francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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02/04/14 12:29
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
917
Riduzione del cuneo fiscale - D.L. n. 66/2014 e Istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
917
D.L. n. 66 del 24 aprile 2014; Ag. Entrate - Circ. n. 8/E del 28 aprile 2014
Garanzia per i giovani - Protocolo di intesa tra Ministero del lavoro, CIA e AGIA
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
919
Protocollo d’intesa 22 aprile 2014
Fondi di solidarietà - Adeguamento alla Legge Fornero
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920
Inps - Msg. n. 4250 del 23 aprile 2014
Artigiani e commercianti - F24 precompilati sul sito Inps
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920
Inps - Comunicato 23 aprile 2014
Rivalutazione prestazioni Inail - Settori industria, agricoltura, medici radiologi
e tecnici sanitari di radiologia autonomi
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
921
Inail - Determinazione n. 102 del 14 aprile 2014
Enasarco - Scadenza dei contributi del primo trimestre
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
923
Enasarco - Comunicato 22 aprile 2014
Legislazione e Prassi
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
924
Adempimenti dal 10 al 24 maggio 2014
Scadenzario
Contrattazione
.................................................
929
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
937
Tessili-Moda - Aziende artigiane
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
937
Accordo 23 aprile 2014
Chimica - Ceramica - Aziende artigiane
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
937
Accordo 23 aprile 2014
Acconciatura ed estetica
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
938
Accordo 28 aprile 2014
Scadenze contrattuali
Giurisprudenza
Giugno 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
939
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
951
PRATICA LAVORO 20/2014
915
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Pratica Lavoro
In questo numero
Le somme versate in base ad una transazione possono essere assoggettate a
contributi previdenziali
Notizia
Cassazione sez. lav. n. 6037 del 14 marzo 2014
PraticaLavoro
Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
Editrice
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916
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20/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Riduzione del cuneo fiscale D.L. n. 66/2014 e Istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate
D.L. 24 aprile 2014, n. 66
Ag. Entrate, circ. 28 aprile 2014, n. 8/E
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 è stato
pubblicato il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, contenente «Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale».
Il provvedimento, in vigore dal 24 aprile 2014, contiene una
serie di interventi in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni
e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la
razionalizzazione, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali e
delle autonomie locali.
Tra le misure di maggior interesse per i lavoratori vi è la
riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati con reddito non superiore a 26.000 euro per il solo
anno 2014.
L’art. 1 del decreto, infatti, in attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità 2015
finalizzato a ridurre nell’immediato la pressione fiscale e
contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, inserisce all’articolo 13 del D.P.R.
n. 917/1986 (TUIR), dopo il comma 1 il comma 1-bis in
base al quale se l’imposta lorda determinata sui redditi di
lavoro dipendente, eccetto le pensioni (art. 49, comma 2,
lett. a) del TUIR) e su alcuni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis),
d), h) e l) del TUIR), sia di importo superiore a quello delle
detrazioni per lavoro dipendente, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a
24.000 euro;
640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000
euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000
euro.
Il credito di imposta è rapportato al periodo di lavoro nel-
PRATICA LAVORO 20/2014
l’anno e si azzera se il reddito complessivo è uguale o
superiore 26.000 euro.
Queste disposizioni si applicano per il solo periodo d’imposta 2014.
Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta riconoscono in via
automatica il credito ripartendolo fra le retribuzioni erogate
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in
oggetto, a partire dal primo periodo di paga utile.
Il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di
paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti
per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si
procede al versamento della quota determinata in base alle
nuove disposizioni, ferme restando le aliquote di computo
delle prestazioni.
L’importo del credito riconosciuto va indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(modello CUD).
Per quanto concerne i contributi non versati dai sostituti di
imposta, l’Inps li recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta.
Riguardo alla effettiva modalità di fruizione del credito il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa, al
fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 fornisce i primi chiarimenti operativi in merito alla
riduzione del cuneo fiscale per il 2014 introdotta dal D.L. n.
66/2014.
Soggetti beneficiari
Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR richiede di verificare tre
presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati:
1) alla tipologia di reddito prodotto;
2) alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
3) all’importo del reddito complessivo.
917
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Normativa
Notizie
Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma
1, del TUIR;
dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’art. 50, comma 1, del TUIR, ossia:
— compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
(lett. a);
— indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
— somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento
professionale (lett. c);
— redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa (lett. c-bis);
— remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
— prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993
comunque erogate (lett. h-bis);
— compensi per lavori socialmente utili in conformità a
specifiche disposizioni normative (lett. l).
Tali contribuenti devono essere titolari di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000
euro, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Inoltre, è necessario avere un’imposta lorda di ammontare
superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Il bonus
spetta se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di
detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Sostituti di imposta tenuti al riconoscimento
del credito e tempistica
In base all’art. 1, comma 4, del decreto i sostituti d’imposta
tenuti a riconoscere il credito sono quelli di cui agli articoli
23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973.
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 sono sostituti
d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto
dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del
TUIR;
le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai
sensi dell’art. 55 del TUIR;
le imprese agricole;
le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
il curatore fallimentare;
il Commissario liquidatore;
il condominio.
I sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973,
sono:
918
le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato
e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della
Repubblica e degli Organi legislativi delle regioni a Statuto
speciale.
I soggetti indicati, al ricorrere delle condizioni prescritte,
sono tenuti a riconoscere il credito «in via automatica».
Il decreto dispone che il credito è riconosciuto «ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo
periodo di paga utile».
Pertanto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito
spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate
nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per
ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle
retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire
dalle retribuzioni del mese di giugno, ferma restando la
ripartizione dell’intero importo del credito spettante nel
corso dell’anno 2014.
Adempimenti dei sostituti d’imposta
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del
credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a
loro disposizione. In particolare, i sostituti si devono basare
sul reddito previsionale e sulle detrazioni riferiti alle somme
e valori che saranno corrisposte durante l’anno, nonché sui
dati di cui entrano in possesso (ad es. per comunicazioni del
lavoratore).
Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, il credito deve essere rapportato in relazione alla
durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di
giorni lavorati nell’anno. L’Agenzia delle Entrate precisa che
il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato
tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna
tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto
delle deroghe a tal riguardo.
Il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, utilizza
l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ad es.: le ritenute relative all’IRPEF,
alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute
relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o
al contributo di solidarietà).
In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i
percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.
I contributi utilizzati per l’erogazione del credito sono scomputati dall’Inps dall’ammontare delle ritenute da versare
20/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD).
Gli importi non versati dovranno essere indicati nel modello
770.
I lavoratori senza sostituto d’imposta
I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un
soggetto che non è sostituto di imposta, nonché tutti i
soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del
mese di maggio, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e,
conseguentemente, utilizzarlo in compensazione, oppure
richiederlo a rimborso.
Credito non spettante
La circolare dell’Agenzia chiarisce che i contribuenti che
non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus,
ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro per via di altri redditi (diversi da quelli
erogati dal sostituto d’imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga
e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Se un contribuente ha comunque percepito un credito in
tutto o in parte non spettante dovrà procedere alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Rilevanza del credito
Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai
fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Non costituendo retribuzione per il percettore, il credito
non incide sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività
produttive dei soggetti eroganti.
Garanzia per i giovani - Protocollo di intesa
tra Ministero del lavoro, CIA e AGIA
Protocollo d’intesa, 22 aprile 2014
Con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 22 aprile 2014 il
Ministero del lavoro, la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e l’AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) intendono attivare una collaborazione per promuovere
l’occupazione giovanile favorendo l’attivazione di tirocini,
contratti di apprendistato e azioni in materia di autoimprenditorialità.
L’art. 5 del D.L. n. 76/2013, infatti, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22
aprile 2013, prevede la stipula di convenzioni e accordi
con istituzioni pubbliche, enti e Associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni.
Più in particolare, il Protocollo in esame mira a definire un
quadro di collaborazione per sostenere l’azione del Governo, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni
coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale per la «Garanzia per i giovani» al fine di promuovere l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale attraverso azioni volte a:
PRATICA LAVORO 20/2014
sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuolalavoro e università-lavoro;
promuovere i percorsi finalizzati all’attestazione/certificazione delle competenze conseguite dai giovani nelle attività
di tirocinio o apprendistato;
sostenere il Piano nazionale per la «Garanzia per i giovani», utilizzando a tal fine anche le sedi territoriali delle
Associazioni quali appositi luoghi di orientamento sul territorio;
sviluppare previsioni a medio termine delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mondo produttivo;
valutare i risultati dei programmi e delle azioni previste
dal Piano nazionale, proponendo, ove necessario, interventi
correttivi;
promuovere programmi di responsabilità sociale d’impresa orientati all’attivazione, alla formazione e all’occupazione delle giovani generazioni.
919
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Notizie
Fondi di solidarietà Adeguamento alla Legge Fornero
INPS, msg. 23 aprile 2014, n. 4250
L’Inps, con il messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014, fornisce chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio relativo all’abrogazione dei Fondi di solidarietà prevista dall’art.
3 della legge n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero del mercato
del lavoro.
In particolare, l’art. 3, comma 47, lett. a) e b), della suddetta legge abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’art.
2, comma 28, della legge n. 662/1996 ed il Regolamento
quadro emanato con D.M. n. 477/1997, stabilendo al contempo, ex comma 42, che la disciplina dei Fondi istituiti ai
sensi dell’abrogato articolo, sia adeguata alle norme della
legge n. 92/2012 con un decreto del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla
base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra
le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L’entrata in vigore del decreto di adeguamento determina,
infine, ex comma 43, l’abrogazione del decreto ministeriale
recante il regolamento del relativo fondo.
A tal proposito, l’Inps, in base ad una interpretazione condivisa anche con il Ministero del lavoro, ritiene che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, e fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi decreti interministeriali di cui all’art. 3,
commi 42 e 43, della legge n. 92/2012, sono ammessi agli
interventi previsti dai rispettivi Fondi di solidarietà tutti i
soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’Inps entro il
31 dicembre 2013 e non siano ancora state deliberate dai
rispettivi Comitati amministratori.
Nello specifico, per quanto concerne gli assegni straordinari
di sostegno al reddito, sono ammessi quei soggetti le cui
prestazioni abbiano decorrenza dal 2014 sulla base di accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013 e presentati all’Inps entro la medesima data.
In caso di prestazioni ordinarie ed emergenziali, nelle more
dell’emanazione del decreto interministeriale, i Comitati
amministratori in carica al 31 dicembre 2013 dei rispettivi
Fondi potranno continuare a deliberare le istanze di accesso
alle prestazioni presentate entro il 31 dicembre 2013, con
autorizzazioni deliberate in sedute straordinarie dei rispettivi comitati espressamente ed esclusivamente convocati
per questa finalità.
Pertanto, nelle more dell’adeguamento normativo, le domande pervenute a partire dal 1º gennaio 2014, non potranno essere esaminate dai rispettivi Comitati amministratori.
Artigiani e commercianti F24 precompilati sul sito Inps
INPS, comunicato 23 aprile 2014
L’Inps, con comunicato 23 aprile 2014, rende noto che a
decorrere dalla stessa data artigiani e commercianti troveranno sul sito istituzionale il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno
2014.
Gli F24 sono accessibili dal «Cassetto previdenziale degli
artigiani e dei commercianti» nella sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24 e per accedere al Cassetto
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previdenziale è necessario dotarsi di Pin rilasciato dall’Inps.
Successivamente sarà resa disponibile anche la lettera in
formato pdf nella sezione Comunicazione bidirezionale Modelli F24.
Contestualmente sarà inviata una e-mail di alert agli iscritti
e ai loro delegati di cui è noto l’indirizzo di posta elettronica.
20/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Per accedere al «Cassetto» e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione è anche possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di
categoria. La delega può essere effettuata tramite il «Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti», accedendo alla funzionalità «gestione deleghe».
Rivalutazione prestazioni Inail - Settori
industria, agricoltura, medici radiologi
e tecnici sanitari di radiologia autonomi
INAIL, determinazione 14 aprile 2014, n. 102
L’Inail, con la determinazione 14 aprile 2014, n. 102,
approva la rivalutazione delle prestazioni economiche per
infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori
industria, agricoltura, marittimi, medici radiologi e tecnici
sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1º luglio
2014.
Tale determinazione dovrà essere inviata al Ministero del
lavoro per l’emanazione dei relativi decreti attuativi.
Infatti, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000, con effetto
dall’anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno
la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio
di amministrazione dell’Inail, con decreto del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e, con il Ministro della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno
riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva
minima non inferiore al 10% fissata all’art. 20, commi 3 e 4
della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a
base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Considerato che, per l’anno in corso, non è intervenuta la
variazione retributiva minima fissata dal citato art. 20, commi 3 e 4 della legge n. 41/1986, l’Istituto deve procedere
alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate con decorrenza 1º luglio 2014
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat,
pari all’1,13%.
PRATICA LAVORO 20/2014
Settore industria
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per
la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, fissata per il 2013 in euro 76,11, viene
rivalutata dal 1º luglio 2014 dell’1,13%, risultando pari
ad euro 76,97.
Le retribuzioni, minima e massima, da assumere per il calcolo delle rendite sono le seguenti:
Retribuzione annua minima
euro 16.163,70
Retribuzione annua massima
euro 30.018,30
Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1º luglio 2014, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in
cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia
professionale:
per il 2013 e precedenti: 1,0113;
per il 2013 e il 1º semestre 2014: 1,0000.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 124 del T.U. n.
1124/1965 sono rivalutati nella stessa misura percentuale
delle rendite.
Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi:
euro 298,64 con una inabilità dal 50 al 59%;
euro 418,99 con una inabilità dal 60 al 79%;
euro 777,93 con una inabilità dall’80 all’89%;
euro 1.198,49 con una inabilità dal 90 al 100%;
euro 1.731,41 con una inabilità del 100% + a.p.c.
Settore agricolo
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua
per la liquidazione delle rendite dirette e le rendite ai su-
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Normativa
Notizie
perstiti in godimento al 1º luglio 2014 è fissata in euro
24.394,60.
Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.122,02 x 1,0113).
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato
colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal
1º gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione
effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, operano, in luogo
della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lett. e) della legge n. 243/1993,
la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione
delle rendite dirette e delle rendite ai superstiti costituite
con decorrenza dal 1º giugno 1993 in favore dei lavoratori
di cui all’art. 205, 1º comma, lett. b) del T.U. n. 1124/1965
è di euro 16.163,70, pari al minimale di legge previsto per i
lavoratori dell’industria.
Le rendite con decorrenza anteriore al 1º giugno 1993
saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del T.U. n.
1124/1965, sono riliquidati nella stessa misura percentuale
delle rendite.
Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi:
euro 374,06 con una inabilità dal 50 al 59%;
euro 521,98 con una inabilità dal 60 al 79%;
euro 896,13 con una inabilità dall’80 all’89%;
euro 1.270,26 con una inabilità dal 90 al 100%
euro 1.802,47 con una inabilità del 100% + a.p.c.
sostanze radioattive, la retribuzione annua da assumersi a
base per la liquidazione delle prestazioni economiche è pari
ad euro 59.943,38.
Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 59.273,59 x 1,0113).
Riguardo ai tecnici sanitari di radiologia autonomi, le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione delle
rendite erogate dall’Inail, a decorrere dal 1º luglio 2014,
sono le seguenti:
Importo precedente
x coeff. riv.
Eventi anno 2005
e precedenti
26.081,69 x 1,0113
26.376,41
Eventi anno 2006
25.888,86 x 1,0113
26.181,40
Eventi anno 2007
26.571,92 x 1,0113
26.872,18
Eventi anno 2008
26.345,75 x 1,0113
26.643,46
Eventi anno 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013
26.338,99 x 1,0113
26.636,62
Assegno per assistenza personale continuativa
e assegno «una tantum» in caso di morte
Dal 1º luglio 2014, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della legge n.
251/1982, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore
industriale (1,0113) anche l’assegno per assistenza personale continuativa, il cui importo mensile è elevato da euro
526,26 a euro 532,21 e l’assegno «una tantum» in caso di
morte in favore dei superstiti, che passa da euro 2.108,62 a
euro 2.132,45.
Marittimi
I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:
per i comandanti e capi macchinisti: euro 43.226,35;
per i primi ufficiali di coperta e di macchina: euro
36.622,33;
per gli altri ufficiali: euro 33.320,31.
Medici radiologi e tecnici sanitari
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle
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20/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Enasarco - Scadenza dei contributi
del primo trimestre
ENASARCO, comunicato 22 aprile 2014
L’Enasarco, con comunicato 22 aprile 2014, rende note
alle aziende le scadenze per il pagamento dei contributi
relativi al primo trimestre 2014. Il termine ultimo è il 20
maggio, anticipato al 6 maggio per le ditte che usano l’addebito bancario al fine di non incorrere in sanzioni.
Per compilare la distinta telematica occorre collegarsi all’a-
PRATICA LAVORO 20/2014
rea riservata inEnasarco, generare la distinta, indicare le
provvigioni e confermarla.
È obbligatorio compilare la distinta di contribuzione, indicando le provvigioni maturate dall’agente, anche se è stato
raggiunto il massimale contributivo annuo, senza che ciò
determini ulteriori pagamenti.
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Rassegna
Legislazione e Prassi
Agenti
e rappresentanti
di commercio
Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 25 marzo 2014, n. 11
Obbligo di iscrizione all’ENASARCO dei collaboratori dei mediatori creditizi.
Agevolazioni
per l’assunzione
di particolari
categorie
di lavoratori
Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152
D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del
contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto
di apprendistato - Chiarimenti.
Apprendistato
Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152
D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del
contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto
di apprendistato - Chiarimenti.
Artigiani
e commercianti
Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi - Anno 2014.
Assicurazione
sociale
per l’impiego
(ASpI)
Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152
D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del
contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto
di apprendistato - Chiarimenti.
Cassa integrazione
guadagni
straordinaria
Ministero lavoro nota 17 marzo 2014, n. 9761
Indicazioni operative relative alle verifiche ispettive volte ad accertare la sussistenza dei requisiti
dettati dal D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002 per l’approvazione e la proroga dei programmi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Dirigenti
d’azienda
Previndai comunicato 14 marzo 2014
Comunicato apertura 1º trimestre 2014.
Igiene e sicurezza
del lavoro
Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 1
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta ai quesiti sugli
obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del
datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli Enti bilaterali e Organismi
paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente
chiamato d’urgenza.
Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 3
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo
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20/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Rassegna
alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a
consegnare al committente.
Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 5
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito sulla
corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 6
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo
all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 8
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo
all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.
Inail comunicato 31 marzo 2014
Medico competente, dal 2014 comunicazioni obbligatorie solo on-line.
Ministero salute nota 31 marzo 2014
Prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell’Allegato 3B da parte dei
medici competenti.
Inail assicurazione:
determinazione,
denuncia
e versamento
dei premi
Inail determinazione 11 marzo 2014, n. 67
Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014) - Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.
Inail circolare 27 marzo 2014, n. 21
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - Determinazione per l’anno 2014.
Inail nota 7 aprile 2014, n. 2576
Autoliquidazione 2013/2014 - Servizi telematici e Guida all’autoliquidazione.
Inail nota 7 aprile 2014, n. 2580
Autoliquidazione 2013/2014 - Coefficienti per il calcolo degli interessi ai sensi della legge n.
449/1997 e n. 144/1999.
Inail nota 11 aprile 2014, n. 2721
Polizze artigiani - Autoliquidazione 2013/2014 - Basi di calcolo.
Infortuni
sul lavoro
e malattie
professionali
Decreto ministeriale 14 febbraio 2014
Rivalutazione del danno biologico per l’anno 2014 (Sito Internet Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 18 aprile 2014).
PRATICA LAVORO 20/2014
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Normativa
Rassegna
Inps Determinazione
dei contributi
Decreto ministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e
delle società di assistenza.
Decreto ministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.
Inps - Versamento
dei contributi
Inps messaggio 14 aprile 2014, n. 4069
Gestione del «DURC interno» - Messaggio n. 2889/2014.
Irpef - Sistema
di tassazione
e versamento
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Lavoratori
stranieri
Decreto Presidente Consiglio Ministri 12 marzo 2014
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro
stagionale ed altre categorie, nel territorio dello Stato, per l’anno 2014.
Ministero lavoro circolare 3 aprile 2014, n. 2084
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed
altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014.
Ministero interno circolare 3 aprile 2014, n. 2458
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed
altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014.
Ministero interno circolare 4 aprile 2014, n. 2460
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un
insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro».
Ministero lavoro circolare 9 aprile 2014, n. 2204
D.P.C.M. 12 marzo 2014 concernente la «Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per
l’anno 2014» - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Lavoro a progetto
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Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi - Anno 2014.
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Normativa
Rassegna
Lavoro a tempo
determinato
Inps messaggio 17 aprile 2014, n. 4152
D.L. 20 marzo 2014, n. 34 - Prime indicazioni in materia contributiva - Restituzione del
contributo addizionale ASpI ex art. 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto
di apprendistato - Chiarimenti.
Lavoro
autonomo
Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi - Anno 2014.
Lavoro
domestico
Inps messaggio 2 aprile 2014, n. 3768
Comunicato stampa scadenza contributi 1º trimestre 2014 lavoratori domestici.
Lavoro
in agricoltura
Inps comunicato 24 marzo 2014
Lavoratori agricoli - Pubblicazione elenco on-line.
Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi - Anno 2014.
Lavoro subordinato
- obblighi e divieti
a carico del datore
di lavoro
Ministero giustizia circolare 3 aprile 2014
Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori - Nuovo obbligo per i datori di lavoro.
Ministero giustizia nota 3 aprile 2014, n. 39
Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
e la pornografia minorile.
Ministero giustizia nota 3 aprile 2014, n. 39-2
Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto
disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Ministero lavoro circolare 11 aprile 2014, n. 9
Decreto legislativo n. 39/2014 - Lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori.
Licenziamento
individuale
Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 25 marzo 2014, n. 12
Interpello ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Interposizione fittizia di manodopera Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento illegittimo - Costituzione del
rapporto di lavoro con l’utilizzatore delle prestazioni - Art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010.
Maternità
e paternità
Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi - Anno 2014.
Portatori
di handicap
Inps circolare 26 marzo 2014, n. 44
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e
altre retribuzioni o importi - Anno 2014.
PRATICA LAVORO 20/2014
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Normativa
Rassegna
Reddito
imponibile
Inps circolare 2 aprile 2014, n. 48
Art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 - Esclusione, per l’anno 2014,
dell’indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi - Istruzioni operative - Istruzioni
contabili - Variazioni al piano dei conti.
Registro
degli infortuni
Ministero lavoro interpello Commissione interpelli 27 marzo 2014, n. 9
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo
all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
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Scadenzario
Adempimenti
dal 10 al 24 maggio 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
16 maggio
Autoliquidazione Inail
Comunicazione riduzione del presunto
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica.
Adempimento
Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma
che le stesse, nell’anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende
adottare.
Versamento dei premi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica.
Si precisa che il differimento del versamento dei premi non riguarda i lavoratori somministrati, pertanto le società di somministrazione devono versare i premi ralativi al IV trimestre 2013 entro la consueta scadenza del 17 febbraio 2014 (nota Inail n. 813 del 3/2/
2014).
Adempimento
Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive
dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento delle
prime due rate, senza interessi, di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento
rateale e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni
effettive dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
16 maggio
Casagit - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
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Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalità
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400
802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected].
16 maggio
Gestione separata INPS - Versamento del contributo
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalità
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
— ASS - per gli associati in partecipazione.
16 maggio
Inail - Denuncia delle retribuzioni
Soggetti obbligati
Datori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive).
Adempimento
Trasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente.
930
20/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Modalità
Esclusivamente mediante trasmissione telematica del mod. 10 3 1.
16 maggio
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalità
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di
trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo:
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice
tributo», del modello F24 sono:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali).
16 maggio
Inps ex Enpals - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Causale contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
16 maggio
Inps - Versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
PRATICA LAVORO 20/2014
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice contributo:
— DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).
16 maggio
Inps - Versamento contributi pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
16 maggio
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Adempimento
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
16 maggio
Versamento prima rata contributi fissi artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contri-
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20/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
buenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia
per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa
familiare o coniugale.
Adempimento
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari
di partita IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalità
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi
relativi al all’anno in corso. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa
(contributi prestampati dall’istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari
importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche
a titolo di saldo, primo acconto 2014, secondo acconto 2014; le aliquote contributive
differiscono per artigiani e commercianti.
16 maggio
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che dovevano
essere versate entro la scadenza del mese precedente.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta
non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalità
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta
pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo
omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie
connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente
con modalità telematiche.
Codici tributo:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
16 maggio
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Soggetti obbligati
— Società di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
PRATICA LAVORO 20/2014
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Normativa
Scadenzario
— società non residenti;
— società di persone;
— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
— società di armamento;
— società di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini,
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
Adempimento
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalità
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono
effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello
telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a
utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con
modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo:
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del Modello F24, sono i seguenti:
Lavoro dipendente
— 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
— 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;
— 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
— 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
— 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo.
Lavoro autonomo
— 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
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20/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Provvigioni
— 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di
rappresentanza.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del Modello F24, sono i seguenti:
Addizionale regionale all’IRPEF
— 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - Sostituti d’imposta;
— 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del Modello F24,
sono i seguenti:
Addizionale comunale e provinciale
— 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo;
— 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
Ritenute condomini
— 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
— 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale
sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
20 maggio
Enasarco - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel
trimestre di riferimento
Modalità
Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico
su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la
registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata.
A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata
da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo
conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il
giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma
non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte
con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione
degli agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta
di contribuzione, ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il
pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito
automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente
all’addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la
stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello
potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.
20 maggio
Fasc - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica
e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
PRATICA LAVORO 20/2014
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalità
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
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20/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Tessili-Moda - Aziende artigiane
Accordo - 23 aprile 2014
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante
â Parti stipulanti: CNA Federmoda, CNA Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Tessili-Moda - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Proroga
In data 23 gennaio 2014 le Parti (CNA Federmoda, CNA Servizi alla comunità, Confartigianato
Moda, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) avevano prorogato gli
effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3
maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 aprile 2014 (v. Pratica Lavoro n. 7/2014,
pag. 362) per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria.
Con l’accordo 23 aprile 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2014.
Chimica - Ceramica - Aziende artigiane
Accordo - 23 aprile 2014
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante
â Parti stipulanti: CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica,
gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uiltec-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma plastica, vetro, ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Chimica- Ceramica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina
contrattuale.
PRATICA LAVORO 20/2014
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Contrattazione
Notizie
Sintesi dell’accordo
Proroga
In data 30 gennaio 2014 le Parti (CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica, gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con
Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria
dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto
artigiano fino al 30 aprile 2014 (v. Pratica Lavoro n. 8/2014, pag. 411).
Con l’accordo 23 aprile 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2014.
Acconciatura ed estetica
Accordo - 28 aprile 2014
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante
â Parti stipulanti: Cna-Benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamem con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non
curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Acconciatura ed estetica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Proroga
938
In data 24 gennaio 2014 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria
dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto
artigiano fino al 30 aprile 2014 (v. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 363).
Con l’accordo in oggetto detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2014.
20/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Scadenzario
Giugno 2014
Abbigliamento
e confezioni Aziende
industriali
Accordo 5 dicembre 2013
Agricoltura Aziende
cooperative
Accordo 6 agosto 2013
Calzature Aziende
industriali
Accordo 29 novembre 2013
Case di cura
private Personale
non medico
Una tantum
Con la retribuzione di giugno 2014, ai lavoratori in forza al 5 dicembre 2013 spetta la seconda
tranche, pari a E 125, di importo forfettario una tantum, commisurato all’anzianità di servizio
maturata nel periodo 1º aprile 2013-31 dicembre 2013, riproporzionato per i lavoratori parttime e ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e
C.i.g. a zero ore.
L’«una tantum» non è utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale né
del t.f.r.
Contrattazione integrativa
Entro il 30 giugno 2014 o non oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto integrativo se
successiva al 30 giugno 2014 le parti a livello territoriale competente concorderanno le aree
di competenza della contrattazione di secondo livello (territoriale o di settore merceologico).
Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l’esercizio della contrattazione a
livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la
contrattazione di 2º livello territoriale o di settore merceologico.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 30 novembre 2013 è corrisposto un importo a titolo di una
tantum pari a E 300,00, commisurati all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1º aprile
2013-31 dicembre 2013 e alla minor presenza del lavoratore nel periodo considerato, seguendo le modalità di trattamento economico che regolano le tipologie di assenze.
Tale importo, che non è utile agli effetti di alcun istituto contrattuale e legale né del t.f.r., è
erogato con la retribuzione di giugno 2014, relativamente a quanto maturato fino ad un
importo massimo di E 200,00.
Accordo 5 luglio 2013
Una tantum - Fondazione Don Gnocchi
Al personale in forza al 31 dicembre 2012 verrà corrisposta con la retribuzione del mese di
giugno 2014 la seconda rata di una tantum nei seguenti valori:
Posizioni economiche
Importi
E2
751,92
E1
616,59
E
504,66
DS4
534,30
PRATICA LAVORO 20/2014
939
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Contrattazione
Scadenzario
Cemento - Aziende
industriali
Posizioni economiche
Importi
DS3
518,31
DS2
499,59
DS1
480,87
DS
462,54
D4
487,50
D3
473,07
D2
459,03
D1
444,60
D
429,00
C4
457,08
C3
435,63
C2
421,59
C1
407,16
C
395,07
B4
379,08
B3
371,67
B2
365,04
B1
354,51
B
344,76
A4
347,10
A3
341,25
A2
336,57
A1
327,60
A
319,02
Accordo 20 marzo 2013
Elemento di garanzia retributiva
Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di
Elemento di garanzia retributiva pari ad E 120 (riproporzionato per i lavoratori part-time)
ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza
di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.
Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014, dipendenti nelle aziende
prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti
retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1º
gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dal c.c.n.l. 18 febbraio
2010.
La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di
servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La frazione di mese
superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
L’importo - escluso dalla base di calcolo del t.f.r. - è stato quantificato considerando in esso
940
20/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Scadenzario
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente
al mese di giugno, l’importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell’istituto.
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento anche ai
lavoratori a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che versano in situazione di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.
Ceramica - Aziende
industriali
Accordo 18 marzo 2014
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1º gennaio 2013, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio
di ogni anno, dipendenti da aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o
territoriale e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito altri trattamenti economici
individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento di
garanzia retributiva pari ad E 100 uguale per tutti i lavoratori, ovvero una cifra inferiore
fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato del
c.c.n.l.
Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo, è omnicomprensivo e non computabile ai fini del t.f.r.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti
dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.
Una tantum
A tutti i dipendenti in forza e con diritto al trattamento economico al 18 marzo 2014 verrà
corrisposta a giugno 2014 una somma forfettaria una tantum, rapportata al servizio prestato
nel periodo 1º luglio 2013-31 marzo 2014, nei seguenti importi:
Settore ceramica (piastrelle)
PRATICA LAVORO 20/2014
Livelli
Importi
A1
150,00
B1
150,00
B2
150,00
C1
150,00
C2
150,00
C3
150,00
D1
150,00
D2
150,00
D3
150,00
E1
150,00
E2
150,00
F
150,00
941
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Settore ceramica (refrattari)
Livelli
Importi
A1
80,00
B1
80,00
B2
80,00
C1
80,00
C2
80,00
C3
80,00
D1
80,00
D2
80,00
D3
80,00
E1
80,00
E2
80,00
F
80,00
Settore ceramica domestica e tecnica (Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica
per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès)
Livelli
Importi
A1
80,00
B1
80,00
B2
80,00
C1
80,00
C2
80,00
C3
80,00
D1
80,00
D2
80,00
D3
80,00
E1
80,00
E2
80,00
E3
80,00
F
80,00
Ai dipendenti iscritti a Foncer (o che risulteranno iscritti al 31 marzo 2014), in forza e con
diritto al trattamento economico al 18 marzo 2014, in luogo dell’una tantum, verrà riconosciuto un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1º luglio 2013-31
marzo 2014, da versare al Foncer.
Sia l’una tantum che il versamento al Foncer saranno accreditati con la busta paga relativa al
mese di giugno 2014.
Per i lavoratori part-time, l’importo forfettario sarà riproporzionato in ragione dell’orario di
lavoro.
Gli importi forfettari sono comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta
legali o contrattuali e sono esclusi dalla base di computo del t.f.r.
942
20/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Il dipendente aderente al Foncer (o comunque iscritto entro il 31 marzo 2014), dovrà optare
entro il 30 maggio 2014, con richiesta scritta, per il versamento al fondo ovvero per la
percezione dell’una tantum.
Credito
Accordo 10 gennaio 2012
Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014
Credito
cooperativo
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
E.d.r.
contrattuale
Totale
Q/4
3.946,41
3.946,41
238,70
4.185,11
Q/3
—
3.342,87
209,59
3.552,46
Q/2
—
2.984,11
186,30
3.170,41
Q/1
—
2.807,27
179,32
2.986,59
3/4
—
2.461,90
170,00
2.631,90
3/3
—
2.290,06
151,37
2.441,43
3/2
—
2.160,99
145,55
2.306,54
3/1
—
2.048,65
139,73
2.188,38
3/1 - Livello di inserimento
professionale
—
1.679,89
114,58
1.794,47
2/3
—
1.924,59
132,74
2.057,33
2/2
—
1.850,50
128,08
1.978,58
2/1
—
1.800,52
124,59
1.925,11
1/GN
—
1.721,75
118,77
1.840,52
1
—
1.676,47
116,44
1.792,91
Accordo 21 dicembre 2012
Elemento distinto della retribuzione
Con decorrenza dal mese di giugno 2014 è stato elevato l’elemento distinto della retribuzione
nei valori di seguito riportati:
Area/Livello retributivo
E.d.r.
Q/4
238,70
Q/3
209,59
Q/2
186,30
Q/1
179,32
3/4
170,00
3/3
151,37
3/2
145,55
3/1
139,73
3/1 - Livello di inserimento professionale
114,58
2/2
132,74
PRATICA LAVORO 20/2014
943
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Area/Livello retributivo
E.d.r.
2/1
124,59
1
116,44
L’E.d.r. è computato agli effetti degli istituti contrattuali, del t.f.r. e ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza integrativa, di assistenza integrativa e di ogni altro trattamento
aziendale.
Gli importi indicati in tabella verranno inseriti nello stipendio a decorrere dal 1º luglio 2014.
Lapidei - Aziende
industriali
Accordo 3 maggio 2013
Elemento di garanzia retributiva
Con la retribuzione del mese di giugno 2014, viene erogato un importo annuo a titolo di
Elemento di garanzia retributiva pari a E 150,00 (riproporzionato per i part-time) ovvero un
importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.
Tale elemento spetta ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6
mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio 2014, dipendenti nelle
aziende prive di contrattazione di secondo livello, riguardante il premio di risultato o altri
istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente
(1º gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o
collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dall’accordo di rinnovo
24 maggio 2010.
La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di
servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La frazione di mese
superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
L’importo - escluso dalla base di calcolo del t.f.r. - è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, l’importo viene erogato all’atto della liquidazione delle
competenze.
L’elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell’istituto.
Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad
ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi.
Lapidei - Piccola
e media industria
Accordo 5 ottobre 2010
Elemento di garanzia retributiva
Nelle aziende prive di contrattazione di 2º livello, ai lavoratori a tempo indeterminato o a
tempo determinato superiore a 6 mesi o assunti con altre tipologie di lavoro subordinato, in
forza al 1º gennaio 2014, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o
individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato, in
unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2014, un importo annuo pari ad E 150
ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma. Per i lavoratori a tempo
parziale l’importo viene riproporzionato.
944
20/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di
servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La frazione di mese
superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
L’importo - escluso dalla base di calcolo del t.f.r. - è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, l’importo viene erogato all’atto della liquidazione delle
competenze.
L’elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell’istituto.
Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad
ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi.
Laterizi - Piccola
e media industria
Accordo 11 marzo 2014
Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014 - Aziende Confapi
Metalmeccanica Aziende
cooperative
Liv.
Aumento
contrattuale
Minimo
ASQ
63,09
1.818,66
534,84
10,33
51,65
—
2.415,47
AS
63,09
1.818,66
534,84
10,33
—
—
2.363,83
A
53,05
1.529,29
528,01
10,33
—
—
2.067,63
B
43,30
1.248,24
521,40
10,33
—
—
1.779,97
CS
41,01
1.180,54
517,59
10,33
—
—
1.708,46
C
39,00
1.123,23
517,52
10,33
—
—
1.651,08
D
36,13
1.044,67
515,99
10,33
—
—
1.570,99
E
33,55
968,14
514,04
10,33
—
—
1.492,51
F
28,68
828,55
511,74
10,33
—
4,13
1.354,75
E.d.r.
Indennità Superminimo
Contingenza confederale di funzione collettivo
Totale
Accordo 13 maggio 2013
Elemento perequativo
Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di
elemento perequativo pari a E 485,00. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio
2014 dipendenti nelle aziende cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento
retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi
di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti
a contribuzione).
L’elemento perequativo è omnicomprensivo e non incide sul t.f.r. Tale somma è stabilita in
funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno
precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese
intero.
PRATICA LAVORO 20/2014
945
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, il
suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo - che è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in
quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto - viene erogato nelle imprese in cui sia stata
presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.
Metalmeccanica Aziende industriali
C.c.n.l. 5 dicembre 2012
Elemento perequativo
Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di
elemento perequativo pari a E 485,00. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio
2014 dipendenti nelle aziende cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento
retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi
di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti
a contribuzione).
L’elemento perequativo è omnicomprensivo e non incide sul T.f.r. Tale somma è stabilita in
funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno
precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese
intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto
importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell’istituto.
Metalmeccanica Piccola e media
industria - Confapi
946
Accordo 29 luglio 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Indennità Superminimo Elemento
di funzione
collettivo
retributivo
9Q
69,19
2.414,34
69,72
—
59,39
2.543,45
9
69,19
2.414,34
—
—
59,39
2.473,73
8Q
59,06
2.174,54
49,06
—
59,39
2.282,99
8
59,06
2.174,54
—
—
59,39
2.233,93
7
53,44
2.000,60
—
—
—
2.000,60
6
49,78
1.864,81
—
—
—
1.864,81
5
45,00
1.740,89
—
—
—
1.740,89
4
41,06
1.626,25
—
—
—
1.626,25
3
38,81
1.559,30
—
—
—
1.559,30
2
32,91
1.407,71
—
—
—
1.407,71
1
28,12
1.276,55
—
5,16
—
1.281,71
Totale
20/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Elemento perequativo
Con la retribuzione del mese di giugno 2014 viene erogato un importo annuo a titolo di
elemento perequativo pari a E 485,00. Tale elemento spetta ai lavoratori in forza al 1º gennaio
2014 dipendenti nelle aziende cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento
retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi
di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti
a contribuzione).
L’elemento perequativo è omnicomprensivo e non incide sul t.f.r. Tale somma è stabilita in
funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno
precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese
intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, il
suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell’istituto.
Metalmeccanica Piccola e media
industria - Confimi
C.c.n.l. 1º ottobre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
9Q
69,19
2.414,34
69,72
—
59,39
2.543,45
9
69,19
2.414,34
—
—
59,39
2.473,73
8Q
59,06
2.174,54
49,06
—
59,39
2.282,99
8
59,06
2.174,54
—
—
59,39
2.233,93
7
53,44
2.000,60
—
—
—
2.000,60
6
49,78
1.864,81
—
—
—
1.864,81
5
45,00
1.740,89
—
—
—
1.740,89
4
41,06
1.626,25
—
—
—
1.626,25
3
38,81
1.559,30
—
—
—
1.559,30
2
32,91
1.407,71
—
—
—
1.407,71
1
28,13
1.276,56
—
5,16
—
1.281,72
Indennità Superminimo Elemento
di funzione
collettivo
retributivo
Totale
Elemento retributivo annuo
Ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2014, nelle aziende prive di contrattazione di secondo
livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1º gennaio-31 dicembre)
abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi
fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri
importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del
mese di giugno 2014, un importo annuo a titolo perequativo pari ad E 485, onnicomprensivo
e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta
somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.
Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro
PRATICA LAVORO 20/2014
947
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a
questi effetti, mese intero.
Fermi restando i criteri di maturazione dell’elemento retributivo, nel caso di risoluzione del
rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno 2014, il suddetto importo viene
erogato all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento retributivo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell’istituto.
Occhiali - Aziende
industriali
Accordo 9 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014
Livello
Aumento
Minimo
Indennità
di funzione
Totale
6Q
61,34
2.028,57
82,64
2.111,21
6
61,34
2.028,57
—
2.028,57
5
57,06
1.850,81
—
1.850,81
4S
51,36
1.710,60
—
1.710,60
4
48,98
1.640,86
—
1.640,86
3
46,36
1.564,42
—
1.564,42
2
42,80
1.478,72
—
1.478,72
1
26,75
1.188,94
—
1.188,94
Pelli e cuoio Aziende
industriali
Accordo 4 febbraio 2014
Penne, spazzole
e pennelli - Aziende
industriali
Accordo 27 novembre 2013
948
Una tantum
Con la retribuzione del mese di giugno 2014 deve essere erogata ai lavoratori in forza al 14
gennaio 2014 la seconda tranche dell’importo forfettario una tantum, nella misura di E
150,00.
L’una tantum è commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1º aprile 2013-31
dicembre 2013 ed è ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, C.i.g. a zero ore, nonché assunzione nel periodo 1º aprile-31 dicembre 2013.
Per i lavoratori con contratto part-time, l’importo viene proporzionato all’orario concordato.
L’una tantum non è utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r.,
ed è comprensiva dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti legali e contrattuali.
Retribuzioni in vigore dal 1º giugno 2014
E.d.r.
Contingenza confederale
Indennità
di funzione
Totale
10,33
82,63
2.106,15
525,95
10,33
—
2.023,52
520,09
10,33
—
1.850,81
Livello
Aumento
Minimo
7Q
60,89
1.487,24
525,95
7
60,89
1.487,24
6
56,67
1.320,39
20/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
E.d.r.
Contingenza confederale
Indennità
di funzione
Totale
10,33
—
1.758,48
515,55
10,33
—
1.673,47
1.098,03
515,55
10,33
—
1.623,91
47,32
1.062,26
513,45
10,33
—
1.586,04
3
46,02
1.023,93
513,45
10,33
—
1.547,71
2
42,49
944,62
512,06
10,33
—
1.467,01
1
26,56
665,24
509,75
10,33
—
1.185,32
Livello
Aumento
Minimo
5
53,85
1.230,25
517,90
4S
50,99
1.147,59
4
48,62
3S
PRATICA LAVORO 20/2014
949
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Notizie
Le somme versate in base
ad una transazione possono essere
assoggettate a contributi previdenziali
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 14 marzo 2014, n. 6037
MASSIMA
In tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è
estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in
relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, quando, come nella fattispecie, il
significato complessivo dell’accordo transattivo consente di affermare che il rapporto di lavoro ha costituito
«la ragione centrale» dell’erogazione delle somme pattuite, si deve escludere l’esistenza di una causa autonoma, per cui gli emolumenti rientrano nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi.
COMMENTO
In tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è
estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente
ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge
in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, quando, come nella fattispecie, il significato complessivo dell’accordo transattivo consente di
affermare che il rapporto di lavoro ha costituito «la ragione centrale» dell’erogazione delle somme pattuite, si
deve escludere l’esistenza di una causa autonoma, per
cui gli emolumenti rientrano nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Cosı̀, in sostanza, si è pronunciata la Corte di Cassazione
con la sentenza del 14 marzo 2014, n. 6037, che sembra rimettere in discussione il principio per cui le somme
date «formalmente» nell’ambito di una transazione a
titolo di «incentivo all’esodo» non siano assoggettate
ad imposizione previdenziale (a differenza di quella fiscale).
Una Banca formulava opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a favore dell’Inps per il pagamento di
somme dovute a titolo di contributi omessi sugli importi
corrisposti ad alcuni lavoratori in esecuzione di transazioni intervenute tra le parti.
Il Giudice di primo grado accoglieva l’opposizione assumendo che le attribuzioni patrimoniali scaturenti da tali
accordi non erano in alcun modo connesse ai precedenti
rapporti lavorativi, ponendosi rispetto ad essi come fatti
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nuovi ed incompatibili con le obbligazioni originarie, con
l’effetto che i contributi previdenziali non erano dovuti.
La Corte di Appello, in accoglimento delle istanze dell’Inps, riformava la sentenza ritenendo che non vi fosse
alcuna incompatibilità tra il contratto di transazione ed il
rapporto lavorativo; che anzi dalla lettura dei verbali risultava che il rapporto di lavoro controverso aveva svolto
il ruolo di ragione centrale dell’attribuzione patrimoniale
e non vi era alcun titolo diverso, autonomo e distinto dal
rapporto di lavoro; che il riferimento testuale all’incentivo all’esodo costituiva una formula di stile, non essendo
logicamente configurabile un esodo rispetto ad un rapporto ormai cessato; che era irrilevante conoscere quali
fossero le ragioni che potevano avere indotto le parti ad
addivenire all’accordo, come, ad esempio, il timore dell’alea del giudizio.
La Banca ricorre per cassazione, ma il ricorso viene rigettato.
Secondo la censura della Banca, nel contesto di un negozio transattivo, il rapporto di lavoro si pone in rapporto di mera occasionalità e non di causalità, in quanto la
transazione ha ad oggetto non la situazione giuridica a
cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la
controversia a cui questa ha dato luogo. Nel caso in
esame, si è in presenza di una transazione novativa, in
cui l’intesa negoziale delle parti è tesa a rimuovere il
precedente rapporto obbligatorio, sostituendolo con
uno nuovo; la previsione testuale della rinuncia alle ri-
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spettive pretese lascia intendere la volontà concorde di
prescindere dall’accertamento della effettiva sussistenza
dei diritti che formano oggetto della controversia, diritti
che rimangono dunque incerti per avere le parti dato vita
ad un nuovo contratto che astrae totalmente da quello
lavorativo intercorso.
La Banca prosegue rilevando che l’art. 12 della legge n.
153 del 1969, nella formulazione originaria, prima delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 314 del 1997, non
applicabile alla fattispecie «ratione temporis», ricomprende nella nozione di retribuzione assoggettabile a
contribuzione previdenziale quelle erogazioni che hanno
funzione retributiva; il riferimento alla «dipendenza dal
rapporto di lavoro» esige che le somme di denaro trovino causa nel rapporto di lavoro; ne esulano le somme
corrisposte, come nella specie, per incentivo all’esodo e
per evitare l’alea del giudizio, tale essendo la causa della
erogazione sottesa alla nuova disciplina del rapporto
transattivo. Sebbene il D.Lgs. n. 314 del 1997, abbia
operato una revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e previdenziali con intento
di addivenire alla creazione di un’unica categoria di reddito imponibile, non è stata in alcun modo eliminata la
norma speciale di cui all’art. 4, comma 2-bis, D.L. n 173
del 1988, conv. in L. n. 291 del 1988, secondo cui l’art.
12 della L. n. 153 del 1969 va interpretato nel senso che
dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
La scelta di parte datoriale di incentivare l’esodo dei
lavoratori può interessare tanto una pluralità di lavoratori, quanto un singolo dipendente, legittimando sia nell’uno che nell’altro caso l’esclusione della somma corrisposta a tale titolo dal novero della definizione di cui
all’art. 12, L. n. 153 del 1969, di retribuzione assoggettabile a contribuzione. Né il fatto che le conciliazioni
siano intervenute a distanza di pochi giorni dalle dimissioni rassegnate dai lavoratori costituisce indice di un
intento elusivo sotteso alla transazione novativa.
La Suprema Corte è di diverso avviso.
La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, afferma la Cassazione, non coincide con quella
generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato (art. 2099 cod. civ.), tant’è che il
legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell’art.
12 usa l’espressione «si considera retribuzione») - con la
locuzione «tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di
lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro» - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il
normale concetto di retribuzione, poiché il concetto di
retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il
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principio di corrispettività, dal momento che comprende
non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che,
pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita
prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi
o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed
aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando
escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma (Cass.
Sez. Un. n. 3292 del 1985).
Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccettuative, per modo che al di fuori di esse non ne sono
ammesse altre. Infatti, l’elencazione da parte dell’art. 12,
L. n. 153 del 1969, degli emolumenti esclusi, in tutto o in
parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha
carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente
al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto
di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme
da quella conferita «ex lege» mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al
giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta
dall’emolumento.
La Corte riconosce che in alcune, risalenti pronunce di
legittimità è stato ritenuto che le erogazioni del datore di
lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad
eliminare la «res dubia» oggetto della lite ma ad evitare
il rischio della lite stessa, che non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non «in dipendenza» ma in nesso di
mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto,
non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi
dell’art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153 (Cass. n. 49/1997,
n. 6923/1996).
Viceversa, la giurisprudenza più recente - e condivisa
dalla sentenza in rassegna - ha affermato che, al fine
di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore
di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una
transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali
somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di
un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di
corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e
distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la cor-
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responsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in
natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e
a causa del rapporto di lavoro rientra nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. n. 153
del 1969, art. 12), sia della assoluta indisponibilità, da
parte dell’autonomia privata, dei profili contributivi che
l’ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n.
11289 del 2003).
Ne consegue che, ai fini di cui all’art. 12, L. n. 153 del
1969, l’indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del
datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale
di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilità
di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto
nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo
autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che
ne giustifichi la corresponsione (Cass. n. 6663/2002).
Difatti, sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente «ex
lege», non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione
la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro,
precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (Cass. n. 3122/2003).
Il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso
connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che
l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto
previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che
gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il
lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (tra le numerose
decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile
1999, n. 3630).
Cosı̀ come il giudicato negativo, per esempio, circa la
natura subordinata di un rapporto, non può spiegare
influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che
siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a
quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. Cass. n.
2795/1999; n. 4821/1999), cosı̀ la transazione tra datore
di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi
sulla posizione dell’Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione.
La Cassazione, quindi, ribadisce il principio per cui, in
tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in re-
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lazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
(Cass. n. 17670/2007).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha riscontrato che
dal tenore testuale dell’accordo non era riscontrabile alcun elemento che portasse a ritenere l’attribuzione patrimoniale priva di relazione causale con il rapporto di
lavoro. Ed anzi il significato complessivo dell’accordo
consentiva di affermare che il rapporto di lavoro aveva
costituito «la ragione centrale» dell’erogazione delle
somme pattuite. Restava invece ininfluente la dichiarata
volontà delle parti contraenti di volere escludere tale
nesso, non potendo siffatta intenzione valere ad escludere gli effetti direttamente stabiliti dalla legge sull’obbligazione contributiva. Né titolo autonomo e diverso
poteva essere costituito dalla dichiarata volontà di attribuire parte della somma quale incentivo all’esodo, poiché non era comprensibile come potesse giustificarsi un
incentivo per un rapporto di lavoro cessato anteriormente al momento della pattuizione; dunque, tale causale
era solo apparente.
Secondo la Cassazione, peraltro, dal dichiarato riconoscimento, da parte del lavoratore, di essere tacitato anche in ordine al t.f.r. potevano trarsi elementi interpretativi del persistente nesso di derivazione causale della
dazione dal rapporto di lavoro. Esclusa dunque l’esistenza di una causa autonoma, gli emolumenti rientravano
nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini
contributivi di cui all’art. 12 della L. n. 153 del 1969,
stante l’assoluta indisponibilità, da parte dell’autonomia
privata, dei profili contributivi che l’ordinamento collega
al rapporto di lavoro.
La sentenza in rassegna sconfessa il prevalente indirizzo
giurisprudenziale, secondo il quale le somme erogate al
dipendente in sede transattiva al solo scopo di porre fine
alla lite, evitandone il rischio connesso senza tuttavia il
riconoscimento da parte del datore di lavoro del diritto
avanzato dal dipendente, non sono soggette alla contribuzione previdenziale.
Per gli operatori del diritto - stando al nuovo indirizzo
della Cassazione, che ribadisce il concetto per cui costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi tutto ciò che
il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di
lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro -, al
fine di evitare futuri contenziosi con l’Istituto previdenziale
si porrà il problema di predisporre dei verbali di conciliazione in cui l’attribuzione delle somme corrisposte in via
transattiva, oltre a non avere uno stretto nesso di corrispettività, deve trovare giustificazione in un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro.
Le difficoltà saranno ancor maggiori ove si consideri che
la Cassazione ha evidenziato che l’indagine a cui è chia-
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mato il giudice di merito dovrà essere incentrata sull’accertamento della natura retributiva o meno delle somme
erogate al lavoratore, senza che nessun valore possa
essere attribuito al titolo formale di tali erogazioni fornito
dalle parti.
In sostanza, per far sı̀ che le eccezioni espressamente
previste dal citato art. 12 (nel testo introdotto dal
D.Lgs. n. 314/1997 e che riguardano nelle conciliazioni,
essenzialmente, «le somme corrisposte in occasione del-
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la cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione
trae origine dalla predetta cessazione», «i proventi e le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni») siano effettivamente non
assoggettabili a contribuzione previdenziale, dal tenore
testuale dell’accordo transattivo dovranno riscontrarsi gli
elementi che portano a ritenere l’attribuzione patrimoniale priva di relazione causale con il rapporto di lavoro.
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