IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse - dichiarazione dei redditi RITENUTE DEI SOCI O ASSOCIATI UTILIZZATE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI PERSONE Art. 22 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - C.M. 23.12.2009, n. 56/E - C.M. 12.03.2010, n. 12/E - R.M. 11.02.2010, n. 6/E Circ. CNDCEC 12.05.2010, n. 18 - Provv. Ag. Entrate 1.02.2010 e 10.05.2010 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI • INDICAZIONE NEL MODELLO 2010 UNICO La C.M. 56/E/2009 ha fornito un’interpretazione dell’art. 22 del Tuir, secondo cui le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti, chiarendo come tale disposizione possa coordinarsi con la facoltà di compensare imposte e contributi riconosciuta, dall’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti. È stato pertanto chiarito che i soci o associati di società ed associazioni di cui all’art. 5 Tuir possono consentire, in maniera espressa, che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24. Affinché la compensazione possa operare è necessario, oltre ad un assenso preventivo in apposito atto con data certa, che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Sono stati così inseriti nel modello Unico SP specifici campi, nei quadri RK e RX, per dare conto di tali valori. La novità risulta applicabile già con riferimento alle eccedenze Irpef relative al 2009, con possibilità di utilizzo in compensazione da parte della società/associazione dal 2010. SCHEMA DI SINTESI REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Artt. 5 e 22 Tuir SCOMPUTO DELLE RITENUTE SUBITE Ö Imputazione dei redditi ai soci Ö I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ö Scomputo delle ritenute Ö Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 Tuir si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. Ö Ritenute eccedenti l’imposta Art. 22 Tuir Ö • Se l’ammontare complessivo delle ritenute è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo del contribuente, questi ha diritto, per la parte eccedente: .. di computarla in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successivo; .. di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Ö Utilizzo in compensazione Ö I crediti Irpef possono essere compensati con altre imposte e contributi mediante presentazione del modello F24. Ö • I soci/associati possono consentire che le ritenute che residuano, dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal loro debito Irpef, siano utilizzate, dalla società o associazione, in compensazione con gli eventuali altri debiti di imposta o contributi nel modello F24. • Il socio, prima di ritrasferire le ritenute residue alla società, può trattenerne un’ulteriore quota, da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi. Ö CONDIZIONI PER UTILIZZO DA PARTE DELLA SOCIETÀ/ ASSOCIAZIONE Utilizzo da parte della società o associazione Ö Consenso e indicazione in dichiarazione Ö • L’utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute subite da parte della società o associazione è possibile se: .. esiste preventivo assenso da parte dei soci, in apposito atto avente data certa o nell’atto costitutivo; .. il credito è indicato nella dichiarazione annuale della società. L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo di imposta, ovvero al credito derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa. Ö Divieto di restituzione Ö Una volta che le ritenute eccedenti sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito è stato utilizzato in compensazione, eventuali importi residui non possono essere ritrasferiti ai soci medesimi. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata A T I O N . 6 / 2 0 1 0 - 7 5 8 5 17 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse - dichiarazione dei redditi APPROFONDIMENTI SOGGETTI INTERESSATI • Società • Società • Società • Società semplici in nome collettivo. in accomandita semplice. di fatto. Interpretazione estensiva Esclusioni • Data certa ASSENSO DEI SOCI • Società di armamento. • Associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. • La disciplina delle ritenute dovrebbe trovare applicazione anche per: .. società tra professionisti (D. Lgs. 2.02.2001, n. 96); .. imprese familiari e aziende coniugali. • Società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali. • Società di capitali in regime di trasparenza fiscale. • L’eventuale utilizzo in compensazione da • È ammesso il ricorso alla poparte della società o associazione del credi- sta elettronica certificata to relativo alle ritenute della stessa subite (PEC). richiede il preventivo assenso dei soci o • Sembra possibile adottare la associati da manifestare, anche in via gene- scrittura privata non autenralizzata, in apposito atto avente data certa ticata ma registrata e la lette(ad esempio tramite scrittura privata auten- ra raccomandata senza busta (Circ. CNDCEC 18/2010). ticata) o nello stesso atto costitutivo. L’Agenzia delle Entrate non ha individuato un termine per esprimere l’assenso, il quale deve essere formalizzato almeno prima P r e v e n t i v o che il soggetto partecipato provveda a presentare il modello F24 a s s e n s o in cui utilizza il credito. Il credito può essere utilizzato dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di rilevanza fiscale dei redditi e delle ritenute. Anno 2009 • Effetto Il credito relativo alle ritenute residue subite nell’anno 2009 può essere utilizzato in compensazione dallo studio associato già a partire dal 1.01.2010 (mediante lo specifico codice tributo), purché l’atto di assenso degli associati abbia data certa antecedente la data di compensazione, ed il credito risulti dalla dichiarazione annuale dello studio associato da presentare entro il termine ordinario del 30.09.2010 (C.M. 12/E/2010 par. 2.10). Per singolo periodo d’imposta • L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell’atto. Senza limiti di tempo • L’assenso può essere riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa. Revoca In ogni caso i soci o associati hanno facoltà di revocare l’assenso con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell’atto costitutivo; tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la revoca. DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ • Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che ricorra l’ulteriore condizione enunciata dall’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ IN CASO DI UTILIZZO ERRONEO DELLE RITENUTE • Per quanto concerne l’ipotesi in cui il socio abbia utilizzato erroneamente le ritenute, senza scomputare totalmente il proprio debito Irpef, ed abbia, quindi, ritrasferito all’associazione un ammontare di ritenute residue superiore rispetto a quelle spettanti, non si configura una responsabilità solidale della società per l’errore compiuto. Resta inteso, naturalmente, che il socio dovrà assolvere mediante il pagamento diretto il debito residuo Irpef non scomputato dall’ammontare delle ritenute oramai ritrasferite alla società. C.M. 12/2010 RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DAI SOCI • Partite di giro • Non rileva ai fini tributari il modo in cui i soci recuperano il credito da loro vantato, per aver consentito alla società medesima di avocare a sé le ritenute che residuano una volta operato lo scomputo del debito Irpef, al fine di compensare il credito che da esse deriva. C.M. 12/2010 • Irrilevanza fiscale • Tali partite di giro hanno natura finanziaria e non sono, pertanto, soggette ad alcun tipo di tassazione. 18 R A T I O N . 6 / 2 0 1 0 - 7 5 8 5 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse - dichiarazione dei redditi INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO 2010 Esempio n. 1 Dichiarazione della società/associazione Dati • Attività di studio professionale suddivisa tra 2 soci, Rossi Mario e Verdi Luigi, al 50%. • Compensi assoggettati a ritenuta € 100.000,00, con ritenute d’acconto subite pari a € 20.000,00, che sono attribuite ai due soci al 50% (€ 10.000 ciascuno). • Ritenute eccedenti del socio Rossi, trasferite allo studio professionale € 5.000,00 (imposta netta € 5.000,00). • Ritenute eccedenti del socio Verdi, trasferite allo studio professionale € 3.000,00 (imposta netta € 7.000,00). Quadro RN Nella colonna 2 del rigo RN (RN1, RN2 o RN3 in base al tipo di reddito) si indicano le ritenute subite dalla società/associazione e attribuite ai soci. 20.000 Quadro RK Nel campo 12 si indica l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante. RSSMRA60A01F205T Rossi Mario M 50 VRDLGU63C28F205R 5.000 Verdi Luigi M 50 Quadro RX 3.000 • La somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi del quadro RK è riportata nel quadro RX, rigo RX19, colonna 3. • É prevista l’indicazione degli utilizzi delle somme: nella colonna 4 si indica l’importo chiesto a rimborso; nella colonna 5 l’importo utilizzato in compensazione nel modello F24 (al lordo degli utilizzi già effettuati). 8.000 Esempio n. 2 Quadro RH Per entrambi i soci 8.000 Dichiarazioni dei soci/associati Ogni socio deve indicare nel quadro RH il totale delle ritenute assegnate dalla società/associazione. 00123450789 50 10.000 Quadro RN • La colonna 3 del rigo RN33 deve essere compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite dalla società o associazione di cui all’art. 5 Tuir, eccedenti il debito Irpef. • La colonna 3 non può essere compilata se dal quadro RN emerge un’imposta a debito (rigo RN42 compilato). In ogni caso, l’importo indicato in questa colonna non può eccedere l’ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni. Socio Rossi Mario Socio Verdi Luigi Ritenute residue restituite alla ) società 5.000 Ritenute 10.000 ) ricevute ) ) 3.000 R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata A T I O dal socio N . 6 / 2 0 1 0 10.000 - 7 5 8 5 19 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse - dichiarazione dei redditi Esempio n. 3 Compensazione nel modello F24 della società/associazione 6830 2009 (1) 8.000 00 8.000 00 (1) Nota Anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite alla società/associazione. Scrittura privata tra i soci per il trasferimento delle ritenute eccedenti alla società/ associazione (cui attribuire data certa) Esempio n. 4 Spett.le Studio associato Rossi .............................................. dicembre 2009 31 Oggi, ..........................., del mese di .................................., dell’anno ...................., i sottoscritti: Rossi Mario Milano 1.01.1960 Milano MI - Dott. ..................................., nato a ..............................., il ........................., residente in ...................................... (..........), Volta 10 RSSMRA60A01F205T via ........................................., n. .............., Codice fiscale ...................................................... (nel seguito, socio); Milano 28.03.1963 residente in ...................................... Milano MI Verdi Luigi - Dott. ..................................., nato a ..............................., il ........................., (..........), Certosa 7 VRDLGU63C28F205R via ........................................., n. .............., Codice fiscale ...................................................... (nel seguito, socio); dell’associazione professionale Studio Associato Rossi - in qualità di Associati ............................................................................................. (o società) ............................................................., Milano Cavour 123 00123450789 M I con sede in ............................ (..........), via ........................................., n. .............., P. IVA ...................................................... (nel seguito, associazione); premesso: 50% per il socio a) che ai sensi dell’art. 5 Tuir le quote di partecipazione agli utili sono determinate in misura pari al ............ Rossi Mario 50% per il socio ....................................; Verdi Luigi .................................... e al ............ b) che ai sensi della C.M. 56/E/2009 i soci possono ritrasferire le ritenute subite dall’associazione e assegnate, ai sensi dell’art. 22 Tuir, alla medesima associazione per l’importo che eccede il proprio debito Irpef; c) che è intenzione dei soci autorizzare la società ad utilizzare in compensazione, in proprio, le ritenute subite eccedenti, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 29.09.1997, n. 241; Disposizione permanente convengono di trasferire all’associazione gli importi residuali delle ritenute subite, risultanti dalla dichiarazione annuale e attribuite agli associati, da quantificare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi personale degli associati stessi. I sottoscritti si impegnano a comunicare detto importo annualmente all’associazione mediante un apposito prospetto controfirmato. Autorizzano l’associazione, in via permanente, dalla data odierna e fino a revoca espressa da effettuarsi con apposita comunicazione scritta, ad utilizzare tale importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997. Oppure Disposizione per singolo periodo convengono di trasferire all’associazione gli importi residuali delle ritenute subite, risultanti dalla dichiarazione annuale e attribuite agli associati, da quantificare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi personale degli associati stessi, per il periodo di 2009 imposta ..................... I sottoscritti si impegnano a comunicare detto importo all’associazione mediante un apposito prospetto controfirmato. Autorizzano 2009 l’associazione, per il solo periodo d’imposta ................, ad utilizzare tale importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997. Milano 31.12.2009 ..............................., ....................... Socio/Associato Mario Rossi ................................. 20 R A T I O Socio/Associato Luigi Verdi ................................. N . 6 / 2 0 1 0 - 7 5 8 5 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata