TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Per tutti ( compreso i privati e le Associazioni ) I pagamenti in contanti ( e quindi le corrispondenti riscossioni ) pari o superiori a 1.000 euro devono essere obbligatoriamente effettuati in modo “tracciabile” e questo vale per tutti (privati, associazioni, società , enti pubblici ecc.) ormai dal 1 febbraio 2012, data dalla quale sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 49 del Dlgs n. 231/2007, modificato con il Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 (norme antiriciclaggio). Anche se dovrebbe ormai essere noto a tutti, si ricorda che in base alla normativa vigente “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..” Gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono obbligatoriamente contenere l’indicazione del nome (ovvero della ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Le sanzioni per i pagamenti in contanti pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati in modo non tracciabile sono abbastanza pesanti: sino a euro 50.000,00 dall’1% al 40% dell’importo trasferito, e per somme superiori a 50.000,00 euro dal 5% al 40%, con un minimo di 3.000,00 euro per ciascuna violazione Per le sole Associazioni (pro loco comprese) in regime di 398/91 Per le Associazioni Sportive dilettantistiche in regime di 398/91 sin dal 1999 l’art. 25 comma 5 della Legge 133/1999 già disponeva l’obbligo di effettuare in forma tracciabile i pagamenti o le riscossioni di importo pari o superiore euro 516,46 ( era di Lire 1.000.000). La maggioranza degli addetti ai lavori, se non la totalità, ha sempre ritenuto che questo comma si applicasse alle sole associazioni sportive dilettantistiche, espressamente citate, e non alle altre associazioni (esempio pro loco) pur se in regime di 398. Con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta per fare chiarezza in merito all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 516,45 euro in capo ai soggetti che beneficiano del regime di favore previsto dalla legge n. 398 del 1991, precisando che l’obbligo vale indistintamente per tutte le associazioni in 398 . In definitiva, anche se non espressamente menzionate dalla disciplina sulla tracciabilità, l’applicazione della norma di cui all’art. 25 comma 5 deve intendersi estesa alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro‐loco. La risoluzione n. 102/E/2014 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate) precisa anche che qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale della legge n. 398/1991, ivi compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti. Con l’art. 1 comma 713 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità, G.U. 300 del 29/12/2014) l’importo previsto dal comma 5 art. 25 è stato modificato in “pari o superiore a 1.000 euro”, con validità dal 1 gennaio 2015. Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti/riscossioni, dal 1 gennaio 2015 vale lo stesso limite generale, per cui l’uso dei contanti è vietato per importi pari o superiori a 1.000 euro . Considerazioni sulla tracciabilità Esiste per la tracciabilità una differenza di trattamento tra le pro loco non in 398 e le pro loco in 398. Oltre alle sanzioni ricordate , che si applicano a tutti, per le associazioni in 398 la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate prevede anche il passaggio in regime ordinario a partire dal mese successivo in cui non è stato effettuato il pagamento in modo tracciabile, ove necessario. Pertanto attenzione a effettuare pagamenti in forma non tracciabile, perché la perdita dei requisiti per rimanere in 398, o la contestazione che si sono persi magari qualche anno prima con conseguente ricalcolo ordinario dei tributi dovuti ( Iva e Irpef), può comportare possibili pesanti recuperi e/o sanzioni. Anche se la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non è legge, e sarà possibile fare ricorso, magari con esito incerto, meglio prevenire. Si ricorda presente che è opportuno essere sempre in grado di dimostrare, in caso di verifica fiscale ai fini della 398 fatta dalla Siae o dalla Agenzia delle Entrate, che i pagamenti e le riscossioni di importi pari o superiori a 1.000,00 euro sono stati fatti in modo tracciabile, esibendo i bonifici o il conto corrente con registrato il pagamento o l’incasso fatto con uno dei sistemi ammessi , o l’estratto conto della carta di credito se si è usata quella per fare il pagamento. Si ricorda che le verifiche fiscali possono riguardare anche gli anni precedenti, sino a 5 anni. La tracciabilità per le Pro Loco in pratica inizia con il 2012, per importi pari o superiori a 1.000, salvo che l’Agenzia delle Entrate non voglia considerare applicabile retroattivamente la sua risoluzione del 19 novembre 2014, nel qual caso credo sarà necessario fare ricorso perché sono poche le associazioni che hanno applicato la tracciabilità ai pagamenti/riscossioni superiori a 516,46 euro, prevista chiaramente per le sole associazioni sportive sino alla citata risoluzione. Poiché si parla di trasferimenti a qualsiasi titolo, fate attenzione ad usare (per esempio) la carta di credito o assegni del Presidente o altri per i pagamenti di fatture della pro loco o per eventuali rimborsi spese a pie di lista, e poi rimborsare lo stesso della spesa sostenuta per conto della pro loco in modo non tracciabile, ad esempio in contanti durante una sagra togliendo i contanti dall’incasso della sagra. Occorre rendersi conto che non si può fare, come non si possono pagare orchestre o complessini in contanti, magari in più volte, se l’importo da pagare per la fattura (necessaria!) è pari o superiore ai 1.000,00 euro. Anche i versamenti sul conto è bene siano coerenti con quanto poi si registra e si dichiara ad altri fini (Ires, Iva, Siae). Si ricorda che la tracciabilità non prevede eccezioni neppure per attività che noi facciamo “per beneficenza”. Quindi, se intendiamo dare in beneficenza l’incasso di una manifestazione per un importo pari o superiore a 1.000,00 euro, si deve versare il contante in banca o alla posta, e poi si fa un assegno non trasferibile al beneficiato, o un bonifico, in modo che rimanga traccia della operazione fatta. Sull’incasso, anche se fatto per beneficenza, è necessario pagare gli eventuali diritti di Autore (Siae), e se la manifestazione ha natura commerciale sarà necessario pagare anche le eventuali Imposte (Ires e Iva). Mauro Giannarelli 
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