“DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO SULLA TEMATICA AIUTI DI STATO A cura della Commissione Area Finanza ODCEC Catania “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Introduzione
L’obiettivo di questa guida, redatta dalla Commissione Studi Finanza
dell’ODCEC di Catania, che ho l’onore di presiedere, è quello di illustrare
ai colleghi e non le indicazioni regolamentari dell’UE sugli aiuti di Stato,
la disciplina essenziale degli aiuti in “De Minimis”, analizzando anche le
principali problematiche.
Abbiamo quindi sentito, come Commissione Studi, la necessità di creare
uno
strumento
semplice
e
di
agevole
consultazione
su
questioni
spesso
complesse, dando un aggiornamento della politica, tanto comunitaria, quanto
Italiana, fornendo una descrizione logica e non esaustiva di queste regole.
La storia della politica della concorrenza e della sua applicazione in
Europa è, infatti, una “storia di resistenza ed adattabilità”, di capacità
di ripresa e di adeguamento: gli articoli del Trattato restano immutati ma
la loro applicazione, sia nella sostanza che nella procedura, si adatta al
mutare delle esigenze. Le regole sulla concorrenza sono state introdotte nel
Trattato di Roma a tutela di un processo concorrenziale non distorto, in
vista della creazione di un mercato integrato e come salvaguardia rispetto
al rischio di un’evoluzione monopolistica in alcuni settori.
Sorge
al
giorno
d’oggi
sempre
più
la
necessità
di
rafforzare
il
sostegno pubblico nei confronti della politica europea di concorrenza e
l’esigenza
di
orientare
l’applicazione
delle
norme
verso
un’analisi
più
attenta all’impatto economico sul mercato. L’economia di mercato non va
abbandonata
perché
fornisce
le
migliori
garanzie
di
un’efficiente
allocazione delle risorse; essa però deve essere accompagnata da misure
attive volte ad accrescere la sostenibilità, anche sociale, delle politiche
per il mercato.
In
tempi
recenti,
infatti,
la
Commissione
Europea,
ha
ampliato
le
ipotesi di aiuti da ritenere compatibili nonostante la loro attitudine ad
alterare la concorrenza: ciò è avvenuto per fornire una risposta europea
alla crisi che negli ultimi anni ha colpito, a livello mondiale, il mercato
finanziario. Infatti, invece della semplice predeterminazione dei modi di
esercizio
della
regolamentare,
propria
conferitole
discrezionalità,
ha
in
Consiglio,
materia
dal
utilizzato
per
il
dare
potere
forma
legislativa alla valutazione di compatibilità delle varie tipologie di aiuti
2 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI e per sottrarre gli Stati membri dall’obbligo di notificare le relative
misure.
Nei
casi
in
specie,
l’obbligo
di
notifica
si
riferisce
ad
aiuti
dichiarati compatibili, non in via appunto preventiva e come quella generale
non suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra
gli Stati membri, ma la compatibilità è dichiarata facendo applicazione ad
aiuti di cui sono riconosciuti gli effetti distorsivi della concorrenza e
degli scambi. Questa evoluzione concorre a delineare uno scenario che a
fronte della consapevolezza circa i fallimenti del mercato, una concezione
rigorosa della concorrenza richiede il riconoscimento di ampie possibilità
di consentire anche aiuti suscettibili di alterarla.
Si può allora immaginare che quanto più ampio è lo spettro dei profili
per i quali è consentito un giudizio di fallimento del mercato e quanto
maggiore è la possibilità di derogare alle regole della concorrenza per
risolvere questi fallimenti, tanto più è praticabile una nozione rigorosa di
concorrenza,
la
quale
appare
così
la
più
coerente
con
gli
strumenti
a
disposizione dei pubblici poteri. In effetti il ruolo svolto dall’Unione
europea sugli aiuti di Stato non sembra essere più quello, originariamente
delineato
dal
Trattato,
essenzialmente
in
di
un
semplice
controllo
funzione
di
limitazione
preclusivo
impeditiva
concepito
delle
politiche
nazionali.
Le
definite
politiche
di
a
europeo
livello
finanziamento
sia
pubblico
mediante
le
delle
risorse
imprese
che
sono
l’Unione
ormai
stessa
destina direttamente a tale scopo, sia per mezzo della predeterminazione del
tipo di aiuti che gli Stati membri possono istituire con le loro risorse.
Oggi si può dire che a consentire un aiuto suscettibile di alterare la
concorrenza non è tanto la sua compatibilità con il mercato comune quanto
piuttosto la sua coerenza con gli indirizzi elaborati a livello europeo e
con il coordinamento, effettuato a tale livello, delle politiche nazionali.
In
un
contesto
del
genere,
appare
preferibile
che
nel
valutare
l’ammissibilità o meno di una misura di aiuto si parli di questa coerenza e
non si nasconda il problema con il disquisire sulla alterazione che la
misura può apportare alla concorrenza.
Nell’augurare una buona e proficua lettura, concedetemi di esprimere
un ringraziamento personale a tutti i colleghi della Commissione ed, in
particolare,
ai
colleghi
Massimiliano
Zinna,
Giuseppe
Mondera,
Rodolfo
Cifrodelli e Giovannella Biondi, per il grande impegno profuso, al delegato
3 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI del Consiglio dell’Ordine Sebastiano Impallomeni nonché al Consiglio ed al
Suo Presidente, per il supporto e la grande disponibilità sempre dimostrata.
Giuseppe Giovanni Finocchiaro
Presidente della Commissione
Studi Finanza ODCEC Catania
4 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Sommario 1.
Definizione di aiuto di Stato ___________________________________ 6
2.
Deroghe al divieto di aiuti di Stato ____________________________ 9
2.1
Aiuti regionali _______________________________________________ 10
2.2 Norme orizzontali ______________________________________________ 12
2.3 Norme settoriali _______________________________________________ 13
Trasporti __________________________________________________________ 13
2.4 I criteri di compatibilità _____________________________________ 14
Il principio della contropartita (compensatory justification) ______ 14
Il principio della trasparenza _____________________________________ 14
Il principio del divieto di cumulo _________________________________ 15
3.
La regola de minimis. Regolamento della Commissione (CE) 1998/06 del 15
dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE15
3.1 Evoluzione storica _____________________________________________ 15
4.
Regolamento UE N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE
del 24 dicembre 2013, n. L352 ______________________________________ 20
4.1
L’ applicazione delle novità del 2014 _________________________ 20
5.
Aiuti De minimis in campo previdenziale ________________________ 25
6.
ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI PREVISTI30
7.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE IN REGIME DE MINIMIS ______ 34
8.
Fondo di garanzia e De Minimis L'intervento pubblico di garanzia sul
credito alle PMI italiane __________________________________________ 36
9.
Agevolazione alle micro e piccole imprese delle "Zone Franche Urbane" e
De Minimis _________________________________________________________ 39
10. IRAP e De Minimis ______________________________________________ 42
11.
Smart e Start- Incentivi per le nuove imprese del Mezzogiorno e il De
Minimis ____________________________________________________________ 44
12. Conclusioni ____________________________________________________ 50
5 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 1.
Definizione di aiuto di Stato
La base della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato è contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, che stabilisce che gli aiuti di Stato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Da questa definizione si evince solamente che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. Questa stessa definizione permette, inoltre, di individuare gli elementi che contraddistinguono una misura come aiuto di Stato. È però dubbia, almeno alla luce del solo testo dell’art. 87, la nozione di aiuto di Stato. Attraverso il contributo dato dalle decisioni della Commissione e di alcune sue comunicazioni e dichiarazioni esplicative, nelle quali si esprime il punto di vista della Comunità europea sul significato da attribuire all’espressione aiuti di Stato, nonché dalle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado, che hanno confermato e precisato le affermazioni della Commissione, è possibile ricavare una definizione sintetica ma completa di aiuto di stato, ossia «qualunque provvedimento (sia di natura legislativa che amministrativa) che implica un trasferimento di risorse dallo Stato o da altri enti pubblici a imprese, pubbliche o private che siano». L’articolo 88 conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e dispone, inoltre, che gli Stati membri informino preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire 6 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI aiuti (obbligo di notifica). Il trattato non indica che la Commissione debba sorvegliare e controllare tutti i tipi di misure che possono riguardare le imprese. Le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato si applicano solo alle misure che rispondono alle condizioni precisate nell’articolo 87, paragrafo 1. Tali condizioni sono, in particolare: • trasferimento di risorse statali; • vantaggio economico; • selettività; • effetto sulla concorrenza e il commercio. Trasferimento di risorse statali Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali (risorse dei bilanci nazionali, regionali e locali, delle banche e fondazioni pubbliche, ecc.). L’aiuto può essere concesso, oltre che dallo Stato, anche da un organo intermedio, privato o pubblico, designato dallo Stato. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui una banca privata sia incaricata della gestione di un regime di aiuti statali a favore delle PMI. I trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere molte forme: non solo sovvenzioni o riduzioni dei tassi di interesse, ma anche garanzie di crediti, regimi di ammortamento accelerato, conferimenti di capitale, ecc. Vantaggio economico L’aiuto deve conferire un vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Esempi meno ovvi di operazioni che rientrano in tale condizione sono i seguenti: 7 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI • la locazione o l’acquisto, da parte di un’impresa, di un terreno di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato; • la vendita allo Stato, da parte di un’impresa, di un terreno, a un prezzo superiore a quello di mercato; • l’accesso privilegiato di un’impresa a un’infrastruttura senza la corresponsione di alcun canone o altro compenso; • l’ottenimento, da parte di un’impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato. Selettività L’aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere pertanto sull’equilibrio esistente fra un’impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della selettività è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette misure generali (applicabili in maniera automatica e indiscriminatamente a tutte le imprese di tutti i settori economici di uno Stato membro, come avviene per la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale). Un regime è considerato selettivo quando le autorità che lo gestiscono godono di un certo grado di potere discrezionale. Il carattere di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso degli aiuti regionali e settoriali). Effetti sulla concorrenza e sugli scambi L’aiuto deve avere un effetto, anche solo potenziale, sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. È sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un’attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali fra Stati membri. La natura del 8 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un’organizzazione senza scopo di lucro può intraprendere attività economiche). La Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità (aiuti de minimis) non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri, e che non rientrino pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Tale breve descrizione dei criteri che definiscono un aiuto di Stato mostra che il campo d’applicazione delle norme comunitarie in detto settore è ampio (ma non illimitato). Molte delle azioni finanziate nell’ambito dei programmi dei Fondi strutturali corrispondono chiaramente a tutti i criteri sopra elencati e rientrano pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1. I responsabili dei programmi devono assicurarsi che tali azioni siano debitamente notificate alla Commissione e da questa autorizzate, ovvero, se del caso, esentate dall’obbligo di notificazione ai sensi di un regolamento comunitario vigente. 2.
Deroghe al divieto di aiuti di Stato
Gli aiuti che corrispondono ai criteri sopra delineati sono, in linea di principio, incompatibili col mercato comune. Tuttavia, il principio d’incompatibilità non equivale a un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette deroghe). L’esistenza delle deroghe giustifica inoltre il controllo preventivo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Tale controllo è stabilito dall’articolo 88 del trattato, che dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l’aiuto previsto può beneficiare della deroga o se «lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo». Nel contesto delle operazioni relative ai Fondi strutturali, le 9 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI disposizioni di deroga maggiormente rilevanti sono quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c): • l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguarda «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione»; • l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) si riferisce agli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha messo a punto specifiche metodologie di esame in funzione delle dimensioni dell’impresa, della sua ubicazione, del settore di attività o delle finalità dell’aiuto. Per la natura discrezionale del potere a essa conferito, la Commissione ha cercato di rendere pubblica l’impostazione adottata, e ciò allo scopo di garantire che tale discrezionalità sia esercitata con la dovuta trasparenza e che le autorità e le imprese abbiano chiara la propria posizione alla luce del diritto comunitario. Ha così pubblicato i criteri che applica nelle decisioni riguardanti la concessione o meno di deroghe per gli aiuti notificati, e ciò in forma di comunicazioni, note, discipline, orientamenti e lettere agli Stati membri, ma anche di regolamenti. Possiamo distinguere tre principali categorie di deroghe ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c): aiuti regionali, norme orizzontali e norme settoriali. 2.1
Aiuti regionali
Sono quegli aiuti che vengono concessi, a mezzo di leggi statali o regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle regioni o parti di regioni cosiddette svantaggiate del territorio 10 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI comunitario, essenzialmente attraverso incentivi agli investimenti iniziali delle imprese o più raramente tramite l’erogazione di aiuti al funzionamento. L’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) è la base giuridica per l’autorizzazione degli aiuti di Stato volti a far fronte a difficoltà regionali: • l’articolo 87.3.a) riguarda gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo delle «regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Si tratta di regioni svantaggiate rispetto alla media europea, e per tale motivo il beneficio della deroga prevista da detto articolo è concessa in base a un criterio comunitario (livello II NUTS con un PIL pro capite calcolato in standard di potere d’acquisto inferiore al 75% della media UE). • l’articolo 87.3.c) copre gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche». Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale. L’elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch’esso stabilito dalla Commissione ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali. La Commissione ha invitato gli Stati membri ad assicurarsi che l’elenco delle aree proposte per la deroga ai sensi dell’articolo 87.3.c) e quello delle aree dell’obiettivo 2 siano coerenti. Al fine di fornire un quadro complessivo delle zone che possono beneficiare di questa tipologia di aiuti, la Commissione adotta, per un periodo corrispondente al ciclo di programmazione dei Fondi strutturali, la cosiddetta carta degli aiuti regionali, contenente: 11 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI • l’elenco delle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe di cui all’art. 87.3.a) e c), in cui possono essere concessi alle imprese aiuti pubblici agli investimenti, sia nazionali che comunitari; • i massimali d’intensità degli aiuti autorizzati per ciascuna regione dalla Commissione. 2.2 Norme orizzontali
Le norme intersettoriali, o orizzontali, sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell’attività economica e in ogni regione. La Commissione ha adottato tutta una serie di orientamenti o discipline o regolamenti che stabiliscono i criteri applicati alle seguenti categorie di aiuti: • aiuti alle piccole e medie imprese; • aiuti alla ricerca e sviluppo; • aiuti per la tutela dell’ambiente; • aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; • aiuti all’occupazione; • aiuti alla formazione professionale; • aiuti per incentivare il capitale di rischio; • aiuti concessi sotto forma di garanzie. 12 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 2.3 Norme settoriali
La Commissione ha adottato inoltre norme specifiche, o settoriali, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell’attività economica, che presentano particolari problemi o condizioni. Si tratta attualmente dei settori seguenti: • produzione audiovisiva; • carbone; • elettricità; • servizi postali; • costruzione navale; • industria dell’acciaio e delle fibre sintetiche. Agricoltura, pesca e acquacoltura Le norme generali in materia di aiuti di Stato descritte nel presente vademecum non si applicano, o si applicano solo in misura limitata, ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca. Trasporti
Nel settore dei trasporti su strada sono applicabili le norme generali in materia di aiuti di Stato, benché vi siano un certo numero di eccezioni (ad esempio le attrezzature di trasporto non possono beneficiare di aiuti, ecc.). Le norme specifiche settoriali si applicano ad altri settori dei trasporti (trasporti ferroviari, aerei, marittimi e per via navigabile). 13 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 2.4 I criteri di compatibilità
Il trattato individua in termini molto generali le ipotesi di deroga, ma la Commissione ha progressivamente individuato veri e propri criteri di compatibilità, fino a realizzare una completa disciplina, sostanziale e procedurale, modellata sui seguenti principi: • contropartita; • trasparenza; • divieto di cumulo. Il
principio
della
contropartita
(compensatory
justification)
Formulato dalla Commissione e confermato dalla Corte di Giustizia, condiziona l’alterazione della libera concorrenza allo sviluppo del mercato unico e comporta la valutazione dell’aiuto pubblico dal punto di vista della Comunità Europea e non dello Stato membro o dell’impresa beneficiaria. L’aiuto potrà considerarsi compatibile solo quando non sia possibile realizzare diversamente l’interesse comunitario, obiettivo in virtù del quale è concessa la deroga. La Commissione non può inoltre autorizzare aiuti che non siano necessari e proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. Il principio della trasparenza
Impone che la natura e la portata dell’aiuto siano verificati sulla base di tutti gli elementi necessari: la forma utilizzata, la consistenza prevista, l’obiettivo operativo, i mezzi finanziari, le ragioni derogatorie. Ne consegue un obbligo di completa informazione a carico degli Stati e di motivata valutazione a carico della Commissione. 14 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Il principio del divieto di cumulo
Stabilisce che i diversi massimali previsti dalle differenti normative non possono comunque essere superati, né con la moltiplicazione di erogazioni risultanti di valore inferiore, né con la sommatoria di sovvenzioni provenienti da differenti regimi. 3.
La
regola
de
minimis.
Regolamento
della
Commissione (CE) 1998/06 del 15 dicembre 2006
sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE
3.1 Evoluzione storica
La determinazione del “massimale”, cioè della soglia massima di aiuti che un’impresa può ricevere nell’arco temporale di riferimento (tre anni) senza correre il rischio di alterare la concorrenza e di incorrere nella scure comunitaria, costituisce il fulcro della cosiddetta regola “de minimis”. La logica sottostante alla regola “de minimis” è stata esposta per la prima volta dalla Commissione europea in maniera esplicita, prevedendone un’applicazione generalizzata, nella Comunicazione pubblicata nella GU C68 del 6 marzo 1996, nella quale viene ricordato che “qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un'impresa falsa o può falsare in modo più o meno significativo la concorrenza tra tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano”. Tuttavia, come sottolineato nella Comunicazione, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, come nel caso degli “aiuti di importo assai poco elevato”. Pertanto, ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri che per i servizi della Commissione -­‐ che è opportuno che concentrino le 15 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI proprie risorse sui casi di effettivo rilievo a livello comunitario – l’esecutivo comunitario ha introdotto nel 1992, in particolare nell’ambito della “Disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese”, (GU n. C 213 del 19. 8. 1992) una regola detta de minimis, che fissa un importo massimo quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’ex articolo 92, paragrafo 1, del trattato (attuale articolo 107, paragrafo 1, del TFUE), e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione. Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, la Commissione ha poi ritenuto opportuno trasfondere il contenuto della Comunicazione sulla regola “de minimis” in un regolamento (il Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001), con cui ha “tradotto” in euro il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere nell’arco di tre anni, determinato all’epoca nella Comunicazione in 100 000 ECU, fissandolo a 100.000 euro. In seguito, “sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso”, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del medesimo regolamento, la Commissione ha valutato l’opportunità di rivedere alcune delle condizioni in esso previste, innalzando, con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, il massimale a 200mila euro nel triennio. Con il nuovo regolamento, di recente pubblicazione, la Commissione ha mantenuto inalterato l’importo di 200mila euro, già fissato dal precedente regolamento (CE) n. 1998/2006, ciò al fine di garantire, come sottolineato nel considerando 3, che le misure concesse in applicazione del regolamento, “non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Il Regolamento riguarda aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti de minimis), che non costituiscono d’applicazione aiuti di stato ai sensi dell’art. 87 comma 1 del trattato CE e per i quali non è quindi richiesta una notifica preventiva alla Commissione. La Commissione considera minimi e quindi incapaci 16 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI di avere un’incidenza nel mercato comunitario e di falsare la concorrenza gli aiuti erogati a un’impresa che non superano i 200.000 Euro nell’arco di un triennio. L’esenzione de minimis è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 Euro per il trasporto su strada. Il Regolamento non si applica alle imprese attive nei settori di pesca e acquicoltura, nel settore carboniero, e alle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencate nell’Allegato I del trattato. Si applica, con alcune condizioni aggiuntive, alle imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nel settore dei trasporti, il regime de minimis non può essere utilizzato per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Infine, il Regolamento non si applica alle imprese in difficoltà. La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’articolo 87, paragrafo 1 e l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione. Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Criteri Per poter beneficiare di tale misura, è necessario che l’aiuto soddisfi i seguenti criteri: • il massimale d’importo per un aiuto rientrante nella norma de minimis è di 200.000 Euro (equivalente sovvenzione lordo (ESL)) in un periodo di tre anni fiscali. Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova erogazione in regime de minimis deve essere determinato l’ammontare dell’aiuto de minimis erogato durante i tre anni fiscali consecutivi (incluso quindi anche il corrente anno fiscale); • il massimale dell’aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma de minimis. 17 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Ciò non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari, senza incorrere nel divieto di cumulo; • il massimale si applica a tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro tipologia e dai loro obiettivi. Gli unici aiuti esclusi dal beneficio di questa misura sono gli aiuti all’esportazione; • l’esenzione prevista dal regolamento copre solo gli aiuti cosiddetti trasparenti, per i quali è possibile calcolare l’equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Ciò implica un certo numero di restrizioni di alcune forme di aiuto, per esempio, le garanzie. Solo le garanzie al di sotto dei 1,5 milioni di Euro possono essere assoggettate al Regolamento. 3.2 Cumulo
ll massimale indicato (200.000 Euro in un periodo di tre anni fiscali per aiuti de minimis) si applica al totale degli importi concessi a una singola impresa a titolo di de minimis. Il totale scende a 100.000 Euro nel settore dei trasporti su strada. Lo Stato membro interessato, quando eroga un aiuto de minimis a un preciso beneficiario, deve verificare se il nuovo aiuto comporti o meno il superamento del massimale di 200.000 Euro (o 100.000, se applicabile) per le somme percepite da quel beneficiario (a titolo di de minimis) nel precedente periodo di tre anni. Lo Stato membro è responsabile dell’istituzione degli strumenti necessari ad assicurare un efficace controllo affinché sia rispettato il massimale d’aiuto de minimis. Strumenti di controllo: 18 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI • lo Stato membro istituisce un registro centrale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis erogati da ciascuna autorità dello stato membro; • lo Stato membro informa esplicitamente l’impresa beneficiaria della natura de minimis dell’aiuto e riceve dall’impresa stessa informazioni complete circa altri aiuti da essa ricevuti a titolo de minimis nei precedenti tre anni; • in tutti i casi lo stato membro resta garante del rispetto del massimale di cumulo. Servizi di interesse economico generale Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012. I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa denominazione si ritrovano sia attività di servizio non economico che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale. 19 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 4.
Regolamento
UE
N.
1407/2013
del
18
dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 24
dicembre 2013, n. L352
L’esecutivo comunitario ha così provveduto ad aggiornare, e in parte a rivedere, alcune disposizioni del vecchio regolamento n. 1998/2006, in base alle mutate esigenze, ma senza particolari stravolgimenti: a fronte di alcune novità, molte norme risultano confermate nella sostanza o, tutt’al più, specificate e meglio chiarite. Tra le disposizioni confermate, spicca il massimale fruibile nei tre esercizi di riferimento, che rimane a 200 mila euro. Lo stesso giorno la Commissione ha approvato anche il nuovo Regolamento UE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo al settore specifico della produzione primaria di prodotti agricoli, per sostituire il precedente, anch’esso in scadenza a fine anno 2013. Entrambi i regolamenti si applicano dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. A seguire le novità di rilievo concernenti il regolamento a carattere generale, applicabile, salvo alcune eccezioni, a tutti i settori economici. 4.1 L’ applicazione delle novità del 2014 Una prima novità della nuova disciplina “de minimis” è riscontrabile nell’elenco dei settori, delle attività o delle tipologie di aiuti esclusi dall’ambito applicativo del regolamento. Non figurano, infatti, nell’elenco di quelli esclusi, rispetto al precedente regolamento, gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero e gli aiuti concessi a imprese in difficoltà. In piena continuità con il precedente, invece, il nuovo regolamento comunitario si applica, come sancito dall’articolo 1, “alle imprese di qualsiasi settore” ad esclusione: • delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 20 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI • della produzione primaria dei prodotti agricoli; • delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie; • degli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati; • degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione. Il nuovo regolamento “de minimis” si distingue dal precedente non solo per alcune disposizioni innovative, analizzate in dettaglio nel prosieguo, ma anche dal punto di vista formale: suddiviso in otto articoli (il precedente era di sei articoli), presenta un’articolazione in parte diversa di una parte dei contenuti dispositivi del precedente regolamento, esplicitati, in alcuni casi, con formulazioni più chiare e semplificate, con l’evidente fine di cristallizzare nel nuovo testo normativo l’interpretazione ormai consolidata di alcune disposizioni che in passato hanno danno adito a problematiche attuative per la loro formulazione talvolta criptica. A titolo esemplificativo, si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 1, laddove viene chiarito che nel caso in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento che attività rientranti nei settori esclusi da tale ambito, la regola “de minimis” si applica, limitatamente agli aiuti concessi in riferimento alle attività ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca, con strumenti adeguati, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi. Il regolamento de minimis per il periodo 2014 -­‐ 2020 introduce il nuovo concetto di impresa unica: il plafond de minimis dovrà calcolarsi non sulla singola impresa ma sul gruppo nel quale opera. Il regolamento de minimis in vigore per il settennato 2014 -­‐ 2020 è sostanzialmente identico a 21 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI quello rimasto in vigore per il periodo 2007 -­‐ 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa. Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Resta confermato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con 22 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in de minimis sono quindi: 2012, 2013, e 2014. Infine grazie al nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de minimis, fattispecie vietata in passato. Problema non risolto e quello relativo alla precisazione di cosa debba intendersi per esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Purtroppo, è stata persa un’importante occasione per apportare un miglioramento della definizione di “esercizio finanziario” quale unità di computo del triennio mobile. Infatti, nel Reg. n. 1998/2006 si faceva riferimento a quello adottato dall’impresa nello Stato membro, con ciò cagionando incertezza sia per quanto attiene alla individuazione del settore impositivo al quale riferirsi (ad esempio, Iva o imposte sul reddito) sia per quanto attiene alla durata dello stesso (si pensi, ad esempio e nell’ambito delle imposte sui redditi, ad una società neocostituita o trasformata), ed ora con il nuovo regolamento è stata riproposta la medesima formulazione lessicale (art. 3, par. 5), anche se non risulta più alcuna esplicita menzione – tra i considerando (cfr. numero 9 del Reg. n. 1998/2006) – agli “esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali”. In particolare, il testo, in vigore dal 1° gennaio 2014, prevede: -­‐ l’introduzione graduale di un registro nazionale centrale di tutti gli aiuti de minimis concessi e i loro beneficiari, in modo da consentire agli Stati membri un periodo transitorio sufficiente per la sua creazione; -­‐ il chiarimento e la semplificazione delle norme, l’introduzione di un paracadute per i prestiti, oltre a quello esistente per le garanzie, ed una definizione semplificata di "impresa" che permetta una maggiore certezza giuridica ed una riduzione degli oneri amministrativi. Allo stato attuale, l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una singola impresa non può 23 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI superare i 200.000 euro in tre anni, ad eccezione di quelle che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi che possono ricevere al massimo 100.000 euro. Gli Stati sono tenuti a garantire la trasparenza delle procedure: è considerato trasparente un aiuto il cui ammontare può essere calcolato con precisione in anticipo senza la necessità di effettuare una valutazione del rischio. Il regolamento de minimis attualmente in vigore non si applica al settore della pesca (disciplinato da un regolamento specifico), dell’acquacoltura, delle attività collegate alle esportazioni, del carbone, dell’acquisizione di veicoli per il trasporto di merci su strada o di imprese in difficoltà o dell’incentivazione dell’uso di prodotti domestici al posto di quelli importati. Nell'ambito dell'iniziativa sulla modernizzazione della normativa sugli aiuti di Stato, è attualmente aperta una specifica consultazione, in vista dell'adozione di un nuovo regolamento. La disciplina del settore dell’agricoltura risulta invece suddivisa tra due testi: il regolamento generale disciplina la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre la produzione primaria di prodotti agricoli rientra nell’ambito di applicazione di un regolamento de minimis specifico, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013. In particolare, ai sensi di quest’ultimo, in vigore dal 1° gennaio 2014, per l’applicazione dell’esenzione de minimis occorre soddisfare due condizioni: da un lato, le imprese che ne beneficiano non devono ricevere aiuti per un ammontare superiore a 15.000 euro (somma raddoppiata rispetto al precedente regolamento); dall’altro, non deve essere superato, nell’arco di tre esercizi finanziari, il plafond nazionale di aiuti. Inoltre, rispetto al passato, è previsto un aumento del massimale per Stato membro dallo 0,75% all'1% del valore della produzione agricola. 24 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 5.
Aiuti De minimis in campo previdenziale
Come è noto, gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata sono soggetti ad una disciplina comunitaria particolare. Sulla materia sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti, in sostituzione della precedente normativa: -­‐ Regolamento (UE) n. 1407/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti di importanza minore (regime generale), in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006; -­‐ Regolamento (UE) n. 1408/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007. Tra gli elementi di novità introdotti dai due regolamenti, si segnala: l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori “de minimis”; l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Ai fini dell’applicazione dei due regolamenti citati, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: “a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 25 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”. Resta invariato il limite di 200.000 euro che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari, e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. Per quanto concerne gli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il Regolamento n. 1408/2013 prevede, invece, l’elevazione del massimale di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro. Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali. Conseguentemente, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante comprende l’annualità finanziaria in corso e le due precedenti. Poiché entrambi i regolamenti sono entrati in vigore in data 1° gennaio 2014, si rende necessario sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis” da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario. 26 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 1. Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013 Si riportano di seguito le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano i nuovi Regolamenti circa il regime “de minimis”. a) sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 L. n. 183/2011 (circolari n. 128/2012 e n. 116/2013); è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 , in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate; b) incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, previsto dall’articolo 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012 (circolare n. 175/2013 e n. 81/2014); è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate; c) incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (circolare n. 115/2011); in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico “GIOV-­‐GE”, i datori di lavoro interessati invieranno la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione “de minimis” secondo il fac-­‐ simile allegato alla presente circolare (allegato 1), avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale. Applicazione dei regolamenti previgenti e sopravvenienza dei nuovi regolamenti Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento n. 1998/2006 e dell’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento n. 1535/2007, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti 27 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI agli incentivi per i quali -­‐ alla data del 30 giugno 2014 -­‐ sia stato adottato – dalla sede INPS competente o dai sistemi informativi centrali -­‐ il relativo provvedimento di concessione. Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 -­‐ non siano state ancora definite; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello, in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”. In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede deve rigettare l’istanza. Devono altresì essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 -­‐ siano state accolte con provvedimento adottato – dalla Sede Inps o dai sistemi informativi centrali – in data successiva al 30 giugno 2014; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello, in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”. In caso di mancato rilascio della dichiarazione, il provvedimento di concessione già adottato viene revocato. Limitatamente alle agevolazioni che hanno ad oggetto contributi previdenziali, si evidenzia che i più recenti provvedimenti normativi che hanno formalmente vincolato 28 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI l’applicazione delle misure in essi contenute all’osservanza del regime “de minimis” nel periodo considerato, sono i seguenti: Ai fini della valutazione, occorre: • determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo contratto agevolato; • è necessario individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data 15/03/2013, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013); • calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire; verificare che lo sgravio concesso o non faccia superare i limiti “de minimis” previsti dai citati regolamenti comunitari. Per esempio, lo sgravio riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa, quindi, che l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per tutto il triennio di agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo che – per le aziende che occupano fino a 9 addetti – è pari a 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, e 10% per il terzo anno. Poiché l’importo dichiarato rappresenta una stima della misura dell’aiuto, sarà cura del datore di lavoro comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite del “de minimis”. Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione. 29 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 6. ISTRUZIONI
PER
LE
IMPRESE
PER
LA
COMPILAZIONE DEI MODULI PREVISTI
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione. Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in 30 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza. Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente. 31 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Sezione B: Rispetto del massimale. Quali agevolazioni indicare? Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso. Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso. Periodo di riferimento: Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” 32 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica. Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione. Ad esempio: All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€ Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che 33 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. 2 Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto. 7. LE AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE IN
REGIME DE MINIMIS
Il Regolamento della Commissione Europea 1998/06 del 15 dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE disciplina gli aiuti c.d. “de minimis”alle imprese che riguardano aiuti di Stato di importo poco elevato. Questi non costituiscono, in effetti, aiuti di Stato in senso stretto e per gli stessi non è quindi richiesta una notifica preventiva alla Commissione. La Commissione considera minimi, e quindi incapaci di avere un’incidenza nel mercato comunitario e di falsare la concorrenza, gli aiuti erogati a un’impresa che non superano i 200.000 euro nell’arco di un triennio. Gli unici aiuti esclusi dal beneficio di questa misura sono gli aiuti all’esportazione. 34 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova erogazione deve essere determinato l’ammontare dell’aiuto de minimis erogato durante i tre anni fiscali consecutivi. Le agevolazioni fiscali sottoposte al regime dei minimis sono: 1. il credito d’imposta per l’acquisto di macchinari o impianti diversi da quelli affissi al suolo; attrezzature industriali e commerciali; software riguardanti le esigenze produttive e gestionali; brevetti che riguardano nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. E’ previsto anche il credito d’imposta alle aziende agricole e quello per attività di ricerca e sviluppo. Sono previste anche agevolazioni per risparmio energetico sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche. anche non residenti, che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che detengano l’immobile in base ad un diritto reale ( proprietà, nuda proprietà, o anche locazione finanziaria). 2. Ulteriore misura prevista per le imprese in regime de minimis è quella che riguarda il regime IRAP: la deduzione base di 4.600 euro può essere aumentata fino a 9.200 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania , Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale deduzione è ulteriormente incrementata a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni impiegati nelle medesime regioni. 3. Con la Circolare n.128 del 2 novembre 2012, l’Inps ha reso note le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per usufruire dello sgravio contributivo previsto p 35 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI l’assunzione di apprendisti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2012. La misura consiste nell’azzeramento degli oneri contributivi a carico dell’azienda per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 e interessa solo le aziende più piccole che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9. L’incentivo, varato dall’articolo 22 della legge di stabilità 2012 per promuovere l’occupazione giovanile, è riferito ai primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del periodo formativo. 8. Fondo
di
L'intervento
garanzia
pubblico
e
di
De
Minimis
garanzia
sul
credito alle PMI italiane
Destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell’ambito dell’attività imprenditoriale, l’intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull’importo garantito fino a 2,5 milioni di euro, facilitando l’accesso al credito. L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-­‐lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo. 36 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, soltanto alcuni interventi sono sottoposti alle norme previste dal regime "de minimis", (mentre gli altri rientrano nel raggio d'azione del cosiddetto regime autorizzato o Regolamento (CE) N. 800/2008). Le garanzie "de minimis" sono quelle prestate a fronte degli interventi definiti dalle Disposizioni Operative come "Altre operazioni", una categoria che, nonostante il nome, è tutt'altro che marginale. Di fatto abbiamo a che fare con tutte le operazioni finanziarie ad eccezione dei "Prestiti partecipativi", delle "Partecipazioni" e dei "Finanziamenti a medio-­‐lungo termine". Questi ultimi, per rientrare nel regime autorizzato, sono intesi specificamente come finanziamenti di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni, concessi a fronte di investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tutti i finanziamenti a fronte di investimenti di durata diversa da quella indicata o già iniziati al momento della domanda di finanziamento sono comunque ammissibili all'intervento del Fondo, ma rientrano nel regime "de minimis". Cos'è e come si calcola l'ESL della garanzia Nel caso agevolazioni nella forma di contributi (siano essi in conto interessi, in conto capitale o di altro tipo) per il calcolo si utilizza l'importo dei contributi ricevuti. Nel caso della garanzia il valore da utilizzare è una percentuale variabile dell'importo garantito. A partire dalle operazioni approvate dal 29 novembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito un metodo di calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nella garanzia più flessibile rispetto al precedente che lo determinava nella misura costante del 13% dell'importo garantito. Da un punto di vista concettuale l'ESL sviluppato dall'intervento del Fondo viene a dipendere, con il nuovo procedimento, dalla differenza tra il costo di una garanzia privata a prezzo di mercato e il costo di un'analoga garanzia pubblica. Quantitativamente il suo valore 37 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI dipende da una serie di variabili: percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità), incidenza dei costi amministrativi, remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal regime di garanzia, valore del tasso di riferimento comunitario, durata dell'operazione finanziaria da garantire. In generale per evitare il calcolo vengono in aiuto, per ricavare il valore dell'ESL, però, non occorre addentrarsi nella formula che lo genera poiché, per facilitare gli operatori, nelle Disposizioni Operative del Fondo vengono fornite due tabelle di facile lettura -­‐ i quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva -­‐ che si applicano rispettivamente alle "Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante" (in pratica finanziamenti per liquidità) e alle "Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti". Un'avvertenza è da tener presente nell'utilizzo di queste tabelle: i valori in esse contenuti cambiano ogni volta che varia il tasso di riferimento europeo. Di conseguenza bisogna sempre consultare l'edizione aggiornata delle Disposizioni Operative (Parte VII -­‐ Metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo), disponibile sul sito Internet www.fondidigaranzia.it nella sezione Modalità Operative. E' utile a questo punto fornire l'esempio di una tabella per il calcolo dell'ESL, sottolineando che tale tabella non è una di quelle attualmente in vigore. Sulla linea orizzontale si possono leggere i valori percentuali che corrispondono alle possibili quote pagate come commissioni una tantum al Fondo per il suo intervento: quanto più si paga, tanto minore sarà l'intensità di aiuto della garanzia. La misura delle commissioni dovute varia in base a dimensione e localizzazione dell'azienda, e in base al tipo di operazione finanziaria effettuata, come esposto in dettaglio nelle Disposizioni Operative, Parte V -­‐ Versamenti al Fondo. Sulla linea verticale si trova la durata del finanziamento: quanto maggiore sarà la durata tanto maggiore sarà l'intensità di aiuto. Incrociando i due dati si può individuare la percentuale da applicare all'importo garantito (e 38 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI non al finanziamento nella sua interezza) per calcolare l'ESL da tenere in considerazione ai fini del calcolo del "de minimis". In ogni caso l'importo da considerare in caso di garanzia concessa ai sensi del "de minimis" viene riportato nella delibera di concessione inviata al soggetto richiedente (banca, intermediario finanziario o confidi). 9. Agevolazione
alle
micro
e
piccole
imprese delle "Zone Franche Urbane" e De
Minimis
Si tratta di richieste delle agevolazioni fiscali e contributive da parte delle piccole e medie imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU). Le agevolazioni consistono in una riduzione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane. Quindi, non si fa riferimento soltanto alla sede legale ma anche a sedi amministrative o qualsiasi altra unità operativa destinata all’esercizio dell’attività, così come risultante dal certificato camerale. Più in particolare, le agevolazioni, in regime “de minimis”, sono concesse sotto forma di: •
•
•
•
esenzione dalle imposte sui redditi Irpef e Ires, (l'esenzione è totale per i primi 5 periodi di imposta e decresce gradualmente fino a un periodo massimo di 14 anni); esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per ciascuno dei primi 5 periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza; esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) per i soli immobili siti nella ZFU utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l'esenzione è totale per i primi 5 periodi di imposta e decresce gradualmente fino a un periodo massimo di 14 anni). 39 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Gli aiuti sono qualificabili “de minimis” e, pertanto, sottratti alla procedura di preventiva notifica e autorizzazione della Commissione Ue prevista per tutti gli «aiuti di Stato» ai sensi degli articoli 107 e 108 del Tfue, infatti non possono superare la soglia di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (limite ridotto a 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). Tuttavia, si richiama l’attenzione sul fatto che il valore limite di aiuti deve riferirsi a un’impresa unica. La verifica del rispetto del massimale va eseguita non solo con riguardo all’impresa che ha richiesto l’agevolazione, ma considerando le eventuali altre imprese collegate alla stessa, mutuando quanto chiarito dalla Corte di giustizia europea «tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica» (causa C-­‐382/99). A tal fine, si definisce “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni (anche per il tramite di una o più altre imprese): -­‐ un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa; -­‐
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; -­‐
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; -­‐
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di quest’ultima. 40 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Le agevolazioni sono riservate alle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane di: Aci Catena; Acireale; Bagheria; Barcellona Pozzo di Gotto; Castelvetrano; Catania; Enna; Erice; Gela; Giarre; Lampedusa e Linosa; Messina; Palermo (Brancaccio); Palermo (porto); Sciacca; Termini Imerese (inclusa area industriale); Trapani e Vittoria. Sono escluse le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, nei settori di produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore carboniero. Lo stanziamento previsto è pari a 181.785.861,13 euro. Nell’ambito delle Zone Franche Urbane, sono previste risorse ad hoc per: imprese di nuova o recente costituzione (le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione della domanda, si trovano nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa); imprese femminili, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne; imprese sociali; imprese operanti nei settori di cui alle sezioni C, E, F, I, P, Q della classificazione Ateco 2007; (per il comune di Barcellona Pozzo di Gotto) imprese ubicate nella sezioni censuarie nn. 153, 156, 157, 160, 161, 246, 252 e 253. 41 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI 10. IRAP e De Minimis
Tra gli aiuti a titolo de minimis maggiormente ricorrenti ricordiamo la deduzione IRAP forfettaria di cui al num. 3) della lettera a) del comma 1) dell’art. 11 del D.Lgs 446/97. Tale disposizione prevede che le imprese con dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) beneficino di una deduzione dalla base imponibile IRAP di 9.200,00 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato. E’ opportuno, quindi, che ciascuna azienda tenga costantemente sotto controllo l’utilizzo degli aiuti a titolo de minimis in quanto in caso di superamento eventuale dei limiti di soglia (200.000 euro ordinarie e 100.000 per le aziende di trasporto su strada) è prevista la restituzione dell’aiuto complessivamente beneficiato e non della sola maggiore differenza rispetto ai limiti di soglia. Dal 2014 incremento deduzioni IRAP. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) aumentano gli sconti IRAP. Fino al 2013 (UNICO 2014) si applicano i vecchi importi. L’art. 1, comma 484 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) incrementa l’importo: sia delle deduzioni previste per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato; sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente € 180.999,91. 42 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Le deduzioni previste per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato sono state introdotte dall’art. 1 commi 266-­‐269 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), con lo scopo di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”). Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, dal 2007 è prevista la deducibilità: • dell’importo complessivo dei contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.); • di un importo forfetario variabile in base alla zona d’impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore. L’attuale legge di stabilità interviene sulla deduzione forfetaria prevedendo l’aumento da € 4.600 a € 7.500, su base annua, della deduzione forfetaria base, prevista per tutte le assunzioni a tempo indeterminato. Per ciascun lavoratore impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione passerà da € 9.200 a € 15.000. Tale deduzione maggiorata per le aree svantaggiate è fruibile nei limiti delle regole relative agli aiuti “de minimis”: l’importo complessivo degli aiuti non può superare € 200.000 su un periodo di tre esercizi finanziari. Se i dipendenti sono di sesso femminile, indipendentemente dall’età, ovvero sono di età inferiore ai 35 anni indipendentemente dal sesso, l’ammontare deducibile è di: € 21.000 (€ 15.200 fino al 2013) per le Regioni svantaggiate (sempre tenendo conto del limiti comunitari); € 13.500 (€ 10.600 fino al 2013) per il restante territorio nazionale. 43 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI A partire dal 2014, inoltre, cambia la deduzione per i soggetti di minori dimensioni, cioè per coloro che hanno un valore della produzione netta non superiore a € 180.999,91. Saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: -­‐ € 8.000, se la base imponibile non supera € 180.759,91; -­‐ € 6.000, se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91; -­‐ € 4.000, se la base imponibile supera € 180.839,91, ma non € 180.919,91; -­‐ € 2.000, se la base imponibile supera € 180.919,91, ma non € 180.999,91. Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e le associazioni professionali, l’importo delle deduzioni è il seguente: -­‐ € 10.500, se la base imponibile non supera € 180.759,91; -­‐ € 7.875, se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91; -­‐ € 5.250, se la base imponibile supera € 180.839,91, ma non € 180.919,91; -­‐ € 2.625, se la base imponibile supera € 180.919,91, ma non € 180.999,91. 11.
Smart
e
Start-
Incentivi
per
le
nuove
imprese del Mezzogiorno e il De Minimis
Obiettivi e settori
44 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Agricoltura, Commercio, Industria, Artigianato, Turismo, Servizi. Fatte salve le esclusioni/limitazioni previste dal “regime de minimis”. Destinatari Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, ivi incluse le start-­‐up innovative: a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di contributo; b) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse ai sensi della ”Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”; -­‐ costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; -­‐ in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche; Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono avviare una nuova società, da costituire entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono: -­‐ essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese ovvero, nel caso di start-­‐up innovative, alla sezione speciale del Registro delle imprese; 45 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI -­‐ essere in regime di contabilità ordinaria; -­‐ operare nei settori ammissibili ai sensi del “regime de minimis”. Ambito territoriale Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Interventi ammissibili e spese agevolabili Sono finanziabili i programmi d’investimento che: -­‐ prevedano l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell’impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell’impatto ambientale, oppure -­‐ siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-­‐servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure -­‐ prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-­‐servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-­‐servizio/mercato, oppure -­‐ propongano l’adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso l’offerta di prodotti-­‐servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, sostenuti dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data, connessi alla realizzazione del piano di impresa, riferiti a: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa; 46 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI b) costi (spese di affitto, canoni di leasing e/o quote di ammortamento) relativi all’acquisto della disponibilità di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-­‐scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, necessari all’attività di impresa; c) costi salariali, nei limiti massimi stabiliti dai CCNL, relativi al personale dipendente assunto dall’impresa, concernenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi, del TFR e dei premi di produttività. Tipo ed entità del contributo L’importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria è pari a euro 50.000, per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile pari a euro 200.000 nell’arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-­‐up innovative, nel caso in cui l’impresa beneficiaria sostenga spese in ricerca e sviluppo, l’importo annuo massimo del contributo concedibile è elevato, a: a) euro 60.000, relativamente al primo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) euro 70.000, relativamente al secondo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; c) euro 80.000, relativamente al terzo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 47 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI d) euro 90.000, relativamente al quarto anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Procedure, scadenze e aggiornamenti Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 4 settembre 2013. Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le imprese che operano nel settore dell’economia digitale possono accedere alle agevolazioni per entrambe le linee d’intervento previste dal bando. Novità dalla seconda metà di novembre 2014
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il DM 24 settembre 2014 che fissa le nuove regole ed estende a tutto il territorio nazionale il programma di incentivazione Smart&Start destinato alle start-­‐up innovative. Vengono stanziati circa 200 milioni di euro per nuove imprese di tutte le regioni italiane (in precedenza il programma era destinato a 6 Regioni del Mezzogiorno e alle aree del cratere aquilano). Possono richiedere i finanziamenti le start-­‐up innovative costituite da non più di 4 anni e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, o le persone fisiche che vogliono avviare una start-­‐up innovativa. Sono agevolabili i programmi d’investimento e i costi d’esercizio realizzati e sostenuti nell’ambito di piani d’impresa: caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. L’importo massimo finanziabile passa da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro. Cambia anche la tipologia di agevolazione: sarà un finanziamento a tasso zero, da 48 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI restituire in 10 anni, che potrà arrivare fino al 70% dell’investimento totale. La percentuale massima di finanziamento potrà salire all’80% se la start-­‐up è costituita esclusivamente da donne o da giovani, oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano che sta lavorando all’estero e sceglie di rientrare in Italia. Inoltre, solo per le start-­‐up con sede nel Mezzogiorno e nel cratere sismico de L’Aquila, è previsto un contributo a fondo perduto del 20%. Le start-­‐up costituite da non più di 12 mesi potranno beneficiare anche di un tutoring tecnico-­‐gestionale, con servizi altamente specialistici. A partire dal 14 novembre ’14, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto -­‐ che sostituisce i DM 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 -­‐ non è più possibile richiedere le agevolazioni del “vecchio” Smart&Start. Le domande pervenute fino a ieri 13 novembre 2014 proseguiranno l’iter di valutazione sulla base dei DM 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013. Le domande di agevolazione presentate in base al nuovo decreto potranno essere presentate, esclusivamente on line, a partire dalla data indicata nella circolare ministeriale di prossima adozione. Tale data -­‐ assicura il MISE -­‐ sarà definita in modo da lasciare alle imprese un congruo periodo di tempo per analizzare la nuova disciplina prima di presentare la domanda. Eventuali domande presentate tra il 13 novembre 2014 e il termine che sarà indicato nella circolare ministeriale non saranno prese in considerazione. Le richieste di informazioni o di chiarimento possono essere inviate ad Invitalia, l’agenzia governativa che gestisce il programma Smart&Start. La prima esperienza di Smart&Start, è stata importante non solo per i risultati raggiunti, ma anche perché ha dato un contributo decisivo nell’impostazione della nuova versione dell’incentivo, confermando il rilievo che le nuove imprese innovative e in particolare le start-­‐up innovative, come definite dalla normativa varata nel 2012, hanno nella politica industriale. In poco più di un anno sono state inviate 1.171 richieste di finanziamento, con 2.767 neoimprenditori coinvolti. Le domande sono state presentate per il 27% da donne e per il 51% da giovani. L’80% delle 49 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI richieste ha riguardato imprese non ancora costituite. Le iniziative finanziate sono state 368, per un totale di investimenti attivati pari a 68 milioni di euro, di cui 32 in Campania, 15 in Sicilia, 13 in Puglia e 7 in Calabria. Invitalia ha finora concesso agevolazioni per 63,5 milioni di euro, a fronte di richieste superiori a 206 milioni di euro. 12.
Conclusioni
Con il Regolamento UE 1407/2013, la Commissione Europea ha disciplinato la programmazione 2014-­‐2020, soffermandosi sui contributi de minimis, la cui elargizione segue oggi regole aggiornate. A dirimere alcuni dubbi interpretativi sul nuovo Regolamento è intervenuta la Circolare n. 13/2014 Assonime, (Associazione società italiane per azioni). Quelli “de minimis” sono aiuti di Stato, come previsto dagli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce l’Unione Europea e si inseriscono nel sistema di incentivi per le imprese. Il Regolamento 1407/2013 è valido solo per aiuti trasparenti, in cui è possibile conoscere in precedenza l’equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del rischio specifica. Massimale Il tetto rimane di 200.000 euro per gli aiuti di cui un’unica impresa può beneficiare da un singolo Stato membro, e di 100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi, che comunque non possono utilizzare gli aiuti per l’acquisto dei mezzi adoperati per la propria attività d’impresa. Aiuti ammissibili 50 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI Come previsto dall’art. 87 (ex art. 92), sono incompatibili con il Mercato Comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o attraverso risorse statali che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino la concorrenza. • A carattere sociale concessi ai singoli consumatori, se accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, • destinati a ovviare a danni da/e calamità naturali o altri eventi eccezionali, • concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione del Paese, se necessari a compensarne gli svantaggi economici, • destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, • destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, • destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, • destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, • le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. => Aiuti alle imprese in regime “de minimis” Aiuti non ammissibili 51 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI • Concessi a imprese del settore pesca e acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; • concessi a imprese del settore produzione primaria dei prodotti agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, • per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione; • subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione. Attività considerate impresa: qualsiasi entità che eserciti attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento. Se la medesima entità controlla più attività, queste sono da considerarsi un’unica impresa (Regolamento UE 1407/2013), cioè un insieme di entità separate dal punto di vista giuridico ma legate da una relazione tra quelle previste dall’elenco seguente: • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 52 “DE MINIMIS” AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO TEMATICA AIUTI • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Calcolo aiuti: casi particolari L’Assonime ha spiegato, attraverso esempi concreti, come imputare e calcolare gli aiuti in caso di operazioni straordinarie. Se l’aiuto viene concesso a una impresa nata da una fusione o acquisizione, l’ammontare totale dell’aiuto sul quale è possibile applicare il Regolamento deve considerare ogni aiuto che le singole imprese fuse avevano ottenuto. Nel caso in cui si sia avuta una scissione, gli aiuti precedentemente ottenuti vengono imputati all’impresa che svolge le attività per le quali i finanziamenti erano stati erogati; se ciò è impossibile vengono divisi in maniera proporzionale rispetto al valore contabile delle imprese. Cumulo aiuti Il Regolamento 1407/2013, all’art. 5, spiega che se il cumulo avviene con aiuti concessi in base al Regolamento UE 360/2012 della Commissione, il massimale è fissato a 500.000 euro spalmati su tre esercizi finanziari; se avviene con aiuti concessi su regolamenti diversi dal 360/2012, il massimale è di 200.000 euro. I cumuli con finanziamenti concessi per gli stessi costi o per la stessa misura di finanziamento del rischio non sono ammessi nel momento in cui causano lo sforamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo di aiuto più elevato individuato appositamente da un regolamento di esenzione o da una decisione della Commissione. 53 
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