FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 74/2013
Esaminata
la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione
denominata: “Campionato Italiano ” svoltasi a Rimini – padiglione
bianco in data 10 luglio 2013;
Rilevato
dalla suddetta relazione che nel corso della competizione
Choreographic dance Open classe A P.G. il giudice Ferraro Sara ha
votato il gruppo contrassegnato con il n. 283, sebbene tale gruppo
non avesse eseguito la performance sul palco;
Rilevato
inoltre che che i gruppi contrassegnati con i nn.: 194 shakira Asa
FlaminiaStreet Dance, 249 la bella e la bestia Asa Te.Co. Dance,
270 Dirty Boogie Asa Semplicemente Danza, 359 Alla scoperta
dell’antico Egitto Asa Quick Dance 2, 367 La Famiglia Adams Asa
Emozioni Latine, rispettivamente settimo, sesto, terzo, quinto e
quarto classificato nella finale disciplina Show Dance – Open Classe
A Gruppo Danza; 224 Skrilley Asa Dimensione Latina, 253
Moowalker Asa Acquaviva Danze, 378 il bene e il male Asa Fantasy
Dance rispettivamente terzo quarto e secondo classificato nella
finale disciplina Show Dance Open Classe A P.G., n.239 Incastro
Latino, Asa Emozioni Latine quarto classificato nella finale disciplina
Choreographic Dance – Open Classe A- G.G.; n. 286 e 373
rispettivamente nono e decimo classificato nella finale disciplina
Show Dance Open Classe B – P.G,.n 360 More Than Friends Asa
M.Dance quinto classificato nella finale della disciplina Synchro
Modern open classe B gruppo; n 291 decimo classificato nella finale
disciplina Choreographic Dance Open Classe B - P.G.., 281 style
Asa Dimensione Latina quarto classificato nella finale disciplina
Choreographic Dance Open Classe A – P.G, nel corso della finale
hanno effettuato fuori programma, con ciò violando quanto previsto
dall’art.1.18 del RASF;
Rilevato
che nella finale della disciplina Synchro latin open grande gruppo,
quello contrassegnato con il n. 203 denominato latin mix ( Asa
Dancenergy) ha eseguito la propria performance con un numero di
15 atleti, anziché con il numero minimo di 16 elementi; che nella
disciplina Synchro modern
open classe B gruppo, quello
contrassegnato con il numero 236 appartenente all’Asa Academy of
movement libellula dance ha eseguito la propria performance con un
numero di 7 atleti anziché con il numero minimo di 8 elementi;
entrambi i gruppi hanno così violato la normativa dettata all’art. 8.2
del vigente Rasf danze artistiche
Rilevato
inoltre che, nella finale della disciplina Synchro modern – open
Classe A piccolo gruppo, il gruppo contrassegnato con il n. 207
denominato Dance Hall Asa Dimensione Latina ha eseguito la
propria performance con gli stessi atleti componenti il gruppo n. 375
Mi cosita della disciplina Synchro modern – open classe B- P.G. con
ciò violando quanto previsto dall’art. 8.5 lettera d) del Rasf comparto
Danze Artistiche.
Rilevato
infine che il gruppo n 359 alla scoperta dell’antico egitto – Asa Quick
dance 2 nell’eseguire la propria performance usando del borotalco
ha sporcato la pista creando ritardo alla competizione per consentire
agli addetti di ripulire il palco, con ciò violando quanto previsto
dall’art. 11.24 lett. h) del Rasf vigente per le danze artistiche
Considerato
che le condotte sopra riportate comportano la violazione disciplinare
ascrivibile alle Asa di appartenenza ed ai loro presidenti ai sensi dell’
art 1 e 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Fids, e dell’art. 2 del
Codice di comportamento sportivo del Coni;
Preso atto
dei principi fondamentali degli statuti emanati dal CONI, tra cui il
principio di giustizia sportiva, con riferimento agli effetti della
decisione di giustizia sportiva, dove all’art. 15.3 recita: “qualsiasi
decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione
di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti
sull’attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun
effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto
di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa”;
ritenuto
che il comportamento posto in essere dal giudice Ferraro Sara
comporta la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Fids,
dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impongono il
rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell’esercizio di ogni
prestazione riferibile all’attività sportiva, nonché violazione dell’art.
1.19.3, quarto cpv, quinto punto, del RASF, che impone al giudice di
gara di svolgere il proprio compito con perizia ed attenzione,
accertandosi, in ogni fase, di aver votato il numero di concorrenti
richiesti e di votare gli atleti in base alla performance ed ai canoni
previsti dai criteri di valutazione in uso;
DELIBERA
Di riformare le classifiche finali delle discipline:
Show Dance Open Classe A gruppo Danza, con esclusione dei gruppi n. 194, 249, 270, 359 e
367 dalla classifica finale della competizione;
Show Dance Open Classe A Piccolo gruppo con esclusione del gruppo 224, 253 e 378 dalla
classifica finale della competizione;
Choreographic Dance Open Classe A grande gruppo con esclusione dei gruppi 239 dalla
classifica finale della competizione;
Show Dance Open Classe B piccolo gruppo con esclusione dei gruppi 286 e 373 dalla
classifica finale della competizione;
Synchro Modern Open Classe B Gruppo, con l’esclusione del gruppo 360 dalla classifica finale
della competizione;
Choreographic Dance Open Classe B Piccolo Gruppo con esclusione del gruppo 291 dalla
classifica finale della competizione;
Choreographic Dance Open Classe A Piccolo Gruppo con esclusione del gruppo 281 dalla
classifica finale della competizione;
Di infliggere alla tesserata Ferraro Sara la sanzione della squalifica da ogni attività federale per
mesi due;
Di infliggere la sanzione dell’ammonizione nei confronti dei presidenti delle Asa Dancenergy
(Pineto Barbara), Academy of movement libellula dance (Molinari Raffaele), Quick dance 2
(Paoletti Luigi)
Di estromettere dalla classifica finale della disciplina Synchro Modern Open Classe A Piccolo
Gruppo, quello contrassegnato con il n. 207 e denominato Dance Hall appartenente all’Asa
Dimensione Latina e così di riformare la conseguente classifica.
Il Giudice Sportivo, dispone a cura delle ASA per le quali gli atleti che hanno subito la sanzione
di cui al presente provvedimento sono tesserati, la restituzione delle medaglie e degli attestati
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale. La mancata ottemperanza
di tale disposizione costituisce violazione disciplinare a carico dell’ASA stessa.
Rimini 11 luglio 2013
Il Segretario
Paola Gatta
Il Giudice Sportivo
Avv. Vincenzo Annibale Larocca
Il Giudice Sportivo Vicario
Avv. Luigi Caravita
Scarica

Visualizza - Centro studi di diritto, economia ed etica dello sport