Faber Sviluppo S.r.l. SPESE PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI Le novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2014 n. 147 del 27 dicembre 2103 Faber Sviluppo S.r.l. RISPARMIO ENERGETICO: LA DETRAZIONE DEL 65% 1 Faber Sviluppo S.r.l. INTRODUZIONE La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007) ha introdotto per una vasta platea di contribuenti (lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, enti, ecc.) una agevolazione sotto forma di detrazione di imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico. L’agevolazione oggetto di analisi, originariamente prevista per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 per il triennio 2008 – 2010, per effetto dell’articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) per l’anno 2011, e con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è stata prolungata anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U. n. 187 dell’1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese all’articolo 11 ha previsto una proroga del beneficio sempre nella misura del 55%, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa dall’1.1.2013 al 30.6.2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. LE ULTIME MODIFICHE IN SINTESI Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più convenienti rispetto al passato. In sede di conversione del predetto decreto, in legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n. 181 del 3 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche di seguito analizzate. In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone: 1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%); 2. che la detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli 2 Faber Sviluppo S.r.l. articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio; 3. la proroga della detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità; 4. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare; 5. l’introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, se legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di € 10.000, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni) sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. LE MODIFICHE INTRODOTTE PER IL 2014 E IL 2015 Le ultime modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni delle spese per interventi di risparmio energetico, per ristrutturazione del patrimonio edilizio ed ha introdotto la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento. Le spese per opere a risparmio energetico sono detraibili nella misura del: a) 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; b) 50% se sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 65% Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2014 50% Spese sostenute dal 1.1.2015 sino al 31.12.2015 Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue: a) 65%, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015; b) 50%, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016. 3 Faber Sviluppo S.r.l. 65% Spese sostenute fino al 30.06.2015 50% Spese sostenute dal 1.7.2015 sino al 30.6.2016 CLASSIFICAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO DISPOSIZIONE NORMATIVA Articolo 1, commi 344-347 Legge n. 296/06; Articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/2007 Articolo 29, comma 6 e ss., Decreto Legge n. 185/2008 Art. 1, co. 46, Legge n. 220/2010 Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011 Art. 11 D.L. N. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012) Art. 14 D.L. n. 63/2013 (convertito in L. n. 90/2013 Art. 1, co. 139 L. n. 147/2013 Vale la pena evidenziare che la detrazione del 65 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati al risparmio energetico è una agevolazione accolta, fin dalla sua introduzione, con notevole favore dai contribuenti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo. Il legislatore, tuttavia, è più volte intervenuto modificando le caratteristiche dell’intervento. In particolare, è mutato il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio, sono cambiati i valori di trasmittanza termica, sono state introdotte nuove comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate nei casi in cui i lavori proseguano oltre l’anno e da ultimo anche la percentuale di detrazione. 55% Spese sostenute fino al 5.6.2013 65% Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2014 50% Spese sostenute dal 1.1.2015 sino al 31.12.2015 4 Faber Sviluppo S.r.l. A partire dal 2011, inoltre, sono state variate le modalità di fruizione della detrazione per cui: è stato eliminato l’obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera, è stata ridotta al 4% la ritenuta che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del pagamento con bonifico delle spese in esame ed ha modificato, in caso di cessione dell’immobile, il beneficio è trasferito all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. LA DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI Il comma 2 dell’art. 14 del decreto legge n. 63/2013, non modificato dalla legge di conversione, prevede che: la detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.” Le disposizioni di cui al citato comma 2 sono state ulteriormente prorogate dal comma 139 della legge n. 147/2013 che in caso di spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue: a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015; b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016. 65% Spese sostenute fino al 30.06.2015 50% Spese sostenute dal 1.7.2015 sino al 30.6.2016 Con riferimento ai lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, si segnala che il legislatore ha previsto una maggiore durata dell’agevolazione, il cui termine di scadenza è stato fissato al 30 giugno 2014, poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 al 30 giugno 2016, poiché tale tipologia di lavori richiede tempi per la progettazione, l’espletamento delle procedure autorizzatorie 5 Faber Sviluppo S.r.l. e l’attuazione più ampi. Per tale ragione, le disposizioni sul tema chiariscono che il beneficio si applica se i lavori: sono relativi a parti comuni degli edifici condominiali; che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per quanto concerne la nozione di “parti comuni degli edifici condominiali”, si fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno 2013. L’art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l’applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. 6 Faber Sviluppo S.r.l. IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE L’agevolazione viene concessa ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di taluni interventi volti al contenimento dei consumi energetici realizzati su edifici esistenti e consiste nel riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 65% delle spese sostenute dai contribuenti. In sostanza tale beneficio intende favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già esistente - potenziando le agevolazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - proprio al fine di dare inizio ad un processo di riduzione dei consumi energetici degli edifici in presenza di un parco edilizio nazionale in tale ambito poco efficiente. La prima formulazione della norma prevedeva che le spese suddette venissero sostenute entro il 2007 e ripartite in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile differentemente stabilito in relazione a ciascuno dei predetti interventi. In seguito, sul punto la legge Finanziaria per il 2008, all’articolo 1, comma 24, lett. b), ha previsto che per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, la detrazione spettante venisse ripartita in un numero di quote annuali da un minimo di 3 a un massimo di 10. Il decreto legge n. 185 del 29.11.2008, all’articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del 28.1.2009 (pubb. sul suppl. ordinario della G.U. n. 22 del 28.1.2009) per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha ulteriormente modificato le regole per beneficiare correttamente dell’agevolazione in commento, introducendo una serie di obblighi “nuovi” per il contribuente, come ad esempio l’obbligo per il contribuente di ripartire le spese in 5 rate annuali di pari importo e quello di inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione con la quale si forniscono una serie di dati relativamente agli interventi che sull’immobile che proseguono oltre l’anno di inizio. Con l’articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010, il legislatore oltre a prorogare per il 2011 la detrazione in commento, ha disposto che le spese debbano essere ripartite in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione ricalca quella spettante, ai fini dell'IRPEF, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dall'art. 1 della legge n. 449/1997, alla cui normativa la legge finanziaria 2007 (che ha introdotto il beneficio) fa espressamente rinvio. Gli interventi agevolati in commento, peraltro, sono già genericamente compresi tra quelli elencati dal citato articolo 1 della legge n. 449/1997. 7 Faber Sviluppo S.r.l. Quindi il numero di rate nel quale è possibile suddividere la detrazione varia in base all’anno di sostenimento/competenza delle spese in esame come di seguito riepilogato: RATEIZZAZIONE DETRAZIONE 55% 2007 3 QUOTE 2008 Da 3 a 10 QUOTE Spese Sostenute nel 2009 e 2010 5 QUOTE Dal 2011 10 QUOTE 8 Faber Sviluppo S.r.l. IL DECRETO ATTUATIVO Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 19 febbraio 2007, sono state fissate le modalità attuative dell’agevolazione in esame. Tale decreto, individua: le tipologie degli interventi ammessi al beneficio e le tipologie di spese agevolabili; i soggetti interessati; gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio. Il decreto 7 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 24 aprile 2008, contiene, inoltre, una serie di disposizioni con le quali il Ministero dell’economia e delle Finanze, ha stabilito le nuove modalità di attuazione delle disposizioni in tema di 65 per cento alla luce della proroga dell’agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2008. Sul tema si evidenzia anche che la disciplina in commento, come verrà approfonditamente spiegato nei paragrafi successivi, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 è stata ulteriormente variata a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, all’articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009). Una novità sostanziale introdotta a partire dal 2012 dal comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 201/2011 estende la detrazione fiscale oggi del 65% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 9 Faber Sviluppo S.r.l. CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE L’articolo 2 del decreto attuativo stabilisce che sono ammessi a fruire dell’agevolazione in argomento: le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa. Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.) che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. Come specificato dalla R.M. 244/E dell’11.9.2007, la circostanza che il decreto faccia costante riferimento a edifici esistenti, esclude che l’agevolazione possa riguardare gli interventi in questione realizzati su immobili in costruzione. Le modalità per beneficiare dell’agevolazione cambiano a seconda dei soggetti interessati. Al riguardo si ricorda che per “spese sostenute”, si intendono: PER PERSONE FISICHE E LAVORATORI le spese pagate negli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – AUTONOMI 2012 e fino al 31.12.2015, in virtù del principio di cassa; Si applica il principio di competenza stabilito dall’articolo 109 TUIR: PER TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA le prestazioni di servizi devono essere “ultimate” per le cessioni, i beni devono essere “consegnati o spediti” nel periodo in esame. Nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, in generale, per le persone fisiche, sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre. La formulazione letterale della norma, con la locuzione “in corso”, potrebbe far sorgere alcuni dubbi in relazione al riconoscimento dell’agevolazione per i soggetti cessati prima del 31 dicembre. Tuttavia, si ritiene che la finalità della norma, caratterizzata dall’incentivazione degli strumenti di 10 Faber Sviluppo S.r.l. tutela ambientale, induca a considerare comprese nell’agevolazione le spese sostenute nel corso dell’anno. ESEMPIO Una società che ha sostenuto la spesa il 31 gennaio 2013 e cessa la sua attività il 30 marzo 2013, ha diritto alla detrazione (se sussistono gli altri requisiti) anche se alla data del 31 dicembre 2013 non ci sarà alcun periodo d’imposta in corso. ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO L’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche a: 1. usufruttuari, 2. comodatari, 3. inquilini, 4. condomini (per le parti comuni), 5. nudi proprietari. CONTRATTI DI COMODATO In passato, con riferimento alla detrazione del 36% (oggi 50%), l’Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E dell’11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione (tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti) per la compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell’atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. A seguito dei suddetti chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente opportuno che il contribuente, per godere del beneficio del 36% (oggi 50%), registri il contratto di comodato, a norma del D.P.R. n. 131/1986. Le suddette precisazioni si ritiene possano essere estese anche alla detrazione del 65% per lavori finalizzati al risparmio energetico. CONDOMINI Con riferimento ai condomini si sottolinea che tale agevolazione spetta per i lavori eseguiti sulle parti comuni di esso e va ripartita per le spese sostenute: a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga della detrazione disposta dalla Legge Finanziaria 2011, in un numero di 10 rate sempre di uguale importo. 11 Faber Sviluppo S.r.l. La detrazione spettante per le spese sostenute per lavori su parti comuni dei condomini, spetta ad ogni singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base alla tabella millesimale. Anche per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo della detrazione, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne che per l’intervento di riqualificazione energetica che riguarda l’intero edificio. In tale ipotesi, l’ammontare di 100.000 euro si ritiene che costituisca il limite complessivo della detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. IMMOBILI IN LEASING Per gli immobili in leasing, l’articolo 2, comma 2 del decreto attuativo specifica che l’agevolazione spetta all’utilizzatore. La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all’utilizzatore) e quindi non rilevano i canoni pagati dall’utilizzatore. In merito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 23.4.2010 ha chiarito che: per quanto riguarda le modalità con le quali devono essere eseguiti i pagamenti delle spese agevolabili, “non sussiste l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale” poiché si ritengono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d’impresa; l’obbligo di inviare la documentazione all’ENEA e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta va assolto dal soggetto che si avvale della detrazione e quindi dall’utilizzatore. Chiaramente, a tal fine, la società di leasing è tenuta a fornire la documentazione necessaria (fine lavori e relative certificazioni tecniche e ammontare del costo sostenuto sul quale calcolare la detrazione). SOGGETTI CONVIVENTI La circolare 36/E del 31 maggio 2007 chiarisce che la detrazione spetta oltre che al possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, anche ai conviventi che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del 4.4.2008 deve: 1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica; 2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori. 12 Faber Sviluppo S.r.l. RESIDENZA Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei soggetti; per tale ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di conseguenza siano ammessi a beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti proprietari o solo in possesso di edifici in Italia su cui siano stati effettuati interventi agevolabili. A CHI NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE Non possono usufruire dell’agevolazione: 1. le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce; 2. poiché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali. LAVORI ESEGUITI DAL DETENTORE DELL’IMMOBILE In caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi, è richiesta una dichiarazione del possessore dell’immobile di consenso all’esecuzione dei lavori. Di seguito si propone un fac simile della citata dichiarazione. DICHIARAZIONE DI CONSENSO del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori da parte del detentore Il sottoscritto/a ………………, nato/a a ……. in data ………………….., codice fiscale …………. residente a …………… in via/piazza …………., possessore dell’immobile sito in ……Via ……… individuato con i seguenti dati catastali: partita ……foglio …. Mappale……. subalterno ……… AUTORIZZA il/la Signor/a …….., nato/a a ……… il ……..….. detentore dell’immobile in oggetto in seguito a: � contratto di locazione (estremi e data di registrazione……………………………………); � comodato (se presenti, estremi e data di registrazione……………………………………); ad effettuare interventi di riqualificazione energetica (L. n. 296/2006) nell’immobile sopra citato. Luogo…………………………. Data …………………………... Firma ……………………………… 13 Faber Sviluppo S.r.l. VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE L’agevolazione è quantificata per tutti gli interventi nella misura del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il limite massimo di detrazione in valore assoluto (si veda tabella a seguire) deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta. A decorrere dal 2011, l’importo delle spese “sostenute”, va scomputato dall’imposta lorda, in un numero di quote obbligatorio di 10 quote. La detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi massimi di spesa, relativi ai singolo interventi, sono stati riproporzionati alla nuova percentuale di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante. IMPORTO MASSIMO COMMA INTERVENTI AGEVOLABILI 344 345 346 Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite Tabelle. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore quali ad esempio scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate come nel caso di cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. VALORE MASSIMO DETRAZIONE DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL 5.6.2013 IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL 6.6.2013 AL 31.12.2014 € 100.000 € 181.818,18 € 153.846,15 € 60.000 € 109.090,91 € 92.307,69 Installazione di pannelli solari per la 14 Faber Sviluppo S.r.l. 347 e art. 9, comma 3, DM 19.2.07 produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. € 60.000 € 109.090,91 € 92.307,69 € 30.000 € 54.545,45 € 46.153,85 Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente, da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile. Nella formulazione originaria dell’articolo 14 del D.L. n. 63/02013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e quelli di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, erano esclusi dalla proroga dall’agevolazione. Tale esclusione aveva determinato una anomalia in quanto l’agevolazione connessa con i predetti interventi era stata prorogata fino al 30 giugno 2013 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012. Pertanto, era facile suppore, in assenza di una norma transitoria, che le spese relative ai citati interventi esclusi dalla proroga e dal “rafforzamento” dell'agevolazione, avrebbero potuto, comunque, beneficiare sino al 30 giugno dell'agevolazione nella misura del 55%. La legge di conversione del D.L. ha abrogato le suddette esclusioni dalla proroga per cui gli stessi interventi sono stati nuovamente ammessi al beneficio. 15 Faber Sviluppo S.r.l. IMPORTO MASSIMO ALTRI COMMA VALORE MASSIMO DETRAZIONE INTERVENTI AGEVOLABILI 347 347 Dal 2008 è agevolabile la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Dal 2012 sono agevolabili le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL 5.6.2013 (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL 6.6.2013 AL 31.12.2013 € 30.000 € 54.545,45 € 46.153,85 € 30.000 € 54.545,45 € 46.153,85 Tale ulteriore modifica ha apportato un’altra anomalia soprattutto con riferimento agli interventi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2013 fino al 4 agosto 2013 (data di conversione del D.L. n. 63/2013). Sul tema si segnala che la circolare n. 29/E in commento ha fornito un chiarimento molto atteso sulla questione. In particolare, è stato precisato che le modifiche apportate dalla legge di conversione sono applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione. Tale conclusione, secondo l’Agenzia, si basa sulla considerazione che il legislatore, disponendo la soppressione dell’esclusione, ha ricondotto anche queste due tipologie di interventi agevolabili a quelli cui l’aliquota del 65% che si applica “alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Inoltre, a parere dell’Agenzia, non apparirebbe coerente sotto il profilo della ratio complessiva della modifica prevedere, per queste tipologie di spese, l’aliquota del 55% fino al 30 giugno 2013 (precedente termine finale dell’agevolazione) e quella del 65% solo a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, con un’interruzione nel periodo intermedio. sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria INTERVENTI AMMESSI SPESE SOSTENUTE DAL 6.6.2013 16 Faber Sviluppo S.r.l. Con riferimento alla detrazione connessa alla sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, si rileva che la agevolazione si estende anche a tutta quella serie di prodotti che generalmente sono connessi all’installazione di caldaie. In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, percui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento, tali beni si ritiene siano anch’essi agevolabili. Tale conclusione deriva dal fatto che in questo modo si ottiene non solo un risparmio energetico ma, nello specifico, anche un risparmio idrico. In merito all’individuazione degli interventi agevolati si rammenta che: se un intervento è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili, quale ad esempio la coibentazione delle pareti esterne (potenzialmente rientrante sia nel comma 344 che nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all’ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2007; se sono effettuati più interventi agevolabili tra loro “cumulabili”, la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così, ad esempio, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 + 30.000); se vengono eseguiti più interventi autonomamente agevolabili (ad esempio, sostituzione degli impianti di climatizzazione e degli infissi), a seguito dei quali si consegue anche la riqualificazione energetica dell’edificio nel suo complesso, è possibile scegliere di mantenere i singoli interventi separati sommando la detrazione massima spettante per ciascun intervento (nel caso esemplificato € 30.000 + € 60.000) oppure ricondurre detti interventi alla riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 con la detrazione massima di € 100.000. Le 2 soluzioni sono alternative e non cumulabili. Soltanto nel caso in cui uno degli interventi non incide sul livello di climatizzazione invernale (ad esempio, l’installazione di pannelli solari), la specifica detrazione può essere fruita in aggiunta a quella per la riqualificazione energetica complessiva dell’edificio. In tal caso, quindi, spetta la detrazione nel limite di € 60.000 per i pannelli solari e quella di € 100.000 per la riqualificazione energetica complessiva; per beneficiare della detrazione spettante per la riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344, l’indice di risparmio da conseguire va calcolato relativamente al 17 Faber Sviluppo S.r.l. fabbisogno energetico dell’intero edificio e non delle singole unità immobiliari che lo compongono; con riferimento alla sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, la sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti che risultino già conformi agli indici di trasmittanza termica previsti dalla norma non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario che a seguito dell’intervento si verifichi la riduzione di tali indici; nell’ambito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è agevolata la trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore mentre è escluso dall’agevolazione in esame il passaggio da un impianto centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi; l’agevolazione è riconosciuta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti e quindi, nel caso in cui l’immobile è demolito e ricostruito, è possibile fruire della detrazione soltanto se si realizza la “fedele ricostruzione” dell’immobile preesistente. 18 Faber Sviluppo S.r.l. COMUNICAZIONE PER I LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO DI IMPOSTA Il decreto attuativo del 7 aprile 2008, all’articolo 2, ha disciplinato il riconoscimento della detrazione nei casi di mera prosecuzione dei lavori oltre l’anno. In particolare il principio ribadito nel predetto decreto prevede la possibilità che possa verificarsi il caso di soggetti che abbiano sostenuto spese nel 2011 (ad esempio per l’installazione di pannelli solari) i cui lavori continuano nel 2012. Nel caso in cui, quindi, uno degli interventi agevolabili consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”. In tale fattispecie, il limite di € 60.000 sarà unico e varrà sia per le spese sostenute nel 2011 che per quelle sostenute nel 2012; per cui per il calcolo della corretta detrazione delle spese sostenute nel 2012 (mera prosecuzione di lavori per l’installazione di pannelli solari iniziata nel 2011) dovrà essere verificato quanto già si è usufruito nel 2011 su quella stessa categoria di interventi. Sempre con riferimenti ai lavori che proseguono oltre l’anno in cui sono iniziati, l’articolo 29, comma 6 e ss. del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 dispone che la fruizione dei crediti di imposta è subordinata all’effettiva disponibilità di fondi da parte dello Stato. A tal fine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contribuenti inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, in via telematica, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009. Il citato articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 185/2008 dispone che un apposito decreto, emanato il 6 agosto 2009, provvede a semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tale decreto individua i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. 19 Faber Sviluppo S.r.l. Si evidenzia che, il citato decreto, è improntato, fondamentalmente, a semplificare gli adempimenti in materia energetica. In particolare lo stesso ha previsto: una semplificazione dell’asseverazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto 19.02.2007, che viene sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. Ai fini della fruizione della detrazione del 55%, infatti, l’asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza più la necessità, però, che la stessa sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al prodotto; una semplificazione degli adempimenti documentali per i pannelli solari in auto-costruzione atteso che, per fruire della detrazione, viene richiesto solo l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario e non più anche la certificazione di qualità del vetro solare; una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di bassa potenza (art. 9, comma 4, decreto attuativo). Per fruire della detrazione, infatti, l’asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza più la necessità, però che la stessa sia corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al prodotto. Modalità e termini di presentazione dell’istanza per i lavori che proseguono oltre l’anno di inizio L’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per le spese sostenute dal 2009 in poi, l’obbligo per i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 65% di inviare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza. I termini e le modalità dell’invio sono definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009. Il citato articolo 29, disponeva in origine che l’invio di tale modello fosse obbligatorio per tutti quei soggetti che volessero beneficiare della detrazione. 20 Faber Sviluppo S.r.l. Il realtà, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 6 maggio 2009, l’ambito della comunicazione è stato fortemente limitato solamente a coloro, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 sostengono spese per interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta. In tale caso, oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta è altresì necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità. Le istruzioni per la compilazione della comunicazione specificano infatti che il modello ha lo scopo di: “comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”. Conseguentemente il modello non deve essere presentato se: i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo) non sono state sostenute spese. Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessino almeno 3 anni) sarà necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. Esempio Se gli interventi iniziano nel 2011, proseguono nel 2012 e si concludono nel 2013, con sostenimento delle relative spese nei citati tre anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2011 ed una per il 2012. Sentita in via informale l’Amministrazione finanziaria sul tema è stato precisato che la domanda relativamente ai costi sostenuti nel 2013, non deve essere inviata in quanto i dati vengono reperiti dall’Ufficio tramite la comunicazione da presentare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Spese sostenute dal 01.01.2009 Invio telematico di una Comunicazione all’Agenzia delle entrate Modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 06.05.2009 21 Faber Sviluppo S.r.l. Si segnala che tale comunicazione non sostituisce ma si aggiunge agli usuali adempimenti già in essere per poter beneficiare della detrazione. Alla luce delle predette considerazioni, quindi permangono in vigore gli ordinari adempimenti richiesti: acquisizione documentazione tecnica (asseverazione, attestato di qualificazione/certificazione energetica se richiesti); invio all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori delle schede informative (Allegati A, E ecc.). In particolare, si osserva che, con riferimento alla predetta comunicazione, il modello per adempiere a tale obbligo doveva essere predisposto dall’amministrazione finanziaria entro il 27 febbraio 2009, ma che è stato approvato solo in data 6 maggio 2009 con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Sul tema, il predetto Provvedimento conferma che la comunicazione: 1. ha solo la finalità di monitorare l’andamento di tale beneficio in modo da tenere sempre aggiornato il dato relativo al costo per lo Stato delle detrazioni in commento; 2. non è obbligatoria per quei contribuenti che iniziano e terminato i lavori entro l’anno (ad esempio entro il 2011); 3. è obbligatoria solo per coloro che iniziano i lavori nell’anno (ad esempio 2011) e li terminano l’anno successivo (ad esempio 2012). In questo caso la citata comunicazione non è preventiva ma deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta. Ad esempio se i lavori sono iniziati a gennaio 2012 e sono terminati a gennaio 2013, il contribuente dovrà inviare telematicamente la comunicazione entro il 31 marzo 2013. Lavori iniziati e terminati nell’anno (es. 2012) Lavori iniziati nell’anno (es. 2012) e terminati l’anno successivo (es. 2013) La comunicazione NON E’ OBBLIGATORIA La comunicazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90g. DALLA FINE DEL PERIODO DI IMPOSTA (es. 31.03.2013) La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta in cui i lavori sono iniziati (ovvero nel caso in cui i lavori 22 Faber Sviluppo S.r.l. proseguano per più di 2 anni, dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese per lavori ancora non terminati). Si ricorda che la comunicazione in commento non è alternativa a quella da presentare all’Enea che continua a dover essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Come si compila il modello Rispetto alle prime indicazioni fornite dal legislatore con il decreto legge n. 185/2008, il modello è stato notevolmente semplificato. In realtà la motivazione alla base della sua introduzione consiste nel fatto che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo solamente per conoscere l’ammontare di tali spese sostenute nel periodo di imposta e di conseguenza monitorare costantemente il costo per lo Stato di tale detrazione. Per tale ragione, quindi, nella comunicazione sono richiesti esclusivamente i seguenti dati: 1. anno/periodo d’imposta di sostenimento delle spese cui la comunicazione si riferisce (per spese sostenute nel 2013 i cui lavori che proseguono nel 2014, l’anno di riferimento è il “2013”; 2. dati identificativi del soggetto dichiarante e dell’eventuale soggetto che presenta la comunicazione per conto di altri. 2013 Per quanto riguarda il dichiarante, oltre ai consueti dati anagrafici, è richiesta l’indicazione del diritto goduto sull’immobile oggetto dell’intervento. In particolare, barrando la relativa casella, va indicato se il dichiarante è il “Possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero il “Detentore” (locatario, comodatario) dell’immobile. Nel caso in cui vi siano più soggetti proprietari/detentori che hanno diritto alla detrazione va barrata anche la casella “Contitolare”. 23 Faber Sviluppo S.r.l. RSSMRA71M15 F5 01 R X Nel caso in cui i proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese fossero più di uno si ritiene che la comunicazione possa essere trasmessa soltanto da uno di essi. Qualora, invece, gli interventi riguardano parti comuni di un condominio, vanno indicati i dati della persona che presenta la dichiarazione barrando la casella “Amministratore” ovvero “Condomino”, indicando in ogni caso il “Codice fiscale del condominio”; 3. dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi. In merito le istruzioni per la compilazione del modello specificano che, in mancanza dei dati catastali, devono essere riportati i riferimenti della domanda di accatastamento; 4. tipologia di intervento effettuato e non terminato (riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro dell’edificio esistente, installazione di pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e ammontare delle relative spese sostenute nell’anno cui si riferisce la comunicazione; 5. data di inizio lavori. Sanzioni per omessa o ritardata presentazione della Comunicazione In caso di omessa presentazione della comunicazione in commento, ovvero in caso di presentazione oltre il termine previsto, il contribuente non decade dall’agevolazione, ma sarà soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da € 258 a € 2.065) Al fine di adempiere in maniera corretta a tale adempimento si riportano di seguito alcuni casi esemplificativi: Esempio 1 Un contribuente a maggio 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione di un immobile di sua proprietà, con caratteristiche tali da rientrare tra gli interventi agevolabili di cui all’art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati ad settembre 2013 per cui lo stesso: 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno; 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Esempio 2 Un contribuente a settembre 2012 ha iniziato dei lavori finalizzati al risparmio energetico dell’immobile, di cui all’art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a febbraio 2013 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori. In tale fattispecie il contribuente in oggetto: 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2012 e terminati nel 2013, nel 2012 non ha sostenuto alcuna spesa; 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 24 Faber Sviluppo S.r.l. COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE Per beneficiare dell’agevolazione fiscale in oggetto non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria. La procedura di accesso, quindi, è molto semplice ed immediata e si giustifica col fatto che tale agevolazione e indirizzata a migliorare l’efficienza energetica per garantire una tutela ambientale e non si pone come obiettivo quello di garantire una emersione dell’imponibile creando un contrasto di interesse (come invece avveniva con l’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio). La documentazione necessaria per ottenere la detrazione è costituita da certificazioni e attestazioni della riduzione dei consumi energetici e, più in generale, dal miglioramento dell’efficienza energetica conseguito con i lavori effettuati sull’immobile esistente L’articolo 1, comma 348, della legge finanziaria per il 2007 che ha introdotto tale agevolazione, oltre a richiamare le modalità già previste per la detrazione del 50%, stabilisce ulteriori condizioni (meglio dettagliate nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007). In particolare, l’art. 4 del decreto in argomento illustra la procedura da seguire, come spiegato nei paragrafi seguenti. OCCORRE ACQUISIRE L’ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO Per poter beneficiare della detrazione è necessario che la conformità dell’intervento ai requisiti previsti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione. In particolare, come stabilito dall’articolo 1, comma 6 del decreto attuativo, per “tecnico abilitato” si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. I dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agronomi sono inseriti nell’elenco dei tecnici abilitati a rilasciare l’asseverazione in quanto abilitati alla costruzione di edifici. L’asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8, comma 2. Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo. Per agevolare l’applicabilità della procedura, tuttavia, è ammesso che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento (ad esempio le caldaie con potenza inferiore a 100 kW), possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi. 25 Faber Sviluppo S.r.l. Come indicato in precedenza, quindi, a seguito dell’approvazione dell’articolo 1 del decreto 6 agosto 2009 che modifica la lettera a) dell’articolo 4, comma 1 del decreto 7 aprile 2008, per le agevolazioni sul risparmio energetico, la necessaria asseverazione del tecnico abilitato, che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, può ora essere sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. In alternativa, tale asseverazione ai fini del 65 per cento si esplicita nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Le considerazioni sopra riportate si ritiene possano essere estese anche a filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento semprechè le stesse siano destinate ad essere installate su caldaie aventi i requisiti per beneficiare dell’agevolazione; in questo caso infatti sarà il produttore stesso ad attestare le caratteristiche dei prodotti forniti. 26 Faber Sviluppo S.r.l. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLABILI Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono stati individuati con il decreto attuativo del 19.2.2007, come di seguito riportato. COMMA TIPOLOGIA DI CONTENUTO DELL’ASSEVERAZIONE INTERVENTO 344 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 345 INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI L’articolo 6 del D.M. attuativo 19.2.2007, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, stabilisce che l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica1 per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle indicate nell’allegato C del decreto attuativo. L’articolo 7 del D.M. attuativo 19.2.2007, precisa che in tal caso l’asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella nell’allegato D del decreto attuativo. Fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. A decorrere 1° gennaio 2008, per le spese sostenute per la sostituzione di finestre ed infissi non è più necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Inoltre per effetto del Decreto 6 agosto 2009, sempre con riferimento alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, la certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti minimi non deve essere più corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. L’articolo 8 del decreto attuativo stabilisce per le spese sostenute per gli interventi di installazione di pannelli solari che l’asseverazione doveva specificare il rispetto dei seguenti requisiti: i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni; per i pannelli solari autocostruiti, in alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme 1 Con Decreto del ministero dello sviluppo economico dell’11.03.2008, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18.03.2008, è stato individuato il nuovo valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori della trasmittanza termica di cui rispettivamente agli allegati C e D del decreto attuativo del 19 febbraio 2007. 27 Faber Sviluppo S.r.l. 346 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI 347 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. Si sottolinea che il D.M. 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007, per i pannelli solari autocostruiti ha abolito, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l’obbligo di certificazione delle strisce assorbenti di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto attuativo. accessori e componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato; per i pannelli solari autocostruiti, in alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. A decorrere 1° gennaio 2008, per l’installazione di pannelli solari non è più necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Per i pannelli solari in auto-costruzione, per fruire della detrazione, viene richiesto solo l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario e non più anche la certificazione di qualità del vetro solare. L’articolo 9 del decreto attuativo stabilisce che l’asseverazione deve specificare che: sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve anche indicare (quindi, in aggiunta agli elementi sopraindicati) che: è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; 28 Faber Sviluppo S.r.l. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto (come precisato dall’articolo 9, comma 4 del decreto attuativo). Dal 1° gennaio 2009, per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, di cui al comma 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, non è più necessario per il contribuente acquisire la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Il comma 4 dell’articolo 27 del D.L. n. 201/2011 estende la detrazione fiscale relativa al risparmio energetico alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012 per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 29 Faber Sviluppo S.r.l. L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Il soggetto che intende avvalersi della detrazione deve acquisire, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b), decreto attuativo: l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio: tale documento è prodotto, dopo l’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l’ 8 ottobre 2005); ovvero, in assenza delle predette procedure, l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), con il contenuto previsto nell’allegato A al decreto attuativo. Tuttavia A) l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non è necessario dal 1 gennaio 2008, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, dal 15 agosto 2009, invece, tale attestazione non è più richiesta in caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale; B) è necessario inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. IRE, per gli interventi che proseguono per più periodi d’imposta. In merito agli adempimenti da espletare in generale, si rammenta inoltre che: qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi, è possibile acquisire un’unica asseverazione, un attestato di certificazione/qualificazione energetica e predisporre una scheda informativa, recanti le informazioni richieste in modo complessivo; l’asseverazione del tecnico abilitato non è necessaria quando: a. è presente l’asseverazione del direttore lavori, prevista dal D.Lgs. n. 192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto; b. l’asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall’art. 28, Legge n. 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa Legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori; 30 Faber Sviluppo S.r.l. il termine dei lavori coincide con la data del collaudo o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nei casi in cui non è necessario eseguire il collaudo o la verifica di funzionalità, la fine lavori deve essere certificata da un documento emesso dal soggetto che ha eseguito i lavori e non può essere autocertificata dal contribuente; la correzione/implementazione della Comunicazione da inviare all’ENEA può essere effettuata anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere detratta; la mancata/ritardata presentazione all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione relativa alle spese di lavori che proseguono per più periodi d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma è sanzionabile (da € 258 a € 2.065). 31 Faber Sviluppo S.r.l. COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL’ENEA Il soggetto fruitore dell’agevolazione deve trasmettere la seguente documentazione all’Enea: a) copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato; b) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell’allegato E al decreto attuativo, cioè: dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; dati della struttura oggetto dell’intervento; tipologia di intervento; risparmio di energia previsto; costo dell’intervento al netto delle spese professionali; importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali. Sanatoria per il mancato o tardivo invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori Il contribuente in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, che ha dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori, non perde, il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 65 per cento e, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E/2013, può regolarizzare il mancato adempimento. L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, ha, infatti, introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che semplici dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Tale sanatoria è vincolata, tuttavia, al rispetto di un termine ed è esercitabile tramite il versamento di un importo pari ad euro 258,23, tramite il modello F24 (cfr. articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). D - Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55%? Non c'è modo di sanare l'omissione? R - L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1 recita: 32 Faber Sviluppo S.r.l. "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista". 33 Faber Sviluppo S.r.l. COME SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE Il D.M. 7 aprile 2008 ha chiarito che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono obbligati a: a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5 del D.M. sopra citato; b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica: 1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a); 2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto. In un’ottica di maggiore semplificazione, quindi, l’unica modalità ammessa per l’invio della documentazione è quella telematica. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese n. 301 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) specificando come riferimento Detrazione fiscali – Riqualificazione energetica Il contribuente che non è in possesso della predetta documentazione in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. 34 Faber Sviluppo S.r.l. ENTRO QUANDO SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In merito l’Agenzia delle Entrata aveva già chiarito che la data di fine lavori coincide con la data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Ora, in considerazione del fatto che non tutti gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione in esame richiedono il collaudo ovvero l’attestazione di funzionalità (si pensi ad esempio alla sostituzione delle finestre) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “Nell’ipotesi in cui ... non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione”. Da quanto sopra si desume quindi che, nei casi in cui, tecnicamente, non è necessario il rilascio della certificazione relativa al collaudo o alla funzionalità dell’impianto da parte del tecnico/soggetto che ha eseguito i lavori, i soggetti interessati sono tenuti a richiedere a quest’ultimo il rilascio di un documento attestante la data di fine dei lavori. L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che non può ritenersi valida un’autocertificazione rilasciata dal soggetto che intende beneficiare della detrazione del 65%. Correzione o implementazione documentazione inviata all’Enea Per quanto riguarda la documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la procedura messa a disposizione permetteva di integrare ovvero modificare i dati precedentemente trasmessi entro lo stesso termine di 90 giorni. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha chiarito che, qualora il contribuente volesse: 1. correggere errori materiali compiuti in fase di compilazione; 2. indicare importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati a seguito del sopravvenire di sconti o abbuoni ovvero perché alcuni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all’invio della documentazione; è possibile modificare o integrare il contenuto della scheda precedentemente inviata: 35 Faber Sviluppo S.r.l. anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori previsto per l’invio ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione; mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti compreso l’attestato di certificazione energetica quando richiesto, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che nel caso di sopravvenuti sconti o abbuoni: 1. la detrazione va calcolata sulla spesa effettivamente rimasta a carico e quindi al netto dello sconto/abbuono; 2. se gli stessi si manifestano quando si è già usufruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, il relativo importo va assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. nbis), TUIR. 36 Faber Sviluppo S.r.l. COME EFFETTUARE I PAGAMENTI L’articolo 4, comma 1, lett. c), prevede obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale unicamente per i soggetti non imprenditori, cioè per le persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 TUIR non titolari di reddito d’impresa. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare: - la causale del versamento, - il codice fiscale del beneficiario della detrazione, - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato). Per gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento: di conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, etc. Gli ultimi chiarimenti sui bonifici: La risoluzione nr. 55/E del 7 giugno 2012 Al fine di fruire della detrazione del 65%, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico si rende necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal quale risulti: 1. “la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento”. (Legge n. 296/2006); 2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione; 3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto (ditta che ha eseguito i lavori). Queste le indicazioni contenute nella risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, le quali, specie in ordine alla causale, impongono di adottare un comportamento non espressamente previsto dalla vigente normativa (Legge n. 296/2006 e seguenti). Si segnala che i chiarimenti contenuti nella suddetta risoluzione, sebbene riferiti alla detrazione del 36% per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, si ritiene, possano essere estesi anche alla detrazione per le spese sostenute per lavori finalizzati al risparmio energetico. In pratica la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale impedirebbe agli istituti di crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti delle imprese beneficiarie il pagamento. Per tale ragione, la non condivisibile posizione dell’Agenzia delle Entrate, porta al mancato riconoscimento della detrazione del 65%, in capo al soggetto ordinante il bonifico. 37 Faber Sviluppo S.r.l. Ciò sebbene lo stesso decreto attuativo sopra citato preveda genericamente di indicare una causale riferita ai lavori effettuati (la quale non deve necessariamente coincidere con il riferimento normativo) e, soprattutto, l’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto attuativo dello stesso decreto, contempli la decadenza dall’agevolazione esclusivamente laddove il contribuente abbia adottato modalità diverse dal bonifico, per i propri pagamenti e non qualora non abbia correttamente indicato il riferimento normativo nella causale. Ritenuta d’acconto sui bonifici L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta. Tale ritenuta con l’art. 23, comma 8, DL n. 98/2011, modificando il citato art. 25, DL n. 78/2010, è stata ridotta dal 10% a 4% a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto). In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura. Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal 6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 65%, la banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%, fermo restando che la stessa va calcolata sull’importo del bonifico decurtando l’IVA forfetariamente determinata nella misura del 20%. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, prot. n. 94288, è stato stabilito che la ritenuta va effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per: spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (con diritto alla detrazione del 50%); spese per interventi di risparmio energetico (con diritto alla detrazione del 65%). La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei pagamenti. Le banche o Poste effettuano il versamento delle ritenute, tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “1039”, rilasciano la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso ed indicano nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati. Si sottolinea che tale ritenuta non ha riflessi sul soggetto che commissiona l’intervento e beneficia della citata detrazione. 38 Faber Sviluppo S.r.l. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE L’articolo 4, comma 1, lett. d), decreto attuativo, prevede l’obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell’Ufficio: L’asseverazione del tecnico abilitato (se necessaria per l’intervento eseguito); La ricevuta dell’invio della documentazione trasmessa all’ENEA; Le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi; La copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; La copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; La dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario). 39 Faber Sviluppo S.r.l. CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CON LE ALTRE La risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 ha affrontato la materia della cumulabilità della detrazione del 65% dei costi per lavori finalizzati al risparmio energetico con il beneficio attribuito a seguito di alcune iniziative a carattere regionale finalizzate a promuovere interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio. Le suddette agevolazioni, nel caso di specie, si concretizzano in: a) finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo; b) contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l’entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari; c) prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione. A seguito del recepimento della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, la possibilità di cumulo ha subito notevoli modifiche. Sul tema, l’art. 6, comma 3 del predetto decreto, dispone che: “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”. Il successivo comma 4 prevede che: “Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni di cui al presente comma”. 40 Faber Sviluppo S.r.l. A seguito di una esplicita richiesta dell’Agenzia delle entrate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la detrazione d’imposta per lavori finalizzati al risparmio energetico va ricompresa fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato indicati dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo precedentemente citato e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali. Alla luce dei suddetti chiarimenti, quindi, vengono superate le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 2, del predetto decreto attuativo per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è fatto espresso divieto di cumulo tra la detrazione del 65 per cento e tutti quei contributi, siano essi comunitari, regionali o locali concessi con qualunque modalità. 41 Faber Sviluppo S.r.l. ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). In particolare, per l’anno 2007, l’art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E del 31 maggio 2007, chiarisce che l’aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori. La successiva legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) all’articolo 1 comma 19 dispone che l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% è obbligatorio unicamente nei casi in cui (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) si volesse beneficiare della detrazione ai fini dell’Irpef del 50 per cento in materia di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione del 65 per cento per i lavori finalizzati al risparmio energetico. Soppressione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera L’articolo 7, comma 2, lettera r) del decreto legge 70 de 13.5.2011 ha eliminato l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera sia per l’agevolazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica sia per quella del 50% per le spese di ristrutturazione a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) poiché tale adempimento era già stato eliminato ai fini dell’aliquota Iva ridotta. Sussistono, tuttavia, elementi per ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, la norma potrebbe essere applicabile anche al pregresso, senza alcun limite di tempo. Infatti l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Su tale questione sarebbe utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate. 42 Faber Sviluppo S.r.l. PERIODO DI VALIDITA’ AGEVOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI INDICAZIONE NORMA/PRASSI NORMA DI DEL COSTO DELLA MANODOPERA INTRODUTTIVA ABROGAZIONE Art. 35, co 19 Art. 7, co. 2, lett. r) D.L. 223/2006 D.L. 70 del 13.5.2011 Art. 1, co. 388 Art. 1, co. 19 L. 296/2006 L. 244/2007 C.M. 36/E DEL Art. 7, co. 2, lett. r) 31.5.2007 D.L. 70 del 13.5.2011 IN FATTURA Detrazione 50% Aliquota Iva ridotta Dal 4.7.2006 Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 Al 31.12.2007 10% Detrazione 65% Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (quali infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria) l’aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Tuttavia, si fa presente che: in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (lettere c) e d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978) si applica l’aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che, ad esempio, l’installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell’aliquota Iva ridotta (10%) senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia); inoltre, sempre nell’ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la cessione della caldaia beneficerà dell’aliquota del 10% anche se viene acquistata singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972). La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, beneficia sempre dell’aliquota agevolata del 10%. 43 Faber Sviluppo S.r.l. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DETRAZIONE DEL 50% 44 Faber Sviluppo S.r.l. INTRODUZIONE Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare e commentare in sintesi, la detrazione fiscale pari al 50 per cento dal reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per i lavori di recupero edilizio di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato alla luce delle numerose modifiche introdotte nel corso dell’anno 2013. Si ricorda che tale agevolazione fiscale, è stata introdotta molti anni fa dall'art. 1 della legge n. 449/1997 ed è stata sempre riproposta dal legislatore nel corso di questi ultimi anni dopo averne constatato l’enorme consenso da essa ottenuto. A partire dal 1° gennaio 2012, l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (pubblicata su S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011) tale agevolazione non ha più scadenza in quanto, è stata resa strutturale, e pertanto definitiva, con l’inserimento nel testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) dell’articolo 16-bis (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione. II legislatore, pur rendendo strutturale il beneficio del 36 per cento, ha riproposto nella sostanza, le norme relative alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – nonché quelle relative alla detrazione spettante agli acquirenti o agli intestatari degli immobili facenti parti di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, introdotta dall’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente prorogate. Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U. n. 187 dell’1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese che all’articolo 11 ha previsto per i lavori iniziati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 un aumento della percentuale di detrazione (dal 36% al 50%) e un incremento della soglia massima detraibile (da € 48.000 a € 96.000). LE MODIFICHE PER IL 2013 Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della 45 Faber Sviluppo S.r.l. direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico dispone: 1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare; 2. l’introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di € 10.000; 3. che la detrazione del 65% si applica anche alla spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. LE MODIFICHE PER IL 2014 E IL 2015 Il comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, proroga come di seguito indicato, le disposizioni relative al beneficio, già potenziate e prorogate dal citato articolo 16 del D.L. n. 63/2013. In particolare, per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: 50% Spese sostenute fino dall’1.1.2014 al 31.12.2014 40% Spese sostenute fino Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relative all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: 46 Faber Sviluppo S.r.l. 65% Spese sostenute fino dall’1.1.2014 al 31.12.2014 50% Spese sostenute fino Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 Per coloro che usufruiscono delle detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. DETRAZIONE 50% Spese Sostenute (max € 10.000) dal 6.6.2013 al 31.12.2014 10 QUOTE 47 Faber Sviluppo S.r.l. IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE Preliminarmente si osserva che l'agevolazione - concessa ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di taluni interventi volti al recupero del patrimonio edilizio - consiste nel riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% delle spese sostenute. La norma originaria prevedeva che le spese suddette fossero ripartite in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di spesa pari a € 48.000 per unità immobiliare ristrutturata. Fino al 2006, il suddetto limite era riferito a ciascuna persona fisica che aveva sostenuto le spese; successivamente, invece, lo stesso, tramite modifica alla normativa introduttiva, è stato attribuito ad ogni unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione. Pertanto, se un proprietario ha più abitazioni, le spese agevolate sono pari a 48mila euro per ciascuna unità, fermo restando che per ciascuna annualità vige il limite di 48.000 Euro. Il imiti di spesa e le percentuali di detrazione hanno subito nel corso del tempo numerose modifiche, pertanto, ad oggi, il beneficio risulta fruibile come di seguito indicato: 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite massimo si € 48.000; 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al dicembre 2014 nel limite massimo si € 96.000; 40% per le spese sostenute fino dal 31.12.2015 nel limite massimo si € 96.000. Ulteriore precisazione va riportata in relazione al limite per tipologia di intervento, per cui se per la medesima unità immobiliare lo stesso intervento prosegue su più anni, il limite di 96.000 Euro non può essere moltiplicato per le annualità interessate, ma deve essere considerato “unitario”, ossia pari al limite massimo di spesa di 96.000 Euro, in relazione a quello specifico intervento. Si ricorda che si è sicuramente in presenza di un nuovo intervento quando vi è la richiesta di una nuova abilitazione amministrativa, parimenti, tuttavia, si è in presenza di un nuovo intervento anche nei casi in cui non sia necessario richiedere una nuova abilitazione amministrativa, come per la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante (circolare 13/E/2001). 48 Faber Sviluppo S.r.l. ESEMPIO Un soggetto il 7 luglio 2012 ha iniziato una manutenzione straordinaria di un'abitazione che prosegue anche nel 2013: nel 2012 si sono sostenuti costi pari a 60mila euro; nel 2013 si sono sostenuti costi pari a 38mila euro; Il limite massimo per questo intervento, di 96mila euro, è stato superato, perché sono stati spesi 98mila euro: i 60mila euro spesi nel 2012 potranno essere considerati ai fini della detrazione al 50% per intero; diversamente i 38mila euro spesi nel 2013 potranno essere considerati ai fini della detrazione al 50% solo per 36mila Euro, in quanto per lo stesso intervento nella stessa abitazione deve essere rispettato il limite di 96mila euro. I 2mila euro residui non potranno essere detratti al 50%, neanche negli anni successivi. 49 Faber Sviluppo S.r.l. CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE Sono ammessi a fruire dell’agevolazione in argomento tutti coloro che sono soggetti all’IRPEF, ed in particolare: le persone fisiche, gli enti, i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa. Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici. che sostengono le spese sugli edifici o su unità immobiliari esistenti, abitativi posseduti o detenuti. L’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili ed in particolare: Nudo proprietario, Usufruttuario, Uso, Diritto di abitazione o superficie, Locatario, Comodatario, Soci di cooperative divise ed indivise, Soci di società semplici, Imprenditori individuali, con esclusivo riferimento agli immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce. In passato, l’Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E dell’11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione (tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti) per la compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell’atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. A seguito dei suddetti chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente opportuno che il contribuente, per godere del beneficio del 50%, registri il contratto di comodato, a norma del D.P.R. n. 131/1986. 50 Faber Sviluppo S.r.l. La detrazione spetta oltre che al possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, anche ai conviventi che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del 4.4.2008 in materia di detrazione del 65%, ma estensibile anche alla detrazione in commento deve: 1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica; 2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori. Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei soggetti; per tale ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di conseguenza siano ammessi a beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti proprietari o solo in possesso di edifici in Italia su cui siano stati effettuati interventi agevolabili. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA Nel caso in cui un contribuente che ha stipulato esclusivamente un contratto preliminare di compravendita e sostenuto nel frattempo spese agevolabili volesse iniziare a beneficiare della detrazione dovrà registrare il compromesso presso l’Ufficio competente. LAVORI DI RITRUTTURAZIONE EFFETTUATI IN PROPRIO Nel caso in cui un soggetto effettui in proprio i lavori di ristrutturazione dell’unità abitativa potrà detrarre esclusivamente il 50 per cento delle spese sostenute relativa ai materiali acquistati. IMMOBILI A USO PROMISCUO E IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO Ai commi 5 e 6 dell’articolo 16-bis del Tuir recentemente introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 201/2011, viene stabilita la riduzione del 50 per cento, rispettivamente: a) della detrazione spettante per interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, b) delle agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora gli interventi riguardino i predetti immobili vincolati. 51 Faber Sviluppo S.r.l. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLABILI Si ribadisce, innanzitutto, che sono agevolabili gli interventi edilizi effettuati sulle unità residenziali “di qualsiasi categoria catastale, anche rurali” e relative pertinenze. I lavori che possono beneficiare della detrazione in commento sono stati individuati dall’articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978 poi ripresi dall’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 in materia edilizia. Art. 31 - Definizione degli interventi [1] Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; Cosa si intende per “Manutenzione ordinaria” Con esplicito riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, il legislatore ha chiarito che la detrazione spetta solamente se gli stessi si riferiscono a determinate parti comuni di edifici condominiali per cui la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. 52 Faber Sviluppo S.r.l. Sul tema l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010, che le parti comuni agevolabili sono quelle indicate dall’articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice civile, tra cui ad esempio: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.). Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non consentono la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute. RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DI FINITURE DI EDIFICI OPERE PER IL MANTENIMENTO E L’INTEGRAZIONE DELL’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI ESEMPI DI MANUTENZIONI ORDINARIE SOSTITUZIONE DI PAVIMENTI, INFISSI E SERRAMENTI TINTEGIATURA DI PARETI, SOFFITTI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI RIFACIMENTO DI INTONACI INTERNI 53 Faber Sviluppo S.r.l. Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Si segnala che la sostituzione dell’intonaco, la tinteggiatura interna di tutta l’abitazione, compresa la verniciatura e stuccatura degli infissi, poiché rientra tra le manutenzioni ordinarie, beneficia della detrazione unicamente nel caso in cui i predetti lavori siano stati svolti su parti comuni di edifici residenziali e spetta sulla base della quota millesimale. Nel caso in cui i predetti lavori siano stati effettuati su una abitazione privata, non spetterà alcuna agevolazione. Si ritiene le spese sostenute per l’acquisto di filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento possano godere della detrazione del 50%, se nel caso di interventi su singole unità abitative gli stessi siano inquadrabili nell’ambito di una manutenzione straordinaria e nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali siano inquadrabili nell’ambito di una manutenzione ordinaria. Cosa si intende per “Manutenzione straordinaria” Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, a condizione che non si modifichino: i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, le destinazioni d’uso. INSTALLAZIONE DI ASCENSORI INSTALLAZIONE DI SCALE DI SICUREZZA REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SERVIZI IGIENICI ESEMPI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E SERRAMENTI O PERSIANE CON SERRANDE E CON MODIFICA DI MATERIALE O TIPOLOGIA DIO INFISSO INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO RECINZIONE AREAPRIVATA RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TETTO COSTRUZIONE SCALE INTERNE 54 Faber Sviluppo S.r.l. Cosa si intende per “Risanamento conservativo” Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. INTERVENTI PER PREVENIRE ED ELIMINARE SITUAZIONI DI DEGRADO ESEMPI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ADEGUAMENTO ALTEZZE SOLAI NEL RISPETTO DELLE VOLUMETRIE ESISTENTI APERTURA FINESTRE PER ESIGENZE DI AREAZIONE LOCALI Cosa si intende per “Ristrutturazione edilizia” Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONEDELL’IMMOBILE MODIFICA DELLA FACCIATA ESEMPI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA REALIZZAZIONE DI MANSARDA O BALCONE TRASFORMAZIONE DI SOFFITTA IN MANSARDA O BALCONE IN VERANDA O BALCONE APERTURA NUOVE PORTE E FINESTRE COSTRUZIONE DI SERVIZI IGIENICI AMPLIANDO VOLUMI E SUPERFICI 55 Faber Sviluppo S.r.l. Ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi La lettera c) del comma uno del nuovo articolo 16-bis introdotto con il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legge n. 201/2011 inserisce tra le fattispecie agevolabili anche il ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tali casi la nuova disposizione riconosce l’agevolazione anche se: − lo stato di emergenza è stato dichiarato prima dell’1.1.2012; − gli interventi non rientrano tra quelli sopra riportati; Box pertinenziale: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate La detrazione IRPEF del 50% spetta anche con riferimento: alla realizzazione di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, alle condizioni e nei limiti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; all’acquisto (da impresa o cooperativa) di box o posti auto pertinenziali già realizzati: 1. limitatamente alle spese di realizzazione degli stessi; 2. a condizione che l’ammontare di dette spese risulti da apposita attestazione del costruttore. Per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50%, in entrambi i casi è determinante che sussista il vincolo di pertinenzialità tra il box o posto auto e l’abitazione e che tale vincolo risulti: in generale, dal rogito ovvero dal preliminare di compravendita registrato; in caso di costruzione in economia, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 10 giugno 2004, dalla concessione edilizia. Su tale fattispecie si è pronunciata nuovamente l’Agenzia delle entrate che con la risoluzione del 13 gennaio 2011 ha fornito un’interpretazione “di favore” per il contribuente, ancorché di limitata applicazione. In particolare, nella citata Risoluzione, oltre a ribadire il principio evidenziato nella Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008, in base al quale è necessario, per godere del beneficio in oggetto formalizzare il vincolo pertinenziale nell’atto di compravendita ovvero, per i pagamenti precedenti, nel preliminare di vendita registrato antecedentemente ai pagamenti), l’Agenzia delle Entrate afferma che: “... in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento. 56 Faber Sviluppo S.r.l. Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata”. Quindi, se non è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, è possibile beneficiare della detrazione del 50% anche per il pagamento effettuato prima del contratto di vendita (rogito) ma nello stesso giorno. Rimane pertanto inalterato il fatto che, in assenza della registrazione del preliminare, se il pagamento è effettuato anche solo il giorno precedente al rogito, non è possibile fruire della detrazione. Altre tipologie di interventi detraibili Possono inoltre godere della detrazione del 50 per cento anche i seguenti interventi: eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti; conseguimento di risparmi energetici; cablatura degli edifici; contenimento dell’inquinamento acustico; adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato. Sono inoltre detraibili i seguenti interventi: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna 57 Faber Sviluppo S.r.l. all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Ad esempio, da tale beneficio sono esclusi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse per i quali i contribuenti possono godere della detrazione del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi; adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, tra cui, ad esempio: 1. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; 2. apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; 3. porte blindate o rinforzate; 4. apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; 5. installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 6. apposizione di saracinesche; 7. tapparelle metalliche con bloccaggi; 8. vetri antisfondamento; 9. casseforti a muro; 10. fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; 11. apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; 12. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). 58 Faber Sviluppo S.r.l. L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l’installazione del corrimano; interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale. Oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono agevolabili anche: 1. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 2. le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; 3. le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); 4. le spese per l’acquisto dei materiali; 5. il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 6. le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 7. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; 8. gli oneri di urbanizzazione; 9. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ La legge di conversione (L. 90/2013) del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nell’art.16 il comma 1-bis, il quale consente di detrarre, nella misura del 65%, le spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche - di cui alla lett. i) comma 1, dell’art. 16-bis - riferite ad abitazioni principali e ad attività produttive ubicate in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003. Il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare. Per tale tipologia di spese, sostenute fino al 31 dicembre 2014, la detrazione è stata potenziata dal 50% al 65% e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la percentuale di detrazione è stata fissata dalla legge di 59 Faber Sviluppo S.r.l. stabilità nella misura del 40%. A regime, poiché le stesse, rientrano, come già detto, tra quelle agevolabili ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, saranno detraibili nella misura del 36%, al pari degli altri interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 65% spetta esclusivamente agli immobili: adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive; situati nelle zone a più alto rischio antisismico (zone 1 e 2). IMMOBILI CHE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 65% ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVA SITUATI IN ZONE 1 E 2 A PIU’ ALTO RISCHIO ANTISISMICO Per individuare quali siano le zone 1 e 2 va fatto riferimento all’ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – allegato A. Sono state individuate 4 diverse zone in relazione al rischio sismico e nell’allegato A viene riportata la lista dei singoli comuni con la zona di appartenenza. Solo quelli con assegnazione di zona 1 e 2 possono ritenersi idonei a godere della detrazione al 65%, una volta rispettate le ulteriori condizioni. Per gli interventi realizzati su immobili situati al di fuori di tali aree (zona 3 e 4) e per gli immobili siti in zone 1 e 2, ma non adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva, l’agevolazione si attesta, sino al 31 dicembre 2014, al 50%. IMMOBILI SITUATI IN ZONE 1 E 2 NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE SITUATI IN ZONE 1 E 2 NON ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVA NON BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 65% IMMOBILI SITUATI IN ZONE 3 E 4 60 Faber Sviluppo S.r.l. Le opere ammesse al bonus maggiorato sono: la messa in sicurezza statica degli edifici; adozione di misure antisismiche alle parti strutturali; redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, possono beneficiare della nuova detrazione del 65%: i soggetti passivi IRPEF, i soggetti passivi IRES. Tali soggetti devono: possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento); sostenere le spese per gli interventi agevolabili, le quali devono rimanere a loro carico. INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE SI INTERI FABBRICATI La detrazione in analisi si applica anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare. Gli interventi oggetto del predetto comma 3 si riferiscono al restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie i quali coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b dell’art. 16-bis: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali e interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria, anche rurali, e sulle loro pertinenze), così come sono i medesimi l’aliquota applicabile (50%) e l’importo massimo della spesa ammissibile (€ 96.000,00). 61 Faber Sviluppo S.r.l. COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE Dal momento che la norma in commento ha come obiettivo principalmente quello di garantire una emersione dell’imponibile creando un contrasto di interesse, per beneficiare dell’agevolazione fiscale in oggetto sono previsti una serie di adempimenti come di seguito riportato. La procedura per beneficiare della detrazione nel tempo è stata notevolmente semplificata in quanto, a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto dell’approvazione del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, la Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara è stata abolita. In luogo di tale adempimento, come indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011 il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa alle autorizzazioni ed alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori come ad esempio: 1. la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione lavori, se previste dalla legislazione edilizia; 2. i dati catastali (o in mancanza, fotocopia della domanda di accatastamento); 3. fotocopie delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997 (se dovuta). Se i lavori sono svolti dall’inquilino o su parti comuni, le predette attestazioni non sono richieste; 4. fotocopia della delibera assembleare (per gli interventi per cui è richiesta) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori siano eseguiti su parti comuni di edifici residenziali; 5. la dichiarazione del proprietario dell’immobile di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso in cui questi siano effettuati dal detentore (locatario, comodatario). A fronte di tale semplificazione, in dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO) sono richiesti maggiori dati rispetto al passato. 62 Faber Sviluppo S.r.l. COME EFFETTUARE I PAGAMENTI Al fine di beneficiare in maniera corretta della detrazione, l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo della legge n. 449/1997, introduttiva dell’agevolazione, prevede obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare: - la causale del versamento, - il codice fiscale del beneficiario della detrazione, - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato). Gli ultimi chiarimenti sui bonifici: La risoluzione nr. 55/E del 7 giugno 2012 Al fine di fruire della detrazione del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si rende necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal quale risulti: 1. “la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento”. Fino al 2011 andava richiamata la Legge n. 449/97 mentre, a decorrere dal 2012, va fatto riferimento al nuovo art. 16bis, TUIR; 2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione; 3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto (ditta che ha eseguito i lavori). Queste le indicazioni contenute nella risoluzione in esame, le quali, specie in ordine alla causale, impongono di adottare un comportamento non espressamente previsto dalla vigente normativa (art. 16 bis TUIR e decreto ministeriale nr. 41 del 18 febbraio 1998, art. 1, comma 3). In pratica la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale impedirebbe agli istituti di crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti delle imprese beneficiarie il pagamento. Per tale ragione, la non condivisibile posizione dell’Agenzia delle Entrate, porta al mancato riconoscimento della detrazione del 50%, in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico. Ciò sebbene lo stesso decreto attuativo sopra citato preveda genericamente di indicare una causale riferita ai lavori effettuati (la quale non deve necessariamente coincidere con il riferimento normativo) e, soprattutto, l’art. 4 dello stesso decreto, contempli la decadenza dall’agevolazione esclusivamente laddove il contribuente abbia adottato modalità diverse dal bonifico, per i propri pagamenti e non qualora non abbia correttamente indicato il riferimento normativo nella causale. 63 Faber Sviluppo S.r.l. Inoltre la nuova posizione si pone in contrasto con precedenti pronunce che avevano generato un certo affidamento tra i contribuenti e gli operatori del settore quali: Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.3 in ogni caso, qualora il bonifico risulti incompleto del riferimento normativo, può essere ugualmente ritenuto valido qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di ristrutturazione; Risoluzione 15.07.2008 n. 300 in relazione alla mancanza di alcuni elementi del bonifico per pagamenti a saldo di fatture, l’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito che quando l’incompletezza dei dati è colmata dalla coincidenza degli elementi posti alla base dello stesso, non è pregiudicata l’attività di controllo ed il pagamento è ritenuto valido per beneficiare della detrazione; Risoluzione 7.8.2008, n. 353 che autorizzava il contribuente a comunicare nuovamente alla banca i dati mancanti nel primo bonifico senza perdere il diritto alla detrazione fiscale. Ritenuta d’acconto sui bonifici L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta. Tale ritenuta con l’art. 23, comma 8, DL n. 98/2011, modificando il citato art. 25, DL n. 78/2010, è stata ridotta dal 10% a 4% a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto). In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura. Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal 6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 50%, la banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%. La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei pagamenti e non ha riflessi sul soggetto che commissiona l’intervento e beneficia della citata detrazione. 64 Faber Sviluppo S.r.l. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE Il citato Provvedimento 2.11.2011 dispone che per beneficiare della detrazione IRPEF del 50% il contribuente è obbligato a conservare ed eventualmente esibire a richiesta dell’Ufficio i seguenti documenti: 1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare (quali, ad esempio, la concessione, l’autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori da presentare in Comune). Nei casi in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione / manutenzione agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale l’interessato deve dichiarare: − la data di inizio dei lavori; − la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, ancorché i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente; 2. la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; 3. le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta; 4. la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute; (ad esempio, locatario); 5. la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei casi in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, se soggetto diverso dai familiari conviventi; 6. la Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data di inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri; 7. le fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; 8. le ricevute dei bonifici di pagamento. 65 Faber Sviluppo S.r.l. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SU CUI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI In relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le disposizioni in vigore fino al 17 settembre 2011 prevedevano ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, che la variazione del possesso dell’immobile comportava il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Con il decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 148/2011) sono cambiate le disposizioni applicabili in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi. In particolare, è lasciata facoltà alle parti di stabilire se le quote residue devono rimanere al soggetto venditore che ha posto in essere gli interventi, o se si trasferiscono all’acquirente. Con le circolari n. 19/E del 1° giugno 2012 e n. 25/E del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alla detrazione del 50% e del 65% per spese di recupero edilizio e risparmio energetico in caso di trasferimento dell’immobile. In riferimento a tali agevolazioni (disposizioni recentemente riformate e veicolate nel nuovo art. 16 bis TUIR) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: in assenza di specifica previsione nell’atto di compravendita o nell’atto di trasferimento, l’agevolazione del 50%, in conformità alla precedente disciplina, viene ceduta all’acquirente; in riferimento alla negoziabilità dell’agevolazione del 65%, l’Agenzia ritiene che la nuova disciplina sul trasferimento dell’agevolazione si applica egualmente sia agli interventi di recupero edilizio sia agli interventi di risparmio energetico; la disciplina del trasferimento della detrazione si applica anche in caso di donazione e permuta; in caso di cessione di quota si applicano le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione solo nel caso in cui l’acquirente diventi unico proprietario dell’immobile. 66 Faber Sviluppo S.r.l. CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CON LE ALTRE La norma sull’agevolazione prevede che la detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 65%). Esempio Un soggetto che sta beneficiando della detrazione del 50% relativa a spese di ristrutturazione di un immobile che non riguardano il risparmio energetico (sostituzione del bagno o della canna fumaria) potrà beneficiare anche della detrazione del 65% nel caso in cui sostenga spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o quelli per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto di caldaia a condensazione (in relazione ai quali non sta usufruendo del 50%). Ai sensi del comma 6 dell’articolo 16-bis, introdotto dal D.L. n. 201/2011, la detrazione del 50% è cumulabile nella misura ridotta del 50%, con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico/artistico vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. 67 Faber Sviluppo S.r.l. ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc.). In particolare, per l’anno 2007, l’art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E del 31 maggio 2007, chiarisce che l’aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori. La successiva legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) all’articolo 1 comma 19 dispone che l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% è obbligatorio unicamente nei casi in cui (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) si volesse beneficiare della detrazione ai fini dell’Irpef in materia di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione per i lavori finalizzati al risparmio energetico. Soppressione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera L’articolo 7, comma 2, lettera r) del decreto legge 70 de 13.5.2011 ha eliminato l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera sia per l’agevolazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica sia per quella del 50% per le spese di ristrutturazione a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) poiché tale adempimento era già stato eliminato ai fini dell’aliquota Iva ridotta. Sussistono, tuttavia, elementi per ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, la norma potrebbe essere applicabile anche al pregresso, senza alcun limite di tempo. Infatti l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Su tale questione sarebbe utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate. 68 Faber Sviluppo S.r.l. PERIODO DI VALIDITA’ AGEVOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI INDICAZIONE NORMA/PRASSI NORMA DI DEL COSTO DELLA MANODOPERA INTRODUTTIVA ABROGAZIONE Art. 35, co 19 Art. 7, co. 2, lett. r) D.L. 223/2006 D.L. 70 del 13.5.2011 Art. 1, co. 388 Art. 1, co. 19 L. 296/2006 L. 244/2007 C.M. 36/E DEL Art. 7, co. 2, lett. r) 31.5.2007 D.L. 70 del 13.5.2011 IN FATTURA Detrazione 50% Aliquota Iva ridotta Dal 4.7.2006 Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 Al 31.12.2007 10% Detrazione 65% Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (quali infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria) l’aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Tuttavia, si fa presente che: in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (lettere c) e d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978) si applica l’aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che, ad esempio, l’installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell’aliquota Iva ridotta (10%) senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia); inoltre, sempre nell’ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la cessione della caldaia beneficerà dell’aliquota del 10% anche se viene acquistata singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972). La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, beneficia sempre dell’aliquota agevolata del 10%. 69 Faber Sviluppo S.r.l. I contenuti, curati da Faber Sviluppo Srl per conto di Associazione AQUA ITALIA/Anima, sono stati aggiornati a febbraio 2014. Per maggiori informazioni, contattare: Associazione AQUA ITALIA via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano tel. +39 02.45418.576 - fax +39 02.45418.545 – mobile +39 349 8289 320 - [email protected] 70