REGOLAMENTO
DELLE
SOCIETA’ AFFILIATE
F.I.D.A.F. – FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
Approvato in Consiglio Federale a Roma il 09 novembre 2014
In vigore dal 01 gennaio 2015
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FIDAF – Federazione Italiana di American Football
Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis 15 -00135 Roma
Codice Fiscale/P.Iva: 05104940829 - e-mail: [email protected]
REGOLAMENTO DELLE SOCIETA’ AFFILIATE
Art.1 – Affiliazione
Le società che intendono svolgere attività di Football Americano e/o Flag Football nell’ambito della
Federazione devono essere a questa affiliate. Le società affiliate sono tenute a rispettare le
normative FIDAF e CONI. Le Società costituite in conformità a quanto stabilito dallo Statuto che
intendono far parte della FIDAF debbono presentare domanda al Consiglio Federale, secondo
quanto espresso nello Statuto, sugli appositi moduli, allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento
della tassa di affiliazione.
Le società affiliate hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di Football
Americano in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non
approvate dalla FIDAF o dagli Organismi Internazionali cui la stessa aderisce.
I requisiti per l’affiliazione sono:
1) Le società devono essere regolarmente costituite e possedere uno Statuto Sociale registrato
all’Agenzia delle Entrate.
2) Le società devono essere rappresentate ed amministrate da organi direttivi composte da persone
elette che risultino non avere condanne penali per delitti dolosi e che non siano colpiti da radiazione
da parte della FIDAF, delle FSN e delle DSA e dagli EPS o da sospensioni anche temporanea da
attività federale o da sospensioni seguenti a violazioni della normativa antidoping.
Art.2 - Domanda di affiliazione
Le società che intendono affiliarsi alla FIDAF devono presentare apposita richiesta compilando il
modulo rilasciato dalla Federazione o dal Comitato Regionale competente.
Le società devono:
a) inviare copia dell’atto costitutivo societario con allegato lo statuto registrato;
b) inviare copia del verbale dell’assemblea dei soci nella quale sia stato eletto il Consiglio in carica
al momento della richiesta di affiliazione;
c) inviare copia del versamento della tassa di affiliazione;
d) richiedere il tesseramento di almeno 20 ( venti) atleti per le Società che svolgono attività di
football e 10 (dieci) atleti per quelle che svolgono solo attività flag;
e) dichiarazione da parte del legale rappresentante, con assunzione di responsabilità, di essere in
possesso delle strutture idonee a svolgere l’attività.
f) la Società all’atto dell’affiliazione deve far pervenire il proprio logo e nick name contenente il
nome della località geografica ove la società svolge la propria attività agonistica.
Qualora sia presente sul territorio un Comitato Regionale, la domanda di affiliazione deve essere
presentata assieme ai documenti richiesti al suddetto C.R. che la invierà alla segreteria della FIDAF
esprimendo il proprio parere e motivandolo nel caso sia sfavorevole. La domanda di affiliazione
deve essere inviata entro e non oltre il 15 novembre. Decorso tale termine la domanda avrà valore
dall’anno successivo.
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Art.3 - Riaffiliazione
La domanda di riaffiliazione deve essere presentata con le modalità prescritte dal CF entro la data
stabilita di anno in anno dal CF sia per le Società tackle e sia flag.
La domanda deve essere compilata sull’apposito modulo e deve essere accompagnata dalla quota di
riaffiliazione, stabilita ogni anno dal C.F..
Le Società che entro tali termini non si siano riaffiliate cessano di appartenere alla FIDAF ed i loro
atleti, con procedura d’ufficio, saranno liberi di tesserarsi presso qualsiasi altra Società affiliata.
Le Società che intendessero cambiare logo e nick name devono comunicarli e presentarli al
momento della riaffiliazione.
Art.4 - Denominazione e cambio di denominazione. Nick Name
Non può essere assunta, salvo che in caso di assorbimento, denominazione sociale e/o nick name
identica o tale da ingenerare confusione con quella di altra Società affiliata. I sodalizi che intendono
cambiare denominazione sociale e/o nick name devono richiedere, all’atto della riaffiliazione,
apposita autorizzazione al C.F., inviando copia della deliberazione dell’organo sociale competente
sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio. Il diniego di approvazione dovrà essere
motivato.
Art.5 - Fusione
La fusione di due o più Società affiliate dà origine ad una nuova affiliata che dovrà avere nuovo
statuto e consiglio direttivo di nuova elezione. Per la fusione di due o più Società, dovrà essere
inoltrata la richiesta, tramite Raccomandata A/R o pec, al Consiglio Federale. La Federazione dovrà
ratificare e comunicarlo per mezzo di Raccomandata A/R o pec alle società interessate.
Entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della Fidaf, la nuova Società dovrà far
pervenire un elenco di tutti gli atleti che risultavano tesserati controfirmato da ognuno di essi ove
accettano il tesseramento con la nuova Società. In mancanza di firma l’atleta si intende svincolato
d’ufficio.
Alla nuova Affiliata è attribuita la migliore posizione sportiva tra quelle che erano attribuite alle
affiliate che si sono unite.
Per quanto riferito all’anzianità federale sarà confermata quella già acquisita dalla più anziana delle
affiliate.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti plurimi alla Società risultante dalla fusione o
incorporazione saranno attribuiti i diritti di voto che spettavano alla Società con migliore
attribuzione.
La ratifica richiesta alla Federazione dovrà essere comunque sempre presentata entro i termini
stabiliti per la riaffiliazione pena la perdita di qualsiasi diritto sportivo da parte di tutte le Società
che contribuiscono al nuovo soggetto.
Art. 6 – Incorporazione
Una Società affiliata che incorpora una o più Società affiliate, mantiene senza alcuna variante la
propria denominazione sociale, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio consiglio
direttivo, i diritti di voto acquisiti ed i propri atleti. La o le Società incorporate perdono la propria
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denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio consiglio direttivo, il proprio
rango federale ed i propri atleti. Estinguendosi la Società assorbita, le eventuali attività o passività
passano alla Società assorbente.
Le richieste di incorporazione devono essere presentate al C.F. almeno 15 giorni prima dei termini
previsti per l’iscrizione al campionato di competenza della Società con rango più elevato e devono
essere accompagnate dalle deliberazioni di merito degli organi sociali competenti di ciascuna delle
società richiedenti.
La Federazione dovrà approvare e comunicare, a mezzo Raccomandata A/R o pec, alle Società
interessate la suddetta incorporazione .
Entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte di Fidaf la nuova Società dovrà far pervenire
un elenco di tutti gli atleti che risultavano tesserati controfirmato da ognuno di essi ove accettano il
tesseramento con la nuova Società. In mancanza della firma, l’atleta si intende svincolato d’ufficio.
Art. 6.1 - Limiti ad incorporazioni e fusioni
Non sono ammesse incorporazioni e fusioni tra Società affiliate che non abbiano avuto sede e che
non abbiano svolto la loro attività nella stessa regione salvo deroga concessa dal C.F. in casi
eccezionali e per preminenti ragioni d’interesse sportivo. La richiesta di fusione o incorporazione
può essere concessa solo se le richiedenti risultano in regola verso la Federazione per quanto
riguarda pagamenti di quote sociali e multe.
Non devono inoltre avere pendenze con altre Società affiliate o con gli Enti Aggregati né avere
procedimenti di giustizia sportiva in corso.
In ogni caso le fusioni o gli assorbimenti non sono ammissibili quando sia già iniziata l’attività
agonistica ufficiale.
Art. 7 - Cessione dei diritti sportivi
Al fine di non perdere dei nick name e loghi storici per il football italiano e soprattutto una
continuità sportiva in realtà locali consolidate è consentita la cessione dei diritti sportivi nelle
seguenti modalità:
a) il cessionario deve mantenere nick name e location del cedente e svolgere attività agonistica
con campi gara nella medesima città del cedente;
b) il cedente non deve avere debiti verso Fidaf ed altri soggetti a questa aderenti;
c) il cessionario non deve avere a sua volta debiti di cui sopra;
d) il cessionario deve pagare la tassa per la cessione del diritto sportivo stabilita dal CF
A tali condizioni il cessionario subentra al cedente in tutti i diritti sportivi (Campionato di
appartenenza, tesserati, palmarès).
Il cessionario ai fini dell’attribuzione dei voti non conserva però i voti spettanti al cedente ma
risulta a tal fine come nuova società ed acquista il diritto di voto nonché i voti plurimi come da
Statuto.
Art. 8 - Sede sociale e spostamento di domicilio
Gli spostamenti della sede sociale al di fuori del proprio Comitato Regionale di appartenenza non
sono ammessi. All’interno della Regione sono ammessi previo pagamento della tassa stabilita dal
CF.
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Art. 9 - Obbligo di comunicazione di variazioni
Se, nel corso dell’anno solare, si dovessero verificare cambiamenti della denominazione sociale,
variazioni nella composizione degli Organi Sociali e modifiche dello Statuto, le Società dovranno
darne comunicazione alla FIDAF entro quindici giorni trasmettendo copia del documento attestante
la variazione. Le società che non risulteranno in regola in occasione di controlli effettuati, saranno
sottoposte a sanzioni.
Art. 10 - Rinuncia al campionato
E’ permessa la rinuncia al campionato alle seguenti condizioni:
a) prima di 60 gg dal’inizio del Campionato di competenza la Società può comunicare alla
FIDAF, via racc. a/r o pec, la rinuncia al Campionato e la eventuale richiesta di partecipare
al campionato di ultima serie, purché non manchino meno di 30 gg dall’inizio di tale ultimo
campionato. Gli atleti in tal caso sono svincolati d’ufficio e saranno liberi di accettare la
nuova serie o tesserarsi con altra Società;
b) la rinuncia a meno di 60 gg dall’inizio del campionato comporta sanzioni disciplinari, lo
svincolo d’ufficio degli atleti ed il pagamento di eventuali danni emergenti e lucro cessante
subito dalla FIDAF ed altri affiliati. Il danno subito dalla FIDAF sarà richiesto dalla
Segreteria Federale ed in caso di mancato pagamento nei successivi 30 gg la Procura
Federale instaurerà un procedimento disciplinare nei confronti della Società e del suo legale
rappresentante. I danni subiti da altri affiliati saranno rimessi a procedura arbitrale.
Art.11 - Rinuncia o mancata disputa di una o più gare
La rinuncia espressa o la mancata regolare presenza ad una gara di campionato comporta un
indennizzo di euro 1.000,00 da pagarsi entro 15 gg dalla gara in questione alla Società avversaria e
di euro 1.000,00 alla Fidaf, fatto salvo il maggior danno da dimostrarsi con la procedura di cui
all’art. 10 lett. B. In ogni caso, la Società cui sarà addebitabile la mancata effettuazione della gara
subirà la sconfitta 8-0 a tavolino.
Alla terza rinuncia o mancata presenza in gara si applicherà l’esclusione dal campionato ed i
procedimenti di cui all’art. 10 lett b).
E’ equiparata alla rinuncia l’abbandono del terreno di gioco prima del termine della gara.
Art.12 – Seconde quadre o Farm Teams
Possono partecipare a qualsiasi campionato senior federale anche seconde squadre appartenenti a
Società affiliate alla FIDAF e tali squadre vengono denominate Farm Teams. I Farm teams possono
solo partecipare a Campionati senior e non possono partecipare allo stesso campionato al quale è
iscritta la prima squadra ma solo ad un campionato inferiore. Gli atleti inseriti nel roster e tesserati
per il Farm team non possono essere impiegati, durante la stessa stagione agonistica, nel
campionato al quale partecipa la prima squadra e viceversa.
I farm team devono avere logo e nick name del team principale con indicazione che trattasi di
secondo o farm team.
Non possono avere simboli, loghi che ricordino o appartengano a Società affiliate alla Federazione
e che partecipino a campionati senior o junior. Possono altresì indossare caschi, loghi e divise
appartenenti alla Prima squadra. Le Seconde squadre non possono iscriversi a nessuna Lega ma solo
partecipare a Campionati federali.
Le Società che iscrivono i propri Farm teams debbono aver versato all’atto della richiesta le
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eventuali tasse di iscrizione al campionato della prima squadra. La Società affiliata è responsabile
nei confronti della Fidaf e del Giudice Sportivo per qualsiasi comportamento non idoneo,
manchevolezza e inadempimento tenuto dalla Seconda squadra. Nel caso sia contemplata, da parte
della Federazione, la promozione al campionato superiore, tale regola non sarà applicata alla
seconda squadra ed il diritto acquisito sarà trasferito alla classificata seguente. Un Farm team, nel
caso fosse previsto dalla Federazione e dai regolamenti da essa emanati, può invece essere
retrocessa. Ogni Società affiliata alla FIDAF che iscriva una seconda squadra/farm team ad un
qualsiasi campionato senior, ha diritto, come stabilito dall’art.20 comma 7 dello Statuto FIDAF, ai
voti spettanti per merito sportivo.
Art.13 - Cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.F.
Oltre a quanto previsto dallo Statuto, cessano di appartenere alla FIDAF le Società che non si
riaffilino nei termini o quelle escluse per provvedimenti della Giustizia Sportiva o dichiarate
morose ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.
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