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La guida associativa 2009
lo) dovrà attestare, sotto la propria
responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché
la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.
Non è richiesto, invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni
con riferimento a:
- saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati dai frequentanti corsi didattici;
- manifestazioni organizzate a fini socio-educativi;
quando le stesse siano organizzate da associazioni di promozione sociale
di cui alla Legge n. 383 del 2000 (esempio: i circoli AICS iscritti nei registri Provinciali).
La finanziaria 2007 al suo comma 188 stabilisce l'esonero da adempimenti ENPALS per “giovani
fino a 18 anni, studenti, pensionati, persone occupate in attività lavorativa soggetta ad obblighi
previdenziali” per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.
CHI RILASCIA IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'ENPALS.
La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE, utilizzando l'apposito modello
032/U, che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell'ENPALS competente per
territorio.
Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della
ricevuta da parte dell'operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile
SIAE, assume valore di certificato di agibilità.
Come fare un circolo
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La Disciplina Fiscale
1. ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI
PREMESSA
Le associazioni e i circoli rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli enti non commerciali di tipo associativo(art.148 TUIR ex art. 111), ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Ai sensi dell' art. 73 TUIR (ex art 87) “Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In
mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”.
Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta.
Le associazioni ed i circoli affiliati all'AICS, possono essere, inoltre, considerati sotto il profilo fiscale associazioni privilegiate poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non
commerciali, possono usufruire delle ulteriori norme di favore previste per le Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000) e per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 legge
289/2002) a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla suddette leggi.
VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'
Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge.
Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo
c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.
CODICE FISCALE O PARTITA IVA?
Come indicato di seguito il Circolo ha l'obbligo di richiedere il Codice Fiscale.
Nel momento in cui il Circolo intende svolgere attività commerciale è obbligato a richiedere la
partita IVA.
La richiesta del codice fiscale
La richiesta d'attribuzione del codice fiscale è obbligatoria e va presentata all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente utilizzando un apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione.
La richiesta va sottoscritta e presentata dal rappresentante legale oppure da persona da lui delegata che dovrà essere munita di delega scritta e copia del documento d'identità del Legale Rappresentante.
Alla richiesta di codice fiscale deve essere allegato l'Atto Costitutivo e lo statuto dell'associazione.
Ogni successiva variazione dei dati relativi alla denominazione, alla sede legale ed al legale rappresentante dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in
sede d'attribuzione.
L'attribuzione del numero di codice fiscale (e quindi l'iscrizione all'anagrafe tributaria) non comporta, in linea di principio, alcun obbligo fiscale per l'associazione.
Nel quadro C vanno riportati i dati del legale rappresentante.
*II Presidente può, comunque, delegare un'altra persona alla presentazione del modulo compilando e firmando l'ultimo riquadro e allegando fotocopia di un suo documento di riconoscimento.
LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO (E DELL'ATTO COSTITUTIVO)
Una volta ottenuto il codice fiscale si potrà procedere con la registrazione dell'atto costitutivo e
dello statuto.
A tal fine occorre pagare l'imposta di registro mediante delega di pagamento, mod. F23, da pre-
114
La guida associativa 2009
sentare in banca, ad un ufficio postale o al concessionario della riscossione, indicando il codice
tributo 109T per il versamento dell'imposta di registro che ammonta a euro 168,00, i diritti di segreteria e presentare la richiesta di registrazione all'Ufficio delle Entrate.
La richiesta di registrazione può essere presentata da chiunque, senza specifica delega, su apposito modello reperibile presso gli uffici finanziari da presentare all'Ufficio del Registro (atti privati) o all'ufficio delle Entrate competente, se istituito.
Ad essa vanno allegati due copie dell'atto costitutivo e dello statuto in originale redatti su carta
bollata oppure su carta comune sulla quale devono essere applicate marche da euro 14,62 ogni
100 righe e copia del modello di versamento (F23) dell'imposta di registro.
Se a seguito di un' assemblea dei soci si procede a modificare lo statuto occorre provvedere a registrare il nuovo statuto con le stesse modalità su indicate e comunicare le variazioni all'Agenzia
delle Entrate con lo stesso tipo di modulo utilizzato in occasione della richiesta di attribuzione
del codice fiscale o della partita iva.
I REQUISITI STATUTARI PER I CIRCOLI AFFILIATI AICS
L'art.148 del TUIR (ex art. 111), al comma 8, dispone che tutti i circoli e le associazioni, al fine di
beneficiare delle agevolazioni fiscali dettate a favore degli enti non commerciali, devono uniformare il proprio atto costitutivo o lo statuto, redatto, come visto, in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata, alle seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/66 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (Bilancio) secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f ) intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilità della stessa.
L'inserimento delle suddette clausole nei relativi statuti, che garantirebbero, in linea di principio
il carattere non lucrativo dell'attività sociale, non è obbligatorio, ma costituisce una condizione
per poter beneficiare del trattamento fiscale più favorevole.
Qualora il circolo o l'associazione non si adegui alle clausole di cui sopra non potrà godere delle
agevolazioni fiscali previste.
GLI ULTERIORI REQUISITI STATUTARI PER
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALL'AICS
Con l'entrata in vigore dell'art. 90 della Legge 289/2002, a partire dal 1 gennaio 2003, sono state
previste disposizioni particolari per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Il legislatore fiscale vincola il godimento dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive
alla presenza di ulteriori requisiti.
Come fare un circolo
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Non è più sufficiente quindi avere uno statuto che preveda finalità sportive e svolgere detta attività per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Occorre qualcosa in più: in primo luogo il riconoscimento da parte di una Federazione Sportiva
Nazionale o di un Ente di Promozione Sportiva (quale è l'AICS).
Inoltre lo statuto deve prevedere quanto indicato nell'art 90 ai commi 17,18, 18 bis:
■ Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale
la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
o Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve
tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si
applicano le disposizioni del codice civile;
f ) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e
delle associazioni;
■ E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
■ Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione
assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.
REGISTRO CONI
L'art. 7 del D.L. 28/05/2004 n. 136 stabilisce che il CONI è l'unico organismo certificatore della
effettiva attività sportiva delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Lo Statuto CONI prevede la possibilità di delegare il riconoscimento delle finalità sportive alle Federazioni Sportive Nazionali,alle Discipline associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Tuttavia è il CONI che deve trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Il CONI con propria delibera ha istituito un apposito registro tenuto in via telematica sul proprio
sito internet (www.coni.it)
L'iscrizione nel registro deve avvenire a cura delle singole società e associazioni sportive dilettantistiche.
116
La guida associativa 2009
Sempre l'art. 7 del D.L. 136/2004 stabilisce che solo con il riconoscimento del CONI si potrà usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 90 della Legge 289/2002.
Ricordiamo infine che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, nelle more dell'emanazione dei Regolamenti ebbe a precisare che “le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002,
sempre che adeguino gli Statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da emanare ai
sensi del comma 18 dello stesso art. 90”
I REQUISITI PER LE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)
L'AICS appartiene alla ristretta categoria delle associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali iscritte nel Registro Nazionale e riconosciute dal Ministero degli Interni. Questo consente ai circoli ad essa affiliati di diventare a loro volta associazioni di promozione sociale se ne
ricorrono i requisiti e se il Comitato Provinciale chiede alla Direzione Nazionale AICS l'iscrizione;
ovvero se provvedono direttamente all'iscrizione nei registri Provinciali istituiti con specifiche
leggi regionali.
Ai fini dell'iscrizione nei registri delle APS nello statuto dei circoli oltre all'indicazione della sede
legale devono essere previsti secondo la legge 383/2000:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f ) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla
particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti o obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Poiché numerose sono le associazioni sportive iscritte nei registri delle APS in sede di revisione
degli elenchi delle associazioni iscritte sono sorte alcune difficoltà in relazione alla devoluzione
del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.
Infatti l'art. 90 della legge 289/2002 prevede per le associazioni sportive la devoluzione ai fini
sportivi mentre la legge 383/2000 prevede la devoluzione a fini di utilità sociale e la legge
917/86 TUIR art. 148 prevede la devoluzione ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità.
Il punto d'incontro, in molti casi accettato dalle Federazioni Sportive e dalle Amministrazioni Provinciali è stato:“devoluzione a fini sportivi o di utilità sociale salvo diversa disposizioni di legge”.
2. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Come già detto in premessa caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le entrate
finanziarie sono rilevanti fiscalmente.
Sono assoggettate ad imposizione ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi IRES (ex IRPEG) ed
Come fare un circolo
117
IRAP solo le entrate derivanti da attività commerciali.
Inoltre, ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che, alcuni proventi pur essendo oggettivamente commerciali perdono, in base a specifiche disposizioni legislative, tale natura e non concorrono quindi alla formazione del reddito.
Occorre pertanto saper distinguere le entrate tra:
- proventi non commerciali o istituzionali
- proventi commerciali
- proventi esclusi dalla formazione del reddito imponibile
al fine di poter definire con correttezza gli obblighi sia di natura contabile che fiscale che derivano dallo svolgimento dell'attività posta in essere.
ENTRATE ISTITUZIONALI
I circoli e le associazioni che rispettino i requisiti statutari previsti dall'art.148, comma 8 del TUIR,
(ex art.111) non devono assoggettare a tassazione quelle tipologie di ricavo considerate dalla normativa fiscale entrate non commerciali, ossia:
1. Quote associative ovvero le somme che vengono versate per poter essere considerati “soci”
dell'associazione a norma di statuto. Tali somme vengono di regola versate annualmente e, in alcune associazioni, vanno sotto il nome di tesseramento.
2. Contributi liberali da enti pubblici per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione o circolo.
Sono tali quei contributi che gli enti pubblici erogano semplicemente come contributo che ha lo
scopo di finanziare l'attività istituzionale del circolo ritenuta di interesse pubblico e non come
corrispettivo di una prestazione o servizio ricevuto.
Poiché in tal caso il contributo è destinato al perseguimento di finalità istituzionali dell'associazione, non dovrà essere assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall'art 28 del DPR 600/1973.
3. Contributi liberali da parte di privati (società o persone fisiche) anche in questo caso deve trattarsi di somme erogate per sostenere le finalità istituzionali dell'associazione o circolo senza
chiedere nulla in cambio all'associazione. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2003 le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e persone giuridiche in favore delle associazioni
sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% di quanto
versato, fino al limite massimo di 1.500,00 euro (sempre in base all'art. 15 del TUIR il limite massimo per le associazioni di promozione sociale è elevato a euro 2.065,83). Condizioni per fruire
della detrazione è che il versamento sia effettuato tramite: bollettino di conto corrente postale,
bonifico bancario, assegno non trasferibile,bancomat o carta di credito.
I relativi giustificativi devono essere intestati all'associazione destinataria. Questa condizione di
“trasparenza” si lega alla norma che obbliga le associazioni sportive dilettantistiche (art.25, comma 5, L.n.133/99) a servirsi di apposito conto corrente bancario o postale per tutte le movimentazioni finanziarie in entrata ed uscita, sia di ambito istituzionale che commerciale, quando queste
siano di importo pari o superiore ai 516,46 euro.
IIn materia di erogazioni liberali è intervenuto il decreto legge n. 35 del 14.03.2005 noto come
“più dai, meno versi”. I soggetti beneficiari sono le ONLUS e le APS iscritte nel Registro Nazionale
e nei Registri Regionali e Provinciali.
Le modalità di erogazione sono “c/c postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito”.
Le erogazioni sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque non oltre euro
70.000 annui.
Le agevolazioni fiscali derivanti da questo DL non sono cumulabili con altre agevolazioni e quindi
sono alternative le une alle altre.
La disposizione sembra non favorire le associazioni di piccole dimensioni in quanto gli obblighi
contabili e di rendicontazione sono considerevoli e precisamente:
- tenuta del libro giornale con il sistema della partita doppia al fine di avere una completezza
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La guida associativa 2009
e analiticità dei fatti di gestione
- tenuta del libro inventari con distinzione fra attività istituzionali e commerciali e riporto del
bilancio di competenza di ciascun esercizio completo di relazione sulla attività svolta.
Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle suindicate disposizioni sono:
- indeducibilità delle somme versate per il donante oltre alle sanzioni relative
- responsabilità solidale dell'associazione per le maggiori imposte accertate e relative sanzioni.
Pertanto considerate le caratteristiche dei circoli AICS risulta molto problematica l'applicazione
di questa legge.
4. Prestazioni svolte verso gli associati, o altre associazioni che svolgono medesima attività e
suoi associati(altri circoli AICS), anche dietro corrispettivi specifici (art.148, comma 3, TUIR) come
le quote supplementari
versate per poter partecipare a singole attività organizzate dall'associazione quali ad esempio
corsi, tornei,campionati ecc.:
Per poter considerare queste entrate neutre fiscalmente è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
- le attività agevolate devono essere effettuate da particolari categorie di sodalizi
quali ad es. associazioni culturali, assistenziali, sportive dilettantistiche;
- i loro statuti contengano tutte le clausole previste dall'art 148, TUIR
- le prestazioni di servizi devono essere rese ai soli associati;
- le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
5. Cessioni, anche a terzi, di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (art. 148, comma 3, TUIR), se:
- rese solo da alcune associazioni (con scopi culturali, assistenziali, sportivi, ecc.);
- effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.
E' il caso dell'associazione che stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente
(e quindi non esclusivamente) agli associati. In tal caso gli eventuali proventi legati a tali vendite
rientrano tra le entrate istituzionali.
6. Somministrazione di alimenti e bevande se conseguiti da associazioni e circoli affiliati all'AICS (e
come tali possibili Associazioni di Promozione Sociale se il loro statuto contiene tutte le clausole previste dalla legge) (art.148, comma 5), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- esercitate presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale;
- siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- siano effettuate nei confronti degli stessi iscritti, associati o partecipanti anche di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (altri circoli AICS).
7. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se conseguiti da associazioni e circoli affiliati all'AICS (come tali possibili Associazioni di Promozione Sociale se il loro statuto contiene tutte le
clausole previste dalla legge) (art.148, comma 6), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- siano effettuate nei confronti degli stessi iscritti, associati o partecipanti anche di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (altri circoli AICS).
8. Attività commerciali minori non imponibili. E' il caso dei proventi da prestazioni di servizio
(art.143,comma 1, TUIR) verso associati non rientranti nell'art. 2195 c.c. quando soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
Come fare un circolo
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- sono erogate senza una specifica organizzazione;
- sono erogate verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.
Tale disposizione può interessare le associazioni ed i circoli di più modeste dimensioni, che svolgono saltuariamente le attività in questione.
ADEMPIMENTI DI UNA ASSOCIAZIONE CON ENTRATE SOLO ISTITUZIONALI
I circoli affiliati all'AICS che svolgono solo attività istituzionale come tale irrilevante fiscalmente:
■ non devono richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, ma solamente il numero di codice fiscale;
■ sono considerate ai fini delle imposte indirette (IVA) come consumatori finali;
■ non devono presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO Enti non Commerciali) semprechè non abbiano redditi di altra natura (ad esempio redditi fondiari);
■ non devono presentare la dichiarazione IVA;
■ devono presentare, se ne ricorrono i presupposti, (vedi nella parte dichiarazione IRAP e mod.
770) la dichiarazione IRAP e mod. 770 ovvero dichiarazione sostituti d'imposta;
■ non sono civilisticamente obbligate alla tenuta d'alcun registro o libro contabile, ma devono
tenere la documentazine disponibile ad eventuali controlli.
Devono comunque tenere una prima nota in cui registrare progressivamente tutte le entrate e le
uscite in modo da potere dimostrare l'utilizzo delle somme in ogni modo percepite, e compilare il
rendiconto annuale da far approvare annualmente all'assemblea dei soci;
Questo rendiconto potrà servire anche in sede di eventuale verifica fiscale per dimostrare che tutte le entrate rientrano tra quelle di natura istituzionale e che l'eventuale avanzo di gestione è stato reinvestito nell'ambito dell'attività sociale (ovvero riportato a nuovo nell'esercizio successivo).
Il rendiconto dovrà essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n° 124 del
12/5/1998); questo vuol dire che dovrà essere conservata tutta la documentazione di spesa (quali fatture, ricevute fiscali, scontrini) intestata all'associazione.
3. L'ATTIVITA' COMMERCIALE
Nel perseguimento delle finalità istituzionali nulla vieta che, pur non essendo previsto dallo statuto, l'associazione ponga in essere delle attività commerciali seppure in modo non esclusivo o
principale al fine di reperire risorse finanziare da impiegare per il perseguimento del suo scopo
istituzionale.
ENTRATE COMMERCIALI
Tutti gli ulteriori proventi non ricompresi fra quelli elencati tra quelli istituzionali assumono natura commerciale e quindi, come tali, contribuiscono a formare componenti positivi di reddito.
Tra questi rientrano a titolo esemplificativo:
1) Cessione di prodotti nuovi acquistati per rivendita: quando ad esempio l'associazione acquisti
dei beni(indumenti, divise, attrezzi, ect) tenendoli in magazzino per rivenderli ai soci che ne facciano richiesta. Tale attività è sempre di natura commerciale anche nel caso in cui il prezzo di vendita sia uguale o inferiore a quello dell'acquisto. Unica eccezione è data dal c.d. gruppo d'acquisto ossia un gruppo di soci decide di acquistare insieme un certo bene e ciò avviene tramite l'associazione. La differenza tra “gruppo di acquisto” e quella sopra ipotizzata dell'eventuale “disponibilità della merce su richiesta” è data dal realizzarsi, in quest'ultimo caso, di una specie di “magazzino” ciò che, invece, non accade quando sono i soci a richiedere preliminarmente la merce.
Situazione analoga di commerciabilità si ha nel caso in cui sia il posto di ristoro a vendere prodotti per asporti quali, ad esempio, vini, panettoni, ecc.; per la vendita di prodotti è necessaria una
speciale licenza di vendita.
2) Bar gestito direttamente dal circolo attraverso soci volontari o dipendenti con la somministrazione di pasti (ristorante) riservata ai soli soci. La sola attività di somministrazione pasti è consi-
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La guida associativa 2009
derata attività commerciale. Nel caso in cui il circolo opti per la legge 398/91 non è obbligatorio il
rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
3) Organizzazione di gite e viaggi: che non avviene per il tramite di un'agenzia autorizzata, ma
che è gestita direttamente dal circolo, quale attività ricreativa per i soci, costituisce attività commerciale anche nel caso in cui alla gita partecipino esclusivamente i soci dell'associazione medesima. Si ricorda che non costituisce esercizio di attività commerciale, ai soli fini delle imposte sui
redditi, l'organizzazione di gite e viaggi svolta in attuazione degli scopi istituzionali ad opera di
un' associazione di promozione sociale affiliata ad Ente di promozione sociale;
4) Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento, ossia quelle in cui il pubblico per
accedere al luogo dello svolgimento è tenuto al versamento di una somma di denaro;
5) Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorte: l'organizzazione di queste attività, per le quali è prevista una corresponsione di somme a fronte dei servizi o dei beni ceduti, rientra fra le attività commerciali. Fanno eccezione i fondi pervenuti alle associazioni a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o campagne di sensibilizzazione (cfr. l'art. 143 ex 108, 2-bis, lett. a del Tuir, così come integrato dall'art. 2 del D. Lgs. N. 460/97 vedi infra);
6) Pubblicità commerciale: questa voce costituisce senz'altro l'introito commerciale più diffuso
per un'associazione.
Rientrano sotto questo titolo tutti i proventi che l'associazione consegue per mettere a disposizione delle aziende spazi pubblicitari nell'ambito della propria attività. Sono, pertanto, ricomprese le sponsorizzazioni sugli indumenti, i cartelloni all'interno dell'impianto, la pubblicità su manifesti, giornalini sociali, dépliants e quant'altro sia organizzato dall'associazione con la presenza
di messaggi pubblicitari; per la pubblicità è sempre obbligatoria l'emissione di fattura.
7) Prestazioni di servizi a non soci: tutto ciò che l'associazione incassa da non soci per i servizi effettuati a loro favore costituisce introito commerciale;
8) Prestazioni di servizi a soci nell'ipotesi in cui l'associazione non abbia adeguato il proprio statuto ai requisiti, visti in precedenza, previsti dall'art. 148 (ex art. 111);
9) Contributi da enti pubblici quando ricevuti per lo svolgimento di attività di impresa. In questo
caso l'ente è tenuto ad operare una ritenuta del 4%. La Finanziaria per il 2003 (L.n.289/2002,
art.90, comma 4) stabilisce che qualora il contributo sia erogato dagli enti di promozione sportiva
(AICS), non è obbligatorio operare la ritenuta.
Gli esempi sopra descritti sono solo alcuni dei possibili proventi di natura commerciale che un'associazione può conseguire.
Vanno poi aggiunti a questo elenco tutti quei proventi che non possono essere ricompresi tra
quelli di natura istituzionale.
Nel momento stesso in cui l'associazione ricavasse proventi di tale natura si proporrà la questione della disciplina dei medesimi sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi.
DIFFERENZA DI AGEVOLAZIONI FISCALI TRA IVA E IRES
Normalmente le agevolazioni ai fini del reddito (IRES) ricorrono anche ai fini IVA con due sole eccezioni e precisamente:
- contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato
o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali dagli enti non commerciali.
L'agevolazione è indicata nell'art. 143 del TUIR ma non trova alcun riferimento ai fini IVA nel DPR 633/72
- organizzazione viaggi e soggiorni turistici semprechè le predette attività siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e siano effettuate nei confronti degli iscritti associati o partecipanti
(deve trattarsi di persone in possesso della tessera AICS)
L'agevolazione è indicata nell'art. 148 del TUIR ma non trova alcun riferimento ai fini IVA nel DPR 633/72.
Pertanto qualora un circolo AICS svolga una delle due suindicate attività deve obbligatoriamente
Come fare un circolo
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richiedere la partita IVA e sulla base del regime contabile scelto è tenuto all'osservanza dei relativi obblighi imposti dal DPR 633/72.
APPROFONDIMENTI SU ALCUNE ENTRATE
Bar interni
Esistono tre diverse ipotesi maggiormente ricorrenti.
1) bar condotto direttamente dal circolo o associazione attraverso soci volontari o dipendenti, le cui
somministrazioni(bevande, qualche alimento (panini toast ecc.) e non pasti (servizio al piatto) siano
fornite esclusivamente a favore dei soli associati o degli aderenti alla medesima associazione nazionale riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni. Tali entrate non sono da considerarsi commerciali, né imponibili ai fini fiscali a condizione, come chiarito precedentemente, che l'associazione abbia adeguato il proprio statuto inserendo le clausole statutarie indicate dall'art. 5 del decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tali entrate sono altresì irrilevanti fiscalmente nel caso in cui, in
mancanza di una specifica organizzazione di impresa, i corrispettivi non eccedano i costi di diretta
imputazione. Di converso, ove la struttura fosse dotata di un'organizzazione d'impresa, l'unica possibilità per fruire della non imponibilità sarebbe l'adeguamento dello statuto;
2) bar gestito direttamente dal circolo con la costituzione di una associazione in partecipazione.
Gli associati sono una o più persone fisiche che partecipano agli utili del bar secondo % fissate
dalle parti. Gli associati devono essere iscritti alla gestione separata INPS ed i loro compensi sono soggetti a ritenuta d'acconto IRPEF. La licenza rimane intestata al Circolo - non serve il registratore di cassa fiscalizzato e la gestione del bar ha una contabilità separata (tuttavia sempre
istituzionale) dalle altre attività al fine di determinare la partecipazione agli utili degli associati.
3) bar interno al circolo o associazione affidato in gestione a terzi. I compensi derivanti dalla gestione sono senz'altro da considerarsi di natura commerciale e quindi imponibili ai fini fiscali,
mentre per quanto riguarda il gestore, questi dovrà rilasciare scontrino fiscale o ricevuta fiscale
con ciò che ne consegue ed essere iscritto al REC.
Nel caso in cui le somministrazioni siano fornite anche a non soci (ad esempio bar all'interno di
un impianto sportivo dove si svolgono incontri aperti al pubblico). Tali incassi costituiscono reddito d'impresa e sono quindi soggetti alla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali.
(Tale attività può essere effettuata dai circoli AICS a condizione che il Presidente o un suo delegato sia iscritto al REC e sia concessa una autorizzazione comunale per esercizio pubblico).
Proventi da pubblicità e sponsorizzazioni
I proventi ricevuti da associazioni o circoli a titolo pubblicità o sponsorizzazioni sono, in ogni caso, considerati proventi commerciali e quindi tassabili (IVA ordinaria o IVA forfettaria L. 398/91).
Grazie alla legge Finanziaria 2003, ( L.n.289/2002) all'art.90, comma 8, gli imprenditori che erogano somme di denaro a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, per fini pubblicitari e di sponsorizzazione, potranno dedurre tali spese integralmente o in quote costanti per
cinque esercizi, in quanto, nel limite di 200.000,00 euro, le stesse costituiranno sempre Spese di
Pubblicità, ossia “spese sostenute a fronte di una controprestazione con lo scopo di diffondere
l'immagine della società, allargare la propria clientela oppure aumentare le vendite di determinati prodotti”.
Inoltre con la legge finanziaria 2005 (L.n. 311/2004) la pubblicità in qualunque modo realizzata
negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000
posti è considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.
Pertanto, contrariamente al passato, i soggetti che erogano denaro ad associazioni sportive per
fini pubblicitari e di sponsorizzazione, non correranno più il rischio che l'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, possa configurare tali uscite come Spese di Rappresentanza (“spese
effettuate in assenza di controprestazione per offrire al pubblico un'immagine positiva dell'impresa o dell'attività della stessa”), con conseguente irrogazione di maggiori imposte, interessi e
122
La guida associativa 2008
sanzioni, in quanto parzialmente deducibili.
Resta però inteso che le società ed associazioni sportive che registrano tali entrate avranno l'obbligo di giustificarle “…mediante specifica attività del beneficiario..”, ovverosia dovranno dimostrare l'effettiva esistenza di un regolare contratto di sponsorizzazione o il versamento di denaro
con specifica finalità di pubblicità o ancora dare visione pratica che la controprestazione (ad
esempio l'esposizione del logo o del marchio della società sponsorizzante) sia avvenuta.
Inoltre, nel caso in cui un'azienda corrisponda ad una società o associazione sportiva dilettantistica somme non giustificate da alcuna attività da parte di queste ultime, le stesse saranno totalmente indeducibili dal reddito d'impresa.
ENTRATE ESCLUSE DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
L'art. 143, comma 2-bis, del T.U.I.R. (ex art. 108) introduce un trattamento particolarmente agevolato per gli enti non commerciali prevedendo che alcune entrate di natura obiettivamente commerciale non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Si tratta di:
a) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività.
Per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge 398/91 a queste due fattispecie si aggiungono anche i proventi realizzati nello svolgimento di
attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali nei limiti stabiliti dall'art. 37, comma 2,
lett. a) legge 342/2000
■ Raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagna di
sensibilizzazione. Le anzidette attività fruiscono anche dell'esclusione dal campo di applicazione
dell'IVA e dell'esenzione da ogni altro tributo.
■ Contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in regime di
convenzione se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di attività aventi finalità sociale, che devono rientrare tra quelle
tipiche dell'associazione o circolo;
- le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione. … .
Come fare un circolo
123
- entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio i circoli devono redigere un apposito rendiconto
per ogni manifestazione corredato da una relazione illustrativa delle entrate e delle spese.
Adempimenti contabili
Sotto il profilo degli adempimenti contabili le associazioni che effettuano raccolta occasionale di fondi
o organizzano le due manifestazioni “decommercializzate” devono, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta fondi o manifestazione. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.
Il rendiconto non deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi né va trasmesso in alcun modo all'Amministrazione Finanziaria. Deve essere però tenuto e conservato al pari degli altri documenti contabili, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
La determinazione del reddito tassabile degli Enti non commerciali, una volta identificata l'attività commerciale ai fini delle Imposte dirette, è assoggettata alle disposizioni generali relative alla
determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES (ex IRPEG).
L'Imposta sul Reddito delle Società (IRES che a partire dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l'IRPEG),
è pari al 27,50% (a partire dall'esercizio 2008) del reddito complessivo prodotto nel periodo di riferimento (che può anche non coincidere con l'anno solare).
Il “reddito complessivo” è dato dalla somma dei seguenti redditi:
- FONDIARI (Reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali)
- DI CAPITALE (Reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a
titolo di imposta, ad esempio, gli interessi su c/c bancario)
- DI IMPRESA (Reddito imponibile derivante dall'attività commerciale)
- DIVERSI (Redditi residuali tassati come ad esempio attività commerciali occasionali)
ADEMPIMENTI DI UN'ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI
PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI PER LE SOLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
La legge 133/99 convertita in legge 342/2000 nel suo art. 25 ha previsto una particolare agevolazione per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91.
La legge 289/2002 ha esteso il beneficio alle società di capitali senza scopo di lucro ed alle proloco.
La legge 350/2003, art. 2 comma 31, ha esteso il beneficio alle associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite e senza fini di lucro.
Pertanto i circoli AICS che possono usufruire dell'agevolazione sono solo quelli che svolgono attività sportiva e le associazioni suindicate di cui alla legge 350/2003 art. 2 comma 31.
La legge prevede, per un numero di eventi annui non superiori a due e per un importo non superiore ad euro 51.645,69, che non concorrono a formare il reddito imponibile i seguenti proventi:
a) realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (è scomparsa l'iniziale occasionalità e saltuarietà degli eventi per cui le suddette attività
rimangono soggette ad IVA).
b) Realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi da realizzarsi in coincidenza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione.
La legge ed il successivo regolamento precisano che:
- detti proventi non concorrono a determinare il plafond di euro 250.000;
- concorrono a determinare il plafond solo i proventi che eccedono, complessivamente nel
l'ambito dei 2 eventi, euro 51.645.49, e i proventi degli eventi successivi al secondo
I circoli e le associazioni affiliati AICS che oltre alla propria attività istituzionale svolgono anche
attività commerciale:
- devono richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA e scegliere il regime
contabile da adottare
- sono soggetti passivi IVA e sono tenuti ai rispettivi adempimenti
in relazione al regime contabile adottato;
- devono tenere una contabilità commerciale separata da quella istituzionale e seguire
le regole del TUIR per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette;
- devono tenere i libri contabili obbligatori;
- sono soggetti passivi alle imposte sui redditi IRES ed all' IRAP;
- devono presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IRAP e
la dichiarazione IVA annuale e se ne ricorrono i presupposti la dichiarazione
dei sostituti d'imposta modello 770.
4. I REGIMI CONTABILI
LA RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE
L'associazione che inizia un'attività di natura commerciale deve per prima cosa richiedere il numero di Partita IVA all'Agenzia delle Entrate, compilando il modello AA7/9.
Nel quadro A bisogna barrare il numero 2 "inizio attività" ed indicare il numero del Codice Fiscale
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Come fare un circolo 1 2 5
La guida associativa 2009
e la data di inizio.
Nel quadro B devono essere evidenziati i dati dell'associazione: denominazione, natura giuridica
(indicare12 per le associazioni non riconosciute), il volume d'affari dei proventi commerciali presunto, il codice e la descrizione dell'attività, il luogo di conservazione delle scritture contabili.
Nel quadro C devono essere indicati i dati del legale rappresentante.
Nel quadro E deve essere indicato il luogo di conservazione delle scritture contabili se diverso
dalla sede legale.
Nel quadro G devono essere indicati gli altri eventuali luoghi in cui vengono esercitate le attività.
All'atto della richiesta della P. IVA deve scegliere un regime contabile e provvedere, quindi, alla
tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa fiscale, attraverso le quali ricavare gli elementi che consentono di determinare il reddito imponibile.
L'opzione di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Questo principio si applica anche con riferimento all'opzione per la determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche.
Per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di una serie
di adempimenti che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale.
Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi
per avvalersi del regime scelto.
Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo
comunicato, decide di versare l'IVA trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti
effettuati con le regole e alle scadenze stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente.
E' obbligatorio tenere separata la contabilità commerciale da quella istituzionale. Conseguentemente sia i documenti emessi che quelli ricevuti devono avere una numerazione separata. Questo
risponde all'esigenza di dare trasparenza alla gestione e di facilitare la determinazione del reddito d'impresa per quei circoli che nel periodo d'imposta hanno esercitato attività commerciale.
Tra le possibili scelte abbiamo:
- regime di contabilità ordinaria
- regime di contabilità semplificata
- regime forfetario di cui alla Legge 398/91
- regime forfetario ex art. 145 DPR 917/86
Esaminiamo in sintesi i vari regimi, dando maggior risalto a quello forfetario previsto dalla legge
398/91 che risulta particolarmente interessante sia sotto il profilo delle semplificazioni contabili
che dei vantaggi fiscali previsti ai fini della determinazione delle imposte.
IL REGIME FORFETARIO - LEGGE 16 DICEMBRE 1991 N° 398
E' un regime di particolare favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli enti
di promozione sportiva come l'AICS che hanno entrate commerciali non superiori a euro 250.000.
Questo regime forfetario (esteso alle associazioni senza fini di lucro e alle pro-loco dalla legge n.
66/1992) prevede la determinazione forfetaria delle imposte sia ai fini dell'IVA che dell'IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.
Presupposti
L' Associazione che intende adottare tale regime, deve essere in possesso di una serie di requisiti.
■ essere affiliata alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti (come è l'AICS) nel caso di svolgimento di attività sportiva
■ svolgere attività sportiva dilettantistica, così come definita dalle norme regolamentari dell'ente a
cui si è affiliati;
■ aver conseguito nell'esercizio di attività commerciali, nel periodo d'imposta precedente, o presumere di conseguire per chi inizia un'attività commerciale, proventi commerciali per un importo
non superiore a 250.000,00 euro;
■ esercitare l'opzione attraverso una comunicazione all'ufficio SIAE competente. Tale opzione va
esercitata prima dell'inizio dell'anno solare, e comunque prima dell'inizio dell'esercizio sociale
ed è vincolante per un quinquennio;
■ le associazioni di nuova costituzione devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione ed il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.
A partire dal 1 gennaio 2004, ( art. 2 co. 31 L. 350/2003) le norme di cui alla Legge 398/91 si applicano anche ad:
a) associazioni bandistiche
b) cori amatoriali
c) filodrammatiche
d) associazioni di musica e danza popolare che siano legalmente costituite e non abbiano fini di lucro.
Come si esercita l'opzione
L'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfetario, quindi entro il 31 dicembre 2009 per l'anno 2010.
Successivamente occorre comunicare all'Amministrazione finanziaria presentando il quadro VO
della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un'apposita
casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.
L'opzione è vincolante per 5 anni per effetto dell'estensione di cui alla legge 66/92 sopra indicata l'opzione può essere esercitata anche dalle associazioni affiliate ad una associazione nazionale di promozione sociale (APS) come è l'AICS, riconosciuta dal Ministero degli Interni per il carattere assistenziale delle proprie finalità.
Adempimenti contabili
Le associazioni che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono esonerate dai seguenti obblighi:
■ Tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro IVA acquisti, vendite, corrispettivi cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari ecc.);
■ Rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati (D.M. 21.12.1992
(G.U. n. 300 del 22.12.1992)
■ Presentazione della dichiarazione annuale IVA;
■ Esonero dagli obblighi di fatturazione (tranne che per pubblicità-sponsorizzazione-cessione di
diritti radio-TV) e registrazione;
■ Esonero dalla redazione dell'inventario.
E' opportuno sottolineare che l'esonero dall'emissione della fattura non significa divieto bensì
una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l'unico veicolo per la controparte atto a dedurre l'IVA addebitata.
Le associazioni devono:
■ conservare le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare.
Le associazioni che optano per la 398/91 godono delle ulteriori seguenti agevolazioni:
- sistema forfetario di determinazione dell'IVA
- determinazione forfetaria del reddito imponibile
Imposta sul valore aggiunto
Ai fini IVA i circoli devono istituire solo il registro previsto dal D.M. 11/2/97 che va sotto il nome di
“Registro IVA MINORI”. Il registro non è soggetto a vidimazione.
126
La guida associativa 2009
L'imposta si assolve ai sensi dell'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/72 , il quale prevede un particolare regime di determinazione dell'I.V.A. dovuta dai soggetti che esercitano attività di spettacolo.
I circoli devono annotare, entro il 15 del mese successivo, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale (con riferimento al mese precedente), nel registro “I.V.A. MINORI” l'Iva da versare è determinata, in deroga ai principi generali, applicando all'IVA a debito le seguenti detrazioni forfetarie:
■ 50% sull'IVA incassata per i proventi commerciali generici (ad es. pubblicità, prestazioni di
servizi, biglietti)
■ 10% sull'IVA incassata per le prestazioni di sponsorizzazione
■ 1/3 sull'IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse allo spettacolo sportivo.
esempio:
Proventi commerciali generici: euro 10.000,00 IVA 20%: euro 2.000,00
Detrazione riconosciuta (50%): euro 1.000,00
IVA da versare: (2.000,00 - 1.000,00) euro 1.000,00
Proventi da sponsorizzazione: euro 10.000,00 IVA 20%: euro 2.000,00
Detrazione riconosciuta (10%): euro 200,00
IVA da versare: (2.000,00 - 200,00) euro 1.800,00
L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata trimestralmente entro
il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante delega unica di pagamento (Modello F24), senza maggiorazione di interessi.
TRIMESTRE
VERSAMENTO ENTRO
IL CODICE TRIBUTO
1° TRIM.
16 MAGGIO
6031
2° TRIM.
16 AGOSTO
6032
3° TRIM.
16 NOVEMBRE
6033
4° TRIM
16 FEBBRAIO
6034
Non deve essere presentata la dichiarazione I.V.A. annuale, la comunicazione I.V.A. e si è esonerati dal versamento dell'acconto.
Determinazione del reddito imponibile
Anche le imposte sul reddito vengono determinate forfetariamente applicando cioè un coefficiente di redditività, attualmente fissato nella misura del 3%, all'ammontare dei proventi commerciali
al netto d'IVA conseguiti nel periodo di imposta.
I proventi commerciali devono essere individuati in base al criterio di cassa.
Il reddito imponibile, determinato con le modalità sopra ricordate, va aumentato delle plusvalenze patrimoniali, dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive, dei
contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l'esercizio di attività commerciale.
Invece, sono esclusi, in quanto non concorrono alla formazione del reddito, oltre alle entrate considerate istituzionali, premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva
dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico.
Esempio:
Proventi commerciali: euro 10.000,00
Coefficiente di redditività 3%: euro 300,00
Imponibile IRES: euro 300,00
IRES dovuta: 27,50% di euro 300,00 euro 82,50
Il reddito imponibile determinato ai fini IRES (ex IRPEG) dovrà assolvere anche all'IRAP.
Se in corso d'anno viene superato il tetto di 250.000 euro di proventi, al di sopra dei quali non è
possibile usufruire dei benefici della Legge 398/91, si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in tema di contabilità. Pertanto, quando si verifica
questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l'IVA che per le imposte sui redditi, due differenti
periodi soggetti a diversi regimi tributari:
Come fare un circolo
127
■ nel primo (dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
■ nel secondo (dal mese successivo all'avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d'imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per
l'assolvimento dell'IVA e degli adempimenti contabili.
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PER OPZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 398/91
ASSOCIAZIONE … .............................................................................................................................
Via.....................................................................................................................................................
Citta'.................................................................................................................................................
C.f........................................................... P.IVA..................................................................................
Spett.le SIAE
Oggetto: Opzione ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398
Io sottoscritto......................................................nato a....................................................................
il...................................................Codice Fiscale..............................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione ...............denominata ...................................
con sede legale in.......................................................... Via..............................................................
Codice Fiscale....................................................................................................................................
Partita IVA.........................................................................................................................................
PREMESSO
di essere una Associazione senza scopo di lucro rientrante nella previsione di cui all'Art. 73 lett.
C) del D.P.R.917/86
❏ di svolgere attività sportiva dilettantistica;
❏ di essere affiliata alll'Ente di Promozione Sportiva AICS
❏ di avere conseguito nel periodo di imposta.................proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a euro 250.000
DICHIARA
di voler optare dal.........................per l'adozione del regime contabile per gli enti associativi, sia
ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, introdotto dalla L.16.12.1991 n° 398
Luogo e data
.................................................
Il Presidente
................................................
(❏ Barrare quelli che interessano)
IL REGIME ORDINARIO
E' il regime obbligatorio per quei circoli che nell'anno precedente hanno conseguito proventi
commerciali annui superiore a 309.874,13 euro per le prestazioni di servizi o a 516.496,90 euro
per attività diverse da quella di servizi.
Il reddito viene determinato in modo analitico, come differenza tra i ricavi e i costi effettivi.
Ai fini IVA si applica il cosiddetto regime IVA da IVA
Le scritture contabili obbligatorie sono:
■ registro delle fatture emesse;
■ registro dei corrispettivi;
■ registro degli acquisti;
128
La guida associativa 2009
■ libro giornale;
■ libro degli inventari;
■ registro dei beni ammortizzabili;
■ scritture ausiliare di magazzino;
■ libri paga e matricola se vi sono dipendenti.
A prescindere dal volume d'affari, se il circolo lo ritiene opportuno, può accedere al regime contabile ordinario tramite opzione.
IL REGIME SEMPLIFICATO
Possono fruire di questo regime contabile, previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, i soggetti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato ricavi non superiori a:
■ _ 309.874,14 per le prestazioni di servizi;
■ _ 516.456,90 per le altre attività.
Il reddito viene determinato in modo analitico, come differenza tra i ricavi e i costi effettivi.
L'IVA è determinata applicando il regime IVA da IVA.
Le scritture contabili obbligatorie sono:
■ registro delle fatture emesse;
■ registro dei corrispettivi;
■ registro degli acquisti;
■ registro dei beni ammortizzabili;
■ libri paga e matricola se vi sono dipendenti.
REGIME FORFETTARIO (art. 145 DPR 917/86 TUIR)
Fatto salvo quanto previsto dalle leggi 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche e
66/92 per le associazioni senza scopo di lucro, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata POSSONO OPTARE per la determinazione forfetaria del reddito di impresa.
La forfetizzazione prevede dei coefficienti di redditività da applicare ai ricavi:
- attività di prestazioni di servizi:
15% fino a euro 15.493,71
25% oltre euro 15.493,71 e fino a euro 309.874,14
- altre attività:
10% fino a euro 25.822,84
15% da euro 25.822,84 e fino a euro 516.456,90
Ai fini IVA non è prevista alcuna forfetizzazione e pertanto si applica il regime “IVA da IVA”
I registri obbligatori rimangono quelli previsti per il regime semplificato.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IVA E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
Dal 1.1.2007 tutti i titolari di P. IVA
DEVONO
Effettuare i pagamenti dell'IVA e delle imposte sul reddito con il mod. F24 ESCLUSIVAMENTE in
via telematica utilizzando una delle seguenti procedure:
1) FISCONLINE dell'Agenzia delle Entrate
2) Servizio Web CBI delle Banche per l'addebito Home-banking
3) Delega ad un intermediario abilitato
Secondo questa procedura non è più possibile compilare il mod. F24 e portarlo in Banca o in Posta per il pagamento.
Nessuna variazione invece i pagamenti da effettuare con il Mod. F23.
Come fare un circolo
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- Per le associazioni in possesso del solo CODICE FISCALE nulla è cambiato e possono quindi
continuare a pagare con il MOD. F24 cartaceo in Banca o in Posta.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
L'art. 149 del TUIR 917/86 stabilisce che:
“indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente (il circolo) perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta” secondo una serie di parametri.
Il 4° comma dello stesso articolo dispone che a partire dal 1/1/2003 le associazioni sportive dilettantistiche non perdono mai la qualifica di ente non commerciale.
Sulla base di quanto sopra indicato i circoli AICS interessati alla disposizione sono solo quelli che
non svolgono attività sportiva.
5. L'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
Dal 1° gennaio 2000 è stata abolita l'imposta sugli spettacoli e con essa le relative formalità, quali la compilazione della distinta o dichiarazione d'incasso e la liquidazione ed il pagamento del
tributo presso gli uffici della SIAE, che gravavano sui circoli, le associazioni e gli altri soggetti che
organizzano e gestiscono eventi cosiddetti spettacolistici.
Occorre distinguere tra:
■ attività di intrattenimento, per le quali è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA è determinata con uno speciale regime forfetario (salvo opzione per l'ordinario)
■ attività di spettacolo per le quali l'IVA è dovuta nei modi ordinari.
L'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato (C.M. 7.9.2000 n° 165/E).
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO
Sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate nella Tariffa, D.P.R:
640/1972:
1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione di concerti musicali, vocali e strumentali) ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, installati sia in luoghi pubblici o aperti al
pubblico sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio gokart;
Per gli apparecchi diversi da quelli meccanici (es. bowling) l'imposta si calcola con un sistema
analitico mentre per gli apparecchi meccanici l'imposta è determinata sulla base degli imponibili
forfetari medi comunicati annualmente con Decreto;
3) ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi destinati all'esercizio delle scommesse;
4) esercizio del gioco nelle case da gioco o altri luoghi a ciò destinati.
Le attività di intrattenimento indicate nel punto 2 -bigliardo, bowling, go-kart, ecc - senza pagamento di corrispettivi, sono escluse da tassazione se svolte per finalità agonistico-sportive, in
quanto in tal caso mancano delcarattere ludico. L'attività deve però essere svolta da associazioni
sportive dilettantistiche nell'ambito di manifestazioni riconosciute come agonistico-sportive.
ALTRI PAGAMENTI CON MOD. F24
- Per le associazioni titolari di P. IVA TUTTI i pagamenti da effettuare con il MOD. F24
devono essere effettuati in via telematica secondo le procedure sopra illustrate.
Base imponibile
La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dai biglietti o altri titoli di accesso ven-
130
La guida associativa 2009
duti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per
assistere o partecipare agli intrattenimenti, al netto dell'IVA in quanto dovuta
Partecipano inoltre alla base imponibile:
■ gli aumenti ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
■ i corrispettivi delle cessioni e prestazioni imposte obbligatoriamente quali servizi accessori;
■ gli abbonamenti, le sponsorizzazioni e la cessione di diritti radiotelevisivi, i contributi da chiunque erogati, il controvalore delle dotazioni indipendentemente dal soggetto fornitore e ogni altro
provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle
altre attività.
Qualora l'attività di intrattenimento sia organizzata per i propri aderenti o soci oltre al prezzo dei
titoli di accesso e dei posti riservati o ai valori corrisposti nei tre casi precedenti in relazione a
consumazioni maggiorate, servizi accessori obbligatori, abbonamenti, sponsorizzazioni, ecc., la
base imponibile deve anche comprendere le quote versate dai soci. Più precisamente nella base
imponibile rientra:
■ l'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti;
■ la parte delle quote o contributi riferibili alla attività di intrattenimento, se l'ente svolge anche
altre attività diverse dall'intrattenimento.
Per le manifestazioni organizzate per beneficenza a favore di enti pubblici e di Onlus la base imponibile è ridotta del 50%.
Aliquote IVA
Le aliquote d'imposta variano in funzione dell'attività esercitata e sono stabilite dalla Tariffa allegata al DPR 640/72 (modificato dal D. Lgs 60/99)
TIPOLOGIA ALIQUOTA
esecuzioni musicali 16%
utilizzazione di bigliardi, degli elettrogrammofoni, ecc. 8%
ingresso nelle sale da gioco 60%
l'esercizio del gioco nelle case da gioco 10%
apparecchi da intrattenimento e divertimento con scheda magnetica 6%
Detrazione forfetaria dell' IVA e termini di versamento
Il regime forfetario è il regime naturale in cui si ricade se non si opta per quello ordinario. Esso
prevede una detrazione IVA in misura percentuale all'IVA sulle vendite, indipendentemente dall'effettivo ammontare dell'IVA sugli acquisti.
La detrazione per le attività di intrattenimento ed attività connesse è del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Sono previste detrazioni in misura percentuale inferiore per le seguenti attività accessorie:
■ per prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è pari ad 1/10;
■ per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione è pari ad 1/3.
L'imposta sugli intrattenimenti e la relativa IVA va versata mediante modello F 24 entro:
■ il giorno 16 del mese successivo per le attività a carattere continuativo svolte in ogni mese solare
■ 5 giorni dalla conclusione della manifestazione per le attività occasionali
■ il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno solare per le quote o i contributi
associativi.
Gli adempimenti di natura contabile
Gli adempimenti di natura contabile sono:
■ certificare i corrispettivi degli intrattenimenti e delle operazioni accessorie complementari con
il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate,
Come fare un circolo
131
secondo le norme che regolano anche l'imposta sugli intrattenimenti (art.1 del D.P.R 30 dicembre
1999, n. 544);
■ tenere il registro degli acquisti sul quale annotare le fatture di acquisto e le bolle doganali di
importazione;
■ numerare e conservare le fatture emesse e i giustificativi contabili.
■ effettuare il versamento del tributo avverrà mediante delega unificata F24 contestualmente al
versamento dell'imposta sugli intrattenimenti.
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dai seguenti adempimenti:
■ fatturazione delle prestazioni salvo che per le sponsorizzazioni, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ovvero le prestazioni pubblicitarie;
■ registrazione dei corrispettivi percepiti;
■ presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva e della dichiarazione annuale.
Le associazioni hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
La comunicazione dell'opzione deve essere fatta alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare ed all'Agenzia delle entrate nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta
operata.
LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
Per altre classi o settori di attività, cosiddette di spettacolo, la nuova disciplina fiscale non prevede il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti ma, come vedremo, della sola IVA.
I settori esonerati dal nuovo tributo sono quelli che maggiormente interessano i circoli e le associazioni, ossia:
■ spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano;
■ spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo comunque ed ovunque dati al
pubblico, anche se in circoli e sale private;
■ spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti e spettacoli teatrali diversi dai precedenti;
■ balli, lezioni di ballo collettive, veglioni ed altri intrattenimenti di ogni natura, corsi mascherati
e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari
■ mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute ed altre manifestazioni simili.
La stessa disciplina di esonero potrà valere, in alcuni casi, anche per altre attività cosiddette collaterali. Un caso tipico è l'organizzazione, da parte di circoli o associazioni, di un servizio a pagamento
che consenta, non solo ai propri soci, ma a chiunque ne faccia richiesta, la visione degli incontri di
calcio professionistico trasmessi in forma codificata col sistema della “pay-Tv”. Anche queste attività sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti, anche se rilevanti ai fini IRES e IVA.
Regime IVA ordinario
I soggetti che esercitano attività spettacolistiche seguono in generale le norme ordinarie di determinazione dell'IVA e di tenuta della contabilità.
Gli ingressi omaggio non sono rilevanti ai fini IVA se nel limite del 5% dei posti disponibili.
Per le diverse attività di spettacolo dovrà applicarsi:
■ aliquota del 10% per:
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta,
commedia musicale, rivista;
- concerti vocali e strumentali;
- attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- spettacoli cinematografici;
132
La guida associativa 2009
-spettacoli sportivi di ogni genere con prezzo di ingresso fino a euro 12,91.
■ aliquota del 20% per:
-spettacoli sportivi di ogni genere con prezzo di superiore a euro 12,91.
-le altre attività spettacolistiche che non scontano l'imposta sugli intrattenimenti.
Gli adempimenti e gli obblighi previsti dal regime ordinario sono:
■ certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;
■ rilascio della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
■ emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessioni
■ concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica;
■ annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;
■ tenuta del registro degli acquisti in cui annotare in una apposita sezione anche le fatture emesse;
■ versamento con delega unificata Mod.F24 e presentazione dichiarazione periodica ed annuale.
Regime IVA forfetario ex art.74 - quater, DPR.633/72
Per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti che il fisco considera “minori”, ossia quelli il cui volume di affari è inferiore ad euro 25.822,84, è previsto un regime forfetario che consente:
■ totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
■ base imponibile determinata nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi (compresi quelli derivanti da attività non spettacolistiche);
■ sulla base imponibile si applicano diverse aliquote in relazione alle varie prestazioni effettuate (10%
sui corrispettivi da la somministrazione alimenti e bevande, 20% sui proventi da sponsorizzazione, ecc.)
È possibile optare per l'applicazione dell'imposta secondo il regime ordinario, con modalità già
vista (“comportamento concludente”). L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque valida per un quinquennio.
In ogni caso il regime ordinario subentra nell'anno solare successivo se viene superato il limite di
euro 25.822,84 di volume di affari.
Gli adempimenti e gli obblighi previsti da tale regime forfetario sono:
■ devono essere certificati i corrispettivi degli intrattenimenti e delle operazioni accessorie complementari con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;
■ deve essere tenuto il registro degli acquisti sul quale annotare le fatture di acquisto e le bolle
doganali di importazione;
■ devono essere numerate e conservate le fatture emesse e i giustificativi contabili.
■ versare l'IVA annualmente.
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dai seguenti adempimenti:
■ dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi;
■ dall'obbligo di liquidare mensilmente o trimestralmente;
■ dai relativi versamenti periodici IVA.
Regime forfetario ex L.n.398/91
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni
pro-loco che hanno optato per le disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 applicano le detrazioni forfetarie previste per gli intrattenimenti e quindi in generale la detrazione forfetaria del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili salvo le previste minori detrazioni
per le attività di sponsorizzazione (1/10) e concessione di diritti televisivi o radiofonici (1/3).
Esenzione dall'IVA sugli spettacoli
L'IVA sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 148 (ex 111), comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, qualora ricorrano le stesse condizioni:
■ comunicazione preventiva all'ufficio accertatore territorialmente competente;
Come fare un circolo
133
■ occasionalità della manifestazione;
■ concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
Obbligo di certificazione dei corrispettivi
Gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo dal 30 giugno 2003 sono obbligati al misuratore fiscale o biglietterie automatizzate idonei a certificare i corrispettivi delle attività di intrattenimento e spettacolo.
Tali soggetti devono certificare i corrispettivi delle attività d'intrattenimento e di spettacolo attraverso titoli di accesso (cioè titoli diversi dagli scontrini e ricevute fiscali) emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
I titoli di accesso devono contenere i seguenti dati:
■ natura dell'attività spettacolistica;
■ data e ora dell'evento;
■ tipologia e prezzo;
■ ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie;
■ le specifiche attività esercitate rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
SEMPLIFICAZIONI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI
Associazioni sportive dilettantistiche
Per le manifestazioni sportive dilettantistiche, il DPR n. 69/2002 prevede alcune semplificazioni.
Le associazioni sportive dilettantistiche, possono utilizzare i titoli d'ingresso o gli abbonamenti
muniti del bollino SIAE, in alternativa ai titoli di accesso.
Per gli eventi sportivi dilettantistici non è quindi necessario procedere all'istallazione dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
ATTIVITA' SPETTACOLISTICA
CERTIFICAZIONE DEGLI INCASSI
Manifestazioni sportive dilettantistiche
Utilizzo dei titoli d'ingresso o di
abbonamenti recanti il contrassegno SIAE,
in alternativa ai titoli d'accesso emessi
dai misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate
Altre manifestazioni spettacolistiche
Rilascio dei titoli d'accesso
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime della Legge 398/91 possono inoltre usufruire dell'esonero dal rilascio dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento rese nei confronti dei soci.
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO
CERTIFICAZIONE DEGLI INCASSI
In regime di Legge 398/91 a favore
dei non soci
Rilascio dei titoli di accesso
Associazioni non in regime di L. 398/91
Rilascio dei titoli d'accesso
134
La guida associativa 2009
Si ricorda che i corrispettivi per le cessioni e prestazioni diverse da quelle di intrattenimento e
spettacolo devono essere certificati attraverso il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, salvo
sia richiesta la fattura.
Le associazioni che hanno optato per il regime forfetario L. 398/91 sono esonerate dall'emissione
dello scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni e prestazioni diverse da quelle di intrattenimento
e spettacolo.
Associazioni senza fine di lucro
Le associazioni senza fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398/91 sono
esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore
dei soci.
Come fare un circolo
135
■ richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali,
libretti di deposito, ecc..
Controlli ai soggetti forfetari ex legge n. 398 del 1991
Nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario introdotto dalla Legge 398/91
l'attività di controllo della SIAE sarà indirizzata principalmente alla:
■ verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997;
■ verifica del volume d'affari realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da
soggetti che già esercitano attività;
■ verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 250.000 euro
■ verifica di assenza di finalità lucrative.
Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale, di cui all'art.5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento
a favore dei soci.
6. COMPITI E POTERI AFFIDATI ALLA SIAE
Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha sostanzialmente modificato il regime fiscale
delle attività di spettacolo, ha tra l'altro attribuito alla SIAE compiti e poteri parzialmente diversi
da quelli precedentemente stabiliti, tra cui la cooperazione con gli uffici delle Entrate e gli uffici
IVA per il controllo delle attività, anche se non aventi natura di spettacolo e/o intrattenimento,
svolte da associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
I controlli affidati alla SIAE che hanno lo scopo di reperire elementi utili per l'accertamento delle
citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialmente nell'esercizio dei seguenti poteri:
■ controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
■ ispezione documentale che può avere ad oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che
si trovino nei locali destinati all'esercizio dell'attività, compresi quelli la cui tenuta non sia obbligatoria. Il contribuente, in questo caso dovrà essere avvertito che la mancata esibizione della documentazione richiesta (e costituisce rifiuto anche la dichiarazione di non possedere la documentazione) renderà la stessa inutilizzabile per finalità difensive in sede amministrativa o contenziosa.
E' opportuno evidenziare che tra le facoltà alla stessa attribuite dalla legge non figurano quelle
previste dall'art.51 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle verifiche.
Pertanto, la SIAE non può:
■ invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per
fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
■ inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento;
■ invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate
cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
■ richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
■ richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
■ richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti
intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
7. LE PRINCIPALI DICHIARAZIONI FISCALI
I circoli e le associazioni sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, qualora abbiano
conseguito nel periodo d'imposta:
■ redditi fondiari (terreni e/o fabbricati);
■ redditi d'impresa;
■ redditi di capitali;
■ redditi diversi.
LA DICHIARAZIONE UNICO
Dichiarazione in forma unificata o in forma autonoma
A partire dal 1999, è stato introdotto il sistema di unificazione delle dichiarazioni fiscali.
Tale sistema ha lo scopo di ricomprendere in un unico modello di dichiarazione (modello UNICO),
le dichiarazioni redatte per le diverse imposte: imposte sui redditi, I.V.A.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo
di imposta coincidente con l'anno solare: si considera periodo di imposta coincidente con l'anno
solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni purché termini il 31 dicembre.
Per i periodi di imposta che non coincidono con l'anno solare (ad esempio 1/09/2007 31/08/2008), si applicano le seguenti regole:
■ la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO.
In questo caso, qualora il modello UNICO non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per
la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nell'anno successivo, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
■ la dichiarazione IVA va presentata con riferimento all'anno solare utilizzando il modello IVA;
■ la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il
mod.770; (sempre con riferimento all'anno solare)
■ la dichiarazione Irap va presentata in maniera autonoma.
Presentazione di UNICO
La legge 14/2009 a decorrere dall'esercizio sociale 2008 ha variato i termini di presentazione
delle dichiarazioni dei soggetti IRES. In seguito a tali modifiche, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, deve essere presentata:
■ entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La
dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet o è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Dal 01.05.2007 non è più ammessa la presentazione del modello cartaceo.
Termine di versamento
Per quanto riguarda il versamento delle imposte, saldo e 1° acconto, occorre invece tenere conto delle nuove disposizioni contenute nella legge 296/2007. Con tale provvedimento, è stato stabilito, in-
136
La guida associativa 2009
Come fare un circolo
fatti, che il versamento dell'IRPEG (IRES) e dell'IRAP devono essere effettuati entro il giorno 16 del
sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti che approvano il bilancio o il rendiconto dopo i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il versamento deve invece essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Nel caso in cui il bilancio, o il rendiconto, non venga approvato nei termini statutari, il versamento
deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza dei
termini stessi. In tutti i casi,comunque, è possibile effettuare il versamento delle imposte entro il
trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento del 2° acconto deve essere effettuato entro l'undicesimo mese dell'esercizio sociale
Esempio:
Associazione con esercizio 1 gennaio - 31 dicembre
Entro il giorno 16
del 6° mese successivo
137
■ Per le associazioni con sole entrate istituzionali l'IRAP si calcola sulle retribuzioni del personale dipendente, sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo
non abituali
■ Per le associazioni con attività commerciale e che hanno optato per la legge 398/91 l'IRAP si
calcola su: retribuzioni del personale dipendente assunto per l'attività commerciale; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente sempre relativo all'attività commerciale; redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; sugli interessi passivi pagati.
Il reddito imponibile ai fini IRAP (valore della produzione) risultante dai valori sopraelencati gode
di una deduzione di euro 7.350,00 per i redditi fino a euro 180.759,91.
L'imponibile netto risultante è soggetto dal 2008 all'aliquota del 3,9%.
Tempi e modalità di pagamento delle imposte IRAP sono i medesimi di quelli relativi all'IRES.
A partire dall'anno 2008 la dichiarazione IRAP è separata dal modello UNICO e costituisce una
autonoma dichiarazione.
A partire dall'anno 2008 tanto il modello UNICO quanto il modello IRAP devono essere firmati, oltre che dal Legale Rappresentante, da tutti i membri del Collegio dei Revisori o Collegio Sindacale, se esistente.
LA DICHIARAZIONE IVA
Termine di versamento
Entro i 30 giorni successivi con
la maggiorazione dello 0,4%
Versamento saldo e 1° acconto 16 giugno
Presentazione dichiarazione in via telematica 30 settembre
Versamento 2° acconto (undicesimo mese) 30 novembre
Associazione con periodo d'imposta 1 settembre - 31 agosto
Versamento saldo e 1° acconto 16 febbraio
Presentazione dichiarazione in via telematica 31 maggio
Versamento 2° acconto (undicesimo mese) 30 luglio
Rateizzazione del pagamento
Il contribuente può scegliere tra versamento in unica soluzione o la rateazione delle imposte dovute in base al modello UNICO. Possono essere rateizzati i pagamenti a saldo o in acconto fino ad
un massimo di 6 rate. Non è ammessa rateizzazione per i versamenti da effettuare nei mesi di novembre e dicembre.
Le associazioni, titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione IVA avvalendosi obbligatoriamente dell'invio telematico.
Il versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando il modello F24 - codice
tributo 6099.
Le associazioni che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del
saldo IVA entro il termine di pagamento delle imposte afferenti dal modello UNICO, con una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40% per ogni mese (o frazione) successivo al 16/3/2008.
Sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA le associazioni che hanno optato per
il regime L.n.398/91.
Le associazioni con esercizio sociale a cavallo devono presentare la dichiarazione IVA autonoma
entro il 30 settembre di ogni anno. (termine coincidente con quello previsto per i contribuenti con
esercizio sociale solare)
COMUNICAZIONE DATI IVA
Sono obbligati a presentare la comunicazione dati IVA le associazioni e circoli titolari di partita
IVA obbligate alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
La comunicazione va effettuata entro la fine di febbraio dell'anno successivo rispetto al periodo d
imposta, dei dati relativi all'IVA
Sono esonerate dalla comunicazione dati IVA le associazioni e i circoli che hanno optato per il regime forfetario L.n.398/91.
ELENCO CLIENTI E FORNITORI
La legge n. 133 del 06.08.2008 ha abrogato la norma che prevedeva la presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
LA DICHIARAZIONE IRAP
Le associazioni che svolgono solo attività istituzionali devono compilare la sez. I del quadro IE. Le associazioni che svolgono anche attività commerciali, in regime di contabilità ordinaria o semplificata,
devono compilare, oltre alla sez. I per l'attività istituzionale, la sez. II con la determinazione della base
imponibile dell'attività commerciale svolta con le stesse regole previste per le imprese commerciali. Le
associazioni che si avvalgono dei regime forfetari (legge 398/91 o art.145 TUIR), devono compilare la sez. III.
DETERMINAZIONE DEI REDDITI IMPONIBILI AI FINI IRAP
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA MODELLO 770
La dichiarazione dei sostituti d'imposta è suddivisa, sostanzialmente, in due parti omogenee che
vanno a costituire due distinte dichiarazioni in relazione ai dati richiesti in ciascuna di esse:
Mod. 770/2009 Semplificato
Deve essere utilizzato da tutti i sostituti d'imposta (comprese le associazioni ed i circoli per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui compensi erogati
138
La guida associativa 2009
nell'anno solare precedente
Questo modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative);
- indennità di fine rapporto;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni;
- taluni redditi diversi, come i redditi di lavoro autonomo occasionale, i redditi derivanti
dall'utilizzazione economica di opere di ingegno e simili e, nel caso più specifico
delle associazioni sportive, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi
e compensi di cui all'art. 25 legge 133/99, anche se (in quanto rientranti nella
franchigia dei 7.500 Euro) non sono stati assoggettati a ritenuta.
Mod. 770/2009 Ordinario
Deve essere utilizzato solo dai sostituti d'imposta che hanno effettuato determinate tipologie di ritenute alla fonte quali ad esempio: ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di
capitale, operazioni di natura finanziaria, contributi degli enti pubblici e privati, premi e vincite.*
A partire dall'anno 2008 i termini di presentazione sono anticipati al 31.07.2008
I termini di presentazione sono unificati per i due modelli:
■ Modello Semplificato entro il 31 luglio
■ Modello ordinario entro il 31 luglio
Entrambi i modelli devono essere presentati esclusivamente in via telematica.
A partire dal modello 770/2008 la trasmissione non può essere inserita nel modello UNICO.
Come fare un circolo
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Sono assoggettati all'obbligo anche le società sportive dilettantistiche
Sono assoggettati all'obbligo anche le società sportive dilettantistiche.
SOGGETTI ESONERATI
■ Associazioni di volontariato, se iscritte nei registri regionali, che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali ex. D.M. 25/05/1995;
■ O.N.L.US. iscritte nei registri regionali;
■ Pro - loco, che optano per l'applicazione della L. 398/91
■ A.S.D. che non svolgono attività commerciale “ decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli
artt. 148 comma 3 del T.U.I.R. e 4 comma secondo periodo del d.p.r. 633/72, purché iscritte al
C.O.N.I.
Pertanto, le A.S.D. che non percepiscono corrispettivi specifici a fronte di attività “strutturalmente commerciale” svolte, sono esonerate dalla presentazione del modello; in particolar modo sono
esonerate, le A.S.D., iscritte al C.O.N.I., che si limitano a riscuotere le quote associative, non commisurate a prestazione o cessioni effettuate, in conformità alla finalità istituzionali.
COMPILAZIONE MODELLO
SOGGETTI OBBLIGATI
In generale, gli enti associativi non esonerati devono compilare il modello EAS in ogni sua parte
anche se si limitano a riscuotere quote associative o contributi; fanno eccezione, si ripete, le
A.S.D., iscritte al CONI, che limitandosi a riscuotere quote associative a fronte di attività istituzionali, non commisurate a prestazione o cessioni effettuate, sono esonerate del tutto.
Per alcuni enti associativi iscritti, in pubblici registri, la compilazione del modello è semplificata;
si tratta,principalmente, delle:
■ ASD. e S.S.D, riconosciute dal CONI, non esonerate in quanto svolgono attività “ strutturalmente commerciali” ancorché decommercializzate ai fini fiscali ai sensi dell'artt. 148 comma 3 del
T.U.I.R., percependo corrispettivi specifici nell'ambito di tali attività, quantunque qualificati come
contributo o quote associative;
■ Associazioni di promozione sociale ,iscritte nei registri di cui alla l.383/2000;
■ Associazioni con personalità giuridica iscritte nei registri regionali o prefettizi;
■ Organizzazioni di volontariato diverse da quelle esonerate;
■ Associazioni religiose riconosciute dal ministro dell'Interno;
■ Movimenti e partiti politici;
■ Associazioni sindacali e di categorie presenti nel CNEL;
Detti enti possono assolvere l'onere compilando, per il secondo riquadro del modello, solo i righi;
4), 5),6) 25) e 26). Le A.S.D. e S.S.D. compileranno anche il rigo 20).
Per tali tipi di associazioni, si tratta di una notevole semplificazione, essendo i punti sopra riportati di facile e immediata compilazione.
Ci si limita a richiedere se l'Ente è ,oppure, ha articolazioni territoriali ( punti 4 e 5), se è affiliato a
federazioni, gruppi o enti (p. 6),il settore in cui opera e l'attività svolta(p.25 e 26); per le sole
A.S.D. e S.S.D, se si ricevono proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità,in via occasionale o abituale, e l'eventuale ammontare percepito.
Al di fuori degli specifici casi di esonero previsti dalla norma e delle semplificazioni dell'adempimento previsti dalla circolare n° 45 del 29/10/2009, sopra citata, resta fermo per tutti gli enti associativi obbligati di compilare il mod. EAS in tutti i 38 punti di cui esso si compone.
In generale, sono obbligati tutti gli enti privati non commerciali associativi compresi quelli che si
limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti anche a
fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi; quindi, tutti gli enti associativi che fruiscono
di una o più delle previsioni di “ decommercializzazione” previste dagli artt. 148 del T.U.I.R. e art.
4, comma 4, secondo periodo e sesto comma del d.p.r. 633/72. sono obbligati all'adempimento,
indipendentemente dal possesso della partita IVA.
SCADENZA E MODALITA' DI INVIO
Il modello va inviato esclusivamente in modalità telematica direttamente o tramite intermediari
abilitati di cui all'art. 3 commi 2 - bis e 3 del d.p.r. 322/98, (commercialisti, CAF, etc).
La scadenza per l'invio è attualmente prevista al 15/12/2009, per gli enti già esistenti, oppure entro 60 giorni dalla costituzione, per i nuovi enti.
CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
A partire dalle certificazioni relative ai compensi pagati nell'anno 2007 il circolo dovrà anticipare
l'invio dal 15.3 al 28 febbraio.
Le istruzioni ed i modelli di dichiarazione possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
MODELLO EAS
Con la pubblicazione della circolare n° 45/ E del 29/10/2009 dell'Agenzia delle Entrate ,diventa
più chiaro il quadro degli adempimenti a cui le Associazioni devono ottemperare in ossequio all'art. 30 del d.l. n° 185/2008.
La comunicazione, di cui al mod. EAS, costituisce un “onere” che grava su tutte le associazioni
che usufruiscono del regime tributario “ di favore” di cui all'art. 148 del T.U.I.R. 917/86 e art. 4
del d.p.r. 633/72.
Pertanto coloro che non adempiono, pur essendo obbligati, perdono i benefici di cui agli artt. sopra citati e quindi: i contributi, le quote associative e supplementari pagate dagli associati sono
sottoposti alla disciplina delle attività commerciali.
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La guida associativa 2009
Il modello va nuovamente presentato, entro il 31/03 dell'anno successivo, in caso di variazione
dei dati comunicati, ripresentandolo nella sua interezza.
Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui si verifichi una variazione dei soli
dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero dei giorni delle manifestazioni
per le raccolte fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30, e 31.
Si ricorda, infine, che il modello è strutturato come dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante che rilascia, appunto, una serie di dichiarazioni.
Dal 03.11.2009, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo software di compilazione
del modello che tiene conto delle semplificazioni introdotte dalla circolare n.45/e sopra citata.
La disciplina amministrativa
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La Disciplina
dei rapporti di lavoro
PREMESSA
Al fine di organizzare le proprie attività, le associazioni ed i circoli si avvalgono di collaboratori,
siano essi dirigenti, animatori o atleti, artisti o quant'altro. I rapporti di lavoro che si instaurano
possono essere:
■ a carattere gratuito
■ a titolo oneroso
Il rapporto a titolo oneroso può essere di natura subordinata (cioè di dipendenza) o autonoma
(cioè libero-professionale). A seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato, (lavoro subordinato, collaborazione a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione
professionale, collaborazione occasionale, ecc.) l'associazione potrà avere obblighi di natura:
■ fiscale (versamento di ritenute quale sostituto d'imposta);
■ contributiva (inquadramento previdenziale ed assistenziale);
■ assicurativa e preventiva (contro gli infortuni sul lavoro).
La forma di lavoro scelta non può essere unilaterale, va definita da entrambe le parti costituenti il
rapporto, sotto forma di espressa volontà. La sola espressione di volontà non è, però, sufficiente
a fare considerare un rapporto in un modo piuttosto che in un altro, ma occorre la presenza o meno di altri importanti elementi tra cui spicca quello della subordinazione gerarchica che, se c'è,
qualifica il rapporto in lavoro subordinato, se manca, fa propendere lo stesso in lavoro autonomo.
LA COLLABORAZIONE GRATUITA
E' la fattispecie più frequente di collaborazione nell'ambito delle attività svolte da una associazione. Rientrano in questo ambito tutte le forme di collaborazione in cui il soggetto lavora semplicemente per passione, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle varie iniziative poste in essere dal circolo, senza richiedere o ricevere alcun tipo di compenso per
l'attività prestata.Nei confronti di questi collaboratori, le associazioni ed i circoli non hanno alcun
obbligo di natura fiscale, retributiva, contributiva e di prevenzione ambientale nel luogo di lavoro.
Non ci sono neppure obblighi di assicurazione presso enti assicurativi pubblici (INAIL), fermi restando gli obblighi di assicurazione presso compagnie assicurative private degli operatori dl volontariato (legge 266/91, art. 4), delle associazioni di promozione sociale che svolgono attività
mediante convenzioni (legge 383/2000, art. 30, comma 3) e degli sportivi dilettanti (legge
289/2002. art. 51). E' preferibile formalizzare la qualifica di collaboratore volontario attraverso
una espressa dichiarazione sottoscritta dal collaboratore all'inizio dell'attività.
Nella dichiarazione dovrà essere specificato:
■ che l'attività si intende prestata volontariamente e a titolo gratuito al solo fine di contribuire al
raggiungimento delle finalità perseguite dall'associazione;
■ che il collaboratore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che non potrà di conseguenza rivalersi sull'associazione per danni da lui subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa;
■ di lasciare indenne l'associazione da ogni pretesa risarcitoria da parte di terzi, in ordine a danni causati e/o derivanti dall'attività da lui svolta.
L'unica forma di corrispettivo monetario compatibile con una collaborazione a titolo gratuito è il
rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dal collaboratore nello svolgimento
della sua attività a favore dell'associazione, fuori dal territorio comunale.
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La Disciplina Fiscale