INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE LEZIONE IV “LE SOCIETÀ” PROF.SSA VALENTINA SCOGNAMIGLIO Diritto Commerciale Lezione IV Indice 1. LE SOCIETÀ IN GENERALE .............................................................................................................................. 3 1.1. I CONFERIMENTI ............................................................................................................................................... 4 1.1.1. Capitale e patrimonio sociale ..................................................................................................................... 6 1.1.2. L’esercizio comune dell’attività economica................................................................................................ 7 1.1.3. La divisione degli utili ................................................................................................................................ 8 2. TIPI DI SOCIETÀ .................................................................................................................................................. 9 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. AUTONOMIA PATRIMONIALE E PERSONALITÀ GIURIDICA ................................................................................ 10 LE SOCIETÀ DI PERSONE ................................................................................................................................. 11 LE SOCIETÀ DI CAPITALI ................................................................................................................................. 11 SOCIETÀ LUCRATIVE E SOCIETÀ MUTUALISTICHE ........................................................................................... 12 SOCIETÀ COMMERCIALI E NON COMMERCIALI ................................................................................................ 13 LA SOCIETÀ SEMPLICE .................................................................................................................................. 14 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale ...................................................................................... 14 Costituzione della società semplice .......................................................................................................... 15 I conferimenti ............................................................................................................................................ 15 La qualità di socio .................................................................................................................................... 16 La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite .................................................................................... 17 L’amministrazione della società semplice ................................................................................................ 17 Disciplina del rapporto di amministrazione ............................................................................................. 19 Revoca della facoltà di amministrare ....................................................................................................... 20 Rapporti con i terzi: la responsabilità per le obbligazioni sociali............................................................ 21 lI creditore particolare del socio e la società ........................................................................................... 22 Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ............................................................. 23 Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente .................................................................... 25 Scioglimento della società ........................................................................................................................ 26 L’invalidità della società .......................................................................................................................... 26 La liquidazione ......................................................................................................................................... 27 Poteri e compiti dei liquidatori ................................................................................................................. 28 Chiusura delta liquidazione ed estinzione della società ........................................................................... 29 4. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO ................................................................................................................ 30 5. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE ................................................................................................... 37 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 La costituzione della società in accomandita semplice ................................................................................. 37 I soci accomandanti ....................................................................................................................................... 37 I soci accomandatari e l’amministrazione..................................................................................................... 38 Il trasferimento delle quote............................................................................................................................ 39 Lo scioglimento e liquidazione della società ................................................................................................. 40 La società in accomandita semplice irregolare ............................................................................................. 41 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 1. Le società in generale La società è la forma più diffusa di esercizio collettivo dell’impresa: trattasi, infatti, di un’organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l’esercizio in comune di una attività economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si impegnano a prestare. Si realizza in tal modo una forma particolare di collaborazione caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell’impresa. Secondo l'art. 2247 "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Tale attività può essere finalizzata: • a scopo lucrativo (art. 2247). cioè allo scopo di dividerne gli utili; • a scopo mutualistico (art. 2511), cioè allo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai contraenti a condizioni vantaggiose: • a scopo consortile (art. 2602 e 2615ter), cioè allo scopo di coordinare le medesime o affini attività economiche di più imprenditori, o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di società viene definito, dalla dottrina dominante, come un contratto a carattere associativo, a struttura plurilaterale, qualificato da uno scopo comune. Si tratta di un contratto di natura consensuale che, pertanto, si perfeziona con la semplice assunzione, da parte dei soci, dell’obbligo di eseguire il conferimento promesso, mentre la materiale esecuzione della prestazione rappresenta semplicemente un atto di adempimento. La definizione della società come contratto, però, non è idonea a ricomprendere l’intero fenomeno societario, poiché l’ordinamento riconosce, in determinate ipotesi, anche società costituite mediante atto unilaterale (es. S.p.a. unipersonali, ex art. 2328, 1° comma, come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 sulla riforma delle società; S.r.l. unipersonali, ex art. 2463, 1° comma), ovvero mediante atto normativo (es. trasformazione in S.p.a. di enti pubblici economici quali l’IRI, l’ENI e l’ENEL ex lege 8-8-1992, n. 359). Da una prima analisi del testo dell’art. 2247 si può individuare un nucleo essenziale di elementi: i conferimenti per la costituzione del fondo sociale, l’esercizio in comune dell’ attività economica, e la divisione degli utili. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 1.1. I conferimenti La norma di cui all’art. 2247 ha la funzione di illustrare le peculiarità del contratto sociale. E la più importante va individuata nel conferimento di beni e servizi, dal momento che non esiste società senza conferimenti, né può darsi socio senza obbligo di conferimento. Con la stipulazione del contratto di società ciascun contraente si obbliga a contribuire alla formazione di un fondo sociale mediante una prestazione di dare o di fare, nel che appunto consiste il conferimento. Esso costituisce, dal punto di vista più tecnico, l’unico obbligo gravante su chi intenda divenire socio di una società, di qualunque tipo essa sia. Possono costituire oggetto di conferimento: • beni: cioè danaro, beni mobili o immobili (conferibili in proprietà o in semplice godimento). Per effetto del conferimento il conferente non può più utilizzare individualmente il bene conferito, essendo quest’ultimo vincolato a quella specifica destinazione che è l’esercizio dell’attività economica; • servizi: ossia l’attività lavorativa o apporti d’opera del socio. La riforma del diritto societario del 2003, superando il tradizionale divieto di conferimento di prestazioni d’opera e di servizi vigente per le società di capitali, ha ammesso che nelle sole società a responsabilità limitata possono essere conferiti «tutti gli elementi dell’ attivo suscettibili di valutazione economica» (art. 2464, nuovo testo) e dunque anche elementi immateriali, come il conferimento di prestazioni professionali o i servizi di consulenza. Il conferimento deve essere sempre determinato nell’ atto costitutivo, salvo che nella società semplice, relativamente alla quale si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253, 2° comma). La disciplina dei conferimenti varia a seconda che si abbia: Conferimento di beni in proprietà In questo caso: • la forma del conferimento si determina secondo la natura dei beni conferiti (così per gli immobili necessita l’atto scritto); • la garanzia dovuta dal socio è regolata dalle norme sulla vendita (art. 2254 e 1476: il socio è tenuto alla consegna della cosa immune da vizi etc.); Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 41 Diritto Commerciale • Lezione IV quanto al passaggio dei rischi, si coordinano gli art. 1465 (richiamato dall’art. 2254) e 2286, 2° comma. Pertanto: • può essere stabilita l’esclusione del socio che si obbliga a trasferire la proprietà, se il perimento per caso fortuito della cosa (non ancora trasferita alla società) grava sul con ferente; • non si ha esclusione del socio, se il rischio grava sull’acquirente (società), come ne caso dell’art. 1465, 2° comma (ipotesi in cui l’effetto traslativo è differito alla scadenza di un termine stabilito). b) Conferimento di beni in godimento • la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art.1585); • il rischio della cosa conferita è a carico del socio conferente. Ciò implica che: • la società non risarcisce il socio del bene conferito in godimento se la perdita di questo è avvenuta per causa non imputabile alla stessa: • la società può escludere il socio conferente se il godimento diventa impossibile per causa ad essa non imputabile. c) Conferimento di crediti (art. 2255 e 1267) In tali ipotesi il socio è tenuto a rispondere, in caso di insolvenza del debitore ceduto, versando alla società una somma pari alla valutazione che del credito era stata fatta nel contratto costitutivo. Inoltre il socio conferente dovrà versare alla società, in caso di insolvenza del debitore ceduto, il rimborso spese, il pagamento degli interessi e l’eventuale risarcimento del danno. d) Conferimento della propria opera In questo caso il rischio di impossibilità di svolgimento dell’opera (anche per causa non imputabile) grava sul socio, che può essere escluso per sopravvenuta idoneità. Il D.Lgs. n. 6/2003 ha previsto che, per le sole S.r.l., i versamenti per la sottoscrizione del capitale sociale possano essere sostituiti dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria (art. 2464, nuovo testo). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV Tale possibilità (già prevista dalla legge n. 383/2001 per tutte le società di capitali) è in attesa, tuttavia, di un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplini caratteristiche e modalità di esecuzione. 1.1.1. Capitale e patrimonio sociale Il capitale sociale è un’entità numerica che indica il valore in denaro della somma dei conferimenti eseguiti (capitale versato) o promessi (capitale sotto scritto) dai soci in sede di costituzione della società (capitale nominale). Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio si distingue a sua volta in: • patrimonio lordo, costituito dalla somma delle attività della società in un dato momento; • patrimonio netto, risultante dalla differenza tra le attività e le passività della società (capitale reale). Capitale e patrimonio coincidono nella fase iniziale dell’attività, allorché unici mezzi a disposizione della società sono i conferimenti effettuati dai soci e non esistono ancora passività. Successivamente, mentre il patrimonio è destinato a variare a seconda delle vicende economiche della società, il capitale sociale rimane invece immutato, a meno che non si provveda, con una delibera assembleare, ad un aumento o ad una riduzione dello stesso. Diversa è anche la loro funzione: il patrimonio della società svolge essenzialmente una funzione di garanzia, in quanto rappresenta la garanzia generica (art. 2740) su cui i creditori possono trovare soddisfazione. Il capitale sociale svolge, invece, una funzione vincolistica, in quanto (quale complesso dei conferimenti) rappresenta la parte di patrimonio sociale che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività di impresa, garantendo così la conservazione della produttività dell’impresa sociale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 41 Diritto Commerciale 1.1.2. Lezione IV L’esercizio comune dell’attività economica L’esercizio comune dell’attività economica rappresenta lo scopo – mezzo attraverso il quale le parti si propongono di raggiungere la finalità ultima della realizzazione dell’utilità. L’attività economica si concretizza di volta in volta nella scelta di un particolare ramo merceologico di attività che costituisce l’oggetto sociale: elemento la cui espressa indicazione nel contratto sociale il legislatore impone per tutti i tipi di società e che, oltre a dover consistere necessariamente in un’attività economica, deve possedere i requisiti richiesti dall’art. 1346 per ogni tipo di contratto, e cioè la liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità. Ed è con riferimento a questo requisito che va ribadita la mancata rispondenza alle prescrizioni normative di quei contratti di società che enunciano l’oggetto sociale in modo tale da non consentire una effettiva individuazione, oggetto generico, o contengono l’indicazione di più attività merceologicamente distinte e neanche complementari tra di loro, oggetto plurimo. La concreta individuazione dell’oggetto sociale è comunque importante da più punti di vista: consistendo in una attività economica, consente di distinguere la società dalla comunione di godimento; consistendo in un’attività economica professionalmente esercitata consente di affermare che quella della società, se effettivamente esercitata, è sempre una attività di impresa; infine, permette, soprattutto a terzi, di individuare i limiti ai poteri degli amministratori. Appare poi importante sottolineare che in alcuni casi la legge esige in modo espresso e tassativo l’esclusività dell’oggetto sociale: nel senso che predetermina normativamente l’oggetto stesso e vieta che la società possa svolgere altre attività (si pensi alle società di intermediazione mobiliare, attività di intermediazione finanziaria). Ed è forse il caso di includere in questa categoria anche quelle società per le quali, pur non essendo prescritta espressamente l’esclusività dell’oggetto sociale, questa si desume dalla circostanza che la normazione speciale che le disciplina individua con puntualità e precisione l’oggetto stesso (società esercenti l’attività bancaria o assicurativa, le società fiduciarie). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 41 Diritto Commerciale 1.1.3. Lezione IV La divisione degli utili L’art. 2247 esige che la società eserciti un’attività economica volta alla realizzazione di utili (cd, lucro oggettivo) e che tali utili, una volta realizzati, debbano poi essere divisi tra i soci (cd. lucro soggettivo). Lo scopo lucrativo oggettivo consiste, dunque, nel fatto che l’attività economica esercitata dalla società sia astrattamente idonea a procurare un lucro; lo scopo lucrativo soggettivo è, invece, il fine egoistico che il socio intende realizzare mediante la partecipazione alla società. Non sono qualificabili, quindi, come società: le imprese collettive che esercitano un’attività economica diretta dichiaratamente alla realizzazione di scopi di natura ideale, culturale, ricreativa. assistenziale. religiosa. etc.; le imprese collettive che esercitano un’attività economica diretta alla realizzazione di un lucro, ma che dichiaratamente non ripartiscono tale profitto tra i soci, bensì lo utilizzano per svolgere una ulteriore attività tesa ad uno scopo ideale. Questa definizione di lucro, se è insita nello scopo di tutte le società di persone e di capitali (cd. società lucrative), mal si adatta ad altri tipi che pure rientrano nella più ampia nozione di società, quali le società cooperative dove, invece, lo scopo è quello dì far conseguire ai soci un risparmio di spesa od occasioni di lavoro, e le società consortili dove lo scopo è quello di far con seguire ai consorziati una riduzione dei costi o maggior guadagni nelle rispettive imprese. La partecipazione agli utili (ed alle perdite) da parte dei soci costituisce un requisito essenziale della società. Essa non deve essere necessariamente proporzionale al conferimento eseguito e può essere variamente regolamentata salvo, comunque, il rispetto dell’art. 2265 che sancisce il divieto del cd. patto leonino, ossia del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 2. Tipi di società Sotto l’aspetto organizzativo, la società si distingue nei seguenti tipi, espressamente previsti dal legislatore, con elementi e caratteri propri: 1. Società semplice di persone 2.Società in nome collettivo (S.n.c.) a scopo di lucro 3.Società in accomandita semplice (S.a.s.) 1.Società per azioni (S.p.a.) di capitali a scopo di lucro 2.Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) 3.ocietà a responsabilità limitata (S.r.l.) 4. Società cooperativa a scopo mutualistico 5.Società di mutua assicurazione La scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle par ti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (art. 2249), le quali non possono assumere la forma di società semplice. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 2.1. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica I tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno società di persone, nel secondo società di capitali. 1)L’autonomia patrimoniale nelle società di capitali Le due categorie si differenziano poiché nelle sole società di capitali si realizza una autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita. Ciò significa che: -i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla sua quota sociale; -i creditori sociali — a loro volta — non possono pretendere che i soci facciano fronte con i loro patrimoni personali per eventuali debiti contratti dalla società (salvo si tratti di soci accomandatari). 2) L’autonomia patrimoniale nelle società di persone Tale autonomia, invece, si attenua sensibilmente nella società semplice, ma anche nella società in nome collettivo e nell’accomandita semplice, la cui disciplina prevede casi di liquidazione della quota del socio in caso di esistenza di debiti personali (e di insufficienza del suo patrimonio) e sancisce la regola generale della responsabilità illimitata e solidale dei soci (ad eccezione degli accomandanti) per le obbligazioni sociali (si parla, in questo tipo di società, di autonomia patrimoniale imperfetta). Si discute poi se ulteriore elemento di differenziazione sia dato dal fatto che, mentre le società di capitali sono persone giuridiche, le società di persone non lo sono. Il legislatore e la dottrina dominante, infatti, attribuiscono la personalità giuridica alle sole società di capitali. Attualmente, e sulla base del lo stesso diritto positivo, sembra preferibile la teoria che nega la personalità giuridica alle società di persone. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 2.2. Le società di persone Caratteri delle società di persone sono: -la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali: di tutti i soci, nella società in nome collettivo (art. 2291); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (art. 2267); dei soli soci accomandatari, nella società in accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313). Responsabilità «illimitata» significa che il socio risponde per le obbligazioni sociali «con tutti i suoi beni presenti e futuri» (art. 2740). Responsabilità «solidale» significa, invece, che il creditore sociale può, a propria discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l’adempimento della intera obbligazione (art. 1292); - la diretta inerenza del potere di amministrazione alla qualità di socio (in particolare, di socio illimitatamente responsabile): ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società (art. 2257). - l’ intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati. Anche nell’ipotesi di morte di uno dei soci (con l’unica esclusione per il socio accomandante prevista dall’art. 2322, 1° comma), la quota di questi non si trasmette automaticamente agli eredi: occorre, a tal fine, non solo che costoro vi acconsentano, ma anche che vi acconsentano i soci superstiti, cooptando gli eredi stessi o solo alcuni di essi (art. 2284). Il contratto di società, pertanto, si presenta, sotto questo aspetto. come un contratto stipulato «intuitu personae», ossia come un contratto nel quale, l’identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti determinano il consenso degli altri contraenti. 2.3. Le società di capitali Alle società di persone si contrappongono le società di capitali, nelle quali i soci vengono in considerazione essenzialmente in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta. Nelle società di capitali: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV — i soci godono dei beneficio della responsabilità limitata: essi, cioè, rischiano nell’impresa solo il danaro o i beni che hanno conferito in società. Si ricordi, però, che i soci accomandatari (della società in accomandita per azioni) sono, invece, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; • il potere di amministrazione — il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio: infatti il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli amministratori; • la qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione della persona del socio -per cessione volontaria o a causa di morte - non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua esclusivamente per volontà del cedente e del cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle successioni. Ciò si spiega con l’importanza secondaria delle qualità personali del socio, che interviene nella società in quanto detentore di ricchezza e non in quanto individuo particolarmente capace ed onesto. 2.4. Società lucrative e società mutualistiche Nell’ambito dei tipi di società la più importante classificazione viene effettuata in relazione allo scopo da esse perseguito. Si distinguono così: a) società lucrative (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni), caratterizzate dal fine di lucro; b) società mutualistiche (società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, società di mutua assicurazione), caratterizzate dallo scopo mutualistico perseguito dai soci. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV Per «scopo mutualistico» si intende il «fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato». In sostanza, il vantaggio che riceve il socio per la sua partecipazione nelle società lucrative sta negli utili che si conseguiranno con l’attività sociale; nelle società mutualistiche invece, il vantaggio si rinviene nella possibilità di procurarsi i beni o servizi forniti dalla società ad un prezzo minore di quello del mercato o possibilità di lavoro a condizioni agevolate. 2.5. Società commerciali e non commerciali Altra importante distinzione in campo societario è quella tra: • società commerciali, che sono: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni; • società non commerciali, ovvero la società semplice. La differenza fra le due categorie sta nel fatto che una società avente oggetto commerciale (ossia diretta all’esercizio di un’attività definibile commerciale sulla base dell’art. 2195) non può costituirsi in forma di società semplice; mentre una società avente oggetto non commerciale (ad es. diretta all’esercizio di attività agricole ex art. 2135) può adottare qualsiasi forma. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 3. La Società semplice La società semplice costituisce la forma più elementare di società. La caratteristica fondamentale è l’esercizio esclusivo di attività economiche lucrative non commerciali. La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all’esercizio di: a) attività agricole, con alcune limitazioni in quanto: • la società può avere ad oggetto non il mero godimento di beni (art. 2248), ma l’esercizio comune e concreto di attività economica; • le «comunioni tacite familiari », come i gruppi familiari esercenti l’agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli «usi» e non da contratto di società; • i contratti a struttura associativa per l’esercizio delle imprese agricole sono regolati da norme particolari; b) attività di gestione di immobili che non sia esplicata a mero scopo di godimento. 3.1. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale La società semplice non ha personalità giuridica. L’autonomia patrimoniale, nelle società semplici, si realizza attraverso i seguenti effetti: - divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società (art. 2270): - divieto al socio di distrarre, senza il consenso degli altri soci, le cose appartenenti al patrimonio sociale dalla destinazione stabilita (art. 2256); - divieto di procedere a ripartizioni tra i soci dei beni sociali finché non siano pagati i creditori della società (art. 2280); - escussione preventiva del patrimonio sociale per il pagamento di debiti sociali (art. 2268). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 3.2. Costituzione della società semplice La costituzione della società semplice è caratterizzata dalla massima semplicità formale e sostanziale, essendosi il legislatore limitato a stabilire nell’art. 2251 che “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”. La forma scritta è indispensabile solo quando vengano conferiti dai soci in proprietà o in godimento ultranovennale beni immobili o altri diritti reali immobiliari. Il contratto sociale, se non è diversamente stabilito, può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci (art. 2252 cc.). E però valida la clausola con la quale viene stabilita la modificabilità del contratto sociale a maggioranza dei soci. L’unanimità è richiesta anche per l’ingresso di un nuovo socio, nonché per il trasferimento della stessa qualità di socio, in considerazione della natura fiduciaria del contratto sociale. 3.3. I conferimenti Una volta costituita la società, i soci sono obbligati ad eseguire i conferimenti necessari per lo svolgimento dell’ attività economica. Se i conferimenti non sono determinati nel contratto sociale si presume che i soci siano obbligati a conferire ,in parti uguali tra loro,quanto è necessario per il per il conseguimento dell’ oggetto sociale. Possono aversi: - conferimenti in danaro, ed è questa l’ipotesi normale, dato che il denaro è il bene generico e fungibile per eccellenza e, quindi, il più adatto a sopperire alle necessità finanziarie della società ; - conferimenti in natura, consistenti nel conferimento di beni (mobili o immobili) in proprietà o in godimento; - conferimenti di crediti, consistenti nel conferimento alla società di crediti che il socio vanta nei confronti di terzi; - conferimenti di servizi, consistenti nella prestazione di lavoro (manuale od intellettuale) che il socio (c.d . socio d’opera) si impegna a prestare con il contratto sociale. La somma del valore dei conferimenti dei soci rappresenta il valore del patrimonio sociale che, al momento della costituzione della società, coincide sicuramente con il capitale sociale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 3.4. La qualità di socio La qualità di socio di una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società. Al socio si riferiscono diritti ed obblighi, che sono modificabili (in linea di principio) soltanto con il consenso dello stesso. I diritti dei soci si distinguono in: a) Diritti di natura amministrativa, tra cui vi è: • il diritto di concorrere alla formazione della volontà sociale, esprimendo la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia previsto dalla legge o dal contratto sociale; • il diritto di partecipare alla gestione sociale (che normalmente si identifica con il diritto di amministrare la società, ma può essere determinato diversamente dalle parti); • il diritto di controllare l’operato degli amministratori, se il socio non è amministratore (art. 2261). b) Diritti di natura patrimoniale: • il diritto agli utili (art. 2262), che si perfeziona dopo l’approvazione del rendiconto; • il diritto alla quota di liquidazione, all’atto dello scioglimento della società o del rapporto sociale (art. 2282 e 2289). Gli obblighi dei soci, sono: • l’obbligo di eseguire i conferimenti nei modi determinati dal contratto sociale (art. 2253); • il divieto di servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti gli altri soci (art.2256). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 3.5. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite L’art. 2262 dispone che «salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto». La ripartizione degli utili e delle perdite è rimessa alla volontà dei soci. Nell’ipotesi in cui manchino previsioni espresse nel contratto sociale, l’art. 2263 detta le seguenti regole suppletive: • le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; • se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, le parti si presumono eguali; • se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite; • la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è fissata dal contratto, è determinata dal giudice secondo equità. I soci, dunque, sono liberi di derogare ai criteri di ripartizione indicati dall’art. 2263; essi incontrano il solo limite del divieto del cd. patto leonino, quel patto, cioè, con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite (che consentirebbe ad un socio di fare la «parte del leone», escludendo gli altri dagli utili o escludendo se stesso dalle perdite). La ragione del divieto, per la cui violazione l’art. 2265 prevede la sanzione della nullità, risiede nella esigenza di evitare che, attraverso la esclusione del socio da ogni partecipazione agli utili, venga snaturato lo scopo essenziale della società, vale a dire lo scopo di lucro inteso in senso soggettivo e che, con la esclusione del socio dalle perdite, possano essere sfruttati i conferimenti degli altri soci e, più in generale, il patrimonio della società. Non vi è dubbio che del divieto debba essere fatta un’applicazione sostanziale e non meramente formale: è nullo, per tanto, non solo il patto di formale esclusione dagli utili o dalle perdite, ma anche quello che realizzi sostanzialmente lo stesso risultato. 3.6. L’amministrazione della società semplice Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV Per «amministrazione della società» si intende l’attività di «esecuzione del contratto sociale diretta a realizzare l’interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso»; si intende, cioè, l’attività di gestione dell’impresa sociale . L’amministrazione può assumere varie forme: a) Amministrazione disgiuntiva affidata a tutti i soci Il principio generale per la società semplice, richiamato anche per le altre società di persone, è che «il potere di amministrazione della società spetta o ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamnente dagli altri soci (art. 2257, 1° comma). Il potere di amministrazione, pertanto, nelle società di persone. è un attributo essenziale della qualità di socio. Tale potere, tuttavia, proprio perché può essere esercitato disgiuntamente dagli altri soci, non è illimitato ma viene contemperato dal potere riconosciuto a ciascuno degli altri soci di opporsi all’operazione da compiere, prima che la stessa sia compiuta (art. 2257, 2° comma): cd. diritto di veto. La verifica circa la fondatezza dell’opposizione viene demandata alla collettività dei soci, la quale decide a maggioranza, «determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili» (art. 2257, 30 comma). b) Amministrazione congiuntiva affidata a tutti i soci Il sistema di amministrazione disgiuntiva rappresenta solo un effetto naturale del contratto di società e, come tale, può essere escluso dalla volontà delle parti: queste, infatti, possono pattuire nel contratto sociale e nell’atto costitutivo una forma di amministrazione congiuntiva. Quando venga stabilito questo diverso sistema di amministrazione, valgono le seguenti regole: • per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci (art. 2258, 1° comma); • i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258, 3° comma). c) Amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, affidata ad alcuni soci soltanto Sia nel sistema di amministrazione disgiuntiva sia in quello di amministrazione congiuntiva vale, dunque, la regola per la quale tutti i soci illimitatamente responsabili concorrono nell’amministrazione della società. Tuttavia tale regola può essere derogata dall’atto costitutivo, il quale può riservare l’amministrazione ad alcuni soltanto dei soci (disgiuntamente o congiuntamente). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV L’atto costitutivo può altresì rimettere il potere di amministrare: • alla maggioranza dei soci (determinata in base alla partecipazione agli utili). • a più soci secondo il principio della maggioranza (anziché in forma disgiuntiva o congiuntiva). d) Amministrazione affidata ad uno soltanto dei soci Nell’ipotesi di unico socio amministratore gli altri soci non possono interferire, né opporsi alle sue operazioni. Ai soci non amministratori sono riconosciuti, in ogni caso, ampi poteri di informazione e controllo. e) Amministrazione e rappresentanza In tutte le forme di società va distinta l’amministrazione dalla rappresentanza, in quanto: • amministratore è colui che ha la gestione dell’impresa collettiva (ha, cioè, carattere interno); • rappresentante è invece colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale, di agire nei confronti dei terzi in nome della società (ha cioè carattere esterno). Il potere di amministrare è normalmente, ma non necessariamente, connesso con il potere di rappresentanza; può accadere, infatti, che uno o più amministratori siano privi di capacità rappresentativa. Per questa ultima ipotesi, comunque, è necessaria una espressa previsione nell’atto costitutivo: in alternativa il potere di rappresentanza è attribuito a ciascun socio amministratore. 3.7. Disciplina del rapporto di amministrazione L’art. 2260, 1° comma, dispone che «i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato». Agli amministratori di società semplice spettano principalmente i poteri di: • deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati all’ assemblea; • eseguire le deliberazioni assembleari; • rappresentare la società; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 41 Diritto Commerciale • Lezione IV presentare il rendiconto. Quanto alla responsabilità degli amministratori, a norma dell’ art. 2260, 2° comma, essi «sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale». Presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono, dunque: • l’inadempimento degli «obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale»; • il danno subito dalla società come conseguenza immediata e diretta dell’ inadempimento. • Legittimati a proporre tale azione sono: • i nuovi amministratori, se quelli contro i quali si agisce siano stati già revocati; • gli amministratori che non siano inadempienti; • i soci che abbiano la rappresentanza della società. Gli amministratori sono solidalmente responsabili sia in caso di amministrazione congiunta che in caso di amministrazione disgiunta, ciò che rende evi dente come su ognuno di essi incomba il dovere di vigilare sull’operato degli altri, potendo ciascuno essere chiamato a rispondere per non aver impedito il compimento da parte di altri di atti dannosi. Tuttavia tale responsabilità non si estende a quelli, tra gli amministratori, che dimostrino di essere esenti da colpa: ogni amministratore, pertanto, può liberarsi fornendo la prova di avere diligentemente amministrato e vigilato. 3.8. Revoca della facoltà di amministrare Ai fini della revoca della facoltà di amministrare, acquista rilievo la distinzione fra amministratori nominati nell’atto costitutivo ed amministratori nominati con atto separato: — l’amministratore nominato con il contratto sociale, cui fa riferimento l’art. 2259, 1° comma, può essere revocato solo per giusta causa e, importando modifica di tale contratto, la revoca deve essere deliberata all’unanimità ai sensi dell’art. 2252; — l’amministratore nominato con atto separato, cui fa riferimento l’art. 2259, 2° comma, può essere revocato negli stessi casi in cui può essere revocato il mandato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV La revoca per giusta causa, in ogni caso, può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio (art. 2259, 3° comma). 3.9. Rapporti con i terzi: la responsabilità per le obbligazioni sociali La società — stabilisce l’art. 2266 — «acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza», la quale spetta, in mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, a ciascun socio amministratore. Delle obbligazioni assunte in nome della società semplice dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono (art. 2267): • il patrimonio sociale; • personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società; • gli altri soci, salvo patto contrario. Si configura, così, la cd. autonomia patrimoniale imperfetta delle società semplici (ed in generale di tutte le società di persone). Queste, infatti, pur essendo titolari di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci (autonomia patrimoniale), coinvolgono nelle loro vicende anche i soci, che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. a) La responsabilità del «patrimonio sociale» L’art. 2267 stabilisce che «i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale». Essi, inoltre, possono esercitare l’azione surrogatoria nei confronti di quei soci che non abbiano effettuato o completato i conferimenti. b) La responsabilità inderogabile dei soci che hanno agito in nome e per conto della società Tale responsabilità, caratteristica delle società di persone, oltre ad essere inderogabile, è: • diretta: infatti il creditore sociale può agire direttamente nei confronti dei soci; • personale; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV • illimitata: infatti il socio risponde dell’adempimento delle obbligazioni sociali «con tutti i suoi beni presenti e futuri»; • solidale: cioè a ciascun socio può essere richiesto l’intero ammontare del debito. Il socio gode di un limitato beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale: infatti, «il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi». Inoltre, tale responsabilità incombe su: • coloro che sono soci al momento della richiesta del pagamento, anche se ancora non erano soci quando sorse l’obbligazione (responsabilità del socio nuovo: art. 2269); • coloro che erano soci al momento del sorgere dell’obbligazione, anche se non sono più soci al momento della richiesta del pagamento (responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi: art. 2290). c) La responsabilità degli altri soci (salvo patto contrario) Tale responsabilità (personale e solidale) è statuita con norma dispositiva e si presume salvo patto contrario. Le contrarie pattuizioni che restringono la responsabilità di alcuni soci sono opponibili solo ai terzi cui siano note o siano state portate a conoscenza con mezzi idonei. Anche per tali soci è previsto il beneficium excussionis (art. 2268). La possibilità di restringere la responsabilità solo nei confronti di alcuni soci caratterizza la società semplice, differenziandola dalla società in nome collettivo ove tutti i soci sono inderogabilmente responsabili. 3.10. lI creditore particolare del socio e la società Il patrimonio della società semplice deve considerarsi un patrimonio autonomo, in quanto sensibile alle pretese dei creditori sociali ma insensibile alle pretese dei creditori personali dei soci. Il creditore particolare del socio non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale. Egli può soltanto: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV • far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio (se ed in quanto sia maturato il diritto del socio a percepirli); • compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione (sottoponendo a sequestro il diritto, futuro ed eventuale, del socio alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società o di scioglimento del suo rapporto sociale); • chiedere, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione della quota del socio debitore (provocando l’uscita di questi dalla società). In tal caso la società è tenuta a procedere alla liquidazione della quota entro tre mesi dalla domanda. Quest’ultima ipotesi è espressamente esclusa per le società in nome collettivo e in accomandita semplice per le quali vige la regola opposta, in quanto il creditore particolare, non può, finché dura la società. chiedere la liquidazione della quota del socio. 3.11. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio Lo scioglimento del rapporto sociale con riferimento ad un singolo socio non comporta, di regola, lo scioglimento della società, secondo le regole generali in materia di contratti plurilaterali. L’uscita del socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclusione. a) Nel caso di morte di un socio — essendo il contratto sociale stipulato intuitus personae — il rapporto non si trasmette agli eredi e costoro non possono pretendere di subentrare nella società ai posto del defunto. L’art. 2284 prevede, in proposito, che gli eredi hanno solo il diritto di ottenere dagli altri soci la liquidazione della quota dal loro dante causa: trattasi della quota individuale del «de cuius», consistente in una somma di danaro, che deve essere determinata, stralciata dal resto del patrimonio e pagata nel termine di sei mesi con i criteri stabiliti dall’art. 2289. Lo stesso art. 2284, però, prevede due alternative alla soluzione della liquidazione della quota, in quanto consente ai soci superstiti: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV — di sciogliere anticipatamente la società (ed in tal caso la liquidazione della quota viene assorbita nella più generale liquidazione della società). — ovvero di continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano. b) Recesso volontario del socio L’art. 2285 prevede che ciascun socio, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita del socio, può recedere liberamente, ma con un preavviso di tre mesi; se, invece, la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo per giusta causa. «Giusta causa» deve considerarsi quella che non consente la normale prosecuzione del rapporto sociale e non sia imputabile solo al socio che intende recedere (ad es. forza maggiore, dissidio insanabile tra soci; etc.). Il socio, inoltre, può recedere dalla società nelle altre ipotesi eventualmente previste dal contratto (cd. recesso convenzionale). Il recesso si esercita mediante dichiarazione (unilaterale e recettizia) comunicata, anche verbalmente, agli altri soci e la legge non richiede per esso forme particolari. Il recesso del socio, in urta società di due soci, non importa lo scioglimento della società, il quale si verifica solo alla scadenza del termine concesso al socio residuo per ricostituire la pluralità dei soci. c) Esclusione del socio Il socio può essere escluso, cioè estromesso dalla società: a) per volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause di esclusione previste dalla legge (art. 2286), quali: • gravi inadempienze agli obblighi di legge (es.: mancata esecuzione dei conferimenti); • gravi inadempienze agli obblighi contrattuali (es.: utilizzazione per fini personali delle cose appartenenti al patrimonio sociale, sistematico comportamento ostruzionistico); • interdizione, inabilitazione o condanna a pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; • impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento, non imputabile al socio (es.: sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l’opera Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV conferita, perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli amministratori, perimento della cosa conferita in proprietà prima che la stessa sia trasferita alla società). L’esclusione deve essere deliberata dalla maggioranza degli e questa si calcola per numero e non per valore: ogni socio, cioè, ha un voto (art. 2287). La deliberazione di esclusione ha effetto soltanto 30 giorni dopo la comunicazione al socio: questi — entro il termine — ha facoltà di proporre opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione della delibera. b) di diritto, quando si verifichi una causa che impedisca la continuazione del rapporto sociale con riferimento ad un socio, e cioè (art. 2288): • la liquidazione della sua quota ad istanza di un suo creditore particolare; • la dichiarazione di fallimento dello stesse. Nel primo caso, parte della dottrina ritiene che l’esclusione avvenga solo a seguito della effettiva liquidazione della quota. Nel secondo caso l’esclusione si produce nel giorno del deposito della sentenza dichiarativa del fallimento. 3.12. Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente La liquidazione della quota avviene mediante il pagamento di una somma di denaro, da effettuarsi entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto con riguardo al socio defunto,receduto od escluso (art. 2289 ). I1 valore della quota si determina in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, tenendo conto del valore effettivo dei beni e dell’avviamento. Se vi sono operazioni in corso, il socio uscente partecipa agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Non si configura, dunque, un diritto alla restituzione dei beni conferiti. A norma dell’ art. 2290, i socio receduto o escluso, nonché gli eredi del socio defunto, restano responsabili personalmente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento. Non sussiste, invece, responsabilità per le obbligazioni sociali sorte successivamente allo scioglimento, purché lo stesso sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 3.13. Scioglimento della società La società semplice può sciogliersi (art. 2272): • per il decorso del termine, se la società è a tempo determinato e, scaduto lo stesso, i soci non abbiano deliberato la proroga; • per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; • per volontà d tutti i soci; • se viene a mancare la pluralità dei soci (resta, cioè, un solo socio) e tale pluralità non è ricostituita ne termine di sei mesi dal giorno dell’avvenuta mancanza. Il termine semestrale può essere ridotto per volontà dei soci, ma mai prolungato. • per le altre cause previste dal contratto sociale. Le cause di scioglimento della società semplice operano di diritto: producono, cioè, i loro effetti senza necessità di una decisione dei soci o di un provvedimento giudiziale. Qualora, però, sorgano controversie tra i soci in ordine alla effettiva sussistenza di una causa di scioglimento, dovrà farsi ricorso all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere una sentenza di accertamento. 3.14. L’invalidità della società Il codice non disciplina specificamente l’invalidità del contratto costitutivo di una società di persone: deve farsi pertanto riferimento alla disciplina generale dei contratti per l’individuazione delle cause di nullità (art. 1418: contrasto con norme imperative; oggetto impossibile o illecito; illiceità del motivo comune determinante) e di quelle di annullabilità (art. 1425 e seg.: incapacità delle parti; consenso viziato per errore, violenza o dolo). La dichiarazione di nullità o l’annullamento del contratto sociale non generano problemi particolari allorché l’attività sociale non sia ancora iniziata, dovendosi definire semplicemente i rapporti tra i soci . Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 26 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV Assai più delicata è invece la situazione in cui l’attività sociale sia già iniziata al momento della dichiarazione di nullità della società: in tal caso, infatti, sarà necessario disciplinare non solo i rapporti tra i soci ma anche quelli con i terzi che sono entrati in contatto con la società. L’accertamento di una causa di invalidità del contratto sociale opererà come una semplice causa di scioglimento della società, aprendo così la fase di liquidazione. 3.15. La liquidazione Una volta verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa senz’altro di esistere, ma si apre una fase particolare: la liquidazione. Durante il procedimento liquidatorio la società continua ad esistere ed ha per fine il compimento delle operazioni di liquidazione: non possono essere assunte, perciò, nuove obbligazioni ma devono essere compiuti solo gli atti necessari alla liquidazione stessa. Gli amministratori hanno anzitutto l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari per la liquidazione: essi, pertanto, devono convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori, quando questi sono previsti per la liquidazione e non sono già nominati nel contratto sociale. A seguito della nomina dei liquidatori, quindi, gli amministratori: • consegnano ai liquidatori i beni sociali, i documenti e le scritture contabili; • presentano ai liquidatori il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ ultimo rendiconto; • redigono l’inventario, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale; • conservano, comunque, le loro responsabilità. Il verificarsi di una causa di scioglimento della società limita il potere de amministratori agli «affari urgenti»(cioè a quelli necessari ad evitare un pregiudizio alla società medesima)fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione (art. 2274). Quanto alle modalità della liquidazione, il codice lascia ampia libertà alla volontà dei soci (art. 2275), prevedendo un procedimento legale di liquidazione destinato ad operare solo ove il contratto sociale non preveda il modo di liquidare il patrimonio della società e i soci non siano Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 27 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV d’accordo nel determinarlo. In tale ultimo caso, pertanto, la liquidazione sarà fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale. Nel caso di nomina di più liquidatori — in mancanza di diverse disposizioni— si applicano le regole stabilite per l’amministrazione e la rappresentanza disgiuntive. I liquidatori possono essere revocati per volontà unanime dei soci e, in ogni caso, dal Tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (art, 2275, 2° comma). 3.16. Poteri e compiti dei liquidatori I liquidatori sono titolari di un ufficio assimilabile a quello del mandatario e vasti sono i poteri ed i compiti loro demandati. Essi, infatti, tra l’altro: — prendono in consegna i beni ed i documenti sociali dagli amministratori; — possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (art. 2278). — possono chiedere ai soci, sei fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, l’integrazione dei conferimenti ancora inseguiti e, qualora anche tali versamenti non siano sufficienti, le ulteriori somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite (ari 2280); — non possono compiere nuove operazioni sociali: se le compiono, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi (art. 2279). Le conseguenze degli atti compiuti in violazione di tale divieto ricadono altresì nella sfera patrimoniale della società allorquando lo stato di liquidazione non sia opponibile ai terzi per mancato assolvimento degli oneri di pubblicità. — sono tenuti alla redazione del rendiconto annuale, se le operazioni di liquidazione si protraggono oltre un anno (art. 2261); — non possono ripartire tra i soci i beni sociali se non sono stati previamente soddisfatti i creditori sociali o accantonati i fondi per provvedervi (ari 2280, l°comma); Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 28 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV — una volta estinto tutto il passivo, devono procedere a rimborsare i conferimenti ai soci ed a ripartire fra gli stessi l’eventuale eccedenza di attivo in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (art. 2282). I conferimenti in danaro vanno rimborsati al valore nominale; i conferimenti diversi, al valore determinato nel contratto o,in mancanza, a quello che avevano nel momento in cui furono eseguiti; — devono, invece, restituire in natura i beni che i soci hanno conferito in godimento alla società, nello stato in cui essi si trovano (art. 2281). Se tali beni siano periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori o ai liquidatori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro i responsabili. La responsabilità dei liquidatori è regolata dalle norme stabilite per gli amministratori (a 2276). 3.17. Chiusura delta liquidazione ed estinzione della società Estinti i debiti sociali e definiti i rapporti tra i soci, il procedimento di liquidazione ha termine, in quanto nessuna regola specifica è prevista per la chiusura di esso nella società semplice. Nella società in nome collettivo, invece, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto, a norma dell’art. 2311. Non è necessario, in particolare — diversamente da quanto prescritto per le società di capitali — che i liquidatori provvedano all’effettiva ripartizione dell’attivo residuo tra i soci. La società, comunque, non si estingue se alla liquidazione formale non corrisponde la liquidazione effettiva di tutti i rapporti giuridici che ad essa faceva no capo. Se successivamente emerge la sussistenza di debiti insoddisfatti, i creditori sociali potranno fare valere l’inefficacia degli eventuali atti di assegnazione ai soci e soddisfarsi sui beni distribuiti, con preferenza rispetto ai creditori particolari dei soci medesimi. Delle eventuali sopravvenienze attive coloro che erano soci diventano comproprietari «pro indiviso» e le attività stesse sono assoggettate, pertanto, al regime della comunione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 29 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 4. Società in nome collettivo La disciplina della società in nome collettivo è contenuta negli articoli da 2291 a 2312. La società in nome collettivo può essere definita come la società in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. 4.1. Stipulazione dell’atto costitutivo La stipulazione dell’atto costitutivo di una S.n.c. deve essere fatta per iscritto, o mediante scrittura privata autenticata dal notaio, oppure con atto pubblico. Nell’atto costitutivo debbono essere indicati (art. 2295): — le generalità dei soci (cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza); — la ragione sociale, formata dal nome di uno o più soci e dall’indicazione del rapporto sociale (nella ragione sociale può essere conservato il nome del socio receduto o defunto, purché lo stesso socio receduto o gli eredi del defunto vi consentano). Per il principio della novità, se vi ò confusione tra la ragione sociale ed un’altrui ditta, o denominazione, sussiste l’obbligo di differenziazione secondo le regole generali. — i nomi dei soci amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza della società — la sede principale e le eventuali sedi secondarie (si ricordi che sede sociale è la sede della gestione sociale, dove risiedono gli organi e non dove si trova lo stabilimento); — l’oggetto sociale (ossia l’attività svolta dalla S.n.c.); — i conferimenti dei soci, il loro valore ed i criteri di valutazione; — le prestazioni che i soci d’opera (o di solo lavoro) si sono impegnati a conferire; — le singole nonne sulla ripartizione degli utili delle perdite; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 30 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV — la durata della società (in mancanza si ritiene che essa duri a tempo indeterminato. L’osservanza delle norme che attengono alla forma ed al contenuto del contratto sociale non è condizione per la validità del contratto stesso e neppure ai fini della prova: all’eventuale inosservanza consegue soltanto il divieto di iscrizione nel registro delle imprese ma la società esiste egualmente, anche se in situazione di irregolarità. Eventuali modificazioni del contratto sociale devono essere decise, salvo patto contrario, all’ unanimità e pubblicate, anch’esse, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. 4.2. Iscrizione nel registro delle imprese a) Società regolare Gli amministratori, ed il notaio (se la stipulazione è stata fatta per atto pubblico), sono obbligati a depositare l’originale del contratto (se scrittura privata) o una copia (se atto pubblico), per l’iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. Se non vi provvedono entro 30 giorni dalla stipulazione, ogni socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori a provvedervi . Con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società in nome collettivo diventa società regolare, ad essa viene cioè riconosciuta una più intensa autonomia patrimoniale. Sui soci incombe inoltre una responsabilità per le obbligazioni sociali solo sussidiaria (e non diretta come nelle società semplici e in nome collettivo irregolari), per cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo la preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio sociale . b) Società irregolare La società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo per cui non è iscritta nel registro delle imprese. Le principali conseguenze della mancata registrazione dell’ atto costitutivo sono le seguenti: a) i rapporti fra la società non registrata ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice. Pertanto: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 31 di 41 Diritto Commerciale — Lezione IV i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci, senza aver prima escusso i beni sociali e sempreché sui medesimi non sia agevole il soddisfacimento; — i creditori particolari del socio possono chiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore in ogni momento, quando gli altri beni di questi non siano sufficienti a soddisfarli . — Sono previste, però, due eccezioni all’ applicazione, nei rapporti con i terzi, della disciplina della società semplice: — resta ferma la responsabilità solidale ed illimitata dei soci: è inefficace ogni patto contrario; — il potere di amministrazione e il coincidente potere di rappresentanza spettano, in mancanza di specifica regolamentazione del contratto sociale, disgiuntamente a tutti i soci. I patti che limitano la rappresentanza ad alcuni dei soci sono opponibili solo a quei terzi che ne erano a conoscenza; b) il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (e non di 5 anni, come nelle società registrate); c) ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione importa il subentrare ex nunc nella disciplina sociale della normativa prevista per la società collettiva regolare (restano intatti, pertanto, i diritti già acquisiti dai terzi). 4.3. Il capitale sociale 4.3.1. Intangibilità del capitale sociale Per capitale sociale si intende il complesso dei conferimenti dei soci, o il valore in danaro dei conferimenti stessi, risultante dalle valutazioni compiute nel contratto . Nelle S.n.c., la tutela dell’integrità del capitale sociale — seppure limitata rispetto a quella prevista per le società di capitali — è attuata attraverso: — il divieto di distribuzione di utili fittizi, non corrispondenti, cioè, ad una plusvalenza attiva del patrimonio rispetto al capitale sociale: possono ripartirsi, pertanto, solo utili realmente conseguiti; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 32 di 41 Diritto Commerciale — Lezione IV il divieto di distribuzione di utili, se si verifica una perdita, finché il capitale non è corrispondentemente reintegrato o ridotto ; — l’obbligo, per gli amministratori, di tenere scritture contabili e di redigere annualmente l’inventario — il divieto, a carico degli amministratori, di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale. 4.3.2. Riduzione del capitale sociale Il capitale sociale, oltre che per perdite, può essere ridotto per esuberanza. L’art. 2306 sottopone ad un peculiare regime qualsiasi riduzione del capitale sociale, che si effettui mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti: — la relativa deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese; — essa può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione; — nel termine anzidetto, ciascun creditore sociale anteriore all’iscrizione può fare opposizione. In tal caso la società deve convenire l’opponente davanti all’autorità giudiziaria ed il tribunale può consentire l’esecuzione della deliberazione, previa prestazione di un’idonea garanzia da parte della società. 4.4. L’autonomia patrimoniale L’autonomia patrimoniale della S.n.c. è più rigida di quella della società semplice. In particolare: a) la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, in base a norme inderogabili, ha il carattere di: — responsabilità solidale ed illimitata (art. 2291): dalla illimitatezza deriva che il fallimento della società produce anche il fallimento del socio; — responsabilità sussidiaria (art. 2304): il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza,può agire sui beni personali del socio. Il beneficium excussionis si opera, pertanto, in maniera diversa a seconda che si tratti di società in nome collettivo o di società semplice. In presenza della prima, infatti, il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo la infruttuosa escussione del patrimonio sociale, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 33 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV mentre, nella seconda, il socio che sia stato richiesto del pagamento dei debiti sociali può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Invero, in caso di società semplice, l’onere della preventiva escussione sussiste solo se espressamente convenuto. b) il creditore particolare di un socio non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2305), potendo unicamente: — compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore; — far valere i suoi diritti agli utili; — provocare la dichiarazione di fallimento del debitore (se imprenditore commerciale) e quindi, la sua esclusione di diritto dalla società. c) ogni socio che entra a far parte della società risponde anche per le obbligazioni contratte prima della sua ammissione (art. 2269); d) la responsabilità del socio uscente, per le obbligazioni sociali, persiste fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento della società (art. 2290). 4.5. Amministrazione e rappresentanza Nella società in nome collettivo tutti i soci hanno diritto, in mancanza di disposizioni contrarie dell’atto costitutivo di amministrare e rappresentare la società, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale. In particolare, per l’amministrazione valgono le stesse regole della società semplice, in forza del richiamo operato dall’art. 2293. Quanto alla rappresentanza: — le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere indicate nominativamente nell’atto costitutivo. — In mancanza di tali indicazioni, ciascun socio ha il potere di amministrare e di rappresentare disgiuntamente la società e questa non può opporre ai terzi eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza, salvo che riesca a dare la prova che costoro ne fossero a conoscenza; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 34 di 41 Diritto Commerciale — Lezione IV gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura . — Le limitazioni, però, non possono essere tanto ampie da escludere in pratica ogni effettivo potere di gestione. 4.6. Scioglimento e liquidazione 4.6.1. Scioglimento della società Le cause di scioglimento di una società in nome collettivo sono contemplate dalle stesse disposizioni che disciplinano lo scioglimento della società semplice, integrate da alcune previsioni specifiche. Pertanto, ai sensi degli art. 2308 e 2272, la società in nome collettivo, può sciogliersi: — per decorso del termine. — Tuttavia, prima della scadenza, i soci possono deliberare la proroga della società. — per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; — per deliberazione unanime dei soci; — per cessazione della pluralità dei soci (allorquando, cioè, resti un solo socio e nel termine di sei mesi la pluralità non venga ricostituita mediante l’ammissione di nuovi soci); — per altre cause eventualmente previste dal contratto sociale; — per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi stabiliti dalla legge; — per la dichiarazione di fallimento (quando la società esercita un’attività commerciale). 4.6.2. La liquidazione Per la liquidazione della società in nome collettivo valgono le regole stabilite per la società semplice, salvo che per le formalità e la pubblicità. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 35 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV L’ art. 2309 prescrive, infatti, che la deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro 30 giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese. Per effetto e dal momento della iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese, i liquidatori assumono la rappresentanza della società, anche in giudizio. Compiuta la liquidazione va redatto il bilancio finale e viene proposto ai soci il piano di riparto. Bilancio e piano di riparto devono essere comunicati ai soci con lettera raccomandata e gli stessi si intendono approvati se non sono impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione. I liquidatori non possono procedere a riparti tra i soci se prima non siano stati pagati i creditori sociali o accantonate le somme per pagarli, e tale obbligo è sanzionato penalmente. 4.6.3. La cancellazione dal registro delle imprese Con l’approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, nonché depositare le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci presso la persona designata dalla maggioranza, che li conserverà per dieci anni. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, comunque, la società non è estinta finché rimane anche un solo debito da pagare; pertanto, affinché la cancellazione produca i suoi effetti e sia opponibile ai terzi, occorre che siano cessati tutti i rapporti passivi facenti capo alla società, con conseguente definizione di tutte le pendenze debitorie della società medesima. Fino a quando vi siano crediti insoddisfatti, i creditori sociali prevalgono sui creditori particolari dei singoli soci; possono fare valere l’inopponibilità nei loro confronti dell’eventuale ripartizione dei beni sociali; sono legittimati a citare la società, in persona dei liquidatori, per ottenere la ricostituzione del patrimonio sociale e soddisfarsi su di esso. Il fallimento di una società in nome collettivo (registrata od irregolare) è causa del fallimento di tutti i soci (art. 2291 e 2297). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 36 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 5. Società in accomandita semplice La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci: — i soci accomandanti, che sono obbligati unicamente al conferimento (cioè a fornire alla società il proprio apporto) e rispondono nei confronti dei terzi nei limiti del medesimo. — Essi non partecipano alla gestione sociale e non corrono altro rischio che la perdita del (valore del) conferimento dovuto (responsabilità limitata); — i soci accomandatari, che partecipano alla gestione ed alla direzione della società, assumendo responsabilità illimitata e solidale (come quella dei soci di società in nome collettivo) sì da rispondere anche con il patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali. 5.1 La costituzione della società in accomandita semplice Per la costituzione della società in accomandita semplice valgono le stesse regole dettate per la società in nome collettivo. Anche in tal caso, infatti, l’atto costitutivo va redatto per iscritto (scrittura privata autenticata o atto pubblico) e va pubblicato nel registro delle imprese. L’atto costitutivo deve, in più, indicare specificamente i soci accomandatari ed i soci accomandanti. La ragione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice. L’accomandante, il quale consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per le obbligazioni sociali. 5.2 I soci accomandanti I soci accomandanti caratterizzano la società in accomandita semplice per la limitazione della loro responsabilità per le obbligazioni sociali alla sola quota conferita. In particolare essi: — sono obbligati solo ai conferimenti; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 37 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV — corrono soltanto il rischio di perdere il capitale conferito: rispondono, infatti, delle obbligazioni sociali nei soli limiti della quota conferita; — sono esclusi dai poteri amministrativi. Per espressa disposizione del 2318, 2° comma, infatti, l’amministrazione della società può essere conferita solo a soci accomandatari. Vige, pertanto, per i soci accomandanti, un divieto di «immistione» nell’amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari (ma mai in qualità di procuratore generale o di institore). L’accomandante che, contravvenendo ai divieto di immistione nell’amministrazione della società, compia atti di amministrazione, tratti o concluda affari in nome della società, risponde (allo stesso modo dell’accomandante che abbia acconsentito all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale) illimitatamente e solidalmente verso i terzi e, inoltre, può essere escluso dalla società a norma dell’art. 2286. 5.3 I soci accomandatari e l’amministrazione I soci accomandatari: — sono obbligati verso la società all’esecuzione dei conferimenti; — sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali; — godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società previsto dall’art. 2304, per cui «i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale»; — hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo (art 2318). Devono, pertanto, sottostare anche al divieto di concorrenza stabilito per i soci della S.n.c.; — partecipano all’amministrazione della società. Per quanto riguarda il potere di amministrazione, nella società in accomandita vige la regola che soltanto gli accomandatari possono essere nominati amministratori. Tuttavia, a differenza di quanto accade nella società in accomandita per azioni, dove vi è necessaria coincidenza tra la Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 38 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nell’accomandita semplice, se è vero che tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari, non è però necessario che tutti gli accomandatari siano anche amministratori. La nomina degli amministratori può essere inserita nel contratto sociale o essere deliberata dai soci con atto separato. In tale ultimo caso, però, è necessario il consenso di tutti gli accomandatari e l’approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Le diverse modalità di nomina degli amministratori incidono sulla possibilità di revoca degli stessi. Ciò in quanto: — per gli amministratori nominati nell’atto costitutivo: la revoca è possibile con il consenso unanime di tutti i soci solo per giusta causa, ed in mancanza di questa non ha effetto. La domanda di revoca per giusta causa può essere proposta giudizialmente anche da ciascun socio accomandante. In tale ultima ipotesi, peraltro, la revoca dell’amministratore non spiega alcun effetto sullo status di socio dell’amministratore medesimo; — per gli amministratori nominati con atto separato: la revoca deve essere decisa con il consenso degli accomandatari e con l’approvazione dei soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. 5.4 Il trasferimento delle quote La diversa natura della partecipazione sociale degli accomandatari e degli accomandanti comporta inevitabilmente l’introduzione di una separata disciplina per la circolazione delle rispettive quote societarie. Trasferimento della quota di accomandante La quota di accomandante, posta la sua scarsa influenza nella vita della società, è: — trasmissibile «mortis causa», senza consenso dei «soci superstiti». — trasferibile «inter vivos», salvo patto contrario, purché vi sia l’ approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Trasferimento della quota di accomandatario Per quanto riguarda i soci accomandatari: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 39 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV — in caso di morte, si applicano i principi di cui all’art. 2284: gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, tranne che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano; — il subingresso per atto fra vivi importa modificazione del contratto sociale; se l’atto costitutivo non preveda diversamente, la cessione della quota dell’accomandatario deve ottenere il consenso unanime dei soci per avere effetto verso la società. 5.5 Lo scioglimento e liquidazione della società Lo scioglimento della società in accomandita semplice può avvenire per le stesse cause previste per la società semplice, alle quali si aggiunge quella relativa al venir meno, durante la vita della società, di una delle due categorie di soci, a meno che nel termine di sei mesi la categoria di soci venuta meno non venga ricostituita. Nel caso in cui la categoria che viene a mancare sia quella degli accomandatari, è prevista la nomina di un amministratore provvisorio (che può essere a accomandante oppure un estraneo), il quale dovrà provvedere al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’ amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario né, quindi, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Per quanto riguarda, poi, il procedimento liquidativo e la stessa estinzione della società, trovano applicazione le medesime disposizioni vigenti in materia per la S.n.c. Tuttavia l’art. 2324 precisa che, dopo la liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno fare valere i loro crediti nei confronti — dei soci accomandatari; — dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costoro; — dei soci accomandanti, unicamente nei limiti della quota da essi eventualmente percepita nella liquidazione, oltre che nei limiti del con ferimento che non abbiano eseguito. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 40 di 41 Diritto Commerciale Lezione IV 5.6 La società in accomandita semplice irregolare La mancanza di registrazione si limita a determinare una disciplina parzialmente diversa del rapporto sociale; la società, però, conserva ,pur nella condizione di irregolarità, le caratteristiche proprie della accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata. I rapporti fra società e terzi sono regolati dall’art. 2297, pertanto: — i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota; — i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale. Resta ferma, comunque, la limitazione di responsabilità degli accomandanti, obbligati solo in ragione del loro conferimento, «salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali». Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 41 di 41