Il procedimento accertativo in senso
“proprio” può essere così riassunto:
•attività
attività istruttoria diretta alla ricerca degli
elementi di evasione (accessi, verifiche,
questionari))
• notifica dell
dell’avviso
avviso di accertamento;
•iscrizione a ruolo delle somme ad opera
d ll’ t impositore;
dell’ente
i
it
•consegna
g
del ruolo all’Agente
g
della
Riscossione;
•notifica della cartella di pagamento
Le attività di liquidazione automatica e di
controllo
formale,
possono
essere
schematizzate in tal modo:
•Controllo automatico o formale delle
dichiarazioni
•Contraddittorio tra uffici finanziari e
contribuente
Iscrizione a ruolo delle somme ad opera
•Iscrizione
dell’Agenzia delle Entrate
•Consegna del ruolo all
all’Agente
Agente della
Riscossione
•Notifica della cartella di pagamento
RISCOSSIONE SI ARTICOLA IN DUE FASI
La prima si conclude
La seconda inizia con la formazione
con la consegna dei ruoli
della cartella e termina con la
all’Agente della Riscossione notifica della stessa
CONTENUTO DEL RUOLO
CONTENUTO DEL RUOLO
a)
b)
c)
d)
l’ente creditore
La specie del ruolo
Il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori
Il codice di ogni componente del credito di seg ito
Il codice di ogni componente del credito, di seguito denominato articolo di ruolo
e) Il codice dell
Il codice dell’ambito
ambito
f) L’anno o il periodo di riferimento del credito
g) L’importo di ogni articolo di ruolo
h) Il totale degli importi iscritti nel ruolo
i) Il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, ll’importo
importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse
di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse
j) La data di consegna al concessionario
L’elenco deve anche contenere, per ciascun debitore,
l’indicazione sintetica degli
g elementi sulla base dei
quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo.
Se p
poi detta iscrizione consegua
g
ad un atto
precedentemente notificato, devono essere indicati gli
estremi di tale atto e la relativa data di notifica
OGGETTO DEI RUOLI
OGGETTO
DEI RUOLI
(
(ART.26 DPR 602/1973)
/
)
‐IMPOSTE
‐SANZIONI
SANZIONI
‐INTERESSI
ISCRIZIONI A RUOLO A TITOLO
DEFINITIVO (ART.14 DPR N.602/1973)
Le imposte e le ritenute
alla fonte liquidate
q
ex art.36
bis e 36 ter dpr n.600/1973
Le imposte e le
maggiori
gg
imposte
p
e ritenute alla
fonte liquidate
q
in
base ad
accertamenti
definitivi
ISCRIZIONI NEI RUOLI IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI
(
(ART.15 DPR N.602/1973)
/
)
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti
agli imponibili accertati dall
dall’ufficio
ufficio ma non
ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono
i itti a titolo
iscritti
tit l provvisorio
i i neii ruoli,
li dopo
d
l
la
notifica dell’atto di accertamento, per la metà
degli ammontari corrispondenti agli imponibili o
gg
imponibili
p
accertati.
ai maggiori
ISCRIZIONI NEI RUOLI STRAORDINARI
(ART.15 BIS DPR 602/1973)
In deroga all’articolo 15, nei ruoli
straordinari le imposte,
imposte gli interessi e le
sanzioni sono iscritti per l’intero importo
risultante
i l
d ll’ i
dall’avviso
di accertamento,
anche se non definitivo.
1) ) ARTICOLO 19 D.LGS 546/1992
/
SANCISCE:
a) Il principio di autonomia degli atti impugnabili secondo
cui ogni atto “può
può essere impugnato solo per vizi propri
propri”
b) Il principio di tassatività degli atti impugnabili co.3 “Gli
atti impugnabili diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente.
c) che “La
La mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato,
ne consente ll’impugnazione
impugnazione unitamente a quest
quest’ultimo
ultimo.
CONTESTAZIONE
I FASE
II FASE
A.F.
AGENTE RISCOSSIONE
Valutazione estremamente importante
p
perché
p
potrebbe ricorrere l’ipotesi di una diversa
competenza
p
territoriale della Commissione Tributaria
Provinciale
N.B.: Solo l’Agente della Riscossione ha la possibilità
di chiamare in causa l’ente impositore (entro 60 gg.
Dalla notifica del ricorso) (art.39 Dlgs 112/1999)
IL RICORSO SI PRESENTA
ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Se si ravvisano violazioni o irregolarità riferite
all’attività dallo stesso svolte quali irregolarità relative
alla formazione della cartella (errori di individuazione
del contribuente, utilizzo di un modello non
conforme a quello ministeriale, difformità del
contenuto rispetto al ruolo)
ALL’ENTE IMPOSITORE CHE HA EMESSO IL RUOLO
Se si ravvisano errori nel merito della pretesa
tributaria (errori nella quantificazione, nella
liquidazione, individuazione del tributo e/o soggetto
passivo di imposta)
ESEMPIO
VIZI PROPRI
CARTELLA
• VIZIO DI NOTIFICA
• VIZIO DI MOTIVAZIONE
• DECADENZA
AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
(Es. violazione art.25 DPR n.602/1973)
Termine notifica delle cartelle di Termine
notifica delle cartelle di
pagamento (art.25 DPR 602/1973)
L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le
imposte sui redditi e l’IVA, notificare la cartella di
pagamento entro il 31 dicembre del:
•Terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica
((art.36 bis DPR 600/1973);
/
);
•Quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per i controlli formali (art.36 ter
DPR 600/1973);
•Secondo anno successivo a quello in cui ll’avviso
avviso di
accertamento è divenuto definitivo
Tutela del contribuente in caso di omessa notifica dell’
“atto presupposto”
Sent‐ Cass. SS.UU. N.16412 del 25/07/2007 secondo cui
“l’omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità
dell’atto conseguenziale notificato e tale nullità può essere
fatta valere dal contribuente mediante la scelta di
impugnare, per tale semplice vizio, l’atto conseguenziale
notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione
dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora
aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto
presupposto – o di impugnare cumulativamente
quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente
la pretesa tributaria”
Cosa fare se la cartella non è stata preceduta dalla notifica del propedeutico avviso di accertamento?
Eccezioni da sollevare:
IN VIA PRINCIPALE
La nullità della cartella di pagamento per omessa
notifica dell’accertamento
IN VIA SUBORDINATA
La nullità dell’atto per questione sia relativa alla
legittimità della cartella stessa sia alla debenza del
tributo
Solo se si è certi della non debenza del tributo può
essere proficuo contestare la pretesa alla radice (es.
acc Emanato nonostante il contribuente si sia avvalso
acc.
del condono)
Se la lite concerne ipotesi incerte
l l
E conveniente limitarsi ad
E’
eccepire
p
il difetto di notifica
dell’atto “presupposto”
Mancata impugnazione atto Mancata
impugnazione atto
conseguenziale notificato
g
Ne consolida gli effetti e
l
legittima
l’
l’Agente
d ll
della
Riscossione a dare corso alla
procedura esecutiva
IMPUGNAZIONE CARTELLA EMESSA EX ART.36 BIS DPR. N.600/1973
• Omessa
notifica comunicazione (violaz. co.3 art. 36
bis e art.6 l.212/2000)
/
)
•Inidoneità procedura per procedere al recupero
contenuto iscrizione a ruolo ex art.36 bis (tassatività
(
dei casi previsti dalla norma)
•Difetto di motivazione ((violazione art.7 L.212/2000
/
art.3 L.241/1990)
V. Cass. 18415/2005,
/
, Sez. Tributaria secondo cui non
compete al cittadino la ricostruzione dell’operato
dell’Ufficio attraverso difficili,, se non impossibili,
p
,
operazioni interpretative; “alla cartella di pagamento
debbono infatti ritenersi comunque applicabili i
principi di ordine generale indicati per ogni
provvedimento amministrativo dall
dall’art.3
art.3 della L. 7
agosto 1990, n.241 (espressamente recepiti, per la
materia tributaria,
tributaria dall
dall’art
art.7
7 della L.
L 212/2000),
212/2000)
ponendosi una diversa interpretazione in insanabile
contrasto con l’art.24 Cost., tanto più quando una
cartella, quale quella di cui è causa, non sia stata
precedeuta da un avviso di accertamento ….”
ESEMPIO
ECCEZIONI DA SOLLEVARE PER LL’IMPUGNAZIONE
IMPUGNAZIONE CARTELLA CARTELLA
EX ART.36 TER DEL DPR N.600/1973
• Difetto di motivazione
((art.7 L.212/2000
/
– art. 3 L.241/1990)
/
)
• Violazione combinato disposto art.6, co.5, L.212/2000 e
co.4,, art.36 ter,, DPR 600/1973
/
•Violazione art.7, co.1, L.212/2000 “se nella motivazione si
ffa riferimento
f
ad un altro atto q
questo deve essere allegato
g
all’atto che lo richiama”
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Il procedimento accertativo in senso “proprio” può essere così