilità di sanzioni.
Le generiche indicazioni del C.c.n.l. tipo “in altro modo
trasgredisca l’osservanza del contratto, o commetta mancanze
che portano pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed
alla sicurezza dello stabilimento”, non indicando in maniera
precisa le condotte, non rientrano nella fattispecie.
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Licenziamento disciplinare
Al di fuori dei casi di non sussistenza del fatto o di condotta
punibile con sanzione conservativa non scatta la reintegrazione
Conseguenze
Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e indennità risarcitoria omnicomprensiva da 12 a
24 mensilità, in relazione ad anzianità di servizio, numero dei
dipendenti occupati, dimensioni dell’azienda, dal comportamento e
condizione delle parti.
Il giudice deve motivare il perché della misura dell’indennità
risarcitoria.
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Licenziamento disciplinare
Procedura
Contestazione per scritto dei fatti al lavoratore che ha 5 giorni di tempo per
presentare le sue giustificazioni anche con l’assistenza del sindacato.
Il provvedimento non può essere adottato prima che siano trascorsi i 5 giorni.
Alcuni Ccnl prevedono anche un termine di decadenza per l’applicazione delle
sanzioni
Cautele
contestazione precisa ed essenziale dei fatti senza aggettivazioni
attenzione ad evitare collegamenti con le sanzioni conservative del Ccnl
la recidiva va contestata come tale
Conseguenze
La violazione della procedura, laddove non vi siano difetti di giustificazione del
licenziamento, comporta la risoluzione del rapporto con indennità risarcitoria
omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità in relazione alla gravità della violazione
formale o procedurale commessa dal datore di lavoro.
Il provvedimento del giudice deve essere motivato.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Licenziamento intimato per ragioni di carattere economico e organizzativo (calo di lavoro,
andamento negativo dell’azienda, soppressione del posto di lavoro, ecc.).
Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento: il fatto deve essere
evidentemente o palesemente non vero
Conseguenza
Il giudice “può” applicare:
Risarcimento del periodo pregresso fino ad un massimo di 12 mensilità, dedotto quanto
percepito e quanto “percepibile” con ordinaria diligenza.
Contribuzione “piena”, con interessi legali, dedotto quanto accreditato per periodi lavorati
Reintegrazione
Il lavoratore può optare per 15 mensilità alternative alla reintegra che si aggiungono al
risarcimento.
Se il lavoratore non chiede le 15 mensilità e non ottempera entro 30 giorni all’invito a
riprendere il lavoro il rapporto si risolve, fermo restando il risarcimento.
Non si applica alle aziende fino a 15 dipendenti e ai dirigenti.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, ma senza la manifesta insussistenza non scatta
la reintegrazione
Conseguenze
Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e
indennità risarcitoria omnicomprensiva da 12 a 24 mensilità, in relazione ad
anzianità di servizio, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’azienda,
dal comportamento e condizione delle parti.
Il giudice deve tenere altresì conto delle iniziative assunte dal lavoratore per la
ricerca di nuova occupazione e del comportamento delle parti durante la
procedura di esame preventivo.
Il giudice deve motivare il perché della misura dell’indennità risarcitoria.
Non si applica alle aziende fino a 15 dipendenti e ai dirigenti.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
PROCEDURA
FASE 1
Il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione
territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e, trasmessa per conoscenza al lavoratore
Cosa deve contenere la comunicazione?
L’intenzione del datore di lavoro procedere al licenziamento per motivo oggettivo
Indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del
lavoratore interessato
Al suo domicilio indicato nel contratto di lavoro
o comunicato al DL oppure consegnata a mano
FASE 2
Entro sette giorni dalla ricezione della richiesta la DTL convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l’incontro
dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.
Assistenza: Associazione dei datori di lavoro, Sindacato, RSU, Avvocato, Consulente del lavoro.
Con quale finalità?
esaminare soluzioni alternative al recesso
Attenzione: la Commissione non deve entrare nel merito dei motivi, ma solo trattare la conciliazione. In caso
contrario (richiesta dati, bilanci, ordini ecc.) rifiutare far verbalizzare la richiesta per una segnalazione al Ministero
del Lavoro.
Anche il controllo del Giudice sul licenziamento è limitato al presupposto di legittimità e non può essere esteso al
sindacato di merito su valutazioni tecniche organizzative e produttive che competono al datore di lavoro pena
l’impugnazione per violazione di norme di diritto.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
PROCEDURA
Durata della procedura:
20 gg. dalla Convocazione della DTL
La procedura può essere sospesa per max 15 gg in caso di comprovato
impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro
Il datore di lavoro può comunicare il licenziamento
Una volta fallito il tentativo di conciliazione
oppure decorso il termine di cui sopra
Gli effetti del licenziamento decorrono
Dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato
avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa
indennità sostitutiva
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
PROCEDURA
Durante la procedura l’Azienda può sospendere il rapporto di lavoro
corrispondendo comunque la retribuzione
non corrispondendo la retribuzione per il periodo non corrispondente al preavviso
dovuto
Il licenziamento infatti retroagisce al momento della comunicazione di avvio del procedimento
e “il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
preavviso lavorato”.
Evitare nella lettera di licenziamento troppi approfondimenti sulla situazione aziendale.
Possibilità di ricollocazione in mansioni inferiori: opportuno evidenziarlo solo in sede di
conciliazione e, se rifiutata, nella lettera di licenziamento.
In sede di conciliazione far verbalizzare eventuali proposte di demansionamento o mansioni
diverse rifiutate dal lavoratore.
La risoluzione consensuale incentivata in sede di conciliazione da diritto all’ASPI dal 2013
(prima indennità di disoccupazione) e ai contributi figurativi, no alla iscrizione individuale
nelle liste di mobilità.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
PROCEDURA
Conciliazione sindacale: è sempre possibile.
Opportuno nel verbale di conciliazione ricomprendere anche ogni diritto o
azione derivante dalla mancata effettuazione della procedura.
Opportuno anche sottoscrivere il verbale di conciliazione contestualmente alla
lettera di licenziamento.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo accettato con verbale di
conciliazione sindacale da diritto all’iscrizione individuale nelle liste di mobilità.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CASI PARTICOLARI
Licenziamento per inidoneità fisica o psichica al lavoro - l’inidoneità deve essere accertata da
una struttura pubblica.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia stabilito dal Ccnl.
Il giudice accerta il difetto di giustificazione del licenziamento
Conseguenze
Reintegrazione
Risarcimento del periodo pregresso fino ad un massimo di 12 mensilità, dedotto quanto
percepito e quanto “percepibile” con ordinaria diligenza.
Contribuzione”piena” con interessi legali, dedotto quanto accreditato per periodi lavorati
Il lavoratore può optare per 15 mensilità alternative alla reintegrazione che si aggiungono al
risarcimento.
Se il lavoratore non chiede le 15 mensilità e non ottempera entro 30 giorni all’invito a
riprendere il lavoro il rapporto si risolve, fermo restando il risarcimento.
Si tratta di giustificato motivo oggettivo, ma alcune DPL non attivano la procedura in quanto
la fanno rientrare in quella soggettiva.
E’ opportuno comunque attivare la procedura perché se la DPL non convoca le parti entro 7
giorni la procedura è da ritenersi legalmente comunque esperita.
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EFFETTI DEL LICENZIAMENTO
Il licenziamento produce effetti:
- dalla contestazione dell’addebito in caso di licenziamento disciplinare
- dalla comunicazione alla Direzione del Lavoro dell’intenzione di procedere al
licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Conseguenze
-
-
in caso di licenziamento disciplinare con sospensione cautelativa si supera la
questione del pagamento dei tempi di procedura
in caso di licenziamento per giusta causa senza preavviso rimane invariata la
situazione rispetto alla precedente normativa in quanto i periodi di procedura
sono lavorati e come tali retribuiti
in caso di licenziamento con preavviso il periodo di lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato. Se il preavviso
contrattuale è più breve della durata della procedura si può dispensare dalla
prestazione senza oneri, poichè il licenziamento decorre dalla data come sopra
precisato.
La comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro va effettuata entro 5
giorni dalla effettiva cessazione del rapporto, cioè al termine del periodo
effettivamente lavorato, precisando altresì la decorrenza del licenziamento.
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EFFETTI DEL LICENZIAMENTO
SOSPENSIONE
La norma sugli effetti del licenziamento dice che è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo
disposto dalle norme del T.U. in materia di tutela della maternità e della paternità e che gli effetti
rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio sul lavoro.
Disposizione attualmente tutta da chiarire.
La lavoratrice madre può essere licenziata per giusta causa, cessazione di attività dell’azienda,
della prestazione per cui è stata assunta e scadenza del termine.
La tutela si estende al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità per la durata del
congedo e fino ad un anno di vita del bambino.
Non è chiaro cosa si intende per effetto sospensivo di cui alla norma del T.U.
E’ possibile che si riferisca alle ipotesi di giustificato motivo oggettivo.
Il riferimento agli infortuni sul lavoro è una novità tutta da chiarire.
In ogni caso la sospensione di qualsiasi tipo non opera in caso di malattia.
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Licenziamenti collettivi
Procedura di mobilità
Novità
I vizi della comunicazione preventiva di apertura della procedura possono
essere sanati, ad ogni effetto, nell’ambito dell’accordo sindacale conclusivo
della procedura.
Opportuno evidenziare nell’accordo sindacale che si ritengono sanati tutti gli
eventuali vizi della comunicazione.
L’elenco dei lavoratori licenziati con i dati previsti e con la puntuale indicazione
dei criteri di scelta applicati deve essere inviato non più contestualmente, ma
entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso.
La comunicazione va inviata per la nostra provincia, al Centro per l’impiego
dove ha sede l’Azienda e alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo
o, in caso di mancato accordo, ai destinatari della lettera di apertura.
Per conoscenza si invia anche all’Associazione.
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Licenziamenti collettivi
Inosservanza della forma scritta: le conseguenze sono le stesse previste in ogni altro caso di tale vizio formale.
Inosservanza delle procedure di comunicazione preventiva o di comunicazione successiva.
Conseguenze
Fermo restando che i vizi della comunicazione preventiva sono sanabili con l’accordo sindacale:
Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento.
Indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità in relazione all’anzianità di
servizio del lavoratore, tenendo conto del numero degli occupati, delle dimensioni dell’azienda, delle condizioni delle parti,
delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di nuova occupazione e del comportamento delle parti nella procedura.
La decisione va motivata.
Violazione dei criteri di scelta
Conseguenze
Reintegrazione
Risarcimento del periodo pregresso fino ad un massimo di 12 mensilità, dedotto quanto percepito e quanto “percepibile”
con ordinaria diligenza.
Contribuzione “piena” con interessi legali, dedotto quanto accreditato per periodi lavorati
Il lavoratore può optare per 15 mensilità alternative alla reintegrazione che si aggiungono al risarcimento.
Se il lavoratore non chiede le 15 mensilità e non ottempera entro 30 giorni all’invito a riprendere il lavoro il rapporto si
risolve, fermo restando il risarcimento.
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Impugnazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche con intervento del
Sindacato, che manifesti la volontà inequivocabile di impugnare in licenziamento.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro i successivi 180 giorni, (da
ritenere prudenzialmente decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni), dal deposito del ricorso
presso il Tribunale o dalla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
(Il collegato lavoro del 2010 aveva fissato il termine in 270 giorni; prima di questa norma il
termine era solo quella della prescrizione).
Qualora la conciliazione o l’arbitrato siano rifiutati o non si sia raggiunto l’accordo relativo
all’espletamento, il ricorso al Giudice deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
Revoca
Il datore di lavoro può revocare senza conseguenze il licenziamento entro 15 giorni dalla
comunicazione di impugnazione pagando retribuzione e contributi.
Anche se normalmente l’impugnativa non ha la specifica dei motivi, qualora si ritenga che gli
stessi siano di natura solo formale, si può procedere alla revoca per poi reiterare il
provvedimento in forma corretta.
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Aziende fino a 15 dipendenti
Licenziamento illegittimo
Discriminatorio: nessuna differenza rispetto alle aziende di maggiori dimensioni.
Intimato in forma orale: nessuna differenza rispetto alle aziende di maggiori
dimensioni.
Licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo.
Conseguenze
Riassunzione o a scelta del datore di lavoro pagamento di un’indennità
omnicomprensiva tra 2,5 e 6 mensilità avendo riguardo al numero dei dipendenti,
alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio, al comportamento e alle
condizioni delle parti.
Se il datore di lavoro occupa complessivamente, con varie unità, più di 15
dipendenti l’indennità viene maggiorata fino a 10 mensilità per anzianità oltre 10
anni e fino a 14 mensilità per anzianità superiori a 20 anni. (Ovviamente non deve
superare i 15 nello stesso Comune o i 60 complessivi per non rientrare nelle
24
aziende di maggiori dimensioni).
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