ATTO
COSTITUTIVO
DI
SOCIETA’
IN
ACCOMANDITA
SEMPLICE
Modello costituzione di società in accomandita semplice
ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
I sottoscritti:
- ............................ nato a ...................... il .................. e residente in
................................ C.F. ....................., professione ............................, stato
civile ......................
- ............................ nato a ...................... il .................. e residente in
................................ C.F ......................, professione ........................, stato
civile ....................
cittadini italiani,
DICHIARANO E CONVENGONO
quanto segue:
1) Fra di essi viene costituita una societa' in accomandita semplice
sotto la ragione sociale:
................................
2) La società ha sede in ...............Via ................................
Ai sensi di legge la società potrà istituire sia nel territorio nazionale
che all'estero, dipendenze, succursali, agenzie e rappresentanze e di
sopprimerle.
3) La società ha per oggetto:
..................................................................
..................................................................
Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,
finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed
esclusivamente al fine di realizzare l’oggetto sociale), mobiliari ed
immobiliari che saranno ritenute dall’amministrazione necessarie ed
utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ed assumere,
direttamente
od
indirettamente,
interessenze
e
partecipazioni
occasionali in altre Società od Imprese , sia in Italia che all’estero,
****aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ****nelle
sole
ipotesi
in
cui
l’acquisizione
risulti
strumentale
per
il
conseguimento dell’oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di
collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei
confronti del pubblico.
La società può pure, garantire ad Istituti Bancari o Istituti di credito in
genere, obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta
l’amministrazione lo riterrà opportuno.
4) Il
Capitale Sociale
e' fissato
in Euro.
.................... e
viene
sottoscritto e versato dai soci come segue:
- ....................... Euro.................
- ....................... Euro.................
- ....................... Euro..................
5) La durata della società viene fissata da oggi sino al 31 dicembre
......................
Essa si intenderà tacitamente prorogata per altri cinque anni, e cosi' di
seguito di quinquennio in quinquennio, qualora nei sei mesi prima
della scadenza come sopra convenuta, o di quella delle eventuali
proroghe, non venga data disdetta da un socio agli altri soci mediante
lettera raccomandata.
6) Il Sig. .............................. e' socio accomandatario con responsabilità
illimitata.
Il Sig.
............................... e' socio accomandante con responsabilità
limitata alla quota di capitale sociale come sopra sottoscritta e versata.
7) Al socio accomandatario ed amministratore spettano con firma
libera tutti
i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della società, con facoltà fra l'altro di acquistare,
permutare ed alienare
beni anche
immobili,
compiere ogni
operazione bancaria e cambiaria, consentire iscrizioni ipotecarie e
rinunziare ad ipoteche anche legali ed anche senza realizzo delle
relative ragioni, prestare garanzie
reali e fidejussoni anche per
obbligazioni di terzi rilasciare procure e ad negotia, fare quanto altro
riterrà opportuno ed utile.
Per l’attività prestata a favore della società al socio o ai soci
accomandatari potrà essere riconosciuto un compenso annuo, unico o
periodico, nella misura determinata di volta in volta con il consenso di
tutti i soci.
Allo stesso modo potrà essere previsto un accantonamento annuo al
fine di corrispondere un’indennità di fine mandato, qualora il socio o i
soci accomandatari cessino di prestare la loro opera od escano dalla
società.
8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il
primo al 31.12.......
9) Alla fine di
ogni esercizio il socio accomandatario redigerà
l'inventario delle attività e delle passività sulla scorta del quale e della
contabilità sociale formerà il bilancio ed il Conto Economico, il tutto
con criteri di oculata prudenza.
Il bilancio ed il Conto Economico verranno comunicati entro il
successivo termine di quattro mesi ai soci accomandanti.
Il Bilancio si intenderà approvato se non impugnato entro quindici
giorni dalla sua comunicazione.
10) Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti assegnando il
5% (cinque per cento) alla riserva legale ed il rimanente ai soci. Le
eventuali perdite verranno sopportate in proporzione del capitale
come sopra sottoscritto e versato ferma la limitata responsabilità degli
accomandanti alla loro quota.
11) La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza
obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.
Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi,
secondo quanto deliberi l’assemblea, con l’obbligo di rimborso a
scadenza determinata od indeterminata.
La richiesta di finanziamento può essere rivolta ai soci esclusivamente
nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.
12) Le quote sociali, sia quelle degli accomandatari che quelle degli
accomandanti, non potranno essere cedute con effetto verso la società
se non col consenso degli altri soci, i quali avranno a parità di prezzo,
un diritto di prelazione da esercitarsi entro trenta
giorni dalla
comunicazione a loro fatta con lettera raccomandata.
*"A" - ********
13) Nel caso di morte di uno dei soci, i soci restanti avranno il diritto
alternativo o di continuare nella società con gli eredi del de cuius,
purché rappresentati da un'unica persona scelta d'accordo fra di loro,
o di tacitarli della somma rappresentante il valore
della quota
spettante al loro autore, sulla base di un inventario e bilancio da
redigersi in contraddittorio, con riferimento alla situazione della
società al giorno del decesso.
La somma cosi' determinata dovrà essere pagata entro un anno dal
giorno del decesso con decorrenza, nel frattempo dell'interesse del
dieci per cento annuo.
*"B" - *********
13) Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi del defunto avranno il
diritto alternativo o di continuare nella società purché rappresentati da
un'unica persona scelta tra di loro o per estrazione a sorte, o di essere
tacitati della somma rappresentante il valore della quota spettante al
loro autore, sulla base di inventario e bilancio da redigersi, in
contraddittorio, con riferimento alla situazione della società al giorno
del decesso. La somma cosi' determinata dovrà essere pagata entro un
anno
dal giorno del decesso con decorrenza, nel frattempo,
dell'interesse del 10% (dieci per cento) annuo.
14) Verificandosi, da uno o più bilanci, la perdita di oltre la meta' del
capitale sociale, ciascun socio potrà chiedere
lo scioglimento
anticipato della società.
15) In caso di scioglimento della società, i soci nomineranno, se del
caso, uno o più liquidatori, e le attività sociali verranno ripartite tra i
soci in proporzione del rispettivo capitale, ferma in ogni
caso la
limitata responsabilità dei soci accomandanti alla quota dagli stessi
sottoscritta.
16) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di
essi, i loro eredi e la società circa l’interpretazione ed esecuzione del
presente contratto, che abbia per oggetto diritti disponibili e per la
quale non è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, sarà
rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del
Tribunale competente in funzione della sede sociale.
L’arbitrato sarà rituale e di diritto/irrituale e secondo equità
17) Per
tutto quanto
non previsto
nel presente atto, valgono le
disposizioni di legge in materia.
Le spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico
della societa'.
Letto, confermato e sottoscritto.
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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA` IN ACCOMANDITA SEMPLICE