LA PRESTAZIONE MEDICA GENERICA E SPECIALISTICA : COMPETENZE E RESPONSABILITA’ Fabio Buzzi Direttore del Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” Università di Pavia www.medicinalegalepavia.it LE TENDENZE EUROPEE LA DEFINIZIONE EUROPEA DI MEDICINA GENERALE E MEDICINA DI FAMIGLIA PROPOSTA UFFICIALE DELLA EUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICE CUI HANNO ADERITO LE SOCIETA’ ITALIANE DI SETTORE DOCUMENTO A CURA DELLA SEZIONE EUROPEA DELL’ASSOCIAZIONE MODIALE DEI MEDICI DI FAMIGLIA WONCA-EUROPE 2006 LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 - medico specialista: un medico di qualsiasi formazione disciplinare che ha seguito un periodo di training post-laurea - medico di medicina generale/di famiglia: sinonimi utilizzati per indicare quei medici che hanno fatto un tirocinio post-laurea in medicina generale (almeno sino al livello di cui al titolo 4 della Doctors’Directive) - medico delle cure primarie: un medico appartenente a qualsiasi disciplina operante nel contesto delle cure primarie (di solito la comunità territoriale del paziente, nella quale egli ha il primo contatto con la tutela della propria salute) LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 La medicina generale/medicina di famiglia è una disciplina accademica e scientifica, con i suoi contenuti educativi e di ricerca, le sue prove di efficacia, la sua attività clinica e un’ attività specialistica orientata alle cure primarie. LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 I medici di medicina generale/di famiglia sono medici specialisti formati ai principi della disciplina. Sono medici di fiducia del singolo individuo, principalmente responsabili dell’erogazione di cure integrate e continuative alla persona, curandola nel contesto della sua famiglia, comunità e cultura e rispettandone sempre l’autonomia. Sanno di avere anche una responsabilità professionale nei confronti della comunità nella quale lavorano. LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 In prima istanza è necessario definire sia la disciplina della medicina generale/di famiglia, sia il ruolo del medico di famiglia specialista in medicina … E’ poi necessario tradurre la definizione teorica nella realtà operativa dello specialista in medicina di famiglia, che lavora nei sistemi sanitari di tutta Europa. LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 Il medico di famiglia fa un uso efficiente delle risorse sanitarie, coordinando le cure, lavorando con altri professionisti nel contesto tipico delle cure primarie e gestendo l’interazione con altre specialità, anche assumendo, se necessario, il ruolo di difensore nell’interesse dei pazienti. LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 La gestione dell’ interazione con le altre specialità consente di assicurare a chi ha bisogno di servizi ad alta tecnologia di secondo livello, di potervi accedere in modo appropriato, anche al fine di tutelare gli interessi dei pazienti e di proteggerli dai danni che possono creare screening, test o trattamenti non necessari, guidandoli nella complessità del sistema sanitario. LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002 C’è un crescente ruolo dei medici di famiglia nella gestione delle risorse, essendo essi in una posizione unica nel determinare le priorità nella fornitura delle cure e nell’allocazione delle risorse, per cui essi devono promuovere pratiche cliniche economicamente efficienti, sia per quanto riguarda la loro attività, che quella dei loro colleghi, trovando un appropriato equilibrio tra bisogni e desideri del paziente e risorse della comunità. IL NOSTRO CODICE DEONTOLOGICO : A PROPOSITO DI COMPETENZE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 21: Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare ….. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 23: Continuità delle cure ….. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame ….. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 25: Documentazione clinica Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 58: Rispetto reciproco Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione dell’attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 60: Consulenza e consulto (I) Qualora la complessità del caso clinico, o l’interesse del malato, esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega, o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente, che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate. % (II) CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 60: Consulenza e consulto % (II) I giudizi espressi in sede di consulto, o di consulenza, devono rispettare la dignità sia del curante, che del consulente. Il medico di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato, o dai suoi famigliari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale documentazione relativa al caso. Lo specialista, o consulente, che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) Art. 59: Rapporti con il medico curante ….. Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente. LE TENDENZE ORGANIZZATIVE NEL PAESE I PRINCIPI GIURIDICI : ONERI PROBATORI E DEBITORI Per le prestazioni mediche policrone e plurisoggettive - come nei casi in cui le prestazioni diagnostico-terapeutiche siano espletate sinergicamente da un MMG e da uno specialista - in linea generale valgono le disposizioni dei seguenti articoli del codice civile e i seguenti indirizzi giurisprudenziali : IL CODICE CIVILE CODICE CIVILE Art. 2697 (Onere della prova) Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. CODICE CIVILE Art. 1218 (Responsabilità del debitore) Il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempienza, o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. CODICE CIVILE Art. 1176 (Diligenza nell’adempimento) Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1218) CODICE CIVILE Art. 2055 (Responsabilità solidale) Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (art. 1294) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso (art. 1299) contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1277). Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali ( art. 1298). CODICE CIVILE Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1176) CODICE CIVILE Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera) Se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo, o di colpa grave (art. 1176). LA GIURISPRUDENZA : VERSO UNA “MEDICINA DELL’OBBEDIENZA” ? ! ? (Angelo Fiori docet) CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 In tema di ripartizione dell’onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se la prestazione dell’attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alla regolarità causale basta sull’esperienza e alle circostanze concrete del caso, incombe al medico (a fortiori ove si tratti di intervento semplice, o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Il danneggiato è tenuto soltanto a provare il contratto e la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, adeguata alle concrete circostanze del caso. CASS. CIV. sez III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Al debitore, presunta la colpa, incombe invece l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile, cioè la prova del fatto impeditivo (v. Cassazione n. 2875/04 e n. 11488/04): dell’essere cioè intervenuto un evento imprevisto ed imprevedibile, deponente per la conseguente non imputabilità di tale esito al convenuto. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex art. 1218 (Responsabilità del debitore) e 2697 c.c. (Onere della prova), il medico rimane soccombente. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07 Risponde al danno, anche per colpa lieve, il MMG che consapevolmente omette di consultare lo specialista. ( I)La limitazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 c.c. – che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo, o colpa grave – non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. % (II) CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07 %(II) Detta limitazione di responsabilità è circoscritta ai casi di imperizia - ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l’attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare – e non può applicarsi al MMG che, consapevolmente, abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso un intervento con conseguenze meno dannose. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008 (I) A fronte dell’errore grossolano e inescusabile compiuto dal MMG nella trascrizione della posologia di un farmaco con conseguente morte del P - non può essere invocata la contestale corresponsabilità del farmacista che, su richiesta e per comodità del P, ha trascritto sulla confezione del farmaco la posologia indicata dal MMG. Infatti, il farmacista non ha il compito di verificare se la prescrizione farmacologica del medico sia effettivamente corrispondente, o meno, a particolari esigenze terapeutiche del P, non essendo abilitato all’esercizio della professione medica e non essendo tenuto a sindacare i trattamenti farmacologici prescritti. %(II) CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008 %(II) Nella fattispecie, il MMG aveva ricevuto una lettera di dimissione del P nella quale si prescriveva un anticoagulante, con posologia di 3/4 di compressa/die. Sulla propria ricetta egli riportò invece la posologia di 3 compresse/die. A sua volta, il farmacista trascrisse sulla confezione dell’anticoagulante la posologia nei seguenti termini: 1+1+1 CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005 (I) Un PM ha ricorso avverso la sentenza del Tribunale che ha mandato assolto un MMG, sostenendo che egli aveva omesso sia di attuare interventi idonei alla difesa della vita (art. 32 Cost.), sia di registrare per iscritto il diniego del P nei confronti del ricovero da lui raccomandato, per chiari sintomi di infarto miocardico, sostenendo che l’accordo per la disciplina dei rapporti con i MMG (DPR n. 484/1996) gli attribuiva l’onere di garantire in maniera permanente la globalità dell’assistenza primaria e che tale continuità assistenziale doveva essere attuata anche attraverso l’integrazione con i servizi ospedalieri. % (II) CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005 %(II) Secondo questi presupposti il MMG doveva provvedere materialmente il ricovero, anche in contrasto con la volontà del P, facendo intervenire un’ambulanza, oppure accompagnando egli stesso il P in ospedale, avendo cura di informare di ciò i famigliari del P, dimoranti dei pressi. %(III) CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005 %(III) Applicando correttamente i principi di diritto in materia di reati omissivi impropri, si deve affermare che il MMG ha fatto tutto il possibile – secondo i canoni della scienza medica, della perizia e della diligenza – per fornire al P la possibilità di evitare l’evento mortale. %(IV) CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005 %(IV) In ogni caso, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 30328/2002 (c.d. “Franzese”), sotto il profilo della probabilità logica non sussiste neppure il nesso causale tra mancata attivazione materiale del MMG per il ricovero e la morte del P, stante il breve tempo intercorso tra il suo intervento diagnostico - e relativa informativa al P sulla necessità del ricovero - e l’exitus, cagionato dall’infarto cardiaco adeguatamente diagnosticato ed evidenziato dal medico. CORRENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITA’ NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE “ INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA” “ PIU’ PROBABILE CHE NON ” “ RAGIONEVOLE PROBABILITA’ ” “ SERIE ED APPREZABILI POSSIBILITA’ ” “ SACRIFICIO DELLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE UN DETERMINATO RISULTATO ” ( ALIAS : “PERDITA DI CHANCES” ) Cass. Civ. sez III, n. 21619 del 16.10.2007 CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Il risultato anomalo deve in realtà ravvisarsi non solo allorquando alla prestazione medica consegua l’aggravamento dello stato morboso, o l’insorgenza di nuova patologia, ma anche quando l’esito risulti caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che motivava l’intervento. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato miglioramento, costituente oggetto della prestazione, alla quale il medico specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione professionale. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Ciò connota l’intervento in termini di “inutilità”, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire nuovi interventi, ecc.), che ne derivano al paziente, caratterizzandolo pertanto in termini di “insuccesso” (v.: Cassazione n. 11316/2003), a tale stregua integrando la fattispecie dell’inadempimento ingenerante responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c. CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Tutte le suindicate ipotesi sono allora da qualificarsi in termini di “insuccesso” della prestazione medica e, secondo la sopra richiamata regola generale, presuppongono l’onere della prova in capo al debitore, dovendosi far riferimento al principio della c.d. “vicinanza alla prova”, o di “riferibilità” (v.: Cassazione civ. n. 12103/00; Cassazione civ. S.U. n. 7027/01; Cassazione civ. n. 11488/04; Cassazione civ. n. 23918/06; Cassazione civ. S.U. n. 13533/01;). CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07 Infatti, come sottolineato anche in dottrina, l’onere della prova è da attribuirsi al debitore a motivo della maggiore possibilità, per lo stesso, di documentare quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo esse estranee alla comune esperienza e, viceversa, proprie del bagaglio del debitore, come si verifica nell’espletamento di una professione protetta. Pertanto, come fondamentale deterrente nei confronti di contenziosi legali, ogni medico che a diverso titolo e in contestualità, o in successione, presta assistenza allo stesso P, deve documentare di avergli dettagliatamente fornito tutte le informazioni atte a renderlo consapevole sia dei limiti tecnici, generali e particolari, delle prestazioni offerte, sia del grado di probabilità di andare incontro a rischi, o anche soltanto ad un risultato incompleto, o comunque diverso dalle aspettative soggettive del P. In forma molto parzialmente conclusiva si può dunque prospettare che soltanto mercè un’ampia e dettagliata informazione scritta - e sottoscritta dal P il MMG e lo specialista possono dimostrare di aver compiutamente preso in considerazione e ponderato i rischi di insuccesso insiti nelle rispettive iniziative assistenziali e di essersi diligentemente e prudentemente attivati sia per prevenirli, come pure per segnalarli al P, ciascuno secondo le rispettive aree di competenza, ottenendo una consapevole e comprovata adesione al programma di cura proposto [email protected] www.medicinalegalepavia.it