IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse - dichiarazione dei redditi
RITENUTE DEI SOCI O ASSOCIATI
UTILIZZATE DA ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ DI PERSONE
Art. 22 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D. Lgs.
15.12.1997, n. 446 - C.M. 23.12.2009, n. 56/E - C.M. 12.03.2010, n. 12/E - R.M. 11.02.2010, n. 6/E Circ. CNDCEC 12.05.2010, n. 18 - Provv. Ag. Entrate 1.02.2010 e 10.05.2010
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• APPROFONDIMENTI
• INDICAZIONE NEL MODELLO
2010
UNICO
La C.M. 56/E/2009 ha fornito un’interpretazione dell’art. 22 del Tuir, secondo cui le ritenute
operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 si scomputano, nella
proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti,
chiarendo come tale disposizione possa coordinarsi con la facoltà di compensare imposte e
contributi riconosciuta, dall’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, a tutti i contribuenti che effettuano
versamenti diretti. È stato pertanto chiarito che i soci o associati di società ed associazioni
di cui all’art. 5 Tuir possono consentire, in maniera espressa, che le ritenute che residuano,
una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.
Affinché la compensazione possa operare è necessario, oltre ad un assenso preventivo in
apposito atto con data certa, che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Sono
stati così inseriti nel modello Unico SP specifici campi, nei quadri RK e RX, per dare conto
di tali valori. La novità risulta applicabile già con riferimento alle eccedenze Irpef relative al
2009, con possibilità di utilizzo in compensazione da parte della società/associazione dal
2010.
SCHEMA DI SINTESI
REDDITI
PRODOTTI
IN FORMA
ASSOCIATA
Artt. 5 e 22 Tuir
SCOMPUTO
DELLE
RITENUTE
SUBITE
Ö
Imputazione
dei redditi
ai soci
Ö
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili.
Ö
Scomputo
delle ritenute
Ö
Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate
nell’art. 5 Tuir si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte
dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
Ö
Ritenute
eccedenti
l’imposta
Art. 22 Tuir
Ö
• Se l’ammontare complessivo delle ritenute è superiore a quello dell’imposta netta
sul reddito complessivo del contribuente, questi ha diritto, per la parte eccedente:
.. di computarla in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successivo;
.. di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Ö
Utilizzo in
compensazione
Ö
I crediti Irpef possono essere compensati con altre imposte e contributi mediante
presentazione del modello F24.
Ö
• I soci/associati possono consentire che le ritenute che residuano, dopo aver
effettuato lo scomputo delle stesse dal loro debito Irpef, siano utilizzate, dalla
società o associazione, in compensazione con gli eventuali altri debiti di imposta
o contributi nel modello F24.
• Il socio, prima di ritrasferire le ritenute residue alla società, può trattenerne un’ulteriore quota, da utilizzare per il pagamento di altri debiti di
imposta o contributivi.
Ö
CONDIZIONI
PER
UTILIZZO
DA PARTE
DELLA
SOCIETÀ/
ASSOCIAZIONE
Utilizzo
da parte
della società o
associazione
Ö
Consenso e
indicazione in
dichiarazione
Ö
• L’utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute subite da parte della
società o associazione è possibile se:
.. esiste preventivo assenso da parte dei soci, in apposito atto avente data certa
o nell’atto costitutivo;
.. il credito è indicato nella dichiarazione annuale della società.
L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue
relative ad un singolo periodo di imposta, ovvero al credito derivante da tutte le
ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
Ö
Divieto di
restituzione
Ö
Una volta che le ritenute eccedenti sono state avocate dal soggetto collettivo ed
il relativo credito è stato utilizzato in compensazione, eventuali importi residui
non possono essere ritrasferiti ai soci medesimi.
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APPROFONDIMENTI
SOGGETTI INTERESSATI
• Società
• Società
• Società
• Società
semplici
in nome collettivo.
in accomandita semplice.
di fatto.
Interpretazione
estensiva
Esclusioni
• Data
certa
ASSENSO DEI SOCI
• Società di armamento.
• Associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio
in forma associata di arti e professioni.
• La disciplina delle ritenute dovrebbe trovare applicazione anche per:
.. società tra professionisti (D. Lgs. 2.02.2001, n. 96);
.. imprese familiari e aziende coniugali.
• Società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali.
• Società di capitali in regime di trasparenza fiscale.
• L’eventuale utilizzo in compensazione da • È ammesso il ricorso alla poparte della società o associazione del credi- sta elettronica certificata
to relativo alle ritenute della stessa subite (PEC).
richiede il preventivo assenso dei soci o • Sembra possibile adottare la
associati da manifestare, anche in via gene- scrittura privata non autenralizzata, in apposito atto avente data certa ticata ma registrata e la lette(ad esempio tramite scrittura privata auten- ra raccomandata senza busta
(Circ. CNDCEC 18/2010).
ticata) o nello stesso atto costitutivo.
L’Agenzia delle Entrate non ha individuato un termine per esprimere l’assenso, il quale deve essere formalizzato almeno prima
P r e v e n t i v o che il soggetto partecipato provveda a presentare il modello F24
a s s e n s o in cui utilizza il credito. Il credito può essere utilizzato dal 1°
giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di rilevanza
fiscale dei redditi e delle ritenute.
Anno
2009
• Effetto
Il credito relativo alle ritenute residue subite nell’anno 2009 può
essere utilizzato in compensazione dallo studio associato già a
partire dal 1.01.2010 (mediante lo specifico codice tributo),
purché l’atto di assenso degli associati abbia data certa antecedente la data di compensazione, ed il credito risulti dalla dichiarazione annuale dello studio associato da presentare entro il
termine ordinario del 30.09.2010 (C.M. 12/E/2010 par. 2.10).
Per singolo periodo d’imposta
• L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute
residue relative ad un singolo periodo d’imposta con necessità, in tale
circostanza, di rinnovo annuale dell’atto.
Senza limiti di tempo
• L’assenso può essere riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue
senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
Revoca
In ogni caso i soci o associati hanno facoltà di revocare l’assenso
con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell’atto costitutivo; tale revoca ha efficacia con riferimento ai
crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui
è stata effettuata la revoca.
DICHIARAZIONE
DELLA SOCIETÀ
• Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che ricorra l’ulteriore condizione enunciata dall’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.
RESPONSABILITÀ
DELLA SOCIETÀ IN CASO
DI UTILIZZO ERRONEO
DELLE RITENUTE
• Per quanto concerne l’ipotesi in cui il socio abbia utilizzato erroneamente le ritenute, senza
scomputare totalmente il proprio debito Irpef, ed abbia, quindi, ritrasferito all’associazione
un ammontare di ritenute residue superiore rispetto a quelle spettanti, non si configura una
responsabilità solidale della società per l’errore compiuto.
Resta inteso, naturalmente, che il socio dovrà assolvere mediante il pagamento diretto il debito
residuo Irpef non scomputato dall’ammontare delle ritenute oramai ritrasferite alla società.
C.M. 12/2010
RECUPERO DEL CREDITO
VANTATO DAI SOCI
• Partite
di giro
• Non rileva ai fini tributari il modo in cui i soci recuperano il credito da loro
vantato, per aver consentito alla società medesima di avocare a sé le ritenute
che residuano una volta operato lo scomputo del debito Irpef, al fine di
compensare il credito che da esse deriva.
C.M. 12/2010
• Irrilevanza
fiscale
• Tali partite di giro hanno natura finanziaria e non sono, pertanto, soggette
ad alcun tipo di tassazione.
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INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO 2010
Esempio n. 1
Dichiarazione della società/associazione
Dati
• Attività di studio professionale suddivisa tra 2 soci, Rossi Mario e Verdi Luigi, al 50%.
• Compensi assoggettati a ritenuta € 100.000,00, con ritenute d’acconto subite pari a € 20.000,00, che sono
attribuite ai due soci al 50% (€ 10.000 ciascuno).
• Ritenute eccedenti del socio Rossi, trasferite allo studio professionale € 5.000,00 (imposta netta € 5.000,00).
• Ritenute eccedenti del socio Verdi, trasferite allo studio professionale € 3.000,00 (imposta netta € 7.000,00).
Quadro RN
Nella colonna 2 del rigo RN (RN1, RN2 o RN3 in base al tipo di reddito) si indicano le ritenute subite dalla
società/associazione e attribuite ai soci.
20.000
Quadro RK
Nel campo 12 si indica l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione
dichiarante.
RSSMRA60A01F205T
Rossi Mario
M
50
VRDLGU63C28F205R
5.000
Verdi Luigi
M
50
Quadro RX
3.000
• La somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi del quadro RK è riportata nel quadro RX, rigo RX19,
colonna 3.
• É prevista l’indicazione degli utilizzi delle somme: nella colonna 4 si indica l’importo chiesto a rimborso; nella
colonna 5 l’importo utilizzato in compensazione nel modello F24 (al lordo degli utilizzi già effettuati).
8.000
Esempio n. 2
Quadro RH
Per entrambi
i soci
8.000
Dichiarazioni dei soci/associati
Ogni socio deve indicare nel quadro RH il totale delle ritenute assegnate dalla società/associazione.
00123450789
50
10.000
Quadro RN
• La colonna 3 del rigo RN33 deve essere compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle
ritenute, attribuite dalla società o associazione di cui all’art. 5 Tuir, eccedenti il debito Irpef.
• La colonna 3 non può essere compilata se dal quadro RN emerge un’imposta a debito (rigo RN42
compilato). In ogni caso, l’importo indicato in questa colonna non può eccedere l’ammontare delle ritenute
attribuite dalle società ed associazioni.
Socio Rossi Mario
Socio Verdi Luigi
Ritenute residue restituite alla
)
società
5.000
Ritenute
10.000
)
ricevute
)
)
3.000
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dal socio
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Esempio n. 3
Compensazione nel modello F24 della società/associazione
6830
2009 (1)
8.000 00
8.000 00
(1)
Nota
Anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite alla società/associazione.
Scrittura privata tra i soci per il trasferimento delle ritenute eccedenti alla società/
associazione (cui attribuire data certa)
Esempio n. 4
Spett.le
Studio associato Rossi
..............................................
dicembre
2009
31
Oggi, ...........................,
del mese di ..................................,
dell’anno ....................,
i sottoscritti:
Rossi Mario
Milano
1.01.1960
Milano
MI
- Dott. ...................................,
nato a ...............................,
il .........................,
residente in ......................................
(..........),
Volta
10
RSSMRA60A01F205T
via .........................................,
n. ..............,
Codice fiscale ......................................................
(nel seguito, socio);
Milano
28.03.1963 residente in ......................................
Milano
MI
Verdi Luigi
- Dott. ...................................,
nato a ...............................,
il .........................,
(..........),
Certosa
7
VRDLGU63C28F205R
via .........................................,
n. ..............,
Codice fiscale ......................................................
(nel seguito, socio);
dell’associazione professionale
Studio Associato Rossi
- in qualità di Associati
.............................................................................................
(o società) .............................................................,
Milano
Cavour
123
00123450789
M
I
con sede in ............................ (..........), via ........................................., n. .............., P. IVA ......................................................
(nel seguito, associazione);
premesso:
50% per il socio
a) che ai sensi dell’art. 5 Tuir le quote di partecipazione agli utili sono determinate in misura pari al ............
Rossi Mario
50% per il socio ....................................;
Verdi Luigi
....................................
e al ............
b) che ai sensi della C.M. 56/E/2009 i soci possono ritrasferire le ritenute subite dall’associazione e assegnate, ai sensi dell’art. 22
Tuir, alla medesima associazione per l’importo che eccede il proprio debito Irpef;
c) che è intenzione dei soci autorizzare la società ad utilizzare in compensazione, in proprio, le ritenute subite eccedenti, ai sensi
dell’art. 17 D. Lgs. 29.09.1997, n. 241;
Disposizione permanente
convengono
di trasferire all’associazione gli importi residuali delle ritenute subite, risultanti dalla dichiarazione annuale e attribuite agli
associati, da quantificare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi personale degli associati stessi. I sottoscritti si
impegnano a comunicare detto importo annualmente all’associazione mediante un apposito prospetto controfirmato.
Autorizzano
l’associazione, in via permanente, dalla data odierna e fino a revoca espressa da effettuarsi con apposita comunicazione scritta,
ad utilizzare tale importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997.
Oppure
Disposizione per singolo periodo
convengono
di trasferire all’associazione gli importi residuali delle ritenute subite, risultanti dalla dichiarazione annuale e attribuite agli
associati, da quantificare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi personale degli associati stessi, per il periodo di
2009
imposta .....................
I sottoscritti si impegnano a comunicare detto importo all’associazione mediante un apposito prospetto
controfirmato.
Autorizzano
2009
l’associazione, per il solo periodo d’imposta ................,
ad utilizzare tale importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. Lgs.
241/1997.
Milano
31.12.2009
...............................,
.......................
Socio/Associato
Mario Rossi
.................................
20
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I
O
Socio/Associato
Luigi Verdi
.................................
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