QUADERN
/ VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Cittadini trasferiti in
“paradisi fiscali”:
notifica all’ultima
residenza in Italia
Franchigia del redditometro
calcolata sul dichiarato
/ Alessandro BORGOGLIO
/ Alfio CISSELLO
È pienamente valida la notifica di
una cartella di pagamento presso
l’ultima residenza in Italia di un
cittadino che abbia poi trasferito
la residenza nel Principato di Monaco. Lo ha stabilito la C.T. Reg.
di Torino, con la sentenza n.
6/26/12 del 12 gennaio 2012.
Il concessionario della riscossione aveva eseguito la notificazione, a seguito di accertamento effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate, con consegna della cartella nelle mani della madre, presso il domicilio in cui, da ultimo,
aveva risieduto anche il contribuente accertato.
La cartella veniva impugnata, eccependo che la notifica era stata
effettuata in violazione degli artt.
137 e seguenti c.p.c.
Il ricorrente riteneva, infatti, che
la notifica dovesse avvenire ai
sensi dell’art. 140 c.p.c., in base
al quale, se non è [...]
L’art. 38 del DPR 600/73, nella versione post
DL 78/2010, stabilisce, quale condizione di legittimità dell’accertamento sintetico, che occorre la dimostrazione di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. Testualmente,
la norma sancisce che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti
commi e’ ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato”.
Facciamo un esempio, che contribuisce di certo
a chiarire le idee, e rileviamo subito che il Secit,
con la relazione del 31 ottobre 1993 (punto 5.5),
aveva risolto la questione in maniera opposta a
quanto indicato ora nella risposta resa in occasione di Telefisco 2012, richiamandosi, peraltro,
alle indicazioni contenute nelle istruzioni alla
compilazione del Modello 740 del 1993.
Sostenendo, come fatto dall’Agenzia, che occorre vagliare il reddito dichiarato, se il contribuente dichiara 82 e il Fisco accerta 100, egli è
passibile di accertamento (il quinto di 82 è
16,4, e lo scostamento di 18 è superiore al 20%
di 82).
Per contro, facendo propria l’impostazione del
Secit, se il contribuente dichiara 82, e il Fisco,
L’impostazione dell’Agenzia differisce da quella del Secit, che già nel
1993 aveva imposto di prendere come riferimento l’accertato
A PAGINA 2
A PAGINA 3
INEVIDENZA
FISCO
Finanziamenti da comunicare anche senza beni in
godimento
È costituzionale la doppia contribuzione per soci
amministratori di srl
Approda oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sulle
semplificazioni
Fattura rettificata, ammesse le prove alternative di
avvenuto ricevimento
ALTRENOTIZIE
mediante accertamento sintetico, accerta 100,
il contribuente non è accertabile, in quanto il
quinto di 100, che è 20, porta a sostenere che
il contribuente è accertabile sinteticamente solo se dichiara un reddito inferiore a 80 (10020).
È interessante notare come la disposizione,
ora come nella versione ante DL 78/2010, sia
sempre stata interpretata in maniera opposta.
La risposta al quesito in materia fornita nel
corso di Telefisco afferma testualmente: “Detta previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente
formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato”.
Nella “datata” relazione del Secit, invece, si
legge testualmente: “Nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari ed in quelle per la
compilazione della dichiarazione dei redditi è
stato precisato che l’ufficio può procedere ad
accertamento sintetico se il reddito dichiarato
è inferiore al reddito accertabile diminuito di
un importo pari ad un quarto di quest’ultimo
reddito. Al riguardo, va precisato [...]
/ A PAGINA 9
Deducibilità IRAP da
IRES/IRPEF, contano i
costi per co.co.co.
/ Luca FORNERO
Nella determinazione dell’IRAP relativa alla
quota imponibile delle spese per lavoro dipendente e assimilato (deducibile ai fini IRPEF/IRES), rilevano anche i compensi corrisposti ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa (inclusi gli amministratori di società), aumentati dei relativi
contributi a carico del datore di lavoro. Si tratta, infatti, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lett. c- [...]
A PAGINA 4
ancora
IL CASO DEL GIORNO
Cittadini trasferiti in “paradisi fiscali”:
notifica all’ultima residenza in Italia
Lo ha deciso la C.T. Reg. di Torino, secondo cui tale trasferimento di residenza,
rivelatosi fittizio, non è equiparabile all’irreperibilità
/ Alessandro BORGOGLIO
È pienamente valida la notifica di una cartella di pagamento presso l’ultima residenza in Italia di un cittadino che abbia poi trasferito la residenza nel Principato di Monaco. Lo
ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 6/26/12
del 12 gennaio 2012.
Il concessionario della riscossione aveva eseguito la notificazione, a seguito di accertamento effettuato da parte
dell’Agenzia delle Entrate, con consegna della cartella nelle
mani della madre, presso il domicilio in cui, da ultimo, aveva risieduto anche il contribuente accertato.
La cartella veniva impugnata, eccependo che la notifica era
stata effettuata in violazione degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Il ricorrente riteneva, infatti, che la notifica dovesse avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in base al quale, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del
deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata
con avviso di ricevimento. Il concessionario ribadiva, invece, che la notifica era ritualmente avvenuta nelle mani della
madre del contribuente ai sensi dell’art. 139, comma 2, del
c.p.c., secondo cui, se il destinatario non viene trovato presso l’abitazione o l’ufficio o dove esercita l’attività, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché
non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
La C.T. Prov. accoglieva il ricorso perché, essendo il contribuente residente all’estero, tale situazione doveva ritenersi
equiparabile all’irreperibilità e, pertanto, la notifica
sarebbe dovuta avvenire secondo le predette regole
specificatamente previste per tale ipotesi, ovvero con
affissione all’albo del Comune di ultima residenza.
Opponeva gravame il concessionario della riscossione, ribadendo la correttezza del proprio operato anche alla luce
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
dell’art. 58 del DPR 600/1973. Prendendo le mosse proprio
da quest’ultimo punto, il collegio del riesame ha osservato,
innanzitutto, che il secondo comma del predetto articolo stabilisce, tra l’altro, che i cittadini italiani, considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, hanno
il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello
Stato. L’ultima norma citata, a sua volta, dispone che si considerino residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del MEF. Infine, il DM
4 maggio 1999, recante l’individuazione degli Stati e
territori aventi un regime fiscale privilegiato, annovera tra di
essi proprio il Principato di Monaco, dove il contribuente
risultava residente.
I giudici hanno preso in considerazione anche altri
elementi
Alla luce del citato quadro normativo, pertanto, il collegio di
secondo grado ha ritenuto che la notificazione della cartella
di pagamento fosse stata correttamente eseguita nel Comune
di ultima residenza, presso la casa di ultima abitazione,
dove la madre, che ivi ancora risiedeva, aveva validamente
ricevuto l’atto ai sensi del già citato articolo 139, comma 2,
c.p.c.
In conclusione, peraltro, la C.T. Reg. ha anche osservato che
tale notifica appariva ancor più corretta alla luce del fatto,
evidenziato dall’appellante, che il contribuente aveva ancora
intestate a suo nome e attive le utenze presso l’ultima casa
di abitazione, aveva continuato a svolgere lavori in Italia e
aveva altresì in essere un rapporto di collaborazione con
un’azienda della zona; da tutti questi elementi, secondo il
collegio, risultava evidente la natura fittizia del trasferimento
della residenza all’estero.
/ 02
ancora
FISCO
Franchigia del redditometro calcolata sul
dichiarato
L’impostazione dell’Agenzia differisce da quella del Secit, che già nel 1993 aveva
imposto di prendere come riferimento l’accertato
/ Alfio CISSELLO
L’art. 38 del DPR 600/73, nella versione post DL 78/2010,
stabilisce, quale condizione di legittimità dell’accertamento
sintetico, che occorre la dimostrazione di uno scostamento
tra reddito dichiarato e reddito accertato. Testualmente, la
norma sancisce che “La determinazione sintetica del reddito
complessivo di cui ai precedenti commi e’ ammessa a
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un quinto quello dichiarato”.
Facciamo un esempio, che contribuisce di certo a chiarire le
idee, e rileviamo subito che il Secit, con la relazione del 31
ottobre 1993 (punto 5.5), aveva risolto la questione in maniera opposta a quanto indicato ora nella risposta resa in occasione di Telefisco 2012, richiamandosi, peraltro, alle indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del Modello 740 del 1993.
Sostenendo, come fatto dall’Agenzia, che occorre vagliare il
reddito dichiarato, se il contribuente dichiara 82 e il Fisco
accerta 100, egli è passibile di accertamento (il quinto di
82 è 16,4, e lo scostamento di 18 è superiore al 20% di 82).
Per contro, facendo propria l’impostazione del Secit, se il
contribuente dichiara 82, e il Fisco, mediante accertamento
sintetico, accerta 100, il contribuente non è accertabile, in
quanto il quinto di 100, che è 20, porta a sostenere che il
contribuente è accertabile sinteticamente solo se dichiara un
reddito inferiore a 80 (100-20).
È interessante notare come la disposizione, ora come nella
versione ante DL 78/2010, sia sempre stata interpretata in
maniera opposta.
La risposta al quesito in materia fornita nel corso di Telefisco afferma testualmente: “Detta previsione non si discosta,
per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
la percentuale riferita al reddito dichiarato”.
Nella “datata” relazione del Secit, invece, si legge testualmente: “Nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari
ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi è stato precisato che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito
accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito. Al riguardo, va precisato che la attuale formulazione normativa (art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973)
andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale
impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il
dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del
reddito complessivo dichiarato”.
Franchigia “penalizzante” per i contribuenti
A nostro avviso, l’interpretazione più corretta è quella sostenuta a suo tempo dal Secit, ma è indubbio che, finalmente, è
stata fornita una risposta chiara ad una questione assai controversa, sulla quale, per quanto ci consta, non vi sono ancora sentenze delle Commissioni tributarie.
Effettivamente, la norma si presta ad entrambe le interpretazioni, quindi è palese che l’Agenzia delle Entrate adotti l’interpretazione pro Fisco, mentre il contribuente quella
opposta.
In un ulteriore quesito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che,
ai fini della prova contraria, ha rilievo il “reale reddito finanziario disponibile” (circostanza già chiarita nella circolare 21 giugno 2011 n. 28 § 6.3), quindi, a titolo esemplificativo, si prende in considerazione l’eventuale opzione, effettuata in tema di reddito d’impresa, sulla rateazione delle plusvalenze (si veda “Redditometro: conta il reddito effettivo”
del 29 gennaio 2011).
/ 03
ancora
FISCO
Deducibilità IRAP da IRES/IRPEF, contano i
costi per co.co.co.
L’Amministrazione finanziaria conferma l’orientamento espresso con riferimento alla
versione originaria dell’agevolazione
/ Luca FORNERO
Nella determinazione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente e assimilato (deducibile ai fini IRPEF/IRES), rilevano anche i compensi corrisposti ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (inclusi gli amministratori di società), aumentati dei relativi contributi a carico del datore di lavoro. Si
tratta, infatti, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.
Quanto sopra, a condizione che le prestazioni rese non rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione eventualmente esercitata dal contribuente (è il caso, ad esempio, del
dottore commercialista amministratore di società). In tale
ipotesi, infatti, in linea di principio, il costo risulterebbe integralmente deducibile, ai fini IRAP, in capo alla società che
lo ha sostenuto.
È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle
Entrate in occasione di Telefisco 2012.
Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 2,
comma 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi
sul modello UNICO 2013), saranno deducibili
dall’IRPEF/IRES:
- la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel
periodo d’imposta, forfetariamente riferita all’imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
In pratica, come già evidenziato su queste colonne (si veda
“La deduzione IRAP dalle imposte dirette «raddoppia»” del
19 dicembre 2011), dal 2012 potranno presentarsi tre situazioni:
- contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in
cui intende operare la deduzione, ha sostenuto sia costi per
lavoro dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni di
legge), sia interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli
interessi attivi e dei proventi assimilati): in questo caso,
competerà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla
quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l’ulteriore
deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta;
- contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo costi per
lavoro dipendente (o assimilato) “netti”: in questo caso,
spetterà solo la deduzione della parte di IRAP relativa alla
quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in
cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo interessi
passivi e oneri assimilati “netti”: in questo caso, competerà
solo la deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo
d’imposta.
Con il chiarimento in commento, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già sostenuto nelle risposte fornite il 28 maggio 2009 con riferimento alla versione originaria della deduzione.
Restano da precisare altri profili dubbi
Un ulteriore aspetto rimasto dubbio anche a seguito della
videoconferenza, sul quale l’Amministrazione finanziaria
dovrà necessariamente pronunciarsi, attiene invece alle modalità di calcolo del beneficio complessivamente spettante
dal 2012 nell’ipotesi del sostenimento di entrambe le tipologie di onere (interessi passivi e costi per il personale).
In altre parole, ci si chiede se, per determinare l’importo della deduzione forfetaria del 10%, l’IRAP versata nel periodo
d’imposta vada assunta:
- al netto di quanto già dedotto in ragione delle spese per lavoro dipendente o assimilato;
- al lordo di detto importo.
In pratica, ipotizzando che il plafond per il calcolo della
quota di IRAP deducibile (vale a dire, l’imposta versata nel
2012) ammonti a 31.750 euro e che l’importo deducibile a
fronte della quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato sia pari a 21.603,35 euro, non appare chiaro se l’ulteriore 10% deducibile vada computato:
- su 10.146,65 euro, vale a dire sulla differenza tra quanto
versato a titolo di IRAP nel 2012 (31.750,00 euro) e quanto
dedotto a titolo di IRAP relativa alla quota imponibile dei
costi per il personale dipendente e assimilato (21.603,35 euro);
- oppure su 31.750 euro, vale a dire sull’IRAP
complessivamente versata nel 2012.
Tale questione dovrà essere oggetto di approfondimento.
/ 04
ancora
FISCO
Finanziamenti da comunicare anche senza
beni in godimento
L’Agenzia ha ribadito, nell’ambito del Telefisco, che finanziamenti e versamenti
devono essere comunicati per l’intero ammontare
/ Alessandro COTTO
In occasione del Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate è
tornata sulla questione della comunicazione all’Anagrafe
tributaria dei finanziamenti dei soci, ribadendo, nella sostanza, quanto già sostenuto in occasione del Videoforum
2012 dello scorso 18 gennaio. Quindi, riprendendo il contenuto delle risposte:
- i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci
vanno comunicati indipendentemente dal fatto che tali
operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi
concessi in godimento ai soci;
- i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l’intero
ammontare e non per la quota parte riferibile all’acquisto di
beni concessi in godimento ai soci.
Inoltre, relativamente alla prima comunicazione, che deve
essere effettuata entro il 31 marzo 2012, vanno comunicati i
finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in periodi
d’imposta precedenti, risultino ancora in essere nel periodo
d’imposta in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in
vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011 (L.
148/2011).
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate ha un impatto operativo non trascurabile: vale dunque la pena di riprendere la
norma primaria e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per comprendere se e in quale misura le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria risultino pienamente conformi al dato normativo.
Partendo dal DL n. 138/2011, convertito nella L. n.
148/2011, si ricorda che l’art. 2 comma 36-sexiesdecies prevede che l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunichino all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi ai beni concessi in godimento. I finanziamenti o
la capitalizzazione della società entrano in gioco solo nel
successivo comma 36-septiesdecies dell’art. 2, il quale dispone che l’Agenzia proceda a controllare sistematicamente
la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni
concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica
del reddito, tenga conto, in particolare, di qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Quindi, la norma non pare prevedere un obbligo
di comunicazione relativamente ai finanziamenti, ma
sembra raccomandarne l’esame in sede di accertamento e di
ricostruzione del reddito.
Con un’interpretazione a dir poco estensiva, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha sancito che la comunicazione debba essere inviata anche per i
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci nei
confronti della società concedente. Stando al provvedimento
attuativo, dunque, l’Agenzia non dovrà attendere la fase del
controllo, ma acquisirà da subito queste informazioni .
Quand’anche si attribuisse rango di norma secondaria al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia (questione non pacifica), non vi dovrebbero però essere dubbi sul fatto che
l’eventuale illegittimità del provvedimento possa essere sollevata dinanzi alle Commissioni tributarie in sede contenziosa, richiedendone la disapplicazione.
In sede interpretativa, l’Agenzia delle Entrate sembra però
trascendere anche lo stesso provvedimento attuativo.
Ai tecnici dell’Amministrazione finanziaria, infatti, è stato
chiesto se un socio che ha effettuato solo finanziamenti alla
società, senza ricevere alcun bene in godimento, debba comunque trasmettere la comunicazione. La risposta è stata
affermativa: riprendendo esattamente quanto già affermato
in occasione del Videoforum del 18 gennaio scorso, l’Agenzia ha sostenuto che i finanziamenti devono essere comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano
strumentali all’acquisto di beni in godimento ai soci.
Posto che il provvedimento attuativo fa riferimento ai soli finanziamenti effettuati nei confronti della società concedente, proprio su questo quotidiano si era autorevolmente sostenuto che la risposta dell’Agenzia doveva essere interpretata
nel senso che un qualche bene in godimento (magari a soggetti diversi da quelli che hanno effettuato il versamento)
doveva esserci, ad esempio un bene dato in uso al socio A e
il finanziamento effettuato dal socio B.
Non tanto la risposta, quanto piuttosto la domanda, fanno però pensare che l’Agenzia attribuisca all’obbligo di trasmissione natura generalizzata, richiedendo la comunicazione
anche per quelle società che non concedono beni in
godimento ai soci, ma ricevono dagli stessi finanziamenti. Se
così fosse, sarebbe però difficile sostenere che
l’interpretazione dell’Agenzia è coerente con il dato
normativo.
L’Amministrazione ribadisce, poi, che devono essere comunicati anche i versamenti ricevuti dai soci. Si è già evidenziato su questo quotidiano che, alla luce del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia, il riferimento ai versamenti “ricevuti” non possa che intendersi come mero refuso. La
circostanza, però, che il refuso venga ripetuto potrebbe far
sorgere qualche dubbio che varrebbe la pena di eliminare
con una prossima circolare.
/ 05
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
È costituzionale la doppia contribuzione per
soci amministratori di srl
Con una sentenza depositata ieri, la Consulta ne ha sancito la piena conformità anche
rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
/ Francesca TOSCO
È salva dalle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Genova (ordinanza del 22 novembre 2010) la norma sull’obbligo della doppia contribuzione - sia nella Gestione dei commercianti che nella Gestione separata - in capo ai soci lavoratori e amministratori di srl
commerciale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15,
depositata ieri, ha infatti dichiarato la piena conformità alla
Costituzione, nonché alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (“CEDU”) dell’art. 12, comma 11, del DL
78/2010; si tratta della norma di “interpretazione autentica”
con la quale il Legislatore ha inteso risolvere in via definitiva la questione concernente l’obbligo, per il socio di una srl
che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche
amministratore, riscuotendo un apposito compenso, di iscriversi e di versare i contributi sia alla Gestione commercianti per la prima attività che presso la Gestione separata per
la seconda, oppure soltanto presso la Gestione previdenziale
istituita per l’attività prevalente (art. 1, comma 208, della L.
662/1996).
Va ricordato, innanzitutto, che l’INPS e la giurisprudenza di
merito hanno da sempre sostenuto la legittimità della doppia iscrizione, adducendo le seguenti argomentazioni:
- la cumulabilità con ogni altra forma di assicurazione obbligatoria dell’iscrizione alla Gestione separata, la quale, non
essendo subordinata al requisito della prevalenza, risulta obbligatoria ogniqualvolta si sia titolari di determinati tipi di
reddito (nella specie, redditi assimilati al lavoro dipendente
derivanti dall’ufficio di amministratore);
- l’applicabilità dell’opzione tra Gestioni previdenziali in base al criterio della prevalenza, prevista dal citato comma
208, alle sole “attività miste” (es. artigiano e commerciante),
ossia attività omogenee per tipologia di apporto
professionale, benché inquadrate in diversi settori produttivi.
In senso opposto, almeno fino all’intervento del DL
78/2010, si era espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità, giungendo ad affermare a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 3240/2010, l’applicabilità del principio della prevalenza anche al socio lavoratore e amministratore di srl
commerciale. Pochi mesi dopo, però, l’orientamento
dell’INPS è stato recepito a livello legislativo: l’art. 12, comma 11, del DL 78/2010, infatti, escludendo esplicitamente le
attività lavorative soggette all’iscrizione alla Gestione separata dal novero delle attività autonome - identificate nelle attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli
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artigiani e dai coltivatori diretti - per le quali opera il principio dell’iscrizione alla sola Gestione previdenziale istituita
per l’attività prevalente, ha sancito il principio della doppia contribuzione.
Ciò ha riaperto il dibattito interpretativo: da un lato, è stato nuovamente sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite
della Cassazione, che, superando il precedente indirizzo,
hanno fatto applicazione della nuova norma, qualificandola
come “dichiaratamente ed effettivamente d’interpretazione
autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata” (cfr. Cass. SS.UU. n. 17076/2011); dall’altro, la
Corte d’Appello di Genova, con l’ordinanza citata, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.
12, comma 11, ritenendolo in contrasto con il canone
generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e
con numerosi altri principi costituzionali, nonché con l’art. 6
della CEDU, essendo stato introdotto al fine di incrementare
il gettito contributivo dell’INPS, in assenza, quindi, di quei
“superiori motivi di interesse generale”, che, secondo la
giurisprudenza comunitaria e costituzionale, legittimano
l’introduzione di norme interpretative di portata retroattiva.
Secondo la Consulta, la questione non è fondata. Ribadito
che il Legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi
adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, la Corte ha evidenziato
come l’opzione ermeneutica prescelta dal DL 78/2010 non
abbia introdotto nella disposizione interpretata elementi ad
essa estranei, limitandosi ad assegnare alla stessa un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle
possibili letture del testo originario. Ciò per garantire la certezza applicativa del sistema, in precedenza caratterizzato
dal contrasto sorto in ordine all’interpretazione dell’art. 1,
comma 208, della L. 662/1996, fonte di dubbi ermeneutici e
di conseguente incremento del contenzioso. Deve, quindi,
escludersi ogni carattere d’irragionevolezza della norma, così come ogni contrarietà della stessa all’art. 3 Cost. e agli altri principi costituzionali cui faceva riferimento l’ordinanza
di rimessione. È indubbio, inoltre, che tale soluzione, determinando il superamento di una situazione di oggettiva incertezza, abbia contribuito a realizzare principi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali la certezza del diritto
e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, con ciò
allineandosi pienamente ai principi sanciti con riferimento
all’art. 6 della CEDU.
/ 06
ancora
ECONOMIA & SOCIETÀ
Approda oggi in Consiglio dei Ministri il
decreto sulle semplificazioni
In base a una delle ultime bozze circolate, alcune misure del DL potrebbero riguardare
collegio sindacale, PEC e segnalazione certificata d’inizio attività
/ Michela DAMASCO
Approda oggi, al Consiglio dei Ministri, il DL con disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo (ribattezzato “Decreto Libera Italia”), che dovrebbe essere approvato dal Governo: poi, come ha spiegato il Ministro per la
Funzione pubblica e Semplificazione, Filippo Patroni Griffi,
dovrebbe cominciare l’esame alla Camera, onde evitare “ingorghi” con il DL liberalizzazioni assegnato al Senato. Una
delle ultime bozze di provvedimento circolate prevedrebbe il
taglio di 333 leggi ritenute inutili, oltre a una corposa serie
di semplificazioni, per cittadini, imprese, in materia ambientale, di appalti pubblici, di agricoltura e ricerca, nonché norme per lo sviluppo dei settori dell’innovazione, della ricerca e dell’istruzione.
Venendo alle disposizioni, l’ultimo testo circolato, ancorché
provvisorio e suscettibile di modifiche, oltre a istituire la responsabilità solidale negli appalti, confermerebbe misure in
materia a collegio sindacale e PEC (si veda “PEC, possibile
proroga al 30 giugno 2012” del 25 gennaio 2012).
Sul primo punto, un art. della bozza disporrebbe che l’art.
2477 c.c., come modificato dall’art. 14, comma 13 della L.
n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012), si dovrebbe interpretare nel senso che l’atto costitutivo debba prevedere la nomina
obbligatoria di un organo di controllo, anche se monocratico, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui ai
commi secondo e terzo dell’art. 2477. A tal proposito, si ricorda che il citato comma dell’art. 14 della L. di Stabilità
2012 modifica l’art. 2477 c.c. stabilendo che l’atto costitutivo della srl possa prevedere la nomina di un sindaco unico o
di un revisore.
Sul secondo punto, le imprese costituite in forma societaria
che non hanno ancora provveduto dovrebbero poter comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma
6, del DL 185/2008 (convertito in L. 2/2009) entro il 30 giugno 2012.
Dovrebbero poi essere semplificate le procedure relative alla segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – di cui
all’art. 19 della L. 241/1990, come sostituito dall’art. 49,
comma 4-bis del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010). In base
alla bozza, infatti, aggiungendo un periodo al comma 1 del
citato art., la segnalazione dovrebbe essere corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Testo unico di cui al DPR
n. 445/2000, nonché, ove espressamente previsto dalla nor/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
mativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese.
Con riferimento alle imprese, potrebbe essere stabilita la
possibilità di avviare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria. Il Governo, tenuto conto della sperimentazione, potrebbe poi adottare uno o più regolamenti per: individuare le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla SCIA con asseverazioni o a segnalazione certificata
senza asseverazioni o a mera comunicazione, e le attività del
tutto libere; semplificare e razionalizzare le procedure amministrative; individuare, di conseguenza, eventuali norme
da abrogare.
Previsti, anche, interventi volti a razionalizzare e coordinare
i controlli sulle imprese.
Possibili semplificazioni in materia di libro unico del
lavoro
Tra le misure in materia di lavoro, invece, ci sarebbero novità sul libro unico. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 39,
comma 1 del DL n. 112/2008 convertito, il datore di lavoro
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. La bozza di DL oggi all’esame del CdM
stabilirebbe che la nozione di omessa registrazione dei dati
dei lavoratori si riferisca alle scritture complessivamente
omesse e non al singolo dato di cui manchi la registrazione,
e che l’infedele registrazione riguardi le scritturazioni di
dati diverse rispetto a qualità o quantità di prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme erogate.
Ulteriori norme – solo per citarne alcune – dovrebbero concernere: comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni; accorciamento dei tempi per il cambio di residenza; rilascio o rinnovo della carta d’identità fino alla data corrispondente al giorno di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento; semplificazioni in materia di ricerca
internazionale e industriale, nonché delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie.
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ancora
FISCO
Fattura rettificata, ammesse le prove
alternative di avvenuto ricevimento
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia, citando a titolo di esempio copie del sollecito,
prove di pagamenti o la produzione di scritture contabili
/ Vincenzo CRISTIANO
La sentenza della Corte di Giustizia, causa C-588/10, depositata il 26 gennaio 2012, prende le mosse da una controversia
innestata tra l’Amministrazione finanziaria e una nota società polacca, operante nel settore della produzione e della distribuzione di generi alimentari. In particolare, la società rilevava l’illegittimità della normativa nazionale riguardante
la riduzione, sulla base di una fattura rettificata inviata alla controparte commerciale, della base imponibile nonché
del corrispondente importo dell’IVA dovuta qualora, alla data di presentazione della dichiarazione IVA, la medesima società non fosse stata in possesso di una conferma di ricevimento della fattura rettificata rimessa dalla medesima
controparte.
La citata “distonia” trova giustificazione nel fatto che la società emette un rilevante numero di fatture e di fatture rettificate: queste ultime, in particolare, sono emesse segnatamente per la concessione di sconti, restituzione di prodotti e,
talvolta, per la presenza di errori. In tali ipotesi, è frequente
il ritardo nella ricezione da parte della società delle conferme del ricevimento di fatture rettificate da parte di destinatari o addirittura la loro mancata ricezione, nonostante l’invio
di solleciti e scambi di corrispondenza.
Sul punto, la società ha sottolineato in udienza che l’Amministrazione accetta solo una modalità specifica di conferma di ricevimento, cioè una copia della fattura rettificata
sulla quale il destinatario dei beni e dei servizi ha apposto un
timbro.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia, in sostanza, se l’esigenza di subordinare la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da
parte del soggetto passivo, della conferma di ricevimento di
una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei
servizi, rientri nella nozione di condizione contemplata nel
perimetro applicativo dell’articolo 90, paragrafo 1, della Direttiva IVA e se, per l’effetto, i principi di neutralità
dell’IVA nonché di proporzionalità ostino ad un’esigenza
di tale natura.
Investiti della problematica, i giudici della Corte precisano,
innanzitutto, che il requisito che “rende schiava” la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale,
al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma
di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal
destinatario dei beni o dei servizi, rispetta la nozione di cui
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 27 GENNAIO 2012
all’articolo 90, paragrafo 1, citato, a norma del quale, in caso
di riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua
l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle
condizioni stabilite dagli Stati membri.
Ma non solo.
In tale ipotesi, i principi di neutralità dell’IVA (cfr. Parlamento europeo, risoluzione 13 ottobre 2011) nonché di proporzionalità risultano soddisfatti. Al riguardo, si deve ricordare che l’articolo 90 citato obbliga gli Stati membri a
procedere alla riduzione della base imponibile e, quindi,
dell’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogniqualvolta, successivamente alla conclusione di un’operazione, il
corrispettivo non venga totalmente o parzialmente percepito dal soggetto passivo. In particolare, considerato che il
possesso della conferma di ricevimento in questione permette al fornitore di beni e di servizi di calcolare l’IVA dovuta
sulla base degli importi indicati sulla fattura rettificata o di
recuperare l’integralità dell’eccedenza IVA versata all’Amministrazione fiscale, ne discende che un siffatto requisito
non “travolge”, in linea di principio, la neutralità dell’imposta.
Vale qualora sia impossibile la rimessione della conferma
di ricevimento
Tuttavia, precisa puntualmente la Corte, qualora risulti impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo
(fornitore di beni o di servizi) la rimessione, in un tempo ragionevole, di una siffatta conferma di ricevimento, non può
essergli negato di provare con altri mezzi “alternativi”,
comprovanti ictu oculi l’utilizzo della diligenza necessaria, il
possesso della fattura rettificata, il fatto che ne abbia preso
conoscenza e, soprattutto, che l’operazione in parola sia stata
effettivamente realizzata conformemente alle condizioni
enunciate nella suddetta fattura rettificata.
I giudici della Corte precisano che possono essere di ausilio,
al riguardo, copie della fattura rettificata e del sollecito inviato al destinatario dei beni o dei servizi ai fini dell’inoltro
della conferma di ricevimento, nonché prove di pagamenti
o la produzione di scritture contabili che consentano di
individuare l’importo effettivamente versato al soggetto
passivo, a titolo dell’operazione in questione, dal
destinatario dei beni o dei servizi.
/ 08
ancora
PROFESSIONI
Per il visto di conformità, necessaria la
continuità della polizza assicurativa
Una nota della DRE Piemonte fornisce ulteriori precisazioni ai professionisti iscritti
nell’apposito registro dei soggetti abilitati
/ REDAZIONE
Con la nota n. 4105/2012, rivolta agli ODCEC e agli Ordini
dei consulenti del lavoro delle Province piemontesi, la DRE
Piemonte ha fornito nuovi chiarimenti sull’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Si ricorda che la questione del rilascio del visto di conformità ha assunto particolare rilievo con l’art. 10 del DL n.
78/2009 (conv. L. n. 102/2009), che ha previsto l’obbligo
del visto sulle dichiarazioni annuali IVA, per poter compensare nel modello F24 crediti IVA per un importo superiore a 15.000 euro annui, a partire dalle dichiarazioni
presentate nel 2010.
Nella nota, la DRE ricorda innanzitutto che i professionisti
inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati hanno l’obbligo di
produrre, alla scadenza della polizza assicurativa, il rinnovo o la quietanza successiva. La polizza, prevista per garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato
dall’intermediario, deve contenere i requisiti prescritti
dall’art. 22 del DM n. 164/99, tra cui figura anche la validità della copertura assicurativa.
In caso di inadempienze, il professionista non potrà avere
regolare garanzia assicurativa e sarà privato di uno dei
requisiti richiesti per la legittima apposizione del visto.
Inoltre, il rinnovo della polizza (nel caso di tacito rinnovo) o
gli attestati delle quietanze (se il pagamento è suddiviso in
rate) vanno comunicati alla DRE entro 30 giorni dalla scadenza, via e-mail, fax, PEC, consegna a mano presso gli uffici o invio di raccomandata A/R.
Se il professionista non rispetta tale termine, non potrà apporre il visto e sarà cancellato dall’elenco per rinuncia
all’iscrizione. Comunque, dopo la cancellazione, egli può
decidere di iscriversi di nuovo, producendo una nuova e
completa comunicazione ai sensi dell’art. 21 del citato DM.
La nota sottolinea poi che il professionista deve garantire la
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continuità della copertura assicurativa, verificando che la
data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto
coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.
Ancora, è possibile utilizzare una polizza stipulata da una società di servizi solo nel caso in cui, nel contratto di assicurazione, la società di servizi risulti come contraente e il professionista nella sua attività di apposizione del visto come soggetto assicurato, poiché in tal modo è garantito il completo
risarcimento dell’eventuale danno arrecato anche di minima
entità ai clienti del professionista.
Resta ferma la valutazione circa l’inerenza del costo ai fini
della deducibilità dal reddito di impresa della società di
servizi.
Per ciò che concerne, invece, i professionisti senza autonoma partita IVA, che svolgono l’attività nell’ambito di
un’associazione professionale, la DRE Piemonte chiarisce
che essi possono avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il
capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti.
La variazione del domicilio fiscale va comunicata entro
30 giorni
Infine, in caso di variazione di domicilio fiscale, viene precisato che il professionista deve comunicare il nuovo domicilio alla Direzione regionale dell’Agenzia entro 30 giorni.
Se il nuovo domicilio è in un Comune di una diversa Regione, l’iscrizione del professionista nell’elenco informatizzato
risulterà operante senza soluzione di continuità: infatti, la
Direzione che ha ricevuto la comunicazione provvederà a
comunicare i dati nella nuova DRE competente.
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ancora
PROFESSIONI
Entro il 31 gennaio versamento del
contributo per i revisori
La misura del contributo, obbligatorio per legge, resta invariata rispetto al 2011
/ REDAZIONE
Anche per quest’anno è confermata al 31 gennaio la data ultima per il pagamento del contributo obbligatorio a carico
degli iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti. Per il
2012 la quota resta invariata rispetto all’anno passato, ossia
26,84 euro.
Il contributo deve essere versato tramite il bollettino postale premarcato che è stato recapitato nelle scorse settimane a
tutti gli iscritti. In caso contrario, è possibile utilizzare un
bollettino in bianco versando il suddetto importo sul conto
corrente postale n. 75511741, intestato al Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, riportando nella causale l’annualità di riferimento
e il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale.
Diversamente dal passato, in base alle intese con il Ministero della Giustizia, non è più necessario trasmettere a mezzo raccomandata la relativa attestazione di pagamento.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il call
center automatico, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, al numero 06.45210402 oppure visitare il sito internet www.revi-
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sorilegali.it.
È possibile ottenere informazioni anche rivolgendosi alla più
vicina sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Previste sanzioni per chi omette il versamento
Si ricorda che, non essendo ancora stati approvati i decreti
attuativi del DLgs. 39/2010, continua ad essere valido quanto stabilito dall’art. 8 della L. 132/1997, ossia l’obbligatorietà del versamento di tale contributo per tutti gli iscritti
(persone fisiche o giuridiche) nel Registro dei revisori legali.
In caso di omesso pagamento del contributo, decorsi tre
mesi dalla scadenza fissata per il versamento, è prevista la
sospensione dal Registro. Qualora perdurasse il mancato
versamento dell’obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla
sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro con
decreto del Ministro della Giustizia.
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ancora
LETTERE
L’abolizione delle tariffe è la solita
“barzelletta italica”
Caro Direttore,
sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
Tra parentesi, le tariffe delle professioni non regolamentate,
come ad esempio quelle dei taxi, di cui tanto si discute, non
sono abrogate. C’è dunque tariffa e tariffa.
In caso di lite giudiziaria, il compenso del professionista è
determinato dal Giudice con riferimento a parametri che
verranno stabiliti dai Ministeri competenti.
L’eventuale utilizzo di tali parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese (quali sono?) dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
In tal caso, immaginiamo che il professionista si rivolgerà al
Tribunale per la liquidazione del compenso e che il Tribunale liquiderà in conformità della clausola annullata.
Prendiamo atto.
Il preventivo deve essere redatto in forma scritta se richiesto dal cliente. Mi risulta che sia già così: se un cliente chiede un preventivo scritto e il professionista non glielo consegna, con tutta probabilità l’incarico non inizia nemmeno.
Il preventivo deve tener conto della complessità e dell’importanza dell’opera: concetti ampiamente riflessi e anzi
fondamentali nelle tariffe abrogate.
Dunque?
Ma ecco la ciliegina sulla torta: “L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”.
Ma non si volevano abrogare gli Ordini professionali?
Ma che razza di liberalizzazione è questa?
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano
Direttore Responsabile: Enrico ZANETTI
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