Trust e soggetti deboli
Avv. Mariagrazia Monegat
Trust, Convenzione de L’Aja e norme
inderogabili
•
L’art. 15 della Convenzione ha lo scopo di impedire che un trust violi le norme
imperative ritenute inderogabili del foro e, in particolare, le seguenti materie:
- Protezione dei minori e degli incapaci
- Gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio
- I testamenti, la devoluzione ereditaria e la successione necessaria
- Il trasferimento della proprietà e le garanzie reali
- La protezione dei creditori in caso di insolvenza
- La protezione dei terzi in buona fede
Questa norma costituisce una barriera: il trust non può essere
impiegato per aggirare o eludere disposizioni imperative.
Il Disponente è libero di istituire un trust e di scegliere la legge
che lo regola, ma non potrà mai ottenere come effetto del trust la
violazione di una norma che disciplina queste materie.
Trust per soggetti deboli
Riguardano
• Beni affidati al trustee da una persona, il disponente
che privatamente ne disciplina l’impiego e la finale
attribuzione per mezzo delle disposizioni dell’atto
istitutivo del trust
• Il Giudice è assente nella strutturazione del rapporto
• L’autonomia privata si sostituisce al giudice nel momento
genetico e nella vita del rapporto
Trust per soggetti deboli
Strumento consono e adeguato perché:
• Supera i limiti dell’art. 408 cod.civ
• Completa e dà contenuto all’art. 2645ter cod.civ.
• Mantiene una relazione tra G.T. , Trustee , AdS o Tutore ,
Guardiano
Trust per soggetti deboli
Si violano norme inderogabili o prescrizioni o principi fondamentali
del nostro diritto ?
No, perché:
1. dopo la legge 6/2004 e il nuovo art. 414 cod.civ. non esistono
procedimenti da seguire obbligatoriamente con riferimento a
situazioni di protezione (non vi sono più persone che devono
essere interdette, ma persone che possono esserlo)
2. generalmente il trust riguarda beni non del soggetto debole, ma di
terzi, che li vincolano a vantaggio della persona debole
3. ddl prevedevano impiego trust attuato per scopi assistenza in favore
soggetti deboli
Struttura di trust per soggetti deboli (1)
• Legge regolatrice: libertà assoluta di scelta
• Il trustee: persona o persone fisiche o giuridiche
• Durata: la vita del soggetto da assistere, ovvero fino al
venir meno delle esigenze alla base del trust
• Destinazione finale dei beni: altri eredi legittimi
(se ce ne sono), allo stesso disponente
• Cura personale del soggetto debole:obbligazione giuridica
assunta dal trustee
• Poteri del trustee di alienazione dei beni
–necessario quando i beni diventino insufficienti
–per tener conto di esigenze del soggetto da proteggere
–attribuzione di poteri vi veto, consensi o pareri al Guardiano
Struttura di trust per soggetti deboli (2)
• Concorso di altri soggetti nelle decisioni del trustee: il guardiano o i
guardiani; lo stesso soggetto debole
• Vigilanza di altri soggetti sull’operato del trustee
• Potere di impiego del reddito dei beni:
• Rendite fisse
• Valutazioni discrezionali del trustee
• Correlazione con lo stato di bisogno del soggetto debole
• Le “lettere di desiderio”: espressione dei desideri dei disponenti o del
soggetto debole
• Sostituzione del trustee
• Modificabilità dell’atto istitutivo
• Autorità
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto la validità del trust
interno essendo uno strumento in grado di tutelare interessi che
fino a ieri potevano essere perseguiti in maniera parziale o meno
Soddisfacente.
L’estrema variabilità della strutturazione di un trust per soggetti
deboli consente al professionista accorto di adeguare lo strumento
giuridico alle specifiche esigenze del soggetto da proteggere e della
sua famiglia.
L’autonomia privata disciplina l’intero rapporto e ciò pone
responsabilità ancor maggiori sia a carico di chi progetta e realizza
il trust, sia a carico di chi accetta l’ufficio di trustee.
Un caso concreto
Trust per provvedere ad un fratello diversamente abile
• Signora con fratello disabile ha ereditato un immobile dal
padre, assumendosi l’obbligazione morale di occuparsi del
fratello, assicurandogli di continuare ad abitare nell’immobile
e impegnandosi a non farlo trasferire e ricoverare in un
istituto di cura o assistenza
• Preoccupazioni della sorella anziana per ciò che accadrà
dopo la propria morte
Esempio 1: provvedere ad un fratello
diversamente abile
Criticità delle soluzioni
tradizionali
Soluzione tradizionale
• Testamento:
a) in favore fratello debole•
b) legato di usufrutto al
fratello
e
nuda
proprietà al marito
•
c) Piena proprietà al
marito con onere di
occuparsi del fratello
Fratello debole non è in
grado di gestire i beni
L’onere a carico del
marito non garantisce
La soluzione con il Trust
• La sorella è il primo trustee, successore il marito
• Il trustee si assume l’obbligazione di assistere il soggetto debole:
consentendogli, non solo di abitar nella sua attuale residenza per
tutta la sua vita, ma anche garantendogli il mantenimento della
qualità di vita e l’assistenza materiale e personale di cui ha bisogno.
L’obbligazione morale è divenuta una obbligazione giuridica (fiduciaria)
• Durata del trust: la vita del soggetto da assistere
• Al termine: il fondo in trust torna alla sorella disponente, in mancanza,
al marito
• Il marito potrà continuare ad usare l’immobile, ma con il vincolo di
destinazione su di esso impresso dall’atto istitutivo
Le ragioni del trust
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Garantisce la segregazione
Consente di provvedere alle esigenze del soggetto debole
Non lede la quota dei legittimari
Assicura la finalità perseguita dal padre con l’attribuzione della proprietà alla figlia
perché si occupasse del fratello
L’atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della
Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta
confliggente con esigente ostative (art. 15). Dunque questo specifico
trust deve considerarsi riconosciuto in Italia e, ai sensi dell’art. 12 della
Convenzione, l’atto istitutivo avente ad oggetto un bene immobile va
trascritto.
Tribunale di Pisa, decreto 22 dicembre 2001
Un altro esempio
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Famiglia composta da genitori e due figli
Una figlia maggiorenne abile
Un figlio minore di età gravemente disabile dalla nascita
Genitori desiderosi di assicurare un futuro al proprio figlio
caratterizzato dalla maggior tranquillità e sicurezza
economica possibile
• Disponibilità rilevante somma denaro conseguente al
risarcimento danni erogata in favore del figlio e dei genitori
investita in titoli
• Investimento in immobili di pregio di sicura redditività
La soluzione con il trust
Il Giudice Tutelare autorizza i genitori a:
• disinvestire il patrimonio derivante dal risarcimento della
condotta negligente del medico che alla nascita aveva
causato lesioni irreversibili al neonato rendendolo
invalido al 100%
• istituire un trust con il patrimonio del minore disabile
trasferendo il denaro ricavato dalla vendita degli
investimenti
• far acquistare al trustee due immobili
Tribunale Firenze, Giudice Tutelare, 8 aprile 2004
La struttura dell’atto
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Disponente: i due genitori e il figlio minore disabile
Trustee: la sorella del minore
Guardiani: i due genitori
Beneficiario del trust: il minore disabile per la durata della sua
vita
• Durata del trust: la vita del minore da assistere
• Beni in trust: due immobili acquistati dal trustee
• Un immobile in piena proprietà
• Altro immobile con diritto di usufrutto al trustee con beneficiario del
reddito il minore per tutta la vita e nuda proprietà ai genitori che
trasferiscono nel trust le somme necessarie all’acquisto
Ancora un esempio
• Moglie propone istanza di nomina di amministratore di
sostegno a favore del marito affetto da malattia di Alzheimer
• Preoccupazioni per il futuro del soggetto da
beneficiare:
– Unico figlio della coppia affetto da sindrome dissociativa di innesto in
soggetto cerebropatico, invalido civile al 100%
– Proteggere il patrimonio (beni immobili) per destinarne i frutti al
marito e al figlio
– Desiderio di garantire il miglior regime di vita possibile
unitamente alle cure e all’assistenza necessaria al marito e al figlio
L’intervento del giudice
Il Giudice Tutelare di Genova, nel nominare la moglie
amministratore di sostegno a tempo indeterminato del
marito, determina nell’oggetto dell’incarico, tra l’altro, il
compito di stipulare, in nome e per conto del beneficiario,
qualunque negozio e/o contratto che comporti l’assunzione
di obbligazioni a carico del predetto, ivi compreso
l’istituzione del trust denominato “Enzo” allegato al
ricorso, e di tutti gli atti da esso discendenti
Tribunale Genova, Giudice Tutelare, 14 marzo 2006
… ed ancora…
Giudice Tutelare autorizza l’AdS ad istituire un trust a beneficio
dell’amministrato per soddisfare le sue esigenze di vita, le sue
aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della sua
vita trasferendo ad una trust company beni immobili e somme di
denaro con obbligo per il trustee di consegnare annualmente
all’AdS il rendiconto della gestione e nomina trustee la trust
company e guardiano un professionista
Tribunale Bologna, Giudice Tutelare 23 settembre 08
Tutore Trustee
Disponente : protutore autorizzato dal GT
Trustee: tutore
Fondo in trust: beni immobili individuati e altri eventualmente da aggiungere in
seguito
Obblighi trustee: presentare rendiconto annuo al GT sino alla maggior età del
minore beneficiario
Guardiano: da individuare fra soggetti estranei alla famiglia e professionisti
esperti nel diritto del trust e delle operazioni relative ,anche sotto l’aspetto
fiscale, potere di revoca del trustee
Beneficiario: facoltà puramente discrezionale del minore, una volta divenuto
maggiorenne, di chiedere la cessazione anticipata del trust,e di esprimere
assenso al guardiano in caso di successione del trustee
G.T. Tribunale Modena, sez. distaccata Sassuolo, 11 dicembre 2008
AdS Guardiano
G.T. autorizza l’AdS a:
- comparire innanzi al notaio per sottoscrivere in nome e per conto
dell’amministrato atto istitutivo di trust a suo favore dotandolo di un fondo
liquido
- sottoscrivere e compiere gli atti necessari a dotare il patrimonio del trust dei
beni di proprietà dell’amministrato
- compiere ogni atto che si renda necessario al fine di rendere il vincolo di
destinazione opponibile ai terzi
- accettare l’incarico di Guardiano con il fine di vigilare sull’operato del trustee
Tribunale Rimini, 21 aprile 2009
Altri esempi
• Persona pienamente capace desidera una efficace tutela
per l’eventuale sopraggiungere di una infermità fisica o
psichica, derivata da traumi, incidenti, malattie o
vecchiaia. Una futura tutela personale da modulare
gradualmente in relazione alle condizioni psico fisiche
• Genitori o coniuge soggetto temporaneamente incapace
(alcoolismo, tossicodipendenza)
Protezione del soggetto debole:
Ads e trust
*prevenire la dispersione del patrimonio del Soggetto da Assistere, unica sua fonte di
reddito ed unica sua garanzia e, al contempo, garantire che esso rimanga estraneo a
qualsiasi vicenda dovesse coinvolgere il Soggetto da Assistere, assicurandone la
consistenza e l’integrità e la corretta amministrazione
*trustee è sottoposto al controllo e ai poteri (anche di revoca) del Giudice tutelare e
della altre Autorità giudiziarie
* guardiano: ha poteri di vigilanza e di segnalazione e di autorizzazione, soggetto
scelto in base a criteri di professionalità con l’approvazione del beneficiario
* durata: cessazione delle ragioni che hanno motivato l’istituzione del trust e
comunque alle ore 0,00 della morte del beneficiario (il quale può quindi disporne per
testamento)
Il provvedimento giudiziale
“una pronuncia di interdizione risulterebbe troppo
sbilanciata a favore della tutela del patrimonio del soggetto”
Tribunale Bologna, decreto 11 maggio 2009
… ed ancora
nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust
con beni immobili del soggetto beneficiario dell'amministrazione di
sostegno
Tribunale Genova 17 giugno 2009
Invece Tribunale di Rimini 21 agosto 2010
respinge il ricorso ex art. 747 dell'amministratore di sostegno volto ad ottenere
l'autorizzazione a donare ad un trust i beni ereditati dall'incapace in quanto -per
espressa previsione dell'atto istitutivo- sarebbero sottratti al controllo
dell'autorità giudiziaria.
… da ultimo
…. Autorizzato
amministratore di sostegno a
compiere tutte le operazioni necessarie ad istituire un trust
avente ad oggetto allo stato tutte le proprietà mobiliari della
beneficiaria riconoscendo l’ammissibilità dello strumento e
l’efficacia dello stesso volto a tutelare non solo la beneficiaria
(garantendole il miglior regime di vita possibile unitamente
alle cure e all’assistenza necessari) ma anche i figli (che
potranno ereditare i beni della propria madre, quando la
stessa avrà cessato di vivere)
Giudice Tutelare, Tribunale Milano, 20 gennaio 2012
Di recente….
Madre di un Minore di età titolare di consistente patrimonio
mobiliare derivante è autorizzata dal G.T. ad istituire trust
“il trust garantirà la corretta amministrazione dell’ingente eredità
mobiliare da parte di due accreditate società trustee anche nel
tempo in cui il beneficiario, ormai pienamente capace di agire
perché divenuto maggiorenne, non si senta ancora pronto, per la
giovane età, a gestire in piena serenità un così cospicuo
patrimonio, consentendo un’adeguata protezione del giovane e dei
suoi beni….. La nomina di protector della madre conferma
l’effettiva convenienza dell’operazione…”
G.T. Tribunale Milano, 11 marzo 2013
Da ultimo….
…il trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del
beneficiario, nello spirito del nuovo titolo XII del I libro del codice
civile, come disciplinato dalla legge 6/2004.
… l’atto richiesto è ritenuto pienamente rispondente agli interessi
del beneficiario
G.T. Tribunale Bologna, 12 giugno 2013
Altre ipotesi di utilizzo del trust….
- Persona pienamente capace desidera una efficace
tutela per l’eventuale sopraggiungere di infermità
fisica o psichica, derivata da traumi, incidenti,
malattie o vecchiaia
-Genitori o coniuge di soggetto temporaneamente
incapace per tossicodipendenza (alcool, droghe)
--ma anche per sovvenire esigenze abitative di un
convivente alla cessazione della convivenza
In conclusione
Gli esempi non forniscono un quadro completo,
però
spero di avervi dato un’idea
Non esistono delle soluzioni belle e fatte!
Di volta in volta il professionista si deve applicare, utilizzando gli
strumenti della Legge, per soddisfare gli interessi delle parti.
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