Alcol e lavoro
Clinica del Lavoro di Milano
23 maggio 2006
Gruppo di Lavoro Medici del Lavoro Competenti di Milano
Relazione: Cristiano Ravalli
Normativa di riferimento
Articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n.
125 (legge quadro in materia di alcol e
problemi alcol correlati)
Divieto di somministrazione bevande
alcoliche nei luoghi di lavoro e possibilità
da parte del mc o di medici del lavoro dei
Servizi di Prevenzione e Sicurezza con
funzioni di vigilanza di effettuare controlli
alcolimetrici
Normativa di riferimento
Provvedimento 16 marzo 2006 della
Conferenza Stato-Regioni: elenco delle
attività che comportino un rischio elevato
di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi
Elenco categorie
70 categorie: guidatori mezzi di trasporto
pubblico e privato, edili, controllori impianti
pericolosi, lavori in altezza sopra 2 metri,
guardie giurate, insegnanti, medici, ecc.
Lettura dell’art. 15
I lavoratori “possono” e non devono essere
sottoposti a controlli (discrezionalità del
mc)
Le figure autorizzate a controllare sono 2: i
mc ed i medici del lavoro dei servizi con
funzione di vigilanza
Sono esclusi i medici di enti pubblici
La normativa si sofferma sulla tutela di terzi
e non solo su quella dei lavoratori
Metabolismo alcol
Assorbimento gastrico
Massima concentrazione dopo 20 minuti-6
ore (cibo, altre bevande, velocità
metabolizzazione ad. es. donne e asiatici
metabolizzano meno rapidamente alcol)
Metodi di misurazione disponibili
• Misurazione nell’aria alveolare
• Saliva alcol test
• Misurazione ematica
Sarebbero misurazioni inutili in accertamenti
integrativi
Tranferrina decarboidrata
• Alla fine degli anni ’70 venne dimostrata
una correlazione tra assunzione eccessiva
di alcool ed aumento della concentrazione
di transferrina a basso grado di
glicosilazione (CDT) e pertanto il dosaggio
della CDT si propone come marcatore di
abuso cronico di alcool.
Transferrina
• La transferrina è una glicoproteina deputata al
trasporto del Ferro, sintetizzata nell’epatocita
può presentare diversi stati di glicosilazione. Le
isoforme più rappresentate nel siero sono
pentasialo, tetrasialo e trisialo, mentre le
isoforme a minor grado di glicosilazione disialo,
monosialo e asialo sono rappresentate per
meno del 3%.
La transferrina che normalmente viene dosata
nel siero nell’ambito del metabolismo del ferro è
la somma di tutte le isoforme.
Misurazione cdt
Transferrina decarboidrata
Alta specificità a differenza di gammagt che
è sensibile ma poco specifica
(psicofarmaci, contraccettivi, antireumatici,
steatosi, ostruzioni biliari, sindromi virali
epatiche)
Riflette l’assunzione di alcol nelle due
settimane precedenti
Misurazione cdt
• Riflette abuso alcolico nelle ultime due
settimane
• L’assunzione di 50-80 gr di alcol al giorno per 7
giorni ne determina un aumento
• Può aumentare in gravidanza ed essere
influenzata da stati carenziali di ferro;
modificazioni citate anche in neoplasie epatiche
e cirrosi biliare
• I valori della CDT possono essere espressi
come valore assoluto oppure come % della
Transferrina totale, i valori di riferimento sono:
CDT < 2,6%.
Contenuto di alcool in alcune bevande alcoliche
Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 11,7
gr
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 11,9 gr
Champagne (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
gr
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchiere (40
ml) 12,8 gr
Amari (30 gradi) 1 bicchiere (30 ml) 7,2 gr
Diagnosi di alcolismo
• Anamnestico/clinica
• Laboratorio: incremento gamma gt,
volume globulare eritrocitario, rapporto
ast/asl ed eventualmente trigliceridi e
acido urico (per bevitori da lungo tempo)
Costi
• Emocromo, gammagt, transaminasi, acido
urico, trigliceridi= 10/15 euro circa
• CDT= 14 euro circa
Idoneità
• Alcolista: non idoneo temporaneamente
alle mansioni o compiti lavorativi elencati
nel Provvedimento
• Invio centri di recupero Asl
• Lavoratori alcolisti sono tutelati da legge
26 giugno 1990, n. 162 (sospensione fino
a tre anni con conservazione del posto di
lavoro)
Problemi applicativi (il problema non si pone per i soggetti
sottoposti a sorveglianza sanitaria
)
Quando effettuare i controlli
Su indicazione del datore di lavoro o colleghi
di lavoro: NO
In visita preventiva o periodica: sempre per
le categorie elencate nel Provvedimento o
solo su sospetto clinico ? Credo che la
discrezionalità prevista dalla legge
consenta al mc la scelta fra le due opzioni
Problemi applicativi (il problema non si pone per i soggetti
sottoposti a sorveglianza sanitaria
)
Se il datore di lavoro o i colleghi segnalano
al mc una condizione di sospetto alcolismo
credo che il mc non debba intervenire
(eccetto che ci sia a breve la scadenza
della periodicità della visita) ma
suggerisca al datore di lavoro l’invio all’asl
ai sensi dell’art. 5 legge 300/70.
Problemi applicativi
Per le categorie non soggette a sorveglianza
sanitaria ma elencate nel Provvedimento ?
(ad esempio autisti auto aziendale patente
b)
Su indicazione del datore di lavoro o colleghi
il mc lo visita? NO
Su indicazione del datore di lavoro o colleghi
invio all’asl ai sensi dell’art 5 Legge
300/70: POSSIBILE
Problematiche applicative
Per i lavoratori non sottoposti a SS: se effettuato
da mc programma di controllo periodico dopo
averlo condiviso con RLS?
Ad esempio se il mc stabilisce nel protocollo
sanitario di sottoporre i lavoratori che utilizzano
auto aziendale a prelievo ematico obbligatorio
finalizzato alla prevenzione dell’abuso di
alcol……è possibile concordandolo con R.L.S.?
Con visita medica o solo esami ? secondo me
anche visita medica
Riassumendo: quando eseguire i controlli alcolimetrici
• Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria: in visita preventiva e
periodica se le loro mansioni sono elencate nel Provvedimento (può
essere impostato nel protocollo sanitario o lasciato su sospetto
anamnestico/clinico)
• Lavoratori con mansioni elencate nel Provvedimento NON sottoposti
a sorveglianza sanitaria: inviati a Commissione Asl oppure
protocollo periodico concordato con R.L.S. e datore di lavoro
• Lavoratori con mansioni NON elencate nel Provvedimento: invio
Commissione Asl
Il consenso
Il prelievo ematico è un atto cruento che
richiede il consenso informato
L’art. 17, comma 1, lettera f del D.L.vo
626/94 prevede che il m.c. informi il
lavoratore sul significato clinico degli
accertamenti a cui è sottoposto (art.
sanzionato)
NON SI PUO’ OPERARE SENZA IL
CONSENSO INFORMATO
Negazione del consenso
Nel caso il lavoratore neghi il consenso:
Non è possibile esprimere il giudizio di
idoneità relativamente al compito
lavorativo _____________ in quanto il
lavoratore non si sottopone agli
accertamenti integrativi previsti dall’art. 15
della Legge 125/2001
E’ Corretto?
Sentenza cassazione
• Secondo una rivoluzionaria sentenza della Cassazione
(sez penale - Sentenza n. 24290/05), gli accertamenti
sanitari periodici di cui all'art. 16 DLgs 626/94 , non sono
solo quelli per così dire "programmati" e cioè effettuati in
date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma “tutti
quelli effettuati anche in momenti diversi da quelli
programmati, quando il medico competente o il datore di
lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità,
essendosi ad esempio verificato un qualche
accadimento che imponga di verificare lo stato di salute
del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua
idoneità alla mansione specifica cui è adibito”.
Alcuni articoli
• Cassina T., Verga A., GermanoliL.:
Patologie Difficili e Lavoro: L’Alcool.
L’Esperienza del Medico Competente.
Relazione presentata al Convegno “Le
Idoneità Difficili” – Abano Terme,
novembre 2002.
• B.M. Lanzetta: Problematiche
dell’Ebbrezza Alcolica nella guida – G. Ital.
Med. Lav. Erg. 2006; 28:1, 106-109
Fine dell’intervento: andiamo al bar
a berci qualcosa?
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