Ristrutturazione edilizia li! ca fis ni io az ol ev ag lle de gi ag nt va i i Scopr PAVIMENTO “ARENITE”, cm 30 x 60 € 16,99 al mq PORTA DA INTERNO a battente “BADIA”, cm L 70/80 x H 210, € 99,90 Disponibile anche cm H 200 OBI ti accompagna nella ristrutturazione della tua casa! Esempio progetto bagno pavimento in gres mq 9 € 152,91 + porta da interno € 99,90 + serie sanitari € 173,56 + cassetta wc € 89,90 e placca € 39,99 + mobile da bagno € 349,00 = MOBILE DA BAGNO “ROVERETO” € 349,00 Le foto dei prodotti presenti sono puramente esemplificative. SERIE SANITARI “FIORE” € 173,56 % Agevo la fiscazleione Totale 905,26 euro 45,26 euro all’anno per 10 anni Recupero fiscale Informazioni utili detrazioni! che possono aiutarti nella guida alle RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. DETRAZIONE FISCALE DEL 50% SU UNA SPESA MASSIMA DI € 96.000 % Agevo l fiscaalzione e Chi può usufruirne? • Iproprietarioinudiproprietari; • Iltitolarediundirittorealedigodimento(usufrutto,uso,abitazioneosuperficie); • Locatariocomodatari; • Ilfamiliare(coniuge,parentientroilterzogrado,affinientroilsecondogrado),conviventedel possessoreodetentoredell’immobile,purchèsostengalespeseesianoaluiintestatibonificiefatture; • Isocidellecooperativediviseeindivise; • Isocidellesocietàsemplici,innomecollettivo,inaccomanditasemplice,impresefamiliari; • Gliimprenditoriindividuali,solopergliimmobilichenonrientranotraquellistrumentaliomerce; • Soggetti che eseguono in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto deimaterialiutilizzati. Quali sono gli interventi che possono essere classificati come “ristrutturazione”? • Interventidimanutenzionestraordinaria,perleoperedirestauroerisanamentoconservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali diqualsiasicategoriacatastale,ancherurali,esulleloropertinenze; • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito dieventicalamitosi,anchesedettilavorinonrientranonellecategorieprecedenti,eacondizioneche siastatodichiaratolostatodiemergenza; • Interventirelativiallarealizzazionediautorimesseopostiautopertinenziali,ancheaproprietàcomune; • Lavorifinalizzatiall’eliminazionedellebarrierearchitettoniche,aventiperoggettoascensorie montacarichi; • Interventisuimmobiliperlarealizzazioneattiafavorirelamobilitàinternaedesternaall’abitazione perlepersoneportatricidihandicapgravi,aisensidell’articolo3,comma3,dellalegge104/1992; • Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,ristrutturazioneedilizia,effettuatisututteleparticomunidiedificiresidenziali. RICORDA:questaèun’informativachenonsostituiscelaconsulenzadiunfiscalista.Tisuggeriamodiinformarti presso gli uffici competenti per avere ulteriori dettagli, oppure di visitare il sito www.agenziaentrate.gov.it • • • Interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano. Con riferimento alla sicurezza domestica, l’agevolazione compete anche nel caso di riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione della presa malfunzionante). Sono esclusi gli acquisti, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Interventi sugli immobili per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, come i furti. In questa categoria sono quindi comprese le spese sostenute per la realizzazione di strutture di protezione meccanica e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici. Gli interventi di manutenzione ordinaria, non compresi in un lavoro di ristrutturazione, potranno usufruire della detrazione fiscale sopra citata solo nel caso in cui riguardino le parti comuni di un condominio. Interventi considerati di manutenzione ordinaria possono essere, per esempio, la tinteggiatura delle pareti di una scala comune, la sostituzione di un rivestimento esterno o di una pavimentazione, infissi e serramenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria, non compresi in un lavoro di ristrutturazione, possono accedere alla detrazione fiscale sia nel caso vengano realizzati su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici residenziali. Interventi di manutenzione straordinaria possono essere, per esempio, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, costruzione di scale interne. Cosa si deve fare per usufruire di queste detrazioni? • Inviare, quando prevista, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’ASL locale; • Pagare tramite bonifico bancario; • Conservare e, se richieste, esibire le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento; • Se i lavori sono eseguiti dal detentore dell’immobile (diverso dal familiare convivente), conservare la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; • Nel caso di parti comuni di un condominio esibire la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti le parti comuni o certificazione rilasciata dall’Amministratore del Condominio in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti. Fonti del documento: Ristrutturazioni edilizie: • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) • Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164) • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) • art. 16 del D. L. 4 giugno 2013, n. 63 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90); • art. 11 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134); • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; • art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”. Ristrutturazioni edilizie % Agevo lazion fiscal e e Perlespesesostenutedal26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015,spettaunadetrazione ,spettaunadetrazione del50%. Dal1°gennaio2016ladetrazionetorneràallamisuraordinariadel36%econillimitedi 48.000europerunitàimmobiliare. Laleggedistabilità2015hainoltreprorogato: 1. ladetrazionedellespesesostenuteperinterventidiadozionedimisureantisismichesu costruzionichesitrovanoinzonesismicheadaltapericolosità,seadibiteadabitazione principaleoadattivitàproduttive. Perquestadetrazioneèstatafissatalaseguentemisura: • 65%,perlespeseeffettuatedal4agosto2013al31dicembre2015. L’ammontaremassimodellespeseammesseindetrazionenonpuòsuperarel’importodi 96.000euro. 2. detrazionedel50%perl’acquistodimobiliedigrandielettrodomesticidiclassenon inferioreallaA+(Aperiforni),finalizzatiall’arredodiimmobilioggettodiristrutturazione. Perquestiacquistisonodetraibililespesedocumentateesostenutedal6giugno2013 al31dicembre2015. www.obi-italia.it Riqualificazione energetica li! ca fis ni io az ol ev ag lle de gi ag nt va i i Scopr FINESTRA IN PVC bianca, 1 anta, doppio vetro, cm L 60 x H 60 € 84,90 OBI ti accompagna nella ristrutturazione della tua casa! Esempio progetto edilizio porta blindata € 690,00 + 2 finestre in PVC € 169,80 = PORTA BLINDATA “MAXXI”, cm L 80 x H 210 € 690,00 Disponibile anche L cm 85, 90 e H cm 200 Le foto dei prodotti presenti sono puramente esemplificative. www.obi-italia.it cod 4560066/4560371 Totale 859,80 euro 30,09 euro all’anno per Recupero fiscale % Agevo la fiscazleione 10 anni Informazioni utili detrazioni! che possono aiutarti nella guida alle RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. DETRAZIONE FISCALE DEL 65% % Agevo l fiscaalzione e Chi può usufruirne? • Titolaridiundirittorealesull’immobile; • Familiariconviventi(coniuge,parentientroilterzogradoeaffinientroilsecondogrado, manonincasodiimmobilistrumentaliall’attivitàd’impresa,arteoprofessione); • Icondomini,pergliinterventisulleparticondominialicomuni; • Gliinquilini; • Ilcomodatario; • Imprenditori(personefisiche,societàdipersone,societàdicapitali); • Professionistiedassociazionitraprofessionisti; • Entipubblicieprivatichenonsvolgonoattivitàcommerciale. Sipuòbeneficiaredell’agevolazionefiscaleanchequandol’interventodiriqualificazioneenergeticaèfinanziato tramite un contratto di leasing. Ladetrazioned’impostanonècumulabileconaltreagevolazionifiscaliprevisteperimedesimiinterventidaaltre disposizionidilegginazionalioconincentiviriconosciutidallaComunitàEuropea,dalleRegioniodagliEntiLocali. Quali sono gli interventi che possono essere classificati come “riqualificazione energetica”? • Riqualificazioneenergeticadiedificiesistenti,cheottengonounvalorelimitedifabbisognodienergia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel D.M. dell’11 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico, modificato dal D.M. 26 gennaio 2010. Ilvaloremassimodelladetrazioneèparia€100.000; • Esecuzionedi“involucro”diedificiesistenti,partidiedificiesistentiounitàimmobiliariesistenti,riguardanti struttureopacheverticali(paretigeneralmenteesterne),struttureopacheorizzontali(copertureepavimenti), finestrecomprensivediinfissi,sostituzionedeiportonid’ingresso(acondizionechesitrattidiserramentiche delimitanol’involucroriscaldatodell’edificioversol’esternooversolocalinonriscaldati)nelrispettodeirequisiti ditrasmittanzatermicastabilitinelD.M.dell’11marzo2008delMinisterodellosviluppoeconomico,modificato dalD.M.26gennaio2010.Ilvaloremassimodelladetrazioneèparia€60.000; • Installazione di pannelli solari (compresi sistemi termodinamici a concentrazione solare che non producanosoloenergiaelettrica)perlaproduzionediacquacaldaperusidomesticioindustrialieper lacoperturadelfabbisognodiacquacaldainpiscine,strutturesportive,casediricoveroecura,istituti scolastici e università. Possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. I pannelli devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 e certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.Ilvaloremassimodelladetrazioneèparia€60.000; RICORDA: questa è un’informativa che non sostituisce la consulenza di un fiscalista. Ti suggeriamo di informarti presso gli uffici competenti per avere ulteriori dettagli, oppure di visitare il sito www.agenziaentrate.gov.it • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000; • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000; • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000. Solo per l’anno 2015 (01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015) Spese di acquisto e posa in opera di: • Schermature solari. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000; • Impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000. L’intervento ha ad oggetto esclusivamente unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) residenziali esistenti, appartenenti a qualunque categoria catastale (anche rurali o adibiti ad attività d’impresa o professionale), quindi sono escluse le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. Le spese comprese nelle detrazioni riguardano: • Costi per lavori edili; • Prestazioni professionali; • Fornitura; • Posa in opera dei materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonchè la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. Cosa si deve fare per usufruire di queste detrazioni? • Inviare, quando prevista, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’ASL locale; • Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario; • Conservare, se richieste, le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento; • Se i lavori sono eseguiti dal detentore dell’immobile (diverso dal familiare convivente), conservare la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; • Nel caso di parti comuni di un condominio tenere la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti le parti comuni. Fonti del documento: Riqualificazione energetica: • Legge 27 dicembre 2013 n. 143 (Legge di Stabilità 2014) • D.L. 21 novembre 2014 n. 175 • Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) • art. 14 del D. L. 4 giugno 2013, n. 63 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90); • art. 11 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134); • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214); • art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”. Risparmio energetico % Agevo l fiscaalzione e Pergliinterventidiriqualificazioneenergeticadiedificigiàesistenti,spetta una detrazione del 65% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Pergliinterventisulleparticomunidegliedificicondominialieperquelliche riguardanotutteleunitàimmobiliaridicuisicomponeilsingolocondominio,la detrazione si applica nella misura del: • 65%,selaspesaèsostenutanelperiodocompresotrail6giugno2013 e il 31dicembre2015 Dal1°gennaio2016l’agevolazionesaràinvecesostituitaconladetrazionefiscale (del36%)previstaperlespeserelativealleristrutturazioniedilizie. www.obi-italia.it