Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 48903735 [email protected] – www.coisp.it T.A.R. REGIONE LAZIO Sentenza 3758 12 febbraio 2009 Nessuna verifica per il poliziotto riammesso in servizio T.A.R. PER IL LAZIO SEZIONE I° TER 23 aprile 2009 TAR Lazio (..) Nessuna verifica per il poliziotto riammesso in servizio. Illegittimi gli accertamenti attitudinali dei dipendenti in assenza di valida giustificazione. I dipendenti pubblici, destituiti e successivamente riammessi in servizio, non possono essere sottoposti a visite attitudinali in assenza di specifiche circostanze che abbiano fatto emergere la necessità di procedere ad una nuova valutazione della loro idoneità psico-fisica e attitudinale. Nessuna verifica per il poliziotto riammesso in servizio Scritto da Tar Lazio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima ter, sentenza n. 3758/2009 Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: ---ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. x/2003 proposto da A, rappresentato e difeso dall’Avv. --CONTRO Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., n.c.; per l’annullamento previa sospensione del provvedimento del 10.9.2003, notificato il 31.10.2003, con il quale il Capo della Polizia Direttore Generale della P.S. ha decretato la cessazione del ricorrente dal servizio nell’Amministrazione della P.S. a decorrere dall’11.9.2003 poiché dichiarato non idoneo in attitudine ai servizi di Polizia e carente, quindi, di uno dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, della l. n. 121 del 1981>; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta nella pubblica udienza del 12.2.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale; Fatto e diritto o Regionale del Lazio Nessuna verifica per il poliziotto riammesso in servizio Il A è appartenente all’Amministrazione della P.S. in qualità di Assistente capo. In data 5.4.2001 è stato destituito a decorrere dal 14.4.2001 ai sensidegli artt. 7, nn. 1 e 6, del DPR n. 737 del 1981[1]. In data 5.7.2001 è intervenuto altro provvedimento di destituzione disciplinare. Poiché i predetti provvedimenti sono stati impugnati da parte del ricorrente e sospesi in sede cautelare, il primo dal Tar del Lazio ed il secondo dal Consiglio di Stato, con decreto del 26.8.2003 il A è stato riammesso in servizio ed è stata disposto il suo invio a visita al fine di accertarne la permanenza dei requisiti attitudinali e psico-fisici al servizio di istituto. Con decreto del Capo della Polizia del 10. 9. 2003 è stata disposta la sua cessazione dal servizio a decorrere dall’11.9.2003 per accertata inidoneità attitudinale ai servizio di Polizia. Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto: 1) Errore nei presupposti di fatto e di diritto; mancanza di motivazione; eccesso di potere e violazione di legge. In data 21 e 29.1.2009 l’interessato ha depositato documenti e memoria. Con ord. n. 6585 del 15.4.2003 il Collegio ha accolto la domanda incidentale di sospensione. L’ordinanza cautelare è stata confermata in appello (cfr., Cons. Stato, IV, n. 2712 dell’8.6.2004). Il ricorso è fondato. Con il motivo di ricorso l’interessato sostiene, essenzialmente che il DM n. 198 del 2003 non si applicherebbe nei confronti di chi è già inserito nei ruoli del personale della Polizia di Stato ma soltanto per coloro che si accingono ad accedere nei ruoli del personale della medesima e che la determinazione dell’Amministrazione di sottoporlo a visita attitudinale sarebbe sprovvista di congrua motivazione. In linea generale, la Sezione si è già pronunciata sul potere della p.a. di risottoporre a visita attitudinale il dipendente in precedenza destituito. In particolare, è stato affermato che (cfr., Tar Lazio, Roma, I-ter, n. 6498 del 9.7.2008). La giurisprudenza ha, altresì, puntualizzato che l’Amministrazione è abilitata ad accertare l’idoneità (fisica, psichica ed attitudinale) del dipendente nelle ipotesi ivi contemplate fra le quali è prevista quella correlata a "specifiche circostanze rilevate d’Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio". Anche la Sezione si è pronunciata più volte sulle "specifiche circostanze rilevate d'ufficio", che permettono alla p.a. di riverificare l'idoneità psico-fisica (e, successivamente, attitudinale) del proprio dipendente (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 6 marzo 2007, n. 2173). In definitiva, il principio generale e il potere di disporre i nuovi accertamenti devono trovare dei temperamenti in relazione ai diversi aspetti fattuali della vicenda in esame. Nel caso che ne occupa – già - il Consiglio di Stato, in sede cautelare, (cfr., cit. IV, n. 2712 dell’8.6.2004) ha chiarito che l’Amministrazione può durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali ma .. Il Collegio condivide integralmente tale impostazione e, pertanto, ritiene illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, che ha, con il provvedimento impugnato, disposto l’invio a nuova visita del A, non risultando dagli atti del procedimento alcun elemento che potesse ragionevolmente indurre l’Amministrazione a dubitare della permanenza dei prescritti requisiti attitudinali e dovendosi, al riguardo, considerare che, per effetto della sospensione cautelare di entrambi i provvedimenti di destituzione, il periodo complessivo di allontanamento dal servizio era stato relativamente breve. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati. 2 o Regionale del Lazio Nessuna verifica per il poliziotto riammesso in servizio Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.2.2009. PRESIDENTE ---NOTE: [1] L’art. 7, n. 1 e 6, D. P. R. n. 737/1981("Sanzioni disciplinari per il personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") è il seguente: La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell’appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. 1. La destituzione è inflitta per atti che rivelino mancanza di senso dell’onore o del senso morale. 6. La destituzione è inflitta per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari. 3