IL RECUPERO DEL CREDITO
SECONDO IL DIRITTO AUSTRIACO
- Pordenone, 27.04.2012 STUDIO LEGALE
Maggi Brandl Kathollnig RechtsanwaltsGmbH
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1
A. PRINCIPI GENERALI – LEGGE
APPLICABILE E FORO COMPENTENTE –
NORMATIVA COMUNITARIA
2
La legge applicabile
LA CONVENZIONE DI ROMA
•
Nell'ambito dell’Unione Europea, la materia della legge applicabile al
contratto è regolata (per i contratti conclusi prima del 17 dicembre
2009) dalla Convenzione di Roma (1980) sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, la quale detta regole uniformi a
livello europeo sui conflitti di legge in materia di contratti.
3
La legge applicabile
L'art. 3 della Convenzione prevede che il contratto sia regolato dalle norme di
diritto di un determinato Stato scelto liberamente dalle parti.
L’art. 3 della Convenzione di Roma prevede, inoltre, la possibilità, per le
parti, di assoggettare il contratto a più leggi nazionali diverse.
•
•
Tale scelta deve essere:
-espressa OVVERO
-risultare con ragionevole certezza dalle pattuizioni contrattuali ovvero dalle
singole circostanze del caso.
L’art. 7 della Convenzione, però, fa salve le disposizioni imperative
della legge dello Stato con il quale il contratto presenti uno stretto
collegamento.
4
La legge applicabile
• In assenza di scelta della legge applicabile, l’art. 4 della
Convenzione di Roma stabilisce come criterio sussidiario
l’applicazione al contratto della legge del paese con il quale
il contratto presenta il “collegamento più stretto”;
• ai sensi del successivo comma, si presume che il collegamento
più stretto si abbia con il Paese in cui la parte che deve
fornire la “prestazione caratteristica” ha, al momento della
conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la
propria amministrazione centrale;
5
Articolo 4
Legge applicabile in mancanza
di scelta
• Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività
economica o professionale della suddetta parte, il Paese da
considerare è quello dove è situata la sede principale di
detta attività oppure, se a norma del contratto la
prestazione deve essere fornita da una sede diversa dalla
sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.
6
Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
•
A livello comunitario è stato emanato il Regolamento sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (il cd. Regolamento Roma I)
adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 17 giugno 2008
che è andato a sostituire, a decorrere dal 17 dicembre 2009, la
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla stessa materia, e si
applica ai contratti conclusi successivamente a tale data;
•
mentre la Convenzione di Roma rappresenta uno strumento giuridico di
cooperazione interstatale, il Regolamento Roma I si inserisce nella
normativa comunitaria direttamente applicabile negli Stati membri
dell’Unione Europea, con l’eccezione della Danimarca, alla quale
continuerà ad essere applicata la succitata Convenzione di Roma;
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Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
•
si evidenzia che, in materia di obbligazioni contrattuali, il Regolamento
Roma I non codifica in modo completo le disposizioni del diritto
internazionale, venendo quest’ultimo completato da norme particolari
contenute in altre fonti;
•
fra gli scopi precipui del Regolamento Roma I si annovera quello di
chiarire la legge applicabile a talune fattispecie contrattuali che, in
passato, hanno creato alcuni dubbi interpretativi, cercando di
conseguire lo scopo generale della certezza del diritto nello spazio
giudiziario europeo, mediante l’attribuzione alle norme di conflitto di un
alto grado di prevedibilità;
8
Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
•
l’Art. 3 n. 1, riafferma il principio, peraltro già previsto dalla
Convenzione di Roma, secondo cui “il contratto è disciplinato
dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta
chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze
del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il
contratto ovvero a una parte soltanto di esso” → in ragione di
tale disposizione, quindi, le parti contrattuali possono stabilire
liberamente la legge applicabile al contratto, potendo scegliere
la legge del Paese di una delle parti contraenti ovvero quella di
un Paese terzo, anche privo di collegamenti particolari con il
contratto;
•
nel caso in cui le parti contraenti non abbiano operato la
scelta relativa alla legge applicabile al rapporto
contrattuale, operano automaticamente i criteri previsti
dall’Art. 4 del Regolamento Roma I. A quest’ultimo riguardo,
mentre la Convenzione di Roma faceva un generico riferimento
all’applicazione della legge del Paese della residenza abituale del
contraente che deve fornire la cd. prestazione caratteristica del
contratto, il menzionato Art. 4 del Regolamento, nell’intento di
dare maggiore certezza alla determinazione della legge
applicabile in mancanza di scelta, stabilisce esplicitamente
9
quale sia tale prestazione;
Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
•
in particolare, viene stabilito quanto segue:
a. il contratto di vendita di beni viene disciplinato dalla legge del Paese
nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b. il contratto di prestazione di servizi (es. il contratto di agenzia,
contratto di procacciamento d’affari, contratto di consulenza) viene
disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la
residenza abituale;
c. il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del Paese nel quale
l’affiliato ha la residenza abituale;
d. il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale
il distributore ha la residenza abituale. In ragione di ciò, diventa assai
importante per l’imprenditore italiano che ha uno o più distributori all’estero
verificare se il sistema giuridico del Paese in cui ha sede il distributore
preveda in eventu l’obbligo di pagare un’indennità di fine rapporto al
distributore.
10
Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
Il contratto di trasporto di merci - Art. 5: nella misura in cui la legge
applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a
norma dell’articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza
abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna
o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese.
Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in
cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti;
•
diversamente, se il contratto non rientra tra quelli specificamente indicati dal
Regolamento Roma I ovvero se si tratta di un contratto misto o complesso
(ossia riguardante, allo stesso tempo, diversi tipi contrattuali), sarà compito
dell’interprete quello di individuare la prestazione caratteristica del contratto
e, conseguentemente, la legge regolatrice del rapporto contrattuale.
11
La gestione del contenzioso
LA SCELTA DEL TRIBUNALE COMPETENTE A GIUDICARE SULLE LITI
•
•
In generale, le parti contraenti sono libere di scegliere quale
Tribunale sarà competente a risolvere le eventuali controversie che
dovessero insorgere fra esse;
 al fine di evitare l’automatica applicazione delle Convenzioni
internazionali in materia di Giudice competente, è opportuno che
l’opzione sul Tribunale competente sia espressa dalle parti contraenti.
N.B. Ci sono eccezioni  casi in cui le parti non possono scegliere;
l’eventuale accordo tra esse che indichi un Tribunale diverso da quello a
cui è inderogabilmente riservata la competenza comporta l’invalidità
della clausola.
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La gestione del contenzioso

la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Reg. n. 44 del
2001:
Principi:
•
le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono
convenute –a prescindere dalla loro nazionalità- davanti ai
giudici di tale Stato membro;
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La gestione del contenzioso
•
le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro
possono essere convenute in un altro Stato membro IN
MATERIA CONTRATTUALE:
-
davanti al Giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio
è stata o deve essere eseguita;
-
il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
 nel caso di compravendita di beni, il luogo situato nell’UE in cui i
beni sono stati od avrebbero dovuto essere consegnati in base al
contratto;
 nel caso di prestazione di servizi, il luogo situato nell’UE in cui i
servizi sono stati od avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto.
14
La gestione del contenzioso
•
L’art. 23 del Reg. n. 44 del 2001 lascia comunque facoltà alle parti
contraenti (di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato
membro) di scegliere liberamente il Giudice competente.
•
La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito
tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che
le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale
campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di
contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
•
La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi
elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola
attributiva di competenza.
15
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 33
• 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri
Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Articolo 34
• Le decisioni non sono riconosciute:
• 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico
dello Stato membro richiesto;
• 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato
o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da
poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la
possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
• 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti
nello Stato membro richiesto;
• 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le
medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una
controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale
decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello
Stato membro richiesto.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 36
• In nessun caso la decisione straniera può
formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 38
• 1.Le decisioni emesse in uno Stato membro
e ivi esecutive sono eseguite in un altro
Stato membro dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte
interessata.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 39
1. L'istanza deve essere proposta al giudice o
all'autorità competente di cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata
dal domicilio della parte contro cui viene
chiesta l'esecuzione, o dal luogo
dell'esecuzione.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 53
1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di
una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della
decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. ................. la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve
inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.
Articolo 54
• Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è
stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte
interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di
cui all'allegato V del presente regolamento.
B. PRINCIPI GENERALI – CENNI
SULLA PRESCRIZIONE DEL
CREDITO E SUL CALCOLO DEGLI
INTERESSI
20
La prescrizione del credito Lineamenti generali
• in linea generale, la prescrizione di un diritto
comincia a decorrere dal primo momento in cui tale
diritto poteva essere fatto valere;
• il termine di prescrizione di un diritto, in
conformità all’Art. 1478 ABGB è pari a 30 anni →
si tratta di un termine di prescrizione generale
che vale in tutti i casi in cui la legge non disponga
un altro termine;
• la legge prevede, in particolare, che in determinati
casi, il termine di prescrizione sia pari a 3 anni;
• si tratta del termine più diffuso nella pratica;
21
La prescrizione del credito Lineamenti generali
• la prescrizione di 3 anni, vale, in particolare, per i
seguenti diritti (Art. 1486 e ss. ABGB):
a. diritti di credito della “vita quotidiana” come crediti
per la consegna di merce o per la prestazione di
servizi;
b. prestazioni di carattere continuativo come ad es.
canoni di locazione, diritto agli alimenti;
c. il diritto di garanzia in riferimento ai beni
immobiliari;
d. il diritto di chiedere il risarcimento del danno;
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La prescrizione del credito Lineamenti generali
• in relazione alla fattispecie del recupero dei crediti,
pertanto, vale sempre il termine di prescrizione
di 3 anni (ad es. per prestazioni di servizi o
fornitura di merce);
• occorre altresì evidenziare che, una volta ottenuto
un titolo esecutivo nei confronti della controparte,
il termine per esercitare il diritto a procedere alla
esecuzione forzata ha durata pari a 30 anni
dall’ottenimento del titolo esecutivo;
23
Interruzione e sospensione
della prescrizione
• La interruzione del termine di prescrizione → il
termine di prescrizione comincia a decorrere ex
novo (a differenza del caso in cui vi sia una
sospensione del termine di prescrizione);
• una interruzione del termine di prescrizione
può - ad esempio - essere originata da una
ricognizione di debito o dalla attivazione di una
azione giudiziale;
• una sospensione del termine di prescrizione
secondo giurisprudenza costante, può essere
originata dall’inizio di trattative stragiudiziali tra le
parti per tutto il periodo delle trattative, purché si
tratti di un termine “ragionevole” (la giurisprudenza
non è precisa a riguardo);
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Interruzione e sospensione
della prescrizione
• N.B. la notifica di una diffida ad adempiere,
pertanto non ha alcuna efficacia sospensiva o
interruttiva della prescrizione;
• la eccezione sulla prescrizione può essere solo di
parte e non ex officio;
• è possibile un accordo tra le parti per la riduzione
del termine di prescrizione non, però, un accordo
sul prolungamento del termine di prescrizione;
• il debitore può validamente rinunciare ad eccepire
in sede giudiziale la decorrenza del termine
25
prescrizione;
Gli interessi
• se non è diversamente concordato tra le parti, nei rapporti tra
imprenditori e soggetti che non svolgono attività di impresa
gli interessi moratori ammontano al 4%;
• gli interessi decorrono automaticamente dalla data in cui
credito diviene liquido ed esigibile (es. fattura da pagare entro
una determinata data);
• il Codice del Commercio austriaco prevede, ove nulla sia
stabilito dalla parti, nei rapporti tra imprenditori, interessi
pari alla Basiszinssatz (calcolati dalla Banca Centrale
Austriaca) più l’8%;
• per il diritto agli interessi non è necessaria la sussistenza di
una responsabilità di natura colposa o dolosa da parte del
debitore, essendo sufficiente il semplice ritardo nel
pagamento;
26
Gli interessi
• la legge prevede che gli interessi non possano mai
essere superiori all’importo capitale;
• in conformità al diritto austriaco, è possibile
richiedere gli interessi maturati sugli interessi
scaduti (cd. anatocismo) in caso di accordo tra le
parti o qualora si proceda giudizialmente nei
confronti della controparte per il pagamento degli
interessi;
• nel caso di ritardo nei pagamenti, secondo il
paragrafo 1333 ABGB è possibile chiedere alla
controparte anche i costi del recupero del credito
stragiudiziale (solo nei limiti di un importo
“adeguato” rispetto al credito in linea capitale);
27
Gli interessi
• il creditore può concedere al debitore una proroga
dei termini di pagamento:
a. proroga “pura”: in tal caso, il termine originario
non viene procrastinato ma il creditore non può
agire giudizialmente al fine di ottenere i suoi diritti
prima della scadenza della termine prorogato.
Inoltre tale proroga non ha alcun effetto sugli
interessi che decorrono in ogni caso dalla
scadenza;
b. proroga “con sospensione della scadenza”: in tal
caso, la prescrizione si interrompe e gli interessi
decorrono dalla scadenza della proroga.
Nel caso di dubbio, la giurisprudenza presume che
sia stata concessa una cd. proroga “pura”.
28
Il patto di quota lite:
• art. 879 ABGB un accordo in cui un avvocato
concorda con il proprio cliente un onorario pari ad
una quota del valore di lite è da considerarsi nullo.
29
C. BREVI CENNI SUL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI
SECONDO IL DIRITTO AUSTRIACO
30
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• Il contratto di compravendita è regolato agli
artt. 1053 e ss. del Codice civile austriaco
(ABGB- Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch);
• diverse disposizioni speciali sono tuttavia
contenute nel KSchG (Codice dei
consumatori) e nell’UGB (Codice del
commercio);
• ai fini della validità del contratto non è
generalmente necessaria la forma scritta;
31
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• il trasferimento della proprietà avviene
solo con la consegna del bene, non
essendo sufficiente il semplice consenso
delle parti;
• Il bene oggetto del contratto resta pertanto
di proprietà del venditore fino alla consegna
ed il venditore sopporta il rischio del
perimento dello stesso fino alla consegna;
32
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• se non vi sono diversi accordi tra le parti, il
pagamento e la consegna del bene devono essere
contestuali;
• se le parti non hanno preso accordi sul tempo della
consegna, la proprietà (ed il rischio del perimento)
passano al compratore al momento della effettiva
consegna del bene;
33
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• secondo giurisprudenza costante, nel caso in cui
non sia diversamente specificato tra le parti, il
prezzo concordato si intende sempre IVA inclusa;
• nei rapporti tra imprenditori, se il bene oggetto
della compravendita è inviato alla controparte
tramite vettore, il passaggio del rischio a carico del
compratore avviene già con la consegna della
merce al vettore;
• nei contratti conclusi con un consumatore, il
pericolo del perimento si trasferisce all‘acquirente
con la consegna al vettore solo qualora le parti si
siano preventivamente accordate sul tipo di
trasporto (ad es. trasporto con corriere espresso o
34
con posta ordinaria);
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• le condizioni generali di vendita possono diventare
parte integrante del contratto anche per facta
concludentia;
• vi sono tuttavia dei casi in cui la giurisprudenza
maggioritaria ritiene necessaria la sottoscrizione
per accettazione delle condizioni di vendita (ad es.
clausola relativa al Foro competente);
• per tali ipotesi, la giurisprudenza ritiene ad
esempio sufficiente, ai fini della validità delle
condizioni generali, che il compratore sottoscriva
la proposta del compratore in cui siano allegate le
condizioni di vendita;
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Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• é sempre opportuno nella offerta inoltrata alla
controparte far riferimento alle condizioni di
vendita (che dovrebbero essere allegate alla offerta
stessa);
• ai sensi dell’art. 864 ABGB le disposizioni delle
condizioni generali il cui contenuto risulti
imprevedibile per la controparte e comportino uno
svantaggio per la stessa non sono valide per facta
concludentia;
• se le clausole contenute in contratti relegano la
controparte in una posizione di svantaggio e
comportano una grave sproporzione fra prestazione
e controprestazione, esse sono da ritenersi
“contrarie al buon costume” ex art. 879 ABGB e
sono pertanto da ritenersi sempre nulle (anche se 36
sottoscritte dalla controparte).
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
•
Esempi di clausole ex art. 879 ABGB:
a) clausole che escludano ex ante il diritto al
risarcimento del danno anche in caso di colpa
grave/dolo;
b) clausole che escludano in toto la possibilità per la
controparte di adire Tribunali ordinari (→ad
esempio, escludendo qualunque possibilità di
impugnazione di un lodo arbitrale);
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Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
c) disposizioni che vincolano il compratore ad
acquistare determinata merce in esclusiva dallo
stesso venditore a tempo indeterminato;
d) disposizioni che escludono in toto il diritto di
recesso della controparte;
• si intende nulla la singola clausola e non l’intero
contratto;
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Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
• nei rapporti imprenditori/consumantori → Codice
del Consumo (KSchG);
• in conformitá all‘art. 6 del KschG vi sono diverse
tipologie di clausole che, indipendentemente dalla
sottoscrizione delle parti non sono mai valide;
• a titolo esemplificativo:
a) clausole secondo le quali un comportamento del
consumatore sia da interpretare come una
accettazione o un rifiuto;
39
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
b) clausole secondo la quali sia necessaria una forma piú
onerosa della forma scritta per il consumantore (ad es. atto
notarile);
c) clausole secondo la quali l‘imprenditore può riservarsi di
modificare a sua discrezione il prezzo concordato tra le parti
senza determinati criteri per stabilire ex ante tali modifiche ;
d) clausole che escludono il diritto di rifiutare l‘adempimento
della propria obbligazione da parte del consumatore (es.
eccezione di inadempimento in caso di merce viziata);
e) clausole che escludano l‘eventuale diritto di compensazione
qualora l‘imprenditore diventi insolvibile, qualora il credito
del consumatore verso il creditore sia stato giá
precedentemente accettato dall‘imprenditore o qualora il
consumatore abbia giá ottenuto un titolo esecutivo per il
proprio credito;
40
Il contratto di compravendita di
beni mobili secondo il diritto austriaco
f) clausole che escludano il risarcimento del danno
in caso di dolo e colpa grave;
g) clausole che prevedano un inversione - a carico
del consumatore - dell’onere della prova → ad
esempio in relazione alla garanzia, per i primi 6
mesi dalla consegna l’onere della prova che il vizio
sia successivo alla consegna è a carico del
venditore;
h) clausole che escludano il diritto all’annullamento
del contratto in caso di errore;
i) clausole in Condizioni generali di vendita che
siano poco chiare o difficilmente comprensibili.
41
Il patto di riservato dominio
• Il patto di riservato dominio non è regolato dalla
legge austriaca ma è ampiamente riconosciuto da
dottrina e giurisprudenza;
• costituisce una eccezione al principio generale per
cui la proprietà si trasferisce con la consegna del
bene;
• Il rischio di perimento passa al compratore con la
consegna del bene;
• é opportuno che tale clausola sia citata nel
contratto di compravendita ed in ogni caso
concordata prima della consegna della merce. Non
è pertanto sufficiente che tale clausola sia ad es.
semplicemente indicata in calce alle fatture;
42
Il patto di riservato dominio
• in caso di fallimento dell’acquirente o di procedure
esecutive sul bene, il venditore può sempre
intraprendere una azione di rivendicazione della
proprietà (art. 37 EO);
• il venditore può cedere ad un terzo la proprietà del
bene, che si trasferirà senza traditio (ad es. il
venditore può trasferire la proprietà ad una banca
che finanzia il compratore);
• se il compratore danneggia il bene acquistato con
la riserva di proprietà, oltre al risarcimento del
danno lo stesso, nel caso in cui vi sia stato dolo,
sarà perseguibile penalmente ex art. 125 StGb per
il reato di danneggiamento;
43
Il patto di riservato dominio
• se il compratore vende il bene a terzi, lo stesso sarà
perseguibile penalmente per il reato di appropriazione
indebita (art. 133 StGb);
• nel caso in cui il bene venga trasformato dal compratore, e
tale trasformazione comporti un aumento di valore del bene,
il venditore non sarà proprietario di tutto il bene ma solo di
quella parte corrispondente al valore che il bene aveva
precedentemente;
• nel caso in cui il bene oggetto del contratto venga inglobato in
un altro bene, e la separazione dell’oggetto del contratto dal
resto non sia possibile o sia non economicamente
conveniente, la riserva della proprietà decade ed il
compratore diviene proprietario anche del bene
precedentemente acquistato (resta salvo, ovviamente, il diritto
al risarcimento del danno in capo al venditore);
44
Il patto di riservato dominio
• esempio: vendita con riserva di proprietà di cavi
che sono stati inglobati in un apparecchio elettrico
e non possono essere separati se non con costi
sproporzionati al valore degli stessi;
• nel caso in cui il compratore venda ad un terzo il
bene, vi sono alcuni casi in cui il venditore perde il
diritto alla riserva della proprietà:
a) se il compratore ha autorizzato il venditore a
vendere al terzo;
b) se il terzo acquista il bene in buona fede;
45
Il patto di riservato dominio
• qualora il compratore venda ad un terzo di buona
fede con riserva di proprietà, senza accordo del
venditore-proprietario, il terzo di buona fede
acquista il bene con la riserva della proprietà in
capo al compratore;
• nel caso di mancato pagamento delle rate entro i
termini concordati, il venditore deve concedere al
compratore un ultimo termine per adempiere (nella
prassi 14 gg. cd. Nachfrist) informando altresì il
compratore che, in difetto, il contratto si intenderà
risolto ipso iure; → risoluzione del contratto (tale
disposizione è prevista dall’Art. 918 ABGB in
relazione alle obbligazioni contrattuali in generale);
46
Il patto di riservato dominio
• N.B. La riserva della proprietà non è in linea di
principio opponibile ai creditori del compratore
di buona fede: eccezioni → secondo
giurisprudenza costante, ad es.,in caso di
pignoramento di macchinari industriali il creditore
deve comunque accertarsi con la dovuta diligenza
che non sia stato stipulato un patto di riservato
dominio (art. 356 ABGB);
47
Il patto di riservato dominio
• N.B.: per essere tutelati nei confronti del
compratore, è possibile:
a) prevedere una clausola del contratto in cui il
compratore, in caso di vendita del bene a terzi, si
impegna a cedere il relativo credito al venditore (cd.
“riserva di proprietà prolungata”);
48
Il patto di riservato dominio
b) prevedere una clausola del contratto in cui il
compratore, in caso di vendita del bene a terzi si
impegna a trasferire al compratore il prezzo pagato
dal terzo;
• la giurisprudenza austriaca non ritiene valida la
cd. “riserva di proprietà allargata”, consistente
nell’accordo tra venditore e compratore in base al
quale il trasferimento della proprietà in capo a
quest’ultimo avverrà solo a seguito della estinzione
di tutti i debiti, anche pregressi, che il compratore
ha nei confronti del venditore.
49
La clausola penale
• se non è diversamente stabilito dalle parti, la
clausola ha l’effetto di limitare il diritto al
risarcimento del danno;
• può essere ridotta equamente dal Giudice;
• il creditore non può domandare insieme la
prestazione principale e la penale se questa non è
stipulata per il semplice ritardo (vedi art. 1382 e
ss. c.c.);
50
D. IL RECUPERO DEL CREDITO: FASE
STRAGIUDIZIALE
51
La diffida ad adempiere
• la diffida ad adempiere non trova una
regolamentazione nella legge austriaca;
• la diffida non ha alcun effetto sulla interruzione
della prescrizione e sul decorso degli interessi;
• è comunque frequente nella prassi l’invio di una
diffida a controparte prima dell’avvio della
procedura giudiziale;
• in generale, nella prassi, si concede alla
controparte un termine di 14 giorni per adempiere;
52
La diffida ad adempiere
• vi è tuttavia un caso in cui la legge austriaca
prevede che la diffida ad adempiere abbia
determinati effetti → debitore in ritardo con il
pagamento delle rate sulla base di un concordato
preventivo omologato dal giudice: se a seguito della
diffida il debitore non paga la rata, il creditore
perde il beneficio del concordato;
• qualora nulla sia concordato, tra le parti il credito
diventa esigibile a seguito della ricezione della
fattura.
53
Le ricerche sullo status di
controparte
• In Austria è possibile effettuare delle ricerche su
eventuali procedure concorsuali a carico della
controparte tramite il sito del Ministero della
Giustizia austriaco
(http://www.edikte1.justiz.gv.at/);
• tale ricerca è possibile sulla base del nome della
controparte;
• l’avvocato è tenuto, prima di presentare una
eventuale azione giudiziale, a verificare se a carico
della controparte risultano essere state intraprese
procedure concorsuali;
54
Le ricerche sullo status di
controparte
• ogni creditore o un proprio difensore può fare una
ricerca presso il Bezirksgericht (Pretura) in cui ha
sede il debitore per verificare se a carico dello
stesso vi sono procedure esecutive pendenti;
• occorre avere comunque un interesse
giuridicamente tutelato per poter accedere a tali
informazioni (ad esempio diritto di credito);
• per avere informazioni su eventuali proprietà
immobiliari del debitore è sempre possibile
effettuare una visura catastale (Grundbuchauszug).
avvocati e notai possono fare la visura on-line;
• tale ricerca, per una avvocato, è possibile tuttavia
solo conoscendo i dati relativi all’immobili (EZ- GB)
55
Le ricerche sullo status di
controparte
Il Grundbuch contiene 3 „sottoregistri“:
A) contiene i riferimenti catastali delle parcelle
costituenti l‘immobile;
B) contiene i riferimenti del/i proprietario/i
dell‘immobile;
C) contiene l‘eventuale elenco degli oneri gravanti
sull‘immobile (servitù , ipoteche....);
56
Le ricerche sullo status di
controparte
•
anche le visure dei Registri Immobiliari possono
essere effettuate on-line dalla Pretura, dagli
avvocati e dai notai;
•
la Pretura o il notaio possono comunque effettuare
una verifica sulla base del nome/data di nascita;
•
è altresì possibile effettuare una visura dal
Registro delle Imprese (Firmenbuchauszug) per
determinate categorie di imprenditori:
a. imprese individuali con un fatturato di più di €
400.000,00 per anno;
b. società di persone e di capitali;
57
Le ricerche sullo status di
controparte
• dalla visura si possono individuare, ad esempio, la
sede legale, eventuali sedi secondarie, i nomi e gli
indirizzi di residenza degli amministratori, il
capitale sociale versato;
• è importante evidenziare che in Austria il Registro
delle Imprese si trova presso ogni Landesgericht;
• per completezza, si evidenzia che esistono diverse
associazioni (Verein) per la tutela dei creditori
riconosciute dallo Stato; tali associazioni effettuano
anche delle verifiche sullo status del debitore;
58
E. IL RECUPERO DEL CREDITO: FASE
GIUDIZIALE
59
Introduzione al diritto
processuale austriaco
LA COMPETENZA
• Le regole sul procedimento civile in Austria sono regolate
dalla ZPO (Zivilprozessordnung) e nella JN
(Jurisdiktionsnorm);
COMPETENZE PER MATERIA:
a.) BEZIRKSGERICHT (PRETURA):
- contenziosi di valore fino a € 10.000,00;
- indipendentemente dal valore del contenzioso, in materia di
diritto di famiglia, di azioni possessorie, di diritto delle
locazioni.
b.) LANDESGERICHT (TRIBUNALE):
- competenze residue
60
Introduzione al diritto
processuale austriaco
• Solo a Vienna esiste il „Tribunale Commerciale“
(Handelsgericht) e la „Pretura Commerciale“
(Bezirksgericht für Handelssachen);
• Handelsgericht: competenza esclusiva per tutta
l`Austria in materia di contenziosi relativi al diritto
industriale e di diritto della concorrenza;
COMPETENZE PER TERRITORIO:
• di norma è competente il Giudice del luogo in cui il
convento ha la propria residenza /domicilio;
61
Introduzione al diritto
processuale austriaco
ALCUNE ECCEZIONI:
• in tema di divorzio, è competente il Giudice del luogo in cui si
svolge la vita matrimoniale;
• in tema di contenziosi aventi ad oggetto beni immobili, è
competente il Giudice del luogo in cui si trova il bene
immobile.
VERIFICA SULLA COMPETENZA
• d‘ufficio da parte del Giudice;
• limite temporale:
a.) prima dell‘emissione di un D.I. o della fissazione della prima
udienza (Bezirksgericht);
b.) prima dell‘emissione di un D.I. o del conferimento
dell‘incarico di redigere la comparsa di costituzione e
risposta. (Landesgericht);
62
Introduzione al diritto
processuale austriaco
• Successivamente, la verifica sulla competenza
viene svolta solo su impulso del convenuto:
- nell‘opposizione a D.I.;
- nella comparsa di costituzione e risposta.
LE NOTIFICHE
• attività della Cancelleria del Giudice adito;
• attività di parte: quando la controparte ha un
difensore la notifica degli atti avviene direttamente
a cura del difensore di parte;
LA PROCURA ALLE LITI
• non è necessaria la forma scritta;
• in caso di remissione del mandato, l‘avvocato è
obbligato a rappresentare il cliente per ulteriori 14
63
giorni.
Introduzione al diritto
processuale austriaco
OBBLIGO DELLA RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN
AVVOCATO
ECCEZIONI:
• nel caso di contenziosi di valore inferiore a € 5.000,00
(Bezirksgericht – Pretura);
MODIFICA DELL‘ATTO DI CITAZIONE
• nel caso del processo di primo grado, fino all‘ultima udienza,
è possibile modificare:
* il quantum;
* il motivo sotteso/la rappresentazione del caso di specie;
64
Introduzione al diritto
processuale austriaco
LIMITI:
• la modifica non deve comportare il venir meno di
presupposti processuali (es. competenze del
Giudice adito);
• la modifica non deve comportare, in linea di
principio, un prolungamento della durata del
procedimento.
65
La Mahnklage
• limite: controversia di valore fino a €
75.000,00;
• Presupposti
→ credito certo ed esigibile;
→ il petitum deve consistere nella
richiesta di un importo in denaro;
→ il debitore deve avere la
sede/residenza in Austria;
66
La Mahnklage
• esempio: anche per il risarcimento del danno è
possibile procedere con la Mahnklage;
• la procedura per gli avvocati viene gestita on-line
tramite un sistema elettronico;
• non occorre allegare alcun tipo di
documentazione probatoria relativamente al
credito vantato; è sufficiente indicare il titolo sulla
base del quale si chiede tale pagamento, scegliendo
tra varie opzioni indicate dal sistema informatico;
• a seguito del ricorso, viene emesso
automaticamente uno Zahlungsbefehl (Ordine di
pagamento ). Non vi è formalmente un
provvedimento da parte di un Giudice;
67
La Mahnklage
• a seguito della notifica dell’ordine di pagamento,
comincia a decorrere il termine di 4 settimane per
la eventuale opposizione da parte del debitore;
• la controparte, nell’atto di opposizione non ha
l‘obbligo indicare alcuna motivazione;
• in allegato allo Zahlungsbefehl è già presente un
formulario per presentare una opposizione;
• occorre rilevare che, nonostante la facilità con la
quale è possibile presentare opposizione ad una
Mahnklage, nella prassi la maggioranza degli
Zahlungsbefehle diventa definitiva → con lo
Zahlungsbefehl il debitore viene informato sulle
conseguenze e sulle spese da sostenere in caso di
un procedimento ordinario intrapreso sulla base
dell’atto di opposizione;
68
La Mahnklage
• alla scadenza delle 4 settimane, in difetto di rituale
opposizione, lo Zahlungsbefehl costituisce un titolo
esecutivo che consente di procedere ad esecuzione
forzata;
• al difensore viene notificato lo Zahlungsbefehl con
la formula esecutiva e in forza di ciò è possibile
procedere alla esecuzione;
• in generale, tra il deposito del decreto ingiuntivo e
l’ottenimento del titolo esecutivo, i termini sono di
circa 2 mesi;
• in caso di opposizione del debitore, il Giudice
procedente fissa la prima udienza e si radica
immediatamente un procedimento ordinario di
cognizione;
69
Esempio
70
Esempio
71
Brevi cenni sul procedimento
ordinario
• è necessario per i crediti superiori ad € 75.000,00
o per altre azione in cui il petitum non consiste in
una richiesta di denaro;
• l’atto di citazione si struttura in 4 parti
(intestazione e informazioni sulle parti e tribunale
adito; elementi di fatto; elementi di diritto; petitum);
• a seguito dell’atto di citazione il procedimento si
articola diversamente in base alla competenza del
Bezirksgericht o del Landesgericht;
• quando è competente il Bezirksgericht a seguito
dell’atto di citazione viene fissata la prima udienza
e la controparte non ha l’obbligo di depositare una
comparsa di risposta;
72
Brevi cenni sul procedimento
ordinario
• quando vi è la competenza del Landesgericht la
controparte deve, entro 4 settimane dalla notifica,
depositare una comparsa di risposta → in difetto,
l’attore può chiedere al Giudice la emissione di una
sentenza in contumacia;
• eventuali memorie devono essere presentate al
massimo 7 giorni prima della prima udienza:
• in linea di principio, qualora una parte proponga
fuori dai termini nuove istanze istruttorie che
comportino un prolungamento del processo, il
Giudice procedente può condannare la parte a
pagare i costi insorti a causa di tale ritardo;
73
Brevi cenni sul procedimento
ordinario
• tutta la procedura di invio/ricezione degli atti
processuali avviene on –line;
• in caso di mancata costituzione in giudizio della
controparte, il termine per ottenere un
provvedimento da parte del Giudice è in generale di
circa 2 mesi;
• un procedimento di prima istanza presso una
Bezirksgericht ha una durata di circa 9-12 mesi;
• un procedimento di prima istanza presso un
Landesgericht è di circa 18 mesi;
74
Il procedimento esecutivo
• per poter procedere ad esecuzione forzata, è
necessario un titolo esecutivo:
a. di formazione giudiziale (Zahlungsbefehl,
sentenza, accordo giudiziale omologato dal
Giudice);
b. di formazione stragiudiziale: ad esempio,
accordo tra le parti in forma notarile; determinati
enti pubblici austriaci – ad es. la Agenzia delle
Entrate- Finanzamt – per i loro crediti possono
emettere dei provvedimenti che costituiscono titoli
esecutivi;
75
Il procedimento esecutivo
• N.B: un assegno o una cambiale non danno la
possibilità di procedere direttamente alla
esecuzione forzata;
• non esiste in conformità al diritto austriaco l’atto di
precetto → una volta ottenuto il titolo esecutivo, si
procede subito con la istanza di esecuzione che
viene, come tutto il procedimento, effettuata online;
• competente per il procedimento è sempre la
Pretura in cui ha sede il debitore; nel caso di
immobile, la competenza è quella della Pretura in
cui è sito l’immobile;
• alla istanza di esecuzione non è necessario allegare
copia del titolo esecutivo (per i crediti fino a €
50.000,00);
76
Il procedimento esecutivo
• con tale istanza, viene scelta la tipologia di
esecuzione da effettuare (mobiliare, immobiliare,
sullo stipendio, su eventuali crediti vantati dal
debitore);
• esiste un importo minimo dello stipendio che non
può essere pignorato ed esistono determinati beni
che per legge non sono pignorabili;
• a seguito della istanza di esecuzione, il Tribunale
procedente verifica la correttezza dei dati inseriti
on-line e notifica alla controparte una delibera; a
seguito di tale delibera, la controparte ha tempo 14
gg. per presentare una opposizione, compilando un
apposito formulario;
77
Il procedimento esecutivo
• a seguito della istanza di esecuzione - entro il
termine di 6 mesi - il Tribunale procedente deve
comunicare al difensore l’esito del procedimento
esecutivo;
• qualora a seguito di tale termine la procedura
abbia esito negativo, è sempre possibile una
ulteriore istanza per poter effettuare altri tentativi
di pignoramento;
78
Il procedimento esecutivo
• quando l’ufficiale giudiziario procede al
pignoramento, a seguito della istanza di
esecuzione, qualora non si rinvengano beni
sufficienti da poter pignorare il debitore è chiamato
a compilare un formulario con la indicazione di
tutti i beni di sua proprietà → il debitore è
responsabile penalmente nel caso in cui tale
dichiarazione si rivelasse falsa;
• in linea di principio, tutta la procedura - fino
all’eventuale recupero del credito - viene gestita dal
Tribunale senza necessità di ulteriore attività da
parte del difensore;
79
Brevi cenni sulla applicazione
in Austria del cd. Procedimento
ingiuntivo Europeo
• Regolamento 1896/2006 in vigore dal 12/12/2008
• scopo → ottenere un titolo esecutivo eseguibile
direttamente in un altro Paese dell‘UE;
• formulario obbligatiorio da compilare per
l‘ottenimento del titolo;
• Art. 252 ZPO (Codice di procedura civile) é stato
modificato a seguito dell‘entrata in vigore del
Regolamento;
80
Brevi cenni sulla applicazione
in Austria del cd. Procedimento
ingiuntivo Europeo
• per la procedura é in linea di principio
esclusivamente compentente la Pretura
commerciale di Vienna;
• se il debitore presenta opposizione entro il termine
di 30 giorni, il Giudice procedente deve inoltrare
al creditore l‘atto di opposizione richiedendo di
nominare il Tribunale competente secondo il diritto
interno ed il Regolamento 44/2001;
• il Giudice procedente trasferisce la competenza al
Tribunale nominato dal creditore; tale Tribunale
verifica la propria competenza;
81
Brevi cenni sulla applicazione
in Austria del cd. Procedimento
ingiuntivo Europeo
• la competenza della Pretura commerciale di Vienna
non sussite qualora una delle parti sia un
consumatore; in tal caso, é competente il Tribunale
in cui ha la residenza il consumatore;
82
Brevi cenni sulla applicazione
in Austria del cd. Procedimento
ingiuntivo Europeo – differenze con
Mahnklage
• i due procedimenti sono alternativi tra loro;
• per il Procedimento ingiuntivo Europeo →
competenza della Pretura commerciale di Vienna;
• per la Mahnklage Bezirksgericht/Landesgericht;
• Mahnklage → possibile fino ad € 75.000,00;
• termine per la opposizione → 30 gg. per il
Procedimento ingiuntivo Europeo e 4 settimane per
la Mahnklage;
83
Brevi cenni sulla applicazione
in Austria del cd. Procedimento
ingiuntivo Europeo – differenze con
Mahnklage
• per poter intraprendere il procedimento esecutivo
in uno Stato Membro dell‘UE una Mahnklage in
linea di principio ha necessitá di essere dichiarata
esecutiva in conformitá a quanto previsto del
Regolamento 44/2001 (artt. 38 e ss.);
• In caso di opposizione alla Procedimento ingiuntivo
Europeo la causa viene trasferita da parte della
Pretura commerciale di Vienna ad altro Tribunale;
84
Brevi cenni sulla applicazione
in Austria del cd. Procedimento
ingiuntivo Europeo – differenze con
la Mahnklage
•il Procedimento ingiuntivo Europeo non é possibile
per i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali,
salvo se
i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o
se vi è stata ammissione di debito;
o
ii) riguardano debiti liquidi risultanti da
comproprietà di un bene;
• presupposto per la Mahnklage é la residenza del
convenuto in Austria;
85
F. BREVI CENNI IN RELAZIONE ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI
86
Le procedure concorsuali
•
in conformità al diritto austriaco esistono due
principali categorie di procedimenti fallimentari:
a) per gli imprenditori (competente è il
Landesgericht);
b) per le persone che non agiscono nell’ambito di
una attività di impresa esiste una tipologia di
procedura concorsuale denominata Privatkonkurs;
competente è il Bezirksgericht;
87
Le procedure concorsuali
• N.B:. il diritto fallimentare regolato nel IO
(Insolvenz Ordnung) è stato profondamente
modificato nel mese di luglio 2010;
• è stata eliminata la procedura di concordato
giudiziale ed è rimasta - per gli imprenditori solo una tipologia di procedimento fallimentare;
• ai fini della tematica del recupero del credito, ci
limitiamo a trattare le tematiche relative alla
apertura del procedimento fallimentare ed alla
istanza di insinuazione al passivo
(Forderungsanmeldung);
88
Le procedure concorsuali
• è sempre importante controllare preliminarmente
se a carico della controparte risulta o meno già
aperto un procedimento fallimentare
(http://www.edikte1.justiz.gv.at/);
89
Le procedure concorsuali
90
Istanza di fallimento
• È necessario indicare gli elementi probatori a
supporto del diritto di credito (ad es. una fattura,
un contratto);
• è inoltre necessario fornire la prova che il debitore
non è solvibile (ad es. corrispondenza con debitore,
pendenza di numerosi procedimenti esecutivi etc.);
• il Giudice procedente, a seguito del deposito della
istanza di fallimento, fissa una udienza dopo aver
citato le parti al fine di decidere se la procedura
fallimentare debba o meno venire aperta;
91
Istanza di fallimento
• il debitore può eccepire che il credito non esiste o
che lo stato di illiquidità è temporaneo; in tale
ultimo caso il Giudice può concedere al debitore un
termine breve (ad es. nella prassi 2 settimane) per
fornire la prova che i debiti sono stati pagati.
92
Istanza di insinuazione
al passivo
• A seguito della apertura del procedimento
fallimentare, il creditore ha l’onere di depositare
una istanza di insinuazione al passivo;
• la procedura è completamente on-line per un
avvocato;
• secondo l’Art. 102 IO, la istanza deve contenere le
informazioni relative al credito ed indicare le prove
prodotte (preferibilmente è meglio allegarle alla
istanza);
• la legge austriaca non prevede una differenziazione
tra creditori privilegiati e chirografari;
93
Istanza di insinuazione
al passivo
• solo i creditori titolari, ad esempio, di un diritto
reale di garanzia (pegno, ipoteca) hanno diritto di
prelazione sul bene oggetto del diritto reale
garanzia;
• tali creditori hanno l’onere di indicare i
summenzionati beni nella istanza di insinuazione
al passivo;
• con il deposito della istanza di insinuazione al
passivo la prescrizione viene interrotta - a
condizione che il credito non venga rifiutato dal
curatore;
• sulla base dell’Ediktsdatei è possibile verificare i
termini per la insinuazione (Anmeldungsfrist,
Prüfungtagsatzung);
94
Istanza di insinuazione
al passivo
• qualora non venga indicato l’ Anmeldungsfrist,
secondo la legge il termine per la insinuazione è di
14 giorni prima della data dell’udienza di verifica;
• una istanza depositata oltre l’Anmeldungsfrist è in
linea di principio possibile ma il Tribunale potrebbe
richiedere i costi causati da tale ritardo al creditore
(ad es. una nuova udienza di verifica);
• a seguito della udienza di verifica, viene redatto un
elenco dei crediti (Anmeldungsverzeichnis) che è
consultabile presso il Tribunale;
95
Istanza di insinuazione
al passivo
a seguito della udienza di verifica, può accadere che:
a. la domanda di insinuazione viene riconosciuta
dal curatore → il creditore riceverà la quota di
riparto; inoltre, il riconoscimento del credito nell’
Anmeldungsverzeichnis costituisce un titolo
esecutivo;
b. la domanda di insinuazione non viene
riconosciuta da parte del curatore o di un altro
creditore→ viene concesso un termine al creditore
da parte del Tribunale procedente per una
eventuale opposizione; tuttavia, si evidenzia che,
qualora il creditore disponga di un titolo esecutivo
saranno il curatore o il terzo creditore a dover
citare in giudizio il creditore al fine di ottenere il
mancato riconoscimento del credito;
96
Istanza di insinuazione
al passivo
c. la domanda di insinuazione non viene
riconosciuta direttamente da parte del debitore
→ il credito viene insinuato correttamente; il
riconoscimento del credito non comporta
l’ottenimento di un titolo esecutivo dopo la
chiusura del fallimento;
nella prassi, a seguito della istanza di insinuazione
al passivo, è preferibile contattare il curatore
prima della udienza di verifica per sapere se il
credito verrà accettato o meno.
97
Zalungsplan
• Durante la procedura fallimentare, il debitore può
sempre avanzare una proposta che preveda il
pagamento a tutti i creditori di una quota di
almeno il 20% da pagarsi entro 2 anni al fine di
ottenere la liberazione dei debiti. Lo scopo di tale
procedimento è quello di ottenere un risanamento
della impresa;
• la nuova normativa prevede altresì la possibilità
che il debitore possa presentare, in alternativa alla
istanza di fallimento, una istanza per il
risanamento della impresa. In tale istanza, il
debitore deve prevedere il pagamento ai creditori di
una quota adeguata e comunque non inferiore del
30%; anche in tal modo, il debitore può
raggiungere la esdebitazione.
98
Privatkonkurs
• Procedimento fallimentare speciale per persone che
non svolgono attività imprenditoriali;
• presupposto:
- il debitore, prima di una istanza di fallimento
deve fornire la prova di avere proposto ai creditori
un concordato stragiudiziale → Il debitore si deve
rivolgere allo Schuldnerberatungsstelle;
99
Privatkonkurs
• competente è la Pretura del luogo di residenza del
debitore;
• in linea di principio, non viene nominato un
curatore e l’amministrazione dei beni resta in capo
al fallito;
• è sempre possibile tramite l’Ediktsdatei verificare
se siano pendenti a carico di un determinato
soggetto eventuali procedure fallimentari;
• se non viene raggiunto uno Zwangsausgleich
(20%)tutto il patrimonio del debitore viene a
formare la massa fallimentare;
• dopo la vendita dei beni facenti parte della massa
fallimentare viene distribuita la quota ai creditori;
100
Privatkonkurs
• di seguito, il debitore può presentare una istanza
per un Abschöpfungsverfahrens: non è necessario
un assenso dei creditori;
• il Giudice procedente cede la quota pignorabile
dello stipendio del debitore ad un fiduciario, che
distribuisce tale quota ai creditori;
• se viene raggiunta entro 3 anni una quota di
riparto pari al 50% oppure se entro 7 anni si
raggiunge una quota del 10% → il Tribunale
procedente deve concedere al fallito la
esdebitazione;
101
Privatkonkurs
• il Tribunale, in seguito al pignoramento ed alla
vendita dei beni del fallito, può comunque
concedere discrezionalmente al fallito la
esdebitazione a seguito del pignoramento dei
guadagni nel frattempo ottenuti dopo un termine di
7 anni → non è necessario il raggiungimento di
una determinata quota.
102
GRAZIE PER L‘ATTENZIONE
RA. Dr. Enrica Maggi
RA. Mag. Stefan Kathollnig
Dr. Andrea Sannia
103
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Slides convegno 27.4.2012 Il recupero del credito secondo il diritto