REGOLAMENTO PER L’AFFIDO FAMILIARE E L’AFFIANCAMENTO SOLIDALE (DGR dell’8.08.08 n. 2416) Allegato alla deliberazione n. 247 del 23.3.2011 Introduzione Dal Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni nella seduta del 29.11.2010 e con delibera n. 1065 dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 del 29.11.2010, si evince l’importanza fondamentale della promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà, nell’ambito della definizione delle strategie di indirizzo. In particolare, il documento propone: “lo sviluppo della cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso la promozione di una comunità accogliente, educante e responsabile dove ciascun soggetto è portatore di bisogni, ma anche di risorse su cui è necessario fare leva mediante la realizzazione o il potenziamento di reti di sostegno e servizi di prossimità. Migliorare la cultura dell’accoglienza è indubbiamente strategico. Saper accogliere le persone e le famiglie che hanno bisogno, significa affiancarle, proteggerle e tutelarle nei periodi in cui sono in crisi. L’impegno è sensibilizzare, promuovere percorsi formativi, creare nuove competenze in una comunità che si fa educante. E’ quindi strategico nel piano di zona potenziare le reti di sostegno e i servizi di prossimità. Questo impegno agisce attraverso: la disponibilità personale la rete delle famiglie amiche la costruzione di nuove forze nell’ambito delle associazioni di volontariato. Alimentare la cultura dell’accoglienza è strategico in quanto i servizi rivolti alle persone in difficoltà si trovano a dover affrontare nuove problematiche e situazioni sempre più complesse, a fronte di una diminuzione delle risorse economiche e di un indebolimento della rete sociale. Storicamente infatti il senso di comunità e la rete relazionale permetteva di contenere le situazioni di disagio offrendo una risposta non specialistica. Oggi, la coesione del tessuto sociale ha subito notevoli cambiamenti sia strutturali che culturali e non è più in grado di svolgere appieno la sua funzione. Il lavoro di cura ricade inevitabilmente all’interno della famiglia non più attrezzata a rispondere in modo esaustivo alle necessità che si possono presentare. Sono cambiati infatti gli stili di vita e la donna oggi si trova a lavorare su più fronti, sia a casa che nel mondo del lavoro. In questo scenario profondamente mutato rispetto agli anni precedenti le famiglie fragili o in stato di momentanea difficoltà e le persone sole sono più esposte a situazioni di incertezza. Per questo motivo è strategico investire risorse per riattivare nel territorio un tessuto sociale di sostegno e solidarietà in un’ottica di sussidiarietà attivando le risorse della comunità e mettendo in rete le risorse con le necessità. Diventa prioritario lavorare in un’ottica di integrazione non solo socio‐sanitaria e istituzionale ma anche con le potenzialità che possono scaturire in una comunità accogliente. Recuperare il senso di cittadinanza significa anche ridare alla comunità stessa un ruolo privilegiato nella prospettiva di far emergere una società che si caratterizzi come comunità educante e accogliente e non come un semplice insieme di persone che vivono nelle stesso territorio. Per questo motivo nuova sarà la connotazione del Centro Affidi e Solidarietà familiare che sarà la risorsa istituzionale principale nel lavoro strutturato per la diffusione della cultura dell’accoglienza, dell’affido familiare e di nuove forme e possibilità di affiancamento. Diventa prioritario liberare e preparare nuove risorse per supportare le famiglie fragili o in difficoltà, bambini e adolescenti che vivono in una situazione di disagio, persone sole, anziani, persone con disabilità o con un disturbo di tipo psichiatrico, dando vita a forme di affiancamento solidale e privilegiando le forme di vicinanza solidale. Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso una campagna capillare di sensibilizzazione e promozione della cultura dell’accoglienza finalizzata a sollecitare nuove disponibilità di famiglie che aiutano famiglie e insieme costruire nuove competenze”. In ottemperanza quindi alla programmazione regionale e locale viene formulato il nuovo “Regolamento per l’affido familiare e l’affiancamento solidale”. REGOLAMENTO PER L’AFFIDO FAMILIARE E L’AFFIANCAMENTO SOLIDALE Premessa Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, attivazione e gestione dei progetti di Affido Familiare individuati come interventi sociali nell’ambito del Progetto Quadro di Protezione e Cura relativo alla presa in carico di situazioni familiari con minori di età per i quali si ravvisi la necessità di una temporanea separazione dalla propria famiglia. Il presente Regolamento disciplina anche le modalità di accesso, attivazione e gestione delle forme innovative di solidarietà familiare che saranno di seguito denominate “Affiancamento Solidale”. Tale intervento si inserisce nel seguente quadro normativo: L. 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n.149 L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità l’infanzia e l’adolescenza. L. 8 novembre 2000 , n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali Regolamento Regionale n.8 del 1984 art.2 comma7 che stabilisce i criteri di contribuzione alle famiglie affidatarie Delibera di Giunta Regionale n. 1855/2006, “Costituzione dei Centri per l’Affido e la Solidarietà Familiare” Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-sanitari: la cura e la segnalazione , approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 569 dell’11.03.08 Delibera di Giunta Regionale n.2416 dell’ 08.08.2008 “Linee di indirizzo per lo sviluppo dei Servizi di protezione e tutela del minore” Linee Guida Regionali 2008 per l’Affido Familiare approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 3791 del 02.12.2008 Articolo 1 In ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR n. 1855/06 , il Servizio che si occupa di affido familiare è denominato “CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)”. Ha lo scopo di attivare le disponibilità all’accoglienza familiare ed all’affiancamento solidale nel territorio di riferimento attraverso le varie forme che possano garantire un ambiente adeguato alla crescita dei minori di età e di sostegno per le situazioni di fragilità. L’affido familiare e l’affiancamento solidale sono attuati dall’Azienda Sanitaria U.L.S.S. 3 su delega dei Comuni e vengono attivati sulla base di un Progetto Quadro redatto dai Servizi istituzionalmente competenti. Articolo 2 L’Affido familiare è un intervento sociale complesso che ha lo scopo di garantire al minore di età un ambiente familiare diverso dal suo, idoneo per un corretto sviluppo psico – fisico e relazionale. L’affido viene attuato laddove i servizi lo ritengano la soluzione più adeguata per il minore stesso. Viene messo in atto nei casi in cui la famiglia d’origine del minore di età si trovi nell’incapacità o impossibilità temporanea di occuparsi di lui. Nel contempo i Servizi istituzionalmente preposti , in collaborazione con il CASF, attivano quanto possibile affinché la famiglia d’origine possa recuperare le proprie competenze per poter garantire al minore ogni possibilità di rientro. Dove ciò non fosse possibile, i Servizi, in collaborazione con il CASF, si attivano per accompagnare il minore verso soluzioni a lui più adeguate. L’affido familiare può essere: 1. Eterofamiliare : quando l’accoglienza viene attuata da persone esterne all’ambito familiare 2. Intrafamiliare : quando l’accoglienza viene attuata da persone entro il 4° grado di parentela. Questa tipologia di affido non sempre necessita dell’intervento dei servizi, può attuarsi anche spontaneamente, come previsto dalla legge; rientra nella casistica di cui si occupa il presente Regolamento quando è realizzato su disposizione della magistratura. L’affido familiare si distingue in: Residenziale: riguarda nuclei familiari in stato di particolare difficoltà, dove i genitori presentano delle effettive lacune nell’espletamento del loro ruolo genitoriale e vi è la necessità che il minore di età viva stabilmente con la famiglia affidataria per un periodo di tempo prestabilito. Semiresidenziale: riguarda situazioni di fragilità familiare dove vi è la necessità che i bambini e/o ragazzi vivano per parte della settimana presso un altro nucleo familiare. Diurno: riguarda situazioni in cui c’è una compromissione delle capacità genitoriali con gradazione diversa ( dalle situazioni meno a quelle più pesanti). L’accoglienza è effettuata nel corso della giornata ( per il numero di giornate previsto dal progetto), ma prevede il rientro in famiglia per il pernottamento Affidi familiari brevi in pronta accoglienza: sono accoglienze caratterizzate dalla dimensione temporale. Sono affidi per lo più residenziali , di breve durata ( da qualche giorno a non più di due mesi) attuati in situazione di emergenza. Accanto a queste forme di accoglienza fanno parte dei compiti del CASF l’attivazione di forme di solidarietà familiare denominate “affiancamento solidale” quale supporto alle difficoltà di tipo organizzativo dei genitori (dove non è compromessa la capacità genitoriale), o di sollievo per famiglie particolarmente impegnate in compiti di cura di propri familiari in difficoltà o di supporto a persone in stato di particolare fragilità. L’affiancamento solidale può essere attuato attraverso: Vicinanza solidale e famiglie amiche: sono forme di sostegno e aiuto a nuclei fragili in alcune attività della vita quotidiana o per obiettivi specifici (quali sostegno scolastico, sostegno nella organizzazione della famiglia, accompagnamento alla autonomia, costruzione di una rete sociale…) come interventi di sostegno alla funzione genitoriale. Buon vicinato : azione di sostegno pratico e di relazione a persone in situazioni di particolare fragilità o solitudine e a persone e/o nuclei per azione di sollievo in situazioni di carico di cura particolarmente pesanti Convivenza solidale: si tratta di forme di accoglienza di giovani maggiorenni per un periodo di tempo definito che necessitano di essere sostenuti e accompagnati nel loro percorso di autonomia e di essere aiutati nella acquisizione di abilità per l’autogestione della quotidianità Articolo 3 Destinatari dell’intervento del CASF Per l’Affido Familiare 1. minori che si trovano in situazione di disagio, grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa un progetto di separazione temporanea dalla famiglia 2. minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell’esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia; 3. minori le cui famiglie presentino difficoltà legate ad aspetti organizzativi, socioculturali, di particolare carico nei compiti di cura che necessitano del sostegno di altre famiglie (es. affido diurno) 4. ragazzi oltre il 18° anno di età , e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari e motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l’esperienza nella famiglia affidataria Per l’Affiancamento Solidale 1. genitori in difficoltà nell’esercizio della funzione genitoriale che necessitano di essere supportati ed aiutati nelle attività di cura 2. minori appartenenti a situazioni familiari fragili e per i quali i Servizi istituzionalmente competenti abbiano definito un progetto che prevede l’aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici e/o l’accompagnamento ad attività extrascolastiche 3. giovani sulla soglia della maggiore età o giovani maggiorenni che non hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia e privi di una rete familiare adeguata 4. giovani adulti anni con lieve disturbo psichiatrico o disabilità che necessitano di un supporto relazionale 5. anziani che vivono una condizione di particolare solitudine e marginalità Articolo 4 Gli affidatari e i volontari dell’affiancamento solidale possono essere, come previsto dalla normativa vigente: coppie con figli coppie senza figli persone singole Non ci sono limiti di età Articolo 5 Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) realizza l’affido familiare e l’affiancamento solidale attraverso un’apposita équipe multidisciplinare che può essere composta dalle seguenti figure professionali: Assistente Sociale, Psicologo, Pedagogista/Educatore Professionale. Tale équipe ha il compito di: Organizzare attività di promozione della cultura della accoglienza nel territorio per sensibilizzare la popolazione e sollecitare la disponibilità sia per le varie forme di affido familiare che di affiancamento solidale, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni, cooperative e altre forme di aggregazioni di cittadini Mantenere il collegamento con tutti i servizi del territorio attraverso la modalità del lavoro di rete Curare la preparazione e la formazione delle famiglie e dei singoli disponibili all’affido familiare e all’affiancamento solidale attraverso la progettazione e realizzazione di corsi di formazione/informazione e percorsi di conoscenza/valutazione individuale, di coppia e familiare Procedere all’abbinamento ed attuare gli affidi familiari e le altre forme di solidarietà familiare Collaborare con i Servizi e le famiglie affidatarie coinvolte alla stesura, realizzazione e verifica del P.E.I. ed alla verifica dell’andamento del P.Q. Sostenere i singoli, le famiglie affidatarie e i volontari dell’affiancamento solidale attraverso interventi di sostegno e monitoraggio individualizzati o gruppali. Aggiornare i servizi istituzionalmente competenti attraverso relazioni scritte circa l’andamento dell’affido e/o dell’affiancamento solidale Collaborare con i Servizi istituzionalmente competenti per la valutazione dei parenti nei casi di affido intrafamiliare giudiziale Organizzare e gestire la Banca Dati delle persone idonee all’affido familiare, delle persone con affidi familiari in atto e dei minori in affido e la Banca Dati delle persone disponibili all’affiancamento solidale Compilare, per la parte di propria competenza, le Schede Regionali semestrali e avviare e monitorare la procedura burocratico amministrativa connessa all’intervento di affido. Partecipare alle UVDM nella diverse fasi (programmazione, verifica, monitoraggio) Articolo 6 Gli affidatari o i volontari dell’affiancamento solidale vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili, hanno partecipato al corso di informazione/formazione, hanno completato il percorso di conoscenza/valutazione e dei quali si tiene conto delle seguenti caratteristiche: Conoscenza e acquisizione consapevole dell’affido familiare come intervento sociale complesso, temporaneo e legato ad un progetto e delle caratteristiche dell’affiancamento solidale Capacità di comprendere sostenere l’individualità dell’affidato e di aiutarlo nel processo di crescita attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo; Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d’origine e con gli operatori dei Servizi competenti. Gli affidatari ed i volontari dell’affiancamento solidale, una volta avviato il progetto di affido o affiancamento, diventano i collaboratori degli operatori dei servizi nella attuazione del Progetto che riguarda quella specifica situazione. Articolo 7 La formulazione di ciascun Progetto di affido familiare o di affiancamento solidale è preceduta da: - una valutazione della situazione che presenta tale necessità effettuata dalle équipes degli operatori dei Servizi istituzionalmente competenti - dalla costruzione del Progetto Quadro entro cui situare l’ipotesi di intervento. Il Progetto di affido o di affiancamento solidale deve evidenziare gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso tale intervento, i tempi e le modalità e deve definire momenti di verifica in itinere. Tra équipe segnalante e CASF si costituisce una Unità di Lavoro, per la realizzazione del Progetto , che può inglobare anche la famiglia affidataria o il volontario dell’affiancamento solidale. L’ Unità di Lavoro predispone il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) scritto , che sarà parte integrante del Progetto Quadro (P.Q.). Articolo 8 L’affido familiare può essere consensuale o giudiziale. L’affido familiare consensuale è proposto dagli operatori dei Servizi Sociali ed è disposto dall’Ente Locale di residenza del minore, in attuazione dell’art. 4 della Legge 184/83 e sue modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo il provvedimento di affido. L’affido familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni attraverso proprio decreto ed attuato dai Servizi Sociali territoriali cui spettano anche compiti di vigilanza. L’affiancamento solidale è un intervento assistenziale, è sempre consensuale e non necessita del provvedimento del Sindaco né dell’esecutività del Giudice Tutelare. Articolo 9 I Soggetti dell’Affido Familiare 9.1 La famiglia d’origine: 1. Ha il diritto di partecipare alla determinazione e verifica del P.E.I. 2. deve essere messa a conoscenza delle finalità generali dell’affido familiare , avere informazioni circa la famiglia affidataria e, dove possibile, farne la conoscenza 3. ha diritto a mantenere i rapporti con il minore secondo le indicazioni dei Servizi istituzionalmente competenti e/o i vincoli imposti dalla Autorità giudiziaria 4. ha facoltà di scegliere l’indirizzo scolastico del figlio, essere informata dell’andamento scolastico, essere informata e decidere eventuali trattamenti chirurgici-sanitari dove non ci sia affievolimento o decadenza della potestà genitoriale 5. concede il consenso per l’espatrio 6. ha diritto a vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa La famiglia d’origine deve: 1. Collaborare con i Servizi per rimuovere quei fattori che avevano portato a progettare l’affido familiare; 2. Rispettare gli accordi , in caso di affido consensuale, e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale. 3. Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall’Autorità Giudiziaria; 4. Contribuire, in base alle proprie possibilità economiche e nei limiti definiti dai regolamenti comunali e dal P.E.I., alle spese del figlio 5. Deve rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria 9.2 Il minore : 1. ha il diritto di essere messo a conoscenza , con modalità adeguate all’età ed alla sua capacità di comprensione, del Progetto ( P.Q. e P.E.I.) che lo riguarda e, dove possibile, essere coinvolto nella sua predisposizione e verifica 2. ha il diritto di mantenere i rapporti con la propria famiglia e con le persone significative della sua storia, secondo le indicazioni dei Servizi istituzionalmente competenti 3. ha il diritto di vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa . 9.3 I Servizi istituzionalmente competenti dei Servizi Comunali e dell’Azienda Sanitaria, in base agli articoli 1;2;3;5;7;8;11 del presente Regolamento , si impegnano ad elaborare, predisporre ed attuare il Progetto Quadro in riferimento alla situazione del minore destinatario dell’intervento di affido familiare. In base alle specifiche competenze , assicurano: * l’accompagnamento ed il sostegno al minore nelle varie fasi dell’affido * la prosecuzione della presa in carico della famiglia d’origine per gli interventi necessari al raggiungimento degli obbiettivi definiti nel progetto di affido, * la programmazione di momenti di monitoraggio e verifica in itinere con i soggetti coinvolti * il sostegno della famiglia affidataria attraverso interventi individuali o di gruppo 9.4 Gli affidatari : 1. devono essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il progetto che lo riguarda 2. concorrono alla predisposizione del PEI 3. avranno assicurato il sostegno psicosociale ed educativo da parte degli operatori del CASF 4. devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy 5. possono beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti 6. è loro assicurato un contributo economico mensile da parte della Amministrazione comunale di residenza del minore nella misura prevista dalle normative regionali o nazionali e concordata con i Servizi Sociali Comunali 7. beneficiano di Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi Gli affidatari devono: Provvedere al mantenimento, cura ed istruzione del minore in affido nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa Garantire la loro collaborazione nella definizione e realizzazione del P.E.I. Mantenere i rapporti con la famiglia d’origine secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall’Autorità Giudiziaria; Mantenere i rapporti con i Servizi per poter verificare, valutare e/o modificare lo svolgimento dell’affido; Collaborare con gli operatori del CASF attraverso incontri periodici per uno scambio di riflessioni sull’andamento dell’affido Mantenere gli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e l’autorità sanitaria Collaborare e mantenere i rapporti con il tutore del minore in caso di decadenza della potestà genitoriale Assicurare le massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia Qualora intervenissero fatti che impediscono la prosecuzione dell’affido, darne comunicazione agli operatori dei Servizi istituzionalmente competenti nei tempi utili a ridefinire il progetto che riguarda il minore. Articolo 10 I soggetti dell’Affiancamento solidale 10.1 I destinatari dell’ attività di affiancamento I destinatari della attività di affiancamento danno la loro adesione consapevole ed informata al progetto di intervento che li riguarda attraverso la formalizzazione scritta del consenso 10.2 I Servizi istituzionalmente competenti in base agli articoli 1;2;3;5;6;7;8;11 si impegnano ad elaborare, predisporre ed attuare il Progetto Quadro in riferimento alla situazione per la quale si predispone un intervento di affiancamento solidale. In base alle specifiche competenze assicurano: 1. l’accompagnamento ed il sostegno all’utente nelle varie fasi dell’affiancamento 2. la presa in carico della situazione per gli interventi necessari al raggiungimento degli obbiettivi definiti nel progetto di affiancamento solidale, 3. la programmazione di momenti di monitoraggio e verifica in itinere con i soggetti coinvolti 4. il sostegno dei volontari attraverso interventi individuali o di gruppo 10.3 I Volontari 1. devono essere informati circa la situazione delle persone che affiancheranno ed il progetto che le riguarda 2. possono concorrere alla predisposizione del PEI 3. avranno assicurato il sostegno psicosociale ed educativo da parte degli operatori del CASF 4. devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy 5. possono beneficiare di un contributo economico da parte della Amministrazione comunale di residenza della persona assistita ad esclusivo titolo di rimborso spese 6. beneficiano di Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi I volontari devono: Collaborare alla realizzazione del Progetto di affiancamento Mantenere i rapporti con i Servizi per poter verificare, valutare e/o modificare lo svolgimento dell’affiancamento ; Collaborare con gli operatori del CASF attraverso incontri periodici per uno scambio di riflessioni sull’andamento dell’affiancamento Articolo 11 L’Amministrazione Comunale di residenza del minore e delle persone in situazione di fragilità interviene con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria o dei volontari dell’affiancamento solidale, secondo i criteri dell’allegato A. In presenza di delega degli interventi relativi alla protezione e cura dei minori e delle loro famiglie, l’Azienda Sanitari stipula apposito contratto di Assicurazione a favore delle Famiglie Affidatarie o del Volontario del l’Affiancamento Solidale. ALLEGATO A CRITERI E MODALITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDO E AI VOLONTARI DELL’AFFIANCAMENTO SOLIDALE In attuazione di quanto previsto dalla legge del 4 maggio 1983, n. 184 e dalle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001 n. 149, circolare n. 56 1986, art. 80 comma 3 Regolamento Regionale del Veneto n. 8/84, e successive DGR regionali, e art. 12 legge 241/90 (trasparenza della Pubblica Amministrazione) si concorda che: a) In relazione all’art.11 del Regolamento e nel caso di corresponsione del contributo economico, l’Amministrazione Comunale, oltre ai propri regolamenti, fa riferimento ai criteri e modalità indicati nei successivi punti b) Il contributo economico ha la finalità di riconoscere la natura di servizio pubblico dell’opera svolta dagli affidatari e dai volontari dell’affiancamento solidale, e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell’affidamento familiare o nell’affiancamento solidale Criteri per l’erogazione del contributo economico: 1) Per affidi residenziali a tempo pieno: L’ammontare del contributo economico mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo della durata dell’affido è pari all’ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti (R.R. 8/84 e DGR 675/08) L’erogazione dell’assegno è a carico dell’Amministrazione Comunale di residenza del minore al momento di avvio ( primo inserimento) del progetto di affidamento familiare (LR 5/96 art. 13bis , LN 328/00 art.6.4 , LN 184/83 art.2). L’assegno può essere aumentato quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. In base alla DGR 675/08 in caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell’art.3 della Legge 104/92, di minori con meno di due anni e maggiori di 16 , l’importo potrà essere raddoppiato. L’eventuale integrazione dell’assegno di base dovrà essere esplicitamente inclusa nel progetto individuale, soggetto a verifiche e revisioni semestrali. L’assegno può essere corrisposto anche a parenti entro il quarto grado di parentela che siano divenuti affidatari in seguito a intervento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni. 2) Per affidi diurni, semiresidenziali e affidi familiari brevi: La quota del contributo verrà di volta in volta definita dai Servizi coinvolti. Il C.A.S.F., in accordo con i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, propone l’importo quantificandolo in proporzione al tempo che il minore passa nella famiglia affidataria ed in base ai criteri definiti dalla DGR 675/08. Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate da parte del comune le spese sostenute per: a. La dotazione di ausili tecnici o di spese sanitarie la cui spesa non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale; b. L’acquisto di libri e materiali scolastici per la frequenza delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado Il Comune di residenza del minore, in accordo con i Servizi che hanno in carico la situazione, può chiedere una compartecipazione economica alla famiglia d’origine Nel rispetto della normativa vigente, nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e educazione del figlio, il servizio competente valuta insieme ad essa l’opportunità e/o possibilità di una compartecipazione anche economica. A tal fine il Servizio concorderà l’entità e la modalità di corresponsione e/o altre forme di contribuzione non economica quali a mero titolo esemplificativo: corredo, libri, ecc.” 3) Per gli affiancamenti solidali potrà essere erogato un contributo economico come rimborso spese che sarà concordato con i Servizi Sociali Comunali e rendicontato ai fini della liquidazione. Tale contributo potrà essere previsto quale riconoscimento del servizio prestato in accordo con i Servizi Sociali Comunali coinvolti.