FIDS COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO G.S. N° 74/2013 Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano ” svoltasi a Rimini – padiglione bianco in data 10 luglio 2013; Rilevato dalla suddetta relazione che nel corso della competizione Choreographic dance Open classe A P.G. il giudice Ferraro Sara ha votato il gruppo contrassegnato con il n. 283, sebbene tale gruppo non avesse eseguito la performance sul palco; Rilevato inoltre che che i gruppi contrassegnati con i nn.: 194 shakira Asa FlaminiaStreet Dance, 249 la bella e la bestia Asa Te.Co. Dance, 270 Dirty Boogie Asa Semplicemente Danza, 359 Alla scoperta dell’antico Egitto Asa Quick Dance 2, 367 La Famiglia Adams Asa Emozioni Latine, rispettivamente settimo, sesto, terzo, quinto e quarto classificato nella finale disciplina Show Dance – Open Classe A Gruppo Danza; 224 Skrilley Asa Dimensione Latina, 253 Moowalker Asa Acquaviva Danze, 378 il bene e il male Asa Fantasy Dance rispettivamente terzo quarto e secondo classificato nella finale disciplina Show Dance Open Classe A P.G., n.239 Incastro Latino, Asa Emozioni Latine quarto classificato nella finale disciplina Choreographic Dance – Open Classe A- G.G.; n. 286 e 373 rispettivamente nono e decimo classificato nella finale disciplina Show Dance Open Classe B – P.G,.n 360 More Than Friends Asa M.Dance quinto classificato nella finale della disciplina Synchro Modern open classe B gruppo; n 291 decimo classificato nella finale disciplina Choreographic Dance Open Classe B - P.G.., 281 style Asa Dimensione Latina quarto classificato nella finale disciplina Choreographic Dance Open Classe A – P.G, nel corso della finale hanno effettuato fuori programma, con ciò violando quanto previsto dall’art.1.18 del RASF; Rilevato che nella finale della disciplina Synchro latin open grande gruppo, quello contrassegnato con il n. 203 denominato latin mix ( Asa Dancenergy) ha eseguito la propria performance con un numero di 15 atleti, anziché con il numero minimo di 16 elementi; che nella disciplina Synchro modern open classe B gruppo, quello contrassegnato con il numero 236 appartenente all’Asa Academy of movement libellula dance ha eseguito la propria performance con un numero di 7 atleti anziché con il numero minimo di 8 elementi; entrambi i gruppi hanno così violato la normativa dettata all’art. 8.2 del vigente Rasf danze artistiche Rilevato inoltre che, nella finale della disciplina Synchro modern – open Classe A piccolo gruppo, il gruppo contrassegnato con il n. 207 denominato Dance Hall Asa Dimensione Latina ha eseguito la propria performance con gli stessi atleti componenti il gruppo n. 375 Mi cosita della disciplina Synchro modern – open classe B- P.G. con ciò violando quanto previsto dall’art. 8.5 lettera d) del Rasf comparto Danze Artistiche. Rilevato infine che il gruppo n 359 alla scoperta dell’antico egitto – Asa Quick dance 2 nell’eseguire la propria performance usando del borotalco ha sporcato la pista creando ritardo alla competizione per consentire agli addetti di ripulire il palco, con ciò violando quanto previsto dall’art. 11.24 lett. h) del Rasf vigente per le danze artistiche Considerato che le condotte sopra riportate comportano la violazione disciplinare ascrivibile alle Asa di appartenenza ed ai loro presidenti ai sensi dell’ art 1 e 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Fids, e dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni; Preso atto dei principi fondamentali degli statuti emanati dal CONI, tra cui il principio di giustizia sportiva, con riferimento agli effetti della decisione di giustizia sportiva, dove all’art. 15.3 recita: “qualsiasi decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull’attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa”; ritenuto che il comportamento posto in essere dal giudice Ferraro Sara comporta la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Fids, dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impongono il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell’esercizio di ogni prestazione riferibile all’attività sportiva, nonché violazione dell’art. 1.19.3, quarto cpv, quinto punto, del RASF, che impone al giudice di gara di svolgere il proprio compito con perizia ed attenzione, accertandosi, in ogni fase, di aver votato il numero di concorrenti richiesti e di votare gli atleti in base alla performance ed ai canoni previsti dai criteri di valutazione in uso; DELIBERA Di riformare le classifiche finali delle discipline: Show Dance Open Classe A gruppo Danza, con esclusione dei gruppi n. 194, 249, 270, 359 e 367 dalla classifica finale della competizione; Show Dance Open Classe A Piccolo gruppo con esclusione del gruppo 224, 253 e 378 dalla classifica finale della competizione; Choreographic Dance Open Classe A grande gruppo con esclusione dei gruppi 239 dalla classifica finale della competizione; Show Dance Open Classe B piccolo gruppo con esclusione dei gruppi 286 e 373 dalla classifica finale della competizione; Synchro Modern Open Classe B Gruppo, con l’esclusione del gruppo 360 dalla classifica finale della competizione; Choreographic Dance Open Classe B Piccolo Gruppo con esclusione del gruppo 291 dalla classifica finale della competizione; Choreographic Dance Open Classe A Piccolo Gruppo con esclusione del gruppo 281 dalla classifica finale della competizione; Di infliggere alla tesserata Ferraro Sara la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi due; Di infliggere la sanzione dell’ammonizione nei confronti dei presidenti delle Asa Dancenergy (Pineto Barbara), Academy of movement libellula dance (Molinari Raffaele), Quick dance 2 (Paoletti Luigi) Di estromettere dalla classifica finale della disciplina Synchro Modern Open Classe A Piccolo Gruppo, quello contrassegnato con il n. 207 e denominato Dance Hall appartenente all’Asa Dimensione Latina e così di riformare la conseguente classifica. Il Giudice Sportivo, dispone a cura delle ASA per le quali gli atleti che hanno subito la sanzione di cui al presente provvedimento sono tesserati, la restituzione delle medaglie e degli attestati entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale. La mancata ottemperanza di tale disposizione costituisce violazione disciplinare a carico dell’ASA stessa. Rimini 11 luglio 2013 Il Segretario Paola Gatta Il Giudice Sportivo Avv. Vincenzo Annibale Larocca Il Giudice Sportivo Vicario Avv. Luigi Caravita