Accoglimento totale del 23/02/2015
RG n. 80300/2014 -1
n. 80300-1/14 r.g.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TRIBUNALE DELLE IMPRESE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10/2/15;
letto il ricorso del ricorrente Guarnieri Antonio, socio e già amministratore
unico della G.&P. Srl (avv.ti Dario Annunziata e Riccardo Romano), depositato in
corso di causa in data 18/12/14, per la sospensione -ex artt. 2378, 3° comma, e 2479
ter, 4° comma, c.c.- dell’efficacia della deliberazione assembleare del 10/10/14 di
revoca dall’incarico di amministratore unico della società per una serie di vizi meglio
indicati in ricorso;
preso atto della mancata costituzione in giudizio della G.&P. Srl, in persona
del nuovo amministratore unico Guarnieri Alessandro;
letto l’atto di intervento in questo giudizio cautelare dei soci Piaser Diana e
Sonaglia), i quali hanno concluso in via principale per il rigetto della domanda
cautelare ed in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, per l’imposizione
di cauzione;
sentiti i procuratori delle parti;
osserva.
Premesso che è pendente giudizio di merito, avente ad oggetto -fra l’altrol’impugnazione, sotto vari profili per pretesa nullità o annullabilità, della
deliberazione assembleare del 10/10/14, con cui l’odierno ricorrente è stato revocato
dall’incarico di amministratore unico della G.&P.Srl, va rilevato che l’odierno
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Guarnieri Alessandro (avv.ti Maurizio Benincasa, Giorgio Sicari e Giampaolo
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ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia della deliberazione impugnata con
tutte le naturali conseguenze di legge.
In punto di rito, ricordato che nell’ipotesi di impugnazione di deliberazioni
assembleari è litisconsorte necessario solo la società, evidenzia il Giudice che allo
stato non è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la società,
che è rappresentata dall’amministratore unico Guarnieri Alessandro, tale risultante a
seguito della deliberazione impugnata, efficace e vincolante per tutti i soci fino ad
eventuale provvedimento di sospensione.
E’ al riguardo evidente che, solo qualora fosse disposta la sospensione della
deliberazione impugnata, si porrebbe un problema di conflitto di interessi fra l’attore
impugnante, rientrato nella pienezza delle funzioni gestorie e di rappresentanza, e la
società, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, ma si tratta di un profilo
che, se del caso, sarà affrontato nel pendente giudizio di merito.
Si prende atto che, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, la
società convenuta non si è costituita in giudizio e che sono intervenuti, in proprio, i
soci Guarnieri Alessandro, attuale amministratore unico per effetto della
deliberazione del 10/10/14, e Piaser Diana, la cui difesa paradossalmente, come poi si
vedrà, corrobora la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente è necessario un breve inquadramento della fattispecie in
esame.
Va ricordato che l’art. 2378 c.c., cui fa espressamente rinvio l’art. 2479,
ultimo comma, c.c. prevede che “l’impugnazione è proposta con atto di citazione
davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede” (1° comma) e che “con ricorso
depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante
può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. …” (3° comma).
Dunque il legislatore della riforma, in parte modificando il vecchio dato
normativo anche in ordine al provvedimento d’urgenza adottabile inaudita altera parte
dal Presidente del tribunale, ha confermato la previsione della possibile adozione di
un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di
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La domanda cautelare è fondata e va accolta.
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merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela: si tratta di una delle tante
ipotesi che sono al riguardo previste dal codice civile (cfr. art. 23, terzo comma, c.c.,
in tema di sospensione di deliberazioni di associazioni riconosciute e non
riconosciute; art. 1109, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazioni
assunte dai partecipanti alla comunione; art. 1137, secondo comma, c.c., in tema di
sospensione di deliberazione di assemblea condominiale; art. 2287, secondo comma,
c.c., in tema di sospensione di delibera di esclusione di socio di società di persone); il
citato art. 2378, terzo comma, c.c., dettato in materia di sospensione di deliberazione
di assemblea di società per azioni, è applicabile -come detto- anche alle deliberazioni
di assemblea di società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto
nell’art. 2479 ter, ultimo comma, c.c..
In base all’art. 669 quaterdecies c.p.c. le disposizioni relative al procedimento
cautelare possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti
da specifiche disposizioni contenute nel codice civile, purché le prime siano
“compatibili” con tali provvedimenti, con la conseguenza p.es. che nel rapporto fra le
disposizioni rispettivamente contenute nell’art. 669 ter c.p.c. (in tema di competenza
cautelare anteriore alla causa di merito) e nell’art. 2378, terzo comma, c.c., le seconde
prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale
provvedimento cautelare ante causam.
Viceversa non vi è p.es. incompatibilità assoluta quanto ai presupposti (fumus
boni iuris e periculum in mora, sia pure con le peculiarità previste dall’art. 2378 c.c.
in ordine al giudizio comparativo ivi delineato), che legittimano l’adozione del
richiesto provvedimento cautelare.
Con riferimento al requisito del periculum in mora l’art. 2378, 4° comma, c.c.,
a differenza del previgente art. 2378 c.c. in cui si faceva riferimento ai ‘gravi motivi’,
prevede invece, ai fini appunto della delibazione sull’istanza di sospensione, che “il
giudice … provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il
ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione
dell’esecuzione della deliberazione …”; quindi il pregiudizio, che in termini di
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derogativo del diritto generale, e che pertanto non sarebbe possibile un
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irreparabilità della lesione potrebbe subire il ricorrente dall’esecuzione (e/o
permanente efficacia) della deliberazione impugnata, non deve essere visto a sé stante
ed in via esclusiva, ma deve essere esaminato e valutato comparativamente con il
pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, in base a quanto rappresentato
dagli organi societari, da un eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione
della deliberazione impugnata.
La scelta del legislatore della riforma, in evidente deroga al principio generale
in base al quale il presupposto del pericolo nel ritardo debba essere parametrato sul
ricorrente, è chiara nel senso di privilegiare la stabilità degli atti della società,
elemento, quest’ultimo, ritenuto evidentemente essenziale per il buon funzionamento
dell’impresa collettiva sul mercato (cfr. Tribunale Roma 3/9/04).
In secondo luogo, benché la norma faccia ora espressamente riferimento solo
al periculum in mora, si ritiene pur sempre necessaria, ai fini della possibile
sospensione cautelare, la sussistenza anche del su richiamato requisito del fumus boni
iuris.
A questo punto, per concludere il quadro, ci si deve domandare se la
sospensione dell’esecuzione sia ipotizzabile per le deliberazioni così dette
autoesecutive, cioè quelle deliberazioni che non necessitano di esecuzione ovvero
sull’istanza cautelare.
Per deliberazioni autoesecutive si intendono quelle deliberazioni a contenuto
organizzativo, di per sé insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto le stesse
producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, come p.es. le
deliberazioni di approvazione del bilancio ovvero di nomina o revoca degli
amministratori o di altri organi; quindi a rigore, rispetto a deliberazioni di questo tipo,
sarebbe difficile poter parlare appunto di possibile sospensione dell’esecuzione.
Approfondendo il discorso, valgono le seguenti osservazioni di carattere
generale.
Ricordata la distinzione fra ‘esecutività della deliberazione’ -ossia come
possibilità della deliberazione di essere eseguita- ed ‘efficacia della deliberazione’ -
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quelle la cui esecuzione si è in tutto o in parte realizzata, al momento di decidere
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ossia come possibilità di produrre effetti-, in base ad una prima tesi, basata sul dato
testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della
deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della
deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i
suoi effetti.
Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe
riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma
riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi secondo questa
tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita
sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più
possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione,
ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata.
L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel
caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza
di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non
richiedenti una specifica attività esecutiva.
Per quanto riguarda, come classico esempio di deliberazione autoesecutiva, la
deliberazione di revoca del precedente amministratore e di nomina del nuovo
c’è chi ritiene che con l’accettazione della carica -o al più tardi con l’insediamento del
nuovo organo amministrativo- non sarebbe più possibile sospendere la deliberazione
di nomina, mentre dall’altro c’è chi ritiene che la deliberazione di nomina sia
destinata a produrre i suoi effetti nella vita della società per tutta la durata
dell’incarico e quindi fino al momento in cui l’amministratore non cessi dalla carica
alla scadenza del mandato.
E’ allora evidente che nel primo caso l’istanza di sospensione non sarebbe
ammissibile o lo sarebbe in tempi molto ristretti, mentre lo sarebbe nel secondo caso.
Ritiene il Giudice, sempre in relazione al predetto esempio, che la
deliberazione di nomina dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” con
l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti
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amministratore, va ricordato che si confrontano sostanzialmente due tesi: da un lato
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per l’intero periodo di gestione della società, per cui deve garantirsi la possibilità di
assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non
correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del
soggetto impugnante.
Deve
quindi
ribadirsi
l’adesione
all’orientamento,
prevalente
in
giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c.
in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni
impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di
continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di
sospensione.
Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il
provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c.
può ritenersi astrattamente ammissibile.
Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe a sostenere che, in materia di
sospensione delle deliberazioni assembleari, il giudice ordinario abbia un raggio di
azione ed un potere decisorio inferiore a quello degli arbitri, ai quali invero l’art. 35,
5° comma, D.Lgs 5/03 (ancora in vigore per la parte relativa all’arbitrato) riconosce,
in materia appunto di impugnazione di deliberazioni assembleari (nei casi in cui ciò è
dell’efficacia della delibera …” e non della semplice esecuzione della delibera stessa,
come invece prevede testualmente il ricordato art. 2378, 3° comma, c.c..
Operata questa necessaria ricostruzione della normativa in ambito
procedurale, va altresì rammentato che, in base all’art. 2479 ter, 1° comma, c.c.,
all’impugnazione delle “ … decisioni che non sono prese in conformità della legge o
dell’atto costitutivo …” sono legittimati i “… soci che non vi hanno consentito, …
ciascun amministratore e … (il)… collegio sindacale …”): si tratta di ipotesi
rientranti nella tradizionale categoria dei vizi comportanti l’annullamento della
deliberazione.
Nel novero dei soci che non vi hanno consentito vi rientrano pacificamente
anche i soci astenuti e quelli non comparsi e non solo i soci che hanno votato contro:
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possibile), il “ … potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione
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la nuova terminologia si giustifica con la previsione delle decisioni adottate in sede
non assembleare.
In base all’art. 2479 ter, 3° comma, c.c. è invece previsto che “le decisioni
aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni
possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla
trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate
senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo
attività impossibili o illecite”: si tratta di ipotesi rientranti nella tradizionale categoria
dei vizi comportanti la nullità della deliberazione.
Premesso che per comodità espositiva si continua a parlare di nullità e di
annullamento, benché il legislatore della riforma per le deliberazioni viziate delle Srl
parli genericamente di ‘invalidità delle decisioni dei soci’ a differenza di quanto
previsto per le Spa, si rammenta che l’annullamento costituisce la sanzione di
generale applicazione per eventuali vizi (formali o sostanziali) delle decisioni dei
soci, mentre la nullità è prevista solo in casi particolari previsti dal legislatore.
Fatta questa ulteriore precisazione di carattere dogmatico e richiamate le
superiori premesse in fatto ed in diritto, si tratta di passare ad esaminare, con
riferimento al profilo del fumus boni iuris del caso concreto, le singole doglianze
assembleare in parola.
Il ricorrente ha in primo luogo eccepito l’invalidità della deliberazione di
revoca per vizio di convocazione dell’assemblea del 10/10/14, cui non aveva
partecipato.
In particolare il ricorrente ha eccepito che l’assemblea era stata convocata non
dall’amministratore in carica, ma dal socio Guarnieri Alessandro, privo dei necessari
poteri sia in relazione all’art. 10 St (‘Le assemblee sia ordinarie che straordinarie
sono convocate dall’Organo Amministrativo ….’) che in ogni caso in relazione
all’art. 2479, 1° comma, c.c. (‘ … oppure quando lo richiedono uno o più
amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
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sollevate in ricorso come fonte di nullità o di annullamento della deliberazione
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assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis’), atteso che lo stesso era titolare solo del 20%
del capitale sociale.
Sul punto osserva il Giudice che, attesa la prevalenza della disposizione
dell’art. 2479, 1° comma, c.c. su eventuali difformi previsioni statutarie, la
circostanza che lo statuto riservi al solo amministratore il potere di convocazione
dell’assemblea non impedisce che l’assemblea possa essere legittimamente convocata
da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; infatti va ribadito
che la facoltà per i soci, titolari di almeno un terzo del capitale sociale, di individuare
argomenti da sottoporre alla decisione della collettività sociale presuppone anche il
riconoscimento agli stessi del potere di convocazione dell’assemblea o di attivazione
delle forme di consultazione non assembleare per la decisione proprio su quegli
argomenti.
Dunque in astratto, pur in presenza di differente disposizione statutaria, era
possibile la convocazione dell’assemblea anche da
parte dei
soci, che
rappresentassero almeno un terzo del capitale sociale, con specifica indicazione degli
argomenti da trattare.
Si deve pertanto verificare se il socio Guarnieri Alessandro fosse o meno
legittimato alla convocazione dell’assemblea del 10/10/14, come effettuato con
Orbene, ribadito che il socio nonché amministratore unico Guarnieri Antonio
non ha partecipato all’assemblea (cfr. doc. 9 di parte ricorrente: verbale di assemblea
del 10/10/14) e che quindi non si è verificato l’effetto sanate dello svolgimento
dell’assemblea in forma totalitaria (cfr. art. 2479 bis, 5° comma, c.c.), ritiene il
Giudice che la risposta non possa che essere negativa.
Come confermato dagli stessi intervenuti, allo stato e nonostante il decesso di
Guarnieri Settimio, la compagine societaria risulta ancora costituita da Guarnieri
Settimo (titolare del 31% del capitale), da Guarnieri Antonio (29%), da Piaser Diana
(20%) e da Guarnieri Alessandro (20%), come del resto emerge dalla visura CCIAA
in atti; inoltre dalle stesse difese degli intervenuti si deve desumere che ancora non si
sia proceduto alla formalizzazione della successione, con la conseguenza, per quanto
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raccomandata del 30/9/14 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
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qui di interesse, che trova applicazione l’art. 7 St, in base al quale è previsto che “Le
quote sono nominative e possono essere trasferite per atto fra vivi e per successione
mortis causa. … In caso di successione mortis causa, gli eredi del socio defunto
dovranno farsi rappresentare nella società da uno soltanto di essi munito dei necessari
poteri” (cfr. citato doc. 14 di parte ricorrente).
Al riguardo va ricordato che, in caso di comproprietà della partecipazione e
come imposto dallo statuto, si deve procedere alla nomina, ai sensi degli artt. 2468 e
1105 c.c., di un rappresentante comune dei comunisti (cioè gli eredi di Guarnieri
Settimio), il quale è chiamato a svolgere le funzioni di amministratore della quota
comune e a prendere tutte le decisioni necessarie all’ordinaria amministrazione della
stessa, fornendo il necessario impulso all’attività sociale e compiendo tutte le scelte
che competerebbero al socio unico, con l’unica esclusione degli atti previsti dall’art.
1108 c.c..
Richiamando quanto già esposto in precedenti giurisprudenziali di questa
stessa Sezione, appare opportuno precisare che la comproprietà della partecipazione
sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota
sociale, intesa quale bene immateriale equiparato al bene mobile, dovendosi ritenere
che il carattere patrimoniale della partecipazione, assumendo un carattere di
connessi con lo status di socio, connota la quota come bene e cioè come oggetto
unitario di diritti (cfr. Cass. 22361/09); che alla comproprietà della partecipazione
sociale è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria e che la
speciale regola dettata dall’ultimo comma dell’art. 2468 c.c. si limita ad introdurre
una deroga espressa a tale disciplina, avente per oggetto la necessità, e non soltanto la
possibilità, della nomina del rappresentante comune, la cui nomina, funzione e attività
sono disciplinate, per tutti gli altri aspetti, dagli artt. 1105 e 1106 c.c.; che il
rappresentante comune, da equipararsi all’amministratore, assume, secondo il
maggioritario e condivisibile orientamento di giurisprudenza e dottrina, il ruolo di
mandatario dei comproprietari.
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prevalenza rispetto ai suoi profili obbligatori, e cioè al complesso dei diritti e obblighi
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La ratio della nomina di un rappresentante comune, la cui nomina e
permanenza in funzione è obbligatoria ex lege, viene individuata nella necessità di
assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti
fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia
essa una Spa (art. 2347, 1° comma, c.c.) ovvero una Srl (art. 2468, u.c., c.c.), atteso
che le disposizioni sono identiche, prevedendo che “ … nel caso di comproprietà … i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c. …”; quindi in
questo modo si evita di dover procedere volta per volta alla identificazione della
volontà dei comunisti.
Va evidenziato che il legislatore si riferisce tout court ai ‘diritti dei
comproprietari’, senza alcuna distinzione fra diritti sociali e diritti amministrativi,
prevista invece in materia di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2352 c.c. per le Spa e
art. 2471 bis c.c. per le Srl).
Una volta ribadita la necessità di tale nomina, da attuare attraverso il
riferimento alle disposizioni privatistiche in tema di comunione (artt. 1105 e 1106
c.c.), si è posta in dottrina ed in giurisprudenza la questione dell’esclusività o meno
dell’esercizio di tali diritti e se sia possibile ammettere, pur in presenza di un
comproprietario.
Se pur si sono registrati contrasti per quanto riguarda, p.es., il potere di
controllo da parte dei soci non amministratori, avendo i sostenitori della tesi meno
restrittiva evidenziato che in questi casi non vi sarebbe la necessità di assicurare
unitarietà di posizione -per inciso ritiene il Giudice che anche in questi casi
l’esercizio del potere di controllo ex art. 2476, 2° comma, c.c. deve essere veicolato
attraverso il rappresentante comune, che costituisce l’unico legittimo interlocutore
della comunione con la società e l’organo amministrativo-, si evidenzia che è invece
consolidato l’orientamento restrittivo per quanto attiene all’esercizio del diritto di
voto ed al potere di impugnazione, spettante di sicuro solo ed esclusivamente al
rappresentante comune.
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rappresentante comune, una iniziativa autonoma e/o concorrente da parte del singolo
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Si giunge a questa conclusione in quanto -come detto- il legislatore, a
differenza di altri casi, ha utilizzato un’espressione onnicomprensiva, parlando di
‘diritti dei comproprietari’ che ‘devono essere esercitati da un rappresentante
comune’; quindi tutti i diritti, per statuto o per legge spettanti ai comproprietari,
devono obbligatoriamente essere esercitati dal nominato rappresentante comune.
Se questo vale per l’impugnazione di deliberazioni assembleari e/o per il
diritto di voto, è di tutta evidenza che la medesima soluzione deve essere prospettata
nel caso, come quello che qui ci occupa, di iniziativa del socio per la convocazione
dell’assemblea.
In conclusione, preso atto della mancata formale nomina di un rappresentante
comune per l’esercizio dei diritti sociali spettanti ai contitolari della quota del 31 %
del capitale sociale della G.&P. Srl a seguito del decesso del titolare Guarnieri
Settimio e comunque dell’impossibilità di considerare tout court accresciute le quote
dei soci superstiti, è conseguenziale il difetto di legittimazione del socio Guarnieri
Alessandro ad attivare la procedura per la convocazione dell’assemblea del 10/10/14,
in quanto costui non era titolare di almeno un terzo del capitale sociale.
Nella memoria degli intervenuti si è fatto riferimento alla nomina della socia
Piaser a rappresentante comune della comunione ereditaria relativa alla quota del de
che la convocazione per l’assemblea del 10/10/14 è provenuta solo ed esclusivamente
dal socio Guarnieri Alessandro, tale qualificatosi e firmatosi nel richiamato avviso di
convocazione (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), socio che però era titolare unicamente
del 20% del capitale sociale e non almeno di un terzo dello stesso.
Dunque l’impugnazione appare verosimilmente fondata fin da questo primo
motivo di doglianza, in quanto la procedura di convocazione dell’assemblea non è
stata rituale e quindi la deliberazione adottata appare verosimilmente viziata e da
annullare; non risulta pertanto necessario esaminare anche gli altri motivi di
impugnazione.
A confutazione delle superiori conclusioni non vale neanche sostenere che
attualmente la socia Piaser abbia una posizione comune con il socio Guarnieri
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cuius, ma, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale allegazione, è fuor di dubbio
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Alessandro e che, sommando le loro quote originarie, si arriverebbe al minimo di
legge per la convocazione; infatti una tale coincidenza di posizione processuale e
sostanziale non vale a sanare un vizio procedurale relativo alla convocazione
dell’assemblea del 10/10/14.
E’ anche vero che l’amministratore non ha diritto al mantenimento
dell’incarico e che in base all’art. 2383, 3° comma, c.c., pacificamente applicabile
alle Srl, l’assemblea può revocare l’amministratore dall’incarico in qualunque tempo
e ad nutum, non essendo il requisito della giusta causa elemento costitutivo della
validità e/o dell’efficacia della deliberazione di revoca e rilevando invero detto
requisito solo sotto l’eventuale profilo risarcitorio, ma è altrettanto vero che ciò possa
e debba avvenire solo rispettando la procedura prevista dalla legge e dallo statuto;
quindi non pare escludersi il potere di impugnazione da parte dell’amministratore
revocato per far valere la violazione della procedura seguita per la revoca,
impregiudicato il diritto della maggioranza alla revoca dell’amministratore sulla base
di una nuova deliberazione, adottata conformemente a legge e statuto.
Appare pertanto ricorrere, in base al giudizio delibativo proprio di questa fase,
il requisito del fumus boni iuris.
Risulta ricorrere anche il requisito del periculum in mora, attesa la necessità,
gestorio a chi risulti nominato nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto e
della tutela dell’interesse dell’attore, odierno ricorrente, a veder esercitato il potere
gestorio da parte di chi sia stato regolarmente nominato; infatti è evidente il
pregiudizio che può essere arrecato all’interesse del ricorrente al rispetto delle regole
organizzative, che disciplinano lo svolgimento dell’attività della società, oltre che al
complessivo assetto gestionale della società stessa, che invero verrebbe ad essere
rappresentata e gestita da un organo dal futuro incerto, con conseguente incertezza dei
rapporti e delle relazioni intercorrenti con i terzi.
Dunque sussiste anche l’interesse della società alla regolarità della gestione
da parte di chi sia stato ritualmente nominato amministratore.
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alla luce della valutazione dei contrapposti interessi, dell’attribuzione del potere
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Non rileva che, come sostenuto dagli intervenuti, vi possa essere stato un
fraintendimento o comunque un’anomalia nella manifestazione del voto da parte della
socia Piaser, intervenuta anche in rappresentanza del socio Guarnieri Alessandro, nel
corso della precedente assemblea del 25/9/14, all’esito della quale era stato nominato
amministratore unico l’odierno ricorrente (cfr. doc. 4 di parte attrice); infatti quella
deliberazione non risulta impugnata né oggetto di provvedimento di sospensione per
cui si è in presenza di una nomina a tutti gli effetti valida ed efficace, anche se -a
detta degli intervenuti- non corrispondente alla reale volontà della maggioranza dei
soci.
E’ ben vero che, come eccepito dai soci intervenuti, il riacquisto della
funzione gestoria da parte del ricorrente, privo della fiducia della maggioranza dei
soci, potrebbe avere breve durata (cfr. anche doc. 9 degli intervenuti) e che presto
costui potrebbe essere sostituito nella carica a seguito di nuova deliberazione
assembleare, ma, dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti ed essendo
chiamato a rimuovere gli effetti di una situazione di verosimile illegittimità, la
decisione non può che essere nel senso della sospensione della deliberazione di
revoca, a prescindere da quelle che possano essere le future decisioni della
maggioranza dei soci.
dell’assemblea, deve pertanto essere disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva
della deliberazione del 10/10/14, con cui Guarnieri Antonio è stato revocato dalla
carica di amministratore unico della G&P Srl.
Deve essere ordinato all’amministratore di procedere all’iscrizione del
presente provvedimento ex art. 2378, 6° comma, c.c.; in caso di inerzia va autorizzato
il ricorrente stesso al relativo incombente.
Il regime delle spese verrà regolato con la sentenza di merito
P.Q.M.
-accoglie il ricorso del ricorrente Guarnieri Antonio e, per l’effetto, sospende
l’efficacia della deliberazione assembleare del 10/10/14 di revoca dello stesso dalla
http://bit.ly/1TUHJA2
Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848
Alla luce delle risultanze di causa e visto il vizio di convocazione
Accoglimento totale del 23/02/2015
RG n. 80300/2014 -1
carica di amministratore unico della G.&P. Srl, con gli effetti ripristinatori indicati in
motivazione;
-dispone che l’organo amministrativo provveda a quanto di competenza ex art. 2378,
6° comma, c.c., autorizzando il ricorrente a provvedervi in caso di inerzia del primo;
-rimette all’esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione delle spese di
lite;
-manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, 19/2/15
Il giudice
Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848
dott. Francesco Remo Scerrato
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