La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La Marcatura CE degli aggregati NATURALI E RICICLATI La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Materiali e Prodotti Strutturali – le NTC Regole sulle Opere Stati Membri L.1086/71 L.64/74 DPR380/01 Regole sui prodotti da costruzione UE + Stati Membri Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) opere e prodotti strutturali (Capitolo11) Direttiva 89/106/CE DPR 246/93 Reg. (UE) 305/2011 Piena Integrazione delle regole UE per la commercializzazione dei prodotti (marcatura CE, hEN, ETA, etc) e le regole nazionali (Identificazione, qualificazione ed accettazione) per l’impiego dei PdC ad uso strutturale La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. D.M. 14.01.2008 - NTC I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: -identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; -qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; -accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. D.M. 14.01.2008 - NTC In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. C P D -> C P R Sulla GUUE del 04.04.2011, n L 88 viene pubblicato il REGOLAMENTO 305/2011 che abroga la DIRETTIVA 89/106 Entrata in vigore: 20 gg dopo la pubblicazione in GUUE 24.04.2011 Applicabile a regime dal 01 luglio 2013 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. REGOLAMENTO 305/2011 Il CPR si basa sui seguenti principi/obiettivi (come parte dell’iniziativa “better regulation” promossa dalla CE): • Chiarimento dei concetti base e dell’uso del marchio CE per i PdC; • Semplificazione del vigente sistema basato sulla Direttiva 89/106/CEE (CPD) (per esempio considerando procedure semplificate per PM/Micro Imprese) • Incremento della Credibilità dell’intero sistema (ad esempio mediante nuovi e più rigorosi requisiti per gli organismi coinvolti nella verifica della costanza della prestazione dei PdC) • Incremento dell’Armonizzazione nell’ambito dell’UE delle condizioni per la commercializzazione dei PdC Il tutto sulla base della più che ventennale esperienza della CPD La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. REGOLAMENTO 305/2011 Considerazioni (1÷58) CAPO I – Disposizioni generali (artt. 1÷3) CAPO II – Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE (artt. 4-10) CAPO III – Obblighi degli operatori economici (artt. 11-16) CAPO IV – Specifiche Tecniche armonizzate (artt. 17-28) CAPO V – Organismi di Valutazione Tecnica (artt. 29-35) CAPO VI – Procedure Semplificate (artt. 36-38) CAPO VII – Autorità Notificanti ed Organismi Notificati (artt. 39-55) CAPO VIII – Vigilanza sul Mercato e Procedure di Salvaguardia (artt. 56-59) CAPO IX – Disposizione Finali (artt. 60-68) Allegato I – Requisiti di Base delle Opere di Costruzione Allegato II – Procedura per l’adozione del Documento di Valutazione Europea Allegato III – Dichiarazione di Prestazione Allegato IV – Aree di Prodotto e Requisiti dei TABs Allegato V – Valutazione e Verifica della costanza della prestazione La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Allegato I: Requisiti di base delle opere di costruzione Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata. 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI Requisito 7. Uso sostenibile delle risorse naturali Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. OPERATORI ECONOMICI CAPO III - Obblighi degli operatori economici Articolo 11 - Obblighi dei fabbricanti 1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE «fabbricante», conformemente agli articoli 8 e 9. qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione otecnica che e la 2. I fabbricanti conservano la documentazione faccia progettare o fabbricare dichiarazione di prestazione per un periodo di diecitale anni a decorrere prodotto da e locostruzione commercializzi con il dall'immissione del prodotto sul mercato. suo nome o con il suo marchio; 4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. OPERATORI ECONOMICI CAPO III - Obblighi degli operatori economici Articolo 12 – Mandatari 1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. «mandatario», qualsiasi persona La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato fisica o giuridica stabilita del mandatario. nell'Unione che ha ricevuto da un 2. Un mandatario esegue i compiti nel mandato. Il fabbricante un specificati mandato scritto che mandato consente allamandatario di agire eseguire i seguenti autorizza ad per almeno suo conto compiti: in relazione a determinati compiti; a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2; La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. OPERATORI ECONOMICI CAPO III - Obblighi degli operatori economici Articolo 13 - Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente «importatore», qualsiasi persona regolamento. fisica o giuridica, stabilita 2. Prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli nell'Unione, che immetta sulvalutato e importatori si assicurano che il fabbricante abbia mercato dell'Unione un prodotto da che il verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano costruzione provenientetecnica da un di cui fabbricante abbia redatto la documentazione paesecomma terzo; e la dichiarazione di all'articolo 11, paragrafo 1, secondo prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. OPERATORI ECONOMICI CAPO III - Obblighi degli operatori economici Articolo 14 - Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente«distributore», regolamento. qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di 2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul fornitura, diversa dal fabbricante o mercato, i distributori assicurano che il prodotto, … , rechi la dall'importatore, che metta un marcatura CE … prodotto da costruzione a 3. Il distributore garantisce che, finché un prodotto da costruzione disposizione sul mercato; è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. OPERATORI ECONOMICI CAPO III - Obblighi degli operatori economici Articolo 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 11. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CAPO II - Dichiarazione di prestazione e marcatura ce Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione 1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. 2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni: a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta; b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V; c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CAPO II - Dichiarazione di prestazione e marcatura ce Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. 3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì: a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;IT L 88/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.4.2011. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CAPO II DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE Articolo 4 Dichiarazione di prestazione 1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. «immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione; La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CAPO II DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione 1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico. 2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione. «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale; La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CAPO II DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 60. Tali disposizioni garantiscono, tra l'altro, che la dichiarazione di prestazione sia disponibile almeno per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2. 4. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SUL WEB Con il nuovo regolamento si dà ai fabbricanti la possibilità di non allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in vendita, ma di pubblicarla in versione digitale sui propri siti web. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 26 febbraio e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. Per applicare le misure non ci sarà quindi bisogno di nessuna norma di recepimento. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SUL WEB La pubblicazione online deve rispettare alcuni requisiti. Il fabbricante deve infatti garantire che: - il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web; - il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione; - la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione; - darà istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione. I fabbricanti devono infine garantire che ogni singolo prodotto o lotto messo sul mercato sia correlato alla sua dichiarazione di prestazione attraverso un codice di identificazione unico. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. PROCEDURE SEMPLIFICATE CAPO VI – Procedure semplificate Articolo 36 - Uso della documentazione tecnica appropriata 1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che: a) …; b) …. 2. Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica appropriata di cui al paragrafo 1 è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. PROCEDURE SEMPLIFICATE CAPO VI – Procedure semplificate Articolo 37 - Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. PROCEDURE SEMPLIFICATE CAPO VI – Procedure semplificate Articolo 38 - Altre procedure semplificate 1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate. 2. Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica specifica è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. LEGANTI BITUMINOSI Emulsioni Bituminose Cationiche Bitumi modificati con polimeri La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO RECLAIMED ASPHALT FRESATO La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO UNI EN 13108-8 ? ? ? UNI EN 13242 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Esempio di Iscrizione al registro provinciale UNI EN 13108-8 ? ? UNI EN 13242 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO ERRATO ! ERRATO ! ERRATO ! La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO ERRATO ! ERRATO ! ERRATO ! La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO Come designarlo correttamente: La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. AGGREGATI NATURALI Le norme armonizzate sugli aggregati: • EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo • EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose • EN 13242 - Aggregati per opere stradali • EN 13139 - Aggregati per malta • EN 13450 - Aggregati per massicciate ferroviarie • EN 13383-1 - Aggregati per opere di protezione ("armourstone") La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. AGGREGATI RICICLATI La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati La proporzione di materiali costituenti negli aggregati grossi riciclati deve essere determinata in conformità al UNI EN 933-11 e deve essere dichiarata in conformità alla categoria pertinente specificata nel prospetto 12. UNI EN 13242:2008 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati UNI EN 13242:2008 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati UNI EN 13242:2008 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Solfato idrosolubile Se richiesto, il contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati, determinato in conformità alla EN 1744-1, deve essere dichiarato in conformità alla categoria pertinente, specificata nel prospetto 15. UNI EN 13242:2008 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Altri Metodi di prova UNI EN 1744-5:2007 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati Parte 5: Determinazione dei sali cloruri solubili in acido UNI EN 1744-6:2007 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati Parte 6: Determinazione dell'influenza di un estratto di aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento UNI EN 1367-4:2008 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati Parte 4: Determinazione del ritiro per essiccamento La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Conoscenza delle materie prime Le procedure di controllo dell’ingresso per il riciclo dovrebbero identificare: -la natura della materia prima; CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO (CODICE CER) -la fonte e il luogo di origine; PRODUTTORE E CANTIERE DI ORIGINE -il fornitore e l’agente di trasporto. TRASPORTATORE Per gli aggregati riciclati, il deposito di lavorazione è sufficiente per la fonte. CANTIERE DI PRODUZIONE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. FREQUENZE La frequenza delle prove è generalmente correlata ai periodi di produzione. Un periodo di produzione è definito come un'intera settimana, mese o anno di giorni lavorativi di produzione. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. UNI EN 12620 - Etichetta CE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. UNI EN 13242 - Etichetta CE La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. CONFORMITA’ e IDONEITA’ Un aggregato, naturale – riciclato - industriale, è conforme alla norma armonizzata (UNI EN 13043 o UNI EN 13242) quando il produttore ha rispettato i requisiti della norma (attuare un controllo della Produzione in Fabbrica, classificare le caratteristiche, dichiarare la conformità) Un aggregato, naturale – riciclato - industriale, è idoneo se soddisfa i requisiti specifici per l’uso previsto: •I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati ad essere utilizzati per la produzione di miscele bituminose sono espressi nel Capitolato Speciale d’Appalto; •I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati riciclati ad essere utilizzati nella costruzione di strade, nei ripristini ambientali, etc.. sono definiti nella Circolare n. 5205 del 2005. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Circolare n. 5205 del 2005 A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1; A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2; A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3; A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4; A.5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5; A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2. La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Circolare n. 5205 del 2005 UNI EN 933-11 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Circolare n. 5205 del 2005 UNI EN 933-11 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Circolare n. 5205 del 2005 UNI EN 933-11 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Circolare n. 5205 del 2005 UNI EN 933-11 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. Circolare n. 5205 del 2005 UNI EN 933-11 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma “10006” La nuova norma UNI 11531-1 Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture (nuova edizione della CNR 10006) La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma UNI 11531-1 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma UNI 11531-1 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma UNI 11531-1 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma UNI 11531-1 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma UNI 11531-1 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. La nuova norma UNI 11531-1 La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. I requisiti di accettazione per i materiali stradali. INFO ABICert – Z.I. Cucullo – Uscita A14 66026 Ortona - Italy Tel: +39 085 9039330 Fax: +39 085 9039077 e-mail: [email protected] www.abicert.it