SOMMARIO SOMMARIO Antica unità di lunghezza usata nel Piacentino (Trabùc in dialetto, voce registrata dal Vocabolario piacentino-italiano di Lorenzo Foresti. è pari a sei braccia piacentine, cioè 2,81739 metri) ANNO XXXIII - N. 7 LUGLIO/AGOSTO 2012 Direttore Responsabile GIAN PAOLO ULTORI • Redazione, Amministrazione, Pubblicità impaginazione PUBBLINOVA Via C. Colombo, 99 Piacenza Fax 0523.614200 • Stampa: Tipolitografia MASERATI s.n.c. Via Zaccarini, 1 S. Nicolò di Rottofreno (PC) Tel. 0523.716130 - Fax 0523.461766 e-mail: [email protected] • Rivista registrata presso il Tribunale di Piacenza al n. 311 del 7-2-1980 Articoli e foto anche se non pubblicati non si restituiscono • Dalla Cassa pag. 2 • Previdenza pag. 3 • Accatastamento fabbricati "nascosti" pag. 7 • Amministrazione condominiale pag. 8 • Mediazione e condominio pag. 13 • Decreto sviluppo pag. 14 • Risposte dalle Entrate pag. 15 • Ristrutturazione e fisco pag. 20 • Usufrutto pag. 36 • Documento programmatico della sicurezza pag. 37 • La responsabilità del Direttore Lavori pag. 38 • Il cartongesso pag. 39 • Adeguamento antincendio pag. 41 • Isolamento acustico pag. 43 CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA PER IL PERIODO ESTIVO Gli uffici del Collegio rimarranno totalmente chiusi Dal 13 Agosto al 24 Agosto Il giorno 27 Agosto il personale riprenderà il lavoro. Per il periodo dei mesi di Luglio e Agosto gli uffici saranno aperti la mattina dalle ore 9 alle ore 13,15 Sito Internet del Collegio www.geometri-piacenza.it e-mail: [email protected] web master: Stefano Sorice - La risposta della Cassa al decreto "Salva Italia" I n questi mesi gli organi di stampa hanno spesso parlato della nostra Cassa (Cipag) e di tutte le altre private professionali che, negli ultimi tempi, hanno dovuto affrontare un arduo lavoro per adeguarsi alle decisioni del ministro Fornero. Come è noto, le Casse professionali avevano i bilanci tecnici attuariali basati sulla sostenibilità dei propri conti (entrate contributive superiori alle uscite per pagamento delle prestazioni pensionistiche) fino al limite di trent'anni. Con l'entrata in vigore del decreto cosiddetto "Salva Italia" hanno dovuto dimostrare la sostenibilità dei bilanci tecnici attuariali fino ai cinquant'anni. Il termine ultimo per ottemperare a questa decisione era il 30 giugno 2012; nel caso di mancato adeguamento le pensioni sarebbero state calcolate con il metodo contributivo, molto più penalizzante per i pensionati; sarebbe inoltre scattato a loro carico un nuovo contributo dell'l% del loro reddito per gli anni 2012 e 2013. La nostra Cassa negli anni aveva già provveduto al graduale innalzamento della percentuale sui redditi da versare; ora si aggira intorno al 15%, ancora molto lontana da quella versata all'lnps 2 - IL TRABUCCO n° 7/2012 e dall'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia a 67 anni dal 1° gennaio 2013. Il nuovo traguardo della sostenibilità fino a cinquanta anni imposto dal Governo ha obbligato il Cipag a ritoccare alcuni provvedimenti al fine di raggingere l'obiettivo; ma, avendo la nostra Cassa tenuto sotto controllo la situazione negli anni, i nuovi adempimenti si sono rivelati minimi, salvaguardando gli iscritti attivi. In sintesi: - pensione di vecchiaia: graduale innalzamento del requisito (di sostenibilità?) a decorrere dal 2013 con aumento di sei mesi ogni anno per raggiungere, nel 2019, l'età anagrafica di 70 anni; - fino al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di cui agli articoli 33, comma I e 34 comma 6 del "Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari" viene così modificato: anno 2013, età anagrafica 65 anni e 6 mesi, graduale aumento di 6 mesi per ogni anno fino al raggiungimento, nel 2016, dei 67 anni; - la rivalutazione Istat per gli anni 2013 e 2014 è bloccata per le pensioni di importo mensile lordo superiore a euro 1.500,00; - la rivalutazione Istat per gli anni dal 2015 al 2019 è bloccata per le pensioni di importo annuo lordo superiore a euro 35.000,00. Queste sono le sostanziali novità approvate a giugno dal Comitato dei Delegati Cassa. Dovranno essere vagliate e approvate dagli organi competenti dei ministeri interessati. Le modifiche sopra descritte, come si può notare, non hanno aumentato i contributi da versare, perché già erano stati aumentati negli ultimi anni. La Cassa ha scelto la strada di intervenire sulle pensioni in essere per non gravare il peso dei continui ritocchi solo sulle future generazioni, chiamando a contribuire anche le generazioni che dal nostro sistema previdenziale hanno ricevuto (e tuttora ricevono) molto più di quanto riceveranno le giovani generazioni. Alla luce delle evidenti ristrettezze economiche che stanno vivendo i colleghi attivi (che sempre più spesso hanno difficoltà nell'onorare i versamenti, come riscontrano sia il Cipag, sia i Collegi), si reputa che le decisioni prese siano state le migliori (meno dolorose?) per raggiungere l'obiettivo fissato dal ministro Fornero. IL TRABUCCO n°7/2012 - 3 4 - IL TRABUCCO n° 7/2012 IL TRABUCCO n°7/2012 - 5 6 - IL TRABUCCO n° 7/2012 Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati presso Ministero della Giustizia Richiesta di proroga termine accatastamento dei Fabbricati "nascosti" l'art. Il, comma 7 del D.L. 2 marzo 2012 n° 16 (legge 26.04.2012 n° 44). Il sottoscritto geom. Fausto Savoldi, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, - premesso: che il prossimo 31 agosto scade il termine per la presentazione dell' accatastamento delle unità immobiliari di cui ai fabbricati sconosciuti al Catasto, già identificati e per i quali 1'Agenzia del Territorio ha anche attribuito la prevista rendita presunta; - che l'art. 11, comma 7 del D.L. 2 marzo 2012 n° 16 (legge 26.04.2012 n° 44) prevede che " .... i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2 comma 5 bis del decreto legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23."; - che, quindi in caso di proroga dei termini non si configurerebbe una minore entrata; - che le sanzioni previste in caso di ritardo della presentazione degli aggiornamenti catastali, sono quadruplicate rispetto a quelle previgenti e la loro applicazione in questa circostanza, costituirebbe un pesante aggravio a carico dei cittadini proprietari degli immobili da accatastare; che gli accatastamenti e gli elaborati tecnici da produrre prevedono obbligatoriamente l'introduzione in mappa degli immobili; - che l'adempimento tecnico richiede tempi lunghi correlati alle verifiche tecnico urbanistiche, all'allineamento delle intestazioni, alle conferme delle corrispondenze e al rilievo e elaborazione PREGEO; - che, entro i termini imposti non è materialmente possibile adempiere a regolarizzare tutti gli immobili interessati; - che, quindi, si ritiene indispensabile stabilire un - considerata la grande quantità di immobili da nuovo termine dilatorio, accatastare nel brevissimo arco di tempo concesso CHIEDE dalla norma in parola (120 giorni); - visto: che la norma citata non prevedeva l'apposita notifica diretta ai soggetti interessati, rallentando quindi anche il possibile adempimento tempestivo delle procedure a carico degli stessi; - che comunque i soggetti obbligati sono già tenuti ad assolvere gli obblighi della fiscalità dovuta, in base alla rendita presunta determinata dall'Agenzia del Territorio; - che il termine fissato per provvedere alla presentazione degli alti di aggiornamento catastale di cui alla normativa in oggetto venga prorogato di almeno un anno rispetto a quello già fissato al 31 agosto 2012. IL PRESIDENTE Geom. Fausto Savoldi IL TRABUCCO n°7/2012 - 7 DAL CONSIGLIO NAZIONALE 8 - IL TRABUCCO n° 7/2012 IL TRABUCCO n°7/2012 - 9 10 - IL TRABUCCO n° 7/2012 IL TRABUCCO n°7/2012 - 11 12 - IL TRABUCCO n° 7/2012 Mediazione e condominio di Francesco Cuzzetti IL TRABUCCO n°7/2012 - 13 Approvato il decreto sviluppo, le norme di nostro interesse è stato pubblicato in G.U. il decretolegge n. 83 del 22.6.'12, recante "Misure per la crescita del Paese", meglio noto come "decreto sviluppo". Di seguito si elencano le norme di maggior interesse, sin d'ora precisando che le stesse passano ora all'esame del Parlamento, del cui esito si darà conto nei prossimi numeri. Ripristino Iva per cessioni e locazioni nuove costruzioni (art. 9) Viene ripristinata l'Iva su tutte le cessioni e le locazioni eli immobili abitativi, così modificando l'attuale normativa che prevedeva che, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, tali immobili fossero esenti dall'Iva, con la conseguente impossibilità per le imprese di costruzione di compensare l'imposta pagata per la realizzazione dell'opera. Vengono, inoltre, eliminate le due ipotesi di imponibilità obbligatoria, così che le vendite di fabbricati strumentali per natura nei confronti di soggetti con detrazione massima del 25% e di privati consumatori, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici, oppure anche da tali imprese, ma oltre il termine di cinque anni dalla fine dei lavori, diventano operazioni esenti, salvo che il venditore non decida volontariamente di applicare l'imposta. Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico (art. 11) Viene previsto che, per le spese documentate sostenute dal 26.6. '12 al 30.6.'13 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che ordinariamente godono della detrazione Irpef del 36%, spetti una detrazione nella misura del 50% fmo ad un ammontare massimo complessivo delle spese di 96.000 euro per unità immobiliare. Viene altresì previsto che, per le spese sostenute dall'1.1.'13 al 30.6.'13, la detrazione per gli interventi di risparmio energetico spetti nella misura del 50% (anziché nella tradizionale misura del 55%). Piano città (art. 12) Si prevede - dando così contenuto legislativo ad un progetto nel quale è stata coinvolta anche la Confedilizia - che il Ministero delle infrastrutture predisponga "un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare 14 - IL TRABUCCO n° 7/2012 riferimento a quelle degradate". A tal fine lo stesso Ministero dovrà istituire un'apposita "Cabina di regia" composta da rappresentanti di diversi dicasteri e inoltre, fra gli altri, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dall'Anci. Alla Cabina di regia spetterà il compito di selezionare le proposte presentate dai Comuni; proposte che dovranno contenere, in particolare, l'insieme degli interventi da effettuare nelle aree degradate, i finanziamenti necessari, i soggetti coinvolti e i tempi necessari per portare a termine i lavori progettati. La scelta dovrà avvenire sulla base di criteri quali l'''immediata canteriabilità", la capacità di far convergere Fondi pubblici e privati, la "riduzione di fenomeni di tensione abitativa", il "miglioramento della dotazione infrastrutturale" e della "qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale". Per finanziare gli interventi proposti dai Comuni e formalizzati, una volta approvati, in specifici "Contratti di valorizzazione urbana" si prevede l'istituzione di un "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città" alimentato dalle risorse, "non utilizzate o provenienti da revoche", destinate a precedenti programmi in materia di edilizia. Semplificazioni in materia di attività edilizia (art. 15) Viene stabilito che, sia caso di denuncia di inizio attività (Dia) sia in caso di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), laddove "la normativa vigente" richieda "l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive", tutto ciò possa essere sostituito da "autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni" di tecnici abilitati che confermino il rispetto di quanto previsto dalla legge. Resta naturalmente salva la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di effettuare successivi controlli. Occorre comunque precisare che l'autocertificazione non si applica, in particolare, ove sull'immobile "sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.", oppure si tratti di atti "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche". Filtro di ammissibilità in appello (art. 54) Viene introdotto un filtro al secondo grado delle cause civili. Si tratta di una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame formulata dal medesimo giudice di appello in via preliminare alla trattazione della controversia. In caso di dichiarazione di inammissibilità (da effettuarsi con "ordinanza succintamente motivata") resta comunque salva la possibilità di impugnare la decisione di primo grado per cassazione. Il filtro in questione - per espressa previsione normativa - non riguarda i casi in cui è previsto l'intervento del Pubblico ministero (es: cause di separazione personale tra coniugi), né le ipotesi in cui si sia optato, in primo grado, per il processo sommario di cognizione. Modificata la legge Pinto (art. 55) Vengono modificate le norme in materia di ragionevole durata del processo di cui alla 1. n. 89 del 24.3.'01 (cosiddetta legge Pinto). In particolare si specifica, per ciascun grado di giudizio, il termine entro il quale la durata del processo non può essere considerata irragionevole: rispettivamente, tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per la cassazione. Per i procedimenti di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali, il termine di ragionevole durata si considererà rispettato ove la conclusione avvenga entro tre anni nel primo caso ed entro sei anni nella seconda ipotesi. L'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) che eccede il suddetto termine viene fissato da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.500 euro. La misura dell'indennizzo non può, comunque, "essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice". Si segnala, infine, che "non è riconosciuto alcun indennizzo", anche se il processo è durato per un tempo irragionevole, quando, in particolare, il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione rifiutata dalla parte risultata vincitrice. Detrazione Irpef, ristrutturazioni ed altro, risposte dalle Entrate L a circolare n. 19/E dell'1.6.'12 risponde ad alcuni quesiti relativi alla detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie e ad altre disposizioni in materia di fiscalità immobiliare. Della detrazione del 36% si occupano anche la risoluzione n. 55/E del 7.6.'12 e la circolare n. 25/E del 19.6.'12. Di seguito si riassumono le precisazioni più importanti. Decorrenza della soppressione della comunicazione preventiva Come noto (cfr. Cn giug. '11), decorre dal 14.5.'11, l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori per la detrazione del 36% è stato sostituito con quello di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare specifica documentazione. Considerato che la detrazione si applica per anno d'imposta e che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011 anche nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi (730/2012, Unico 2012) i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. Soppressione della comunicazione preventiva e acquisto pertinenza Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate entro il 30.9.'11 (in virtù della diversa disciplina prevista per tale fattispecie). Dato che a partire dal 14.5.'11 l'obbligo di comunicazione all'Agenzia è stato sostituito dall'indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all'acquisto di box effettuato nel 2010, può fruire della detrazione del 36% a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello Unico Persone fisiche 2012. Soppressione dell'indicazione in fattura del costo della manodopera La soppressione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, ai fini della detrazione del 36%, ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14.5.'11, sia per quelle sostenute negli anni precedenti. Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni Anche a seguito delle citate modifiche introdotte nel 2011, in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, perché il condomino possa fruire della detrazione del 36%, è sufficiente che sia in possesso della certificazione dell'amministratore del condominio con la quale quest'ultimo attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l'amministratore conservi tutta la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell'ammmistratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi. Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2.11.'11, sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, per la fruizione della detrazione del 36%. Al punto 1 sono richieste le "abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)". Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo IL TRABUCCO n°7/2012 - 15 per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. Bonifico incompleto, detrazione 36% negata Non può essere riconosciuta la detrazione del 36% se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla legge n. 449/97, il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita lva del beneficiario del pagamento. La mancanza di tali dati, infatti, pregiudica alle banche e alle Poste di effettuare il prelievo del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari. Dichiarazioni ICI e detrazione del 36 per cento Ai fini della detrazione del 36%, anche con l'entrata in vigore dell'Imu è obbligatorio conservare le ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta. Detrazione 36% e vendita dell'immobile Dal 17.9.'11, in caso di vendita (da intendersi - latamente - come cessione, anche a titolo gratuito e anche pro quota, se l'acquirente diventa proprietario esclusivo del bene) dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevola bili, le detrazioni "possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta ... all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare". In assenza di specifiche 16 - IL TRABUCCO n° 7/2012 indicazioni nell'atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all'acquirente conformemente alla disciplina previgente. Detrazione 55% e vendita dell'immobile La disposizione di cui sopra riguardante il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita dell'immobile si applica anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. Mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e onorario del notaio Ai fini della detrazione Irpef per gli oneri accessori ad un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, qualora il contribuente abbia costituito deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell'anno successivo, il relativo onere è detraibile dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. Oneri di intermediazione per l'acquisto dell'abitazione principale Ai fini dell'applicazione della detrazione per i compensi pagati ad intermediari immobiliari in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare "da adibire ad abitazione principale", la nozione di abitazione principale è quella rilevante ai fini Irpef secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. L'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste. Terremoto, pubblicato il decreto E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 74 del 6.6.'12, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012". In particolare, il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, dispone - con riguardo al territorio delle province suddette - la sospensione, fino al 30.9.'12, del "versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli", nonché, fino alla medesima data, dell'esecuzione "dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo". Sempre in relazione ai medesimi territori, il decreto prevede anche la concessione di contributi per la "riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili", nonché la riduzione delle maggioranze necessarie per deliberare, in sede assembleare, la ricostruzione degli edifici condominiali. Viene stabilita, infine, la sospensione dal 20.5.'12 al 31.7.'12 del "decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali". Sospesi anche, per lo stesso arco di tempo, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, "nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali". Contratti di locazione e di comodato registrati Non è più dovuta la comunicazione "cessione di fabbricato" Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati - sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo - per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato (nota anche come "denuncia di P.S." o come "denuncia antiterrorismo") prevista da un provvedimento del 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore a un mese. La registrazione del contratto, infatti, "assorbe" l'obbligo in questione. Lo ha reso noto - con un comunicato stampa - la Confedilizia, segnalando che la previsione - la cui necessità era stata ripetutamente segnalata dalla nostra Organizzazione - è contenuta in un decretolegge in materia di sicurezza già in vigore. Negli altri casi (es.: contratti di comodato verbali), l'obbligo di comunicazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza (o, in mancanza, al Sindaco) permane, ma - prevede la nuova normativa - potrà essere assolto anche in via telematica non appena sarà stato varato un apposito decreto del Ministero dell'interno. Lo stesso provvedimento dispone inoltre che resti in vigore - anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione - un analogo obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del 1998, quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea. Le nuove disposizioni - rileva la Confedilizia - risolvono alcuni dubbi che si presentavano nell'interpretazione della pregressa normativa. Se qualche disposizione cambiasse in sede di conversione in legge del provvedimento, ne daremo conto. INSEGNE LUMINOSE ph a m r a L E I N A NUOV N O NE S. r. l . 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La circolare ricorda poi l'opportunità, pur se non prevista dalla legge, dell'effettuazione di una comunicazione del locatore al conduttore circa la revoca effettuata. Al proposito, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una lettera-tipo che può essere utilizzata allo scopo. Lettera con la quale, contestualmente, si richiede al conduttore il pagamento del canone di locazione nella misura che risulta dovuta tenendo conto degli aggiornamenti non operati nel periodo di applicazione della cedolare (ferma restando l'impossibilità di recuperare gli arretrati). Invio tardivo della raccomandata per il 2011 Con riferimento ai locatori interessati al regime transitorio 2011 (contratti scaduti, anche a seguito di risoluzione volontaria, prima del 7.4.'11; contratti in corso 18 - IL TRABUCCO n° 7/2012 al 7.4.'11, per i quali a tale data era già stata eseguita la registrazione; contratti prorogati prima del 7.4.'11, per i quali a tale data era già stato effettuato il pagamento dell'imposta di registro), l'Agenzia rileva che la lettera raccomandata da inviare al conduttore prima dell'esercizio dell'opzione deve ritenersi tempestiva se trasmessa entro 1'1. 10.'12 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2011 in via telematica). Possibilità del ravvedimento operoso per il 2011 Nella circolare in commento così come nella precedente circolare n. 15/E del 25.5.'12, l'Agenzia conferma una tesi avanzata nel Vademecum sulla cedolare predisposto dalla Confedilizia e pubblicato su Cn di aprile). Vale a dire che l'omesso versamento dell'acconto della cedolare per l'anno 2011 alle date previste non preclude la possibilità di assoggettare i canoni di locazione all'imposta sostitutiva, potendo il locatore avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso" (utilizzando i codici tributo 1992, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive", e 8913, denominato "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi"). Acconto 2012 La circolare delle Entrate conferma che - come precisato nel citato Vademecum - se nell'anno 2011 un contribuente ha assoggettato all'Irpef il reddito dell'immobile locato e intende esercitare dal 2012 l'opzione per la cedolare per le residue annualità di durata del contratto, egli non è tenuto al versamento dell'acconto della cedolare per l'anno 2012. Nuovo modello 69 per il 2012 e raccomandata Nella circolare n. 26/E del 2011, l'Agenzia delle entrate aveva affermato che, per le annualità decorrenti dal 2012, il locatore al quale si applichi il regime transitorio 2011 deve comunque, entro i termini previsti per il versamento dell'imposta di registro relativa al 2012, esprimere la relativa opzione presentando il modello 69. Nel citato Vademecum, si suggeriva - a titolo prudenziale - di far precedere questo adempimento dall'invio di una nuova raccomandata al conduttore (invio che per legge deve precedere l'esercizio dell'opzione). Con la circolare in commento, l'Agenzia afferma che - nel caso in questione - non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore, sottolineando come la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplichi i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca. Trasferimento di immobile locato La circolare n. 20/E chiarisce che - in caso di trasferimento mortis causa, donazione o cessione di un fabbricato già locato - l'opzione per la cedolare, mentre mantiene la sua efficacia fino al termine dell'annualità contrattuale per le imposte di registro e di bollo, cessa di averne con riferimento alle imposte sul reddito. Al proposito, l'Agenzia precisa che - "non sussistendo l'obbligo di stipulare un nuovo contratto" - i nuovi titolari potranno optare per la cedolare mediante presentazione del modello 69 entro 30 giorni dalla data del subentro. Affermazione della quale si segnala in particolare l'inciso, utile - al di là del regime della cedolare - per contrastare la prassi di qualche ufficio locale delle Entrate di invocare un inesistente obbligo di stipula di un nuovo contratto in caso di trasferimento dell'immobile locato. Comproprietario non risultante in contratto L'Agenzia chiarisce che il comproprietario non risultante in contratto che intenda optare per la cedolare deve produrre al competente ufficio locale delle Entrate il modello 69, selezionando l'opzione per la cedolare e allegando documentazione attestante il titolo di comproprietario (che potrebbe individuarsi nell'estratto dell'atto di provenienza o, se accettata, nella visura catastale). Il chiarimento dell'Agenzia si rivela utile per evitare che abbiano seguito richieste di adempimenti di vario genere registratesi in alcuni uffici delle Entrate nel corso dei mesi passati. Fondo patrimoniale La circolare esprime l'avviso che, in presenza di regime di fondo patrimoniale, il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione della cedolare. Ciò, condivisibilmente estendendo alla cedolare il regime di imputazione dei redditi fondiari, in forza del quale i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale "sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi". Lettera al conduttore e suoi contenuti Riprendendo una propria precedente presa di posizione, la circolare afferma che, per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone, oltre che per quelli di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni, non è necessario inviare al conduttore la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone. Al proposito, è opportuno ribadire una precisazione: si ritiene che a poter essere evitato - nei casi indicati - non sia l'invio della prevista raccomandata, bensì solo l'inserimento nella stessa del secondo dei suoi contenuti, quello relativo alla rinuncia all'esercizio della facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone (il primo essendo quello concernente l'esercizio dell'opzione). Anche nel caso prospettato, quindi, deve ritenersi che resti fermo l'obbligo per il proprietario di inviare la raccomandata al conduttore, pur priva della parte relativa alla rinuncia all'aggiornamento. Invio che costituisce, per legge, condizione di efficacia dell'opzione per il regime della cedolare e che la stessa Agenzia - nella circolare n. 26/E del 2011 - motiva con la necessità di informare il conduttore della circostanza di non essere tenuto al pagamento dell'imposta di registro (informazione che, dunque, mancherebbe per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone). Conduttore, vendita e prelazione Interessante pronuncia della Cassazione (la sentenza è la n. 9415 del 24.4.'11) in tema di locazione di immobile adibito a uso diverso da quello abitativo con riferimento agli effetti che la cessazione della locazione in conseguenza del recesso da parte del conduttore può avere sul diritto del conduttore stesso alla prelazione nell'acquisto dell'immobile. La Corte afferma che a differenza di quanto accade per la disciplina in tema di indennità per la perdita dell'avviamento (indennità che non compete al conduttore laddove la cessazione della locazione avvenga per recesso volontario dello stesso conduttore) una disciplina analoga non è prevista per la tutela privilegiata connessa con il diritto di prelazione attribuito al conduttore, diritto che presuppone soltanto che l'alienazione del bene locato avvenga mentre è in vita il rapporto di locazione ancorché ne sia prevista la futura cessazione pur per fatto volontario del conduttore. La diversità di disciplina tra i due istituti, non uniformata al medesimo criterio della esclusione in caso di cessazione della locazione per fatto del conduttore, non va considerata - osserva la Cassazione - frutto di una "svista" del legislatore, tale da indurre il sospetto di irrazionalità della più favorevole disciplina della prelazione, ma trova invece la sua base in precise ed evidenti ragioni: il recesso del conduttore produce infatti l'effetto risolutivo della locazione al compimento del prescritto (o concordato) periodo di preavviso e fino a tale momento il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile, sicché, mantenendo fino ad allora le parti tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contralto, sussiste il presupposto della qualità di conduttore per l'esercizio della prelazione (e del succedaneo diritto di riscatto nel caso in cu i, i n vista della progettata vendita dell'immobile locato entro il periodo suddetto, il locatore omettesse la prescritta denuntiatio). Paolo Scalettaris IL TRABUCCO n°7/2012 - 19 Ristrutturazioni, ancora per un anno il fisco lima il conto Maxisconto del 50% fino a giugno 2013 Interventi «verdi» al 55% fino a dicembre C Valeria Uva 'è un anno di tempo per investire nella ristrutturazione della propria casa. Una finestra temporale che va dallo scorso 26 giugno (data di entrata in vigore del decreto sviluppo) al 30 giugno del prossimo anno: qui opera la nuova maxi detrazione del 50% sulle spese per i lavori in casa con un tetto raddoppiato a 96mila euro. Dal 1°luglio 2013 si tornerà al meno attraente "sconto" del 36% (e al tetto a 48mila euro), un incentivo al recupero edilizio presente da 15 anni e ora reso stabile che nel tempo ha però perso un po' del proprio fascino, inducendo qualche contribuente allo sconto fai da te: pago subito meno, in nero e senza Iva. Ma in questo anno di tempo non c'è partita: il sommerso non può rivaleggiare con l'offerta di recuperare (seppure in dieci rate) ben la metà di quanto si è speso. Al punto che il 50% può persino gareggiare sin d'ora con il bonus del 55% riservato a chi punta sull'isolamento della propria casa e sul risparmio energetico. Il decreto sviluppo lo ha lasciato in vita fino al 31 dicembre di quest'anno (poi scenderà al 50% fino a giugno 2013, per poi precipitare al 36%), ma l'attuale, piccola, convenienza del 5% in più potrebbe già ora venire annullata dalle lungaggini e dalle maggiori spese legate alle procedure che nel caso del 55% richiedono, quasi sempre, l'attestato di qualificazione e il certificato 20 - IL TRABUCCO n° 7/2012 energetico. In realtà, il confronto tra le due detrazioni i cittadini devono giocarlo sul piano delle opere agevolate che non sono intercambiabili. Il perimetro del 36-50% è molto ampio: grande la platea dei beneficiari che comprende tutti i soggetti Irpef (ma anche le società per il caso della detrazione da poco estesa al ripristino dei danni da calamità naturali, (terremoto compreso). Altrettanto ampio è l'elenco dei lavori ammessi, che va dalla manutenzione straordinaria, agli antifurti, dai rilevatori di gas fino ai corrimani. Forse l'unico grande limite di questa detrazione è l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nelle singole abitazioni (niente tinteggiatura delle pareti, per intendersi), limite che peraltro cade per i condomini, per i quali al contrario pitture e piastrelle sono ammesse. Prime stime positive La scelta del Governo di portare al 50% la detrazione per il recupero nasce ovviamente anche dall'esigenza di dare una sferzata alle costruzioni, da sempre decisive per la ripresa di ogni economia. La crisi continua a mordere questo settore. L'Ance ha appena rese note le stime per il 2012: per quest'anno l'associazione dei costruttori prevede un calo globale degli investimenti del 6% rispetto all'anno precedente. In cifre, significa che dall'inizio della crisi, nel 2008 e per questi cinque anni le costruzioni (edilizia e lavori pubblici) hanno perso 43 miliardi di investimenti e 325 mila posti di lavoro, tornando ai livelli degli anni '70. Eppure, nonostante la crisi e la mancanza di liquidità che frena gli investimenti delle famiglie anche nelle ristrutturazioni, le prime stime sulla "frustata" data dal decreto sviluppo sono incoraggianti: l'Ance ha già calcolato che il "pacchetto edilizia" contenuto nel Dl 83/2012 (innalzamento detrazioni e tetti di spesa, proroga al 30 giugno 2013 dell'incentivo per il risparmio energetico, più alcune manovre sull'Iva per le nuove abitazioni) produrrà per l'anno prossimo un aumento del 3% degli investimenti nel recupero edilizio, rispetto ai 43,5 miliardi stimati dai costruttori come la spesa 2011 per la riqualificazione dei vecchi immobili. A questi 43 miliardi di spesa le due detrazioni del 36% e del 55% hanno dato un contributo decisivo: nel 2010 sono stati infatti sono oltre 5oo mila l'anno gli interventi partiti grazie al bonus per il recupero. Mentre secondo gli ultimi dati Enea (sempre riferiti al 2010), il valore degli investimenti nel risparmio energetico degli edifici ha superato i 4,6 miliardi con più di 405 mila pratiche totali e un costo medio di 11.350 euro per intervento e un risparmio di energia di duemila Gigawatt l'anno. Cifre e interventi destinati ad essere ampiamente superati dopo l'anno decisivo del 50 per cento. Bonus più leggero ma da usare subito di Giovanni Parente n po' di respiro. L'obiettivo dichiarato del nuovo 50% (non a caso è stato inserito tra gli interventi per la crescita) è quello di risollevare il mercato delle ristrutturazioni e più in generale del settore edilizio messo in grande difficoltà dalla crisi economica. La strada scelta dal Governo è stata quella di aumentare il bonus fiscale di 14 punti percentuali per un anno (fino al 30 giugno 2013) e di far "convergere" sulla nuove detrazioni anche le spese per il risparmio energetico a partire dal prossimo 1° gennaio. In gioco, però, non c'è solo la ripresa di un settore storicamente tra i più importanti per il nostro Paese. Gli sconti tributari per i lavori in casa nascono e sono stati confermati negli anni come strumenti per il contrasto d'interessi: una soluzione per portare alla luce del sole, o meglio a conoscenza del fisco, spese su cui incombe la tentazione del nero. La rottura del circolo vizioso del sommerso e del non fatturato si gioca sulla convenienza reciproca a fatturare per chi esegue l'intervento e a pretendere il documento fiscale per il cittadino/ contribuente. Ma basta davvero la prospettiva di recuperare in un decennio più di un terzo (prima) e la metà (ora) di quanto già pagato? Appena poche settimane fa, i lettori del Sole 24 Ore hanno suggerito - tra le proposte di semplificazione fiscale - un modo più semplice o immediato per scontare le spese effettuate e renderle così tracciabili. Certo, ci sono le ragioni del gettito che non inducono a innovare. Ma una logica di lungo periodo dovrebbe iniziare a considerare la possibilità di bonus istantanei - magari facendoli transitare su moneta elettronica per far percepire subito il risparmio. Altrimenti rendere (molto) conveniente per un anno una detrazione rischia di rivelarsi sia per il settore da incentivare che per la lotta all'evasione una scelta di corto respiro. U IL TRABUCCO n°7/2012 - 21 da Interventi e beneficiari: il perimetro resta ampio Invariate le regole di base per accedere al 50 per cento Silvio Rezzonico - Giovanni Tucci B alzo in avanti della detrazione sui lavori in casa, che salta dal 36% al 50% fino al 10 giugno 2013 (poi tornerà al 36%). Sempre per lo stesso periodo la spesa massima detraibile raddoppia, passando da 48mila euro a 96mìla. Sono queste le due grandi novità nel campo delle agevolazioni fiscali sulla casa introdotte dal Decreto sviluppo (Dl 22 giugno 2012, n. 83) insieme alla proroga di sei mesi della detrazione sul risparnio energetico. La data chiave è il 26 giugno 2012. Le spese pagate in banca o alla posta con gli appositi bonifici prima di questo giorno, hanno la detrazione minore, quella del 36%. Al contrario, quelle pagate dopo e fìno a metà del prossimo anno godono di quella del 50%. Queste misure straordinarie si aggiungono a quelle, di carattere invece ordinatorio, contenute nell' articolo 4 del decreto legge 201/2011 che, oltre ad aver reso il 36% un'agevolazione stabile nel nostro ordinamento fiscale (articolo 10-bis del Testo unico dei redditi), l'ha modificata in alcuni punti. Ecco i principali. Si fa uno strappo 22 - IL TRABUCCO n° 7/2012 alla regola dell'applicazione del 36% solo ai fabbricati residenziali (o, per le spese condominiali, a quelli a prevalenza residenziale): a partire dal 2012 sono stati, infatti, agevolati anche gli edifici a destinazione diversa (uffici, negozi, capannoni, magazzini e da via elencando) se danneggiati da eventi calamitosi e a patto che (in qualsiasi data) sia stato dichiarato lo stato di emergenza (di solito questo avviene con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri), È stata cancellata (purtroppo) la possibilità per le persone anziane di rateizzare in un numero minore di tranches la detrazione. I beneficiari Sono le persone fisiche titolari di un diritto reale su unità immobiliare residenziale (ad esempio proprietà, nuda proprietà o usufrutto) e sulle sue pertinenze (senza limiti di numero), gli inquilini, comodatari o familiari conviventi, assegnatari IL RIEPILOGO Soglie variabili Il limite detraibile di 96 mila euro (che ritorna a 48 mila da luglio 2013) deve essere ripartito tra tutti i compossessori dell'immobile in proporzione a quanto pagato. Per quanto riguarda, invece, le opere condominiali i singoli condomini godono per intero del tetto di spesa detraibile La staffetta Nelle compravendite o donazioni dell'immobile dal17 settembre scorso si può scegliere se l'agevolazione al vecchio proprietario o passa al nuovo. In mancanza di patti scritti, èil nuovo proprietario ad averne diritto per le rate residue di un immobile in seguito di separazione o divorzio (anche se non proprietari), i soci di società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo, le imprese famigliari (purché l'immobile non sia bene strumentale né oggetto di commercio). Per gli immobili ad uso promiscuo (residenza e studio professionale, per esempio ), la detrazione è ridotta a metà (25% o 18%, quindi, a seconda del periodo). Le opere In sostanza sono agevolati tutti i lavori di recupero (escluse nuove costruzioni e ampliamenti) in ambito condominiale; identico discorso vale per le singole unità immobiliari, con l'esclusione delle opere di manutenzione ordinaria. Ammessi però certi lavori catalogati in questa categoria (si veda la scheda). L'acquisto È agevolato anche l'acquisto dei box pertinenziali a una residenza posseduta (limitatamente ai costi di realizzazione) e poi gli immobili comprati da un'impresa edile che li ha integralmente ristrutturati. In quest'ultimo caso gli appartamenti debbono essere stati venduti o assegnati entro il 30 giugno successivo all'anno di fine lavori e la detrazione si applica su un quarto del prezzo di acquisto, come risulta dal rogito o dall'atto di assegnazione. I tetti di spesa Il limite detraibile di 96 mila euro (che ritorna a 48 mila da luglio 2013) va spartito tra tutti i compossessori in proporzione alla spesa sostenuta. Ma non per le opere condominiali: i singoli condomini godono infatti per intero del tetto di spesa detraibile. Niente vieta che eseguano ulteriori ristrutturazioni del loro singolo alloggio, con spesa cumulabile con quelle comuni. Il bonus è pluriennale, nel senso che si applica ad ogni insieme di opere eseguito da quando si iniziano i lavori a quando si terminano, anche se si protraggono per più anni. Trasmissibilità Nelle compravendite o donazioni dell'immobile è possibile dal 17 settembre scorso scegliere se l'agevolazione resta al vecchio proprietario o passa al nuovo. In mancanza di patti scritti, è il nuovo proprietario ad averne diritto, per le rate residue, che comprendono per intero quella relativa all'anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà. In caso di successione, la detrazione passa agli eredi «che mantengono la detenzione del bene», cioè lo usano (non necessariamente come abitazione principale). IL TRABUCCO n°7/2012 - 23 TUTTE LE OPERE AMMESSE GLOSSARIO Qui sotto l'elenco dettagliato delle principali opere ammesse al beneficio fiscale. In sostanza tutti i lavori di recupero (escluse nuove costruzioni e ampliamenti) in condominio; i lavori di recupero nelle singole unità immobiliari, escluse in genere (ma non sempre) le opere di manutenzione ordinaria 01 I MANUTENZIONE ORDINARIA In linea di principio è agevolata solo se effettuata sulle parti comuni di edifici condominiali. Ad esempio: tinteggiatura della facciata del condominio, sostituzione piastrelle, riparazione finestre. Alcune opere di manutenzione ordinaria sono agevolate anche nei singoli alloggi (si vedano i casi successivi). Le opere debbono riguardare gli impianti, le costruzioni e le loro pertinenze (anche le recinzioni, per esempio). Esclusi perciò l'impianto di irrigazione del giardino condominiale o privato e le potature delle piante. 02 I MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Tutte le opere sono comunque agevolate, sia in condominio che nei singoli appartamenti. 03 I OPERE DI RISPARMIO ENERGETICO Manutenzione ordinaria negli appartamenti (sostituzione caldaia, finestre con doppi vetri, coibentazioni interne, valvole elettrotermiche ai caloriferi) secondo criteri ancora da definire. 04 I ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (installazione di salvavita, allacciamento alla messa a terra elettrica, dispositivi contro reflusso fumi) 05 I RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (realizzazione di rampe e scivoli per le carrozzine con pendenze adatte), tapparelle elettriche, sanitari 24 - IL TRABUCCO n° 7/2012 CABLAGGIO Infrastruttura costituita da una rete di comunicazione fissa, realizzata con cavi (doppino telefonico, fibra ottica, backbone) e utilizzata per la trasmissione di segnali in ambito locale. Agevolato del 36-50 per cento ad hoc, impianti domotici di controllo della casa, interruttori che funzionano "a calore". 06 I CABLATURA DEGLI EDIFICI Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti. Le antenne collettive o le reti via cavo (fibre ottiche) debbono servire potenzialmente tutte le unità immobiliari (circolare 57/1998) 07 I RIDUZIONE RISCHIO DI ILLECITI Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (casseforti murarie, porte blindate, tapparelle rinforzate in acciaio, grate alle finestre, impianti di allarme a infrarossi o laser). 08 I CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (pannelli fonoassorbenti, isolanti per scarichi, infissi con scarsa permeabilità al rumore). 09 I BONIFICA AMIANTO Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (sostituzione tetti in eternit, sostituzione o isolamento tubature in eternit, sostituzione piastrelle in vinilamianto, rimozione vernici contenenti amianto, compresa l'eliminazione dei materiali in discariche apposite). 10 I MISURE ANTI-SISMICHE Sono opere che sarebbero comunque agevolate, perché sempre comprese nella manutenzione straordinaria (con la possibile eccezione dell'installazione di sensori nelle crepe esistenti). 11 I OPERE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (rivelatori contro fughe gas, corrimani scale, innalzamento parapetti balconi). CALDAIA A CONDENSAZIONE Caldaia che utilizza il principio di recuperare parte del calore di combustione che le altre caldaie disperdono nell'ambiente, mediante la condensazione del vapore acqueo e la conseguente diminuzione della temperatura dei fumi di scarico. Per questa ragione il calore viene ceduto al fluidotermovettore in quantità superiore rispetto alle caldaie convenzionali di pari potenza DETRAZIONE Somma che si può calare dall'imposta lorda dovuta fino al suo azzeramento ENEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, con sede a Roma. La legge gli attribuisce vari compiti, tra cui quello del recepimento della documentazione tecnica per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico. MANUTENZIONE ORDINARIA Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono limitate alle finiture di Trabucco Gennaio 2008 25-02-2008 11:25 immobili attraverso opere di riparazione dell'esistente Pagina 8 edile sui caloriferi che autoregola la temperatura di calore reimpostata 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti staTRASMITTANZA sulla valvola stessa. Se la valvola biliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’importo totale. In caso, di MANUTENZIONE TERMICA è "cronotermostatica", incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. ICI, DETRAZIONE PRIMA CASA: Ulteriore riduzione ICI per abitazione principale pari all’1,33 per mille delladella base imponibile, con STRAORDINARIA Flusso di calore che passa l'autoregolazione un tetto di 200 euro. Dall’agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione Opere e modifiche necessarie attraverso una parete per metro temperatura cambia a seconda in vigore (103,29 euro). Previsto che la delibera comunale possa fissare a decorrere dal 2009 un’aliquota ICI agevolata inferiore al 4 per per rinnovare e sostituire parti quadrato superficie parete di energia delle ore del ogiorno mille per i soggetti passivi che installano impianti a fontedirinnovabile perdella la produzione elettrica termica per uso domestico (per 3 strutturali anni per gli impianti termici solari e pere5per per tutte le altre rinnovabili). anche degli edifici, grado K difonti differenza tra la inclusi i fabbricati rurali, nonché temperatura interna a un locale e ZONA CLIMATICA ICI, SEPARAZIONE E DIVORZIO: I benefici ICI per l’abitazione principale sono estesi ai soggetti che in conseguenza di separazione per realizzare e integrare i servizi la temperatura esterna o del locale della Suddivisione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano assegnatari casa coniugale.del territorio igienico-sanitari e tecnologici, contiguo italiano, indipendentemente dalla MUTUI: Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili consempre che non alterino i volumi collocazione geografica, dei tratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, sui quali applicare la detrazioe ne le Irpef superfici delle singole unità VALVOLA Comuni in sei diverse zone, dalla del 19 per cento. immobiliari e non comportino TERMOSTATICA A alla F, a seconda della media RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, modifiche delle destinazioni di uso Dispositivo a manopola installato delle temperature rilevate per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua PANNELLO SOLARE calda, per la sostituzione di impianti di cliTERMICO matizzazione invernale, per le spese sosteUtilizza ililsole per riscaldare nute entro 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per sostituzione l'acqua da utilizzare per lauso intera o parziale di impianti di climatizzaigienico sanitario zione invernale non oa per condensazione, soil stenute riscaldamento ambienti entro il 31 degli dicembre 2009. La dedall’imposta lorda per una quota (iltrazione pannello fotovoltaico, invece, pari al 55% degli importi rimasti a carico produce direttamente del contribuente, spettaelettricità fino a un tetto dall'irraggiamento solare) massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l’anno. La detrazione d’imposta per una quota POMPA DIdelle CALORE pari al 55% spese sostenute, fino a un valore massimo 30mila euro, da ripartire Dispositivo chedi trasferisce calore in quote annuali costanti (3 o 10 da un ambiente a temperaturarate), più è estesa alle spese relative alla sostituzione bassa a un altro a temperatura più di impianti di climatizzazione invernale con per pompe di calore alta efficienza e alta, effetto del ad lavoro con impianti sfruttando geotermici ala bassa entalpia. meccanico, proprietà Per la sostituzione di finestre e infissi e per fisica dei fluididi di assorbire l’installazione pannelli solari onon sarà più necessaria certificazione energetica cedere calore larispettivamente dell’edificio o l’attestato qualificazione quando vaporizzato o di condensato energetica redatto da un tecnico abilitato. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ProPERTINENZA roga al 31 dicembre 2010 della normativa Porzione autonoma di fabbricato relativa alla detrazione Irpef e all’aliquota legata all'immobile daspese un per agevolata Iva al 10%principale relativa alle interventi di recupero del patrimonio rapporto di servizio, sia per volontà ediliIl precedente termine di applicazione delzio. proprietario che e per sua reale scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reindestinazione. trodotto per 3 anni il beneficio previsto dal 2 dell’artico 9 della legge Aicomma fini fiscali, gode dellolostesso 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede trattamento applicato all'immobile la detrazione del 36% e l’aliquota agevolaprincipale, aifavore sensi del ta al 10% anche anche in dei 36-50%. soggetti privaticaso che del divengano proprietari entro il 30 Nel posto auto e in garage,la giugno 2011 di immobili ceduti dall’imdetrazione del 36-50% premia inoltre presa che ha ristrutturato l’intero fabbrical'acquisto, limitatamente alle spese to entro il 31 dicembre 2010, Le agevolazioni spettano a condizione che il costo di realizzazione da parte dell'impresa della manodopera sia evidenziato in fatturra. 8 - IL TRABUCCO n° 1/2008 IL TRABUCCO n°7/2012 - 25 da In comproprietà sconto ripartito in base alle spese S alvo il caso particolare degli immobili coinvolti in calamità naturali, hanno diritto alla detrazione del 36-50% tutti i soggetti passivi Irpef, residenti o non residenti in Italia, che possiedono o detengono l'immobile e che hanno effettivamente sostenuto le spese di ristrutturazione. Il lungo elenco dei soggetti Irpef comprende: i proprietari e i loro familiari conviventi; i nudi proprietari; i titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione), nonché il coniuge separato a cui è stata assegnata dal giudice la casa familiare; gli inquilini in locazione; i comodatari; i futuri acquirenti di un immobile, dopo il preliminare; i soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa; i soci di società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo, nonché di imprese familiari. Gli immobili societari non devono costituire beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Si intendono per familiari conviventi il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge) che coabitino o co utilizzino l'immobile (anche come seconda casa). Per loro non è richiesto un contratto di comodato (uso gratuito dell'immobile) e un assenso scritto del proprietario ai 26 - IL TRABUCCO n° 7/2012 lavori. Solo in caso di controlli, gli uffici finanziari potranno richiedere che il rapporto di parentela e di convivenza sia provato. Viceversa il convivente more uxorio non comproprietario dell'appartamento non è considerato familiare. Pertanto perché possa godere della detrazione deve essere titolare di un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato. Per avere il diritto alla detrazione qual è il momento in cui il familiare deve essere stato convivente e qual è il momento in cui l'inquilino o il comodatario debbono essere stati tali? Secondo la risoluzione 136/2002, il momento era quello di invio della comunicazione inizio lavori a Pescara. Ora che la comunicazione non c'è più, per analogia, dovrebbe essere quello dell'inizio lavori. La convivenza deve avvenire nello stesso immobile in cui si eseguono i lavori: per esempio il padre convivente con il figlio non può chiedere la detrazione su spese affrontate per una casa di villeggiatura appartenente solo al figlio, di cui non si serva abitualmente (risoluzione Entrate 12/06/2002 n.184). Familiari, usufruttuario, inquilino o comodatario dell'immobile hanno diritto alla detrazione anche se è il solo proprietario o il detentore dell'immobile ad aver chiesto i permessi edilizi. Cosa accade se il bonifico è ef- fettuato da un familiare o comproprietario, mentre la fattura è intestata ad un altro, che comunque ha sostenuto le spese? Secondo la circolare l giugno 1999, n. 122, chi non è intestatario del bonifico può godere della detrazione, purché riporti nello spazio dedicato al codice fiscale quello di chi ha effettuato il bonifico stesso. Tra più comproprietari che sostengono la spesa (o tra un nudo proprietario e un usufruttuario), non contano le quote di proprietà o comproprietà dell'immobile, ma solo la spesa effettivamente sostenuta. Le Entrate hanno anche chiarito che, quando chi vende un immobile permette di iniziare i lavori dopo il compromesso di acquisto al futuro compratore, quest'ultimo può godere della detrazione, a patto che il compromesso sia registrato. Non sarà necessaria alcuna autorizzazione a svolgere i lavori da parte di chi è ancora il proprietario, perché si ritiene che il permesso sia tacitamente concesso. Resta sconsigliabile, però, che chi è ancora titolare dell'immobile di fronte a terzi si assuma il rischio di opere che potrebbero ledere la sicurezza o essere abusive, senza almeno essersi assicurato della correttezza urbanistica. da Per il 50 per cento basta il bonifico Iter semplificato: niente domande preliminari, assensi urbanistici se richiesti A Silvio Rez z onico G iovanniTucci differenza di quel che accade per la detrazione sul risparmio energetico - che prevede la compilazione di apposite schede telematiche sul sito dell'Enea - il 36-50% non prevede particolari procedure. In buona sostanza, per ottenere lo sconto fiscale, basta essere in regola quanto ad assensi e procedure tecnico-burocratiche e richiedere correttamente il bonus compilando gli appositi righi della dichiarazione dei redditi, ivi compresi, per le spese sopportate dal 2011 in poi, i riferimenti catastali dell'immobile, se l'opera non è condominiale. L'unico adempimento formale è il pagamento delle spese con gli appositi bonifici previsti presso banche e poste, che riportino la casuale del versamento (detrazione ex articolo 10-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale o la partita Iva di chi ha eseguito le opere. A volte le banche chiedono obbligatoriamente anche il numero (o i numeri) di fattura, benché non siano requisiti previsti per legge. Il bonifico non è necessario per i pagamenti effettuati a favore delle Pa (per esempio contributi di costruzione o bolli) le ritenute di acconto sui compensi, la detrazione per gli acquisti di case interamente ristrutturate da impresa. Box e lavori ordinari Se la detrazione è per acquisto di posti auto in garage o box di nuova costruzione è necessario - prima di chiedere il bonus - aver ricevuto dall'impresa una dichiarazione che quantifichi l'ammontare delle spese di realizzazione del posto auto, che dovrà includere solo le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, la relazione di conformità, le prestazioni professionali richieste, l'Iva, il bollo i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione. Esclusi il profitto per la vendita, spese di intermediazione, valore dell' area, costi di installazione del cantiere. Dal 4 novembre 2011 è necessaria una dichiarazione sostituiva di atto notorio per le opere che non necessitano di alcun assenso urbanistico (in genere quelle di manutenzione ordinaria), che riporti la data di inizio lavori e l'autocertificazione che i lavori rientrano tra quelli agevolabili: si potrà comunque compilare quando ne sia fatta esplicita richiesta, in caso di controlli. Che cosa conservare Ecco i documenti da conservare e da esibire in fotocopia solo in casi di controlli (sia per il 36-50% sia per il 55-50%, salvo diversamente specificato): • lavori condominiali. Attestazione dell'amministratore della spesa di competenza, del rispetto degli obblighi previsti per la detrazione, della regolarità urbanistica, dell'esistenza di apposita delibera e di conservazione di tutta la documentazione necessaria; • lavori singoli. Abilitazioni comunali, assensi per vincoli; fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese, ricevute degli appositi bonifici bancari o postali di pagamento (escluse per il 55-50% per le imprese e per il 36-50% per l' acquisto di immobili ristrutturati); ricevute del versamento di contributi o oneri urbanistici, nonché della Tosap, ricevute del pagamento dell'Ici dal 1997 al 2011, se dovuta; ogni eventuale altra documentazione urbanistica o impiantistica necessaria ove prescritta (per esempio per l'eliminazione barriere architettoniche); • lavori singoli (casi particolari). Contratti di locazione e comodato con estremi di registrazione, nonché assenso ai lavori del proprietario (se chi chiede la detrazione è in affitto o risiede gratis nell'altrui alloggio, familiari conviventi esclusi). Notifica preliminare alla Asl e alla Dpl (cantieri che richiedano più di 200 uomini-giorno). Sanatoria (per eventuali opere abusive). Autocertificazione di rispetto delle norme per i lavori privi di assensi urbanistici (solo 36-50%). Dichiarazione dell'impresa su quali siano le spese di realizzazione (3650%, acquisto di autorimesse e box nuovi). Ricevuta dell'invio telematico di comunicazione per i lavori iniziati nell'anno precedente (solo per il 55-50%); • documentazione non più necessaria. Attestazione del costo della manodopera in fattura Comunicazione a Pescara prima dell'inizio lavori. Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un tecnico abilitato per le opere di importo superiore a 51.645,69 euro. IL TRABUCCO n°7/2012 - 27 la detrazione sono rispettate (si veda la risoluzione 1/12/2008 n. 457). 3 Sicurezza: i documenti Il regolamento sulla detrazione del 36% (Dm 18 febbraio 1998) richiamato espressamente dal nuovo articolo 16-bis del Testo unico imposte, per disciplinare la detrazione sui lavori in casa richiede il rispetto degli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro e della notifica alla Asl in caso di cantieri che superano i 200 uomini/giorno. Ma non è chiaro quale documentazione il privato deve acquisire. DOMANDE E RISPOSTE 1 Non rileva l'usufrutto Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l'altro l'usufrutto dell'immobile ristrutturato, la detrazione del 36% calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto spetta a ciascuno nella misura del 50% della detrazione, o la detrazione deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell'usufrutto? Restando il tetto massimo di 48mila euro a immobile, la detrazione si gode in rapporto a quanto ciascuno dei due ha 28 - IL TRABUCCO n° 7/2012 pagato, non in rapporto al valore nuda proprietà-usufrutto. 2 Beneficio dopo anni Se un contribuente non gode della detrazione per alcuni anni, pur avendone diritto, e vende l'immobile ad altri, il nuovo acquirente può usufruire della detrazione per le rate non godute? In linea di principio no, perché il primo acquirente non ha versato le spese con il bonifico previsto. Tuttavia, nel caso di acquisto di immobili ristrutturati da impresa, in cui il bonifico non è necessario, la risposta è «sì», se tutte le altre condizioni per Sia per le detrazioni del 3650% che per quelle del 55% la legge impone per determinati lavori sia la presentazione o l'acquisizione d'ufficio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) sia la nomina del coordinatore per la sicurezza lavoro, sia l'eventuale comunicazione alla Asl. Questa documentazione va conservata in un cassetto ed esibita in caso di controlli, pena sia le sanzioni amministrative e penali previste, che la perdita del diritto alle due detrazioni. Ricordiamo a questo proposito che l'articolo 4, comma 31, della legge 92/12 ha ridisegnato le responsabilità del committente rispetto ai dipendenti dell'impresa edile, costringendolo al versamento di stipendi e contributi (salvo rivalsa) se l'appaltatore è fallito, e che l'articolo 14 della legge 35/2012 ha previsto che il Durc sia rilasciato d'ufficio dalla pubblica amministrazione. da Il regime transitorio L'aumento scatta anche in corsa La detrazione sale al 50% sulle fatture ancora da pagare per le opere già avviate Marco Zandonà Martedì 26 giugno è la data di entrata in vigore delle novità ed è lo spartiacque tra le spese sostenute prima, soggette ai vecchi limiti del 36% e al tetto di 48 mila euro, e quelle sostenute dopo, soggette ai ben più ampi limiti massimi del 50% con soglia a 96mila euro L e modifiche introdotte alla disciplina del 36%, dall'articolo 11 del Dl 83/2012 sono in vigore dallo scorso 26 giugno e si applicano, oltre che per tutti gli interventi iniziati importo massimo di 48.000 euro, a 96.000 euro. E si tratta di una a partire da tale data, anche per i e quelle sostenute dopo il 26 giu- bella differenza, perché da un im- lavori in corso, cioè iniziati prima gno, che sono soggette ai ben più porto massimo detraibile di 17.280 del 26 giugno e non ancora termi- ampi limiti massimi del 50% sino euro (detrazione pari a 1.780 euro nati. In questo caso la data di entrata in vigore delle novità rappresenta uno spartiacque tra le spese sostenute anteriormente, soggette ai vecchi limiti del 36%, sino a un per 10 anni), si arriva a un imporIl TETTO Raddoppia anche il limite di spesa agevolato se il bonifico è emesso dopo il decreto sviluppo to di ben 48.000 (detrazione pari a 4.800 per 10 anni). Ai fini della detrazione del 50%, infatti, vale il principio di cassa, IL TRABUCCO n°7/2012 - 29 cioè rileva il momento di paga- di 96.000 euro. In attesa di chiari- sostenute (60.000 ante 26 giugno e mento, con bonifico bancario o po- menti ufficiali da parte dell' agen- 30.000 post 26 giugno), si resta nel stale, delle spese sostenute anche zia delle Entrate sulle modalità di limite massimo che sino al 30 giu- se i lavori sono in corso alla data comportamento per i lavori in cor- gno 2013 è fissato in 96.000. del 26 giugno 2012. Tutti i bonifici so, un esempio è utile a chiarire In sostanza, non può essere adot- emessi a partire da quella data per come calcolare l'importo comples- tata la soluzione indicata dalla interventi di manutenzione e ri- sivamente detraibile. Supponiamo stessa agenzia delle Entrate con la strutturazione edilizia di abitazioni, che al 25 giugno fossero state so- risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 relative pertinenze e parti comuni stenute spese per 60.000 euro, di sulla perdita dei benefici fiscali per condominiali, fruiranno pertanto cui 48.000 detraibili e 12.000 non bonifici di pagamento incompleti. della maggiore detrazione. detraibili. Con la nuova discipli- In particolare, precisa l'ammini- Per gli interventi in corso esegui- na resta ferma l'esclusione della strazione, non sarà possibile poter ti dai privati proprietari, l'importo detrazione dei 12.000, tuttavia, se fruire della detrazione per gli in- detraibile in 10 anni sarà pari alla dal 26 giugno i lavori proseguono terventi di ristrutturazione edilizia, somma del 36% dei bonifici ordi- e vengono nuovamente sostenute qualora il bonifico sia carente dei nati sino al 25 giugno (sino a un spese, pagate con bonifico, per al- dati identificativi delle parti (parti- massimo di 48.000 euro) e del 50% tri 30.000, ben il 50% di tale som- ta Iva o codice fiscale) o non sia dei bonifici ordinati dal 26 giugno ma (cioè 15.000) risulta detraibile. indicata la causale del versamento (sino a 96.000). Ciò anche se al 25 A partire dalla dichiarazione dei (legge 449/97). Resta inteso che la giugno le spese sostenute e paga- redditi 2013, per l'anno di impo- detrazione potrà essere riconosciu- te con bonifico bancario avevano sta 2012, l'importo detraibile in 10 ta, conclude l'agenzia delle Entra- raggiunto i 48.000 euro. Se erano anni sarà pari complessivamente a te, nel caso in cui il contribuente state sostenute spese per importi 32.280 euro (3.280 l'anno), somma proceda alla ripetizione del paga- inferiori, in ogni caso, i bonifici di 17.280 per spese sostenute en- mento all'impresa venditrice con emessi dal 26 giugno 2012 hanno tro il 25 giugno e 15.000 per spese un nuovo bonifico bancario/po- la detrazione del 50 per cento. sostenute dal 26 giugno. Vicever- stale, nel quale siano stati inseriti Viceversa se tali importi erano sa (come conferma la risposta di correttamente tutti i dati richiesti stati già superati occorre distingue- Vieri Ceriani al question time del dalla norma. Lo stesso escamotage re: le spese sostenute per importi 4 luglio), si ritiene non possibi- non vale per gli importi eccedenti i superiori a 48.000 euro sono esclu- le annullare i vecchi bonifici per 48.000 euro ante 26 giugno 2012, se da quelle detraibili, fermo re- 12.000 euro (importo non detraibi- in quanto qui non trattasi di errore stando che se i lavori sono ancora le perché eccedente i 48.000 spe- formale, ma di regole di determi- in corso comunque i bonifici emes- si entro il 25 giugno) e ripetere il nazione dell'importo detraibile che si dopo tale data fruiscono comun- pagamento dopo l'entrata in vigore varia in misura rilevante in base que della maggiore detrazione del delle modifiche, anche se, som- alla data del pagamento. 50%, sino a un importo massimo mando complessivamente le spese 30 - IL TRABUCCO n° 7/2012 da Una via d'uscita sui bonifici «muti» Luca De Stefani L 'aumento della detrazione Irpef dal 36% al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 può indurre alcuni contribuenti a tentare di far rientrare nell'incentivo interventi agevolabili, ma per i quali il pagamento era già stato effettuato con modalità non corrette. In effetti si potrebbe ipotizzare che chi ha pagato con assegno o con bonifico "non parlante" possa rifare un nuovo bonifico bancario/ postale al fornitore, completo dei corretti dati richiesti e concordando con l'impresa le modalità di restituzione dell'importo prima pagato. Ma questo percorso è praticabile? Le Entrate potrebbero accettarlo? Si può partire dall'analisi della risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, che ha trattato il caso dell'acquisto di un box pertinenziale, pagato nel 2011 con un bonifico senza l'indicazione nella causale del riferimento normativo (fino alla fine dello scorso anno articolo l, legge 449/97, da quest'anno articolo 16-bis, Tuir) e del codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario dello stesso (condizioni imposte dall'articolo l, comma 3, Dm 41/1998). Prima dell'entrata in vigore, il primo luglio 2010 (articolo 25, Dl 78/2010), dell'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto del 10% (ridotta al 4% dal 6 luglio 2011) sui bonifici delle ristrutturazioni edilizie, le Entrate avevano chiarito che se nel bonifico non erano presenti la norma agevolativa il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita Iva del beneficiario, l'irregolarità poteva «essere sanata fornendo i predetti dati alla banca» che vengano da lì trasmessi telematicamente alle Entrate (risoluzione 353/E 2008). L'incompletezza dei «dati esposti nel bonifico» poteva essere «colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso», in quanto non venivano «meno le necessarie garanzie circa l'effettuazione del pagamento stesso», né veniva «pregiudicata l'attività di controllo» del fisco (risoluzione 300/E 2008). Dallo luglio 2010 in poi, però, la «non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del Dl 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento». Quindi, le Entrate nella risoluzione del 55/E del 7 giugno 2012 hanno ritenuto «non ulteriormente sostenibile» la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma. Per consentire al contribuente di ottenere lo sconto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 (Unico 2013 o 730 2013), però, le Entrate hanno suggerito di rifare quest'anno il «pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale» con i dati richiesti, consentendo l'applicazione della ritenuta d'acconto e concordando con il fornitore «modalità di restituzione» al contribuente «dell'importo originariamente pagato». Questa procedura potrebbe essere utilizzata anche da chi ha già effettuato, prima del 26 giugno 2012, il pagamento con modalità non corrette. Ma sul punto, sarebbe auspicabile un'indicazione delle Entrate. Questa soluzione, comunque, non sanerebbe la posizione di chi ha effettuato correttamente i bonifici parlanti e, anzi, avvantaggerebbe chi ha sbagliato. IL TRABUCCO n°7/2012 - 31 da Italia Oggi L’Agenzia delle entrate chiarisce i benefici tributari sui lavori alle parti comuni condominiali da All' amministratore Ristrutturazioni, bonus moltiplicati l'onere dei conteggi Il limite dei 48mila euro è riferito a ogni appartamento PAGINA A CURA DI VALERIO ripartizione deliberata M. Zan. in assem- alla detrazione. La risoluzione n. lavori in per anniognuno precedenti. dei 48 iniziati mila euro deÈ stato, infatti, stabilito che se gli appartamenti, da suddividere le spese sostenute in un anno pro con 2013) gli altririguardano compro(ad quota esempio prietari. un intervento iniziato in anni precedenti su ha unarisposto singolasosteunità L’Agenzia immobiliare, si deve nendo che l’art. 35, tenere commaconto, 35nel computo del limite massimo quater, del dl n. 223/2006 (Viscodi spesa ammesso in detrazione Bersani) ha disposto che: sino dal l°al (48.000 euro per il 2012, 25 giugno e 96.000 dalmi26 ottobre 2006, il limiteeuro dei 48 giugno 30 giugno calco2013), la euro esusino cui al è consentito anche delle spese sostenute negli lare la detrazione del 36% deve anni precedenti. Al contrario, se essere La al 25 riferito giugno all’abitazione. 2012 l'intervento circolare dellemesiEntrate n. iniziato nei primi del 2012 era già concluso, è sempre possibile 28/2006, infatti, ha chiarito che fruire della detrazione del 50% quel valore massimo, precedenteper un nuovo intervento eseguito mente riferito alla persona fisica nel 2012 sullo stesso immobile, epurché alla singola unità nell' anno nonimmobiliare si superino (circolare n. 57/1998), deve complessivamente i 96mila euroin-di spese. Con la circolare 15/E del 5 tendersi invece rivolto esclusivamarzo 2003, l'agenziae delle Entrate mente all’immobile va suddiviha fornito, infatti precisazioni proprio sul calcolo nelsulle casoparti in spese relative ai lavori cui nello stesso anno, oltre alla comuni dell’edificio essendo ogesecuzione o prosecuzione di getto di autonome agevolazioni, precedenti interventi, si inizino vanno considerate separatamennuovi lavori agevolati sullo stesso immobile. te. Pertanto, sostiene l’Agenzia, In questo caso , l'Agenzia ha l’interpellante ha diritto a un tetprecisato che la spesa su cui to massimo di spesa di 48 mila calcolare la detrazione, non può euro per i lavori alle parti comuni complessivamente superare il tetto dell’edificio, su cui la massimo stabilito dallacalcolare legge (ora 96mila euro). In sostanza, se si è detrazione, riferito a ogni singola rifatto il bagno e tutti gli impianti abitazione. Ma il beneficio tribudi un appartamento ad aprile 2012, tario, in questo caso, andrà esteso spendendo 40mila euro, è possibile a tutti gli soggetti comproeseguire un altri nuovo interv ento sullo stesso a settembre prietariappartamento delle varie unità abitati2012, fruendo della detrazione del ve. Per godere dell’agevolazione, 50% per un ulteriore importo, sino ricordano le Entrate, devono esa 56mila euro. sere attivate dalopera soggetto interesLa detrazione a prescindere satofatto le procedure previste dal dm dal che lo stesso immobile già fruisce del 36% per i lavori eseguiti 41/1998. nel mese di aprile del medesimo anno. STROPPA blea condominiale, con la soglia alla quota di proprietà come da: so tra i soggetti che hanno diritto I I n caso di lavori sulle parti comuni condominiali già l tetto di 48 mila euro su avviati prima del 26 giugno, cui operare la detrazione in sarà l'amministratore, in sede di determinazione delle spese caso di interventi di ristrutimputabili a ciascun condomino turazione sulle parti comusulla base delle tabelle millesimali, ni di un condominio è riferibile a a fare il conteggio dell'importo ogni singola unitàInimmobiliare. Il detraibile. sostanza, limite, dunque, vale per ognuno l'amministratore nella certificazione rilasciata ai condomini tener degli appartamenti di cuideve si comcontolodel momento del pagamento pone stabile. E’ quanto stabilidei bonifici. Quelli emessi dopo il sce l’Agenzia delle entrate con la 26 giugno (data di innalzamento risoluzione 19 del gennaio dal 36 al n. 50% della25detrazione 2008. contribuente, fiscale)Una fruiranno della propriemaggiore detrazione sino diverse a un massimo taria con quote di più di 96mila euro (tetto riferito unità abitative situate nello stesso a ciascuna unità immobiliare). edificio, riteneva di poter detrarre Un'ipotesi particolare è quella ilin36% per cui delle nel spese 2013 sostenute proseguiranno illavori miglioramento coiniziati nel delle 2012. aree In questo caso, anche con i nuovi limiti muni dello stabile (facciata, cor-di detrazione si applica la regola tile, loggia-terrazza) in relazione prevista per la prosecuzione di 206/2007 ha poi ritenuto che le ■ IL TRABUCCO n° 1/2008 - 11 32 - IL TRABUCCO n° 7/2012 da I lavori «verdi» Il 55 per cento è ai tempi supplementari Fino a dicembre sconto più alto per chi isola l'abitazione ma è meglio raffrontare subito i due incentivi I l decreto sviluppo (Dl 83/2012) allunga la vita al bonus per il risparmio energetico, ma solo per il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2013 e in forma ridotta (cala infatti al 50%). Da luglio 2013 cesserà, salvo ripensamenti, e ci si dovrà accontentare del bonus sulle ristrutturazioni al 36 per cento. Fino al 31 dicembre di quest' anno, però, l'agevolazione continua a essere del 55% ed è bene quindi, fare due conti, considerato anche che la proroga lascia intoccati per l'anno prossimo i tetti massimi di detrazione, con la conseguenza che cresce invece l'ammontare delle spese detraibili (si veda nel dettaglio il grafico). Fin da subito, comunque, la detrazione sul risparmio energetico trova una temibile concorrente in quella sul recupero, ascesa al 50% dal 26 giugno 2012, con la conseguenza che è più facile che i proprietari di immobili residenziali scelgano quest'ultima, che necessita di meno adempimenti tecnico-burocratici (con i costi conseguenti) e non è vincolata a particolari tipi di opere. Quando conviene il 55% Il bonus sul risparmio continua (e continuerà anche l'anno prossimo) a essere preferito rispetto al nuovo 50% sulle ristrutturazioni in almeno tre situazioni: Silvio Rezzonico Giovanni Tucci • quando i lavori sono eseguiti su un immobile non abitativo o da una società di capitali. Infatti la detrazione del 55-50% si applica agli immobili posseduti sia da contribuenti soggetti all'Irpef che all'Ires; • quando, per sostituire infissi, coibentare le pareti, installare pannelli solari termici si spende più di 96mila euro. Infatti il tetto di spesa detraibile è maggiore; • quando si fanno, contemporaneamente, opere che godono della detrazione sul risparmio energetico e altre che godono della detrazione sulle ristrutturazioni, e la spesa totale supera i 96mila euro. Poiché le due detrazioni si possono ottenere contemporaneamente (purché non per le stesse opere) anche in questo caso si hanno maggiori benefici fiscali, perché si sommano due diversi tetti di spesa detraibile. A rinfocolare la concorrenza tra le due agevolazioni è stato sempre il decreto sviluppo, cancellando, con effetto retroattivo, l'inapplicabilità per tutto il 2012 del 36-50% per le opere di risparmio energetico. Poiché però restavano agevolati tutti i lavori, dalla manutenzione straordinaria in su, nei fatti il divieto operava solo peri pochi tipi di opere di risparmio energetico ricadenti nella manutenzione ordinaria nei singoli appartamenti. Ora che questo limite è caduto, resta incerto quali siano i requisiti che deve avere un'opera di manutenzione ordinaria per portare a un risparmio energetico effettivo e per essere così agevolabile dal nuovo 50% sul recupero. Il decreto parla di «conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia», ma le norme non aiutano (salvo che per la sostituzione di una caldaia, da rimpiazzare con un modello con certe caratteristiche di rendimento termico, tipiche però di quasi tutte quelle in vendita). Una vecchia circolare delle Entrate (24 febbraio 1998 n. 57, punto 34) fa cenno ai requisiti prescritti all'ancor più datato decreto Industria 15 febbraio 1992. Il dibattito resta però "di scuola", sia perché è raro il caso che si eseguano lavori di manutenzione ordinaria di risparmio energetico, sia perché i materiali e gli apparecchi attualmente in vendita (pannelli coibentanti, finestre con doppi e tripli vetri, caldaie, pannelli solari termici) raggiungono quasi tutti le prestazioni richieste dalla detrazione del 55% e quindi, a maggior ragione, saranno agevolabili. La procedura Negli anni la detrazione del 55% ha perso una parte degli adempimenti prima previsti ed IL TRABUCCO n°7/2012 - 33 è diventata più facile da ottenere. Per la sostituzione di infissi è ormai sufficiente che il contribuente, anche senza l'aiuto di un tecnico, compili online sul sito dell'Enea la scheda informativa F, riportando i dati forniti dalla ditta costruttrice della finestra o della porta. Identico discorso vale per i pannelli solari termici. Anche la sostituzione di caldaie con modelli a condensazione ha perso per strada la necessità di redigere l'attestato di qualificazione energetica (una sorta di certificazione energetica, valida solo a questo scopo) ed è quindi più semplice. L'unica complicazione burocratica sopravvenuta è stata la necessità di inviare alle Entrate , in caso di proseguimento dei lavori in più anni fiscali, una comunicazione telematica. 34 - IL TRABUCCO n° 7/2012 LE RISPOSTE Rinnovabili: quali premi Coibentare il sottotetto I pannelli solari fotovoltaici e gli impianti eolici godono di agevolazioni apposite, non cumulabili né con il 36,50% né con il 55%. Quanto alle altre fonti rinnovabili (per esempio il mini-idroelettrico o le caldaie a biomasse) possono godere del 55% solo nell'ambito di opere di riqualificazione globale dell'edificio nel suo complesso (comma 344, articolo 1, legge 296/2006). Per quanto attiene alle caldaie a biomassa, il Dm 26 gennaio 2010 ha dettato con precisione i loro requisiti, anche qualora a funzionare a biomasse sia un impianto di teleriscaldamento. La detrazione del 55% consente la coibentazione suIle falde del tetto solo se il sottotetto è già abitabile e riscaldato, non se lo diventa dopo i lavori. Viceversa in un sottotetto non abitabile è agevolata la coibentazione che isola i locali sottostanti, per esempio con la posa dei pannelli sul pavimento del sottotetto stesso. Gli ampliamenti sono esclusi dalle detrazioni fiscali. Tuttavia non è considerato ampliamento la trasformazione di un sottotetto in residenza, ai sensi delle leggi regionali che la agevolano purché non divenga un'unità abitativa autonoma. La detrazione del 55% premia espressamente i pannelli solari termici e gli impianti geotermici a bassa entalpia. E le altre fonti rinnovabili di energia? La detrazione sul risparmio energetico per le coibentazioni è relativa a immobili esistenti e solo se si racchiudono locali riscaldati. Allora l'isolamento di un sottotetto è possibile? da Sono agevolati anche gli enti e le società I l decreto sviluppo (Dl 83/2012) non ha modificato in alcun modo i requisiti della detrazione del 55% (50% per i primi sei mesi del 2013) . Riepiloghiamoli, quindi, in sintesi. • I beneficiari. Tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. Sono ammessi all'agevolazione, oltre alle persone fisiche e agli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. • Il perimetro. Sono ammessi a beneficiare della detrazioni tutti i tipi di immobili esistenti, escluse le nuove costruzioni e gli ampliamenti che siano ad uso di privati cittadini o comunque beni strumentali per l'esercizio dell'attività di società e imprese. Alcune Risoluzioni delle Entrate hanno escluso gli immobili ristrutturati e poi rivenduti (immobili-merce) e quelli offerti in locazione dalle imprese (quindi oggetto dell'attività esercitata). • Le opere. Per la riqualificazione energetica globale dell'edificio, vanno raggiunti determinati valori annui stimati di consumo. Essi dipendono dal rapporto superficie/volume dell'edificio nonché dalla zona climatica attribuita al comune. I parametri sono fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 marzo 2008. Per ottenere questo obiettivo occorre, in genere, eseguire diverse opere combinate, dalla modernizzazione dell'impian- to termico alle coibentazioni delle pareti e alla sostituzione delle finestre. Tutto l'edificio deve "consumare meno", non solo un singolo appartamento. Per la coibentazione di tetti, pareti e pavimenti, occorre ottemperare a requisiti di "trasmittanza termica" (unità di misura dell'isolamento), stabiliti sempre dal decreto 11 marzo 2008. Essi cambiano a seconda della zona climatica del comune. Lo scopo di ridurre la trasmittanza si raggiunge in genere foderando all'interno pavimenti, pareti o soffitti con dei pannelli che conducono male il calore, ma ci sono anche altre soluzioni. Per esempio, si può coprire la casa con un simile "cappotto termico" all'esterno, una soluzione molto più efficace. Oppure si possono insufflare nelle pareti materiali coibentanti. La coibentazione deve racchiudere locali riscaldati. Per la sostituzione di finestre e porte, sia gli infissi sia gli eventuali vetri debbono raggiungere certe prestazioni di "trasmittanza termica" legati alla zona climatica. È possibile sostituire anche un solo infisso in un appartamento. Nel caso di finestre e controfinestre, vetrate e lucernari si tratterà quantomeno di strutture dotate di doppi vetri che racchiudono locali riscaldati e li proteggono dal freddo proveniente dall'esterno o da altri locali non riscaldati. Agevolata anche l'installazione di pannelli solari termici che servono a produrre acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e scuole. I pannelli e i bollitori devono avere garanzia di almeno cinque anni e gli accessori e i componenti di due anni. Devono essere conformi alle norme UNI EN 12975-12976 oppure EN 12975-12976 (o infine UNI per quelli in autocostruzione). Se producono sia energia elettrica sia termica, solo le spese relative a quella termica sono detraibili (stimabili in percentuale). Per la sostituzione di caldaie con modelli a condensazione, l'impianto deve avere un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica sul bruciatore e la pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti questi dispositivi, che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta, sono comunque normalmente da prevedere, in caso di installazione di caldaie a condensazione. Occorre anche installare valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. Si tratta di manopole graduate con cui si regola, ai gradi impostati, la temperatura di una stanza. La sostituzione di caldaie con impianti geotermici dotati di pompe di calore è una tecnologia ancora poco diffusa, raramente sfruttata per gli immobili non di nuova costruzione, perché prevede scavi nel terreno e la sostituzione pressoché totale delle tubature. La sostituzione di boiler per l'acqua calda sanitaria con modelli a pompa di calore è un intervento che è stato agevolato, per il solo anno 2012, dal cosiddetto" decreto salva Italia",ed è quindi una novità. 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