REGOLAMENTO
PER L’AFFIDO FAMILIARE
E L’AFFIANCAMENTO SOLIDALE
(DGR dell’8.08.08 n. 2416)
Allegato alla deliberazione n. 247 del 23.3.2011
Introduzione
Dal Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni nella
seduta del 29.11.2010 e con delibera n. 1065 dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 del
29.11.2010, si evince l’importanza fondamentale della promozione della cultura
dell’accoglienza e della solidarietà, nell’ambito della definizione delle strategie di indirizzo.
In particolare, il documento propone: “lo sviluppo della cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso la promozione di una comunità accogliente, educante e responsabile dove ciascun soggetto è portatore di bisogni, ma anche di risorse su cui è necessario fare leva mediante la realizzazione o il potenziamento di reti di sostegno e servizi di prossimità.
Migliorare la cultura dell’accoglienza è indubbiamente strategico. Saper accogliere le persone e le famiglie che hanno bisogno, significa affiancarle, proteggerle e tutelarle nei periodi in cui sono in crisi. L’impegno è sensibilizzare, promuovere percorsi formativi, creare nuove competenze in una comunità che si fa educante. E’ quindi strategico nel piano di zona potenziare le reti di sostegno e i servizi di prossimità. Questo impegno agisce attraverso:  la disponibilità personale  la rete delle famiglie amiche  la costruzione di nuove forze nell’ambito delle associazioni di volontariato. Alimentare la cultura dell’accoglienza è strategico in quanto i servizi rivolti alle persone in difficoltà si trovano a dover affrontare nuove problematiche e situazioni sempre più complesse, a fronte di una diminuzione delle risorse economiche e di un indebolimento della rete sociale. Storicamente infatti il senso di comunità e la rete relazionale permetteva di contenere le situazioni di disagio offrendo una risposta non specialistica. Oggi, la coesione del tessuto sociale ha subito notevoli cambiamenti sia strutturali che culturali e non è più in grado di svolgere appieno la sua funzione. Il lavoro di cura ricade inevitabilmente all’interno della famiglia non più attrezzata a rispondere in modo esaustivo alle necessità che si possono presentare. Sono cambiati infatti gli stili di vita e la donna oggi si trova a lavorare su più fronti, sia a casa che nel mondo del lavoro. In questo scenario profondamente mutato rispetto agli anni precedenti le famiglie fragili o in stato di momentanea difficoltà e le persone sole sono più esposte a situazioni di incertezza. Per questo motivo è strategico investire risorse per riattivare nel territorio un tessuto sociale di sostegno e solidarietà in un’ottica di sussidiarietà attivando le risorse della comunità e mettendo in rete le risorse con le necessità. Diventa prioritario lavorare in un’ottica di integrazione non solo socio‐sanitaria e istituzionale ma anche con le potenzialità che possono scaturire in una comunità accogliente. Recuperare il senso di cittadinanza significa anche ridare alla comunità stessa un ruolo privilegiato nella prospettiva di far emergere una società che si caratterizzi come comunità educante e accogliente e non come un semplice insieme di persone che vivono nelle stesso territorio. Per questo motivo nuova sarà la connotazione del Centro Affidi e Solidarietà familiare che sarà la risorsa istituzionale principale nel lavoro strutturato per la diffusione della cultura dell’accoglienza, dell’affido familiare e di nuove forme e possibilità di affiancamento. Diventa prioritario liberare e preparare nuove risorse per supportare le famiglie fragili o in difficoltà, bambini e adolescenti che vivono in una situazione di disagio, persone sole, anziani, persone con disabilità o con un disturbo di tipo psichiatrico, dando vita a forme di affiancamento solidale e privilegiando le forme di vicinanza solidale. Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso una campagna capillare di sensibilizzazione e promozione della cultura dell’accoglienza finalizzata a sollecitare nuove disponibilità di famiglie che aiutano famiglie e insieme costruire nuove competenze”. In ottemperanza quindi alla programmazione regionale e locale viene formulato il nuovo
“Regolamento per l’affido familiare e l’affiancamento solidale”.
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDO FAMILIARE E L’AFFIANCAMENTO SOLIDALE
Premessa
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, attivazione e gestione dei
progetti di Affido Familiare individuati come interventi sociali nell’ambito del Progetto
Quadro di Protezione e Cura relativo alla presa in carico di situazioni familiari con minori
di età per i quali si ravvisi la necessità di una temporanea separazione dalla propria
famiglia.
Il presente Regolamento disciplina anche le modalità di accesso, attivazione e gestione
delle forme innovative di solidarietà familiare che saranno di seguito denominate
“Affiancamento Solidale”.
Tale intervento si inserisce nel seguente quadro normativo:
L. 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di
cui alla legge 28 marzo 2001 n.149
L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di
opportunità l’infanzia e l’adolescenza.
L. 8 novembre 2000 , n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del
3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali
Regolamento Regionale n.8 del 1984 art.2 comma7 che stabilisce i criteri di contribuzione
alle famiglie affidatarie
Delibera di Giunta Regionale n. 1855/2006, “Costituzione dei Centri per l’Affido e la
Solidarietà Familiare”
Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-sanitari: la cura e la segnalazione ,
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 569 dell’11.03.08
Delibera di Giunta Regionale n.2416 dell’ 08.08.2008 “Linee di indirizzo per lo sviluppo dei
Servizi di protezione e tutela del minore”
Linee Guida Regionali 2008 per l’Affido Familiare approvate con Delibera di Giunta
Regionale n. 3791 del 02.12.2008
Articolo 1
In ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR n. 1855/06 , il Servizio che si occupa di
affido familiare è denominato “CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE
(CASF)”.
Ha lo scopo di attivare le disponibilità all’accoglienza familiare ed
all’affiancamento solidale nel territorio di riferimento attraverso le varie forme che possano
garantire un ambiente adeguato alla crescita dei minori di età e di sostegno per le
situazioni di fragilità.
L’affido familiare e l’affiancamento solidale sono attuati dall’Azienda Sanitaria
U.L.S.S. 3 su delega dei Comuni e vengono attivati sulla base di un Progetto Quadro
redatto dai Servizi istituzionalmente competenti.
Articolo 2
L’Affido familiare è un intervento sociale complesso che ha lo scopo di garantire al
minore di età un ambiente familiare diverso dal suo, idoneo per un corretto sviluppo psico
– fisico e relazionale.
L’affido viene attuato laddove i servizi lo ritengano la soluzione più adeguata per il minore
stesso.
Viene messo in atto nei casi in cui la famiglia d’origine del minore di età si trovi nell’incapacità o
impossibilità temporanea di occuparsi di lui.
Nel contempo i Servizi istituzionalmente preposti , in collaborazione con il CASF, attivano
quanto possibile affinché la famiglia d’origine possa recuperare le proprie competenze per
poter garantire al minore ogni possibilità di rientro.
Dove ciò non fosse possibile, i Servizi, in collaborazione con il CASF, si attivano per
accompagnare il minore verso soluzioni a lui più adeguate.
L’affido familiare può essere:
1. Eterofamiliare : quando l’accoglienza viene attuata da persone esterne all’ambito
familiare
2. Intrafamiliare : quando l’accoglienza viene attuata da persone entro il 4° grado di
parentela. Questa tipologia di affido non sempre necessita dell’intervento dei
servizi, può attuarsi anche spontaneamente, come previsto dalla legge; rientra nella
casistica di cui si occupa il presente Regolamento quando è realizzato su
disposizione della magistratura.
L’affido familiare si distingue in:




Residenziale: riguarda nuclei familiari in stato di particolare difficoltà, dove i genitori
presentano delle effettive lacune nell’espletamento del loro ruolo genitoriale e vi è la
necessità che il minore di età viva stabilmente con la famiglia affidataria per un
periodo di tempo prestabilito.
Semiresidenziale: riguarda situazioni di fragilità familiare dove vi è la necessità che
i bambini e/o ragazzi vivano per parte della settimana presso un altro nucleo
familiare.
Diurno: riguarda situazioni in cui c’è una compromissione delle capacità genitoriali
con gradazione diversa ( dalle situazioni meno a quelle più pesanti). L’accoglienza
è effettuata nel corso della giornata ( per il numero di giornate previsto dal
progetto), ma prevede il rientro in famiglia per il pernottamento
Affidi familiari brevi in pronta accoglienza: sono accoglienze caratterizzate dalla
dimensione temporale. Sono affidi per lo più residenziali , di breve durata ( da
qualche giorno a non più di due mesi) attuati in situazione di emergenza.
Accanto a queste forme di accoglienza fanno parte dei compiti del CASF l’attivazione di
forme di solidarietà familiare denominate “affiancamento solidale” quale supporto alle
difficoltà di tipo organizzativo dei genitori (dove non è compromessa la capacità
genitoriale), o di sollievo per famiglie particolarmente impegnate in compiti di cura di propri
familiari in difficoltà o di supporto a persone in stato di particolare fragilità.
L’affiancamento solidale può essere attuato attraverso:

Vicinanza solidale e famiglie amiche: sono forme di sostegno e aiuto a nuclei
fragili in alcune attività della vita quotidiana o per obiettivi specifici (quali sostegno
scolastico, sostegno nella organizzazione della famiglia, accompagnamento alla
autonomia, costruzione di una rete sociale…) come interventi di sostegno alla funzione
genitoriale.

Buon vicinato : azione di sostegno pratico e di relazione a persone in situazioni di
particolare fragilità o solitudine e a persone e/o nuclei per azione di sollievo in situazioni
di carico di cura particolarmente pesanti

Convivenza solidale: si tratta di forme di accoglienza di giovani maggiorenni per
un periodo di tempo definito che necessitano di essere sostenuti e accompagnati nel loro
percorso di autonomia e di essere aiutati nella acquisizione di abilità per l’autogestione
della quotidianità
Articolo 3
Destinatari dell’intervento del CASF
Per l’Affido Familiare
1. minori che si trovano in situazione di disagio, grave disagio e/o rischio evolutivo
per i quali si è decisa un progetto di separazione temporanea dalla famiglia
2. minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell’esercizio delle competenze
genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è
decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
3. minori le cui famiglie presentino difficoltà legate ad aspetti organizzativi, socioculturali, di particolare carico nei compiti di cura che necessitano del sostegno di
altre famiglie (es. affido diurno)
4. ragazzi oltre il 18° anno di età , e comunque non oltre il 21°, che per situazioni
particolari e motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l’esperienza
nella famiglia affidataria
Per l’Affiancamento Solidale
1. genitori in difficoltà nell’esercizio della funzione genitoriale che necessitano di
essere supportati ed aiutati nelle attività di cura
2. minori appartenenti a situazioni familiari fragili e per i quali i Servizi
istituzionalmente competenti abbiano definito un progetto che prevede l’aiuto nello
svolgimento dei compiti scolastici e/o l’accompagnamento ad attività
extrascolastiche
3. giovani sulla soglia della maggiore età o giovani maggiorenni che non hanno
raggiunto un sufficiente grado di autonomia e privi di una rete familiare adeguata
4. giovani adulti anni con lieve disturbo psichiatrico o disabilità che necessitano di un
supporto relazionale
5. anziani che vivono una condizione di particolare solitudine e marginalità
Articolo 4
Gli affidatari e i volontari dell’affiancamento solidale possono essere, come previsto dalla
normativa vigente:



coppie con figli
coppie senza figli
persone singole
Non ci sono limiti di età
Articolo 5
Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) realizza l’affido familiare e
l’affiancamento solidale attraverso un’apposita équipe multidisciplinare che può essere
composta dalle seguenti figure professionali: Assistente Sociale, Psicologo,
Pedagogista/Educatore Professionale.
Tale équipe ha il compito di:








Organizzare attività di promozione della cultura della accoglienza nel territorio per
sensibilizzare la popolazione e sollecitare la disponibilità sia per le varie forme di
affido familiare che di affiancamento solidale, anche avvalendosi della
collaborazione di associazioni, cooperative e altre forme di aggregazioni di cittadini
Mantenere il collegamento con tutti i servizi del territorio attraverso la modalità del
lavoro di rete
Curare la preparazione e la formazione delle famiglie e dei singoli disponibili
all’affido familiare e all’affiancamento solidale attraverso la progettazione e
realizzazione di
corsi di formazione/informazione e percorsi di
conoscenza/valutazione individuale, di coppia e familiare
Procedere all’abbinamento ed attuare gli affidi familiari e le altre forme di
solidarietà familiare
Collaborare con i Servizi e le famiglie affidatarie coinvolte alla stesura, realizzazione
e verifica del P.E.I. ed alla verifica dell’andamento del P.Q.
Sostenere i singoli, le famiglie affidatarie e i volontari dell’affiancamento solidale
attraverso interventi di sostegno e monitoraggio individualizzati o gruppali.
Aggiornare i servizi istituzionalmente competenti attraverso relazioni scritte circa
l’andamento dell’affido e/o dell’affiancamento solidale
Collaborare con i Servizi istituzionalmente competenti per la valutazione dei parenti
nei casi di affido intrafamiliare giudiziale



Organizzare e gestire la Banca Dati delle persone idonee all’affido familiare, delle
persone con affidi familiari in atto e dei minori in affido e la Banca Dati delle
persone disponibili all’affiancamento solidale
Compilare, per la parte di propria competenza, le Schede Regionali semestrali e
avviare e monitorare la procedura burocratico amministrativa connessa
all’intervento di affido.
Partecipare alle UVDM nella diverse fasi (programmazione, verifica, monitoraggio)
Articolo 6
Gli affidatari o i volontari dell’affiancamento solidale vengono individuati tra coloro che si
sono dichiarati disponibili, hanno partecipato al corso di informazione/formazione, hanno
completato il percorso di conoscenza/valutazione e dei quali si tiene conto delle seguenti
caratteristiche:
 Conoscenza e acquisizione consapevole dell’affido familiare come intervento
sociale complesso, temporaneo e legato ad un progetto e delle caratteristiche
dell’affiancamento solidale
 Capacità di comprendere sostenere l’individualità dell’affidato e di aiutarlo nel
processo di crescita attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo;
 Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d’origine e con
gli operatori dei Servizi competenti.
Gli affidatari ed i volontari dell’affiancamento solidale, una volta avviato il progetto di affido
o affiancamento, diventano i collaboratori degli operatori dei servizi nella attuazione del
Progetto che riguarda quella specifica situazione.
Articolo 7
La formulazione di ciascun Progetto di affido familiare o di affiancamento solidale è
preceduta da:
- una valutazione della situazione che presenta tale necessità effettuata dalle
équipes degli operatori dei Servizi istituzionalmente competenti
- dalla costruzione del Progetto Quadro
entro cui situare l’ipotesi di
intervento.
Il Progetto di affido o di affiancamento solidale deve evidenziare gli obiettivi che si
intendono raggiungere attraverso tale intervento, i tempi e le modalità e deve definire
momenti di verifica in itinere.
Tra équipe segnalante e CASF si costituisce una Unità di Lavoro, per la realizzazione del
Progetto , che può inglobare anche la famiglia affidataria o il volontario dell’affiancamento
solidale.
L’ Unità di Lavoro predispone il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) scritto , che
sarà parte integrante del Progetto Quadro (P.Q.).
Articolo 8
L’affido familiare può essere consensuale o giudiziale.
L’affido familiare consensuale è proposto dagli operatori dei Servizi Sociali ed è disposto
dall’Ente Locale di residenza del minore, in attuazione dell’art. 4 della Legge 184/83 e sue
modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore. Compete al Giudice Tutelare rendere
esecutivo il provvedimento di affido.
L’affido familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni attraverso proprio
decreto ed attuato dai Servizi Sociali territoriali cui spettano anche compiti di vigilanza.
L’affiancamento solidale è un intervento assistenziale, è sempre consensuale e non
necessita del provvedimento del Sindaco né dell’esecutività del Giudice Tutelare.
Articolo 9
I Soggetti dell’Affido Familiare
9.1 La famiglia d’origine:
1. Ha il diritto di partecipare alla determinazione e verifica del P.E.I.
2. deve essere messa a conoscenza delle finalità generali dell’affido familiare , avere
informazioni circa la famiglia affidataria e, dove possibile, farne la conoscenza
3. ha diritto a mantenere i rapporti con il minore secondo le indicazioni dei Servizi
istituzionalmente competenti e/o i vincoli imposti dalla Autorità giudiziaria
4. ha facoltà di scegliere l’indirizzo scolastico del figlio, essere informata
dell’andamento scolastico, essere informata e decidere eventuali trattamenti
chirurgici-sanitari dove non ci sia affievolimento o decadenza della potestà
genitoriale
5. concede il consenso per l’espatrio
6. ha diritto a vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa
La famiglia d’origine deve:
1. Collaborare con i Servizi per rimuovere quei fattori che avevano portato a
progettare l’affido familiare;
2. Rispettare gli accordi , in caso di affido consensuale, e/o le prescrizioni del
Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale.
3. Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria secondo le modalità concordate con i
Servizi o prescritte dall’Autorità Giudiziaria;
4. Contribuire, in base alle proprie possibilità economiche e nei limiti definiti dai
regolamenti comunali e dal P.E.I., alle spese del figlio
5. Deve rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria
9.2 Il minore :
1. ha il diritto di essere messo a conoscenza , con modalità adeguate all’età ed
alla sua
capacità di comprensione, del Progetto ( P.Q. e P.E.I.) che lo
riguarda e, dove possibile, essere coinvolto nella sua predisposizione e
verifica
2. ha il diritto di mantenere i rapporti con la propria famiglia e con le persone
significative della sua storia, secondo le indicazioni dei Servizi
istituzionalmente competenti
3. ha il diritto di vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa
.
9.3 I Servizi istituzionalmente competenti dei Servizi Comunali e dell’Azienda Sanitaria, in
base agli articoli 1;2;3;5;7;8;11 del presente Regolamento , si impegnano ad elaborare,
predisporre ed attuare il Progetto Quadro in riferimento alla situazione del minore
destinatario dell’intervento di affido familiare.
In base alle specifiche competenze , assicurano:
* l’accompagnamento ed il sostegno al minore nelle varie fasi dell’affido
* la prosecuzione della presa in carico della famiglia d’origine per gli interventi
necessari al raggiungimento degli obbiettivi definiti nel progetto di affido,
* la programmazione di momenti di monitoraggio e verifica in itinere con i
soggetti coinvolti
* il sostegno della famiglia affidataria attraverso interventi individuali o di gruppo
9.4 Gli affidatari :
1. devono essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il
progetto che lo riguarda
2. concorrono alla predisposizione del PEI
3. avranno assicurato il sostegno psicosociale ed educativo da parte degli operatori
del CASF
4. devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy
5. possono beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti
6. è loro assicurato un contributo economico mensile da parte della Amministrazione
comunale di residenza del minore nella misura prevista dalle normative regionali o
nazionali e concordata con i Servizi Sociali Comunali
7. beneficiano di Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi
Gli affidatari devono:







Provvedere al mantenimento, cura ed istruzione del minore in affido nel rispetto
della sua identità culturale, sociale e religiosa
Garantire la loro collaborazione nella definizione e realizzazione del P.E.I.
Mantenere i rapporti con la famiglia d’origine secondo le modalità concordate con i
Servizi o prescritte dall’Autorità Giudiziaria;
Mantenere i rapporti con i Servizi per poter verificare, valutare e/o modificare lo
svolgimento dell’affido;
Collaborare con gli operatori del CASF attraverso incontri periodici per uno scambio
di riflessioni sull’andamento dell’affido
Mantenere gli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e l’autorità sanitaria
Collaborare e mantenere i rapporti con il tutore del minore in caso di decadenza
della potestà genitoriale


Assicurare le massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua
famiglia
Qualora intervenissero fatti che impediscono la prosecuzione dell’affido, darne
comunicazione agli operatori dei Servizi istituzionalmente competenti nei tempi utili
a ridefinire il progetto che riguarda il minore.
Articolo 10
I soggetti dell’Affiancamento solidale
10.1 I destinatari dell’ attività di affiancamento
I destinatari della attività di affiancamento danno la loro adesione consapevole ed
informata al progetto di intervento che li riguarda attraverso la formalizzazione scritta del
consenso
10.2 I Servizi istituzionalmente competenti in base agli articoli 1;2;3;5;6;7;8;11 si
impegnano ad elaborare, predisporre ed attuare il Progetto Quadro in riferimento alla
situazione per la quale si predispone un intervento di affiancamento solidale.
In base alle specifiche competenze assicurano:
1. l’accompagnamento ed il sostegno all’utente nelle varie fasi dell’affiancamento
2. la presa in carico della situazione per gli interventi necessari al raggiungimento
degli obbiettivi definiti nel progetto di affiancamento solidale,
3. la programmazione di momenti di monitoraggio e verifica in itinere con i
soggetti coinvolti
4. il sostegno dei volontari attraverso interventi individuali o di gruppo
10.3 I Volontari
1. devono essere informati circa la situazione delle persone che affiancheranno ed il
progetto che le riguarda
2. possono concorrere alla predisposizione del PEI
3. avranno assicurato il sostegno psicosociale ed educativo da parte degli operatori
del CASF
4. devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy
5. possono beneficiare di un contributo economico da parte della Amministrazione
comunale di residenza della persona assistita ad esclusivo titolo di rimborso spese
6. beneficiano di Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi
I volontari devono:


Collaborare alla realizzazione del Progetto di affiancamento
Mantenere i rapporti con i Servizi per poter verificare, valutare e/o modificare lo
svolgimento dell’affiancamento ;

Collaborare con gli operatori del CASF attraverso incontri periodici per uno scambio
di riflessioni sull’andamento dell’affiancamento
Articolo 11
L’Amministrazione Comunale di residenza del minore e delle persone in situazione di
fragilità interviene con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria o dei volontari dell’affiancamento solidale, secondo i criteri dell’allegato A.
In presenza di delega degli interventi relativi alla protezione e cura dei minori e delle loro
famiglie, l’Azienda Sanitari stipula apposito contratto di Assicurazione a favore delle
Famiglie Affidatarie o del Volontario del l’Affiancamento Solidale.
ALLEGATO A
CRITERI E MODALITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE
PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDO E AI VOLONTARI
DELL’AFFIANCAMENTO SOLIDALE
In attuazione di quanto previsto dalla legge del 4 maggio 1983, n. 184 e dalle modifiche
apportate dalla legge 1 marzo 2001 n. 149, circolare n. 56 1986, art. 80 comma 3
Regolamento Regionale del Veneto n. 8/84, e successive DGR regionali, e art. 12 legge
241/90 (trasparenza della Pubblica Amministrazione) si concorda che:
a) In relazione all’art.11 del Regolamento e nel caso di corresponsione del contributo
economico, l’Amministrazione Comunale, oltre ai propri regolamenti, fa riferimento
ai criteri e modalità indicati nei successivi punti
b) Il contributo economico ha la finalità di riconoscere la natura di servizio pubblico
dell’opera svolta dagli affidatari e dai volontari dell’affiancamento solidale, e di
concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare
famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell’affidamento familiare o
nell’affiancamento solidale
Criteri per l’erogazione del contributo economico:
1) Per affidi residenziali a tempo pieno: L’ammontare del contributo economico mensile
da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il
periodo della durata dell’affido è pari all’ammontare della pensione minima INPS per
lavoratori dipendenti (R.R. 8/84 e DGR 675/08)
L’erogazione dell’assegno è a carico dell’Amministrazione Comunale di residenza
del minore al momento di avvio ( primo inserimento) del progetto di affidamento familiare
(LR 5/96 art. 13bis , LN 328/00 art.6.4 , LN 184/83 art.2).
L’assegno può essere aumentato quando ricorrano situazioni complesse per
problematiche di natura fisica psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la
famiglia o la persona affidataria.
In base alla DGR 675/08 in caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell’art.3 della
Legge 104/92, di minori con meno di due anni e maggiori di 16 , l’importo potrà essere
raddoppiato. L’eventuale integrazione dell’assegno di base dovrà essere esplicitamente
inclusa nel progetto individuale, soggetto a verifiche e revisioni semestrali.
L’assegno può essere corrisposto anche a parenti entro il quarto grado di parentela che
siano divenuti affidatari in seguito a intervento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i
Minorenni.
2) Per affidi diurni, semiresidenziali e affidi familiari brevi: La quota del contributo
verrà di volta in volta definita dai Servizi coinvolti. Il C.A.S.F., in accordo con i Responsabili
dei Servizi Sociali dei Comuni, propone l’importo quantificandolo in proporzione al tempo
che il minore passa nella famiglia affidataria ed in base ai criteri definiti dalla DGR 675/08.
Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate da parte del
comune le spese sostenute per:
a. La dotazione di ausili tecnici o di spese sanitarie la cui spesa non è coperta
dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. L’acquisto di libri e materiali scolastici per la frequenza delle scuole primaria
e secondaria di primo e secondo grado
Il Comune di residenza del minore, in accordo con i Servizi che hanno in carico la
situazione, può chiedere una compartecipazione economica alla famiglia d’origine
Nel rispetto della normativa vigente, nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in
condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di
mantenimento e educazione del figlio, il servizio competente valuta insieme ad essa
l’opportunità e/o possibilità di una compartecipazione anche economica. A tal fine il
Servizio concorderà l’entità e la modalità di corresponsione e/o altre forme di contribuzione
non economica quali a mero titolo esemplificativo: corredo, libri, ecc.”
3) Per gli affiancamenti solidali potrà essere erogato un contributo economico come
rimborso spese che sarà concordato con i Servizi Sociali Comunali e rendicontato ai fini
della liquidazione. Tale contributo potrà essere previsto quale riconoscimento del servizio
prestato in accordo con i Servizi Sociali Comunali coinvolti.
Scarica

REGOLAMENTO PER L`AFFIDO FAMILIARE E L