La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La Marcatura CE degli aggregati
NATURALI E RICICLATI
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Materiali e Prodotti Strutturali – le NTC
Regole sulle Opere
Stati Membri
L.1086/71
L.64/74
DPR380/01
Regole sui prodotti
da costruzione UE
+ Stati Membri
Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC)
opere e prodotti strutturali
(Capitolo11)
Direttiva 89/106/CE
DPR 246/93
Reg. (UE) 305/2011
Piena Integrazione delle regole UE per la commercializzazione dei
prodotti (marcatura CE, hEN, ETA, etc) e le regole nazionali
(Identificazione, qualificazione ed accettazione) per l’impiego dei
PdC ad uso strutturale
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D.M. 14.01.2008 - NTC
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
-identificati univocamente a cura del produttore,
secondo le procedure applicabili;
-qualificati sotto la responsabilità del produttore,
secondo le procedure applicabili;
-accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione
e verifica della documentazione di qualificazione, nonché
mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
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D.M. 14.01.2008 - NTC
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono
configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma
europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del
periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso
della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione”
(CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR
10/12/1997, n. 499;
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece
prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti
norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma
armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel
presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il
produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici
Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di
Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di
Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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C P D -> C P R
Sulla GUUE del 04.04.2011, n L 88 viene pubblicato il
REGOLAMENTO 305/2011 che abroga la DIRETTIVA 89/106
Entrata in vigore: 20 gg dopo la pubblicazione in GUUE
24.04.2011
Applicabile a regime dal 01 luglio 2013
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REGOLAMENTO 305/2011
Il CPR si basa sui seguenti principi/obiettivi (come parte dell’iniziativa
“better regulation” promossa dalla CE):
• Chiarimento dei concetti base e dell’uso del marchio CE per i PdC;
• Semplificazione del vigente sistema basato sulla Direttiva
89/106/CEE (CPD) (per esempio considerando procedure semplificate
per PM/Micro Imprese)
• Incremento della Credibilità dell’intero sistema (ad esempio
mediante nuovi e più rigorosi requisiti per gli organismi coinvolti nella
verifica della costanza della prestazione dei PdC)
• Incremento dell’Armonizzazione nell’ambito dell’UE delle condizioni
per la commercializzazione dei PdC
Il tutto sulla base della più che ventennale esperienza della CPD
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REGOLAMENTO 305/2011
Considerazioni (1÷58)
CAPO I – Disposizioni generali (artt. 1÷3)
CAPO II – Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE (artt. 4-10)
CAPO III – Obblighi degli operatori economici (artt. 11-16)
CAPO IV – Specifiche Tecniche armonizzate (artt. 17-28)
CAPO V – Organismi di Valutazione Tecnica (artt. 29-35)
CAPO VI – Procedure Semplificate (artt. 36-38)
CAPO VII – Autorità Notificanti ed Organismi Notificati (artt. 39-55)
CAPO VIII – Vigilanza sul Mercato e Procedure di Salvaguardia (artt. 56-59)
CAPO IX – Disposizione Finali (artt. 60-68)
Allegato I – Requisiti di Base delle Opere di Costruzione
Allegato II – Procedura per l’adozione del Documento di Valutazione Europea
Allegato III – Dichiarazione di Prestazione
Allegato IV – Aree di Prodotto e Requisiti dei TABs
Allegato V – Valutazione e Verifica della costanza della prestazione
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Allegato I: Requisiti di base delle opere di costruzione
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono
essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della
salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di
vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di
costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di
costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.
1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali
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USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Requisito 7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Le opere di costruzione devono essere concepite,
realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse
naturali sia sostenibile e garantisca in particolare
quanto segue:
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione,
dei loro materiali e delle loro parti dopo la
demolizione;
b) la durabilità delle opere di costruzione;
c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e
secondarie ecologicamente compatibili.
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OPERATORI ECONOMICI
CAPO III - Obblighi degli operatori economici
Articolo 11 - Obblighi dei fabbricanti
1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione
conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE
«fabbricante»,
conformemente agli articoli
8 e 9. qualsiasi persona
fisica o giuridica che fabbrichi un
prodotto
da costruzione otecnica
che e la
2. I fabbricanti conservano
la documentazione
faccia progettare
o fabbricare
dichiarazione di prestazione
per un periodo
di diecitale
anni a decorrere
prodotto da
e locostruzione
commercializzi
con il
dall'immissione del prodotto
sul mercato.
suo nome o con il suo marchio;
4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di
tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta
l'identificazione
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OPERATORI ECONOMICI
CAPO III - Obblighi degli operatori economici
Articolo 12 – Mandatari
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un
mandatario.
«mandatario», qualsiasi persona
La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato
fisica o giuridica stabilita
del mandatario.
nell'Unione che ha ricevuto da un
2. Un mandatario esegue
i compiti
nel mandato.
Il
fabbricante
un specificati
mandato scritto
che
mandato consente allamandatario
di agire
eseguire
i seguenti
autorizza ad
per almeno
suo conto
compiti:
in relazione a determinati compiti;
a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica
a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui
all'articolo 11, paragrafo 2;
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OPERATORI ECONOMICI
CAPO III - Obblighi degli operatori economici
Articolo 13 - Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti
da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente
«importatore», qualsiasi persona
regolamento.
fisica
o giuridica,
stabilita
2. Prima di immettere sul
mercato
un prodotto
da costruzione, gli
nell'Unione,
che immetta
sulvalutato e
importatori si assicurano
che il fabbricante
abbia
mercato
dell'Unione un
prodotto
da che il
verificato la costanza
della prestazione.
Essi
assicurano
costruzione
provenientetecnica
da un di cui
fabbricante abbia redatto
la documentazione
paesecomma
terzo; e la dichiarazione di
all'articolo 11, paragrafo 1, secondo
prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano
altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che
il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il
fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 11,
paragrafi 4 e 5.
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OPERATORI ECONOMICI
CAPO III - Obblighi degli operatori economici
Articolo 14 - Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul
mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i
requisiti del presente«distributore»,
regolamento. qualsiasi persona
fisica o giuridica nella catena di
2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul
fornitura, diversa dal fabbricante o
mercato, i distributori assicurano che il prodotto, … , rechi la
dall'importatore, che metta un
marcatura CE …
prodotto da costruzione a
3. Il distributore garantisce
che, finché
un prodotto da costruzione
disposizione
sul mercato;
è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di
trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di
prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al
presente regolamento.
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OPERATORI ECONOMICI
CAPO III - Obblighi degli operatori economici
Articolo 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli
importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul
mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da
costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne
influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è
considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente
regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma
dell'articolo 11.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CAPO II - Dichiarazione di prestazione e marcatura ce
Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione
1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei
prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di
tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche
armonizzate.
2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti
informazioni:
a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di
prestazione è stata redatta;
b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma
armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la
valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CAPO II - Dichiarazione di prestazione e marcatura ce
Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione
d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica
specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il
prodotto risponda.
3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente
alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito
nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti
dichiarati;IT L 88/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
4.4.2011.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CAPO II
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE
Articolo 4 Dichiarazione di prestazione
1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una
valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il
fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto
dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
«immissione sul mercato»
la prima messa a disposizione di un prodotto
da costruzione sul mercato dell'Unione;
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CAPO II
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE
Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione
1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun
prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su
supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è
fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una
sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su
supporto elettronico.
2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della
dichiarazione di prestazione.
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o
gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o
usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CAPO II
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE
Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di
prestazione può essere messa a disposizione su un sito web
conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante
atti delegati conformemente all'articolo 60. Tali disposizioni
garantiscono, tra l'altro, che la dichiarazione di prestazione sia
disponibile almeno per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2.
4. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue
richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a
disposizione.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SUL WEB
Con il nuovo regolamento si dà ai fabbricanti la possibilità di non
allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in
vendita, ma di pubblicarla in versione digitale sui propri siti web.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 26 febbraio e sarà
direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione
Europea. Per applicare le misure non ci sarà quindi bisogno di
nessuna norma di recepimento.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SUL WEB
La pubblicazione online deve rispettare alcuni requisiti.
Il fabbricante deve infatti garantire che:
- il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere
stato reso disponibile sul sito web;
- il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web
che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai
destinatari dei prodotti da costruzione;
- la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai
beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni
dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione;
- darà istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle
modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.
I fabbricanti devono infine garantire che ogni singolo prodotto o
lotto messo sul mercato sia correlato alla sua dichiarazione di
prestazione attraverso un codice di identificazione unico.
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PROCEDURE SEMPLIFICATE
CAPO VI – Procedure semplificate
Articolo 36 - Uso della documentazione tecnica appropriata
1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la
prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica
appropriata la quale dimostri che:
a) …;
b) ….
2. Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a
una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di
valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il
sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica
appropriata di cui al paragrafo 1 è verificata da un organismo di
certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V.
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PROCEDURE SEMPLIFICATE
CAPO VI – Procedure semplificate
Articolo 37 - Uso delle procedure semplificate da parte di
microimprese
Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che
rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata
possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove
di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante
l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata
applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da
costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni
relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il
fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da
costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione
tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure
utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
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PROCEDURE SEMPLIFICATE
CAPO VI – Procedure semplificate
Articolo 38 - Altre procedure semplificate
1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare
o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di
una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera
di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla
valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V,
con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di
tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure
utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
2. Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una
famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e
verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di
cui all'allegato V, la documentazione tecnica specifica è verificata da un
organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V.
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
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I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
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I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
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I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
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La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
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LEGANTI BITUMINOSI
Emulsioni Bituminose Cationiche
Bitumi modificati
con polimeri
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EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
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EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
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EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
RECLAIMED
ASPHALT
FRESATO
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I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
UNI EN 13108-8
? ? ?
UNI EN 13242
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Esempio di Iscrizione al registro provinciale
UNI EN 13108-8
? ?
UNI EN 13242
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CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
ERRATO !
ERRATO !
ERRATO !
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CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
ERRATO !
ERRATO !
ERRATO !
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
Come designarlo correttamente:
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CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
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CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO
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AGGREGATI NATURALI
Le norme armonizzate sugli aggregati:
• EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo
• EN 13043 - Aggregati per miscele
bituminose
• EN 13242 - Aggregati per opere stradali
• EN 13139 - Aggregati per malta
• EN 13450 - Aggregati per massicciate
ferroviarie
• EN 13383-1 - Aggregati per opere di
protezione ("armourstone")
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AGGREGATI RICICLATI
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Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati
La proporzione di materiali costituenti negli aggregati grossi riciclati deve
essere determinata in conformità al UNI EN 933-11 e deve essere dichiarata
in conformità alla categoria pertinente specificata nel prospetto 12.
UNI EN
13242:2008
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Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati
UNI EN
13242:2008
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
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Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati
UNI EN
13242:2008
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
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Solfato idrosolubile
Se richiesto, il contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati
riciclati, determinato in conformità alla EN 1744-1, deve essere
dichiarato in conformità alla categoria pertinente, specificata nel
prospetto 15.
UNI EN 13242:2008
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Altri Metodi di prova
UNI EN 1744-5:2007
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati
Parte 5: Determinazione dei sali cloruri solubili in acido
UNI EN 1744-6:2007
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati
Parte 6: Determinazione dell'influenza di un estratto di
aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento
UNI EN 1367-4:2008
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità
degli aggregati
Parte 4: Determinazione del ritiro per essiccamento
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Conoscenza delle materie prime
Le procedure di controllo dell’ingresso per il riciclo dovrebbero
identificare:
-la natura della materia prima;
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO (CODICE CER)
-la fonte e il luogo di origine;
PRODUTTORE E CANTIERE DI ORIGINE
-il fornitore e l’agente di trasporto.
TRASPORTATORE
Per gli aggregati riciclati, il deposito di lavorazione è sufficiente
per la fonte.
CANTIERE DI PRODUZIONE
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FREQUENZE
La frequenza delle prove è generalmente correlata ai periodi di
produzione. Un periodo di produzione è definito come un'intera
settimana, mese o anno di giorni lavorativi di produzione.
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I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
UNI EN 12620 - Etichetta CE
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UNI EN 13242 - Etichetta CE
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
CONFORMITA’ e IDONEITA’
Un aggregato, naturale – riciclato - industriale, è conforme alla
norma armonizzata (UNI EN 13043 o UNI EN 13242) quando il
produttore ha rispettato i requisiti della norma (attuare un controllo
della Produzione in Fabbrica, classificare le caratteristiche,
dichiarare la conformità)
Un aggregato, naturale – riciclato - industriale, è idoneo se soddisfa i
requisiti specifici per l’uso previsto:
•I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati ad essere utilizzati
per la produzione di miscele bituminose sono espressi nel Capitolato
Speciale d’Appalto;
•I requisiti per valutare l’idoneità degli aggregati riciclati ad essere
utilizzati nella costruzione di strade, nei ripristini ambientali, etc..
sono definiti nella Circolare n. 5205 del 2005.
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
Circolare n. 5205 del 2005
A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra
dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1;
A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in
allegato C2;
A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle
infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le
caratteristiche riportate in allegato C3;
A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e
colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;
A.5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione
anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in
allegato C5;
A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per
il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le
indicazioni della norma UNI 8520-2.
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
Circolare n. 5205 del 2005
UNI EN 933-11
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
Circolare n. 5205 del 2005
UNI EN 933-11
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
Circolare n. 5205 del 2005
UNI EN 933-11
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
Circolare n. 5205 del 2005
UNI EN 933-11
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
Circolare n. 5205 del 2005
UNI EN 933-11
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma “10006”
La nuova norma UNI 11531-1
Costruzione e manutenzione delle
opere civili delle infrastrutture
(nuova edizione della CNR 10006)
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma UNI 11531-1
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma UNI 11531-1
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma UNI 11531-1
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma UNI 11531-1
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma UNI 11531-1
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
La nuova norma UNI 11531-1
La certificazione dei materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.
I requisiti di accettazione per i materiali stradali.
INFO
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66026 Ortona - Italy
Tel: +39 085 9039330
Fax: +39 085 9039077
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La Marcatura CE degli aggregati NATURALI E RICICLATI