SCHERMATURE SOLARI detrazioni fiscali del 65% aspetti tecnici, fiscali e operativi Milano, 11 Marzo 2015 Ufficio Tecnico UNICMI - ing. Lara Bianchi 1 chi è UNICMI 300 imprese serramenti metallici, facciate continue, sistemi e accessori per serramenti e facciate, componenti per l’isolamento e la tenuta, macchine per serramenti + 150 imprese strutture, carpenterie e costruzioni metalliche, attrezzature da cantiere, scaffalature e road equipment = via Chieti 8, 20154 Milano 2 oggi & Associazione Italiana Tende, Schermature solari e Chiusure Tecniche Oscuranti 3 le attività di UNICMI rappresentanza consulenza tecnica formazione editoriale normativa 4 attività di consulenza tecnica CALL CENTER TECNICO servizio riservato ai Soci UNICMI-ASSITES, ai progettisti, alle imprese edili e ai privati. 02.31920633 lunedì dalle 14.00 alle 18.00 martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 24 h [email protected] è sempre possibile formulare quesiti tecnici all’ufficio tecnico UNICMI-ASSITES via posta elettronica con tempistica di risposta entro 5 giorni lavorativi al massimo. 5 attività formativa attività di formazione tecnica │ corsi collettivi c/o sede UNICMI, Milano│ corsi personalizzati in azienda│ 6 attività formativa Dal progetto al cantiere: progettazione prestazionale, tecnologica ed esecutiva dei serramenti. Dal progetto al cantiere: progettazione prestazionale, tecnologica ed esecutiva delle facciate continue. Facciate continue: dimensionamento statico. Progettazione dei parapetti vetrati. La posa in opera qualificata dei serramenti. La gestione in sicurezza del piccolo cantiere. Marketing. Technical english. Business english. La marcatura CE dei componenti strutturali in acciaio (UNI EN 1090). La marcatura CE dei serramenti e delle facciate continue. Le detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari La marcatura CE per le tende esterne 7 attività editoriale documento tecnici 8 altri servizi per i soci UNICMI-ASSITES convenzione con laboratorio di prova consulenza legale polizza assicurativa 9 SCHERMATURE SOLARI le detrazioni fiscali del 65% 10 la novità per il 2015 dal 2007 detrazioni fiscali del 65% interventi di riqualificazione energetica │ serramenti│ involucro│ caldaie│pannelli solari│ legge n°190 del 23 Dicembre 2014 │serramenti│involucro│caldaie│pannelli solari│schermature solari│ detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 11 finalmente dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 detrazioni fiscali del 65% acquisto ed installazione di schermature solari intento sotteso del legislatore prodotti con la funzione di proteggere dalla radiazione solare le vetrate dei serramenti per ridurre gli apporti solari nella stagione estiva detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 12 l’intento del legislatore attenzione alla differenza SI’ NO detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 13 gli aspetti fondamentali tecnici fiscali operativi detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 14 i prodotti detraibili al 65% aspetto tecnico Possono essere detratte al 65% le spese sostenute per la fornitura e l’installazione delle schermature solari indicate nell’allegato M del Decreto Legislativo n°311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo a queste norme di prodotto: UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 15 le chiusure oscuranti detraibili al 65% aspetto tecnico [rif. UNI EN 13569 – UNI EN 12216] tende esterne alla veneziana – tapparelle - persiane a battente - persiane alla veneziana - persiane a soffietto a chiusura piatta - persiane a soffietto [e prodotti assimilabili] Le chiusure oscuranti possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 16 le tende esterne detraibili al 65% aspetto tecnico [rif. UNI EN 13561 – UNI EN 12216] a bracci pieghevoli – a bracci rotanti – a rullo verticali – per lucernari/finestre su tetto – per verande/terrazzi [e prodotti assimilabili] Le tende esterne possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 17 le norme di riferimento aspetto tecnico Per le chiusure oscuranti è attualmente è di riferimento l’edizione 2009 della UNI EN 13659 che ha recepito in Italia la norma europea EN 13659:2004+A1:2008. Per le tende esterne è attualmente è di riferimento l’edizione 2009 della UNI EN 13561 che è il recepimento da parte di UNI della norma tecnica europea EN 13561:2004+A1:2008 aspetto importante Sia la UNI EN 13659:2009 sia la UNI EN 13561:2009 sono state oggetto di revisione da parte del Comitato Europeo di Normazione. Le rispettive revisioni hanno già superato il voto formale e saranno presto pubblicate. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 18 le tende a pergola sono detraibili? aspetto tecnico opinione di UNICMI Si’ ovviamente devono essere posizionate in corrispondenza dei serramenti in quanto la loro funzione è quella di permettere una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi delle vetrazioni detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 19 sono detraibili le zanzariere? NI Ad oggi, ai fini delle detrazioni fiscali del 65%, non sono previsti limiti su parametri tecnici che definiscono la capacità di protezione dalla radiazione solare offerta dalle schermature solari. Le zanzariere rientrano nell’ambito di applicazione della UNI EN 13561 come tende esterne normali e pertanto, in questi termini, possono essere considerabili detraibili al 65%. Poiché è evidente essere nell’intento del legislatore intendere per schermature solari quei prodotti con la funzione di protezione dalla radiazione solare è, tuttavia, cautelativo essere in grado eventualmente di dimostrare che trattasi di prodotti tecnologicamente speciali in grado, cioè, di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare oltre a quella impedimento del passaggio degli insetti. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 20 le tende interne sono detraibili? NO [non soggette oggi ad obbligo di marcatura CE ai sensi del CPR 305/2011 [non rientrano nell’ambito di applicazione della UNI EN 13561 oppure della UNI EN 13659] [per le tende interne è di riferimento la UNI EN 13120:2014] 21 le vetrate isolanti con schermature solari incorporate sono detraibili? SI’ ma lo erano già ai sensi delle precedenti leggi finanziarie! dal 2007 è detraibile al 65% anche l’intervento di sola sostituzione delle vetrazioni e non solo quello di sostituzione dei serramenti esterni. >>> condizione tecnica 22 condizione tecnica per la detraibilità delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate. Per quanto concerne la sostituzione dei serramenti esistenti, la condizione tecnica per accedere alle detrazioni fiscali del 65% è che i serramenti di fornitura nel loro complesso (telaio + vetrazione) rispettino i limiti di trasmittanza Uw previsti dalla legge finanziaria in funzione della zona climatica attribuita al Comune in cui è ubicato l’edificio oggetto di intervento e che i serramenti separino ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati o dall’esterno. Nel caso di sostituzione delle sole vetrazioni i serramenti con i vecchi telai e le nuove vetrazioni devono rispettare i limiti di trasmittanza di legge. 23 condizione tecnica per la detraibilità delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate. vecchio telaio + nuova vetrata isolante con schermatura solare UW incorporata UW nuovo telaio + nuova vetrata isolante con schermatura solare incorporata 24 il tipo di intervento aspetto tecnico Le spese sostenute per la fornitura e l’installazione delle schermature solari possono essere portate in detrazione al 65% sia sia che si tratti di un’ installazione ex novo di schermature solari che si tratti della sostituzione di schermature solari esistenti detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 25 il tipo di intervento edilizio aspetto tecnico Le spese sostenute per la fornitura e l’installazione delle schermature solari possono essere portate in detrazione al 65% indipendentemente dal tipo di intervento edilizio in cui si configura l’intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ristrutturazione); dal fatto che vengano sostituite contestualmente i serramenti. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 26 cos’è la detrazione fiscale del 65% aspetto fiscale Consiste in una detrazione dall’imposta lorda sui redditi, che può essere fatta valere sull’IRPEF (persone fisiche) oppure sull’IRES (soggetti titolari di reddito d’impresa o professionale) in misura pari al 65% delle spese sostenute: entro il 31 dicembre 2015 per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali (per i quali il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare); fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (per i quali il periodo d’imposta può non coincidere con l’anno solare). detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 27 ripartizione della detrazione sull’imposta lorda aspetto fiscale dieci quote annuali di pari importo la detrazione da considerare è sul costo effettivamente sostenuto, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 28 verificare la capienza fiscale aspetto fiscale L’agevolazione è ammessa dell’imposta lorda entro la capienza annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Non si ha diritto a nessun credito d’imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 29 a chi spettano le detrazioni fiscali aspetto fiscale alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; ai contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); alle associazioni tra professionisti; agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione fiscale: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato; i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 30 a chi spettano le detrazioni fiscali aspetto fiscale I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi su immobili merce (es. immobili messi in locazione) poiché non sono gli utilizzatori dei beni. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 31 spetta ai contribuenti aspetto fiscale verificare con il proprio consulente fiscale (commercialista/CAAF). la propria natura fiscale; la propria capienza fiscale. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 32 condizione sugli immobili aspetto fiscale gli immobili oggetto di intervento devono essere: già dotati di impianto di riscaldamento; esistenti. [attesta l’esistenza dell’edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta.] non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65% gli interventi eseguiti su edifici in corso di costruzione (o assimilabili alla nuova costruzione come per esempio gli ampliamenti). detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 33 condizione sugli immobili – casi specifici aspetto fiscale Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. Nelle ristrutturazioni con frazionamento dell’unità immobiliare e conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 34 pagamenti aspetto fiscale Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65% è necessario che le persone fisiche (IRPEF) effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale * in cui sia ben evidenziato: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico. il riferimento alla legge [L.296/06, L. 244/07, D.L. 63/2013 e succ. mod. ] La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali del 65%. E’ pertanto strettamente consigliato rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica) e non procedere in forma autonoma. * I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 35 pagamenti – casi specifici aspetto fiscale se più persone sostengono le spese ed intendono detrarle in relazione allo stesso intervento le fatture – se uniche devono essere cointestate detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 36 ritenuta d’acconto aspetto fiscale gli istituti bancari e postali operano una ritenuta del 8% sui bonifici effettuati da coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali del 65%. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 37 ritenuta d’acconto, come funziona aspetto fiscale Il "sostituto di imposta", cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata. La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'IVA. Rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta – dovrà scorporare l'IVA. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 38 ritenuta d’acconto, esempio d’applicazione aspetto fiscale fattura di € 2.000,00 + IVA 10% totale della fattura e del bonifico € 2.200,00 La banca (sostituto d'imposta) scorpora il 22% dell'IVA presunta per determinare l'imponibile: € 2.200/122*100 = € 1.803,27 e calcola la ritenuta del 8% su tale importo La ritenuta calcolata è pari ad € 144,26 Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di € 2.055,74 (= € 2.200,00 – € 144,26). detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 39 documentazione da conservare aspetto operativo Ad oggi non è stata resa nota alcuna procedura da seguire ai fini di poter detrarre le spese sostenute per la fornitura e l’installazione di schermature solari. In assenza di altre indicazioni da parte delle autorità competenti è quindi sufficiente che il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65% conservi questi documenti fiscali e li fiscale all’atto della dichiarazione dei redditi: esibisca al proprio consulente fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per la fornitura e l’installazione di schermature solari. [eventuale] fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali di tecnici abilitati. attestazione di esecuzione con bonifico bancario dei pagamenti delle spese fatturate. [eventuale] dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 40 attendiamo comunque aspetto operativo apertura del portale ENEA 2015 E’ plausibilmente prevedibile che, una volta aperto il portale ENEA 2015, i contribuenti che intendono detrarre le spese sostenute per la fornitura ed installazione delle schermature solari debbano compilare e trasmettere online un modulo semplice su tale piattaforma informatica. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 41 Entro quando dovrà essere compilato e trasmesso online sul sito ENEA l’eventuale modulo? entro 90 giorni dalla fine dei lavori la fine dei lavori può coincidere con la data di collaudo verbale di collaudo ad hoc detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 42 documenti di riferimento sulle detrazioni fiscali detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 43 Sono previste limitazioni sul tipo di materiale costituente le schermature solari ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali del 65%? NO alla data di oggi detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 44 Sono previsti limiti su parametri tecnici delle schermature solari (es. il guadagno solare) ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali del 65%? NO alla data di oggi detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 45 Si può detrarre la spesa sostenuta per la sostituzione di una sola schermatura solare di un immobile? SI’ detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 46 Si può finanziare la spesa sostenuta per la fornitura ed installazione delle schermature solari mediante contratti di leasing? SI’ La detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore dalla società di leasing. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 47 Le schermature solari, ai fini dell’applicazione dell’IVA, rientrano nei cosiddetti “beni significativi”? NO i beni significativi sono: infissi esterni ed interni ascensori e montacarichi caldaie videocitofoni apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetterie da bagno impianti di sicurezza detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 48 Esiste comunque un regime di IVA agevolato al 10% applicabile alle forniture con installazione di schermature solari? In edilizia residenziale, se l’intervento di installazione delle schermature solari rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria è possibile applicabile il regime di IVA agevolato del 10%. In edilizia non residenziale tale regime agevolato al 10% si può applicare solo se l’intervento di installazione delle schermature solari rientra in contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 49 I contribuenti con un’età superiore a 75-80 anni possono detrarre in un numero inferiore di anni? NO detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 50 Cosa succede nel caso di decesso dell’avente diritto alle detrazioni fiscali del 65%? La fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’edificio/unità immobiliare. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 51 Si perdono le detrazioni fiscali del 65% nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato d’uso durante il periodo di godimento dell’immobile? NO nel caso invece di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 52 Si perdono le detrazioni fiscali del 65% nel caso di nel caso di vendita dell’immobile durante il periodo di godimento dell’immobile? NO per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell’immobile o di un diritto reale sullo stesso le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 53 Nel caso di incompletezza dei dati sul bonifico si perdono le detrazioni fiscali? NO la Risoluzione n°300/E del 15/07/2008 dell’Agenzia delle Entrate specifica che l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso. Conta che ci sia garanzia dell’avvenuto pagamento e che ci sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto beneficiario. In tutti i casi di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, è importante poter dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l’emissione della fattura e l’esecuzione dei lavori. A tale scopo può essere utile una dichiarazione del beneficiario del bonifico in cui attesta di aver percepito tale importo in relazione alla specifica fattura emessa. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 54 un contribuente titolare di reddito di impresa che fa installare le schermature solari nell’immobile strumentale alla sua attività d’impresa può sia fruire delle detrazioni fiscali del 65% sia cespitare la spesa? SI’ Un titolare di reddito di impresa che ha sostenuto la spesa per la fornitura ed installazione di schermature solari può sia porre a cespite la spesa sostenuta sia detrarla al 65% dall’imposta lorda in dieci anni. E’ opportuno che i soggetti interessati consultino il proprio consulente in materia fiscale (commercialista/CAAF) al fine di valutare la convenienza economica delle detrazioni fiscali a fronte della propria natura fiscale e della modalità implementata di ammortamento dei costi aziendali sostenuti. detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari 55 altre domande? 56 GRAZIE PER L’ATTENZIONE www.unicmi.it – www.assites.it [email protected] 57