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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.1.7 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Altri Finanziamenti –
Sov Crescita Plus
SOV CRESCITA PLUS
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena
N° verde 800 41 41 41
(e.mail [email protected] / www.mps.it )
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
e.mail
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data
Firma per avvenuta ricezione
CHE COS’È LA “SOV CRESCITA PLUS”
Si tratta di un finanziamento chirografario a breve termine assistito da covenant, destinato alle piccole e medie imprese ed
agli enti (esclusa la Pubblica Amministrazione), finalizzato a sostenere le necessità finanziarie derivanti dalla gestione
aziendale.
Non possono beneficiare del presente finanziamento le imprese di costruzione e le aziende che svolgono attività finanziarie
ed immobiliari.
Covenant obbligatoria
La parte finanziata si impegna contrattualmente, entro i termini di durata del finanziamento, a far affluire alla Banca flussi
finanziari in entrata connessi all’ attività di vendita e/o alla riscossione dei crediti (commerciali e non); a titolo
esemplificativo e non esaustivo, fatture Italia/estero con incasso precanalizzato, ricevute sbf, cambiali, eccetera. L’importo
complessivo di tali flussi finanziari dovrà risultare pari ad almeno il 150% dell’importo del finanziamento.
Garanzie:
Potrà essere acquisita qualsiasi tipo di garanzia reale, personale, bancaria, associativa e assicurativa ritenuta idonea dalla
Banca per il presidio del rischio.
Si specifica che la Banca opera con il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art 2
comma 100, lettera a); il cliente può richiedere l’intervento del Fondo con relativa valutazione da parte di MCC
dell’ammissibilità all’intervento di garanzia.
TIPO DI FINANZIAMENTO E SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del
parametro di indicizzazione fissato nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del
cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o
previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali
oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
6,76%
Finanziamento di Eur 100.000,00 - durata 17 mesi - erogazione in data 02/01/15 - rimborso mensile di soli interessi per i
primi 3 mesi e con rimborso di capitale (quota costante) e di interessi per i successivi 14 mesi - commissioni di pratica 1,50% commissioni di gestione 0,25% - tasso di interesse nominale annuo 4,423% (Euribor 6 mesi 0,173% rilevato il 24/12/14 +
spread 4,25%).
VOCI
COSTI
Importo finanziabile
Minimo € 100.000,00
Massimo € 1.000.000,00
Durata
17 mesi
Tasso di interesse nominale annuo
TASSO VARIABILE
Il tasso varia all’inizio di ogni semestre solare in base
alla periodicità di rimborso ed è pari alla somma
aritmetica delle seguenti misure:
- parametro di indicizzazione
- spread (misura fissa annua)
TASSI
Il parametro di indicizzazione sarà rilevato dai dati
pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro
quotidiano finanziario equipollente.
Parametro di indicizzazione
Euribor 6 mesi, base 360, rilevato il quarto giorno
lavorativo antecedente il 1° gennaio (per le rate
scadenti nel primo semestre) e il 1° luglio (per le rate
scadenti nel secondo semestre).
Spread
Massimo 4,25%
Tasso di interesse di preammortamento
Il tasso è calcolato con le medesime modalità adottate
per la determinazione del tasso di interesse nominale
annuo, come sopra esplicitato.
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Tasso di mora
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COSTI
Commissioni di pratica
Massimo 1,50%
finanziamento
Commissioni di gestione
0,25% dell’ importo nominale del finanziamento,
minimo € 250,00
Proroghe e riduzioni di ammortamento
Accollo (Subingressi nel finanziamento)
SPESE
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Maggiorazione di massimo 3 punti percentuali del
tasso nominale annuo contrattualmente convenuto.
VOCI
PIANODI
AMMORTAMENTO
13 Luglio 2015
Spese per conteggio debito residuo
dell’importo
nominale
del
€ 104,00
€ 78,00
€ 26,00
Importo che verrà percepito solo se l’estinzione,
parziale o totale, non avvenga entro la scadenza della
rata in corso di ammortamento
Spese per certificazione interessi
Duplicato di quietanza
Spese per certificazione sussistenza credito
Spese per copia piano di ammortamento
Spese per invio lettera di sollecito
€ 8,00
€ 8,00
€ 52,00
€ 6,00
€ 5,00
Spese amministrative invio rata
€ 2,50 (esente qualora l’invio avvenga con strumenti
di comunicazione telematica)
Spese invio comunicazioni
Esente
•
•
Modalità di rimborso
Nei primi 3 mesi:
pagamento di soli interessi corrisposti con
rate mensili posticipate.
Nei successivi 14 mesi (quarto, quinto, sesto,
settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo,
dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo,
quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo):
pagamento di rate composte da quota
capitale costante e quota interessi, da
corrispondersi con periodicità mensile
posticipata.
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Il piano di rimborso è preceduto da una rata di
preammortamento tecnico di soli interessi, calcolata
allo stesso tasso applicato durante il periodo di
rimborso.
Tale rata decorre dalla data in cui è stata effettuata
l’erogazione del finanziamento fino alla data
dell’inizio del rimborso, che inizierà il 1° giorno del
mese immediatamente successivo a quello nel quale è
avvenuta l’erogazione.
Preammortamento tecnico
Periodicità delle rate
Mensile: ultimo giorno del mese
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
24/12/2014
Valore Euribor 6 mesi base 360
0,173%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato
allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
Interesse applicato
4,423%
Durata del
Finanziamento (mesi)
17
Importo della prima rata comprensiva di capitale
e di interessi per € 100.000,00 di capitale
€ 7.511,44
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di
mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.mps.it .
SERVIZI ACCESSORI
Può essere proposta dalla banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate.
Le condizioni e le norme contrattuali che regolano il suddetto servizio sono riportate nel foglio informativo a disposizione
della clientela.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Compenso di mediazione
Rilevabile dal Foglio Informativo del Contratto di Mediazione Creditizia che il
Collocatore stesso è tenuto a mettere a disposizione del Cliente in
ottemperanza alle Disposizioni in Materia di Trasparenza (Provvedimento
UIC del 29 aprile 2005).
Imposta sostitutiva: DPR 601/1973: non dovuta in quanto il finanziamento non eccede i 18 mesi ai sensi dell’art. 15 e ss.
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Imposta di bollo: non dovuta nell’ipotesi in cui il finanziamento sia regolato su un conto corrente presso la medesima banca
erogatrice (l’imposta di bollo sull’estratto conto è sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta sui contratti regolati sul conto
corrente stesso ai sensi della nota 3-ter all’art. 13 c. 2-bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Imposta di registro: essendo l’atto redatto in forma di corrispondenza, è dovuta solo in caso d’uso ai sensi dell’ art. 1 della
Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
La parte finanziata potrà, nel rispetto della normativa vigente, restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale
finanziato. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, non è prevista l’applicazione di
penali.
L’eventuale estinzione anticipata totale o parziale dovrà avvenire in ogni caso a condizione che ne sia fatta richiesta scritta
con un preavviso di almeno 10 giorni.
Per il conteggio degli interessi dovuti verrà utilizzato il tasso applicato al finanziamento nel periodo in corso al momento
di esercizio dell’estinzione anticipata.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il giorno del rimborso definitivo del finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Lippo Memmi, 14 - Cap. 53100 - Siena, che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5,
sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi in funzione della loro specializzazione
sulla materia bancaria e finanziaria:
• Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128 - bis del d.lgs.
385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (attivabile solo dal cliente);
• Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le
modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web
www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra
indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché specializzati in materia bancaria/finanziaria.
LEGENDA
Accollo
Compenso di mediazione
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito
residuo al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a
pagare all’intermediario, cioè si “accolla” il debito residuo.
Costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, in possesso di un valido
accordo di collaborazione con il Gruppo Montepaschi, e sostenuta dal cliente
in via diretta.
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Covenant
Imposta sostitutiva
Parametro di indicizzazione (per i mutui a
tasso variabile) / Parametro di riferimento
(per i mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Quota capitale
Quota interessi
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
13 Luglio 2015
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Si tratta di pattuizioni, da inserire nel contratto di finanziamento, idonee a
vincolare l'azienda ad una gestione virtuosa che consenta la regolare dismissione
del finanziamento. Vincoli di questo tipo possono essere, ad esempio, limiti alla
distribuzione di dividendi, alla dismissione di determinati cespiti patrimoniali,
obblighi al rispetto di determinati livelli di indebitamento, eccetera.
Nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi sostituisce le imposte
indirette (registro, ipotecaria, catastale e bollo) e viene applicata con aliquote
diverse (0,25% o 2%) sull'importo finanziato.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel
contratto.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di
interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata, imposte, costi di perizia, spese di assicurazione
obbligatorie. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM della relativa categoria di operazioni, aumentarlo di un
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza
tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere
superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla
banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di
cui alla lettera (a)”.
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