N. 01-2013
Ristrutturazione e risparmio
energetico: la detrazione
 Detrazione per ristrutturazione
 Detrazione per risparmio energetico
 Detrazione per acquisto mobili
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DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE
Con Legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998) è stata introdotta un’agevolazione fiscale per i
contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una
detrazione nella misura del 36%. Nata come agevolazione di carattere transitorio, ha riscosso
negli anni un successo tale da indurre il legislatore a darne costante conferma nel corso degli
anni ed infine, a decorrere dal 2012, a confermarla a regime.
Da ultimo, l’articolo 4, D.L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto salva Italia”), ha disposto la conferma a
regime della detrazione in esame, a partire dal 1° gennaio 2012; l’agevolazione è stata infatti
inserita nel TUIR, e precisamente nel nuovo articolo 16-bis, rubricato “Detrazione delle spese
per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
Di seguito si pongono alcuni quesiti su tale agevolazione che fino al 31.12.2013 risulta
maggiorata al 50% (rispetto all’ordinario 36%) e su un tetto di spese di 96.000 euro (rispetto
all’ordinario 48.000 euro).
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede una proroga di ulteriori 12 mesi di tali
aumenti, ma non essendo ad oggi ancora in vigore, siffatta proroga nei quesiti di seguito
esposti non verrà considerata.
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1. Detraibili le spese per i rilevatori di gas
… Si può ottenere la detrazione del 36-50%
per l'acquisto di un elettrodomestico per la
cucina che rileva il gas?
… Sono detraibili dall'Irpef al 36% (50% per i
pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico
"parlante", per opere volte ad evitare gli infortuni
domestici (articolo 16-bis, comma 1, lettera l,
Tuir), come, ad esempio, l'installazione di
apparecchi di rilevazione di presenza di gas
inerti, il montaggio di vetri anti-infortuni e
l'installazione di corrimano lungo le scale
(Circolare ministeriale 7/E del 26 gennaio 2001).
Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli
effettuati “su impianti preesistenti, finalizzati ad
evitare infortuni domestici”, come “la semplice
riparazione di impianti insicuri realizzati su
immobili (ad esempio: sostituzione del tubo del
gas, riparazione di presa mal funzionante)”.
Per le “opere volte ad evitare gli infortuni
domestici”, infatti, “non si richiede che
l'intervento sia innovativo” e che rientri in una
particolare e più ampia categoria di interventi
edilizi (Circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio
2001).
Non spetta l'agevolazione, però, per il semplice
acquisto di apparecchiature o elettrodomestici
dotati di meccanismi di sicurezza, come
“l'acquisto di una cucina a spegnimento
automatico che sostituisca una tradizionale
cucina a gas”, in quanto questa “fattispecie non
integra un intervento sugli immobili” (Circolare
ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001).
2. Ristrutturazione
energetico
edilizia
e
risparmio
… Un contribuente effettua nel 2012 il
pagamento con un unico bonifico di una fattura
in cui sono evidenziati sia lavori di
ristrutturazione edilizia che di risparmio
energetico. Nella causale del bonifico è stata
inserita solo la dicitura "detrazione art. 16-bis"
perché la banca non permetteva l'inserimento di
entrambe le diciture. In sede di verifica l'A.E.
potrebbe disconoscere la spesa riferita al
risparmio Energetico? E, nel caso di ripetizione
del bonifico nel 2013, la spesa a quale anno
dovrà essere imputata?
… Si ricorda che la detrazione d'imposta del
55%/65% per l'efficienza energetica non è
cumulabile con le altre agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi da altre
disposizioni nazionali, come, per esempio, la
detrazione del 50% e del 36% per il recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio. Perciò,
nel caso in cui gli interventi realizzati su un
immobile rientrino sia nelle agevolazioni
previste per il risparmio energetico sia in quelle
previste per le ristrutturazioni edilizie, il
contribuente potrà fruire, per le medesime
spese, soltanto dell'uno o dell'altro bonus fiscale,
rispettando ovviamente gli adempimenti previsti
per l'agevolazione fiscale in questione.
Fermo quanto detto, si precisa che la
Risoluzione n. 55/E del 7.06.2012 ha stabilito che
se nella causale del bonifico non vengono
indicati i riferimenti normativi, il codice fiscale
del beneficiario e il numero di partita Iva del
soggetto a favore del quale il bonifico è stato
effettuato, la detrazione decade qualora tale
errore abbia impedito di operare la ritenuta del
4%. Tuttavia è possibile la ripetizione del
bonifico con le corrette indicazioni qualora lo
stesso avvenga nello stesso anno. Per tale
motivo si ritiene che, nel caso prospettato,
l'integrazione
dei
presupposti
nell'anno
successivo faccia venir meno il diritto alla
detrazione per il 2012 con la conseguenza che la
detrazione "slitta" di un periodo d'imposta,
poiché l'agevolazione spetta a partire dall'anno
in cui il pagamento è avvenuto in maniera
corretta.
3. Il balcone che diventa veranda
… I lavori per coprire una terrazza e crearne
una stanza sono detraibili al 36-50 per cento?
… Gli interventi relativi alla copertura di
terrazze
o
balconi,
anche
sovrastanti
l'appartamento in cui si abita, sono detraibili al
36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2013) se sono diretti,
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ad esempio, alla trasformazione degli stessi in
verande
non
completamente
chiuse
lateralmente. In caso contrario, infatti, si viene a
realizzare un nuovo vano dell'abitazione, con il
conseguente aumento della cubatura. La Guida
dell'Agenzia delle Entrate al 36% ha incluso la
trasformazione «del balcone in veranda» tra gli
interventi di ristrutturazione edilizia. La
riparazione di terrazze e delle relative
pavimentazioni sono considerate manutenzione
ordinaria, quindi sono agevolate al 36-50% solo
per le parti comuni dei condomini (Circolare
ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E).
4. Detraibile la spesa per il progettista
… È agevolata al 36-50% la spesa del
professionista che fa i progetti?
5. Lavori in casa e in condominio
… Ho effettuato delle opere di ristrutturazione
edilizia nel mio appartamento nel corso del
2013. Contemporaneamente il condominio dove
è l'immobile di mia proprietà ha rinnovato la
facciata e i marciapiedi circostanti. La soglia dei
96.000 euro va considerata complessivamente
trattandosi dello stesso immobile?
… No. Le opere su parti condominiali vanno
considerate a sé. Pertanto sarà possibile portare
in detrazione il 50% della spesa sostenuta fino a
un massimo di 96.000 per l'abitazione privata
oltre che la parte che sarà certificata
dall'amministratore condominiale relativa alle
opere eseguite su parti comuni. Il chiarimento è
intervenuto nella risoluzione 442 del 17
novembre 2008 dell'agenzia delle Entrate.
6. Box scontato solo se pertinenziale
… Sì, sono detraibili le spese sostenute per la
«progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e
alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia» (articolo 16-bis,
comma 2, Tuir). Sono detraibili al 36% (50% per i
pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013) le spese «per la progettazione e
le altre prestazioni professionali connesse», per
la «messa in regola degli edifici ai sensi della
legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme
Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71)», «per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti» e «per l'effettuazione di
perizie e sopralluoghi» (risoluzione 18 agosto
2009, n. 229/E; risoluzione Dre Lombardia 3
marzo 1999, n. 76227, circolari 24 febbraio 1998,
n. 57/E, 11 maggio 1998, n. 121/E). Sono detraibili
anche le «spese sostenute per la redazione della
documentazione obbligatoria per comprovare la
sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la
realizzazione degli interventi di manutenzione
necessari»
al
rilascio
della
suddetta
documentazione (Circolare ministeriale 29
dicembre 1999, n. 247/E, paragrafo 1.6).
… Mio marito e io abbiamo sottoscritto un
preliminare per l'acquisto di un'abitazione e
annesso box auto. L'idea era quella di intestare
interamente la proprietà a me. Ho sentito però
che l'autorimessa potrebbe permettermi un
beneficio fiscale. Essendo io a suo carico, posso
comunque detrarre parte della spesa? Nel caso
può detrarla lui?
… No. Ciò che è agevolato è l'acquisto del box
limitatamente alla quota riferibile al costo di
costruzione certificato dall'impresa cedente. Il
beneficio è in termini di credito d'imposta nel
limite del 50% fino a 96.000, da ripartire in 10
anni. Tuttavia, spetta nella misura in cui trova
capienza nell'imposta dovuta. Ne consegue che
in assenza di imposta o in caso di incapienza, la
parte in eccesso della quota imputabile
all'esercizio è persa, non spettando alcun diritto
di rimborso. Non va poi dimenticato che
l'acquisto del box è agevolabile solo se
pertinenziale
all'abitazione.
Nel
caso
prospettato, dunque, non sarà comunque
ipotizzabile l'eventuale acquisto della sola
autorimessa da parte del marito, in quanto
mancherebbe il vincolo di pertinenzialità.
Pertanto, l'unica possibilità è l'intestazione
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(anche
in
quota)
dell'abitazione
ed
eventualmente il 100% del garage al fine di
poter beneficiare in misura piena della
detrazione. Si ricorda che comunque per la parte
di costo riferibile all'autorimessa è necessario il
bonifico. Se effettuato prima dell'atto definitivo
di compravendita, è necessario che l'accordo sia
dimostrato da un contratto preliminare
registrato nel quale emerga il vincolo
pertinenziale.
7. L'agevolazione passa all'acquirente
… Ho acquistato un immobile e a oggi ho solo
sottoscritto il preliminare. Il venditore mi ha
evidenziato che a mia scelta può trasferirmi il
credito d'imposta spettante per le opere di
ristrutturazione che ha effettuato nel corso del
2012. Ciò è corretto? Come funziona?
… Sì, è corretto. Il credito è trasferibile
attraverso gli atti di compravendita. È facoltà del
cedente scegliere di continuare a usufruire del
beneficio ovvero trasferirlo all'acquirente. In
assenza di indicazioni la detrazione si trasferisce
al nuovo soggetto, il quale potrà procedere alla
detrazione limitatamente alle quote di decimi
rimaste. È consigliabile, ad ogni modo, che tale
accordo sia regolato nel contratto di
compravendita.
9. La tariffa incentivante è alternativa
… Sono detraibili al 36-50% i pannelli solari
per il fotovoltaico?
… L'installazione di pannelli fotovoltaici per
produrre energia elettrica può rientrare
nell'agevolazione fiscale del 36% (50% per i
pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013), ma l'articolo 9, comma 4, del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha
previsto che le “tariffe incentivanti” per l'energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
(articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio
aggiuntivo per gli “impianti fotovoltaici abbinati
ad un uso efficiente dell'energia” (articolo 7) non
siano “applicabili all'elettricità prodotta da
impianti fotovoltaici per i quali sia stata
riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale”
sulle ristrutturazioni edilizie (Circolare 46/E del
19 luglio 2007, Risoluzione 207/E del 20 maggio
2008).
La detrazione del 36% (50% per i pagamenti dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), invece, è
cumulabile con lo scambio sul posto, che non è
un incentivo, bensì una forma di remunerazione
dell'energia ceduta alla rete.
Nello scegliere tra le due agevolazioni, va
considerato che la detrazione del 36-50% si
ripartisce in 10 anni, mentre la tariffa
incentivante è spalmata su 20 anni.
8. L'inquilino sconta i lavori
10. Cumulabilità della detrazione 65%
… Sono inquilino in un appartamento e in
accordo con il proprietario posso eseguire delle
opere di ristrutturazione. Posso accedere ai
benefici fiscali previsti?
… Viene ristrutturato un immobile dopo un
evento simico beneficiando degli incentivi per la
ricostruzione post terremoto. Adeguando
l’immobile alle nuove disposizioni normative in
campo energetico, è possibile usufruire anche
delle detrazioni del 65% dell’IRPEF?
… Sì. Non è necessario esserne proprietari, in
quanto è sufficiente avere il possesso
dell'immobile e sostenere le spese. Il
contribuente, infatti, può detrarre le spese
agevolabili documentabili con fattura allo stesso
intestata e il cui pagamento sia stato eseguito
con bonifico bancario o postale.
s
… L’Art. 10 del “decreto edifici”, al comma 1,
sostiene che le detrazioni in oggetto “non sono
cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste
da altre disposizioni di legge nazionali per i
medesimi interventi di cui all’Art. 1, commi da 2
a 5”.
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Il che significa che nel caso in cui per la stessa
opera (quindi per la stessa spesa), si possa
usufruire di più detrazioni previste da normative
nazionali (ad esempio quelle del 65%, del 50% o
altri incentivi diversamente finalizzati), non
essendo questi cumulabili, l’utente deve
scegliere di avvalersi di una di queste
agevolazioni.
Qualora invece tali incentivi interessino opere
diverse (sia pure nell’ambito del medesimo
intervento di riqualificazione edilizia) e, in
relazione a ognuna di esse, competa una diversa
agevolazione, il contribuente potrà beneficiare
dell’agevolazione prevista di volta in volta per
ciascuna di esse.
Così ad esempio, se il contribuente effettua
lavori di rifacimento del tetto, rientranti solo
nell’ambito agevolativo della ricostruzione a
seguito di eventi sismici e, allo stesso tempo,
interventi di installazione di pannelli solari
interessati soltanto dalla detrazione del 65%,
egli potrà beneficiare, per il primo intervento,
dell’agevolazione post-sisma e, per il secondo,
della detrazione del 65%.
11. Interventi di manutenzione ordinaria
… Ho sostituito le piastrelle del bagno: posso
accedere alla detrazione prevista per le
ristrutturazioni edilizie anche se l’immobile non
costituisce abitazione principale? Sempre nel
mese di luglio 2013 ho acquistato dei mobili (per
il bagno), posso fruire del bonus mobili?
… Purtroppo in entrambi i casi la risposta è
negativa, perché la semplice sostituzione di
piastrelle rappresenta un intervento di
manutenzione ordinaria e non di manutenzione
straordinaria, e in quanto tale non può fruire
della detrazione prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia.
È invece ininfluente il fatto che l’immobile non
costituisca abitazione principale. Non è infatti
necessario che l'unità immobiliare oggetto
dell'intervento agevolato sia adibita ad
abitazione principale o che si trasferisca lì la
propria residenza entro un determinato lasso di
tempo.
12. Acquisto nuda proprietà
… Nel caso in cui due soggetti acquistino uno
la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto
dell’immobile ristrutturato, la detrazione per
ristrutturazione calcolata sul 25 per cento del
prezzo di acquisto spetta a ciascuno nella
misura del 50% della detrazione oppure tale
detrazione deve essere proporzionata ai
rispettivi valori della nuda proprietà e
dell’usufrutto?
… Per questa fattispecie di agevolazione,
l’acquirente ha diritto alla detrazione Irpef
indipendentemente dal valore degli interventi
eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25 per
cento del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o
di assegnazione.
Si ricorda che:
o nell’ipotesi di pagamento di acconti, la
detrazione è ammessa a condizione che
venga stipulato un compromesso,
regolarmente registrato, ove risulti il
prezzo di vendita dell’immobile. In ogni
caso, anche gli acconti, per i quali si è
usufruito in anni precedenti della
detrazione,
concorrono
al
raggiungimento del limite massimo;
o il prezzo d’acquisto su cui calcolare la
detrazione comprende anche l’IVA,
trattandosi di un onere addebitato
all’acquirente
unitamente
al
corrispettivo di vendita dell’immobile e
che, come tale, contribuisce a
determinare la spesa complessiva;
o la detrazione opera solo se oggetto di
acquisto sia un’unità immobiliare di tipo
residenziale (accatastata come “casa di
abitazione”), mentre non è applicabile
nel caso di acquisto di unità immobiliari
che, sebbene facciano parte di un
edificio interamente ristrutturato, non
siano di tipo abitativo. In sostanza, non si
può fruire del beneficio fiscale
nell’ipotesi, ad esempio, di acquisto di
un box posto all’interno di un fabbricato
ristrutturato;
o l’agevolazione può applicarsi anche per
le unità diverse da quelle di tipo
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residenziale solo nell’ipotesi in cui
vengano acquistate contestualmente a
quelle abitative e siano qualificate in
atto quali pertinenze di queste ultime.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36
al 50% quando le spese per l’acquisto
dell’immobile sono sostenute nel periodo
compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre
2013 e spetta entro l’importo massimo di 96.000
euro.
Per il caso esposto nel quesito hanno diritto a
usufruire della detrazione prevista per l’acquisto
di immobili ristrutturati, oltre al proprietario,
anche il nudo proprietario e il titolare di un
diritto reale di godimento sull’immobile (uso,
usufrutto, abitazione).
La detrazione del 36% o 50% (da ripartire in 10
quote annuali costanti) va calcolata nel limite di
96.000 e forfetariamente su un importo pari al
25% del corrispettivo di acquisto.
Conseguentemente, in presenza di più soggetti
che sostengono le spese per l’acquisto di una
singola abitazione ristrutturata è da suddividere
fra i diversi comproprietari, in base al costo di
acquisto sostenuto da ciascuno di essi.
Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi
riferimento al costo riferibile all’acquisto della
nuda proprietà e all’acquisto dell’usufrutto.
13. Cambio residenza
… Padre e due figlie vivono assieme nella casa di
proprietà della madre (e moglie). Le figlie
acquistano
dalla
madre
due
pertinenze
dell'abitazione e, con cambio d'uso/fedele
ricostruzione, le trasformano in due immobili
residenziali. Il padre sostiene parte delle spese di
ristrutturazione come familiare convivente. Al
termine dei lavori, il padre deve trasferire la
residenza in una delle nuove unità abitative per
continuare a detrarre i costi per le ristrutturazioni?
… Con la risoluzione 14/E dell’8 febbraio 2005,
l’Agenzia delle Entrate, in risposta a una specifica
istanza d'interpello avanzata da un contribuente, ha
considerato applicabile la detrazione del 36%
(attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2013, ex
articolo 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/1986, e articolo 16
del Dl 63/2013 convertito in Legge 90/2013) in
s
seguito alla ristrutturazione di un fienile (ma il
discorso vale per tutti gli immobili strumentali,
anche per la trasformazione di pertinenze di
abitazione in abitazione, come nel caso descritto
dal lettore) che, solo al termine dei lavori, avrebbe
assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione
che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento
fosse risultato chiaramente il mutamento della
destinazione. In particolare, l’Agenzia ha ammesso
l’applicabilità del beneficio anche in questo caso in
quanto, nella categoria di intervento riconducibile
alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d
dell’articolo 31 della Legge 457/1978, ora trasfuso
nell’articolo 3, comma 1, lettera d, del D.P.R.
380/2001), possono ricomprendersi anche gli
interventi di mutamento della destinazione d’uso di
edifici secondo quanto stabilito dalle leggi regionali
e dalla normativa locale.
Se il padre è convivente con le figlie (che
acquisiscono la proprietà delle pertinenze dalla
madre), e la convivenza è iniziata da prima
dell’inizio dell’intervento di ristrutturazione, la
detrazione compete anche al padre stesso, non
proprietario, a condizione che le fatture siano a lui
intestate e i bonifici siano da lui eseguiti (risoluzione
184/E del 2002).
Il successivo venire meno della convivenza al
termine della ristrutturazione (per trasferimento di
residenza delle figlie) non fa venire meno il diritto
alla detrazione per il padre (circolari 121/E e 57/E
del 1998).
La risposta è quindi negativa. Il padre, avendo
acquisito il diritto alla detrazione come familiare
convivente con le figlie, non è obbligato a trasferire
la residenza in una delle case realizzate.
14. Detrazione e successiva locazione
… Vorrei sapere se la detrazione del 50% per
lavori di ristrutturazione, chiesta dal solo
proprietario, possa essere fruita per tutti i 10
anni anche nell'ipotesi in cui, dopo qualche
anno, l'immobile venga locato. Vorrei inoltre
sapere se l'eventuale risposta positiva valga
anche nel caso in cui la detrazione venga chiesta
da un familiare (convivente da prima dell'inizio
lavori) per la parte di lavori con fattura e
bonifico a lui intestati.
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… La risposta è affermativa. La detrazione del
50% (articolo 16 bis, Tuir 917/1986 e articolo 16
del D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013)
si applica per le spese sostenute in relazione a
interventi di recupero eseguiti su immobili
posseduti direttamente o anche concessi in
locazione. L’acquisizione del diritto alla
detrazione in 10 anni in qualità di proprietario
non impedisce la successiva locazione
dell’immobile medesimo. Se il diritto era stato
acquisito in qualità di familiare convivente su un
immobile tenuto a disposizione del nucleo
familiare (bonifici eseguiti dal familiare e fatture
a lui intestate), la successiva locazione dello
stesso non fa venir meno il diritto alla
detrazione per il familiare convivente anche se
la convivenza in quell’immobile non è più
possibile
in
quanto
lo
stesso
viene
successivamente locato. L’importante è che
all’atto del sostenimento delle spese di
ristrutturazione la casa oggetto dell’intervento
fosse libera, cioè a disposizione anche del
coniuge convivente (circolari 57/E e 121/E del
1998).
15. Ristrutturazione laboratorio
… Sono proprietario di un immobile
classificato al catasto come A/3. Volevo fare dei
lavori di ristrutturazione edilizia e volevo sapere
se è possibile fruire della detrazione fiscale del
50%, tenendo conto che dopo la ristrutturazione
dovrò adibire l'immobile a laboratorio per
apparecchi acustici con relativo cambio di
destinazione d’uso.
…
Circa
gli
immobili
interessati
dall’agevolazione, l’Amministrazione ha fornito
chiarimenti in ordine a specifiche fattispecie,
relative, in particolare, alla trasformazione di
fabbricati strumentali in abitazioni e agli
interventi eseguiti su immobili a “uso
promiscuo”.
Con la Risoluzione n.14/E dell’8 febbraio 2005,
l’Agenzia delle Entrate, in risposta a una
specifica istanza di interpello avanzata da un
contribuente, ha esaminato il caso di
ristrutturazione di un fabbricato strumentale
rurale (nello specifico un fienile) che, solo al
termine dei lavori, avrebbe assunto la
destinazione d’uso abitativo.
L’Agenzia ha concesso la detrazione a
condizione che nel provvedimento autorizzativo
dell’intervento fosse risultato chiaramente il
mutamento della destinazione.
In particolare l’Amministrazione ha ammesso
l’applicabilità del beneficio anche in questo caso
in quanto, nella categoria di intervento
riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui
alla lett. d dell’art.31 della Legge 457/1978, ora
trasfuso nell’art.3, comma 1, lett. d, D.P.R.
380/2001), possono ricomprendersi anche gli
interventi di mutamento della destinazione
d’uso di edifici, secondo quanto stabilito dalle
leggi regionali e dalla normativa locale.
I lavori agevolabili riguardanti i fabbricati
strumentali (da trasformare in fabbricati
abitativi), dato il tenore letterale delle
precisazioni amministrative, sono solo quelli
volti a trasformare l’organismo edilizio al fine di
mutarne la destinazione d’uso, da strumentale
ad abitativo e, come tali, rientranti nella
categoria della ristrutturazione edilizia, di cui
all’attuale art.3, comma 1, lett.d, del D.P.R.
380/2001.
Con riferimento al cambio di destinazione d'uso
di un fabbricato (da abitativo a strumentale
come studio) la detrazione Irpef per le spese
relative a interventi di ristrutturazione non si
rende applicabile (articolo 2, comma 10, Legge
191/2009). Anche se gli interventi vengono
eseguiti su un fabbricato abitativo (A/3), il
cambio di accatastamento al termine dei lavori
rappresenterebbe un comportamento che in
sede di verifica porterebbe alla decadenza dai
benefici, anche perché il cambio di destinazione
è subito dopo l’ultimazione dei lavori (a diverse
conclusioni si arriverebbe se l’immobile
continuasse a essere destinato ad abitazione
senza variazione catastale).
16. Condizionatore
… Un cliente è intenzionato a installare un
condizionatore in pompa di calore con diritto
all'agevolazione pari al 50%. Nel bonifico, oltre a
indicare il codice fiscale del soggetto che
sostiene la spesa e del beneficiario, così come gli
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estremi della fattura, dovrà indicare che trattasi
di bonifico effettuato come ristrutturazione
edilizia ex lege 449/97 e non di bonifico
effettuato per risparmio energetico (65%)?
… La risposta è negativa. Basterà indicare gli
estremi normativi della detrazione del 50% (e
non del 65%) nella causale di versamento, che
potrebbe essere: “Acquisto e installazione di
condizionatore con pompa di calore; detrazione
del 50%, articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e
articolo 16 Dl 63/2013”. Si ricorda che in
alternativa al 50% è ora possibile applicare
anche la detrazione del 65%, che è stata estesa
anche ai condizionatori con pompa di calore in
sede di conversione in legge del provvedimento
(articolo 14 Legge 90/2013).
17. Conviventi
… Due giovani hanno in programma di
sposarsi. La ragazza sta per diventare
proprietaria dell'appartamento in cui andranno
ad abitare. Dei due, solo il ragazzo ha un lavoro
a tempo indeterminato e sosterrà i costi di
ristrutturazione e arredamento della casa. Ma,
non essendo proprietario, si chiede: in che modo
potrà fruire delle detrazioni fiscali? Potrebbe
essere sufficiente la convivenza, nel senso che il
ragazzo trasferisce il proprio domicilio presso
quello della promessa sposa, costituendo un
proprio "stato di famiglia" presso l'anagrafe del
Comune? In alternativa, quale altra soluzione è
possibile?
… La soluzione più facile è quella del
matrimonio, in modo da fruire della detrazione
del 50% come coniuge convivente. In alternativa,
comunque, è possibile accedere alla detrazione
come convivente non coniugato, anche se non ci
sono pronunciamenti ufficiali da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Se il convivente è tale
prima dell’inizio dei lavori, e si tratta di famiglia
di fatto, la detrazione può essere invocata a
titolo di convivente more uxorio, anche se sul
punto non c’è un pronunciamento ufficiale.
Infatti, in ordine alla valutazione del rapporto di
convivenza fra due soggetti non sposati, ai fini
s
della fruibilità della detrazione Irpef del 36%50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986 e articolo 16
del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013), la
Corte di cassazione, Sezione Tributaria (sentenza
5 novembre 2008 n. 26543) ha equiparato la
posizione del convivente “more uxorio” a quella
del coniuge convivente. La pronuncia in
questione, anche se non ancora recepita
dall’Agenzia delle Entrate, assume rilevanza in
quanto la Corte di cassazione perviene
all’espressa assimilazione del rapporto di
convivenza “more uxorio” a quella di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene possibile la
detraibilità delle spese sostenute dal convivente
per intervento eseguito sulla casa della
convivente. Ovviamente, per la parte delle spese
sostenute dal convivente, le fatture e i bonifici
devono essere a lui intestati. In alternativa, è
comunque possibile, prima dell’inizio dei lavori,
stipulare un contratto di comodato debitamente
registrato e chiedere la detrazione come
comodatario. Tale soluzione eviterebbe una
eventuale futura contestazione (guida al 36%50% su www.agenziaentrate.it).
18. Acquisto fabbricato ristrutturato
… Due coniugi hanno acquistato in
comproprietà, dopo il 6 giugno, un immobile
ristrutturato, per il quale è possibile fruire del
beneficio fiscale del 50% sul 25% del valore
indicato in atto. L'immobile viene adibito a
seconda casa. Si chiede se l'agevolazione dovrà
essere ripartita obbligatoriamente in parti uguali
tra i due cointestatari?
… Per favorire la realizzazione degli interventi
di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari
a destinazione residenziale, l’articolo 11 del
decreto legge 83/2012, convertito in Legge
134/2012 e l’articolo 16 della Legge 90/2013,
potenziano la detrazione Irpef del 36% (articolo
16-bis D.P.R. 917/1986– Tuir). In particolare, per
le spese sostenute, mediante bonifico, dal 26
giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L.
83/2012) al 31 dicembre 2013, la percentuale di
detrazione spettante viene aumentata dal 36%
al 50%, nel limite massimo di spesa che, da
48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte
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le altre modalità applicative dell’agevolazione.
Il potenziamento del beneficio riguarda anche la
fattispecie indicata nel comma 3 del predetto
articolo 16-bis, che agevola l’acquisto di
abitazioni poste in edifici interamente
ristrutturati da imprese di costruzione, o da
cooperative edilizie, che provvedano, entro 6
mesi dalla fine dei lavori, alla vendita
dell’immobile (circolare 29/E del 2013). Per tale
fattispecie, la detrazione del 36% “a regime”
viene riconosciuta forfetariamente sul 25% del
corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel
limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a
condizione che l’intervento di recupero abbia
interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità
della maggiore detrazione anche a tale
fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni
alla dichiarazione dei redditi 2013, modello
Unico e 730/2013 e ora nella medesima
circolare 29/E del 2013). Per tale fattispecie, non
è necessario nemmeno il pagamento con
bonifico bancario o postale. Basterà indicare in
sede di dichiarazione dei redditi il codice fiscale
dell’impresa che ha eseguito i lavori di
ristrutturazione e che provvede alla cessione
dell’immobile. La ripartizione della detrazione,
in caso di acquisto in comproprietà tra coniugi,
avviene sulla base dell’intestazione delle fatture
che se cointestate, senza diversa divisione, si
presume al 50%. Se, dopo l’acquisto del
fabbricato, viene installato un impianto di
allarme, le relative spese fruiscono della
detrazione del 50% (quale intervento idoneo a
prevenire il compimento di atti illeciti da parte
di terzi).
19. Stufa a pellet
… L’acquisto e l’istallazione della stufa a pellet
può fruire delle detrazioni fiscali previste dalla
legge? L’acquisto della stufa non è legato
all’intervento di riqualificazione dell’immobile.
… Il punto h del comma 1 dell’articolo 16-bis
del TUIR, prevede la detrazione fiscale per gli
interventi relativi alla realizzazione di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici
con
particolare
riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego di
fonti di energia rinnovabili. Le predette opere,
possono essere realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea
documentazione
attestante
il
conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia.
Per la stufa a pellet, l’installazione della stessa
fruisce della detrazione Irpef del 50% (articolo
16-bis del Tuir) potendo conseguire un risparmio
energetico.
20. Detrazione e pagamento
… In relazione alle disposizioni previste dal
decreto energia, ci sono novità con riferimento
alle procedure per ottenere la detrazione del
50% relativa alle ristrutturazioni? In particolare
cambia qualcosa per il bonifico? Quale causale
bisogna mettere?
… Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
fino al 31 dicembre 2013, l’agevolazione passa
dal 36% al 50%.
La detrazione sarà applicabile su una spesa
massima raddoppiata da 48.000 mila euro a
96.000 euro per unità immobiliare.
Restano valide tutte le altre regole per
beneficiare dell’agevolazione in questione, dal
momento che le modifiche riguardano soltanto
le spese ‘‘relative agli interventi di cui
all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917’’.
La detrazione del 36% (ora 50%) non richiede
particolari procedure, in particolare è necessario
essere in regola con assenzi e procedure tecnico
–burocratiche, e richiedere correttamente il
bonus compilando gli appositi righi nella
dichiarazione dei redditi.
Un adempimento a cui bisogna prestare
attenzione è il pagamento delle spese attraverso
il bonifico.
Si ricorda che i pagamenti devono essere
effettuati con bonifico bancario o postale da cui
risultino:
 causale del versamento;
 codice fiscale del soggetto che paga;
 codice fiscale o numero di partita IVA del
beneficiario del pagamento.
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Al momento del pagamento del bonifico, banche
e Poste Italiane S.p.A. devono operare una
ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta
dall’impresa che effettua i lavori (art. 25, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122).
21. Trasferimento agli eredi
… A seguito del decesso nel 2012 di un
contribuente il quale scontava una detrazione
Irpef
sul
36%
relativamente
a
una
ristrutturazione edilizia, l’unica erede del
contribuente defunto con immediata e diretta
disponibilità dell’immobile è la moglie, la quale
però nel 2012 non ha redditi ed è totalmente a
carico del marito.
La rata relativa alla detrazione per le
ristrutturazioni del 2012 si perde? L’erede non ha
nulla da dichiarare, è possibile inserirla nella
dichiarazione che deve presentare l’erede?
… Nel caso di decesso dell’avente diritto alla
detrazione Irpef relativamente a delle spese per
la ristrutturazione (previste dall’articolo 16-bis
del TUIR) bisogna andare a considerare le
precisazioni che sono state fatte nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2003 n.
15/E.
“Nell’ipotesi di trasferimento mortis causa
dell’unità abitativa oggetto di ristrutturazione il
beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conserva la
detenzione materiale e diretta del bene. Resta
fermo che qualora la detenzione dell’immobile
venga esercitata congiuntamente da più eredi la
detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in
parti uguali”.
Il beneficio fiscale si trasmette relativamente
per le quote non detratte dal defunto agli eredi
(e nel caso di specie dovrebbe al coniuge
superstite) che dopo la morte conserva la diretta
e materiale detenzione dell’immobile.
Nella circolare n. 24/E del 10 giugno 2004
dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che la
“detenzione materiale e diretta dell’immobile”,
cui fa riferimento l’art. 2, comma 5 della Legge n.
289 del 2002, sussiste qualora l’erede
s
assegnatario abbia l’immediata disponibilità del
bene, potendo disporre di esso liberamente e a
proprio piacimento quando lo desideri, a
prescindere dalla circostanza che abbia adibito
l’immobile ad abitazione principale. Per quanto
concerne il coniuge che ha rinunciato all’eredità
e mantiene il solo diritto di abitazione, si deve
ritenere che la rinuncia all’eredità abbia fatto
venir meno la condizione di erede e che,
pertanto, egli non possa fruire delle quote
residue di detrazione, pur disponendo della
detenzione materiale e diretta del bene, non
nella qualità di erede, bensì di legatario ex lege.
Tuttavia è necessario che anche l’erede sia in
possesso della documentazione richiesta dalla
norma agevolativa per poter fruire del beneficio.
Con riferimento al caso specifico, la detrazione
del coniuge defunto andrà persa perché essendo
l’unica erede la moglie che ne avrebbe diritto, la
stessa non ha redditi Irpef ulteriori da cui poter
detrarre la quota decennale della detrazione.
22. Destinazione d’uso
… Si vogliono accorpare due immobili
(acquistati) accatastati C/2 con ingressi separati
e chiedere il cambio di destinazione d’uso da
magazzino a civile abitazione.
Siccome si devono fare degli interventi di
ristrutturazione edilizia, è possibile usufruire
delle detrazioni fiscali ora del 50% anche se
ancora si parla di magazzini che però
cambieranno destinazione d’uso e diventeranno
abitazione?
… L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
14/E del 2005, ha chiarito che la detrazione del
36% ora 50% (prevista dall’articolo 16-bis del
TUIR, e dall’articolo 11 del D.L. 83/2012) è
ammessa per la ristrutturazione di un fabbricato
strumentale (quindi anche per un fabbricato
accatastato in C/2) che solo al termine dei lavori
assumerà la destinazione d’uso abitativo, e a
condizione che nel provvedimento autorizzativo
dell’intervento risulti chiaramente il mutamento
della destinazione d’uso.
La stessa Agenzia afferma che, ai fini del
beneficio, deve risultare dal provvedimento
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autorizzativo
dell’intervento
che
la
ristrutturazione determinerà il cambiamento
della destinazione d’uso del fabbricato.
Con la circolare 121/E del 1998, viene ancora
precisato dall’Agenzia delle Entrate che
nell’ipotesi di intervento su un fabbricato con
variazione del numero delle unità immobiliari, la
detrazione del 36% ora 50% si applica nei limiti
previsti e comunque con riferimento alle unità
immobiliari presenti all’inizio dell’intervento.
In assenza di altre precisazioni da parte
dell’Agenzia delle Entrate, nel caso proposto in
domanda, la detrazione compete per il 50% per
96.000 euro su ciascuna unità immobiliare
(quelle prima dell’accorpamento) da ripartirsi in
10 quote annuali.
23. Bonifici irregolari
… A seguito di una ristrutturazione di un
appartamento nel periodo marzo- aprile 2013
con richiesta delle agevolazioni del 50%, sono
stati effettuati i pagamenti tramite bonifici. In
alcuni bonifici non è stato indicato il codice
fiscale dei fruitori della detrazione (la stessa
persona dell’ordinante il bonifico). È possibile
sanare questa irregolarità formale??
… Il contribuente può provare a detrarre le
spese sostenute. Tuttavia solo in sede di verifica
e
richiesta
di
chiarimenti
da
parte
dell’Amministrazione Finanziaria potrà essere
valutato se l’omessa indicazione del codice
fiscale del beneficiario debba essere considerata
un mero errore formale tenuto conto che il
bonifico è stato nel caso specifico emesso dal
titolare del conto corrente.
Sull’argomento non esiste a tutt’oggi una
posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
anche se le indicazioni del bonifico sono
previste nel D.M. 41/1998 e l’incompletezza
dello stesso porta all’inapplicabilità della
detrazione medesima.
Con la risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 sulla
perdita dei benefici fiscali per i bonifici di
pagamento incompleti, è stato chiarito che non
sarà possibile fruire della detrazione per gli
interventi di ristrutturazione edilizia qualora il
bonifico sia carente dei dati identificativi delle
parti o non sia indicata la causale del
versamento.
La detrazione potrà essere riconosciuta solo nel
caso in cui il contribuente proceda alla
ripetizione del pagamento all’impresa con un
nuovo bonifico nel quale siano inseriti
correttamente i dati previsti dalla norma.
Solo l’emissione di un nuovo bonifico completo
con l’annullamento del precedente, sana
l’incompletezza del primo bonifico.
24. Acquisto immobili ristrutturati
… L'incremento della percentuale di
detrazione Irpef dal 36% al 50%, per i pagamenti
effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre
2013, si applica anche agli acquisti di abitazioni
di fabbricati interamente interessati da
interventi
di
restauro
e
risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia?
… È previsto un aumento della detrazione
riconosciuta ai fini Irpef per gli interventi di
recupero edilizio di cui al co. 1, art. 16-bis, Tuir,
elevandola alla misura del 50% delle spese
sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e fino al
31 dicembre 2013, aumentando altresì il limite
massimo delle spese per singola unità
immobiliare dall'attuale euro 48.000 a euro
96.000.
Poiché vale il principio di cassa, la nuova
percentuale e il nuovo limite di spesa si
applicano a tutti i pagamenti effettuati nel
periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2013,
indipendentemente dalla data di inizio degli
interventi a cui i pagamenti si riferiscono.
Pertanto, in presenza di lavori di ristrutturazione
eseguiti nel 2012 e pagati a partire dal 26 giugno
2012, la detrazione riconosciuta è del 50% nel
limite massimo di euro 96.000.
Le
istruzioni
alla
compilazione
della
dichiarazione dei redditi 2012 hanno confermato
la possibilità di usufruire della detrazione del
50%, da calcolare sull'importo massimo di 96.000
euro, anche in relazione alle spese sostenute dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 per
l'acquisto di immobili facenti parte di edifici
ristrutturati. Il valore su cui determinare lo
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sconto Irpef non può comunque superare il 25%
del prezzo di acquisto risultante dall'atto
pubblico di compravendita, a prescindere dal
valore degli interventi eseguiti dall'impresa.
L'agevolazione Irpef spetta solo se l'intero
fabbricato dove è situata la casa acquisita è
stato interessato da interventi di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione e da cooperative edilizie. La
cessione o l'assegnazione deve avvenire entro
sei mesi dalla fine dei lavori e lo sconto fiscale
spetta all'acquirente o all'assegnatario (articolo
16-bis, comma 3, Tuir).
Lo sconto Irpef è pari al 36% (50% per i
pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013) del 25% del prezzo di acquisto,
indipendentemente dal valore degli interventi
eseguiti. Il 25% del prezzo di acquisto, cioè la
spesa su cui calcolare la detrazione del 36% o
del 50%, non può superare l'importo di 48.000
euro (96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013), il quale deve essere riferito
congiuntamente all'abitazione e alla pertinenza.
25. Cumulo delle detrazioni
… In seguito a una ristrutturazione di un
immobile, sono stati sostituiti gli infissi in legno,
per il risparmio energetico e per i quali è stata
avviata la pratica per la detrazione del 65%.
Inoltre è stata effettuata la ristrutturazione di
due bagni e di una stanza dell’immobile. È
possibile portare in detrazione (al 50%) le spese
relative a questi ultimi lavori di manutenzione
ordinaria?
… Per quanto concerne gli interventi di
manutenzione ordinaria ai fini del 36/50%, sono
agevolabili solo gli interventi sulle parti comuni
condominiali e non anche per i lavori inerenti le
singole unità immobiliari. Per quanto concerne il cumulo tra la detrazione
del 50 e del 65% non vi sono problemi.
Nell’ipotesi di un contestuale intervento di
risparmio energetico ed edilizio su un fabbricato
residenziale, il contribuente può fruire di
entrambe le detrazioni del 50 e 65%.
Il D.M. 19 febbraio 2007 prevede espressamente
che la detrazione del 65% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti,
non sia cumulabile con le agevolazioni previste
da altre disposizioni di legge nazionale per i
medesimi interventi.
In tale ambito la circolare 36/E del 2007 ha
chiarito che, stante la possibile sovrapposizione
degli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici con analoghi interventi agevolabili
nell’ambito della detrazione Irpef del 36/50%, in
tema di recupero edilizio, il contribuente può
avvalersi per le medesime spese in via
alternativa dell’una o dell’altra agevolazione,
nel rispetto della specifica normativa e degli
adempimenti previsti per ognuna di esse.
La risoluzione 152/E/2007 ha chiarito che nel
caso in cui sullo stesso fabbricato abitativo
(come nel caso posto in domanda) siano eseguiti
interventi di ristrutturazione già agevolati ai fini
del 36/50%, che comprendano lavori diretti
anche al risparmio energetico (come la
sostituzione di infissi) il contribuente può
scegliere limitatamente a questi ultimi di
applicare la detrazione del 65% a condizione
però che per le relative spese il contribuente
non abbia già fruito della detrazione del 36-50%,
e a condizione che nella fattura rilasciata al
contribuente vengano individuate le spese
relative a uno o più interventi che sono
finalizzati al risparmio energetico.
Naturalmente infine, non bisogna dimenticare
tutti gli adempimenti necessari per poter
beneficiare dell’una o dell’altra agevolazione.
26. Acquisto di materiali
Per fruire della detrazione, occorre che
l’intervento sia di manutenzione straordinaria
(come ad esempio il rifacimento integrale dei
bagni, non basta la semplice sostituzione delle
piastrelle).
s
… Un contribuente sta svolgendo dei lavori di
ristrutturazione sulla propria abitazione. Alcuni
lavori verranno svolti in economia. Si chiede se è
possibile fruire della detrazione del 50% (ex
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36%) anche per l’acquisito dei materiali con cui
fare gli interventi in economia.
27. Edifici a destinazione mista
… Gli interventi di ristrutturazione godono
della detrazione del 50% (ex 36%). Tra i costi
sostenuti risultano detraibili le spese necessarie
per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei
lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
 le spese per la progettazione e le altre
prestazioni professionali connesse;
 le spese per prestazioni professionali
comunque richieste dal tipo di intervento;
 le spese per la messa in regola degli edifici
ai sensi del D.M. 37/2008 - ex Legge 46/90
(impianti elettrici) e delle norme Unicig per
gli impianti a metano (Legge 1083/71);
 le spese per l’acquisto dei materiali;
 il compenso corrisposto per la relazione di
conformità dei lavori alle leggi vigenti;
 le spese per l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi;
 l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di
bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio
lavori;
 gli oneri di urbanizzazione;
 gli altri eventuali costi strettamente
collegati
alla
realizzazione
degli
interventi, nonché agli adempimenti
stabiliti dal regolamento di attuazione
degli interventi agevolati (decreto n. 41 del
18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra
quelle oggetto della detrazione le spese di
trasloco e custodia dei mobili per il periodo
necessario all’effettuazione degli interventi di
recupero edilizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, il contribuente
potrà godere della detrazione del 50% per le
spese indicate nel quesito.
… Oggetto di lavori di ristrutturazione è un
edificio composto da due appartamenti, un
garage, un negozio, uno studio. Successivamente
il negozio ha assorbito lo studio variando la
destinazione d’uso e il suo classamento.
I lavori di ristrutturazione (concernenti il
risparmio energetico) hanno riguardato il
rifacimento del tetto. Si può optare per
l’agevolazione del 50% sull’intera spesa del
tetto, anziché del 65% che prevede maggiori
adempimenti?
… Ci troviamo nell’ipotesi di un edificio a
destinazione mista. Nell’ipotesi di lavori su parti
comuni di un edifico appunto a destinazione
mista (quindi abitativa e non abitativa come nel
caso di specie), la detrazione del 50% compete
per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia
per le unità abitative che per quelle che sono
riservate a una destinazione diversa solo
nell’ipotesi che l’edificio sia prevalentemente a
destinazione abitativa.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate
dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice
civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari,
le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi,
i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, i locali per la
portineria e per l’alloggio del portiere, gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.
Se l’edificio è prevalentemente a destinazione
residenziale (ovvero superficie oltre il 50% a
destinazione abitativa), la detrazione si applica
per i lavori su parti comuni anche relativamente
ai millesimi riferiti nel caso di specie al negozio.
In sostanza si potrà optare per l’applicazione
della detrazione del 50% in alternativa alla
detrazione del 65% (articolo 4 del D.L. 201/2011),
evitando
la
comunicazione
dei
lavori
(obbligatoria) all’ENEA.
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28. Lavori condominiali anticipati
… Durante dei lavori condominiali, vengono
effettuati dei pagamenti anticipati da parte del
singolo condomino alla ditta costruttrice.
L’amministratore deve rilasciare la ricevuta al
condomino anche per le somme anticipate? Per
ottenere l’agevolazione fiscale del 50%, il
condomino deve seguire una procedura
autonoma? Cosa bisogna indicare nel bonifico
per non invalidare la richiesta di detrazioni i
fiscali in caso di pagamento anticipato e diretto
da parte del condomino alla ditta costruttrice?
… La prassi seguita per i lavori condominiali,
prevede
che
le
spese
siano
pagate
dall’amministratore e non dai singoli condomini.
Comunque non vi è nessun impedimento al fatto
che alcuni condomini possano provvedere
direttamente a pagare interamente la propria
quota per fruire della detrazione del 50%.
Nella delibera assembleare dovrebbe essere
precisato che alcuni condomini pagano
direttamente le spese condominiali indicando la
propria quota di tabella millesimale di proprietà
delle parti comuni.
L’amministratore poi, nel riparto tra i condomini,
riporterà la quota detraibile da ciascuno, e
indicherà che una quota parte è stata pagata
direttamente da alcuni condomini, in modo che
per ciascuno dei condomini venga rispettata la
quota di tabella millesimale della proprietà
delle parti comuni.
L’amministratore in pratica deve indicare quale
quota di spese è stata pagata direttamente dai
condomini e quale tramite l’amministratore.
Nel bonifico del singolo condomino dovrà
indicarsi il codice fiscale del singolo condomino,
il codice fiscale del contribuente, la partita Iva
della ditta appaltatrice e la causale di
versamento: articolo 16 Bis del TUIR 917/1986.
Per questo immobile sono state sostenute spese
per il risparmio energetico. Per godere della
detrazione del 65% è stata predisposta e inviata
la comunicazione all’Enea, ma la fattura,
attestante la spesa, è stata intestata per metà
della somma al marito e per la restante metà
alla moglie. Dato che la moglie è fiscalmente a
carico del marito, quest'ultimo può detrarre
anche l’importo risultante dalla fattura intestata
alla moglie?
… Tra gli adempimenti previsti per la fruizione
del bonus del 65% è prevista la necessità di
trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine
dei lavori e con modalità telematiche, la scheda
informativa degli interventi realizzati e copia
dell’attestato di qualificazione energetica.
Non vanno inviate all’Enea asseverazione,
relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici,
piantine e documentazione varia.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il
termine per l’invio della documentazione
all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto
“collaudo” (e non di effettuazione dei
pagamenti).
La scheda informativa relativa agli interventi
realizzati, è redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F,
se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità
immobiliari o l’installazione di pannelli solari.
La scheda descrittiva dell’intervento di cui
all’allegato F può essere compilata anche
dall’utente finale.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del
soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio
su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di
intervento eseguito e il risparmio di energia che
ne è conseguito, nonché il relativo costo,
specificando l’importo per le spese professionali
e quello utilizzato per il calcolo della
detrazione.
Per quanto concerne i pagamenti, è previsto che:
 i contribuenti non titolari di reddito di
impresa devono effettuare il pagamento
delle spese sostenute mediante bonifico
bancario o postale.
29. Moglie a carico
…
Un
contribuente
è
proprietario
dell'abitazione principale al 50% con la moglie.
s
Nel modello di versamento con
bancario o postale vanno indicati:
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 la causale del versamento;
 il codice fiscale del beneficiario della
detrazione;
 il numero di partita Iva o il codice fiscale
del soggetto a favore del quale è
effettuato
il
bonifico
(ditta
o
professionista che ha effettuato i lavori).
L’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la
possibilità, nell’ipotesi di comproprietà (marito e
moglie, nel caso esaminato), di ripartire in quote
uguali o differenti l’importo detraibile per ciascuno
(circolari 121/E/1998 e 15/E/2005).
La suddivisione delle spese è quella che risulta
nelle fatture. In tal senso, se le spese sono
interamente sostenute dal solo marito (fattura
interamente a lui intestata e bonifico da lui
eseguito), la detrazione compete a quest’ultimo
per intero, anche se è proprietario solo di una
parte del fabbricato.
Si consiglia, dunque, di far emettere un’unica
fattura a lui intestata, per evitare possibili
contenziosi.
Tra l’altro, la moglie è a carico del marito e,
nell’ipotesi in cui i due coniugi siano conviventi, per
il marito è sempre possibile fruire interamente
della detrazione in qualità di coniuge convivente.
Infatti, la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002
prevede che per due coniugi conviventi, con la
moglie a carico del marito, vi sia la possibilità per il
marito di utilizzare la detrazione come coniuge
convivente, cosa che va specificatamente annotata
nel bonifico.
Nella causale del bonifico, quindi, andrà indicato
che si tratta di un unico titolare del diritto.
Va detto che ai fini del 65%, l’asseverazione, la
certificazione energetica e la scheda informativa
devono essere intestate al soggetto che
effettivamente sostiene le spese. A tal fine,
nell’attestato di qualificazione energetica, per
precisione, occorre indicare sia il nome del
proprietario che quello del familiare convivente
che fruisce della detrazione e a cui sono intestati
bonifici e fatture.
Nella scheda informativa è invece espressamente
richiesto di indicare solo il nome del soggetto che
sostiene le spese.
30. Pozzo per acqua piovana
… Un cliente ha ristrutturato un pozzo per
poter portare nell’abitazione l’acqua piovana. È
detraibile come risparmio energetico o come
ristrutturazione?
… Si ritiene che a seconda della tipologia di
intervento, ovvero a seguito di un’operazione di
ristrutturazione, lo stesso (dato che il pozzo
serve a portare l’acqua nell’abitazione)
“potrebbe” essere considerato ad esempio
nell’ambito della sostituzione o riparazione
dell’impianto idraulico della casa (intervento
questo ammissibile), e in tal caso ci potrebbero
essere le condizioni per beneficiare della
detrazione del 50%.
Siamo
sicuramente
nel
campo
delle
ristrutturazioni edilizie e si ricorda che tra i
lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli
edifici residenziali per i quali spetta
l’agevolazione fiscale abbiamo tra gli altri:
 quelli elencati alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia). La
detrazione riguarda le spese sostenute
per
interventi
di
manutenzione
straordinaria, per le opere di restauro e
risanamento conservativo e per i lavori
di ristrutturazione edilizia effettuati
sulle
singole
unità
immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze;
 quelli indicati alle lett. a), b), c) e d)
dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001
(manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia),
effettuati su tutte le parti comuni degli
edifici residenziali.
Prendendo come riferimento la guida alle
ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate, tale
intervento potrebbe rientrare negli interventi di
manutenzione ordinaria i quali sono ammessi
all’agevolazione solo quando riguardano le parti
comuni degli edifici residenziali.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate
dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice
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civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari,
le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi,
i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, i locali per la
portineria e per l’alloggio del portiere, gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature,
eccetera.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà
private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,
soffitte), non danno diritto ad alcuna
agevolazione.
Con riferimento al quesito posto si ritiene dover
dare una risposta negativa alla detrazione se
non si trovi nella condizione sopra riportata.
Nel caso di specie, quindi, i lavori inerenti la
ristrutturazione di un pozzo, o una cisterna per
la raccolta delle acque piovane, se non sono tra
quelli realizzati su una parte comune non
rientrano nell’ambito applicativo del 36%-50%.
in favore dei contribuenti persone fisiche che,
dal 6 giugno 2013 sostengono spese per
interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50% (articolo 16 bis
Tuir 917/86 e articolo 16, D.L. 63/2012, convertito
in Legge 90/2013; guida al 36%-50% su
www.agenziaentrate.it). Possono, a tal fine,
essere acquistati tutti i mobili e non anche gli
oggetti di arredo, come può essere un caminetto.
Tuttavia l’installazione del caminetto, come
impianto che può conseguire un risparmio
energetico, può rientrare nelle spese detraibili ai
fini del 50% per le ristrutturazioni edilizie (vedi
guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Nell'ipotesi di rifacimento dell’impianto elettrico
dell’abitazione, anche l’acquisto di led e faretti
rientra nei benefici fiscali previsti per le
ristrutturazioni edilizie.
32. Accatastamento
31. Caminetto
… Sto ristrutturando un appartamento sul
quale intendo beneficiare della detrazione del
50%. Inoltre, sarei intenzionata ad acquistare
anche un caminetto. Lo posso considerare come
"mobile" fruendo dell'ulteriore bonus del 50%
(nella misura massima di 5.000 euro)?
… La risposta è negativa. L’articolo 16, comma
2, D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013,
prevede che ai contribuenti che fruiscono della
detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni
(detrazione del 50% sino a 96.000 euro), è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese
documentate per l'acquisto di mobili e
elettrodomestici
finalizzati
all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, è calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000
euro, da recuperarsi in 10 rate di 500 euro, in
sede di dichiarazione dei redditi), che si va ad
aggiungere al limite dei 96.000 euro previsto per
le ristrutturazioni edilizie. L’agevolazione spetta
s
… Dal marzo 2010 vivo in una casa, rifinita di
tutto e di nuova costruzione, regolarmente
accatastata e in regola con i pagamenti fiscali e
delle bollette. Il costruttore non mi ha ancora
consegnato le varie certificazioni (impianto
elettrico e idraulico), non ha rilasciato il
certificato di chiusura lavori perché ha dovuto
richiedere il rinnovo di concessione edilizia (in
quanto scaduto) per una variante, di fatto
eseguita sin dalla costruzione, ma ancora da
regolarizzare a livello di sola documentazione.
Manca ovviamente l'abitabilità, la strada è stata
intitolata, ma non è stata ancora asfaltata. Avrei
intenzione di effettuare lavori per risparmio
energetico mediante la coibentazione delle
pareti e del tetto. Posso fruire del 65%?
… L’articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito in
Legge 90/2013, prevede la proroga della
detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti (cosiddetto
55%), che si applica nella misura del 65% per le
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre
2013. Contestualmente è prevista la proroga
della medesima detrazione, sempre nella misura
del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi
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relativi a parti comuni degli edifici condominiali
(articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile) o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio. La detrazione si
applica per i soli lavori eseguiti su fabbricati
esistenti, cioè accatastati prima dell’inizio dei
lavori agevolati. A tal fine occorre quantomeno
la richiesta di accatastamento al termine dei
lavori, ai sensi degli articolo 23 e 24 del D.P.R.
380/2001. Viceversa, se la richiesta di
accatastamento non è stata fatta, il fabbricato
deve considerarsi come in corso di costruzione e,
come tale, le spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica non fruiscono della
detrazione del 65 per cento. Se la casa è già
stata accatastata (non in corso di costruzione), i
lavori devono considerarsi comunque conclusi,
quindi la detrazione si applica anche in assenza
di rilascio della dichiarazione di fine lavori. Se
invece si tratta, come sembra nel caso specifico,
di un accatastamento provvisorio o come
fabbricato in corso di costruzione, la
dichiarazione di fine lavori non è stata allegata
alla richiesta di accatastamento e il fabbricato è
considerato ancora in corso di costruzione, per
cui non fruisce della detrazione.
33. Pannelli fotovoltaici
… È mia intenzione potenziare l'impianto
fotovoltaico, con un contratto di "scambio sul
posto" con tariffa non incentivata, da 2 a 2,5
Kwp.
Il
potenziamento
è
realizzabile
aggiungendo moduli fotovoltaici con potenza
0,5 Kwp senza sostituire l'inverter che è già
predisposto per una potenza più elevata. Chiedo
se sia possibile fruire dell'agevolazione fiscale
del 50% ripartita in 10 anni, facendo il bonifico
per lavori finalizzati al risparmio energetico.
… La risposta è affermativa. Anche i pannelli
fotovoltaici, installati su abitazioni, sono
ammessi alla detrazione del 50%. L’Agenzia
delle Entrate con una specifica risoluzione (22
aprile 2013, n. 2/E), ha ammesso le spese per gli
impianti fotovoltaici tra quelle cui si applica la
detrazione del 50% quali impianti basati
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia
(lettera H, articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e
articolo 16 del D.L. 63/2013), anche in assenza di
opere edilizie, senza necessità di acquisire una
specifica certificazione (qualsiasi certificazione
non potrebbe che attestare il conseguimento di
un risparmio energetico dell’edificio). A tal fine,
è sufficiente conservare la documentazione
comprovante
l’acquisto
e
l’installazione
dell’impianto a servizio di edifico residenziale.
Gli impianti realizzati fra il 26 giugno 2012 e il
31 dicembre 2013 fruiscono, pertanto, della
detrazione Irpef pari al 50%, con un limite di
spesa pari a 96.000 euro per singola unità
abitativa. Ovviamente se si opta per il 50%,
l’elettricità prodotta non fruisce della tariffa
incentivante del Conto energia (articolo 12,
comma 2, D.M. 5 aprile 2012), mentre il cumulo è
possibile solo con il meccanismo dello scambio
sul posto (ovvero la possibilità di mettere in rete
l'energia elettrica prodotta in eccesso per poi
prelevarla successivamente per l'autoconsumo)
e il ritiro dedicato (la vendita dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico al
Gse – Gestore servizi elettrici). I pagamenti
dell’impianto devono essere eseguiti con
bonifico bancario o postale parlante, con tutte le
indicazioni previste dalla legge (cioè indicazione
completa del codice fiscale del soggetto che
sostiene la spesa, della partita Iva della ditta
venditrice e installatrice dell’impianto e della
causale di versamento).
34. Fabbricato di prossima costruzione
… Un contribuente può sostenere spese per
ristrutturazione energetica del 65 per cento su
un fabbricato che tra qualche mese acquisterà?
… La risposta è affermativa, a patto che
sussista un giusto titolo di detenzione del bene.
La detrazione del 65% per la riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 14 del D.L.
63/2013, convertito in Legge 90/2013) si applica,
infatti, anche per gli interventi di risparmio
energetico eseguiti su edifici non posseduti, ma
detenuti in comodato o locazione. Se, pertanto,
le spese sono sostenute dal locatario o
comodatario (divenuti tali in seguito a un
contratto debitamente registrato), la detrazione
si applica senza problemi. Viceversa, se
l’immobile sarà acquistato solo dopo il
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sostenimento delle spese e senza un valido
titolo di detenzione, la detrazione non trova
applicazione (vedi guida al 55%-65% su
www.agenziaentrate.it).
35. Lavori del tetto
… Vorrei sapere se si può detrarre come
risparmio energetico, al 65%, il rifacimento del
tetto (manto di copertura esistente in amianto
regolarmente effettuato e smaltito), sostituito
con pannelli grecati, coibentati con schiume
poliuretaniche di spessore 80 mm, con densità
kg/mc 40, considerato che l'edificio, di proprietà
familiare, consta di 8 alloggi e 4 negozi. In caso
contrario, opera la detrazione del 50%?
… La risposta è affermativa. La detrazione del
65% (articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito
dalla Legge 90/2013), si rende applicabile anche
per il rifacimento del tetto dell’edificio (struttura
opaca orizzontale). In particolare, la detrazione
è subordinata al conseguimento, al termine
s
dell’intervento,
di
una
riduzione
della
trasmittanza termica utile U delle strutture
componenti l’involucro edilizio, in base ai valori
riportati nelle tabelle di cui all’Allegato B del
decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di
interventi, il limite massimo di detrazione è pari
a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione
dei lavori, occorre inviare all’Enea la prescritta
documentazione (asseverazione, certificazione
energetica e scheda informativa sull’intervento,
rilasciati dal tecnico abilitato; circolare 36/E del
2007; Guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Se
non si conseguissero i suddetti requisiti di
trasmittanza termica, in alternativa, è possibile
l’applicazione della detrazione del 50% (articolo
16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 16, D.L.
63/2013) a condizione che l’edificio sia a
prevalente destinazione abitativa (oltre il 50%
della superficie dei piani sopraterra deve essere
destinata ad abitazione). In sostanza, la
superficie degli 8 alloggi deve essere superiore a
quella dei quattro negozi.
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DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione del 55%, ora 65%, consiste nella possibilità, per i contribuenti che pongono in
essere interventi di risparmio energetico, di scomputare la percentuale stabilita delle spese
sostenute dall’Irpef o Ires dovuta. L’agevolazione nel corso degli anni è stata oggetto di
numerosi interventi normativi.
Il D.L. n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, aveva prorogato la detrazione Irpef/Ires del 55% per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi da 344
a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, fermi
restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
L’art. 14, D.L. n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia” ha prorogato ulteriormente tale detrazione fino
al 31.12.2013, prevedendo che la stessa spetti nella misura incrementata del 65%.
Di seguito si pongono alcuni quesiti su tale agevolazione. Si fa presente che il disegno di legge
di stabilità per il 2014 prevede una proroga di ulteriori 12 mesi di tali aumenti, ma non
essendo ad oggi ancora in vigore siffatta proroga, nei quesiti di seguito esposti non verrà
considerata.
36. Risparmio energetico per le società di
persone
… Una SAS è proprietaria di un immobile cieloterra composto da 30 appartamenti, oltre negozi
al piano terreno. Come unica attività la società
affitta l'immobile appena descritto. La Società
deve procedere alla sostituzione della centrale
termica centralizzata (attualmente a gasolio)
per installarne una più efficiente a gas e inoltre
vorrebbe ristrutturare i singoli appartamenti
(rifacimento impianti, sostituzione finestre,
rifacimento bagni, etc.). Si chiede se i soci della
società possono usufruire delle detrazioni per
ristrutturazione
edilizia
e/o
risparmio
energetico. In caso affermativo, in che misura? Il
limite di spesa va considerato sulle singole unità
accatastate o sull'intero edificio?
… Possono usufruire della detrazione sulle
spese di ristrutturazione tutti i contribuenti
assoggettati all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, residenti o meno nel territorio
dello Stato. Pertanto, l'agevolazione spetterebbe
anche ai soci delle Sas (che producono redditi in
forma associata) alle stesse condizioni previste
per gli imprenditori individuali. Per il periodo
d'imposta 2013 la detrazione del 50% si applica
per le spese sostenute dall'inizio del periodo
d'imposta fino al 31 dicembre 2013, per un
ammontare massimo di 96.000 euro.
Il limite di spesa andrebbe considerato con
riferimento a ogni singolo fabbricato, anche se
non individualmente identificato in catasto.
37. Bonus del 55-65% anche al parente
… Il familiare convivente del proprietario
dell'abitazione, può beneficiare della detrazione
del 55-65% sugli interventi del risparmio
energetico?
… Come per le ristrutturazioni edilizie
detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013),
possono rientrare tra i soggetti agevolati del
bonus del 55-65% anche il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado (articolo 5, comma 5, Tuir), conviventi in
modo stabile e fin dall'inizio dei lavori con il
possessore o detentore dell'immobile, a patto
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che sostengano tutte o parte delle spese per gli
interventi (circolare Entrate 34/E del 4 aprile
2008). L'estensione alle convivenze vale solo per
i lavori eseguiti su immobili appartenenti
all'ambito "privatistico" e non su immobili
strumentali all'attività d'impresa, arte o
professione.
38. Pagamenti frazionati
… Ho realizzato nel mio immobile interventi di
riqualificazione energetica che si sono conclusi
lo scorso anno, in gran parte già pagati ma che
in piccola parte (le sole spese professionali
relative al tecnico abilitato che redigerà la
documentazione necessaria a usufruire delle
detrazioni) saranno saldati quest'anno. Nella
richiesta di detrazione da trasmettere all’ENEA
entro 90 giorni dal termine dei lavori, devo
riportare tutte le spese, sia già sostenute che
preventivate? E ancora, in questo caso specifico,
occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate il
modello di comunicazione predisposto dalla
stessa Agenzia per i lavori che continuano oltre
il periodo di imposta?
… Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE
n°244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il
momento o i momenti di effettuazione dei
pagamenti […]”, il termine dei lavori dal quale far
decorrere i 90 giorni di tempo utili per
trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA
può essere documentato dal collaudo dei lavori,
dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o
dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di
uno di questi documenti, si ritiene che nella
richiesta di detrazione che occorre trasmettere
ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in
oggetto, si possano riportare tutte le spese, sia
già sostenute che da sostenersi, e poiché i lavori
sono stati iniziati e conclusi nell’anno, che non
occorra inviare nessuna comunicazione all’AdE.
Qualora, però, le spese preventivate non siano
state riportate nella documentazione trasmessa
all'ENEA, si ricorda che questa può essere
riaperta e modificata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale la spesa può essere portata in
detrazione.
39. Agevolabile l'acquisto di impianti a pellet
… Si può chiedere la detrazione del 55-65% per
l'installazione di impianti dotati di generatori di
calore alimentati a pellet?
… Può essere agevolata al 55% (65% per le
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2013) anche l'installazione di impianti
alimentati da biomasse combustibili, come la
legna, il pelles, il cippato, il mais, il biodiesel,
ecc. impianti di riscaldamento che utilizzano
fonti rinnovabili . La detrazione è possibile solo
nell'ambito della riqualificazione energetica
generale dell'edificio, che consente di ottenere
un valore di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20% dei valori del decreto dello
Sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1,
comma 344, Legge 296/06).
In alternativa al bonus Irpef e Ires del 55-65%, se
l'intervento è realizzato su un'unità immobiliare
a destinazione abitativa, è applicabile la
detrazione (solo Irpef) del 36-50%, in quanto
opera finalizzata al risparmio energetico. In
particolare, sono agevolati al 36% i “generatori
di calore che utilizzino come fonte energetica
prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali a condizione
che, in condizione di regime, presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto non
inferiore al 70%” (articolo 1, comma 1, lettera g,
D.M. 15 febbraio 1992; circolare ministeriale
57/E del 24 febbraio 1998).
40. Abbinamento 50% e 65% per lavori diversi
… Dal luglio 2012 ho iniziato i lavori di
ristrutturazione di un’abitazione, per il quale ho
regolare permesso di ristrutturazione e
autorizzazione Asl. A giugno 2013 ho esaurito il
plafond di 96.000 euro tra pagamenti del 2012 e
2013. Ora devo sostituire gli infissi. Posso
utilizzare il bonus per il risparmio energetico?
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… La risposta è affermativa. L’articolo 14 del
D.L. 63/2013 prevede la proroga della detrazione
Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti (55%), che si applica nella misura
del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31
dicembre 2013, con esclusione degli interventi
di: sostituzione di impianti di riscaldamento con
pompe di calore ad alta efficienza ed impianti
geotermici a bassa entalpia; sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. Contestualmente, è prevista la proroga
della medesima detrazione, sempre nella misura
del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a
parti comuni degli edifici condominiali (articoli
1117 e 1117-bis Codice civile) o che interessino
tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio. Pertanto, anche per le spese
di sostituzione degli infissi, sino al 31 dicembre
2013, si applica la detrazione per gli interventi di
risparmio energetico, ivi compresi la sostituzione
degli infissi che si cumula con la detrazione del
50% sino a 96.000 euro (articolo 16 D.L. 63/2013).
Per il resto, nessun problema per il cumulo tra il
50% e il 65%. Nell’ipotesi di contestuale
intervento di risparmio energetico ed edilizio su
fabbricato residenziale, il contribuente può
fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del
65%. Il D.M. 19 febbraio 2007 prevede
espressamente che la detrazione del 55% (ora
65%) per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti non sia
cumulabile con le agevolazioni previste da altre
disposizioni di legge nazionale per i medesimi
interventi (ad esempio, la detrazione Irpef del
36%-50%). In tale ambito, la circolare 36/E/2007
ha chiarito, tuttavia, che stante la possibile
sovrapposizione
degli
interventi
di
riqualificazione energetica degli edifici con
analoghi interventi agevolabili nell’ambito della
detrazione Irpef del 36%-50%, in tema di
recupero edilizio abitativo, il contribuente può
avvalersi per le medesime spese, in via
alternativa, dell’una o dell’altra agevolazione,
nel rispetto della normativa specifica e degli
adempimenti previsti per ognuna di esse. Con la
risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel
caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo,
come nel caso di specie, siano eseguiti interventi
s
di ristrutturazione, già agevolati ai fini del 36%50%, che comprendano anche lavori diretti al
risparmio energetico (sostituzione degli infissi), il
contribuente può scegliere, limitatamente a
questi ultimi, di applicare la detrazione del 65
per cento, a condizione che, per le relative
spese, il contribuente non abbia già fruito della
detrazione del 36-50 per cento, e a condizione
che nella fattura rilasciata al contribuente
vengano individuate specificamente le spese
relative a uno o più interventi finalizzati al
risparmio energetico, fermi restando in ogni caso
tutti gli adempimenti previsti per l'una e l'altra
agevolazione. Pertanto, se si è già raggiunto il
limite massimo di spese rilevanti ai fini del 50%,
è sempre possibile fruire del 65% per la
sostituzione degli infissi.
41. Attestazione energetica
… Nell'ambito del beneficio della detrazione
fiscale del 55% - 65% per interventi di risparmio
energetico su involucro edilizio, tra i documenti
da trasmettere ad Enea risulta contemplato
l'attestato di certificazione energetica rilasciato
secondo i regolamenti degli enti locali oppure,
in sostituzione e in assenza di tali regolamenti,
l'attestato di qualificazione energetica rilasciato
secondo lo schema, allegato a, del decreto
attuativo asseverato da un tecnico abilitato; mi
chiedo se, a prescindere dalle previsioni del
Comune di appartenenza in materia di rilascio di
certificazione energetica su edifici, sia
sufficiente trasmettere ad Enea direttamente
l'attestato di "qualificazione" asseverato dal
tecnico, in modo da facilitare tale adempimento,
soprattutto nei tempi di rilascio, che sono più
lunghi se il rilascio è a carico del Comune.
… La detrazione del 55%-65% (articolo 4 del
decreto legge 201/2011, convertito in Legge
214/2012 e articolo 14 D.L. 63/2013), si rende
applicabile anche per gli interventi su involucro
edilizio, come nel caso di specie. In particolare,
la detrazione in tal caso è subordinata al
conseguimento, al termine dell’intervento, di
una riduzione della trasmittanza termica utile U
delle strutture componenti l’involucro edilizio, in
base ai valori riportati nelle tabelle di cui
all’allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per
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tale categoria di interventi, il limite massimo di
detrazione, è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni
dall’ultimazione dei lavori occorre ovviamente
inviare all’ Enea la prescritta documentazione
(asseverazione, certificazione energetica e
scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal
tecnico abilitato, circolare 36/E del 2007, vedi
guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Il
recupero dell’importo detraibile avviene in 10
rate di pari importo a partire dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui
sono stati eseguiti i pagamenti dell’intervento. A
tal fine, l’asseverazione è distinta dalla
certificazione energetica dell’intervento che è
l’unica che deve essere inviata all’Enea, mentre
l’asseverazione è conservata dal contribuente.
L'asseverazione da parte di un tecnico abilitato,
che attesta la rispondenza dell’intervento ai
requisiti richiesti è un documento distinto dalla
certificazione, che deve contenere i dati generali
dell'edificio, quelli relativi all'involucro edilizio
ed all'impianto di riscaldamento, i dati climatici
e quelli relativi alle tecnologie di utilizzo delle
fonti rinnovabili (se presenti), i risultati della
valutazione energetica e le indicazioni dei
potenziali interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche.
non per quelli effettuati su immobili strumentali
all'attività d'impresa, arte o professione
(circolare Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007,
n. 36/E, paragrafo 1).
43. Domanda all’ENEA
… Per fruire delle detrazioni fiscali del 65%
cosa occorre inviare all'ENEA? Come posso
sapere se la mia domanda è stata accettata?
… La normativa vigente impone solamente che
entro 90 giorni dal termine dei lavori debba
essere trasmessa all’Enea per via telematica
tramite
l'applicativo
raggiungibile
dalla
homepage del proprio sito, la documentazione
costituita:
 dall’Attestato di qualificazione energetica
(Allegato A al “decreto edifici”);
 e la scheda descrittiva degli interventi
realizzati (Allegato E);
 in alcuni casi, una documentazione
semplificata, costituita dal solo Allegato E
(nel caso di sostituzione di impianti termici);
 da una sola scheda informativa semplificata
(Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi
in singole unità immobiliari o di
installazione di pannelli solari).
42. I conviventi scontano le spese
… Il familiare convivente del proprietario
dell'abitazione, può beneficiare della detrazione
del 55-65% sugli interventi del risparmio
energetico?
… Come per le ristrutturazioni edilizie
detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013),
possono rientrare tra i soggetti agevolati del
bonus del 55-65% anche il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado (articolo 5, comma 5, Tuir), conviventi in
modo stabile e fin dall'inizio dei lavori con il
possessore o detentore dell'immobile, a patto
che sostengano tutte o parte delle spese per gli
interventi (circolare Agenzia delle Entrate 4
aprile 2008, n. 34/E). L'estensione alle
convivenze vale solo per i lavori eseguiti su
immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e
Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna
al mittente da ENEA una ricevuta informatica
con il CPID (Codice Personale Identificativo),
valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto
invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di
Enea né in caso di invio corretto né in caso di
invio incompleto, errato o non conforme. Non
vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche,
fatture, copia di bonifici, piantine, e
documentazione varia, che invece deve essere
conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di
eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia richiedere
l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A,
E o F), debitamente firmati e datati. L'allegato A
inoltre deve essere necessariamente firmato e
timbrato dal tecnico abilitato a certificare il
rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per
accedere alle detrazioni.
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44. Anche le persiane sono agevolate
… Se si cambiano le finestre e gli infissi, si può
beneficare della detrazione del 55-65% sugli
interventi del risparmio energetico anche per le
persiane?
… Sì, tra gli infissi vanno comprese anche le
strutture accessorie che hanno effetto sulla
dispersione di calore quali, ad esempio, gli scuri
o le persiane, o che risultino strutturalmente
accorpate al manufatto quali, ad esempio, i
cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. Per
gli interventi relativi a finestre comprensive di
infissi, oltre alla «fornitura e posa in opera di una
nuova finestra comprensiva di infisso», possono
essere agevolati al 55% (65% per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2013) anche gli interventi che miglioreranno le
«caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni»
(articolo 3, comma 1, lettera b, decreto del
ministro dell'Economia e delle Finanze del 19
febbraio 2007).
dell’articolo 19 e seguenti del D.P.R. Iva.
Pertanto, l’importo detraibile dall’Ires della Srl è
pari al 55% del corrispettivo della fattura al
netto dell’Iva che l’impresa si detrae
46 Premio concesso in caso di leasing
… L'investimento detraibile al 55-65% può
essere effettuato con un leasing?
… La detrazione del 55% (65% per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2013) può essere usufruita anche se
l'investimento è stato effettuato attraverso
contratti di locazione finanziaria. In questo caso,
lo sconto spetta all'utilizzatore del bene o
dell'opera e non alla società concedente. Il costo
da considerare per calcolare il 55-65% di
detrazione Irpef o Ires è quello che è stato
sostenuto dalla società di leasing, la quale lo
addebiterà all'utilizzatore assieme ai canoni.
Non rileva per l'agevolazione, quindi, il
pagamento dei canoni di leasing (comprensivi
degli interessi), del maxi canone e del riscatto
finale.
45. Per la srl importo al netto dell’Iva
47. Incentivi all'acquisto dei pannelli
… Una Srl ha sostenuto spese per lavori di
riqualificazione energetica. L’Iva sulle fatture di
tali lavori è stata normalmente detratta. Ai fini
della detrazione del 55% - 65%, l’importo da
considerare è il totale pagato (quindi totale
fattura compresa l’Iva) oppure la detrazione Ires
va calcolata sul totale imponibile (al netto
dell’Iva)?
… Anche ai fini del 55%-65% (articolo 4 del
decreto legge 201/2011 convertito in Legge
214/2011, articolo 11 D.L. 83/2012, convertito in
Legge 134/2012 e D.L. 63/2013), l’Iva rientra tra
le spese sostenute detraibili, ma solo se
effettivamente rimane a carico della società o
impresa che effettua i lavori di risparmio
energetico. In sostanza, poiché siamo di fronte a
una Srl e l’intervento è eseguito su un suo
fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività,
l’Iva risulta detraibile e non rimane a carico
della società, che se la detrae secondo i principi
s
… Per l'installazione di pannelli solari utilizzati
per la produzione di acqua calda, un
contribuente ha già pagato 90mila euro e deve
ancora versare il saldo di altri 10mila euro. Qual
è il suo importo massimo detraibile e in che
percentuale?
… La norma istitutiva della detrazione del 65%
prevede dei limiti di "detrazione" (non di spesa)
per i vari tipi di intervento. Per i pannelli solari
termici, «spetta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 65 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo della detrazione di 60.000
euro». Aumentare la percentuale di detrazione
dal 55% al 65%, mantenendo invariato il suo
importo massimo, significa diminuire la spesa
massima agevolabile. Quindi, questa è passata
da 109.090,91 euro (60.000 / 55%) a 92.307,69
euro (60.000 / 65%), per di pannelli solari termici.
Ma per la norma il valore della spesa massima
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non è rilevante, in quanto vale solo l'importo
massimo della detrazione, che per i pannelli
solari è di 60.000 euro. Per arrivare a questa
cifra, il contribuente, che ha speso di più di
quanto potenzialmente agevolabile, può
scegliere quali bonifici indicare in Unico 2014.
48 Decorrenza bonus maggiorato
… Per gli interventi sul risparmio energetico,
una persona fisica deve terminare i lavori entro
la fine del 2013, per ottenere la detrazione Irpef
del 65% sulle spese preventivate?
… Indipendentemente dall'inizio o dalla fine
dei lavori (prima o dopo il 6 giugno 2013 o il 31
dicembre 2013), le persone fisiche o i lavoratori
autonomi (professionisti) sono agevolati con la
super detrazione del 65% solo per le spese
pagate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Non rileva il fatto che prima di questo periodo
siano già stati pagati degli acconti. Per questi
bonifici si beneficerà della detrazione del 55%,
mentre per quelli che si faranno fino alla fine del
2013, si potrà usufruire del 65%.
49. Per le imprese conta la data di consegna
… Per gli interventi sul risparmio energetico,
un'impresa deve terminare i lavori entro la fine
del 2013, per ottenere la detrazione del 65%
sulle spese pagate?
… Per le imprese, non rileva la data del
pagamento per il bonus del 55 65%, ma vale il
periodo di competenza economica del costo,
che coincide per i beni mobili, con la data della
consegna o spedizione, mentre per le
prestazioni di servizi con la data della loro
ultimazione. Per l'acquisto di beni mobili, però, il
semplice acquisto di un bene agevolabile (ad
esempio, finestra con bassa trasmittanza termica
o pannello solare per l'acqua calda) non può
fruire della detrazione del 65%, in quanto la
normativa fa sempre riferimento all'installazione
o alla sostituzione dei beni installati e non al
loro semplice acquisto. Per i contratti di appalto,
senza la stesura degli stati di avanzamento
lavori (Sal), se le prestazioni terminano entro la
fine del periodo agevolato, tutti i costi sostenuti
sono agevolati, anche quelli dei servizi prestati
prima del 2007 (articolo 109, Tuir e circolare
54/E/2002, risposta 1.3). Ma se l'ultimazione dei
servizi avviene dopo, nessun costo è agevolato,
anche con pagamenti già effettuati. Per l'appalto
con Sal, sono agevolati i costi valorizzati in base
agli stati di avanzamento lavori, accettati e
compresi nel periodo incentivato.
50 Condizionatore con pompa di calore
…Voglio installare in casa mia un
condizionatore con funzione anche di pompa di
calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di
cui al decreto del 19 febbraio 2007?
… L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato
dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che
ammette a detrazione la "sostituzione" di
impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia con contestuale messa a punto ed
equilibratura del sistema di distribuzione del
calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia
se la sostituzione debba essere totale o anche
solo parziale, ma la risoluzione 458/E del 1°
dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate,
basandosi sulla mancanza di un'esplicita
citazione della parola "parziale" sul testo
dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il
beneficio si intende limitato alla sola
sostituzione
integrale
di
impianti
di
climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa
di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle
prescritte dall'allegato I al D.M. 6/8/09. Viene
così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di
sostituire solo parzialmente un impianto termico
esistente con un impianto a pompa di calore al
contrario di quanto invece può avvenire se
l'impianto
preesistente
viene
sostituito
parzialmente con una caldaia a condensazione.
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51 Pannelli solari
… Ho intenzione di installare pannelli solari
per produrre acqua calda. Quali documenti devo
acquisire e quali devono essere le caratteristiche
dei pannelli?
… Occorrono solo due documenti: 1)
Asseverazione di un tecnico abilitato attestante
il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del
"decreto edifici" (documento da conservare): tale
asseverazione può essere anche resa nella
forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto
edifici"; 2) Scheda informativa semplificata
sull'intervento realizzato (allegato F) da
compilare a video e da inviare all'ENEA. Per le
caratteristiche dei pannelli, si può far
riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del
"decreto edifici".
52 Impianto climatizzazione invernale
… Devo sostituire l'impianto di climatizzazione
invernale con una caldaia a condensazione.
Quale documentazione devo acquisire e quali
devono essere le caratteristiche della caldaia?
… Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato
attestante il rispetto dei requisiti richiesti
dall'art.
9
del
"decreto
edifici";
tale
asseverazione può essere anche resa nella
forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto
edifici" (documento da conservare). 2) Scheda
informativa che contenga i dati di cui
all'allegato E del decreto (da compilare a video
e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della
caldaia, si può far riferimento a quanto disposto
dall'art. 9 del "decreto edifici".
53 Fonti rinnovabili
…
Sono
incentivati
gli
impianti
di
riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
… Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il
"decreto
edifici"
prevede
esplicitamente
s
detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008
anche per le pompe di calore ad alta efficienza e
gli impianti geotermici a bassa entalpia.
Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto,
sono incentivati anche tutti quegli interventi di
riqualificazione energetica che conseguono un
indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non superiore a
quanto tabellato nell'allegato A al D.M. 11/3/08.
Quindi, nel caso che venga certificata questa
prestazione, detti impianti sono ammissibili alla
detrazione facendo riferimento al comma 344
della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto
edifici.
54 Asseverazione
… Chi può firmare l'asseverazione di un
intervento e l'attestato di qualificazione (o
certificazione) energetica previsto dal decreto? E
le spese sono detraibili?
… La documentazione prevista dal decreto
(asseverazione e attestato di qualificazione
energetica) può essere redatta da un qualsiasi
tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed
impianti nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto
allo specifico Ordine o Collegio professionale.
Tuttavia, nelle regioni in cui vige una
legislazione regionale più restrittiva, i tecnici
sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle
dei professionisti sono comunque anch'esse
detraibili ai sensi di questi incentivi.
55 Abitazione di proprietà della moglie
… Mia moglie possiede un'abitazione su cui
vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso
pagare io le spese di ristrutturazione e
richiedere poi la relativa detrazione, posto che
la proprietaria non avrebbe la possibilità di
usufruire dei benefici fiscali a causa di un
reddito insufficiente?
… Sì. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione
sono i proprietari, locatari o comodatari che
sostengono le spese per l'esecuzione degli
interventi su unità immobiliari esistenti o su parti
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di esse di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, possedute o detenute, purché riscaldate.
Esistenti sono gli immobili accatastati o con
richiesta di accatastamento in corso e con
ICI/IMU pagata, se dovuta; se l'edificio non è
esistente, non è concessa l'agevolazione. Nel
caso di immobili residenziali, a questi possono
aggiungersi anche i familiari conviventi (il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado).
56 Tipologia di materiale
… Il materiale X che sto usando per coibentare
le pareti della mia casa può essere ammesso a
detrazione?
… Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e
non a specifici materiali. Il tecnico che cura
l'intervento globale avrà il compito di scegliere i
materiali che assicurino il raggiungimento degli
obiettivi prescritti scegliere i materiali che
assicurino il raggiungimento degli obiettivi
prescritti.
dalle caldaie a condensazione? E quali sono i
documenti da trasmettere ad ENEA?
… Dal 2008, ai sensi del comma 347 della
finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione
anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli
impianti geotermici a bassa entalpia, purché
questi rispondano ai requisiti prestazionali
previsti dall’allegato I del “decreto edifici”.
Quindi, anche per le pompe di calore e gli
impianti geotermici, come per le caldaie a
condensazione, dal 2008 è possibile trasmettere
ad ENEA solo l’Allegato E. Nel caso invece di
altri tipi di impianti termici, si può sempre
usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo
riferimento al comma 344 della legge
finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli
stessi assicurino un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale non
superiore a quanto tabellato nell’allegato A al
D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la
documentazione da trasmettere ad ENEA non è
stata semplificata nel tempo e rimane ancora
costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E.
59 Fine dei lavori
57 Pannelli solari
… I pannelli solari che ho intenzione di
installare non hanno la certificazione UNI 12975,
come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto,
ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire
degli incentivi?
… Il D.M. 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i
pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN
12976 sono ammessi alla detrazione e sono
equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli
certificati in base alle norme europee EN 12975
e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o
della Svizzera.
58 Generatore di calore ad alto rendimento
… Per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale è possibile utilizzare
generatori di calore ad alto rendimento diversi
… La fine dei lavori da cui decorre il termine
per la presentazione della domanda all'ENEA è
da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla
data di emissione della fattura?
… All'ENEA non va inviata una domanda, bensì
una documentazione tecnica (attestato di
qualificazione
energetica
e/o
scheda
informativa). La risoluzione 244/E del 2007
dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la
decorrenza dei termini per l'invio della
documentazione parte dal giorno del "collaudo"
finale dei lavori.
60 Iva e descrizione fattura
… L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che
rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici"
è al 10%? Come deve essere compilata la
fattura? E il 65% da detrarre è comprensivo di
IVA?
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… In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L.
70/2011 e alla circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 19/E del 1/6/2012, dal 1° gennaio 2011
non è più obbligatorio indicare in fattura il costo
del materiale separatamente da quello della
manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare
questa facilitazione solo "virtuale", in quanto il
regime di applicazione dell'IVA permane diverso.
Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a
prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999,
art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di
servizi, l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la
cessione di beni qualora questi siano di valore
significativo, ma solo fino a concorrenza
dell'importo della prestazione di servizi. Oltre
questo importo l'aliquota è al 22%. Per la
seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un
costo - come per le persone fisiche - è detraibile.
Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel
caso delle aziende.
61 Il calcolo del limite
… Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000
euro di detrazione deve intendersi per ciascun
intervento o per ciascun richiedente?
… Il limite massimo di detrazione è riferito
all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e
sarà eventualmente suddiviso se esistono più
possessori dell'immobile che partecipano alla
spesa. Per gli interventi in un condominio
l'ammontare massimo di detrazione deve
intendersi riferito a ciascuna delle unità
immobiliari che compongono l'edificio, eccezion
fatta per gli interventi di riqualificazione globale
ricadenti nell'ambito di applicazione del comma
344 per i quali il tetto massimo di detrazione è
unico per tutto il condominio e dovrà essere
ripartito tra tutti i condomini.
62 Edificio esistente
… Sto ristrutturando un immobile rurale
precedentemente non accatastato e riscaldato
solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso
fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e
installo una caldaia a condensazione?
s
… Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve
essere esistente e avere un impianto di
riscaldamento funzionante. Per edificio vale la
definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05.
Ancora, è “esistente”, se risulta accatastato o se
almeno è stata presentata domanda di
accatastamento e se viene pagata l'IMU (ex ICI),
se dovuta. Inoltre, si ritiene che un impianto
termico, per essere considerato tale, debba
rispondere alla definizione di cui al punto ltricies del comma 1 dell’art.2 del D. Lgs. 192/05,
come modificato dal decreto-legge 4 giugno
2013, n° 63, coordinato con la Legge di
conversione 3 agosto 2013, n° 90, che qui si
riporta: "Impianto termico è un impianto
tecnologico
destinato
ai
servizi
di
climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali
sistemi
di
produzione,
distribuzione
e
utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo. Sono compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento. Non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando
la somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non
sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Infine, anche qualora le precedenti condizioni
fossero soddisfatte, occorre ricordare che il
prerequisito per accedere alle detrazioni è
sempre il conseguimento di un risparmio
energetico e che questo è difficile da
raggiungere nella dismissione di impianti a
biomassa in quanto questa è considerata fonte
fossile solo al 30%.
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63 Sostituzione infissi e comunicazione Enea
…Nel caso di interventi di sostituzione infissi in
singole unità immobiliari o di installazione di
pannelli solari, è necessario inviare all'ENEA solo
la scheda informativa semplificata (allegato F).
Al punto 14 del modulo telematico "costo
dell'intervento" cosa deve essere indicato: il
costo al netto o al lordo delle spese
professionali?
… Nel caso di invio del solo allegato F, le spese
professionali sono in genere ridotte al minimo e
limitate alla sola redazione dell'asseverazione
per i pannelli solari in quanto nel caso delle
finestre tale asseverazione può essere sostituita
da una certificazione del produttore. Inoltre
l'attestato di qualificazione energetica non è più
richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto
e spedito dall'utente finale senza l'intervento di
un tecnico. Quindi al punto 14 deve essere
indicato il costo dell'intervento al netto delle
spese professionali. Se tuttavia sono ancora
presenti tali spese, queste sono comunque
detraibili e se ne può tener conto al punto 15 in
cui viene richiesto l'ammontare di dette spese.
64 Recupero del sottotetto
… Sto recuperando il sottotetto - attualmente
non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato
per farne una mansarda. I lavori comprendono
anche l'isolamento delle falde di copertura del
tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne
ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato
impianto termico. Posso avere la detrazione del
65% per il lavoro di rifacimento della copertura?
… Per avvalersi della detrazione sulla
coibentazione di un tetto è necessario, in linea
generale, che il sottotetto sia abitabile e
riscaldato. Se invece è non abitabile o
addirittura non praticabile e di dimensioni tanto
esigue da potersi considerare un'intercapedine o
un volume tecnico facente tutt'uno con la
copertura e con il solaio orizzontale che
delimita una zona sottostante riscaldata, occorre
che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia
che il sottotetto forma un corpo unico con tetto
e solaio in modo da considerare il rispetto della
trasmittanza complessiva copertura-sottotettosolaio per consentire la detrazione. Infine, se il
sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non
riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra
solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non
tra falde della copertura e sottotetto non
riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad
agevolare la protezione di ambienti riscaldati
verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
65 Condominio
…Sono il direttore dei lavori di un condominio
che sta effettuando lavori di risparmio
energetico (caldaia a condensazione, valvole
termostatiche, ecc.). Il condominio, come
sostituto di imposta, applica già sulla mia
parcella le ritenute d'acconto di legge ma, dal
momento che il pagamento avviene con
bonifico, la mia banca mi ha effettuato
un’ulteriore ritenuta. È legittima questa doppia
imposizione?
… La questione è regolata dalla Circolare AdE
n. 40/E del 28/7/10, che fornisce chiarimenti
sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito, introdotta dall'art. 25
del D.L. 31/5/2010 n. 78. Tale ritenuta è stata poi
ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 in virtù dell'art. 23,
c. 8 del D.L. 98/2011. La doppia imposizione, in
linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio,
se la parcella del professionista è gravata da
IVA, la ritenuta della banca opererà sull'importo
del bonifico al netto dell'IVA. Ancora, qualora il
condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta
del 4%, prevista dall'art. 25-ter del D.P.R.
600/1973 a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito su quanto dovuto a imprese e
professionisti per prestazioni di servizi o
cessione di beni, anche in questo caso il
condominio non opererà alcuna ritenuta,
lasciando alla banca il compito di applicare la
sola ritenuta del 10%/4% prevista dal predetto
decreto legge n. 78 del 2010. Infine, qualora il
destinatario del bonifico goda di un regime
fiscale per il quale è prevista la tassazione del
reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF,
la ritenuta in questione potrà essere scomputata
dalla medesima imposta sostitutiva.
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66 Ampliamento dell’edificio
… Ho intenzione di effettuare una
ristrutturazione edilizia del mio immobile,
prevedendo anche un suo ampliamento. Non
intendo
demolirlo,
quanto
piuttosto
riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una
volta regolarizzata la nuova situazione catastale
dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni
fiscali del 65%, sia per gli interventi che
riguardano la parte esistente che per quelli che
riguardano la parte ampliata?
… Nel caso di ristrutturazione di un immobile
senza demolizione e con ampliamento, anche in
base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate
39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore
chiarezza in materia, la detrazione compete
unicamente per le spese riferibili alla parte
esistente, in quanto l’ampliamento viene
considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la
Circolare n° 39/E ha precisato che in questo caso
il riferimento normativo non può essere
costituito dal comma 344 della legge Finanziaria
2007, che è inutilizzabile in quanto comporta
necessariamente
una
valutazione
del
fabbisogno energetico riferito all’intero edificio
(e che dovrebbe quindi necessariamente
considerare anche la parte ampliata), ma dai
singoli commi 345, 346 e 347.
67 Demolizione e ricostruzione
… Ho intenzione di effettuare una
ristrutturazione edilizia del mio immobile.
Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più
efficiente dal punto di vista energetico,
usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla
luce della recente normativa, sono tenuto a
rispettare la stessa sagoma che ha ora o è
sufficiente che la nuova costruzione mantenga
la medesima volumetria?
… La Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d.
Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013,
ha rivisto la definizione di “ristrutturazione
edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia
eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R.
s
380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21
agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli
interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli
che consistono nella demolizione e ricostruzione
di un immobile con la stessa volumetria di
quello precedente, senza che sia necessario
rispettarne la sagoma. Sono compresi nella
ristrutturazione anche gli interventi “volti al
ripristino degli edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza”. Ciò
premesso, dal 21 agosto 2013, qualora
l’intervento abbia le caratteristiche per
configurarsi come “ristrutturazione edilizia”
(ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona
A del D.M. 1444/68), alla luce delle recenti
disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di
queste detrazioni gli interventi che consistono
nella demolizione di un immobile e nella sua
ricostruzione mantenendone la volumetria
originaria.
68 Sostituzione persiane
… È agevolabile la spesa per la sostituzione
della porta di ingresso? E quella del box auto
adiacente? Se sì, queste porte come devono
essere considerate?
… L'art. 2 del D.M. 11/3/08, come modificato
dal D.M. 26/1/10, equipara definitivamente la
trasmittanza di porte e finestre, indicate
entrambe come "chiusure apribili e assimilabili",
imponendo il rispetto dei valori indicati
nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni
fiscali, riprendendo e completando quanto già
stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del D.P.R. 59/09.
Quindi la sostituzione di porte può essere
agevolata, ma condizione indispensabile è che il
locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico,
quindi, si ritiene che la sostituzione della porta
del box auto possa essere ammessa ad
agevolazione solo se il locale è munito di
impianto di riscaldamento.
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69 Asseverazione caldaia
… Sto per installare una caldaia a
condensazione sostituendone un'altra. Devo
richiedere
l'asseverazione
dell'impianto
direttamente al produttore o posso avvalermi di
un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore
deve essere indicato dal produttore della caldaia
o posso sceglierlo io?
… Se la potenza nominale è uguale o superiore
a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto
che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia.
Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei
può scegliere: o richiede l'asseverazione al
tecnico che preferisce o richiede una
certificazione al produttore della caldaia e delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se
installate perché tecnicamente compatibili) che
attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art.
9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del
tecnico installatore spetta solo al contribuente
.
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DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI
Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90
il Legislatore ha introdotto una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore
industriale.
In particolare, l’articolo 16, comma 2 del citato Decreto riconosce una specifica detrazione
IRPEF, nella misura del 50%, con riferimento a determinate spese “di arredamento” sostenute
entro il 31.12.2013 nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare
il decreto prevede che “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione”.
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede una proroga di ulteriori 12 mesi di tali
aumenti, ma non essendo ad oggi ancora in vigore siffatta proroga, nei quesiti di seguito
esposti non verrà considerata.
70. Il tetto del bonus mobili
… In un’abitazione privata, dove sono in corso
importanti
lavori
di
ristrutturazione
e
riqualificazione energetica dal 2012, con fine
lavori prevista entro fine 2013, è possibile fruire
del bonus mobili con il pagamento delle ultime
fatture, anche se questi ultimi pagamenti non
beneficiano del bonus del 50 e del 65 per cento,
perché la capienza dei relativi benefici fiscali è
già stata raggiunta con i pagamenti effettuati
nel 2012?
… La risposta è affermativa. L’articolo 16,
comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge
90/2013, prevede che, ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni
delle abitazioni (detrazione del 50% fino a
96.000 euro, articolo 16, comma 1, della Legge
90/2013) è altresì riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate per l'acquisto di
mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i
forni), finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione. La detrazione è
esclusa se si tratta di interventi riguardanti non
la singola abitazione, ma parti comuni
condominiali o il box pertinenziale, mentre si
applica per tutti i lavori eseguiti all’interno delle
singole unità immobiliari per i quali si applica la
detrazione del 50 per cento. L’agevolazione
spetta in favore dei contribuenti persone fisiche
che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013,
abbiano in corso interventi di recupero edilizio
su singole unità immobiliari residenziali, per i
quali è stata richiesta la detrazione del 50 per
cento (proprio come nel caso di specie, circolare
29/E del 2013). Nella situazione illustrata dal
lettore, le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per
interventi di ristrutturazione non fruiscono della
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detrazione del 50% in quanto si è già superato il
tetto dei 96.000 euro (limite massimo cui
commisurare la detrazione). Tuttavia, poiché
l'intervento è iniziato non prima del 26 giugno
2012, la detrazione per i mobili si applica senza
problemi, sempre a condizione che tali spese
siano state sostenute (tramite pagamento con
bonifico o carta di credito) tra il 6 giugno e il 31
dicembre 2013. In tema di detrazioni del 50 per
cento, su ristrutturazione e arredi, e del 65 per
cento, su interventi di risparmio energetico, si
annuncia una proroga.
16 del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013,
guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it).
Viceversa, l’avere fruito della detrazione del 55%
per interventi di risparmio energetico nel corso
del 2010 non consente l’applicazione della
detrazione per l’acquisto dei mobili. Si sottolinea
che, anche se gli interventi comunque non sono
stati ancora chiusi (cioè, se sono in corso a
tutt’oggi), la detrazione compete solo se dal 6
giugno 2013 sono sostenute spese (pagate con
bonifico bancario o postale) per ristrutturazioni
edilizie (e non energetiche) che fruiscono della
detrazione del 50 per cento.
71. Bonus mobili legato alla ristrutturazione
72. Bonus mobili i beneficiari
… Nell'ottobre 2010 abbiamo iniziato i lavori di
ristrutturazione e risanamento conservativo di
un immobile, ma i nostri tecnici non hanno
mandato
la
comunicazione
obbligatoria
all'Enea. Non abbiamo, quindi, beneficiato della
detrazione del 36% per le ristrutturazioni, ma
solo di quella del 55% per il risparmio
energetico. Abbiamo diritto alle detrazioni
sull'acquisto dei mobili, visto che non sono
ancora stati chiusi i lavori?
… La risposta è negativa. L’articolo 16, comma
2, del D.L. 63/2013, prevede che, ai contribuenti
che fruiscono della detrazione per le
ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del
50% sino a 96.000 euro), è altresì riconosciuta
una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 50% delle ulteriori spese documentate per
l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, è calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000
euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in
sede di dichiarazione dei redditi). L’agevolazione
spetta in favore dei contribuenti persone fisiche
che, dal 6 giugno 2013, abbiano in corso
interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali, per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50% (articolo 16-bis
del Tuir, D.P.R. 917/1986, articolo 11 del D.L.
83/2012, convertito in Legge 134/2012, articolo
… Chi sono i potenziali beneficiari del bonus
mobili?
… Tutte le persone fisiche che presentano
dichiarazione dei redditi e pagano imposte allo
Stato, purché abbiano eseguito un intervento di
recupero del patrimonio edilizio di una unità
immobiliare. In particolare:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento:
usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o
comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- gli imprenditori individuali, i soci delle società
semplici, snc e sas, tutti limitatamente agli
immobili che non rientrano fra quelli strumentali
o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare
convivente del possessore o detentore
dell'immobile su cui si interviene, purché
sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a
lui intestati e la condizione di convivente o
comodatario sussista all'inizio dei lavori. Sono
definiti familiari, ai sensi dell'articolo 5 del Testo
Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo grado.
73. Soggetti incapienti
… Sono esonerato dal presentare la
dichiarazione dei redditi (ad esempio perché ho
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un reddito da pensione inferiore ai 7.500 euro
oppure
un
reddito
da
collaborazione
occasionale inferiore a 4.800 euro), ho diritto
ugualmente al bonus?
… L’art. 16, comma 2, del decreto, prevede che:
“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una
detrazione dall’imposta […]”. Pertanto, in linea
generale, l’agevolazione in esame spetta ai
contribuenti che fruiscono della detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio di
cui all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore
aliquota del 50% e con il maggior limite di
96.000 euro di spese ammissibili.
Per effetto del richiamo alla fruizione della
detrazione di cui al comma 1, art. 11, D.L. n.
83/2012 i contribuenti ammessi a beneficiare
della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici sono quindi i medesimi soggetti
che fruiscono della detrazione del 50% per aver
sostenuto spese, riguardanti gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26
giugno 2012 (data di entrata in vigore del
succitato decreto).
Il contribuente indicato nel quesito non può
godere della detrazione. Per godere del bonus
mobili occorre essere "fiscalmente attivi" per lo
Stato e avere quindi un debito Irpef. Nei casi
citati non sussiste questa pre-condizione.
74. Bonus mobili acquisto immobile ristrutturato
… Posso comperare i mobili agevolati anche se
compero una casa ristrutturata da un'impresa?
…
Una novità positiva consiste nella
possibilità di accesso al bonus mobili per gli
acquisti di immobili, ristrutturati da imprese e
cooperative, purché avvengano entro sei mesi
dal termine dei lavori. Ad esempio, una giovane
coppia
che
compra
un
appartamento
ristrutturato da una cooperativa può usufruire
del bonus mobili per l'arredamento.
s
75. Bonus mobili e ristrutturazione
… Voglio fruire del bonus mobili. Come faccio a
dimostrare che ho eseguito lavori di
ristrutturazione??
… Se i lavori eseguiti necessitano di Dia, Scia o Cil
occorre conservare, oltre ai documenti che
attestino il pagamento dei lavori, anche tale
documentazione. Se i lavori non necessitano di
questi titoli occorre conservare, oltre ai documenti
che attestino il pagamento, anche dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la
data di inizio lavori e attestare che gli interventi
rientrano tra quelli agevolabili. È consigliabile
conservare anche perizie tecniche che attestino
l'esecuzione a regola d'arte (per es. nel caso di
rifacimento in autonomia di impianti idrici o
elettrici).
76. Balconi condominiali e bonus mobili
… La manutenzione straordinaria dei balconi
condominiali, per la quale godiamo della
detrazione del 50 per cento, dà accesso alla
possibilità di acquistare mobili fino a 10.000
euro, detraendo il 50% in 10 rate, secondo
quanto previsto dal D.L. 63/2013? I materassi
sono considerati nella categoria "mobili"?
… La risposta a entrambi i quesiti è negativa.
L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013 prevede
che ai contribuenti che fruiscono della
detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni
(detrazione del 50% sino a 96.000 euro) sia
altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
nella misura del 50% delle ulteriori spese
documentate per l'acquisto di mobili ed
elettrodomestici
finalizzati
all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, è calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000
euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in
sede di dichiarazione dei redditi). La detrazione
ricalca quella già in vigore sino al 31 dicembre
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2009 (allora pari al 20% da recuperare in cinque
anni) e introdotta dall’articolo 2 del D.L. 5/2009,
convertito nella Legge 33/2009 e oggetto di una
specifica circolare da parte dell’Agenzia delle
Entrate (35/E del 16 luglio 2009) cui è possibile
fare riferimento in attesa dell’emanazione di
nuovi pronunciamenti in materia. Con
riferimento agli interventi edili che consentono
l’applicazione della detrazione del 50 per cento,
l’agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E, ha
escluso il beneficio nei casi in cui gli interventi di
ristrutturazione abbiano a oggetto parti comuni
degli edifici (come nel caso di specie) o siano
relativi alla manutenzione ordinaria di singole
unità immobiliari o, infine, riguardino la
realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali. La norma fa infatti riferimento
espresso all’acquisto di mobili finalizzati
all’arredo
dell’immobile
oggetto
di
ristrutturazione. Pertanto, essendo stati eseguiti
lavori su parti comuni condominiali, l’acquisto
dei mobili non fruisce della detrazione. Quanto
ai materassi, essi sono considerati oggetti di
arredo e completamento e non mobili. Come
tali, non possono fruire della detrazione.
77 Prestazione dell’architetto e bonus mobili
… Ho iniziato i lavori di ristrutturazione
dell'appartamento il 2 ottobre 2012. L'ultimo
versamento alla ditta, con bonifico, è stato
effettuato il 13 dicembre 2012. Il pagamento con
bonifico per acquisto di pavimenti è avvenuto il
29 maggio 2013. Il pagamento con bonifico
dell'architetto, per chiusura cantiere, è avvenuto
l'8 agosto 2013. Ho acquistato tutti i mobili della
cucina, con bonifico di 9.500 euro, il 31 luglio
2013. Ho diritto alla ulteriore detrazione fiscale
per acquisto mobili?
… La risposta è affermativa. L’articolo 16,
comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge
90/2013, prevede che, ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni
delle abitazioni (detrazione del 50% sino a
96.000 euro, articolo 16, comma 1, della Legge
90/2013), è altresì riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori
spese documentate, fino a un limite massimo di
10.000 euro, per l'acquisto di mobili e
elettrodomestici in classe A+ (A per i forni),
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. L’agevolazione spetta ai
contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2013 abbiano in corso
interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali, per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50%, e che dal 6
giugno 2013 sostengano spese per acquisto di
mobili destinati ad arredare il fabbricato
oggetto dell'intervento edile. Nel caso di specie,
i bonifici per il pagamento dell’architetto sono
stati eseguiti proprio in questo lasso temporale
quindi la detrazione per l’acquisto dei mobili
trova completa applicazione (circolare 29/E del
2013).
78. Rifacimento intonaco e bonus mobili
… La Legge 90/2013 sui bonus fiscali per la
casa consente di detrarre le spese per mobili
(fino a 10.000 euro) anche con la sola
realizzazione dell'impianto d'allarme? Oppure
serve un intervento di ristrutturazione?
Quest'ultimo può essere anche di piccolo valore?
La tinteggiatura interna è detraibile anche per i
singoli appartamenti o solo per i condomini? Se,
oltre alla tinteggiatura viene fatto un intervento
sull'intonaco, ad esempio, per inserirvi le tracce
dell'impianto d'allarme, la tinteggiatura è
detraibile?
… Dai contenuti della circolare 29/E del 2013,
emerge che, per godere del bonus mobili, non
basta un piccolo intervento, ma ne occorre uno
quantomeno di manutenzione straordinaria
all'interno dell'appartamento. Se l’impianto di
allarme è installato nella casa, la risposta è
affermativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L.
63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede
che ai contribuenti che fruiscono della
detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni
(detrazione del 50% sino a 96.000 euro, articolo
16, comma 1, Legge 90/2013) è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese
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documentate, fino a un limite massimo di 10mila
euro, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
in classe A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione si applica per tutti i lavori eseguiti
all’interno delle singole unità immobiliari per i
quali è concesso il beneficio del 50 per cento
(per esempio, anche per l’impianto di allarme). Il
beneficio viene riconosciuto a favore dei
contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2013, abbiano in corso
interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali, per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50 per cento, e che
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013
sostengono spese per l'acquisto di mobili
destinati ad arredare il fabbricato oggetto di
intervento
edile.
Il
rifacimento
anche
dell’intonaco, oltre che la ritinteggiatura della
facciata, trasforma l’intervento in manutenzione
straordinaria, come tale agevolato ai fini della
detrazione del 50% (si veda la guida al 50% su
www.agenziaentrate.it).
la causale relativa ai lavori di ristrutturazione
agevolabili, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione e il numero di partita Iva,
ovvero il codice fiscale, del beneficiario del
bonifico
(venditore
dei
mobili
o
elettrodomestici);- con carta di credito o debito.
In quest’ultimo caso, chiarisce la circolare
29/E/2013, la data di pagamento è individuata
nel giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, evidenziata nella
ricevuta telematica di avvenuta transazione, e
non nel giorno di addebito sul conto corrente del
titolare stesso. Viene, invece, esclusa la
possibilità di effettuare il pagamento mediante
assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono
essere
“documentate”,
conservando
la
documentazione
attestante
l’effettivo
pagamento delle fatture di acquisto dei beni,
con la usuale specificazione della natura, qualità
e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se è stato
effettuato il bonifico, è sufficiente che si sia
indicato
l’utilizzo
del
bonus
per
le
ristrutturazioni.
79. Pagamento del divano
80. Prodotti artigianali
… Avendo in corso alla data del 6 giugno 2013
lavori di ristrutturazione nel mio appartamento,
ho acquistato agli inizi di luglio un mobile,
volendo fruire delle relative agevolazioni. Ho
pagato regolarmente con bonifico bancario;
tuttavia, nel modulo per il bonifico già
predisposto dalla mia banca si poteva indicare
come causale la ristrutturazione edilizia o la
riqualificazione energetica. Ho indicato la prima,
inserendo comunque i riferimenti della fattura,
da cui si può ricavare in maniera inequivoca che
si tratta di acquisto di un mobile. Potrei avere
problemi
ai
fini
della
fruizione
dell'agevolazione?
… In merito alla detrazione per ulteriori spese
documentate per l'acquisto di mobili, ex articolo
16 del D.L. 63 del 4 giugno 2013, chiedo
conferma del fatto che l'acquisto degli stessi
possa avvenire anche rivolgendosi ad artigiani
ebanisti, oltre che ad aziende del settore.
… La risposta è negativa. Il pagamento delle
spese ai fini della detrazione per l’acquisto dei
mobili (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013,
convertito in legge 90/2013, può essere
effettuato:- con bonifico (bancario o postale);
analogamente a quanto disposto ai fini del
cosiddetto “36%-50%”, il bonifico deve contenere
s
… La risposta è affermativa. L’articolo 16,
comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge
90/2013, prevede che, ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni
delle abitazioni (detrazione del 50% sino a
96.000 euro, ex articolo 16, comma 1 della Legge
90/2013, di conversione del D.L. 63/2013), è
altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
nella misura del 50% delle ulteriori spese
documentate, fino a un limite massimo di 10mila
euro, per l'acquisto di mobili e elettrodomestici
in classe A+ (a per i forni), finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione spetta in favore dei contribuenti
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persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013 abbiano eseguito o hanno in
corso interventi di recupero edilizio su singole
unità immobiliari residenziali, per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50% (circolare 29/E
del 2013), e che dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2013 sostengano spese per acquisto di
mobili destinati ad arredare il fabbricato
oggetto di intervento edile. L’acquisto dei mobili
può essere fatto anche da artigiani (per esempio,
su appalto) oltreché da negozi di mobili. Nella
circolare 29/E del 2013 è precisato che sono
esclusi dai beni agevolati solo gli acquisti di
pavimentazioni, tendaggi e altri componenti di
arredo. È chiaro, in tal senso, che se si acquistano
materiali da assemblare per realizzare un
mobile, tali spese non risultano detraibili.
Viceversa, se si acquista, per appalto, un mobile
su misura da un artigiano, anche tali spese sono
detraibili.
81. Acquisto del salotto
… Dopo aver completato la ristrutturazione
della mia abitazione ho intenzione di acquistare
un salotto per arredamento. Si chiede se tale
spesa possa fruire del bonus mobili del 50%.
… La risposta è affermativa. L’agevolazione
spetta in favore dei contribuenti persone fisiche
che, dal 6 giugno 2013, abbiano in corso
interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali, per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50 per cento. La
norma agevola l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici
finalizzati
all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione,
pertanto il salotto sicuramente rientra, in
presenza di tutti gli altri citati requisiti di legge,
tra i beni cui si applica la detrazione.
82. Mobili per cucina
… Vorrei sapere se è possibile fruire del "bonus
mobili" per l'acquisto di tavolo, sedie, credenza
eccetera per il soggiorno, avendo in corso, da
aprile 2013, la richiesta di agevolazione del 50%
per la sostituzione di finestre in legno con quelle
in Pvc (acconto pagato in aprile). In caso
affermativo, le procedure sono le medesime?
… La risposta è affermativa, se vengono
sostenute spese per la sostituzione delle finestre
che fruiscono del 50% a partire dal 6 giugno
2013 ed entro il 31 dicembre 2013. In particolare,
l’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013,
definitivamente convertito nella Legge 90/2013,
prevede che ai contribuenti che fruiscono della
detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni
(detrazione del 50% sino a 96.000 euro), è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese
documentate per l'acquisto di mobili finalizzati
all'arredo
dell'immobile
oggetto
di
ristrutturazione. L’agevolazione spetta in favore
dei contribuenti persone fisiche che, dal 6
giugno al 31 dicembre 2013, abbiano in corso
interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali, per i quali è stata
richiesta la detrazione del 50%. Per fruire della
detrazione per l’acquisto dei mobili, i lavori di
ristrutturazione (sostituzione di infissi, nel caso
di specie) possono essere anche iniziati prima
del 6 giugno; l’importante, per fruire della
detrazione per i mobili è che, a tale data, i lavori
non siano ultimati o, comunque, anche se
ultimati vengano sostenute spese dal 6 giugno al
31 dicembre 2013 (cioè effettuati pagamenti con
bonifico bancario), relative all’effettuazione di
interventi di recupero edilizio.
83. Adempimenti
… Sono un commerciante di arredi, apparecchi
di
illuminazione,
materassi,
grandi
elettrodomestici: devo applicare io il bonus
mobili?
… L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013,
convertito in Legge 90/2013, prevede che ai
contribuenti che fruiscono della detrazione per
le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione
del 50% sino a 96.000 euro), sia altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese
documentate per l'acquisto di mobili ed
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elettrodomestici a basso consumo energetico,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra
gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro
(detrazione massima pari a 5.000 euro, da
recuperare in 10 rate di 500 euro, in sede di
dichiarazione dei redditi). Per chi vende arredi,
apparecchi di illuminazione o materassi non
cambia nulla: sarà il cliente a raccogliere la
documentazione relativa all'acquisto e a
compilare la sua dichiarazione dei redditi a
partire dal 2014.
relativa all'acquisto e a compilare la sua
dichiarazione dei redditi a partire dal 2014.
La detrazione spettante, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, deve essere calcolata sull’importo
massimo
di
10.000
euro
(riferito,
complessivamente, alle spese sostenute per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
84. Tipologia di negozi
… In quali negozi posso fare acquisti validi per
il bonus mobili?
… È possibile acquistare mobili in qualsiasi
negozio. Si tratta infatti di una detrazione Irpef,
non vi sono negozi convenzionati. Il beneficio si
applica ai beni acquistati (purché pagati
secondo le modalità previste dall'Agenzia delle
Entrate), a prescindere dai punti vendita in cui
viene effettuato l'acquisto. Il principale
presupposto per avere la detrazione è
l’effettuazione di un intervento di recupero del
patrimonio edilizio, sia su singole unità
immobiliari residenziali, sia su parti comuni di
edifici residenziali (per esempio, guardiole,
appartamento del portiere, lavatoi).
85. Obblighi del commerciante
… Sono un commerciante di arredi, apparecchi
di
illuminazione,
materassi,
grandi
elettrodomestici: devo applicare io il bonus
mobili?
… No. Per chi vende arredi, apparecchi di
illuminazione o materassi non cambia nulla: sarà
il cliente a raccogliere la documentazione
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Già pubblicate
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Acconti e ricalcolo
19/11/2013
Comunicazione beni ai soci
26/11/2013
Acconto IVA
03/12/2013
Omaggi e regalie
10/12/2013
Ravvedimento e integrative
17/12/2013
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