Cass. , sez III , 24/03/2011
n. 6754
Consiste nel creare in capo alla vittima la
consapevolezza dell’imminenza della morte
a causa della gravissima entità delle
lesioni subite

Danno da
“perdita
parentale”




Danno catastrofale
( la Cass. S.U. n. 26972/08 lo
definiva come danno “morale”)
Danno biologico
Danno da “perdita parentale”
Danno tanatologico
Il 21 marzo 1992
Cristina Mosca morì 7 ore dopo un incidente stradale
a causa delle lesioni riportate
ACCERTO’
LA CONCORRENTE RESPONSABILITA’:
60% di responsabilità di una vettura
non identificata
20% di responsabilità del conducente della
vettura che trasportava Cristina Mosca
20% di responsabilità del conducente di una
vettura che aveva lateralmente sospinto quella
su cui viaggiava come trasportata Cristina
Mosca
ALLA
MADRE



50.000 €
(danno da “perdita
parentale”)
100.000 €
(danno morale)
99.000 €
(danno biologico
riconosciuto iure
hereditario)



AL
PADRE
AL
FRATELLO
50.000 €
(danno da “perdita
parentale”)
100.000 €
(danno morale)
99.000 €
(danno biologico
riconosciuto iure
hereditario)
• 25.000 €
(danno da “perdita
parentale”)
TOTALE : 514.314 €
590.000 €
• 50.000 €
(danno morale)
+ 75.000 € =
AL
PADRE
ALLA
MADRE


30.000 €
(danno da
“perdita
parentale”)
100.000 €
(danno morale)


AL
FRATELLO
30.000 €
(danno da
“perdita
parentale”)
100.000 €
(danno morale)
TOTALE : 260.000 €
325.000 €
• 15.000 €
(danno da “perdita
parentale”)
•50.000 €
(danno morale)
+ 65.000 € =
•
•
ESCLUSO il danno biologico che era
stato riconosciuto iure hereditario
(200.000 euro)
RIDOTTO gli importi per il danno da
“perdita parentale” perché si
identificavano, in parte, con il danno
morale

Vizio di motivazione (ex 366 bis c.p.c.)
Violazione
e falsa applicazione degli art. 2043 e 2059 c.c.
La censura è INAMMISSIBILE perché
non sono indicati puntualmente i capi
che si presumono viziati
NON è stato liquidato nulla per il
danno morale subito dalla defunta
INFATTI
Secondo la Cass ,n.11601/05
Se anche si escludesse il danno biologico a causa
della brevità del periodo di sopravvivenza
RISULTEREBBE COMUNQUE RISARCIBILE
IL DANNO CATASTROFALE
(dato dalla percezione/consapevolezza
dell’imminenza della propria morte)
a)
a) …il diritto al risarcimento per il
danno catastrofale era entrato a far
parte del patrimonio di Cristina Mosca
quando è sopravvenuta la morte
DUNQUE
può essere fatto valere iure hereditatis
b) NON è stato liquidato nulla per il
danno biologico
poiché, secondo la corte d’appello,
il tempo di sopravvivenza è stato così breve da non
esplicare alcuna incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita della danneggiata
(dunque vs. Cass. n.15760/06)

Sussiste un danno diretto della vittima in caso di
sopravvivenza per 7 ore?
Se sì, la componente del danno è
biologica , morale o tanatologica?


E’ trasmissibile iure herediatis?
Né in ricorso né in sentenza è detto se la defunta
versasse in stato di coscienza durante le 7 ore di
sopravvivenza alle lesioni!
MA la MILANO Assicurazioni, in memoria,
afferma che era pacifico che fosse in coma
a) Il danno catastrofale
PRESUPPONE la consapevolezza in capo alla vittima
dell’imminenza della morte:
Dal moment che Cristina Mosca era
(presumibilmente) in coma
NULLA E’ DOVUTO A TITOLO DI
DANNO MORALE SUBITO DALLA RAGAZZA
b) Il danno biologico
Indennizza le conseguenza negative della lesione sulla
qualità della vita:
Dal moment che Cristina Mosca è deceduta dopo circa
7 ore dall’incidente,
NULLA E’ DOVUTO A TITOLO DI
DANNO BIOLOGICO SUBITO DALLA RAGAZZA
a causa del breve tempo di sopravvivenza
NO! INFATTI,
anche se il “diritto alla vita” si trova al primo posto
in una (virtuale) scala gerarchica
anche se è il presupposto di tutti gli altri diritti
NON E’ TUTELABILE A FAVORE DELLO STESSO
SOGGETTO CHE, MORENDO, LO ABBIA PERSO
QUINDI
Non può essere fatto valere iure hereditatis
Non può essere fatto valere iure hereditatis
proprio perché non si era neppure costituito
in capo alla defunta!
Mosca════════════Ǿ╪╪╪╪╪╪╪╪╪
………….tutela……...…..Ω
no life , no right!
La morte fa parte della vita?
(Cass. : disquisizione imprduttiva)
E’ paradossale che sia economicamente più conveniente
UCCIDERE che FERIRE!!!
(Cass. : è un rilievo esclusivamente retorico)
Qualunque diritto tutelabile presuppone il diritto alla
vita, sarebbe assurdo negare la risarcibilità del primo fra
tutti i diritti!
(Cass. : è un’asserzione impropria)
… il RISARCIMENTO
( = diritto di credito per indennizzare le
conseguenza negative quando non sia possibile la
restitutio in integrum)
costituisce una forma di tutela di una posizione
giuridica qualificata
CONSOLAZIONE / SODDISFAZIONE /
COMPENSAZIONE
MA nessuna di queste funzioni del risarcimento può
essere attuata in favore del defunto
IL RISARCIMENTO NON HA FUNZIONE
SANZIONATORIA!!
DANNO DA PERDITA PARENTALE
=
LESIONE di un INTERESSE TUTELATO:
La possibilità di godere del rapporto parentale con
la persona in tutte le possibili modalità attuative
(Cass. , sez. III , n. 8828/2003)
NON SI PUO’ PRETENDERE CHE SIA
ACORDATA ANCHE AL DEFUNTO
al fine di far conseguire più denaro ai congiunti
Se si accorasse al defunto tale risarcimento
(che viene fatto valere iure hereditatis),
ne beneficerebbero gli eredi, NON i “congiunti”
(se gli eredi ≠ congiunti )
Dunque il risarcimento perderebbe la sua ratio
consolatoria
e assumerebbe una funzione punitiva!
Inoltre, accordando il risarcimento agli eredi, si
avrebbe una diminuzione di quanto riconosciuto
iure proprio ai congiunti!
indennizzo
> pro defunto (= pro eredi, iure successionis)
=
indennizzo
< pro “congiunti” (iure proprio)
DUNQUE SAREBBE VIOLATA LA RATIO DEL
RISARCIMENTO
Omessa
pronuncia sulla domanda di restituzione di
quanto versato in base alla pronuncia di primo grado
(motivo infondato)
Censura
la sentenza per vizi di ultrapetitum e
contraddittorietà della motivazione
(motivo assorbito poiché condizionato dall’accoglimento del
ricorso principale, che è stato respinto)
1)
Danno catastrofico/catastrofale =>negato perché la
ragazza non era consapevole dell’imminenza della
propria morte !
2)
Danno biologico => negato a causa del breve tempo di
sopravvivenza!
3)
Danno da “perdita parentale”(fatto valere iure
successionis) => negato perché il risarcimento avrebbe
natura sanzionatoria e perché ne beneficerebbero gli
eredi, non i congiunti!
4)
Danno tanatologico => negato perché chi muore non può
acquisire diritti non avendo più la capacità giuridica!
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