SENTENZE
Adozione misure di tutela a
secondo della “particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica”
• Massima:
– A riguardo della prevenzione di infortuni sul
lavoro nelle costruzioni, dalla combinata lettura
delle disposizioni di cui agli artt. 10, 16 e 70 del
• Fattispecie di infortunio sul lavoro
D.P.R. 27 aprile 1956 n. 164, considerate nel più
verificatosi in Milano il 6 settembre
vasto ambito della norma di chiusura di cui all'art.
1983. Un operaio, salito sul tetto in
2087 del codice civile, che impone al datore di
"eternit" di un capannone adibito
ad officina, al fine di aiutare altro
lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le
operaio nello svitare il perno di
misure che, secondo la particolarità del lavoro,
fissaggio di una lastra da sostituire,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
scivolando a causa di unto alle
l'integrità fisica e la personalità morale dei
suole
delle
scarpe,
cadeva
prestatori di lavoro", è estraibile il principio
all'interno
del
capannone
generale per il quale incombe sul datore di lavoro
procurandosi lesioni da cui
l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa conseguiva postumo permanente
fissa o provvisionale - atta ad evitare il rischio di
(Corte di Cassazione,IV Sezione
cadute dall'alto degli addetti ai lavori
penale)
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
ALTEZZA SUPERIORE A DUE
METRI DAL SUOLO
• Cassazione
5461/1983
7604/1982, • Massima
– L'altezza superiore a
m.2 dal suolo, tale da
• fattispecie: in cui il lavoratore, che
richiedere le misure
stava inchiodando una cassaforma a
di
prevenzione
circa m. 4 di altezza, era caduto
prescritte dall'art. 16
infortunandosi, ed il datore di lavoro,
del d.P.R. n. 164 del
imputato di non avere apprestato le
1956, va intesa in
riferimento
idonee misure antinfortunistiche ,
all'altezza alla quale
sosteneva
che
l'altezza
da
il
lavoro
viene
considerare era quella relativa alla
eseguito e non a
posizione dei piedi del lavoratore
quella nella quale si
sulla scala, posizione inferiore ai m.
trova il lavoratore.
2 di altezza
nn.
742/1981,
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
scelta misure antinfortunistiche
più idonee
• Cassazione penale n.3331 17/03/98
• fattispecie: infortunio mortale a
seguito di caduta da un’altezza di
5,50 m. durante la foratura di
tubi con un trapano, usando una
scala antisdrucciolevole per
accedere al posto di lavoro :
l’evento è da rapportarsi alla
mancata adozione della più
idonea misura, stante la durata e
la complessità dell’opera
• Massima :
– la scelta fra misure
antinfortunistiche
alternative va fatta in
concreto,
con
riferimento
alla
natura, complessità e
durata
delle
operazioni
da
compiere.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Distacco dei lavoratori
• Cassazione penale n.3872
27/03/98
• fattispecie:
impresa
edile
incaricata dell’esecuzione di
opere concernenti un edificio si
rivolga per eseguire i lavori di
muratura ad altra ditta che
mandi sul cantiere propri
operai: gli obblighi imposti
dalla normativa a tutela dei
lavoratori incombono anche sul
datore di lavoro di detti operai
• Massima :
– sussistenza
degli
obblighi
imposti
dalle
norme
antinfortunistiche
anche in capo al
datore di lavoro
distaccante
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Mezzi personali di protezione
• Cassazione penale n.4672 20/04/98
• fattispecie: infortunio occorso
ad un lavoratore privo di • Massima :
idonee calzature per la
– sussistenza dell’obbligo
protezione dei piedi addetto
in capo al datore di lavoro
alla guida di un carrello
di mettere a disposizione
elevatore con
il quale
dei
lavoratori
D.P.I.
venivano trasportate bobine di
appropriati
ai
rischi
carta esposto al pericolo di
inerenti alle lavorazioni
schiacciamento degli arti
ed operazioni effettuate
inferiori
nel
caso
di
senza
distinzione
di
rotolamento dal carrello delle
tipologia
dell’attività
bobine
svolta
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Irrilevanza certificazione “CE”
D.P.R. 459/96
• Massima :
– Il datore di lavoro ha l’obbligo di aver
• Cassazione penale
cura, sopra ogni altra cosa, dell’integrità
n.8676 24/09/98
psico-fisica
del
lavoratore,
anche
• fattispecie:
valutando, al di là delle eventuali
amputazione 2°
certificazioni della rispondenza delle
3° 4° dito ad un
macchine
alle
previsioni
antinfortunistiche, le possibili o addirittura
lavoratore
probabili imprudenze del lavoratore
durante la pulizia
nell’eseguire i compiti affidatigli. Nessun
di una betoniera
rilievo ha la certificazione CE di idoneità
certificata CE
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del sito e del dott. E.Domenico Basso
Irrilevanza delega ad altri della
manutenzione ai fini della
responsabilità
• Cassazione
penale
n.7000 • Massima :
11/07/98
– irrilevanza ai fini dell’esclusione
• fattispecie:
della responsabilità del datore di
macchina
lavoro del fatto che lo stesso
etichettatrice
abbia delegato ad latri il compito
sprovvista
di
d0i provvedere alla manutenzione
protezioni
in
delle attrezzature di un’azienda
corrispondenza
degli
organi
mobili lavoratori elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Delitto di resistenza a pubblico
ufficiale
• Cassazione penale n.7055 15/07/98
• fattispecie: chiusura da parte
di una lavoratrice del cancello • Massima :
dello
stabilimento
con
– configurabilità nei casi
comando
elettrico
dietro
di ordine del datore di
ordine del datore di lavoro per
lavoro al lavoratore per
impedire
l’uscita
degli
impedire l’uscita o
ispettori USL, che avevano
l’entrata
nello
effettuato un prelievo di
stabilimento
degli
campioni di liquidi ad una
ispettori USL
cisterna
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Responsabilità del capo cantiere
(preposto) anche in assenza di
delega
• Massima :
• Cassazione
penale
– il dirigente ed il preposto sono
n.3364 17/03/98
responsabili per quanto di
• fattispecie:
competenza delle violazioni in
materia
a
prescindere
dal
infortunio mortale
conferimento di delega da parte
durante
lo
del datore di lavoro. In particolare
smantellamento di
in assenza del direttore tecnico,
una linea elettrica, a
nella fattispecie in ferie, il
seguito
del
capocantiere, preposto,presente sul
luogo del lavoro ha l’obbligo di
cedimento di un
curare che il lavoro venga svolto
traliccio
in sicurezza
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Deleghe in materia infortunistica
• Cassazione penale
n.6032 22/05/98
• fattispecie:
infortunio
mortale a seguito
del cedimento di
una
ringhiera
durante
la
verniciatura della
stessa
• Massima :
– il delegato deve essere persona in
possesso della professionalità adeguata,
disporre di poteri finanziari e decisionali
adeguati, la dimensione dell’azienda deve
essere tale da rendere plausibile la delega,
e la stessa deve essere accettata.
Sussistenza della responsabilità del
dirigente a meno che non abbia conferito
una delega espressa con indicazione dei
doveri relativi, conferimento poteri e
mezzi necessari ad adempierli
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Responsabilità dell’installatore
• Cassazione penale
n.8698 27/07/98
• fattispecie:
omicidio colposo
plurimo
addebitato
all’installatore di
un impianto per
la produzione di
aria calda
• Massima :
– l’art. 9 della legge 5 marzo
1990,n.46 stabilisce che al
termine dei lavori l’impresa
installatrice è
tenuta
a
rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui
all’articolo 7
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Obbligo di vigilanza dei preposti
nel caso di responsabile della
sicurezza di più stabilimenti
• Massima :
– l’onere di far rispettare
• fattispecie:
l’ordine nel corso del lavoro
responsabile
giornaliero non può non
della sicurezza di
spettare al preposto/i del
più stabilimenti
singolo stabilimento, presenti,
accusato di non
sotto la cui responsabilità il
aver
vigilato
lavoro si svolge, mentre il
sull’osservanza
responsabile generale assolve
di un ordine da
ai suoi doveri impartendo
lui impartito
l’ordine ai preposti
elaborazione a cura della redazione
• Cassazione penale
n.8227 del 09/07/98
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Pagamento tardivo della sanzione
amministrativa (D.Lvo 758/94)
• Cassazione penale
n.8577 del 24/07/98
• fattispecie:
avvenuta
ottemperanza
tecnica
della
prescrizione ma
pagamento
tardivo
della
sanzione
• Massima :
– natura perentoria del termine
di trenta giorni : il pagamento
tardivo
della
sanzione
amministrativa
esclude
l’effetto estintivo del reato,
peraltro con salvezza del
diritto di restituzione di quanto
tardivamente pagato
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Spontanea regolarizzazione :
applicazione del D.Lvo 758/94
• Massima :
• Corte
– l’interesse alla regolarizzazione è di
Costituzionale
n.19 del 18/02/98
gran lunga prevalente rispetto
all’applicazione della sanzione
• fattispecie:
penale; ne consegue che l’organo di
avvenuta
vigilanza è autorizzato ad impartire
regolarizzazione
“ora per allora” la prescrizione
prima
della
prevista dall’art. 20 D.Lvo 758/94,
prescrizione
in modo che l’autore dell’illecito
dell’organo
di
possa usufruire dell’estinzione del
vigilanza
reato, art. 24 D.Lvo 758/94.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Organizzazione del lavoro e
sicurezza
• Corte
Cassazione
• Massima :
n.2192 del 23/02/98
• fattispecie:
infortunio mortale
dovuto alla caduta
di una cisterna da
un carrello elevatore
avente
portata
inferiore al peso
della cisterna
– obbligo del responsabile del
magazzino di esigere che siano
utilizzati carrelli elevatori idonei e
di “organizzare il lavoro” in modo
che ad operazioni pericolose assista
persona dotata delle capacità e
dell’autorità
sufficiente
per
pretendere
il
rispetto
delle
disposizioni impartite.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Obbligo di adottare le misure
secondo la particolarità del
lavoro (art. 2087 cod. civ.)
• Massima :
• Corte
Cassazione
– oltre al rispetto delle norme
n.2558 del 27/02/98
specifiche,
occorre
vengano
• fattispecie:
approntate, a seconda delle
infortunio grave a
utilizzazioni, tutte le altre misure
sega a nastro dotata
che il buon senso, l’esperienza e la
di idonei dispositivi
comune
prudenza
impongono
specifici
ma
(atteso che il legislatore non può
utilizzata in modo
prevedere tutti i possibili modi in
anomalo (taglio di
cui gli attrezzi di lavoro possono
stinco di maiale )
essere utilizzati).
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Comportamento anomalo
come prassi
• Massima :
• Corte
Cassazione
– quando il comportamento anomalo
n.2558 del 27/02/98
risulta prassi, non può essere
• fattispecie:
considerato imprevedibile anche se
infortunio grave a
il datore di lavoro non ne è
sega a nastro dotata
informato : la conoscenza può
di idonei dispositivi
soltanto influire ai fini della
specifici
ma
graduazione della gravità di colpa.
utilizzata in modo
Deve comunque assicurarsi che le
anomalo (taglio di
operazioni avvengano in sicurezza.
stinco di maiale )
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
D.Lvo 277/91: adottare misure
concretamente attuabili
• Massima :
– il riferimento normativo alle
• Corte
Cassazione
n.2703 del 03/03//98
“misure tecniche organizzative e
procedurali concretamente attuabili”
• fattispecie: adozioni
non legittima la configurazione di
di
pareti
fono
un dovere relativo, più o meno
assorbenti invece di
connesso alle effettive capacità
incapsulamenti di
economiche dell’impresa, ma si
macchinari
pone
esclusivamente
quale
rumorosi a causa
riferimento alla pratica attuabilità
della vetustà degli
aziendale delle misure protettive
stessi e del costo
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Credibilità del lavoratore
infortunato
• Corte Cassazione
del 02/09//98
n.9585
• fattispecie: il lavoratore
infortunato
esaminato
nella immediatezza dei
fatti
descrive
una
dinamica
diversa
da
quella poi dichiarata in
dibattimento
• Massima :
– nel contrasto tra le due
versioni
si
privilegia
l’originario assunto alla
luce di considerazioni che
riguardano
l’interesse
della persona offesa alla
conservazione del posto di
lavoro
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Adottare misure precauzionali
disponibili sul mercato
• Corte Cassazione
del 12/01/98
n. 157
• fattispecie: art. 21 D.P.R.
303/56 : nei lavori che
danno luogo a polveri… il
datore di lavoro è tenuto
ad
adottare
i
provvedimenti atti ad
impedirne per quanto
possibile lo sviluppo e la
diffusione
• Massima :
– sussistenza in capo al
datore
di
lavoro
dell’obbligo di adottare le
misure
precauzionali
disponibili sul mercato
atte
a
prevenire
e
contenere la diffusione
nell’ambiente di lavoro
delle polveri formatesi
durante la lavorazione
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Applicabilità del D.P.R. 164/56,
art. 12, a qualsiasi opera di scavo
• Massima :
• Corte
cassazione
– l’art. 12 del D.P.R. 164/56 trova
n. 257 del 13/01/98
applicazione in tutti i casi in cui si
• fattispecie:
infortunio
compie una qualsiasi opera di
avvenuto durante la
scavo, anche se di portata
posa di un albero, con
limitata,come quella volta a
scivolamento
dovuto
realizzare una buca per la posa di
all’umidità del terreno
un albero, essendo evidente che si
ai bordi della buca e
agisce comunque sul terreno, con
urto contro la benna in
un movimento di terra che impone
azione
l’adozione di particolari cautele.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Concorso di responsabilità di
preposto e datore di lavoro
• Massima :
• Corte
cassazione
– La responsabilità dei preposti in
n. 10823 del 26/11/98
materia di violazioni di norme
• fattispecie: salito sulla
antinfortunistiche può normalmente
volta di un forno
concorrere con quella dei datori di
sprovvista di parapetti
lavoro. Nella fattispecie si desume
per
eseguire
la responsabilità a carico del
l’operazione di chiusura
capoturno per la mancata vigilanza
dello stesso, cadeva a
e del datore di lavoro per non aver
seguito di urto della
predisposto idonei ponteggi a
catena
protezione dei lavoratori.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
L’apposizione di cartelli non
supera l’obbligo di vigilanza
• Corte
cassazione• Massima :
n. 11247 del 09/12/97
– Il dirigente e preposto non aveva
• fattispecie: rimuovendo
i residui di raffia da un
nastro trasportatore di
un
impianto
di
frantumazione
con
l’ausilio di una sbarra di
ferro,
questa
si
incastrava
causando
lesioni gravi
preteso e vigilato che i lavoratori
non effettuassero operazioni di
pulizia con organi motori in
movimento: la presenza di cartelli
monitori non è sufficiente a fare
ritenere adempiuto l’obbligo di
sorveglianza, che non viene meno
neanche se l’addetto sia persona
esperta.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
Lavori in appalto : responsabilità
del committente per infortuni
dell’appaltatore
• Sentenze
Corte di
Cassazione
–
–
–
–
• Massima :
– la responsabilità del committente può ritenersi
esclusa se da un lato egli abbia scelto quale
n. 10436
del 18/11/97
appaltatore persona munita di titoli di
n. 11416
idoneità, con capacità tecniche e attrezzature
del 25/11/92
necessarie, (“scelta fatta con la diligenza del
n. 2329
buon padre di famiglia”),dall’altro non vi sia
del 03/03/92
…………..
stata ingerenza da parte dello stesso
committente nella predisposizione e nella
esecuzione delle opere affidate.
elaborazione a cura della redazione
del sito e del dott. E.Domenico Basso
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