francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CONSULTARE Y74EI FI L’unica edicola digitale che raccoglie tutte le riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco per RICERCARE Da oggi non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo che ti serve perché Edicola Professionale ti permette di avere a disposizione con una sola ricerca oltre 70 riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. Un patrimonio bibliografico inimitabile dove poter consultare dall’anteprima dell’ultimo fascicolo, appena chiuso in redazione, allo storico degli articoli pubblicati in ambito legale, fiscale, lavoro, aziendale e amministrativo. E con la ricerca avanzata per rivista, anno, numero, autore trovi proprio l’articolo che ti serve. Puoi consultare Edicola Professionale su PC e in mobilità, su tablet e smartphone, grazie all’app gratuita. La consultazione degli articoli di Edicola Professionale è un servizio esclusivo e COMPRESO NELL’ABBONAMENTO. UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. ARCHIVIARE Scopri subito Edicola Professionale! www.edicolaprofessionale.com adv_EDICOLA_PROF_6.indd 1 02/04/14 12:29 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 Riduzione del cuneo fiscale - D.L. n. 66/2014 e Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 D.L. n. 66 del 24 aprile 2014; Ag. Entrate - Circ. n. 8/E del 28 aprile 2014 Garanzia per i giovani - Protocolo di intesa tra Ministero del lavoro, CIA e AGIA Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 Protocollo d’intesa 22 aprile 2014 Fondi di solidarietà - Adeguamento alla Legge Fornero Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Inps - Msg. n. 4250 del 23 aprile 2014 Artigiani e commercianti - F24 precompilati sul sito Inps Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Inps - Comunicato 23 aprile 2014 Rivalutazione prestazioni Inail - Settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 Inail - Determinazione n. 102 del 14 aprile 2014 Enasarco - Scadenza dei contributi del primo trimestre Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Enasarco - Comunicato 22 aprile 2014 Legislazione e Prassi Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Adempimenti dal 10 al 24 maggio 2014 Scadenzario Contrattazione ................................................. 929 CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Tessili-Moda - Aziende artigiane Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Accordo 23 aprile 2014 Chimica - Ceramica - Aziende artigiane Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Accordo 23 aprile 2014 Acconciatura ed estetica Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 Accordo 28 aprile 2014 Scadenze contrattuali Giurisprudenza Giugno 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 PRATICA LAVORO 20/2014 915 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Le somme versate in base ad una transazione possono essere assoggettate a contributi previdenziali Notizia Cassazione sez. lav. n. 6037 del 14 marzo 2014 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione 916 Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. 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Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 8,00 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Riduzione del cuneo fiscale D.L. n. 66/2014 e Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate D.L. 24 aprile 2014, n. 66 Ag. Entrate, circ. 28 aprile 2014, n. 8/E Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, contenente «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale». Il provvedimento, in vigore dal 24 aprile 2014, contiene una serie di interventi in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali. Tra le misure di maggior interesse per i lavoratori vi è la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati con reddito non superiore a 26.000 euro per il solo anno 2014. L’art. 1 del decreto, infatti, in attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità 2015 finalizzato a ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, inserisce all’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dopo il comma 1 il comma 1-bis in base al quale se l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente, eccetto le pensioni (art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR) e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h) e l) del TUIR), sia di importo superiore a quello delle detrazioni per lavoro dipendente, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Il credito di imposta è rapportato al periodo di lavoro nel- PRATICA LAVORO 20/2014 l’anno e si azzera se il reddito complessivo è uguale o superiore 26.000 euro. Queste disposizioni si applicano per il solo periodo d’imposta 2014. Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il credito ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata in base alle nuove disposizioni, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto va indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD). Per quanto concerne i contributi non versati dai sostituti di imposta, l’Inps li recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. Riguardo alla effettiva modalità di fruizione del credito il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 fornisce i primi chiarimenti operativi in merito alla riduzione del cuneo fiscale per il 2014 introdotta dal D.L. n. 66/2014. Soggetti beneficiari Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati: 1) alla tipologia di reddito prodotto; 2) alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro; 3) all’importo del reddito complessivo. 917 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR; dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR, ossia: — compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); — indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); — somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); — redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); — remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); — prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis); — compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Tali contribuenti devono essere titolari di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze. Inoltre, è necessario avere un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Il bonus spetta se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia. Sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del credito e tempistica In base all’art. 1, comma 4, del decreto i sostituti d’imposta tenuti a riconoscere il credito sono quelli di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973. Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente: gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR; le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il Commissario liquidatore; il condominio. I sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973, sono: 918 le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli Organi legislativi delle regioni a Statuto speciale. I soggetti indicati, al ricorrere delle condizioni prescritte, sono tenuti a riconoscere il credito «in via automatica». Il decreto dispone che il credito è riconosciuto «ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile». Pertanto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante nel corso dell’anno 2014. Adempimenti dei sostituti d’imposta I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti si devono basare sul reddito previsionale e sulle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposte durante l’anno, nonché sui dati di cui entrano in possesso (ad es. per comunicazioni del lavoratore). Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, il credito deve essere rapportato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno. L’Agenzia delle Entrate precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo. Il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ad es.: le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà). In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. I contributi utilizzati per l’erogazione del credito sono scomputati dall’Inps dall’ammontare delle ritenute da versare 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Gli importi non versati dovranno essere indicati nel modello 770. I lavoratori senza sostituto d’imposta I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso. Credito non spettante La circolare dell’Agenzia chiarisce che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro per via di altri redditi (diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà procedere alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi. Rilevanza del credito Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, il credito non incide sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti. Garanzia per i giovani - Protocollo di intesa tra Ministero del lavoro, CIA e AGIA Protocollo d’intesa, 22 aprile 2014 Con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 22 aprile 2014 il Ministero del lavoro, la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e l’AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) intendono attivare una collaborazione per promuovere l’occupazione giovanile favorendo l’attivazione di tirocini, contratti di apprendistato e azioni in materia di autoimprenditorialità. L’art. 5 del D.L. n. 76/2013, infatti, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013, prevede la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e Associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni. Più in particolare, il Protocollo in esame mira a definire un quadro di collaborazione per sostenere l’azione del Governo, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale per la «Garanzia per i giovani» al fine di promuovere l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale attraverso azioni volte a: PRATICA LAVORO 20/2014 sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuolalavoro e università-lavoro; promuovere i percorsi finalizzati all’attestazione/certificazione delle competenze conseguite dai giovani nelle attività di tirocinio o apprendistato; sostenere il Piano nazionale per la «Garanzia per i giovani», utilizzando a tal fine anche le sedi territoriali delle Associazioni quali appositi luoghi di orientamento sul territorio; sviluppare previsioni a medio termine delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mondo produttivo; valutare i risultati dei programmi e delle azioni previste dal Piano nazionale, proponendo, ove necessario, interventi correttivi; promuovere programmi di responsabilità sociale d’impresa orientati all’attivazione, alla formazione e all’occupazione delle giovani generazioni. 919 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Fondi di solidarietà Adeguamento alla Legge Fornero INPS, msg. 23 aprile 2014, n. 4250 L’Inps, con il messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014, fornisce chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio relativo all’abrogazione dei Fondi di solidarietà prevista dall’art. 3 della legge n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero del mercato del lavoro. In particolare, l’art. 3, comma 47, lett. a) e b), della suddetta legge abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 ed il Regolamento quadro emanato con D.M. n. 477/1997, stabilendo al contempo, ex comma 42, che la disciplina dei Fondi istituiti ai sensi dell’abrogato articolo, sia adeguata alle norme della legge n. 92/2012 con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’entrata in vigore del decreto di adeguamento determina, infine, ex comma 43, l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo. A tal proposito, l’Inps, in base ad una interpretazione condivisa anche con il Ministero del lavoro, ritiene che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, e fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti interministeriali di cui all’art. 3, commi 42 e 43, della legge n. 92/2012, sono ammessi agli interventi previsti dai rispettivi Fondi di solidarietà tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’Inps entro il 31 dicembre 2013 e non siano ancora state deliberate dai rispettivi Comitati amministratori. Nello specifico, per quanto concerne gli assegni straordinari di sostegno al reddito, sono ammessi quei soggetti le cui prestazioni abbiano decorrenza dal 2014 sulla base di accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013 e presentati all’Inps entro la medesima data. In caso di prestazioni ordinarie ed emergenziali, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, i Comitati amministratori in carica al 31 dicembre 2013 dei rispettivi Fondi potranno continuare a deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 31 dicembre 2013, con autorizzazioni deliberate in sedute straordinarie dei rispettivi comitati espressamente ed esclusivamente convocati per questa finalità. Pertanto, nelle more dell’adeguamento normativo, le domande pervenute a partire dal 1º gennaio 2014, non potranno essere esaminate dai rispettivi Comitati amministratori. Artigiani e commercianti F24 precompilati sul sito Inps INPS, comunicato 23 aprile 2014 L’Inps, con comunicato 23 aprile 2014, rende noto che a decorrere dalla stessa data artigiani e commercianti troveranno sul sito istituzionale il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal «Cassetto previdenziale degli artigiani e dei commercianti» nella sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24 e per accedere al Cassetto 920 previdenziale è necessario dotarsi di Pin rilasciato dall’Inps. Successivamente sarà resa disponibile anche la lettera in formato pdf nella sezione Comunicazione bidirezionale Modelli F24. Contestualmente sarà inviata una e-mail di alert agli iscritti e ai loro delegati di cui è noto l’indirizzo di posta elettronica. 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Per accedere al «Cassetto» e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione è anche possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria. La delega può essere effettuata tramite il «Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti», accedendo alla funzionalità «gestione deleghe». Rivalutazione prestazioni Inail - Settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi INAIL, determinazione 14 aprile 2014, n. 102 L’Inail, con la determinazione 14 aprile 2014, n. 102, approva la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, marittimi, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1º luglio 2014. Tale determinazione dovrà essere inviata al Ministero del lavoro per l’emanazione dei relativi decreti attuativi. Infatti, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000, con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, con il Ministro della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata all’art. 20, commi 3 e 4 della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Considerato che, per l’anno in corso, non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato art. 20, commi 3 e 4 della legge n. 41/1986, l’Istituto deve procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate con decorrenza 1º luglio 2014 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat, pari all’1,13%. PRATICA LAVORO 20/2014 Settore industria Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, fissata per il 2013 in euro 76,11, viene rivalutata dal 1º luglio 2014 dell’1,13%, risultando pari ad euro 76,97. Le retribuzioni, minima e massima, da assumere per il calcolo delle rendite sono le seguenti: Retribuzione annua minima euro 16.163,70 Retribuzione annua massima euro 30.018,30 Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1º luglio 2014, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale: per il 2013 e precedenti: 1,0113; per il 2013 e il 1º semestre 2014: 1,0000. Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 124 del T.U. n. 1124/1965 sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi: euro 298,64 con una inabilità dal 50 al 59%; euro 418,99 con una inabilità dal 60 al 79%; euro 777,93 con una inabilità dall’80 all’89%; euro 1.198,49 con una inabilità dal 90 al 100%; euro 1.731,41 con una inabilità del 100% + a.p.c. Settore agricolo Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite dirette e le rendite ai su- 921 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie perstiti in godimento al 1º luglio 2014 è fissata in euro 24.394,60. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.122,02 x 1,0113). Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1º gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale. Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lett. e) della legge n. 243/1993, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e delle rendite ai superstiti costituite con decorrenza dal 1º giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, 1º comma, lett. b) del T.U. n. 1124/1965 è di euro 16.163,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria. Le rendite con decorrenza anteriore al 1º giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60. Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del T.U. n. 1124/1965, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi: euro 374,06 con una inabilità dal 50 al 59%; euro 521,98 con una inabilità dal 60 al 79%; euro 896,13 con una inabilità dall’80 all’89%; euro 1.270,26 con una inabilità dal 90 al 100% euro 1.802,47 con una inabilità del 100% + a.p.c. sostanze radioattive, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche è pari ad euro 59.943,38. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 59.273,59 x 1,0113). Riguardo ai tecnici sanitari di radiologia autonomi, le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail, a decorrere dal 1º luglio 2014, sono le seguenti: Importo precedente x coeff. riv. Eventi anno 2005 e precedenti 26.081,69 x 1,0113 26.376,41 Eventi anno 2006 25.888,86 x 1,0113 26.181,40 Eventi anno 2007 26.571,92 x 1,0113 26.872,18 Eventi anno 2008 26.345,75 x 1,0113 26.643,46 Eventi anno 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 26.338,99 x 1,0113 26.636,62 Assegno per assistenza personale continuativa e assegno «una tantum» in caso di morte Dal 1º luglio 2014, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della legge n. 251/1982, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,0113) anche l’assegno per assistenza personale continuativa, il cui importo mensile è elevato da euro 526,26 a euro 532,21 e l’assegno «una tantum» in caso di morte in favore dei superstiti, che passa da euro 2.108,62 a euro 2.132,45. Marittimi I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti: per i comandanti e capi macchinisti: euro 43.226,35; per i primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 36.622,33; per gli altri ufficiali: euro 33.320,31. Medici radiologi e tecnici sanitari Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle 922 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Enasarco - Scadenza dei contributi del primo trimestre ENASARCO, comunicato 22 aprile 2014 L’Enasarco, con comunicato 22 aprile 2014, rende note alle aziende le scadenze per il pagamento dei contributi relativi al primo trimestre 2014. Il termine ultimo è il 20 maggio, anticipato al 6 maggio per le ditte che usano l’addebito bancario al fine di non incorrere in sanzioni. Per compilare la distinta telematica occorre collegarsi all’a- PRATICA LAVORO 20/2014 rea riservata inEnasarco, generare la distinta, indicare le provvigioni e confermarla. È obbligatorio compilare la distinta di contribuzione, indicando le provvigioni maturate dall’agente, anche se è stato raggiunto il massimale contributivo annuo, senza che ciò determini ulteriori pagamenti. 923 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Legislazione e Prassi Agenti e rappresentanti di commercio Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 25 marzo 2014, n. 11 Obbligo di iscrizione all’ENASARCO dei collaboratori dei mediatori creditizi. Agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152 D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato - Chiarimenti. Apprendistato Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152 D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato - Chiarimenti. Artigiani e commercianti Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2014. Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152 D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato - Chiarimenti. Cassa integrazione guadagni straordinaria Ministero lavoro nota 17 marzo 2014, n. 9761 Indicazioni operative relative alle verifiche ispettive volte ad accertare la sussistenza dei requisiti dettati dal D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002 per l’approvazione e la proroga dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Dirigenti d’azienda Previndai comunicato 14 marzo 2014 Comunicato apertura 1º trimestre 2014. Igiene e sicurezza del lavoro Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 1 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli Enti bilaterali e Organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza. Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 3 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo 924 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente. Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 5 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 6 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 8 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari. Inail comunicato 31 marzo 2014 Medico competente, dal 2014 comunicazioni obbligatorie solo on-line. Ministero salute nota 31 marzo 2014 Prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell’Allegato 3B da parte dei medici competenti. Inail assicurazione: determinazione, denuncia e versamento dei premi Inail determinazione 11 marzo 2014, n. 67 Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative. Inail circolare 27 marzo 2014, n. 21 Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - Determinazione per l’anno 2014. Inail nota 7 aprile 2014, n. 2576 Autoliquidazione 2013/2014 - Servizi telematici e Guida all’autoliquidazione. Inail nota 7 aprile 2014, n. 2580 Autoliquidazione 2013/2014 - Coefficienti per il calcolo degli interessi ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999. Inail nota 11 aprile 2014, n. 2721 Polizze artigiani - Autoliquidazione 2013/2014 - Basi di calcolo. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 Rivalutazione del danno biologico per l’anno 2014 (Sito Internet Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2014). PRATICA LAVORO 20/2014 925 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Inps Determinazione dei contributi Decreto ministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459 Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Decreto ministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. Inps - Versamento dei contributi Inps messaggio 14 aprile 2014, n. 4069 Gestione del «DURC interno» - Messaggio n. 2889/2014. Irpef - Sistema di tassazione e versamento Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Lavoratori stranieri Decreto Presidente Consiglio Ministri 12 marzo 2014 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie, nel territorio dello Stato, per l’anno 2014. Ministero lavoro circolare 3 aprile 2014, n. 2084 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014. Ministero interno circolare 3 aprile 2014, n. 2458 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014. Ministero interno circolare 4 aprile 2014, n. 2460 Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro». Ministero lavoro circolare 9 aprile 2014, n. 2204 D.P.C.M. 12 marzo 2014 concernente la «Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014» - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto. Lavoro a progetto 926 Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2014. 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Lavoro a tempo determinato Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152 D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato - Chiarimenti. Lavoro autonomo Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2014. Lavoro domestico Inps messaggio 2 aprile 2014, n. 3768 Comunicato stampa scadenza contributi 1º trimestre 2014 lavoratori domestici. Lavoro in agricoltura Inps comunicato 24 marzo 2014 Lavoratori agricoli - Pubblicazione elenco on-line. Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2014. Lavoro subordinato - obblighi e divieti a carico del datore di lavoro Ministero giustizia circolare 3 aprile 2014 Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori - Nuovo obbligo per i datori di lavoro. Ministero giustizia nota 3 aprile 2014, n. 39 Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Ministero giustizia nota 3 aprile 2014, n. 39-2 Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Ministero lavoro circolare 11 aprile 2014, n. 9 Decreto legislativo n. 39/2014 - Lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori. Licenziamento individuale Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 25 marzo 2014, n. 12 Interpello ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Interposizione fittizia di manodopera Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento illegittimo - Costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore delle prestazioni - Art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010. Maternità e paternità Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2014. Portatori di handicap Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2014. PRATICA LAVORO 20/2014 927 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Reddito imponibile Inps circolare 2 aprile 2014, n. 48 Art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 - Esclusione, per l’anno 2014, dell’indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi - Istruzioni operative - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti. Registro degli infortuni Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 9 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. 928 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 10 al 24 maggio 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 16 maggio Autoliquidazione Inail Comunicazione riduzione del presunto Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica. Adempimento Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell’anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare. Versamento dei premi Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica. Si precisa che il differimento del versamento dei premi non riguarda i lavoratori somministrati, pertanto le società di somministrazione devono versare i premi ralativi al IV trimestre 2013 entro la consueta scadenza del 17 febbraio 2014 (nota Inail n. 813 del 3/2/ 2014). Adempimento Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento delle prime due rate, senza interessi, di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1. Modalità I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. 16 maggio Casagit - Denuncia e versamento contributi Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. PRATICA LAVORO 20/2014 929 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. Modalità Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400 802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma. Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected]. 16 maggio Gestione separata INPS - Versamento del contributo Soggetti obbligati Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese: a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica; b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. Adempimento Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. Modalità Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Causale contributo: — C10 - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento; — CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione); — ASS - per gli associati in partecipazione. 16 maggio Inail - Denuncia delle retribuzioni Soggetti obbligati Datori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive). Adempimento Trasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente. 930 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Modalità Esclusivamente mediante trasmissione telematica del mod. 10 3 1. 16 maggio Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. Modalità Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline. Codice contributo: I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice tributo», del modello F24 sono: — C001 (Contributi obbligatori correnti); — C002 (Contributi obbligatori pregressi); — C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale); — C004 (Differenze contributive); — C005 (Contributi diversi e contrattuali). 16 maggio Inps ex Enpals - Versamento contributi Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Modalità I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. Causale contributo: — CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); — CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo). 16 maggio Inps - Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps. PRATICA LAVORO 20/2014 931 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente. Modalità I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. Codice contributo: — DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2). 16 maggio Inps - Versamento contributi pescatori autonomi Soggetti obbligati Pescatori autonomi. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente. Modalità I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. Codice contributo: — PESC. 16 maggio Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria Soggetti obbligati Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Adempimento Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Modalità I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. 16 maggio Versamento prima rata contributi fissi artigiani e commercianti Soggetti obbligati Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contri- 932 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario buenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa familiare o coniugale. Adempimento I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalità Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi relativi al all’anno in corso. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall’istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2014, secondo acconto 2014; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti. 16 maggio Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile Soggetti obbligati Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che dovevano essere versate entro la scadenza del mese precedente. Adempimento I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalità Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche. Codici tributo: — 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; — 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; — 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento; — 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA. 16 maggio Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Soggetti obbligati — Società di capitali; — enti commerciali di diritto pubblico o privato; — enti non commerciali di diritto pubblico o privato; — associazioni non riconosciute; — consorzi; PRATICA LAVORO 20/2014 933 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario — società non residenti; — società di persone; — associazioni per l’esercizio di arti e professioni; — società di armamento; — società di fatto; — persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole; — condomini, che hanno corrisposto nel mese precedente: a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente; b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%; c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi; e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR). Adempimento I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalità Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche. Codice tributo: I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del Modello F24, sono i seguenti: Lavoro dipendente — 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; — 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; — 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; — 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro; — 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo. Lavoro autonomo — 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. 934 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Provvigioni — 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del Modello F24, sono i seguenti: Addizionale regionale all’IRPEF — 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - Sostituti d’imposta; — 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale. I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del Modello F24, sono i seguenti: Addizionale comunale e provinciale — 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo; — 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto. Ritenute condomini — 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente. — 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente. 20 maggio Enasarco - Versamento contributi Soggetti obbligati Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia. Adempimento Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento Modalità Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata. A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento. 20 maggio Fasc - Versamento contributi Soggetti obbligati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. PRATICA LAVORO 20/2014 935 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Modalità Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 936 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Tessili-Moda - Aziende artigiane Accordo - 23 aprile 2014 Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante â Parti stipulanti: CNA Federmoda, CNA Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil â Campo di applicazione: dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Tessili-Moda - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Proroga In data 23 gennaio 2014 le Parti (CNA Federmoda, CNA Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 aprile 2014 (v. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 362) per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria. Con l’accordo 23 aprile 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2014. Chimica - Ceramica - Aziende artigiane Accordo - 23 aprile 2014 Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante â Parti stipulanti: CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica, gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil â Campo di applicazione: dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma plastica, vetro, ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Chimica- Ceramica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. PRATICA LAVORO 20/2014 937 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Sintesi dell’accordo Proroga In data 30 gennaio 2014 le Parti (CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica, gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 aprile 2014 (v. Pratica Lavoro n. 8/2014, pag. 411). Con l’accordo 23 aprile 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2014. Acconciatura ed estetica Accordo - 28 aprile 2014 Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante â Parti stipulanti: Cna-Benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamem con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil â Campo di applicazione: dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Acconciatura ed estetica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Proroga 938 In data 24 gennaio 2014 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 aprile 2014 (v. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 363). Con l’accordo in oggetto detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2014. 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Giugno 2014 Abbigliamento e confezioni Aziende industriali Accordo 5 dicembre 2013 Agricoltura Aziende cooperative Accordo 6 agosto 2013 Calzature Aziende industriali Accordo 29 novembre 2013 Case di cura private Personale non medico Una tantum Con la retribuzione di giugno 2014, ai lavoratori in forza al 5 dicembre 2013 spetta la seconda tranche, pari a E 125, di importo forfettario una tantum, commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1º aprile 2013-31 dicembre 2013, riproporzionato per i lavoratori parttime e ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore. L’«una tantum» non è utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale né del t.f.r. Contrattazione integrativa Entro il 30 giugno 2014 o non oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 30 giugno 2014 le parti a livello territoriale competente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di secondo livello (territoriale o di settore merceologico). Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l’esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2º livello territoriale o di settore merceologico. Una tantum Ai lavoratori in forza alla data del 30 novembre 2013 è corrisposto un importo a titolo di una tantum pari a E 300,00, commisurati all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1º aprile 2013-31 dicembre 2013 e alla minor presenza del lavoratore nel periodo considerato, seguendo le modalità di trattamento economico che regolano le tipologie di assenze. Tale importo, che non è utile agli effetti di alcun istituto contrattuale e legale né del t.f.r., è erogato con la retribuzione di giugno 2014, relativamente a quanto maturato fino ad un importo massimo di E 200,00. Accordo 5 luglio 2013 Una tantum - Fondazione Don Gnocchi Al personale in forza al 31 dicembre 2012 verrà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2014 la seconda rata di una tantum nei seguenti valori: Posizioni economiche Importi E2 751,92 E1 616,59 E 504,66 DS4 534,30 PRATICA LAVORO 20/2014 939 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Cemento - Aziende industriali Posizioni economiche Importi DS3 518,31 DS2 499,59 DS1 480,87 DS 462,54 D4 487,50 D3 473,07 D2 459,03 D1 444,60 D 429,00 C4 457,08 C3 435,63 C2 421,59 C1 407,16 C 395,07 B4 379,08 B3 371,67 B2 365,04 B1 354,51 B 344,76 A4 347,10 A3 341,25 A2 336,57 A1 327,60 A 319,02 Accordo 20 marzo 2013 Elemento di garanzia retributiva Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di Elemento di garanzia retributiva pari ad E 120 (riproporzionato per i lavoratori part-time) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014, dipendenti nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dal c.c.n.l. 18 febbraio 2010. La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. L’importo - escluso dalla base di calcolo del t.f.r. - è stato quantificato considerando in esso 940 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensivo degli stessi. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di giugno, l’importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento anche ai lavoratori a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato. Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che versano in situazione di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. Ceramica - Aziende industriali Accordo 18 marzo 2014 Elemento di garanzia retributiva A decorrere dal 1º gennaio 2013, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o territoriale e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad E 100 uguale per tutti i lavoratori, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato del c.c.n.l. Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo, è omnicomprensivo e non computabile ai fini del t.f.r. In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi prestati nell’anno. Una tantum A tutti i dipendenti in forza e con diritto al trattamento economico al 18 marzo 2014 verrà corrisposta a giugno 2014 una somma forfettaria una tantum, rapportata al servizio prestato nel periodo 1º luglio 2013-31 marzo 2014, nei seguenti importi: Settore ceramica (piastrelle) PRATICA LAVORO 20/2014 Livelli Importi A1 150,00 B1 150,00 B2 150,00 C1 150,00 C2 150,00 C3 150,00 D1 150,00 D2 150,00 D3 150,00 E1 150,00 E2 150,00 F 150,00 941 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Settore ceramica (refrattari) Livelli Importi A1 80,00 B1 80,00 B2 80,00 C1 80,00 C2 80,00 C3 80,00 D1 80,00 D2 80,00 D3 80,00 E1 80,00 E2 80,00 F 80,00 Settore ceramica domestica e tecnica (Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès) Livelli Importi A1 80,00 B1 80,00 B2 80,00 C1 80,00 C2 80,00 C3 80,00 D1 80,00 D2 80,00 D3 80,00 E1 80,00 E2 80,00 E3 80,00 F 80,00 Ai dipendenti iscritti a Foncer (o che risulteranno iscritti al 31 marzo 2014), in forza e con diritto al trattamento economico al 18 marzo 2014, in luogo dell’una tantum, verrà riconosciuto un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1º luglio 2013-31 marzo 2014, da versare al Foncer. Sia l’una tantum che il versamento al Foncer saranno accreditati con la busta paga relativa al mese di giugno 2014. Per i lavoratori part-time, l’importo forfettario sarà riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro. Gli importi forfettari sono comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta legali o contrattuali e sono esclusi dalla base di computo del t.f.r. 942 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Il dipendente aderente al Foncer (o comunque iscritto entro il 31 marzo 2014), dovrà optare entro il 30 maggio 2014, con richiesta scritta, per il versamento al fondo ovvero per la percezione dell’una tantum. Credito Accordo 10 gennaio 2012 Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 Credito cooperativo Livello Aumento contrattuale Minimo E.d.r. contrattuale Totale Q/4 3.946,41 3.946,41 238,70 4.185,11 Q/3 — 3.342,87 209,59 3.552,46 Q/2 — 2.984,11 186,30 3.170,41 Q/1 — 2.807,27 179,32 2.986,59 3/4 — 2.461,90 170,00 2.631,90 3/3 — 2.290,06 151,37 2.441,43 3/2 — 2.160,99 145,55 2.306,54 3/1 — 2.048,65 139,73 2.188,38 3/1 - Livello di inserimento professionale — 1.679,89 114,58 1.794,47 2/3 — 1.924,59 132,74 2.057,33 2/2 — 1.850,50 128,08 1.978,58 2/1 — 1.800,52 124,59 1.925,11 1/GN — 1.721,75 118,77 1.840,52 1 — 1.676,47 116,44 1.792,91 Accordo 21 dicembre 2012 Elemento distinto della retribuzione Con decorrenza dal mese di giugno 2014 è stato elevato l’elemento distinto della retribuzione nei valori di seguito riportati: Area/Livello retributivo E.d.r. Q/4 238,70 Q/3 209,59 Q/2 186,30 Q/1 179,32 3/4 170,00 3/3 151,37 3/2 145,55 3/1 139,73 3/1 - Livello di inserimento professionale 114,58 2/2 132,74 PRATICA LAVORO 20/2014 943 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Area/Livello retributivo E.d.r. 2/1 124,59 1 116,44 L’E.d.r. è computato agli effetti degli istituti contrattuali, del t.f.r. e ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza integrativa, di assistenza integrativa e di ogni altro trattamento aziendale. Gli importi indicati in tabella verranno inseriti nello stipendio a decorrere dal 1º luglio 2014. Lapidei - Aziende industriali Accordo 3 maggio 2013 Elemento di garanzia retributiva Con la retribuzione del mese di giugno 2014, viene erogato un importo annuo a titolo di Elemento di garanzia retributiva pari a E 150,00 (riproporzionato per i part-time) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l. Tale elemento spetta ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio 2014, dipendenti nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dall’accordo di rinnovo 24 maggio 2010. La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. L’importo - escluso dalla base di calcolo del t.f.r. - è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensivo degli stessi. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, l’importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto. Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi. Lapidei - Piccola e media industria Accordo 5 ottobre 2010 Elemento di garanzia retributiva Nelle aziende prive di contrattazione di 2º livello, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi o assunti con altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1º gennaio 2014, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2014, un importo annuo pari ad E 150 ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo viene riproporzionato. 944 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. L’importo - escluso dalla base di calcolo del t.f.r. - è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensivo degli stessi. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, l’importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto. Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi. Laterizi - Piccola e media industria Accordo 11 marzo 2014 Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 - Aziende Confapi Metalmeccanica Aziende cooperative Liv. Aumento contrattuale Minimo ASQ 63,09 1.818,66 534,84 10,33 51,65 — 2.415,47 AS 63,09 1.818,66 534,84 10,33 — — 2.363,83 A 53,05 1.529,29 528,01 10,33 — — 2.067,63 B 43,30 1.248,24 521,40 10,33 — — 1.779,97 CS 41,01 1.180,54 517,59 10,33 — — 1.708,46 C 39,00 1.123,23 517,52 10,33 — — 1.651,08 D 36,13 1.044,67 515,99 10,33 — — 1.570,99 E 33,55 968,14 514,04 10,33 — — 1.492,51 F 28,68 828,55 511,74 10,33 — 4,13 1.354,75 E.d.r. Indennità Superminimo Contingenza confederale di funzione collettivo Totale Accordo 13 maggio 2013 Elemento perequativo Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di elemento perequativo pari a E 485,00. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014 dipendenti nelle aziende cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione). L’elemento perequativo è omnicomprensivo e non incide sul t.f.r. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. PRATICA LAVORO 20/2014 945 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, il suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento perequativo - che è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto - viene erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo. Metalmeccanica Aziende industriali C.c.n.l. 5 dicembre 2012 Elemento perequativo Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di elemento perequativo pari a E 485,00. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014 dipendenti nelle aziende cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione). L’elemento perequativo è omnicomprensivo e non incide sul T.f.r. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto. Metalmeccanica Piccola e media industria - Confapi 946 Accordo 29 luglio 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 Livello Aumento contrattuale Minimo Indennità Superminimo Elemento di funzione collettivo retributivo 9Q 69,19 2.414,34 69,72 — 59,39 2.543,45 9 69,19 2.414,34 — — 59,39 2.473,73 8Q 59,06 2.174,54 49,06 — 59,39 2.282,99 8 59,06 2.174,54 — — 59,39 2.233,93 7 53,44 2.000,60 — — — 2.000,60 6 49,78 1.864,81 — — — 1.864,81 5 45,00 1.740,89 — — — 1.740,89 4 41,06 1.626,25 — — — 1.626,25 3 38,81 1.559,30 — — — 1.559,30 2 32,91 1.407,71 — — — 1.407,71 1 28,12 1.276,55 — 5,16 — 1.281,71 Totale 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Elemento perequativo Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di elemento perequativo pari a E 485,00. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014 dipendenti nelle aziende cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione). L’elemento perequativo è omnicomprensivo e non incide sul t.f.r. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, il suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto. Metalmeccanica Piccola e media industria - Confimi C.c.n.l. 1º ottobre 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 Livello Aumento contrattuale Minimo 9Q 69,19 2.414,34 69,72 — 59,39 2.543,45 9 69,19 2.414,34 — — 59,39 2.473,73 8Q 59,06 2.174,54 49,06 — 59,39 2.282,99 8 59,06 2.174,54 — — 59,39 2.233,93 7 53,44 2.000,60 — — — 2.000,60 6 49,78 1.864,81 — — — 1.864,81 5 45,00 1.740,89 — — — 1.740,89 4 41,06 1.626,25 — — — 1.626,25 3 38,81 1.559,30 — — — 1.559,30 2 32,91 1.407,71 — — — 1.407,71 1 28,13 1.276,56 — 5,16 — 1.281,72 Indennità Superminimo Elemento di funzione collettivo retributivo Totale Elemento retributivo annuo Ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno 2014, un importo annuo a titolo perequativo pari ad E 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro PRATICA LAVORO 20/2014 947 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. Fermi restando i criteri di maturazione dell’elemento retributivo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, il suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento retributivo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto. Occhiali - Aziende industriali Accordo 9 novembre 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 Livello Aumento Minimo Indennità di funzione Totale 6Q 61,34 2.028,57 82,64 2.111,21 6 61,34 2.028,57 — 2.028,57 5 57,06 1.850,81 — 1.850,81 4S 51,36 1.710,60 — 1.710,60 4 48,98 1.640,86 — 1.640,86 3 46,36 1.564,42 — 1.564,42 2 42,80 1.478,72 — 1.478,72 1 26,75 1.188,94 — 1.188,94 Pelli e cuoio Aziende industriali Accordo 4 febbraio 2014 Penne, spazzole e pennelli - Aziende industriali Accordo 27 novembre 2013 948 Una tantum Con la retribuzione del mese di giugno 2014 deve essere erogata ai lavoratori in forza al 14 gennaio 2014 la seconda tranche dell’importo forfettario una tantum, nella misura di E 150,00. L’una tantum è commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1º aprile 2013-31 dicembre 2013 ed è ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, C.i.g. a zero ore, nonché assunzione nel periodo 1º aprile-31 dicembre 2013. Per i lavoratori con contratto part-time, l’importo viene proporzionato all’orario concordato. L’una tantum non è utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., ed è comprensiva dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti legali e contrattuali. Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 E.d.r. Contingenza confederale Indennità di funzione Totale 10,33 82,63 2.106,15 525,95 10,33 — 2.023,52 520,09 10,33 — 1.850,81 Livello Aumento Minimo 7Q 60,89 1.487,24 525,95 7 60,89 1.487,24 6 56,67 1.320,39 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario E.d.r. Contingenza confederale Indennità di funzione Totale 10,33 — 1.758,48 515,55 10,33 — 1.673,47 1.098,03 515,55 10,33 — 1.623,91 47,32 1.062,26 513,45 10,33 — 1.586,04 3 46,02 1.023,93 513,45 10,33 — 1.547,71 2 42,49 944,62 512,06 10,33 — 1.467,01 1 26,56 665,24 509,75 10,33 — 1.185,32 Livello Aumento Minimo 5 53,85 1.230,25 517,90 4S 50,99 1.147,59 4 48,62 3S PRATICA LAVORO 20/2014 949 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CON S DI CALOFTWARE C OLO Scopri di più Cedolino, adempimenti e software di calcolo. Y42EI LA BN COLF e badanti: la soluzione ideale per gestire i collaboratori domestici. Colf e Badanti recepisce le novità in tema di lavoro domestico introdotte dal CCNL 21/05/2013 relative a minimi, orario, riposi, ferie, congedi, malattia e preavviso. 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Almerindo Proietti Semproni Cassazione, sez. lav., 14 marzo 2014, n. 6037 MASSIMA In tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, quando, come nella fattispecie, il significato complessivo dell’accordo transattivo consente di affermare che il rapporto di lavoro ha costituito «la ragione centrale» dell’erogazione delle somme pattuite, si deve escludere l’esistenza di una causa autonoma, per cui gli emolumenti rientrano nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi. COMMENTO In tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, quando, come nella fattispecie, il significato complessivo dell’accordo transattivo consente di affermare che il rapporto di lavoro ha costituito «la ragione centrale» dell’erogazione delle somme pattuite, si deve escludere l’esistenza di una causa autonoma, per cui gli emolumenti rientrano nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi. Cosı̀, in sostanza, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 marzo 2014, n. 6037, che sembra rimettere in discussione il principio per cui le somme date «formalmente» nell’ambito di una transazione a titolo di «incentivo all’esodo» non siano assoggettate ad imposizione previdenziale (a differenza di quella fiscale). Una Banca formulava opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a favore dell’Inps per il pagamento di somme dovute a titolo di contributi omessi sugli importi corrisposti ad alcuni lavoratori in esecuzione di transazioni intervenute tra le parti. Il Giudice di primo grado accoglieva l’opposizione assumendo che le attribuzioni patrimoniali scaturenti da tali accordi non erano in alcun modo connesse ai precedenti rapporti lavorativi, ponendosi rispetto ad essi come fatti PRATICA LAVORO 20/2014 nuovi ed incompatibili con le obbligazioni originarie, con l’effetto che i contributi previdenziali non erano dovuti. La Corte di Appello, in accoglimento delle istanze dell’Inps, riformava la sentenza ritenendo che non vi fosse alcuna incompatibilità tra il contratto di transazione ed il rapporto lavorativo; che anzi dalla lettura dei verbali risultava che il rapporto di lavoro controverso aveva svolto il ruolo di ragione centrale dell’attribuzione patrimoniale e non vi era alcun titolo diverso, autonomo e distinto dal rapporto di lavoro; che il riferimento testuale all’incentivo all’esodo costituiva una formula di stile, non essendo logicamente configurabile un esodo rispetto ad un rapporto ormai cessato; che era irrilevante conoscere quali fossero le ragioni che potevano avere indotto le parti ad addivenire all’accordo, come, ad esempio, il timore dell’alea del giudizio. La Banca ricorre per cassazione, ma il ricorso viene rigettato. Secondo la censura della Banca, nel contesto di un negozio transattivo, il rapporto di lavoro si pone in rapporto di mera occasionalità e non di causalità, in quanto la transazione ha ad oggetto non la situazione giuridica a cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la controversia a cui questa ha dato luogo. Nel caso in esame, si è in presenza di una transazione novativa, in cui l’intesa negoziale delle parti è tesa a rimuovere il precedente rapporto obbligatorio, sostituendolo con uno nuovo; la previsione testuale della rinuncia alle ri- 951 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie spettive pretese lascia intendere la volontà concorde di prescindere dall’accertamento della effettiva sussistenza dei diritti che formano oggetto della controversia, diritti che rimangono dunque incerti per avere le parti dato vita ad un nuovo contratto che astrae totalmente da quello lavorativo intercorso. La Banca prosegue rilevando che l’art. 12 della legge n. 153 del 1969, nella formulazione originaria, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 314 del 1997, non applicabile alla fattispecie «ratione temporis», ricomprende nella nozione di retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale quelle erogazioni che hanno funzione retributiva; il riferimento alla «dipendenza dal rapporto di lavoro» esige che le somme di denaro trovino causa nel rapporto di lavoro; ne esulano le somme corrisposte, come nella specie, per incentivo all’esodo e per evitare l’alea del giudizio, tale essendo la causa della erogazione sottesa alla nuova disciplina del rapporto transattivo. Sebbene il D.Lgs. n. 314 del 1997, abbia operato una revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e previdenziali con intento di addivenire alla creazione di un’unica categoria di reddito imponibile, non è stata in alcun modo eliminata la norma speciale di cui all’art. 4, comma 2-bis, D.L. n 173 del 1988, conv. in L. n. 291 del 1988, secondo cui l’art. 12 della L. n. 153 del 1969 va interpretato nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori. La scelta di parte datoriale di incentivare l’esodo dei lavoratori può interessare tanto una pluralità di lavoratori, quanto un singolo dipendente, legittimando sia nell’uno che nell’altro caso l’esclusione della somma corrisposta a tale titolo dal novero della definizione di cui all’art. 12, L. n. 153 del 1969, di retribuzione assoggettabile a contribuzione. Né il fatto che le conciliazioni siano intervenute a distanza di pochi giorni dalle dimissioni rassegnate dai lavoratori costituisce indice di un intento elusivo sotteso alla transazione novativa. La Suprema Corte è di diverso avviso. La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, afferma la Cassazione, non coincide con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 cod. civ.), tant’è che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell’art. 12 usa l’espressione «si considera retribuzione») - con la locuzione «tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro» - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poiché il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il 952 principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma (Cass. Sez. Un. n. 3292 del 1985). Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccettuative, per modo che al di fuori di esse non ne sono ammesse altre. Infatti, l’elencazione da parte dell’art. 12, L. n. 153 del 1969, degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita «ex lege» mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta dall’emolumento. La Corte riconosce che in alcune, risalenti pronunce di legittimità è stato ritenuto che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la «res dubia» oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, che non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non «in dipendenza» ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi dell’art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153 (Cass. n. 49/1997, n. 6923/1996). Viceversa, la giurisprudenza più recente - e condivisa dalla sentenza in rassegna - ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la cor- 20/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie responsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. n. 153 del 1969, art. 12), sia della assoluta indisponibilità, da parte dell’autonomia privata, dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n. 11289 del 2003). Ne consegue che, ai fini di cui all’art. 12, L. n. 153 del 1969, l’indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (Cass. n. 6663/2002). Difatti, sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente «ex lege», non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (Cass. n. 3122/2003). Il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630). Cosı̀ come il giudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. Cass. n. 2795/1999; n. 4821/1999), cosı̀ la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi sulla posizione dell’Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione. La Cassazione, quindi, ribadisce il principio per cui, in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in re- PRATICA LAVORO 20/2014 lazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 17670/2007). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha riscontrato che dal tenore testuale dell’accordo non era riscontrabile alcun elemento che portasse a ritenere l’attribuzione patrimoniale priva di relazione causale con il rapporto di lavoro. Ed anzi il significato complessivo dell’accordo consentiva di affermare che il rapporto di lavoro aveva costituito «la ragione centrale» dell’erogazione delle somme pattuite. Restava invece ininfluente la dichiarata volontà delle parti contraenti di volere escludere tale nesso, non potendo siffatta intenzione valere ad escludere gli effetti direttamente stabiliti dalla legge sull’obbligazione contributiva. Né titolo autonomo e diverso poteva essere costituito dalla dichiarata volontà di attribuire parte della somma quale incentivo all’esodo, poiché non era comprensibile come potesse giustificarsi un incentivo per un rapporto di lavoro cessato anteriormente al momento della pattuizione; dunque, tale causale era solo apparente. Secondo la Cassazione, peraltro, dal dichiarato riconoscimento, da parte del lavoratore, di essere tacitato anche in ordine al t.f.r. potevano trarsi elementi interpretativi del persistente nesso di derivazione causale della dazione dal rapporto di lavoro. Esclusa dunque l’esistenza di una causa autonoma, gli emolumenti rientravano nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all’art. 12 della L. n. 153 del 1969, stante l’assoluta indisponibilità, da parte dell’autonomia privata, dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro. La sentenza in rassegna sconfessa il prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le somme erogate al dipendente in sede transattiva al solo scopo di porre fine alla lite, evitandone il rischio connesso senza tuttavia il riconoscimento da parte del datore di lavoro del diritto avanzato dal dipendente, non sono soggette alla contribuzione previdenziale. Per gli operatori del diritto - stando al nuovo indirizzo della Cassazione, che ribadisce il concetto per cui costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro -, al fine di evitare futuri contenziosi con l’Istituto previdenziale si porrà il problema di predisporre dei verbali di conciliazione in cui l’attribuzione delle somme corrisposte in via transattiva, oltre a non avere uno stretto nesso di corrispettività, deve trovare giustificazione in un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro. Le difficoltà saranno ancor maggiori ove si consideri che la Cassazione ha evidenziato che l’indagine a cui è chia- 953 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie mato il giudice di merito dovrà essere incentrata sull’accertamento della natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore, senza che nessun valore possa essere attribuito al titolo formale di tali erogazioni fornito dalle parti. In sostanza, per far sı̀ che le eccezioni espressamente previste dal citato art. 12 (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 314/1997 e che riguardano nelle conciliazioni, essenzialmente, «le somme corrisposte in occasione del- 954 la cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione», «i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni») siano effettivamente non assoggettabili a contribuzione previdenziale, dal tenore testuale dell’accordo transattivo dovranno riscontrarsi gli elementi che portano a ritenere l’attribuzione patrimoniale priva di relazione causale con il rapporto di lavoro. 20/2014 PRATICA LAVORO Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collet autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro G francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. tratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazi Orario di lavoro Previdenza Sa subordinato Lavoro autonomo Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi c Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monog collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ora Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi C Collocamento Lavoro subordinato La ne Contratti collettivi Cig Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinno contrattuali Legislazione collettivi Cig Collocamento Lavoro subordi za Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinn La contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento ro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accor fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamen lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro A grafie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocam Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza de di lavoro Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza d Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza d Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig C Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del la Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Colloca Costo del lavoro Giurisprudenza de rio di lavoro Previdenza Sanzioni Ccnl Monografie Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Sintesi contrattual lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accor fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lav Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinn contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordi Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratt Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro au sto del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi ne Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ora Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monogr collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sa Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legi Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Cos voro subordinato rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Co dinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giuri integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 140401 Campagna A4.indd 1 07/04/14 14:45