Contrattazione di secondo livello:
Inquadramento e linee guida
I BENEFICIARI DELLA DOTE CONCILIAZIONE
In via prioritaria, in attuazione della l.r. 7/2012
art. 6, i dipendenti di imprese:
-MPMI, Grandi Imprese, Grande distribuzione
che abbiano avviato azioni per l’introduzione di
misure di welfare, diverse dalla facilitazione
dellìaccesso ai servizi di cura tramite un sostegno
economico (quali ad es. rimborso/dote/voucher)
Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
1. “La Regione promuove la crescita competitiva e l'attrattività del sistema produttivo lombardo
anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli
previsti dai CCNL, con le previsioni dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell'articolo 8
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
2. Ferma restando l'autonomia delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Giunta
regionale sostiene accordi o intese sul territorio regionale, coerenti con il comma 1, tra le
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni a livello regionale e territoriale o aziendale
che, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell'impresa e degli enti bilaterali e dei
lavoratori e loro rappresentanze, ed escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli
virtuosi ed innovativi finalizzati a:
a) favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani;
b) favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro;
c) realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale;
d) incrementare la produttività e i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa
del lavoro.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Le fonti del diritto del lavoro che ispirano la prassi della contrattazione
collettiva sono:
•la Costituzione italiana che pone il lavoro a fondamento dello stato e
prevede una serie di norme a difesa dei lavoratori (articolo 1, articolo 4,
articolo 36);
•lo Statuto del lavoratore (legge n. 300/70) ed altra legislazione sul lavoro
(nazionale e regionale);
•la Contrattazione Collettiva, ed in particolare, in tale ambito, i Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL);
•altre disposizioni (intese, regolamenti, circolari, avvisi, sentenze, ecc…)
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
E’ una metodologia/prassi di confronto tra sindacati lavoratori - associazioni datoriali mediante la quale vengono
sanciti vari tipi di accordo volti a superare le divergenze di interessi che
possono caratterizzare la posizione dei lavoratori e degli imprenditori.
Gli accordi più importanti per il loro impatto sul sistema socioeconomico, sono rappresentati dai CCNL che regolano i principi,
diritti ed obblighi di entrambe le parti in merito a:
- salari
- orario di lavoro
- assegni familiari
- Etc.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Può essere:
 CENTRALIZZATA , quando il confronto è promosso
e gestito dai livelli nazionali delle rappresentanze
dei lavoratori e delle imprese.
 DECENTRATA (o di secondo livello), quando
prevalgono i livelli di rappresentanza periferici
territoriali (regionale, provinciale, aziendale).
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
 Detta anche di secondo livello o integrativa, è la contrattazione che integra il contratto
nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni.
 I CCNL rinviano spesso alla contrattazione decentrata o di secondo livello la disciplina di
alcuni aspetti particolari del rapporto di lavoro.
 La contrattazione decentrata nasce dall’esigenza di correlare alcuni parametri
contrattuali alle realtà economiche locali che la contrattazione nazionale non può
considerare nelle sue specificità in quanto limitata a regolare elementi e aspetti contrattuali
generali.
 Gli aspetti rinviati alla contrattazione decentrata riguardano normalmente:
 erogazione del premio di risultato
 permessi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale
 superminimi e indennità varie
 sicurezza e ambiente di lavoro
 sistemi specifici di inquadramento contrattuale
 Processi di trasformazione aziendale (riorganizzazione, fusioni, ristrutturazioni, etc)
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
La Contrattazione aziendale
 Contrattazione che avviene a livello di singole aziende o gruppi industriali tra la
direzione aziendale, il sindacato interno (RSU) e/o il sindacato territoriale.
 Nel caso di grande azienda o gruppo con più stabilimenti collocati in più territori può
essere coinvolto il sindacato nazionale.
La Contrattazione territoriale
 Contrattazione tra le parti sociali presenti in un determinato territorio, che può svolgere la
funzione di contrattazione di secondo livello per le imprese e i lavoratori che non hanno la
contrattazione aziendale.
 Non è quasi mai settoriale (solo sociale, sanitaria, assistenziale, etc) ma intreccia le
tematiche del welfare con quelle dello sviluppo (dimensione economica, ambientale,
urbana, etc.)
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
 Sulla base delle novità normative si vogliono cogliere quelle che sono le opportunità
nella misura in cui la contrattazione di secondo livello può:
 rispondere realmente ai bisogni del contesto aziendale e territoriale in cui
l’accordo viene sottoscritto;
 richiamare le responsabilità di tutti gli attori coinvolti:
in primis un comportamento responsabile, verso i propri dipendenti e verso il
territorio da parte dell’azienda, delle parti sociali e il coinvolgimento degli stessi
dipendenti (attraverso le loro rappresentanze) per l’individuazione di strumenti
e interventi innovativi per un maggiore benessere.
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Oggetto attuale di dibattito tra le parti sociali sono i confini delle nuove regole previste
nella contrattazione come il «principio di derogabilità».
 Articolo 8 del D.L: 13.08.2011 n. 138 «Sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità»
Stabilisce che le intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale possono derogare
ai contratti ed alle leggi nazionali sul lavoro, incluso lo statuto dei lavoratori, ed alle relative
norme, comprese quelle sui licenziamenti.
Viene riconosciuta la possibilità di sottoscrivere specifiche intese finalizzate a:






Maggiore occupazione
Qualità dei contratti di lavoro
Emersione del lavoro irregolare
Incrementi di competitività e di salario
Gestione delle crisi aziendali e occupazionali
Investimenti e avvii di nuove attività.
La condizione è che intervengano
- Situazioni congiunturali di particolare difficoltà;
- Situazioni in cui la deroga può favorire il rilancio
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Accordo interconfederale del 28.06.2011
ratificato da tutte le sigle sindacali il 21 settembre 2011, successivamente all’introduzione
dell’art. 8 del DL 138/2011
 Ha confermato che la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie
delegate in tutto in parte dal CCNL o dalla legge;
 Ha previsto che, per aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, i
contratti collettivi aziendali possono definire specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei CCNL, nei limiti e con le procedure previste dagli
stessi contratti (al fine di gestire situazioni di crisi possono definire intese
modificative che disciplinano le prestazioni lavorative, orari e organizzazione del
lavoro).
La contrattazione di secondo livello è uno strumento efficace
in risposta alle situazioni di crisi,
ma anche per sostenere la
produttività e lo sviluppo
DEFINIZIONE DI MPMI
Riferimento normativo:
Regolamento (CE) n.800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) - pubblicato in
G.U.U.E. L 214/3 del 09/08/2008
ALLEGATO I Regolamento (CE) n.800/2008
DEFINIZIONE DI MPMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.
In particolare sono considerate tali le entità che esercitano
un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le
società di persone o le associazioni che esercitano un’attività
economica.
DEFINIZIONE DI MPMI
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro
organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale:
Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie
imprese appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di
bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa
un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa
che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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