QUADERN / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Cittadini trasferiti in “paradisi fiscali”: notifica all’ultima residenza in Italia Franchigia del redditometro calcolata sul dichiarato / Alessandro BORGOGLIO / Alfio CISSELLO È pienamente valida la notifica di una cartella di pagamento presso l’ultima residenza in Italia di un cittadino che abbia poi trasferito la residenza nel Principato di Monaco. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 6/26/12 del 12 gennaio 2012. Il concessionario della riscossione aveva eseguito la notificazione, a seguito di accertamento effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate, con consegna della cartella nelle mani della madre, presso il domicilio in cui, da ultimo, aveva risieduto anche il contribuente accertato. La cartella veniva impugnata, eccependo che la notifica era stata effettuata in violazione degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Il ricorrente riteneva, infatti, che la notifica dovesse avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in base al quale, se non è [...] L’art. 38 del DPR 600/73, nella versione post DL 78/2010, stabilisce, quale condizione di legittimità dell’accertamento sintetico, che occorre la dimostrazione di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. Testualmente, la norma sancisce che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e’ ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Facciamo un esempio, che contribuisce di certo a chiarire le idee, e rileviamo subito che il Secit, con la relazione del 31 ottobre 1993 (punto 5.5), aveva risolto la questione in maniera opposta a quanto indicato ora nella risposta resa in occasione di Telefisco 2012, richiamandosi, peraltro, alle indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del Modello 740 del 1993. Sostenendo, come fatto dall’Agenzia, che occorre vagliare il reddito dichiarato, se il contribuente dichiara 82 e il Fisco accerta 100, egli è passibile di accertamento (il quinto di 82 è 16,4, e lo scostamento di 18 è superiore al 20% di 82). Per contro, facendo propria l’impostazione del Secit, se il contribuente dichiara 82, e il Fisco, L’impostazione dell’Agenzia differisce da quella del Secit, che già nel 1993 aveva imposto di prendere come riferimento l’accertato A PAGINA 2 A PAGINA 3 INEVIDENZA FISCO Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento È costituzionale la doppia contribuzione per soci amministratori di srl Approda oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni Fattura rettificata, ammesse le prove alternative di avvenuto ricevimento ALTRENOTIZIE mediante accertamento sintetico, accerta 100, il contribuente non è accertabile, in quanto il quinto di 100, che è 20, porta a sostenere che il contribuente è accertabile sinteticamente solo se dichiara un reddito inferiore a 80 (10020). È interessante notare come la disposizione, ora come nella versione ante DL 78/2010, sia sempre stata interpretata in maniera opposta. La risposta al quesito in materia fornita nel corso di Telefisco afferma testualmente: “Detta previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato”. Nella “datata” relazione del Secit, invece, si legge testualmente: “Nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi è stato precisato che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito. Al riguardo, va precisato [...] / A PAGINA 9 Deducibilità IRAP da IRES/IRPEF, contano i costi per co.co.co. / Luca FORNERO Nella determinazione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente e assimilato (deducibile ai fini IRPEF/IRES), rilevano anche i compensi corrisposti ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (inclusi gli amministratori di società), aumentati dei relativi contributi a carico del datore di lavoro. Si tratta, infatti, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c- [...] A PAGINA 4 ancora IL CASO DEL GIORNO Cittadini trasferiti in “paradisi fiscali”: notifica all’ultima residenza in Italia Lo ha deciso la C.T. Reg. di Torino, secondo cui tale trasferimento di residenza, rivelatosi fittizio, non è equiparabile all’irreperibilità / Alessandro BORGOGLIO È pienamente valida la notifica di una cartella di pagamento presso l’ultima residenza in Italia di un cittadino che abbia poi trasferito la residenza nel Principato di Monaco. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 6/26/12 del 12 gennaio 2012. Il concessionario della riscossione aveva eseguito la notificazione, a seguito di accertamento effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate, con consegna della cartella nelle mani della madre, presso il domicilio in cui, da ultimo, aveva risieduto anche il contribuente accertato. La cartella veniva impugnata, eccependo che la notifica era stata effettuata in violazione degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Il ricorrente riteneva, infatti, che la notifica dovesse avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in base al quale, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Il concessionario ribadiva, invece, che la notifica era ritualmente avvenuta nelle mani della madre del contribuente ai sensi dell’art. 139, comma 2, del c.p.c., secondo cui, se il destinatario non viene trovato presso l’abitazione o l’ufficio o dove esercita l’attività, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. La C.T. Prov. accoglieva il ricorso perché, essendo il contribuente residente all’estero, tale situazione doveva ritenersi equiparabile all’irreperibilità e, pertanto, la notifica sarebbe dovuta avvenire secondo le predette regole specificatamente previste per tale ipotesi, ovvero con affissione all’albo del Comune di ultima residenza. Opponeva gravame il concessionario della riscossione, ribadendo la correttezza del proprio operato anche alla luce / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 dell’art. 58 del DPR 600/1973. Prendendo le mosse proprio da quest’ultimo punto, il collegio del riesame ha osservato, innanzitutto, che il secondo comma del predetto articolo stabilisce, tra l’altro, che i cittadini italiani, considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato. L’ultima norma citata, a sua volta, dispone che si considerino residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del MEF. Infine, il DM 4 maggio 1999, recante l’individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, annovera tra di essi proprio il Principato di Monaco, dove il contribuente risultava residente. I giudici hanno preso in considerazione anche altri elementi Alla luce del citato quadro normativo, pertanto, il collegio di secondo grado ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento fosse stata correttamente eseguita nel Comune di ultima residenza, presso la casa di ultima abitazione, dove la madre, che ivi ancora risiedeva, aveva validamente ricevuto l’atto ai sensi del già citato articolo 139, comma 2, c.p.c. In conclusione, peraltro, la C.T. Reg. ha anche osservato che tale notifica appariva ancor più corretta alla luce del fatto, evidenziato dall’appellante, che il contribuente aveva ancora intestate a suo nome e attive le utenze presso l’ultima casa di abitazione, aveva continuato a svolgere lavori in Italia e aveva altresì in essere un rapporto di collaborazione con un’azienda della zona; da tutti questi elementi, secondo il collegio, risultava evidente la natura fittizia del trasferimento della residenza all’estero. / 02 ancora FISCO Franchigia del redditometro calcolata sul dichiarato L’impostazione dell’Agenzia differisce da quella del Secit, che già nel 1993 aveva imposto di prendere come riferimento l’accertato / Alfio CISSELLO L’art. 38 del DPR 600/73, nella versione post DL 78/2010, stabilisce, quale condizione di legittimità dell’accertamento sintetico, che occorre la dimostrazione di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. Testualmente, la norma sancisce che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e’ ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Facciamo un esempio, che contribuisce di certo a chiarire le idee, e rileviamo subito che il Secit, con la relazione del 31 ottobre 1993 (punto 5.5), aveva risolto la questione in maniera opposta a quanto indicato ora nella risposta resa in occasione di Telefisco 2012, richiamandosi, peraltro, alle indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del Modello 740 del 1993. Sostenendo, come fatto dall’Agenzia, che occorre vagliare il reddito dichiarato, se il contribuente dichiara 82 e il Fisco accerta 100, egli è passibile di accertamento (il quinto di 82 è 16,4, e lo scostamento di 18 è superiore al 20% di 82). Per contro, facendo propria l’impostazione del Secit, se il contribuente dichiara 82, e il Fisco, mediante accertamento sintetico, accerta 100, il contribuente non è accertabile, in quanto il quinto di 100, che è 20, porta a sostenere che il contribuente è accertabile sinteticamente solo se dichiara un reddito inferiore a 80 (100-20). È interessante notare come la disposizione, ora come nella versione ante DL 78/2010, sia sempre stata interpretata in maniera opposta. La risposta al quesito in materia fornita nel corso di Telefisco afferma testualmente: “Detta previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 la percentuale riferita al reddito dichiarato”. Nella “datata” relazione del Secit, invece, si legge testualmente: “Nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi è stato precisato che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito. Al riguardo, va precisato che la attuale formulazione normativa (art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato”. Franchigia “penalizzante” per i contribuenti A nostro avviso, l’interpretazione più corretta è quella sostenuta a suo tempo dal Secit, ma è indubbio che, finalmente, è stata fornita una risposta chiara ad una questione assai controversa, sulla quale, per quanto ci consta, non vi sono ancora sentenze delle Commissioni tributarie. Effettivamente, la norma si presta ad entrambe le interpretazioni, quindi è palese che l’Agenzia delle Entrate adotti l’interpretazione pro Fisco, mentre il contribuente quella opposta. In un ulteriore quesito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai fini della prova contraria, ha rilievo il “reale reddito finanziario disponibile” (circostanza già chiarita nella circolare 21 giugno 2011 n. 28 § 6.3), quindi, a titolo esemplificativo, si prende in considerazione l’eventuale opzione, effettuata in tema di reddito d’impresa, sulla rateazione delle plusvalenze (si veda “Redditometro: conta il reddito effettivo” del 29 gennaio 2011). / 03 ancora FISCO Deducibilità IRAP da IRES/IRPEF, contano i costi per co.co.co. L’Amministrazione finanziaria conferma l’orientamento espresso con riferimento alla versione originaria dell’agevolazione / Luca FORNERO Nella determinazione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente e assimilato (deducibile ai fini IRPEF/IRES), rilevano anche i compensi corrisposti ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (inclusi gli amministratori di società), aumentati dei relativi contributi a carico del datore di lavoro. Si tratta, infatti, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR. Quanto sopra, a condizione che le prestazioni rese non rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione eventualmente esercitata dal contribuente (è il caso, ad esempio, del dottore commercialista amministratore di società). In tale ipotesi, infatti, in linea di principio, il costo risulterebbe integralmente deducibile, ai fini IRAP, in capo alla società che lo ha sostenuto. È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2012. Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 2, comma 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013), saranno deducibili dall’IRPEF/IRES: - la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; - un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. In pratica, come già evidenziato su queste colonne (si veda “La deduzione IRAP dalle imposte dirette «raddoppia»” del 19 dicembre 2011), dal 2012 potranno presentarsi tre situazioni: - contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto sia costi per lavoro dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni di legge), sia interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati): in questo caso, competerà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta; - contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato) “netti”: in questo caso, spetterà solo la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; - contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo interessi passivi e oneri assimilati “netti”: in questo caso, competerà solo la deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta. Con il chiarimento in commento, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già sostenuto nelle risposte fornite il 28 maggio 2009 con riferimento alla versione originaria della deduzione. Restano da precisare altri profili dubbi Un ulteriore aspetto rimasto dubbio anche a seguito della videoconferenza, sul quale l’Amministrazione finanziaria dovrà necessariamente pronunciarsi, attiene invece alle modalità di calcolo del beneficio complessivamente spettante dal 2012 nell’ipotesi del sostenimento di entrambe le tipologie di onere (interessi passivi e costi per il personale). In altre parole, ci si chiede se, per determinare l’importo della deduzione forfetaria del 10%, l’IRAP versata nel periodo d’imposta vada assunta: - al netto di quanto già dedotto in ragione delle spese per lavoro dipendente o assimilato; - al lordo di detto importo. In pratica, ipotizzando che il plafond per il calcolo della quota di IRAP deducibile (vale a dire, l’imposta versata nel 2012) ammonti a 31.750 euro e che l’importo deducibile a fronte della quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato sia pari a 21.603,35 euro, non appare chiaro se l’ulteriore 10% deducibile vada computato: - su 10.146,65 euro, vale a dire sulla differenza tra quanto versato a titolo di IRAP nel 2012 (31.750,00 euro) e quanto dedotto a titolo di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato (21.603,35 euro); - oppure su 31.750 euro, vale a dire sull’IRAP complessivamente versata nel 2012. Tale questione dovrà essere oggetto di approfondimento. / 04 ancora FISCO Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento L’Agenzia ha ribadito, nell’ambito del Telefisco, che finanziamenti e versamenti devono essere comunicati per l’intero ammontare / Alessandro COTTO In occasione del Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei finanziamenti dei soci, ribadendo, nella sostanza, quanto già sostenuto in occasione del Videoforum 2012 dello scorso 18 gennaio. Quindi, riprendendo il contenuto delle risposte: - i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci; - i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l’intero ammontare e non per la quota parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento ai soci. Inoltre, relativamente alla prima comunicazione, che deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012, vanno comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in periodi d’imposta precedenti, risultino ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011 (L. 148/2011). L’intervento dell’Agenzia delle Entrate ha un impatto operativo non trascurabile: vale dunque la pena di riprendere la norma primaria e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per comprendere se e in quale misura le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria risultino pienamente conformi al dato normativo. Partendo dal DL n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, si ricorda che l’art. 2 comma 36-sexiesdecies prevede che l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunichino all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. I finanziamenti o la capitalizzazione della società entrano in gioco solo nel successivo comma 36-septiesdecies dell’art. 2, il quale dispone che l’Agenzia proceda a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, tenga conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Quindi, la norma non pare prevedere un obbligo di comunicazione relativamente ai finanziamenti, ma sembra raccomandarne l’esame in sede di accertamento e di ricostruzione del reddito. Con un’interpretazione a dir poco estensiva, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha sancito che la comunicazione debba essere inviata anche per i / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente. Stando al provvedimento attuativo, dunque, l’Agenzia non dovrà attendere la fase del controllo, ma acquisirà da subito queste informazioni . Quand’anche si attribuisse rango di norma secondaria al provvedimento del Direttore dell’Agenzia (questione non pacifica), non vi dovrebbero però essere dubbi sul fatto che l’eventuale illegittimità del provvedimento possa essere sollevata dinanzi alle Commissioni tributarie in sede contenziosa, richiedendone la disapplicazione. In sede interpretativa, l’Agenzia delle Entrate sembra però trascendere anche lo stesso provvedimento attuativo. Ai tecnici dell’Amministrazione finanziaria, infatti, è stato chiesto se un socio che ha effettuato solo finanziamenti alla società, senza ricevere alcun bene in godimento, debba comunque trasmettere la comunicazione. La risposta è stata affermativa: riprendendo esattamente quanto già affermato in occasione del Videoforum del 18 gennaio scorso, l’Agenzia ha sostenuto che i finanziamenti devono essere comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisto di beni in godimento ai soci. Posto che il provvedimento attuativo fa riferimento ai soli finanziamenti effettuati nei confronti della società concedente, proprio su questo quotidiano si era autorevolmente sostenuto che la risposta dell’Agenzia doveva essere interpretata nel senso che un qualche bene in godimento (magari a soggetti diversi da quelli che hanno effettuato il versamento) doveva esserci, ad esempio un bene dato in uso al socio A e il finanziamento effettuato dal socio B. Non tanto la risposta, quanto piuttosto la domanda, fanno però pensare che l’Agenzia attribuisca all’obbligo di trasmissione natura generalizzata, richiedendo la comunicazione anche per quelle società che non concedono beni in godimento ai soci, ma ricevono dagli stessi finanziamenti. Se così fosse, sarebbe però difficile sostenere che l’interpretazione dell’Agenzia è coerente con il dato normativo. L’Amministrazione ribadisce, poi, che devono essere comunicati anche i versamenti ricevuti dai soci. Si è già evidenziato su questo quotidiano che, alla luce del provvedimento del Direttore dell’Agenzia, il riferimento ai versamenti “ricevuti” non possa che intendersi come mero refuso. La circostanza, però, che il refuso venga ripetuto potrebbe far sorgere qualche dubbio che varrebbe la pena di eliminare con una prossima circolare. / 05 ancora LAVORO & PREVIDENZA È costituzionale la doppia contribuzione per soci amministratori di srl Con una sentenza depositata ieri, la Consulta ne ha sancito la piena conformità anche rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo / Francesca TOSCO È salva dalle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Genova (ordinanza del 22 novembre 2010) la norma sull’obbligo della doppia contribuzione - sia nella Gestione dei commercianti che nella Gestione separata - in capo ai soci lavoratori e amministratori di srl commerciale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15, depositata ieri, ha infatti dichiarato la piena conformità alla Costituzione, nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”) dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010; si tratta della norma di “interpretazione autentica” con la quale il Legislatore ha inteso risolvere in via definitiva la questione concernente l’obbligo, per il socio di una srl che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche amministratore, riscuotendo un apposito compenso, di iscriversi e di versare i contributi sia alla Gestione commercianti per la prima attività che presso la Gestione separata per la seconda, oppure soltanto presso la Gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente (art. 1, comma 208, della L. 662/1996). Va ricordato, innanzitutto, che l’INPS e la giurisprudenza di merito hanno da sempre sostenuto la legittimità della doppia iscrizione, adducendo le seguenti argomentazioni: - la cumulabilità con ogni altra forma di assicurazione obbligatoria dell’iscrizione alla Gestione separata, la quale, non essendo subordinata al requisito della prevalenza, risulta obbligatoria ogniqualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito (nella specie, redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall’ufficio di amministratore); - l’applicabilità dell’opzione tra Gestioni previdenziali in base al criterio della prevalenza, prevista dal citato comma 208, alle sole “attività miste” (es. artigiano e commerciante), ossia attività omogenee per tipologia di apporto professionale, benché inquadrate in diversi settori produttivi. In senso opposto, almeno fino all’intervento del DL 78/2010, si era espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità, giungendo ad affermare a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/2010, l’applicabilità del principio della prevalenza anche al socio lavoratore e amministratore di srl commerciale. Pochi mesi dopo, però, l’orientamento dell’INPS è stato recepito a livello legislativo: l’art. 12, comma 11, del DL 78/2010, infatti, escludendo esplicitamente le attività lavorative soggette all’iscrizione alla Gestione separata dal novero delle attività autonome - identificate nelle attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 artigiani e dai coltivatori diretti - per le quali opera il principio dell’iscrizione alla sola Gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente, ha sancito il principio della doppia contribuzione. Ciò ha riaperto il dibattito interpretativo: da un lato, è stato nuovamente sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, che, superando il precedente indirizzo, hanno fatto applicazione della nuova norma, qualificandola come “dichiaratamente ed effettivamente d’interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata” (cfr. Cass. SS.UU. n. 17076/2011); dall’altro, la Corte d’Appello di Genova, con l’ordinanza citata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, ritenendolo in contrasto con il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e con numerosi altri principi costituzionali, nonché con l’art. 6 della CEDU, essendo stato introdotto al fine di incrementare il gettito contributivo dell’INPS, in assenza, quindi, di quei “superiori motivi di interesse generale”, che, secondo la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, legittimano l’introduzione di norme interpretative di portata retroattiva. Secondo la Consulta, la questione non è fondata. Ribadito che il Legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, la Corte ha evidenziato come l’opzione ermeneutica prescelta dal DL 78/2010 non abbia introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, limitandosi ad assegnare alla stessa un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Ciò per garantire la certezza applicativa del sistema, in precedenza caratterizzato dal contrasto sorto in ordine all’interpretazione dell’art. 1, comma 208, della L. 662/1996, fonte di dubbi ermeneutici e di conseguente incremento del contenzioso. Deve, quindi, escludersi ogni carattere d’irragionevolezza della norma, così come ogni contrarietà della stessa all’art. 3 Cost. e agli altri principi costituzionali cui faceva riferimento l’ordinanza di rimessione. È indubbio, inoltre, che tale soluzione, determinando il superamento di una situazione di oggettiva incertezza, abbia contribuito a realizzare principi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali la certezza del diritto e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, con ciò allineandosi pienamente ai principi sanciti con riferimento all’art. 6 della CEDU. / 06 ancora ECONOMIA & SOCIETÀ Approda oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni In base a una delle ultime bozze circolate, alcune misure del DL potrebbero riguardare collegio sindacale, PEC e segnalazione certificata d’inizio attività / Michela DAMASCO Approda oggi, al Consiglio dei Ministri, il DL con disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo (ribattezzato “Decreto Libera Italia”), che dovrebbe essere approvato dal Governo: poi, come ha spiegato il Ministro per la Funzione pubblica e Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, dovrebbe cominciare l’esame alla Camera, onde evitare “ingorghi” con il DL liberalizzazioni assegnato al Senato. Una delle ultime bozze di provvedimento circolate prevedrebbe il taglio di 333 leggi ritenute inutili, oltre a una corposa serie di semplificazioni, per cittadini, imprese, in materia ambientale, di appalti pubblici, di agricoltura e ricerca, nonché norme per lo sviluppo dei settori dell’innovazione, della ricerca e dell’istruzione. Venendo alle disposizioni, l’ultimo testo circolato, ancorché provvisorio e suscettibile di modifiche, oltre a istituire la responsabilità solidale negli appalti, confermerebbe misure in materia a collegio sindacale e PEC (si veda “PEC, possibile proroga al 30 giugno 2012” del 25 gennaio 2012). Sul primo punto, un art. della bozza disporrebbe che l’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 14, comma 13 della L. n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012), si dovrebbe interpretare nel senso che l’atto costitutivo debba prevedere la nomina obbligatoria di un organo di controllo, anche se monocratico, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 2477. A tal proposito, si ricorda che il citato comma dell’art. 14 della L. di Stabilità 2012 modifica l’art. 2477 c.c. stabilendo che l’atto costitutivo della srl possa prevedere la nomina di un sindaco unico o di un revisore. Sul secondo punto, le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora provveduto dovrebbero poter comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 (convertito in L. 2/2009) entro il 30 giugno 2012. Dovrebbero poi essere semplificate le procedure relative alla segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – di cui all’art. 19 della L. 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010). In base alla bozza, infatti, aggiungendo un periodo al comma 1 del citato art., la segnalazione dovrebbe essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Testo unico di cui al DPR n. 445/2000, nonché, ove espressamente previsto dalla nor/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 mativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese. Con riferimento alle imprese, potrebbe essere stabilita la possibilità di avviare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria. Il Governo, tenuto conto della sperimentazione, potrebbe poi adottare uno o più regolamenti per: individuare le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla SCIA con asseverazioni o a segnalazione certificata senza asseverazioni o a mera comunicazione, e le attività del tutto libere; semplificare e razionalizzare le procedure amministrative; individuare, di conseguenza, eventuali norme da abrogare. Previsti, anche, interventi volti a razionalizzare e coordinare i controlli sulle imprese. Possibili semplificazioni in materia di libro unico del lavoro Tra le misure in materia di lavoro, invece, ci sarebbero novità sul libro unico. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DL n. 112/2008 convertito, il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. La bozza di DL oggi all’esame del CdM stabilirebbe che la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori si riferisca alle scritture complessivamente omesse e non al singolo dato di cui manchi la registrazione, e che l’infedele registrazione riguardi le scritturazioni di dati diverse rispetto a qualità o quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme erogate. Ulteriori norme – solo per citarne alcune – dovrebbero concernere: comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni; accorciamento dei tempi per il cambio di residenza; rilascio o rinnovo della carta d’identità fino alla data corrispondente al giorno di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento; semplificazioni in materia di ricerca internazionale e industriale, nonché delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie. / 07 ancora FISCO Fattura rettificata, ammesse le prove alternative di avvenuto ricevimento Lo ha stabilito la Corte di Giustizia, citando a titolo di esempio copie del sollecito, prove di pagamenti o la produzione di scritture contabili / Vincenzo CRISTIANO La sentenza della Corte di Giustizia, causa C-588/10, depositata il 26 gennaio 2012, prende le mosse da una controversia innestata tra l’Amministrazione finanziaria e una nota società polacca, operante nel settore della produzione e della distribuzione di generi alimentari. In particolare, la società rilevava l’illegittimità della normativa nazionale riguardante la riduzione, sulla base di una fattura rettificata inviata alla controparte commerciale, della base imponibile nonché del corrispondente importo dell’IVA dovuta qualora, alla data di presentazione della dichiarazione IVA, la medesima società non fosse stata in possesso di una conferma di ricevimento della fattura rettificata rimessa dalla medesima controparte. La citata “distonia” trova giustificazione nel fatto che la società emette un rilevante numero di fatture e di fatture rettificate: queste ultime, in particolare, sono emesse segnatamente per la concessione di sconti, restituzione di prodotti e, talvolta, per la presenza di errori. In tali ipotesi, è frequente il ritardo nella ricezione da parte della società delle conferme del ricevimento di fatture rettificate da parte di destinatari o addirittura la loro mancata ricezione, nonostante l’invio di solleciti e scambi di corrispondenza. Sul punto, la società ha sottolineato in udienza che l’Amministrazione accetta solo una modalità specifica di conferma di ricevimento, cioè una copia della fattura rettificata sulla quale il destinatario dei beni e dei servizi ha apposto un timbro. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia, in sostanza, se l’esigenza di subordinare la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi, rientri nella nozione di condizione contemplata nel perimetro applicativo dell’articolo 90, paragrafo 1, della Direttiva IVA e se, per l’effetto, i principi di neutralità dell’IVA nonché di proporzionalità ostino ad un’esigenza di tale natura. Investiti della problematica, i giudici della Corte precisano, innanzitutto, che il requisito che “rende schiava” la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi, rispetta la nozione di cui / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 all’articolo 90, paragrafo 1, citato, a norma del quale, in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Ma non solo. In tale ipotesi, i principi di neutralità dell’IVA (cfr. Parlamento europeo, risoluzione 13 ottobre 2011) nonché di proporzionalità risultano soddisfatti. Al riguardo, si deve ricordare che l’articolo 90 citato obbliga gli Stati membri a procedere alla riduzione della base imponibile e, quindi, dell’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogniqualvolta, successivamente alla conclusione di un’operazione, il corrispettivo non venga totalmente o parzialmente percepito dal soggetto passivo. In particolare, considerato che il possesso della conferma di ricevimento in questione permette al fornitore di beni e di servizi di calcolare l’IVA dovuta sulla base degli importi indicati sulla fattura rettificata o di recuperare l’integralità dell’eccedenza IVA versata all’Amministrazione fiscale, ne discende che un siffatto requisito non “travolge”, in linea di principio, la neutralità dell’imposta. Vale qualora sia impossibile la rimessione della conferma di ricevimento Tuttavia, precisa puntualmente la Corte, qualora risulti impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo (fornitore di beni o di servizi) la rimessione, in un tempo ragionevole, di una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi “alternativi”, comprovanti ictu oculi l’utilizzo della diligenza necessaria, il possesso della fattura rettificata, il fatto che ne abbia preso conoscenza e, soprattutto, che l’operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata. I giudici della Corte precisano che possono essere di ausilio, al riguardo, copie della fattura rettificata e del sollecito inviato al destinatario dei beni o dei servizi ai fini dell’inoltro della conferma di ricevimento, nonché prove di pagamenti o la produzione di scritture contabili che consentano di individuare l’importo effettivamente versato al soggetto passivo, a titolo dell’operazione in questione, dal destinatario dei beni o dei servizi. / 08 ancora PROFESSIONI Per il visto di conformità, necessaria la continuità della polizza assicurativa Una nota della DRE Piemonte fornisce ulteriori precisazioni ai professionisti iscritti nell’apposito registro dei soggetti abilitati / REDAZIONE Con la nota n. 4105/2012, rivolta agli ODCEC e agli Ordini dei consulenti del lavoro delle Province piemontesi, la DRE Piemonte ha fornito nuovi chiarimenti sull’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Si ricorda che la questione del rilascio del visto di conformità ha assunto particolare rilievo con l’art. 10 del DL n. 78/2009 (conv. L. n. 102/2009), che ha previsto l’obbligo del visto sulle dichiarazioni annuali IVA, per poter compensare nel modello F24 crediti IVA per un importo superiore a 15.000 euro annui, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2010. Nella nota, la DRE ricorda innanzitutto che i professionisti inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati hanno l’obbligo di produrre, alla scadenza della polizza assicurativa, il rinnovo o la quietanza successiva. La polizza, prevista per garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato dall’intermediario, deve contenere i requisiti prescritti dall’art. 22 del DM n. 164/99, tra cui figura anche la validità della copertura assicurativa. In caso di inadempienze, il professionista non potrà avere regolare garanzia assicurativa e sarà privato di uno dei requisiti richiesti per la legittima apposizione del visto. Inoltre, il rinnovo della polizza (nel caso di tacito rinnovo) o gli attestati delle quietanze (se il pagamento è suddiviso in rate) vanno comunicati alla DRE entro 30 giorni dalla scadenza, via e-mail, fax, PEC, consegna a mano presso gli uffici o invio di raccomandata A/R. Se il professionista non rispetta tale termine, non potrà apporre il visto e sarà cancellato dall’elenco per rinuncia all’iscrizione. Comunque, dopo la cancellazione, egli può decidere di iscriversi di nuovo, producendo una nuova e completa comunicazione ai sensi dell’art. 21 del citato DM. La nota sottolinea poi che il professionista deve garantire la / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 continuità della copertura assicurativa, verificando che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente. Ancora, è possibile utilizzare una polizza stipulata da una società di servizi solo nel caso in cui, nel contratto di assicurazione, la società di servizi risulti come contraente e il professionista nella sua attività di apposizione del visto come soggetto assicurato, poiché in tal modo è garantito il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato anche di minima entità ai clienti del professionista. Resta ferma la valutazione circa l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito di impresa della società di servizi. Per ciò che concerne, invece, i professionisti senza autonoma partita IVA, che svolgono l’attività nell’ambito di un’associazione professionale, la DRE Piemonte chiarisce che essi possono avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti. La variazione del domicilio fiscale va comunicata entro 30 giorni Infine, in caso di variazione di domicilio fiscale, viene precisato che il professionista deve comunicare il nuovo domicilio alla Direzione regionale dell’Agenzia entro 30 giorni. Se il nuovo domicilio è in un Comune di una diversa Regione, l’iscrizione del professionista nell’elenco informatizzato risulterà operante senza soluzione di continuità: infatti, la Direzione che ha ricevuto la comunicazione provvederà a comunicare i dati nella nuova DRE competente. / 09 ancora PROFESSIONI Entro il 31 gennaio versamento del contributo per i revisori La misura del contributo, obbligatorio per legge, resta invariata rispetto al 2011 / REDAZIONE Anche per quest’anno è confermata al 31 gennaio la data ultima per il pagamento del contributo obbligatorio a carico degli iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti. Per il 2012 la quota resta invariata rispetto all’anno passato, ossia 26,84 euro. Il contributo deve essere versato tramite il bollettino postale premarcato che è stato recapitato nelle scorse settimane a tutti gli iscritti. In caso contrario, è possibile utilizzare un bollettino in bianco versando il suddetto importo sul conto corrente postale n. 75511741, intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riportando nella causale l’annualità di riferimento e il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale. Diversamente dal passato, in base alle intese con il Ministero della Giustizia, non è più necessario trasmettere a mezzo raccomandata la relativa attestazione di pagamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il call center automatico, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, al numero 06.45210402 oppure visitare il sito internet www.revi- / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012 sorilegali.it. È possibile ottenere informazioni anche rivolgendosi alla più vicina sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Previste sanzioni per chi omette il versamento Si ricorda che, non essendo ancora stati approvati i decreti attuativi del DLgs. 39/2010, continua ad essere valido quanto stabilito dall’art. 8 della L. 132/1997, ossia l’obbligatorietà del versamento di tale contributo per tutti gli iscritti (persone fisiche o giuridiche) nel Registro dei revisori legali. In caso di omesso pagamento del contributo, decorsi tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento, è prevista la sospensione dal Registro. Qualora perdurasse il mancato versamento dell’obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro con decreto del Ministro della Giustizia. / 10 ancora LETTERE L’abolizione delle tariffe è la solita “barzelletta italica” Caro Direttore, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Tra parentesi, le tariffe delle professioni non regolamentate, come ad esempio quelle dei taxi, di cui tanto si discute, non sono abrogate. C’è dunque tariffa e tariffa. In caso di lite giudiziaria, il compenso del professionista è determinato dal Giudice con riferimento a parametri che verranno stabiliti dai Ministeri competenti. L’eventuale utilizzo di tali parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese (quali sono?) dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso. In tal caso, immaginiamo che il professionista si rivolgerà al Tribunale per la liquidazione del compenso e che il Tribunale liquiderà in conformità della clausola annullata. Prendiamo atto. Il preventivo deve essere redatto in forma scritta se richiesto dal cliente. Mi risulta che sia già così: se un cliente chiede un preventivo scritto e il professionista non glielo consegna, con tutta probabilità l’incarico non inizia nemmeno. Il preventivo deve tener conto della complessità e dell’importanza dell’opera: concetti ampiamente riflessi e anzi fondamentali nelle tariffe abrogate. Dunque? Ma ecco la ciliegina sulla torta: “L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”. Ma non si volevano abrogare gli Ordini professionali? Ma che razza di liberalizzazione è questa? Giampiero Guarnerio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Direttore Responsabile: Enrico ZANETTI EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2012 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO